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Convegno Nazionale Polizia Locale Riccione 20
Convegno Nazionale Polizia Locale Riccione 20 settembre 2012 di Avv. Rosa Bertuzzi Rifiuti abbandonati lungo le strade e le sue pertinenze. Le ordinanze dei Sindaci per i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico. Indice Definizione di rifiuto…………………………………………………………………………………………………… p.2 Abbandono di rifiuti…………………………………………………………………………………………………….p .2 Responsabilità dei privati e delle imprese……………………………………………………………………..p.3 Ordinanza di rimozione dei rifiuti- Specificità regionale…………………………………………………..p.4 Ordinanze contingibili e urgenti…………………………………………………………………………………..p.12 Responsabilità del proprietario……………………………………………………………………………………p.13 Diffida ad adempiere……………………………………………………………………………………………… ….p.17 Fac-simile Verbale di accertata violazione amministrativa in materia d’abbandono di rifiuti non pericolosi commesso da un privato………………………………………………………………………………p.18 Fac-simile Verbale di accertata violazione amministrativa in materia d’abbandono di rifiuti pericolosi commesso da un privato………………………………………………………………………………p.21 Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per violazione dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006……………………………………………………………………..…………p.23 Fac-simile Ordinanza di ripristino ambientale………………………………………………………………..p.26 1 Fac-simile Ordinanza sindacale per rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati………...p.29 Fac-simile Ordinanza contingibile ed urgente………………………………………………………………..p.33 Definizione di rifiuto Si deve considerare rifiuto, ai sensi del comma 1 dell’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” il c.d. Codice dell’ambiente qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Tale definizione deriva dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia della Comunità europea nelle sentenze, storiche, Palin Granit Oy 18.4.2002 e Niselli 1.11.2004. Il residuo di produzione può essere esonerato dalla disciplina dei rifiuti solamente se si configura come sottoprodotto. I rifiuti di materiali derivanti da un processo di fabbricazione, non specificatamente rivolto a produrli e quando il produttore li riutilizza in assenza di trasformazione preliminare, nello stesso processo produttivo, non rientrano nella classificazione di rifiuto, ma di sottoprodotto, in quanto il produttore non intende disfarsene ma riutilizzarlo. Abbandono di rifiuti L’abbandono di rifiuti è individuato dall’art. 192 “Divieto di abbandono” Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. L´abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E´ altresì vietata l´immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e´ tenuto a procedere alla rimozione, all´avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull´area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all´esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della 2 persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa´ e delle associazioni. L’art. 192 del Testo Unico Ambientale D.lgs 152/2006 sancisce che il Sindaco competente territorialmente dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla bonifica del sito e il termine entro cui si deve provvedere. Decorso tale termine il Comune deve procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. La responsabilità del fatto illecito è imputabile agli amministratori o rappresentanti di persona giuridica e tali soggetti sono tenuti in solido alla persona giuridica. Nel caso di specie, sono presenti anche soggetti che sono subentrati nei diritti reali presenti sull’area, ed anch’essi sono tenuti alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dell’area. L’abbandono di rifiuti è sanzionato agli artt. 255 e 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. L’art. 255 sanziona chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l´abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e` aumentata fino al doppio. Chiunque non ottempera all´ordinanza del Sindaco, di cui all´articolo 192, comma 3, o non adempie all´obbligo di cui all´articolo 187, comma 3, e´ punito con la pena dell´arresto fino ad un anno. Mentre l’art. 256 sanziona il titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all´articolo 192, commi 1 e 2: a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Responsabilità dei privati e delle imprese L’abbandono di rifiuti è sanzionato all’art. 255 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”. Tale articolo sancisce che chiunque, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. La pattuglia operante deve procedere a redigere un verbale amministrativo, contestando la violazione al trasgressore, persona fisica sul posto, applicando l’art. 16. “Pagamento in misura ridotta” della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Conseguentemente gli operatori indicheranno la somma di seicento euro. Se l´abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e` aumentata fino al doppio. Tale sanzione è applicabile al privato che effettua l’abbandono di rifiuti pericolosi. Gli agenti accertatori, durante lo svolgimento del loro servizio, si 3 devono ricordare che se i rifiuti oggetto d’abbandono sono classificati come pericolosi, non possono precedere ad indicare la somma della sanzione nel verbale di contestazione in quanto è stretta competenza della Provincia irrogare la sanzione tramite ordinanza-ingiunzione. In tale ipotesi non è competenza dell’organo di vigilanza stabilire in sede d’accertamento la misura dell’aumento della sanzione, rimettendosi alla Provincia che adotta l’ordinanza ingiunzione il calcolo della somma in base al disposta dell’art. 8 Legge n. 698/81. Per quanto riguarda l’abbandono effettuato da un impresa si deve osservare il dettato dell’art. 256 comma 2 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” il quale sanziona i titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono: a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. La pattuglia operante dovrà procedere a redigere i relativi atti di polizia giudiziaria per procedere alla consegna presso la Procura della Repubblica competente per territorio la relativa comunicazione della notizia di reato. Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto sanzioni amministrative ambientali per delle persone giuridiche, modificando il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il provvedimento introduce sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati a carico delle persone giuridiche e società in materia di ambiente e nuove responsabilità nel T.U. Ambiente, in materia di trattamento dei rifiuti. Inoltre il decreto prevede a carico dell'ente responsabile sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive per una durata massima di 6 mesi. Nel Decreto Legislativo 231/2001 è introdotto l’art. 25-undecies dedicato alle sanzioni successive ai reati ambientali. Precisamente si applicheranno all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - per i reati di cui all'articolo 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo in materia di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, i quali disciplinano la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, sempre in materia di discarica abusiva, ma di rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Ordinanza di rimozione dei rifiuti- Specificità regionale Successivamente l’accertamento di un abbandono di rifiuti, il Sindaco competente territorialmente dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla bonifica del sito e il termine entro cui si deve provvedere. 4 Decorso tale termine il Comune deve procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In materia ambientale si riscontrano diversi atti amministrativi, le ordinanze, che impongono alla collettività o al responsabile dell'inquinamento diversi comportamenti. Nella parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di rifiuti l’art. 244 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, che nell´esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. La provincia, ricevuta la comunicazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell´evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. L´ordinanza e´ comunque notificata anche al proprietario del sito. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito è altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall´amministrazione competente. Interessante è la sentenza n. 1901 del T.A.R. Lecce Puglia sez. I del 02 novembre 2011, la quale sottolinea che “Tra gli strumenti che l'Amministrazione competente può adottare in caso di potenziale contaminazione di un sito con pericolo di inquinamento ambientale rientra quello dell'ordinanza da emanare "dopo aver svolto opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento", ai sensi dell'art. 244 , d.lg. n. 152 del 2006, che si basa sul principio di matrice comunitaria "chi inquina paga", non potendosi ammettere un sistema sanzionatorio - o anche di tipo preventivo - che si apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Il potere di ordinanza affidato all'ente provinciale poggia dunque sulla compiuta verifica delle responsabilità relative alla contaminazione di un sito, in linea con un sistema che annovera tra le sue funzioni anche quella sanzionatoria.”. Sempre nella stessa materia si può ricordare la sentenza n. 318 del T.A.R. Pescara Abruzzo, sez. I del 13 maggio 2011 che dispone: “Va rilevato che, ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575). Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava, infatti, che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). Orbene, nel caso in esame l'ordine diffida è di provenienza comunale, laddove la normativa citata affida tale compito al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d'urgenza a tutela della salute 5 pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l'ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell'ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249). Da quanto detto emerge la fondatezza di tutte e due le censure: la prima d'incompetenza in quanto il Sindaco ha emesso un'ordinanza - diffida al di fuori delle sue competenze in materia, e la seconda in quanto il nesso causale tra inquinamento e destinatario del provvedimento non risulta affatto provato. Anzi, nell'ambito del procedimento penale n. 10426/2007 è stata accertata l'estraneità della ditta ricorrente all'inquinamento in parola, risalente a tutta evidenza al periodo in cui nella zona operava uno stabilimento chimico. “L'art. 192, d.lg. n. 156 del 2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde in solido con l'autore materiale, anche il proprietario dell'area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l'azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; per cui l'accertamento della condotta asseritamente colposa va eseguito dall'amministrazione e qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell'appartenenza del bene interessato; peraltro, la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui ««chi inquina pagaa», espresso nell'art. 191 , par. 2, Trattato UE, recepito anche nel d.lg. n. 156 del 2006”. (T.A.R. Catania Sicilia, sez. I, sentenza n. 3235 del 30 dicembre 2011) Come sopra anticipato l’art. 192 Divieto di abbandono, definisce le ordinanze ordinarie: “1. L´abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E´ altresì vietata l´immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l´applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e´ tenuto a procedere alla rimozione, all´avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull´area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all´esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.” “L'art. 192, d.lg. n. 156 del 2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde in solido con l'autore materiale, anche il proprietario dell'area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l'azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; per cui l'accertamento della condotta asseritamente colposa va eseguito dall'amministrazione e qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato 6 concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell'appartenenza del bene interessato; peraltro, la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui ««chi inquina pagaa», espresso nell'art. 191 , par. 2, Trattato UE, recepito anche nel d.lg. n. 156 del 2006.” (T.A.R. Catania Sicilia, sez. I,sentenza n. 3235 del 30 dicembre 2011) “In base al D.Lgs. 152/2006 il Sindaco ha agito in forza dei poteri di cui all'art. 192 comma 3^ del D.Lgs. 152/2006. Infatti, appare del tutto logico e giustificato dalle circostanze oggettivamente riscontrate che il Sindaco abbia ordinato, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo 152 del 2006, la messa in sicurezza del sito e il progetto di caratterizzazione prima ed in eventuale alternativa alla rimozione del materiale-rifiuto inquinato. L'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nella specie, per il criterio della specialità e per quello cronologico la norma prevale sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000”.