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La tratta degli esseri umani e la costrizione alla prostituzione come
ECONOMIAeDIRITTO.it
Analisi, spunti e riflessioni su temi economico-giuridici
http://www.economiaediritto.it
La tratta degli esseri umani e la costrizione alla
prostituzione come componente della criminalità
organizzata
(di Kazimiera Juszka[i] e El?bieta ?ywucka – Koz?owska[ii] - Traduzione dalla lingua
polacca di Jolanta Gr?bowiec Baffoni)
La prostituzione da secoli è un fenomeno presente in ogni società. È considerata come
fenomeno socialmente indesiderabile e patologico. È collegato o coesistente per molti versi con
altri elementi dalla sfera di patologie sociali come alcolismo, tossicodipendenza e criminalità
organizzata. Potrebbe sembrare un fenomeno facilmente definibile, tuttavia ogni prova della sua
definizione rischia di essere troppo riduttiva.
Il concetto stesso di “prostituzione” deriva dal latino prostitutio, ovvero “concedersi in
prostituzione”. È quindi una relazione che consiste nel fornire una varietà di servizi sessuali ad
un numero indeterminato di persone, in cambio dei benefici materiali tangibili[iii]. K. Imieli?ski
osserva che la prostituzione è un “fenomeno sociale che consiste nel fatto che un certo numero
di membri di una comunità fornisce i servizi sessuali in cambio di vantaggi materiali, senza il
coinvolgimento emotivo”[iv]. La prostituta invece è la persona che “in modo permanente od
occasionale svolge servizi sessuali di vario genere e in qualsiasi forma, senza il coinvolgimento
emotivo, in cambio di benefici materiali, che sono la ragione decisiva della sua azione” [v].
Un’opinione un po’ diversa esprime M. Jasi?ska che sottolinea che “la prostituta è una
persona che soddisfa le esigenze sessuali dei partner occasionali dietro il pagamento senza il
coinvolgimento emotivo e praticamente senza possibilità di scelta”[vi]. Questa definizione non
tiene conto del fatto che alcune prostitute possono svolgere questa prassi individualmente e
hanno la possibilità di scegliere il cliente, invece tale scelta non hanno le prostitute in un
sistema di regolamentazione che forniscono i loro servizi nelle case di tolleranza. Una
definizione interessante propongono M. Antoniszyn e A. Marek, secondo i quali “la
prostituzione è la fornitura dei servizi sessuali in qualsiasi forma, a seconda delle preferenze del
cliente permanente o occasionale, in cambio dei vantaggi materiali (denaro, regali)” [vii]. In
questa prospettiva è chiaramente sottolineato l’elemento materiale e sessuale con la
contemporanea l’assenza del coinvolgimento emotivo.
Le persone che si prostituiscono non presentano un gruppo omogeneo. Quindi, a questo
proposito sono stati adottati diversi fattori che dipendono sia dall'area delle attività, dall'orario di
lavoro, dal modo in cui vengono ingaggiati i clienti o dal luogo nel quale vengono forniti i servizi.
Di conseguenza, anche negli anni 60 del secolo scorso in Polonia venivano usati i seguenti
nomi:
„lokalówki” (le donne che ingaggiano i clienti in diversi locali, in genere negli alberghi),
gruzinki [n.d.t. georgiane] (attive alle porte dei condomini, il nome di questo tipo di
prostitute viene associato alla prostituzione che veniva svolta subito dopo la guerra, tra
le macerie degli edifici) [viii],
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uliczne, rosówki [n.d.t. di strada, lombrichi] (indicanti le donne non molto belle),
gwardzistki [n.d.t. di guardia] (con lunghi anni di servizio), ksiutówki [n.d.t. giovani
spensierate] (che forniscono i loro servizi sulle spiagge), mewki [n.d.t. femmine del
gabbiano] (operante nei porti navali) [ix].
