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le slide - Regione Veneto
A cura del Settore progetti strategici e politiche comunitarie
AIUTI DI STATO
IL NUOVO REGOLAMENTO
DI ESENZIONE
Venezia, 11 dicembre 2014
INTRODUZIONE
PARTE I
INQUADRAMENTO GENERALE SUGLI AIUTI DI
STATO
OBIETTIVO: dare delle indicazioni guida affinché si possa
acquisire l’attitudine a porsi il seguente problema:
1. se una certa determinazione di un’autorità pubblica
configuri un aiuto di Stato e, in caso,
2. se si tratti di un aiuto di Stato legittimo secondo il diritto
comunitario.
INTRODUZIONE
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE)
L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile
dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei
prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di
miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e
tecnologico.
Art. 119 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l’azione degli Stati
membri e dell’Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l’adozione
di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di
obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
INTRODUZIONE
REGOLE GENERALI SULLA CONCORRENZA
• Regole applicabili alle imprese
(artt. 101-106 del TFUE)
• Aiuti concessi dagli Stati
(artt. 107, 108 e 109 del TFUE)
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO
Articolo 107, paragrafo 1 del TFUE
«Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.»
-nozione aiuto di stato
-principio di incompatibilità
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO
DEFINIZIONE AIUTO DI STATO
- Per aiuto di stato si intende qualsiasi agevolazione, concessa
senza corrispettivo, dagli Stati ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella
misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato
ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (attualmente allo
stadio di progetto);
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI
Requisiti per configurabilità aiuto di stato:
1) Beneficiario = Impresa
2) Origine “statale” dell’aiuto
3) Vantaggio a talune imprese o talune produzioni
4) Selettività
5) Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati Membri
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI
1)
Beneficiario = Impresa=
intesa in senso ampio come
qualsiasi entità che esercita un’attività economica (offerta di beni
e servizi in determinato mercato), a prescindere dallo status
giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento;
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI
2) Origine “statale” dell’aiuto:
art. 107 “...aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali...”;
- interventi direttamente concessi da Stati (e per Stato si intendono
tutti i livelli di potere : Stato centrale, Regione, Provincia…);
- Interventi concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti
dagli Stati, anche da organi intermedi incaricati dalle Autorità
pubbliche di gestire regimi di aiuti (es. banche e fondazioni).
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI
3) Vantaggio a talune imprese o talune
produzioni: beneficio economico che un’impresa non
avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato, ossia in
assenza di un intervento dello Stato; per l’analisi della
sussistenza di tale elemento Commissione utilizza vari criteri:
creditore privato/investitore privato operante nelle normali
condizioni di un’economia di mercato );
Vantaggio:
-prestazione positiva (sovvenzione);
-riduzione degli oneri (e.g. locazione o vendita di beni di
proprietà pubblica a prezzi ridotti; servizi concessi a prezzi
inferiori a quelli di mercato; accesso a infrastrutture senza
corresponsione di compenso).
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI
4) Selettività:
L’aiuto di Stato deve essere selettivo, e incidere
pertanto sull’equilibrio esistente tra un’impresa e i suoi
concorrenti. Il criterio della “selettività è quanto differenzia un
aiuto di Stato dalle cosiddette “misure generali”;
- L’aiuto di Stato è tale se altera l’equilibrio tra l’impresa
beneficiaria e i suoi concorrenti.
- Un aiuto è selettivo quando l’Autorità che lo gestisce gode di un
certo margine di discrezionalità nel decidere che una misura sia
destinata a una particolare categoria di imprese o a una parte del
territorio.
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: I REQUISITI
5) Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi
tra gli Stati Membri: l’aiuto deve avere un effetto
potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
Gli aiuti hanno un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi
infracomunitari quando:
- l’impresa beneficiaria è attiva sul mercato comunitario;
- l’impresa svolge la sua attività in un mercato caratterizzato da
scambi comunitari.
Gli aiuti non incidono sugli scambi infracomunitari quando:
- sono conferiti a imprese attive su mercati geograficamente molto
circoscritti;
- sono funzionali ad esigenze locali, non suscettibili di attrarre
domanda da altre aree geografiche dell’UE;
- l’attività dell’impresa beneficiaria non è tale da suscitare interesse
da parte di concorrenti localizzati in altre aree dell’UE.
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO
In conclusione
La misura non risponde a tutte le condizioni previste all’art. 107,
paragrafo 1 del TFUE = Assenza di un aiuto di Stato
La misura risponde a tutte le condizioni previste all’art. 107,
paragrafo 1 del TFUE = Presenza di un aiuto di Stato
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITA’E DEROGHE
Principio generale di incompatibilità
- Art. 107 par.1 TFUE : «Salvo deroghe contemplate dai
trattati, sono incompatibili con il mercato
interno………».
-rischio di distorsione concorrenza;
-rischio di ostacolare imprese più competitive e alimentare
sostanziale assistenzialismo.
