I documenti che abbiamo esaminato recano tutti la data 1945, anno
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I documenti che abbiamo esaminato recano tutti la data 1945, anno
Circolare che prescrive la revisione del censimento degli Ebrei, e ordina che venga fatta comunicazione alla Prefettura, sulla presenza di Ebrei nel Comune. Gli elenchi dovevano comprendere tutti i nominativi degli Ebrei e dei nati da matrimonio misto e dovevano essere compilati da ciascun Comune. Nella rubrica A venivano registrati tutti i nominativi degli Ebrei e dei nati da matrimonio misto considerati appartenenti alla razza ebraica per decisione del Ministero dell’Interno, per le donne coniugate e vedove doveva scriversi il cognome da nubile. Nella rubrica B dovevano essere scritti tutti i nominativi dei nati da matrimonio misto considerati non appartenenti alla razza ebraica per decisione ministeriale o dei quali la cui posizione razziale non era stata ancora definita dal ministero. Le variazioni che si verificavano tra la popolazione di razza ebraica o miste residenti nei rispettivi comuni dovevano essere comunicate entro il 1° giorno di ogni mese alla Prefettura. Si può ipotizzare che queste liste siano passate ai Tedeschi e utilizzate per le deportazioni nei campi di concentramento. Comunicazione da parte del Podestà attestante che nel Comune non risiedono appartenenti alla razza ebraica o mista per cui non si erano verificate variazioni tra la popolazione. Secondo informazioni raccolte da testimoni dell’epoca la comunicazione non corrispondeva al vero, nel senso che il Podestà ha omesso consapevolmente la presenza di Ebrei per aiutarli. Alcune informazioni sulle leggi razziali in relazione a questi due documenti 14-15 febbraio 1938. Il Ministero dell’Interno dispone il censimento della religione professata dai propri dipendenti 14 luglio 1938. Pubblicazione del documento Il fascismo e i problemi della razza. Il testo (talora noto col titolo Manifesto degli scienziati razzisti) fornisce le basi teoriche all’introduzione ufficiale del razzismo. 22 agosto 1938. Censimento speciale nazionale degli ebrei, ad impostazione razzista. Vengono censite 58.412 persone aventi per lo meno un genitore ebreo; di esse, 46.656 sono effettivamente ebree (pari a circa l’1 per mille della popolazione della penisola). 1-2 settembre 1938. Il Consiglio dei ministri approva un primo gruppo di decreti antiebraici. Essi contengono tra l’altro provvedimenti immediati di espulsione degli ebrei dalla scuola e di espulsione della maggior parte degli ebrei stranieri giunti nella penisola dopo il 1918. 6 ottobre 1938. Il Gran consiglio del fascismo approva la Dichiarazione sulla razza. Il testo detta le linee generali della legislazione antiebraica. 7-10 novembre 1938. Il Consiglio dei ministri approva un secondo e più organico gruppo di leggi antiebraiche. Esse tra l’altro contengono la definizione giuridica di “appartenente alla razza ebraica” e dispongono il divieto di matrimonio tra “ariani” e “semiti” o “camiti”; inoltre contengono provvedimenti di espulsione degli ebrei dagli impieghi pubblici e (in forma più completa) dalla scuola, di limitazione del loro diritto di proprietà, ecc. 1938-1942. Espulsione totale degli ebrei dall’esercito; divieto di pubblicazione e rappresentazione di libri, testi, musiche di ebrei; sostanziale espulsione dalle libere professioni; progressiva limitazione delle attività commerciali, degli impieghi presso ditte private, delle iscrizioni nelle liste di collocamento al lavoro. 