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axa mps valore risparmio - AXA

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axa mps valore risparmio - AXA
MOD. AXV VR VR13 - 05/2015
cop VALORE RISPARMIO.qxp_. 09/04/15 09:45 Pagina 1
RISPARMIO E INVESTIMENTO
AXA MPS
VALORE RISPARMIO
FASCICOLO INFORMATIVO
MOD. AXV VR VR13 - 05/2015
Contratto di Assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda Sintetica,
la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento
della Gestione Separata, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato
al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
Gruppo AXA ITALIA
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma: 01075910586, Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet:
www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al
n. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia,
iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma: 01075910586, Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet:
www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al
n. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia,
iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
cop VALORE RISPARMIO.qxp_. 09/04/15 09:45 Pagina 3
AXA MPS Valore Risparmio
Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Codice tariffa VR13
Scheda Sintetica
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo gli schemi predisposti dall’IVASS, ma
il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione
del contratto.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi
sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel
contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di
Assicurazione
1.b) Informazioni sulla
situazione
patrimoniale
dell’impresa
1.c) Denominazione
del contratto
1.d) Tipologia
del contratto
1.e) Durata
1.f) Pagamento dei premi
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione del Gruppo AXA
ITALIA.
Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 851 milioni di euro di cui 569
milioni di euro sono relativi al capitale sociale e 78 milioni di euro al totale delle
riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 144%.
AXA MPS Valore Risparmio - Codice tariffa VR13.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite
dall’impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione
Separata di attivi.
Il contratto ha una durata di 10 anni, ma il Contraente può esercitare il diritto di
riscatto, in qualsiasi momento.
Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale
indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno
fino alla richiesta di liquidazione.
Il contratto prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) di importo
minimo pari a € 2.500 ed un massimo di € 5.000.000 e versamenti di carattere
straordinario, di importo minimo pari ad € 500 ed un massimo pari a € 5.000.000
in qualsiasi momento della durata contrattuale. Con riferimento al versamento
dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di
collocamento della tariffa. La Compagnia al momento della sospensione del
collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente. La
“garanzia complementare in caso di morte per infortunio” di cui al punto 2 della
Nota informativa, è prestata dietro la corresponsione di un premio unico da versare
in aggiunta al premio iniziale versato alla sottoscrizione del contratto, come
descritto al punto 3 della Nota informativa.
2. CARATTERISTICHE
2. Caratteristiche del
contratto DEL CONTRATTO
AXA MPS Valore Risparmio è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni
rivalutabili che, mediante il versamento di un premio unico e degli eventuali premi
aggiuntivi, consente a ciascuna ricorrenza annuale di polizza, in vita l’Assicurato,
la liquidazione periodica delle rivalutazioni maturate nell’annualità di riferimento.
Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a
ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni
Scheda Sintetica
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AXA MPS Valore Risparmio
annualmente maturate.
Si precisa che una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Compagnia per
far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione delle prestazioni
assicurate.
Il premio versato per la garanzia aggiuntiva infortuni non concorre alla formazione
della prestazione assicurativa principale.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto
esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto
nella sezione E della Nota informativa.
La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato
in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è
informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI
ASSICURATIVE
E GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative
e garanzie
offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita:
Pagamento di somme periodiche
in caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, compresa
la scadenza, il pagamento al Contraente di somme periodiche corrispondenti
alle rivalutazioni riconosciute al contratto.
In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche saranno
corrisposte fino alla richiesta di liquidazione.
Capitale
in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento, ai
Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al premio
versato, aumentato dei versamenti aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti
parziali e dei costi del contratto. In caso di proroga tacita del contratto, il
capitale sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione.
b) Prestazione in caso di decesso:
Capitale
in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il
pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale
rivalutato alla data del decesso.
c) Coperture complementari:
Capitale aggiuntivo in caso morte da infortunio
in caso di decesso dell’Assicurato, dovuto a infortunio, prima della scadenza
contrattuale indicata in polizza il pagamento ai Beneficiari designati dal
Contraente di un capitale aggiuntivo, come descritto al punto 2 della Nota
Informativa.
d) Opzioni contrattuali in corso di contratto:
Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
in caso di esercizio dell’opzione, le rivalutazioni annuali non vengono
liquidate annualmente ma concorrono alla rivalutazione del capitale
liquidato in caso di vita dell’Assicurato, in caso di decesso o in caso di
riscatto.
In caso di proroga tacita del contratto, il capitale continuerà a rivalutarsi
fino alla richiesta di liquidazione.
e) Opzioni contrattuali alla scadenza indicata in polizza:
Alla scadenza contrattuale, il Contraente può optare per la conversione del
capitale in un piano di riscatti programmati.
Le rivalutazioni di cui sopra sono determinate in funzione del rendimento
finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12.
Scheda Sintetica
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AXA MPS Valore Risparmio
Non è previsto un rendimento minimo garantito.
Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in alcun caso essere
negative e sono liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell’opzione
“capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano
annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.
La polizza può essere riscattata in qualsiasi momento della durata contrattuale.
Si segnala che nel caso di riscatto esercitato nel corso della durata
contrattuale, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In
ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle
prestazioni sono regolati dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 delle
Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
4. COSTI
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione
dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e
le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata
riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul
contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale
medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per
effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di
un’analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su
parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al
premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi
delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio
annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare
significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°
anno.
