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Verbale riunione GSE_AIEL_12042016
Verbale riunione GSE-AIEL Sede GSE, 12 aprile 2016 In apertura della riunione il GSE ha rappresentato all’Associazione le modalità di gestione dei rapporti con le associazioni di categoria. In particolare, è stata evidenziata la creazione di un’apposita sezione nel sito istituzionale del GSE dedicata alla diffusione di materiale derivante dal confronto con queste ultime, ivi inclusi i verbali delle riunioni svolte, che possa essere reso disponibile ad una più ampia platea per garantire la massima trasparenza nei confronti di tutti gli operatori e ottimizzare le occasioni di incontro e diffusione di informazioni di interesse generale. Al proposito, il GSE ha anche evidenziato la volontà di organizzare riunioni congiunte, con la presenza di più associazioni di categoria, laddove si presentassero questioni di carattere generale che richiedessero un confronto più ampio ed efficace. L’Associazione ha mostrato un grande apprezzamento rispetto al rappresentato modus operandi. Rispetto ai temi specifici di discussione proposti, il Decreto 16 febbraio 2016, di aggiornamento del Conto Termico, è stato centrale. In particolare, l’Associazione ha voluto evidenziare l’importanza che attribuisce a tale meccanismo di incentivazione, che ritiene rappresentare una straordinaria occasione di riqualificazione dell’intero settore: esso è uno strumento particolarmente virtuoso, soprattutto per interventi di risanamento, nel rispetto della normativa di riferimento. In tal senso, il Conto Termico può promuovere nuovi posti di lavoro e la formazione di nuove figure professionali specializzate. Una spinta attività di formazione e informazione nei confronti di aziende rivenditrici di apparecchiature, di professionisti, installatori e degli enti locali, attraverso, ad esempio, gli sportelli energia dei Comuni, ove esistano, è ritenuta la leva fondamentale per superare le barriere che hanno impedito il pieno decollo di tale meccanismo nella sua precedente formulazione (DM 28 dicembre 2012). Su questo l’Associazione sta già lavorando in maniera decisa, anche attraverso la produzione di materiale informativo di carattere più generale (es: brochure di pubblicizzazione di prodotti, di sistemi di certificazione di combustibili) in cui non manca mai uno spazio dedicato alla diffusione di informazioni sul Conto Termico, anche in termini di valorizzazione degli incentivi e convenienza economica. Il GSE ha molto apprezzato l’impegno dell’Associazione in tal senso e ha mostrato interesse a collaborare nell’ambito della programmazione di eventi di divulgazione del Conto Termico, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Tali eventi dovrebbero, ad esempio, ospitare dei casi di successo: amministrazioni che mostrino la propria esperienza in termini di progetti realizzati, incentivi ricevuti e modalità di finanziamento adottate. Nel merito dei quesiti all’ordine del giorno, l’Associazione ha richiesto chiarimenti rispetto ai criteri applicativi che il GSE intende adottare in relazione alla definizione, pubblicazione e aggiornamento del catalogo degli apparecchi domestici e formulato proposte in merito alla regolamentazione di taluni aspetti di cui auspica il recepimento nelle nuove Regole Applicative sulla base dell’esperienza acquisita in applicazione delle disposizioni di cui alla precedente disciplina. Chiarimenti in merito alla definizione del Catalogo delle apparecchiature domestiche Per quanto riguarda la definizione del Catalogo, il GSE ha chiarito che esso conterrà, nella prima fase, tutti gli apparecchi che, fino ad oggi, risultano noti al GSE, in quanto sono stati oggetto di qualifica per l’accesso 1 agli incentivi di cui al DM 12 dicembre 2012, che presentino certificati di prodotto in corso di validità e che rispettino i requisiti del nuovo Decreto. È opportuno, tuttavia, individuare criteri di aggiornamento dello stesso per il futuro anche in modo da tener conto di eventuali uscite di produzione dei prodotti in esso presenti. L’Associazione ha proposto che i produttori di apparecchi conformi ai requisiti del Conto Termico inviino al GSE i riferimenti dei propri prodotti, comprensivi dei test report, in modo da poterli inserire nel Catalogo. Al proposito, il GSE ha chiarito che, in ogni caso, il popolamento del Catalogo non può prescindere da una fase di qualifica nell’ambito di un processo istruttorio per l’accesso agli incentivi del Conto Termico. Tuttavia, si è dichiarato disponibile a valutare la fattibilità dell’ipotesi di mettere a disposizione dei produttori un ambiente, nell’ambito del portale/sito del Conto Termico, in cui inserire i dati dei prodotti e la documentazione necessaria per l’eventuale successivo accesso al Catalogo, una volta che ne sarà verificata la conformità nell’ambito dell’istruttoria. Affinché i produttori possano facilmente verificare quali dei propri prodotti già appartengano al Catalogo, il GSE potrà rendere disponibile in Open Data dei report