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statuto - Golf Club Varese
STATUTO
SOCIALE
GOLF CLUB VARESE
Approvato da assemblea ordinaria dei Soci del 23 Marzo 2013
Golf Club Varese
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "GOLF CLUB VARESE"
ART. 1 - DENOMINAZIONE, FINALITÀ, SEDE E DURATA
Il Golf Club Varese Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito denominato per brevità “GOLF CLUB
VARESE” o Circolo o Club o Associazione) é una Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro,
avente personalità giuridica.
I colori sociali sono il rosso e il nero e lo stemma è quello riprodotto nel frontespizio del presente Statuto.
Ha sede in Luvinate (Varese), Via Vittorio Veneto n. 59.
Svolge la propria attività nell’impianto golfistico, appositamente attrezzato per il gioco del golf e per
l’esercizio di altre attività ricreative accessorie e/o complementari, presso la sede sociale.
Scopi sociali del Club sono:
a) promuovere e divulgare lo sport del Golf, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento del gioco del Golf secondo le norme e le direttive del C.O.N.I., lo Statuto e il Regolamento organico della Federazione Italiana Golf, tra i Soci del Golf Club Varese, quelli iscritti alla Federazione Italiana Golf tramite altri Circoli Italiani e gli appartenenti a Circoli stranieri affiliati alle loro Federazioni golfistiche;
b) utilizzare il campo da golf sito in Luvinate con le relative attrezzature, servizi e impianti; tra i servizi sono
inclusi anche quelli che hanno carattere di accessorietà e complementarità alla pratica del golf, quali a titolo esemplificativo, l'uso di armadietti, spogliatoi, docce, campo pratica, golf-cart, carrelli porta sacche,
ecc.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente
in favore dei propri Soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti,
l’Associazione potrà gestire ritrovi, bar e locali di ristoro ove effettuare anche attività di somministrazione di
alimenti e bevande ed alberghiera, con facoltà di affidarne la gestione anche a terzi.
Potrà inoltre gestire punti vendita di articoli tecnici e di abbigliamento connessi all’attività del gioco del golf,
con facoltà di affidarne la gestione anche a terzi.
L’Associazione, inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi ad oggetto la gestione di impianti per la pratica del Golf.
Il Golf Club Varese Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliato alla Federazione Italiana Golf (F.I.G.) inquadrata nel C.O.N.I. - osservandone le norme e disposizioni statutarie.
In particolare l’Associazione:
a) accetta e si impegna ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari nonché le direttive del C.O.N.I. e
della Federazione Italiana Golf (F.I.G.).;
b) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.;
c) rispetta il principio elettivo per la nomina degli organi direttivi e di controllo;
d) osserva il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
e) si impegna a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell’affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale della F.I.G.;
f) si impegna a che non possano rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l’Associazione e che le suddette cariche possano essere rivestite solo da
quanti abbiano la qualifica di dilettante, secondo le regole approvate dal Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews.
L’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci a
norma del successivo art.13.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i
Soci, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le
sue attività.
Il Club esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
ART. 2 - ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle Quote sociali annue;
b) dalle eventuali Quote di natura straordinaria;
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Golf Club Varese
c) dalle Quote di Ammissione;
d) da eventuali contributi pubblici e privati di Soci o di terzi;
e) da tutti gli altri introiti connessi allo svolgimento delle attività sportive e sociali in attuazione degli scopi
istituzionali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) fondo di dotazione richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica e dagli altri beni di proprietà
sociale quali risultano dall'apposito libro inventari aggiornato a cura del Segretario del Club e vistato dal Presidente;
b) eventuali residui attivi di bilancio accantonati a fondo riserva;
c) eventuali donazioni, lasciti, legati, ecc.
Durante la vita dell’Associazione è vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, beni o capitale appartenenti all’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 3 - SOCI
Il GOLF Club Varese Associazione Sportiva Dilettantistica ha le seguenti categorie di Soci:
A) Soci Giocatori
B) Soci Onorari
C) Soci Juniores
D) Soci Stranieri
E) Soci Frequentatori
F) Altri Tesserati
Condizione essenziale e indispensabile per l’ammissione ad ogni categoria di Soci è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione e quindi di ogni occasionalità
del rapporto associativo.
La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi.
A) SOCI GIOCATORI
Sono coloro che, iscritti come Soci del Club, usufruiscono dei locali e delle attrezzature sportive.
