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il giusto processo - Ordine degli Avvocati di Milano

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il giusto processo - Ordine degli Avvocati di Milano
«IL GIUSTO PROCESSO»
Nei giorni 28 e 29 marzo 2002 si è svolto a Roma il Convegno sul tema «Il giusto processo»,
organizzato dall'Accademia nazionale dei Lincei. Hanno dato ospitalità al Convegno i prestigiosi
ambienti di Palazzo Corsini, dove i lavori si sono svolti sotto la direzione di Angelo Falzea,
Alessandro Pizzorusso, Giuliano Vassalli, Giovanni Conso e Giorgio Oppo.
Angelo Falzea ha introdotto i lavori illustrando i riflessi che le modifiche apportate dalla l. cost. 23
novembre 1999, n. 2 all'art. 111 Cost. hanno spiegato e saranno destinate a spiegare sui diversi
settori del diritto processuale e ha richiamato i valori costituzionali che debbono presiedere ogni
attività giurisdizionale.
Sono seguite quindi le relazioni di Giuliano Vassalli, Leopoldo Elia, Vincenzo Caianiello, Guido
Corso e Aldo Travi (nella sessione presieduta da Alessandro Pizzorusso) che hanno affrontato in
modo completo e approfondito i procedimenti costituzionali e amministrativi. In particolare, si sono
esaminate le ragioni che, sia in generale, sia con specifico riferimento alla l. n. 205 del 2000,
devono indurre a ritenere pienamente compatibili con il processo amministrativo le garanzie
consacrate nel nuovo art. 111 Cost. e conseguentemente a ravvisare nella terzietà del giudice, nella
parità delle parti, nel contraddittorio e nella ragionevole durata, i valori e i criteri ai quali anche la
giustizia amministrativa deve necessariamente informarsi pur nella consapevolezza delle
problematiche che la nuova disposizione costituzionale solleva rispetto alla struttura e alla
disciplina positiva di tale processo.
Quanto poi ai procedimenti amministrativi speciali, pur sottolineandone la piena rispondenza al
principio della ragionevole durata dei processi, i relatori hanno analizzato i punti di contrasto
esistenti tra le soluzioni tecniche adottate e i valori consacrati nel nuovo testo dell'art. 111 Cost.,
indicando la necessità di un intervento legislativo che non si limiti a operare sulle categorie generali
del processo, ma che abbia ad oggetto le specificità insite nei singoli procedimenti.
Il pomeriggio della prima giornata, presieduto da Giovanni Conso, si è aperto con le relazioni di
Mario Ristuccia e Franco Gallo che hanno sottolineato i molteplici punti di contrasto dell'attuale
regolamentazione del procedimento davanti alla Corte dei Conti e del procedimento tributario
rispetto ai principi sanciti dall'art. 111 Cost.
Sono seguite quindi le relazioni di Giovanni Verde e Remo Danovi sul procedimento disciplinare
dei magistrati e degli avvocati.
La prima relazione ha evidenziato la peculiare e per certi versi contraddittoria posizione della
magistratura italiana, la quale, pur organizzata burocraticamente, tende in maniera sempre più
evidente a esercitare una funzione di carattere professionale senza tuttavia essere assoggettata ai
principi della responsabilità comune. In tale situazione il procedimento disciplinare, unica forma di
controllo concretamente esercitabile dal C.S.M., non solo deve essere rafforzato da una analitica
tipizzazione delle ipotesi di illeciti e delle corrispondenti sanzioni disciplinari, senza tuttavia
sottrarre al giudice il potere di fare in ogni caso fronte all'indeterminata tipologia di illeciti non
configurabili in astratto, ma deve anche essere riformato sul piano strettamente processuale
assumendo come modello di riferimento, al pari degli altri procedimenti disciplinari esistenti in
Italia, modelli mutuati dalla disciplina processuale civilistica o amministrativa.
Quanto al procedimento disciplinare nell'avvocatura, Remo Danovi(1)<inota> (1) Nel prossimo
numero pubblicheremo l'intervento dell'avv. Remo Danovi per il particolare interesse che esso
riveste rispetto alla esigenza di armonizzare il processo di disciplina degli avvocati con i valori
introdotti con la riforma dell'art. 111 Cost.<fnota> ha analizzato la lacunosità e incompletezza dei
testi normativi sottolineando la funzione integratrice svolta in questo ambito dalla giurisprudenza.