Gestione Separata MPV12
Premio unico
Sesso
Età
Tasso di rendimento
degli attivi
In caso di LIQUIDAZIONE
delle rivalutazioni annuali
In caso di CAPITALIZZAZIONE
delle rivalutazioni annuali
4%
4%
€ 15.000
qualunque
qualunque
10 anni
Durata
Anno
5
10
Scheda Sintetica
€ 15.000
qualunque
qualunque
3
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CPMA
1,72%
1,58%
10 anni
Anno
5
10
CPMA
1,68%
1,53%
AXA MPS Valore Risparmio
5. ILLUSTRAZIONE
DATI STORICI....SEPARATA
5. Illustrazione dei dati
storici di DEI
rendimento
della Gestione Separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla
Gestione Separata MPV12 negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso
di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato
con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
Rendimento
Rendimento
realizzato dalla
minimo riconosciuto
Gestione Separata
agli Assicurati
3,45%
3,21%
3,24%
3,07%
3,03%
2,05%
1,81%
1,84%
1,67%
1,63%
Rendimento
medio
dei titoli di Stato
3,35%
4,89%
4,64%
3,35%
2,08%
Inflazione
1,55%
2,73%
2,97%
1,17%
0,21%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto.
Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
***
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle
notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.
Roma, maggio 2015
Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586,
Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC:
[email protected] - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n.
208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed
appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
Scheda Sintetica
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AXA MPS Valore Risparmio
AXA MPS VALORE RISPARMIO
Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Codice tariffa VR13
Nota informativa
La presente Nota informativa è redatta secondo gli schemi predisposti dall’IVASS, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della
sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
DI ASSICURAZIONE
1 - Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Essa è costituita nella
forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA ITALIA;
b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma;
c) Recapito telefonico: 0039 06 50870601; Numero Verde: 800231187; sito internet: www.axa-mps.it, e-mail:
[email protected], pec:[email protected];
d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni,
con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974, alla Sez. I dell’albo delle imprese IVASS al n. 1.00046.
Si rinvia al sito internet dell’impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo
informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI
ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
AXA MPS Valore Risparmio ha una durata di 10 anni ma può essere interrotto in qualsiasi momento della
durata contrattuale. Nel caso in cui gli aventi diritto non richiedano la prestazione alla scadenza contrattuale
indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione,
in tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno. Il contratto prevede le
seguenti prestazioni assicurative:
• Prestazioni principali
a) Prestazione in caso di vita: liquidazione di somme periodiche corrispondenti alle rivalutazioni riconosciute
al contratto a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e pagamento di un capitale alla scadenza contrattuale.
b) Prestazione in caso di decesso: pagamento di un capitale rivalutato alla data del decesso dell’Assicurato.
c) Coperture Complementari
Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: in caso di decesso dell’Assicurato causato da
infortunio, nei primi 10 anni di durata contrattuale, l’erogazione di un capitale aggiuntivo come definito
all’Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
Nota informativa
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AXA MPS Valore Risparmio
Avvertenza: La prestazione complementare non opera in caso di infortunio derivante dagli eventi
di cui all’Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione (rischi esclusi).
• Opzioni contrattuali in corso di contratto
Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali: in caso di esercizio dell’opzione, liquidazione a scadenza
del capitale rivalutato.
• Opzioni contrattuali esercitabili alla scadenza
Riscatti programmati: alla scadenza contrattuale, il Contraente può optare per la conversione del
capitale in un piano di riscatti programmati.
Si rinvia agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di
dettaglio.
Le liquidazioni periodiche sono il risultato delle rivalutazioni annuali operate sul premio versato,
aumentato dei versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, del premio relativo alla copertura complementare
e degli eventuali riscatti parziali.
al netto dei costi, del premio relativo alla copertura complementare e degli
eventuali riscatti parziali.
Le rivalutazioni annuali sono calcolate in funzione del tasso di rendimento riconosciuto al contratto pari
alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione
Separata MPV12 e la commissione annua di gestione; tali rivalutazioni sono liquidate al Contraente.
Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano
annualmente e sono acquisite dal contratto.
Il contratto non prevede un tasso di rendimento minimo garantito.
In ogni caso la Compagnia garantisce la conservazione del capitale ovvero la liquidazione alla scadenza
contrattuale, in caso di riscatto o di decesso dell’Assicurato, di un importo pari al premio versato,
aumentato dei versamenti aggiuntivi, al netto dei costi del contratto, del premio relativo alla copertura
complementare e degli eventuali riscatti parziali.
3. Premi
AXA MPS Valore Risparmio prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) e consente di
effettuare il versamento di premi di carattere straordinario. Con riferimento al versamento dei premi di
carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa. La
Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione
al Contraente. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni
annuali”, non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza
annuale successiva alla richiesta stessa.
La garanzia aggiuntiva in caso di morte per infortunio è prestata dietro corresponsione di un premio
unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, determinato in funzione
dell’importo del premio iniziale stesso come specificato all’Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.
Il pagamento dei premi può avvenire mediante:
• addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione;
• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.
Nel caso in cui si verifichi il riscatto nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio
versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta
del riscatto e la scadenza della copertura stessa.
In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata
contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico
bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia
gli estremi del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare l’addebito, sempre previa
autorizzazione Il tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo del mandato,
compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile nella sezione “comunicazioni” sul sito internet della
compagnia all’indirizzo www.axa-mps.it.
Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, in
qualsiasi momento della durata contrattuale.
Nota informativa
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AXA MPS Valore Risparmio
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il capitale assicurato è rivalutato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza in funzione del rendimento finanziario
conseguito dalla Gestione Separata MPV12 e dichiarato dalla Compagnia entro 60 giorni dalla data di ricorrenza
stessa.
Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in alcun caso essere negative e sono liquidate al Contraente
a ciascuna ricorrenza annuale. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”,
queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto. Per i dettagli sulle modalità di rivalutazione si
rinvia all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata.
Circa gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto
esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il
contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME
FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1. Costi gravanti sul premio
Tipologia
Spese fisse
di emissione
-–
Caricamento percentuale
Caricamento percentuale
sul premio per la garanzia
complementare
Importo
1,25%
25%
Periodicità di addebito
Modalità di prelievo
–
–
Stessa periodicità dei premi
versati
• dal premio unico versato, al
netto del premio per la
garanzia complementare
Unica all’atto della stipula
• da ciascun premio
straordinario versato
• già compreso nel premio versato
per la garanzia complementare al
netto delle imposte
5.1.2. Costi per riscatto
Sulle richieste di riscatto pervenute verrà applicata una penale sul valore di riscatto, calcolato con le modalità di
cui all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, come di seguito definita:
Annualità
1° Annualità
2° Annualità
3° Annualità
dalla 4° Annualità
Penalità di riscatto
1.25% con un minimo di € 15
1,00% con un minimo di € 15
1,00% con un minimo di € 15
€ 15
La penale di cui sopra non si applica per i riscatti il cui ammontare non superi complessivamente il 20% dei premi
versati, tenuto conto di tutti i riscatti effettuati nel corso delle prime tre annualità di polizza.
5.1.3. Costi per la liquidazione delle somme periodiche
La liquidazione delle somme dovute a ciascuna ricorrenza di polizza è eseguita al netto di un costo fisso di € 5.
5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un’aliquota percentuale variabile, come
definito nella seguente tabella:
Nota informativa
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AXA MPS Valore Risparmio
Tipologia
Importo
Periodicità di prelievo
• 1,40% per capitali
inferiori a € 150.000
Margine trattenuto
• 1,15% per capitali
uguali a € 150.000 e
inferiori a € 500.000
Annuale
• 0,95% per capitali uguali
o superiori a € 500.000
e inferiori a € 1.500.000
Modalità di prelievo
Sul rendimento
finanziario della
gestione separata
• 0,75% per capitali uguali
o superiori € 1.500.000
Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento
all’intero flusso commissionale relativi al prodotto:
Quota parte percepita in media dagli intermediari
30%
6. Sconti
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che
abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e/o AXA
MPS Financial Limited, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate
con le Compagnie stesse, ovvero rivolte ai dipendenti dell’intermediario, potranno essere applicati sconti
sui costi indicati al precedente punto 5.
7. Regime fiscale
Trattamento fiscale dei premi
La parte di premio pagata per la copertura complementare infortuni è soggetta ad imposta nella misura
del 2,50%; sul premio medesimo la legislazione fiscale può riconoscere la detraibilità ai fini IRPEF.
Trattamento fiscale delle prestazioni
I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di
imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti
maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti
maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati
inclusi nelle lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l’imposta sostituiva sarà applicata
sull’ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con
Legge148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In caso di morte dell’Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto e non concorre alla formazione
dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di conclusione del contratto e di entrata
in vigore delle coperture assicurative.
Nota informativa
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AXA MPS Valore Risparmio
9. Riscatto e riduzione
Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi
momento della durata contrattuale.
L’importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere inferiore
ad € 2.500.
Nel caso in cui il riscatto si verifichi nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio
versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del
riscatto e la scadenza della copertura stessa.
Il contratto non prevede la riduzione della prestazione.
In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, non saranno
consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla data della richiesta
stessa.
Si rinvia all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto.
Si evidenzia che nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel corso della durata contrattuale il
recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi.
Per eventuali richieste di informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia - AXA MPS
Assicurazioni Vita S.p.A. - Smart Center - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia, fax 0039 06 50870570, e-mail
[email protected], Numero Verde 800231187.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.
Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto
personalizzato.
10. Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla
Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento
della stessa provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa
fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.
11. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla
Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del
contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128
Roma. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso come risulta dal timbro postale
di invio.
12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la
liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l’avente diritto è
tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Verificatasi la risoluzione del
Contratto, la Compagnia effettua il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. I diritti dei Beneficiari dei
contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 c.c., così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale
termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti
dal contratto saranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di
“Rapporti dormienti”).
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Nota informativa
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di 8
AXA MPS Valore Risparmio
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua
italiana.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma
00128 - Italia, per fax 0039 06 51760323, per e-mail [email protected]). Qualora l’esponente non si
ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione
delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero
competente (individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che resta salva la
facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
16. Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione
per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con
l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.
17. Conflitto di interessi
La Compagnia appartiene al Gruppo AXA ITALIA ed è detenuta per il 50% da AXA Mediterranean Holding S.A.,
società del Gruppo AXA e per il 50% da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società del Gruppo MPS. In
relazione al potenziale conflitto di interessi si segnalano i seguenti rapporti: contratto di delega di gestione
finanziaria del patrimonio della Gestione Separata MPV12 con AXA Investment Managers, la quale, nelle
operazioni di compravendita, potrebbe ricorrere anche alla intermediazione di Società appartenenti al Gruppo
AXA e al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con Banca Monte dei Paschi di Siena, con società a
questa collegate o consociate. Nel patrimonio della Gestione Separata possono essere presenti titoli
obbligazionari e azioni di società appartenenti ai Gruppi AXA e MPS e quote di OICR gestiti da società
appartenenti ai gruppi medesimi. La Società garantisce in ogni caso che, pur in presenza di potenziali situazioni
di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato
possibile per gli stessi. Si precisa inoltre che la Società ha in corso accordi che comportano la parziale
retrocessione di commissioni gravanti su OICR ed altri investimenti. Nel rendiconto annuale della Gestione
Separata MPV12 saranno quantificate le predette retrocessioni ai fini del loro riconoscimento ai Contraenti.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO
DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata,
periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di
due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente
progetto, al 4,00%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è
tenuta a corrispondere, laddove il premio versato a fronte del contratto sia conforme a quanto indicato nel
seguente progetto esemplificativo.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non
impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle
prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti
potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
Nota informativa
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AXA MPS Valore Risparmio
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI
VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
• Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
• Età dell’Assicurato: 50 anni;
• Durata: 10 anni;
• Sesso dell’Assicurato: qualunque;
• Premio versato: € 50.450 (di cui € 450 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da infortunio);
• Premio investito: € 49.375;
• Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: € 50.000.
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali
Anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Importo liquidato ad
ogni ricorrenza annuale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Minimo garantito 0%
Capitale Caso Morte
alla fine dell’anno
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
48.882,81
48.981,25
48.981,25
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.375,00
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
Anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Capitale rivalutato
alla fine dell’anno
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
Minimo garantito 0%
Capitale Caso Morte
alla fine dell’anno
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
48.882,81
48.981,25
48.981,25
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.375,00
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalle tabelle, il
recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi nel corso della durata contrattuale.
Nota informativa
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AXA MPS Valore Risparmio
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
• Tasso di rendimento finanziario: 4,00%;
• Eventuali prelievi sul rendimento: 1,40%;
• Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%;
• Età dell’Assicurato: 50 anni;
• Durata: 10 anni;
• Sesso dell’Assicurato: qualunque;
• Premio versato: € 50.450 (di cui € 450 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da
infortunio);
• Premio investito: € 49.375;
• Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: € 50.000;
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali
Anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Importo liquidato ad
ogni ricorrenza annuale
1.278,75
1.278,75
1.278,75
1.278,75
1.278,75
1.278,75
1.278,75
1.278,75
1.278,75
1.278,75
Tasso di rendimento 4%
Capitale Caso Morte
alla fine dell’anno
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
49.375,00
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
48.882,81
48.981,25
48.981,25
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.375,00
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
Anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Capitale rivalutato
alla fine dell’anno
50.658,75
51.975,88
53.327,25
54.713,76
56.136,32
57.595,86
59.093,35
60.629,78
62.206,15
63.823,51
Tasso di rendimento 4%
Capitale Caso Morte
alla fine dell’anno
50.658,75
51.975,88
53.327,25
54.713,76
56.136,32
57.595,86
59.093,35
60.629,78
62.206,15
63.823,51
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
50.150,52
51.556,12
52.893,98
54.698,76
56.121,32
57.580,86
59.078,35
60.614,78
62.191,15
63.823,51
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.
Roma, maggio 2015
Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586,
Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC:
[email protected] - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n.
208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed
appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
Nota informativa
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AXA MPS Valore Risparmio
AXA MPS Valore Risparmio
Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Codice tariffa VR13
Condizioni di Assicurazione
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto prevede la corresponsione ad ogni ricorrenza annuale di polizza, compresa la scadenza, se
l’Assicurato sarà allora in vita, delle rivalutazioni annuali maturate calcolate in base a quanto previsto dall’Art. 12.
Nel caso in cui il Contraente scelga l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, le rivalutazioni
annualmente maturate non vengono liquidate ma concorrono alla determinazione del capitale da corrispondere
in caso di vita dell’Assicurato.
In caso di premorienza dell’Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale determinato con le modalità di
cui all’Art. 13.
In caso di decesso dell’Assicurato causato da infortunio, nei primi 10 anni di durata contrattuale, la Compagnia
corrisponderà l’ulteriore prestazione così come ivi definita alla Sezione 3 delle presenti Condizioni di
Assicurazione.
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo
consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, l’Impresa di Assicurazione ha diritto:
a) In caso di dolo o colpa grave:
- di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o le reticenze.
La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) Ove non sussista dolo o colpa grave:
- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
L’impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, salvo il
caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni
inerenti:
• modifiche dell’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
• variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della
Unione Europea;
• variazione degli estremi di conto corrente bancario.
Il tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo del mandato, compilato w sottoscritto dal
contraente , reperibile nella sezione “comunicazioni” sul sito internet della compagnia all’indirizzo www.axa-mps.it
Art. 3 - Conclusione e entrata in vigore del contratto, durata e recesso
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione
della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza.
In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del pagamento del premio
sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della
proposta.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto
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AXA MPS Valore Risparmio
è concluso.
La durata del contratto è pari a 10 anni, ma può essere interrotta dal contraente che può chiedere il riscatto totale
in qualsiasi momento.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla
Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del
contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro
postale di invio.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte di cui alla presente Sezione è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti
territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Art. 5 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente,
la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di
volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per
iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.
Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto secondo
quanto disposto dall’art. 1406 c.c.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla
Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto sia al
Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario
tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1409 c.c.
Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal contratto, ovvero vincolare il contratto a favore di terzi.
La Compagnia effettua l’annotazione della costituzione del pegno o del vincolo, previo invio da parte del
Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai beneficiari
la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il
vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto
garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove
esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al creditore
pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei
confronti del Contraente.
La cessione avverrà all’esito dell’espletamento degli obblighi di adeguata verifica del cessionario ai fini della
normativa antiriciclaggio.
Art. 7 - Liquidazioni delle prestazioni del contratto e prescrizione
Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza
dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le
seguenti modalità:
a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
b) a mezzo fax;
c) a mezzo posta.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre consegnarsi:
a) il certificato di morte;
b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è
avvenuto senza lasciare testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
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AXA MPS Valore Risparmio
e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona
designata alla riscossione.
La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale
termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa
indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.
I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 c.c., così come modificato dal D.L.179/2012.
Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli
importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia
di “Rapporti Dormienti”).
Art. 8 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia,
per fax: 0039 06 51760323, per e-mail: [email protected]). Qualora l’esponente non si ritenga
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono
06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Si
ricorda che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 9 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di
assicurazione sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione
rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime
fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in
caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro
della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non
oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del
pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA
MPS Vita S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del
Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le
somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni,
interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 10 - Legge applicabile e Foro competente
Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto,
comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l’Autorità giudiziaria
del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.
SEZIONE 2
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 11 - Durata, premi e spese
Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento
di un premio unico di importo minimo pari a € 2.500 ed un massimo di € 5.000.000 e multipli di € 500 (premio
iniziale). Il Contraente può versare premi di carattere straordinario di importi minimi pari ad € 500 ed un massimo
pari a € 5.000.000. Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti
solo nel periodo di collocamento della tariffa. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento
della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente.
Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto
si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. In tal caso la scadenza
contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno.
In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, non sarà
consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla data
della richiesta stessa.
Il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere pagati mediante addebito in conto corrente,
Condizioni di Assicurazione - Sezione 2
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AXA MPS Valore Risparmio
previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.
Sul premio iniziale, al netto del premio di cui all’Art. 19 e sugli eventuali premi aggiuntivi, è trattenuta un’aliquota
dell’1,25%.
La copertura aggiuntiva in caso di morte per infortunio di cui alla Sezione 3, è prestata dietro corresponsione di un
premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, come descritto all’Art. 19.
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già
sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e/o AXA MPS Financial Limited,
ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse ovvero
rivolte ai dipendenti dell’intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi precedentemente indicati.
Art. 12 - Prestazione in caso di vita
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza del
contratto e salvo esercizio dell’opzione di cui all’Art. 16.1.2, la Compagnia liquiderà gli interessi maturati
nell’anno sul premio versato, aumentato dei versamenti aggiuntivi, escluso il premio aggiuntivo di cui
all’Art. 19, al netto delle spese indicate all’Art. 11 e degli eventuali riscatti parziali, secondo le modalità di
cui all’Art. 14. In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte
fino alla richiesta di liquidazione.
La liquidazione delle somme è eseguita, al netto di un costo fisso di € 5, entro 20 giorni dalla data in cui
ricorre il pagamento.
Alla scadenza del contratto, vivente l’Assicurato, sarà inoltre pagato un importo pari al premio versato,
aumentato dei versamenti aggiuntivi, escluso il premio aggiuntivo di cui all’Art. 19, al netto delle spese
indicate all’Art. 11 e degli eventuali riscatti parziali, di seguito capitale assicurato. In caso di proroga tacita
del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione.
Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale,
per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.
In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell’opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente,
secondo le modalità di cui all’Art. 14. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicurato. In
caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le modalità di
cui all’Art. 14 fino alla richiesta di liquidazione.
Art. 13 - Prestazione in caso di morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi
diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario
di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14. In caso di morte
da infortunio sarà liquidato un ulteriore importo come descritto al successivo Art. 18.
Art. 14 - Rivalutazione
Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento
finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 il secondo mese antecedente l’anniversario di
polizza (di cui al punto 3 del relativo regolamento) e una commissione variabile come di seguito specificato:
• 1,40% per capitali inferiori a € 150.000;
• 1,15% per capitali uguali o superiori a € 150.000 e inferiori a € 500.000;
• 0,95% per capitali uguali o superiori a € 500.000 e inferiori a € 1.500.000;
• 0,75% per capItali uguali o superiori € 1.500.000.
La Compagnia non garantisce un tasso di rendimento minimo.
Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in nessun caso essere negative e sono liquidate al
Contraente a ciascuna ricorrenza annuale del contratto. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione
delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto, a partire
dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell’opzione, e fino alla ricezione
della eventuale richiesta di revoca. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 16.1.2.
Art. 15 - Riscatto
Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento della durata
contrattuale. L’importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque
essere inferiore ad € 2.500.
In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, non saranno
consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario
di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, con le modalità di cui al precedente Art. 14.
Nel caso in cui il riscatto si verifichi nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio
versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del
riscatto e la scadenza della copertura stessa.