I Soci giocatori si distinguono in:
a) Soci benemeriti
Sono i Soci sostenitori che, a 70 anni compiuti ad inizio dell’anno sociale, risultando essere iscritti al Club
per almeno 40 anni come Soci sostenitori, acquistano tale qualifica per il loro attaccamento e la loro fedeltà
ai colori sociali. Pagano una quota sociale annua ridotta del 50%, ma ne sono esentati se frequentano solo i
locali del Circolo, senza accedere al campo di gioco.
b) Soci sostenitori
Sono coloro che risultano iscritti come Soci del Club e che sono titolari del numero di azioni della S.p.A. Varesina del Golf richiesto all'atto della loro iscrizione. Sono tenuti al pagamento della Quota di Ammissione
così come stabilito dall’art. 5 dello Statuto.
c) Soci giovani
Sono coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato i 30 anni all'inizio dell'anno sociale.
Entro il compimento del 30° anno di età, devono dimostrare la titolarità delle azioni della S.p.A. Varesina del
Golf nella misura richiesta in quel momento; in caso contrario decadono dalla qualifica di Socio.
Pagano una quota sociale annua ridotta come da Regolamento.
I figli o discendenti di Soci Giocatori, ad esclusione dei Soci assenti, hanno diritto ad un’ulteriore riduzione
della quota sociale annua nella misura di 1/5.
Sono tenuti al pagamento della Quota di Ammissione così come stabilito dall’art. 5 dello Statuto.
d) Soci feriali
Sono coloro che vengono ammessi a fruire del campo di gioco solo nei giorni feriali, escluso il sabato e i festivi. Possono fruire del campo da gioco nei giorni festivi, incluso sabato, pagando il green-fee, ma limitato
ad un numero di volte annuo, così come stabilito dal Regolamento. Sono tenuti al pagamento della Quota di
Ammissione, così come stabilito dall’art. 5 dello Statuto, ridotta del 40%. Qualora decidano di passare alla
categoria Soci sostenitori dovranno pagare il restante 40% della Quota di Ammissione con le modalità stabilite dall’art. 5 dello Statuto. Devono dimostrare la titolarità delle azioni della S.p.A. Varesina del Golf entro
il termine stabilito dall’art. 5 dello Statuto e nella misura richiesta alla data della loro domanda di ammissione. Devono pagare una quota feriale sociale annua stabilita dall’Assemblea. Non possono maturare l'anzianità necessaria per poter accedere alla categoria dei Soci benemeriti. I figli o discendenti, di età inferiore a 30
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anni, di Soci Giocatori, ad esclusione dei Soci assenti, hanno diritto ad un’ulteriore riduzione della quota feriale sociale annua nella misura di 1/5.
e) Soci assenti
Sono i Soci sostenitori, i Soci giovani o Soci feriali che intendono assentarsi dal Circolo per almeno un anno,
ne diano avviso scritto al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima dell'inizio dell'anno sociale.
L'importo della quota sociale annua dei Soci assenti è ridotta al 40% della quota sociale annua dei Soci sostenitori, nel caso di Soci giovani la riduzione al 40% è calcolata sulla quota sociale annua stabilita da Regolamento.
I Soci assenti, per ciascun anno di assenza, non possono accedere al campo di gioco per più di 20 (venti)
giorni di cui al massimo 5 (cinque) festivi.
Nel periodo della loro assenza non possono maturare l'anzianità necessaria per poter accedere alla categoria
dei Soci benemeriti. Inoltre i Soci giovani, figli o discendenti del Socio assente, nel periodo di sua assenza,
non godono dell’ulteriore riduzione di 1/5 della quota sociale.
Il Socio assente è tenuto al pagamento dell’intera quota sociale annua del Socio sostenitore per l'anno in corso se cessa espressamente la sua assenza, oppure accedendo al campo, nel corso dell'anno, per un numero di
volte superiore a quello sopra indicato.
f) Soci vitalizi
Sono i Soci sostenitori che hanno versato al Circolo contributi liberali di importo tale da poter essere ammessi a tale categoria. Sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, e sono esentati dal
versamento della quota sociale annua fino a quando sono in vita.
g) Soci non sostenitori
Sono i Soci di cui all'art. 33 dello Statuto Sociale.
B) SOCI ONORARI
Sono coloro ai quali, per particolari benemerenze o titoli, il Consiglio Direttivo ritenga di dover conferire tale qualifica. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota sociale, pur potendo usufruire di tutte le strutture
dell’Associazione.
C) SOCI JUNIORES
Sono coloro che hanno compiuto i 6 anni e non hanno superato i 18 anni all'inizio dell'anno sociale. Essi pagano una quota sociale annua ridotta come da Regolamento. I figli o discendenti di Soci Giocatori, ad esclusione dei Soci assenti, hanno diritto ad un'ulteriore riduzione della quota sociale annua nella misura di 1/5.
Sono ad ogni effetto rappresentati dal genitore che ha chiesto l'ammissione del figlio come Socio o, in caso
di sua assenza od impossibilità, dall'altro genitore. Costoro sono anche responsabili ad ogni effetto per i
comportamenti del minore in rapporto alla sua qualità di socio.
