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il giusto processo - Ordine degli Avvocati di Milano
«IL GIUSTO PROCESSO» Nei giorni 28 e 29 marzo 2002 si è svolto a Roma il Convegno sul tema «Il giusto processo», organizzato dall'Accademia nazionale dei Lincei. Hanno dato ospitalità al Convegno i prestigiosi ambienti di Palazzo Corsini, dove i lavori si sono svolti sotto la direzione di Angelo Falzea, Alessandro Pizzorusso, Giuliano Vassalli, Giovanni Conso e Giorgio Oppo. Angelo Falzea ha introdotto i lavori illustrando i riflessi che le modifiche apportate dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 all'art. 111 Cost. hanno spiegato e saranno destinate a spiegare sui diversi settori del diritto processuale e ha richiamato i valori costituzionali che debbono presiedere ogni attività giurisdizionale. Sono seguite quindi le relazioni di Giuliano Vassalli, Leopoldo Elia, Vincenzo Caianiello, Guido Corso e Aldo Travi (nella sessione presieduta da Alessandro Pizzorusso) che hanno affrontato in modo completo e approfondito i procedimenti costituzionali e amministrativi. In particolare, si sono esaminate le ragioni che, sia in generale, sia con specifico riferimento alla l. n. 205 del 2000, devono indurre a ritenere pienamente compatibili con il processo amministrativo le garanzie consacrate nel nuovo art. 111 Cost. e conseguentemente a ravvisare nella terzietà del giudice, nella parità delle parti, nel contraddittorio e nella ragionevole durata, i valori e i criteri ai quali anche la giustizia amministrativa deve necessariamente informarsi pur nella consapevolezza delle problematiche che la nuova disposizione costituzionale solleva rispetto alla struttura e alla disciplina positiva di tale processo. Quanto poi ai procedimenti amministrativi speciali, pur sottolineandone la piena rispondenza al principio della ragionevole durata dei processi, i relatori hanno analizzato i punti di contrasto esistenti tra le soluzioni tecniche adottate e i valori consacrati nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., indicando la necessità di un intervento legislativo che non si limiti a operare sulle categorie generali del processo, ma che abbia ad oggetto le specificità insite nei singoli procedimenti. Il pomeriggio della prima giornata, presieduto da Giovanni Conso, si è aperto con le relazioni di Mario Ristuccia e Franco Gallo che hanno sottolineato i molteplici punti di contrasto dell'attuale regolamentazione del procedimento davanti alla Corte dei Conti e del procedimento tributario rispetto ai principi sanciti dall'art. 111 Cost. Sono seguite quindi le relazioni di Giovanni Verde e Remo Danovi sul procedimento disciplinare dei magistrati e degli avvocati. La prima relazione ha evidenziato la peculiare e per certi versi contraddittoria posizione della magistratura italiana, la quale, pur organizzata burocraticamente, tende in maniera sempre più evidente a esercitare una funzione di carattere professionale senza tuttavia essere assoggettata ai principi della responsabilità comune. In tale situazione il procedimento disciplinare, unica forma di controllo concretamente esercitabile dal C.S.M., non solo deve essere rafforzato da una analitica tipizzazione delle ipotesi di illeciti e delle corrispondenti sanzioni disciplinari, senza tuttavia sottrarre al giudice il potere di fare in ogni caso fronte all'indeterminata tipologia di illeciti non configurabili in astratto, ma deve anche essere riformato sul piano strettamente processuale assumendo come modello di riferimento, al pari degli altri procedimenti disciplinari esistenti in Italia, modelli mutuati dalla disciplina processuale civilistica o amministrativa. Quanto al procedimento disciplinare nell'avvocatura, Remo Danovi(1)<inota> (1) Nel prossimo numero pubblicheremo l'intervento dell'avv. Remo Danovi per il particolare interesse che esso riveste rispetto alla esigenza di armonizzare il processo di disciplina degli avvocati con i valori introdotti con la riforma dell'art. 111 Cost.