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OdV - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Il ruolo dell’O.d.V. ed i rapporti con gli
organi societari
Abbreviazioni
Decreto: il D.Lgs. 231/01
OdV: l’Organismo di Vigilanza
Linee Guida: le linee guida di Confindustria
Modello: il modello di organizzazione,
gestione e controllo ex d. lgs. 231/01
MOGS: il modello di organizzazione e di
gestione ex art. 30, d. lgs. 81/08


“Solo reati commessi nell’interesse o a vantaggio
della società”
Interesse: azione finalizzata all’utilità dell’ente
Indagine su elemento soggettivo dell’autore
Valutazione ex-ante
(l’interesse si riferisce all’intenzione dell’autore
materiale del reato di recare benefici con il suo
comportamento all’ente per il quale opera)
“Solo reati commessi nell’interesse o a
vantaggio della società”
Vantaggio: concreta acquisizione di una
utilità economica per la società
• Indagine oggettiva
• Valutazione ex-post
(Il vantaggio è l’effettivo beneficio ottenuto
dall’ente)
Azioni indicate dalla legge per ottenere una esimente,
“NON OBBLIGATORIE” MA “NECESSARIE”
•
Adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo
caratterizzato da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità,
ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di
commissione di reati ricompresi nell’area di rischio legata
all’attività di impresa
• Istituire un organismo interno all’ente che abbia compiti di
iniziativa e di controllo sulla efficacia del modello e che sia
dotato di piena autonomia nell’esercizio della supervisione e
del potere disciplinare
LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
SORGE QUANDO:
FINE
NO
Interesse
o vantaggio
SÌ
NON IDENTIFICATO
Carenza o inesistenza
di un Modello
organizzativo
Autore del
reato
SUBORDINATO
Il giudice prova
l'inefficacia
del Modello
IDENTIFICATO
Tipo
di soggetto
APICALE
L’ente non riesce a
dimostrare l’efficacia
del Modello
Di cosa parleremo?

Il ruolo dell’O.d.V. ed i rapporti con gli organi
societari

Ne parliamo con riferimento al modello
organizzativo
OdV – Che cos’è?
Il Decreto definisce l’Organismo di Vigilanza
come un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
OdV – Cosa fa? (1/2)
Il Decreto assegna all’OdV il compito di:
– vigilare sul funzionamento e l'osservanza del
Modello e di curarne l’aggiornamento (art. 6)
– verificare periodicamente ed eventualmente
modificare il Modello in presenza di significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività (D.Lgs. 231/01, art. 7)
OdV – Cosa fa? (2/2)
Secondo le Linee Guida, l’OdV vigila:
– sull’effettività del Modello
– sull’adeguatezza del Modello
– sul mantenimento dei requisiti di solidità e
funzionalità del Modello
L’OdV presenta proposte di adeguamento del
Modello
Requisiti dell’OdV
Per svolgere adeguatamente i compiti
assegnati, l’OdV deve possedere i seguenti
requisiti:
– autonomia e indipendenza
– professionalità
– continuità d’azione
Composizione Organismo di Vigilanza
Elementi essenziali
Al fine di assicurare una effettiva ed efficace attività da parte
dell’OdV è necessario verificare il congiunto
riscontro dei seguenti elementi essenziali:
• Autonomia - Il carattere di autonomia implica un'autonomia
decisionale, che concerne l'aspetto più propriamente funzionale e si
esprime nella necessità sia di libertà di autodeterminazione che
d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica
nell'espletamento delle funzioni riconducibili ad un organismo
svincolato da riporti funzionali od autorizzativi. L'autonomia,
innanzitutto, va misurata verso coloro che vantano, individualmente
o collegialmente, poteri gestori rispetto alla attività dell’impresa
sociale.
L’OdV deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e
pressione da parte dei vertici operativi, in modo da non essere
coinvolto in alcun modo nell'esercizio di attività operative, né
partecipe di decisioni gestorie.
L’autonomia dell’OdV
Autonomia significa:
– insindacabilità delle attività dell’OdV
– adeguata collocazione organizzativa
– disponibilità di risorse finanziarie e strumentali che
gestisce in autonomia
– assenza di compiti operativi
– libero accesso a funzioni e informazioni
– clausole di garanzia per il Responsabile dell’OdV
Indipendenza
L’indipendenza, benché non indicata espressamente dal D.Lgs.
citato, si ricava, in via ermeneutica dal principio di effettività del
controllo giacché tale requisito sembra assurgere a condizione
necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale.
