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Convegno CNDCEC - ODCEC di Cuneo

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Convegno CNDCEC - ODCEC di Cuneo
NUOVE REGOLE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE
DEI MODELLI INTRASTAT
MODALITA’ D’INTEGRAZIONE DELLE FATTURE
ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RICEVUTI DA
OPERATORI ITALIANI
RAG. GUIDO BERARDO
CUNEO, 1 MARZO 2011
NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO
•D.LGS. 11.2.2010 N. 18
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 31.12.2009 N. 58/E
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 17.2.2010 N. 5/E
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 12.3.2010 N. 12/E
•DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
•PROVV. AG. DOGANE N. 24265 DEL 19.2.2010
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 18.3.2010 N. 14/E
•PROVV. AG. DOGANE N. 22778 DEL 22.2.2010
•PROVV. AG. ENTRATE N. 46067 DEL 18.3.2010
•PROVV. AG. ENTRATE N. 53471 DEL 1.4.2010
•PROVV. AG. DOGANE N. 63336 DEL 7.5.2010
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 21.6.2010 N. 36/E
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 6.8.2010 N. 43/E
G. BERARDO E V. DULCAMARE
2
D.LGS. 11.2.2010 N. 18
(IN G.U. N. 41 DEL 19.2.2010)
DI RECEPIMENTO MODIFICHE PRESTAZIONI IVA INTERNAZIONALI
•NUOVO TRATTAMENTO IVA PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERNAZIONALI
•NUOVE NORME PER INTRASTAT SUI SERVIZI
•NUOVE NORME PER RIMBORSI IVA A NON RESIDENTI
•SOPPRIME ART. 40, COMMI 4-BIS, 5 E 6 DEL D.L. 331/93
•MODIFICA PERIODICITA’ PRESENTAZIONE INTRASTAT
•RISCRIVE ART. 7 DPR 633/72
•INTRODUCE ARTT. DA 7-BIS A 7 SEPTIES DPR 633/72
•RISCRIVE ART. 17 DPR 633/72
•RISCRIVE ART. 21 DPR 633/72
•NUOVE NORME PER RIMBORSI IVA A NON RESIDENTI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
3
D.LGS. 11.2.2010 N. 18
(IN G.U. N. 41 DEL 19.2.2010)
DI RECEPIMENTO MODIFICHE PRESTAZIONI IVA INTERNAZIONALI
ENTRATA IN VIGORE
ANCHE SE LO SCHEMA DI D.LGS.
NON RISULTAVA ANCORA APPROVATO
LE NUOVE NORME SONO ENTRATE IN VIGORE IL
1° GENNAIO 2010
(TALE E’ LA DATA PREVISTA DALLE DIRETTIVE
PER IL NUOVO REGIME COMUNITARIO DEI SERVIZI)
CON IMPORTANTI RIPERCUSSIONI
SIA SUGLI ASPETTI OPERATIVI
SIA RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI SANZIONATORI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
4
D.LGS. 11.2.2010 N. 18
ADEMPIMENTI IVA
DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI
PRESTAZIONI IN USCITA
PRESTAZIONI IN ENTRATA
MODIFICA ART. 46 DL 331/1993
VIENE ELIMINATO L’OBBLIGO
DI EMETTERE FATTURA
INTRACOMUNITARIA
MODIFICA ART. 46 DL 331/1993
VIENE ELIMINATO L’OBBLIGO DI
INTEGRARE LA FATTURA DEL
FORNITORE UE
MODIFICA ART. 21 DPR 633/1972
OBBLIGO DI EMETTERE
LA FATTURA ANCHE PER LE
OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’IVA
MODIFICA ART. 17 DPR 633/1972
OBBLIGO DI AUTOFATTURA
PER LE PRESTAZIONI
TERRITORIALMENTE LOCALIZZATE
IN ITALIA
MODIFICA ART. 50 DL 331/1993
OBBLIGO DI INTRASTAT
MODIFICA ART. 50 DL 331/1993
OBBLIGO DI INTRASTAT ANCHE SE
NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA
G. BERARDO E V. DULCAMARE
5
D.LGS. 11.2.2010 N. 18
ADEMPIMENTI IVA
DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI
FATTURAZIONE OPERAZIONE
ART. 21 LETT. F-BIS) DPR 633/1972
LA FATTURA
PER OPERAZIONE NON SOGGETTA
DEVE CONTENERE
IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA
ATTRIBUITA DALLO STATO MEMBRO
DI STABILIMENTO DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE, PER LE
OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI STABILITI NEL TERRITORIO DI
UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA’
G. BERARDO E V. DULCAMARE
6
D.LGS. 11.2.2010 N. 18
ADEMPIMENTI IVA
DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI
FATTURAZIONE OPERAZIONE
ART. 21, C. 6), DPR 633/1972 – CIRC. 43/E/2010