<fnota> ha analizzato la lacunosità e incompletezza dei testi normativi sottolineando la funzione integratrice svolta in questo ambito dalla giurisprudenza. In particolare, attraverso l'esame delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si è evidenziata la piena rispondenza della potestà disciplinare e della struttura e del funzionamento del Consiglio nazionale forense ai principi costituzionali e ai canoni di giustizia introdotti dal nuovo art. 111 Cost. Rispetto poi al procedimento disciplinare dei magistrati, si è evidenziato che l'avvocatura si è dotata di un Codice deontologico, attraverso il quale è stata data spontanea e concreta attuazione al principio di legalità. In tale prospettiva, ferma la natura amministrativa del procedimento di primo grado e la conseguente estraneità dello stesso a ogni valutazione costituzionale di conformità ai valori introdotti dall'art. 111 Cost., sono state illustrate le raccomandazioni espresse dal Consiglio nazionale forense (pubblicità delle udienze, estraneità del collegio giudicante allo svolgimento dell'istruttoria, effettività del contraddittorio sin dalla presentazione dell'esposto, estraneità del consiglio dell'ordine al procedimento di secondo grado e ragionevole durata del procedimento) che, se spontaneamente attuate dai singoli consigli locali, contribuirebbero a rendere anche il procedimento di primo grado effettivamente conforme ai principi del giusto processo. La mattina della seconda giornata di studi, presieduta da Giorgio Oppo, ha avuto ad oggetto l'esame delle implicazioni dell'art. 111 Cost. nei procedimenti civili. L'intervento di apertura di Andrea Proto Pisani ha focalizzato le prime conclusioni che devono essere assunte in merito ai valori di garanzia delle parti insiti nella predeterminazione legale delle forme processuali. E ciò sulla base di un iter argomentativo che ha definito il ruolo e i confini da riconoscere rispettivamente alla predeterminazione legale e alla discrezionalità del giudice sia attraverso un inquadramento dogmatico generale, sia attraverso l'esame dei singoli istituti del nostro processo che rendono più problematica e complessa la ricostruzione dei poteri e del ruolo dell'organo giudicante. La successiva relazione di Giuseppe Tarzia ha affrontato le implicazioni dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e del nuovo testo del comma 2 dell'art. 111 Cost. sul procedimento esecutivo. In particolare, si è evidenziata la piena operatività anche nel processo esecutivo dei principi del «giusto processo», come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e come risultanti dal testo della norma costituzionale. Tale riconoscimento rappresenta il naturale approdo della concezione giurisdizionale dell'esecuzione forzata, ormai ius receptum in virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e risulta altresì suffragato dalla continuità funzionale che deve essere ravvisata tra cognizione ed esecuzione. Il relatore ha quindi proceduto alla analisi dei principi e delle regole fondamentali del giusto processo illustrando il ruolo e le modalità di applicazione delle garanzie del contraddittorio, della parità delle parti e della terzietà e imparzialità del giudice al processo esecutivo, enucleando i profili e le conseguenze del principio dell'adeguatezza del processo allo scopo, quale ulteriore canone cui necessariamente deve essere informato il giusto processo esecutivo. Alla stregua di tali considerazioni sono state prospettate, anche attraverso rilievi di carattere comparatistico, alcune osservazioni sulla conformità della attuale disciplina del processo esecutivo con le garanzie costituzionali e comunitarie del processo civile, e si sono indicati gli eventuali interventi legislativi che potrebbero apparire necessari ad assicurare l'effettiva attuazione delle garanzie medesime, evidenziandosi in ogni caso l'esigenza di affiancare all'edificazione di una struttura processuale adeguata il consolidarsi di prassi virtuose nell'operato dei singoli tribunali. Alle due relazioni di apertura è seguito l'intervento di Livia Pomodoro che ha illustrato le problematiche connesse alla applicazione della normativa sul giusto processo alla giustizia minorile, evidenziando i profili di specialità imposti dalla peculiare posizione del minore nel processo e altresì soffermandosi sulla compatibilità delle forme camerali con i principi e i canoni consacrati nella normativa costituzionale. La relazione di Elio Fazzalari ha quindi affrontato analiticamente i riflessi dei principi informatori del giusto processo sui singoli procedimenti