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LA DISCIPLINA DELL`AUTOTRASPORTO.CORSO CONSULENTI

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LA DISCIPLINA DELL`AUTOTRASPORTO.CORSO CONSULENTI
LA DISCIPLINA
DELL’AUTOTRASPORTO
(dalla prospettiva dell’Ispettorato del Lavoro)
Le procedure dell’attività di
controllo del personale
mobile: informazioni
essenziali per il rispetto
della legalità e per
salvaguardare i conti
dell’azienda di trasporto.
INDICAZIONI METODOLOGICHE
• Finalità;
• Rivalutazione delle competenze;
• Normativa di riferimento: internazionali,
comunitarie,
nazionali
• Legge 689/1981 e D.Lgs. 285/1992
(Codice della strada) a confronto: analogie
e divergenze
FINALITA’ DEL CONTROLLO PER
GLI ISPETTORI DEL LAVORO
1) tutela psico-fisica dei lavoratori;
2) Armonizzare a livello europeo le
condizioni di concorrenza fra le
imprese di trasporto;
3) Sicurezza stradale
RIVALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE IN MATERIA DI
AUTOTRASPORTO
Alcuni indizi
- Regolamento CE 561/2006: Riscrittura tempi di guida e
di riposo; tachigrafo digitale;
- D.Lgs. 234/2007: Orario di lavoro personale mobile;
- D. Lgs. 144/2008: coordinamento dell’attività di controllo
nei locali delle imprese affidata al Ministero del Lavoro;
Intensificazione e razionalizzazione dei controlli;
- Progetto pilota: Controllo su strada in congiunta con
Polizia Stradale e Motorizzazione Civile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 727/78
Art. 7: Prevede l’attività di controllo dei c.d.
dischi cronotachigrafi da parte
dell’ispettorato del lavoro;
Art. 19: Prevede una sanzione amministrativa
(inizialmente da lire 15.000 a lire 30.000), per
tutte le violazioni del regolamento 1463/70 (oggi
3821/85), per le quali non sia prevista una
specifica sanzione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamenti comunitari
Reg. CE n. 561/2006: rappresenta il “software”
dell’attività di controllo;
Reg. CE n. 3821/1985: rappresenta
l’“hardware” dell’attività di controllo.
I 2 regolamenti contengono la maggior
parte dei precetti in materia di attività di
controllo nel settore trasporti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Reg. CE n. 561/2006
- Normativa chiave per l’attività di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
- Riscrive le norme sui tempi di guida e di
riposo nei trasporti su strada;
- Rende operativo il sistema di controllo
digitale (cronotachigrafo digitale).
L’ESSENZIALE DEL REGOLAMENTO
CEE 561/2006 (1)
• Disposizioni introduttive: “target” della
legge (artt. 1-3) e definizioni di base (art.
4);
• Precetti comunitari dei tempi di guida
(art. 6), interruzioni (art. 7) e periodi di
riposo (art. 8);
• Art. 10: Responsabilità dell’impresa di
trasporto nelle violazioni commesse dai
conducenti;
L’ESSENZIALE DEL REGOLAMENTO
CEE 561/2006 (2)
• Deroghe (Artt. 11-15) ai tempi di guida, di
interruzione e di riposo;
• Disposizioni finali (Artt. 26-29): modifica
del Reg. 3821/85 e del Reg. 2135/98
(introduzione del cronotachigrafo digitale);
abrogazione del Reg. 3820/85; entrata in
vigore del Reg. 561/2006.
“TARGET” DEL REG. CE 561/2006
• Limiti soggettivi: aziende e conducenti che
effettuano il trasporto di persone e di merci su
strada, conto proprio e conto terzi;
• Limiti oggettivi: limiti di peso (nel caso del
trasporto merci: massa massima ammissibile
superiore alle 3,5 tonnellate o 35 quintali) e
numerici (nel caso di trasporto passeggeri: più di
9 persone compreso il conducente);
• Limiti geografici: Paesi della CEE e Paesi
(generalmente dell’Est europeo) che aderiscono
all’accordo AETR, sottoscritto nel 1970.