( T.A.R. Venezia Veneto sez. III, sentenza n. 3460 del 04 dicembre 2009) Si riscontrano delle differenze normative tra regioni. L’intendimento regionale si modifica in base alle norme regionali e indirizzi giurisprudenziali dei diversi TAR, per esempio la Regione Veneto: T.A.R. Venezia Veneto sez. III, sentenza n. 3460 del 04 dicembre 2009 In base al D.Lgs. 152/2006 il Sindaco ha agito in forza dei poteri di cui all'art. 192 comma 3^ del D.Lgs. 152/2006. Infatti, appare del tutto logico e giustificato dalle circostanze oggettivamente riscontrate che il Sindaco abbia ordinato, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo 152 del 2006, la messa in sicurezza del sito e il progetto di caratterizzazione prima ed in eventuale alternativa alla rimozione del materiale-rifiuto inquinato. La ditta ricorrente contesta la competenza del Sindaco ad emanare l'ordinanza impugnata, assumendo che in base all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 tale attribuzione rientra nelle competenze dirigenziali e non in quelle del Sindaco. Invero, sul punto specifico il Tribunale si è già espresso (cfr. TAR Veneto sez. 3^ n. 49/2009) osservando che "in disparte la considerazione per la quale l'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nella specie, per il criterio della specialità e per quello cronologico la norma prevale sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061). T.A.R. Venezia Veneto, sez. III, sentenza n. 2454 del 29 settembre 2009 L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, non è configurabile la natura contingibile e urgente di tale provvedimento. Per quanto attiene al profilo della contingibilità delle ordinanze , esso sta ad indicare l'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica; ciò che conta è che il Sindaco dia adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento extra ordinem (cfr. Cons. Stato, IV, 13.12.1999 n. 1844). 7 Già l'art. 38 della legge n. 142/1990 (ora art. 54, comma 2, T.U.E.L.) attribuiva al Sindaco un potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini». Tali ordinanze , pertanto, si caratterizzano per l'assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza. Per evitare di incorrere in una violazione del principio di legalità, la giurisprudenza costituzionale, peraltro, si è affrettata ad «ancorare» l'esercizio di tale potere ad una serie di principi che devono guidarne l'utilizzo, quali appunto la necessità e l'urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero l'insussistenza di altri poteri per risolvere la questione (cfr. Cons. St., ad. plen., 30.7.2007, n. 10; Cons. Stato V, 28.5.2007, n. 2109; Cons. Stato II, 24.10.2007, n. 2210). Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi nel senso che il potere di ordinanza previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (ed in precedenza dall'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art. 54 del T.U.E.L.. In conclusione il citato art. 192 prefigura un'ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, di cui è riprova il fatto che per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido, è necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge. Tale interpretazione acquista ulteriore rilievo se si considera che sia il D.P.R. n. 915/1982 sia il D.Lgs. n. 22/1997, sia, infine, il D.Lgs. n. 152/2006, hanno espressamente attribuito al Sindaco la titolarità del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti, rispettivamente agli art. 12, 13 e 191 (cfr. Cons. Stato,. V, 25.8.2008, n. 4067; Cons. giust. amm., 2.3.2007, n. 97). Quanto all'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'ordinanza ex art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio certamente non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'adozione dell'ordinanza di rimozione rientra nella competenza del responsabile dell'area tecnica e non del Sindaco . Secondo tale orientamento, l'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 22/1997 che attribuisce al Sindaco la possibilità di emanare ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, deve tenere in considerazione l'art. 107, comma 5, T.U.E.L. secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia «l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti...»; pertanto, la competenza ad emettere l'ordinanza di rimozione dei rifiuti in un'area interessata da deposito abusivo, spetta al dirigente dell'ufficio tecnico comunale a ciò preposto. Il Collegio rileva però l'infondatezza della tesi sviluppata dalla società ricorrente in ordine all'individuazione dell'autorità competente ad emettere l'ordinanza prevista dal menzionato art. 192, secondo la quale, essendo tale norma riproduttiva, in parte qua, del precedente art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, essa andrebbe applicata, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza dianzi riportata, in base all'ordine di competenze, fra livello dirigenziale e politico, delineato dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000. Tale assunto non è condivisibile perché: a) è insuperabile il dato testuale dell'art. 192, comma 3, secondo periodo, citato secondo cui "Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"; b) trova applicazione, per il caso di conflitto apparente di norme, il tradizionale canone ermeneutico lex posterior specialis derogat anteriori generali; sotto tale angolazione è appena il caso di evidenziare che lo stesso art. 107, comma 4, T.U.E.L. ha cura di precisare che "Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative"; che è quanto verificatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 192, comma 3, sicuramente speciale rispetto all'ordine generale di competenze previsto dall'art. 1, comma 4, e 8 107, comma 2, T.U.E.L.. Il potere di ordinanza previsto dall'art. 192 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (ed in precedenza dall'art. 14 d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art., 54 TUEL. In conclusione il cit. art. 192 prefigura un'ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, di cui è riprova il fatto che per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido, è necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge. Tale interpretazione acquista ulteriore rilievo se si considera che sia il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 sia il d.lg. n. 22 del 1997, sia, infine, il d.lg. n. 152 del 2006, hanno espressamente attribuito al Sindaco la titolarità del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti, rispettivamente agli artt. 12, 13 e 191 (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4067; Cons. Stato 2 marzo 2007, n. 97). Mentre la Regione Toscana: T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n.1523 del 19 maggio 2010 Il procedimento di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale si articola in diverse fasi. Nella vicenda in esame, infatti, non si tratta dell'autorizzazione provvisoria o definitiva alla realizzazione dell'intervento di bonifica o dell'approvazione del relativo progetto definitivo, ma si tratta dell'indicazione, da parte dell'Amministrazione, delle modalità con cui devono continuare ad avvenire gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e con cui dovrà poi essere effettuato l'intervento di bonifica. L'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell' Ambiente ed atti e attività facenti capo al "Ministero". Ad es., rientra tra i primi l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.), il che, del resto, pare perfettamente logico, dovendo la suddetta individuazione reputarsi atto attinente all'indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica. La rilevanza politica di tale atto è, d'altro lato, dimostrata dalla necessità dell'intesa con le Regioni interessate: intesa prescritta, per l'appunto, dal citato comma 2 dell'art. 252. Deve, invece, ritenersi che il decreto impugnato, essendo attinente alle modalità con cui devono essere condotti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza (e come dovrà esserlo quello di bonifica) nella vicenda in esame, costituisca un semplice atto di gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro. In altre parole, il decreto de quo non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in questione (come per es., la mappatura dei siti di interesse nazionale); riguarda, invece, le modalità esecutive di un singolo intervento, prescrivendo esso che le acque emunte vengano trattate secondo la normativa sui rifiuti e non secondo quella sugli scarichi industriali: è indubbia, perciò, la sua natura di atto meramente gestionale. In secondo luogo, la norma invocata dalla ricorrente - l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit. - non ne conforta le tesi, poiché detta disposizione attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242, ove abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale, "alla competenza del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio": né una simile espressione può reputarsi atecnica, erronea o comunque non voluta e casuale, poiché essa si inserisce in una disposizione (l'art. 252 cit.) in cui, come già visto, quando ci si vuole riferire alle competenze del Ministro dell' Ambiente , lo si dispone espressamente, stabilendo che l'atto compete al "Ministro" e non al "Ministero". Cosè è per l'autorizzazione provvisoria, per la quale, peraltro, la competenza del Ministro ad adottarla, nonostante la sua natura di atto di gestione, si spiega in virtù dell'appartenenza di tale autorizzazione alla categoria dei provvedimenti d'urgenza (analogamente a quanto si verifica per la competenza del Sindaco ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000). E se l'attribuzione delle relative competenze al "Ministero" (e non al Ministro, salve le tassative eccezioni) vale per gli atti del procedimento di bonifica, a fortiori essa deve valere per il decreto gravato, considerato il suo situarsi nella fase dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza: fase prodromica rispetto alla vera e 9 propria bonifica e, comunque, non in grado di determinare il definitivo riassetto del sito (cfr. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.). A conferma dell'ora vista conclusione si richiama la più recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738), per la quale gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo. Questi si limitano a definire gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui raggiungimento risulta riservato alla responsabilità dei dirigenti. Ciò, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede l'organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 8 del 08 gennaio 2010 L'adozione di un provvedimento ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 22/97 allora in vigore relativo all'abbandono incontrollato di rifiuti - è stato adottato inequivocabilmente ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 9, d.lgs. cit. nonché dell'art. 8 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, con ciò evidenziando che l'attenzione del Comune si era incentrata esclusivamente sulla situazione di inquinamento riscontrato e sulla necessità di porre in essere le necessarie e urgenti misure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, effettivamente oggetto del dispositivo in esso contenuto, e non sull'abbandono di rifiuti. Più generica è la disposizione dell'art. 20 l.r. Toscana n. 25/98, che accorpa le due ipotesi, limitandosi ad affermare che la bonifica e/o messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area. Sul punto, comunque, il Collegio ritiene che tale norma, per essere comunitariamente e costituzionalmente orientata, come anche osservato dalla società ricorrente a pag. 14 del ricorso, deve essere interpretata nel senso conforme alla normativa statale ora evidenziata, atteso che il principio del c.d. "chi inquina paga" era operante come indirizzo precettivo già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 e la responsabilità per inquinamento non può desumersi, in maniera oggettiva, dal semplice rapporto dominicale con il bene inquinato in tutti i procedimenti amministrativi in corso, laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti definitivi T.A.R. Firenze Toscana, sez. II,sentenza n. 2584 del 02 dicembre 2009 il Collegio sottolinea l'asserita insussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). Ciò, giacché, essendo palese che il Comune intimato non ha seguito la procedura ed i metodi dettati per la problematica in esame dall'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992, è chiaro che, qualora si accertasse l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione della succitata ordinanza sindacale, non si porrebbe nemmeno un problema di legittimità, attraverso detta ordinanza, della deroga alle procedure e metodi ex art. 19, comma 2, cit., ma una simile deroga sarebbe ex se illegittima (perché non "coperta") e per ciò solo anche il secondo e terzo motivo di gravame sarebbero fondati. L'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (già art. 38, comma 2, della l. n. 142/1990), attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). Non è propriamente quella della compiuta enunciazione o meno, ad opera del provvedimento, dei possibili pericoli per la salute pubblica e per l'incolumità derivanti dalla presenza dei suddetti volatili (enunciazione 10 che comunque è considerata necessaria dalla giurisprudenza perché l'ordinanza sindacale possa dirsi legittima: T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 giugno 2002, n. 1208). T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2009 Qualora i responsabili dell'inquinamento non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici; pertanto, nel persistente difetto di ogni definitivo accertamento in ordine alle cause e alla responsabilità del rilevato inquinamento, spetta all'Ente locale o territoriale, che ritenga sussistenti ragioni di indilazionabile urgenza, di attivarsi direttamente per far fronte ad ogni rischio ambientale, fermo il recupero dei relativi oneri nei confronti degli eventuali soggetti responsabili. Ne deriva che il Comune di Firenze anche quale soggetto proprietario dell'area, in assenza di adempimento da parte dell'autore dell'inquinamento, era tenuto a procedere alla bonifica. T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 2052 del 19 settembre 2008 L'ordinanza in questione trova espresso fondamento nell'art. 5 del Reg. Com. del Servizio Rifiuti che vieta l'abbandono di rifiuti per possono creare inconvenienti igienico-sanitari o degrado dell' ambiente , appare plausibile che, in realtà, il Comune di Vecchiano abbia voluto dare applicazione all'art. 14 del D. Leg.vo n. 22/1997 che, per l'appunto, dopo aver vietato l'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, al comma 3 obbliga alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi l'autore dello scarico abusivo "in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa".Anche la giurisprudenza penale ritiene che la semplice "consapevolezza" del fatto che terzi hanno abbandonato rifiuti sul proprio fondo sia insufficiente a configurare in capo al proprietario del fondo medesimo il reato di abbandono di rifiuti previsto dall'art. 51 D. Leg.vo n. 22/1997, atteso che la condotta omissiva potrebbe dare luogo ad ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrono gli estremi dell'art. 40, comma 2, cod. pen. T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 2278 del 16 ottobre 2008 Osserva, inoltre, come la conclusione della competenza dei dirigenti all'emanazione degli atti del procedimento di bonifica di siti di interesse nazionale sia innanzitutto valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 15 del d.m. n. 471/1999 (precedente al d.lgs. n. 165/2001 e non avente rango legislativo), sebbene questo assegni al Ministro dell' Ambiente , di concerto con i Ministri dell'Industria (ora Sviluppo Economico) e della Salute, la competenza ad approvare il progetto definitivo di bonifica. Ma, soprattutto, resti valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, "che attribuisce genericamente la competenza per la procedura di bonifica al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio (sentito il Ministero delle Attività produttive)" T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n. 3279 del 8 ottobre 2007 Per fronteggiare la situazione di pericolo ambientale esistono e sono costituiti dalla procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dal suo regolamento attuativo, che attribuiscono al Comune i poteri necessari a fronteggiare con immediatezza situazioni di emergenza ambientale caratterizzate dal superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di sostanze inquinanti: strumenti, infatti, che nella specie sono stati utilizzati per il tramite dell'adozione del provvedimento sindacale qui gravato. Il provvedimento con il quale si impone il recupero ambientale, 11 trattandosi di atto di gestione, deve essere adottato dal dirigente del competente Ufficio del Comune procedente e non dal Sindaco nella sua veste di organo politico, fuoriuscendosi nella specie dallo schema tipico descritto dagli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 circa le competenze provvedimentali del Sindaco . Infatti, in disparte quanto si legge testualmente nella disposizione normativa sulla quale fonda il presupposto giuridico dell'ordinanza qui impugnata (ora superata dalla novella del decreto legislativo n. 152 del 12 aprile 2006), la competenza del dirigente comunale (o, in sua assenza, del responsabile del servizio) ad adottare l'ordinanza prevista dal comma 3° dell'art. 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non può essere posta in dubbio sia sulla base del richiamo all'art. 70 comma 6° del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (il quale, nel reiterare l'art. 45 comma 1° del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, tecnicamente abrogato dall'art. 72 comma 1° lett. b) del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ha stabilito che, a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti) sia sulla scorta di quanto analogamente stabilito dall'art. 107, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (avendo anch'esso previsto che a "decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti e provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti..". È pur vero che nel quadro ordinamentale descritto dal Testo unico sugli Enti locali l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ha previsto in favore del Sindaco , quale autorità locale (e non quale ufficiale di governo), un potere di ordinanza in caso di "emergenze sanitarie e di igiene pubblica" a carattere esclusivamente locale; trattasi però di ordinanze espressamente qualificate dalla norma "contingibili ed urgenti" nel cui novero non rientra, per quanto sopra osservato, quella di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997. A tal proposito si ribadisce che il provvedimento disciplinato dal citato art. 14 non possa rientrare nel genus delle ordinanze contingibili ed urgenti. Va ancora osservato come il potere di ordinanza contingibile ed urgente sia atipico e residuale e cioè che sia esercitabile (sempreché ne ricorrano gli eccezionali presupposti dell'urgenza, della gravità del pericolo, etc.) quante volte non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore; viceversa, proprio l'articolo 14 comma 3 citato configurerebbe una siffatta specifica normativa con la previsione d'un ordinario potere di intervento attribuito all'autorità amministrativa locale e non all'ufficiale del governo. T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1006 del 9 aprile 2004 Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, oltre all'esistenza ed indicazione, nel provvedimento gravato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non intervenga prontamente, anche (o meglio, soprattutto) la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Pertanto, ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per giustificare il ricorso allo strumento ordinatorio, il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, se non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza. In fine la Regione Sicilia è caratterizzata dalla Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 25 (G.U.R.S. 6 settembre 1993, n. 42) "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" ove all'art. 160 dispone le attività delle province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi. Le province regionali svolgono 12 obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è data priorità alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette. L'attività di cui al comma 1 può essere estesa anche ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le province regionali, sono individuate le discariche che ciascuna provincia può utilizzare per lo svolgimento dell'attività. T.A.R. Catania Sicilia, sez. I,sentenza n. 3235 del 30 dicembre 2011 L'art. 192, d.lg. n. 156 del 2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde in solido con l'autore materiale, anche il proprietario dell'area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l'azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; per cui l'accertamento della condotta asseritamente colposa va eseguito dall'amministrazione e qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell'appartenenza del bene interessato; peraltro, la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui ««chi inquina pagaa», espresso nell'art. 191 , par. 2, Trattato UE, recepito anche nel d.lg. n. 156 del 2006. Ordinanze contingibili e urgenti Proseguendo nello studio del D.Lgs. 152/2006, l’art. 191 rubricato “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi” dispone :“1. ….qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell´ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell´ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell´ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all´autorità d´ambito di cui all´articolo 201 entro tre giorni dall´emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall´adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell´inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di 13 gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d´intesa con il Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell ´Unione europea.” Il potere generale di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 191, che, più che a tutela di una specifica alterazione del bene-ambiente, attiene al profilo organizzativo del ciclo di gestione rifiuti, dal cui corretto funzionamento (in una alla stringente applicazione del sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi volti a monitorare il ciclo di produzione-smaltimento rifiuti) dipende, in buona parte e in via generale, la conservazione dell'equilibrio ambientale e per l'effetto, l'allontanamento delle ipotesi di degrado necessitanti l'uso dei più specifici poteri ablatori in questa sede esaminati. Responsabilità del proprietario Il problema maggiormente approfondito dai T.A.R. riguardano le decisioni avverso le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni dei sindaci in tema di abbandono di rifiuti. Non esiste un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario del terreno su cui insistano rifiuti, ne ha piuttosto ribadito la responsabilità soggettiva, a titolo di dolo o di colpa, da accertarsi e provarsi in maniera puntuale e in contraddittorio dalla pubblica amministrazione prima di emettere in suo danno l'ordine di rimozione in pristino. Odiernamente, l’intendimento è quello del restringimento delle ipotesi di estensione della responsabilità dell'illecito amministrativo de quo ai titolari di diritti reali o personali sul fondo interessato dall'abbandono di rifiuti ai soli casi in cui ne sia accertata, in contraddittorio, una partecipazione dolosa o colposa, mediante condotta attiva od omissiva, con gli autori materiali dell'infrazione. Molti T.A.R. hanno interpretato che se gli autori dell'abbandono dei rifiuti sono individuabili, il proprietario (o il titolare di diritti reali o personali di godimento) sarebbe esonerato da qualsivoglia obbligo di rimozione (salvo che non sia accertato che vi abbia concorso a titolo di dolo o colpa) in quanto comunque l'ordinamento garantirebbe il ritorno alla salubrità ambientale, mentre laddove essi non siano individuabili, soccorrerebbe a garantire il ripristino il proprietario (o il titolare di diritti reali o personali di godimento) che, avendo la disponibilità del bene, risponderebbe della sua integrità oggettivamente a prescindere dal dolo o dalla colpa in vigilando richiesta in caso di concorso. Il Consiglio di Stato si è più volte espresso sostenendo , invece, la tesi secondo cui il proprietario è da ritenersi obbligato alla rimozione solo se imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Consiglio, con parere n. 2231, del 7 novembre 2007, aveva chiarito che: “sul piano dell'elemento psicologico dell'illecito, occorre che sussista un atteggiamento di volontà dell'effetto, ovvero un comportamento negligente, imprudente o affetto da imperizia. Di conseguenza, in caso di riversamento ripetuto di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza di rimozione e rimessione in pristino. In altri termini, l'ordine di smaltimento di rifiuti non può essere indiscriminatamente rivolto, sulla base di una mera presunzione di addebitabilità, al proprietario in quanto tale, al titolare di altro diritto reale o personale di godimento o comunque al soggetto che ne abbia la disponibilità, anche in via di fatto. La responsabilità del proprietario o del possessore 14 sorge, infatti, esclusivamente in quanto gli stessi possano ritenersi obbligati: tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo costituito dalla discarica. Siffatto obbligo non può che essere desunto da un comportamento doloso o colposo, anche omissivo, di compartecipazione o di tolleranza, con la conseguente corresponsabilità con l'autore dell'abbandono illecito di rifiuti. Pertanto, detto ordine presuppone l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, dovendosi escludere la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico del proprietario incolpevole, che sia ritenuto responsabile sulla base di un principio presuntivo di responsabilità aquiliana c.d. oggettiva analogo a quello di cui agli artt. 2048 e 2053 c.c.”