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Non si ferma all`alt:

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Non si ferma all`alt:
foto Coraggio
dottrina
di Ugo Terracciano
Non si ferma all'alt:
il prefetto ha 5 anni
per stabilire la sanzione
La Cassazione: l'ordinanza - ingiunzione non è soggetta
al termine dell'art. 204 del CdS
D
avanti alla paletta rossa della polizia, spinge l’acceleratore e sgomma via saltando impunemente il posto di blocco.
Gli agenti lo inseguono, lo fermano e staccano il verbale contestandogli inottemperanza dell’ordine e quindi la
violazione dell’art. 192 C.d.S., commi 4 e 7 del codice della strada. E’ una scena da film, ma la conseguenza
della fuga precipitosa per il nostro codice è solo la contestazione di un illecito amministrativo. C’è una particolarità,
però: il verbale, in questo caso, è diverso da quelli ordinari perché il trasgressore non è ammesso al pagamento in misura
ridotta: dovrà pagare la somma che il prefetto giudicherà più adeguata tra il minimo ed il massimo edittale. Il pagamento
in misura ridotta, infatti, è una forma di conciliazione amministrativa. Equivale un po’ all’oblazione nel codice penale.
Si paga una somma, si approfitta della misura premiale prevista per il pagamento anticipato e si chiude la partita. Sulla
natura di questo istituto i teorici del diritto hanno detto tante cose: c’è chi ritiene che si tratti di una transazione (piuttosto
che aspettare il provvedimento finale il potere pubblico ed il privato trasgressore si accordano su una somma congrua per
entrambi); c’è chi invece sostiene che si tratti di un negozio unilaterale (cioè della volontà del trasgressore di uscirsene
col minor addebito). C’è chi spiega meglio che si tratta di una dichiarazione di volontà del privato di rinunciare alla
garanzia del procedimento e di assoggettarsi spontaneamente alla sanzione: da un lato rinuncia alla propria tutela,
dall’altro evita le molestie derivanti dall’ulteriore corso della procedura sanzionatoria. Qualunque ne sia la natura,
questa transazione se la vogliamo vedere in un modo, questa volontà unilaterale di chiuderla, se la vogliamo leggerla
in un altro modo, non è consentita a chi scappa all’alt della polizia. In questo caso, il comportamento antidoveroso
sarà valutato a tutto tondo dall’autorità superiore che, con tutte le garanzie previste, infliggerà la sanzione più giusta.
Tornando al caso di cui ci stiamo interessando, alla guida c’era un indocile automobilista di Alcamo, ad inseguirlo gli
agenti del locale Commissariato. Fatto sta che quando la sanzione, la bellezza di euro 1.040,20, è arrivata nella cassetta
delle poste, con tanto di ordinanza ingiunzione del prefetto di Trapani, l’automobilista è corso a chiedere ragione
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al giudice di pace che non ha mancato di elargirgliene a
piene mani. In qualche paese anglosassone lo avrebbero
arrestato, qui in Italia, invece, dopo essere fuggito al posto
di blocco della polizia, l’automobilista di Alcamo ha
trovato il modo – correndo sui sentieri della giurisdizione
di pace - di svicolare anche dalla sanzione. Ecco la
differenza tra il pragmatismo sassone e mitteleuropeo ed
il diritto bizantino: assumendo come fondamento il primo,
chi sbaglia paga perché il rigore delle forme non può mai
cancellare la sostanza, applicando il secondo un cavillo
può chiudere la partita a favore del reo qualunque sia stata
la sua colpa violazione. Ne vogliamo un esempio? Ad
Alcamo, a sostegno dell’opposizione l’automobilista ha
dedotto la tardiva emissione dell’ordinanza ingiunzione in
quanto emessa dal Prefetto oltre il termine di cui all’art. 204
C.d.S., che decorreva, nel caso di specie, dalla scadenza
del termine per impugnare il verbale di accertamento.
Così, con sentenza del 19 maggio 2004 il Giudice di
pace ha accolto l’opposizione ritenendo l’ordinanza
“inefficace” in quanto emessa tardivamente sia rispetto al
termine di 90 giorni di cui alla L. n. 340 del 2000, art. 18
sia rispetto al termine di 30 giorni fissato in via generale
dalla L. n. 241 del 1990. Ma, diciamolo, se passasse un
simile principio, la polizia che ci starebbe a fare sulle
strade? Ti fa segno di fermarti, tu tiri dritto cercando di
dileguarti e se vieni fermato, nella peggiore delle ipotesi
ti danno un verbale che novanta su cento diventerà carta
straccia causa i tempi burocratici di emissione e notifica
dell'ordinanza ingiunzione del prefetto. Ovvio che una
simile prospettiva, defatigante per le forze preposte al
controllo stradale, non poteva essere metabolizzata senza
impaccio per l’Ufficio Territoriale del Governo. Quindi
la sentenza di Alcamo è stata portata in Cassazione. Il
motivo, uno solo: violazione e falsa applicazione dell’
art. 2 della legge n. 241 del 1990, e degli artt. 203,
204 e 209 per avere il Giudice di pace erroneamente
ritenuto tardiva l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione
da parte del Prefetto senza considerare che il verbale di
accertamento non era stato impugnato dall’interessato né
in sede amministrativa né in sede giudiziaria ed era perciò
divenuto titolo esecutivo. Quindi, la sussistenza della
violazione non poteva più essere messa in discussione,
essendo ormai rimasta definitivamente accertata la
responsabilità del trasgressore. Di conseguenza, non
versandosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 204 C.d.S.,
l’ordinanza prefettizia non era soggetta ad un termine di
emissione, ma soltanto al termine prescrizionale di cinque
anni. Insomma, è vero che il verbale non recava la somma
da poter pagare in misura ridotta, ma ciò non toglie che il
trasgressore, ritenendolo legittimo, poteva impugnarlo nei
modi di legge. Ma che cosa avrebbe potuto contestare, il
nostro automobilista, dal momento che l’alt non l’aveva
rispettato, l’inseguimento c’era stato, il verbale era scritto
di tutto punto? Tanto meno poteva essere applicato
il termine di cui all’art. 2 della legge. n. 241 del 1990,
perché, trattandosi di violazione del codice della strada,
trovavano applicazione solo le disposizioni di carattere
speciale previste dal detto codice. Tutti argomenti piuttosto
convincenti per la Corte (Cass. Civ. sez.II 10 marzo 2009
n. 5784). In tema di violazione delle disposizioni del
Codice della strada, ha sentenziato la Cassazione, l’art.
203 C.d.S., comma 3, dispone che, qualora nei termini
previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di
accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma
pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese del procedimento. Ne consegue
che la successiva ordinanza ingiunzione adottata dal
Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di
emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini
stabiliti dall’art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato
proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine
quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla
L. n. 689 del 1981. Quanto al termine di cui all’art. 2
della legge. n. 241/1990, la Corte già in passato l’aveva
dichiarato inapplicabile in caso di violazioni del Codice
della strada (Cass. Sez. Un. 9591/2006). Tornando ai
principi, non sarà pragmatismo anglosassone, non sarà
nemmeno l’eredità della corte di Bisanzio, ma chi scappa
all’alt della polizia potrà essere inseguito per cinque anni
dal prefetto. Si tratta semplicemente di una soluzione
logica: se si esclude il pagamento in misura ridotta, si
esclude una qualsiasi transazione tra potere pubblico e
conducente indisciplinato ed è quindi normale che la
procedura non dia vantaggi il trasgressore.
foto Coraggio
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