...

Diapositiva 1 - Unindustria Treviso

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

Diapositiva 1 - Unindustria Treviso
Paolo Brusadin
Funzionario Area Fisco Unindustria Treviso
Treviso, 23 marzo 2010
LE DIVERSE MODALITA’ DI
ASSISTENZA
SCELTA A
MODELLO 730 COMPILATO DAL DIPENDENTE SENZA VISTO DI CONFORMITA’
Non viene allegata la documentazione che attesti i dati inseriti dal dipendente. Può
essere effettuato solo un controllo formale ma non di merito.
Ad esempio, se il dipendente indica di aver pagato interessi passivi per l’acquisto
dell’abitazione principale, viene verificato che l’importo non superi il massimo
detraibile ma non che l’importo indicato sia quello corretto o se siano stati rispettati i
requisiti per fruire della detrazione.
SCELTA B
730 COMPILATO DAL DIPENDENTE CON VISTO DI CONFORMITA’ APPOSTO DAL CAF
Il dipendente compila la dichiarazione e, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, allega
le fotocopie di tutta la documentazione necessaria per la verifica dei quadri del modello 730
soggetti al visto.
SCELTA C
730 COMPILATO DAL PROFESSIONISTA INCARICATO CON VISTO DI CONFORMITA’
APPOSTO DAL CAF
Ai fini della compilazione della dichiarazione da parte del Professionista incaricato e la
successiva apposizione del visto da parte del CAF, il dipendente consegna le fotocopie di
tutta la documentazione necessaria.
ALCUNE NOVITA’ DEL MODELLO 2010
•
la possibilità di fruire della detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e
computer finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati;
•
la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per
l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità;
•
la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso ;
•
la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici esistenti e, in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di
questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue;
•
la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione;
•
la possibilità per i soggetti colpiti dall’evento sismico verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 di
fruire del credito d’imposta per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto degli immobili
danneggiati;
ALCUNE NOVITA’ DEL MODELLO 2010
•
la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione
dei docenti;
•
la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
•
la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la
frequenza di asili nido;
•
l’opportunità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di
lavoro compensi per incremento della produttività per cui è prevista un’imposta sostitutiva
dell’Irpef, di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi;
•
la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione
del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le
cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6
aprile.
INDICAZIONI SUI PRINCIPALI QUADRI
DEL MODELLO 730
FRONTESPIZIO – RESIDENZA ANAGRAFICA
•
•
•
•
La residenza anagrafica deve essere indicata solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2009
alla data di presentazione della dichiarazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo
nell’ambito dello stesso Comune.
Se la residenza è stata variata occorre indicare:
• i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare
negli appositi spazi, per esteso, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al
CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all’indirizzo, al numero civico ed
eventualmente alla frazione;
• il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
Inoltre, la residenza anagrafica deve essere indicata dai contribuenti che presentano per la
prima volta la dichiarazione dei redditi, che devono anche barrare la casella “Vedere
istruzioni”.
FRONTESPIZIO – DOMICILIO FISCALE
La compilazione dei campi relativi al domicilio fiscale è funzionale al versamento delle
addizionali regionale e comunale. Infatti:
• l’addizionale regionale deve essere corrisposta alla Regione nella quale il contribuente ha il
domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno di riferimento (31 dicembre 2009);
• l’addizionale comunale, invece, deve essere corrisposta al Comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale.
• Per l’addizionale comunale è previsto un versamento in duplice soluzione,
o a saldo (per il 2009)
o in acconto (per il 2010)
Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente compilare solo il primo rigo, relativo al domicilio
fiscale al 01/01/2009. Laddove siano intervenute delle variazioni, si renderà necessario compilare
tutti e tre i righi.
Segue…
FRONTESPIZIO – DOMICILIO FISCALE
NUOVO DOMICILIO
PRECEDENTE
DOMICILIO
IN BIANCO
NUOVO
PRECEDENTE
DOMICILIO
DOMICILIO
IN BIANCO
NUOVO
PRECEDENTE
DOMICILIO
DOMICILIO
La normativa stabilisce, infatti, che le persone fisiche residenti hanno il domicilio fiscale nel
comune nella cui anagrafe sono iscritte e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno
effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Pertanto potremmo avere i seguenti casi a seconda della variazione della residenza:
•
entro il 2 novembre 2008:
•
dal 3 novembre 2008 ma entro il giorno 1 novembre 2009;
•
il giorno 2 novembre 2009;
•
dal 3 novembre 2009.
