facolta` assunzionali e utilizzo resti di cui all` art. 4, comma 3 dl 78
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facolta` assunzionali e utilizzo resti di cui all` art. 4, comma 3 dl 78
COMUNE DI ZANDOBBIO Provincia di Bergamo COPIA GC / 40 del 21-10-2015 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: FACOLTA' ASSUNZIONALI E UTILIZZO RESTI DI CUI ALL' ART. 4, COMMA 3 DL 78/2015. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.54 DEL 31/12/2014 AVENTE PER OGGETTO "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E DOTAZIONE ORGANICA". L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di ottobre con inizio alle ore 11:30, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l’appello risultano: ANTONIOLI MARIANGELA MARCHESI GIANLUIGI ANTONIOLI FRANCA Presente Presente Presente Assiste il Segretario Comunale Sig. VALLI STEFANO Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra ANTONIOLI MARIANGELA, nella qualità di SINDACO, che dichiara aperta la seduta per l’esame dell’argomento in oggetto. Trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari ai sensi dall’art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n°267. Prot. n° 6664 del 21-11-2015 Il Segretario Comunale STEFANO VALLI OGGETTO: FACOLTA' ASSUNZIONALI E UTILIZZO RESTI DI CUI ALL' ART. 4, COMMA 3 DL 78/2015. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.54 DEL 31/12/2014 AVENTE PER OGGETTO "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E DOTAZIONE ORGANICA". ================================================================== Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): Favorevole Zandobbio lì, 21-10-2015 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE VALLI STEFANO ================================================================== Parere per la regolarità contabile (art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): Favorevole Zandobbio lì, 21-10-2015 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO VALLI STEFANO ================================================================== LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 aveva previsto il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014 - vedi nostra circolare Personale 5 dicembre 2014); - l’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015 ha successivamente stabilito che, per gli anni 2015 e 2016, i budget per le assunzioni a tempo indeterminato sono vincolati alla messa in ruolo dei vincitori di concorso presenti nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta; - il Dipartimento Funzione Pubblica, nella Circolare n. 1/2015, ha sostenuto che il budget vincolato dalla predetta legge era solamente quello riferito alle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015 e che rimanevano, quindi, consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali; - la Corte dei Conti della Lombardia, nella propria delibera n. 120/2015, anche alla luce della prioritaria finalità della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, aveva espresso in merito a quanto sopra alcune perplessità deferendo la questione alla Sezione delle Autonomie, la quale, tuttavia, nella propria delibera n. 19/2015 (vedi circolare Personale 26 giugno 2015) ne rinviava la trattazione a nuova data, ritenendo di dover effettuare approfondimenti istruttori sull’argomento; - l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 (che non ha subito modifiche dalla relativa Legge di conversione n. 125/2015) ha integrato il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 prevedendo, oltre al cumulo dal 2014 delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; - è recentemente intervenuta la Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 26/2015, la quale ritiene che l’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, successivo alla deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 120/2015, integra il quadro interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), autorizzando quindi i Comuni ad impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo derivante dalle cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013, per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che la capacità assunzionale del triennio 2012-2013-2014, non integralmente utilizzata ed eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata dalla disciplina ordinaria in materia di vincoli sulle assunzioni a tempo indeterminato vigente in ciascun anno di riferimento; in questo caso, quindi, possono essere intraprese le procedure ordinarie di reclutamento. - la Corte enuncia il seguente principio di diritto: gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale. Considerato che, come si può desumere dal tenore letterale della norma, si ritiene che i “resti” delle facoltà assunzionali debbano derivare da nuove assunzioni programmate negli anni precedenti; Ritenuto che a tal fine, si rende necessario calcolare le proprie facoltà assunzionali distinguendo, in quanto soggette a discipline diverse, quelle derivanti dai residui degli anni 2012-2013-2014 (ove presenti), da quelle relative agli anni 2015 e 2016 (per quanto riguarda il 2017, occorrerà tuttavia attendere la conclusione delle procedure di ricollocazione del personale in esubero degli Enti di Area vasta); Considerato che: - la disciplina di cui all’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015 è speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria definita, per gli Enti soggetti al patto di Stabilità, dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e s.m.i., ed è applicabile solamente per gli anni 2015 e 2016. Decorso tale periodo, fatte salve eventuali proroghe necessarie a