In particolare, attraverso l'esame delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale e dalla Corte di
cassazione, si è evidenziata la piena rispondenza della potestà disciplinare e della struttura e del
funzionamento del Consiglio nazionale forense ai principi costituzionali e ai canoni di giustizia
introdotti dal nuovo art. 111 Cost. Rispetto poi al procedimento disciplinare dei magistrati, si è
evidenziato che l'avvocatura si è dotata di un Codice deontologico, attraverso il quale è stata data
spontanea e concreta attuazione al principio di legalità. In tale prospettiva, ferma la natura
amministrativa del procedimento di primo grado e la conseguente estraneità dello stesso a ogni
valutazione costituzionale di conformità ai valori introdotti dall'art. 111 Cost., sono state illustrate le
raccomandazioni espresse dal Consiglio nazionale forense (pubblicità delle udienze, estraneità del
collegio giudicante allo svolgimento dell'istruttoria, effettività del contraddittorio sin dalla
presentazione dell'esposto, estraneità del consiglio dell'ordine al procedimento di secondo grado e
ragionevole durata del procedimento) che, se spontaneamente attuate dai singoli consigli locali,
contribuirebbero a rendere anche il procedimento di primo grado effettivamente conforme ai
principi del giusto processo.
La mattina della seconda giornata di studi, presieduta da Giorgio Oppo, ha avuto ad oggetto
l'esame delle implicazioni dell'art. 111 Cost. nei procedimenti civili.
L'intervento di apertura di Andrea Proto Pisani ha focalizzato le prime conclusioni che devono
essere assunte in merito ai valori di garanzia delle parti insiti nella predeterminazione legale delle
forme processuali. E ciò sulla base di un iter argomentativo che ha definito il ruolo e i confini da
riconoscere rispettivamente alla predeterminazione legale e alla discrezionalità del giudice sia
attraverso un inquadramento dogmatico generale, sia attraverso l'esame dei singoli istituti del nostro
processo che rendono più problematica e complessa la ricostruzione dei poteri e del ruolo
dell'organo giudicante.
La successiva relazione di Giuseppe Tarzia ha affrontato le implicazioni dell'art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e del nuovo testo del comma 2 dell'art. 111 Cost. sul
procedimento esecutivo. In particolare, si è evidenziata la piena operatività anche nel processo
esecutivo dei principi del «giusto processo», come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo e come risultanti dal testo della norma costituzionale. Tale riconoscimento rappresenta il
naturale approdo della concezione giurisdizionale dell'esecuzione forzata, ormai ius receptum in
virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e risulta altresì suffragato dalla
continuità funzionale che deve essere ravvisata tra cognizione ed esecuzione. Il relatore ha quindi
proceduto alla analisi dei principi e delle regole fondamentali del giusto processo illustrando il ruolo
e le modalità di applicazione delle garanzie del contraddittorio, della parità delle parti e della
terzietà e imparzialità del giudice al processo esecutivo, enucleando i profili e le conseguenze del
principio dell'adeguatezza del processo allo scopo, quale ulteriore canone cui necessariamente deve
essere informato il giusto processo esecutivo. Alla stregua di tali considerazioni sono state
prospettate, anche attraverso rilievi di carattere comparatistico, alcune osservazioni sulla conformità
della attuale disciplina del processo esecutivo con le garanzie costituzionali e comunitarie del
processo civile, e si sono indicati gli eventuali interventi legislativi che potrebbero apparire
necessari ad assicurare l'effettiva attuazione delle garanzie medesime, evidenziandosi in ogni caso
l'esigenza di affiancare all'edificazione di una struttura processuale adeguata il consolidarsi di prassi
virtuose nell'operato dei singoli tribunali.
Alle due relazioni di apertura è seguito l'intervento di Livia Pomodoro che ha illustrato le
problematiche connesse alla applicazione della normativa sul giusto processo alla giustizia minorile,
evidenziando i profili di specialità imposti dalla peculiare posizione del minore nel processo e
altresì soffermandosi sulla compatibilità delle forme camerali con i principi e i canoni consacrati
nella normativa costituzionale.
