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Pagamento tardivo assegni

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Pagamento tardivo assegni
AVVISO PER LA CLIENTELA
PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNI
Gentile Cliente,
il pagamento tramite assegno bancario è diventato più sicuro grazie alla istituzione della Centrale di Allarme
Interbancaria (CAI), costituita per aumentare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione
dell'assegno escludendo dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso
assegni senza autorizzazione o senza fondi.
È infatti previsto dalla legge che venga avviata la procedura sanzionatoria amministrativa nei confronti del
traente di un assegno bancario che al momento della presentazione al pagamento, presso una stanza di
compensazione ovvero in via telematica (check truncation), non risulti coperto da fondi.
Il traente, al fine di evitare l'iscrizione in CAI e l’applicazione della sanzione oltre ad effettuare il pagamento
dell’ importo facciale del titolo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo stesso
(così come previsto dall'art. 8 della L. 386/1990 modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 507/1999), deve anche
dimostrare di aver pagato:
 una penale pari al 10% dell'importo dell'assegno;
 gli interessi, al tasso legale vigente, per il ritardato pagamento;
 eventuali spese sostenute per il protesto.
Il pagamento può essere effettuato:
 al portatore del titolo;
 al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto;
 presso lo sportello della banca su cui è tratto l’assegno, mediante costituzione di un deposito infruttifero
vincolato in favore del portatore del titolo.
Per un maggior dettaglio, si riportano alcuni aspetti della Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
(legge 15/12/1990 n. 386; D.Lgs. 30/12/1999, n.507; Decreto Ministero Giustizia n. 458 del 7/11/2001;
Regolamento della Banca d’ Italia del 29/1/2002).
Secondo quanto previsto dalle disposizioni, l’illecito di emissione senza provvista si perfeziona al momento
della presentazione al pagamento dell’assegno in tempo utile, ovvero entro i termini di legge;
la presentazione al pagamento puo’ essere telematica – check truncation – per assegni fino a € 5.000,
oppure materiale – in stanza di compensazione – per assegni di importo oltre € 5.000.
Da quando si perfeziona l’illecito, solo dando prova del pagamento tardivo nei termini fissati dalla legge, il
traente può evitare l’avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni
autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all’ iscrizione nell’ Archivio Informatico degli
assegni bancari o postali e delle carte di pagamento (CAI); il pagamento tardivo, per essere completo in
termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell’ importo non pagato, interessi ed eventuali
spese per il protesto (c.d. oneri accessori).
Qualora all’atto della presentazione telematica dell’assegno nel conto non risultino fondi sufficienti, la banca
provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento con appropriata motivazione,
chiedendo l’invio materiale dell’assegno.
A ricezione dell’assegno, svolti i controlli di regolarità, la banca deve confermare la precedente
comunicazione di impagato e verificare la situazione del conto, procedendo in questo modo :
1. se sul conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell’importo facciale
dell’assegno più i previsti oneri accessori, la banca, ottenuta autorizzazione del correntista al pagamento
di detti oneri, provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l’importo totale alla banca negoziatrice in
favore del cedente, estinguendo l’assegno;
2. se sul conto ci sono fondi sufficienti al solo pagamento dell’importo facciale dell’assegno, oppure in
mancanza di autorizzazione del correntista al pagamento degli oneri accessori, la banca provvede ad
addebitare il conto ed a riconoscere l’importo facciale alla banca negoziatrice in favore del cedente
all’incasso, restituendo nel contempo l’assegno alla negoziatrice stessa con l’annotazione attestante il
mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all’invio al traente del preavviso di
revoca previsto dalla legge.
Modalità del tutto analoghe vengono eseguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato
materialmente presso una stanza di compensazione.
IMPREBANCA SPA
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