Chiarimenti di Regione Lombardia sul Registro Regionale
by user
Comments
Transcript
Chiarimenti di Regione Lombardia sul Registro Regionale
p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.I.0032170.17-042015.h.10:13 Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SERVIZI PER LA MOBILITA' GIURIDICO LEGALE DEL TRASPORTO PUBBLICO Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano www.regione.lombardia.it [email protected] Tel 02 6765.1 PROVINCIA DI BERGAMO SERVIZIO TRASPORTI VIA SORA, 4 24100 BERGAMO (BG) Email: [email protected] Oggetto : Regolamento regionale 22 dicembre 2014 n. 6 "Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente". Quesiti. In riferimento alla nota prot. Reg. S1. 2015.0016648 del 8 aprile 2015 relativa a quanto indicato in oggetto, si precisa quanto segue. Quesito n. 1 Con riferimento all’art. 11, comma 7, del Regolamento regionale che prevede: “Le imprese di cui al comma 1 con parco autobus privo delle caratteristiche previste all’art. 3, comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro due anni dall’entrata in vigore del medesimo” ci vengono sottoposti, dalla Provincia di Bergamo, alcune richieste di chiarimenti sui requisiti per l’iscrizione nel Registro regionale delle imprese esercenti il servizi di noleggio autobus con conducente. Per quanto riguarda l’anzianità degli autobus, il comma 6, dell’art. 11 del regolamento prevede esplicitamente che nei due anni dall’entrata in vigore del regolamento il requisito relativo all’anzianità dei mezzi non si applica al parco mezzi già immatricolato e, quindi si possono utilizzare autobus con età superiore a 15 anni. Gli autobus devono comunque essere in regola con la normativa regionale in materia ambientale (da ultimo dgr n. 9958 del 29 luglio 2009 – dgr n. 2578 del 31 ottobre 2014). Parimenti, nei due anni del periodo transitorio, non applicandosi l’intero comma 1, lett. b) dell’art. 3, le imprese di trasporto possono immatricolare per i servizi di noleggio, autobus aventi età superiore a cinque anni, se già immatricolati ad uso servizi di noleggio con conducente. Le imprese, quindi, non possono acquistare bus aventi più di cinque anni qualora questi ultimi siano stati immatricolati diversamente (es. uso linea). Referente per l'istruttoria della pratica: ANTONIO GENOVESE Tel. 02/67654654 In relazione alla disponibilità di autobus con caratteristiche atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi (impianto climatizzazione, impianto fonico di bordo, cronotachigrafo digitale), trattandosi di requisito che attiene al parco autobus, rientra nella disposizione transitoria dei due anni. Le imprese possono, quindi, continuare ad utilizzare autobus privi delle caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1, lett. c). Per il parco autobus costituito per almeno il 10% dai veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria, per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità, trattandosi anch’esso di requisito attinente al parco autobus, rientra nella disposizione transitoria dei due anni. Le imprese possono continuare ad utilizzare autobus privi delle caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1, lett. e). A norma dell’art. 3, comma 1, lett. d), del Regolamento, tra i requisiti per potere esercitare l’attività di noleggio autobus con conducente vi è il possesso da parte dell’azienda della certificazione di qualità ISO 9001, per quelle imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità. Trattandosi di un requisito che riguarda l’azienda e non il parco mezzi, lo stesso deve essere posseduto da subito e quindi al momento dell’iscrizione nel Registro Regionale. Non può, pertanto, trovare applicazione quanto disposto dall’art. 11, comma 7, del Regolamento che prevede: l’adeguamento entro due anni dall’entrata in vigore del medesimo Regolamento, per le imprese con parco autobus privo delle caratteristiche previste all’art. 3 comma 1, in quanto tale deroga attiene appunto al parco autobus e non all’azienda. La norma del periodo transitorio dei due anni, inoltre, non trova applicazione, per quanto riguarda la distrazione degli autobus adibiti a servizio di linea. L’autorizzazione alla distrazione dei mezzi di linea sul servizio di noleggio, deve essere rilasciata dall’ente competente, in misura non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio. Vige sempre il divieto di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche. Quesito 2 Il servizio di trasporto scolastico è una fattispecie del trasporto pubblico di persone su strada, disciplinato in particolare dal D. M. 31/01/1997 “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e relativa circolare n. 23/97, nonché dal D. M. n. 23/12/2003 “uso, destinazione e distrazione degli autobus” e con riferimento alle caratteristiche costruttive degli scuolabus dal D. M. 01/04/2010, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In base alla normativa sopra evidenziata, le carte di circolazione relative agli scuolabus riportano una delle tre alternative diciture: a) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo; b) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola elementare e della scuola materna; c) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e dei bambini della scuola materna. Da tanto si evince che gli scuolabus sono veicoli dotati di attrezzature tecniche particolari e l’utilizzo è diretto a specifici soggetti (al massimo a tutti gli alunni della scuola dell’obbligo). Pertanto, per le imprese che svolgono servizio di trasporto con scuolabus (esclusivo trasporto scolastico), tali mezzi non devono essere inseriti nell’elenco del parco autobus aziendale ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale telematico. Parimenti non occorre l’iscrizione nel Registro regionale telematico anche nel caso in cui l’impresa svolga esclusivamente servizi di trasporto scolastico con scuolabus. Distinti saluti IL DIRIGENTE IRENE GALIMBERTI