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GUIDA I.M.U. 2014 MOSSA
COMUNE DI MOSSA Provincia di Gorizia “UFFICIO COMUNE” TRIBUTI “COLLIO - ISONZO” tra i Comuni di CAPRIVA DEL FRIULI, CORMÒNS, DOLEGNA DEL COLLIO, FARRA D’ISONZO, GRADISCA D’ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA, MORARO, MOSSA, ROMANS D’ISONZO, SAN FLORIANO DEL COLLIO, SAN LORENZO ISONTINO, SAVOGNA D’ISONZO, VILLESSE GUIDA ALL’ACCONTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L’ANNO 2014 ALIQUOTE – DETRAZIONI – VERSAMENTO – DICHIARAZIONE La Legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale) ha apportato delle modifiche alla L. 214 del 22/12/2011, Imposta Municipale Propria. La presente guida riassume le principali indicazioni normative sull’imposta e le deliberazioni comunali in merito. Eventuali modifiche normative saranno recepite in una successiva versione della presente guida. ▪ Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. ▪ ALIQUOTE ― approvate dall’Ente con Delibera di Consiglio n. 22 del 17 luglio 2014. 0,76 per cento Aliquota ordinaria Altri fabbricati (comprese abitazioni locate o non locate e date in comodato), terreni agricoli, aree edificabili. 0,4 per cento Abitazione principale di lusso (categorie A1, A8, A9) a) Immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, unitamente alle pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. b) Ex-casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (il pagamento è dovuto dal coniuge assegnatario indipendentemente dalla proprietà dell’immobile, in quanto l’assegnazione s’intende effettuata a titolo di diritto di abitazione: art. 4, comma 12-quinquies del D.L.02/03/2012 n.16). c) Unità immobiliari e loro pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (purché non siano locate). Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 0,76 per cento del 1986. Esempio: beni relativi ad imprese commerciali (tra cui gli immobili cd. “patrimonio” e gli immobili strumentali) e gli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES o immobili locati. Le aliquote vanno moltiplicate per il VALORE DELLA BASE IMPONIBILE determinato come segue: 1. FABBRICATI (aliquote dello 0,2% - 0,4% - 0,76% a seconda dei casi) VALORE = Rendita catastale* x 1,05 x moltiplicatore (vedi elenco sottostante) Moltiplicatori fabbricati: – 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni varie) e nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); – 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi ecc.) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative ecc); – 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (uffici e studi privati); * risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposizione – 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, e così via), ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione); – 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). 2. TERRENI AGRICOLI (aliquota dello 0,76%) VALORE = Reddito dominicale* x 1,25 x moltiplicatore (vedi elenco sottostante) Moltiplicatori terreni agricoli: – 135 per i terreni agricoli di proprietà di soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. – 75 per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. ALCUNI TERRENI AGRICOLI situati nel territorio del Comune di Mossa SONO ESENTI dall’imposta IMU in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984. 3. AREE EDIFICABILI (aliquota dello 0,76%) VALORE = Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice d’edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (es: valori indicati nei contratti di compravendita, dichiarazioni di successione, ecc...) Ai Comuni è data la facoltà di stabilire, per ciascuna tipologia omogenea d’area del proprio territorio, un valore medio di riferimento ai fini di determinare in via “presuntiva” il valore dell’area. Tabella dei valori delle aree edificabili: ZONA RESIDENZIALE Euro/mq B/1 35,00 ZONA RESIDENZIALE Euro/mq B1/A 35,00 ZONA RESIDENZIALE Euro/mq B/2 70,00 ZONA RESIDENZIALE Euro/mq B/3 70,00 ZONA RESIDENZIALE Euro/mq B/4 45,00 ZONA RESIDENZIALE Euro/mq C 40,00 Euro/mq ZONA INDUSTRIALE D/2 18,00 ZONA INDUSTRIALE Euro/mq D3 40,00 ZONA COMMERCIALE/INDUSTRIALE Euro/mq DH3 40,00 Euro/mq ZONA TURISTICHE G/4 20,00 ZONA COMMERCIALE Euro/mq H/3 40,00 ▪ ESENZIONI IMU PER L’ANNO 2014 Sono esenti dall’imposta IMU: a) l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008; d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, c. 