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Materiale didattico - Scuola di Formazione IPSOA
L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI (artt. 545- 554 c.p.c.) di Anna Maria Soldi Estratto dal “Formulario dell’esecuzione forzata” CEDAM 2015 SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I nuovi criteri di competenza territoriale. – 3. Il pignoramento presso terzi (rinvio). – 4. La dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.). – 5. La mancata dichiarazione del terzo e la sua valenza di “riconoscimento implicito” (art. 547 c.p.c.). Il rifiuto espresso di dichiarazione. 6. Le forme di riduzione del pignoramento presso terzi (art. 546 c.p.c.). – 7. L’assegnazione o la vendita dei crediti o delle cose mobili in possesso del terzo (artt. 552 – 553 – 554 c.p.c.) – 8. Il nuovo accertamento dell’obbligo del terzo (artt. 548 – 549 c.p.c.) – 9. Il pegno o l’ipoteca a garanzia del credito assegnato (art. 544 e 554 c.p.c.) Formule: 167. Dichiarazione del terzo pignorato trasmessa a mezzo di lettera raccomandata (art. 547 c.p.c.) 168. Dichiarazione del terzo pignorato resa all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione (art. 547 c.p.c.) 169. Chiamata nel processo del sequestrante (art. 547 c.p.c. e 158 disp. att. c.p.c.) 170. Riconoscimento “presunto” dei crediti di cui all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. (art. 558 co. 1 c.p.c.) 171. Fissazione dell’udienza di rinvio per la dichiarazione del terzo non comparso quando il pignoramento abbia ad oggetto crediti diversi da quelli di cui all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. ovvero cose mobili (art. 548 co. 2 c.p.c.) e la dichiarazione non sia stata comunicata al creditore 172. Riconoscimento “presunto” dei crediti diversi da quelli di cui all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. ovvero del possesso delle cose mobili appartenenti al debitore (art. 548 co. 2 c.p.c.) 173. Fissazione dell’udienza di rinvio per la dichiarazione del terzo non comparso se la dichiarazione non sia stata comunicata al creditore (art. 548 co. 1 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) 174. Riconoscimento “presunto” dei crediti ovvero del possesso delle cose mobili appartenenti al debitore (art. 548 co. 1 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) 175. Rigetto della istanza di assegnazione (o di vendita) per la impossibilità di configurare un riconoscimento “presunto” dei crediti ovvero del possesso delle cose appartenenti al debitore (art. 548 c.p.c.) 176. Revoca della dichiarazione “implicita” o “presunta” del terzo (artt. 548 c.p.c.) 177. Rifiuto espresso di dichiarazione da parte del terzo pignorato (artt. 548 co. 1 - 2 c.p.c.) 178. Istanza per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per le somme vincolate dal terzo pignorato per importo superiore al precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.) 179. Ordinanza recante la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per la parte eccedente l’importo precettato aumentato della metà (art. 530 c.p.c.) 180. Istanza per la riduzione del pignoramento eseguito presso plurimi terzi (art. 546 c.p.c.) 181. Ordinanza di riduzione del pignoramento eseguito presso più terzi (art. 546 c.p.c.) 182. Ordinanza di assegnazione di crediti esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni (art. 553 co. 1 c.p.c.) 183. Ordinanza di predisposizione del piano di riparto nel caso di più creditori (art. 553 c.p.c.) 184. Ordinanza di assegnazione di crediti di lavoro (art. 553 c.p.c.) 185. Ordinanza di assegnazione di crediti esigibili in un termine superiore a novanta giorni su accordo dei creditori (art. 553 co. 2 c.p.c.) 186. Provvedimenti relativi alla assegnazione o alla vendita delle cose di cui il terzo si è dichiarato possessore o dei crediti esigibili in termine superiore a novanta giorni (art. 553 co. 2 c.p.c.) 187. Ordinanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 499 co. 6 c.p.c. per il riconoscimento dei crediti degli intervenuti senza titolo esecutivo 188. Ordinanza di assegnazione dei crediti a seguito di dichiarazione parzialmente positiva 189. Ordinanza di estinzione a seguito di dichiarazione negativa 190. Istanza di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) 191. Verbale di udienza recante i provvedimenti del giudice nel caso in cui sia stata proposta istanza di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) 192. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di accoglimento del giudice dell’esecuzione (art. 549 c.p.c.) 193. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di rigetto del giudice dell’esecuzione (art. 549 c.p.c.) 194. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di cessazione della materia del contendere del giudice dell’esecuzione (art. 549 c.p.c.) 195. Intimazione a terzo detentore di cosa data in pegno a garanzia del credito pignorato (art. 544 c.p.c. e 182 disp. att. c.p.c.) 1. Premessa L’espropriazione presso terzi ha ad oggetto “i crediti del debitore verso terzi” ovvero “le cose del debitore che sono in possesso dei terzi”(1). È, dunque, di tutta evidenza che tale forma espropriativa richieda, per la sua attuazione, la collaborazione di un soggetto diverso dal debitore in ragione della affermata esistenza di un suo rapporto di diritto sostanziale con la res pignorata. Il pignoramento presso terzi presuppone, dunque, che si proceda su un duplice fronte e, precisamente, “verso il terzo”, non soggetto alla sanzione esecutiva, nei cui confronti viene svolta un’attività meramente strumentale alla imposizione del vincolo pignoratizio e “contro il debitore”, soggetto passivo del processo(2). Il pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c., pertanto, realizza la destinazione a fini esecutivi del suo oggetto in virtù, non solo dell’ingiunzione al debitore, ma anche dell’intimazione rivolta al terzo che determina quel preliminare effetto noto come “arresto del credito”. Quanto alla posizione dei soggetti della procedura esecutiva, giova precisare che il creditore pignorante, sebbene operi per far sì che il terzo adempia l’obbligazione nei confronti del debitore, non agisce in nome e per conto di quest’ultimo, come se esercitasse una azione surrogatoria, né chiede di sostituirsi nella posizione dell’esecutato - originario creditore, ma opera iure proprio e nei limiti del proprio interesse(3), mentre il debitore resta soggetto passivo dell’espropriazione. (1) COLESANTI, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967; ID., voce Il pignoramento presso terzi, in Enciclopedia del diritto, XXXIII, Milano, 1983, 842; SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2014, 600 ss.; ACONE, Novità in tema di pignoramento presso terzi, in Riv. esec. forz., 2006, 1. (2) COLESANTI, voce Il Pignoramento presso terzi, cit., 840. (3) In questo senso la dottrina ed, in particolare, CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006, 457 nonché ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile a cura di MONTESANO e ARIETA Padova, 2007, 900. In giurisprudenza a seguito di una isolata pronuncia nel senso della configurabilità della azione surrogatoria cfr. Cass. 6 febbraio 1962, n. 221, si sono espressi nel senso del testo cfr. Cass. 9 agosto 1961, n. 1946; Cass. 13 giugno 1964, n. 1498; Cass. 30 maggio 2000, n. 7192; Cass. Quanto al terzo pignorato, si è consolidata nel tempo l’opinione secondo cui questi non diviene parte di un rapporto processuale ma resta soggetto estraneo al processo espropriativo che si svolge tra il debitore esecutato ed i creditori concorrenti(4). Muovendo da tale impostazione si era allora ritenuto che il terzo non avesse l’obbligo di partecipare al processo esecutivo con il ministero di un difensore, né il diritto di pretendere il rimborso dei compensi che eventualmente avesse corrisposto ad un legale per l’assistenza richiesta(5), ma fosse esclusivamente titolare di un dovere di collaborazione, quale ausiliario del giudice(6), con la conseguenza che, la sua mancata comparizione all’udienza dinanzi al giudice o il rifiuto di rendere la dichiarazione, non costituivano comportamenti antigiuridici comportando, quale unico effetto, la possibilità che venisse instaurato il giudizio di accertamento di cui all’art. 548 c.p.c.(7). La legge 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai processi esecutivi promossi nelle forme dettate dagli artt. 543 e seguenti c.p.c. a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha, però, modificato in modo incisivo il quadro normativo di riferimento(8). 23 aprile 2003, n. 6449; in giurisprudenza di merito si segnala Trib. Verona 19 agosto 1999, in Giur. merito, 2000, I, 1202. (4) Cfr. CASTORO, op. cit., 457; ARIETA - DE SANTIS, op. cit., 903 ss.; COLESANTI, voce Il Pignoramento presso terzi, cit., 842. Conferma tale orientamento, di recente, Cass. 26 maggio 2014, n. 11642. (5) Cfr. Cass. 16 ottobre 1969, n. 3374. (6) In questo senso si è espressa Cass. 19 settembre 1995, n. 9888. Che il terzo pignorato sia un ausiliario del giudice è confermato incidentalmente da Cass. 27 maggio 2009, n. 12259 che, nel richiedere al terzo un onere di collaborazione nei casi in cui l’espropriazione presso terzi venga eseguita ai danni del comune sottoponendo d esecuzione le somme a questo dovute dal tesoriere, evidenzia come il terzo sia tenuto a rendere una dichiarazione chiara e confortata da elementi documentali, al fine di consentire al giudice dell’esecuzione il rilievo (officioso) della impignorabilità delle somme staggite, ove ne ricorrano i presupposti. (7) Cass. 19 settembre 1995, n. 9888. (8) Per un primo esame delle conseguenze scaturenti dalla riforma della espropriazione presso terzi cfr. SALETTI, Le novità dell’espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013,14; STORTO, Riforma natalizia del pignoramento presso terzi, in Riv., 42 ss; VINCRE, Brevi note sulle novità introdotte dalla L 228/2012 nell’espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione, in Riv. esec. forz., 2013, 59 ss.; MONTELEONE, Semplificazioni e complicazioni nella espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 3 ss.; BRIGUGLIO, Note brevissime sull’”onere di Anche a seguito della citata riforma il terzo pignorato non può ritenersi parte in senso tecnico del processo di esecuzione; è, tuttavia, superata la opinione secondo cui il predetto avrebbe un mero onere di collaborazione con l’ufficio giudiziario. L’art. 548 c.p.c. come modificato stabilisce, infatti, che il silenzio del terzo pignorato assume la valenza di una dichiarazione “presunta” di contenuto positivo. In questa prospettiva, il terzo pignorato, pur conservando il ruolo di ausiliario del giudice, deve ritenersi titolare, non più di un onere, ma di obbligo di collaborazione la cui inosservanza è sanzionata in modo specifico e diretto. Più precisamente, cioè, se il terzo non collabora si presume che abbia riconosciuto di essere debitore del debitore per l’intero importo indicato dal creditore pignorante. Nonostante le novità introdotte dalla riforma del 2012, possono, comunque, ritenersi ancora attuali alcuni orientamenti interpretativi consolidatisi nel passato. Pur nel rinnovato panorama normativo, il terzo potrebbe essere chiamato a risarcire il danno al creditore, ai sensi dell’art. 2043 c.c., quando renda una dichiarazione artatamente inveritiera e fuorviante che allontani la definizione del processo esecutivo(9). Il terzo non è parte della espropriazione regolata dall’art. 543 c.p.c. per cui non è legittimato a proporre l’opposizione all’esecuzione(10) o l’opposizione agli atti esecutivi(11), salvo che per impugnare l’ordinanza di assegnazione dei crediti (che costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti); di regola, non è litisconsorte necessario nello svolgimento dei predetti giudizi di opposizione, nei contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.), in Riv. esec. forz., 2013, 30 ss.; (8) SOLDI, op. cit., 600 ss.. (9) Cass. sez. un. 18 dicembre 1987, n. 9407 nonché Cass. 11 giugno 2014, n. 13247. (10) Così Cass. 2 agosto 1997, n. 7170; Cass. 21 gennaio 2000, n. 687; Cass. 6 luglio 2001, n. 9215. Non è di contrario avviso all’orientamento esposto neppure Cass. 7 febbraio 2000, n. 1339. Con quest’ultima sentenza si è ammessa la legittimazione del terzo pignorato a proporre opposizione all’esecuzione avverso il processo esecutivo promosso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito e, dunque, instaurato direttamente in suo danno quale soggetto passivo dell’esecuzione. (11) In questo senso Cass. 17 agosto 1990, n. 8370; Cass. 24 novembre 1980, n. 6245 nonché Cass. 5 marzo 2009, n. 5342. quali la controversia resta limitata ai creditori ed al debitore(12), anche se ha la facoltà di intervenirvi volontariamente ai sensi dell’art. 105 c.p.c., quando vi abbia interesse(13); eccezionalmente è litisconsorte necessario nei processi di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi quando si contesti la validità o la legittimità del pignoramento, e sempreché si controverta di vicende che possano comportare la sua liberazione dal vincolo imposto con l’intimazione(14), come accade, ad esempio, quando la opposizione agli atti esecutivi abbia ad oggetto la impugnazione del provvedimento con cui sia stata dichiarata la inefficacia del pignoramento. Infine, il terzo pignorato non beneficia del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo da ultimo modificato dall’art. 44 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326: ciò sta a dire che non occorre rispettare il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (nei rapporti con il debitore esecutato del quale il terzo è debitore) allorquando lo Stato o gli enti pubblici siano citati quali terzi ex art. 543 c.p.c.(15). 2. I nuovi criteri di competenza territoriale A seguito d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 recante “Norme sulla istituzione del giudice unico di primo grado” che ha abrogato l’art. 16 (12) Cfr. Cass. 13 gennaio 1983, n. 249; Cass. 29 novembre 1996, n. 10650; Cass. 1 febbraio 1988, n. 905 nonché Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 11 giugno 2014, n. 13247. (13) Cfr. Cass. 4 dicembre 1981, n. 6431; Cass. 13 gennaio 1983, n. 249. (14) Cass. 22 dicembre 1987, n. 9527; 1 febbraio 1988, n. 905; Cass. 26 marzo 1990, n. 2423; 1 ottobre 1997, n. 9571; Cass. 18 aprile 2003, n. 6275; Cass. 23 aprile 2003, n. 6432; Cass. 22 maggio 2006, n. 14106; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360; Cass. 19 maggio 2009, n. 11585. In particolare, Cass. 22 maggio 2006, n. 11928 ha ritenuto che il terzo pignorato sia parte necessaria di un giudizio di opposizione agli atti istaurato dal creditore avverso il provvedimento con cui il giudice, preso atto della sua dichiarazione con cui aveva affermato di aver estinto il credito prima della notifica del pignoramento, abbia respinto l’istanza di assegnazione. Nello stesso senso più di recente: Cass. 5 marzo 2009, n. 5342; Cass. 29 maggio 2014, n. 12055; Cass. 11 giugno 2014, n. 13247. (15) Cass. 30 novembre 2011, n. 25567. c.p.c. la espropriazione presso terzi va promossa dinanzi al Tribunale. Occorre, quindi, individuare quale sia il Tribunale territorialmente competente. La competenza territoriale in materia esecutiva è funzionale ed inderogabile(16). Prima della riforma del 2014 l’art. 26 c.p.c. stabiliva che la espropriazione forzata su cose mobili o immobili dovesse essere promossa dinanzi al giudice del luogo ove le cose si trovano e che la espropriazione forzata di crediti dovesse essere promossa dinanzi al giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Va, peraltro, segnalato che, vigente l’art. 26 c.p.c. nel testo anteriore alle recenti modifiche, si era ritenuto, in via interpretativa, che il Tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato fosse competente a conoscere, non solo della sola espropriazione forzata di crediti, come poteva ritenersi alla stregua della formulazione letterale dell’art. 26 c.p.c., ma anche della espropriazione forzata di cose mobili appartenenti al debitore esecutato(17) dovendosi dare prevalenza al disposto dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. nella parte in cui stabiliva che il debitore ed il terzo debbono essere citati dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato. Il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 , ha, tuttavia, modificato il quadro normativo di riferimento abrogando il secondo comma dell’art. 26 c.p.c.; successivamente la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 ha inserito un diverso secondo comma che regola i criteri di competenza per l’ipotesi in cui debba procedersi alla espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi(18), aggiungendo al codice di rito l’art. 26 bis intitolato “Foro relativo alla espropriazione forzata di crediti” ed ha riformulato l’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c.. Ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c. “quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413 c.p.c., quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto (16) Cfr. Cass. 2 agosto 1965, n. 1863; Cass. 17 novembre 1988, n. 6221; Cass. 2 ottobre 1996, n. 8623; Cass. 2 agosto 2000, n. 10123. (17) In tal senso Cass. 8 giugno 1978, n. 2875. (18) Vedi cap. 3, par. 5. disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. L’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. nella sua attuale formulazione stabilisce che il pignoramento presso terzi (di crediti o di cose mobili) deve contenere la citazione del (solo) debitore “a comparire all’udienza davanti al giudice competente” senza più far alcun riferimento al fatto che il giudice competente debba essere individuato in quello del luogo di residenza del terzo. Dalla lettura della disposizione in esame emerge come il legislatore del 2014 abbia individuato, relativamente alla sola espropriazione forzata di crediti, un nuovo foro di competenza Giova, quindi, prima di tutto evidenziare come l’art. 26 bis c.p.c. non possa ritenersi applicabile alla espropriazione forzata di beni mobili che si assumono in possesso del terzo pignorato. Induce a tale conclusione, per un verso la rubrica del nuovo art. 26 bis c.p.c. e, per altro verso, la circostanza che l’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., nel prescrivere che la citazione del debitore deve essere effettuata dinanzi al giudice competente (e non invece dinanzi al giudice del luogo di residenza del terzo, come era previsto prima della riforma), si limita a fare rinvio agli artt. 26 e 26 bis c.p.c. dimostrando come l’intento dell’attuale legislatore sia proprio quello di eliminare il dato normativo che aveva indotto in passato gli interpreti a ritenere che il criterio di competenza per la espropriazione presso terzi dovesse essere unico sia con riferimento ai crediti che ai beni mobili in possesso del terzo. Muovendo da questa prospettiva, quando la espropriazione forzata ha ad oggetto beni mobili, essendo inapplicabile l’art. 26 bis, essa deve essere promossa dinanzi al Tribunale del luogo ove la cosa si trova, ai sensi dell’art. 26 c.p.c.. Se, invece, la espropriazione forzata ha ad oggetto crediti, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., essa, di regola, deve essere promossa dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del debitore e, solo eccezionalmente, quando il debitore coincida con una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413 co. 5 c.p.c., dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato. Il legislatore del 2014 ha, dunque, invertito i criteri del passato disponendo che il foro della espropriazione forzata conservi il collegamento alla residenza del terzo solo in limitate ipotesi debitamente circoscritte. Ciò premesso, giova precisare che la novità normativa in punto di competenza si giustifica ove inserita nel quadro generale delle novità introdotte in materia di espropriazione presso terzi dapprima dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, poi, dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 547 c.p.c., il terzo pignorato deve rendere la propria dichiarazione, non più in udienza, ma a mezzo di lettera raccomandata ovvero con messaggio di posta elettronica trasmessi al creditore pignorante. Il terzo pignorato, pertanto, non è più citato a comparire all’udienza fissata dinanzi al giudice competente ma, con il pignoramento, oltre ad essergli intimato di non disporre delle somme di denaro o dei beni del debitore, è esclusivamente invitato a trasmettere la dichiarazione secondo le forme di cui all’art. 547 c.p.c.. In un quadro normativo siffatto, che non prevede più la necessità del terzo di recarsi in udienza, ed attribuisce anche all’inerzia del terzo valore di dichiarazione positiva è venuta meno l’esigenza di radicare la competenza a conoscere della espropriazione dei crediti in un luogo riferibile alla sfera di interessi del terzo pignorato come avveniva in precedenza per la necessità di evitare a quest’ultimo, che non è parte del processo ma semplice ausiliario del giudice, dispendiosi spostamenti. È, perciò, assolutamente coerente la soluzione di radicare la competenza secondo i criteri generali dettati dal codice di rito per il processo di cognizione. Peraltro, corre l’obbligo di evidenziare che il nuovo foro di competenza consente la realizzazione del cumulo oggettivo dei procedimenti espropriativi che era invece solo eventuale nel vigore delle precedenti disposizioni. Ed, invero, se in applicazione dell’art. 26 bis c.p.c., il pignoramento di crediti sia eseguito ai danni di un unico debitore ma presso più terzi, sarà possibile lo svolgimento di un unico processo (anche quando il creditore abbia compiuto diversi atti di pignoramento) pure nelle ipotesi in cui i terzi pignorati risiedano in circoscrizioni territoriali diverse e, dunque, anche in quei casi in cui, vigente il precedente sistema, sarebbe stato necessario lo svolgimento di procedimenti espropriativi distinti. Corre, inoltre, l’obbligo di precisare che lo svolgimento di un unico procedimento espropriativo a carico di un unico debitore eseguito presso plurimi terzi consente una agevole applicazione dell’istituto della riduzione del pignoramento regolata dagli artt. 496 e 546 c.p.c.. Va, comunque, precisato che, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., la regola secondo cui la espropriazione di crediti deve essere promossa dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del debitore è derogata nel caso in cui la esecuzione si svolga ai danni delle pubbliche amministrazione di cui all’art. 413 co. 5 c.p.c.. In tal caso l’art. 26 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 12 settembre 2014 n. 132, prevede che la competenza resti al giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. La scelta legislativa su questo punto non ha un fondamento sistematico ma è ispirata da mere ragioni di opportunità pratica e, come si ricava dalla stessa relazione che accompagna il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, è dettata dalla esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di organi o uffici dell’amministrazione tenuti ad erogare il trattamento retributivo, siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi(19). Per completezza va, ancora, evidenziato che se la esecuzione si svolge ai danni della P.A. il foro del luogo di residenza del terzo è derogato quando ciò sia previsto da leggi speciali e, dunque, ad esempio nei casi regolati dall’art. 14, co. 1 bis del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)(20). (19) Per una indicazione della giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, sul punto