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consiglio di stato - Sistema delle autonomie locali
CONSIGLIO DI STATO V Sezione, 10 novembre 2005, n. 6283 Riforma T.A.R. Lombardia – Milano: IV Sezione, 1 marzo 2005, n. 471 L’art. 75, c. 10, del t.u. 267/2000 deve essere interpretato nel senso che il seggio spettante al candidato alla carica di presidente sconfitto al ballottaggio deve essere detratto dall’insieme dei seggi spettanti ai gruppi di candidati che lo sostenevano al ballottaggio, mentre il seggio spettante al candidato alla carica di presidente non ammesso al ballottaggio va detratto unicamente dai seggi spettanti al gruppo o ai gruppi che lo sostenevano al primo turno. Omissis. Diritto. L’appello è fondato. L’appellante deduce, quale vizio della sentenza impugnata, la violazione e/o falsa applicazione del co. 10 dell’art. 75 D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui i primi giudici hanno inferito che la disposizione normativa va applicata nel senso che i seggi spettanti ai candidati alla carica di presidente non eletti, sia che abbiano partecipato al ballottaggio sia che non siano andati al ballottaggio, vanno detratti dai soli gruppi che li sostenevano al primo turno elettorale senza che perciò possa assumere alcuna rilevanza ai fini della prededuzione del seggio da assegnare al candidato sconfitto al ballottaggio il collegamento delle liste per tal sola fase. Nel caso di specie, poiché al primo turno elettorale il candidato presidente poi sconfitto al ballottaggio era sostenuto solo da Forza Italia, Alleanza Nazionale e U.D.C. mentre la Lega Nord al primo turno sosteneva un suo candidato e solo nel secondo turno si apparentava con il gruppo di liste che sosteneva il candidato …, i primi giudici hanno sostenuto che dividendo i voti delle liste per i dieci seggi da assegnare, i seggi andrebbero suddivisi nel modo seguente: 7 seggi alle liste composte da Forza Italia, Alleanza Nazionale e U.D.C. e 3 alla Lega Nord; ad avviso dei primi giudici, una volta determinata la ripartizione i seggi dei due candidati presidenti vanno detratti da quelli spettanti ai rispettivi gruppi e pertanto quello spettante al candidato … dai primi 7 e quello del candidato … dai 3 della Lega Nord con l’effetto che i seggi che residuano per Forza Italia, Alleanza Nazionale e U.D.C. sono 6 e quelli della Lega 2. Il ricorrente sosteneva, in primo grado, che la Commissione elettorale, nell’applicare l’art. 75 D.Lgs. n. 267/2000 alla fattispecie concreta, avesse commesso un errore interpretativo. A parere del ricorrente, infatti, il co. 10 dell’art. 75 citato, nella parte in cui sancisce che “una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati,” … va inteso nel senso che il seggio spettante al candidato alla carica di presidente (…) deve essere detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati ad esso collegati nel solo primo turno elettorale. Poiché, pertanto, la Lega Nord nel primo turno elettorale non era collegata al candidato Presidente … - essendosi apparentata agli altri partiti di centro-destra solamente nel turno del ballottaggio - il suo seggio non andava detratto dai seggi spettanti alla Lega Nord, bensì dai seggi spettanti alle liste a lui collegate e quindi, nel caso specifico, dal seggio spettante all’U.D.C. Facendo riferimento ai collegamenti effettuati per il primo turno, a parere del ricorrente, alla Lega Nord si sarebbero dovuti attribuire 3 seggi, dai quali avrebbe dovuto essere detratto il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Provincia, …; la coalizione composta al primo turno da Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC, PRI i Liberal Sgarbi e la Lista civica, invece, avrebbe dovuto ottenere in totale 7 seggi, dai quali poi detrarre quello spettante al candidato Presidente … non eletto al ballottaggio. La lettura che il ricorrente forniva del co. 10 dell’art. 75, per il caso di due candidati Presidenti non eletti, dei quali l’uno escluso e l’altro ammesso al ballottaggio - e quest’ultimo sostenuto al secondo turno anche dalla lista collegata non ammessa al ballottaggio - era perciò nel senso della totale irrilevanza degli apparentamenti costituitisi in sede di ballottaggio, giacché il seggio spettante a ciascuno dei due candidati Presidenti non eletti andrebbe detratto dai seggi spettanti alle liste così come composte nel solo primo turno. Il giudice di prime cure ha condiviso l’assunto sostenuto dal ricorrente e ha fornito una lettura del co. 10 dell’art. 75 nel senso che la prededuzione del seggio del candidato sconfitto al ballottaggio deve essere operata esclusivamente dai seggi spettanti alle liste che lo sostenevano al primo turno, senza perciò addebitare detta prededuzione anche sui gruppi che si sono apparentati al candidato per la sola fase del ballottaggio. Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, è errata, come emerge da un’attenta lettura del combinato disposto di cui agli artt. 74 e 75 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente rubricati “elezione del Presidente della Provincia” e “elezione del Consiglio provinciale”. Ai sensi del citato art. 75, infatti, “una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio e, in caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati”. L’art. 74 sancisce, invece, che, qualora a seguito del primo turno elettorale nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza si procede al ballottaggio e precisa che “i candidati ammessi al ballottaggio, sebbene mantengano i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno, hanno tuttavia la facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno”. Nelle elezioni amministrative, infatti, il turno di ballottaggio è stato previsto non solo come modalità per l’elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia, quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei consigli, atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella relativa compattezza che gli torna utile per esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo sulla maggioranza, posto che i collegamenti del ballottaggio servono appunto in vista dell’eventuale vittoria e della più favorevole attribuzione di seggi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 1996, n. 576). Lo stesso legislatore ha, infatti, inteso assicurare la migliore governabilità dell’ente locale attraverso il collegamento tra le liste, con l’evidente scopo di assicurare compagini compatte ed efficaci e di evitare, per converso, alle formazioni più deboli di rappresentare un vulnus al funzionamento dei corpi rappresentativi dell’ente stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 lugio 2001, n. 4055). Posto, quindi, che nelle elezioni provinciali, come peraltro già accade in quelle nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, il raggruppamento dei gruppi o delle liste di candidati consiglieri provinciali o, rispettivamente, comunali spiega effetti per l’attribuzione non solo dei seggi di maggioranza, ma pure per quelli di minoranza, indipendentemente dal fatto che il collegamento al candidato presidente o sindaco sia avvenuto per il primo turno di votazioni, piuttosto che per il ballottaggio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 576 del 1996 cit.) e altresì che nell’attribuzione dei seggi sia alla maggioranza che alla minoranza il legislatore ha sancito che si debba aver riguardo non solo ai voti conseguiti dalle liste singole ma anche a quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, non solo nel primo turno elettorale ma anche nel successivo turno del ballottaggio - e ciò in quanto la legge sull’elezione diretta ha inteso privilegiare, come già detto, le aggregazioni fra le liste sia nel primo turno che nel ballottaggio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1996, n. 1416; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 1998, n. 692) - è evidente che il seggio spettante al candidato presidente risultato non eletto (nel caso di specie, …) debba essere detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati ad esso collegati anche nella fase di ballottaggio. Essendo, infatti, palese la specifica rilevanza che il Legislatore ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se alle coalizioni tra gli stessi non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio. Omissis. L’Ufficio elettorale procedeva, di conseguenza, a proclamare eletto alla carica di consigliere l’unico altro candidato alla carica di Presidente della Provincia che non aveva partecipato al ballottaggio, ma che tuttavia era collegato ad un gruppo che aveva ottenuto almeno un seggio al primo turno elettorale; il candidato …, pertanto, collegato alla Lega Nord e candidato alla carica di Presidente (ma risultato sconfitto al primo turno elettorale e pertanto escluso dal ballottaggio) otteneva un seggio che veniva detratto dai due seggi spettanti alla Lega Nord. Il seggio spettante al candidato …, correttamente, veniva detratto non dai seggi spettanti all’intero schieramento al quale si era apparentato in sede di ballottaggio, bensì dai seggi spettanti al solo gruppo a cui questi si era collegato al primo turno elettorale, ovvero la Lega Nord. La tesi dell’Ufficio elettorale centrale consiste, pertanto, nel sostenere che, in primis, deve avvenire la prededuzione del seggio spettante al candidato sconfitto al ballottaggio e che essa deve gravare sui seggi complessivamente spettanti all’intero schieramento che lo ha sostenuto al ballottaggio; il seggio spettante al candidato Presidente non ammesso neppure al ballottaggio, invece, va detratto unicamente dai seggi spettanti alle liste che lo hanno sostenuto al primo turno. La tesi appare corretta ed è avvalorata dall’interpretazione che, con riferimento alle analoghe regole sull’elezione dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha fornito la Corte Costituzionale con ordinanza n. 135 