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Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita

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Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita
IMPOSTE SUL REDDITO E
FISCALITÀ DIFFERITA
Rimini, 15 ottobre 2013
Dott. Gabriella Bergamini
1
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Indice:

La determinazione delle imposte sul reddito;

Le differenze temporanee e la fiscalità differita;

Le modalità di contabilizzazione delle imposte;

La fiscalità anticipata sulle perdite;

Rideterminazione della fiscalità differita;

La dichiarazione dei redditi.
2
La determinazione delle imposte di esercizio
Riferimenti normativi:
 Disposizioni del Codice Civile (inserite con D. Lgs. n. 6/2003);
 OIC n. 25 “Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”;
 ARTT. 83 e 109 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.
OBIETTIVO
NEL CONTO ECONOMICO
DELL’ESERCIZIO DEVE
ESSERE RILEVATO IL COSTO PER LE
IMPOSTE DI COMPETENZA
DELL’ESERCIZIO
3
La determinazione delle imposte di esercizio
Ai sensi dell’art. 83 del TUIR ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l’imponibile
fiscale è determinato apportando al risultato economico di bilancio ante-imposte:
+
Variazioni in aumento permanenti
-
Variazioni in diminuzione permanenti
Determinate sulla base
delle disposizioni
del T.U.I.R.
=
REDDITO IMPONIBILE (reddito imponibile per il calcolo delle imposte di competenza).
(Modello della dipendenza /derivazione parziale)
4
La determinazione delle imposte di esercizio
Differenze tra risultato civilistico e reddito imponibile ai fini fiscali
DIFFERENZE PERMANENTI
(non recuperabili in futuro)
Costi / Ricavi di competenza
dell’esercizio NON DEDUCIBILI
o NON IMPONIBILI
né nell’esercizio di competenza
né in quelli futuri
DIFFERENZE
TEMPORANEE/TEMPORALI
Costi ricavi di competenza economica
dell’esercizio che non rientrano
nella base imponibile dell’esercizio
in cui sono stati imputati a C.E. ma
che vi rientreranno in esercizi futuri
o vi sono già rientrati in esercizi
passati
5
Le differenze temporanee/temporali e la
fiscalità differita
Le differenze TEMPORANEE /TEMPORALI concorrono nel loro complesso
a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite.
Il principio contabile n. 25 afferma che: “le imposte sul reddito hanno la natura di
oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito, conseguentemente, per il
principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che, pur essendo di
di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso
( imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si
renderanno esigibili solo in esercizi futuri ( imposte differite)”.
6
La determinazione delle imposte di esercizio
Le differenze temporanee/temporali si distinguono in
TASSABILI
IMPOSTE DIFFERITE
 Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi
successivi a quello in cui sono iscritti nel C.E.;
 Componenti negativi di reddito deducibili in
esercizi precedenti a quello in cui saranno
iscritti nel C.E.;
 Differenze imputate direttamente a patrimonio netto
tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività
ed il valore riconosciuto ai fini fiscali.
DEDUCIBILI
IMPOSTE ANTICIPATE
 Componenti negativi di reddito deducibili ai
fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui
vengono imputati al C.E.;
 Componenti positivi di reddito tassabili in
esercizi precedenti a quello in cui vengono
imputati al C.E.;
 Riporto a nuovo di perdite fiscali.
7
La determinazione delle imposte di esercizio
Differenze temporanee/temporali condizioni per la rilevazione
TASSABILI
IMPOSTE DIFFERITE
DEDUCIBILI
IMPOSTE ANTICIPATE
NON DEVONO ESSERE CONTABILIZZATE
SE NON SUSSISTE LA “RAGIONEVOLE
NON DEVONO ESSERE CONTABILIZZATE SE
CERTEZZA” DEL FUTURO CONEGUIMENTO
ESISTONO “SCARSE” PROBABILITA’ CHE IL
DI IMPONIBILI SUFFICIENTI A
DEBITO INSORGA.
CONSENTIRNE IL RIASSORBIMENTO
8
Le differenze temporanee/temporali e la
fiscalità differita:
L’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e differite costituisce la
diretta conseguenza dell’applicazione del principio di competenza che
sovrintende alla formazione del bilancio: la rilevazione delle imposte
anticipate e differite, consente di riallineare l’utile di conto economico al
reddito tassabile ai fini fiscali mediante una “correzione” delle
imposte liquidate per l’esercizio.
9
Le differenze temporanee /temporali e la fiscalità differita
A) Imposte differite: si tratta di imposte che saranno pagate in futuro e sono generate da differenze
temporanee che rinviano la tassazione; sono imposte civilisticamente di competenza dell’esercizio.
In pratica sono imputati all’esercizio costi fiscali maggiori di quelli civilistici, riducendo la tassazione;
le imposte risparmiate, saranno pagate in futuro.
B) Imposte anticipate (o prepagate) – si tratta di imposte pagate nell’esercizio generate da
differenze temporanee che anticipano la tassazione; sono imposte civilisticamente di competenza di futuri
esercizi. Derivano da costi civilisticamente di competenza ma fiscalmente deducibili, in tutto o in parte,
in successivi esercizi. Le imposte pagate in più nell’esercizio saranno recuperate in futuri esercizi.
10
Imposte sul reddito e fiscalità differita
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Attivo Circolante
C) II Crediti
…
4-bis) Crediti tributari
Acconti versati Ires, Irap, Iva…
Erario c/ritenute su c/c bancari
4-ter) Imposte anticipate
….
STATO PATRIMONIALE - PASSIVOB) Fondi per rischi e oneri
2) Per imposte anche differite
D) Debiti
12) Debiti tributari
CONTO ECONOMICO
- Imposte sul reddito di esercizio
…
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate
11
Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita
IMPOSTE DIFFERITE ALCUNI ESEMPI:
Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui
sono iscritti nel Conto Economico:





