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Diapositiva 1 - Unindustria Treviso
Paolo Brusadin Funzionario Area Fisco Unindustria Treviso Treviso, 23 marzo 2010 LE DIVERSE MODALITA’ DI ASSISTENZA SCELTA A MODELLO 730 COMPILATO DAL DIPENDENTE SENZA VISTO DI CONFORMITA’ Non viene allegata la documentazione che attesti i dati inseriti dal dipendente. Può essere effettuato solo un controllo formale ma non di merito. Ad esempio, se il dipendente indica di aver pagato interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale, viene verificato che l’importo non superi il massimo detraibile ma non che l’importo indicato sia quello corretto o se siano stati rispettati i requisiti per fruire della detrazione. SCELTA B 730 COMPILATO DAL DIPENDENTE CON VISTO DI CONFORMITA’ APPOSTO DAL CAF Il dipendente compila la dichiarazione e, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, allega le fotocopie di tutta la documentazione necessaria per la verifica dei quadri del modello 730 soggetti al visto. SCELTA C 730 COMPILATO DAL PROFESSIONISTA INCARICATO CON VISTO DI CONFORMITA’ APPOSTO DAL CAF Ai fini della compilazione della dichiarazione da parte del Professionista incaricato e la successiva apposizione del visto da parte del CAF, il dipendente consegna le fotocopie di tutta la documentazione necessaria. ALCUNE NOVITA’ DEL MODELLO 2010 • la possibilità di fruire della detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati; • la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità; • la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso ; • la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e, in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue; • la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione; • la possibilità per i soggetti colpiti dall’evento sismico verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 di fruire del credito d’imposta per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto degli immobili danneggiati; ALCUNE NOVITA’ DEL MODELLO 2010 • la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti; • la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; • la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido; • l’opportunità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per incremento della produttività per cui è prevista un’imposta sostitutiva dell’Irpef, di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi; • la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6 aprile. INDICAZIONI SUI PRINCIPALI QUADRI DEL MODELLO 730 FRONTESPIZIO – RESIDENZA ANAGRAFICA • • • • La residenza anagrafica deve essere indicata solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Se la residenza è stata variata occorre indicare: • i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione; • il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione. Inoltre, la residenza anagrafica deve essere indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, che devono anche barrare la casella “Vedere istruzioni”. FRONTESPIZIO – DOMICILIO FISCALE La compilazione dei campi relativi al domicilio fiscale è funzionale al versamento delle addizionali regionale e comunale. Infatti: • l’addizionale regionale deve essere corrisposta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno di riferimento (31 dicembre 2009); • l’addizionale comunale, invece, deve essere corrisposta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale. • Per l’addizionale comunale è previsto un versamento in duplice soluzione, o a saldo (per il 2009) o in acconto (per il 2010) Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente compilare solo il primo rigo, relativo al domicilio fiscale al 01/01/2009. Laddove siano intervenute delle variazioni, si renderà necessario compilare tutti e tre i righi. Segue… FRONTESPIZIO – DOMICILIO FISCALE NUOVO DOMICILIO PRECEDENTE DOMICILIO IN BIANCO NUOVO PRECEDENTE DOMICILIO DOMICILIO IN BIANCO NUOVO PRECEDENTE DOMICILIO DOMICILIO La normativa stabilisce, infatti, che le persone fisiche residenti hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto potremmo avere i seguenti casi a seconda della variazione della residenza: • entro il 2 novembre 2008: • dal 3 novembre 2008 ma entro il giorno 1 novembre 2009; • il giorno 2 novembre 2009; • dal 3 novembre 2009. FRONTESPIZIO – CASI PARTICOLARI ADD. REGIONALE La regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di: • soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2009 non superiore ad euro 45.000,00; • contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00; • contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Per usufruire dell’aliquota agevolata del 0,9% detti contribuenti dovranno compilare la casella “Casi particolari addizionale regionale” indicando: • il codice 1 se rientrano nei primi due casi • il codice 2 se rientrano nel terzo caso. CONIUGE E FAMILIARI A CARICO Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad euro 2.840,51. Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere computate anche: • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica; • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; ATTENZIONE! La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta se, nel corso dell’anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Segue… CONIUGE E FAMILIARI A CARICO Per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico, ATTENZIONE alla corretta indicazione della percentuale di spettanza. Accade molto spesso, infatti, che i genitori riportino una percentuale complessiva superiore al 100% (100% il padre e 50% la madre e viceversa, oppure 100% entrambi). Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno oppure attribuita al 100% al genitore con reddito complessivo più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno con possibilità di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato. Ipotesti del genitore affidatario al 100% o in caso di affidamento congiunto che non può beneficiare della detrazione per incapienza d’imposta: la detrazione può essere attribuita in tutto o in parte all’altro genitore con obbligo per questi di riversare la somma all’altro. QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO” I codici che individuano l’utilizzo dell’immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA • ‘1’ se l’immobile è utilizzato come abitazione principale; • ‘5’ se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita; ABITAZIONE A DISPOSIZIONE E PERTINENZA • ‘2’ se l’ immobile è tenuto a disposizione; • ’11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione; ABITAZIONE E/O PERTINENZA IN USO GRATUITO A FAMILIARE • ’10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica (COMODATO REGISTRATO), oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante; QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO” GRUPPO DI CODICI RELATIVO AGLI IMMOBILI LOCATI • ‘3’ se l’immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“); • ‘4’ se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone); • ‘7’ se l’immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati; • ’8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “convenzionale” (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO” ALTRI CODICI • • • • ’12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; ’13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente; ’14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009; ’15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. QUADRO B – NUOVI CODICI COLONNA “UTILIZZO” CODICE RESIDUALE ’9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; QUADRO C - SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ 90 CUD 2010 77 CUD 2009 91 CUD 2010 78 CUD 2009 X X La compilazione del presente rigo è OBBLIGATORIA in presenza di una delle seguenti condizioni: 1. 2. 3. quando più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività ad imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti euro 6.000; quando il datore di lavoro ha erroneamente assoggettato, i compensi corrisposti per incrementi di produttività, a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi eccedenti euro 6.000; quando il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L’ipotesi è quella in cui il lavoratore nell’anno 2008 ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro 35.000 e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti. In tutti e tre i casi: • nelle colonne 2 e 3 andranno inseriti i campi 90 del CUD 2010/ 77 del CUD 2009 e 91 del CUD 2010/78 del CUD 2009 o la loro somma in caso di più CUD; • andrà barrata la colonna 4 nel caso numero 3; • andrà barrata la colonna 5 nei casi numeri 1 e 2; QUADRO C - SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ 90 CUD 2010 Se anche 93 77 CUD 2009 Se anche 80 90 CUD 2010 Se anche 91 77 CUD 2009 Se anche 78 91 CUD 2010 78 CUD 2009 X X La compilazione del presente rigo è FACOLTATIVA in presenza di una delle seguenti condizioni: DA SOSTITUTIVA AD ORDINARIA • Quando il dipendente ha l’interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva DA ORDINARIA A SOSTITUTIVA • quando il dipendente ha l’interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria. Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2008 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 35.000. QUADRO E - RIGO E1 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE - FARMACI Risoluzione n. 156/2007 Circolare n. 30/2008 Circolare n. 34/2008 Circolare n. 40/2009 Risoluzione n. 218/2009 Risoluzione 10/2010 INDICAZIONE DELLA NATURA DEI FARMACI • Come noto, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. • Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato l’Agenzia oltre all’indicazione della dizione di “farmaco” o di “medicinale”, ha legittimato anche diverse altre ipotesi: – Per i medicinali omeopatici è sufficiente in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, la dicitura “omeopatico”; – Per quanto riguarda la dicitura ticket, essa soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario. – Con riferimento alle sigle SOP e OTC, lo scontrino soddisfa il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle sopra citate SOP o OTC. – Per quanto concerne le altre diciture, l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini. INDICAZIONE DELLA QUALITA’ DEI FARMACI • Con riferimento alle preparazioni galeniche, oltre all'indicazione della natura del prodotto venduto con la dicitura "farmaco" o "medicinale“, per individuare la qualità dello stesso è sufficiente la dicitura "preparazione galenica". • Per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, è stato precisato, in conformità ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco. FARMACIA XYZ FARMACO ASPIRINA*AD 20CPR 0,5G – 1 CONF € 3,95 C.F. CLIENTE AAAAAA99A99A999A 30/07/2009 FARMACIA XYZ FARMACO AIC 004763037 1 CONF C.F. CLIENTE AAAAAA99A99A999A 01/01/2010 € 3,95 IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE • • • • • Garante Protezione Dati Personali - Articolo 1 del Provvedimento 29 aprile 2009 – estratto Sostituzione della denominazione commerciale con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei farmaci. a) l'Agenzia delle entrate, entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento, fornisca indicazioni - immediatamente operative - affinchè, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantita' dei medicinali acquistati; b) dal giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate delle indicazioni di cui alla lettera precedente, e comunque non oltre la data del 1 gennaio 2010, i titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie devono adeguarsi alle suddette indicazioni dell'Agenzia, riportando sugli stessi, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantita' dei medicinali acquistati; L’Agenzia delle entrate ha ottemperato a quanto disposto dal Garante con propria circolare del 30/07/2009 n. 40 con la quale è stato chiarito che “[…] sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalita' indicate dal Garante […]”. ALTRI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396 • In relazione all’acquisito di integratori alimentari, l’Agenzia ha precisato che “[…] tali beni, pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali, ma (in ragione della loro composizione) prodotti appartenenti all’area alimentare, con la conseguenza che la spesa relativa non può dar luogo al beneficio della detrazione […]”. • I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco. • Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute). • Non è ammessa la detrazione delle spese riferite ai parafarmaci. ALTRI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA • Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, si ricorda che la normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco. • Si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. QUADRO E - RIGO E7 INTERESSI PASSIVI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE CENNI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DETRAIBILE MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE Oltre agli interessi passivi pagati, sono detraibili, sempre nel limite di 4,000 euro, anche gli oneri accessori: trattasi delle spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra queste, si segnalano: • l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario; • le spese di perizia; • le spese di istruttoria; • la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione; • la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; • la penalità per anticipata estinzione del mutuo; • le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; • le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera; • l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca; • l'imposta sostitutiva sul capitale prestato. MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE • Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato. • Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non di mutuo: – le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari); – l'onorario del notaio per il contratto di compravendita; – le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali. • Non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge. Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”. MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo Tra le voci che incrementano il costo d'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale rientrano le seguenti: • onorario del notaio relativo sia all'atto di compravendita sia al contratto di mutuo • imposte dovute per l'atto di trasferimento immobiliare (registro, Iva, ipotecaria e catastale) • spese per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca • imposta sostitutiva sul capitale prestato • spese sostenute per l'autorizzazione del Giudice tutelare • spese sostenute nei procedimenti esecutivi individuali o concorsuali • compensi di mediazione immobiliare. E 16 - ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI • Nel rigo E16 indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. • Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: – la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; – la causale del pagamento; – l’attività sportiva esercitata; – l’importo corrisposto per la prestazione resa; – i dati anagrafici del praticante dell’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. ATTENZIONE che la documentazione prodotta riporti tutti i dati sopra indicati E 37 - ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI TELEVISIVI E COMPUTER • Si tratta dell spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati. • Condizione necessaria per usufruire di questa detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. • Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. • Si ricorda che l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di spese sostenute per l’arredo dell’unità abitativa residenziale acquistata dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile. • Per avvalersi dell’agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari per poter beneficiare della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. E 37 - ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI TELEVISIVI E COMPUTER • La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10.000 euro da suddividere tra gli aventi diritto, verrà fruita ripartita in cinque rate di pari importo. • Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in tal caso l’importo massimo previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse. • L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 10.000 euro. Nel caso in cui siano state sostenute spese per l’arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare più moduli (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun immobile ristrutturato). • Il pagamento dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario. • Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, in quanto per questi spetta l’autonoma detrazione del 20 per cento. QUADRO F RIGO F1 – ACCONTI 2009 F24 • • • F24 F24 F24 In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2010 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota dovuta da ciascuno. L’ammontare degli acconti Irpef e addizionale comunale per l’anno 2009 relativi al dichiarante e al coniuge sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2010 (codice BA). Nelle colonne 1, 2 e 4 del rigo F1 andranno indicati gli eventuali versamenti degli acconti effettuati tramite modello F24. Nella colonna 5 va riportata l’eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24 che deriva dal pagamento dell’acconto Irpef in misura pari al 99 per cento invece che al 79 per cento. F3 E F4 – ECCEDENZE DA RIPORTARE - F24 - F24 SE È STATO PRESENTATO IL MODELLO UNICO 2009 SE IL SOSTITUTO NON HA POTUTO RESTITUIRE IL CREDITO 730/2009 CUD 2009 - F24 - F24 RIGO F6 – SALDO 2009 E ACCONTI 2010 Il dipendente può scegliere, se lo ritiene opportuno: • di non versare acconti IRPEF e di addizionale comunale; • di rideterminare l’ammontare degli acconti IRPEF e di addizionale comunale da versare; • di rateizzare fino a 5 rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse a decorrere dalla seconda rata. Qualora scelga di versare gli acconti, il dipendente può comunicare al proprio sostituto, tramite richiesta scritta entro il 30 settembre, di ridurre o azzerare quanto dovuto a titolo di seconda o unica rata di acconto. RIGO F11 COL.1 – CREDITO FAMIGLIE NUMEROSE CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO IN QUALI CASI SPETTA? Il credito spetta se alla formazione del reddito complessivo italiano concorrono redditi prodotti all'estero sui quali (all’estero) sono state pagate imposte a titolo definitivo e se tali redditi: • sono stati prodotti in un paese estero con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni oppure • sono prodotti in un paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione – sia in Italia – sia nello Stato estero Non spetta il credito d’imposta qualora la Convenzione contro le doppie imposizioni preveda la tassazione del reddito prodotto all’estero esclusivamente in Italia. Qualora tale reddito fosse stato erroneamente tassato anche all’estero, per recuperare tale imposta dovrà essere presentata, ad esempio, idonea istanza di rimborso all’Amministrazione fiscale estera. Segue… CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO Estratto dall’appendice alle istruzioni per la compilazione del modello 730/2010 Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni; • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia; • I’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. Utili e proventi equiparati prodotti all’estero Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO QUALI DATI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE? • • Il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia; le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate: – le imposte pagate in acconto – in via provvisoria – quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. ATTENZIONE! • • • Qualora l’ammontare dell’imposta estera sia superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale più elevata vigente nel periodo di produzione del reddito si deve assumere, quale imposta estera, quest’ultimo valore (si veda successivo esempio 1); Se il reddito prodotto all’estero concorre interamente a formare il reddito complessivo italiano, l’imposta estera viene assunta per intero. Se invece il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente a formare il reddito complessivo italiano, anche l’imposta va ridotta proporzionalmente (si veda successivo esempio 2) . Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. Segue… CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ESEMPIO 1 (eventuale riconduzione all’aliquota marginale italiana più elevata): • • • • • Anno 2009 Reddito prodotto all’estero: 100 Imposta pagata all’estero a titolo definitivo: 45; Aliquota marginale massima italiana in vigore per il 2009: 43% Importo dell’imposta estera da considerare: 43 (100x43%) ESEMPIO 2 (riduzione dell’imposta estera nel caso di concorrenza parziale del reddito estero al complessivo italiano): • • • • • • Anno 2009 Reddito prodotto all’estero: 100 Concorrenza del reddito estero al complessivo italiano secondo la normativa interna: 40; Percentuale di concorrenza del reddito estero al complessivo italiano: 40% Imposta pagata all’estero a titolo definitivo: 25; Importo dell’imposta estera da considerare: 10 (25x40%) Segue… CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ESEMPIO 3: compilazione del modello 730 – dipendente distaccato all’estero – dati casuali. Stato estero: Francia (cod. 029) Anno 2009 Retribuzione effettiva percepita all’estero (Francia): 100.000 euro; Imposte pagate all’estero a titolo definitivo: 40.000 euro; Retribuzione imponibile in Italia (convenzionale): 75.000 euro; Percentuale di concorrenza del reddito estero al complessivo italiano: 75% Imposta estera rilevante (40.000x75%): 30.000 euro; 029 2009 75.000 30.000 CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO COME VIENE DETERMINATO L’AMMONTARE DEL CREDITO MASSIMO SPETTANTE? • • • • Prima di tutto viene determinato il rapporto tra il reddito prodotti all'estero ed il reddito complessivo italiano; si