La relazione di Elio Fazzalari ha quindi affrontato analiticamente i riflessi dei principi informatori
del giusto processo sui singoli procedimenti speciali, ponendo in evidenza come l'attuazione del
principio del contraddittorio, sia pure attraverso la variegata molteplicità di modalità e tempi di
volta in volta scelti dal legislatore per i processi speciali, costituisca il valore minimo inderogabile
che deve essere perseguito affinchè ogni «procedimento», inteso come serie ordinata di atti
finalizzata alla emanazione di un atto finale, possa configurarsi come «processo» e cioè come piena
estrinsecazione della funzione giurisdizionale.
La successiva relazione di Luigi Paolo Comoglio ha evidenziato la matrice etico culturale dei
valori fondamentali del processo «dovuto» ed «equo» nella evoluzione storica degli ordinamenti
anglo-americani di common law e nelle Convenzioni internazionali di giustizia e ha poi esaminato
la concreta recezione dei valori del giusto processo nel panorama costituzionale e comunitario
europeo. A quest'ultimo riguardo, l'analisi ha dapprima affrontato la recezione dei valori del giusto
processo nella concreta elaborazione giurisprudenziale e la formale enunciazione degli stessi
contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per poi applicare le osservazioni
tratte in sede comparatistica nella ricostruzione dell'effettivo significato da attribuirsi all'art. 111
Cost.
Il pomeriggio della seconda giornata, diretto da Giuliano Vassalli, ha invece illustrato le
conseguenze della nuova disposizione costituzionale sul processo penale ospitando le relazioni di
Delfino Siracusano, Vittorio Grevi, Gilberto Lozzi e Mario Chiavario.
È stato analizzato il sistema di garanzie che devono circondare la figura dell'imputato e più in
generale devono contrassegnare lo svolgimento dell'iter processuale e il funzionamento dei singoli
istituti processuali. Si sono altresì evidenziate le problematiche legate al contemperamento tra la
previsione costituzionale di un processo giusto e la necessità di realizzare un processo celere,
capace anche di rispondere in modo effettivo al principio di «ragionevole durata». In tale direzione
sono state indicate le soluzioni adottate dalla elaborazione giurisprudenziale e sono state altresì
suggerite quelle soluzioni che sia per via interpretativa sia tramite l'intervento del legislatore
potrebbero rendere effettiva l'attuazione dei principi del «giusto processo».
Quanto ai procedimenti speciali, pur evidenziandosi come la vanificazione pratica dei principi
ispiratori la fase dibattimentale abbia di fatto precluso il raggiungimento dello scopo cui sono
preordinati i procedimenti con finalità deflattiva, sono stati analiticamente affrontati i profili di
illegittimità costituzionale posti dalla disciplina legale e dall'interpretazione giurisprudenziale del
patteggiamento e del giudizio abbreviato.
Nell'ultima relazione della giornata sono stati trattati gli aspetti comparatistici del giusto processo
evidenziandosi le «affinità ascendenti» insite nella due process of law clause della Costituzione
statunitense e nei richiami all'èquitè e alla fairness delle fonti internazionali di tutela dei diritti
umani. Ci si è inoltre soffermati sui rapporti esistenti tra giusto processo e contraddittorio in materia
probatoria, e sono state affrontate da ultimo le problematiche connesse all'inquadramento generale
dei principi del giusto processo e agli equilibri complessivi di ogni vicenda processuale, chiarendosi
la portata del «giusto processo» come valore trainante per l'elaborazione giurisprudenziale e per
l'evoluzione dei rapporti tra le fonti normative.
I rilievi di Giovanni Conso hanno concluso le due intense e impegnative giornate di studio nelle
quali è stata coniugata l'attenzione alla specificità imposta dalla variegata ampiezza dei temi
affrontati con la capacità di armonizzarsi nel percorso unitario conseguente alla introduzione di
valori e principi universali.
Esce pertanto confermata dai lavori svolti la convinzione che la continua opera di studio e
approfondimento della scienza giuridica possa agevolare il nostro ordinamento a recepire e adattare
le innovazioni che stanno interessando in una prospettiva transnazionale i canoni e i principi del
diritto processuale, offrendosi così una sede adeguata e critica all'esigenza di permeare ogni aspetto
del processo con l'attenzione ai criteri e ai canoni della giustizia e dell'equilibrio.
Matteo Gozzi
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