D) SOCI STRANIERI
Sono coloro che, essendo di cittadinanza straniera, risultano residenti o domiciliati nel nostro Paese per un
periodo non superiore a 5 anni e non chiedono la qualifica di Socio sostenitore. Possono essere ammessi al
Club, usufruendo di tutte le strutture dell’Associazione, con provvedimento del Consiglio Direttivo, pagando
una quota sociale annua maggiorata che verrà fissata di anno in anno dall’Assemblea
E) SOCI FREQUENTATORI
Sono coloro che hanno diritto di frequentare i locali sociali con limitazione all’attività sportiva secondo
quanto disposto dal Regolamento. Sono soggetti al pagamento di una quota sociale annua così come stabilita
dal Regolamento.
F) ALTRI TESSERATI
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di ammettere un limitato numero di altri giocatori e di determinarne la
quota sociale annua.
ART. 4 – NUMERO MASSIMO SOCI GIOCATORI
L'Assemblea, tenuto conto delle capacità ricettive del campo e dei locali sociali, determina nel Regolamento
il numero massimo dei Soci Giocatori. L'elenco aggiornato dei Soci al Circolo deve essere annualmente messo a disposizioni dei Soci. Le nuove ammissioni sono pertanto subordinate all'esistenza di una vacanza nella
categoria dei Soci Giocatori, così come definita nel Regolamento.
Tale norma non si applica per l'ammissione del Coniuge e dei figli o discendenti, di età inferiore ai 30 anni,
di Soci Giocatori, che possono essere subito ammessi, così come previsto dall’art. 5 dello Statuto. A tutti i
Soci in modo paritario deve essere sempre garantito il diritto di gioco sul campo, salvo in occasione di gare
federali.
ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE A SOCIO E PASSAGGI DI CATEGORIA
Il Candidato che intenda iscriversi alla Associazione deve presentare domanda di ammissione al Consiglio
Direttivo, indicando la categoria di Socio alla quale desidera appartenere, controfirmata da tre Soci giocatori,
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Golf Club Varese
iscritti al Club da almeno 10 (dieci) anni e che non siano parenti, Coniuge o membri del Consiglio Direttivo,
che devono conoscere il candidato e garantire in ordine alla sua irreprensibile condotta civile e morale.
L’ammissione dei Soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, sentito il parere della Commissione Accettazione Soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a dare notizia
dell’accettazione della domanda mediante comunicazione nella apposita bacheca.
Le domande di ammissione presentate dai Soci giovani per la ammissione a Soci sostenitori hanno il diritto
di precedenza rispetto alle domande presentate da terzi. Per il Coniuge del Socio Giocatore ed i figli o discendenti, di età inferiore ai 30 anni, è sufficiente che la domanda sia firmata dal presentatore parente e da un
altro Socio. Anche l'ammissione dei Soci giovani è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo come sopra descritto nonché al versamento della quota di Ammissione, ma l'acquisto delle azioni della S.p.A.
Varesina del Golf può essere rimandato sino e non oltre il compimento del 30° anno di età.
Le domande di ammissione a Socio juniores devono essere controfirmate dal genitore o da chi ne fa le veci e
vengono presentate direttamente al Consiglio Direttivo. Al compimento del 18° anno di età, il passaggio a
Socio giovane viene vagliato dalla Commissione Accettazione Soci, non è soggetto al pagamento della Quota di Ammissione, fermo restando l'obbligo di acquistare le azioni della Varesina del Golf non oltre il compimento del 30° anno di età.
I Soci possono mutare, di anno in anno, la categoria di appartenenza, purché ne abbiano i relativi requisiti. A
tale scopo devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) settembre dell’anno
solare in corso con effetto a partire dall’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo, in considerazione di speciali e straordinarie circostanze, potrà accettare il passaggio ad
una diversa categoria di appartenenza anche dopo il 30 (trenta) settembre ma non oltre il 31 (trentuno) dicembre.
I nuovi Soci Giocatori, devono versare una Quota di Ammissione, determinata di anno in anno dall'Assemblea e documentare la titolarità del numero di azioni della S.p.A. Varesina del Golf determinato dall'Assemblea. I termini per il versamento della Quota di Ammissione e la dimostrazione della titolarità di azioni della
S.p.A. Varesina del Golf vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo come indicato nel Regolamento.
La Quota di Ammissione per il Coniuge ed i figli o discendenti, fino all’età di 30 anni, di Soci Giocatori, ad
esclusione dei Soci assenti, è ridotta al 50%.
E' parimenti ridotta la Quota di Ammissione per il Coniuge ed i figli o discendenti, fino all'età di 30 anni, di
Soci Giocatori defunti, ad esclusione dei Soci assenti, che presentino la domanda di ammissione entro un anno dal decesso.