FRONTESPIZIO – CASI PARTICOLARI ADD. REGIONALE
La regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:
•
soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2009 non
superiore ad euro 45.000,00;
•
contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito
imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di
più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a
carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
•
contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro
50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota
dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale
regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro
10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
Per usufruire dell’aliquota agevolata del 0,9% detti contribuenti dovranno compilare la casella “Casi particolari
addizionale regionale” indicando:
•
il codice 1 se rientrano nei primi due casi
•
il codice 2 se rientrano nel terzo caso.
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla
formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad euro 2.840,51.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere computate anche:
• le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e
consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali
della Chiesa Cattolica;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi
limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
ATTENZIONE! La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta se, nel corso dell’anno, il
reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Segue…
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico, ATTENZIONE alla corretta indicazione della percentuale
di spettanza. Accade molto spesso, infatti, che i genitori riportino una percentuale complessiva superiore
al 100% (100% il padre e 50% la madre e viceversa, oppure 100% entrambi).
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere
ripartita nella misura del 50% ciascuno oppure attribuita al 100% al genitore con reddito complessivo più
elevato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore
affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno con possibilità di
attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.
Ipotesti del genitore affidatario al 100% o in caso di affidamento congiunto che non può beneficiare della
detrazione per incapienza d’imposta: la detrazione può essere attribuita in tutto o in parte all’altro
genitore con obbligo per questi di riversare la somma all’altro.
QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO”
I codici che individuano l’utilizzo dell’immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa
colonna sono i seguenti:
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA
• ‘1’ se l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
• ‘5’ se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in
catasto con autonoma rendita;
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE E PERTINENZA
• ‘2’ se l’ immobile è tenuto a disposizione;
• ’11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
ABITAZIONE E/O PERTINENZA IN USO GRATUITO A FAMILIARE
• ’10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione
che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica (COMODATO REGISTRATO),
oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più
comproprietari diversi dal dichiarante;
QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO”
GRUPPO DI CODICI RELATIVO AGLI IMMOBILI LOCATI
• ‘3’ se l’immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato
o “patti in deroga“);
• ‘4’ se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
• ‘7’ se l’immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che
producono redditi di fabbricati;
• ’8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a
canone “convenzionale” (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO”
ALTRI CODICI
•
•
•
•
’12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o
se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il
trasferimento temporaneo in altro comune;
’13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse
collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia
prevista dalla normativa vigente;
’14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente
dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o
dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
’15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente
dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o
dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO”
CODICE RESIDUALE
’9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice
‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua,
gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
QUADRO C - SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
90 CUD 2010
77 CUD 2009
91 CUD 2010
78 CUD 2009
X
X
La compilazione del presente rigo è OBBLIGATORIA in presenza di una delle seguenti condizioni:
1.
2.
3.
quando più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività ad
imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi
complessivamente percepiti eccedenti euro 6.000;
quando il datore di lavoro ha erroneamente assoggettato, i compensi corrisposti per incrementi di
produttività, a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi eccedenti euro 6.000;
quando il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta
sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L’ipotesi è quella in cui il lavoratore nell’anno 2008 ha
percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro 35.000 e, pertanto, non era nelle condizioni
per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i
compensi ricevuti.
In tutti e tre i casi:
•
nelle colonne 2 e 3 andranno inseriti i campi 90 del CUD 2010/ 77 del CUD 2009 e 91 del CUD 2010/78 del
CUD 2009 o la loro somma in caso di più CUD;
•
andrà barrata la colonna 4 nel caso numero 3;
•
andrà barrata la colonna 5 nei casi numeri 1 e 2;
QUADRO C - SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
90 CUD 2010
Se anche 93
77 CUD 2009
Se anche 80
90 CUD 2010
Se anche 91
77 CUD 2009
Se anche 78
91 CUD 2010
78 CUD 2009
X
X
La compilazione del presente rigo è FACOLTATIVA in presenza di una delle seguenti condizioni:
DA SOSTITUTIVA AD ORDINARIA
• Quando il dipendente ha l’interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi
percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta
sostitutiva
DA ORDINARIA A SOSTITUTIVA
•
quando il dipendente ha l’interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi
percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a
tassazione ordinaria. Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver
percepito nell’anno 2008 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 35.000.
QUADRO E - RIGO E1
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE - FARMACI
Risoluzione n. 156/2007
Circolare n. 30/2008
Circolare n. 34/2008
Circolare n. 40/2009
Risoluzione n. 218/2009
Risoluzione 10/2010
INDICAZIONE DELLA NATURA DEI FARMACI
•
Come noto, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei
beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
•
Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato l’Agenzia oltre
all’indicazione della dizione di “farmaco” o di “medicinale”, ha legittimato anche diverse altre
ipotesi:
– Per i medicinali omeopatici è sufficiente in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”,
la dicitura “omeopatico”;
– Per quanto riguarda la dicitura ticket, essa soddisfa l’indicazione della natura del
prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio
sanitario.
