Profili tributari - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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Profili tributari - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
COMPENSI LIQUIDATI DAL GIUDICE TUTELARE al chiamato all’incarico di AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - P R O F I L I T R I B U T A R I ***** Premessa Ripercorriamo, per quel che riteniamo opportuno ai fini della nostra ricerca ed in premessa alla stessa, le fasi e le opzioni attinenti la scelta dell’Amministratore di sostegno. E’ principio enunciato dall’art. 408 del c.c. che la scelta avvenga “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della “persona del BENEFICIARIO”. Se manca una indicazione precisa da parte del soggetto debole, il Giudice Tutelare dovrebbe preferire, di norma, una persona a lui vicina da scegliere nello stretto ambito familiare e che ne abbia l’idoneità (art. 408 c. 2°). In ogni caso il Giudice Tutelare non ha l’obbligo di scegliere nell’ambito familiare o parentale. In un citato caso del Tribunale di Genova (13.08.2005) è parso opportuna la nomina del convivente. (BACCARINI - L’Amministratore di Sostegno - Milano 2006 - pag. 172) Nello stesso richiamato provvedimento è stato inoltre ritenuto che “l’affiancamento di un legale all’amministratore di sostegno (cito alla lettera) è una situazione che dovrebbe venire “valorizzata, nel senso che l’amministratore di sostegno potrà “appoggiarsi ad un professionista proprio per essere da lui “sostenuto (SOSTEGNO del SOSTEGNO) in tutte quelle attività “per lui più gravose dal punto di vista organizzativo e “burocratico”. Vorremmo aggiungere, anche dal punto di vista della sensibilità giuridica e della capacità amministrativa, necessaria in gestioni anche complesse. Tra il meno semplice e il più complesso, elenchiamo, a titolo esemplificativo una serie di possibili compiti attribuiti all’Amministratore di Sostegno: ― apertura di c/c o di libretti postali o bancari; ― disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere; ― riscossione di capitali e di somme a titolo retributivo, pensionistico o di invalidità; ― prelievi dal conto corrente; ― reimpiego delle somme acquisite o utilizzo delle somme già disponibili per investimento e finanche per l’istituzione di un trust avente come trustee l’amministratore; ― pagamento delle utenze; ― presentazione delle dichiarazioni dei redditi; ― presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e ad enti, pubblici e non; ― stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe; ― stipula e cura dell’esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o Cooperative di servizi; 2 ― ripianamento di posizioni debitorie; ― consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; ― alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; ― assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio; ― accettazione di un’eredità o rinuncia alla stessa; ― accettazione di donazioni o legati; ― promozione di cause; ― stipula di transazioni; ― partecipazione ad assemblee di società o di condominio; ― divisioni o relativi giudizi. Si è altresì diffusa la prassi nei vari Tribunali dell’affidamento dell’incarico a professionisti del diritto e/o dell’economia. Altro profilo di opportunità per la nomina di persona terza, professionalmente qualificata, interviene nei casi non infrequenti di gravi conflitti tra i parenti del BENEFICIARIO. A tal proposito si richiama il decreto della Corte d’Appello di Bologna (9.11.2005) che a conferma della decisione del Giudice Tutelare di Modena, recita: “nel caso di specie la scelta di un professionista “estraneo va condivisa ...... perchè motivata in “base a precise indicazioni emerse dalla “consulenza tecnica d’ufficio svolta”. 3 In base all’art. 405, 5° comma, c.c., l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario (AMMINISTRAZIONE SOSTITUTIVA o di RAPPRESENTANZA) e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore (AMMINISTRAZIONE DI ASSISTENZA), sono di competenza del Giudice Tutelare. Spetta pertanto al Giudice Tutelare valutare, avuto riguardo alla cura del patrimonio se sia più opportuna l’Amministrazione sostitutiva o quella di assistenza, a seconda della tipologia degli atti da compiere. La bozza di legge che introduce l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno (9.01.2004 n. 6) (bozza CELADON) prevedeva la regola della remunerazione dell’Amministratore di Sostegno specie quando fosse chiamato a gestire patrimoni di particolare complessità. Detta regola, però non è stata trasfusa nella legge di riforma che nulla dice in ordine alla retribuzione dell’Amministratore di Sostegno. Il problema comunque, ugualmente si pone, e perciò tanto siamo qui a discutere sul tema dell’inquadramento fiscale del “compenso” dell’Amministratore di Sostegno. ***** § 1 - Il compenso dell’Amministratore di Sostegno e l’attrazione nell’ambito della figura tutorea. 