garantire il completo assorbimento del personale in esubero degli Enti di area vasta, tornerà ad applicarsi la disciplina ordinaria in materia di assunzioni; - a regime, vi sarà quindi la possibilità di usufruire per ciascun anno anche dei “resti” derivanti dal triennio precedente per programmare nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’arco del triennio di riferimento (futuro), cumulando a tal fine le rispettive risorse. Preso atto altresì della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/SEZAUT/2015/QMIG con la quale riprendendo e precisando le argomentazioni espresse nella propria deliberazione n. 26 sopracitata, viene stabilito che “Essendo, invece, permesse le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 (nonché quelle previste da norme speciali), gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale).”; Richiamate la deliberazioni di Giunta comunale n. 26/2014 e 31/2014, di programmazione del fabbisogno di personale e adeguamento dotazione organica, rispettivamente per gli anni 2014/2016 e 2015/2017, con le quali è stata prevista la programmazione finanziaria, contabile ed il fabbisogno di personale derivante dall’utilizzo dei resti 2011/2013; Appurato che nel concreto, la procedura viene riassunta come segue: 1) calcolo “resti” facoltà assunzionali triennio 2012-2013-2014 non vincolate ex art. 1, comma 424, Legge stabilità 2015: budget spesa assunzioni 2012 = 40% spesa cessazioni anno 2011 pari ad € 0,00 + budget spesa assunzioni 2013 = 40% spesa cessazioni anno 2012 pari ad € 8.430,13 + budget spesa assunzioni 2014 = 60% spesa cessazioni anno 2013 (80% nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) pari ad € 9.366,81 = budget assunzionale triennio 2012-2014 - spesa assunzioni effettuate nel triennio 2012-2014 (a valere sui predetti budget) pari a 0,00 = “resti” non utilizzati nel triennio 2012-2014 pari ad € 17.796,94. (Come da prospetto analitico agli atti) Tali “resti” possono essere destinati a nuove assunzioni programmabili nel 2015 senza l’obbligo di vincolarli all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso ed alla ricollocazione del personale in esubero degli Enti di area vasta. 2) calcolo facoltà assunzionali vincolate ex art. 1, comma 424, Legge stabilità 2015. Le risorse per nuove assunzioni a tempo indeterminato da vincolare all’immissione dei vincitori di concorso, eventualmente presenti nelle proprie graduatorie, e alla ricollocazione del personale di area vasta sono così determinate: budget spesa assunzioni 2015 = 60% spesa cessazioni 2014 (100% nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) pari ad € 0,00. budget spesa assunzioni 2016 = 80% spesa cessazioni 2015 (100% nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) pari ad € 22.930,60. (Come da prospetto analitico agli atti) Di dare atto che: - nella spesa delle cessazioni vanno considerate solo le voci stipendiali base della corrispondente categoria e non (anche) i differenziali della posizione economica del dipendente cessato. Il differenziale economico rientra, infatti, nella disponibilità del fondo per le risorse decentrate. - il rapporto spesa personale/spesa corrente per l’anno 2014 risulta pari al 24,79% e pertanto inferiore al 25%; - il rapporto spesa personale/spesa corrente per l’anno 2015 e 2016 risulta superiore al 25%; - per le finalità di ricollocazione dei personale in esubero degli Enti di area vasta, tali percentuali vengono comunque ridefinite nella misura del 100%; Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 1° comma - D.lgs 18 agosto 2000, n.267) allegati alla presente deliberazione, All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. Di dare atto che i resti delle facoltà assunzionali non utilizzate nel triennio 2012-2014 sono pari ad € 17.796,94, destinati a nuove assunzioni programmabili nel 2015, senza l’obbligo di vincolarli alla ricollocazione del personale in esubero degli Enti di area vasta; 3. Di dare atto che la facoltà assunzionale per l’anno 2016 è pari ad € 22.930,60, risorse da destinare per nuove assunzioni a tempo indeterminato da vincolare all’immissione dei vincitori di concorso, eventualmente presenti nelle proprie graduatorie, e alla ricollocazione del personale di Area Vasta; 4. Di integrare e adeguare la propria deliberazione di programmazione del fabbisogno di personale adottata con deliberazione n. 54 del 31/12/2014 approvando il nuovo prospetto del fabbisogno di cui all’allegato A) e la nuova dotazione organica di cui all’allegato B) allegati alla presente deliberazione; 5. Di demandare il Segretario comunale, responsabile del Personale e del settore Finanziario l’adozione degli atti conseguenti al fine della copertura delle disponibilità in dotazione organica nei limiti delle facoltà assunzionali come sopra delineate. Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to ANTONIOLI MARIANGELA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to STEFANO VALLI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Previa attestazione del Messo Comunale di cui al n°389 del Registro delle Pubblicazioni, certifico che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Zandobbio, per quindici giorni consecutivi, dal 21-11-2015 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art.32 della legge 18.06.2009, n. 69 Zandobbio li, 21-11-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to STEFANO VALLI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. Addì, 01-12-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to STEFANO VALLI Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Dalla Residenza comunale, addì 21-11-2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO