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Convegno Nazionale Polizia Locale Riccione 20

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Convegno Nazionale Polizia Locale Riccione 20
Convegno Nazionale Polizia Locale
Riccione
20 settembre 2012
di Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti abbandonati lungo le strade e le sue pertinenze.
Le ordinanze dei Sindaci per i rifiuti abbandonati sul
suolo pubblico.
Indice
Definizione di
rifiuto……………………………………………………………………………………………………
p.2
Abbandono di
rifiuti…………………………………………………………………………………………………….p
.2
Responsabilità dei privati e delle
imprese……………………………………………………………………..p.3
Ordinanza di rimozione dei rifiuti- Specificità
regionale…………………………………………………..p.4
Ordinanze contingibili e
urgenti…………………………………………………………………………………..p.12
Responsabilità del
proprietario……………………………………………………………………………………p.13
Diffida ad
adempiere………………………………………………………………………………………………
….p.17
Fac-simile Verbale di accertata violazione amministrativa in materia d’abbandono
di rifiuti non pericolosi commesso da un
privato………………………………………………………………………………p.18
Fac-simile Verbale di accertata violazione amministrativa in materia d’abbandono
di rifiuti pericolosi commesso da un
privato………………………………………………………………………………p.21
Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per violazione
dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. n.
152/2006……………………………………………………………………..…………p.23
Fac-simile Ordinanza di ripristino
ambientale………………………………………………………………..p.26
1
Fac-simile Ordinanza sindacale per rimozione e smaltimento dei rifiuti
abbandonati………...p.29
Fac-simile Ordinanza contingibile ed
urgente………………………………………………………………..p.33
Definizione di rifiuto
Si deve considerare rifiuto, ai sensi del comma 1 dell’art. 183 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” il c.d. Codice dell’ambiente
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi.
Tale definizione deriva dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia della
Comunità europea nelle sentenze, storiche, Palin Granit Oy 18.4.2002 e Niselli
1.11.2004.
Il residuo di produzione può essere esonerato dalla disciplina dei rifiuti solamente se si
configura come sottoprodotto.
I rifiuti di materiali derivanti da un processo di fabbricazione, non specificatamente
rivolto a produrli e quando il produttore li riutilizza in assenza di trasformazione
preliminare, nello stesso processo produttivo, non rientrano nella classificazione di
rifiuto, ma di sottoprodotto, in quanto il produttore non intende disfarsene ma
riutilizzarlo.
Abbandono di rifiuti
L’abbandono di rifiuti è individuato dall’art. 192 “Divieto di abbandono” Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n.152. L´abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul
suolo e nel suolo sono vietati. E´ altresì vietata l´immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Chiunque
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e´ tenuto a procedere alla rimozione, all´avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido
con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull´area, ai
quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all´esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti
in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della
2
persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa´ e
delle associazioni.
L’art. 192 del Testo Unico Ambientale D.lgs 152/2006 sancisce che il Sindaco
competente territorialmente dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla
bonifica del sito e il termine entro cui si deve provvedere. Decorso tale termine il
Comune deve procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
La responsabilità del fatto illecito è imputabile agli amministratori o rappresentanti
di persona giuridica e tali soggetti sono tenuti in solido alla persona giuridica. Nel
caso di specie, sono presenti anche soggetti che sono subentrati nei diritti reali
presenti sull’area, ed anch’essi sono tenuti alla rimozione dei rifiuti e al ripristino
dell’area.
L’abbandono di rifiuti è sanzionato agli artt. 255 e 256 Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n.152.
L’art. 255 sanziona chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da trecento euro a tremila euro. Se l´abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
sanzione amministrativa e` aumentata fino al doppio.
Chiunque non ottempera all´ordinanza del Sindaco, di cui all´articolo 192, comma 3,
o non adempie all´obbligo di cui all´articolo 187, comma 3, e´ punito con la pena
dell´arresto fino ad un anno.
Mentre l’art. 256 sanziona il titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all´articolo 192,
commi 1 e 2:
a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Responsabilità dei privati e delle imprese
L’abbandono di rifiuti è sanzionato all’art. 255 comma 1 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”. Tale articolo sancisce che
chiunque, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a
tremila euro. La pattuglia operante deve procedere a redigere un verbale
amministrativo, contestando la violazione al trasgressore, persona fisica sul posto,
applicando l’art. 16. “Pagamento in misura ridotta” della Legge 24 novembre 1981,
n. 689, con importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Conseguentemente gli operatori indicheranno la somma di seicento euro.
Se l´abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e` aumentata
fino al doppio. Tale sanzione è applicabile al privato che effettua l’abbandono di
rifiuti pericolosi. Gli agenti accertatori, durante lo svolgimento del loro servizio, si
3
devono ricordare che se i rifiuti oggetto d’abbandono sono classificati come
pericolosi, non possono precedere ad indicare la somma della sanzione nel verbale
di contestazione in quanto è stretta competenza della Provincia irrogare la sanzione
tramite ordinanza-ingiunzione. In tale ipotesi non è competenza dell’organo di
vigilanza stabilire in sede d’accertamento la misura dell’aumento della sanzione,
rimettendosi alla Provincia che adotta l’ordinanza ingiunzione il calcolo della somma
in base al disposta dell’art. 8 Legge n. 698/81.
Per quanto riguarda l’abbandono effettuato da un impresa si deve osservare il
dettato dell’art. 256 comma 2 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” il quale
sanziona i titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono:
a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
La pattuglia operante dovrà procedere a redigere i relativi atti di polizia giudiziaria
per procedere alla consegna presso la Procura della Repubblica competente per
territorio la relativa comunicazione della notizia di reato.
Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto sanzioni amministrative
ambientali per delle persone giuridiche, modificando il Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il provvedimento introduce
sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati a carico delle persone
giuridiche e società in materia di ambiente e nuove responsabilità nel T.U. Ambiente,
in materia di trattamento dei rifiuti. Inoltre il decreto prevede a carico dell'ente
responsabile sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive per una durata massima di 6
mesi.
Nel Decreto Legislativo 231/2001 è introdotto l’art. 25-undecies dedicato alle
sanzioni successive ai reati ambientali. Precisamente si applicheranno all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
- per i reati di cui all'articolo 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo in materia di
attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, i quali
disciplinano la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, sempre in materia di discarica
abusiva, ma di rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote.
Ordinanza di rimozione dei rifiuti- Specificità regionale
Successivamente l’accertamento di un abbandono di rifiuti, il Sindaco competente
territorialmente dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla bonifica del sito
e il termine entro cui si deve provvedere.
4
Decorso tale termine il Comune deve procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
In materia ambientale si riscontrano diversi atti amministrativi, le ordinanze, che
impongono alla collettività o al responsabile dell'inquinamento diversi comportamenti.
Nella parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di rifiuti l’art. 244
stabilisce che le pubbliche amministrazioni, che nell´esercizio delle proprie funzioni,
individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai
valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte
ad identificare il responsabile dell´evento di superamento e sentito il comune, diffida
con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere
ai sensi del presente titolo.
L´ordinanza e´ comunque notificata anche al proprietario del sito. Se il responsabile
non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito è altro
soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni
di cui al presente titolo sono adottati dall´amministrazione competente.
Interessante è la sentenza n. 1901 del T.A.R. Lecce Puglia sez. I del 02 novembre
2011, la quale sottolinea che “Tra gli strumenti che l'Amministrazione competente può
adottare in caso di potenziale contaminazione di un sito con pericolo di inquinamento
ambientale rientra quello dell'ordinanza da emanare "dopo aver svolto opportune
indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento", ai sensi dell'art. 244 , d.lg. n.
152 del 2006, che si basa sul principio di matrice comunitaria "chi inquina paga", non
potendosi ammettere un sistema sanzionatorio - o anche di tipo preventivo - che si
apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Il potere di ordinanza
affidato all'ente provinciale poggia dunque sulla compiuta verifica delle responsabilità
relative alla contaminazione di un sito, in linea con un sistema che annovera tra le sue
funzioni anche quella sanzionatoria.”.
Sempre nella stessa materia si può ricordare la sentenza n. 318 del T.A.R. Pescara
Abruzzo, sez. I del 13 maggio 2011 che dispone: “Va rilevato che, ai sensi degli art.
242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di bonifica è posto in capo al
responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di
ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o
altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica
(Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta
del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la
regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo riscontro può
basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento
rilevato all'attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24
marzo 2010, n. 1575). Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del
codice ambiente si ricava, infatti, che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli
interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di
mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario
del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite
dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore
dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le
garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze,
sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). Orbene, nel caso in esame l'ordine diffida è di
provenienza comunale, laddove la normativa citata affida tale compito al Presidente
della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente
sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d'urgenza a tutela della salute
5
pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove
l'ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell'ambiente a
prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla
questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).
Da quanto detto emerge la fondatezza di tutte e due le censure: la prima
d'incompetenza in quanto il Sindaco ha emesso un'ordinanza - diffida al di fuori delle
sue competenze in materia, e la seconda in quanto il nesso causale tra inquinamento
e destinatario del provvedimento non risulta affatto provato. Anzi, nell'ambito del
procedimento penale n. 10426/2007 è stata accertata l'estraneità della ditta ricorrente
all'inquinamento in parola, risalente a tutta evidenza al periodo in cui nella zona
operava uno stabilimento chimico.
“L'art. 192, d.lg. n. 156 del 2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di
rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde in solido con l'autore
materiale, anche il proprietario dell'area, o il titolare di diritto reale o personale di
godimento, al quale l'azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; per cui
l'accertamento della condotta asseritamente colposa va eseguito dall'amministrazione
e qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza
dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato
concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del
fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per
cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo
dell'appartenenza del bene interessato; peraltro, la ricerca di un necessario criterio di
imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là
della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione
comunitaria secondo cui ««chi inquina pagaa», espresso nell'art. 191 , par. 2, Trattato
UE, recepito anche nel d.lg. n. 156 del 2006”. (T.A.R. Catania Sicilia, sez. I, sentenza
n. 3235 del 30 dicembre 2011)
Come sopra anticipato l’art. 192 Divieto di abbandono, definisce le ordinanze
ordinarie: “1. L´abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati. 2. E´ altresì vietata l´immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l´applicazione della
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e´
tenuto a procedere alla rimozione, all´avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed
al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull´area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale
procede all´esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del
comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati
nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni.”
