Comments
Transcript
Guidare il trattore sì, ma con l`abilitazione
SPECIALE EIMA INTERNATIONAL ● NUOVI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO Guidare il trattore sì, ma con l’abilitazione Dal 12-3-2013 coloro che guidano trattori agricoli e forestali dovranno essere sottoposti entro 5 anni a formazione di base o aggiornamento sui rischi legati alla guida dei mezzi di Donato Rotundo N ella maggior parte delle attività economiche e professionali ogni volta che viene introdotto un nuovo obbligo formativo o una abilitazione sono fatte salve le esperienze e/o le professionalità già acquisite. Diversi sono i casi anche nel settore della sicurezza sul lavoro. Nel caso dell’agricoltura ci troviamo di fronte a una situazione completamente diversa: ogni nuovo obbligo formativo o abilitazione coinvolge sempre tutti i datori di lavoro e i lavoratori senza alcuna distinzione. Come se nel settore agricolo non esistessero professionalità: occorre sempre ricominciare daccapo, sommando formazione a formazione, abilitazioni ad abilitazioni. nuovi criteri saranno definiti dal Piano di azione nazionale in attuazione del decreto legislativo 150/2012 che ha recepito la direttiva Ce n. 128/2009; ● corso base per la formazione dei datori di lavoro (32 ore, a cui occorre aggiungere la prevenzione incendi 4-16 ore e il primo soccorso 12-16 ore) e/o aggiornamento (10 ore) nel caso assumano in proprio le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 del decreto legislativo n. 81/2008); ● corso base per i lavoratori (12 ore) o aggiornamento (6 ore) nel rispetto degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del decreto 81/2008; ● corso base per l’ottenimento dell’abilitazione all’uso dei trattori agricoli di cui all’art. 73 del decreto 81/2008 (8 ore, 13 ore nel caso sia ricompreso nel corso sia la trattrice a ruote sia a cingoli). Corsi per la sicurezza Solo per la sicurezza sul lavoro e per i prodotti fitosanitari le prossime scadenze prevedono: ● corso base per l’ottenimento dell’abilitazione all’impiego dei prodotti fitosanitari e relativo aggiornamento, i cui I problemi del «patentino» Esaminando solo quest’ultimo obbligo, in relazione alla normativa vigente, sembrano delinearsi una serie di sovrapposizioni non solo con quanto già previ- TABELLA 1 - Riconoscimento della formazione pregressa alla data del 12-3-2013 Tipologia dei corsi Adempimenti Aggiornamento Corsi con durata complessiva non inferiore a quella di cui Nessuno alla tabella 2 e verifica finale dell’apprendimento Entro 5 anni dalla data di verifica Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dalla tabella 2 e presenza di verifica finale dell’apprendimento Devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro il 12-3-2015 Entro 5 anni dalla data di aggiornamento Corsi non completati da verifica finale dell’apprendimento Oltre a essere integrati dal modulo di aggiornamento entro il 12-3-2015 occorre superare la verifica finale Entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento sto sulla formazione e sull’addestramento dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008, ma anche dagli art. 71 e 73 concernenti le attrezzature di lavoro (Titolo III del decreto legislativo n. 81/2008). Con tale impostazione si rischia di dover far ripetere ai lavoratori più volte la stessa formazione e lo stesso addestramento. Difatti, è opportuno ricordare che l’art. 73 al comma 1 prevede che, nell’ambito degli obblighi di cui agli art. 36 e 37, il datore di lavoro provveda, affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati. Poi il comma 7 dell’art. 71 prevede che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (come nel caso dei trattori agricoli e forestali), il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati. Anche per tali motivi permangono seri dubbi sul fatto che l’abilitazione così come prevista dall’art. 73 comma 5 del decreto 81/2008 possa essere ricondotta a un obbligo formativo dei lavoratori in capo al datore di lavoro, visto che era ed è già previsto. Tale normativa ha introdotto l’obbligo di possesso di una specifica abilitazione degli operatori (non si fa riferimento ai lavoratori) per le attrezzature di lavoro. In pratica dovrebbero essere gli operatori (a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, ecc.) a doversi dotare direttamente dell’abilitazione, così come avviene nel caso di possesso della patente, del patentino dei prodotti fitosanitari, ecc. Come sembra anche eccessivo aver previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale, visto che si tratta di abilitazione all’uso (per il rinnovo della patente, ad esempio, è prevista esclusivamente la visita medica). La prossima discussione in Parlamento del disegno di legge sulle semplificazioni, in cui è prevista anche una sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro, può essere l’occasione per razionalizzare questi obblighi formativi. L’obiettivo deve essere quello di evitare duplicazioni, di prevedere una vera e propria abilitazione che riguardi prioritariamente i nuovi patentati