LA FATTURA
PER OPERAZIONE NON SOGGETTA EX 7-TER
PUO’ NON ESSERE EMESSA SE RICORRONO
CONGIUNTAMENTE LE DUE CONDIZIONI:
- L’OPERAZIONE NON DEVE ESSERE INSERITA NEGLI INTRASTAT IN
QUANTO NON E’ DOVUTA L’IMPOSTA NEL PAESE DI DESTINAZIONE
(ART. 50, C. 6, D.L. 331/93);
- L’OPERAZIONE, OVE FOSSE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN
ITALIA, BENEFICEREBBE DI UN REGIME DI ESONERO DALL’OBBLIGO
DI FATTURAZIONE (ES. ART. 22, C. 1, N. 6 E 36-BIS DPR 633/72)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
7
D.LGS. 11.2.2010 N. 18
ADEMPIMENTI IVA
DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI
RIFLESSI DELLA NUOVA FATTURAZIONE
(DA INTRACOMUNITARIA A NON SOGGETTA)
PLAFOND
VOLUME AFFARI
ART. 40 CO 4 DL 331/1993
SI CONSIDERANO SOLO
LE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
IN QUANTO I SERVIZI SONO
CONFLUITI NELL’ART. 7-TER
NON SOGGETTI
ART. 20 DPR 633/1972
NON SI TIENE CONTO DELLE
OPERAZIONI NON SOGGETTE
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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D.LGS. 11.2.2010 N. 18
ADEMPIMENTI IVA
DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI
AUTOFATTURAZIONE
ART. 17 DPR 633/1972
PER IL SOGGETTO PASSIVO IVA IN ITALIA
L’AUTOFATTURAZIONE DIVENTA LA REGOLA GENERALE
PER TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE A
PRESTAZIONI EX INTRACOMUNITARIE ORA ART. 7-TER
CHE SI CONSIDERANO EFFETTUATE
NEL TERRITORIO NAZIONALE
SE EFFETTUATE
DA UN SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE
POSSIBILE INTEGRARE LA FATTURA SE CON OPERATORE UE
(CIRC. 12/E/2010, PAR. 3.2)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
9
LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE
IVA 2011
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE
IVA 2011
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE
IVA 2011
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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MODELLI INTRASTAT
PRINCIPALI NOVITA’ DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
•HA INDIVIDUATO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE PRESTAZIONI
INTRACOMUNITARIE (INTRASTAT)
•HA ESTESO L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT
ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICI” DI CUI AL NUOVO ART.
7-TER D.P.R. 633/72 EFFETTUATE IN AMBITO COMUNITARIO
•HA STABILITO LA NUOVA PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI
INTRASTAT (ELIMINATA LA CADENZA ANNUALE)
•HA INDIVIDUATO NUOVE SOGLIE PER DETERMINARE LA
PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT
•HA STABILITO IL CONTENUTO DEGLI INTRASTAT PER LA PARTE
FISCALE E PER LA PARTE STATISTICA
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DEI MODELLI INTRASTAT
ART. 1 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
•SOGGETTI PASSIVI IVA CHE EFFETTUANO ACQUISTI O CESSIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI NONCHE’ PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” (7TER DPR 633/72) CON SOGGETTI PASSIVI IVA DI ALTRI STATI MEMBRI UE
•ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI NON COMMERCIALI E NON
SOGGETTI PASSIVI IVA DI CUI ALL’ART. 7-TER, C. 2, LETT. B) E C), D.P.R. 633/72, CHE
EFFETTUANO ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI
“GENERICHE” (7-TER DPR 633/72) DA SOGGETTI PASSIVI IVA DI ALTRI STATI
MEMBRI UE, ANCHE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NON COMMERCIALI
•I SOGGETTI DI CUI SOPRA SE EFFETTUANO SCAMBI INTRACOMUNITARI DI NAVI,
AEROMOBILI, ENERGIA ELETTRICA, GAS, MERCI ACQUISITE O CEDUTE COME
SOCCORSI D’URGENZA IN REGIONI SINISTRATE, ANCHE SE DETTI SCAMBI NON
COSTITUISCONO CESSIONI O ACQUISTI INTRACOMUNITARI OVVERO PRESTAZIONI
DI SERVIZI IMPONIBILI NELLO STATO MEMBRO IN CUI E’ STABILITO IL
COMMITTENTE (7-TER)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DEI MODELLI INTRASTAT