– Con riferimento alle sigle SOP e OTC, lo scontrino soddisfa il requisito dell’indicazione
della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o
“medicinale”, riporti una delle sigle sopra citate SOP o OTC.
– Per quanto concerne le altre diciture, l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella
accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano
alla menzione per esteso di tali termini.
INDICAZIONE DELLA QUALITA’ DEI FARMACI
•
Con riferimento alle preparazioni galeniche, oltre all'indicazione della natura del prodotto
venduto con la dicitura "farmaco" o "medicinale“, per individuare la qualità dello stesso è
sufficiente la dicitura "preparazione galenica".
•
Per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, è stato precisato, in conformità
ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che la specificazione
sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero
di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del
codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del
farmaco.
FARMACIA XYZ
FARMACO ASPIRINA*AD 20CPR
0,5G – 1 CONF
€ 3,95
C.F. CLIENTE
AAAAAA99A99A999A
30/07/2009
FARMACIA XYZ
FARMACO
AIC 004763037
1 CONF
C.F. CLIENTE
AAAAAA99A99A999A
01/01/2010
€ 3,95
IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
•
•
•
•
•
Garante Protezione Dati Personali - Articolo 1 del Provvedimento 29 aprile 2009 – estratto
Sostituzione della denominazione commerciale con il numero di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC) dei farmaci.
a) l'Agenzia delle entrate, entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento,
fornisca indicazioni - immediatamente operative - affinchè, ai fini della detrazione o della deduzione delle
spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti, in luogo della menzione in
chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantita' dei medicinali
acquistati;
b) dal giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate
delle indicazioni di cui alla lettera precedente, e comunque non oltre la data del 1 gennaio 2010, i titolari
del trattamento dei dati personali che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della
detrazione o della deduzione delle spese sanitarie devono adeguarsi alle suddette indicazioni dell'Agenzia,
riportando sugli stessi, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco, il
numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla
natura e alla quantita' dei medicinali acquistati;
L’Agenzia delle entrate ha ottemperato a quanto disposto dal Garante con propria circolare del
30/07/2009 n. 40 con la quale è stato chiarito che “[…] sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi
ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l'indicazione del nome del
medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalita' indicate dal
Garante […]”.
ALTRI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396
•
In relazione all’acquisito di integratori alimentari, l’Agenzia ha precisato che “[…] tali beni, pur
se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le
condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali, ma (in ragione della loro composizione)
prodotti appartenenti all’area alimentare, con la conseguenza che la spesa relativa non può
dar luogo al beneficio della detrazione […]”.
•
I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco),
che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la
sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro
presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o
medicinali da banco.
•
Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio,
anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti
medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute).
•
Non è ammessa la detrazione delle spese riferite ai parafarmaci.
ALTRI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
•
Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra
documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia
o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, si ricorda che la
normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o
della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la
natura e la qualità del farmaco.
•
Si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la
natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o
“medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati
dalle farmacie.
QUADRO E - RIGO E7
INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
CENNI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DETRAIBILE
MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
Oltre agli interessi passivi pagati, sono detraibili, sempre nel limite di 4,000 euro, anche gli oneri
accessori: trattasi delle spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.
Tra queste, si segnalano:
• l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
• le spese di perizia;
• le spese di istruttoria;
• la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
• la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
• la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
• le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
• le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
• l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
• l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
•
Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di
assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di
credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi
danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare
inferiore rispetto a quello ipotecato.
•
Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non
di mutuo:
– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
– l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
– le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
•
Non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi
concessi dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge. Nel
caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il
contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi,
l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo
di “onere rimborsato”.
MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in
detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle
spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi
da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
Tra le voci che incrementano il costo d'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale
rientrano le seguenti:
• onorario del notaio relativo sia all'atto di compravendita sia al contratto di mutuo
• imposte dovute per l'atto di trasferimento immobiliare (registro, Iva, ipotecaria e catastale)
• spese per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca
• imposta sostitutiva sul capitale prestato
• spese sostenute per l'autorizzazione del Giudice tutelare
• spese sostenute nei procedimenti esecutivi individuali o concorsuali
• compensi di mediazione immobiliare.
E 16 - ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI
•
Nel rigo E16 indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro
210, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e
18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
•
Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o
postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:
– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome
cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la
prestazione;
– la causale del pagamento;
– l’attività sportiva esercitata;
– l’importo corrisposto per la prestazione resa;
– i dati anagrafici del praticante dell’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che
effettua il pagamento.