9 febbraio 1940. Mussolini fa comunicare ufficialmente all’Unione delle comunità israelitiche italiane che tutti gli ebrei italiani dovranno lasciare l’Italia entro pochi anni. 10 giugno 1940. Ingresso dell’Italia in guerra. Internamento degli ebrei italiani giudicati maggiormente “pericolosi” e degli ebrei stranieri cittadini di stati aventi una politica antisemita. maggio 1942. Istituzione del lavoro obbligatorio per alcune categorie di ebrei italiani. agosto 1942-primavera 1943. Ad autorità governative, e in particolare a Mussolini, pervengono notizie progressivamente sempre più chiare sull’azione di sterminio di ebrei attuata nei territori controllati dall’alleato tedesco. maggio-giugno 1943. Decisione di istituire nella penisola campi di internamento e lavoro obbligatorio per ebrei italiani abili al lavoro. 15, 25 luglio 1943. Decisione italiana di consegnare alla polizia tedesca gli ebrei tedeschi presenti nella Francia sudorientale occupata dall’Italia; direttiva di trasferimento a Bolzano degli internati (per lo più ebrei stranieri) del campo di Ferramonti di Tarsia in Calabria. estate 1943. Il nuovo governo guidato da Badoglio blocca l’attuazione delle disposizioni del maggio-luglio precedente, revoca alcune circolari, lasciando tuttavia in vigore tutte le leggi persecutorie. 10 settembre 1943. Inizio ufficiale dell'occupazione militare tedesca della penisola; nelle regioni di Trieste e Trento i tedeschi istituiscono le Operationszonen Adriatisches Kuestenland e Alpenvorland, assumendovi anche i poteri civili. 15-16 settembre 1943. Primo convoglio di deportazione di ebrei arrestati in Italia (da Merano) e primi eccidi di ebrei nella penisola (sulla sponda piemontese del lago Maggiore); entrambi ad opera dei nazisti. 23 settembre 1943. Costituzione di un nuovo governo fascista guidato da Mussolini, che assume l’amministrazione dell’Italia centrale e settentrionale (escluse le Operationszonen). Successivamente il nuovo Stato viene denominato Repubblica sociale italiana (Rsi). 23 settembre 1943. Una disposizione interna della polizia tedesca inserisce ufficialmente gli ebrei di cittadinanza italiana tra quelli immediatamente assoggettabili alla deportazione. 14 novembre 1943. Approvazione a Verona del “manifesto programmatico” del nuovo Partito fascista repubblicano, il cui punto 7 stabilisce “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica”. 30 novembre 1943. Diramazione dell’Ordine di polizia n. 5 del Ministero dell’interno della Rsi, decretante l’arresto degli ebrei di tutte le nazionalità, il loro internamento dapprima in campi provinciali e poi in campi nazionali, il sequestro di tutti i loro beni (alcune settimane dopo verrà disposta la trasformazione dei sequestri in confische definitive). dicembre 1943. Allestimento del campo nazionale di Fossoli, in attuazione dell’ordine del 30 novembre (i primi ebrei vi vennero trasferiti dai campi provinciali a fine mese). 4-14 dicembre 1943. Decisione tedesca di riconoscere alla Rsi il ruolo principale nell'organizzazione e nella gestione degli arresti e dei concentramenti provinciali. 19 e 22 febbraio 1944. Partenza dei primi convogli di deportazione da Fossoli (per Bergen Belsen e Auschwitz) organizzati dalla polizia tedesca. Il campo di Fossoli si rivela quindi come il punto operativo di cerniera tra Rsi e Terzo Reich per la deportazione. 24 febbraio 1945. Ultimo convoglio di deportazione di ebrei dall’Italia (da Trieste per Bergen Belsen). Il primo censimento: 22 agosto 1938 Per la rigorosa osservanza, in esecuzione ad analoghe disposizioni ministeriali, comunico i seguenti chiarimenti o varianti alle disposizioni della circolare 11 agosto 11621 concernente il censimento degli ebrei residenti nelle Provincie del Regno: 1) I Comuni dovranno censire solamente gli appartenenti alla razza ebraica residenti nel Comune, tralasciando coloro che vi sono temporaneamente presenti. 2) Qualora una intera famiglia sia temporaneamente assente dal Comune di residenza, il Podestà dovrà compilare d'ufficio e trasmettere alla Prefettura la scheda di censimento con i soli elementi che risultano dall'anagrafe, apponendo nella stessa scheda la espressa annotazione che detta famiglia trovasi temporaneamente ed interamente assente ed indicando il Comune od i Comuni di dimora temporanea dei vari componenti la famiglia. 