cfr. SOLDI, op. cit., 633 ss. (20) Peraltro la stessa disposizione prevede una disciplina particolare del pignoramento presso terzi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale e stabilisce che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l’assegnazione”, che In buona sostanza, per le espropriazioni presso terzi promosse a far data dall’11 dicembre 2014, se il pignoramento ha ad oggetto beni mobili sarà competente il Tribunale del logo ove tali beni si trovano; se il pignoramento ha ad oggetto crediti, e salva l’ipotesi in cui il debitore esecutato sia una P.A., sarà competente il Tribunale del luogo di residenza del debitore. La competenza territoriale in materia esecutiva è funzionale ed inderogabile. L’incompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione non produce, tuttavia, la nullità del pignoramento ma, ove tempestivamente rilevata, comporta solo la traslazione del processo dinanzi al giudice competente. L’incompetenza deve, peraltro, essere eccepita o rilevata di ufficio dal giudice, entro la prima udienza di comparizione, dovendosi applicare al processo esecutivo l’art. 38 c.p.c.. Ciò significa che nel caso di espropriazione presso terzi l’eccezione o il rilievo officioso deve essere compiuto entro la prima udienza di comparizione. L’individuazione di un termine preclusivo non esclude, tuttavia, che la questione possa essere sollevata in un momento antecedente. Gli atti posti in essere dal giudice incompetente possano essere impugnati solo se le parti abbiano tempestivamente sollevato eccezione di incompetenza. Ne consegue che le parti possano proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto esecutivo che il giudice abbia posto in essere dopo la formalizzazione della eccezione di incompetenza. Tale provvedimento esecutivo non è, invece, impugnabile con il regolamento di competenza. 3. Il pignoramento presso terzi (rinvio) Il tema del pignoramento presso terzi è trattato nel capitolo 3 al “l’ordinanza che dispone ai sensi dell’art. 553 del codice di procedura civile l’assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate” e che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l’assegnazione”. Per le varie ipotesi di competenza in deroga cfr. SOLDI, op. cit., 633 ss. paragrafo 3. In detto capitolo sono riportate anche le formule relative agli atti di pignoramento. Il particolare procedimento previsto per la espropriazione forzata dei crediti o delle cose mobili in possesso del terzo conseguente alla ricerca dei beni con le modalità regolate dall’art. 492 bis c.p.c. è, invece, illustrato nel capitolo 3 bis. 4. La dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.) Il terzo pignorato, con la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., deve specificare di quali cose o somme del debitore si trova in possesso e quando deve eseguire la consegna o il pagamento. La dichiarazione del terzo ha, quindi, la funzione di definire l’oggetto del pignoramento e di dare concretezza all’indicazione generica che della res pignorata ha compiuto il creditore, ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 2 c.p.c. Secondo la tesi prevalente, tale dichiarazione deve tener conto della situazione esistente nel momento in cui è resa, e non anche di quella configurabile all’epoca in cui si è proceduto a notificare l’atto di cui all’art. 543 c.p.c.. Più precisamente, la giurisprudenza ritiene che il credito assoggettato a pignoramento presso terzi debba esistere all’epoca in cui il terzo rende la sua dichiarazione, ovvero quando venga accertata l’esistenza del suo obbligo(21), senza che rilevi la situazione esistente al momento in cui il processo esecutivo è stato promosso. Quanto esposto comporta che il terzo, per effetto del pignoramento, assume un obbligo di custodia, non solo rispetto alle somme o alle cose che è obbligato a consegnare al debitore nel momento in cui ha inizio l’esecuzione, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a restituire a quest’ultimo nel corso del rapporto. Più precisamente, il terzo pignorato che restituisce illegittimamente le cose mobili pignorate è tenuto a risarcire il creditore con una somma di denaro pari al valore che le cose (21) Così Cass. 26 luglio 2005, n. 920; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021; Trib. Latina 1 luglio 2002, in Giur. rom., 2003, 454. medesime avrebbero avuto alla data della loro vendita o assegnazione in sede espropriativa(22). Per contro, quando oggetto del pignoramento sia un credito, la legge sancisce un regime di generale inopponibilità degli atti dispositivi posti in essere dal terzo in spregio alle ragioni creditorie in epoca successiva al pignoramento(23). In questa prospettiva, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento non si libera dall’obbligazione, ma resta vincolato a reiterare l’adempimento pagando una seconda volta in favore del creditore assegnatario, una somma corrispondente all’importo pignorato. Ai sensi dell’art. 547 co. 1 c.p.c., la dichiarazione del terzo, con qualunque modalità sia resa, deve provenire dalla parte personalmente, da un procuratore speciale o da un difensore munito di procura speciale(24). Il mandato speciale, recante l’indicazione dell’oggetto dei poteri, va redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed allegato alla dichiarazione nel momento in cui viene resa, onde consentire al giudice le verifiche necessarie in punto di legittimazione. Nonostante la formulazione dell’art. 547 c.p.c. (che fa riferimento al solo procuratore speciale), si ritiene che la dichiarazione possa provenire anche dal procuratore generale ad negotia cui sia attribuito il potere in oggetto(25). La dichiarazione del terzo può essere resa anche dal difensore munito di procura speciale. Il senso di tale innovazione è quello di consentire il conferimento al difensore del potere di rendere la dichiarazione di terzo mediante una procura alle liti rilasciata a margine della dichiarazione che viene prodotta all’udienza ovvero trasmessa mediante lettera raccomandata o messaggio di posta (22) Cfr. Cass. 12 febbraio 1979, n. 959, in Giust. Civ., 1979, I, 1008. (23) Così Cass. 6 aprile 2011, n. 7863 con riferimento ad un’ipotesi in cui il pignoramento presso terzi era stato eseguito nei confronti della P.A. e notificato al concessionario del servizio di tesoreria di quest’ultimo. (24) Cfr. PETRILLO, Forma del pignoramento e dichiarazione del terzo, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Padova, 2007, 243 ss. la quale ritiene che il terzo possa rendere la dichiarazione a mezzo di procuratore speciale anche quando provvede a mezzo di lettera raccomandata (25) Cfr. CORSARO, Le esecuzioni forzate nel codice di procedura civile, Milano, 2006,259. elettronica certificata(26). Diversamente, ove si ritenesse che anche la procura al difensore possa essere conferita esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la modifica legislativa contenuta nell’art. 547 c.p.c. sarebbe pleonastica poiché la posizione del difensore sarebbe in tutto assimilabile a quella del mandatario speciale(27). Secondo la giurisprudenza il difetto o l’invalidità del mandato conferito al soggetto che rende la dichiarazione comporta la inefficacia della dichiarazione resa(28). Va, peraltro, precisato che la dichiarazione proveniente da soggetto non legittimato, perché sprovvisto dei relativi poteri, non può essere ratificata, sia perché non è atto negoziale ma processuale, come tale non soggetto alla disciplina concernente i contratti e gli atti unilaterali di contenuto patrimoniale compiuti dal falsus procurator(29), sia in quanto, sebbene la dichiarazione si inserisca nel processo, sono inapplicabili alla fattispecie in esame le disposizioni di cui agli artt. 75, 77, 182 c.p.c. perché il terzo è estraneo alla espropriazione. L’inefficacia della dichiarazione resa dal falsus procurator può essere rilevata dal giudice(30), su sollecitazione del debitore o dello stesso terzo, ovvero di ufficio. Prima delle modifiche introdotte dalla riforma del 2006, la dichiarazione del terzo pignorato poteva essere resa solo nel corso della udienza dinanzi al giudice della esecuzione. Gli artt. 543 e 547 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, hanno previsto che il terzo, in taluni casi, potesse rendere (26) In senso contrario PENZA, L’espropriazione mobiliare presso terzi e presso il debitore, in DEMARCHI, Il nuovo rito civile, Le esecuzioni, Milano, 2006, 301 il quale sostiene che la procura alle liti può essere apposta solo sugli atti tassativamente indicati e che tra tali atti non può certo rientrare la dichiarazione del terzo. (27) Cfr. SOLDI, op. cit., 676. (28) Così Cass. 2 aprile 2001, n. 4801; Pret. Lucera – Torremaggiore 12 marzo 1993, in Foro It., 1994, I, 2579. (29) Cfr. Cass. 30 maggio 1991, n. 6124, in Foro It., 1992, I, 815 con nota di MONNINI. Nonché Cass. 2 aprile 2001, n. 4801. (30) Per la soluzione del rilievo di ufficio della inefficacia della dichiarazione cfr. Pret. Lucera – Torremaggiore 12 marzo 1993, in Foro It., 1994, I, 2579; per la soluzione secondo cui il difetto di legittimazione può essere fatto valere solo dal terzo pignorato cfr. Pret. Palermo 2 febbraio 1992, in Temi Siciliana, 1992, 179. la dichiarazione di quantità attraverso l’invio al creditore di una lettera raccomandata; successivamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228(31) ha stabilito che, ove era consentito l’utilizzo della lettera raccomandata, la dichiarazione potesse essere comunicata al creditore anche attraverso la trasmissione di un messaggio di posta elettronica (certificata). Di recente, il quadro normativo di riferimento è stato, però, ulteriormente modificato. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 547 c.p.c.. L’art. 547 c.p.c., come modificato, prevede che il terzo pignorato debba rendere la dichiarazione di quantità in ogni caso a mezzo di lettera raccomandata ovvero di messaggio di posta elettronica certificata ed ha, perciò, eliminato ogni riferimento alla necessità di comparire in udienza. Tuttavia, poiché la normativa del 2014 regolerà le sole procedure esecutive che verranno promosse a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 10 novembre 2014, n. 162, quantomeno per una prima fase, saranno parimenti applicabili sia la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (che regola espropriazioni forzate presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 10 dicembre 2014) sia la legge 10 novembre 2014, n. 162 (che regola le espropriazioni forzate promosse a far data dall’11 dicembre 2014). Tanto premesso, appare, perciò, necessario illustrare i dati salienti introdotti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 evidenziando nel contempo le novità del 2014. L’art. 547 co. 1 nella formulazione conseguente alle modifiche del 2012 stabiliva che la dichiarazione del terzo potesse essere resa (31)Per un primo esame delle conseguenze scaturenti dalla riforma della espropriazione presso terzi cfr. SALETTI, Le novità dell’espropriazione presso terzi, op. cit.,14; STORTO, Riforma natalizia del pignoramento presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 42 ss;VINCRE, Brevi note sulle novità introdotte dalla L 228/2012 nell’espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione, in Riv. esec. forz., 2013, 59 ss.; MONTELEONE, Semplificazioni e complicazioni nella espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 3 ss.; BRIGUGLIO, Note brevissime sull’”onere di contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.), in Riv. esec. forz., 2013, 30 ss.; (31) SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2014, 600 ss.. “ all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo lettera raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata”. La individuazione delle ipotesi in cui il terzo era tenuto a presenziare alla udienza e di quelle in cui aveva l’onere di inviare la lettera raccomandata o trasmettere il messaggio di posta elettronica certificata, contenuta nell’art. 543 c.p.c., era collegata alla natura del credito pignorato. Stando al dettato dell’art. 543 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche del 2014, il terzo era vincolato a manifestare la dichiarazione all’udienza ove il pignoramento avesse avuto ad oggetto un credito riconducibile all’art. 545 commi 3 e 4 c.p.c., e cioè derivante da un rapporto di lavoro; in tutti gli altri casi, e, quindi, sia che il pignoramento avesse riguardato crediti estranei al rapporto di lavoro, sia che fosse stato relativo a cose mobili, il terzo era chiamato a rendere la dichiarazione inviando al creditore una lettera raccomandata ovvero un messaggio di posta elettronica certificata. Accedendo ad una lettura adeguatrice dell’art. 543 c.p.c., si era, peraltro, ritenuto che, nonostante l’art. 545 commi 2 e 3 c.p.c. si riferisse ai soli redditi da lavoro collegati a rapporto privato, dovessero ricondursi al medesimo regime anche i crediti allo stesso titolo scaturenti da rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ed i crediti per emolumenti pensionistici. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 547 c.p.c. che attualmente non contiene più alcun riferimento alla possibilità per il terzo pignorato di rendere la dichiarazione in udienza. La disposizione in esame, invero, stabilisce che il terzo debba specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, “con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata”. A parte la eliminazione del riferimento alla necessità che il terzo pignorato compaia in udienza per rendere la propria dichiarazione quando fossero stati pignorati crediti retributivi, la disciplina concernente la dichiarazione del terzo è restata invariata. L’art. 543 co. 2 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte nel 2012 (per tale aspetto non intaccate dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) stabilisce che la lettera raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata debbano essere trasmessi, a cura del terzo, al creditore (e, dunque, a colui che ha proceduto a notificare il pignoramento nel luogo ove questi ha eletto il domicilio se si tratta di lettera spedita con la posta ovvero all’indirizzo PEC del creditore(32) se si tratta di lettera trasmessa a mezzo di strumento telematico), nel termine di dieci giorni dalla notificazione del pignoramento. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 547 c.p.c., la dichiarazione di quantità può essere resa dalla parte personalmente, ovvero a mezzo di mandatario speciale o di difensore munito di procura anch’essa speciale. L’art. 547 c.p.c. non chiarisce, tuttavia, se la dichiarazione del terzo spedita a mezzo posta o messaggio di posta elettronica certificata, quando non sottoscritta dalla parte personalmente, debba recare una sottoscrizione autenticata ed essere corredata dalla procura conferita al difensore ovvero al mandatario. Prima della riforma del 2012, che ha novellato la disciplina della espropriazione presso terzi, si era ritenuta preferibile la tesi secondo cui occorresse allegare alla dichiarazione resa con lettera raccomandata la procura (che, quantomeno, avrebbe dovuto essere menzionata se conferita per atto pubblico) ma non fosse necessaria l’autenticazione della sottoscrizione(33). A seguito della riforma del 2012 che ha trasformato il tradizionale giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo in un procedimento “deformalizzato” assimilabile alle “controversie distributive” di cui all’art. 512 c.p.c. che, in quanto tale, non richiede l’osservanza delle garanzie procedimentali del processo di cognizione, detto orientamento, che, con riferimento alla lettera raccomandata reputava superflua la (32) Ovvero, se il creditore abbia omesso di menzionare nel pignoramento il suo indirizzo Pec presso l’indirizzo Pec del suo difensore secondo le risultanze ufficiali del Consiglio dell’ordine cui il legale appartiene. (33) SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2014, 680. autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di quantità, potrebbe essere ripensato(34). La questione cui si è fatto cenno è, invece, superabile quando la dichiarazione venga resa a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, sempreché, in tal caso, il messaggio rechi la firma digitale del dichiarante(35). È controverso se l’invio della lettera raccomandata o la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, nei casi in cui è previsto dalla legge, costituisca un obbligo cui occorre provvedere entro e non oltre il termine di dieci giorni indicato dalla legge, ed ancora, se la sua trasmissione determini la cessazione degli obblighi di custodia del terzo. Poiché l’art. 548 c.p.c., anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 228 e, successivamente, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce che la dichiarazione del terzo “si presume” positiva (nei limiti indicati dal creditore) quando questi non compaia all’udienza di comparizione cui sia stato evocato dal giudice per non aver spedito la lettera raccomandata ovvero per non aver trasmesso il messaggio di posta elettronica certificata recanti la sua dichiarazione, deve ritenersi che l’invio della lettera raccomandata ovvero la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata costituiscano una facoltà e non un obbligo per il terzo pignorato. Il terzo pignorato, cioè, anche quando avrebbe potuto comunicare la dichiarazione di quantità nelle predette forme semplificate, conserva la possibilità di renderla dinanzi al giudice senza incorrere in sanzioni. Muovendo da tale premessa e considerando che, secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza, il credito pignorato deve esistere, non al momento in cui l’atto di pignoramento viene notificato, ma in quello in cui il terzo rende la sua dichiarazione ovvero si accerta la sussistenza del suo obbligo, può sostenersi che il terzo pignorato, anche quando rende la dichiarazione a mezzo di (34) Per una più diffusa trattazione dell’argomento cfr. SOLDI, op. cit., 681. (35) Va, infatti, rimarcato come la trasmissione di un messaggio Pec non fornisca alcuna garanzia circa la identificazione della provenienza da un determinato autore. Per tale ragione si ritiene utile prescrivere che il messaggio di posta elettronica rechi la firma digitale del dichiarante. lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, è tenuto ad osservare i propri compiti di custode fintantoché tale dichiarazione, ove non contestata dal creditore, conduca, se positiva, alla emissione di un’ordinanza di assegnazione del credito e, se negativa, alla estinzione del processo di esecuzione. In considerazione del fatto che il terzo resta titolare dell’obbligo di custodia sino alla conclusione della espropriazione, può sostenersi che quest’ultimo possa comparire alla udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, di iniziativa o su sollecitazione del creditore(36), per aggiornare il contenuto della dichiarazione già comunicata con la lettera raccomandata ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata evidenziando il verificarsi di fatti sopravvenuti. Potrebbe, infatti, verificarsi che, con la lettera raccomandata ovvero con il messaggio di posta elettronica certificata, questi abbia reso una dichiarazione negativa e che il credito sia tuttavia venuto in essere in un momento successivo all’invio alla comunicazione, ed ancora, è possibile che le somme in suo possesso siano maggiori rispetto a quanto evidenziato con la lettera già spedita ovvero con il messaggio inviato, a causa di rimesse successive. Qualche indicazione è necessaria anche con riguardo all’oggetto della dichiarazione. Essa in linea generale deve consentire di accertare se presso il terzo esistano cose o crediti suscettibili di rientrare nel patrimonio del debitore ragion per cui, se il pignoramento ha ad oggetto beni mobili, il terzo deve precisare tutti gli elementi necessari alla loro puntuale (36) La tesi esposta nel testo con riferimento alla possibilità che il terzo possa essere convocato in udienza dal giudice su sollecitazione del creditore che invoca un aggiornamento della dichiarazione già resa dal terzo è con certezza sostenibile in relazione ai processi esecutivi regolati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. È, invece, quantomeno dubbio che la stessa conclusione possa essere confermata anche a seguito della legge 10 novembre 2014, n. 162 e, dunque, in relazione ai processi esecutivi disciplinati da quest’ultimo testo normativo. Il dubbio deriva dal fatto che il legislatore della riforma del 2014, nel novellare l’art. 543 c.p.c., ha escluso che il terzo possa essere citato a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione ed ha imposto che la dichiarazione venga resa a mezzo di posta ordinaria o messaggio di posta elettronica. In relazione ai processi regolati dalla riforma del 2014 è, perciò, ragionevole sostenere che il creditore possa chiedere al giudice di sollecitare il terzo a rendere una ulteriore dichiarazione, che costituisca aggiornamento della precedente, comparendo in udienza ovvero a mezzo di una seconda lettera raccomandata ovvero di un secondo messaggio di posta elettronica certificata. individuazione nonché il titolo del suo possesso, mentre se ha ad oggetto denaro occorre che il terzo specifichi di quali somme è debitore nei confronti dell’esecutato e quale sia la fonte della obbligazione. Il terzo pignorato ha poi l’onere di rendere la dichiarazione enunciando se, in epoca antecedente alla notificazione del pignoramento, si sono verificate cause estintive del credito. Per cause estintive del credito devono intendersi quelle che rientrano nella previsione dell’art. 2917 c.c. e che, proprio perché anteriori al pignoramento, sono opponibili(37) al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti. La Corte Costituzionale(38) ha dichiarato non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2917 c.c. ritenendo che l’inefficacia delle vicende estintive del credito pignorato disposta dalla norma impugnata non si estenda all’estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo atteso che, per ovviare a tale inconveniente, il codice appresta le norme sulla unione dei pignoramenti. Ai sensi dell’art. 547 co. 2 c.p.c. il terzo “deve specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato”. La citata disposizione si riferisce innanzitutto agli atti di sequestro conservativo anteriori al pignoramento poiché quelli successivi sono inopponibili ai creditori. L’indicazione dei sequestri notificati prima del pignoramento è di particolare importanza poiché è funzionale a consentire al creditore di chiamare nel processo il sequestrante ai sensi dell’art. 547 co. 3 c.p.c., nel termine perentorio concesso dal giudice a pena di decadenza(39). (37) Secondo la giurisprudenza di legittimità non è opponibile al creditore pignorante, ex art. 2917 c.c., il pagamento avvenuto attraverso la dazione di un assegno postdatato consegnato al debitore prima del pignoramento ma incassato successivamente (Cass. 20 aprile 2012, n. 6265). Rientra nella previsione dell’art. 2917 c.c. anche la compensazione legale o giudiziale. Tale causa estintiva è opponibile ai creditori se risulta anteriore al pignoramento il fatto genetico del controcredito anche se l’eccezione di compensazione o l’accertamento giudiziale del controcredito siano successivi al pignoramento medesimo (Cass. 18 aprile 2012, n. 6054). (38) Corte Cost. 2 novembre 1996, n. 374. (39) La chiamata del sequestrante, prevista dall’art. 158 disp. att. c.p.c., è funzionale a provocare il suo intervento nel processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 co. 1 c.p.c. Se il terzo La chiamata