moltiplica, per tale rapporto, l’imposta lorda italiana; si confronta tale risultato con l’imposta estera; si considera rilevante il minore dei due dati. ESEMPIO (continuazione esempio 3): Reddito complessivo italiano: Imposta lorda italiana: Rapporto reddito estero/complessivo italiano: Imposta lorda x rapporto precedente Credito d’imposta massimo 93.750 euro 25.000 euro 75.000/ 93.750 = 0,80 25.000x0,80 = 20.000 20.000 euro COME SI DETERMINA L’AMMONTARE DEL CREDITO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE? Il credito spetta nei limiti dell’imposta netta italiana. ESEMPIO (continuazione esempio precedente): Imposta netta italiana Credito d’imposta effettivamente spettante: 18.000 euro 18.000 euro CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO QUANDO SPETTA? • La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce la relativa imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. • Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente quando l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. • La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. IL MODULO RW MODULO RW – QUANDO DEVE ESSERE COMPILATO L’obbligo di compilazione del modulo RW sussiste per le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono: Investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000 attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia L’Agenzia entrata ha recentemente fornito diversi chiarimenti in materia con le seguenti circolari: • 10 ottobre 2009 n. 43/E • 17 novembre 2009 n. 48/E • 12 marzo 2010 n. 11/E • 12 marzo 2010 n. 12/E MODULO RW – ATTIVITA’ NON FINANZIARIE C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E • L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda l’indicazione: delle consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al termine del periodo d’imposta di ammontare complessivo superiore a euro 10.000 dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000 • L’obbligo di compilazione sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). COMPOSIZIONE DEL MODULO RW • Il modulo RW si compone di tre sezioni: • Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all’estero o dall’estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione COMPOSIZIONE DEL MODULO RW • Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all’estero al termine del periodo di imposta (31/12/2009) • Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II MODULO RW – ATTIVITA’ FINANZIARIE C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione le seguenti attività finanziarie: • • • • attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all’estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano; contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero. Le attività sopra elencate devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia (C.M. 10 ottobre 2009 n. 43) MODULO RW – ATTIVITA’ FINANZIARIE C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E Per quanto riguarda i conti correnti esteri, il contribuente può dare disposizione all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo caso non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi (quindi non si rende necessaria nemmeno la compilazione del quadro RM). MODULO RW – ATTIVITA’ NON FINANZIARIE C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E • Con riferimento, invece, agli investimenti all’estero di natura non finanziaria, essi devono essere indicati nel modulo RW soltanto nel periodo d’imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia (interpretazione valida fino al periodo d’imposta 2008). L’Agenzia delle entrate ha chiarito che: • nel caso degli immobili situati all’estero, gli stessi devono essere indicati nel modulo RW relativo al periodo d’imposta in cui sono dati in locazione ovvero formano oggetto di cessione imponibile in Italia; • devono essere indicati gli immobili che sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero anche se tenuti a disposizione, come accade, ad esempio, in Spagna; • non deve essere indicato nel modulo RW l’immobile tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come ad esempio in Francia); • tra gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW vi rientrano anche gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht nel periodo d’imposta in cui sono impiegati in attività produttive di redditi imponibili in Italia. E’ il caso, ad esempio, della locazione di imbarcazioni, opere d’arte, oggetti preziosi. MODULO RW – NUOVO ORIENTAMENTO A.d.E. C.M. 10 ottobre 2009 n. 43/E • • • • • Fermo restando quanto finora precisato, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che a decorrere dal periodo d’imposta 2009, debba essere fornita una interpretazione estensiva dei dati da indicare nel modulo RW, motivando tale scelta con “[…] l’esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari […]”. L’Agenzia ha ritenuto di rivedere l’interpretazione della disposizione normativa che prevede di indicare nel modulo RW gli investimenti all’estero “… attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia …”. L’Agenzia ritiene che “[…] la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale […]”. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi. MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E • L’Agenzia delle entrate, specificamente interpellata al riguardo, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di compilazione del modulo RW facenti capo ai lavoratori dipendenti, residenti fiscalmente in Italia, che prestano la propria attività all’estero e: – detengono depositi e/o conti correnti all’estero ai fini dell’accredito dello stipendio o degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta. – hanno versato contributi a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, – detengono all’estero diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari anche di natura non partecipativa. • L’Agenzia, ha precisato che sussisteva l’obbligo di compilazione e presentazione del quadro RW (sezioni II e III) ma nel caso in esame, non è ravvisabile la volontà di porre in essere, da parte dei dipendenti, comportamenti illeciti. Per quanto concerne i depositi esteri per l’accredito dello stipendio, l’Agenzia ha osservato che “[…] è sintomatica, al riguardo, la circostanza che si tratta di disponibilità detenute all’estero derivanti da redditi di lavoro dipendente ed assimilato generalmente assoggettati a tassazione alla fonte a cura del datore di lavoro […]”. MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E e C.M. 12 marzo 2010 n. 11/E • Qualora non sia stato presentato, a suo tempo, il modulo RW, gli interessati potranno regolarizzare la propria posizione fiscale, relativamente al periodo d’imposta 2008, presentando: – la dichiarazione dei redditi integrativa compilando solo il frontespizio e il modulo RW indicando nella sezione II di quest’ultimo, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno. – la dichiarazione dei redditi completa se, a suo tempo, non era stato presentato né il modello Unico , né il modello 730. • Analoghi adempimenti dovranno essere posti in essere per la regolarizzazione delle altre fattispecie citate: – contributi versati a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, – ammontare dei diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari anche di natura non partecipativa. MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E • L’Agenzia ha precisato che la presentazione della dichiarazione integrativa con la rettifica in esame, operata con riferimento alle sole disponibilità, contributi e diritti sopra richiamati, può beneficiare di una attenuazione del trattamento sanzionatorio ordinariamente applicabile. • In tutti i casi citati si applica, secondo l’Agenzia, la sola sanzione in misura fissa da euro 258 ad euro 2.065 con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, laddove non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero. • Per consentire a tutti gli interessati di regolarizzare la propria posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, è intervenuto anche il Legislatore che con il D.L. 30 dicembre 2009, articolo 1, comma 7 ha previsto una proroga del termine per la presentazione o l’integrazione della dichiarazione al 30 aprile 2010 (il termine era scaduto il 29 dicembre 2009, novanta giorni oltre l’ordinaria scadenza del 30 settembre 2009). MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO Articolo 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2009 • “Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni”. • Il dipendente ha pertanto la possibilità di sanare la violazione: Entro il 30 aprile 2010 presentando o integrando la dichiarazione versando la sanzione ridotta a 21 euro (pari a un dodicesimo del minimo) Dal 1 maggio ed entro il 30 settembre 2010 integrando la dichiarazione versando la sanzione ridotta a 25 euro (pari ad un decimo del minimo) MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO C.M. 12 marzo 2010 n. 11/E • L’agenzia ha ribadito che“il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta (21 o 25 euro) sana le omissioni relative al modulo RW, nonché le omissioni dichiarative degli interessi derivanti dal conto corrente estero, anche con riferimento agli anni pregressi”; • È anche da rilevare che “l’attenuazione delle sanzioni sopra descritta non è, invece, applicabile nei casi in cui i dipendenti abbiano violato gli obblighi di monitoraggio in relazione ad attività detenute o costituite all’estero diverse dai conti correnti in esame. Con riferimento a tali attività si rende, infatti, applicabile l’ordinario regime sanzionatorio”. MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E • A decorrere dal periodo d’imposta 2009, ricorrendone i presupposti, rimane fermo, per la tipologia di lavoratori esteri in esame, l’obbligo di compilazione del modulo RW per la consistenza delle attività detenute all’estero e dei relativi trasferimenti (Sez. II e Sez. III), nonché l’obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività. • Ad esempio, gli interessi derivanti dai conti correnti esteri, oltre ad essere indicati nel modulo RW, devono essere assoggettati ad imposizione in Italia, compilando il quadro RM del modello Unico e liquidando l’imposta sostitutiva nella stessa misura (27 per cento) della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. • NB: qualora il contribuente avesse dato disposizione all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso non sussisterebbe l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre sarebbe assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi. MODULO RW – LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO C.M. 17 novembre 2009 n. 48/E • Si segnala che nel caso in cui i suddetti redditi non vengano sottoposti ad imposizione in Italia secondo le predette modalità, la norma presume che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta. • A tale presunzione può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. MODELLO 730-4 TELEMATICO MODELLO 730-4 TELEMATICO A decorrere dal 2010, la ricezione telematica del modello 730-4, fino allo scorso anno servizio