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITA’E DEROGHE
DEROGHE
- Art. 107 par.2 TFUE: aiuti di stato compatibili automaticamente
con il mercato interno ( DEROGHE IPSO IURE): la Commissione non
dispone di un potere di valutazione discrezionale.
“Sono compatibili con il mercato interno
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione
della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare
gli svantaggi economici provocati da tale divisione.”
NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITA’E DEROGHE
- Art. 107 par. 3. TFUE: aiuti di stato che possono considerarsi
compatibili- la Commissione dispone di un potere di valutazione
discrezionale:
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro
situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio,
quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta
della Commissione.
OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
Articolo 108 TFUE
1.La Commissione procede con gli Stati Membri all’esame
permanente dei regimi di aiuto esistenti in questi Stati […].
2. Qualora la Commissione […] constati che un aiuto concesso
da uno Stato Membro […] non è compatibile con il mercato
comune […] decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nei termini da essa fissato.
3. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile […] i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. […] Lo Stato
Membro interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una
decisione finale.
OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
Art. 108 TFUE: NOTIFICA E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
-Il controllo comunitario – sistema di autorizzazione preventiva.
-Commissione in base all’art. 108 del TFUE ha il compito di stabilire quando
un aiuto costituisca aiuto di stato ex art. 107, e se del caso, quando esso
possa essere ammesso in deroga ex art. 107 commi 2 e 3.
-Gli Stati membri sono tenuti ad informare (notifica) la Commissione di
ciascun progetto di finanziamento o di un aiuto di stato, e non è
consentito attivare alcun aiuto prima della specifica autorizzazione della
Commissione (principio di sospensione).
-Qualunque aiuto attivato in assenza dell’approvazione Commissione è
illegale.
OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
(Reg. 659/99 - Reg. 794/04-Comunicazione della Commissione
relativa a una procedura di esame semplificata GUUE C136 del
16.06.2009)
• PROCEDURA ORDINARIA:
1) FASE D’ESAME PRELIMINARE
2) PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE
• PROCEDURA SEMPLIFICATA
OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
Esiti possibili della notifica:
- La Commissione ha adottato una decisione finale di “non aiuto”: “La misura
notificata non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE”.
Oppure
- La Commissione ha adottato una decisione finale negativa. “La misura notificata
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TUE. L’aiuto è stato
dichiarato incompatibile .
All’aiuto non può essere data esecuzione
Oppure
- La Commissione ha adottato una decisione finale positiva. “La misura notificata
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TUE. L’aiuto è stato
dichiarato compatibile .
All’aiuto può essere data esecuzione
Oppure
- La Commissione ha adottato una decisione finale positiva, ma subordinata a
condizioni (decisione condizionale).“La misura notificata costituisce un aiuto di
Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TUE. L’aiuto è stato dichiarato compatibile con
il mercato comune, ma a determinate condizioni”.
AIUTI INCOMPATIBILI E AIUTI ILLEGALI
DISTINZIONE:
AIUTO INCOMPATIBILE: aiuto non ammissibile alle deroghe
previste da trattato.
-analisi della compatibilità svolta da Commissione (salvo in casi
eccezionali in cui possibilità d’intervento del Consiglio)
AIUTO ILLEGALE: aiuto attuato in violazione del divieto di dare
esecuzione alle misure progettate senza approvazione
Commissione
-divieto non sussiste per aiuti messi in vigore sulla base di un
regolamento di esenzione e per aiuti de minimis
AIUTI INCOMPATIBILI E AIUTI ILLEGALI
Aiuto illegale e incompatibile:
-Commissione adotta decisione di recupero;
-nessun altro aiuto potrà essere concesso alle imprese che
devono rimborsare un aiuto su cui pende un ordine di
recupero (principio Deggendorf);
Aiuto illegale e compatibile
-Commissione adotta decisione che autorizza aiuto
-Decisione Commissione non sana illegalità aiuti concessi prima
della sua adozione
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE
Articolo 109 TFUE
1.Il Consiglio […] può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini
dell’applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in
particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo
108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono
dispensate da tale procedura
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:
Il Reg. 994/98 autorizza la Commissione Europea ad adottare
(ai sensi dell’art 109 del Trattato) specifici regolamenti che
dichiarano compatibili con il mercato comune determinate
categorie di aiuti che risultano pertanto NON SOGGETTE
ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA (REGOLAMENTI DI ESENZIONE)
Inoltre il medesimo regolamento autorizza la Commissione ad
adottare Regolamenti relativi ad aiuti dispensati dalla
procedura di notifica a condizione che gli aiuti concessi ad
una stessa impresa in un determinato arco di tempo non
superino un importo prestabilito (DE MINIMIS)
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE
Esenzioni obbligo notifica
1) REGOLAMENTI DE MINIMIS
Nozione: tali regolamenti esentano dall’obbligo di notifica gli aiuti de
minimis, ovvero gli aiuti di Stato di modesta entità che non dovrebbero
provocare significative distorsioni della concorrenza.