“L'art. 192, d.lg. n. 156 del 2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di
rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde in solido con l'autore
materiale, anche il proprietario dell'area, o il titolare di diritto reale o personale di
godimento, al quale l'azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; per cui
l'accertamento della condotta asseritamente colposa va eseguito dall'amministrazione
e qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza
dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato
6
concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del
fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per
cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo
dell'appartenenza del bene interessato; peraltro, la ricerca di un necessario criterio di
imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là
della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione
comunitaria secondo cui ««chi inquina pagaa», espresso nell'art. 191 , par. 2, Trattato
UE, recepito anche nel d.lg. n. 156 del 2006.” (T.A.R. Catania Sicilia, sez. I,sentenza
n. 3235 del 30 dicembre 2011)
“In base al D.Lgs. 152/2006 il Sindaco ha agito in forza dei poteri di cui all'art. 192
comma 3^ del D.Lgs. 152/2006. Infatti, appare del tutto logico e giustificato dalle
circostanze oggettivamente riscontrate che il Sindaco abbia ordinato, ai sensi dell'art.
192 del D. L.vo 152 del 2006, la messa in sicurezza del sito e il progetto di
caratterizzazione prima ed in eventuale alternativa alla rimozione del materiale-rifiuto
inquinato. L'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale
sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce
espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni
necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nella specie, per il criterio della
specialità e per quello cronologico la norma prevale sul disposto dell`art. 107, comma
5, del D.lgs. n. 267 del 2000”.( T.A.R. Venezia Veneto sez. III, sentenza n. 3460 del 04
dicembre 2009)
Si riscontrano delle differenze normative tra regioni. L’intendimento regionale si
modifica in base alle norme regionali e indirizzi giurisprudenziali dei diversi TAR, per
esempio la Regione Veneto:
T.A.R. Venezia Veneto sez. III, sentenza n. 3460 del 04 dicembre 2009
In base al D.Lgs. 152/2006 il Sindaco ha agito in forza dei poteri di cui all'art. 192
comma 3^ del D.Lgs. 152/2006. Infatti, appare del tutto logico e giustificato dalle
circostanze oggettivamente riscontrate che il Sindaco abbia ordinato, ai sensi dell'art.
192 del D. L.vo 152 del 2006, la messa in sicurezza del sito e il progetto di
caratterizzazione prima ed in eventuale alternativa alla rimozione del materiale-rifiuto
inquinato. La ditta ricorrente contesta la competenza del Sindaco ad emanare
l'ordinanza impugnata, assumendo che in base all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 tale
attribuzione rientra nelle competenze dirigenziali e non in quelle del Sindaco. Invero,
sul punto specifico il Tribunale si è già espresso (cfr. TAR Veneto sez. 3^ n. 49/2009)
osservando che "in disparte la considerazione per la quale l'art. 192, comma 3, del
D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107,
comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la
competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo
smaltimento dei rifiuti, nella specie, per il criterio della specialità e per quello
cronologico la norma prevale sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del
2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061).
T.A.R. Venezia Veneto, sez. III, sentenza n. 2454 del 29 settembre 2009
L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.
152/2006, non è configurabile la natura contingibile e urgente di tale provvedimento.
Per quanto attiene al profilo della contingibilità delle ordinanze , esso sta ad indicare
l'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni
eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica; ciò che conta è
che il Sindaco dia adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale
strumento extra ordinem (cfr. Cons. Stato, IV, 13.12.1999 n. 1844).
7
Già l'art. 38 della legge n. 142/1990 (ora art. 54, comma 2, T.U.E.L.) attribuiva al
Sindaco un potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti «al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini». Tali
ordinanze , pertanto, si caratterizzano per l'assenza di indicazioni circa le modalità di
esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza. Per
evitare di incorrere in una violazione del principio di legalità, la giurisprudenza
costituzionale, peraltro, si è affrettata ad «ancorare» l'esercizio di tale potere ad una
serie di principi che devono guidarne l'utilizzo, quali appunto la necessità e l'urgenza,
la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero l'insussistenza di altri poteri per
risolvere la questione (cfr. Cons. St., ad. plen., 30.7.2007, n. 10; Cons. Stato V,
28.5.2007, n. 2109; Cons. Stato II, 24.10.2007, n. 2210).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi nel senso che il potere
di ordinanza previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (ed in precedenza dall'art. 14
del D.Lgs. n. 22/1997) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate
dall'art. 54 del T.U.E.L..
In conclusione il citato art. 192 prefigura un'ordinanza di sgombero a carattere
sanzionatorio, di cui è riprova il fatto che per la sua applicazione a carico dei soggetti
obbligati in solido, è necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del
comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge.
Tale interpretazione acquista ulteriore rilievo se si considera che sia il D.P.R. n.
915/1982 sia il D.Lgs. n. 22/1997, sia, infine, il D.Lgs. n. 152/2006, hanno
espressamente attribuito al Sindaco la titolarità del potere di emanare ordinanze
contingibili ed urgenti in materia di rifiuti, rispettivamente agli art. 12, 13 e 191 (cfr.
Cons. Stato,. V, 25.8.2008, n. 4067; Cons. giust. amm., 2.3.2007, n. 97).
Quanto all'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'ordinanza ex art. 14
del D.Lgs. n. 22/1997 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio
certamente non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'adozione
dell'ordinanza di rimozione rientra nella competenza del responsabile dell'area tecnica
e non del Sindaco .
Secondo tale orientamento, l'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 22/1997 che attribuisce al
Sindaco la possibilità di emanare ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, deve
tenere in considerazione l'art. 107, comma 5, T.U.E.L. secondo cui le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia «l'adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti...»; pertanto, la competenza ad emettere l'ordinanza di
rimozione dei rifiuti in un'area interessata da deposito abusivo, spetta al dirigente
dell'ufficio tecnico comunale a ciò preposto.
Il Collegio rileva però l'infondatezza della tesi sviluppata dalla società ricorrente in
ordine all'individuazione dell'autorità competente ad emettere l'ordinanza prevista dal
menzionato art. 192, secondo la quale, essendo tale norma riproduttiva, in parte qua,
del precedente art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, essa andrebbe applicata,
nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza dianzi riportata, in base all'ordine di
competenze, fra livello dirigenziale e politico, delineato dall'art. 107 del D.lgs. n.
267/2000. Tale assunto non è condivisibile perché: a) è insuperabile il dato testuale
dell'art. 192, comma 3, secondo periodo, citato secondo cui "Il Sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate"; b) trova applicazione, per il caso di conflitto apparente di
norme, il tradizionale canone ermeneutico lex posterior specialis derogat anteriori
generali; sotto tale angolazione è appena il caso di evidenziare che lo stesso art. 107,
comma 4, T.U.E.L. ha cura di precisare che "Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione
del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative"; che è quanto
verificatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 192, comma 3, sicuramente
speciale rispetto all'ordine generale di competenze previsto dall'art. 1, comma 4, e
8
107, comma 2, T.U.E.L.. Il potere di ordinanza previsto dall'art. 192 d.lg. 3 aprile 2006,
n. 152 (ed in precedenza dall'art. 14 d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22) ha un diverso
fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art., 54 TUEL. In conclusione il cit.
art. 192 prefigura un'ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, di cui è riprova
il fatto che per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido, è
necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto
in violazione dei divieti di legge. Tale interpretazione acquista ulteriore rilievo se si
considera che sia il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 sia il d.lg. n. 22 del 1997, sia,
infine, il d.lg. n. 152 del 2006, hanno espressamente attribuito al Sindaco la titolarità
del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti,
rispettivamente agli artt. 12, 13 e 191 (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4067;
Cons. Stato 2 marzo 2007, n. 97).
Mentre la Regione Toscana:
T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n.1523 del 19 maggio 2010
Il procedimento di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale si articola in diverse
fasi. Nella vicenda in esame, infatti, non si tratta dell'autorizzazione provvisoria o
definitiva alla realizzazione dell'intervento di bonifica o dell'approvazione del relativo
progetto definitivo, ma si tratta dell'indicazione, da parte dell'Amministrazione, delle
modalità con cui devono continuare ad avvenire gli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza e con cui dovrà poi essere effettuato l'intervento di bonifica. L'art. 252
del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell'
Ambiente ed atti e attività facenti capo al "Ministero". Ad es., rientra tra i primi
l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, comma 2,
cit.), il che, del resto, pare perfettamente logico, dovendo la suddetta individuazione
reputarsi atto attinente all'indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica. La
rilevanza politica di tale atto è, d'altro lato, dimostrata dalla necessità dell'intesa con
le Regioni interessate: intesa prescritta, per l'appunto, dal citato comma 2 dell'art.
252. Deve, invece, ritenersi che il decreto impugnato, essendo attinente alle modalità
con cui devono essere condotti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza (e
come dovrà esserlo quello di bonifica) nella vicenda in esame, costituisca un semplice
atto di gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro. In altre parole, il
decreto de quo non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel
settore in questione (come per es., la mappatura dei siti di interesse nazionale);
riguarda, invece, le modalità esecutive di un singolo intervento, prescrivendo esso che
le acque emunte vengano trattate secondo la normativa sui rifiuti e non secondo
quella sugli scarichi industriali: è indubbia, perciò, la sua natura di atto meramente
gestionale. In secondo luogo, la norma invocata dalla ricorrente - l'art. 252, comma 4,
del d.lgs. n. 152 cit. - non ne conforta le tesi, poiché detta disposizione attribuisce la
competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242, ove abbiano
ad oggetto i siti di interesse nazionale, "alla competenza del Ministero dell' ambiente e
della tutela del territorio": né una simile espressione può reputarsi atecnica, erronea o
comunque non voluta e casuale, poiché essa si inserisce in una disposizione (l'art. 252
cit.) in cui, come già visto, quando ci si vuole riferire alle competenze del Ministro dell'
Ambiente , lo si dispone espressamente, stabilendo che l'atto compete al "Ministro" e
non al "Ministero". Cosè è per l'autorizzazione provvisoria, per la quale, peraltro, la
competenza del Ministro ad adottarla, nonostante la sua natura di atto di gestione, si
spiega in virtù dell'appartenenza di tale autorizzazione alla categoria dei
provvedimenti d'urgenza (analogamente a quanto si verifica per la competenza del
Sindaco ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n.
267/2000). E se l'attribuzione delle relative competenze al "Ministero" (e non al
Ministro, salve le tassative eccezioni) vale per gli atti del procedimento di bonifica, a
fortiori essa deve valere per il decreto gravato, considerato il suo situarsi nella fase
dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza: fase prodromica rispetto alla vera e
9
propria bonifica e, comunque, non in grado di determinare il definitivo riassetto del
sito (cfr. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.).
A conferma dell'ora vista conclusione si richiama la più recente giurisprudenza (T.A.R.
Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738), per la quale gli atti del
procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi,
rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in
quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano
attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo. Questi si
limitano a definire gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui
raggiungimento risulta riservato alla responsabilità dei dirigenti. Ciò, in base al
generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che
presiede l'organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell'art. 4,
comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 8 del 08 gennaio 2010
L'adozione di un provvedimento ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 22/97 allora in vigore
relativo all'abbandono incontrollato di rifiuti - è stato adottato inequivocabilmente ai
sensi dell'art. 17, commi 3 e 9, d.lgs. cit. nonché dell'art. 8 del D.M. 25 ottobre 1999,
n. 471, con ciò evidenziando che l'attenzione del Comune si era incentrata
esclusivamente sulla situazione di inquinamento riscontrato e sulla necessità di porre
in essere le necessarie e urgenti misure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale, effettivamente oggetto del dispositivo in esso contenuto, e non
sull'abbandono di rifiuti. Più generica è la disposizione dell'art. 20 l.r. Toscana n. 25/98,
che accorpa le due ipotesi, limitandosi ad affermare che la bonifica e/o messa in
sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.
Sul punto, comunque, il Collegio ritiene che tale norma, per essere comunitariamente
e costituzionalmente orientata, come anche osservato dalla società ricorrente a pag.
14 del ricorso, deve essere interpretata nel senso conforme alla normativa statale ora
evidenziata, atteso che il principio del c.d. "chi inquina paga" era operante come
indirizzo precettivo già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 e la
responsabilità per inquinamento non può desumersi, in maniera oggettiva, dal
semplice rapporto dominicale con il bene inquinato in tutti i procedimenti
amministrativi in corso, laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti
definitivi
T.A.R. Firenze Toscana, sez. II,sentenza n. 2584 del 02 dicembre 2009
il Collegio sottolinea l'asserita insussistenza dei presupposti per l'adozione di
un'ordinanza ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). Ciò, giacché, essendo
palese che il Comune intimato non ha seguito la procedura ed i metodi dettati per la
problematica in esame dall'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992, è chiaro che,
qualora si accertasse l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione della succitata
ordinanza sindacale, non si porrebbe nemmeno un problema di legittimità, attraverso
detta ordinanza, della deroga alle procedure e metodi ex art. 19, comma 2, cit., ma
una simile deroga sarebbe ex se illegittima (perché non "coperta") e per ciò solo anche
il secondo e terzo motivo di gravame sarebbero fondati.
L'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (già art. 38, comma 2, della l. n. 142/1990), attribuisce
al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed
igiene purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della
situazione (T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). Non è propriamente quella della compiuta
enunciazione o meno, ad opera del provvedimento, dei possibili pericoli per la salute
pubblica e per l'incolumità derivanti dalla presenza dei suddetti volatili (enunciazione
10
che comunque è considerata necessaria dalla giurisprudenza perché l'ordinanza
sindacale possa dirsi legittima: T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 giugno 2002, n. 1208).
T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2009
Qualora i responsabili dell'inquinamento non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non
provveda, dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici; pertanto, nel
persistente difetto di ogni definitivo accertamento in ordine alle cause e alla
responsabilità del rilevato inquinamento, spetta all'Ente locale o territoriale, che
ritenga sussistenti ragioni di indilazionabile urgenza, di attivarsi direttamente per far
fronte ad ogni rischio ambientale, fermo il recupero dei relativi oneri nei confronti degli
eventuali soggetti responsabili.
Ne deriva che il Comune di Firenze anche quale soggetto proprietario dell'area, in
assenza di adempimento da parte dell'autore dell'inquinamento, era tenuto a
procedere alla bonifica.
T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 2052 del 19 settembre 2008
L'ordinanza in questione trova espresso fondamento nell'art. 5 del Reg. Com. del
Servizio Rifiuti che vieta l'abbandono di rifiuti per possono creare inconvenienti
igienico-sanitari o degrado dell' ambiente , appare plausibile che, in realtà, il Comune
di Vecchiano abbia voluto dare applicazione all'art. 14 del D. Leg.vo n. 22/1997 che,
per l'appunto, dopo aver vietato l'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, al comma
3 obbliga alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi l'autore dello
scarico abusivo "in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa".Anche la giurisprudenza penale ritiene che la semplice "consapevolezza" del
fatto che terzi hanno abbandonato rifiuti sul proprio fondo sia insufficiente a
configurare in capo al proprietario del fondo medesimo il reato di abbandono di rifiuti
previsto dall'art. 51 D. Leg.vo n. 22/1997, atteso che la condotta omissiva potrebbe
dare luogo ad ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrono gli estremi dell'art.
40, comma 2, cod. pen.
T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 2278 del 16 ottobre 2008
Osserva, inoltre, come la conclusione della competenza dei dirigenti all'emanazione
degli atti del procedimento di bonifica di siti di interesse nazionale sia innanzitutto
valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 15 del d.m. n. 471/1999
(precedente al d.lgs. n. 165/2001 e non avente rango legislativo), sebbene questo
assegni al Ministro dell' Ambiente , di concerto con i Ministri dell'Industria (ora
Sviluppo Economico) e della Salute, la competenza ad approvare il progetto definitivo
di bonifica. Ma, soprattutto, resti valida con riguardo allo schema procedimentale di
cui all'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, "che attribuisce genericamente la competenza
per la procedura di bonifica al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio
(sentito il Ministero delle Attività produttive)"
T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 3279 del 8 ottobre 2007
Per fronteggiare la situazione di pericolo ambientale esistono e sono costituiti dalla
procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dal suo
regolamento attuativo, che attribuiscono al Comune i poteri necessari a fronteggiare
con immediatezza situazioni di emergenza ambientale caratterizzate dal superamento
dei valori di concentrazione limite accettabili di sostanze inquinanti: strumenti, infatti,
che nella specie sono stati utilizzati per il tramite dell'adozione del provvedimento
sindacale qui gravato. Il provvedimento con il quale si impone il recupero ambientale,
11
trattandosi di atto di gestione, deve essere adottato dal dirigente del competente
Ufficio del Comune procedente e non dal Sindaco nella sua veste di organo politico,
fuoriuscendosi nella specie dallo schema tipico descritto dagli artt. 50 e 54 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 circa le competenze provvedimentali del Sindaco .
Infatti, in disparte quanto si legge testualmente nella disposizione normativa sulla
quale fonda il presupposto giuridico dell'ordinanza qui impugnata (ora superata dalla
novella del decreto legislativo n. 152 del 12 aprile 2006), la competenza del dirigente
comunale (o, in sua assenza, del responsabile del servizio) ad adottare l'ordinanza
prevista dal comma 3° dell'art. 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non può
essere posta in dubbio sia sulla base del richiamo all'art. 70 comma 6° del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (il quale, nel reiterare l'art. 45 comma 1° del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, tecnicamente abrogato dall'art. 72 comma 1°
lett. b) del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ha stabilito che, a decorrere dal
23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti
di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai dirigenti) sia sulla scorta di quanto analogamente
stabilito dall'art. 107, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (avendo
anch'esso previsto che a "decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di
atti di gestione e di atti e provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai dirigenti..".
È pur vero che nel quadro ordinamentale descritto dal Testo unico sugli Enti locali l'art.
50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ha previsto in favore del Sindaco , quale
autorità locale (e non quale ufficiale di governo), un potere di ordinanza in caso di
"emergenze sanitarie e di igiene pubblica" a carattere esclusivamente locale; trattasi
però di ordinanze espressamente qualificate dalla norma "contingibili ed urgenti" nel
cui novero non rientra, per quanto sopra osservato, quella di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 22 del 1997. A tal proposito si ribadisce che il provvedimento disciplinato
dal citato art. 14 non possa rientrare nel genus delle ordinanze contingibili ed urgenti.
Va ancora osservato come il potere di ordinanza contingibile ed urgente sia atipico e
residuale e cioè che sia esercitabile (sempreché ne ricorrano gli eccezionali
presupposti dell'urgenza, della gravità del pericolo, etc.) quante volte non sia conferito
dalla legge il potere di emanare atti tipici in presenza di presupposti indicati da
specifiche normative di settore; viceversa, proprio l'articolo 14 comma 3 citato
configurerebbe una siffatta specifica normativa con la previsione d'un ordinario potere
di intervento attribuito all'autorità amministrativa locale e non all'ufficiale del governo.
T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1006 del 9 aprile 2004
Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, oltre
all'esistenza ed indicazione, nel provvedimento gravato, di una situazione di pericolo,
quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non
intervenga prontamente, anche (o meglio, soprattutto) la necessità di provvedere con
immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia
impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Pertanto,
ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per giustificare il ricorso allo strumento ordinatorio,
il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica
costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, se non sussistano gli ulteriori
particolari requisiti di urgenza.
In fine la Regione Sicilia è caratterizzata dalla Legge Regionale 1 settembre 1993, n.
25 (G.U.R.S. 6 settembre 1993, n. 42) "Interventi straordinari per l'occupazione
produttiva in Sicilia" ove all'art. 160 dispone le attività delle province regionali in
materia di smaltimento dei rifiuti solidi. Le province regionali svolgono
12
obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti
speciali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f, della legge regionale 6 marzo
1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati. Nello
svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è data priorità alla raccolta dei rifiuti
abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette. L'attività di cui al
comma 1 può essere estesa anche ad interventi di risanamento ambientale di parti
del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto al
risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale. Con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le province regionali,
sono individuate le discariche che ciascuna provincia può utilizzare per lo
svolgimento dell'attività.
T.A.R. Catania Sicilia, sez. I,sentenza n. 3235 del 30 dicembre 2011
L'art. 192, d.lg. n. 156 del 2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di
rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde in solido con l'autore
materiale, anche il proprietario dell'area, o il titolare di diritto reale o personale di
godimento, al quale l'azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; per cui
l'accertamento della condotta asseritamente colposa va eseguito dall'amministrazione
e qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza
dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato
concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del
fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per
cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo
dell'appartenenza del bene interessato; peraltro, la ricerca di un necessario criterio di
imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là
della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione
comunitaria secondo cui ««chi inquina pagaa», espresso nell'art. 191 , par. 2, Trattato
UE, recepito anche nel d.lg. n. 156 del 2006.
Ordinanze contingibili e urgenti
Proseguendo nello studio del D.Lgs. 152/2006, l’art. 191 rubricato “Ordinanze
contingibili e urgenti e poteri sostitutivi” dispone :“1. ….qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell´ambiente, e
non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell´ambito delle rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell´ambiente. Dette ordinanze
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell´ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività
produttive, al Presidente della regione e all´autorità d´ambito di cui all´articolo 201
entro tre giorni dall´emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei
mesi.