. Nel caso in cui il proprietario ha fatto denuncia di abbandono a carico di ignoti alle autorità competenti, e quindi è da escludersi la sua imputabilità. In merito alla corretta applicazione dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, il quale individua la responsabilità dell’autore nelle ipotesi di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, sussiste l’obbligo, a carico di tale soggetto, di procedere alla rimozione, all’avvio, a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati. Quindi, solo in presenza di una sua responsabilità di quest’ultimo, almeno colposa, il proprietario di un fondo può essere obbligato a rimuovere i rifiuti abusivamente collocati da terzi su di esso. La diligenza, che può essere richiesta al proprietario dell’immobile, potrà servire sia per meglio individuare la colpa nel comportamento omissivo che - ove si ritenesse applicabile l’art. 2051 c.c. – l’assenza del caso fortuito. Sulla base delle pronunce della giurisprudenza di merito (Consiglio di Stato 25 gennaio 2005, n. 136, Consiglio di Stato 8 febbraio 2005, n. 323, Consiglio di Stato 8 marzo 2007, n. 935), si può affermare che: a) il proprietario non è obbligato ad attivare un servizio di vigilanza, a protezione del fondo per impedire che ignoti vi accedano con il preciso intento di abbandonarvi rifiuti; b) il proprietario deve impedire (o rendere difficoltoso) l'accesso sul fondo attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso; c) il proprietario deve mantenere efficienti le misure di protezione e prevenzione. Qualora l'abbandono sia tale da configurare un'ipotesi di discarica abusiva, sul proprietario del fondo graverà anche un onere di denuncia all'Autorità. La responsabilità del fatto illecito è imputabile al produttore del rifiuto e il proprietario è responsabile in solido con l'autore della violazione. Se il comportamento del proprietario è riconducibile all’elemento soggettivo della colpa, l'art. 192 attribuisce gli obblighi di rimozione anche a tale soggetto. Si ricorda che la colpa si perfezione in caso di negligenza, imperizia, inosservanza di leggi o regolamenti. L’art. 192 del Testo Unico Ambientale D.lgs 152/2006 sancisce che il Sindaco competente territorialmente dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla bonifica del sito e il termine entro cui si deve provvedere. Decorso tale termine il Comune deve procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 15 Nell’ordinanza devono essere segnalati i responsabili e i soggetti tenuti in solido con i primi. Tali soggetti dovevano effettuare la rimozione dei rifiuti e la bonifica entro il termine indicato nella stessa ordinanza del Sindaco. Se l’ordinanza del Sindaco non è stata ottemperata entro tale termine, il Comune deve provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area interessata, imputando gli oneri e i costi ai destinatari dell’ordinanza, in base al disposto dell’art. 192 del D.lgs 152/2006. Le sentenze recenti dimostrano che “l’atto di perimetrazione di un sito di bonifica di rilevanza nazionale non può non contemplare i singoli proprietari ricadenti nel suo perimetro, sia in considerazione delle conseguenze giuridiche di rilevante significato che tale ricomprensione comporta per gli stessi proprietari (avuto riguardo, a tacer d’altro, alle facoltà di iniziativa che la legge riconosce loro in vista delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito). Non è ragionevole infatti pensare che il proprietario di alcuni terreni non debba ricomprendersi tra i soggetti assoggettati agli effetti diretti di un provvedimento che ne disponga la ricomprensione all’interno del perimetro di un sito di bonifica di interesse nazionale. L’art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i siti di interesse nazionale, prevede al terzo comma che ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili”. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.6843 del 27 dicembre 2011. “L'onere reale non costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma è solo la conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata d'ufficio dall'Ente pubblico nell'interesse della collettività: nel sistema dell'esecuzione d'ufficio della bonifica non eseguita dal responsabile, il d.lg. n. 22 del 1997 prevede che accanto alle responsabilità dell'inquinatore si collocano, ad ulteriore garanzia dell'esecuzione degli interventi previsti, quelle del proprietario del sito inquinato. La responsabilità dell'inquinatore e quella del proprietario si fondano su presupposti giuridici diversi e hanno differente natura: la seconda è una mera responsabilità da posizione, che scatta nel momento in cui inizia la procedura amministrativa d'ufficio volta alla bonifica.” T.A.R. Brescia Lombardia, Sez. I, sentenza n. 945 del 28 giugno 2011. “Secondo l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), l'ordine di smaltimento presuppone l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all'autore dell'abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull'area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell'illecito.” T.A.R. Milano Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 1408 del 07 giugno 2011 “In tema di danno ambientale, è illegittima, sia sul piano nazionale che comunitario, una disciplina nazionale che precluda, fino al definitivo accertamento della responsabilità, la possibilità dell'Autorità nazionale competente alla tutela ambientale di imporre al proprietario del terreno inquinato la tempestiva adozione delle necessarie ed urgenti misure di tutela, in quanto aventi un precipuo contenuto di salvaguardia ambientale e sanitaria, nel superiore interesse pubblico generale ambientale ed ai fini della tutela dell'inviolabile diritto alla saluta della popolazione esposta ex artt. 2, 9, 32 Cost.; fermi restando l’obbligo dell'Amministrazione di procedere all'individuazione del responsabile e la facoltà del proprietario di rivalersi nei suoi confronti e di tutti gli altri interessati di agire contro di lui per il risarcimento del danno, restando, quindi, impregiudicato il principio chi inquina paga. L‘imputazione degli oneri di messa in sicurezza e di bonifica su siti contaminati in capo al proprietario non comporta alcuna affermazione, nemmeno implicita, di una sua responsabilità per l’inquinamento, restando fermo il suo diritto di rivalsa nei confronti del responsabile 16 che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare, restando in astratto responsabile nei confronti del proprietario da essa stessa gravato in via provvisoria in caso di colpevole mancata individuazione.” T.A.R. Roma Lazio, Sez. II, sentenza n. 4214 del 16 maggio 2011. Il proprietario del suolo concesso in locazione su cui sono presenti rifiuti pericolosi ha l'obbligo di attivarsi per la loro rimozione immediata, per il successivo smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi. Eventualmente, il proprietario può anche agire giudizialmente per far valere i propri diritti nei confronti del possessore dell'immobile. In caso contrario, risponde direttamente dei danni. L'eventuale accordo con cui il proprietario del suolo permette al conduttore di procedere comodamente alla rimozione dei rifiuti senza assegnargli un breve termine perentorio, integra un comportamento colpevole e "contra legem" in quanto non si risolve nell'unico comportamento legittimo da individuarsi nella rimozione dei rifiuti.” Corte di Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6525 del 22 marzo 2011 “Gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant'altro occorrente a seguito della constatata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell'inquinamento. In subordine, però, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall'ordinamento posti a carico del proprietario, ancorché "incolpevole dell'inquinamento", attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati. Il proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorché incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né immune dall'attribuzione "finale", pur con le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie. E proprio perché può essere il titolare finale di dette obbligazioni risarcitorie, il proprietario è titolare di un interesse legittimo a che l'amministrazione eserciti ogni attività volta alla individuazione del responsabile, pretenda da questi le attività di ripristino necessarie per legge in relazione alla contaminazione constatata, ovvero ponga a suo carico le spese di quanto si è dovuto attuare di ufficio. Allo stesso tempo, laddove l'amministrazione non avesse a ciò provveduto, ben può il proprietario impugnare il provvedimento eventualmente emanato ai sensi dell'art. 253, comma 3, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere di cui tale atto risulterebbe affetto.” T.A.R. Roma Lazio, Sez. I, sentenza n. 2263 del 14 marzo 2011 “Il proprietario del suolo, che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, al suo inquinamento, non si trova n una posizione analoga od assimilabile a quella dell'inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito; invece l responsabile diretto e principale della bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è invece individuato, sia dall'art. 17 commi 2 e 3, d. lg. 5 febbraio 1997 n. 22 che dagli artt. 7 e 8, d.m. n. 471 del 1999, esclusivamente in colui che ha cagionato l'inquinamento”. T.A.R. Torino Piemonte, Sez. II, sentenza n. 136 del 11 febbraio 2011 “In tanto possono rimanere a carico dei proprietari o detentori di un fondo i costi di bonifica di un fondo inquinato in quanto se ne provi, in base al principio ""chi inquina paga" rigorosamente la responsabilità dell'inquinamento, dovendosi altrimenti, in caso di inquinamento c.d. ""diffuso" in cui l'individuazione del responsabile risulti oltremodo ardua, porre gli oneri di bonifica a carico della p.a. salvo il fatto che l'aumento del valore del fondo, conseguente alla bonifica, potrà essere giusta causa di recupero, nei limiti dell'azione di arricchimento.” T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza n. 6 del 13 gennaio 2011 17 In base alla norma in vigore, una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere esonerati dall'applicazione del d. lgs. N. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici. Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011. “La competenza ad emettere l'ordinanza di rimozione dei rifiuti in un'area interessata da deposito abusivo spetta al dirigente dell'ufficio tecnico a ciò proposto. L’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. I presupposti per poter emettere l’ordine di rimozione di cui alla citata norma, quindi, sono da ravvisare nell’esistenza di un rapporto, anche di mero fatto, tra il bene immobile oggetto dell’illecito abbandono di rifiuti ed il destinatario dell’ordine predetto, nonché nell’imputabilità a quest’ultimo della relativa responsabilità a titolo di dolo o colpa.” TAR Puglia (LE), Sez.II, sentenza n. 6 del 2 gennaio 2012 Diffida ad adempiere Sempre in tema di ordinanze del Sindaco, esistono diverse materie, non solo rifiuti e bonifica dei siti inquinati: 1) Parte II - Autorizzazioni - : Art. 29 decies comma 10 Articolo 29-decies Rispetto delle condizioni dell´autorizzazione integrata ambientale “10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l´autorita` competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da` comunicazione al sindaco ai fini dell´assunzione delle eventuali misure ai sensi dell´articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.” 2) Parte III - Acque - : Art. 130 Art. 130 Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico “1. Ferma restando l´applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell ´autorizzazione allo scarico l´autorità competente procede, secondo la gravità dell ´infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell´autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l´ambiente; c) alla revoca dell´autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l´ambiente.” 18 3) Parte V - Aria : Art. 278 Art. 278 Poteri di ordinanza “1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione, ferma restando l´applicazione delle sanzioni di cui all´articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall´autorità giudiziaria, l´autorità competente procede, secondo la gravità dell´infrazione: a) alla diffida, con l´assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell´autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi e` stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l´ambiente; c) alla revoca dell´autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita` per i quali vi e` stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l´ambiente.” In materia di aria, Parte V del citato decreto all’art. 278 si dispone che “1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione, ferma restando l ´applicazione delle sanzioni di cui all´articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall ´autorità giudiziaria, l´autorità competente procede, secondo la gravità dell ´infrazione: a) alla diffida, con l´assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell´autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi e` stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l ´ambiente; c) alla revoca dell´autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita` per i quali vi e` stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell´autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l´ambiente.” Comune di .................................................................................... (Prov. ......................) POLIZIA ......................................... di ............................................ Verb. n. .......................... VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI commesso da un privato. (Artt. 192 e 255, d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) L’anno duemila ............................, addì ............................. del mese 19 di ............................................................ alle ore ................ in ..................................................................................................................................... ....., presso .............................................................................................................................. ..............., i sottoscritti ....................................................................................................................... ................... hanno accertato che: TRASGRESSORE: Sig. .................................................................................................................................. ..................................., il nato ........................................ e a residente ....................................................... a ......................................... in via .................................................................................................................................... ............... n. ............ RESPONSABILE IN SOLIDO DELLA VIOLAZIONE: Sig. .................................................................................................................................. ..................................., il nato ........................................ e a residente ....................................................... a ......................................... in via .................................................................................................................................... ............... n. ............ Le persone sopra indicate hanno: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ....... Per la succitata violazione è prevista, a termini di legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento euro) a € 3.000,00 (tremila euro), estinguibili, in misura ridotta, mediante il pagamento della somma di € 600,00 (seicento euro) + € 5,60 S.P.. L’importo sopraindicato dovrà essere versato entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente contestazione sul c/c n. ............................................................., intestato alla Provincia 20 di ..................................................................................................................................... .................................... Il presente verbale viene redatto in sei copie. F.L.C.S. I Verbalizzanti: ........................................................ .............. ........................................................ .............. Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, retroriportate MODALITÀ DI ESTINZIONE (Artt. 16 e 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689) Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento n. di in misura ridotta di euro € ..........................................................., 600,00 (seicento intestato ............................................................................. – euro) a servizio sul c/c provincia tesoreria c/o ......................................................, citando gli estremi del presente verbale. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può presentare scritti difensivi alla Provincia di ..................................................................................................................................... La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone solidalmente obbligate; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto (art. 18, Legge n. 689/1981). Avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione mediante ricorso davanti al Tribunale di ..................................................................................................................................... 21 ... entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo (art. 22 L. n. 689/1981). Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, verrà inviato alla competente autorità amministrativa per le determinazioni di legge. Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981, può essere richiesta la rateizzazione del debito, in presenza di disagiate condizioni economiche, da tre a trenta rate; RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto ...................................................................................................................... ................................ del Comune di .............................................................................. dichiaro di aver notificato copia del presente atto a .............................................................................................................. lasciandola nel suo domicilio sito in Via ................................................................................................................................... .............., n. ........... a mani di .................................................................................................................................. nella sua qualità di ..................................................................................................................................... .................................... ................................................., lì .................................... IL RICEVENTE IL NOTIFICATORE .......................................................... .............................................. ................ Comune di (Prov. ......................) ..................................................................................................... 22 POLIZIA ......................................... di ............................................ Verb. n. .......................... VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI commesso da un privato. (Artt. 192 e 255, d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) L’anno duemila ............................, addì ............................. del mese di ............................................................ alle ore ................ in ..................................................................................................................................... ....., presso .............................................................................................................................. ..............., i sottoscritti ....................................................................................................................... ................... hanno accertato che: TRASGRESSORE: Sig. .................................................................................................................................. ..................................., nato a ....................................................... il ........................................ e residente a ......................................... in via .................................................................................................................................... ............... n. ............ RESPONSABILE IN SOLIDO DELLA VIOLAZIONE: Sig. .................................................................................................................................. ..................................., nato a ....................................................... il ........................................ e residente a ......................................... in via .................................................................................................................................... ............... n. ............ Le persone sopra indicate hanno: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ....... Per la succitata violazione è prevista, a termini di legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento euro) a € 3.000,00 (tremila euro),AUMENTATA FINO AL DOPPIO,DA DETERMINARSI TRAMITE ORDINANZA-INGIUNZIONE EMANATA DALLA PROVINCIA DI ………….... Il presente verbale viene inviato all’ufficio ambiente settore legale-contenzioso al fine della determinazione dell’entità della sanzione. L’importo determinato dalla provincia dovrà essere versato entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione sul c/c n. ............................................................., intestato alla Provincia di ..................................................................................................................................... ........ Il presente verbale viene redatto in sei copie. F.L.C.S. I Verbalizzanti: ...................................................................... 23 ...................................................................... Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, retroriportate MODALITÀ DI ESTINZIONE (Artt. 16 e 18, Legge 24 novembre 1981, n. 689) La Provincia, dopo aver determinato l’entità della sanzione, emanerà ordinanza-ingiunzione. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale , il trasgressore può presentare scritti difensivi alla Provincia di ………………………….. La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina con Ordinanza-ingiunzione motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone solidalmente obbligate; altrimenti emette Ordinanza di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto (art. 18, Legge n. 689/1981). Avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione mediante ricorso davanti al Tribunale di ..................................................................................................................................... ... entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo (art. 22 L. n. 689/1981). Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, verrà inviato alla competente autorità amministrativa per le determinazioni di legge. Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981, può essere richiesta la rateizzazione del debito, in presenza di disagiate condizioni economiche, da tre a trenta rate; RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto ...................................................................................................................... ................................ del Comune di .............................................................................. dichiaro di aver notificato copia del presente atto a .............................................................................................................. lasciandola nel suo domicilio sito in Via ................................................................................................................................... .............., n. ........... a mani di .................................................................................................................................. nella sua qualità di ..................................................................................................................................... .................................... ................................................., lì .................................... IL RICEVENTE IL NOTIFICATORE 24 .......................................................... Comune di (Prov. ......................) .............................................................. ..................................................................................................... POLIZIA ......................................... di ........................................................ Al Signor Procuratore della Repubblica di ..................................................................... OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 347 C.P.P. per violazione dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (abbandono di rifiuti da parte di impresa o ente) Il sottoscritto ...................................................................................................................... ................. in servizio presso ..................................................................................... segnala quanto segue. Con intervento in loco in data ............................................... si è accertato che in località .................................................................... del comune di ................................................................................................. è stato accertato un abbandono di rifiuti da parte di ..................................................................................................................................... .......... Il soggetto citato ha abbandonato i rifiuti per conto dell’impresa /ente ............................................................... ................................................................ ............................................................................................................. E’ stata effettua una attività: • di raccolta, • trasporto, • recupero, • smaltimento, • commercio, • intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli: • art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), • art.209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), • art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari), • art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione), • art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), • art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), • art. 215 (Autosmaltimento) • art. 216 (Operazioni di recupero) del D. Lgs. n. 152/2006. In particolare è stato rilevato che: .................................................................................................................... ........... 25 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Trattasi dunque di attività che ............................................................................................................................ ..... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................... ..................................................................... ........................................................................................................ ................................ ......................................................................................................................................... .... .................................................................................................................................... ......................................... ............................................................................................... .............................................................................. .......................................................... ................................................................................................................... ..................... ......................................................................................................................................... ............... ......................................................................................................................... .................................................... (Va eventualmente precisato se l’area in questione è soggetta al vincolo paesaggistico ambientale previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge del 6 luglio 2002, n. 137”). Come primo intervento di P.G., sono stati eseguiti rilievi fotografici di tutta l’area interessata al fenomeno, allegati al verbale di documentazione fotografica. Sul terreno sono stati eseguiti prelievi a campione dei rifiuti effettuati da ......................................................... .......................................................................... ........... al fine di verificare la natura delle sostanze che hanno provocato l’inquinamento. Successivamente sono stati avviati accertamenti per la ricerca dei responsabili del fenomeno riscontrato. È stato dunque appurato che: – Il terreno risulta essere di proprietà di .................................................................................................... ................................ ................................................................................................................................ – Il suddetto ......................................................................................................... risulta abitare/lavorare sul posto ed il punto ove insiste l’abbandono è da lui potenzialmente visibile e controllabile in via continuativa perché: ............................................................................................................................ .. ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................. – Il terreno risulta essere in ..................................................................................................................... ............... ......................................................................................................................................... ........ – I rifiuti sono stati riversati sul posto da ................................................................................................... con le seguenti modalità : ...................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .................................................................... 26 Trattasi di attività non consentita di miscelazione di rifiuti effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 187 del d.Lgs. n. 152/2006 e senza autorizzazione, integrando il reato previsto dall’art. 256, comma 1, lett. b), dello stesso decreto effettuata secondo le seguenti modalità: ........................................................................... ............................................. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ............................................................... È stato effettuato un deposito temporaneo presso il luogo stesso di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lett. b) , del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................... È stato integrato pertanto il reato previsto dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. Il responsabile legale dell’azienda è stato individuato nella persona di .............................................................. che riveste la qualifica di .................................................................................................................come risulta da : .................................................................................................................................. .................................... Il suddetto responsabile risulta avere delegato il Sig. ......................................................................................... con indicazione specifica contenuta in .............................................................................................................. e che riveste la qualifica di .................................................................................................................................. Per procedere alle operazioni tecniche di rilievo si è provveduto a nominare il Sig.: ......................................................................................................................................... .................................... quale ausiliario di P.G. ai sensi dell’art. 348, comma 4 c.p.p che riveste la qualifica di ................................................................................................... ed era quindi persona idonea a effettuare le operazioni ........................................................................................................................ ................................... Si allegano i seguenti documenti: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........................................................................ ................................................................ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........ ................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... ................................................................................. ....................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................. ....................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .......................................................................................... Addì ................................................. Il verbalizzante 27 .................................................................... Comune di (Prov. ......................) ..................................................................................................... POLIZIA ......................................... di .......................................................... ORDINANZA DI RIPRISTINO AMBIENTALE IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la nota del .................................................... n. ........................ del .................................................., rubricata al prot. gen. il ........................................................ al n. ............................................, relativa alla segnalazione di abbandono incontrollato di ..................................................................... .................................................., in Reg. ..........................., sui terreni, iscritti al N.C.T. del Comune di ............................................................................, F. n. ....................., mappali n. .........................., di proprietà del Sig. .............................................................................................................................. nato a ................................................................................ il ............................................... residente in ............................................................, Via .....................................................................................; CONSIDERATO che la stessa nota individua il responsabile dell’abbandono dei predetti rifiuti, nella persona del Sig. .................................................................................................................................. .............., residente in ............................................................, Via .....................................................................; ACCERTATO a seguito di ulteriore sopralluogo eseguito dal personale ispettivo comunale , in data .................................................., che sui terreni predetti risultano presenti depositi incontrollati di rifiuti, nel dettaglio .......................................................................................................................... .....; RITENUTO doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l’intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell’ambiente e della pubblica incolumità; VISTO l’art. 192, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai sensi del quale la rimozione, l’avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi competono al soggetto responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo; VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli enti locali (d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non 28 ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario comunale o del direttore generale; ORDINA Al Signor (Alla Soc.) ................................................................................................................................ ............ residente in .................................................................. Via ..............................................................................., quale 0 proprietario dei terreni ; 0 titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’area in quanto ....................................................... .................................................................... ............................... 0 responsabile dell’abbandono dei rifiuti di cui in premessa; a voler provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre ............................................. (num.) .................................................................... (in lettere) giorni dalla notifica della presente ordinanza: – all’allontanamento ed allo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto e ai sensi dell’art. 192 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti abbandonati presso l’area sita in ..............................................................., Fraz. ........................, Reg. ........................ cv. ........................... censita al Catasto al Fg. ...................... Sez. di .........................., mappale ........................; – al ripristino dello stato dei luoghi. Lo/a stesso/a, espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, dovrà produrre una relazione circa gli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione comprovante l’avvenuto smaltimento, dei su citati rifiuti; AVVERTE Che trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 255, comma 3 del d.Lgs. n. 152/2006; DISPONE La notifica della presente: Al Sig. (Soc.) ............................................................................................................................... .......................; L’invio della stessa: Al Comando Polizia ................................................. Al Corpo Forestale dello Stato Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di ............................................................................................. Il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig. ............................................................................................................., responsabile dell’Ufficio ....................................................del Comune di .......................................................... 29 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione ................................. ....................................................... entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa. .................................................... li ................................ Il DIRIGENTE .................................................................... COMUNE DI ............................................................................ – SERVIZIO NOTIFICHE RELAZIONE DI NOTIFICA IN MANI PROPRIE N. ............................. Io sottoscritto Messo Notificatore di ................................................................., oggi ......................................... in ........................................................................................ – Frazione .............................................................. Via ............................................................................................................................. n. .............., ho notificato copia del presente atto a .......................................................................................................... consegnandone copia nelle mani proprie del destinatario, tale qualificatosi, che ha sottoscritto in segno di ricevuta. IL RICEVENTE IL MESSO NOTIFICATORE .................................................................... ........................................................ ............ Ordinanza sindacale per rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati Oggetto: Ordinanza sindacale per rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 - n. proc. …….. IL SINDACO Rilevato che dal sopralluogo tecnico effettuato il …. (data confermata da Arpav con fax in data …., acquisito al prot. com. n. …..del …, ed agli atti in quanto erroneamente riportata come …) da parte del personale Arpav - Dipartimento Provinciale di …… – Servizio Territoriale – sede di ….., di cui al relativo verbale-rapporto tecnico con rilievo fotografico di n. 54 foto (recanti data …), datato ,,,,, acquisito agli atti ed identificato al protocollo comunale col n. ,,, del ,,, ed a cui si rinvia per relationem, si rileva l’abbandono ed il deposito incontrollato di una notevole quantità di rifiuti di vario genere, anche pericolosi e speciali, ubicati nell’immobile sito a ……, località ….., Via …. così censito all'Agenzia del Territorio di Vicenza: comune censuario di ….. - foglio n. …mapp. nn. ….., rifiuti abbandonati sia all’interno dell’edificio (in stato di degrado), sia sull’area esterna ad esso pertinenziale, assoggettato a vincolo paesaggistico ex Parte terza del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; Considerato che pure i n. 2 containers, anch’essi qualificabili rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/06, ancorchè costituenti abusi edilizi-paesaggistici di cui all’ordinanza dirigenziale n. Reg. Ord. n. 147 del 27.05.2011, rimasta inottemperata, giusta dichiarazione dirigenziale n. 07/12 del 12.01.2012, vengono ricondotti per economia dei mezzi giuridici nel presente procedimento amministrativo sanzionatorio; 30 Dato atto che l’enorme quantità di rifiuti di vario genere, anche pericolosi e speciali, ivi rinvenuti, sono stati abbandonati alla rinfusa, senza distinzione alcuna in categorie omogenee; che gli stessi sono di vario genere come risulta dagli atti istruttori richiamati quali solo per esemplificazione: frigoriferi sfasciati; parti di televisori con tubo catodico; mobili sfasciati; sacchi di plastica contenenti notevoli quantità di contenitori per prodotti detergenti; alcuni autoveicoli senza targa (tranne uno), mancanti di componenti meccaniche e/o di ruote in stato di degrado; carte e cartoni vari; taniche di liquidi; onduline in amianto; sedie sfasciate, ecc.; Dato atto che gli stessi per la loro vetustà, fatiscenza, stato di sfascio e condizioni di degrado non si prestano assolutamente ad un eventuale remoto utilizzo e che quindi gli stessi sono da considerarsi senz’altro rifiuti ai sensi della normativa citata; Dato atto, inoltre, che la presente quantità di rifiuti, disomogeneità (anche speciali e anche pericolosi), confusione, vetustà, deducibili (viste le loro condizioni e quantità) tempi e modalità di abbandono, che sono frutto di azioni reiterate e ripetute nel corso del tempo, possono configurare anche una discarica abusiva di cui al d.lgs. n. 36 del 2003 e relativo citato art. 256 del d.lgs. n. 152/06 cit., oltre che la violazione amministrativa di cui all’art. 255 del d.lgs. n. 152/06 in relazione all’art. 192, quest’ultimo qui contestato in quanto di competenza comunale; Considerato che tale situazione, compresi i n. 2 containers suddetti, configura, quindi, grave violazione della norme citate di natura igienico/sanitarie/ambientali/paesaggistiche, comportando inoltre degrado ambientale oltre che ad essere indecorosa, permanendo tuttora; Rilevato che, ai fini di individuare i responsabili e gli obbligati anche in solido (proprietari, titolari di diritti reali o personali di godimento) ai sensi dell’art. 192 cit. alla rimozione dei rifiuti, finalità della presente ordinanza sindacale, sono state svolte complesse e laboriose indagini da parte della presente amministrazione comunale; Rilevato, infatti che, quanto ai proprietari, titolari di diritti reali o personali di godimento di cui all’art. 192 cit. eventualmente obbligati anche in solido o solo anche in solido (se non fossero qualificabili per ipotesi anche autori materiali) dai dati risultanti dai pubblici registri (es. visure catastali) e da altri atti istruttori a cui si rinvia, parrebbe che l’intestazione dell’immobile in oggetto (all’origine illo tempore sede di uno stabilimento industriale in cui si svolgeva attività di conceria poi alienato in capo a tre soggetti, ancora nel …., a seguito di procedura fallimentare) figuri in capo a tre soggetti ormai defunti da tempo (acquirenti appunto in sede fallimentare) e che le vicende successorie, peraltro in capo a tre stirpi, risultavano di difficile ricostruzione in quanto i dati emergenti dai vari atti, in base ai principi di trascrizione e di continuità, non risultavano aggiornati o solo in parte; Dato atto quindi che dai dati acquisibili ed in possesso, dagli elementi indiziari, dai principi in materia di pubblicità e trascrizione degli atti e da quelli che disciplinano le successioni mortis causa, dalle presunzioni che se ne potevano legittimamente trarre, la P.A. era pervenuta all’individuazione dei successori (comproprietari/coeredi) aventi causa dai tre suddetti danti causa (dai quali discendevano tre distinte stirpi) ai quali, successori, quindi, ai sensi dell’art. 192 ed in conformità al principio di partecipazione al procedimento amministrativo di cui all’art. 7 L. n. 241/90, anche perché consapevole della complessa ed incerta vicenda successoria peraltro complicatasi nel corso degli anni anche con vicende giudiziarie di contesa tra coeredi ancora pendenti (almeno da quanto dichiarato ed acquisito agli atti), veniva data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui al. n. prot. 8230 del 13.02.2012, a cui si rinvia, facendo sempre salva l’individuazione di ulteriori e/o diversi altri responsabili (e quali autori materiali e quali obbligati in solido ai sensi del citato art. 192 ), comunicazioni che hanno raggiunto lo scopo; Rilevato che a seguito delle predette comunicazioni di avvio del procedimento si è avuto solo per alcuni di essi un riscontro documentale: sigg……., come agli atti a cui si rinvia; 31 Dato atto che dalle controdeduzioni dei soggetti, dagli atti/dati istruttori in possesso, pare potersi dedurre una differente posizione ai fini della presente ordinanza in quanto: Quanto ai sigg. …..: si da atto che gli stessi hanno negato in un primo tempo di essere mai stati proprietari dell’immobile in oggetto o comunque di averne mai avuto il possesso e o detenzione e che successivamente, si sarebbero invece qualificati comproprietari, come risulta dalle comunicazioni versate in atti a cui si rinvia; Dato atto che la loro prima posizione negativa circa la loro qualità di coeredi/comproprietari dell’immobile in oggetto pare basarsi su uno stato di ignoranza protrattosi nel tempo e quindi nella loro ferma convinzione e mancanza di consapevolezza della loro qualità, parendo solo ora averne preso consapevolezza; Dato atto che la loro posizione negativa parrebbe basarsi solo su affermazioni verbali in quanto almeno dai principi che governano le successioni mortis causa e di pubblicità degli atti parrebbe discenderne - per presunzione - la loro qualità di coeredi/comproprietari/possessori a meno che non emerga un atto che possa smentire e fornire la prova contraria, atto ovviamente allo stato non noto alla P.A.; Ritenuto che il suddetto stato di ignoranza parrebbe comunque basarsi su una ferma convinzione e buona fede protrattesi e consolidatesi nel tempo e verosimilmente prodotte dalle complesse ed incerte vicende successorie che hanno interessato l’immobile in oggetto e che hanno coinvolto tre stirpi, oltre che, come meglio sotto specificato, un soggetto terzo occupante per anni l’immobile in oggetto benché non in grado di fornire documento alcuno a sostegno di eventuali suoi titoli, e quindi da una pluralità anche di altri elementi che hanno confortato il loro convincimento; Ritenuto, quindi, che solo ai fini della presente violazione e contestazione di cui all’art. 192 cit. ed in considerazione degli elementi soggettivi richiesti dalla norma citata, pur essendo gli stessi proprietari e sempre salvi atti contrari, parrebbe difficile rinvenire in capo agli stessi quella colpevolezza come richiesta ed intesa dalla norma, essendo gli stessi in buona fede convinti di essere estranei a qualsiasi titolo all’immobile in oggetto; Dato atto però che i sigg. Parise essendone allo stato formalmente comproprietari/coeredi/possessori (e sempre salvi atti contrari) vengono comunque notiziati della presente ordinanza ed anticipatamente quanto meno per i successivi eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari, anche ai fini in particolare modo, ai sensi degli artt. 250 e 253 del d.lgs. cit., dell’onere reale e del privilegio gravanti sull’immobile indicato che assistono le spese per eventuali interventi di bonifica che la P.A. dovesse eseguire d’ufficio nel caso di inadempimento da parte di chi fosse obbligato e sempre che si rendesse necessaria, necessità che può emergere eventualmente solo in un secondo tempo e al termine delle operazioni di smaltimento prescritte nella presente ordinanza ai sensi dell’art. 192 cit.; Tutto ciò premesso e richiamati in particolare: L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., in particolare gli artt. 3, 7 e segg. e art. 21-ter ; D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i, in