ART. 1 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
TRA I SOGGETTI PASSIVI IVA SONO RICOMPRESI ANCHE:
•I RAPPRESENTANTI FISCALI DI SOGGETTI NON RESIDENTI,
INCLUSO IL RAPPRESENTANTE FISCALE LEGGERO (ART. 44, C. 3,
D.L. 331/93)
•COLORO CHE SI SONO IDENTIFICATI DIRETTAMENTE AI SENSI
DELL’ART. 35-TER DEL D.P.R. 633/72
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DEI MODELLI INTRASTAT
CIRCOLARE 36/E/2010
•NON VI E’ OBBLIGO DI INCLUDERE NEGLI ELENCHI LE PRESTAZIONI RESE O
RICEVUTE DA SOGGETTI STABILITI IN UN PAESE EXTRACOMUNITARIO CHE SI
SONO IDENTIFICATI AI FINI IVA NELL’UNIONE EUROPEA MA CHE NON POSSIEDONO
NEL TERRITORIO COMUNITARIO NE’ LA SEDE PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ NE’ UNA
STABILE ORGANIZZAZIONE: RILEVA L’ASPETTO SOGGETTIVO
•VI E’ OBBLIGO DI INCLUDERE NEGLI ELENCHI LE CESSIONI E GLI ACQUISTI
INTRACOMUNITARI DI BENI A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE IL
SOGGETTO COMPRATORE OVVERO ACQUIRENTE SIA STABILITO IN UN PAESE
TERZO, A CONDIZIONE CHE IL MEDESIMO SIA IDENTIFICATO AI FINI IVA
NELL’UNIONE EUROPEA
RILEVA L’ASPETTO OGGETTIVO DELL’OPERAZIONE POSTA IN ESSERE
ED IN PARTICOLARE
L’ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA’ DEI BENI, L’EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE
DEGLI STESSI TRA DUE STATI MEMBRI UE E LO STATUS DI OPERATORE
ECONOMICO DEI CONTRAENTI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DEI MODELLI INTRASTAT
CIRCOLARE 36/E/2010 – CONTRIBUENTI MINIMI (ART. 1 L. 244/97)
MINIMO ITALIANO
IDENTIFICAZIONE
OPERAZIONE
ADEMPIMENTI OPERATORE
ITALIANO
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
(ART. 38 D.L. 331/93)
INTEGRAZIONE FATTURA CON
ALIQUOTA E IVA
NO DETRAZIONE IVA
OBBLIGO INTRASTAT
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI
OPERAZIONE INTERNA SENZA
DIRITTO DI RIVALSA (SENZA
IVA)
I MINIMI NON ADDEBITANO L’IVA
NO INTRASTAT
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI SERVIZI
TRATTATO COME ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO DI BENI
INTEGRAZIONE FATTURA CON
ALIQUOTA E IVA
NO DETRAZIONE IVA
OBBLIGO INTRASTAT
PRESTAZIONI DI SERVIZI AD UN
SOGGETTO PASSIVO UE
OPERAZIONE INTERNA SENZA
DIRITTO DI RIVALSA (SENZA
IVA)
I MINIMI NON ADDEBITANO L’IVA
NO INTRASTAT
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DEI MODELLI INTRASTAT
CIRCOLARE 36/E/2010 – ITALIANO CON CONTRIBUENTI MINIMI UE
SOGGETTO PASSIVO ITALIANO
IDENTIFICAZIONE
OPERAZIONE
ADEMPIMENTI OPERATORE ITALIANO
ACQUISTI DI BENI PRESSO
OPERATORE UE IN REGIME DI
PICCOLE IMPRESE
NON E’ ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
OPERAZIONE GIA’ ASSOGGETTATA AD IVA
NELLO STATO UE DI ORIGINE
OCCORRE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:
SE MANCA IL CESSIONARIO ITALIANO
EMETTE AUTOFATTURA SENZA IVA PER
DOCUMENTARE L’ACQUISTO MA NON
COMPILA L’INTRASTAT
CESSIONI DI BENI A
OPERATORE UE IN REGIME DI
PICCOLE IMPRESE
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
(ART. 41 D.L. 331/93)
L’IVA E’ DOVUTA NELLO STATO UE DI
DESTINAZIONE DEI BENI
FATTURA SENZA ADDEBITO IVA
OBBLIGO INTRASTAT
ACQUISTI DI SERVIZI DA
OPERATORE UE IN REGIME DI
PICCOLE IMPRESE
NON E’ PRESTAZIONE DI
SERVIZI IN AMBITO
INTRACOMUNITARIO
IDEM CASO 1
PRESTAZIONI DI SERVIZI A
OPERATORE UE IN REGIME DI
PICCOLE IMPRESE
OPERAZIONE
INTRACOMUNITARIA
(ART. 7-TER DPR 633/72)
L’IVA E’ DOVUTA NELLO STATO UE DEL
COMMITTENTE
FATTURA SENZA ADDEBITO IVA
OBBLIGO INTRASTAT
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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MODELLI INTRASTAT
OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE
•LE CESSIONI ED ACQUISTI DI BENI EFFETTUATE, REGISTRATE O SOGGETTE A
REGISTRAZIONE, NEI CONFRONTI DI OPERATORI COMUNITARI SOGGETTI AD IVA
•LE PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICI”, RESE O RICEVUTE, DI CUI AL NUOVO ART.