del 29 aprile 1996. La Corte Costituzionale ha avallato tale interpretazione ed ha sostenuto che tale articolo “relativo alla disciplina dell’assegnazione del seggio di consigliere comunale al candidato sindaco non eletto a tale carica … configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato sindaco e del rappresentante di ciascuna lista. Pur consentendo ad una lista, collegata con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, di collegarsi al secondo turno con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, in modo da favorire l’aggregazione di liste in base all’affinità di programma politicoamministrativo unitariamente rappresentata dal comune ed unico candidato sindaco, la legge non prevede affatto il trascinamento nell’ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento … la prededuzione del seggio di consigliere da assegnare al candidato sindaco non ammesso non può che operare nell’ambito dei seggi da attribuire alla lista, o alle liste, collegate con tale candidato al primo turno” (cfr Corte Cost., 29 aprile 1996, n. 135). In sostanza, la Corte ha ritenuto non legittima costituzionalmente l’interpretazione della norma che fisserebbe la prededuzione dei seggi spettanti ad entrambi i candidati sindaci e/o presidenti non eletti (ovvero, quello sconfitto al ballottaggio e quello escluso) dall’intero schieramento costituitosi in sede di ballottaggio. Secondo la Corte questa lettura è illegittima perché farebbe gravare la decurtazione del seggio spettante al candidato escluso dal ballottaggio anche sullo schieramento che non aveva con tale candidato nessun collegamento. Una lettura sistematica della tesi della Corte Costituzionale suggerisce pertanto che si otterrebbero risultati distorsivi e contrari al dettato normativo ove si procedesse a detrarre il seggio spettante al Presidente risultato sconfitto al ballottaggio dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate con detto candidato nel solo primo turno elettorale. Corrisponde, infatti, ad un criterio di ragionevolezza che il seggio da attribuire al candidato Presidente sostenuto in entrambi i turni dall’apporto di più liste venga dedotto dai seggi complessivamente attribuiti all’intero raggruppamento, che consta anche delle liste apparentatesi nel ballottaggio; in tal modo, infatti, si evita che il seggio da attribuire al candidato Presidente gravi solo sulla lista che ha avuto maggiori consensi da parte degli elettori e che in quanto tale ha partecipato al ballottaggio. Infatti, nel caso in cui si detraesse il seggio spettante al Presidente risultato sconfitto al ballottaggio dai seggi attribuiti al gruppo di liste collegate con detto candidato nel solo primo turno elettorale, tali liste, sebbene favorite dagli elettori, sarebbero comunque penalizzate, rispetto alle liste risultate sconfitte al primo turno ma apparentatesi in sede di ballottaggio che, al contrario, verrebbero favorite. Qualora, infatti, lo schieramento al quale si apparentano dovesse vincere godrebbero del premio di maggioranza, nel caso in cui dovesse invece perdere non subirebbero alcun detrimento, giacché non potrebbero - seguendo la tesi del ricorrente in primo grado e fatta propria dal Tribunale - subire decurtazione alcuna dai seggi loro spettanti, valendo per esse il solo schieramento formatosi al primo turno. Un tale assetto di cose, oltre ad essere illogico e penalizzante per le sole liste che hanno ottenuto maggiori consensi avrebbe l’ulteriore conseguenza di attribuire alle liste collegate al candidato Presidente non ammesso al ballottaggio una rappresentanza non proporzionata ai voti conseguiti. Tale esito, certamente lesivo del principio di eguaglianza, irrazionale e distorsivo della espressione del voto e del pari trattamento dei candidati e delle liste elettorali è da considerarsi estraneo al sistema delineato dalla legge, la quale, come già detto, all’art. 75, co. 10, D.Lgs. n. 267/2000, è chiara nel sancire che “In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati …”, intendendo, con tale locuzione, le liste complessivamente collegate anche nella fase del ballottaggio. Sembra perciò che, come fondatamente dedotto dall’appellante, la corretta applicazione del co. 10 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 267/2000 sia unicamente nel senso che da tutti i seggi spettanti all’insieme delle liste che sostenevano il candidato presidente sconfitto al ballottaggio va detratto quello spettante a quest’ultimo mentre il seggio spettante al candidato presidente non ammesso al ballottaggio va detratto unicamente dai seggi spettanti al gruppo o ai gruppi che lo sostenevano esclusivamente al primo turno; di conseguenza il seggio del candidato … sconfitto al ballottaggio va detratto da tutti i dieci seggi e va ad incidere sul seggio con il quoziente più basso spettante alla Lega Nord e non grava, come invece hanno sostenuto i giudici di primo grado, sul seggio spettante all’ U.D.C. Omissis.