Obiettivi dei regolamenti: permettere agli Stati di sostenere alcuni
settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di modesta
entità senza dover attendere un’autorizzazione da parte della
Commissione e quindi semplificando e velocizzando le procedure.
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE
-
Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 (che ha sostituito il
precedente Reg. 1998/06) della Commissione, del 18 dicembre
2013,relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE
Novità del nuovo regolamento de minimis n. 1407/2013 in vigore per il
settennato 2014 – 2020
-Concetto di “impresa unica”:
La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di
"impresa unica": nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in
considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme
delle imprese collegate a questa.
-Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le
quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da
verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci
di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri
del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra
impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra
impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una
clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù
di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE
-Resta confermato l'importo complessivo degli aiuti de
minimis concedibili dalle pubbliche amministrazioni in
capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo
di imprese collegate tra loro: 200.000 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari. Per le imprese con esercizio
finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da
prendere in considerazione per la verifica delle
agevolazioni in de minimis sono quindi: 2012, 2013, e
2014.
-Erogazione
aiuto
subordinata
a
presentazione
dichiarazione de minimis a carico dell’impresa.
-Infine grazie al nuovo regolamento anche le imprese in
crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime de
minimis, fattispecie vietata in passato.
ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTO DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE
2) Regolamenti di esenzione:
-La Commissione può essere autorizzata dal Consiglio (tramite i cd. regolamenti di
abilitazione) a dichiarare, ai sensi dell’art. 107 TFUE che, a certe condizioni,
determinate categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune e
non sono soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui all’art. 108, par. 3 TFUE
e all'approvazione della Commissione . Obbligo di trasmissione di informazioni
sintetiche entro i termini stabiliti dai regolamenti.
-La Commissione viene quindi “abilitata” ad adottare i cosiddetti "regolamenti di
esenzione per categoria" in materia di aiuti di Stato.
-Per determinate categorie di aiuti di Stato rimane quindi in capo ai singoli Stati
membri (e alle singole Amministrazioni titolari dei suddetti aiuti) la responsabilità
di garantire alla CE il rispetto delle condizioni fissate nei Regolamenti di
esenzione.
-Avvalendosi di questa facoltà, la Commissione ha adottato nel tempo una serie di
regolamenti: qui si evidenzia il più recente
Nuovo Regolamento generale di esenzione n.651/2014 (GBER)
IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE N.651/2014
Regolamento generale di esenzione n.
651/2014 (General Block Exemption Regulations-GBER)
pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno. Il regolamento, che si applica al periodo 2014-2020
sostituisce il precedente regolamento (CE) n.800/2008.
IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE N.651/2014
STRUTTURA NUOVO REGOLAMENTO
CAPO I Disposizioni comuni
CAPO II Controllo
CAPO III Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti
Sezione 1 — Aiuti a finalità regionale
Sezione 2 — Aiuti alle PMI
Sezione 3 — Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti
Sezione 4 — Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Sezione 5 — Aiuti alla formazione
Sezione 6 — Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
Sezione 7 — Aiuti per la tutela dell'ambiente
Sezione 8 — Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità
naturali
Sezione 9 — Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni
remote
Sezione 10 — Aiuti per le infrastrutture a banda larga
Sezione 11 — Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
Sezione 12 — Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative
multifunzionali
Sezione 13 — Aiuti per le infrastrutture locali
CAPO IV Disposizioni finali
LE NOVITA’ IN BREVE
1) CAMPO DI APPLICAZIONE: NUOVE CATEGORIE
Il nuovo regolamento n. 651/2014 si applica, in base a quanto stabilito dall’art.1, alle
seguenti categorie di aiuti di Stato:
aiuti a finalità regionale;
aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso
delle
PMI agli investimenti;
aiuti per la tutela dell’ambiente;
aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
aiuti alla formazione;
aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con
disabilità;
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
aiuti per le infrastrutture a banda larga;
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
aiuti per le infrastrutture locali.
AIUTI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO
Il regolamento non si applica:
- Ai regimi di aiuti che superino certe soglie (150 milioni di euro di
dotazione annuale media) e solo per certe tipologie (no cultura);
- agli aiuti per attività connesse all’esportazione (divieto di aiuti
all’export);
- agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli
d’importazione (divieto di misure protezionistiche);
- agli aiuti in certi settori (es. pesca e agricoltura)
- ai regimi/aiuti ad hoc che non escludono esplicitamente il
pagamento di aiuti individuali a impresa destinataria di un ordine
di recupero pendente (esclusi i regimi destinati ad ovviare a danni
arrecati da calamità naturali);
- agli aiuti alle imprese in difficoltà (esclusi i regimi destinati ad
ovviare a danni arrecati da calamità naturali);
- a misure di aiuto che comportano una violazione del diritto
europeo.
GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE CULTURALE
IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE
651/2014 PER FINANZIAMENTI PUBBLICI NEL
SETTORE CULTURALE
Cosa cambia con il nuovo regolamento
Gli Stati membri che vorranno concedere «aiuti di Stato»
per il settore della cultura e della conservazione del
patrimonio, potranno ora avvalersi del GBER, nel rispetto di
determinate condizioni e soglie, senza necessitare
dell’autorizzazione preventiva della Commissione, che
obbligava alla sospensione degli effetti delle norme
contributive fino al ricevimento della decisione positiva
della Commissione, ma potranno immediatamente attuare le
proprie agevolazioni comunicandone una scheda riassuntiva
alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in
vigore.
AIUTI PER LA CULTURA E CONSERVAZIONE PATRIMONIO
LA NUOVA CATEGORIA IN ESENZIONE NEL NUOVO GBER
AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO
SEZIONE 11
ART.53-54
CONDIZIONI PER ESENZIONE
CONDIZIONI PREVISTE DAL GBER PER L’ESENZIONE
ART. 53: Gli aiuti per la cultura e la conservazione del
patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell’art. 107, par. 3, del trattato e sono esentati
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del
trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente
articolo e al capo I.
Art. 54: I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la
produzione, la distribuzione e la promozione di opere
audiovisive sono compatibili con il mercato interno, ai sensi
dell’art. 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108 par.3, del trattato
purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e
al capo I”
CONDIZIONI GENERALI-CAPO I GBER
CONDIZIONI GENERALI CAPO I GBER
1)La base giuridica (legge, decreto,…) deve fare riferimento
esplicito al Regolamento per esteso, compresa la pubblicazione su
GUEE, e alla sezione specifica di cui ci si avvale ( nel nostro caso
Sez. 11);
2)Soglie di notifica (art. 4): Il GBER non si applica agli aiuti nel
settore culturale che superano le seguenti soglie:
- Per gli aiuti agli investimenti: 100 milioni di € per progetto;
- Per gli aiuti al funzionamento: 50 milioni di € per impresa e per
anno;
- Per regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni €
per regime e per anno
3)Trasparenza aiuti (art. 5): il GBER si applica solo agli aiuti ai quali
è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione
lordo (di imposte o altri oneri)ex ante senza che sia necessario
effettuare una valutazione dei rischi. Gli aiuti nel settore della
cultura consistono, di norma in sovvenzioni dirette, forma
considerata trasparente;
CONDIZIONI GENERALI-CAPO I GBER
4) Effetto incentivante (art. 6): l’aiuto deve essere necessario e
costituire un incentivo all’ulteriore sviluppo di attività o progetti.
Per gli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio
l’effetto incentivante è presunto, se sono soddisfatte le condizioni
di cui all’art. 53 del Regolamento;
5) Intensità di aiuto e costi ammissibili (art. 7): trattandosi di aiuto
sotto forma di sovvenzione diretta, è sufficiente ricordarsi :
a)che tutti i massimali e le intensità sono al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere
b)che i costi ammissibili finanziati devono essere accompagnati da
“prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate”;
6 )Cumulo con altri aiuti (art.8): il cumulo con altri “aiuti di Stato”
o con cd. aiuti de minimis è ammesso anche sugli stessi costi
ammissibili
purché
tale
cumulo
non
comporti
il
superamento/elusione delle intensità massime o degli importi di
aiuto più elevati applicabili;
CONDIZIONI GENERALI-CAPO I GBER
Pubblicità e informazione (art. 9):
lo Stato membro interessato deve dotarsi di un sito web esaustivo
sugli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale su cui si ha
l’obbligo di pubblicare i seguenti elementi:
-le informazioni sintetiche di cui all’art. 11 nel formato standardizzato di cui
all’allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
-il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’art. 11 o un link che
dia accesso a tale testo;
-le informazioni di cui all’allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a
500.000 €
Per conformarsi agli obblighi previsti dall’art. 9 il regolamento concede un
termine di due anni dall’entrata in vigore.
Relazioni (art. 11)
Obbligo procedurale di trasmettere
1) Ex ante: informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata ai
sensi del presente regolamento nel formato standardizzato di cui
all’allegato II insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della
misura di aiuto entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore
(pubblicazione sul BUR).
2) Ex post: una relazione annuale nel formato standardizzato di cui
all’allegato II del GBER, attraverso il sistema di relazione periodica SARI
entro il 30 giugno dell’anno successivo all’annualità oggetto di relazione.
CONTROLLI COMMISSIONE IN BASE A GBER
ART.12-Controllo
1)Obbligo di conservare registri dettagliati contenenti le
informazioni e i documenti giustificativi necessari per
verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg.
651, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di
concessione dell’aiuto ad hoc e dell’ultimo aiuto individuale
nell’ambito del regime;
2)Possibilità che Commissione in qualsiasi momento effettui
dei controlli e chieda allo Stato membro/Regione/autorità
concedente tutte le informazioni e documenti giustificativi
necessari per controllare la corretta applicazione del Reg.