Plusvalenze realizzate su beni patrimoniali e strumentali posseduti per un periodo
superiore a 3 anni, per le quali l’impresa abbia optato per la tassazione in quote
costanti lungo un periodo che può essere compreso tra i due e i cinque esercizi ( art.
86, comma 4, TUIR);
Quota imponibile dei dividendi iscritti in bilancio per competenza e non ancora
incassati (art. 89, comma 2, TUIR);
Contributi in conto capitale iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati
(art. 88, comma 3, lett. b, TUIR);
Interessi attivi di mora iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati ( art.
109, comma 7, TUIR).
12
Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita
IMPOSTE DIFFERITE ALCUNI ESEMPI:
 Componenti negativi di reddito deducibili in esercizi precedenti a quello in cui saranno
iscritti nel Conto Economico :
Rilevazione
per cassa di costi non di competenza (contributi ad associazioni sindacali
deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti ) art. 99 c.3 TUIR;
 Spese relative a più esercizi
IN SINTESI LE IMPOSTE DIFFERITE SONO CALCOLATE SUL
TOTALE DELLE VARIAZIONI TEMPORANEE IN DIMINUZIONE
13
Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE ALCUNI ESEMPI:
Componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a
quello in cui vengono imputati a Conto Economico per effetto delle limitazioni
fiscali:





Amm.ti fiscali di beni immateriali inferiori alla quota prevista dal codice civile ex art.
103 TUIR;
Accantonamenti fiscali inferiori alla previsione civilistica:
- per rischi su crediti ex art. 106 TUIR;
Spese di manutenzione contabilizzate in C.E. eccedenti il 5% del costo dei beni
materiali ammortizzabili, deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi al
sostenimento ( art. 102, comma 6, TUIR);
Costi fiscalmente deducibili per cassa, quando il pagamento è successivo alla
competenza:
- compensi amministratori;
- imposte diverse da quelle sul reddito.
14
Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE ALCUNI ESEMPI:

Spese relative a studi e ricerche, che possono essere facoltativamente dedotte in quote
costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi ma non oltre il quarto, invece che
interamente nell’esercizio in cui sono state iscritte nel C.E. (art. 108, comma 1 TUIR);

Spese di pubblicità e propaganda che possono essere facoltativamente dedotte in quote
costanti nell’esercizio del sostenimento e nei quattro successivi, invece che interamente
nell’esercizio in cui sono state iscritte nel C.E. ( art. 108, comma 2, TUIR);
Interessi passivi indeducibili (art 96 TUIR);
Riporto a nuovo perdite fiscali.


