...

QUANDO ARRIVA LA “MULTA”

by user

on
Category: Documents
18

views

Report

Comments

Transcript

QUANDO ARRIVA LA “MULTA”
La voce del diportista
QUANDO
ARRIVA LA “MULTA”...
T
utti gli illeciti commessi con
unità da diporto – fatta eccezione per le violazioni in materia
di aree marine protette – sono attualmente depenalizzati ovvero
sono puniti con il pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria, cioè di una somma di
denaro. Si parla a questo proposito di multe, anche se non corretto, perché la multa è, invece, una
pena (sempre pecuniaria) con cui
si puniscono i reati e non gli illeciti amministrativi, come quelli
che interessano la nautica da diporto.
Vediamo quali sono le regole della
procedura in questa delicata materia, utili anche per difendersi in
caso si ritenga di avere ragione.
Innanzi tutto, l’illecito, quando
possibile, deve essere contestato
immediatamente al trasgressore
da parte dell’organo di polizia accertatore. In assenza della contestazione immediata per impossibilità connessa ad esigenze oggettive, la notifica all’interessato deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento della violazione
(360 giorni per i residenti all’estero). Trascorso tale termine, non è
più possibile effettuare alcuna
contestazione al trasgressore, cioè
l’obbligo di pagare la sanzione si
estingue.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono previste dalla legge
con un limite minimo e un limite
massimo (da x euro a y euro). Il
trasgressore è ammesso al cosid-
detto pagamento in misura ridotta, vale a dire che entro 60 giorni
dalla contestazione o notifica dell’illecito può pagare la somma più
favorevole tra il terzo del limite
massimo e il doppio del limite minimo della sanzione prevista per la
violazione commessa (pagamento
liberatorio).
Qualora si intenda contestare il
verbale di accertamento, va presentato uno scritto difensivo, entro 30 giorni (decorrenti dalla data
di notifica), al Capo del Compartimento marittimo (Comandante
della Capitaneria di porto), indicato nel verbale, cioè quello avente
giurisdizione sul luogo dove è stata accertata la violazione (Capitaneria del luogo del commesso illecito).
Nello scritto difensivo si può anche richiedere di essere sentiti personalmente. L’autorità amministrativa non può omettere di sentire l’interessato, se questi ne ha fatto richiesta scritta.
Sia nel caso in cui venga presentato scritto difensivo, che in quello
in cui il trasgressore si limiti a non
pagare in misura ridotta, la Capitaneria può adottare:
• un’ordinanza di archiviazione
del verbale (se ritiene fondati i
motivi del ricorso o si avvede di
un vizio del verbale di contestazione) oppure
• un’ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma compresa
tra il minimo ed il massimo della
sanzione prevista dalla norma (più
le spese di notifica) e, quindi, anche superiore a quella che si sarebbe potuto pagare con il pagamento
in misura ridotta.
L’autorità marittima ha 90 giorni
di tempo per valutare gli scritti difensivi eventualmente presentati
dall’interessato.
Il diritto dello Stato a riscuotere la
sanzione si prescrive nel termine
di cinque anni dalla data in cui è
stata commessa la violazione.
Contro l’ordinanza-ingiunzione di
pagamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione di
pagamento (60 giorni se si risiede
all’estero), al giudice di pace del
luogo in cui è stata commessa la
violazione, anche senza l’assistenza di un legale. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza
ingiunzione, salvo il caso in cui il
medesimo giudice, concorrendo
gravi motivi, disponga diversamente.
Il processo può concludersi o con
una sentenza con la quale il giudice
rigetta il ricorso e conferma l’ordinanza della Capitaneria (oltre a
condannare l’interessato alle spese
processuali) oppure con una sentenza con cui lo accoglie, annullando, in tutto o in parte, l’ordinanza
ingiunzione o modificandola.
Contro la sentenza del giudice di
pace è ammesso ricorso in appello
e, successivamente, in Cassazione,
ma in questi casi con l’assistenza
di un legale.
Aniello Raiola
ottobre 2009
65
Fly UP