ECCEZIONI AL CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL REG. 561/2006
• Alcuni esempi (art. 3):
a) veicoli di trasporto passeggeri in servizio
regolare di linea, il cui percorso non
supera i 50 km;
b) veicoli la cui velocità massima non
supera i 40 km all’ora;
c) veicoli di proprietà delle forze armate,
protezione civile, vigili del fuoco, ecc.
ALCUNE DEFINIZIONI
(ART. 4 REG. 561/2006)
• SETTIMANA: periodo di tempo che va dalle ore 00.00 del lunedì
alle ore 24.00 della domenica (Settimana fissa);
• ALTRE MANSIONI: Attività comprese nell’orario di lavoro, ma
diverse dalla guida, anche al di fuori del settore dei trasporti;
• IMPRESA DI TRASPORTO: Soggetto (persona fisica o
giuridica, associazione, con o senza scopo di lucro) che effettua
trasporti su strada sia per conto terzi che per conto proprio;
• MULTIPRESENZA: quando a bordo del veicolo ci sono almeno
2 conducenti durante un periodo di guida.
LE DEFINIZIONI PIU’
IMPORTANTI (1)
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO: il periodo
complessivo di guida tra il termine di un periodo di
riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo
giornaliero seguente o tra un periodo di riposo
giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE: il periodo
passato complessivamente alla guida nel corso di
una settimana
LE DEFINIZIONI PIU’
IMPORTANTI (2)
INTERRUZIONE
periodo di riposo in cui il conducente
non può guidare né svolgere altre
Mansioni.
LE DEFINIZIONI PIU’
IMPORTANTI (3)
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO
il periodo giornaliero durante il quale il
conducente può disporre liberamente del suo
tempo, distinto in:
a)
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE
tempo di riposo di almeno 11 ore consecutive o, alternativamente,
un periodo frazionato in 2 intervalli: il primo di almeno 3 ore
consecutive, il secondo di almeno 9 ore consecutive di riposo;
b)
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO
tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore
(max 3 volte a settimana)
LE DEFINIZIONI PIU’
IMPORTANTI (4)
PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE
il periodo giornaliero durante il quale il
conducente può disporre liberamente
del suo tempo, distinto in:
a) PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE
REGOLARE: tempo di riposo di almeno 45 ore
consecutive
b) PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE
RIDOTTO minore di 45 ore, ma comunque non
inferiore alle 24 ore continuative (vedremo poi che
l’art. 8 stabilisce che la riduzione deve essere
compensata entro la terza settimana successiva)
ARTT. 6-7-8
REG. CE 561/2006
Gli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento 561 sono
cruciali per la nostra attività di controllo
Essi disciplinano, rispettivamente:
1) i tempi di guida;
2) le interruzioni;
3) i periodi di riposo,
al superamento dei quali scattano le sanzioni
previste dal D. Lgs. 285/92, meglio conosciuto
come Codice della Strada.
ART. 6: PERIODO DI GUIDA
GIORNALIERO, SETTIMANALE E
BISETTIMANALE
• PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO: max 9
ore al giorno, estesa a 10 ore per max 2 volte
a settimana;
• PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE: non più
di 56 ore settimanali di guida e non si deve
superare l’orario di lavoro massimo, di cui
alla Direttiva 2002/15/CE (direttiva recepita
dal D. Lgs. 234/2007: durata massima della
settimana lavorativa: 60 ore);
• PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE: non
più di 90 ore in due settimane consecutive.
SANZIONI AL CONDUCENTE
(guida giornaliera e settimanale)
• Vedi alla voce: Codice della strada. L’art. 174,
commi 4-5-6, si occupa di stabilire le sanzioni in caso di
violazione dei tempi di guida giornalieri, graduandole
in relazione alla loro gravità:
• superamento dei limiti di guida fino al 10%: da euro
38 a euro 152 per ciascuna violazione;
• oltre il 10% e fino al 20%: da euro 300 a euro 1.200 per
ciascuna violazione;
• oltre il 20%: da euro 400 a euro 1.600 per ciascuna
violazione.
