...

Disegno di legge “Norme per l`elezione del Senato della Repubblica

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

Disegno di legge “Norme per l`elezione del Senato della Repubblica
Disegno di legge “Norme per l'elezione del Senato della Repubblica”
Il disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione1”
prevede, nell’ambito di un riassetto generale dei pubblici poteri, il superamento dell’attuale
bicameralismo perfetto attraverso l’istituzione di un bicameralismo “differenziato”: la Camera dei
Deputati diverrebbe titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, eserciterebbe altresì il
potere legislativo, di indirizzo politico e di controllo, mentre il Senato “delle Autonomie”sarebbe
l’organo rappresentativo delle “istituzioni territoriali”.
Questo Senato avrebbe caratteristiche nuove: oltre a un concorso, seppur limitato alla funzione
legislativa, eserciterebbe altresì la funzione di raccordo fra tra lo Stato e le regioni, le città
metropolitane e i comuni e gli ulteriori compiti previsti dalla legge.
Poiché la futura composizione del Senato rifletterebbe il suo nuovo ruolo costituzionale, è
importante tener conto delle diverse modalità di formazione previste nel presente Ddl e che qui di
seguito vengono sinteticamente illustrate.
Secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Disegno di legge costituzionale (così detto Ddl
Boschi), il nuovo Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da
cinque senatori che possono essere nominati dal Capo dello Stato.
Sarà pertanto con legge dello stato che saranno regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di
elezione dei senatori tra i consiglieri regionali e i sindaci.
Di conseguenza ciascuna Regione dovrà provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad adeguare la propria legge elettorale ai precetti della riforma
costituzionale. Una eventuale omissione, entro il suddetto termine, sarà sanzionata con lo
scioglimento del Consiglio regionale, mediante decreto motivato del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 126 della Costituzione.
Questa scheda prende in esame il primo disegno di legge “Norme per l’elezione del Senato della
repubblica” presentato per iniziativa di un gruppo di senatori,3 predisposto per dare attuazione al
novellato articolo 57 della Costituzione laddove, al sesto comma, si dice che i Consigli regionali (e i
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano) eleggono, con metodo proporzionale,74
1
In attesa della prossima seconda lettura conforme presso la Camera dei Deputati
Art. 2 (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni
territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i
senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di
Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in
proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali
sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei
medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei
membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di
cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della
composizione di ciascun Consiglio ».
3
Fornaro, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'adda, Dirindin, Gatti, Gotor, Guerra, Guerrieri Paleotti, Lai, Lo Giudice,
Lo Moro, Manassero, Martini, Migliavacca, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Tronti
2
senatori “in conformità in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in
occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto
comma”.
I seggi, incardinati nell’ambito di collegi uninominali di liste e in numero uguale ai senatori –
consiglieri da eleggere, sono attribuiti a ciascuna Regione in proporzione4alla popolazione
residente, secondo il metodo di calcolo dei quozienti interi e dei più alti resti.
L’elettore, a cui vengono consegnate due schede, una per l’elezione dei restanti seggi del Consiglio,
l’altra per la scelta del senatore-consigliere, esprime il proprio voto apponendo un segno sul
riquadro contenente il simbolo e il nominativo del candidato.
I candidati dovranno essere collegati a una lista regionale (rectius, ad un gruppo di liste) che a sua
volta deve presentare, tassativamente, candidati ad essa collegati in tutti i collegi regionali e con un
genere rappresentato in misura non inferiore al 40% del totale delle candidature.
Col metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti vengono individuati gli eletti di
ogni gruppo di liste e successivamente stilata una graduatoria su base regionale per l’attribuzione
del numero di senatori consiglieri spettanti a ciascun gruppo di liste.
Successivamente l’Assemblea, preso atto dei verbali dello scrutinio e della relativa graduatoria
regionale per ciascuna lista, procede, nella fase di insediamento del Consiglio regionale, all'elezione
dei Senatori consiglieri regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori.
L’art. 9 del disegno di legge individua altresì le modalità di elezione dei 21 membri del Senato che
ricoprono la carica di sindaco: il Consiglio regionale procede, con votazione a scrutinio segreto,
all’elezione nell’ambito di una terna individuata dal Consiglio per le Autonomie locali .
4
Alla provincia autonoma di Bolzano e alla provincia autonoma di Trento è attribuito un seggio
Fly UP