2. Entro centoventi giorni dall´adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell´ambiente
e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell´inerzia, può
adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze
di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su
parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico
riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono
essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di
13
gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione
d´intesa con il Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare può
adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i
predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal
Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell
´Unione europea.”
Il potere generale di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 191, che, più che a
tutela di una specifica alterazione del bene-ambiente, attiene al profilo organizzativo
del ciclo di gestione rifiuti, dal cui corretto funzionamento (in una alla stringente
applicazione del sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi volti a monitorare il
ciclo di produzione-smaltimento rifiuti) dipende, in buona parte e in via generale, la
conservazione dell'equilibrio ambientale e per l'effetto, l'allontanamento delle ipotesi
di degrado necessitanti l'uso dei più specifici poteri ablatori in questa sede esaminati.
Responsabilità del proprietario
Il problema maggiormente approfondito dai T.A.R. riguardano le decisioni avverso le
opposizioni alle ordinanze ingiunzioni dei sindaci in tema di abbandono di rifiuti.
Non esiste un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario del terreno su cui
insistano rifiuti, ne ha piuttosto ribadito la responsabilità soggettiva, a titolo di dolo o
di colpa, da accertarsi e provarsi in maniera puntuale e in contraddittorio dalla
pubblica amministrazione prima di emettere in suo danno l'ordine di rimozione in
pristino.
Odiernamente, l’intendimento è quello del restringimento delle ipotesi di estensione
della responsabilità dell'illecito amministrativo de quo ai titolari di diritti reali o
personali sul fondo interessato dall'abbandono di rifiuti ai soli casi in cui ne sia
accertata, in contraddittorio, una partecipazione dolosa o colposa, mediante condotta
attiva od omissiva, con gli autori materiali dell'infrazione. Molti T.A.R. hanno
interpretato che se gli autori dell'abbandono dei rifiuti sono individuabili, il proprietario
(o il titolare di diritti reali o personali di godimento) sarebbe esonerato da qualsivoglia
obbligo di rimozione (salvo che non sia accertato che vi abbia concorso a titolo di dolo
o colpa) in quanto comunque l'ordinamento garantirebbe il ritorno alla salubrità
ambientale, mentre laddove essi non siano individuabili, soccorrerebbe a garantire il
ripristino il proprietario (o il titolare di diritti reali o personali di godimento) che,
avendo la disponibilità del bene, risponderebbe della sua integrità oggettivamente a
prescindere dal dolo o dalla colpa in vigilando richiesta in caso di concorso.
Il Consiglio di Stato si è più volte espresso sostenendo , invece, la tesi secondo cui il
proprietario è da ritenersi obbligato alla rimozione solo se imputabile a titolo di dolo o
colpa. Il Consiglio, con parere n. 2231, del 7 novembre 2007, aveva chiarito che: “sul
piano dell'elemento psicologico dell'illecito, occorre che sussista un atteggiamento di
volontà dell'effetto, ovvero un comportamento negligente, imprudente o affetto da
imperizia. Di conseguenza, in caso di riversamento ripetuto di rifiuti su un sito da
parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non
può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o di deposito
incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico
l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere
destinatario di ordinanza di rimozione e rimessione in pristino. In altri termini, l'ordine
di smaltimento di rifiuti non può essere indiscriminatamente rivolto, sulla base di una
mera presunzione di addebitabilità, al proprietario in quanto tale, al titolare di altro
diritto reale o personale di godimento o comunque al soggetto che ne abbia la
disponibilità, anche in via di fatto. La responsabilità del proprietario o del possessore
14
sorge, infatti, esclusivamente in quanto gli stessi possano ritenersi obbligati: tale
responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la
realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo costituito dalla discarica. Siffatto
obbligo non può che essere desunto da un comportamento doloso o colposo, anche
omissivo, di compartecipazione o di tolleranza, con la conseguente corresponsabilità
con l'autore dell'abbandono illecito di rifiuti. Pertanto, detto ordine presuppone
l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, dovendosi
escludere la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico del proprietario
incolpevole, che sia ritenuto responsabile sulla base di un principio presuntivo di
responsabilità aquiliana c.d. oggettiva analogo a quello di cui agli artt. 2048 e 2053
c.c.”.
Nel caso in cui il proprietario ha fatto denuncia di abbandono a carico di ignoti alle
autorità competenti, e quindi è da escludersi la sua imputabilità.
In merito alla corretta applicazione dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, il quale individua
la responsabilità dell’autore nelle ipotesi di abbandono e di deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo e nel suolo, sussiste l’obbligo, a carico di tale soggetto, di procedere
alla rimozione, all’avvio, a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello
stato dei luoghi in solido con il proprietario al quale tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati. Quindi, solo in presenza di
una sua responsabilità di quest’ultimo, almeno colposa, il proprietario di un fondo può
essere obbligato a rimuovere i rifiuti abusivamente collocati da terzi su di esso.
La diligenza, che può essere richiesta al proprietario dell’immobile, potrà servire sia
per meglio individuare la colpa nel comportamento omissivo che - ove si ritenesse
applicabile l’art. 2051 c.c. – l’assenza del caso fortuito. Sulla base delle pronunce della
giurisprudenza di merito (Consiglio di Stato 25 gennaio 2005, n. 136, Consiglio di Stato
8 febbraio 2005, n. 323, Consiglio di Stato 8 marzo 2007, n. 935), si può affermare
che:
a) il proprietario non è obbligato ad attivare un servizio di vigilanza, a protezione del
fondo per impedire che ignoti vi accedano con il preciso intento di abbandonarvi rifiuti;
b) il proprietario deve impedire (o rendere difficoltoso) l'accesso sul fondo attraverso
recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso;
c) il proprietario deve mantenere efficienti le misure di protezione e prevenzione.
Qualora l'abbandono sia tale da configurare un'ipotesi di discarica abusiva, sul
proprietario del fondo graverà anche un onere di denuncia all'Autorità.
La responsabilità del fatto illecito è imputabile al produttore del rifiuto e il proprietario
è responsabile in solido con l'autore della violazione.
Se il comportamento del proprietario è riconducibile all’elemento soggettivo della
colpa, l'art. 192 attribuisce gli obblighi di rimozione anche a tale soggetto.
Si ricorda che la colpa si perfezione in caso di negligenza, imperizia, inosservanza di
leggi o regolamenti.
L’art. 192 del Testo Unico Ambientale D.lgs 152/2006 sancisce che il Sindaco
competente territorialmente dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla
bonifica del sito e il termine entro cui si deve provvedere.
Decorso tale termine il Comune deve procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
15
Nell’ordinanza devono essere segnalati i responsabili e i soggetti tenuti in solido con i
primi. Tali soggetti dovevano effettuare la rimozione dei rifiuti e la bonifica entro il
termine indicato nella stessa ordinanza del Sindaco.
Se l’ordinanza del Sindaco non è stata ottemperata entro tale termine, il Comune deve
provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area interessata, imputando gli
oneri e i costi ai destinatari dell’ordinanza, in base al disposto dell’art. 192 del D.lgs
152/2006.
Le sentenze recenti dimostrano che “l’atto di perimetrazione di un sito di bonifica di
rilevanza nazionale non può non contemplare i singoli proprietari ricadenti nel suo
perimetro, sia in considerazione delle conseguenze giuridiche di rilevante significato
che tale ricomprensione comporta per gli stessi proprietari (avuto riguardo, a tacer
d’altro, alle facoltà di iniziativa che la legge riconosce loro in vista delle operazioni
preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito). Non è ragionevole infatti
pensare che il proprietario di alcuni terreni non debba ricomprendersi tra i soggetti
assoggettati agli effetti diretti di un provvedimento che ne disponga la ricomprensione
all’interno del perimetro di un sito di bonifica di interesse nazionale. L’art. 252 del
d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i siti di interesse nazionale, prevede al terzo
comma che ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province le
regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili”. Consiglio di
Stato, Sez. VI, sentenza n.6843 del 27 dicembre 2011.
“L'onere reale non costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma è solo la
conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata d'ufficio dall'Ente pubblico
nell'interesse della collettività: nel sistema dell'esecuzione d'ufficio della bonifica non
eseguita dal responsabile, il d.lg. n. 22 del 1997 prevede che accanto alle
responsabilità dell'inquinatore si collocano, ad ulteriore garanzia dell'esecuzione degli
interventi previsti, quelle del proprietario del sito inquinato. La responsabilità
dell'inquinatore e quella del proprietario si fondano su presupposti giuridici diversi e
hanno differente natura: la seconda è una mera responsabilità da posizione, che
scatta nel momento in cui inizia la procedura amministrativa d'ufficio volta alla
bonifica.” T.A.R. Brescia Lombardia, Sez. I, sentenza n. 945 del 28 giugno 2011.