ATTENZIONE che la documentazione prodotta riporti tutti i dati sopra indicati
E 37 - ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI,
APPARECCHI TELEVISIVI E COMPUTER
•
Si tratta dell spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili,
apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+,
finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati.
•
Condizione necessaria per usufruire di questa detrazione è che il contribuente a partire dal 1°
luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari
residenziali per le quali fruisce delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del
patrimonio edilizio, di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
•
Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto parti comuni degli
edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che
riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
•
Si ricorda che l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di spese sostenute per
l’arredo dell’unità abitativa residenziale acquistata dall’impresa costruttrice che abbia
provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
•
Per avvalersi dell’agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti
preliminari per poter beneficiare della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
E 37 - ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI,
APPARECCHI TELEVISIVI E COMPUTER
•
La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10.000 euro da suddividere tra
gli aventi diritto, verrà fruita ripartita in cinque rate di pari importo.
•
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del
beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in tal caso l’importo massimo previsto
(10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.
•
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 10.000 euro. Nel caso in cui siano
state sostenute spese per l’arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare
più moduli (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun immobile
ristrutturato).
•
Il pagamento dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato deve avvenire mediante
bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del
soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.
•
Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le
loro combinazioni, in quanto per questi spetta l’autonoma detrazione del 20 per cento.
QUADRO F
RIGO F1 – ACCONTI 2009
F24
•
•
•
F24
F24
F24
In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli
acconti riferibili a se stesso, se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma
congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2010 tra
il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota dovuta da ciascuno. L’ammontare degli
acconti Irpef e addizionale comunale per l’anno 2009 relativi al dichiarante e al coniuge sono
rilevabili dalle annotazioni al CUD 2010 (codice BA).
Nelle colonne 1, 2 e 4 del rigo F1 andranno indicati gli eventuali versamenti degli acconti
effettuati tramite modello F24.
Nella colonna 5 va riportata l’eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24 che
deriva dal pagamento dell’acconto Irpef in misura pari al 99 per cento invece che al 79 per
cento.
F3 E F4 – ECCEDENZE DA RIPORTARE
- F24
- F24
SE È STATO PRESENTATO IL MODELLO UNICO 2009
SE IL SOSTITUTO NON HA POTUTO RESTITUIRE IL CREDITO 730/2009  CUD 2009
- F24
- F24
RIGO F6 – SALDO 2009 E ACCONTI 2010
Il dipendente può scegliere, se lo ritiene opportuno:
• di non versare acconti IRPEF e di addizionale comunale;
• di rideterminare l’ammontare degli acconti IRPEF e di addizionale comunale da versare;
• di rateizzare fino a 5 rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse a
decorrere dalla seconda rata.
Qualora scelga di versare gli acconti, il dipendente può comunicare al proprio sostituto, tramite
richiesta scritta entro il 30 settembre, di ridurre o azzerare quanto dovuto a titolo di seconda o
unica rata di acconto.
RIGO F11 COL.1 – CREDITO FAMIGLIE NUMEROSE
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI
PRODOTTI ALL’ESTERO
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
IN QUALI CASI SPETTA?
Il credito spetta se alla formazione del reddito complessivo italiano concorrono redditi prodotti
all'estero sui quali (all’estero) sono state pagate imposte a titolo definitivo e se tali redditi:
•
sono stati prodotti in un paese estero con il quale non esiste Convenzione contro le doppie
imposizioni
oppure
• sono prodotti in un paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni
in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione 
– sia in Italia
– sia nello Stato estero
Non spetta il credito d’imposta qualora la Convenzione contro le doppie imposizioni preveda la
tassazione del reddito prodotto all’estero esclusivamente in Italia. Qualora tale reddito fosse
stato erroneamente tassato anche all’estero, per recuperare tale imposta dovrà essere
presentata, ad esempio, idonea istanza di rimborso all’Amministrazione fiscale estera.
Segue…
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
Estratto dall’appendice alle istruzioni per la compilazione del modello 730/2010
Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le
convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito,
Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono
contemporaneamente le seguenti condizioni:
• il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
• le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
• I’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha
nell’altro Stato.
Utili e proventi equiparati prodotti all’estero
Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora
il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista
dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente
subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì
mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei
termini stabiliti dalla relativa legislazione.
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
QUALI DATI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE?
•
•
Il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia;
le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili.
Pertanto, non vanno indicate:
– le imposte pagate in acconto
– in via provvisoria
– quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
ATTENZIONE!