L’assenza di condizioni di “soggezione” nei confronti degli vertici
operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento
di funzioni operative, dall’altra, rappresentano, in buona
sostanza, due elementi essenziali e concorrenti per lo
svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del
modello. Confindustria per rafforzare l’imparzialità e la possibilità
di operare, suggerisce di collocare l’OdV, all’interno
dell’organigramma, nella più elevata posizione di staff, in modo
tale da consentire un riporto diretto verso il CdA.
…segue
• Professionalità - viene richiesta al fine di garantire le capacità di azione in un contesto che
richiede
approfondite capacità di valutazione e gestione dei rischi, conoscenze di analisi delle
procedure, di
organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e di gestione, di diritto civile e penale e di
pratica
professionale. Si tratta quindi di raggruppare una serie di competenze specialistiche e al
contempo assai
diversificate. Il requisito di professionalità va considerato intimamente connesso con
l’autonomia, nel
senso che la mancanza ovvero carenza di professionalità pregiudica inevitabilmente
l’autonomia di
giudizio.
• Onorabilità • Continuità di azione - è l’elemento che caratterizza la necessità di una costante, continua e
avvolgente
attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello legata alla evoluzione della normativa
di
riferimento ed al mutare dello scenario aziendale.

Va rilevato che gli elementi essenziali su elencati vanno riferiti all’OdV,
in quanto organo collegiale, e non distintamente ai singoli membri.
Tuttavia non può trascurarsi il fatto che la presenza di un membro
pacificamente privo di tali elementi essenziali possa costituire un indizio
per indebolire la posizione dell’intero OdV. Solo una analisi postuma sui
comportamenti in concreto posti in essere e sulle decisioni assunte
dall’OdV potrà chiarire la posizione dello stesso.
Certamente la scelta dei membri dell’OdV è una operazione molto
delicata, caratterizzata da discrezionalità e che per sua natura si presta
ad essere criticata, soprattutto per quanto concerne gli aspetti della
autonomia ed indipendenza.
L’unico modo per evitare censure sul punto sarebbe quello, deiure
condendo, di fare nominare almeno la maggioranza dei membri OdV
non già dall’Ente da sottoporre a vigilanza, bensì da una Autorità terza.
Cosa formalizzare nel Modello
Il Modello deve definire:
– i requisiti dell’OdV per funzionare correttamente
– i requisiti soggettivi formali che garantiscono
ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza
dell’OdV
– i poteri e le risorse ad esso assegnati
Il Modello deve elencare i compiti che l’organo
dirigente affida all’OdV per “garantire la
massima effettività del sistema”
Il ruolo dell’O.d.V. ed i rapporti con gli organi
societari
– OdV e Organo Dirigente
– OdV e Collegio Sindacale
– OdV e Comitato per il Controllo Interno
– + OdV e Dirigente Preposto
– + OdV e Datore di Lavoro
I rapporti con gli organi societari –
il Decreto
Il Decreto distingue tra:
– compiti dell’Organo Dirigente (adozione ed
attuazione di idonei modelli di organizzazione e di
gestione) e
– compiti dell’OdV (vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento)
Il Decreto non dice nulla (ovviamente) dei rapporti
tra OdV e altri organi societari, di amministrazione o
di controllo.
OdV e Organo Dirigente –
le Linee Guida
Al momento della formale adozione del Modello
l’Organo Dirigente deve:
– disciplinare gli aspetti principali relativi al
funzionamento dell’Organismo ed ai requisiti
soggettivi dei suoi componenti;
– comunicare alla struttura i compiti dell’Organismo ed
i suoi poteri, prevedendo sanzioni in caso di
mancata collaborazione.
1.
2.
3.
4.
L’Organo Dirigente deve garantire l’adozione e l’efficace
attuazione del Modello
L ’OdV verifica l’effettiva funzionalità del Modello
L’OdV riferisce al Consiglio di amministrazione in merito
all’attuazione del Modello, all’attività di vigilanza svolta,
all’emersione di eventuali criticità e allo stato dei rapporti con il
Collegio Sindacale e con le Autorità di Vigilanza
L’OdV ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di
amministrazione di convocare il Consiglio per motivi urgenti
OdV e Collegio Sindacale –
la normativa
Il collegio sindacale vigila:
– sull’adeguatezza del sistema amministrativo,
organizzativo e contabile della società e sul suo
corretto funzionamento (art. 2403 c.c.)
– sull'adeguatezza della struttura organizzativa
della società per gli aspetti di competenza, del
sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo contabile (art. 149 T.U.F.)
OdV e Collegio Sindacale –
le Linee Guida
I sindaci, essendo investiti della
responsabilità di valutare l’adeguatezza dei
sistemi di controllo interno, dovranno essere
sempre informati dell’eventuale commissione
dei reati considerati, così come di eventuali
carenze del Modello.