651.
CONTROLLI COMMISSIONE IN BASE A GBER
Revoca del beneficio dell’esenzione (ART. 10)
Conseguenze per mancata o cattiva applicazione del Reg.
651/14: La Commissione in tal caso chiederà spiegazioni allo
Stato membro/Regione/altra autorità concedente e potrà
con decisione imporre che lo Stato/Regione o altra autorità
concedente utilizzino lo strumento della notifica preventiva
per parte o tutte le loro future misure di aiuto senza potersi
avvalere dell’esenzione anche qualora ne sussistano le
condizioni
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 58 “sanatoria retroattiva”: “Il presente regolamento si
applica agli aiuti individuali concessi prima della sua
entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le
condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione
dell’art. 9.”
PRIMA DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE: LE NORME RILEVANTI
PARTE II
LA CULTURA: I SINGOLI SETTORI
Norme rilevanti del Trattato TFUE
Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria
all'interesse comune;
Articolo 167 (ex articolo 151 del TCE)
1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario,
ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
- scambi culturali non commerciali,
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni
dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
LE ATTIVITA’ CULTURALI
LE ATTIVITA’ CULTURALI
ATTIVITA’ CONSIDERATE DALLE DECISIONI
Eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre
attività culturali analoghe.
Misure di tutela e promozione della diversità delle espressioni
culturali.
LE ATTIVITA’ CULTURALI
LA MISURA PRODUCE L’EFFETTO DI FINANZIARE
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Si valuta
•
Se i DESTINATARI sono indicati in via indeterminata, per cui
non si può escludere che essi svolgano attività economiche
(SA.37916 aiuti di Stato (2013 / N) – Spagna - sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso della lingua basca)
•
Se la misura finanzia eventi che hanno capacità di ATTRAZIONE
a livello internazionale.
•
Se, pur non essendo attività economiche di per sé, servono
alla promozione dell’INDUSTRIA CULTURALE (attività “a
margine” che hanno natura economica, ad esempio
pubblicazioni).
•
(N 340/2007 – Spagna – Aiuti per attività teatrali, di danza, di musica e audiovisive nei paesi Baschi)
LE ATTIVITA’ CULTURALI
LA MISURA PRODUCE L’EFFETTO DI
AVVANTAGGIARE DETERMINATE IMPRESE
Si valuta
se i requisiti delle attività finanziate (utilizzo della lingua
locale, eventi di interesse locale) finiscono per
avvantaggiare selettivamente gli enti posti nel paese la
cui cultura si vuole promuovere.
LE ATTIVITA’ CULTURALI
LA MISURA HA L’EFFETTO (ANCHE SOLO POTENZIALE)
DI INFLUENZARE GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
Si valuta
• la capacità degli eventi finanziati di attrarre turismo
internazionale
• la possibilità che le attività “a margine” sussidiate
abbiano un mercato più ampio di quello locale o
sovraregionale
LE ATTIVITA’ CULTURALI
LE MISURE SONO COMPATIBILI
QUANDO
• SONO DIRETTE A PROMUOVERE LA CULTURA QUALE
OBIETTIVO PRIMARIO (NON SI INTENDE SUPPORTARE EVENTI
COMMERCIALI)
• SONO NECESSARIE: LO SCOPO NON POTREBBE ESSERE
PERSEGUITO TRAMITE IL CAPITALE PRIVATO (COSTI ELEVATI,
RIDOTTA REDDITIVITA’ DELL’ATTIVITA’, ECC.)
• SONO PROPORZIONATE ALL’OBIETTIVO (AIUTO LIMITATO AL
MINIMO NECESSARIO, NO SOVRACOMPENSAZIONI)
SETTORI ESCLUSI
IL REGOLAMENTO GENERALE D’ESENZIONE
SETTORI culturali ESCLUSI
Stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici non sono
ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo, così
come il settore della moda, del design e dei videogiochi.