specifici che consentano ai produttori di riconoscersi nel Catalogo esistente. Ciascun prodotto, nell’ambito del Catalogo, sarà rappresentato da un codice e alcuni dati rappresentativi dello stesso. A tendere, sarebbe interessante individuare dei codici univoci che consentano di decodificare i dati rispetto ai costruttori, ai prodotti, all’anno di produzione e alle relative caratteristiche tecniche salienti. Al riguardo si è convenuto di riconsiderare eventualmente l’argomento nel medio periodo previa verifica di fattibilità, da parte di AIEL, sentiti gli associati. Criteri di valutazione dell’esistenza delle serre Il secondo argomento di discussione ha riguardato gli interventi incentivabili nell’ambito di serre. In particolare, l’Associazione ha evidenziato il forte interesse degli operatori sul tema, soprattutto a seguito dell’abrogazione della scheda 40E prevista nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi. Nello specifico, l’Associazione ritiene che, data la differente prassi operativa a livello locale in relazione all'accatastamento delle serre, il GSE possa valutare l’esistenza della serra, non già in funzione dei dati catastali (dal momento che, in taluni casi, possono non essere soggette a obbligo di accatastamento, come rappresentato dall’Associazione mediante una nota dell’ufficio provinciale di Lodi dell’Agenzia del Territorio), quanto dal fascicolo aziendale. Laddove, infatti, la serra non fosse inclusa nell’ambito del fascicolo, essa non esisterebbe. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Esso rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. Nell’ambito dei contenuti informativi, esso deve riportare, ad esempio, i dati relativi alla consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili. L’Associazione ha evidenziato che i dati riportati nel fascicolo aziendale non si riferiscono necessariamente a beni di proprietà dell’azienda. Tuttavia, è possibile, in tal caso, richiedere che i contratti di locazione delle serre che non siano di proprietà del soggetto responsabile, vengano estesi per la durata del periodo di incentivazione e i cinque anni successivi al fine di garantire che, per il periodo in cui l’impianto fruisce delle incentivazioni e per i successivi cinque anni in cui può essere oggetto di verifiche da parte di GSE, sussista e sia verificabile il rispetto dei requisiti prescritti dalla norma per l’accesso al meccanismo incentivante. Il GSE ha rappresentato, infatti, che il Decreto pone a carico del Soggetto responsabile l’onere di garantire che possa 2 essere verificata, non solamente in fase di accesso agli incentivi, ma anche nei cinque anni successivi al termine della durata dello stesso, la legittimità della serra al riconoscimento degli incentivi e il relativo posizionamento. L’Associazione, al proposito, ha proposto che il soggetto responsabile conservi per il tempo della durata dell’incentivo e dei cinque anni successivi: tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni (ivi inclusi gli aggiornamenti annuali, ove previsti) che, a seconda del Comune di appartenenza, possono configurarsi nella forma di “comunicazione non asseverata” o nella “SCIA”; il fascicolo aziendale, comprensivo di ogni eventuale aggiornamento. Il GSE ha rappresentato, in ogni caso, che il recepimento di tali richieste necessita di un adeguamento del portale informatico che non potrà essere programmato nei tempi dell’entrata in vigore del Decreto (31 maggio 2016). Il GSE ha inoltre evidenziato che quanto convenuto sarà preso in considerazione nella definizione delle Regole Applicative relative al nuovo Conto Termico. Con riferimento al primo Conto Termico, dunque, ai fini della valutazione e verifica dell’esistenza delle serre si procede in analogia agli edifici e fabbricati rurali esistenti. Inoltre, si specifica che attualmente l’indicazione, nel Portaltermico, di una data di accatastamento della serra successiva all’entrata in vigore del Decreto 28 dicembre 2012 non consente il riconoscimento dell’incentivo in Conto Termico. Criteri di ammissibilità degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o riscaldamento di serre e fabbricati esistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomassa Con riferimento all’impiego di generatori alimentati da biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt il Conto Termico prescrive che la caldaia sia certificata in classe 5 in conformità alla norma UNI EN 303‐5:2012. Il certificato di prodotto fa riferimento ai biocombustibili di prova (cfr. Tabella 7 della norma) che, ad esempio, nel caso del pellet, sono riconducibili alle classi A1 e A2 della (ex) EN 14961, oggi ISO 17225‐2. Le Regole Applicative, tuttavia, per le caldaie di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt, prescrivono che: “possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della Tabella 28.” L’Associazione ha rappresentato che, nel caso di installazione di una caldaia di potenza nominale inferiore o uguale 500 kWt, laddove si intendesse utilizzare