OdV e Collegio Sindacale –
nel Modello
È opportuno che il Modello preveda:
– flussi di comunicazione formali periodici tra OdV e Collegio Sindacale;
– almeno una riunione all’anno dell’OdV con il Collegio Sindacale avente
per oggetto il bilancio;
– che l’Odv, se emergono elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo
di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo,
riferisca al Comitato per il Controllo Interno, al CdA e/o al Collegio
Sindacale;
– l’OdV ha la facoltà di richiedere al Presidente del Collegio Sindacale di
convocare il Collegio per motivi urgenti
OdV e Comitato per il Controllo
Interno
Per quanto attiene ai rapporti dell’OdV con il Comitato per il Controllo
Interno, stante la sostanziale autonomia di tali organismi nel pianificare
e realizzare le diverse attività di controllo, e pur tenendo in
considerazione la diversa finalità delle attività poste in essere, è
opportuno prevedere:
– degli incontri periodici (ad es. trimestrali) tra OdV e CCI
– che l’Odv, se emergono elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo
di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo,
riferisca al Comitato per il Controllo Interno, al CdA e/o al Collegio
Sindacale
OdV e Dirigente
Preposto
Per quanto attiene ai rapporti tra OdV e DP,
stante la sostanziale autonomia di tali organismi nel
pianificare e realizzare le diverse attività di controllo,
e pur tenendo in considerazione le diversa finalità
delle attività poste in essere, sarebbe opportuno
prevedere:
–
degli incontri periodici (ad es. trimestrali) tra
OdV e DP
–
che le relazioni periodiche del DP per il CdA
siano inviate anche all’OdV (limitatamente
alle materie ad esso attinenti), e viceversa
–
che il DP sia invitato a partecipare alle
riunioni dell’OdV relative a materie ad esso
attinenti
OdV e Datore di Lavoro –
la normativa




L. 123/07, art. 9 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231)
D.Lgs, 81/08, art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione)
D.Lgs, 81/08, art. 16 ( Delega di funzioni) co. 3
“La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si
intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello
di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”
OdV e Datore di Lavoro –
nel Modello
1.
2.
3.
4.
La responsabilità per l’adozione del MOGS è
dell’Organo Dirigente
Il MOGS, e le relative procedure per la sua
attuazione, sono parte integrante del Modello
Deve essere prevista una riunione annuale tra
OdV e Datore di Lavoro sulle attività espletate e su
quelle programmate
L’OdV segnala al Datore di Lavoro eventuali
criticità emerse in relazione all’attuazione del
MOGS
Criteri di formazione
Generalmente
il soggetto
da nominare
Uno dei pochi
punti su
cui dottrina,
giurisprudenza
nell’OdV riveste la qualifica di
ed associazioni
categoria
concordano
riguarda
dirigentedi
o quadro
nell’ambito
delle
seguenti
aree: possibile membro dell’
l’esclusione,
quale
• Risorse Umane
Organismo
di Vigilanza, dei soggetti che
• Legal
Finanza e Controllo
ricoprono• Amministrazione
all’interno dell’Ente
una funzione a
• RSPP
rischio-reato.
• Internal Auditing
• Controllo
Qualità
Se tale ipotesi
si verificasse,
si andrebbe contro
Oppure
quanto la norma
è tesa
evitare,
ovvero l’identità
• Consigliere
privo diad
deleghe
operative
delle figure del controllore e del controllato;
questa identità prova l’inefficacia del modello stesso.
Competenze Interne
Generalmente il soggetto da nominare nell’OdV
riveste la qualifica di dirigente o quadro nell’ambito
delle seguenti aree:
• Risorse Umane
• Legal
• Amministrazione Finanza e Controllo
• RSPP
• Internal Auditing
• Controllo Qualità
Oppure
• Consigliere privo di deleghe operative
Competenze Interne (2)
Risorse Umane / Legal / Amministrazione, finanza e controllo / RSPP /
Internal Auditing /
Qualità
Sulla non compatibilità, di regola, di gran parte di queste funzioni con il ruolo di membro
dell’OdV, si è già ampiamente espressa Confindustria giacché tali professionalità
potrebbero vivere un costante conflitto di interessi (nel caso di funzione a rischio reato
sensibile dalla mappatura).