Nel periodo successivo, accanto i vecchi nomi, sono apparsi anche tanti nuovi: tirówki, [n.d.t.
dal tir] agentki [n.d.t. che lavorano nelle agenzie] dyskotekówki [n.d.t. delle discoteche],
towarówki [n.d.t. towar - merce] (che si concedono per i regali), galerianki (o szlaufiary – giovani
di 15,16 anni - ragazze in cerca di clienti nei grandi centri commerciali, che si concedono non
solo per il denaro, ma anche per i regali costosi, cioè profumi, vestiti alla moda o telefonia
mobile)[x].
1. Ho?yst analizzando il fenomeno della prostituzione ha indicato la tipologia di prostitute
leggermente diversa:
- call girls ragazze squillo - o " ragazza al telefono " (giovani, spesso istruite e spesso con
buona conoscenza delle lingue straniere, proprietarie di un appartamento) i cui clienti sono
spesso imprenditori, anche stranieri. I contatti con i clienti vengono mantenuti telefonicamente.
che offrono i propri servizi negli alberghi e nei locali notturni (trattano la prostituzione
come la principale fonte di reddito, di solito non commettono i reati). Queste persone
forniscono i servizi nelle camere d'albergo, a volte nei ripostigli.
uliczne – di strada – spesso dipendenti da alcol, droghe, talvolta malate. Di solito sono le
persone che “stanno cadendo fuori” da questa professione, nonché principianti.
- che lavorano nei saloni di massaggio e nelle agenzie (spesso sono straniere, di solito con una
buona formazione, poco autonome, che vogliono mantenere l’anonimato)
- prostitute occasionali.
Oltre le forme di prostituzione elencate in alto vengono indicate cosiddette dame di
compagnia o prostitute di elite che hanno i loro clienti permanenti (facoltosi). Di solito sono le
donne istruite, con buona conoscenza delle lingue straniere, impegnate a partecipare alle
riunioni ufficiali. Vengono a conoscenza dei loro clienti durante le riunioni sociali, anche per
raccomandazione[xi].
Attualmente nel mondo sono in vigore quattro soluzioni legali nel campo della prostituzione[xii]:
1) abolizionista: secondo questa regola, la prostituzione non è vietata, ma non è nemmeno
legalizzata.
2) Neoabolizionista: si differenzia dalla prima in termini di esercizi pubblici, che sono considerati
illegali e la prostituzione di strada non è né vietata né legalizzata.
3) Proibizionista, in cui la prostituzione è illegale, sia per le attività sulla strada, così come nelle
case di tolleranza.
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4) Legalista: presuppone l'ammissibilità della prostituzione in qualsiasi forma, a condizione che
non sia associata con la trasgressione della legge. Le prostitute spesso sono obbligate a
registrare la loro attività, e, talvolta, si impone gli esami clinici periodici.
In Polonia, che ha adottato la convenzione del 1949 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani
e lo sfruttamento della prostituzione, è in vigore il sistema abolizionista, basato sul principio che
è necessario combattere il fenomeno della prostituzione ma non con le persone che praticano
la prostituzione[xiii]. La convenzione per quanto riguarda la prostituzione viene implementata
dal codice penale del 1997, secondo cui la prostituzione non è trattata come un reato penale.
Tuttavia, nella legge polacca è in vigore una disposizione che in qualche modo prevede la
responsabilità per la prostituzione. Ai sensi dell'art. 142 del codice delle trasgressioni, sono
soggetti alla responsabilità tutti coloro che insistentemente, imponendo o in qualche altro modo
violando l’ordine pubblico, si propongono ad un’altra persona per un atto di prostituzione, con
l’obiettivo di ottenere benefici materiali[xiv].
Secondo J. Warylewski questa norma è in contrasto con la convenzione ratificata, perché si
presume la responsabilità esclusiva della persona che si prostituisce, e non del cliente. Se il
potenziale cliente proponesse l'attività sessuale ad un’altra persona, non incorrerebbe in
alcuna responsabilità, perché non si sarebbe verificato nessun elemento oggettuale avente per
l’obiettivo i profitti materiali. In altre parole il cliente non sarebbe responsabile perché non
ottiene nessun beneficio materiale[xv].
L'accettazione del principio che la prostituzione non è punibile, nel diritto polacco si associa al
riconoscimento che punibili sono le attività legate direttamente alla prostituzione, ovvero la
costrizione alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione, e tutti i tipi di traffico delle
persone, anche ai fini della prostituzione.