LE IMPOSTE ANTICIPATE SONO CALCOLATE SUL TOTALE DELLE
VARIAZIONI TEMPORANEE IN AUMENTO
15
Le differenze temporanee/temporali e la fiscalità
differita: il caso dell’IRAP.
Con la Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244 ( Finanziaria 2008) è stato di
fatto abrogato l’art. 11-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto Irap) che,
come noto, estendeva al tributo regionale le regole dettate dal TUIR in materia di
determinazione del reddito d’impresa.
Sul piano operativo, ai fini IRAP, le differenze temporanee su cui calcolare la
fiscalità differita sono diverse da quelle rilevanti ai fini IRES, a causa della
specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità.
Sono previste delle disposizioni transitorie per i componenti negativi la cui
deduzione è rinviata ad esercizi successivi in base alla precedente disciplina Irap (
es. spese di rappresentanza), per cui continuano ad applicarsi le regole precedenti.
Allo stesso modo concorrono a formare la base imponibile Irap le quote residue
delle plusvalenze o altre componenti positive conseguite entro l’esercizio in corso al
31/12/2007 e la cui tassazione è stata rateizzata in applicazione della precedente
normativa.
In virtù delle disposizioni transitorie di cui sopra, rimane comunque il reversal
graduale di quanto accantonato in precedenti esercizi.
16
Il calcolo delle imposte correnti e differite
L’ALIQUOTA PER LA DETERMINAZIONE DELLA FISCALITA’
DIFFERITA:
Le imposte differite devono essere calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le
differenze temporanee in base all’aliquota d’imposta prevedibilmente applicabile al
momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Il principio contabile n. 25 prevede, infatti, che “le imposte differite e le imposte
anticipate devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui
le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione
di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l’aliquota sia già
stata emanata alla data di redazione del bilancio”.
17
Il calcolo delle imposte correnti e differite
LE DIFFERENZE TEMPORANEE E PERMANENTI NEL BILANCIO:
SCRITTURE CONTABILI.
Di seguito è riportato un esempio di determinazione della fiscalità differita e
di rappresentazione in bilancio secondo quanto previsto dal punto n. 14)
dell’art. 2427 codice civile e dal principio contabile nazionale n. 25.
Si considerino i primi due esercizi della società “Alfa S.p.A.”:
nell’esercizio 31/12/n esistono solo eventi che hanno avuto origine
nell’esercizio stesso;
nell’esercizio 31/12/n+1, invece, sono considerati sia gli eventi che hanno
origine nell’esercizio, sia gli eventi che sono stati originati nell’esercizio
precedente.
18
Il calcolo delle imposte correnti e differite
ESERCIZIO 31/12/n, in sede di liquidazione delle imposte a fine esercizio si tiene conto dei
seguenti dati:
IRES
Risultato ante imposte da Conto Economico: €. 15.000;
Differenze temporanee
Deducibili:
Spese di manutenzione eccedenti il 5%: €. 1.300;
Compensi ad amministratori di competenza ma non corrisposti: €. 2.000;
Imponibili:
Plusvalenza rateizzabile in 5 esercizi: €. 1.000;
Differenze permanenti
Costi non deducibili: €. 200;
Acconti versati per il periodo d’imposta 31/12/n: €. 1.800;
Ritenute d’acconto su interessi attivi c/c bancari: €.15;
Nell’esempio si ipotizza l’assenza dell’IRAP.
19
Il calcolo delle imposte correnti e differite
Il calcolo delle imposte comprende:
le imposte correnti;
le imposte differite, sulla base dell’aliquota IRES pari al 27,50%;
UTILE ANTE IMPOSTE DA CONTO ECONOMICO
Imponibile
Variazioni in aumento:
- Spese di manutenzione 5%
- Compensi ad amministratori
-Variazioni in diminuzione:
- Plusvalenze rateizzate (4/5)
Differenze permanenti:
- Costi non deducibili
REDDITO IMPONIBILE
IRES corrente 27,50% di €. 17.700
IMPOSTE ANTICIPATE (IRES)
IMPOSTE DIFFERITE (IRES)
IMPOSTE TOTALI
€. 15.000
Fiscalità differita
IRES
1.300
2.000
357,50
550,00
(800)
(220)
200
17.700
687,50
(4.867,50)
907,50
(220)
(4.180)
20
Il calcolo delle imposte correnti e differite
IL DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL
BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/n E’ IL SEGUENTE:
IMPOSTE ANTICIPATE:
Compensi ad amministratori non corrisposti: €. 2.000
 Imposte anticipate Ires: €.550 relative all’esercizio 31/12/n+1
Spese di manutenzione eccedenti il 5%: €. 1.300
 Imposte anticipate: €.357,50 relative ai seguenti esercizi:
ANNO
Differenze temporanee deducibili
Imposte anticipate Ires
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
260
260
260
260
260
71,50
71,50
71,50
71,50
71,50
21
Il calcolo delle imposte correnti e differite
IL DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL
BILANCIO DELL’ESERCIZIO al 31/12/n E’ IL SEGUENTE:
IMPOSTE DIFFERITE:
Plusvalenze rateizzate: €. 800
 Imposte differite: €. 220 relative ai seguenti esercizi:
ANNO
n+1
n+2
n+3
n+4
Differenze temporanee imponibili
200
200
200
200
Imposte differite IRES
55
55
55
55
22
La contabilizzazione delle imposte