Il comma 7 disciplina le violazioni dei limiti di guida
settimanale, anche in questo caso graduandoli
secondo la loro gravità. Stranamente, non c’è la
sanzione per la violazione bisettimanale.
ART. 7: INTERRUZIONI DELLA GUIDA
• E’ prevista obbligatoriamente una
interruzione di 45 minuti dopo un periodo
di guida ininterrotto di 4 ore e mezza,
salvo che non inizi il periodo di riposo.
Alternativamente alla interruzione unica, è
consentito il frazionamento in due periodi:
il primo di 15 minuti e il secondo di 30
minuti. Rigorosamente nell’ordine
descritto e purchè vengano usufruiti
all’interno delle 4 ore e mezzo di guida.
SANZIONI AL CONDUCENTE
(Interruzioni)
• Vedi alla voce: Codice della strada.
L’art. 174, comma 8: questa volta
nessuna gradualità, ma direttamente una
sola sanzione, che va da un minimo di
euro 155 ad un massimo di euro 620.
SANZIONI AL CONDUCENTE
(Riposo giornaliero e settimanale)
Vedi alla voce: Codice della strada.
L’art. 174, commi 4-5-6, si occupa di stabilire le
sanzioni in caso di violazione dei tempi di riposo
giornaliero e settimanale, graduandole in relazione alla
loro gravità: mancato godimento del riposo giornaliero
prescritto fino al 10%: da euro 200 a euro 800 per
ciascuna violazione; oltre il 10% e fino al 20%: da euro
350 a euro 1.400 per ciascuna violazione; oltre il 20%:
da euro 400 a euro 1.600 per ciascuna violazione.
Il comma 7, invece, stabilisce una sanzione, sempre
graduata, per la violazione dei tempi di riposo
settimanale.
Responsabilità dell’impresa di
trasporto (Art. 10 Reg. 561/2006)
•
L’impresa di trasporto è responsabile di:
a) Organizzare l’attività di trasporto, nel rispetto
della disciplina comunitaria di cui al presente
regolamento e al regolamento 3821/85;
b) fornire istruzioni agli autisti e verificarne
regolarmente la corretta applicazione;
c) Delle infrazioni commesse dai conducenti.
SANZIONI ALL’IMPRESA DI
TRASPORTO (1)
• Da quanto detto in precedenza,
discenderebbe (fare attenzione al
condizionale: si dovrebbe – forse –
provare la responsabilità dell’impresa!)
l’obbligo, per l’ispettore, di sanzionare,
oltre all’autista - responsabile diretto
della violazione - anche il datore di
lavoro, per una sorta di responsabilità
oggettiva sancita dall’art. 10 Reg.
561/2006.
SANZIONI ALL’IMPRESA DI
TRASPORTO (2)
• Vedi alla voce: Codice della strada
• art. 174, comma 13: Responsabilità
solidale dellimpresa per la violazione
commessa dal conducente;
• art. 174, comma 14: Responsabilità
diretta dell’impresa per la violazione
commessa dal conducente;
SANZIONI ALL’IMPRESA DI
TRASPORTO (3)
• art. 174, comma 14: Responsabilità
diretta dell’impresa. sanzione – sentite
bene! – da euro 307 ad euro 1.228, “per
ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce” recita testualmente la norma:
il che va inteso – vedi nota dell’agosto
2010 di Pennesi (Direttore Generale
Direzione Generale Attività Ispettiva) –
nel senso che tante sanzioni all’autista,
altrettante al datore di lavoro.