Sulle richieste di riscatto pervenute verrà applicata una penale sul valore di riscatto, calcolato con le seguenti
modalità:
Condizioni di Assicurazione - Sezione 2
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AXA MPS Valore Risparmio
Annualità
1° Annualità
2° Annualità
3° Annualità
dalla 4° Annualità
Penalità di riscatto
1.25% con un minimo di € 15
1,00% con un minimo di € 15
1,00% con un minimo di € 15
€ 15
La penale di cui sopra non si applica per i riscatti il cui ammontare non superi complessivamente il 20% dei
premi versati, tenuto conto di tutti i riscatti effettuati nel corso delle prime tre annualità di polizza.
La liquidazione del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di
richiesta.
Art. 16 - Opzioni contrattuali
Art. 16.1 - Opzioni in corso di contratto
Art. 16.1.2 - Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il Contraente ha
facoltà di esercitare l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”. In tal caso le rivalutazioni periodiche,
calcolate secondo le modalità descritte al precedente Art. 14, non sono liquidate alle ricorrenze annuali, ma
concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquidare in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in
caso di decesso. Il Contraente ha facoltà di revocare l’opzione almeno entro 60 giorni prima di ciascuna
ricorrenza annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate.
Art. 16.2 - Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza)
Art. 16.2.1 - Piano di riscatti programmati
Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del Contraente richiedere la liquidazione del capitale
assicurato a scadenza, in caso di vita dell’Assicurato, sotto forma di somme periodiche (riscatti programmati),
che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso. La durata del piano è stabilita dal
Contraente al momento dell’esercizio dell’opzione. L’opzione è esercitabile a condizione che il capitale
assicurato a scadenza non sia inferiore ad € 50.000.
La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell’ultima data utile per l’esercizio
dell’opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con evidenza dei relativi costi
e delle condizioni economiche previste. Detta comunicazione prevede l’impegno della Compagnia a trasmettere,
prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative
all’opzione per la quale il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.
SEZIONE 3
CONDIZIONI SPECIALI
Art 17 - Prestazione complementare in caso di morte per infortuni
Oggetto della garanzia
In caso di decesso dell’Assicurato causato da infortunio nei primi 10 anni di durata contrattuale, la Compagnia
liquiderà agli aventi diritto un capitale aggiuntivo in seguito al ricevimento della comunicazione dell’avvenuto
decesso corredata di tutta la documentazione prevista. Tale comunicazione deve essere effettuata con le
modalità previste dall’Art. 23 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 18 - Prestazione garantita
In caso di decesso causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al premio
unico versato alla stipula del contratto (di seguito capitale aggiuntivo). Detto importo non potrà essere superiore
ad € 100.000. Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
In caso di proroga tacita del contratto non è prevista l’erogazione di alcuna prestazione aggiuntiva.
Condizioni di Assicurazione - Sezione 3
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AXA MPS Valore Risparmio
Art. 19 - Premio
La garanzia complementare aggiuntiva di cui alla presente Sezione 3 è prestata dietro corresponsione di un
premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale. Tale premio è pari allo
0,9% del premio iniziale, comprensivo delle imposte previste dalla normativa in vigore.
Nel caso in cui si verifichi il riscatto nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato
per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la
scadenza della copertura stessa.
Art. 20 - Rischi esclusi
La garanzia non comprende gli infortuni derivanti da:
a) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
b) guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni
di legge in vigore;
c) uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle
disposizioni di legge in vigore;
d) pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta
nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in
genere, paracadutismo;
e) pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee
jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino,
bobsleigh, motoslitta e similari;
f) pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o
ricreativo;
g) partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l’uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione
a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
h) abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
i) azioni delittuose dell’Assicurato o suicidio;
j) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
k) guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati;
l) trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle
atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
m) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)
o le infezioni da HIV.
Sono inoltre escluse:
n) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
Art. 21 - Estensioni delle garanzie
Sono compresi in garanzia:
• l’asfissia causata da fuga di gas o vapore;
• le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l’avvelenamento e le lesioni da contatto
con sostanze corrosive);
• l’annegamento, l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze
termiche ed atmosferiche;
• le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie
tropicali;
• le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici;
• gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 22 - Rinuncia all’azione di rivalsa
Qualora l’infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia
ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 23 - Denuncia di infortunio
Fermo quanto stabilito all’Art. 7, in caso di decesso per infortuni, le richieste di pagamento rivolte alla
Compagnia debbono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno
determinato.
Condizioni di Assicurazione - Sezione 3
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AXA MPS Valore Risparmio
AXA MPS Valore Risparmio
Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Codice tariffa VR13
Regolamento della Gestione
Separata MPV12
• Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della
Compagnia, contraddistinta con il nome MPV12 ed indicata, nel seguito, con la sigla MPV12. La Gestione
Separata MPV12 è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011.
• La valuta di denominazione della Gestione Separata MPV12 è l’Euro.
• Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 gennaio
e cessa al 31 dicembre di ogni anno. All’inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio
di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente
precedenti.
• La politica di investimento adottata dalla Gestione Separata mira alla conservazione del capitale insieme
alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate
secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le
tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate
dall’art. 9, comma 2 del Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le
risorse confluite nella Gestione Separata sono le seguenti:
- Titoli di debito ed altri valori assimilati;
- Prestiti;
- Titoli di capitale ed altri valori assimilati;
- Comparto immobiliare;
- Investimenti alternativi;
- Crediti;
- Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità.