sperimentale in alcune Province, è stata estesa a tutto il territorio nazionale. I sostituti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia entrate, entro il 31 marzo prossimo, la modalità scelta per la ricezione dei modelli 730-4 a seconda che siano abilitati o meno al servizio di trasmissione telematica fornito dall’Agenzia entrate. SOSTITUTI ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA: possono comunicare di voler ricevere direttamente il flusso telematico dei 730-4 oppure comunicare i riferimenti di un intermediario abilitato alla ricezione. SOSTITUTI NON ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA: devono comunicare i riferimenti di un intermediario abilitato alla ricezione. Per assolvere a tale adempimento, l’Agenzia entrate ha predisposto uno specifico modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” oltre al relativo software per generare il file contenente la comunicazione della modalità scelta dal sostituto per la ricezione dei modelli 730-4. MODELLO PER LA RICEZIONE DEI DATI RELATIVI AI 730-4 I sostituti d’imposta che hanno già presentato la comunicazione in esame nel 2009 sono tenuti a presentarla anche quest’anno soltanto nel caso in cui: • siano variati i dati precedentemente comunicati; • nella Comunicazione dello scorso anno non sia stato indicato il numero di telefono cellulare ovvero l’indirizzo di posta elettronica. COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI 730-4 Entro il 30 giugno (*) I CAF comunicano all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni L'Agenzia delle entrate provvede a rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni I dati per permettere ai sostituti di effettuare le operazioni di conguaglio, dovrebbero quindi essere disponibili entro il 10 luglio 2010 (*) 10 novembre per il modello integrativo COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI 730-4 • L’Agenzia entrate conferma ai Caf, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti. • Ove sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf o al professionista abilitato che inviano il modello 730-4 al sostituto con i mezzi idonei. • Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’ effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisce il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato per i conseguenti adempimenti. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO ? Modello 730-4 ESEMPIO DI 730-4 E CEDOLINO DIPENDENTE CONGUAGLIO A DEBITO – SALDO E PRIMA RATA DI ACCONTO Articolo 19, comma 1 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione di competenza del mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. 730 a debito Retribuzione di competenza di luglio Versamento con le ritenute riferite alle retribuzioni di competenza di luglio Se la retribuzione di competenza di luglio è insufficiente Debito residuo trattenuto dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi e versamento con le ritenute riferite ai relativi periodi 0,4% mensile Segue… SALDO E PRIMA RATA DI ACCONTO RATEIZZATI (Cfr. C.M. 4 maggio 2009 n. 21/E) • • Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente. Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. 730 a debito rateizzato Prima rata con la retribuzione di competenza di luglio Se la retribuzione mensile è insufficiente rispetto alla rata, oltre a 0,33% mensile dalla seconda rata 0,33% 0,4% mensile mensile per rateizzazione per differito pagamento SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO Articolo 19, comma 5 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 L'importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Seconda o unica rata di acconto Retribuzione corrisposta nel mese di novembre Se la retribuzione corrisposta nel mese di novembre risulta insufficiente Debito residuo trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre 0,4% DEBITO NON ESTINTO ENTRO FINE ANNO Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2010, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, utilizzando quindi il modello F24. DESCRIZIONE SALDO IRPEF IRPEF ACCONTO - PRIMA RATA IRPEF ACCONTO - SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE CODICE TRIBUTO 4001 4033 4034 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 3801 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ACCONTO 3843 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - SALDO 3844 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 4200 CONGUAGLIO A CREDITO Articolo 19, comma 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. 730 a credito Riduzione delle ritenute sulla retribuzione competenza di luglio Se insufficiente ammontare complessivo delle ritenute operate eventualmente anche dei mesi successivi In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. (Cfr. C.M. 4 maggio 2009 n. 21/E) CONGUAGLIO A CREDITO – 730 INTEGRATIVO Articolo 19, comma 3 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni integrative, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese. 730 integrativo Riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre Se insufficiente ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese di dicembre. CONGUAGLIO A CREDITO NON RIMBORSATO Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. (Cfr. C.M. 4 maggio 2009 n. 21/E) Segue… CONGUAGLIO A CREDITO NON RIMBORSATO Ipotesi di modello CUD 2011 basato sull’attuale modello e istruzioni 2010 Segue… CONGUAGLIO A CREDITO NON RIMBORSATO Ipotesi di modelli CUD e 730 2011 (RIGO F3 e F4) basati sugli attuali modelli e istruzioni 2010 PER EVENTUALI QUESITI: [email protected]