3) Nel caso si avveri la condizione di cui al N° 2, oltre le disposizioni ivi indicate, il Podestà dovrà nello stesso tempo avvertire per telegrafo il Comune od i Comuni di dimora provvisoria perché il censimento della famiglia ebraica sia ivi effettuato. 4) Il Comune di dimora provvisoria dovrà compilare la scheda di censimento in doppio esemplare, di cui uno sarà trasmesso alla Prefettura e l'altro al Comune richiedente e dovrà' fare nella stessa scheda la espressa annotazione che il censimento fu effettuato a richiesta del Comune di residenza del quale dovrà essere indicato il nome. 5) Nel caso di irreperibilità dovrà essere intimato alla famiglia, da censire nel Comune di residenza, di compilare completamente il foglio di censimento al ritorno in sede della famiglia suddetta ed intanto sarà inviato alla Prefettura, con opportuna annotazione, il foglio provvisorio redatto con le sole indicazioni anagrafiche. 6) Nella ipotesi in cui soltanto qualche membro della famiglia sia temporaneamente assente dal Comune di residenza, il censimento dovrà, secondo la norma generale, essere effettuato anche per l' assente dal Comune di residenza, e ciò in conformità alle indicazioni risultanti dall'elenco B della scheda a stampa già trasmessa. 7) Nella scheda di censimento inviata da questa Prefettura al primo periodo delle avvertenze dovrà essere aggiunto quanto segue: "Il presente foglio dovrà altresì essere compilato dai capi della famiglie o da chi ne fa le veci, nelle quali anche uno solo dei componenti risulti di razza ebrea, anche se professante altra o nessuna religione o se abbia abiurato o contratto matrimonio con coniuge non ebreo. A tal fine deve considerarsi di razza ebrea colui che discenda anche da un solo genitore ebreo. In questo caso il Podestà dovrà indicare nel margine sinistro del foglio a fianco, a fianco delle persone suddette, le ragioni per le quali vennero censite. 8) Gli stranieri dovranno essere censiti solo se sono legalmente residenti nel Regno. Restano pertanto esclusi gli stranieri con dimora provvisoria dovuta a ragioni di cura o di turismo. 9) Tutte indistintamente le schede del censimento dovranno essere controfirmate dal Podestà il quale, sotto la sua personale responsabilità, dovrà effettuare una accurata revisione del fogli compilato completandolo in conformità alle disposizioni emanate con la circolare dell'11 agosto N°11621 10) Il Podestà dovrà inoltre rilevare e rettificare le notizie tra loro contradditorie. 11) Dovrà prestarsi particolare attenzione alle quattro colonne relative alle religione, nelle quali dovranno essere sempre indicate le notizie richieste. 12) I ricoverati in ospedali, senatori, orfanotrofi o simili istituti che non siano eslcusivamente o prevalentemente destinati ad israeliti non vanno censiti nella convivenza, ma nella propria famiglia 13) I militari alle armi di leva o richiamati non dovranno essere censiti ma soltanto considerati come temporaneamente assenti nell'elenco B del foglio della rispettiva famiglia o, se sprovvisti di famiglia, in foglio che verrà compilato d'ufficio dal Comune di residenza secondo le istruzioni già impartite circa il censimento delle famiglie completamente e temporaneamente assenti. 14) Per i militari di carriera il Podestà farà invece compilare il foglio di famiglia dagli interessati. 15) Si rammenta che l' invio delle schede di censimento alla Prefettura dovrà essere effettuato entro il termine improrogabile. 