“Secondo l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), l'ordine di
smaltimento presuppone l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di
colpa in capo all'autore dell'abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o
titolare di altro diritto reale o personale sull'area interessata, che venga chiamato a
rispondere in solido dell'illecito.” T.A.R. Milano Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 1408
del 07 giugno 2011
“In tema di danno ambientale, è illegittima, sia sul piano nazionale che comunitario,
una disciplina nazionale che precluda, fino al definitivo accertamento della
responsabilità, la possibilità dell'Autorità nazionale competente alla tutela ambientale
di imporre al proprietario del terreno inquinato la tempestiva adozione delle
necessarie ed urgenti misure di tutela, in quanto aventi un precipuo contenuto di
salvaguardia ambientale e sanitaria, nel superiore interesse pubblico generale
ambientale ed ai fini della tutela dell'inviolabile diritto alla saluta della popolazione
esposta ex artt. 2, 9, 32 Cost.; fermi restando l’obbligo dell'Amministrazione di
procedere all'individuazione del responsabile e la facoltà del proprietario di rivalersi
nei suoi confronti e di tutti gli altri interessati di agire contro di lui per il risarcimento
del danno, restando, quindi, impregiudicato il principio chi inquina paga. L‘imputazione
degli oneri di messa in sicurezza e di bonifica su siti contaminati in capo al proprietario
non comporta alcuna affermazione, nemmeno implicita, di una sua responsabilità per
l’inquinamento, restando fermo il suo diritto di rivalsa nei confronti del responsabile
16
che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare, restando in astratto responsabile nei
confronti del proprietario da essa stessa gravato in via provvisoria in caso di colpevole
mancata individuazione.” T.A.R. Roma Lazio, Sez. II, sentenza n. 4214 del 16 maggio
2011. Il proprietario del suolo concesso in locazione su cui sono presenti rifiuti
pericolosi ha l'obbligo di attivarsi per la loro rimozione immediata, per il successivo
smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi. Eventualmente, il proprietario può
anche agire giudizialmente per far valere i propri diritti nei confronti del possessore
dell'immobile. In caso contrario, risponde direttamente dei danni. L'eventuale accordo
con cui il proprietario del suolo permette al conduttore di procedere comodamente
alla rimozione dei rifiuti senza assegnargli un breve termine perentorio, integra un
comportamento colpevole e "contra legem" in quanto non si risolve nell'unico
comportamento legittimo da individuarsi nella rimozione dei rifiuti.” Corte di
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6525 del 22 marzo 2011
“Gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant'altro occorrente a seguito della
constatata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano
sul responsabile dell'inquinamento. In subordine, però, qualora il responsabile non
venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie
obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono
dall'ordinamento
posti
a
carico
del
proprietario,
ancorché
"incolpevole
dell'inquinamento", attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati. Il
proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorché incolpevole, alle vicende
successive al constatato inquinamento, né immune dall'attribuzione "finale", pur con
le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie. E proprio perché può
essere il titolare finale di dette obbligazioni risarcitorie, il proprietario è titolare di un
interesse legittimo a che l'amministrazione eserciti ogni attività volta alla
individuazione del responsabile, pretenda da questi le attività di ripristino necessarie
per legge in relazione alla contaminazione constatata, ovvero ponga a suo carico le
spese di quanto si è dovuto attuare di ufficio. Allo stesso tempo, laddove
l'amministrazione non avesse a ciò provveduto, ben può il proprietario impugnare il
provvedimento eventualmente emanato ai sensi dell'art. 253, comma 3, deducendo i
vizi di violazione di legge ed eccesso di potere di cui tale atto risulterebbe affetto.”
T.A.R. Roma Lazio, Sez. I, sentenza n. 2263 del 14 marzo 2011
“Il proprietario del suolo, che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure
incolpevole, al suo inquinamento, non si trova n una posizione analoga od assimilabile
a quella dell'inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di
bonifica esclusivamente in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito; invece l
responsabile diretto e principale della bonifica, messa in sicurezza e ripristino
ambientale è invece individuato, sia dall'art. 17 commi 2 e 3, d. lg. 5 febbraio 1997 n.
22 che dagli artt. 7 e 8, d.m. n. 471 del 1999, esclusivamente in colui che ha
cagionato l'inquinamento”. T.A.R. Torino Piemonte, Sez. II, sentenza n. 136 del 11
febbraio 2011
“In tanto possono rimanere a carico dei proprietari o detentori di un fondo i costi di
bonifica di un fondo inquinato in quanto se ne provi, in base al principio ""chi inquina
paga" rigorosamente la responsabilità dell'inquinamento, dovendosi altrimenti, in caso
di inquinamento c.d. ""diffuso" in cui l'individuazione del responsabile risulti oltremodo
ardua, porre gli oneri di bonifica a carico della p.a. salvo il fatto che l'aumento del
valore del fondo, conseguente alla bonifica, potrà essere giusta causa di recupero, nei
limiti dell'azione di arricchimento.” T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza
n. 6 del 13 gennaio 2011
17
In base alla norma in vigore, una corretta lettura della disciplina concernente la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere
esonerati dall'applicazione del d. lgs. N. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici
non economici. Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 234 del 10 gennaio
2011.
“La competenza ad emettere l'ordinanza di rimozione dei rifiuti in un'area interessata
da deposito abusivo spetta al dirigente dell'ufficio tecnico a ciò proposto. L’art. 192,
comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “fatta salva l'applicazione della
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed
al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo”. I presupposti per poter emettere
l’ordine di rimozione di cui alla citata norma, quindi, sono da ravvisare nell’esistenza
di un rapporto, anche di mero fatto, tra il bene immobile oggetto dell’illecito
abbandono di rifiuti ed il destinatario dell’ordine predetto, nonché nell’imputabilità a
quest’ultimo della relativa responsabilità a titolo di dolo o colpa.” TAR Puglia (LE),
Sez.II, sentenza n. 6 del 2 gennaio 2012
Diffida ad adempiere
Sempre in tema di ordinanze del Sindaco, esistono diverse materie, non solo rifiuti e
bonifica dei siti inquinati:
1) Parte II - Autorizzazioni - : Art. 29 decies comma 10
Articolo 29-decies Rispetto delle condizioni dell´autorizzazione integrata
ambientale
“10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l´autorita`
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne
da` comunicazione al sindaco ai fini dell´assunzione delle eventuali misure ai
sensi dell´articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”
2) Parte III - Acque - : Art. 130
Art. 130 Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
“1. Ferma restando l´applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della
parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell
´autorizzazione allo scarico l´autorità competente procede, secondo la gravità dell
´infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell´autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l´ambiente;
c) alla revoca dell´autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per l´ambiente.”
18
3) Parte V - Aria : Art. 278
Art. 278 Poteri di ordinanza
“1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione, ferma
restando l´applicazione delle sanzioni di cui all´articolo 279 e delle misure
cautelari disposte dall´autorità giudiziaria, l´autorità competente procede,
secondo la gravità dell´infrazione:
a) alla diffida, con l´assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità
devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell´autorizzazione con
riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi e` stata violazione delle
prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o
per l´ambiente;
c) alla revoca dell´autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita` per i
quali vi e` stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione determini situazioni
di pericolo o di danno per la salute o per l´ambiente.”
In materia di aria, Parte V del citato decreto all’art. 278 si dispone che “1. In caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione, ferma restando l
´applicazione delle sanzioni di cui all´articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall
´autorità giudiziaria, l´autorità competente procede, secondo la gravità dell
´infrazione:
a) alla diffida, con l´assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono
essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell´autorizzazione con
riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi e` stata violazione delle
prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l
´ambiente;
c) alla revoca dell´autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita` per i
quali vi e` stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione determini situazioni di
pericolo o di danno per la salute o per l´ambiente.”
Comune di .................................................................................... (Prov. ......................)
POLIZIA ......................................... di ............................................
Verb. n. ..........................
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI commesso da un
privato.
(Artt. 192 e 255, d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
L’anno duemila ............................, addì ............................. del mese
19
di ............................................................ alle ore ................
in .....................................................................................................................................
.....,
presso ..............................................................................................................................
..............., i
sottoscritti .......................................................................................................................
................... hanno accertato che:
TRASGRESSORE:
Sig. ..................................................................................................................................
...................................,
il
nato
........................................
e
a
residente
.......................................................
a
.........................................
in
via ....................................................................................................................................
............... n. ............
RESPONSABILE IN SOLIDO DELLA VIOLAZIONE:
Sig. ..................................................................................................................................
...................................,
il
nato
........................................
e
a
residente
.......................................................
a
.........................................
in
via ....................................................................................................................................
............... n. ............
Le persone sopra indicate hanno:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......
Per la succitata violazione è prevista, a termini di legge, una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300,00 (trecento euro) a € 3.000,00 (tremila euro), estinguibili, in
misura ridotta, mediante il pagamento della somma di € 600,00 (seicento euro) + €
5,60 S.P..
L’importo sopraindicato dovrà essere versato entro il termine perentorio di 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica della presente contestazione sul c/c
n.
.............................................................,
intestato
alla
Provincia
20
di .....................................................................................................................................
....................................
Il presente verbale viene redatto in sei copie.
F.L.C.S.
I Verbalizzanti:
........................................................
..............
........................................................
..............
Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 16 e 18
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, retroriportate
MODALITÀ DI ESTINZIONE
(Artt. 16 e 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689)
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il
pagamento
n.
di
in
misura
ridotta
di
euro
€
...........................................................,
600,00
(seicento
intestato
.............................................................................
–
euro)
a
servizio
sul
c/c
provincia
tesoreria
c/o ......................................................, citando gli estremi del presente verbale.
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può
presentare
scritti
difensivi
alla
Provincia
di .....................................................................................................................................
La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l’accertamento, determina con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione
e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle
persone solidalmente obbligate; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto (art. 18, Legge n.
689/1981).
Avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre
opposizione
mediante
ricorso
davanti
al
Tribunale
di .....................................................................................................................................
21
... entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo
(art. 22 L. n. 689/1981).
Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle
avvenute contestazioni o notificazioni, verrà inviato alla competente autorità
amministrativa per le determinazioni di legge.
Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981, può essere richiesta la rateizzazione del
debito, in presenza di disagiate condizioni economiche, da tre a trenta rate;
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io
sottoscritto ......................................................................................................................
................................ del Comune di ..............................................................................
dichiaro di aver notificato copia del presente atto
a .............................................................................................................. lasciandola nel
suo domicilio sito in
Via ...................................................................................................................................
.............., n. ........... a mani
di ..................................................................................................................................
nella sua qualità
di .....................................................................................................................................
....................................
................................................., lì ....................................
IL RICEVENTE
IL NOTIFICATORE
..........................................................
..............................................
................
Comune
di
(Prov. ......................)
.....................................................................................................
22
POLIZIA ......................................... di ............................................
Verb. n. ..........................
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI commesso da un privato.
(Artt. 192 e 255, d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
L’anno
duemila
............................,
addì
.............................
del
mese
di
............................................................
alle
ore
................
in .....................................................................................................................................
.....,
presso ..............................................................................................................................
...............,
i
sottoscritti .......................................................................................................................
................... hanno accertato che:
TRASGRESSORE:
Sig. ..................................................................................................................................
...................................,
nato
a
.......................................................
il
........................................
e
residente
a
.........................................
in
via ....................................................................................................................................
............... n. ............
RESPONSABILE IN SOLIDO DELLA VIOLAZIONE:
Sig. ..................................................................................................................................
...................................,
nato
a
.......................................................
il
........................................
e
residente
a
.........................................
in
via ....................................................................................................................................
............... n. ............
Le persone sopra indicate hanno:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......
Per la succitata violazione è prevista, a termini di legge, una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300,00 (trecento euro) a € 3.000,00 (tremila euro),AUMENTATA FINO
AL DOPPIO,DA DETERMINARSI TRAMITE ORDINANZA-INGIUNZIONE EMANATA DALLA
PROVINCIA DI ………….... Il presente verbale viene inviato all’ufficio ambiente settore
legale-contenzioso al fine della determinazione dell’entità della sanzione.
L’importo determinato dalla provincia dovrà essere versato entro il termine perentorio
di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione sul c/c
n.
.............................................................,
intestato
alla
Provincia
di .....................................................................................................................................
........