(sul punto considerando n. 72 “ In generale, non dovrebbero
essere oggetto del regolamento le attività che, pur
presentando un aspetto culturale, hanno un carattere
prevalentemente commerciale a causa di un maggior rischio
di distorsione della concorrenza, come la stampa e i
periodici (cartacei ed elettronici)”)
ATTIVITA’ CULTURALI NEL REGOLAMENTO D’ESENZIONE
IL REGOLAMENTO GENERALE D’ESENZIONE
QUALI SONO LE ATTIVITA’ CULTURALI
d. eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre
attività culturali analoghe;
e. attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione
sull’importanza della tutela e promozione della diversità delle
espressioni culturali tramite programmi educativi e di
sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l’uso delle
nuove tecnologie;
f. scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e
pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le
traduzioni
ATTIVITA’ CULTURALI NEL REGOLAMENTO D’ESENZIONE
QUALI SONO I COSTI AMMISSIBILI e LE SOGLIE
•
AIUTI AL FUNZIONAMENTO, come elencati al comma 5 dell’articolo 53, sino a 50 milioni
di euro per impresa e per anno
attività permanenti o periodiche -comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe-che insorgono nel
normale svolgimento dell’attività di un’ente o istituzione culturale;
attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l’uso delle nuove
tecnologie;
i costi per migliorare l’accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio,
compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento
dell’accessibilità per le persone con disabilità;
i costi operativi collegati direttamente ad un progetto o all’attività culturale, ( locazione o l’affitto di immobili e
centri culturali, le spese di viaggio; i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all’attività culturale, le
strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, prestiti, la locazione e l’ammortamento di strumenti,
software e attrezzature, i costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore ed altri contenuti protetti da diritti
di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all’attività; i costi di
ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti);
le spese relative al personale impiegato;
i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente
imputabili al progetto;
costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie.
•
Tra gli AIUTI ALL’INVESTIMENTO sono compresi anche costi relativi a progetti e attività
culturali, sino a 100 milioni di euro per progetto
CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 53-INTENSITA’ MASSIME D’AIUTO
LE INTENSITA’ D’AIUTO
SONO VOLTE AD EVITARE SOVRACOMPENSAZIONI
Importo dell’aiuto non deve superare:
A. quanto necessario a coprire le perdite d’esercizio ed un
utile ragionevole nel periodo in questione
o, in alternativa
B. 80%dei costi ammissibili per aiuti inferiori a 1 milione di
euro (Il residuo 20% deve essere messo dal beneficiario con risorse
proprie senza aiuti di Stato)
LE INFRASTRUTTURE CULTURALI
PRIMA DEL REGOLAMENTO
D’ESENZIONE
La Commissione UE: specificità nell’applicazione dell’art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali
LA MISURA PRODUCE L’EFFETTO DI FINANZIARE
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Si valuta
l’esistenza di un MERCATO, anche in via solo potenziale:
A –
nel SETTORE PRIMARIO di attività dell’infrastruttura: se
attraverso la misura (restauro sale, restauro reperti, allestimento,
ristrutturazione, ecc.) si potenziano le capacità dell’infrastruttura di
attrarre visitatori stranieri. La concorrenza è con altre infrastrutture
similari (per esempio, tra Musei, pinacoteche, ecc.).
B –
sui MERCATI “accessori”: se attraverso la misura si creano o
potenziano le capacità dell’ente culturale di inserirsi in determinate
attività considerate economiche, attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura.
Possibilità per il beneficiario, anche non attuale ma solo futura, di
svolgere attività economica sfruttando commercialmente il patrimonio
culturale attraverso la vendita o l’affitto di beni e servizi a margine
dell’attività principale (vendita souvenir, sale per congressi, spazi
multifunzionali, ricreativi, realizzazione eventi, spettacoli, ecc);
La Commissione UE: specificità nell’applicazione dell’art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali
ALCUNE PRONUNCE
I musei, se non internazionali, non si ritiene siano inseriti in
mercati concorrenziali: “…la Commissione ritiene che, in via
di principio, l’attività museale non formi oggetto di scambi
fra gli Stati membri. In effetti, salvo alcuni musei
d’importanza e reputazione internazionale, i turisti degli
Stati membri non varcano le frontiere per visitare un
museo” (NN/136/A/02 Ecomusee d’Alsace)
quando il beneficiario della misura svolge attività di impresa,
in concreto l’attività per la quale ottiene la sovvenzione
deve essere del tutto svincolata dalla principale e non
avere carattere economico (N 503/99, Valladolid)
La Commissione UE: specificità nell’applicazione dell’art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali
LA MISURA PRODUCE L’EFFETTO DI
AVVANTAGGIARE DETERMINATE IMPRESE
Si valutano
gli effetti della misura: il requisito sussiste, qualora il
carattere selettivo della misura non possa de facto essere
escluso (State aid SA.36358 (2013/N) – Poland, Grants for
archaeological research).
La Commissione UE: specificità nell’applicazione dell’art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali
LA MISURA HA L’EFFETTO (ANCHE SOLO POTENZIALE)
DI INFLUENZARE GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
Si valuta
se la misura mira ad incrementare la capacità dell’infrastruttura, dal
punto di vista sociale, culturale ed economico, di attrarre
potenziali visitatori dall’estero, in particolare se
l’esistenza di influenza sugli scambi intracomunitari non può
essere esclusa, in quanto l’obiettivo della misura non è
strettamente locale e limitato ad una scala regionale o
sovraregionale nell’ambito del territorio dello Stato membro, ma
può contribuire ad attrarre visitatori internazionali (Tra le
numerose decisioni, State aid N 568/2009 – Poland, “Aid measures
with a cultural objective under the Regional Development
Operational Programme “Innovative Economy”).