particolare le previsioni dell’art. 192; la DGRV n. 3560 del 19.10.1999; il D.lgs. n. 36/2003 art. 2, ORDINA i Sigg.: …… ….. ciascuno, per i rispettivi e diversi titoli, qualità, graduazioni di responsabilità/colpevolezza e condotte sopra indicati e richiamati, ed in solido tra loro ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06, e quindi in solido, per rispettivi responsabili, rimettendo ai medesimi l’eventuale regolarizzazione tra loro dei rapporti interni alla 32 luce delle rispettive responsabilità, sono tenuti a procedere nell’immobile sito a ……. così censito all'Agenzia del Territorio di ….: comune censuario di ……, a rimuovere, ad avviare a recupero o allo smaltimento con ripristino dello stato dei luoghi di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali e anche pericolosi, ma non solo, meglio descritti negli atti istruttori sopra richiamati ed in particolare nel verbale-rapporto tecnico con rilievo fotografico di n. 54 foto (recanti data 21.02.2011), datato 21.03.2011, acquisito agli atti ed identificato al protocollo comunale col n. 27498 del 19.05.2011 ed a cui si rinvia, compresi i n. 2 containers sopra indicati, anch’essi qualificabili rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/06, ricondotti nel presente procedimento amministrativo sanzionatorio per le motivazioni suddette, rifiuti abbandonati sia all’interno dell’edificio (in stato di degrado), sia sull’area esterna ad esso pertinenziale, assoggettata a vincolo paesaggistico ex Parte terza del d.lgs. n. 42/04 e s.m.i., con le seguenti modalità e termini di cui ai punti sotto n. 1 e n. 2 di complessivi 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla notifica della presente ordinanza: 1) entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza predisporre e trasmettere al Comune di ……., il programma di smaltimento di tutti i predetti rifiuti di vario genere; 2) entro 30 (trenta) giorni successivi al predetto termine di 60 (sessanta) giorni di cui al punto 1), fatte salve eventuali prescrizioni del Comune di ……, di eseguire il suddetto programma di smaltimento di tutti i rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi, comprese le successive eventuali indagini ambientali previste dal programma medesimo. AVVERTE - il suddetto programma di smaltimento di tutti i rifiuti dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: natura e quantità dei rifiuti; documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito; gli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti; il cronoprogramma d’attuazione del programma di smaltimento; modalità e tempi per l’esecuzione delle indagini ambientali da effettuare per rilevare l’eventuale contaminazione del suolo; - dovranno essere comunicati al Comune………., l’inizio ed il termine dell’esecuzione del predetto programma di smaltimento di tutti i rifiuti; - dovrà aversi cura per l’adempimento della presente ordinanza di approntate tutte le misure idonee a garantire la messa in sicurezza del suindicato immobile comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs n. 81/08 e s.m.i., fermo restando che le circostanze di eventuale pericolo o di pubblica incolumità legittimano i soli interventi strettamente necessari alla messa in sicurezza, richiedendosi comunque il rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di urbanistica-edilizia per l’esecuzione di altre opere. AVVERTE INOLTRE in caso di inottemperanza e/o di ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto sopra disposto con la presente ordinanza, si procederà d’ufficio in via sostitutiva con spese a carico ed in danno degli inadempienti in solido tra loro, nella misura che sarà determinata e resa esecutoria, secondo quanto prescritto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/06, salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/06 cit. e sempre salvi gli eventuali successive/i sanzioni/provvedimenti amministrativi e penali del caso anche eventualmente di bonifica che si rendessero necessari nonché l’eventuale applicazione degli artt. 250 e 253 del d.lgs. cit. INFORMA avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione del Veneto ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notificazione. 33 DISPONE la notifica del presente atto, a mezzo del messo comunale secondo le modalità di cui all’art. 137 c.p.c ai Sigg.: ……….. con riserva, fin da ora, in caso di inadempimento all’emittenda ordinanza sindacale di cui all’art. 192 cit., da parte di coloro che risultino responsabili/obbligati in solido, e cioè i soggetti sopra identificati ed eventualmente anche diversi/ulteriori e allo stato non noti/identificati/identificabili obbligati/responsabili, di procedere all’esecuzione in danno dei predetti soggetti (obbligati in solido) ed al recupero delle spese nei confronti dei medesimi ai sensi dell’art. 192 cit e, per eventuali interventi di bonifica, ai sensi degli artt. 250 e 253 del d.lgs. cit. Pertanto ai suddetti coeredi/comproprietari/titolari di diritti reali la presente è inviata per notiziare e anche ai fini dell’onere reale e del privilegio gravanti sull’immobile indicato che assistono le spese per eventuali interventi di bonifica. DISPONE ALTRESI’ di inviare per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza il presente provvedimento mediante il servizio postale a mezzo con racc. a.r. a: Procura della Repubblica di ……….. Provincia di ……… ARPAV - Dipartimento Provinciale ARPAV di ………….e mediante posta interna in plico chiuso per rispettiva competenza a: Corpo Polizia Ambientale – Sede - per la vigilanza. IL SINDACO ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (Art. 5 Legge 24/02/1995, n. 225) (Art. 50 comma 5 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.) (Art. 191 Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.) IL SINDACO PREMESSO: che in data 27/02/2011 la Prefettura di …… ha diffuso messaggio di protezione civile (DPC/14192 DEL 28/02/2011) circa il verificarsi, nelle giornate del 28/02/2011, 01/032011 e 02/03/2011, di avverse condizioni meteo con piogge diffuse e continue anche a carattere di rovesci o temporali forti; che nella giornata del 28/02/2011 la Prefettura di Teramo ha diffuso nuovo messaggio di protezione civile (prot. n. 20.3.4.ALT. 40/U del 28/02/2011) decretando lo stato di attenzione per rischio idraulico ed idrogeologico in tutta la provincia; che nella stessa giornata la Direzione Regionale di Protezione Civile ha diffuso informativa sulla situazione meteo-idrologica prevista per i giorni 28/02/2011 e 01/03/2011 confermando lo stato di allerta per rischio idraulico ed idrogeologico al persistere delle forti precipitazione previste nelle stesse giornate; 34 che da parte del servizio comunale di protezione civile in coordinamento col Comando di Polizia locale si è provveduto ad effettuare il monitoraggio dei corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale nonché dei canali di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai versanti collinari; che in data 01/03/2001 è pervenuta nota, dalla Direzione Regionale di Protezione Civile, con la quale i Comuni interessati sono stati allertati circa l’evento imprevisto in atto per il rischio idrogeologico e idraulico seguito all’innalzamento e superamento del livello di attenzione del fiume Vomano; che il persistere di precipitazioni di forte intensità su l’intero territorio e l’innalzamento oltre la soglia di attenzione dei livelli dei corsi d’acqua, nello specifico quelli dei torrenti ……., ha collocato la situazione in atto in codice rosso facendo scattare, secondo il vigente Piano Comunale di Protezione Civile, l’allarme idrogeologico e l’attivazione del Centro Comunale di Protezione Civile; che nella notte tra il 1 e 2 marzo 2011 i torrenti …… e i maggiori canali di raccolta delle acque dei versanti collinari hanno superato i livelli massimi di contenimento negli alvei causando allagamenti rispettivamente nelle località ……; che da sopralluoghi eseguiti da personale del Servizio Comunale di Protezione Civile e del Comando di Polizia locale risultano accertati ingenti danni a fabbricati civili, alle attività economiche, alle strutture pubbliche, alle infrastrutture principali; che il Servizio Comunale di Protezione Civile ha attivato tutti le operazioni di soccorsi per garantire la pubblica incolumità, la salute pubblica e dell’ambiente; che superata la fase dell’allontanamento delle acque penetrate nei fabbricati, ingenti quantitativi di materiali alluvionati sono stati dalla popolazione ammassati lungo le strade pubbliche; che è necessario in urgenza dover attivare un servizio di rimozione di tali materiali dalle vie pubbliche al fine di garantire la salute e l’igiene pubblica, individuando contestualmente un sito dove poter temporaneamente stoccare i materiali e farli affluire in maniera corretta verso gli impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati; che all’uopo è stato individuato quale sito idoneo, l’area pavimentata antistante il centro comunale di raccolta dei rifiuti sito nel nucleo industriale della frazione Scerne, provvedendo alla revoca dell’ordinanza n. 7 del 01/03/2011 precedentemente emessa per assicurare lo svolgimento di lavori di completamento e adeguamento della struttura comunale; VISTI gli artt. 2 e 5 della Legge 24/02/1995, n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”. VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. VISTO l’art. 191 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. CONSIDERATO dover avvalersi della facoltà prevista di istituire forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di poter garantire la rapida eliminazione dei materiali ammassati dalla popolazione lungo le vie pubbliche a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato l’intero territorio comunale nelle giornate del 28 febbraio e 1 e 2 marzo 2011. CONSIDERATO inoltre dover revocare la propria precedente ordinanza n. 7 del 01/03/2011 sostituendola con la presente. ORDINA 1. la revoca, per le motivazioni esposte in premessa, della propria precedente ordinanza n. … del ….; 2. l’individuazione dell’area antistante il centro di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in modo differenziato sita nel nucleo industriale nella frazione Scerne di Pineto quale sito di stoccaggio temporaneo dei materiali ammassati dalla popolazione successivamente all’evento alluvionale che nelle giornate del 28 febbraio 2011, 1 35 marzo e 2 marzo 2001, ha interessato l’intero territorio comunale e raccolti lungo le vie cittadine dal servizio pubblico o conferiti direttamente dai cittadini; 3. ……. con sede legale ….., di gestire, nel sito individuato al precedente punto n. .., le operazioni connesse alla raccolta sul territorio, al conferimento da parte della popolazione ed al deposito dei materiali in ingresso; 4. …… con sede legale ….., di gestire le operazioni nel sito sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 3.1. l’area dovrà essere gestita e custodita da personale del Consorzio con funzionamento nell’osservanza dei seguenti limiti minimi: dal lunedì al sabato con orario dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00; 3.2. i materiali in ingresso dovranno essere tempestivamente selezionati per tipologie omogenee di rifiuto e collocati negli appositi contenitori a tenuta stagna per essere avviati agli impianti di smaltimento e/o recupero non appena esaurita la capienza massima e comunque entro le 48 ore dal loro riempimento; 3.3. ogni movimentazione di contenitori, destinata all’avvio presso i centri di recupero, dovrà essere accompagnata dai rispettivi F.I.R. e l’operazione annotata sull’apposito registro di carico e scarico del Consorzio; il registro di carico e scarico ha valore anche per il Comune produttore o detentore ai fini della dimostrazione della tracciabilità dei rifiuti stessi, il quale verrà esibito, a richiesta, dal Consorzio per sottoporlo ad eventuali controllo di regolarità; 3.4. il Consorzio non dovrà permettere l’accesso all’area da parte di personale non autorizzato dal Comune di Pineto o dal Consorzio stesso; 5. l’istituzione di tale forma speciale di gestione dei rifiuti avrà durata di giorni 7 (sette) a decorrere dalla data della presente ordinanza, salvo proroga ai sensi dell’art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; 6. a A.M. CONSORZIO SOCIALE con sede legale …., non appena cessata l’emergenza, di provvedere al ripristino del sito nella sua forma originaria concordando con il Comune di Pineto l’esecuzione di interventi alla pavimentazione se ritenuti necessari con rimborso dei relativi costi; 7. di trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente della Provincia di Teramo, al Presidente dell’Autorità d’Ambito. AVVERTE contro la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR ABRUZZO entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della stessa da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. IL SINDACO 36 37