7-TER D.P.R. 633/72 EFFETTUATE IN AMBITO COMUNITARIO TRA SOGGETTI PASSIVI
IVA
•LE OPERAZIONI EX ART. 40, C. 2., D.L. 331/93 RIGUARDANTI TRIANGOLAZIONI
COMUNITARIE DI BENI IN CUI IL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA ITALIANO,
PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE, AGISCE SIA COME ACQUIRENTE CHE
CEDENTE COMUNITARIO
•LE RETTIFICHE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEGLI
ELENCHI A SEGUITO DI VARIAZIONI
•LE TRANSAZIONI RIGUARDANTI LE MOVIMENTAZIONI DI BENI OGGETTO DI
PERFEZIONAMENTO O MANIPOLAZIONE USUALE DA RIEPILOGARE AI FINI
STATISTICI
•GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI NAVI ED AEREOMOBILI, ENERGIA ELETTRICA,
GAS, MERCI ACQUISITE O CEDUTE COME SOCCORSI D’URGENZA IN REGIONI
SINISTRATE, DA RIEPILOGARE AI FINI STATISTICI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
19
OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE
CIRCOLARE 36/E/2010
RIPARAZIONE DI BENI MOBILI CON UTILIZZO DI RICAMBI
•NEL CASO DI RIPARAZIONI A TITOLO ONEROSO RICHIESTE DA CLIENTI
COMUNITARI, POSTO CHE SI TRATTA DI OPERAZIONI NON RILEVANTI NEL
TERRITORIO ITALIANO EX ART. 7-TER DPR 633/72, DEVE ESSERE
COMPILATO L’INTRASTAT RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI RESI PER LA
PARTE RELATIVA ALLA EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI
RIPARAZIONE, CON L’INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO CHE SARA’
COMPRENSIVO ANCHE DEL VALORE DEL BENE SOSTITUITO
•NON DEVE ESSERE COMPILATO AI FINI FISCALI L’INTRASTAT RELATIVO
AI BENI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
20
OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE
CIRCOLARE 36/E/2010
ACQUISTO DI BENI CON SUCCESSIVA RIPARAZIONE
DA PARTE DELLO STESSO FORNITORE
•ITALIANO ACQUISTA DA TEDESCO E SUCCESSIVAMENTE RISPEDISCE AL
FORNITORE LA MERCE SU CUI ESEGUIRE DELLE RIPARAZIONI
•LA RIPARAZIONE E’ UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICA EX ART. 7TER DPR 633/72, PERTANTO DEVE ESSERE RILEVATA NEGLI ELENCHI
INTRASTAT AI FINI FISCALI
•PER L’INVIO DI BENI IN ALTRO STATO UE AL FINE DI ESSERE SOTTOPOSTI
A RIPARAZIONE NON DEVE ESSERE COMPILATO L’INTRASTAT (PERCHE’
NON SI TRATTA DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
21
OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE
CIRCOLARE 36/E/2010
PRESTAZIONI ACCESSORIE
•IL RIPORTO NEGLI ELENCHI INTRASTAT DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
VA EFFETTUATO QUANDO SI TRATTA DI PRESTAZIONE AUTONOMA E NON
ACCESSORIA ALLA CESSIONE O ACQUISTO DI UN BENE
•IN CASO DI ACCESSORIETA’ (ART. 12 DPR 633/72) IL VALORE DELLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI SARA’ INCLUSO IN QUELLO DEL BENE, CON IL
CONSEGUENTE OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEI SOLI ELENCHI
INTRASTAT RELATIVI AI BENI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
22
OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE
CIRCOLARE 36/E/2010
PRESTAZIONI ACCESSORIE
SPESE DI TRASPORTO (PAR. 18)
•SE SI TRATTA DI UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA AD UNA VENDITA DI
BENI, L’OPERAZIONE COMPLESSIVA VA EVIDENZIATA SOLO NEGLI
ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AI BENI
•SE SI TRATTA DI UNA PRESTAZIONE AUTONOMA RISPETTO ALLA
COMPRAVENDITA DI BENI, DETTA PRESTAZIONE VA EVIDENZIATA NEGLI
ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AI SERVIZI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
23
OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE
CIRCOLARE 36/E/2010
PRESTAZIONI ACCESSORIE
REALIZZAZIONE DI PRODOTTO CON MATERIALE DEL CLIENTE (PAR. 30)
•IMPRESA ITALIANA RICEVE DEL MATERIALE DA UN PROPRIO CLIENTE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FINITO; TALE PRODOTTO
FINITO SARA’ VENDUTO ALLO STESSO CLIENTE CON ADDEBITO DELLE
SPESE DI TRASPORTO
•IL PRODUTTORE ITALIANO COMPILA GLI ELENCHI INTRASTAT RELATIVI
ALLE CESSIONI DI BENI COMPRENDENDO, IN APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI ACCESSORIETA’, LE SPESE DI LAVORAZIONE E DI
TRASPORTO
G. BERARDO E V. DULCAMARE
24
OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE
NON VANNO RIEPILOGATE LE SEGUENTI OPERAZIONI NEGLI INTRASTAT:
•BENI COMUNITARI INTRODOTTI O SPEDITI DALL’ITALIA A TITOLO
GRATUITO O A TITOLO NON DEFINITIVO (ES. BENI SPEDITI A MOSTRE E
FIERE, ECC.)