La Commissione UE: specificità nell’applicazione dell’art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali
LE MISURE SONO COMPATIBILI
QUANDO
Sono necessarie
alti costi di restauro e conservazione, livello di complessità delle opere su patrimonio
vincolato, costi per garantire un accesso adeguato a tutti i cittadini (piena
fruizione), non redditività dei progetti, almeno nel breve-medio termine
difficoltà nel reperire sul mercato operatori inclini a investire nel
recupero e riqualificazione di infrastrutture culturali senza un supporto statale
necessità di intervento pubblico.
………. e proporzionali
non eccedenza della misura rispetto alla finalità di promozione del patrimonio
previsioni di cofinanziamento dei beneficiari, intensità di aiuto
limitata, nessuna sovracompensazione dei costi, beneficiari scelti con procedure
aperte, o misure destinate a enti, il cui scopo istituzionale è la promozione del
patrimonio culturale (enti locali, municipalità, ecc.)
La Commissione UE: specificità nell’applicazione dell’art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali
…e quando:
• Sono finalizzate alla promozione del patrimonio culturale, con
l’obiettivo specifico di preservare la memoria e l’identità collettiva e
culturale dei paesi membri (iscrizione patrimonio in lista UNESCO,
appartenenza alla cultura spirituale e materiale di un territorio o di un
paese)
• Hanno un effetto limitato della misura su commercio e concorrenza, in
considerazione di:
mercato non sufficientemente sviluppato (offerta culturale carente o di
fatto inesistente prima della misura), tale da non prospettare un impatto
negativo per concorrenti spesso solo potenziali;
modalità di erogazione della misura (tipologie di costi ammissibili, budget
limitato, numero di beneficiari, assegnazione con procedure aperte
pubblicizzate e basate su criteri chiaramente definiti)
INFRASTRUTTURE CULTURALI: ARTICOLO 53, COMMA 2
IL REGOLAMENTO GENERALE D’ESENZIONE
QUALI SONO
LE INFRASTRUTTURE CULTURALI (definite
“PATRIMONIO”)
a) musei, archivi, biblioteche, centri e spazi culturali ed artistici,
teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del
settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe
infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali ed artistiche;
b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale
mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici
storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al
patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio
naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno
Stato membro;
c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i
costumi e l’artigianato del folclore tradizionale;
ATTIVITA’ CULTURALI NEL REGOLAMENTO D’ESENZIONE
QUALI SONO I COSTI AMMISSIBILI e LE SOGLIE
•
AIUTI ALL’INVESTIMENTO sino a 100 milioni di euro per progetto
costi degli investimenti materiali e immateriali tra cui:
costi per la costruzione, l’ammodernamento, l’acquisizione, la conservazione o
il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali
per almeno l’80% del tempo o della loro capacità;
costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la
ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione
del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi
per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i
costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al
pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi
per migliorare l’accessibilità delle persone con esigenze particolari (in
particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille ed
esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per
quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 53-INTENSITA’ MASSIME D’AIUTO
LE INTENSITA’ D’AIUTO
SONO VOLTE AD EVITARE SOVRACOMPENSAZIONI
Importo dell’aiuto:
A. deve essere calcolato in modo tale da escludere il valore
delle eventuali entrate, per la parte in cui esse superino
i costi dell’investimento (se dunque le entrate sono
maggiori dei costi)
o, in alternativa
B. 80%dei costi ammissibili per aiuti inferiori a 1 milione di
euro (Il residuo 20% deve essere messo dal beneficiario con risorse
proprie senza aiuti di Stato)
LE OPERE AUDIOVISIVE
I REGIMI DI AIUTI A FAVORE DELLE OPERE
AUDIOVISIVE
LA MISURA PRODUCE L’EFFETTO DI FINANZIARE
ATTIVITA’ ECONOMICHE
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2013
relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e
di altre opere audiovisive
“Le misure (degli Stati Membri) puntano a generare la massa
critica di attività necessaria per innescare una dinamica di
sviluppo e consolidamento del settore attraverso la
costituzione di imprese di produzione dalle basi solide e di un
serbatoio permanente di competenze umane ed esperienza”
“L’industria cinematografica europea ha prodotto 1285
lungometraggi nel 2011 a fronte degli 817 prodotti negli Stati
Uniti e dei 1274 prodotti in India (2010). Nel 2011 in Europa
sono stati venduti 963 milioni di biglietti del cinema. Nel 2008
il mercato europeo dell’audiovisivo per i film di
intrattenimento era valutato pari a 17 miliardi di euro. Il
settore audiovisivo dell’Unione europea è fonte di occupazione
per oltre un milione di persone”.
LE OPERE AUDIOVISIVE
LA MISURA PRODUCE L’EFFETTO DI
INFLUENZARE IL MERCATO TRANSFRONTALIERO E
AVVANTAGGIARE DETERMINATE IMPRESE
“Ciò fa della produzione e distribuzione cinematografica un'attività
importante dal punto di vista non solo culturale, ma anche economico.
