Presentazione di PowerPoint - Liceo Scientifico G. Marinelli
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Presentazione di PowerPoint - Liceo Scientifico G. Marinelli
BIOETICA DERIVA DALL’ANGLOAMERICANO BIOETHICS, UN NEOLOGISMO CONIATO DAL MEDICO E ONCOLOGO VAN R. POTTER NEL 1970. MATERIA INTERDISCIPLINARE CHE INCLUDE MEDICINA, GIURISPRUDENZA, BIOLOGIA, PSICHIATRIA E FILOSOFIA MORALE. QuickTime™ e un decompressore Nessuno sono necessari per visualizzare quest'immagine. NON È UNA SCIENZA MA UNA DISCIPLINA DI CARATTERE PRESCRITTIVO E NORMATIVO. EUROPEAN GROUP OF ETHICS CORPO NEUTRALE, INDIPENDENTE, PLURALISTA E MULTIDISCIPLINARE FORMATO DA 15 ESPERTI SCELTI PER LA LORO COMPETENZA PROFESSIONALE E LE LORO QUALITÀ PERSONALI ESAMINANO LE QUESTIONI ETICHE CHE SI PRESENTANO NELL’AMBITO SCIENTIFICO E DELLE NUOVE TECNOLOGIE CONSIDERANDO: PRINCIPI QUALI IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA, L’AUTONOMIA E L’INDIVIDUALITÀ, LA GIUSTIZIA E I BENEFICI, LA LIBERTÀ DI RICERCA IL PLURALISMO EUROPEO SIA IDEOLOGICO CHE RELIGIOSO L’ESISTENZA DI METODI ALTERNATIVI ALLA CREAZIONE DI CELLULE STAMINALI (materiali di scarto, cellule staminali adulte…) I DIRITTI DELLE DONNE LINEA GUIDA PER DONAZIONE E IMPIANTO CONSENSO LIBERO E INFORMATO VALUTAZIONE SCIENTIFICA DI RISCHI E BENEFICI INTERNAMENTE ALLA LA NON COMPROMISSIONE SIA LEGGE DELLA DELSALUTE SINGOLO DEL DONATORE CHE DEL RICEVENTE STATO E ALLA LIBERA ANONIMITÀ DEL DONATORE VOLONTÀ DEL SINGOLO INDIVIDUO SICUREZZA BANCHE E REGOLAMENTO IMPORT-EXPORT EDUCAZIONE E DIALOGO PROIBIZIONE DEL COMMERCIO IN ITALIA 20 SETTEMBRE 2000: È STATA ISTITUITA DA UMBERTO VERONESI (EX MINISTRO DELLA SANITÀ) UNA COMMISSIONE PER IL DIBATTITO SULLE STAMINALI PRESIEDUTA DA RENATO DULBECCO E AVENTE AL SUO INTERNO RAPPRESENTANTI DELLA CHIESA, SCIENZIATI E INTELLETTUALI IN COMUNE ACCORDO USO DI CELLULE STAMINALI ADULTE O DA CORDONE OMBELICALE (con consenso informato del donatore e non compromettendo la sua salute) USO DI ABORTIVO CELLULE STAMINALI DA MATERIALE USO DI CELLULE STAMINALI DA TRASFERIMENTO NUCLEARE (riprogrammazione genetica…) NON RAGGIUNGENDO UNA RISOLUZIONE UNITARIA USO DI CELLULE SOVRANNUMERO STAMINALI DA EMBRIONI IN USO DI SINGOLE CELLULE DA BLASTOCISTI SENZA ALTERARE IL POTERE DI SVILUPPO EMBRIOGENETICO USO DI CELLULE STAMINALI PROVENIENTI EMBRIONI APPOSITAMENTE PRODOTTI DA DOPO AVER DISCUSSO EFFICACIA SCENTIFICA RISOLUZIONE MAGGIORITARIA: PROBLEMA DEI TRAPIANTI RISOLUZIONE MINORITARIA: DATI SCIENTIFICI ESISTE UN ELEVATO NUMERO DI L'EMBRIONE E’ UN ESSERE UMANO EMBRIONI SOPRANNUMERARI CON POTENZIALITA’ SVILUPPO L’IMPORTANZA DEL SOSTEGNODI ALLA RICERCA E LA LICEITÀ DELLA SPERIMENTAZIONE L'EMBRIONE, COME OGNI SIGNIFICA ESSERE RICERCA NON UMANO, HA DIRITTO L’EMBRIONE, ALLA VITA STRUMENTALIZZARE