•MERCI NON COMUNITARIE ANCHE SE OGGETTO DI SCAMBIO CON
SOGGETTI INTRACOMUNITARI (ES. ITALIANO ACQUISTA DA GIAPPONESE
E RIVENDE AD UNO SPAGNOLO PRIMA DELLO SDOGANAMENTO - IN TAL
CASO L’ITALIANO PER L’ACQUISTO ANNOTERA’ LA FATTURA TRA I COSTI
IN P.D. E PER LA CESSIONE EMETTERA’ FATTURA ESCLUSA IVA EX ART. 7BIS DPR 633/72)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
25
OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE
NON VANNO RIEPILOGATE LE SEGUENTI OPERAZIONI NEGLI INTRASTAT:
•LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EX ART. 7-TER DPR 633/72 PER LE QUALI
NON E’ DOVUTA L’IVA NELLO STATO MEMBRO IN CUI E’ STABILITO IL
COMMITTENTE (ART. 50, C. 6, D.L. 331/93)
LA NUOVA NORMA IMPONE AL SOGGETTO PASSIVO ITALIANO DI
CONOSCERE LA NORMATIVA IVA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
CIRCOLARE N. 43/E/2010:
- SE COMMITTENTE STABILITO IN ITALIA: DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA
NORMATIVA DOMESTICA CHE CONTEMPLA IL REGIME DI NON
IMPONIBILITA’ O DI ESENZIONE;
- SE COMMITTENTE E’ STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO: IL
PRESTATORE ITALIANO HA L’ONERE DI ACCERTARE CHE LA
PRESTAZIONE RESA SIA ESENTE O NON IMPONIBILE NEL PAESE DEL
COMMITTENTE
G. BERARDO E V. DULCAMARE
26
OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE
CIRCOLARE N. 43/E/2010:
- SI CONSIDERA CHE IL PRESTATORE ITALIANO ABBIA AGITO IN BUONA FEDE
NELL’ACCERTARE CHE PER LA PRESTAZIONE RESA NON SIA DOVUTA L’IMPOSTA
NELLO STATO MEMBRO DEL COMMITTENTE QUANDO HA RICHIESTO ED OTTENUTO
UNA DICHIARAZIONE REDATTA DAL MEDESIMO COMMITTENTE IN CUI QUESTI
AFFERMA CHE LA PRESTAZIONE E’ ESENTE O NON IMPONIBILE NEL SUO PAESE DI
STABILIMENTO.
-TALE DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE RILASCIATA UNA SOLA VOLTA DAL
COMMITTENTE COMUNITARIO CON RIGUARDO A TUTTE LE PRESTAZIONI DELLA
STESSA SPECIE DA LUI RICEVUTE E RIMANE VALIDA FINCHE’ NON MUTANO LE
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESO O IL TRATTAMENTO FISCALE PREVISTO
NELLO STATO DEL COMMITTENTE
-IN MANCANZA DI TALE DICHIARAZIONE, IL CONTRIBUENTE E’ LEGITTIMATO A NON
INCLUDERE LA PRESTAZIONE NELL’ELENCO RIEPILOGATIVO SOLO SE HA
CERTEZZA, IN BASE AD ELEMENTI DI FATTO OBIETTIVI, CHE PER LA PREDETTA
PRESTAZIONE NON E’ DOVUTA L’IMPOSTA NELLO STATO MEMBRO DEL
COMMITTENTE
G. BERARDO E V. DULCAMARE
27
MODELLI INTRASTAT
A PARTIRE DAI MODELLI RELATIVI A GENNAIO 2010
SOLO TRASMISSIONE TELEMATICA
CON FIRMA DIGITALE DI PERSONA FISICA
MODELLI INTRA COMPRENDONO ANCHE
INTRASTAT SERVIZI
E’ ABROGATO IL MODELLO ANNUALE
SOLO
MODELLO MENSILE
MODELLO TRIMESTRALE
DA TRASMETTERE
ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO
G. BERARDO E V. DULCAMARE
28
MODELLI INTRASTAT
ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
DAL 1 GENNAIO 2010
PER INDIVIDUARE LA CORRETTA PERIODICITA’ DI
PRESENTAZIONE DEI MODELLI
OCCORRE CONSIDERARE
LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TRIMESTRE IN CORSO E
QUELLE DEGLI ULTIMI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI
SUDDIVISE PER CATEGORIE
(BENI E SERVIZI)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
29
MODELLI INTRASTAT
ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
PERIODICITA’ MENSILE SE
-NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
-E/O IN UNO DEI QUATTRO PRECEDENTI
- E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI
E’ STATA SUPERATA LA SOGLIA DI EURO 50.000
DA TRASMETTERE TELEMATICAMENTE
ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO
AL PERIODO DI RIFERIMENTO
G. BERARDO E V. DULCAMARE
30
MODELLI INTRASTAT
ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
PERIODICITA’ TRIMESTRALE SE
- NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI
- E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI
NON E’ STATA SUPERATA LA SOGLIA DI EURO 50.000
DA TRASMETTERE TELEMATICAMENTE
ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO
AL PERIODO DI RIFERIMENTO
G. BERARDO E V. DULCAMARE
31
MODELLI INTRASTAT
ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
CIRCOLARE 14/E/2010
•IL LIMITE VA VALUTATO PER SINGOLA CATEGORIA PER CUI
IL SUPERAMENTO, AD ESEMPIO, NELLE PRESTAZIONI RESE,
TRASCINA NELLA PERIODICITA’ MENSILE ANCHE LE
CESSIONI DI BENI
•NEL CASO DEI SERVIZI CHE VANNO INSERITI PER LA PRIMA
VOLTA NEL 2010 SI VALUTA SOLO IL TRIMESTRE CHE INIZIA
A GENNAIO 2010
G. BERARDO E V. DULCAMARE
32
MODELLI INTRASTAT
ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010
CIRCOLARE 36/E/2010
•E’ SUFFICIENTE IL SUPERAMENTO IN UN SOLO TRIMESTRE
PER DETERMINARE L’OBBLIGO DI PERIODICITA’ MENSILE
PER QUATTRO TRIMESTRI CONSECUTIVI
•SE LA SOGLIA E’ SUPERATA, AD ESEMPIO, A FEBBRAIO,
ENTRO IL 25 MARZO VA TRASMESSO L’ELENCO
TRIMESTRALE DI GENNAIO E FEBBRAIO
G. BERARDO E V. DULCAMARE
33
FASE TRANSITORIA SU MODELLI INTRASTAT PER IL 2010
FINO AL 30.4.2010 POTEVANO ESSERE PRESENTATI ANCHE IN FORMATO
ELETTRONICO (FLOPPY, CD, USB) ENTRO IL 20 DEL MESE SUCCESSIVO,
ACCOMPAGNATI DAI FRONTESPIZI INTRA 1 E/O INTRA 2
INTRA PRESENTATI IN CARTACEO O A MEZZO RACCOMANDATA PRIMA
DELLA PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL D.LGS. 18/2010: AGENZIA DOGANE
PROVVEDE DIRETTAMENTE ALL’ACQUISIZIONE DEI MODELLI INTRA NEL
SISTEMA AIDA
DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 18/10 E FINO AL 30.4.10:
- SE PRESENTATI IN FORMA CARTACEA, INVITATO A MEZZO
RACCOMANDATA A NUOVO INVIO TELEMATICO ENTRO 10 GG
- SE PRESENTATI SU SUPPORTO MAGNETICO LE DOGANE
PROVVEDERANNO ALLA LORO ACQUISIZIONE
(AG. DOGANE NOTA 24265 DEL 19.2.2010)
INOLTRE TRASMISSIONE TELEMATICA ANCHE TRAMITE ENTRATEL
CIRCOLARE 5/E DEL 17.2.2010: NO SANZIONI SE REGOLARIZZATI ENTRO
20.7.2010 MESI DA GENNAIO A MAGGIO E PRIMO TRIM.
G. BERARDO E V. DULCAMARE
34
MODELLI INTRASTAT
VIOLAZIONI DI NATURA STATISTICA
VIOLAZIONE
SANZIONE
OMISSIONE O INESATTEZZE DI
DATI
DA 516 A 5.164 EURO
OMISSIONE O INESATTEZZE DI
DATI PURCHE’ INTEGRATI NEL
TERMINE FISSATO DALL’UFFICIO
DA 258 A 2.582 EURO
INTEGRAZIONE O CORREZIONE
SPONTANEA DI DATI MANCANTI O
INESATTI
NESSUNA SANZIONE
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MODELLI INTRASTAT
VIOLAZIONI DI NATURA FISCALE
VIOLAZIONE
SANZIONE
OMESSA PRESENTAZIONE DELL’ELENCO
DA 516 A 1.032 EURO PER CIASCUN
ELENCO
TARDIVA PRESENTAZIONE MA ENTRO 30
GIORNI DALLA RICHIESTA DELL’UFFICIO
DA 258 A 516 EURO
TARDIVA PRESENTAZIONE SPONTANEA
CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
52 EURO
TARDIVA PRESENTAZIONE SPONTANEA
OLTRE IL TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
OPEROSO
DA 258 A 516 EURO
PRESENTAZIONE DI ELENCO
INCOMPLETO, INESATTO O IRREGOLARE
DA 516 A 1.032 EURO (NESSUNA
SANZIONE SE I DATI MANCANTI O
INESATTI VENGONO INTEGRATI O
CORRETTI ANCHE A SEGUITO DI
RICHIESTA DELL’UFFICIO)
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MODELLI INTRASTAT
VIOLAZIONI DI NATURA FISCALE
LE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ELENCHI INTRASTAT POSSONO ESSERE
SPONTANEAMENTE REGOLARIZZATE MEDIANTE L’ISTITUTO DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 472/97
CIRCOLARE N. 23/E/99, PAR. 4.5.2, CONFERMATA DALLA RISOLUZIONE 16
FEBBRAIO 2005, N. 20/E: TALE REGOLARIZZAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
RELATIVA ALL’ANNO NEL CORSO DEL QUALE È STATA COMMESSA LA
VIOLAZIONE.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SI PERFEZIONA MEDIANTE LA RIMOZIONE
DELL’ERRORE O DELL’EMISSIONE E LA CORRESPONSIONE DELLA
SANZIONE RIDOTTA.