Consigliere privo di deleghe operative
L’attribuzione dei compiti di vigilanza nella fattispecie rappresenta una delle scelte
maggiormente richiamate, finanche non del tutto condivisa in dottrina, dalle Linee Guida di
Confindustria (con riferimento alle società quotate). Infatti, oltre ai requisiti di indipendenza
e professionalità degli amministratori stessi, occorre considerare il modello di
organizzazione ex D.Lgs. 231/01 parte integrante del sistema di controllo interno, i cui
compiti di valutazione e monitoraggio rientrano tra quelli già attribuiti.
Competenze Esterne
1.
2.
3.
Membro del Collegio Sindacale
Professionista
Dipendente dello stesso Gruppo di
appartenenza dell’Ente
Competenze Esterne (2)
Membro del Collegio Sindacale-Revisore Contabile
Su tale possibilità la dottrina è divisa tra due differenti posizioni; l’incompatibilità della figura
del sindaco quale componente dell’OdV vede come ostacolo (i) l’impossibilità di garantire la
continuità di azione, (ii) la natura dell’attività di controllo in merito ad alcuni illeciti societari
annoverati tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, di per sè idonea ad innescare un
potenziale conflitto di interessi e (iii) una asserita buona relazione del sindaco con gli
azionisti e la direzione finanziaria.
A favore della compatibilità depone, di contro, l’indubbia esistenza della autonomia,
dell’onorabilità e della professionalità del Collegio Sindacale, queste ultime due da
considerarsi condizioni ex lege di eleggibilità.
Di una certa rilevanza, ai fini che qui ci occupano, potrebbe essere il distinguo tra il sindaco
che esercita ovvero non esercita il controllo contabile.
Confindustria suggerisce il Collegio Sindacale quale deputato ad essere uno dei principali
interlocutori dell’Organismo di Vigilanza, in considerazione delle responsabilità di
valutazione dell’adeguatezza dei sistemi di controllo interno attribuitegli dalla legge
Competenze Esterne (3)
Professionista
Frequentemente viene nominato membro dell’OdV un
professionista (avvocato o dottore commercialista-esperto
contabile) che assiste la società in base ad un rapporto
continuativo. E’ indubbio che la presenza di esperti legali,
aziendali e contabili all’interno dell’OdV sia indispensabile.
Sul punto si segnala la posizione – invero non ancora
formalizzata -del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili in base alla quale il cumulo di incarichi
presterebbe il fianco a censure di incompatibilità. Sembrerebbe
ripresentarsi la nota querelle in tema di consulente-sindaco,
risolta in passato dallo stesso Consiglio avuto riguardo alla
incidenza del fatturato del professionista nei confronti della
impresa considerata rispetto al fatturato complessivo annuale
Competenze Esterne (4)
Dipendente dello stesso Gruppo di appartenenza dell’Ente
In una logica di sinergie di gruppo, spesso nei Gruppi Aziendali - ed in particolare in quelli
multinazionali – viene nominato nell’OdV un dipendente di altra società del gruppo dotato
(apparentemente) di tutti i requisiti necessari. In proposito va distinto il ruolo di risorse del
gruppo utilizzate dall’OdV dell’Ente per l’esercizio delle proprie funzioni, fattispecie
pacificamente ammessa anche dalle Linee Confindustria, da quella della loro nomina come
membro dell’OdV.
La nomina di un tale soggetto, sotto un profilo formale terzo rispetto all’ente, potrebbe
comunque prestare il fianco a censure per mancanza o carenza della necessaria
indipendenza, soprattutto nell’esame e verifica dei rapporti intercompany.
Invero, nella pratica si assiste spesso a prestazioni esemplari in termini qualitativi da parte dei
soggetti in discussione, tuttavia si assiste pure a situazioni in cui la nomina è influenzata
anche dalla volontà di presidiare l’OdV con l’intento di far prevalere – in caso di contrasto l’interesse del gruppo rispetto a quello sociale.
Collegio Sindacale
vs
Organismo di Vigilanza
Art. 2397, c.c.
(2) Almeno un membro effettivo ed uno
supplente devono essere scelti tra gli
iscritti al registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della
Giustizia. I restanti membri, se non
iscritti in tale registro devono essere
scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto
del Ministro della Giustizia (*) o fra i
professori universitari di ruolo in
materie economiche e giuridiche.
Art. 6, (1), b) d.lgs. 231/01
Il CdA dell’Ente nomina l’OdV dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo
per vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e per curarne
il loro aggiornamento.
Collegio Sindacale vs Organismo
di Vigilanza (2) Cause di ineleggibilità
Art. 2399 (1 ) c.c.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti,
decadono dall’ufficio :
a) Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art
2382;
b) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori delle società da questa controllate, delle
società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
c) Coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate o alle società che la controllano o a quelle
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro
o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano
l’indipendenza.