Deroghe ai tempi di guida, di interruzione e
di riposo (artt. 11-15 Reg. 561/2006)
• Art. 11: Concesse agli Stati membri nei limiti del proprio
territorio;
• Art. 12: Al singolo conducente al fine di poter
raggiungere un punto di sosta appropriato e idoneo a
garantire la sicurezza delle persone, del veicolo e del
suo carico e a condizione di non compromettere la
sicurezza stradale;
• Art. 13: a particolari veicoli elencati (veicoli di proprietà
delle autorità pubbliche, trattori, veicoli adibiti a scuola
guida, veicoli utilizzati per l’attività di nettezza urbana e
fogna nera, ecc.): Vedi D.M. Trasporti 20/06/2007.
• Art. 14: in caso di trasporti effettuati in circostanze
eccezionali e in casi urgenti ;
• Art. 15: per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri di
linea nei limiti dei 50 km, siano gli Stati membri ad
adottare regole nazionali, garantendo un opportuno
livello di tutela.
DISPOSIZIONI FINALI
• Si tratta di disposizioni che:
1) (art. 26) modificano il Regolamento 3821/1985, che
vedremo diffusamente, perché riguarda direttamente
la nostra attività di controllo;
2) (art. 27) rendono operativo sugli automezzi di nuova
costruzione il cronotachigrafo digitale, a decorrere
dal 1° maggio 2006;
3) (art. 28) abrogano il Regolamento 3820/1985;
4) (art. 29) disciplinano l’entrata in vigore del
Regolamento 561/2006, a decorrere dal 11 aprile
2007.
REGOLAMENTO CE 3821/1985
• Le norme contenute nel regolamento
3821/85 istituiscono e regolamentano
gli strumenti di controllo dei tempi di
guida, di interruzione, di riposo e di
lavoro:
• cronotachigrafo analogico
• cronotachigrafo digitale
IL CRONOTACHIGRAFO
Etimologia greca, formata da 3 parole:
- Cronos: Tempo;
- Tachys: Velocità;
- Graphos: Registrazione.
Pertanto: è lo strumento che registra i tempi
di guida, di interruzione e di riposo del
personale mobile, e la velocità
dell’automezzo.
CRONOTACHIGRAFO
ANALOGICO
• L’apparecchio cronotachigrafo analogico
permette di registrare la distanza percorsa, la
velocità, i tempi di guida e di riposo e
l’apertura e la chiusura dell’apparecchio.
• La memorizzazione dei dati avviene su
appositi supporti cartacei denominati fogli di
registrazione (cd. disco cronotachigrafo). In
ogni foglio di registrazione, la cui validità è di
24 ore che iniziano a decorrere dal momento
in cui il conducente prende in consegna il
veicolo, viene documentata la giornata
lavorativa del conducente.
“DISCHI” CRONOTACHIGRAFI
• CONTROLLO DEL “DISCHETTO”:
• Vedi esempi
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
FOGLI DI REGISTRAZIONE
• A carico del conducente: Su richiesta degli
addetti ai controlli, deve esibire il foglio di
registrazione della giornata in corso e quelli
utilizzati nei 28 giorni precedenti, ovvero la carta
del conducente, se è titolare di una siffatta carta
(ovviamente, nel caso di strumentazione
digitale) e ogni registrazione manuale e tabulato
fatti nei 28 giorni precedenti (art. 15, p. 7, Reg.
n. 3821/1985/Ce,)
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
FOGLI DI REGISTRAZIONE
• A carico dell’impresa:
1) è obbligata a conservare i fogli di registrazione
e i tabulati, in ordine cronologico e in forma
leggibile, per un periodo di almeno un anno
dalla data di utilizzazione (art. 14, p. 2, Reg. n.
3821/1985/Ce);
2) È obbligata a rilasciare una copia dei fogli di
registrazione e dei tabulati ai conducenti
interessati che ne facciano richiesta (art. 14, p.