•
•
•
Qualora l’ammontare dell’imposta estera sia superiore all’ammontare dell’imposta
italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale più elevata vigente
nel periodo di produzione del reddito si deve assumere, quale imposta estera,
quest’ultimo valore (si veda successivo esempio 1);
Se il reddito prodotto all’estero concorre interamente a formare il reddito complessivo
italiano, l’imposta estera viene assunta per intero. Se invece il reddito prodotto all’estero
concorre solo parzialmente a formare il reddito complessivo italiano, anche l’imposta va
ridotta proporzionalmente (si veda successivo esempio 2) .
Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente
per ciascuno Stato.
Segue…
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
ESEMPIO 1
(eventuale riconduzione all’aliquota marginale italiana più elevata):
•
•
•
•
•
Anno 2009
Reddito prodotto all’estero: 100
Imposta pagata all’estero a titolo definitivo: 45;
Aliquota marginale massima italiana in vigore per il 2009: 43%
Importo dell’imposta estera da considerare: 43 (100x43%)
ESEMPIO 2
(riduzione dell’imposta estera nel caso di concorrenza parziale del reddito estero al complessivo italiano):
•
•
•
•
•
•
Anno 2009
Reddito prodotto all’estero: 100
Concorrenza del reddito estero al complessivo italiano secondo la normativa interna: 40;
Percentuale di concorrenza del reddito estero al complessivo italiano: 40%
Imposta pagata all’estero a titolo definitivo: 25;
Importo dell’imposta estera da considerare: 10 (25x40%)
Segue…
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
ESEMPIO 3: compilazione del modello 730 – dipendente distaccato all’estero – dati casuali.
Stato estero:
Francia (cod. 029)
Anno
2009
Retribuzione effettiva percepita all’estero (Francia):
100.000 euro;
Imposte pagate all’estero a titolo definitivo:
40.000 euro;
Retribuzione imponibile in Italia (convenzionale):
75.000 euro;
Percentuale di concorrenza del reddito estero al complessivo italiano:
75%
Imposta estera rilevante (40.000x75%):
30.000 euro;
029
2009
75.000
30.000
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
COME VIENE DETERMINATO L’AMMONTARE DEL CREDITO MASSIMO SPETTANTE?
•
•
•
•
Prima di tutto viene determinato il rapporto tra il reddito prodotti all'estero ed il reddito
complessivo italiano;
si moltiplica, per tale rapporto, l’imposta lorda italiana;
si confronta tale risultato con l’imposta estera;
si considera rilevante il minore dei due dati.
ESEMPIO (continuazione esempio 3):
Reddito complessivo italiano:
Imposta lorda italiana:
Rapporto reddito estero/complessivo italiano:
Imposta lorda x rapporto precedente
Credito d’imposta massimo
93.750 euro
25.000 euro
75.000/ 93.750 = 0,80
25.000x0,80 = 20.000
20.000 euro
COME SI DETERMINA L’AMMONTARE DEL CREDITO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE?
Il credito spetta nei limiti dell’imposta netta italiana.
ESEMPIO (continuazione esempio precedente):
Imposta netta italiana
Credito d’imposta effettivamente spettante:
18.000 euro
18.000 euro
CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
QUANDO SPETTA?
•
La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui
appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce la relativa imposta, a condizione
che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
•
Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente quando l'imposta
dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.
•
La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa
indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
IL MODULO RW
MODULO RW – QUANDO DEVE ESSERE COMPILATO
L’obbligo di compilazione del modulo RW sussiste per le persone fisiche fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono:
Investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria
di ammontare complessivo superiore a euro 10.000
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia
L’Agenzia entrata ha recentemente fornito diversi chiarimenti in materia con le seguenti circolari:
• 10 ottobre 2009 n. 43/E
• 17 novembre 2009 n. 48/E
• 12 marzo 2010 n. 11/E
• 12 marzo 2010 n. 12/E
MODULO RW – ATTIVITA’ NON FINANZIARIE
C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E
•
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda l’indicazione:
delle consistenze dei predetti investimenti ed
attività detenuti all’estero al termine del
periodo d’imposta
di ammontare complessivo superiore a euro 10.000
dei trasferimenti da, verso e sull’estero che
nel corso del periodo d’imposta hanno
interessato i suddetti investimenti ed attività
se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati
nel corso del medesimo periodo, tenendo conto anche
dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000
•
L’obbligo di compilazione sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti
interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in
quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e
qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso
intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite
trasporto al seguito).
COMPOSIZIONE DEL MODULO RW
•
Il modulo RW si compone di tre sezioni:
•
Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di
denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il
tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle
attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all’estero o dall’estero in forma diretta,
mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione
COMPOSIZIONE DEL MODULO RW
•
Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie
detenute all’estero al termine del periodo di imposta (31/12/2009)
•
Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso
l’estero e dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati
attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel
corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria
indicati nella sezione II
MODULO RW – ATTIVITA’ FINANZIARIE
C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E
A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione le seguenti attività finanziarie:
•
•
•
•
attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, ad esempio, le partecipazioni
al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli
non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di
OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi
all’estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di
costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario
finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano;
contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio
dello Stato, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati;
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero.