che intendono condurre anche le macchine agricole (si ricorda comunque che la normativa comunitaria per la guida delle macchine 40/2012 • L’Informatore Agrario 57 SPECIALE EIMA INTERNATIONAL agricole prevede solo due tipi di patente: la patente A per i trattori leggeri di cui all’art. 115, comma 1, lettera c) del Codice della strada, e la patente B per i trattori di massa maggiore, nonché i casi in cui effettivamente non è dimostrabile alcuna esperienza nella guida di tali mezzi. In tutti gli altri casi, riconoscendo le professionalità effettivamente già acquisite, l’abilitazione dovrebbe essere rilasciata senza alcun ulteriore obbligo. Il tutto, si sottolinea, dovrebbe essere ridisegnato nel rispetto di quanto indicato dalla Terza relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro che, in relazione al numero elevato di infortuni mortali che si riscontra sui mezzi agricoli, ha messo in evidenza due necessità prioritarie: ● la prima è quella degli adeguamenti normativi per quanto concerne soprattutto i requisiti dei conducenti e dei mezzi agricoli; ● la seconda è quella delle agevolazioni per la sostituzione e, soprattutto, per la messa in sicurezza dei mezzi stessi. Ma torniamo agli obblighi attualmente vigenti in materia di abilitazione alla guida dei trattori agricoli. Tra pochi mesi entrerà in vigore l’Accordo Stato, Regioni e Province autonome n. 53 del 22-2-2012, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché definisce le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi della formazione. A partire dal 12-3-2013, infatti, diverranno operative le disposizioni relative all’abilitazione per la guida dei trattori agricoli e forestali: nell’arco di TABELLA 2 - Requisiti minimi dei corsi di formazione teoricopratica per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali (8-13 ore) Modulo Ore Giuridico-normativo Tecnico Pratico per trattori a ruote Pratico per trattori a cingoli 1 2 5 5 5 anni tutti gli operatori che guidano tali veicoli dovranno sottoporsi a formazione di base o ad aggiornamento. Considerando che il nuovo obbligo si applica anche ai lavoratori autonomi e ai coadiuvanti familiari (più di 400.000 addetti) e che i lavoratori agricoli sono circa 1 milione (di cui 110.000 lavoratori a tempo indeterminato e 850.000 lavoratori a tempo determinato), gli operatori potenzialmente interessati si possono stimare in più di 1 milione. In relazione a quanto previsto dall’Accordo gli obblighi formativi variano in relazione all’esperienza acquisita dal lavoratore e all’aver già frequentato corsi similari. Esperienza biennale Innanzitutto i lavoratori agricoli che alla data del 12-3-2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni devono frequentare entro il 12-3-2017il corso di aggiornamento (durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici). L’accordo però non chiarisce quali sono i criteri per dimostrare l’esperienza biennale. Ciò sta già determinando difficoltà interpretative. Fermo restando che potrebbe essere utile che il Ministero del lavoro definisca congiuntamente alle Regioni specifiche conservati con amore STOCCAGGIO CEREALI IN SILOS ORIZZONTALI • • • • Ridotti costi di investimento Non occorrono disinfestazioni, manutenzioni e pulizie Rapidità di insacco ed estrazione Ideale per stoccaggio cereali biologici BOSCHI SERVIZI Srl via Villanova, 58 48124 Villanova di Ravenna (Ravenna) • • Tel. 0544 49 90 62 Fax. 0544 49 91 22 www.boschiservizi.it [email protected] • 58 L’Informatore Agrario • 40/2012 • • linee guida, occorre definire criteri facilmente applicabili e dimostrabili. La metodologia più semplice potrebbe essere quella di certificare l’esperienza biennale con gli strumenti a disposizione dell’azienda e del soggetto stesso, dando la possibilità di considerare «esperto» qualunque soggetto abbia guidato una trattrice per almeno 2 anni, a prescindere dall’inquadramento contrattuale e da discutibili criteri di «prevalenza». Se l’operatore non può essere classificato come esperto, o comunque ha già frequentato corsi specifici, al fine di individuare a quale tipo di formazione è soggetto, occorre verificare se alla data del 12-3-2013 dispone di crediti formativi. In tal caso, come evidenziato dalla tabella 1 in relazione alla tipologia dei corsi effettuati, si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica. Al fine del riconoscimento dei suddetti corsi occorre fornire adeguata documentazione sul loro reale svolgimento. Inoltre il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione. I lavoratori incaricati dell’uso dei trattori agricoli, che, alla data del 12-3-2013, non hanno maturato un’esperienza di 2 anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base al fine del rilascio dell’abilitazione entro il 12-3-2015. Come già accennato l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestazione relativa al corso base o, nei casi di deroga descritti in precedenza, dal primo aggiornamento. Donato Rotundo Per commenti all’articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a: [email protected]