Il presente verbale viene redatto in sei copie.
F.L.C.S.
I Verbalizzanti:
......................................................................
23
......................................................................
Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 16 e 18
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, retroriportate
MODALITÀ DI ESTINZIONE
(Artt. 16 e 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689)
La Provincia, dopo aver determinato l’entità della sanzione, emanerà
ordinanza-ingiunzione.
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale , il trasgressore
può presentare scritti difensivi alla Provincia di …………………………..
La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l’accertamento, determina con Ordinanza-ingiunzione motivata, la somma dovuta per
la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all’autore della
violazione ed alle persone solidalmente obbligate; altrimenti emette Ordinanza di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il
rapporto (art. 18, Legge n. 689/1981).
Avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre
opposizione
mediante
ricorso
davanti
al
Tribunale
di .....................................................................................................................................
... entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo
(art. 22 L. n. 689/1981).
Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle
avvenute contestazioni o notificazioni, verrà inviato alla competente autorità
amministrativa per le determinazioni di legge.
Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981, può essere richiesta la rateizzazione del
debito, in presenza di disagiate condizioni economiche, da tre a trenta rate;
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io
sottoscritto ......................................................................................................................
................................ del Comune di ..............................................................................
dichiaro
di
aver
notificato
copia
del
presente
atto
a .............................................................................................................. lasciandola nel
suo
domicilio
sito
in
Via ...................................................................................................................................
..............,
n.
...........
a
mani
di
..................................................................................................................................
nella
sua
qualità
di .....................................................................................................................................
....................................
................................................., lì ....................................
IL RICEVENTE
IL NOTIFICATORE
24
..........................................................
Comune
di
(Prov. ......................)
..............................................................
.....................................................................................................
POLIZIA ......................................... di ........................................................
Al Signor Procuratore della Repubblica
di .....................................................................
OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per
violazione dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006
(abbandono di rifiuti da parte di impresa o ente)
Il
sottoscritto ......................................................................................................................
................. in servizio presso .....................................................................................
segnala quanto segue. Con intervento in loco in data ............................................... si
è accertato che in località .................................................................... del comune
di ................................................................................................. è stato accertato un
abbandono
di
rifiuti
da
parte
di .....................................................................................................................................
..........
Il
soggetto
citato
ha
abbandonato
i
rifiuti
per
conto
dell’impresa
/ente ............................................................... ................................................................
.............................................................................................................
E’ stata effettua una attività:
•
di raccolta,
•
trasporto,
•
recupero,
•
smaltimento,
•
commercio,
•
intermediazione di rifiuti
in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli:
•
art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti),
•
art.209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
ambientale),
•
art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari),
•
art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione),
•
art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali),
•
art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate),
•
art. 215 (Autosmaltimento)
•
art. 216 (Operazioni di recupero) del D. Lgs. n. 152/2006.
In
particolare
è
stato
rilevato
che: .................................................................................................................... ...........
25
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trattasi
dunque
di
attività
che ............................................................................................................................ .....
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................... .....................................................................
........................................................................................................ ................................
.........................................................................................................................................
.... ....................................................................................................................................
......................................... ...............................................................................................
.............................................................................. ..........................................................
................................................................................................................... .....................
.........................................................................................................................................
............... .........................................................................................................................
....................................................
(Va eventualmente precisato se l’area in questione è soggetta al vincolo paesaggistico
ambientale previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: “Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge del 6 luglio 2002,
n. 137”).
Come primo intervento di P.G., sono stati eseguiti rilievi fotografici di tutta l’area
interessata al fenomeno, allegati al verbale di documentazione fotografica.
Sul terreno sono stati eseguiti prelievi a campione dei rifiuti effettuati
da ......................................................... ..........................................................................
........... al fine di verificare la natura delle sostanze che hanno provocato
l’inquinamento.
Successivamente sono stati avviati accertamenti per la ricerca dei responsabili del
fenomeno riscontrato.
È stato dunque appurato che:
–
Il
terreno
risulta
essere
di
proprietà
di .................................................................................................... ................................
................................................................................................................................
–
Il suddetto .........................................................................................................
risulta abitare/lavorare sul posto ed il punto ove insiste l’abbandono è da lui
potenzialmente
visibile
e
controllabile
in
via
continuativa
perché: ............................................................................................................................
.. ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................
–
Il
terreno
risulta
essere
in ..................................................................................................................... ...............
.........................................................................................................................................
........
–
I
rifiuti
sono
stati
riversati
sul
posto
da ................................................................................................... con le seguenti
modalità : ...................................................................................................................... .
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................
26
Trattasi di attività non consentita di miscelazione di rifiuti effettuata in violazione del
divieto di cui all’art. 187 del d.Lgs. n. 152/2006 e senza autorizzazione, integrando il
reato previsto dall’art. 256, comma 1, lett. b), dello stesso decreto effettuata secondo
le
seguenti
modalità: ........................................................................... .............................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................
È stato effettuato un deposito temporaneo presso il luogo stesso di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lett. b)
,
del
D.Lgs.
n.
152/2006,
in
quanto: ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................
È stato integrato pertanto il reato previsto dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006.
Il
responsabile
legale
dell’azienda
è
stato
individuato
nella
persona
di
..............................................................
che
riveste
la
qualifica
di .................................................................................................................come risulta
da : ..................................................................................................................................
....................................
Il
suddetto
responsabile
risulta
avere
delegato
il
Sig. ......................................................................................... con indicazione specifica
contenuta in .............................................................................................................. e
che
riveste
la
qualifica
di ..................................................................................................................................
Per procedere alle operazioni tecniche di rilievo si è provveduto a nominare il Sig.:
.........................................................................................................................................
.................................... quale ausiliario di P.G. ai sensi dell’art. 348, comma 4 c.p.p che
riveste la qualifica di ................................................................................................... ed
era
quindi
persona
idonea
a
effettuare
le
operazioni ........................................................................................................................
...................................
Si allegano i seguenti documenti:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................ ................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........ ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................. .......................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................. .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................
Addì .................................................
Il verbalizzante
27
....................................................................
Comune
di
(Prov. ......................)
.....................................................................................................
POLIZIA ......................................... di ..........................................................
ORDINANZA DI RIPRISTINO AMBIENTALE
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA
la
nota
del
....................................................
n.
........................
del
..................................................,
rubricata
al
prot.
gen.
il ........................................................ al n. ............................................, relativa alla
segnalazione
di
abbandono
incontrollato
di ..................................................................... .................................................., in Reg.
...........................,
sui
terreni,
iscritti
al
N.C.T.
del
Comune
di ............................................................................, F. n. ....................., mappali
n.
..........................,
di
proprietà
del
Sig.
..............................................................................................................................
nato
a
................................................................................
il ............................................... residente in ............................................................, Via
.....................................................................................;
CONSIDERATO che la stessa nota individua il responsabile dell’abbandono dei predetti
rifiuti,
nella
persona
del
Sig. ..................................................................................................................................
..............,
residente
in
............................................................,
Via .....................................................................;
ACCERTATO a seguito di ulteriore sopralluogo eseguito dal personale ispettivo
comunale , in data .................................................., che sui terreni predetti risultano
presenti
depositi
incontrollati
di
rifiuti,
nel
dettaglio ..........................................................................................................................
.....;
RITENUTO doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare
tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l’intera area
interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell’ambiente e della
pubblica incolumità;
VISTO l’art. 192, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai sensi del
quale la rimozione, l’avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello
stato dei luoghi competono al soggetto responsabile dell’abbandono in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli enti locali (d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non
28
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di
controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra
le funzioni del segretario comunale o del direttore generale;
ORDINA
Al
Signor
(Alla
Soc.) ................................................................................................................................
............
residente
in
..................................................................
Via ..............................................................................., quale
0 proprietario dei terreni ;
0 titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’area in
quanto ....................................................... ....................................................................
...............................
0 responsabile dell’abbandono dei rifiuti di cui in premessa;
a voler provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non
oltre ............................................. (num.) ....................................................................
(in lettere) giorni dalla notifica della presente ordinanza:
–
all’allontanamento ed allo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto e ai sensi
dell’art. 192 del d.Lgs.
3
aprile
2006,
n.
152,
dei
rifiuti
abbandonati
presso
l’area
sita
in ..............................................................., Fraz. ........................, Reg. ........................
cv. ........................... censita al Catasto al Fg. ...................... Sez. di ..........................,
mappale ........................;
–
al ripristino dello stato dei luoghi.
Lo/a stesso/a, espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale,
dovrà produrre una relazione circa gli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione
comprovante l’avvenuto smaltimento, dei su citati rifiuti;
AVVERTE
Che trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia
ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore,
segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 255,
comma 3 del d.Lgs. n. 152/2006;
DISPONE
La notifica della presente:
Al
Sig.
(Soc.) ...............................................................................................................................
.......................;
L’invio della stessa:

Al Comando Polizia .................................................

Al Corpo Forestale dello Stato

Alla
Procura
della
Repubblica
c/o
Tribunale
di .............................................................................................
Il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8
della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.
241,
si
comunica
che
il
responsabile
del
procedimento
è
il
Sig.
.............................................................................................................,
responsabile
dell’Ufficio
....................................................del
Comune
di ..........................................................
29
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della
Regione ................................. ....................................................... entro 60 (sessanta)
giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.
.................................................... li ................................
Il DIRIGENTE
....................................................................
COMUNE DI ............................................................................ – SERVIZIO NOTIFICHE
RELAZIONE DI NOTIFICA IN MANI PROPRIE N. .............................
Io sottoscritto Messo Notificatore di .................................................................,
oggi
.........................................
in
........................................................................................
–
Frazione
..............................................................
Via
.............................................................................................................................
n.
..............,
ho
notificato
copia
del
presente
atto
a .......................................................................................................... consegnandone
copia nelle mani proprie del destinatario, tale qualificatosi, che ha sottoscritto in segno
di ricevuta.
IL RICEVENTE
IL MESSO NOTIFICATORE
.................................................................... ........................................................
............
Ordinanza sindacale per rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati
Oggetto: Ordinanza sindacale per rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ex
art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 - n. proc. ……..
IL SINDACO
Rilevato che dal sopralluogo tecnico effettuato il …. (data confermata da Arpav con fax
in data …., acquisito al prot. com. n. …..del …, ed agli atti in quanto erroneamente
riportata come …) da parte del personale Arpav - Dipartimento Provinciale di …… –
Servizio Territoriale – sede di ….., di cui al relativo verbale-rapporto tecnico con rilievo
fotografico di n. 54 foto (recanti data …), datato ,,,,, acquisito agli atti ed identificato al
protocollo comunale col n. ,,, del ,,, ed a cui si rinvia per relationem, si rileva
l’abbandono ed il deposito incontrollato di una notevole quantità di rifiuti di vario
genere, anche pericolosi e speciali, ubicati nell’immobile sito a ……, località ….., Via
…. così censito all'Agenzia del Territorio di Vicenza: comune censuario di ….. - foglio n.
