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2 - cancemiles

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2 - cancemiles
OSSERVAZIONI SUL DECRETO DI ATTRIBUZIONE
DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARI DELEGATI
In data 29 maggio c.a., pubblicato sul sito della Intranet del CMM, abbiamo trovato il
decreto del Ministero della Difesa, Ufficio centrale del bilancio e affari finanziari, con il
quale si stabilisce che i responsabili delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari
assumono la qualifica di “funzionari delegati”.
La bizzarria, che salta subito agli occhi, è che questo decreto fa menzione di tutte le norme
possibili sulla materia contabile ma dimentica, stranamente, di citare l’unica normativa che
disciplina le spese per le quali è stata prevista la figura del funzionario delegato negli uffici
giudiziari e che ne prevede la nomina da parte del competente Ministero.
In compenso il decreto si premura di farci sapere che la nomina viene fatta per quelle spese
non previste dall’art. 11 del T.U. approvato con R.D. 2-2-1928 n. 263.
E'inutile nascondere che in tutti gli uffici giudiziari militari non esistono professionalità in
grado di garantire, nell'
immediato, l'
esatto adempimento del servizio demandato.
Ragione avrebbe voluto che l'
emanazione del decreto fosse preceduto da una attività di
informazione e formazione rivolta ai destinatari delle norme ed in particolare ai soggetti
identificati quali "funzionari delegati", che hanno una qualificazione professionale
giuridico-amministrativa, non certo contabile.
Chi scrive poi usufruisce dei servizi di un commercialista per la compilazione e
contabilizzazione del mod. 730.
Sfuggono poi le motivazioni per le quali a fronte della medesima esigenza il Ministero
Giustizia identifica il “Funzionario delegato” nella figura del dirigente del Tribunale e della
Procura della Repubblica, mentre il Ministero della Difesa lo identifica nel “responsabile
della cancelleria e segreteria” che tutto può significare ma che sicuramente non individua
una qualifica e/o un profilo professionale.
Inoltre, la nota n. 0069231 del 15 maggio 2006 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di
Finanza Ufficio XIV, dà contezza del particolare iter procedurale delle spese di giustizia, le
sole per le quali possiamo essere chiamati a svolgere le funzioni demandate, quelle del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che però non sono fonte del decreto del Ministero della
Difesa, rispetto a quello di tutte le altre amministrate da funzionari delegati, per le quali un
unico agente provvede alla liquidazione, all’ordinazione ed al pagamento.
La procedura relativa alle spese di giustizia prevede, invece, l’intervento di due differenti
attori (addirittura tre prima dell’ art. 21 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006) con
diversificate e separate responsabilità, i quali, distintamente, provvedono: uno alla
liquidazione ed all’ordinazione, un altro al pagamento.
Soltanto il soggetto che provvede al pagamento riveste la qualifica di funzionario delegato
ed è obbligato alla resa del rendiconto amministrativo di cui all’art. 60 della legge di
contabilità di Stato.
Ai sensi dell’art. 165 de DPR n. 115/2002 alla liquidazione e all’ordinazione del pagamento
provvede il funzionario addetto all’ufficio, se non espressamente prevista la competenza del
magistrato.
La maggior parte di coloro che saranno individuati quali responsabili delle cancellerie e
segreterie giudiziarie attualmente provvedono alla liquidazione e all’ordinazione delle
spese, attività che, in quanto funzionari delegati, non potranno più svolgere e che dovrà
essere demandata ad altri soggetti, in alcuni casi con enormi difficoltà essendo in qualche
ufficio giudiziario in servizio un solo funzionario di cancelleria e in qualche altro solo un
collaboratore.
31/5/2007
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