MODALITÀ:
- PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA (MOD. F24, CODICE TRIBUTO
8911);
- PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT IN PRECEDENZA OMESSO O
PRESENTATO CON DATI INESATTI O INCOMPLETI.
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MODELLI INTRASTAT
INTEGRAZIONI AI MODELLI INTRASTAT SERVIZI
NEL CASO DI OMISSIONE
IN UN ELENCO INTRASTAT DI UN SERVIZIO RESO O
RICEVUTO
È NECESSARIO COMPILARE UN APPOSITO MODELLO
INTRASTAT
INDICANDO COME PERIODO DI RIFERIMENTO
IL MESE O IL TRIMESTRE IN CUI SI È VERIFICATA TALE
OMISSIONE
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MODELLI INTRASTAT
MODIFICA DEI MODELLI INTRASTAT SERVIZI
IN CASO DI MODIFICA DI QUALSIASI INFORMAZIONE DI UNA
RIGA DI DETTAGLIO DICHIARATA IN PRECEDENZA
(ERRORI O RETTIFICHE ART. 26 DPR 633/72),
OCCORRE INDICARE NELLA SEZIONE 4 DEL MODELLO
(SEZIONE RETTIFICHE):
• NELLE COLONNE DA 2 A 5 GLI ESTREMI CHE
IDENTIFICANO LA RIGA DI DETTAGLIO DA MODIFICARE
DICHIARATA IN PRECEDENZA
• NELLE COLONNE DA 6 A 14 (DA 6 A 15 PER GLI ACQUISTI)
TUTTI I DATI COMPRENSIVI DELLE MODIFICHE
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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MODELLI INTRASTAT
CANCELLAZIONE RIGA DEI MODELLI INTRASTAT SERVIZI
IN CASO DI CANCELLAZIONE DI UNA RIGA DI DETTAGLIO
DICHIARATA IN PRECEDENZA,
OCCORRE INDICARE NELLA SEZIONE 4 DEL MODELLO
(SEZIONE RETTIFICHE):
• NELLE COLONNE DA 2 A 5 GLI ESTREMI CHE
IDENTIFICANO LA RIGA DI DETTAGLIO DA CANCELLARE
DICHIARATA IN PRECEDENZA
• NON COMPILARE LE COLONNE DA 6 A 14 (DA 6 A 15 PER
GLI ACQUISTI)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
CON I PAESI “BLACK LIST”
ART. 1, COMMI 1, 2 e 3, D.L. 25.3.2010, N. 40
(CONV. DALLA LEGGE 22.5.2010, N. 73)
ELENCHI “BLACK LIST”
NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:
•D.L. 25.3.2010, N. 40, ART. 1 (CONV. CON L. 22.5.2010, N. 73)
•DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 30.3.2010
•PROVV. DIRETTORE AG. ENTRATE DEL 28.5.2010
•DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 27.7.2010
•DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 5.8.2010
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 21.10.2010 N. 53/E
•CIRCOLARE ASSONIME 21.10.2010 N. 32
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 28.10.2010 N. 54/E
•CIRCOLARE AG. ENTRATE 28.01.2011 N. 2/E
•CIRCOLARE ASSONIME 25.02.2011 N. 5
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
AMBITO DI APPLICAZIONE: LE OPERAZIONI INTERESSATE
TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA DEVONO COMUNICARE
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LE OPERAZIONI ATTIVE/PASSIVE
REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE AI FINI IVA,
RIGUARDANTI:
• CESSIONI DI BENI,
• ACQUISTI DI BENI,
• PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE,
• PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE,
NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE, RESIDENZA
O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA OVVERO INCLUSI
NELLE “BLACK LIST”.