ART. 6 - DIMISSIONI DALLA QUALIFICA DI SOCIO
I Soci che intendano rinunciare alla loro appartenenza all’Associazione devono darne comunicazione scritta
entro il 30 (trenta) settembre dell’anno in corso.
Le dimissioni hanno effetto a partire dalla fine dell’anno sociale in corso.
Le dimissioni comunicate successivamente al 30 (trenta) settembre comportano l’iscrizione automatica
all’Associazione per l’anno sociale successivo ed il conseguente obbligo di pagamento della relativa quota
sociale annua.
Il Consiglio Direttivo, in considerazione di speciali straordinarie circostanze, potrà accettare la rinuncia di un
Socio con effetto immediato anche dopo il 30 (trenta) settembre, fatto salvo che i versamenti di quote già eseguiti non saranno comunque restituiti.
La perdita della qualifica di Socio provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica sociale
dell’Associazione.
La Quota di Ammissione è intrasferibile anche in caso di morte.
Si considera ad ogni effetto dimissionario il Socio Giocatore che non risultasse più titolare di 230 azioni della S.p.A. Varesina del Golf, anche se iscritto al Club prima del 30 giugno 1975, o del maggior numero di azioni richiesto al momento della sua ammissione.
La perdita dello status di dilettante e la conseguente acquisizione della qualifica di professionista, in conformità a quanto previsto dallo statuto della Federazione Italiana Golf, comporta l'immediata decadenza da Socio, nonché da ogni carica sociale anche se di solo carattere sportivo.
I Soci che hanno rinunciato all’appartenenza della Associazione potranno essere riammessi con la stessa procedura stabilita dagli art. 3 e 5 dello Statuto.
ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA
Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci benemeriti che non accedono al campo di gioco, dei Soci vitalizi e dei
Soci onorari, sono tenuti a corrispondere la quota sociale annua.
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Golf Club Varese
L’ammontare delle quote sociali annue e di tutti gli altri contributi associativi è stabilito anno per anno
dall’Assemblea, salvo quanto potrà essere indicato nel Regolamento con riferimento ad attività promozionali.
Quando nel corso dell’anno se ne evidenzi la necessità, l’Assemblea potrà stabilire per i Soci di ogni categoria un versamento integrativo straordinario della quota sociale annua.
Tutti i Soci, sono inoltre tenuti a corrispondere la quota corrispettiva della tessera della Federazione Italiana
Golf a meno che non siano già tesserati presso altro Circolo di Golf.
ART. 8 - ANNO SOCIALE E PAGAMENTO QUOTA SOCIALE ANNUA
L’anno sociale corrisponde all’anno solare, quindi inizia con il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
Il pagamento della quota sociale annua costituisce obbligo primario del socio e la puntualità
dell’adempimento è condizione indispensabile per una corretta gestione del Club.
Il pagamento delle quote sociali annue deve essere effettuato come segue:
a) una somma pari al 50% della quota in vigore l'anno precedente entro il mese di gennaio;
b) il saldo, in base alla quota annuale approvata dall'Assemblea, entro il 15 maggio.
Scaduto questo termine, il Socio inadempiente non potrà accedere ai locali dell’Associazione né usufruire dei
suoi impianti sino all’avvenuto pagamento; dovrà inoltre corrispondere un interesse di mora nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
I Soci inadempienti saranno considerati decaduti, salvo il diritto dell’Associazione di perseguirli legalmente
per ottenere il pagamento di quanto dovuto, in caso di morosità nel pagamento della quota sociale annua per
un periodo di oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida da parte della Associazione. I Soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio Direttivo il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote dovute oltre agli interessi di mora.
ART. 9 - GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) la Commissione Disciplinare di Prima Istanza;
f) il Collegio dei Probiviri.
ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa adottate, in conformità
allo Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non presenti e dissenzienti.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o, in
caso di impedimento, in qualsiasi altro luogo in Provincia di Varese.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto di elettorato attivo e passivo tutti i Soci di maggiore di
età che abbiano regolarizzato il pagamento della quota sociale annua, così come indicato nel precedente art.
8, prima del giorno in cui si dovrà tenere l’Assemblea.
I Soci potranno farsi rappresentare esclusivamente da Soci, aventi diritto di voto, purché non membri del
Consiglio Direttivo, muniti di delega scritta, fermo restando che ogni Socio non può essere portatore di più di
2 (due) deleghe per l’Assemblea ordinaria e di più di 3 (tre) deleghe per l’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento o di sua assenza,
dal Vice Presidente Vicario o da un Consigliere a tal fine designato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea ed
è assistito da un Segretario da lui nominato e scelto anche tra persone estranee all’Assemblea.
ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro 3 (tre)
mesi dalla chiusura dell’anno sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e per
l’eventuale rinnovo od integrazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Disciplinare di Prima Istanza e del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere altresì convocata in qualsiasi momento su delibera
del Consiglio Direttivo, su richiesta unanime motivata del Collegio dei Probiviri o di tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di partecipare all’Assemblea.
I Soci maggiori di età sono convocati in Assemblea mediante comunicazione con specificazione dell'ordine
del giorno, affissa nei locali del Circolo almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta e inviata,
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anche a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, nello
stesso termine alla dimora di ogni nucleo familiare.
ART. 12 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero
dei Soci presenti. La seconda convocazione può essere indetta per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno
la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. La seconda convocazione non può essere indetta per lo stesso
giorno della prima.
ART. 13 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
b) approva il Regolamento;
c) delibera sulla Quota di Ammissione e sulle Quote sociali annue;
d) elegge il Presidente del Circolo;
e) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
f) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) elegge i membri della Commissioni di Disciplina di Prima Istanza;
h) elegge i membri del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera le modifiche dello Statuto sociale;
b) delibera le operazioni di acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili e di partecipazioni in altre società
ed enti;
c) delibera la costituzione o modifica di diritti reali immobiliari;
d) delibera lo scioglimento dell’Associazione;
e) delibera le modalità della liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l’avvenuta estinzione delle passività, secondo le disposizioni di legge riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi, ad eccezione di quelle riguardanti le
modifiche statutarie che devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti validamente
espressi e quella riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale per la
quale è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto a norma dell’art. 21 u.c.
del Codice Civile. Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i Soci ancorché non presenti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se
nominati, dagli scrutatori. Può essere, ai Soci che lo richiedessero, rilasciata copia fotostatica.
ART. 14 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante dell’Associazione.
Solo per la rappresentanza in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria egli deve essere preventivamente
autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica fino alla scadenza della carica del Consiglio Direttivo ed è immediatamente rieleggibile.
Il Presidente resta in carica per non oltre 2 (due) mandati consecutivi. E’ comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a 2 (due) esercizi sociali. E’ fatto divieto
al Presidente di ricoprire cariche in altre società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associativa se riconosciute dal C.O.N.I.. Dal presente divieto sono comunque escluse le cariche federali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti a norma dello Statuto possono
essere esercitati dal Vice Presidente Vicario.
La nomina dei due Vice Presidente è affidata al Presidente, il quale li sceglie tra i suoi Consiglieri, uno dei
quali con lo “status” di Vicario.
In caso di dimissioni del Presidente i poteri di ordinaria amministrazione, a lui spettanti a norma dello Statuto, possono essere esercitati dal Vice Presidente Vicario, o dal Consigliere designato dal Consiglio Direttivo,
il quale rimarrà in carica sino all’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni
successivi alla data di ricezione delle dimissioni del Presidente da parte dei Presidente del Collegio dei ProPagina 7 di 12
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biviri. L’Assemblea provvederà alla sostituzione del Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del
mandato in corso.
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente della Associazione e da
un numero di 8 (otto) membri.
Il Consiglio Direttivo è l’organo delegato dalla Assemblea dei Soci per il raggiungimento degli scopi che
l’Associazione si propone.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) esercizi e fino all’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio e sono rieleggibili per non oltre 2 (due) mandati consecutivi.
Il Presidente e i Consiglieri per essere eletti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto la maggiore età e avere un’anzianità di circolo di almeno sei anni;
b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
c) non essere assoggettati, da parte del C.O.N.I., della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell’Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1(uno);
d) non essere membro di organi di altre Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della stessa Federazione. Dal presente divieto sono comunque escluse le cariche federali;
e) non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, con l’Associazione.
Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo dichiarino, entro 24 (ventiquattro) ore dalla loro proclamazione, di non accettare la carica, subentreranno il Socio ed i Soci che nelle votazioni assembleari hanno
riportato il maggior numero di voti dopo i Soci eletti; in caso di parità di voti subentrerà il Socio più anziano
per appartenenza all’Associazione.
Qualora venissero a mancare, nel corso del mandato, uno o più Consiglieri, a sostituirli provvede la prima
Assemblea convocata.
Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio, quest’ultimo s'intende decaduto e l'Assemblea,
convocata entro novanta giorni dal Presidente o in sua vece dal Presidente del Collegio dei Probiviri, provvede alla nomina del nuovo Consiglio che completerà il mandato del Consiglio precedente.
Il Consiglio nomina un Segretario, anche non Socio, il quale partecipa alle riunioni e ne redige i verbali.
La mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.