una biomassa combustibile secondo l’Allegato X del Testo Unico Ambientale, ad esempio “segatura di legno vergine” o “cippato da potature di colture legnose agricole”, per dimostrare il rispetto dei limiti di emissione della tabella 28 sarebbe possibile seguire una delle due seguenti alternative: riportare la caldaia in laboratorio; certificare l’impianto in opera, similmente a quanto il Conto Termico già prescrive per le caldaie di potenza nominale superiore a 500 kWt. In considerazione del fatto che la prime delle due alternative risulterebbe estremamente costosa e, di fatto, impraticabile per caldaie già certificate, l’Associazione ritiene che la certificazione in opera dell’impianto sia l'unica soluzione praticabile per dimostrare che un impianto rispetta i limiti di emissione della Tabella 28 con 3 l'uso di biomasse combustibili dell'Allegato X, non classificabili come biocombustibili ISO 17225 (legna, cippato e pellet). Per ragioni tecnico-economiche, l’Associazione ritiene che tale previsione non possa essere estesa a tutti generatori; pertanto, propone che, tra i requisiti previsti per le caldaie a biomassa di potenza nominale inferiore o uguale a 500 kWt, possa definirsi quanto segue: che possano essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal d.lgs.152/2006, Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, e successive modificazioni, solo nel caso in cui, anche per tali combustibili, risulti che siano rispettati i limiti di emissione in riportati nella Tabella 28, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 27; che, nel caso di generatori di potenza nominale e inferiori o uguali a 500 kWt, già conformi alla classe 5 della UNI EN 303‐5:2012 con il biocombustibile di prova, il rispetto delle emissioni in atmosfera del generatore possa essere certificato in situ, impiegando la biomassa combustibile che si intende utilizzare, di cui è necessario fornire adguate garanzie di provenienza e qualità, effettuando la prova in opera con le medesime modalità previste per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2000 kWt. L’Associazione chiarisce, infine, che tale richiesta riguarda principalmente le imprese agricole e artigiane e industriali (segherie, falegnamerie, ecc…). Il GSE ritiene che la proposta dell’Associazione possa essere accolta anche estendendo l’applicazione a impianti di potenza anche inferiore a 200 kWt, lasciando all’operatore la facoltà di optare per una delle due possibili alternative. Biomassa autoprodotta Le Regole Applicative specificano che la biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile appartenga ad una delle seguenti categorie: imprenditore agricolo professionale (IAP); conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto); impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provvista di patentino forestale); assegnatario di uso civico di legnatico. L’Associazione ha proposto di aggiungere al suddetto elenco, nelle Regole Applicative che il GSE deve predisporre in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 16 febbraio 2016, “impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA che, per caratteristica del proprio ciclo produttivo, dispone di biomasse legnose vergini”. Al proposito, il GSE ha rappresentato che non si ravvedono motivi ostativi all’inclusione di tale fattispecie tra gli autoproduttori di biomassa, purché l’impiego della biomassa sia comprovata da un’auto fattura. L’Associazione ritiene che in tali fattispecie sembrerebbe particolarmente complicato per tali tipologie di imprese auto-fatturare. Al riguardo, il GSE ha invitato l’Associazione a fornire maggiori dettagli in merito alle difficoltà per queste imprese di autofatturare un combustibile rinnovabile autoprodotto al fine di poter, eventualmente, valutare una soluzione alternativa quale, ad esempio, la richiesta di una diversa fatturazione della materia prima in ingresso. 4 In particolare, l’Associazione ha proposto che, ai fini di una semplificazione amministrativa, nella definizione delle nuove RA, nel caso di comprovata impossibilità all’autofatturazione da parte del soggetto autoproduttore, sia considerata la possibilità di ricorrere ad un’autodichiarazione, richiedendo di produrre e conservare i seguenti documenti: 1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile. 2. un attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea ad essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile di prova indicato nel test report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L’attestato di conformità deve essere prodotto da un laboratorio terzo sulla base dell’applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225. Entrambi i documenti dovrebbero essere prodotti annualmente e conservati per tutta la durata dell’incentivo e per 5 anni successivi. Infine, si è condivisa l’ipotesi che, le future Regole Applicative possano includere, nell’ambito della documentazione da presentare nel caso di biomasse autoprodotte, anche l’attestazione di conformità della biomassa. 5