Le attività sopra elencate devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW in quanto
produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia (C.M. 10 ottobre 2009 n. 43)
MODULO RW – ATTIVITA’ FINANZIARIE
C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie affidate in gestione
o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e
agli altri intermediari professionali per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in
qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti
da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari
stessi.
C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E
Per quanto riguarda i conti correnti esteri, il contribuente può dare disposizione all’istituto
bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero,
consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo
26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In questo caso non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via
definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi (quindi non si rende necessaria nemmeno la
compilazione del quadro RM).
MODULO RW – ATTIVITA’ NON FINANZIARIE
C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E
•
Con riferimento, invece, agli investimenti all’estero di natura non finanziaria, essi devono
essere indicati nel modulo RW soltanto nel periodo d’imposta in cui hanno prodotto redditi
imponibili in Italia (interpretazione valida fino al periodo d’imposta 2008).
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
• nel caso degli immobili situati all’estero, gli stessi devono essere indicati nel modulo RW
relativo al periodo d’imposta in cui sono dati in locazione ovvero formano oggetto di
cessione imponibile in Italia;
• devono essere indicati gli immobili che sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato
estero anche se tenuti a disposizione, come accade, ad esempio, in Spagna;
• non deve essere indicato nel modulo RW l’immobile tenuto a disposizione in un Paese che
non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come ad esempio in Francia);
• tra gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW vi rientrano anche gli oggetti
preziosi, le opere d’arte e gli yacht nel periodo d’imposta in cui sono impiegati in attività
produttive di redditi imponibili in Italia. E’ il caso, ad esempio, della locazione di imbarcazioni,
opere d’arte, oggetti preziosi.
MODULO RW – NUOVO ORIENTAMENTO A.d.E.
C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E
•
•
•
•
•
Fermo restando quanto finora precisato, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che a decorrere
dal periodo d’imposta 2009, debba essere fornita una interpretazione estensiva dei dati da
indicare nel modulo RW, motivando tale scelta con “[…] l’esigenza di rendere più incisivi i
presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi
tributari […]”.
L’Agenzia ha ritenuto di rivedere l’interpretazione della disposizione normativa che prevede
di indicare nel modulo RW gli investimenti all’estero “… attraverso cui possono essere
conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia …”.
L’Agenzia ritiene che “[…] la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come
riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad
ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale […]”.
Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i
contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di
natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente
dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.
Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a
disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi.
MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E
•
L’Agenzia delle entrate, specificamente interpellata al riguardo, ha fornito chiarimenti in
merito agli obblighi di compilazione del modulo RW facenti capo ai lavoratori dipendenti,
residenti fiscalmente in Italia, che prestano la propria attività all’estero e:
– detengono depositi e/o conti correnti all’estero ai fini dell’accredito dello stipendio o
degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta.
– hanno versato contributi a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o
gestite da società ed enti di diritto estero,
– detengono all’estero diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti
finanziari anche di natura non partecipativa.
•
L’Agenzia, ha precisato che sussisteva l’obbligo di compilazione e presentazione del quadro
RW (sezioni II e III) ma nel caso in esame, non è ravvisabile la volontà di porre in essere, da
parte dei dipendenti, comportamenti illeciti. Per quanto concerne i depositi esteri per
l’accredito dello stipendio, l’Agenzia ha osservato che “[…] è sintomatica, al riguardo, la
circostanza che si tratta di disponibilità detenute all’estero derivanti da redditi di lavoro
dipendente ed assimilato generalmente assoggettati a tassazione alla fonte a cura del datore
di lavoro […]”.
MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E e C.M. 12 marzo 2010 n. 11/E
•
Qualora non sia stato presentato, a suo tempo, il modulo RW, gli interessati potranno
regolarizzare la propria posizione fiscale, relativamente al periodo d’imposta 2008,
presentando:
– la dichiarazione dei redditi integrativa compilando solo il frontespizio e il modulo RW
indicando nella sezione II di quest’ultimo, la consistenza del deposito e/o conto
corrente al termine del medesimo anno.
– la dichiarazione dei redditi completa se, a suo tempo, non era stato presentato né il
modello Unico , né il modello 730.
•
Analoghi adempimenti dovranno essere posti in essere per la regolarizzazione delle altre
fattispecie citate:
– contributi versati a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da
società ed enti di diritto estero,
– ammontare dei diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari
anche di natura non partecipativa.
MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E
•
L’Agenzia ha precisato che la presentazione della dichiarazione integrativa con la rettifica in
esame, operata con riferimento alle sole disponibilità, contributi e diritti sopra richiamati,
può beneficiare di una attenuazione del trattamento sanzionatorio ordinariamente
applicabile.
•
In tutti i casi citati si applica, secondo l’Agenzia, la sola sanzione in misura fissa da euro 258
ad euro 2.065 con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, laddove non
siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il
questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero.
•
Per consentire a tutti gli interessati di regolarizzare la propria posizione utilizzando l’istituto
del ravvedimento operoso, è intervenuto anche il Legislatore che con il D.L. 30 dicembre
2009, articolo 1, comma 7 ha previsto una proroga del termine per la presentazione o
l’integrazione della dichiarazione al 30 aprile 2010 (il termine era scaduto il 29 dicembre
2009, novanta giorni oltre l’ordinaria scadenza del 30 settembre 2009).
MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
Articolo 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2009
•
“Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile
2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta
presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle
sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni”.
•
Il dipendente ha pertanto la possibilità di sanare la violazione:
Entro il 30 aprile 2010
presentando o integrando
la dichiarazione
versando la sanzione
ridotta a 21 euro (pari a un
dodicesimo del minimo)
Dal 1 maggio ed entro il
30 settembre 2010
integrando la
dichiarazione
versando la sanzione
ridotta a 25 euro (pari ad
un decimo del minimo)
MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
C.M. 12 marzo 2010 n. 11/E
•
L’agenzia ha ribadito che“il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta (21 o 25
euro) sana le omissioni relative al modulo RW, nonché le omissioni dichiarative degli
interessi derivanti dal conto corrente estero, anche con riferimento agli anni pregressi”;
•
È anche da rilevare che “l’attenuazione delle sanzioni sopra descritta non è, invece,
applicabile nei casi in cui i dipendenti abbiano violato gli obblighi di monitoraggio in relazione
ad attività detenute o costituite all’estero diverse dai conti correnti in esame. Con riferimento
a tali attività si rende, infatti, applicabile l’ordinario regime sanzionatorio”.
MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E
•
A decorrere dal periodo d’imposta 2009, ricorrendone i presupposti, rimane fermo, per la
tipologia di lavoratori esteri in esame, l’obbligo di compilazione del modulo RW per la
consistenza delle attività detenute all’estero e dei relativi trasferimenti (Sez. II e Sez. III),
nonché l’obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività.
•
Ad esempio, gli interessi derivanti dai conti correnti esteri, oltre ad essere indicati nel
modulo RW, devono essere assoggettati ad imposizione in Italia, compilando il quadro RM
del modello Unico e liquidando l’imposta sostitutiva nella stessa misura (27 per cento) della
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
•
NB: qualora il contribuente avesse dato disposizione all’istituto bancario estero di trasferire
su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo
alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso non sussisterebbe l’obbligo di
compilazione del modulo RW ed inoltre sarebbe assolto in via definitiva l’onere dichiarativo
dei relativi redditi.
MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO
C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E
•
Si segnala che nel caso in cui i suddetti redditi non vengano sottoposti ad imposizione in Italia
secondo le predette modalità, la norma presume che le attività finanziarie siano fruttifere in
misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a
meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione
avverrà in un successivo periodo d’imposta.
•
A tale presunzione può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto,
qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano
produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere
documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
MODELLO 730-4 TELEMATICO
MODELLO 730-4 TELEMATICO
A decorrere dal 2010, la ricezione telematica del modello 730-4, fino allo scorso anno servizio
sperimentale in alcune Province, è stata estesa a tutto il territorio nazionale.
I sostituti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia entrate, entro il 31 marzo prossimo, la
modalità scelta per la ricezione dei modelli 730-4 a seconda che siano abilitati o meno al servizio
di trasmissione telematica fornito dall’Agenzia entrate.
SOSTITUTI ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA: possono comunicare di voler
ricevere direttamente il flusso telematico dei 730-4 oppure comunicare i riferimenti di un
intermediario abilitato alla ricezione.
SOSTITUTI NON ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA: devono comunicare i
riferimenti di un intermediario abilitato alla ricezione.
Per assolvere a tale adempimento, l’Agenzia entrate ha predisposto uno specifico modello
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” oltre al relativo software per generare il file contenente la
comunicazione della modalità scelta dal sostituto per la ricezione dei modelli 730-4.
MODELLO PER LA RICEZIONE DEI DATI RELATIVI AI 730-4
I sostituti d’imposta che hanno già presentato la comunicazione in esame nel 2009 sono
tenuti a presentarla anche quest’anno soltanto nel caso in cui:
• siano variati i dati precedentemente comunicati;
• nella Comunicazione dello scorso anno non sia stato indicato il numero di telefono
cellulare ovvero l’indirizzo di posta elettronica.
COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI 730-4
Entro il 30 giugno (*)
I CAF comunicano all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni
L'Agenzia delle entrate provvede a
rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni
dalla ricezione, le comunicazioni
I dati per permettere ai sostituti di effettuare le operazioni di conguaglio,
dovrebbero quindi essere disponibili entro il 10 luglio 2010
(*) 10 novembre per il modello integrativo
COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI 730-4
•
L’Agenzia entrate conferma ai Caf, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la
disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
•
Ove sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia delle
Entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf o al professionista abilitato che inviano il modello
730-4 al sostituto con i mezzi idonei.
•
Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è
tenuto all’ effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisce il modello 730-4, entro il
quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato per i
conseguenti adempimenti.
OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
?
Modello 730-4
ESEMPIO DI 730-4 E CEDOLINO DIPENDENTE
CONGUAGLIO A DEBITO – SALDO E PRIMA RATA DI ACCONTO
Articolo 19, comma 1 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione di competenza del
mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante
relative alle stesse retribuzioni. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta
riscontra che la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento
dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei
periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per
il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
730 a
debito
Retribuzione di
competenza di luglio
Versamento con le ritenute riferite alle
retribuzioni di competenza di luglio
Se la retribuzione di
competenza di luglio
è insufficiente
Debito residuo trattenuto dalle
retribuzioni corrisposte nei periodi di
paga immediatamente successivi e
versamento con le ritenute riferite ai
relativi periodi
0,4%
mensile
Segue…
SALDO E PRIMA RATA DI ACCONTO RATEIZZATI
(Cfr. C.M. 4 maggio 2009 n. 21/E)
•
•
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate,
maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti e trattiene gli importi
mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il
conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in
un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto
d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40
per cento mensile riferito al differito pagamento.
730 a
debito
rateizzato
Prima rata con la
retribuzione di
competenza di luglio
Se la retribuzione
mensile è insufficiente
rispetto alla rata, oltre a
0,33% mensile dalla
seconda rata
0,33%
0,4% mensile
mensile per
rateizzazione
per differito
pagamento
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO
Articolo 19, comma 5 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164
L'importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di
novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il
differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di
dicembre.
Seconda o
unica rata di
acconto
Retribuzione
corrisposta nel
mese di novembre
Se la retribuzione
corrisposta nel mese di
novembre risulta
insufficiente
Debito residuo trattenuto
dalla retribuzione
corrisposta nel mese di
dicembre
0,4%
DEBITO NON ESTINTO ENTRO FINE ANNO
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle
retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di
dicembre 2010, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.
La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il
mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio,
con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche, utilizzando quindi il modello F24.
DESCRIZIONE
SALDO IRPEF
IRPEF ACCONTO - PRIMA RATA
IRPEF ACCONTO - SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
CODICE TRIBUTO
4001
4033
4034
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
3801
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ACCONTO
3843
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - SALDO
3844
ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
4200
CONGUAGLIO A CREDITO
Articolo 19, comma 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal dichiarante sulla retribuzione di competenza nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario,
l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare
complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il
sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso
periodo d'imposta.
730 a
credito
Riduzione delle ritenute
sulla retribuzione
competenza di luglio
Se insufficiente  ammontare complessivo
delle ritenute operate eventualmente anche
dei mesi successivi
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale
uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel
singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare
complessivo del credito da rimborsare. (Cfr. C.M. 4 maggio 2009 n. 21/E)
CONGUAGLIO A CREDITO – 730 INTEGRATIVO
Articolo 19, comma 3 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni integrative, sono rimborsate mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero
utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello
stesso mese.
730
integrativo
Riduzione delle ritenute
dovute dal dichiarante nel
mese di dicembre
Se insufficiente  ammontare complessivo
delle ritenute operate dal sostituto nello
stesso mese di dicembre.
CONGUAGLIO A CREDITO NON RIMBORSATO
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve
comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai
quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali
importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima
dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il
contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito
risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle
entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. (Cfr. C.M. 4 maggio
2009 n. 21/E)
Segue…
CONGUAGLIO A CREDITO NON RIMBORSATO
Ipotesi di modello CUD 2011 basato sull’attuale modello e istruzioni 2010
Segue…
CONGUAGLIO A CREDITO NON RIMBORSATO
Ipotesi di modelli CUD e 730 2011 (RIGO F3 e F4) basati sugli attuali modelli e istruzioni 2010
PER EVENTUALI QUESITI:
[email protected]
Fly UP