speciali, ponendo in evidenza come l'attuazione del principio del contraddittorio, sia pure attraverso la variegata molteplicità di modalità e tempi di volta in volta scelti dal legislatore per i processi speciali, costituisca il valore minimo inderogabile che deve essere perseguito affinchè ogni «procedimento», inteso come serie ordinata di atti finalizzata alla emanazione di un atto finale, possa configurarsi come «processo» e cioè come piena estrinsecazione della funzione giurisdizionale. La successiva relazione di Luigi Paolo Comoglio ha evidenziato la matrice etico culturale dei valori fondamentali del processo «dovuto» ed «equo» nella evoluzione storica degli ordinamenti anglo-americani di common law e nelle Convenzioni internazionali di giustizia e ha poi esaminato la concreta recezione dei valori del giusto processo nel panorama costituzionale e comunitario europeo. A quest'ultimo riguardo, l'analisi ha dapprima affrontato la recezione dei valori del giusto processo nella concreta elaborazione giurisprudenziale e la formale enunciazione degli stessi contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per poi applicare le osservazioni tratte in sede comparatistica nella ricostruzione dell'effettivo significato da attribuirsi all'art. 111 Cost. Il pomeriggio della seconda giornata, diretto da Giuliano Vassalli, ha invece illustrato le conseguenze della nuova disposizione costituzionale sul processo penale ospitando le relazioni di Delfino Siracusano, Vittorio Grevi, Gilberto Lozzi e Mario Chiavario. È stato analizzato il sistema di garanzie che devono circondare la figura dell'imputato e più in generale devono contrassegnare lo svolgimento dell'iter processuale e il funzionamento dei singoli istituti processuali. Si sono altresì evidenziate le problematiche legate al contemperamento tra la previsione costituzionale di un processo giusto e la necessità di realizzare un processo celere, capace anche di rispondere in modo effettivo al principio di «ragionevole durata». In tale direzione sono state indicate le soluzioni adottate dalla elaborazione giurisprudenziale e sono state altresì suggerite quelle soluzioni che sia per via interpretativa sia tramite l'intervento del legislatore potrebbero rendere effettiva l'attuazione dei principi del «giusto processo». Quanto ai procedimenti speciali, pur evidenziandosi come la vanificazione pratica dei principi ispiratori la fase dibattimentale abbia di fatto precluso il raggiungimento dello scopo cui sono preordinati i procedimenti con finalità deflattiva, sono stati analiticamente affrontati i profili di illegittimità costituzionale posti dalla disciplina legale e dall'interpretazione giurisprudenziale del patteggiamento e del giudizio abbreviato. Nell'ultima relazione della giornata sono stati trattati gli aspetti comparatistici del giusto processo evidenziandosi le «affinità ascendenti» insite nella due process of law clause della Costituzione statunitense e nei richiami all'èquitè e alla fairness delle fonti internazionali di tutela dei diritti umani. Ci si è inoltre soffermati sui rapporti esistenti tra giusto processo e contraddittorio in materia probatoria, e sono state affrontate da ultimo le problematiche connesse all'inquadramento generale dei principi del giusto processo e agli equilibri complessivi di ogni vicenda processuale, chiarendosi la portata del «giusto processo» come valore trainante per l'elaborazione giurisprudenziale e per l'evoluzione dei rapporti tra le fonti normative. I rilievi di Giovanni Conso hanno concluso le due intense e impegnative giornate di studio nelle quali è stata coniugata l'attenzione alla specificità imposta dalla variegata ampiezza dei temi affrontati con la capacità di armonizzarsi nel percorso unitario conseguente alla introduzione di valori e principi universali. Esce pertanto confermata dai lavori svolti la convinzione che la continua opera di studio e approfondimento della scienza giuridica possa agevolare il nostro ordinamento a recepire e adattare le innovazioni che stanno interessando in una prospettiva transnazionale i canoni e i principi del diritto processuale, offrendosi così una sede adeguata e critica all'esigenza di permeare ogni aspetto del processo con l'attenzione ai criteri e ai canoni della giustizia e dell'equilibrio. Matteo Gozzi