…mapp. nn. ….., rifiuti abbandonati sia all’interno dell’edificio (in stato di degrado), sia
sull’area esterna ad esso pertinenziale, assoggettato a vincolo paesaggistico ex Parte
terza del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
Considerato che pure i n. 2 containers, anch’essi qualificabili rifiuti ai sensi del d.lgs. n.
152/06, ancorchè costituenti abusi edilizi-paesaggistici di cui all’ordinanza dirigenziale
n. Reg. Ord. n. 147 del 27.05.2011, rimasta inottemperata, giusta dichiarazione
dirigenziale n. 07/12 del 12.01.2012, vengono ricondotti per economia dei mezzi
giuridici nel presente procedimento amministrativo sanzionatorio;
30
Dato atto che l’enorme quantità di rifiuti di vario genere, anche pericolosi e speciali, ivi
rinvenuti, sono stati abbandonati alla rinfusa, senza distinzione alcuna in categorie
omogenee; che gli stessi sono di vario genere come risulta dagli atti istruttori
richiamati quali solo per esemplificazione: frigoriferi sfasciati; parti di televisori con
tubo catodico; mobili sfasciati; sacchi di plastica contenenti notevoli quantità di
contenitori per prodotti detergenti; alcuni autoveicoli senza targa (tranne uno),
mancanti di componenti meccaniche e/o di ruote in stato di degrado; carte e cartoni
vari; taniche di liquidi; onduline in amianto; sedie sfasciate, ecc.;
Dato atto che gli stessi per la loro vetustà, fatiscenza, stato di sfascio e condizioni di
degrado non si prestano assolutamente ad un eventuale remoto utilizzo e che quindi
gli stessi sono da considerarsi senz’altro rifiuti ai sensi della normativa citata;
Dato atto, inoltre, che la presente quantità di rifiuti, disomogeneità (anche speciali e
anche pericolosi), confusione, vetustà, deducibili (viste le loro condizioni e quantità)
tempi e modalità di abbandono, che sono frutto di azioni reiterate e ripetute nel corso
del tempo, possono configurare anche una discarica abusiva di cui al d.lgs. n. 36 del
2003 e relativo citato art. 256 del d.lgs. n. 152/06 cit., oltre che la violazione
amministrativa di cui all’art. 255 del d.lgs. n. 152/06 in relazione all’art. 192,
quest’ultimo qui contestato in quanto di competenza comunale;
Considerato che tale situazione, compresi i n. 2 containers suddetti, configura, quindi,
grave
violazione
della
norme
citate
di
natura
igienico/sanitarie/ambientali/paesaggistiche, comportando inoltre degrado ambientale
oltre che ad essere indecorosa, permanendo tuttora;
Rilevato che, ai fini di individuare i responsabili e gli obbligati anche in solido
(proprietari, titolari di diritti reali o personali di godimento) ai sensi dell’art. 192 cit.
alla rimozione dei rifiuti, finalità della presente ordinanza sindacale, sono state svolte
complesse e laboriose indagini da parte della presente amministrazione comunale;
Rilevato, infatti che, quanto ai proprietari, titolari di diritti reali o personali di
godimento di cui all’art. 192 cit. eventualmente obbligati anche in solido o solo anche
in solido (se non fossero qualificabili per ipotesi anche autori materiali) dai dati
risultanti dai pubblici registri (es. visure catastali) e da altri atti istruttori a cui si rinvia,
parrebbe che l’intestazione dell’immobile in oggetto (all’origine illo tempore sede di
uno stabilimento industriale in cui si svolgeva attività di conceria poi alienato in capo a
tre soggetti, ancora nel …., a seguito di procedura fallimentare) figuri in capo a tre
soggetti ormai defunti da tempo (acquirenti appunto in sede fallimentare) e che le
vicende successorie, peraltro in capo a tre stirpi, risultavano di difficile ricostruzione in
quanto i dati emergenti dai vari atti, in base ai principi di trascrizione e di continuità,
non risultavano aggiornati o solo in parte;
Dato atto quindi che dai dati acquisibili ed in possesso, dagli elementi indiziari, dai
principi in materia di pubblicità e trascrizione degli atti e da quelli che disciplinano le
successioni mortis causa, dalle presunzioni che se ne potevano legittimamente trarre,
la P.A. era pervenuta all’individuazione dei successori (comproprietari/coeredi) aventi
causa dai tre suddetti danti causa (dai quali discendevano tre distinte stirpi) ai quali,
successori, quindi, ai sensi dell’art. 192 ed in conformità al principio di partecipazione
al procedimento amministrativo di cui all’art. 7 L. n. 241/90, anche perché
consapevole della complessa ed incerta vicenda successoria peraltro complicatasi nel
corso degli anni anche con vicende giudiziarie di contesa tra coeredi ancora pendenti
(almeno da quanto dichiarato ed acquisito agli atti), veniva data comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo di cui al. n. prot. 8230 del 13.02.2012, a cui si
rinvia, facendo sempre salva l’individuazione di ulteriori e/o diversi altri responsabili (e
quali autori materiali e quali obbligati in solido ai sensi del citato art. 192 ),
comunicazioni che hanno raggiunto lo scopo;
Rilevato che a seguito delle predette comunicazioni di avvio del procedimento si è
avuto solo per alcuni di essi un riscontro documentale: sigg……., come agli atti a cui si
rinvia;
31
Dato atto che dalle controdeduzioni dei soggetti, dagli atti/dati istruttori in possesso,
pare potersi dedurre una differente posizione ai fini della presente ordinanza in
quanto:

Quanto ai sigg. …..:
si da atto che gli stessi hanno negato in un primo tempo di essere mai stati proprietari
dell’immobile in oggetto o comunque di averne mai avuto il possesso e o detenzione e
che successivamente, si sarebbero invece qualificati comproprietari, come risulta dalle
comunicazioni versate in atti a cui si rinvia;
Dato atto che la loro prima posizione negativa circa la loro qualità di
coeredi/comproprietari dell’immobile in oggetto pare basarsi su uno stato di ignoranza
protrattosi nel tempo e quindi nella loro ferma convinzione e mancanza di
consapevolezza della loro qualità, parendo solo ora averne preso consapevolezza;
Dato atto che la loro posizione negativa parrebbe basarsi solo su affermazioni verbali
in quanto almeno dai principi che governano le successioni mortis causa e di
pubblicità degli atti parrebbe discenderne - per presunzione - la loro qualità di
coeredi/comproprietari/possessori a meno che non emerga un atto che possa smentire
e fornire la prova contraria, atto ovviamente allo stato non noto alla P.A.;
Ritenuto che il suddetto stato di ignoranza parrebbe comunque basarsi su una ferma
convinzione e buona fede protrattesi e consolidatesi nel tempo e verosimilmente
prodotte dalle complesse ed incerte vicende successorie che hanno interessato
l’immobile in oggetto e che hanno coinvolto tre stirpi, oltre che, come meglio sotto
specificato, un soggetto terzo occupante per anni l’immobile in oggetto benché non in
grado di fornire documento alcuno a sostegno di eventuali suoi titoli, e quindi da una
pluralità anche di altri elementi che hanno confortato il loro convincimento;
Ritenuto, quindi, che solo ai fini della presente violazione e contestazione di cui all’art.
192 cit. ed in considerazione degli elementi soggettivi richiesti dalla norma citata, pur
essendo gli stessi proprietari e sempre salvi atti contrari, parrebbe difficile rinvenire in
capo agli stessi quella colpevolezza come richiesta ed intesa dalla norma, essendo gli
stessi in buona fede convinti di essere estranei a qualsiasi titolo all’immobile in
oggetto;
Dato atto però che i sigg. Parise essendone allo stato formalmente
comproprietari/coeredi/possessori (e sempre salvi atti contrari) vengono comunque
notiziati della presente ordinanza ed anticipatamente quanto meno per i successivi
eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari, anche ai fini in particolare
modo, ai sensi degli artt. 250 e 253 del d.lgs. cit., dell’onere reale e del privilegio
gravanti sull’immobile indicato che assistono le spese per eventuali interventi di
bonifica che la P.A. dovesse eseguire d’ufficio nel caso di inadempimento da parte di
chi fosse obbligato e sempre che si rendesse necessaria, necessità che può emergere
eventualmente solo in un secondo tempo e al termine delle operazioni di smaltimento
prescritte nella presente ordinanza ai sensi dell’art. 192 cit.;
Tutto ciò premesso e richiamati in particolare:
L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., in particolare gli artt. 3, 7 e segg. e art. 21-ter ;
D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i, in particolare le previsioni dell’art. 192;
la DGRV n. 3560 del 19.10.1999;
il D.lgs. n. 36/2003 art. 2,
ORDINA
i Sigg.:

……

…..
ciascuno,
per
i
rispettivi
e
diversi
titoli,
qualità,
graduazioni
di
responsabilità/colpevolezza e condotte sopra indicati e richiamati, ed in solido tra loro
ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06, e quindi in solido, per rispettivi responsabili,
rimettendo ai medesimi l’eventuale regolarizzazione tra loro dei rapporti interni alla
32
luce delle rispettive responsabilità, sono tenuti a procedere nell’immobile sito a …….
così censito all'Agenzia del Territorio di ….: comune censuario di ……,
a rimuovere, ad avviare a recupero o allo smaltimento con ripristino dello stato
dei luoghi di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali e anche pericolosi, ma non
solo, meglio descritti negli atti istruttori sopra richiamati ed in particolare nel
verbale-rapporto tecnico con rilievo fotografico di n. 54 foto (recanti data 21.02.2011),
datato 21.03.2011, acquisito agli atti ed identificato al protocollo comunale col n.
27498 del 19.05.2011 ed a cui si rinvia, compresi i n. 2 containers sopra indicati,
anch’essi qualificabili rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/06, ricondotti nel presente
procedimento amministrativo sanzionatorio per le motivazioni suddette, rifiuti
abbandonati sia all’interno dell’edificio (in stato di degrado), sia sull’area esterna ad
esso pertinenziale, assoggettata a vincolo paesaggistico ex Parte terza del d.lgs. n.