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
AMBITO DI APPLICAZIONE: I SOGGETTI OBBLIGATI
•SOGGETTI CHE AGISCONO NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA, DI
ARTE E PROFESSIONE
•STABILI ORGANIZZAZIONI DI SOGGETTI NON RESIDENTI
•ENTI NON COMMERCIALI, LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI
REALIZZATE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E AGRICOLE
ESERCITATE NON IN VIA PRINCIPALE
•SOGGETTI NON RESIDENTI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI)
CON RAPPRESENTANTE FISCALE O IDENTIFICAZIONE DIRETTA IN
ITALIA, LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI TERRITORIALMENTE
RILEVANTI IN ITALIA CON OPERATORI BLACK LIST
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
AMBITO DI APPLICAZIONE: I SOGGETTI ESCLUSI
•CONTRIBUENTI “MINIMI” EX ART. 1, COMMI DA 96 A 117,
DELLA L. N. 244/2007
•CONTRIBUENTI NEL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE
“NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE” EX ART. 13 DELLA L. N.
388/2000
•ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI
(COMPRESI I SERVIZI RICEVUTI) EFFETTUATE NELL’AMBITO
DELLA SFERA ISTITUZIONALE
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
GLI ELENCHI “BLACK LIST” DI RIFERIMENTO SONO DUE:
•D.M. 04.05.1999: AI FINI DELLA PRESUNZIONE DI RESIDENZA
IN ITALIA DI CITTADINI ITALIANI TRASFERITI IN UNO DEI
PAESI IVI ELENCATI (EX ART. 2, COMMA 2-BIS, TUIR)
•D.M. 21.11.2001: AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL REGIME
DELLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE E COLLEGATE (CD.
“CFC”) (EX ARTT. 167 E 168, TUIR)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 53/E/2010
•LE LISTE DEVONO ESSERE APPLICATE CONGIUNTAMENTE
ED A PRESCINDERE DALLA CONDIZIONE SOGGETTIVA
DELL’OPERATORE ECONOMICO
•È SUFFICIENTE CHE L’OPERATORE ECONOMICO ABBIA
SEDE (RESIDENZA O DOMICILIO) IN UN PAESE INDICATO IN
UNA SOLA DELLE DUE LISTE E INDIPENDENTEMENTE
DALLA NATURA GIURIDICA E DALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL
MEDESIMO
•NON RILEVANO I LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PREVISTI
DAGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.M. 21.11.2001
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
INCLUSIONI ED ESCLUSIONI OPERATE DAL D.M. 5.8.2010
•ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LE
OPERAZIONI REALIZZATE (GIÀ DAL 01.07.2010) CON: CIPRO,
COREA DEL SUD, MALTA (D.M. 27.07.2010)
•ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LE
OPERAZIONI ESENTI IVA (EX ART. 36-BIS, D.P.R. N. 633/1972)
•INCLUSE, CON EFFETTO DAL 1.9.2010, LE PRESTAZIONI DI
SERVIZI (EX ARTT. 7-TER, 7-QUATER, 7-QUINQUIES, D.P.R. N.
633/1972) CHE NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL
TERRITORIO DELLO STATO AI FINI IVA PER MANCANZA DEL
REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
•TRIMESTRALE: PER I SOGGETTI CHE NEI
QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI E PER
CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI (BENI E
SERVIZI) NON HANNO SUPERATO IL LIMITE
TRIMESTRALE DI EURO 50.000
•MENSILE: PER I SOGGETTI CHE NON SI TROVANO
NELLE PREDETTE CONDIZIONI
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 53/E/2010
PER STABILIRE LA PERIODICITÀ,
MENSILE O TRIMESTRALE,
DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO,
SI DEVE TENER CONTO
DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
REGISTRATE NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI
NEI REGISTRI IVA,
RILEVANDO,
SE PRECEDENTE,
L’ANNOTAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I SOGGETTI TRIMESTRALI
CHE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE
SUPERANO IL LIMITE DI EURO 50.000,
A DECORRERE DAL MESE SUCCESSIVO
A QUELLO DI SUPERAMENTO
DOVRANNO PROVVEDERE
ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
CON PERIODICITÀ MENSILE.
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
LA COMUNICAZIONE
VA PRESENTATA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ESCLUSIVAMENTE
IN VIA TELEMATICA
ENTRO L’ULTIMO GIORNO
DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO
(MESE O TRIMESTRE)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE
RELATIVO AI PERIODI MENSILI DI LUGLIO E AGOSTO 2010
È STATO PROROGATO AL 2 NOVEMBRE 2010
(31.10.10 E 1.11.10 ERANO FESTIVI)
(ART. 4, COMMA 3, D.M. 5.8.2010)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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ELENCHI “BLACK LIST”
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
IN CASO DI
MANCATA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
OVVERO
COMUNICAZIONE CON DATI INCOMPLETI O NON VERITIERI
È APPLICABILE LA SANZIONE
DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 1, D.LGS. N. 471/1997
ELEVATA AL DOPPIO
OVVERO
È IRROGABILE UNA SANZIONE
COMPRESA TRA 516,00 E 4.130,00 EURO
NON È APPLICABILE IL CUMULO GIURIDICO
(ART. 12, D.LGS. N. 472/1997)
G. BERARDO E V. DULCAMARE
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