ART. 16 - DELIBERAZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei
suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
Ogni membro del Consiglio Direttivo che per 3 (tre) volte consecutive non partecipi alle riunioni, senza giustificarne la causa, decade dal mandato e viene sostituito nei modi indicati dal precedente art.15.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria almeno una volta al bimestre.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 3 (tre)
Consiglieri o del Collegio dei Revisori, mediante comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax
e/o per posta elettronica certificata o altro strumento idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima e, in caso di urgenza, mediante telegramma e/o per posta elettronica certificata
o altro strumento idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione da inviarsi almeno 1 (uno) giorno prima a ciascun
Consigliere e, per conoscenza, ai membri del Collegio dei Revisori, con indicazione dell’Ordine del Giorno.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatta eccezione per quei soli poteri che lo Statuto riserva alla Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare a consiglieri o a personale dipendente specifici poteri nell’ambito di quelli a lui conferiti.
ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi da scegliersi tra i soci di maggiore di
età.
I Revisori provvedono a nominare fra loro il Presidente che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
Qualora uno o più membri del Collegio dei Revisori dichiarino, entro 24 (ventiquattro) ore dalla loro proclamazione, di non accettare la carica, subentreranno il Socio ed i Soci che nelle votazioni assembleari hanno
riportato il maggior numero di voti dopo i Soci eletti; in caso di parità di voti subentrerà il Socio più anziano
per appartenenza all’Associazione.
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Golf Club Varese
Qualora venisse a mancare, nel corso del mandato, un membro, a sostituirlo provvede la prima Assemblea
convocata. Qualora venissero a mancare più di un membro, per sostituirli viene convocata entro 90 (novanta)
giorni dall'evento una Assemblea ordinaria.
I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla la contabilità e la gestione patrimoniale dell’Associazione ed esprime su di essa,
nonché sul bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo, il proprio parere, presentando relazione scritta all’Assemblea annuale. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori può intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo con il solo voto consultivo ed ha facoltà di esaminare in qualsiasi momento i libri e le scritture, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quanto altro riterrà opportuno per
l’attuazione delle funzioni stesse.
ART. 18 - COMMISSIONI DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
La Commissione di Disciplina di Prima Istanza, ferme restando le norme emanate dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e dalla Federazione Italiana Golf, è incaricata di esaminare ogni eventuale violazione da
parte dei Soci, di norme di comportamento sportivo, morale o civile all'interno o all'esterno del Circolo, ad
eccezione di ogni illecito sportivo e/o scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento
dell’attività sportiva di rilevanza federale che sono di stretta competenza della Procura Federale.
La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è composta da 5 (cinque) membri che non rivestano altre cariche sociali e siano Soci da almeno 12 (dodici) anni.
La Commissione nomina al proprio interno il Presidente nella prima riunione dopo la nomina.
La Commissione resta in carica per un quadriennio ed i suoi membri non sono rieleggibili per più di un ulteriore mandato. La Commissione di Prima Istanza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora uno o più membri della Commissione di Disciplina di Prima Istanza dichiarino, entro 24 (ventiquattro) ore dalla loro proclamazione, di non accettare la carica, subentreranno il Socio ed i Soci che nelle votazioni assembleari hanno riportato il maggior numero di voti dopo i Soci eletti; in caso di parità di voti subentrerà il Socio più anziano per appartenenza all’Associazione.
Qualora venissero a mancare, nel corso del mandato, uno o due membri, a sostituirli provvede la prima Assemblea convocata. Qualora venissero a mancare più di due membri, per sostituirli viene convocata entro 90
(novanta) giorni dall'evento una Assemblea ordinaria.
Venendo a conoscenza, su segnalazione scritta degli interessati, del Consiglio Direttivo, della Commissione
Sportiva o per altre vie che i principi di cui al primo comma sono stati violati, la Commissione di Disciplina
di Prima Istanza apre un procedimento disciplinare.
La Commissione di Disciplina di Prima Istanza invita gli interessati a fornire tutte le spiegazioni che ritiene
opportune tutelandone nel modo più ampio i relativi diritti ed alla conclusione delle indagini, sulla base delle
risultanze acquisite ed in relazione alla gravità dei fatti accertati, prende uno dei seguenti provvedimenti:
a) proscioglimento;
b) ammonizione scritta;
c) pubblica deplorazione;
d) sospensione temporanea da un minimo di 15 giorni a un massimo di un anno;
e) espulsione.
La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria del Circolo.
La decisione deve essere notificata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’interessato che
ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
In pendenza della decisione sul ricorso gli effetti del provvedimento impugnato rimangono sospesi.
Per i casi di competenza della Commissione Disciplinare Federale, di cui al primo comma, la Commissione
di Disciplina di Prima Istanza avrà l’obbligo di trasmettere alla Giustizia Federale le risultanze acquisite durante l’indagine effettuata e potrà nel contempo irrogare la sospensione cautelare in attesa della pronuncia
della Procura Federale.
ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri che non rivestano altre cariche sociali e siano Soci
da almeno 15 (quindici) anni ed almeno 45 (quarantacinque) anni di età, che conoscano a fondo lo statuto sociale.
Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente nella prima riunione dopo l’elezione.
I membri del Collegio restano in carica per un quadriennio ed i suoi membri non sono rieleggibili per più di
un ulteriore mandato. Il Collegio dei Probiviri delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri;
le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Qualora uno o più membri del Collegio dei Probiviri dichiarino, entro 24 (ventiquattro) ore dalla loro proclamazione, di non accettare la carica, subentreranno il Socio ed i Soci che nelle votazioni assembleari hanno
riportato il maggior numero di voti dopo i Soci eletti; in caso di parità di voti subentrerà il Socio più anziano
per appartenenza all’Associazione.
Qualora venissero a mancare, nel corso del mandato, uno o due membri, a sostituirli provvede la prima Assemblea convocata. Qualora venissero a mancare più di due membri, per sostituirli viene convocata entro 90
(novanta) giorni dall'evento una Assemblea ordinaria.
Il Collegio dei Probiviri giudica in secondo grado, dietro presentazione di ricorso avverso le decisioni della
Commissione di Disciplina di Prima Istanza.
Legittimato a presentare il ricorso è il Socio cui è stato inflitto il provvedimento disciplinare.
Il ricorso, che produce effetti sospensivi circa l’esecuzione della sanzione di primo grado, deve essere presentato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, deve essere indirizzato al Presidente del Collegio dei Probiviri e depositato presso la Segreteria.
Decorsi i termini utili per l’impugnazione, la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza diventa definitiva.
Il Collegio dei Probiviri dovrà deliberare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e devono essere notificate con le stesse modalità
della decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza di cui al precedente articolo.
ART.20 - COMMISSIONE SPORTIVA
Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri da scegliersi tra i Soci di maggiore età. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina del Presidente della Commissione
Sportiva.
I membri di tale Commissione restano in carica un anno dalla loro nomina e possono essere confermati.
La Commissione Sportiva delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più membri questi vengono sostituiti
con Soci designati dal Consiglio Direttivo. Nel caso il Presidente della Commissione Sportiva si dimetta,
l’intera Commissione decade.
La Commissione Sportiva organizza e controlla l’attività sportiva del Club seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
Le sue funzioni sono precisate nel Regolamento.
Funge da Segretario della Commissione Sportiva il Segretario del Club.
ART. 21 - COMMISSIONE ACCETTAZIONE SOCI
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina una Commissione Accettazione Soci, formata da 3 (tre)
membri scelti tra i Soci di maggiore età, con una anzianità di Circolo non inferiore a 12 (dodici) anni. La
Commissione nomina nel suo seno un Presidente e resta in carica quattro anni. Le sue funzioni sono precisate nel Regolamento.
ART. 22 – OSPITI
I Soci possono ospitare nel Circolo i loro parenti od amici, secondo le norme stabilite dal Regolamento, in
relazione anche alla capienza ed alla disponibilità dei locali e dei servizi.
ART. 23 - CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite e riservate ai soci che abbiamo compiuto il 18° anno di età e da quanto
stabilito dagli art. 15, 18, 19 e 21 dello Statuto Sociale. La candidatura alle cariche sociali elettive è consentita ad un unico rappresentante di ogni gruppo familiare, intendendosi per tale marito, moglie e figli.
ART. 24 – NORMATIVE TECNICHE FEDERALI
Per quanto non previsto dalle disposizioni che precedono, queste si intendono integrate per quanto riguarda
l’attività sportiva dalle normative in vigore della Federazione Italiana Golf. In caso di controversie relative
all’interpretazione delle norme federali, sarà fatto ricorso agli organi competenti della Federazione Italiana
Golf, la cui decisione sarà vincolante a tutti gli effetti.
ART. 25 – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DI GESTIONE
L'esercizio finanziario del Club si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto economico e finanziario di gestione, unitamente al bilancio preventivo, deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dei Soci convocati in Assemblea non oltre 3 (tre) mesi da tale data.
Detti bilanci e rendiconti devono essere depositati in Segreteria e messi a disposizione, in copia, dei Soci che
ne facciano richiesta almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.
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E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di cessazione dell’attività sociale, l’Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento
dell’Associazione e nomina uno o più liquidatori nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 11 e seguenti
del R.D. 30 marzo 1942 n. 318.