MASTRINI DEI CONTI IMPOSTE DIFFERITE:
Attività per imposte anticipate ESERCIZIO “n”
907,50
S 907,50
Fondo imposte differite ESERCIZIO “n”
220,00
S 220,00
23
La contabilizzazione delle imposte
IRES
Le scritture contabili dell’esercizio 31/12/n sono le seguenti:
1) Imposte correnti IRES
a
Debiti tributari
||
2) Attività per imposte anticipate a
Imposte anticipate IRES
3) Imposte differite IRES
a
Fondo imposte differite
||
|
220 |
4) Debiti tributari
a
Acconti versati Ires
||
|
1.800 |
||
|
15 |
5) Debiti tributari
a
Rit. d’acc.to su inter c/c bancari
||
| 4.867,50|
| 907,50 |
24
La contabilizzazione delle imposte
Pagamento delle imposte:
Il 16 giugno dell’esercizio n+1, scade il versamento dell’imposte dovute a saldo per il
periodo di imposta al 31/12/n, e il versamento del primo acconto dovuto per il periodo di
imposta al 31/12/n+1, nella misura pari al 40% del 100% dell’imposta dovuta per
l’esercizio precedente, di cui al:
-
rigo RN17 (del modello Unico SC per l’Ires);
1) Acconto Ires per l’esercizio “n+1” a Banca
||
|
1.941,00 |
2) Debiti tributari saldo esercizio “n” a
||
|
3.052,50 |
Banca
25
La contabilizzazione delle imposte
ISCRIZIONE NEL BILANCIO D’ ESERCIZIO:
Stato patrimoniale Esercizio al 31/12/n
ATTIVO:
C II- 4bis) Crediti tributari (per acconti versati IRES)
C II-4 bis Crediti tributari (per acconti versati IRAP)
C.II.-4 ter) Imposte anticipate
PASSIVO:
A) Patrimonio netto
VII Altre riserve
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
D) debiti tributari
Conto Economico Esercizio al 31/12/n
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate:
- imposte correnti
(4.867,50)
- imposte differite:
687,50
 imposte anticipate
907,50
 Imposte differite
(220,00)
23) Utile perdita dell’esercizio
907,50
220,00
3.052,50
15.000,00
(4.180,00)
---------------10.820,00
26
Imposte sul reddito e fiscalità differita
NOTA INTEGRATIVA:
Prospetto di cui al punto n. 14 dell’art. 2427 del codice civile: “descrizione delle
differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e
passiva”.
Differenze temporanee
deducibili e tassabili
Aliquota
Imposta
IRES
Imposte
differite
_________
Imponibile
1.300
27.50%
357,50
2.000
27.50%
Plusvalenze rateizzabili in 5
esercizi
-
TOTALE
3.300
Spese di manutenzione
eccedenti il 5%
Compensi ad
amministratori deliberati ma
non corrisposti
Imposte
anticipate
_________
Imponibile
Aliquota
Imposta
IRES
-
-
-
550
-
-
-
-
-
800
27.50%
(220)
-
907,50
800
-
(220)
27
Il calcolo delle imposte correnti e differite
ESERCIZIO al 31/12/n+1, in sede di liquidazione delle imposte si tiene conto
dei seguenti dati:
Nell’esempio si ipotizza l’assenza dell’IRAP.
IRES
Risultato ante imposte risultante dal Conto Economico: €. 16.500;
Differenze temporanee
Deducibili:
Spese di manutenzione dell’esercizio “n+1” eccedenti il 5%: €. 1.100;
Compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti nell’esercizio “n+1”: €. 2.100;
Imponibili:
Plusvalenza realizzata nell’es. “n+1” e rateizzabile in 5 esercizi: €. 1.500;
28
Il calcolo delle imposte correnti e differite
…
Reversal differenze temporanee dell’esercizio “n”
Quota 1/5 delle spese di manutenzione eccedenti dell’es. “n”: €. 260;
Pagamento ad amministratori dei compensi dell’esercizio “n”: €. 2.000;
Quota 1/5 delle plusvalenze dell’esercizio “n”: €. 200;
Differenze permanenti
Costi non deducibili: €.100;
Acconti versati per il periodo di imposta “n+1”: €. 1947;
Ritenute d’acconto su interessi da c/c bancari: €. 20.
29
Il calcolo delle imposte correnti e differite
Il calcolo delle imposte comprende:
le imposte correnti;
utilizzo della fiscalità differita ( imposte anticipate e fondo imposte differite) di esercizi
precedenti;
le imposte differite, sulla base dell’aliquota IRES pari al 27,50%.
UTILE ANTE IMPOSTE DA CONTO ECONOMICO
Imponibile
Variazioni in aumento esercizio “n”:
- Plusvalenze esercizio ( 1/5)
Variazioni in diminuzione:
- Quota spese di manutenzione ( 1/5)
- Pagamento compensi amministratori
€. 16.500
Fiscalità differita
IRES
200
55
(260)
(2.000)
( 71,50)
(550)
VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO
Variazioni in aumento:
- Spese di manutenzione eccedenti 5%
1.100
- Compensi ad amministratori non corrisposti 2.100
Variazioni in diminuzione:
- Plusvalenze rateizzate (4/5)
(1.200)
302,50
577,50
(330)
30
Il calcolo delle imposte correnti e differite
UTILE ANTE IMPOSTE DA CONTO ECONOMICO
Imponibile
Differenze permanenti
- Costi non deducibili
€. 16.500
Fiscalità differita
IRES
100
REDDITO IMPONIBILE
16.540
IRES corrente 27.50%
(4.548,50)
IMPOSTE ANTICIPATE
IMPOSTE DIFFERITE
Utilizzo fondo imposte esercizio “n”
Diminuzione imposte anticipate esercizio “n”
Imposte totali
(4.565,00)
880
(330)
55
( 621,50)
31
Il calcolo delle imposte correnti e differite
DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO al 31/12/n+1 E’ IL SEGUENTE:
IMPOSTE ANTICIPATE:
Compensi ad amministratori non corrisposti: €.2.100
Imposte anticipate: €. 577,50 relative all’esercizio “n+2”;
Spese di manutenzione eccedenti il 5%: 1.100

Imposte anticipate: €.302,50 relative ai seguenti esercizi.
ANNO
Differenze temporanee deducibili
Imposte anticipate
n+2
n+3
n+4
n+5
n+6
220
220
220
220
220
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
32
Il calcolo delle imposte correnti e differite
DETTAGLIO DELLA FISCALITA’ DIFFERITA ISCRITTA NEL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO al 31/12/n+1 E’ IL SEGUENTE:
IMPOSTE DIFFERITE:
Plusvalenze rateizzate: €.1.200

Imposte differite: €. 330 relative ai seguenti esercizi
ANNO
Differenze temporanee imponibili
Imposte differite
n+2
n+3
n+4
n+5
300
300
300
300
82,50
82,50
82,50
82,50
33
La contabilizzazione delle imposte
MASTRINI DEI CONTI IMPOSTE DIFFERITE:
Attività per imposte anticipate ESERCIZIO “n+1”
907,50
880
621.50
S 1.166,00
Fondo imposte differite ESERCIZIO “n+1”
55,00
S 495,00
220,00
330,00
34
La contabilizzazione delle imposte
Le scritture contabili relative alla fiscalità differita dell’esercizio “n+1” sono le seguenti:
IRES
1) Imposte correnti IRES
a Debiti tributari
||
|
4.548,50 |
2) Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate
||
|
880 |
3) Imposte differite IRES
||
|
330 |
4) Utilizzo fondo imposte differite esercizio precedente:
Fondo imposte differite
a
Imposte differite IRES
||
|
55 |
5) Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente:
Imposte anticipate a Attività per imposte anticipate
||
|
621,50 |
6) Debiti tributari a Acconti versati Ires per l’es. “n+1”
||
|
1.947 |
7) Debiti tributari a Ritenute d’acconto su c/c bancari
||
|
20 |
a Fondo imposte differite
35
La contabilizzazione delle imposte
Pagamento delle imposte:
Il 16 giugno dell’esercizio “n+2”, scade il versamento dell’imposte dovute a saldo per il periodo di imposta
al 31/12/n+1, nonchè il versamento del primo acconto dovuto per il periodo al 31/12/n+2, nella
misura pari al 40% del 100% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente di cui al:
-
di cui al rigo RN17 (del modello Unico Sc per l’Ires)
1.
Acconto Ires per l’esercizio “n +2” a
Banca
||
|
1.811,40|
2.
Debiti tributari saldo Ires
Banca
||
|
2.581,50|
a
36
La contabilizzazione delle imposte
ISCRIZIONE NEL BILANCIO D’ ESERCIZIO:
Stato Patrimoniale Esercizio “n+1”
ATTIVO:
CII- 4 bis) Crediti tributari (per acconti versati Ires )
CII- 4 bis Crediti tributari ( per acconti versati Irap)
C.II.- 4 ter) Imposte anticipate
PASSIVO:
A) Patrimonio netto
VII Altre riserve
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
D) debiti tributari
1.166,00
495,00
2.581,50
Conto Economico Esercizio “n+1”
Risultato prima delle imposte
16.500,00
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate:
- Imposte correnti
(4.548,50)
- Imposte differite:
(16,50)
 Imposte anticipate
880
 Imposte differite
(330)
 Utilizzo fondo imposte
55
 Dimin. Imposte anticipate (621,50)
(4.565,00)
___________
23) Utile perdita dell’esercizio
11.935,00
37
La contabilizzazione delle imposte
Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione della fiscalità differita.
Descrizione delle
differenze temporanee
Imposte anticipate anno “n”
Riassorbimenti anno “n+1”
Imponibile
Aliquota
Imposta
(a)
Imponibil
e
Aliqu
ota
Imposta
(b)
Spese manutenzione
eccedente 5%
1.300
27,5%
357,50
260
27,5
%
Compensi amministratori non
corrisposti
2.000
27,5%
550,00
2.000
27,5
%
Differenze deducibili
Totale
3.300
907,50
Imposte differite anno “n”
Differenze imponibili
Imponibi
le
Plusvalenze rateizzabili in 5
esercizi
800
Totale
800
Aliquota
Imposta (a)
27,5%
220
220
2.260
200
200
Imposte anticipate anno “n+1”
Imponib
ile
Aliquot
a
Impos
ta (c)
Impo
nibile
71,50
1.100
27,5%
302,5
2.140
27,50%
588,50
550
2.100
27,5%
577,5
2.100
27,50%
577,50
880
4.240
621,50
Riassorbimenti anno “n+1”
Impo
nibile
Incrementi anno “n+1”
Aliquota
Imposta
(b)
27,5%
55
55
3.200
Incrementi anno “n+1”
Aliquota
Imposta
(a-b+c)
1.166
Imposte differite anno “n+1”
Imponib
ile
Aliquot
a
Impos
ta (c)
Imponibile
Aliqu
ota
Imposta
(a-b+c)
1.200
27,5%
330
1.800
27,%
495
1.200
330
1.800
495
38
La fiscalità anticipata sulle perdite
Le perdite fiscali riportabili generano imposte differite attive, ossia imposte prepagate, in quanto il carico
tributario futuro, solo ai fini IRES, sarà ridotto negli esercizi di futura utilizzazione della perdita riportabile.
Secondo il già richiamato principio contabile n. 25, al fine dell’iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite
d’esercizio, è necessario che:
esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite
riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria;
le perdite in oggetto, derivino da circostanze ben definite, e sia ragionevolmente certo che tali
circostanze non si ripeteranno.
In presenza di tali circostanze l’iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio è ritenuta
obbligatoria.
Il beneficio fiscale si ottiene esclusivamente in relazione alle minori imposte che saranno versate
all’Erario e quindi richiede, quale condizione necessaria per poter beneficiare di tale risparmio,
della determinazione di una base imponibile fiscale positiva sufficiente a consentire
l’annullamento delle imposte anticipate entro il periodo in cui è possibile usufruire del beneficio
del riporto a nuovo delle perdite.
39
La fiscalità anticipata sulle perdite
L’art. 23, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2011,
n.111, ha modificato l’art. 84 del TUIR (regime fiscale delle perdite d’impresa per i soggetti IRES).
Il nuovo art. 84, ai commi 1 e 2, del TUIR prevede che:
1. “ la perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può
essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, in misura non superiore