4 La legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel Codice il nuovo istituto nulla dice in ordine alla retribuzione dell’Amministratore. Si applica quindi il disposto dell’art. 379 c.c., cui fa riferimento l’art. 411 c.c., concernente la naturale gratuità dell’ufficio di tutela, salva la possibilità, per il Giudice Tutelare, di assegnare al Tutore, in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione, un’equa indennità. L’incarico dell’Amministratore è quindi essenzialmente gratuito e l’eventuale somma che il Giudice Tutelare stabilisse di erogare avrà il carattere di indennità tesa a ristorare l’amministratore per il tempo dedicato alle funzioni proprie dell’incarico e delle spese sostenute. Indubbiamente la gratuità di tutti gli uffici di protezione discende anche dal fatto che tale dovere è in genere connesso al legame familiare che di solito unisce le due figure del protetto beneficiario e del tutore/amministratore di sostegno. L’art. 411, c.c., solo in parte risolve il problema, che permane in tutta la sua complessità e facendo richiamo all’art. 379 c.c. riconosce la facoltà al Giudice Tutelare di assegnare al tutore/amministratore di sostegno un’EQUA INDENNITA’ e di autorizzare lo stesso a farsi coadiuvare nell’amministrazione da terzo “retribuito” (COADIUTORE). L’equa indennità ha così carattere compensativo e non remunerativo (Corte Cost. Ord. 6 dic. 1988, n. 1073) e il compenso 5 remunerativo va invece al COADIUTORE, anche continuativo, dell’Amministratore di Sostegno. Ritorniamo a Genova! Tanto vale riunire in una le due figure delineate così che all’amministratore di sostegno “professionista” competa l’indennità per l’espletamento delle funzioni più astrattamente istituzionali e la giusta remunerazione per le (non semplici) incombenze amministrative, altrimenti assegnate a terzi. Assai illuminante la presa di posizione del Tribunale di Ancona (Decreto 14 giugno 2005) secondo cui “il riconoscimento “economico al tutore o all’amministratore di sostegno non si “può più inquadrare nell’ambito di un mero principio “indennitario” ex art. 379, 1° c., Cod. Civ. ***** § 2 - I riflessi tributari indennitaria. nell’impostazione Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia con risoluzione 19 marzo 2008, appare del tutto scontato e consequenziale all’assetto letterale della normativa vigente. Rispondendo ad un quesito posto da un “esercente attività di avvocato” ricoprente l’incarico di “tutore o amministratore di sostegno”, l’Agenzia perviene a conseguente soluzione: • l’ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare tuttavia può assegnare al tutore un’equa indennità; • il carattere gratuito dell’ufficio non è incompatibile con la 6 previsione di una indennità in favore del tutore, determinata in relazione alla difficoltà dell’incarico e all’ampiezza del patrimonio da amministrare; • l’equa indennità non ha natura retributiva o di corrispettivo per la prestazione svolta, ma semplicemente compensativa. Serve a compensare cioè gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui il tutore è gravato; • l’equa indennità pertanto non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF. Per la stessa ragione, aggiungiamo non va assolta l’IVA sulla somma ricevuta. Il principio tributario sotteso va cercato, in negativo negli artt. 1 e 6 del TUIR. Il primo stabilisce tautologicamente che presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi rientranti nelle categorie indicate dall’art. 6. Quest’ultimo ne elenca le categorie fino all’ultima, residuale, dei redditi diversi. Il comma 2° dell’art. 6 dispone l’inquadramento dei proventi sostitutivi dei redditi e dei risarcimenti danni e stabilisce, tra l’altro, che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistiti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Non potendo annoverare l’equa indennità tra le categorie reddituali o tra i proventi sostitutivi delle stesse, inquadrate nell’art. 6 del TUIR, la descritta equa indennità rifluisce a sentire dell’Ordinanza della Corte Costit. 6 dic. 1988 n. 1073, in una 7 semplice misura compensativa di oneri e spese non facilmente documentali da “cui è gravato il tutore a cagione dell’attività di “amministratore del patrimonio”. Ne risulterebbe una realtà con connotazione e significato minimale basata essenzialmente sulla gratuità dell’istituto, gratuità da cui risulta permeata, nella sostanza, anche e tuttavia la indennità di cui si discute. Un quadro dal sapore ottocentesco trasmigrato a forza nell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Il che non è. Abbiamo già rilevato come la presenza nel nuovo istituto delle categorie professionali giuridico/economiche è assai diffusa nei Tribunali e si sviluppa nelle varie figure di supporto specialistico all’amministrazione, ma giunge anche a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno. L’attività prestata va naturalmente inquadrata, sotto il profilo tributario, in quelle dell’esercizio di arti e professioni (art. 53 TUIR) i cui proventi rientrano nella categoria reddituale del lavoro autonomo. La prestazione di lavoro autonomo, dal punto di vista civilistico va inquadrata all’interno del Libro V - Titolo ΙΙΙ del Cod. Civ.; art. 2222 e segg. ***** Orbene questo escursus pare al sottoscritto quanto appresso: ― è fatta salva la categoria dell’equa indennità (corollario della gratuità e obbligatorietà della prestazione, limitatamente a ciò che la Corte Cost. ha inteso definire, con l’Ordinanza del 1988, 8 quale misura compensatoria degli oneri e delle spese non facilmente documentabili, in una accezione minimale e ordinaria. Quanto attiene invece all’opera professionale che soltanto il professionista qualificato può assicurare e che altrimenti potrebbe prestare in qualità di coadiutore permanente e/o di consulente, il compenso, commisurato all’entità del patrimonio, alla quantità e qualità dell’opera svolta, al risultato ottenuto, a professionalità e diligenza profuse, la somma liquidata dal Giudice Tutelare non può che qualificarsi alla stregua di corrispettivo spettante a professionista chiamato a funzioni ausiliarie dell’Amministrazione di Giustizia. Il Giudice Tutelare potrà liquidare le due fattispecie di compensi, l’uno compensativo, l’altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno. Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del “lavoro autonomo” e prima ancora l’ordinario adempimento IVA. 9