Il crimine di traffico degli esseri umani è una questione molto complessa, che è diventata
l’oggetto di regolamentazione internazionale nei primi del Novecento. Allora sono entrate in
vigore due leggi firmate a Parigi, cioè l’Accordo Internazionale Anti-tratta del 18
maggio 1904[xvi] e la Convenzione internazionale relativa alla repressione del traffico degli
esseri umani del 4 maggio 1910[xvii] dove il termine “traffico” significava “l’esportazione
all'estero degli adulti o dei bambini, anche con il loro consenso, ai fini della prostituzione”[xviii].
Negli anni successivi la comunità internazionale riconoscendo il problema del traffico degli
esseri umani ha sviluppato e implementato gli ulteriori atti di legge. Questi atti sono:
Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione del traffico di
donne e bambini, firmata a Ginevra[xix]
Convenzione internazionale per la repressione del traffico delle donne adulte,
firmata a Ginevra l’11 ottobre del 1933[xx],
Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della
prostituzione del 2 dicembre 1949, aperta alla firma a Lake Success - New York, il 21
marzo 1950[xxi]
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Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 18 dicembre 1979[xxii],
Convenzione per i diritti del bambino, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989[xxiii]
Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle
donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata internazionale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15
novembre 2000[xxiv]
Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea (2002/629/GAI*) del 19 luglio 2002
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani[xxv]
Convenzione del Consiglio d'Europa, del 16 maggio 2005 per la lotta contro la tratta
degli esseri umani[xxvi]
In tutti i suddetti atti del diritto internazionale, si possono trovare diverse definizioni del termine
“traffico degli esseri umani”. La Convenzione internazionale relativa alla repressione del traffico
degli esseri umani del 4 maggio 1910, per “la tratta degli esseri umani” intende “il
reclutamento, il rapimento o la seduzione, della donna o della ragazza con lo scopo di
dissolutezza, anche con il suo consenso”, nonostante che i singoli atti componenti gli elementi
costitutivi, sarebbero stato realizzati non in uno, ma in diversi paesi (Art. 1)[xxvii]. La
Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della
prostituzione del 2 dicembre 1949 stabilisce che gli Stati - le parti devono “punire chiunque chi
per appagare le passioni fornisce, attira o rapisce per i fini della prostituzione un’altra persona,
anche con il suo consenso” (art 1. punto 1)[xxviii].
Una definizione più precisa di “tratta degli esseri umani” comprende l’art. 3 punto a del
Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle donne e
bambini del il 15 novembre 2000, secondo la quale “il traffico degli esseri umani” è “il
reclutamento, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l’accoglienza delle persone,
mediante la minaccia o l’uso della forza o l’uso di altre forme di coercizione, rapimento, frode,
inganno, abuso di potere o sfruttamento della debolezza, consegna o ricezione delle somme di
denaro o dei vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un’altra
persona, a scopo dello sfruttamento”. Questa definizione viene completata nell'art. 3 punto c, in
cui si aggiunge che “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l’accoglienza
di un bambino ai fini dello sfruttamento è considerato la tratta degli esseri umani, anche se non
comprende nessuno dei metodi di cui sopra”[xxix].
L’espansione delle operazioni criminose si trova nell’art. 4a della Convenzione del Consiglio
d'Europa, del 16 maggio 2005, per la lotta contro la tratta degli esseri umani, in cui si afferma
inoltre che “lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui
o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche simili
alla schiavitù, l'asservimento o il prelievo degli organi”[xxx].
Anche nell’art. 4b della Convenzione del Consiglio d'Europa si indica che è insignificativo
l’acconsentimento della vittima al suo intenzionale sfruttamento (definito al punto a), se è stato
utilizzato qualsiasi metodo elencato in questa sezione, mentre le attività quali: il reclutamento, il
trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l’accoglienza - in riferimento ad un bambino, quando
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l'obiettivo è il suo sfruttamento, è sempre considerato un reato di tratta degli esseri umani, a
prescindere dal fatto se include uno dei metodi elencati nell’art. 4a della Convenzione[xxxi].
Nel diritto polacco fino a poco tempo non vi era alcuna definizione di “tratta delle persone”. Nel
periodo tra le due guerre in questa maniera veniva trattata la rimozione degli adulti o dei
bambini all'estero a fini della prostituzione. In questo senso era significativo l’art. 1 della
Convenzione del 30 settembre del 1921, secondo il quale “chi per soddisfare le passioni degli
altri ha reclutato, rapito o sedotto, anche con il consenso della donna o della minore a scopo di
dissolutezza, dovrebbe essere punito, anche se i singoli atti che costituiscono elementi
costitutivi del reato sono stati realizzati in diversi paesi”[xxxii].
In considerazione di quanto sopra gli autori del codice penale del 1932 nell’art 211 hanno
compreso con la criminalizzazione “l’esportazione dal paese di un’altra persona allo scopo di
sfruttarla per la pratica la fornicazione professionale”, invece nell'art. 212 del codice penale,
hanno introdotto l’aggravamento nei confronti dell’art. 211 del codice penale, se il reato è stato
commesso nei confronti della moglie, del figlio, del figliastro, del nipote, della persona affidata
alla supervisione, in cura, o in educazione, o nei confronti ad un minore di età inferiore di
21[xxxiii].
Invece ai sensi dell'art. IX dei Regolamenti che introducono il Codice penale del 1969, nella
penalizzazione sono stati inclusi i comportamenti che “forniscono, attirano o sequestrano la
persona a scopo di prostituzione, anche con il suo consenso” (§ 1) e “la pratica di tratta delle
donne, anche con il loro consenso, o dei bambini” (§ 2) [xxxiv].
Questo corrisponde alla disposizioni della Convenzione del 1950, ratificata dalla Polonia, per la
lotta contro la tratta umana e contro lo sfruttamento della prostituzione. Tale disposizione
riguardava i reati indicati con il nome collettivo del reato ovvero “sessuale”, poiché in esso
viene descritto il comportamento del colpevole il cui scopo è quello di far praticare la
prostituzione ad un'altra persona. Il reato di cui tale disposizione è stato così descritto con il
significato dell’obiettivo[xxxv].
La modifica del codice penale del 20 maggio 2010, entrata in vigore l’8 settembre del 2010, ha
introdotto nella definizione giuridica polacca della tratta degli esseri umani. Secondo le
disposizioni, in questo tipo di reato possono essere considerate solo azioni causali indicate
direttamente nell’art. 115§22 del codice penale[xxxvi]. Queste azioni sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
reclutamento
trasporto,
fornitura,
trasferimento,
stoccaggio
accoglienza delle persone
È significativo che, al fine di realizzazione del reato di tratta degli esseri umani, le pratiche
elencate in alto dovrebbero essere realizzate in un modo particolare, cioè, con l’uso della
violenza o della minaccia, rapimento, inganno, false dichiarazioni o tramite la conduzione in
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errore o sfruttando l’incapacità di comprendere correttamente l’azione intrapresa come anche
l’abuso di un rapporto di dipendenza. Inoltre si elenca lo sfruttamento di una situazione critica o
dello stato di impotenza, la donazione o l'accettazione dei vantaggi materiali o personali oppure
la promessa dei vantaggi data alla persona assistente un’altra persona o vigilante l’atra
persona.
Occorre precisare che perché l'atto potesse essere classificato come un reato di tratta degli
esseri umani, l’autore del reato deve intraprendere le azioni aventi per obiettivo lo sfruttamento
di un'altra persona, anche con il suo consenso, in particolare, per la prostituzione, pornografia o
altre forme di sfruttamento sessuale, per il lavoro o nei servizi di natura obbligatoria, in
accattonaggio, in schiavitù, o in altre forme di sfruttamento degradante la dignità umana o per
ottenere cellule, tessuti o organi, in contrasto con le disposizioni della legge.
Le vittime di questo crimine sono di solito le persone disoccupate, in cerca di lavoro, soggette
ad essere ingannate con le promesse di buoni guadagni e di stabilità.
La tratta degli esseri umani è una delle aree di attività di gruppi criminali organizzati. Molti anni
di ricerca nel campo della criminologia hanno permesso di esplorare e sviluppare i criteri
caratteristici per questo tipo di crimine. Il punto di partenza è stato il presupposto che la
criminalità organizzata è un processo che si svolge all'interno degli altri processi sociali e di
conseguenza le organizzazioni criminali sono soggette ai continui processi di generazione e di
soluzione[xxxvii].
I gruppi contemporanei nel campo della criminalità organizzata sono di natura internazionale. A
questo scopo utilizzano i più recenti mezzi di comunicazione, di elaborazione dei dati, e di
collegamenti radio e altri[xxxviii].
L’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale presume che con la definizione di
criminalità organizzata può essere chiamata qualsiasi associazione di persone nella quale
vengono effettuati, a livello internazionale e al di là dei confini di un paese, le attività
chiaramente contrarie alla legge, al fine di realizzare un profitto[xxxix]. Questa definizione
attribuisce la grande importanza alla globalizzazione delle attività criminali[xl].
La pratica penale e le varie definizioni precedenti di criminalità organizzata, che sono state
indicati nella letteratura, hanno permesso lo sviluppo di una definizione ai fini della Conferenza
dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni (all'interno del gruppo di lavoro “Il Perseguimento
della Criminalità Organizzata”), che fra l’altro Germania è entrata in vigore.
Secondo questa definizione la criminalità organizzata è “il programmato, determinato esercizio
volto al raggiungimento del profitto o del potere; il compimento dei crimini, che singolarmente e
nel loro complesso sono significativi quando più di due partecipanti, con la divisione del lavoro,
collaborano insieme per un tempo più lungo o indeterminato[xli]”
Le ricerche recenti a questo proposito indicano alcune caratteristiche della criminalità
organizzata. Prima di tutto, si richiama l'attenzione al carattere complesso, internazionale
dell'organizzazione. La crescente professionalità degli autori è combinata con una profonda
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cospirazione, che si serve dei più moderni mezzi di comunicazione[xlii].
I gruppi di criminalità organizzata si sono incisi in modo permanente nella pratica delle forze
dell’ordine e della giustizia. Molta attenzione è stata focalizzata sull'essenza delle associazioni
a delinquere e di gruppi criminali.
I rappresentanti della scienza giuridica e la Corte Suprema più volte si sono espressi sul
concetto di “associazione a delinquere” e del “gruppo criminale”. La Corte Suprema del 1992
ha considerato le caratteristiche dell’ “associazione” come: forme permanenti di
organizzazione, di gestione individuata, definita disciplina dei membri. Un gruppo di persone, o
anche una grande comunità di persone che creano un’ “associazione” per realizzare certe
idee (obiettivi, programmi) sotto il costante ordine interno, consolidato secondo le strutture
stabilite e che riconosce la dirigenza statuita, rispettando la disciplina stabilita[xliii].
Tra le varie sentenze in relazione al reato di cui all’art. 258 del codice penale, solo pochi
includono il concetto dell’associazione che ha l’intenzione di commettere un reato, bisogna
però notare che quasi tutte le sentenze sono state espresse nei primi anni in cui è entrato in
vigore il codice penale[xliv].
Nella sentenza della Corte di Appello in Lublino del 15 maggio 2003 è stata sollevata invece la
questione della distinzione del gruppo e dell’associazione a delinquere. Riferendosi a questo
problema la Corte di Appello di Lublino ha sottolineato che “il gruppo criminale è più flessibile
rispetto alla forma dell’associazione a delinquere. Pertanto, la decisione se abbiamo a che fare
con un gruppo organizzato o l’associazione a delinquere dovrebbe essere basata sulla
considerazione di questo problema negli aspetti funzionali e strutturali”[xlv]
Una caratteristica importante del gruppo criminale è il fatto che esso possiede una “struttura
permanente”, che dovrebbe essere intesa come la durevolezza nel tempo, ciò ha osservato la
Corte di Appello a Katowice, nella motivazione della sentenza dell’8 dicembre 2010[xlvi].
Le associazioni a delinquere stanno beneficiando non solo dalle rapine e dagli altri crimini
contro la proprietà, ma anche dalla prostituzione o dalla tratta degli esseri umani. Sia il traffico
degli esseri umani che la prostituzione sono collegati tra loro in un modo speciale.
L’inseguimento dei criminali è difficile, ancora più difficile e l’acquisizione delle prove anche
perché la maggior parte delle vittime ha paura di testimoniare davanti alla corte.
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Note
[i] Dott. Kazimiera Juszka, phd., Università Jagellonica di Cracovia (Polonia) [Uniwersytet
Jagiello?ski w Krakowie, Polska]
[ii] Dott. El?bieta ?ywucka – Koz?owska, phd., Università Warmia-Mazury di Olsztyn
[Uniwersytet Warmi?sko – Mazurski w Olsztynie, Polska]
[iii] J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji, Wydawnictwo Dajas, ?ód?
2004, pp. 13–31.
[iv] K. Imieli?ski, Manowce seksu, Wydawnictwo Res Polonia, ?ód? 1990, p. 12.
[v] Z. Izdebski, Handel lud?mi i prostytucja, [in:] Z. Lasocki [a cura di], Handel lud?mi –
zapobieganie i ?ciganie, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006, s. 276.
[vi] M. Jasi?ska, Problematyka prostytucji w Polsce, [in:] A Podgórecki [a cura di] Zagadnienia
patologii spo?ecznej, PWN, Warszawa 1976, p. 437.
[vii] M. Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w ?wietle bada? kryminologicznych, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1985, p. 11.
[viii] M. Kowalczyk – Jamnicka, Spo?eczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w
Polsce, Wydawnictwo
8 / 11
Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998, p. 14.
[ix] M. Jasi?ska, Problematyka..., op. cit., p. 439.
[x] M. Kowalczyk – Jamnicka, Spo?eczno – kulturowe..., op. cit., p. 15.
[xi] Ibidem, p. 681.
[xii] I. Pospiszyl, Patologie spo?eczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, pp. 224-228.
[xiii] M. Jasi?ska, Proces spo?ecznego wykolejenia m?odocianych dziewcz?t, Wydawnictwo
Prawnicze Publisher, Warszawa 1967, p. 173–186.
[xiv] Decreto del 20 maggio 1971, Codice delle Trasgressioni (cioè G.U. del 2013 r. pos. 482
con ulteriori modifiche), art. 142.
[xv] J. Warylewski, Nie szczypa? w mie?cie, (Zagadkowe niekiedy) wykroczenia przeciwko
obyczajno?ci publicznej, „Gazeta S?dowa” 2000, n. 11, p. 41.
[xvi] La dichiarazione del Governo dell’8 settembre 1922 relativa all'adesione della Repubblica
di Polonia all'accordo internazionale del 18 maggio 1904 ed alla Convenzione internazionale del
4 Maggio 1910, firmate a Parigi, sulla tratta degli esseri umani (G.U. del1922 ., n. 87, pos. 783)
T. 1904.
[xvii] Ibidem
[xviii] B. Tekieli, A. Modzelewska, Wprowadzenie do problematyki handlu lud?mi, [in:] W.
P?ywaczewski [a cura di] Handel lud?mi – wspó?czesne niewolnictwo, Wydawnictwo UWM,
Olsztyn 2006, p. 8.
[xix] Convenzione internazionale per la repressione del traffico di donne e bambini, (ratificata
secondo il decreto del 13 febbraio 1924). (G.U. del 1925 n. 125, pos. 893), T 1921 firmata a
Ginevra il 30 settembre 1921.
[xx] Convenzione internazionale per la repressione del traffico delle donne adulte, firmata a
Ginevra l’11 ottobre del (ratificata secondo il decreto del 18 marzo 1937). (G. U. del 1938., n 7,
pos. 37), T. 1933.
[xxi] Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della
prostituzione. (ratificata secondo il decreto del 29 febbraio 1952). (G.U. del 1952, n. 41, pos.
278)
[xxii]Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 18 dicembre 1979 (G.U. del 1982, N.
10, pos. 71).
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[xxiii] Convenzione per i diritti del bambino, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989 (G.U. del 1991, N. 120, pos. 526).