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL 557/93 e di cui all'articolo 13, comma 8, del DL 201 del 2011; g) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (in tal caso è richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale). * risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposizione L’Imposta municipale propria (IMU) non si applica altresì, ai sensi dell’art. 10.B del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC): 1) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2) all’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse IN COMODATO dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli/e e genitori) che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il beneficio di cui al puntoto 2) viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente, su modulo predisposto dal Comune, entro il 16 dicembre dell’anno di imposta. ▪ DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex art. 93 del DPR n. 616 del 24/7/1977. ▪ VERSAMENTO Non è dovuto alcun versamento se l’imposta totale annua è inferiore a Euro 12,00. RIPARTIZIONE dell’IMPOSTA tra STATO e COMUNE A decorrere dal 1° gennaio 2013, come previsto dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è soppressa la riserva allo Stato della quota d’imposta (prevista per l’anno 2012 nella misura dello 0,38 per cento) per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali. E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. MODALITÀ DI PAGAMENTO: è previsto l’utilizzo del Modello F24, approvato con provvedimento n. 53906 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello postale o bancario, dove possono anche essere reperiti i modelli. Codice catastale del Comune da indicare sul Modello F24: F767. Codici tributo da inserire nel Modello F24 per il versamento dell’IMU: - 3912 – denominato: “IMU” – per abitazione principale e relative pertinenze “COMUNE” - 3914 – denominato: “IMU” – per terreni “COMUNE” - 3916 – denominato: “IMU” – per aree fabbricabili “COMUNE” - 3918 – denominato: “IMU” – per altri fabbricati “COMUNE” - 3925 – denominato “IMU” – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” SCADENZE PAGAMENTO IMPOSTA L’imposta può essere versata in una o due rate come di seguito indicato: • versamento in Acconto in base alle aliquote valide nel 2013: entro il 16 giugno 2014; • versamento a Saldo in base alle aliquote valide per l’anno 2014: entro il 16 dicembre 2014. ▪ DICHIARAZIONE I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La modulistica e le relative istruzioni sono disponibili presso l’Ufficio Comune Tributi e scaricabili dal sito internet del Comune di Cormons (sezione tributi-pagina dedicata al Comune di Mossa). INFORMAZIONI Il personale dell’Ufficio Comune Tributi “Collio Isonzo” riceve con il seguente orario di sportello: - presso il Comune di Cormons: lunedì – martedì – mercoledì – venerdì (giovedì chiuso) dalle ore 10,30 alle 12,30 lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30. - presso il Comune di Mossa: giovedì dalle ore 10,30 alle ore 11,00 Tel. 0481/637125 - Fax 0481/637127 - e-mail: [email protected] CALCOLO ON LINE DELL’IMU e ulteriori informazioni http://www.comune.cormons.go.it/ Sezione Tributi e sull’home page in basso a destra. Il servizio di calcolo on line dell’IMU è di facile uso e consente di calcolare l’imposta per un contribuente per uno o più immobili. Al termine è possibile stampare il mod. F24 compilato (eventualmente anche con i dati anagrafici), un prospetto riepilogativo degli immobili e il totale dovuto. ESEMPI DI CALCOLO Esempio n. 1: Abitazione secondaria Tipologia Abitazione secondaria (cat. A/2) Rendita Catastale € Rendita rivalutata del 5%(Rendita cat. x 1,05) Moltiplicatore 500,00 525,00 160 Valore Quota di Valore Aliquota Imposta (rendita possesso rapportato % lorda (valore rivalutata) x % alla quota x moltiplicatore di aliquota/100) possesso 84.000,00 100 84.000,00 0,76 638,40 Totale arrotondata 638,00 Esempio n. 2: Laboratorio (C/3), posseduto al 50% Tipologia Laboratorio C/3) (cat. Rendita Catastale € Rendita rivalutata del 5%(Rendita cat. x 1,05) Moltiplicatore 100,00 105,00 140 Valore Quota di Valore Aliquota Imposta lorda (rendita possesso rapportato % (valore x rivalutata) x aliquota/100) % alla quota moltiplicatore di possesso 14.700,00 50 7.350,00 0,76 55,86 Totale imposta arrotondata 56,00 Esempio n. 3: Albergo D/2 Tipologia Albergo D/2 Stato Rendita Catastale € Rendita rivalutata del 5%(Rendita cat. x 1,05) Moltiplicatore 5.000 5250,00 65 Valore Quota di Valore Aliquota Imposta lorda (rendita possesso rapportato % (valore x % alla quota rivalutata) x aliquota/100) moltiplicatore di possesso 341.250,00 100 341.250,00 0,76 2593,50 Totale imposta arrotondata 2.594 Euro 2594,00 La presente guida è stata redatta alla data del 26 agosto 2014 in base alle disposizioni legislative vigenti a tale data. L’ufficio si riserva la facoltà di apportare correzioni alla presente qualora venissero approvate delle ulteriori modifiche alla normativa di riferimento.