42/04 e s.m.i.,
con le seguenti modalità e termini di cui ai punti sotto n. 1 e n. 2 di complessivi
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla notifica della presente
ordinanza:
1) entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza predisporre e
trasmettere al Comune di ……., il programma di smaltimento di tutti i predetti rifiuti di
vario genere;
2) entro 30 (trenta) giorni successivi al predetto termine di 60 (sessanta) giorni di cui
al punto 1), fatte salve eventuali prescrizioni del Comune di ……, di eseguire il
suddetto programma di smaltimento di tutti i rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi,
comprese le successive eventuali indagini ambientali previste dal programma
medesimo.
AVVERTE
- il suddetto programma di smaltimento di tutti i rifiuti dovrà contenere almeno le
seguenti informazioni: natura e quantità dei rifiuti; documentazione fotografica e
cartografica del sito di deposito; gli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o
smaltiti i rifiuti; il cronoprogramma d’attuazione del programma di smaltimento;
modalità e tempi per l’esecuzione delle indagini ambientali da effettuare per rilevare
l’eventuale contaminazione del suolo;
- dovranno essere comunicati al Comune………., l’inizio ed il termine dell’esecuzione
del predetto programma di smaltimento di tutti i rifiuti;
- dovrà aversi cura per l’adempimento della presente ordinanza di approntate tutte le
misure idonee a garantire la messa in sicurezza del suindicato immobile comprese le
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs n. 81/08 e s.m.i., fermo
restando che le circostanze di eventuale pericolo o di pubblica incolumità legittimano i
soli interventi strettamente necessari alla messa in sicurezza, richiedendosi comunque
il rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di urbanistica-edilizia per
l’esecuzione di altre opere.
AVVERTE INOLTRE
in caso di inottemperanza e/o di ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto
sopra disposto con la presente ordinanza, si procederà d’ufficio in via sostitutiva con
spese a carico ed in danno degli inadempienti in solido tra loro, nella misura che sarà
determinata e resa esecutoria, secondo quanto prescritto dall’art. 192 del d.lgs. n.
152/06, salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/06 cit. e sempre salvi
gli eventuali successive/i sanzioni/provvedimenti amministrativi e penali del caso
anche eventualmente di bonifica che si rendessero necessari nonché l’eventuale
applicazione degli artt. 250 e 253 del d.lgs. cit.
INFORMA
avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR della
Regione del Veneto ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notificazione.
33
DISPONE
la notifica del presente atto, a mezzo del messo comunale secondo le modalità di cui
all’art. 137 c.p.c ai Sigg.:

………..
con riserva, fin da ora, in caso di inadempimento all’emittenda ordinanza sindacale di
cui all’art. 192 cit., da parte di coloro che risultino responsabili/obbligati in solido, e
cioè i soggetti sopra identificati ed eventualmente anche diversi/ulteriori e allo stato
non noti/identificati/identificabili obbligati/responsabili, di procedere all’esecuzione in
danno dei predetti soggetti (obbligati in solido) ed al recupero delle spese nei confronti
dei medesimi ai sensi dell’art. 192 cit e, per eventuali interventi di bonifica, ai sensi
degli artt. 250 e 253 del d.lgs. cit.
Pertanto ai suddetti coeredi/comproprietari/titolari di diritti reali la presente è inviata
per notiziare e anche ai fini dell’onere reale e del privilegio gravanti sull’immobile
indicato che assistono le spese per eventuali interventi di bonifica.
DISPONE ALTRESI’
di inviare per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza il
presente provvedimento mediante il servizio postale a mezzo con racc. a.r. a:

Procura della Repubblica di ………..

Provincia di ………

ARPAV - Dipartimento Provinciale ARPAV di ………….e mediante posta interna in
plico chiuso per rispettiva competenza a:

Corpo Polizia Ambientale – Sede - per la vigilanza.
IL SINDACO
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(Art. 5 Legge 24/02/1995, n. 225)
(Art. 50 comma 5 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.)
(Art. 191 Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.)
IL
SINDACO
PREMESSO:
che in data 27/02/2011 la Prefettura di …… ha diffuso messaggio di protezione
civile (DPC/14192 DEL 28/02/2011) circa il verificarsi, nelle giornate del 28/02/2011,
01/032011 e 02/03/2011, di avverse condizioni meteo con piogge diffuse e continue
anche a carattere di rovesci o temporali forti;
che nella giornata del 28/02/2011 la Prefettura di Teramo ha diffuso nuovo
messaggio di protezione civile (prot. n. 20.3.4.ALT. 40/U del 28/02/2011) decretando lo
stato di attenzione per rischio idraulico ed idrogeologico in tutta la provincia;
che nella stessa giornata la Direzione Regionale di Protezione Civile ha diffuso
informativa sulla situazione meteo-idrologica prevista per i giorni 28/02/2011 e
01/03/2011 confermando lo stato di allerta per rischio idraulico ed idrogeologico al
persistere delle forti precipitazione previste nelle stesse giornate;
34
che da parte del servizio comunale di protezione civile in coordinamento col
Comando di Polizia locale si è provveduto ad effettuare il monitoraggio dei corsi
d’acqua che attraversano il territorio comunale nonché dei canali di raccolta delle
acque meteoriche provenienti dai versanti collinari;
che in data 01/03/2001 è pervenuta nota, dalla Direzione Regionale di
Protezione Civile, con la quale i Comuni interessati sono stati allertati circa l’evento
imprevisto in atto per il rischio idrogeologico e idraulico seguito all’innalzamento e
superamento del livello di attenzione del fiume Vomano;
che il persistere di precipitazioni di forte intensità su l’intero territorio e
l’innalzamento oltre la soglia di attenzione dei livelli dei corsi d’acqua, nello specifico
quelli dei torrenti ……., ha collocato la situazione in atto in codice rosso facendo
scattare, secondo il vigente Piano Comunale di Protezione Civile, l’allarme
idrogeologico e l’attivazione del Centro Comunale di Protezione Civile;
che nella notte tra il 1 e 2 marzo 2011 i torrenti …… e i maggiori canali di
raccolta delle acque dei versanti collinari hanno superato i livelli massimi di
contenimento negli alvei causando allagamenti rispettivamente nelle località ……;
che da sopralluoghi eseguiti da personale del Servizio Comunale di Protezione
Civile e del Comando di Polizia locale risultano accertati ingenti danni a fabbricati civili,
alle attività economiche, alle strutture pubbliche, alle infrastrutture principali;
che il Servizio Comunale di Protezione Civile ha attivato tutti le operazioni di
soccorsi per garantire la pubblica incolumità, la salute pubblica e dell’ambiente;
che superata la fase dell’allontanamento delle acque penetrate nei fabbricati,
ingenti quantitativi di materiali alluvionati sono stati dalla popolazione ammassati
lungo le strade pubbliche;
che è necessario in urgenza dover attivare un servizio di rimozione di tali
materiali dalle vie pubbliche al fine di garantire la salute e l’igiene pubblica,
individuando contestualmente un sito dove poter temporaneamente stoccare i
materiali e farli affluire in maniera corretta verso gli impianti di smaltimento e/o
recupero autorizzati;
che all’uopo è stato individuato quale sito idoneo, l’area pavimentata antistante
il centro comunale di raccolta dei rifiuti sito nel nucleo industriale della frazione
Scerne, provvedendo alla revoca dell’ordinanza n. 7 del 01/03/2011 precedentemente
emessa per assicurare lo svolgimento di lavori di completamento e adeguamento della
struttura comunale;
VISTI gli artt. 2 e 5 della Legge 24/02/1995, n. 225 recante “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile”.
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
VISTO l’art. 191 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
CONSIDERATO dover avvalersi della facoltà prevista di istituire forme speciali di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di poter garantire
la rapida eliminazione dei materiali ammassati dalla popolazione lungo le vie
pubbliche a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato l’intero territorio
comunale nelle giornate del 28 febbraio e 1 e 2 marzo 2011.
CONSIDERATO inoltre dover revocare la propria precedente ordinanza n. 7 del
01/03/2011 sostituendola con la presente.
ORDINA
1.
la revoca, per le motivazioni esposte in premessa, della propria precedente
ordinanza n. … del ….;
2.
l’individuazione dell’area antistante il centro di raccolta dei rifiuti urbani
conferiti in modo differenziato sita nel nucleo industriale nella frazione Scerne di
Pineto quale sito di stoccaggio temporaneo dei materiali ammassati dalla popolazione
successivamente all’evento alluvionale che nelle giornate del 28 febbraio 2011, 1
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marzo e 2 marzo 2001, ha interessato l’intero territorio comunale e raccolti lungo le
vie cittadine dal servizio pubblico o conferiti direttamente dai cittadini;
3.
……. con sede legale ….., di gestire, nel sito individuato al precedente punto
n. .., le operazioni connesse alla raccolta sul territorio, al conferimento da parte della
popolazione ed al deposito dei materiali in ingresso;
4.
…… con sede legale ….., di gestire le operazioni nel sito sotto l’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
3.1. l’area dovrà essere gestita e custodita da personale del Consorzio con
funzionamento nell’osservanza dei seguenti limiti minimi: dal lunedì al sabato con
orario dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00;
3.2. i materiali in ingresso dovranno essere tempestivamente selezionati per
tipologie omogenee di rifiuto e collocati negli appositi contenitori a tenuta stagna per
essere avviati agli impianti di smaltimento e/o recupero non appena esaurita la
capienza massima e comunque entro le 48 ore dal loro riempimento;
3.3. ogni movimentazione di contenitori, destinata all’avvio presso i centri di
recupero, dovrà essere accompagnata dai rispettivi F.I.R. e l’operazione annotata
sull’apposito registro di carico e scarico del Consorzio; il registro di carico e scarico ha
valore anche per il Comune produttore o detentore ai fini della dimostrazione della
tracciabilità dei rifiuti stessi, il quale verrà esibito, a richiesta, dal Consorzio per
sottoporlo ad eventuali controllo di regolarità;
3.4. il Consorzio non dovrà permettere l’accesso all’area da parte di personale non
autorizzato dal Comune di Pineto o dal Consorzio stesso;
5.
l’istituzione di tale forma speciale di gestione dei rifiuti avrà durata di giorni 7
(sette) a decorrere dalla data della presente ordinanza, salvo proroga ai sensi dell’art.
191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
6.
a A.M. CONSORZIO SOCIALE con sede legale …., non appena cessata
l’emergenza, di provvedere al ripristino del sito nella sua forma originaria concordando
con il Comune di Pineto l’esecuzione di interventi alla pavimentazione se ritenuti
necessari con rimborso dei relativi costi;
7.
di trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della salute, al Ministro
delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente della
Provincia di Teramo, al Presidente dell’Autorità d’Ambito.
AVVERTE
contro la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR ABRUZZO
entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza della stessa da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
IL SINDACO
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