2, Reg. n. 3821/1985/Ce)
CRONOTACHIGRAFO DIGITALE
(1)
rappresenta un’evoluzione del
cronotachigrafo analogico, ed ha la
finalità di registrare, memorizzare,
indicare, stampare e trasmettere
dati relativi alle attività del
conducente;
VIOLAZIONI IN MATERIA DI FOGLI DI
REGISTRAZIONE (Reg. 3821/1985)
1) Omessa esibizione/conservazione dei fogli di
registrazione e dei tabulati (a carico dell’impresa
di trasporto)(art. 14, par. 2, Reg. 3821/85);
2) Manomissione/alterazione dei dati sui tempi di
guida (a carico sia del conducente, sia – forse –
dell’impresa di trasporto) (art. 15, par. 8, Reg.
3821/85);
3) incompleta/errata compilazione del disco
cronotachigrafo da parte del conducente (a
carico sia del conducente, sia – forse –
dell’impresa di trasporto) (art. 15, par. 5, Reg.
3821/85);
SANZIONI
Attualmente la sanzione è pari ad
euro 24 per ciascun foglio di
registrazione
(dubbio legittimo: conviene non
esibire i “dischi”?)
D. LGS. 144/2008
(direttiva comunitaria 2006/22/CE)
•
FINALITA’:
1) Riorganizzare ed incrementare progressivamente i
controlli dei tempi di guida degli autisti in maniera
più rigorosa rispetto al passato (controlli su
strada: organi di Polizia Stradale; controlli nei
locali delle imprese: Direzioni Provinciali del
Lavoro);
N.B.: Attualmente il controllo minimo deve essere pari
al 3% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti.
D. LGS. 144/2008
(direttiva comunitaria 2006/22/CE)
- In concreto, significa che nel 2011,
in provincia di Lecce, dovremmo
controllare almeno 24.000 giornate
di lavoro effettuate dal personale
mobile!!!!!!!
D. LGS. 144/2008
(direttiva comunitaria 2006/22/CE)
• FINALITA’:
2) introdurre nuovi obblighi documentali a
carico delle imprese soggette ai
regolamenti comunitari 561/2006 e
3821/1985 (Modulo delle assenze dei
conducenti, in mancanza del foglio di
registrazione)
D. LGS. 144/2008
(direttiva comunitaria 2006/22/CE)
Modulo delle assenze dei conducenti:
Da compilare nei giorni di assenza dell’autista per
ferie, malattia, ecc., o se svolge attività diverse
dalla guida (pensiamo alle imprese la cui attività di
trasporto è secondaria rispetto alla attività
principale: imprese edili).
Il modulo va compilato dal datore di lavoro e sottoscritto
dallo stesso e dall’autista interessato ed esibito a richiesta
degli organi di Polizia (nei controlli su strada) stradale e
degli ispettori del lavoro (nei controlli nei locali delle
Imprese.
689/1981 E 285/1992 A CONFRONTO:
ANALOGIE E DIVERGENZE
• Art. 194 Codice della strada: “In tutte le
ipotesi in cui il presente codice prevede
che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni
generali contenute nelle Sezioni I (artt. 112) e II (artt. 13-31) del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689, salve le
modifiche e le deroghe previste dalle
norme del presente capo”.
ANALOGIE E DIVERGENZE (1)
• Art. 196 Codice della strada: principio
di solidarietà. L’impresa è obbligata in
solido con l’autore della violazione (il
conducente), al pagamento della
somma da questi dovuta.