all’ottanta per cento del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare”.
2.“ Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste dal
comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del
reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a
condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva ”.
In sintesi:
a)
le perdite pregresse sono utilizzabili in ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’80%
del reddito imponibile;
b)
la soppressione del limite temporale di riporto (5 anni) previsto nel sistema previgente, rendono
le perdite «immortali»;
a)
le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, ai sensi del 2 comma dell’art. 84, conservano
la possibilità di impiego integrale e non soggiacciono al limite dell’80%.
40
La fiscalità anticipata sulle perdite
INFORMATIVA DI BILANCIO:
L’art. 2427 del codice civile, n.14) richiede le seguenti informazioni:
a)
“ la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a
Conto Economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni ”.
b)
“l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio di esercizi
precedenti e le movimentazioni dell’iscrizione; l’ammontare non ancora contabilizzato e le movimentazioni della
mancata iscrizione”.
Il principio contabile sottolinea che: “un’imposta anticipata, derivante da perdite riportabili ai fini fiscali,
non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, deve essere iscritta
nell’esercizio in cui tali requisiti emergono”.
41
La fiscalità anticipata sulle perdite
CASI OPERATIVI E SCRITTURE CONTABILI
Di seguito verranno illustrate le seguenti situazioni:
1)
Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo
ottenimento di redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento;
2)
Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo mancato
riassorbimento;
3)
Non iscrizione iniziale delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e
successiva iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite degli esercizi
precedenti.
42
La fiscalità anticipata sulle perdite
Nell’esercizio “n” l’impresa presenta perdite fiscali, utilizzabili nel limite dell’80%, pari a
€.1.000 su cui viene calcolata la fiscalità differita con l’aliquota IRES del 27,50%.
La società non è tenuta a versare IRES poiché la base imponibile è nulla, a seguito della
perdita fiscale.
CASO 1:
Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo
ottenimento di redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento.
Nel primo caso la società ritiene sussistere la ragionevole certezza della recuperabilità
della fiscalità differita attiva, pertanto procede all’iscrizione delle imposte anticipate sulla
perdita fiscale attraverso la seguente scrittura contabile:
Imposte anticipate: 27,50% x €.1.000 = €. 275
Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate ||
|
275|
43
La fiscalità anticipata sulle perdite
Il conto Economico della società “Alfa S.p.A.” dell’esercizio “n” si presenta come
segue:
Risultato prima delle imposte
( €. 1.000)
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate:
- Imposte correnti
- Imposte differite:
 Imposte anticipate
€. 275
 Imposte differite
_________
Utile (Perdita) dell’esercizio
(€. 725)
44
La fiscalità anticipata sulle perdite
Nell’ipotesi in cui nel successivo esercizio “n+1” l’impresa realizza un imponibile
fiscale positivo pari a 800 euro, applicando il nuovo regime delle perdite la base
imponibile IRES non risulterà nulla, la società dovrà pagare imposte su 160.
Di conseguenza nell’esercizio “n+1”, le perdite pregresse saranno utilizzabili solo nel
limite dell’80% del reddito di periodo, vale a dire nel limite di (640), ovvero 80%
di 800(reddito di periodo).
La società potrà iniziare il riassorbimento della fiscalità differita attiva per l’importo
di 176 (640 * 27,50%) per cui la rilevazione contabile sarà la seguente:
Imposte anticipate a
Attività per imposte anticipate ||
Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES
||
|
176|
|
44|
45
La fiscalità anticipata sulle perdite
Il conto Economico dell’esercizio “n+1” si presenta come segue:
Risultato prima delle imposte
800
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate:
- Imposte correnti
(44)
- Imposte differite:
 Imposte anticipate
 Imposte differite
 Diminuzione imposte anticipate
(176)
____________
Utile (Perdita) dell’esercizio
580
46
La fiscalità anticipata sulle perdite
CASO 2:
Iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e successivo
mancato riassorbimento.
Nell’ esercizio n la società ritiene che sussista la ragionevole certezza della
recuperabilità della fiscalità differita, pertanto procede all’iscrizione delle imposte
anticipate sulla perdita fiscale attraverso la seguente scrittura:
Imposte anticipate: 27,50% x € 1.000 = €. 275
Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate ||
|
275|
Nel successivo esercizio “n+1” l’impresa realizza un reddito imponibile negativo, ne
consegue che:
- non è dovuta IRES nell’esercizio;
- non è possibile riassorbire la fiscalità differita iscritta nel precedente esercizio.
47
La fiscalità anticipata sulle perdite
La società, sulla base dei piani economico-industriali, può decidere alternativamente:
 di procedere all’iscrizione delle imposte anticipate sulla perdita fiscale dell’esercizio
n+1, in quanto esiste la ragionevole certezza della recuperabilità della fiscalità
differita;
 di non procedere all’iscrizione della fiscalità differita sulla perdita dell’esercizio
n+1, per mancanza del presupposto della ragionevole certezza della recuperabilità;