L’eventuale patrimonio residuo, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altra associazione
con finalità sportiva così come previsto dall’ art. 90 Legge 21/5/2004 n. 128 comma 18 lett. h, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27– CESSAZIONE DALL’ASSOCIAZIONE
L’appartenenza all’Associazione, in qualità di Socio, con qualsiasi qualifica, vincola i Soci all’osservanza
delle norme del presente Statuto e l’adesione al sodalizio li assoggetta automaticamente alla normativa dallo
stesso prevista.
La qualità di Socio può cessare per le seguenti cause:
1) per dimissioni;
2) per morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della diffida da parte della Associazione, secondo quanto previsto dall’art.8.
3) per tutti i casi di indisciplina, d’inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento morale, sociale e sportivo dei Soci, a seguito di delibera di espulsione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza o del Collegio dei Probiviri, in caso di conferma in appello della delibera della Commissione di Disciplina di Prima Istanza.
ART. 28 ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Per l'elezione delle cariche sociali si adotta la seguente procedura:
a) viene messa ai voti l'elezione del Presidente ed è proclamato eletto chi ha raccolto i 2/3 dei voti espressi.
Se nessun candidato ottiene questo "quorum" si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di suffragi ed il più votato viene eletto Presidente per un quadriennio;
Una volta avvenuta l’elezione del Presidente si vota per le altre cariche sociali:
b) per gli 8 (otto) Consiglieri ed ogni socio ha a disposizione 5 (cinque) preferenze da attribuire ai candidati;
c) per i 3 (tre) Revisori dei Conti ed ogni socio ha a disposizione 2 (due) preferenze da attribuire ai candidati;
d) per i 5 (cinque) Probiviri ed ogni socio ha a disposizione 3 (tre) preferenze da attribuire ai candidati;
e) per i 5 (cinque) membri della Commissione di Disciplina di Prima Istanza ed ogni Socio ha a disposizione
3 (tre) preferenze da attribuire ai candidati;
I candidati alle cariche sociali elettive devono depositare la candidatura in Segreteria almeno 30 (trenta)
giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea, specificando la carica per cui intendono candidarsi.
Ciascun candidato può candidarsi per una sola carica sociale con eccezione dei candidati alla Presidenza, i
quali devono indicare, nel caso in cui non venissero eletti, se si ritengano candidati alla carica di Consigliere.
ART. 29 – RINVIO ALLE NORME
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del codice civile e dello Statuto Federale della F.I.G. cui l’Associazione dichiara di uniformarsi.
ART. 30 – INTERPRETAZIONI DELLO STATUTO
In caso di contestazione sulla mera interpretazione del presente Statuto ci si attiene a quella espressa, con parere motivato, dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio così costituito ha potere di deliberare con la presenza di
almeno 4 (quattro) membri.
ART. 31 CLASUOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia tra i Soci e l’Associazione e tra i Soci fra loro, che non sia di competenza degli Organi
interni Disciplinari (Commissione di Disciplina di Prima Istanza e Collegio dei Probiviri) o degli Organi di
Giustizia Federale e che possa essere rimessa ad Arbitri, ai sensi degli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, dovrà essere risolta entro 30 giorni (salvo giustificata e motivata proroga) decorrenti dalla costituzione del Collegio Arbitrale irrituale, previo tentativo di soluzione amichevole da parte del Collegio
stesso.
Il Collegio Arbitrale è costituito da due Arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e da un Presidente scelto
su accordo dei due Arbitri così nominati, o, in caso di mancato accordo, su designazione del Presidente del
Tribunale di Varese, che dovrà provvedere anche alla designazione dell’Arbitro di parte qualora questa non
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vi abbia tempestivamente provveduto. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 23 del Codice
Civile.
ART. 32 ALTERNATIVITA’ DEI PROCEDIMENTI
Nei procedimenti a carico dei Soci, l'intervento della Commissione di Disciplina di Prima Istanza rimane
precluso, fatto salvo la facoltà di assumere provvedimenti cautelari così come previsto dall’ultimo comma
dell’art. 18 dello Statuto Sociale, quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione
Italiana Golf secondo i termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di Giustizia Federale, da parte del
Socio inquisito, al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di Prima Istanza.
ART. 33 - NORME TRANSITORIE
I soci Giocatori Non Sostenitori ed i Soci Giocatori Assenti Non Sostenitori che risultano iscritti al Club anteriormente al 30 giugno 1975, mantengono la loro qualifica di Socio, godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri dei Soci sostenitori e dei Soci assenti: la loro quota sociale, stabilita dall’Assemblea,
subisce annualmente degli aumenti percentualmente uguali a quelli applicati alla quota sociale annua in vigore per i Soci sostenitori ed i Soci assenti.
Essi possono richiedere il passaggio alla categoria dei Soci sostenitori documentando la titolarità di 230 azioni della S.p.A. Varesina del Golf.
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