…
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o
decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e
criteri per il cumulo degli incarichi
Il D. Lgs. 231 non prevede cause di ineleggibilità,
tuttavia, in linea di massima, tenendo in debito
conto le peculiarità delle fattispecie in esame,
sembrerebbe possibile mutuare le disposizioni
dettate per il collegio sindacale dall’art 2399.
Sul punto si rammenta l’Ordinanza - Tribunale di Milano G.i.p. dr. Secchi - 20 settembre 2004 – in base alla
quale non possono essere nominati componenti
dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano
riportato una condanna – anche non definitiva –
per uno dei reati previsti dal Decreto.
Collegio Sindacale vs Organismo
di Vigilanza (3) Doveri
Art. 2403 c.c.
Collegio Sindacale vs Organismo di Vigilanza
Il collegio sindacale vigila:
• sull’osservanza della legge e dello statuto,
• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
• sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società,
• sul suo concreto funzionamento.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non sono
tenute alla redazione del bilancio consolidato
può prevedere che il controllo contabile sia
esercitato dal
collegio sindacale

Artt. 6(1), b) e 7(4) d.lgs. 231/01
L’OdV vigila sul funzionamento e l’osservanza dei
modelli e ne cura il loro aggiornamento.
Inoltre, verifica periodicamente l’efficace attuazione
del modello proponendone modifiche all’occorrenza.
Pag. 33, L. Guida Confindustria.
• vigilanza sull’effettività del modello;
• disamina in merito all’adeguatezza del modello;
• analisi circa il mantenimento nel tempo dei
requisiti di solidità e funzionalità del modello;
• cura del necessario aggiornamento tale norma, si
realizza in due momenti distinti ed integrati:
• presentazione di proposte di adeguamento del
modello verso il Consiglio di Amministrazione;
• follow-up, ossia verifica dell’attuazione e
dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
Collegio Sindacale vs Organismo
di Vigilanza (4) Poteri
Art. 2403–bis, c.c.
I sindaci hanno il potere, in qualsiasi
momento di procedere anche
individualmente, ad atti di ispezione e
controllo.
Inoltre, il collegio sindacale può
chiedere agli amministratori notizie,
anche con riferimento a società
controllate, sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati
affari e può scambiare
informazioni con i corrispondenti organi
delle società controllate in merito ai
sistemi di ammin. e controllo e
all’andamento generale dell’attività
sociale.
pag. 39 L. Guida Confindustria.
Le attività poste in essere dall’OdV
non possono essere sindacate da
alcun altro organismo o struttura
aziendale, fermo restando però che
l’organo dirigente è in ogni caso
chiamato a svolgere un’attività di
vigilanza sull’adeguatezza del suo
intervento [omissis];
L’Organismo ha libero accesso presso
tutte le funzioni della Società – senza
necessità di alcun consenso preventivo –
[omissis];
L’Organismo può avvalersi – sotto la sua
diretta sorveglianza e responsabilità –
dell’ausilio di tutte le strutture della
Società ovvero
di consulenti esterni.
Collegio Sindacale vs Organismo
di Vigilanza (5) Riunioni e deliberazioni
Art. 2404 c.c.
Il collegio sindacale deve riunirsi
almeno ogni 90 giorni. La riunione
del collegio sindacale può svolgersi,
se lo statuto lo consente,
indicandone le modalità,
anche con mezzi di
telecomunicazione.
Il collegio sindacale è regolarmente
costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e
delibera a maggioranza assoluta
dei presenti.
pag. 39, L. Guida Confindustria.
La definizione degli aspetti attinenti alla
continuità d’azione dell’Organismo,
quali la calendarizzazione delle attività,
la verbalizzazione delle riunioni e la
disciplina dei flussi informativi dalle
strutture aziendali all’Organismo, potrà
essere rimessa allo stesso Organismo,
il quale in questi casi dovrà disciplinare
il proprio funzionamento interno.
A tale proposito è opportuno che
l’Organismo formuli un regolamento
delle proprie attività (determinazione
delle cadenze temporali dei controlli,
individuazione dei criteri e delle
procedure di analisi. [omissis]
Collegio Sindacale vs Organismo
di Vigilanza (6) Responsabilità
Art. 2407 c.c.
Il livello di diligenza e
professionalità
richiesta ai membri del
collegio sindacale
nell’adempimento dei loro
doveri è quello richiesto
dalla natura
degli incarichi [omissis]
Ordinanza del G.i.p. del
Tribunale di Milano del 9
novembre 2004
In tema di professionalità, i
componenti dell’organo di
vigilanza debbano
possedere capacità
specifiche in tema di attività
ispettiva e consulenziale
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