La selezione degli strumenti finanziari all’interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene
effettuata in un’ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti
costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza
complessiva della Gestione Separata al momento dell’operazione. Il limite del 20% della consistenza
complessiva della Gestione Separata al momento dell’operazione è invece stabilito per ciascuna delle
seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare,
investimenti alternativi.
Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti:
- i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a “BBB-” e prevedere il rimborso del nominale
a scadenza.
- i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a “BBB-” ed il più elevato
grado di priorità nell’emissione.
- gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i
limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri
investimenti.
Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti:
- titoli di capitale delle società di cui all’art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008,
- titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare
complessivamente il limite del 5% della consistenza della Gestione Separata al momento
dell’operazione.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente
Condizioni di Assicurazione
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AXA MPS Valore Risparmio
normativa. Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono:
- essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a
vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad “BBB-”;
- prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni.
• La Gestione Separata MPV12 non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela.
• Il valore delle attività della Gestione Separata MPV12 non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche
costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione
stessa.
• La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento
dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con
esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
• Sulla Gestione Separata MPV12 gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile
effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività
della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
• Il rendimento della Gestione Separata MPV12 beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di
commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili
al patrimonio della gestione stessa.
• Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata MPV12 è determinato rapportando il risultato
finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo
di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di
osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa,
comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite
sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per la verifica
contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti
dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti
terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel
risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di
realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro
mastro della Gestione Separata MPV12, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La
giacenza media delle attività della Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla
somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione
stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione
nel libro mastro della Gestione Separata.
• Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della Gestione Separata MPV12
sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai
sensi dell’art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011.
• La Compagnia può effettuare sulla Gestione Separata MPV12 operazioni di scissione o di fusione con altre
gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS n. 14/08.
• Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Roma, maggio 2015
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586,
Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC:
[email protected] - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n.
208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed
appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
Condizioni di Assicurazione
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AXA MPS Valore Risparmio
AXA MPS Valore Risparmio
Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Codice tariffa VR13
Glossario
Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo consulti il significato
convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo
per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il
Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli
eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso
e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Capitale in caso di decesso
Importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della
Compagnia.
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o
comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito
di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In
caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede
l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa
di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Composizione della Gestione Separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della
Gestione Separata.
Conclusione del contratto
Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione della proposta, comunicandola per
iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene
concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto
termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.
Glossario
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AXA MPS Valore Risparmio
Condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto
quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari
e speciali.
Condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste
dalle condizioni generali.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto
(annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono
definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare
e mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto
di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una
prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
dell’Assicurato.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse
finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente
dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di
un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi anni.
Decorrenza
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato
pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la
normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono
alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti
per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere
dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente
negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della
designazione del Contraente.
Glossario
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AXA MPS Valore Risparmio
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite
clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento
annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e
quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate,
il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota
di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi
trattenuti dalla Compagnia. Per i contratti con diverse forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende
gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi
che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Scheda Sintetica;
• Nota informativa;
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della Gestione Separata;
• Glossario;
• Modulo di proposta.
Fusione di Gestioni Separate
Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.
Garanzia complementare (o accessoria)
Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad
esempio la garanzia complementare infortuni.
Garanzia complementare infortuni o incidente stradale
Copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale,
il pagamento di un capitale aggiuntivo a quello pagabile in caso di decesso.
Garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata
al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite
complementari o accessorie.
Gestione Separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso
delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze
rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la
rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa
assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione
dei redditi.
Impresa di assicurazione
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa
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AXA MPS Valore Risparmio
di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Incidente stradale
Infortunio causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione, esclusi quelli ferroviari, su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della
Compagnia.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti
delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al
contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in
modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l’Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile
periodicamente finché l’Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia e poi reversibile
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile
periodicamente finché l’Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita diviene pagabile in misura
totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste
sono in vita.
Pagamento di somme periodiche
Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare
predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle
ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata,
ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di
una rendita vitalizia nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
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Polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione
assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede
che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto,
o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga
il decesso dell’Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento
delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Separata.
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una
rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad
una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali
polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente
quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una
particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.
Premio aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di
assicurazione.
Premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del
contratto.
Prescrizione
Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti
dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi
dell’evento assicurato.
Prestazione a scadenza
Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni
informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua
propensione al rischio.
Progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni
assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al
potenziale Contraente.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla
Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni
in esso indicate.
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Proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è
investito il patrimonio della Gestione Separata.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso
di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di
conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario).
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della Gestione Separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.
Rendiconto annuale della Gestione Separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata
e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.
Rendimento finanziario
Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento trattenuto
Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto
Facoltà del Contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore
maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza
alla data della richiesta.
Rischio demografico
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato (morte o sopravvivenza),
caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla
vita dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Rischio di credito (o di controparte)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per
effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di
rimborsare il capitale.
Rischio di liquidità
Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando
necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
Rischio di mercato
Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi
azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili.
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AXA MPS Valore Risparmio
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente
nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle
attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della
Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda Sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare
al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche. è
uno strumento semplificato di orientamento, che gli consente di conoscere le tipologie di prestazioni
assicurate, le garanzie di rendimento minimo, i costi e i dati storici di rendimento della Gestione Separata a
cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed
erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa
di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società consociata
Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia.