NE’ FINALITÀ TERAPEUTICHE MANCARE DI RISPETTO ALLA VITA RISPETTO DELLA VITA UMANA UMANA CONCLUSIONI LA RISOLUZIONE MINORITARIA APPROVA SOLO L’USO DI SINGOLE CELLULE DERIVANTI DA LE BLASTOCISTI SENZA ENTRAMBE RISOLUZIONI ALTERARE IL POTERE DI SVILUPPO NON APPROVANO L’USO DI EMBRIOGENETICO CELLULE STAMINALI DERIVANTI DA EMBRIONI APPOSITAMENTE CREATI LA RISOLUZIONE MAGGIORITARIA APPROVA L’USO DI STAMINALI DERIVANTI DA BLASTOCISTI E ANCHE DAGLI EMBRIONI IN SOVRANNUMERO (congelati o non) CATTOLICESIMO NON È LECITO PRODURRE O USARE EMBRIONI PER LE CELLULE STAMINALI NON È LECITA LA CLONAZIONE TERAPEUTICA, NÉ TANTOMENO QUELLA RIPRODUTTIVA NON È LECITO USARE GLI EMBRIONI SOVRANNUMERO PER LA RICERCA IN L’USO DELLE CELLULE STAMINALI EMBRIONALI NON LECITO MA È LECITO E CONSIGLIABILE L’USO DELLE CELLULE STAMINALI ADULTE ISLAM NON ESISTE UNA POSIZIONE UFFICIALE SADEK BELOUCIF (rappresentante dell’Islam alla EGE) SEGUENDO IL CORANO, GLI HADITH, LA SIRA E LE NOZIONI DI BASE DELLA GIURISPRUDENZA (che tutti i Musulmani devono seguire) NO CLONAZIONE RIPRODUTTIVA SI ABORTO (se madre in pericolo di vita o teme per il suo onore) NO INSEMINAZIONE ARTIFICIALE SI CLONAZIONE TERAPEUTICA NO CREAZIONE DI EMBRIONI PER LA RICERCA LIBERO ARBITRIO PER L’USO DI CELLULE STAMINALI DERIVANTI DA EMBRIONI IN PIÙ EBRAISMO LA LEGGE EBRAICA NON È FAVOREVOLE AL PROGRESSO STATICA MA IL MEDICO HA UNA CERTA LIBERTÀ DI AGIRE PURCHÈ NON ROMPA CON LE TRADIZIONI SI ALLO SVILUPPO DELL’INGEGNERIA GENETICA SI ALLA RICERCA SULLE STAMINALI UNIONE CHIESE EUROPEE (anglicana, ortodossa, luterana e cattolica) NO RIPROGAMMAZIONE EMBRIONI NO CLONAZIONE RIPRODUTTIVA) NO RICERCA STAMINALI SUGLI (NÉ TERAPEUTICA, EMBRIONI NO USO CELLULE ANIMALI NÉ SULLE NÉ APPOGGIANO LA RICERCA SULLE STAMINALI 95 PREMI NOBEL 2.400 SCIENZIATI ITALIANI COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE ELVETICA PER L'ETICA IN CAMPO BIOMEDICO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITÀ DEI PAESI BASSI COMMISSIONE D'INCHIESTA DELLA CAMERA DEI LORDS DEL REGNO UNITO CONSIGLIO NAZIONALE SVEDESE SULL'ETICA IN CAMPO MEDICO ISTITUTO NAZIONALE DI SANITÀ DEGLI U.S.A. INTERNATIONAL SOCIETY FOR STEM CELL RESEARCH INTERNATIONAL STEM CELL FORUM EUROPEAN CONSORTIUM FOR STEM CELL RESEARCH ACCADEMIE NAZIONALI DELLE SCIENZE DI 67 PAESI LA RICERCA SULLE STAMINALI È PERMESSA IN 32 STATI TRA CUI: GRAN BRETAGNA SPAGNA BELGIO OLANDA GRECIA AUSTRALIA CANADA NORVEGIA FINLANDIA COREA DEL SUD UNIONE EUROPEA NO CLONAZIONE ESSERI UMANI NO COMMERCIO EMBRIONI O CELLULE STAMINALI NO SELEZIONE EUGENETICA DEGLI EMBRIONI L’AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DIPENDE DAI VARI PAESI IRLANDA: RICERCA PROIBITA (la costituzione dà all’embrione gli stessi diritti della madre) BELGIO e OLANDA: C’È RICERCA MA