ANALOGIE E DIVERGENZE (2)
• Art. 198 Codice della strada:concorso
formale di violazioni, che si verifica
quando con un’unica azione od omissione
vengono violate diverse disposizioni o si
commettono più violazioni della stessa
disposizione, ai sensi del quale la
sanzione prevista per la violazione più
grave, è aumentata fino al triplo
ANALOGIE E DIVERGENZE (3)
• Art. 199 Codice della strada: al pari
dell’art. 7 della legge n. 689/1981,
sancisce il principio di intrasmissibilità
dell’obbligazione, di derivazione
penalistica, ai sensi del quale
l’obbligazione del pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria non si
trasmette agli eredi.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (1)
• Art. 200 Codice della strada:
Quando è possibile (nel senso che vi siano tutti gli
elementi per procedere alla contestazione
dell’illecito), la violazione deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto all’obbligato
in solido mediante consegna di una copia del verbale, il
quale deve contenere l’indicazione del giorno e della
località nel quale la violazione è avvenuta, le generalità del
trasgressore e del proprietario del veicolo, il tipo di veicolo
e la sua targa nonché un’esposizione dei fatti sommaria.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (2)
• Art. 201 Codice della strada:
Se non è possibile contestare immediatamente la
violazione, come accade quasi regolarmente nella nostra
attività di controllo nei locali delle imprese (anche perché è
una operazione tutt’altro che semplice controllare circa 3
mesi di fogli di registrazione per ciascun autista, al
momento dell’accesso), il verbale dev’essere notificato
entro il termine di 90 giorni (termine ridotto – in
precedenza erano previsti 150 giorni – dalla riforma del
codice della strada dell’agosto 2010) dalla definizione
dell’accertamento (360 giorni se il trasgressore è
residente all’estero), indicando i motivi che non hanno reso
possibile la contestazione immediata.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (3)
• Art. 202 Codice della strada:
Previsto il pagamento di una sanzione in
misura ridotta pari al minimo fissato dalle
singole norme entro il termine perentorio di
60 giorni dalla contestazione o dalla
Notificazione (differenze rispetto alla
sanzione minima di cui all’art. 13 del
124/04)
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (4)
• Art. 203 Codice della strada
Nel termine perentorio di 60 giorni il
trasgressore o l’obbligato in solido possono
proporre ricorso al prefetto del luogo in cui
la violazione è stata commessa, potendo
allegare la documentazione ritenuta idonea
e chiedendo di essere ascoltati
personalmente.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (5)
Il ricorso al Prefetto (come quello che
vedremo al giudice di pace) è possibile
solo qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta “…perché il
pagamento in misura ridotta è un
beneficio offerto al contravventore in
funzione deflattiva dei procedimenti
contenziosi…” (sentenza corte costituzionale
n. 46/2007).
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (6)
• Art. 203, 3° comma, Codice della strada
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura
ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, costituisce titolo esecutivo per una somma
pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (7)
• Art. 204 Codice della strada
Ricevuto il ricorso, il prefetto può adottare, se ritiene
fondato l’accertamento ed entro 120 giorni dalla ricezione
degli atti, un’ordinanza di ingiunzione per il pagamento di
una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per
ciascuna violazione. Qualora, invece, non ritenga fondato
l’accertamento adotta l’ordinanza di archiviazione,
sempre motivata, comunicandola all’organo accertatore, il
quale è tenuto a darne notizia ai ricorrenti.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (8)
• Art. 205 Codice della strada
Contro l’ordinanza di ingiunzione gli
interessati possono proporre opposizione
entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del provvedimento, ovvero di
60 giorni se residenti all’estero
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (9)
• Art. 204 bis Codice della strada
Alternativamente, sempre qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, è possibile fare ricorso al giudice di
pace competente per territorio in base al luogo in
cui è stata commessa la violazione, sempre nel
termine di 60 giorni dalla notificazione dell’illecito.
La legittimazione passiva nel giudizio (art. 204-bis,
comma 4-bis) spetta al Prefetto quando le violazioni
opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti
dello Stato.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (10)
• Art. 204 bis Codice della strada
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi
e documentati motivi, disponga diversamente nella
prima udienza di comparizione.
Il ricorso e' inammissibile, qualora sia stato
previamente
presentato il ricorso al Prefetto, di cui all'articolo 203.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (11)
Art. 204 bis Codice della strada
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace
determina l'importo della sanzione e impone il
pagamento della somma con sentenza
immediatamente eseguibile.
La sentenza con cui viene rigettato il ricorso
costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta
delle somme inflitte dal giudice di pace.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (11)
• Art. 209 Codice della strada
il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie è
soggetto al termine di prescrizione di 5 anni
che decorrono dal giorno in cui è stata
commessa la violazione (analogamente a
quanto previsto dall’art. 28 legge 689/1981).
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