Società collegata della Controllante
Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso
pari o superiore al 10%.
Società collegata della Compagnia
Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%.
Società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono
essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione
Separata.
Sostituto d’imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione delle prestazioni, ad effettuare una ritenuta d’imposta che
può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.
Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni
assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto
anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
Valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
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AXA MPS Valore Risparmio
Banca ......................................................................
Sportello ....................................................................
Tariffa ...........................................................................
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COD. ID.
IM
IL
E
Il sottoscritto, nel seguito indicato come “Contraente”, propone ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. la stipula di una Polizza di assicurazione sulla vita
denominata AXA MPS Valore Risparmio (VR13) sulla base delle condizioni contrattuali di cui al mod. AXV VRVR13 che dichiara di aver ricevuto e di
accettare integralmente. A tal fine comunica i dati necessari per la stipula del contratto:
Contraente ..............................................................................................................................................................................................................................
Sesso .......................................................... nato il ...................................................... a ..........................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................... comune di ....................................................................... cap ...................... prov. ............
Est. Documento ........................................................................... ril. il ...................................................... da ...................................................................................
Cod. fisc. ........................................................................................................ cod. prof. .............................................................................................................................
Assicurando ..............................................................................................................................................................................................................................
Sesso .......................................................... nato il ...................................................... a ..........................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................... comune di ....................................................................... cap ...................... prov. ............
Est. Documento ........................................................................... ril. il ...................................................... da ...................................................................................
Cod. fisc. ........................................................................................................ cod. prof. .............................................................................................................................
Beneficiari caso morte ........................................................................................................................................................................................................
Beneficiari caso vita .........................................................................................................................................................................................................
Premio unico: € ................................................................................................. Spese sul premio: € ................................................................................
Decorrenza Polizza ..................................................................................... Scadenza ......................................................................................................
Opzione “Capitalizzazione rivalutazioni annuali”
SÌ
NO
Premio unico copertura infortuni: € ....................................................................... di cui imposte: € ........................................................
Capitale aggiuntivo “infortuni”: € ............................................................................................................................................................
-S
In ............................................................................................................................................ il .....................................................................................................
l’Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell’art. 1919 c.c.) ............................................................................................................................
In relazione al pagamento del premio, il sottoscritto autorizza la Compagnia ad addebitare il premio di € ............................... sul C/C............................ ABI................... CAB....................
Il Contraente ..............................................................................................................................................................................................................................
La Filiale ......................................................... NDG ..................................... il titolare del C/C (se diverso dal Contraente) ....................................................................
C
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:
• addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag. 45.
CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO
FA
Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione, il
glossario, il modulo di proposta e il progetto esemplificativo in forma personalizzata.
CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata,
contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128
Roma. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che sia stato pagato il premio. Il
recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della
comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa
al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso,
mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l’esercizio del diritto di recesso, ovvero tramite l’agenzia o filiale presso la quale è stata
sottoscritta.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. Lgs. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del CODICE PRIVACY e preso atto di quanto in essa contenuto, io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei miei dati personali comuni e
sensibili per le finalità assicurative relative allo specifico rapporto intercorrente con AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. secondo le modalità esplicitate nell’informativa.
Inoltre, preso atto di quanto indicato nel paragrafo 1.2 dell’informativa "trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali" (barrare una delle due
caselle sottostanti):
Acconsento
Non Acconsento
all’utilizzazione dei predetti dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività
promozionali di servizi e/o prodotti.
Luogo e data .................................................................................................. Il Contraente ............................................................................................................................
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA:
00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata
all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS
al n. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
MOD. AXV VR - 05/2015 - COPIA PER LA FILIALE
Il Contraente .....................................................................................................................................................
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
("Codice per la protezione dei dati personali", il "CODICE PRIVACY")
1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue: al fine di fomirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali
che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere fomiti da Lei o da terzi ai sensi
di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del
contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell’art 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi
dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o
prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto
strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che,
esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati,
a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati
autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa"
(6). II consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e
trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro.
1.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA ASSICURATIVE (1)
In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi
dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali
al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra
Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività
promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non
produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo
consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione.
IL
E
1.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI
IM
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento – mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4,
comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal
titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro
volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi
alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in
conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì
di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9).
C
-S
3. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9.
Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà
rivolgersi alla Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma ([email protected]).
FA
NOTE
1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di
assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per
soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali;
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e).
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito);
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa
di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici
e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società
di recupero crediti;
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
e. IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla
soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
banche, società di gestione del risparmio, Sim.
8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in
autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b).
10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un
interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione
presuppone un motivo legittimo.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a
conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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AXA MPS Valore Risparmio
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AXA MPS Valore Risparmio
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AXA MPS Valore Risparmio
MOD. AXV VR VR13 - 05/2015
cop VALORE RISPARMIO.qxp_. 09/04/15 09:45 Pagina 1
RISPARMIO E INVESTIMENTO
AXA MPS
VALORE RISPARMIO
FASCICOLO INFORMATIVO
MOD. AXV VR VR13 - 05/2015
Contratto di Assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda Sintetica,
la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento
della Gestione Separata, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato
al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
Gruppo AXA ITALIA
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma: 01075910586, Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet:
www.axa-mps.it, e-mail: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al
n. 1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia,
iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
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