NON C’È NESSUNA LEGGE A PROPOSITO PORTOGALLO: NON C’È RICERCA MA NON C’È NESSUNA LEGGE A PROPOSITO AUSTRIA e GERMANIA: RICERCA PROIBITA DALLA LEGGE FINLANDIA, SPAGNA, REGNO UNITO e SVEZIA: RICERCA CONSENTITA DALLA LEGGE FRANCIA: CONSENTITO DALLA LEGGE SOLO LO STUDIO DI EMBRIONI SENZA ALTERARNE LO SVILUPPO EMBRIOGENETICO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation): NO CLONAZIONE UMANA , SI LIBERTÀ DI RICERCA CoE (Council of Europe): 1997: LIBERA RICERCA SENZA DANNEGGIARE L’UOMO, NO CREAZIONE ESSERI UMANI, SI RICERCA IN VITRO CON ADEGUATE PROTEZIONI (ratificata da Danimarca, Grecia e Spagna; solo firmata da Finlandia, Francia, ITALIA, Lussemburgo, Portogallo e Svezia; non firmata da Austria, Belgio, Germania e Regno Unito ) 1998: NO CLONAZIONE UMANA (ratificata da Grecia e Spagna; solo firmata da Danimarca, Finlandia, Francia, ITALIA, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Svezia; non firmata da Austria, Belgio, Germania e Regno Unito ) PAESI EXTRAEUROPEI AUSTRALIA e CANADA: C’È RICERCA MA NON C’È NESSUNA LEGGE IN PROPOSITO GIAPPONE: RICERCA CONSENTITA DALLA LEGGE (uso embrioni in sovrannumero e appositamente creati tramite trasferimento nucleare) SUD AFRICA: LEGGE NON CONSENTE LA MANIPOLAZIONE GENETICA MA NON ESISTE UNA LEGGE RIGUARDANTE LA RICERCA STATI UNITI D’AMERICA: RICERCA CONSENTITA CON FONDI PRIVATI (con embrioni in sovrannumero ma non appositamente creati) ITALIA ART. 13. LEGGE 19.02.2004 N° 40: 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è CONSENTITA a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, VIETATI: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. ART. 14. 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. LEGGE 21.10.2005 N° 219: ART. 3. 1. Sono CONSENTITI la donazione di sangue o di emocomponenti, nonchè IL PRELIEVO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE PERIFERICHE, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DA CORDONE OMBELICALE, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere EFFETTUATE IN PERSONE DI ALMENO DICIOTTO ANNI DI ETÀ, PREVIA ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO E VERIFICA DELLA LORO IDONEITA' FISICA. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato. 3. La DONAZIONE DELLA PLACENTA E DEL SANGUE DA CORDONE OMBELICALE E' UN GESTO VOLONTARIO E GRATUITO al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto. FONTI: http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm (OPINIONS N° 15-16-18-19) www.parlamento.it (LEGGI ITALIANE) http://staminali.aduc.it/php_docushow_75_4_t_l.html (RELAZIONE COMMISSIONE DULBECCO) http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale (DEFINIZIONE BIOETICA) LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI LONDERO SILVIA cl. 5^I a.s. 2006/2007