Inoltre, i produttori cinematografici sono attivi a livello internazionale
e le opere audiovisive sono oggetto di scambi internazionali. Ciò
significa che tali aiuti sotto forma di sovvenzioni, incentivi fiscali o altri
tipi di sostegno finanziario possono incidere sugli scambi tra Stati
membri.
I produttori e le opere audiovisive che si avvalgono di tale sostegno
possono acquisire un vantaggio finanziario in termini di concorrenza
rispetto a coloro che non ne usufruiscono.”
…ULTERIORE ELEMENTO NELLA VALUTAZIONE DI SELETTIVITA’
DELLA MISURA
Nel caso delle opere audiovisive la diversità linguistica
costituisce elemento importante della diversità culturale,
dunque
utilizzare tale criterio nella concessione dell’aiuto, pur
avvantaggiando le imprese che lavorano nella lingua
richiesta, è necessario ed adeguato ai fini dell’obiettivo.
LA MISURA E’ COMPATIBILE
QUANDO
PROMUOVE LA CULTURA ATTRAVERSO UN PRODOTTO CULTURALE:
è lo Stato Membro, non la Commissione a definire il
carattere culturale del prodotto (principio di sussidiarietà).
La commissione controlla solo che il meccanismo prescelto
dallo Stato Membro sia tale da evitare errori palesi.
…E QUANDO
è conforme ad un principio di LEGALITA’ GENERALE:
non viola il principio di libera circolazione delle merci,
lavoratori e prestazione dei servizi
NO ad aiuti esclusivamente ai cittadini del proprio paese, a
beneficiari imprese nazionali costituite a norma del diritto
commerciale nazionale);
SÌ ad obblighi di spesa territoriale, giustificati dall’estrema
mobilità dell’industria cinematografica e dalle finalità di
promozione delle diversità delle espressioni culturali
CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 54
I REGIMI DI AIUTO ALLE OPERE AUDIOVISIVE
NEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE
L’ARTICOLO 54
1) Gli aiuti devono sostenere un prodotto culturale
A tal fine ciascun Stato membro stabilisce procedure
efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o
più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco
predefinito di criteri culturali.
2) Gli aiuti possono assumere la forma di:
-aiuti alla produzione di opere audiovisive;
-aiuti alla preproduzione;
-aiuti alla distribuzione.
SOGLIA STABILITA PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
ESENZIONE AI REGIMI DI AIUTI ALLE OPERE AUDIOVISIVE:
50 MILIONI DI EURO PER REGIME E PER ANNO
(articolo 4, comma 1, lettera aa del Regolamento)
CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 54
COSTI AMMISSIBILI
Per gli aiuti alla
produzione
Per gli aiuti alla
preproduzione
Costi complessivi Costi relativi alla
e
relativi
alla sceneggiatura
produzione
di allo sviluppo di
opere audiovisive.
opere
audiovisive,
compresi i costi
per
migliorare
l’accessibilità
delle persone con
disabilità.
Per gli aiuti alla
distribuzione
I costi relativi
alla distribuzione
e alla promozione
di
opere
audiovisve.
-Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili
agli aiuti.
CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 54
INTENSITA’ AIUTO
Per aiuti alla
produzione
Per aiuti alla
preproduzione
Per aiuti alla
distribuzione
Aiuto non deve superare il
50% dei costi ammissibili
Possibilità di aumento:
-sino al 60% dei costi
ammissibili per le produzioni
transfrontaliere, finanziate
da più di uno Stato membro
e
a
cui
partecipano
produttori di più di uno Stato
membro;
-sino al 100% dei costi
ammissibili per le opere
audiovisive difficili e le
coproduzioni cui partecipano
paesi
dell’elenco
del
comitato per l’assistenza allo
sviluppo dell’OCSE.
Aiuto non deve superare il
100% dei costi ammissibili
Stessa intensità prevista per
gli aiuti alla produzione.
INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI
AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE RICREATIVE
MULTIFUNZIONALI
Quali aiuti sono esentati
aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o
l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle
infrastrutture ricreative multifunzionali;
INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI
Quali costi sono ammissibili
aiuti agli investimenti: costi degli investimenti materiali
e immateriali.
INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI
Quali sono le condizioni di esenzione
Condizioni di accesso aperte e non discriminatorie
“L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e
non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei
costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso
preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese
pubbliche.”
Trasparenza e rispetto delle norme sugli appalti pubblici per
l’assegnazione delle concessioni
“Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per
la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura
sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in
maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto
delle norme applicabili in materia di appalti.”
Grazie per l’attenzione!
Regione del Veneto
Dipartimento Cultura
Settore Progetti Strategici e Politiche Comunitarie
Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168
30121 VENEZIA
[email protected]
www.regione.veneto.it/web/cultura/ue-per-la-cultura
Tel. +39 041/2793109 - Fax +39 041/2793149
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