[xxiv] Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle donne
e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
internazionale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 (G.U.
del 2005 r., N. 18, pos. 160)
* [n.d.t. GAI – abbreviazione Giustizia e Affari Interni]
[xxv] Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea (2002/629/GAI) del 19 luglio 2002
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. G.U. L 203 del 1 agosto 2002. p. 1.
[xxvi] Convenzione del Consiglio d'Europa, del 16 maggio 2005 per la lotta contro la tratta degli
esseri umani realizzata a Varsavia il 16 maggio 2005 (G.U. del 2009 n. 20, pos. 107).
[xxvii] La dichiarazione del Governo dell’8 settembre 1922 relativa all'adesione della
Repubblica di Polonia all’accordo internazionale del 18 maggio 1904 ed alla Convenzione
internazionale del 4 Maggio 1910, firmate a Parigi, sulla tratta degli esseri umani (G.U. del1922
., n. 87, pos. 783) T. 1904, art. 1.
[xxviii] Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della
prostituzione (ratificata secondo il decreto del 29 lutego 1952 r.). (G.U. del 1952 r., nr 41, poz.
278), art. 1 pkt 1
[xxix] Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle donne
e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
internazionale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 (G.U.
del 2005 r., N. 18, pos. 160) art. 3 punti a e c.
[xxx] Convenzione del Consiglio d'Europa, del 16 maggio 2005 per la lotta contro la tratta degli
esseri umani realizzata a Varsavia il 16 maggio 2005 (G.U. del 2009 n. 20, pos. 107) art. 4a.
[xxxi] Ibidem, art. 4b.
[xxxii] Convenzione internazionale per la repressione del traffico di donne e bambini, firmata a
Ginevra il 30 settembre 1921 (ratificata secondo il decreto del 13 febbraio 1924). (G.U. del 1925
n. 125, pos. 893), T 1921 art. 1.
[xxxiii] Regolamento del Presidente della Repubblica di Polonia del 11 luglio 1932. Codice
penale (G.U. del 1932, n. 60, pos. 571), art. 211, art. 212.
[xxxiv] Decreto del 19 aprile 1969. Le modalità di applicazione del codice penale, (G.U. del
1969, n. 13 pos. 95), art. IX § 1, art. IX §2.
[xxxv] Ibidem.
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[xxxvi] Decreto del 20 maggio 2010 sulle modifiche di legge - il Codice penale, decreti sulla
Polizia – Regolamenti introduttivi del Codice penale e del decreto – il Codice del procedimento
penale (G.U. del 2010 n. 98 pos. 626), art. 115§22.
[xxxvii]
A. Michalska – Warias, Przest?pczo?? zorganizowana i prawno karne formy jej
przeciwdzia?ania, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, p. 27.
[xxxviii] Ibidem, s. 33.
[xxxix] W. M?drzejowski, Przest?pczo?? zorganizowana. System zwalczania, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, p. 31.
[xl]
A. Siemaszko, Spo?eczna geneza przest?pczo?ci: wokó? teorii zró?nicowanych powi?za?,
Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, pp. 22- 23.
[xli]
Ibidem, p. 27.
[xlii] J. B?achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Info Trade, Gda?sk 2007, p. 207.
[xliii] Sentenza della Corte Suprema del 23 marzo 1992, segn. II KRN 433/91, OSNKW 1992, N.
7-8, pos. 48.
[xliv]
Sentenza della Corte Suprema del 3 settembre 1998, segn. V KKN 331/97, Prok. i Pr.
1999, inserto „Orzecznictwo”, n. 2, pos. 4; e anche Sentenza della Corte di Appello in Katowice
del 14 ottobre 1999 r., segn. II AKa 221/99, Prok. i Pr. 2000, inserto „Orzecznictwo”, n. 6, pos.
18.
[xlv]
Sentenza della Corte di Appello di Lublino del 15 maggio 2003 r. segn. II AKa 146/02,
Prok. i Pr. 2004, inserto „Orzecznictwo”, n. 6, pos. 19.
[xlvi]
Sentenza della Corte di Appello in Cracovia dell’8 agosto 2009., segn. II AKa 132/00, KZS
2009, n. 9, pos. 43.
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