16) I Podestà assicurino per telegrafo l'esatto adempimento delle presenti disposizioni, citando semplicemente il numero e la data della presente circolare. IL PREFETTO La parola allo storico: Enzo Collotti Il nucleo principale delle disposizioni legislative, che incisero profondamente sulla sfera giuridica degli ebrei limitandone drasticamente i diritti civili e talvolta anche umani, fu emanato tra l'inizio di settembre e il novembre del 1938. Queste disposizioni incidevano sulle libertà e sui diritti degli ebrei sia sotto il profilo personale che dal punto di vista patrimoniale. E non è casuale che il primo in assoluto dei provvedimenti destinati a codificare la separazione degli ebrei dal resto della popolazione riguardasse la loro espulsione dalla scuola pubblica, il RDL del 5 settembre 1939 per "la difesa della razza nella scuola fascista", promosso dal ministro Bottai. La personalità degli ebrei fu colpita nella sfera privata e nei loro rapporti patrimoniali. Il divieto dei matrimoni tra ebrei e appartenenti alla razza ariana o italiana (come talvolta fu definita a misconoscere addirittura l'appartenenza degli ebrei alla nazione italiana) e i limiti posti alle loro capacità patrimoniale furono i primi passi per la configurazione di uno statuto di cittadinanza limitata. Uno statuto che fu completato dall'espulsione degli ebrei dalla pubblica amministrazione e in particolare dalle forze armate Operazioni politico-amministrative come il censimento degli ebrei dell'agosto del 1938 (e i successivi aggiornamenti) o la denuncia dei patrimoni ebraici se mai avevano un significato conoscitivo era sempre e soltanto in funzione persecutoria e demagogica, sempre nella direzione di sottolineare la separazione degli ebrei dal resto della popolazione italiana e di imporre un'immagine pubblica della loro diversità. Ma anche all'interno della fase 1938-1943 si potrebbero indicare linee di periodizzazione; una cesura sicuramente fu rappresentata dall'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 1940. Non fu solo uno dei culmini dell'accanimento propagandistico contro gli ebrei, fu anche il momento in cui più evidente si fece l'inasprimento dell'attenzione persecutoria e del tentativo di controllare da vicino gli ebrei. L'ordine di internamento per gli ebrei stranieri che non avevano ottemperato al decreto di espulsione del 1938, sommato ai provvedimenti di internamento per i cittadini degli stati con i quali l'Italia veniva a trovarsi in stato di guerra, e in taluni casi le due ipotesi si cumulavano, diede l'avvio all'espansione degli istituti repressivi e intimidatori del regime fascista, uno dei momenti in cui più indissociabile si rivelò l'intreccio tra politica della razza e stato di polizia. Alla vigilia dell'entrata in guerra, con circolari telegrafiche del ministero dell'interno (in data 27 maggio e 6 giugno 1949), oltre all'internamento degli ebrei stranieri, veniva contemplato anche quello di ebrei italiani: "In caso emergenza - diceva testualmente il dispaccio - oltre ebrei stranieri (...) sarà necessario internare quegli ebrei italiani che per la loro reale pericolosità fosse necessario allontanare da abituali loro residenze". Le prefetture e le questure venivano invitate a preparare gli elenchi di questi ebrei considerati pericolosi: un altro di quei censimenti dentro il censimento destinato a produrre gli innumerevoli elenchi di ebrei dei quali si serviranno dopo l'armistizio del 1943 tedeschi e fascisti della R.S.I. per rintracciare gli ebrei da deportare. Non sappiamo con precisione se Mussolini e il governo fascista conobbero nei dettagli il contenuto della conferenza del Wannsee del 20 gennaio 1942, che prevedeva fra l'altro l'inclusione nel meccanismo della "soluzione finale" anche degli ebrei italiani. Ne conoscevano comunque le grandi linee e avevano avuto, attraverso dispacci di rappresentanti diplomatici italiani, messaggi e resoconti di militari italiani in grado di riferire ciò che accadeva nei territori occupati dai tedeschi o addirittura delle richieste che a proposito della consegna degli ebrei ai tedeschi avevano ricevute essi stessi, molteplici conferme. Ciononostante il governo italiano non solo non prese posizione e non si differenziò dal comportamento dei tedeschi ma continuò in una politica di isolamento degli ebrei La liberazione