 di non procedere all’iscrizione della fiscalità differita sulla perdita dell’esercizio
n+1, e di provvedere allo storno delle imposte anticipate sulla perdita fiscale
dell’esercizio n, per mancanza del presupposto della ragionevole certezza della loro
recuperabilità.
48
La fiscalità anticipata sulle perdite
CASO 3:
Non iscrizione iniziale delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio e
successiva iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite degli esercizi
precedenti.
Nell’esercizio “n”, la società presenta una perdita fiscale pari a €. 1.000.
Nell’esempio si ipotizza l’assenza di altre differenze temporanee e permanenti e
dell’IRAP.
La società ritiene che non sussista la ragionevole certezza della recuperabilità della fiscalità
differita attiva, pertanto non procede all’iscrizione delle imposte anticipate sulla perdita
fiscale.
49
La fiscalità anticipata sulle perdite
Nel successivo esercizio “n+1” la società presenta un reddito imponibile positivo, la base
imponibile IRES, per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse nella misura
dell’80% del reddito imponibile, risulterà pari a 20.
La società dovrà contabilizzare, sulla parte di reddito imponibile (20), le imposte correnti
per un importo pari ad 5,5 (20 * 27,50%) per cui la rilevazione contabile sarà la
seguente:
Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES
||
|
5,5|
50
La fiscalità anticipata sulle perdite
Il conto Economico dell’esercizio “n+1” si presenta come segue:
Risultato prima delle imposte
100
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate:
- Imposte correnti
(5,5)
- Imposte differite:
 Imposte anticipate
 Imposte differite
 Diminuzione imposte anticipate
______
Utile (Perdita) dell’esercizio
94,5
51
La fiscalità anticipata sulle perdite
Nel successivo esercizio “n+2” la società realizza un reddito imponibile positivo pari a €.
400, la base imponibile IRES, per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse
nella misura dell’80% del reddito imponibile, risulterà pari a 80.
La società dovrà contabilizzare, sulla parte di reddito imponibile (80), le imposte correnti
per un importo pari ad 22 (80 * 27,50%) per cui la rilevazione contabile sarà la
seguente:
Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES
||
|
22|
La società, in considerazione delle mutate condizioni di mercato e sulla base dei piani
economico – finanziari relativi ai prossimi esercizi ritiene presenti le condizioni
necessarie al fine dell’iscrizione delle imposte anticipate.
Di conseguenza, vengono iscritte le imposte anticipate sull’intera differenza temporanea
originata dalla perdita fiscale dell’esercizio “n”, limitatamente alla quota non utilizzata
(€.600).
52
La fiscalità anticipata sulle perdite
La rilevazione contabile è la seguente:
€. 600 x 27,50% = €. 165
Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate | |
|
165|
Il conto Economico dell’esercizio “n+2” si presenta come segue:
Risultato prima delle imposte
500
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate:
- Imposte correnti
(22)
- Imposte differite:
Imposte anticipate
165
Imposte differite
_________
Utile (Perdita) dell’esercizio
643
L’iscrizione delle imposte anticipate produce nell’esercizio “n+2” un rilevante effetto
positivo sul risultato d’esercizio a seguito dell’iscrizione della fiscalità differita residua non
iscritta nei precedenti esercizi.
53
La fiscalità anticipata sulle perdite
Nel successivo esercizio “n+3” la società presenta un reddito imponibile positivo pari a €.
700, le perdite pregresse saranno utilizzabili nel limite dell’80% del reddito di periodo,
vale a dire nel limite di (560), ovvero 80% di 700(reddito di periodo).
La base imponibile IRES, per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse nella misura
dell’80% del reddito imponibile, risulterà pari a 140.
54
La fiscalità anticipata sulle perdite
La società dovrà contabilizzare, sulla parte di reddito imponibile (140), le imposte correnti
per un importo pari ad 38,5 (140 * 27,50%), e potrà iniziare il riassorbimento della
fiscalità differita attiva per l’importo di 154 (560 * 27,50%) per cui la rilevazione
contabile sarà la seguente:
Imposte correnti IRES a Debiti tributari IRES
Imposte anticipate
||
a Attività per Imposte anticipate | |
|
38,5|
|
154|
55
La fiscalità anticipata sulle perdite
Il conto Economico dell’esercizio “n+3” si presenta come segue:
Risultato prima delle imposte
600
22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate:
- Imposte correnti
(38,5)
- Imposte differite:
 Imposte anticipate
 Imposte differite
 Diminuzione imposte anticipate
(154)
______
(192,50)
Utile (Perdita) dell’esercizio
407,50
56
Rideterminazione della fiscalità differita per la modifica delle
aliquote
Le imposte anticipate e differite sono calcolate tenendo conto delle aliquote impositive previste per i
periodi in cui le differenze temporanee saranno riassorbite.
In particolare, come specificato dal Principio contabile OIC n.25 “ le imposte differite e le imposte anticipate
sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno,
apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purchè la
norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio”.
Qualora si verifichino modifiche nelle aliquote d’imposta utilizzate per il calcolo della fiscalità differita è
dunque necessario procedere alla modifica della fiscalità differita iscritta negli esercizi precedenti e non ancora
riassorbita sulla base delle nuove aliquote.
57
Rideterminazione della fiscalità differita per la modifica delle
aliquote
Adeguamento attività per imposte anticipate
Esercizio “n+1”:

Diminuzione aliquota IRES dal 33% al 27,5% => riduzione 5,5%
Esempio:
nell’esercizio “n” la società Alfa ha contabilizzato in bilancio imposte anticipate IRES per un importo pari ad Euro
330.000 ( 1.000.000 *33%) relativamente ad un accantonamento svalutazione crediti non deducibile.
La fiscalità differita stanziata nell’esercizio “n” che si riassorbirà in esercizi successivi deve essere determinata
considerando la nuova aliquota IRES.
Il credito per imposte anticipate va rideterminato come segue: IRES €. 1.000.000 * 27,5% = €. 275.000
La riduzione dell’aliquota IRES comporta una diminuzione del credito per imposte anticipate, che dovrà essere
rettificato con la seguente scrittura contabile:
C.E. 22 )
S.P. CII 4 -ter)
Imposte anticipate
a Attività imposte anticipate €. 55.000
58
Rideterminazione della fiscalità differita per la modifica delle
aliquote
Adeguamento fondo imposte differite
Esercizio “n+1”:

Diminuzione aliquota IRES dal 33% al 27,5% => riduzione 5,5%
Esempio:
nell’esercizio “n” la società Alfa ha un fondo imposte differite IRES che ammonta ad Euro 3.960
( 12.000 *33%) sui 3/5 di una plusvalenza rateizzata.
La fiscalità differita stanziata nell’esercizio “n” che si riassorbirà negli esercizi successivi deve essere
determinata considerando la nuova aliquota IRES.
Il fondo per imposte differite va rideterminato come segue: IRES €. 12.000* 27,5% = €. 3.300
La riduzione dell’aliquota IRES comporta una diminuzione del fondo per imposte differite, che
dovrà essere rettificato con la seguente scrittura contabile:
S.P. B.2 ) passivo
Fondo Imposte differite
C.E. 22 )
a
Imposte differite
€. 660
59
La dichiarazione dei redditi
IRES
Il reddito è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico, da
indicare nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguentemente
all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR e in altre leggi.
Dopo aver effettuato e indicato nella dichiarazione dei redditi le variazioni in aumento e in
diminuzione del risultato civilistico, occorre procedere alla effettiva determinazione dell’Ires,
tramite la redazione del Quadro RN del Modello Unico SC.
Gli elementi e i passaggi da indicare nel Quadro RN per il calcolo dell’imposta sono i seguenti:
1. al reddito scaturente dal Quadro RF (indicato nel rigo RF105 e riportato nel rigo RN1 o RN2)
occorre, sottrarre le perdite di periodi precedenti fiscalmente compensabili, per addivenire alla
determinazione del reddito imponibile ( o perdita);
2. il reddito imponibile deve essere assoggettato ad aliquota ordinaria del 27,50% così da
giungere alla determinazione dell’imposta dovuta (rigo RN9);
3. dall’ammontare dell’imposta dovuta occorre sottrarre:
•
eventuali crediti di imposta (RN12, RN13, RN14);
•
le ritenute d’acconto subite (RN15);
•
le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (RN19, RN20, RN21);
•
e infine gli acconti versati per il periodo di imposta di riferimento (RN22)
per addivenire all’effettivo importo dell’imposta a debito o a credito.
60
La dichiarazione dei redditi
IRAP
Il valore della Produzione è determinato in applicazione di quanto disposto dal D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’articolo 1, commi 50 e 51, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244, Legge Finanziaria 2008.
Il VPN, nel Modello Irap 2010, viene evidenziato nel Quadro IC, rigo IC72, riportato
poi nel Quadro IR, rigo IR1 ( se l’attività è esercitata in una sola regione oppure, ripartendo il
Valore della Produzione Netta sulla base del costo del Lavoro).
L’imposta di competenza dell’esercizio da indicare nel medesimo quadro al rigo IR22
è determinata applicando al VPN l’aliquota del 3,90%.
Per quantificare l’effettivo importo dell’imposta a debito o a credito occorre tenere in
considerazione i seguenti elementi:
- l’importo complessivo dell’eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione;
- l’importo dell’eventuale credito Irap risultante dalla precedente dichiarazione compensata
nel Mod. F24 nel corso dell’anno;
- i versamenti effettuati a titolo di acconto.
61
La dichiarazione dei redditi
La verifica della corretta contabilizzazione delle imposte correnti consiste nell’appurare che l’importo
indicato in Bilancio alla voce 22 del C.E., corrisponda :
a) con quello indicato nel modello Unico, Quadro RN al rigo RN9, per quanto riguarda l’IRES;
b) con quello indicato nel Modello Irap, Quadro IR, al rigo IR22, per quanta riguarda l’IRAP.
Nel caso in cui l’effettivo carico tributario non corrisponda a quanto emerge dal bilancio,
per riallineare l’effettivo debito/ credito vs. l’Erario e le imposte contabilizzate è necessario
rilevare nell’esercizio successivo una sopravvenienza attiva, o passiva, a seconda dei casi:
1. Nel caso in cui Imposta a bilancio < Imposta da Unico o da Modello Irap:
Si registrerà una sopravvenienza passiva;
Sopravvenienza passiva saldo Ires/Irap a Debiti /Credito vs. Erario
||
|
x
|
2. Nel caso in cui Imposta a bilancio > Imposta da Unico o da Modello Irap:
Si registrerà una sopravvenienza attiva;
Debiti/ Crediti vs. Erario
a Sopravvenienza attiva saldo Ires/Irap
||
|
x |
62
La dichiarazione dei redditi
La dichiarazione è lo strumento ordinario per mezzo del quale il contribuente porta a
conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria la propria posizione fiscale.
Deve essere presentata entro il nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo di imposta; per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare
tale data è il 30 settembre.
L’imposta, esposta in dichiarazione, costituisce quindi l’effettivo debito che deve essere
versato dal contribuente entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura
del periodo di imposta; per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno
solare tale data è il 16 giugno.
In tutti i casi è possibile effettuare il versamento a saldo e in acconto dell’imposta
entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ( 16 luglio), con applicazione della
maggiorazione dello 0,40%.
E’ possibile, inoltre, effettuare il versamento a saldo e in acconto in forma rateale, da
concludersi entro l’undicesimo mese successivo all’esercizio cui l’imposta si riferisce,
applicando alle rate mensili di uguale importo la maggiorazione degli interessi dello 0, 33%
mensile.
E’ prevista per la generalità dei contribuenti la possibilità di effettuare versamenti unitari
di imposte, contributi INPS, e altre somme dovute a favore dello Stato, delle Regioni,
degli Istituti Previdenziali, e di altri enti., mediante compensazione con altri crediti di
imposta.
63
La dichiarazione dei redditi
Detti versamenti devono essere effettuati con il modello di pagamento unificato F24.
Il modello F24 costituisce la delega di pagamento con cui vengono operati i dovuti
versamenti di carattere fiscale e contributivo, nonché lo strumento attraverso il quale, in
applicazione delle previste disposizioni normative, è possibile operare una
compensazione tra crediti e debiti anche derivanti da tributi o contributi di diversa
natura.
Nello specifico:
- se si effettua una compensazione di un debito di imposta con un credito di
un’imposta differente ( cosiddetta “compensazione orizzontale”) vige l’obbligo di
compilare e presentare il modello , anche nel caso in cui il modello stesso presenti un
saldo finale pari a zero;
- se si effettua una compensazione di un debito di imposta con un credito della stessa
natura ( cosiddetta “compensazione verticale” o “ compensazione imposta da
imposta”), l’utilizzo del modello F24 è generalmente facoltativo.
64
Il pagamento delle imposte: la rilevazione contabile
1. Nel caso di pagamento del saldo e/o degli acconti entro il trentesimo giorno
successivo a quello della scadenza occorre effettuare la seguente registrazione contabile
tenendo in considerazione i seguenti elementi:
importo dell’imposta a debito e/o degli acconti;
maggiorazione dello 0,40% per il totale dei giorni di ritardo (30 gg);
Banca c/c
a
Diversi
||
|
1.004 |
Maggiorazione su posticipato pagamento | |
4 |
|
Debiti tributari
| | 1.000 |
|
2. Nel caso di pagamento rateale, del saldo e/o degli acconti occorre effettuare la seguente
registrazione contabile tenendo in considerazione i seguenti elementi:
importo dell’imposta a debito e/o degli acconti;
interessi dello 0,33% mensili;
Ipotizzando un debito di 1000 euro da suddividere in sei rate di pari importo di €. 166,67 da
pagare a partire dal 16 giugno, :
Rilevazione contabile seconda rata in scadenza il 16 luglio:
Banca c/c
a
Diversi
||
|
167,22 |
- Interessi rateizzazione imposte
||
0,55|
|
- Debiti tributari
|| 166,67|
|
65
Il pagamento delle imposte: la rilevazione contabile
3. Nel caso si effettui una compensazione di un debito di imposta con
un credito di
un’imposta
differente ( cosiddetta “compensazione orizzontale”) vige l’obbligo di compilare e
presentare il modello F24 , anche nel caso in cui il modello stesso presenti un saldo finale
pari a zero.
Es.: Compensazione di un credito Iva 2011 con un debito Ires 2012
Debiti tributari imposte dell’esercizio Ires 2012 a Crediti Iva 2011 ||
| 100
|
4. Nel caso si effettui una compensazione di un debito di imposta con un credito della stessa
natura ( cosiddetta “compensazione verticale” o “ compensazione imposta da
imposta”), l’utilizzo del modello F24 è generalmente facoltativo.
Es.: Compensazione di un credito Ires 2011 con un debito Ires 2012
Debiti tributari Ires a
Crediti tributari Ires
|
||
| 100
66
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