in causa del sequestrante si realizza attraverso al notificazione di un atto predisposto dal creditore con cui quest’ultimo viene citato a comparire. Se il creditore pignorante (o altro creditore munito di titolo esecutivo) non provvede alla chiamata in causa nel termine indicato dal giudice il processo esecutivo si estingue(40). Il terzo pignorato è, inoltre, tenuto ad indicare le cessioni che gli siano state notificate o che egli abbia accettato in epoca antecedente alla notificazione del pignoramento, e cioè quelle cessioni che sono opponibili al ceto creditorio ai sensi dell’art. 2914 c.c. n. 2. L’indicazione delle cessioni, in sostanza, vale a giustificare una dichiarazione in tutto o in parte negativa. Il terzo, cioè, è tenuto a precisare che non è più, in tutto o in parte, debitore del debitore poiché il credito pignorato è stato ceduto e tale cessione si è perfezionata in epoca antecedente alla notificazione dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. L’indicazione delle cessioni vale, quindi, a mettere il creditore in condizione di conoscere i motivi della dichiarazione negativa ed a valutare se sussistano le condizioni per contestare la dichiarazione del terzo. Ed ancora, ai sensi dell’art. 550 c.p.c. “il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva”. La disposizione sin qui richiamata è destinata a regolare l’ipotesi in cui plurimi pignoramenti presso il terzo relativi agli stessi beni appartenenti al debitore siano notificati a breve distanza di tempo l’uno dall’altro e mira a rendere possibile la riunione dei pignoramenti di questi ultimi. Può, tuttavia, verificarsi che il terzo ometta di segnalare l’esistenza degli altri pignoramenti o che, nonostante la puntuale indicazione del terzo, non si provveda alla riunione dei plurimi processi esecutivi. Secondo la giurisprudenza, il terzo ha facoltà di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione per omette di indicare i sequestri che gli siano stati già notificati, risponde dei danni provocati al sequestrante. (40) Pret. Macerata Civitanova Marche, ordinanza 31 marzo 1995, in Foro it., 1996, I, 1890. ottenerne la rimozione quando assuma che la dichiarazione con la quale ha omesso di riferire circa l’esistenza degli altri pignoramenti è dipesa da errore di fatto(41). Inoltre, quando il terzo abbia reso una dichiarazione generica con la quale, menzionando l’esistenza di un precedente pignoramento ed una conseguente ordinanza di assegnazione, non abbia evidenziato in quali limiti la prima ordinanza di assegnazione rendeva incapiente il secondo pignoramento, e ciò nonostante non abbia proposto tempestiva opposizione agli atti avverso l’ordinanza di assegnazione sì da ottenerne la rimozione, è tenuto al pagamento dell’intero importo assegnato(42). Quando, invece, il terzo pignorato abbia enunciato l’esistenza del pignoramento successivo ma i procedimenti esecutivi non siano stati riuniti ed il credito sia stato assegnato al creditore secondo pignorante, è il creditore primo pignorante a poter impugnare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. l’ordinanza di assegnazione(43). Va, però, segnalato che la problematica inerente la riunione dei pignoramenti si atteggia in termini completamente diversi nel caso in cui debba procedersi alla assegnazione o alla vendita dei beni o dei crediti a seguito di un riconoscimento “implicito o presunto” del terzo. Il terzo pignorato non è legittimato ad eccepire l’impignorabilità delle cose o dei crediti pignorati né ad indicare l’esistenza di vincoli di destinazione, come, ad esempio, nel caso di somme depositate presso un istituto di credito tesoriere poiché, sia la causa di impignorabilità che l’esistenza del vincolo di destinazione, possono essere fatti valere con l’opposizione alla esecuzione dal solo debitore esecutato(44). La dichiarazione del terzo recante l’enunciazione di una causa di impignorabilità o di un vincolo di destinazione deve pertanto ritenersi positiva per l’intero importo indicato talché il giudice può procedere alla assegnazione. Va, però, segnalato che, di recente, la giurisprudenza(45) ha (41) Cass. 20 febbraio 2007, n. 3958. (42) Cass. 17 febbraio 2011, n. 3851. (43) Cass. 20 luglio 2010, n. 17029. (44) Cass. 29 aprile 2003, n. 6667. (45) Cass. 16 settembre 2008, n. 23727; Cass. 27 maggio 2009, n. 12259; Cass. 26 marzo 2012 n. 4820. riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere di rilevare di ufficio la impignorabilità dei crediti sottoposti ad espropriazione ai danni del Comune presso il suo tesoriere. Più precisamente, la Suprema Corte ha affermato(46) che il terzo tesoriere, quale ausiliario del giudice, anche quando il debitore non compaia ed ometta di svolgere le proprie difese, ha l’onere di dichiarare l’esistenza del vincolo di destinazione evidenziando quali siano state le delibere di impegno adottate dal Comune debitore e specificando la natura e la successione cronologica delle movimentazioni bancarie successive sì da consentire la verifica circa il corretto operato della pubblica amministrazione esecutata(47). Fermo restando il principio generale che riserva al debitore la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione per impignorabilità dell’oggetto del processo esecutivo, va, quindi, rimarcato come la giurisprudenza più recente riconosca al giudice dell’esecuzione il potere – dovere di svolgere una indagine di ufficio circa la pignorabilità dei beni staggiti nelle ipotesi in cui debba essere garantito un interesse di natura pubblicistica, allo stato individuato esclusivamente nelle ipotesi in cui siano sottoposti ad esecuzione crediti per trattamenti pensionistici(48) crediti dei Comuni nei confronti dei propri tesorieri. È evidente che laddove il giudice provveda di ufficio, la sua ordinanza, di accoglimento o di rigetto della istanza del creditore, sarà impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.(49). La dottrina e la giurisprudenza, pur non univocamente orientate sulla natura della dichiarazione del terzo, concordano sul fatto che essa sia revocabile per errore di fatto e violenza(50). (46) Cass. 16 settembre 2008, n. 23727; Cass. 13 gennaio 2009, n. 477; Cass. 27 maggio 2009, n. 12259; Cass. 23 maggio 2011, n. 17524; Cass. 26 marzo 2012 n. 4820; Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3790. (47) Cass. 16 settembre 2008, n. 23727; Cass. 13 gennaio 2009, n. 477; Cass. 27 maggio 2009, n. 12259; Cass. 23 maggio 2011, n. 17524; Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3790. (48) Cass. 11 giugno 1999, n. 5761; Cass. 3 marzo 2011, n. 5136. (49) Cass. 26 marzo 2012 n. 4820; Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3790. (50) In giurisprudenza cfr. Cass. 9 marzo 1951, n. 584; Cass. 13 febbraio 1954, n. 357; in dottrina propendono per la tesi della revocabilità per errore di fatto e violenza COLESANTI, voce Pignoramento presso terzi, cit. 845 – 846; CASTORO, op. cit., 519 il quale esprime le sue Se si accede alla tesi secondo cui la dichiarazione costituisce un atto del processo va da sé che essa è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Il punto è stabilire se la dichiarazione del terzo debba essere impugnata autonomamente nel termine perentorio di legge(51) oppure se, al contrario, l’opposizione agli atti esecutivi, anche quando fondata sul rilievo di un vizio attinente la dichiarazione del terzo, debba essere proposta sempre e comunque avverso l’ordinanza di assegnazione che recepisca la dichiarazione positiva, ma erronea. È preferibile ipotizzare che il terzo, ove si renda conto dell’errore, debba immediatamente revocare la propria dichiarazione ed eventualmente proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione che il giudice abbia nel frattempo emesso nonostante la revoca. La giurisprudenza di legittimità sembra, tuttavia, orientata nel senso che l’ordinanza di assegnazione possa essere impugnata con l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. indipendentemente dalla preventiva revoca della dichiarazione erronea. Ciò si desume dal fatto che si è ritenuta esperibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. per ottenere la rimozione dell’ordinanza di assegnazione nel caso in cui nella dichiarazione si sia omesso, per errore di fatto, di far riferimento all’esistenza degli altri pignoramenti(52). Il terzo pignorato che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. ha diritto al rimborso delle spese sostenute, indipendentemente dal tenore della sua dichiarazione, e quindi a prescindere dal fatto che essa sia negativa o positiva. Tra tali spese rientrano solo quelle corrispondenti agli esborsi e non anche gli oneri sostenuti per l’assistenza di un difensore la cui attività non è necessaria(53). perplessità sulla assimilazione della dichiarazione alla confessione giudiziale; CORSARO, op. cit., 258. (51) È questa la posizione di VACCARELLA, op. cit., 114 e nota 112; l’Autore rileva che la dichiarazione del terzo è suscettibile di essere impugnata autonomamente altrimenti acquisita stabilità. (52) Cass. 20 febbraio 2007, n. 3958. (53) Pret. Milano 18 luglio 1966, in Monit. Trib., 1966, 823. Alla liquidazione provvede il giudice della esecuzione, sia nel caso in cui a fronte di una dichiarazione positiva si proceda alla assegnazione, sia nel caso in cui, pur essendo stata resa una dichiarazione negativa, essa non venga contestata ed il processo sia estinto. Il giudice dell’esecuzione è competente alla liquidazione pure nel caso in cui la dichiarazione negativa del terzo sia stata contestata. Tale soluzione, da alcuni criticata prima della riforma del 2012, è divenuta oggi l’unica percorribile se si considera che il giudice dell’esecuzione è competente anche ad accertare l’obbligo del terzo in virtù di una decisione endoesecutiva con la quale potrà valutare pure se la dichiarazione negativa del terzo fosse o meno veritiera(54). Secondo la giurisprudenza il provvedimento di liquidazione delle spese sostenute dal terzo può essere assimilato alla liquidazione del compenso per gli ausiliari del giudice, in base allo schema delineato dagli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.(55). Inquadrato in questo modo, il provvedimento di liquidazione va adottato nella forma del decreto e tale decreto ha valore di ingiunzione. Le spese relative alla dichiarazione vanno poste a carico del creditore che, avendo effettuato il pignoramento, ha richiesto la collaborazione del terzo ma, trattandosi di oneri sostenuti nell’interesse del ceto creditorio, possono essere collocati ai sensi dell’art. 2770 c.c. Va, infine, evidenziato che il giudice dell’esecuzione ha il potere di interpretare la dichiarazione del terzo e stabilire, ove ciò sia possibile, se il terzo sia comunque debitore del debitore. (54) In questa prospettiva, se il terzo rende una dichiarazione negativa ed essa viene contestata dal creditore ai sensi dell’art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con cui dirime la controversia, se ritiene che l’obbligo del terzo non sussista, regola le spese processuali ponendo a carico del creditore, non solo le spese del procedimento ex art. 549 c.p.c., ma anche le spese che il terzo ha sostenuto per rendere la sua dichiarazione rivelatasi “veritiera”. (55) In questo senso Cass. 1 luglio 1993, n. 7151 che si richiama su questo punto a Cass. sez. un. 18 dicembre 1987, n. 9407. In dottrina ARIETA – DE SANTIS, op. cit. 977 rilevano che la liquidazione delle spese non può essere inquadrata ai sensi degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. poiché il terzo non è un ausiliare del giudice. Gli Autori ritengono che il provvedimento debba essere assimilato alla liquidazione della indennità a favore del testimone intimato e comparso. La dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. deve ritenersi inequivocabilmente negativa in tutti i casi in cui il terzo si limiti a negare di essere debitore del debitore esecutato a causa di eventi non meglio precisati. La questione si atteggia in termini diversi quando, al contrario, il terzo indichi la fonte del rapporto obbligatorio con il debitore e precisi nel dettaglio le vicende che hanno caratterizzato il suo sviluppo; in tal caso, infatti, non rileva che il terzo si qualifichi debitore dell’esecutato ovvero neghi la esistenza della sua obbligazione atteso che spetta al giudice interpretare quanto evidenziato ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. Ed allora, se terzo dichiara che è tenuto al pagamento di una determinata somma di denaro in favore dell’esecutato ma sostiene, tuttavia, di non essere debitore del debitore esecutato perché il credito si sarebbe estinto (ovvero sarebbe stato ceduto) per una vicenda verificatasi in una data successiva alla notificazione del pignoramento il giudice, muovendo dalla considerazione che, secondo i principi generali, la causa estintiva ovvero la cessione del credito staggito non possono operare in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti quando successivi al pignoramento, può ritenere che la dichiarazione del terzo abbia contenuto positivo e disporre, conseguentemente l’assegnazione. Giova, infine, evidenziare che non è negativa una dichiarazione con cui il terzo, pur enunciando l’esistenza del suo obbligo, dichiari di non essere tenuto alla prestazione in favore del debitore a causa della esistenza di un vincolo di destinazione o una causa di impignorabilità. 167. DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO TRASMESSA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA OVVERO DI MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ART. 547 C.P.C.) DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO A(56) ................................................ Io sottoscritto(57) ..............., nella mia qualità di terzo pignorato (ovvero di procuratore speciale del terzo pignorato ............... in forza di procura per atto notarile del notaio ............... iscritto nel Collegio del Distretto notarile di ..............., repertorio n. ............... ovvero di difensore(58) in virtù di procura conferita in calce o a margine della presente dichiarazione) in forza dell’atto di pignoramento presso terzi notificatomi in data(59) ............... ed avente ad oggetto ..............., rendo la seguente dichiarazione: sono debitore della somma di(60) ............... verso il debitore(61) ............... in relazione a(62) ............... e rappresento che ho provveduto a vincolare detta somma poiché corrispondente all’importo precettato aumentato della metà (ovvero ho vincolato tutta la predetta somma che risulta inferiore all’importo precettato aumentato della metà); (ovvero sono in possesso delle seguenti cose(63) ............... di proprietà del debitore(64) ............... e ritengo che le stesse abbiano un valore non superiore all’importo precettato aumentato della metà.) Preciso che(65): 1) è stato eseguito presso di me sequestro .............. ad istanza di(66) (56) La lettera raccomandata deve essere inviata al creditore procedente presso il domicilio da questi eletto nella procedura esecutiva che sarà ricavabile dall’atto di pignoramento mentre il messaggio di posta elettronica certificata va trasmesso al creditore presso l’indirizzo Pec risultante dal pignoramento. Si è, tuttavia, sostenuto che, ove il creditore avesse omesso di indicare l’indirizzo Pec nel pignoramento, la dichiarazione potrebbe essergli trasmessa all’indirizzo di posta elettronica del suo avvocato risultante dagli elenchi del Consiglio dell’Ordine cui appartiene. (57) Nominativo del terzo dichiarante, del suo procuratore speciale ovvero del difensore. (58) È preferibile ritenere che la procura al difensore dichiarante possa essere conferita in calce o a margine della dichiarazione poiché, ove non si accedesse a tale impostazione, la posizione del difensore non sarebbe in alcun modo diversa rispetto a quella del procuratore speciale. (59) Indicare la data in cui il pignoramento è stato notificato al terzo pignorato. (60) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei confronti del terzo pignorato è maggiore. (61) Nominativo del debitore esecutato. (62) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle cose o delle somme del debitore. (63) Descrivere le cose di cui il terzo pignorato dichiara di essere in possesso. (64) Nominativo del debitore. (65) Indicare la natura dell’atto di sequestro, il provvedimento che lo ha disposto ed ogni elemento utile ad identificarlo. ............... delle somme (ovvero delle cose) di cui al presente pignoramento; 2) mi è stato notificato in data ............... atto di cessione del seguente bene ................ (ovvero ho accettato atto di cessione in data...............); 3) è stato eseguito presso di me atto di pignoramento notificato il(67) ............... ad istanza del creditore(68) ............... avente ad oggetto gli stessi beni di cui al presente pignoramento; 4) che il credito è impignorabile in quanto(69) ............... Chiedo la liquidazione delle spese relative alla presente dichiarazione. Allego: la procura speciale (70) ............... (71) ............... (66) Nominativo del sequestrante del quale deve essere ordinata la chiamata nel processo nel termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (67) Indicare la data di notificazione del pignoramento antecedente. (68) Nominativo del creditore procedente ad istanza del quale si è proceduto al pignoramento antecedente. (69) Il terzo pignorato, tesoriere dell’Ente esecutato, è tenuto ad indicare il cosiddetto saldocreditore ovvero l’esatto ammontare delle somme di pertinenza della P.A. esecutata giacenti presso la tesoreria specificando se tale importo ecceda o meno quello relativo alle somme vincolate con delibera di quantificazione; dovrà inoltre riferire dell’esistenza di una delibera di destinazione delle somme nonché qualsiasi altra circostanza che consenta di valutare l’impignorabilità, tenuto conto della delibera di quantificazione e degli altri pagamenti eseguiti per conto dell’Ente. (70) Luogo e data. (71) Sottoscrizione della parte dichiarante o del suo procuratore speciale. È controverso se sia necessaria la autenticazione della sottoscrizione; la sottoscrizione del terzo dichiarante o del suo procuratore speciale può essere autenticata anche dal difensore purché la dichiarazione rechi a margine o in calce la procura speciale conferita al difensore medesimo. 168. DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO RESA ALL’UDIENZA DINANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE(ART. 547 C.P.C.)(72) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... è presente, altresì, per il terzo pignorato, ............................................. (ovvero il procuratore speciale del terzo pignorato ................) il quale viene identificato dal cancelliere a mezzo di(73) ................. e dichiara: “Sono debitore della somma di(74) ............... verso il debitore(75) ............... in relazione a(76) ............... e rappresento che ho provveduto a vincolare detta somma poiché corrispondente all’importo precettato (72) Questa formula è utilizzabile per le espropriazioni forzate presso terzi aventi ad oggetto crediti retributivi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e fino all’11 dicembre 2014. Infatti l’ipotesi che la dichiarazione del terzo debba essere resa in udienza in relazione ai crediti retributivi è prevista dall’art. 547 c.p.c. nel testo introdotto nel 2006, restato invariato a seguito della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ma poi modificato con il d,l, 12 settembre 2013, n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha riportato la dichiarazione di terzo per crediti di lavoro alla disciplina generale che prevede la dichiarazione a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificato. Si è, tuttavia, precisato nel par. 5 che il terzo pignorato, anche a seguito della riforma del 2014, potrebbe comparire in udienza e rendere dinanzi al giudice dell’esecuzione la sua dichiarazione nei casi in cui ha omesso di inviare la lettera raccomandata ovvero di trasmettere il messaggio di posta elettronica certificata ovvero nelle ipotesi in cui sia stato convocato dal giudice per “aggiornare” la dichiarazione già resa. (73) Indicare con quale modalità si procede alla identificazione. (74) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei confronti del terzo pignorato è maggiore. (75) Nominativo del debitore. (76) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle cose o delle somme del debitore. La formula è generica in quanto sebbene la dichiarazione del terzo dovrebbe essere resa dinanzi al giudice dell’esecuzione esclusivamente in relazione ai crediti scaturenti da rapporto di lavoro non può escludersi che questa forma venga utilizzata in tutti gli altri casi. aumentato della metà (ovvero ho vincolato tutta la predetta somma che risulta inferiore all’importo precettato aumentato della metà). Preciso che: 1) è stato eseguito presso di me sequestro(77) .............. ad istanza di(78) ............... delle somme di cui al presente pignoramento; 2) mi è stato notificato in data ............... atto di cessione del credito ................ (ovvero ho accettato atto di cessione del credito in data...............; 3) è stato eseguito presso di me atto di pignoramento notificato il(79) ............... ad istanza del creditore(80) ............... avente ad oggetto gli stessi crediti di cui al presente pignoramento; 4) che il credito è impignorabile in quanto(81) ............... Chiedo la liquidazione delle spese relative alla presente dichiarazione”. L.C.S. (82) .......................................................................................................... (ovvero “Sono in possesso delle seguenti cose(83) ............... di proprietà del debitore(84) ............... e ritengo che le stesse abbiano un valore non superiore all’importo precettato aumentato della metà.) Preciso che: 1) è stato eseguito presso di me sequestro(85) .............. ad istanza di(86) (77) Indicare la natura dell’atto di sequestro, il provvedimento che lo ha disposto ed ogni elemento utile ad identificarlo. (78) Nominativo del sequestrante del quale deve essere ordinata la chiamata nel processo nel termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (79) Indicare la data di notificazione del pignoramento antecedente. (80) Nominativo del creditore procedente ad istanza del quale si è proceduto al pignoramento antecedente. (81) Il terzo pignorato, tesoriere dell’Ente esecutato, è tenuto ad indicare il cosiddetto saldocreditore ovvero l’esatto ammontare delle somme di pertinenza della P.A. esecutata giacenti presso la tesoreria specificando se tale importo ecceda o meno quello relativo alle somme vincolate con delibera di quantificazione; dovrà inoltre riferire dell’esistenza di una delibera di destinazione delle somme nonché qualsiasi altra circostanza che consenta di valutare l’impignorabilità, tenuto conto della delibera di quantificazione e degli altri pagamenti eseguiti per conto dell’Ente. (82) Sottoscrizione della parte dichiarante o del suo procuratore speciale recante la autenticazione notarile. (83) Descrivere le cose di cui il terzo pignorato dichiara di essere in possesso. (84) Nominativo del debitore. (85) Indicare la natura dell’atto di sequestro, il provvedimento che lo ha disposto ed ogni elemento utile ad identificarlo. ............... delle dei beni di cui al presente pignoramento; 2) mi è stato notificato in data ............... atto di cessione del seguente bene ................ (ovvero ho accettato atto di cessione in data...............); 3) è stato eseguito presso di me atto di pignoramento notificato il(87) ............... ad istanza del creditore(88) ............... avente ad oggetto gli stessi beni di cui al presente pignoramento. Chiedo la liquidazione delle spese relative alla presente dichiarazione”. L.C.S. (89) ............................. Il giudice dell’esecuzione preso atto che il terzo ha dichiarato di non essere debitore del debitore assumendo che: il proprio debito, pari all’importo di euro ..................., si sarebbe estinto(90) il ............... (ovvero che il credito del debitore sarebbe stato ceduto il ............... ovvero che la somma pignorata deve ritenersi impignorabile ...............) ritenuto che la dichiarazione resa dal terzo pignorato deve ritenersi positiva atteso che la menzionata causa estintiva (ovvero la cessione del credito) si è perfezionata in data successiva al pignoramento; (ovvero che il terzo pignorato non è legittimato a dedurre la impignorabilità del credito staggito;)(91) P.Q.M. provvede all’assegnazione (ovvero alla distribuzione) con separata (86) Nominativo del sequestrante del quale deve essere ordinata la chiamata nel processo nel termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (87) Indicare la data di notificazione del pignoramento antecedente. (88) Nominativo del creditore procedente ad istanza del quale si è proceduto al pignoramento antecedente. (89) Sottoscrizione della parte dichiarante o del suo procuratore speciale recante la autenticazione notarile. (90) Ad esempio per compensazione. (91) In tal caso si fa riferimento all’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione ha la facoltà di rilevare di ufficio la impignorabilità dei crediti staggiti come si verifica nell’ipotesi di pensioni ovvero nell’ipotesi regolata dall’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 159. ordinanza (ovvero preso atto della dichiarazione negativa del terzo, estingue il processo esecutivo come da separata ordinanza). Il cancelliere ............................................ Il giudice dell’esecuzione .............................................. 169. CHIAMATA NEL PROCESSO DEL SEQUESTRANTE (ART. 547 C.P.C. E 158 DISP. ATT. C.P.C.) ..............................(92) codice fiscale ............................., rappresentato e difeso per procura rilasciata a margine o in calce al presente atto(93) dall’avvocato............................. codice fiscale ........................... fax n. ..............................(94), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in .............................. premesso – in data(95) .................... l’esponente notificava a(96) .................... ed a(97) .................... un atto di pignoramento presso terzi avente ad (92) Nominativo del creditore. (93) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato. (94) Ai sensi dell’art. 125 c.p.c., come novellato dapprima dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 (che ha introdotto l’obbligo dell’indicazione del codice fiscale) e poi dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 (che ha introdotto l’obbligo dell’indicazione dell’indirizzo Pec), quindi, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 31 gennaio 2012 (che ha precisato come l’indirizzo Pec da indicare è quello comunicato al proprio ordine), infine dal d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114 (che ha abrogato l’obbligo dell’indicazione dell’indirizzo Pec): “la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto (salvo che la legge disponga diversamente) debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”. Insieme con l’eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo Pec è stata, ovviamente, abrogata anche la disposizione che prevedeva l’aumento della metà del contributo unificato nel caso in cui la parte ometteva di indicare il codice fiscale. (95) Indicare data. (96) Nominativo del debitore esecutato. (97) Nominativo del terzo. oggetto crediti vantati da(98).................... nei confronti 99 di( ).................... (ovvero cose di proprietà di(100).................... in possesso di(101).................... in dipendenza di(102) ....................) citando i medesimi a comparire avanti al Tribunale di .......... per l’udienza del giorno .......... ore .......... (ovvero invitandoli a rendere la dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata) – in tale udienza (ovvero con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata) il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva, specificando però che i crediti (ovvero, i beni) oggetto del pignoramento erano stati oggetto di precedente sequestro ad istanza di(103) .................... – il giudice dell’esecuzione disponeva la chiamata nel processo del sequestrante entro il termine perentorio di .......... e disponeva rinvio all’udienza del .......... ore .......... ai sensi dell’art. 547, co. 3, c.p.c. CITA il sequestrante(104) .......... a comparire nel processo in epigrafe avanti al giudice dell’esecuzione .......... all’udienza del .......... ore ........... (105) ............... (106) ............... 5. La mancata dichiarazione del terzo e la sua valenza di “riconoscimento implicito” (art. 547 c.p.c.). Il rifiuto espresso di dichiarazione (98) Nominativo del debitore. (99) Nominativo del terzo. (100) Nominativo del debitore esecutato. (101) Nominativo del terzo. (102) Indicare la fonte del credito o del possesso. (103) Indicare il nominativo del sequestrante. (104) Indicare il nominativo del sequestrante. (105) Luogo e data. (106) Sottoscrizione dell’avvocato. Prima della riforma del 2012 la espropriazione presso terzi poteva utilmente concludersi con l’assegnazione o la vendita dei beni o dei crediti del debitore in possesso del terzo pignorato solo quando il predetto terzo avesse reso una dichiarazione in tutto o in parte positiva. In presenza di una dichiarazione negativa ovvero di un diniego espresso di dichiarazione da parte del terzo il processo esecutivo doveva essere dichiarato estinto a meno che il creditore non avesse promosso il giudizio di cui all’art. 549 c.p.c. finalizzato all’accertamento dell’obbligo del terzo. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha trasformato il quadro normativo di riferimento(107). Come si è visto, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 2012, l’art. 548 c.p.c., nella sua nuova formulazione, attribuisce al silenzio del terzo pignorato la valenza di un riconoscimento implicito della esistenza del credito o del possesso delle cose mobili appartenenti al debitore. Di recente, il complesso delle disposizioni che regolano la espropriazione presso terzi è stato, però, ulteriormente modificato. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha novellato, sia l’art. 547 c.p.c. prevedendo che il terzo pignorato debba rendere la dichiarazione di quantità in ogni caso a mezzo di lettera raccomandata ovvero di messaggio di posta elettronica certificata, sia l’art. 548 c.p.c. nella parte in cui differenziava sulla base della natura del credito oggetto del pignoramento i presupporti per ritenere sussistente il riconoscimento implicito della esistenza del credito ovvero del possesso delle cose mobili. Tuttavia, poiché la normativa del 2014 regola le sole procedure esecutive che sono promosse a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 10 novembre 2014, n. 162, quantomeno per il primo periodo, sono parimenti applicabili sia (107) Per espressa previsione dell’art. 1 co. 21 della legge 24 dicembre n. 228 le disposizioni che incidono sulla disciplina della espropriazione presso terzi, si applicano ai procedimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore fissata all’1° gennaio 2013. Per completezza corre l’obbligo di precisare che il processo espropriativo presso terzi è pendente a far data dalla notificazione del pignoramento anche solo ad uno dei suoi destinatari (e, dunque, indifferentemente o al debitore o al terzo pignorato). la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (che disciplina le espropriazioni forzate presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 10 dicembre 2014) sia la legge 10 novembre 2014, n. 162 (che disciplina le espropriazioni forzate promosse a far data dall’11 dicembre 2014). E’ perciò, necessario illustrare sia il procedimento introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 che le novità che sono state oggetto del d.l. 12 settembre 2014, n. 132. Nel delineare il comportamento del terzo che assume valore concludente il legislatore del 2012 distingueva l’ipotesi in cui il pignoramento aveva ad oggetto i crediti di cui all’art. 545 co. 3 (che, come esposto, sono quelli aventi natura retributiva in senso ampio) dalla diversa ipotesi in cui il pignoramento aveva ad oggetto gli altri crediti (diversi da quelli retributivi) o i beni mobili, richiamando in tal modo una distinzione già contenuta nell’art. 543 c.p.c.. Più precisamente, se il pignoramento riguardava crediti retributivi, il terzo pignorato avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di quantità dinanzi al giudice dell’esecuzione; la sua assenza alla prima udienza di comparizione aveva, per il disposto dell’art. 548 co. 1 c.p.c., l’univoco significato di riconoscimento dell’esistenza dei crediti retributivi “nei limiti indicati dal creditore”. L’art. 548 co. 1 c.p.c., come novellato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ma prima della riforma del 2014, stabiliva, infatti, che: “ Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’art. 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed il giudice provvede ai sensi degli articoli 552 o 554”. Quando, invece, il pignoramento aveva ad oggetto crediti diversi o beni mobili si prevedeva che il riconoscimento implicito o presunto si sarebbe realizzato solo all’esito di un segmento procedimentale ulteriore. In questa diversa ipotesi, il terzo poteva rendere la dichiarazione di quantità a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata direttamente inviati al creditore; la sua assenza alla prima udienza di comparizione non era considerata dal citato art. 548 c.p.c. come univoca espressione della volontà di riconoscere il credito. In questa prospettiva, anche se il creditore pignorante avesse dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare una seconda udienza disponendo la notifica del verbale al terzo. Sola la mancata comparizione del terzo alla seconda udienza di comparizione avrebbe consentito di presumere che questi avesse inteso riconoscere l’esistenza dei crediti o il possesso dei beni appartenenti al debitore “nei limiti indicati dal creditore”(108). Giova, peraltro, segnalare che, vigente l’art. 548 c.p.c. nel testo dettato dalla legge del 2012, si era ritenuto fosse opportuno che il giudice dell’esecuzione, nel fissare la seconda udienza finalizzata a consentire al terzo di comparire per rendere la dichiarazione, avesse inserito nel proprio provvedimento un avvertimento finalizzato ad informarlo delle conseguenze ricollegabili alla sua eventuale assenza (109). Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 547 c.p.c. che ora non contiene più alcun riferimento alla possibilità per il terzo pignorato di rendere la dichiarazione in udienza e prescrive che tale dichiarazione venga resa a mezzo di lettera raccomandata ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata. Sempre il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, per ragioni di coerenza sistematica, ha conseguentemente novellato l’art. 548 c.p.c. con la eliminazione del suo primo comma. Poiché la riforma del 2014 individua nella spedizione della lettera raccomandata ovvero nella trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata le uniche modalità con cui il terzo (108) L’art. 548 co. 2 c.p.c., come novellato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ma prima della riforma del 2014, stabiliva, infatti, che “Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma”. (109) In dottrina si è, infatti, rilevato che l’art. 548 c.p.c. potrebbe essere sospettato di non conformità alla Costituzione nella parte in cui omette di prescrivere l’adozione di obblighi informativi funzionali a tutelare il diritto di difesa del terzo pignorato. deve rendere la sua dichiarazione, l’art. 548 c.p.c., nel delineare i presupporti processuali necessari a configurare il riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza del credito ovvero del possesso delle cose mobili, non considera più l’ipotesi in cui il terzo pignorato abbia violato l’obbligo di comparire in udienza per rendere la dichiarazione in relazione ai crediti di cui all’art. 545 c.p.c., ma contempla esclusivamente il caso in cui il terzo sia rimasto inerte omettendo di inviare la dichiarazione al creditore con la posta ordinaria o elettronica. Ed, infatti, l’art. 548 c.p.c. co. 1 nel testo novellato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (che, come già esposto ha espunto dalla disposizione il primo comma introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), stabilisce che “ Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza e, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato…”. In buona sostanza, quindi, per le espropriazioni promosse a far data dall’11 dicembre 2014 il pignoramento non deve più contenere la citazione del terzo pignorato poiché quest’ultimo non ha l’obbligo di comparire all’udienza di comparizione dinanzi al giudice dovendo rendere la propria dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al creditore pignorante. In tali casi, pertanto, quando il creditore riferisce al giudice di non aver ricevuto la dichiarazione con le modalità previste il giudice fissa una nuova udienza invitando il terzo pignorato a comparirvi. La inerzia del terzo pignorato che, nonostante la espressa richiesta, risulti assente alla udienza di rinvio fissata dal giudice, consente, perciò, di presumere il contenuto positivo della dichiarazione e di ritenere conseguentemente che la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose mobili sia stato riconosciuto per fatto concludente. È, comunque, preferibile sostenere che il riconoscimento non possa presumersi quando alla seconda udienza, fissata ex art. 548 co. 2 c.p.c., il creditore produca la lettera raccomandata o il messaggio di posta certificata nel frattempo ricevuti e recanti la dichiarazione del terzo, poiché non vi sono ragioni per escludere la prevalenza della manifestazione espressa di volontà proveniente dal terzo(110). Va ancora evidenziato come l’art. 548 c.p.c. come novellato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 non disciplinava l’ipotesi in cui il terzo pignorato, comparso dinanzi al giudice dell’esecuzione, avesse dichiarato espressamente di non voler rendere la sua dichiarazione. I primi commentatori della riforma del 2012(111) avevano, per lo più, ritenuto che il rifiuto manifestato dal terzo non potesse assumere la valenza di riconoscimento presunto atteso che l’art. 548 c.p.c. non era suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. In questa ottica si era conseguentemente ritenuto che, se il terzo compariva in udienza e rifiutava di rendere la propria dichiarazione, il creditore, non potendo invocare l’applicazione dell’art. 548 c.p.c., potesse chiedere al giudice di accertare l’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ha, tuttavia, novellato l’art. 548 c.p.c. prevedendo espressamente che il riconoscimento implicito o presunto può configurarsi non solo quanto il terzo pignorato, che non abbia trasmesso al creditore pignorante la propria dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, non sia comparso all’udienza di rinvio fissata dal giudice per consentirgli di presenziare al processo, ma anche quando questi sia piuttosto comparso dinanzi al giudice dell’esecuzione ed abbia ivi rifiutato espressamente di rendere la dichiarazione. A parte quanto sin è fin qui chiarito in merito alla modifica dei presupposti per la configurabilità del riconoscimento implicito o presunto, l’art. 548 c.p.c., come novellato nel 2012, non ha subito ulteriori modifiche dalla riforma del 2014. Come si ricava dall’art. 548 c.p.c. la esistenza del credito o il possesso dei beni appartenenti al debitore in presenza della condizioni (110) SOLDI, op. cit., 695. (111) SALETTI, Le novità dell’espropriazione presso terzi, op. cit., 14; STORTO, Riforma natalizia del pignoramento presso terzi, op. cit., 42; SOLDI, op. cit., 707. suindicate si ritiene non contestato “nei termini indicati dal creditore”(112). Resta da stabilire in che limiti operi il riconoscimento implicito o presunto. La terminologia utilizzata dal legislatore con l’utilizzo della locuzione “nei termini indicati dal creditore” genera non pochi dubbi interpretativi. Non è, infatti, chiaro se il riconoscimento implicito debba ritenersi operante in misura pari alla pretesa esecutiva azionata dal creditore con il precetto ed il pignoramento ovvero in conformità alla indicazione (almeno generica) delle cose o delle somme dovute dal terzo al debitore che il creditore abbia inserito nell’atto di pignoramento (in conformità all’art. 543 n. 4 c.p.c.). La soluzione preferibile è quella secondo cui il riconoscimento implicito opera nei soli limiti enunciati dal creditore nella parte descrittiva del pignoramento(113). Occorre, però, evidenziare che la presunzione di riconoscimento non può operare in funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente generica del creditore che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del (112) Va, però, precisato che, nella ipotesi in cui la espropriazione presso terzi sia stata promossa ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., il riconoscimento implicito o presunto non sarà configurabile “nei limiti indicati dal creditore” ma sarà piuttosto definito dal contenuto dalle risultanze del processo verbale dell’ufficiale giudiziario che descrive le operazioni di accesso alle banche dati da lui compiute e fornisce indicazione delle notizie acquisite. Più precisamente, quindi, nella ipotesi che si sta esaminando (art. 492 bis c.p.c.), contrariamente a quanto accade quando il pignoramento sia eseguito nelle forme ordinarie, sarà più difficile configurare una difficoltà operativa nella individuazione dell’oggetto del pignoramento quando la sua identificazione operi per effetto del “comportamento concludente” del terzo. Vedi cap. 3 bis par. 2 f) e 2 g). (113) Può, perciò, ritenersi che, se il creditore agisce per la soddisfazione di un credito di euro 50.000,00 ed ipotizza che il terzo sia debitore del debitore, ad esempio in virtù di un rapporto di conto corrente, nei limiti di euro 10.000,00, la mancata comparizione del terzo alle due udienze fissate dal giudice ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c. comporta che la dichiarazione può presumersi positiva nei limiti, non di euro 50.000,00, ma di euro 10.000,00. Il riconoscimento anche presunto può, comunque, operare nei soli limiti dell’importo precettato aumentato della metà talché se il pignorante dichiara di voler sottoporre ad esecuzione le somme dovute dal terzo al debitore sino alla concorrenza della sua pretesa, maggiorata nei limiti di legge la estensione del vincolo pignoratizio alla misura del credito azionato dal creditore non scaturisce da una “presunzione” di coincidenza ma deriva dalla dichiarazione espressa compiuta nell’atto, sebbene per relationem. rapporto che genera l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo (per i crediti) o di descrivere in modo compiuto i beni (che si assumono nel possesso del terzo)(114). In buona sostanza, la configurabilità della dichiarazione implicita del terzo pignorato ai sensi e per gli effetti dell’art. 548 c.p.c. è subordinata al grado di specificità delle indicazioni fornite dal creditore (nel pignoramento) poiché deve avere un contenuto che abbia una qualche consistenza oggettiva e tale contenuto, in caso di inerzia del terzo esecutato, può desumersi solo dal contenuto dell’atto di pignoramento. Ed allora, ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 2 il creditore conserva la possibilità di indicare in modo generico i crediti o i beni che intende sottoporre ad esecuzione poiché la disposizione citata non è stata modificata dalla riforma. Tale genericità può, tuttavia, comportare il venir meno delle condizioni per la configurabilità di una dichiarazione positiva presunta del terzo pignorato così come delineata dall’art. 548 c.p.c.. È, comunque, di tutta evidenza, che, laddove le indicazioni del creditore non abbiano il contenuto minimo sufficiente a rendere possibile la configurazione di riconoscimento “implicito o presunto” dell’obbligo del terzo, resta ferma per il creditore la facoltà di invocare un accertamento endoesecutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.. L’accertamento dell’obbligo del terzo è, dunque, esperibile per contestare la dichiarazione in tutto o in parte negativa del terzo, ma anche per contestare la mancata dichiarazione del terzo quando non sussistono le condizioni per l’operatività del silenzio – assenso così come delineato dall’art. 548 c.p.c.. Dal punto di vista operativo può, perciò, verificarsi che il giudice rigetti l’istanza del creditore di vendita o di assegnazione non ritenendo che il riconoscimento implicito possa operare per la assoluta (114) In questa prospettiva si è sostenuto che, ad esempio, non sia possibile disporre l’assegnazione di un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo la retribuzione. In caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la “illiquidità” del credito vantato dal creditore assegnatario. genericità delle indicazioni del creditore contenute nel pignoramento e che il creditore, sempre in questa ipotesi, invochi l’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.. Giova, peraltro, evidenziare che l’eventuale rigetto della istanza di assegnazione del creditore per la impossibilità di configurare un riconoscimento implicito o presunto del credito possa essere impugnata dal creditore interessato con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell’art. 548 c.p.c. il riconoscimento presunto o implicito del credito o del possesso delle cose del debitore ha valenza limitata “ ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”. Ciò sta a dire innanzitutto che la dichiarazione positiva meramente presunta, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., di regola, non può avere alcuna incidenza in altre espropriazioni o in processi di cognizione(115). Il legislatore della riforma ha ritenuto di chiarire che la efficacia del riconoscimento presunto si estende anche ai processi esecutivi eventualmente instaurati in virtù della ordinanza di assegnazione del credito che su di esso si fonda. Va, ancora, rimarcato che la dichiarazione dal contenuto presunto non può contenere alcuna notizia circa la esistenza di pignoramenti o sequestri precedenti. Occorre allora valutare quali conseguenze potrebbero scaturire dal fatto che il riconoscimento implicito o presunto omette evidentemente la specificazione della esistenza di sequestri o pignoramenti anteriori. Con riferimento al sequestro, se la sua esistenza non viene resa nota dal terzo pignorato, il creditore non potrà procedere alla (115) Non è, quindi, escluso che il terzo pignorato, nel corso di due distinte espropriazioni aventi ad oggetto lo stesso credito o le stesse cose mobili, possa rendere dichiarazioni di segno contrario; anzi è ipotizzabile che in una determinata espropriazione questi renda una dichiarazione negativa in tutto contraria a quella di contenuto positivo “meramente presunto” a lui ascrivibile ai sensi dell’art. 548 c.p.c. nell’ambito di diversa espropriazione. Va, inoltre, evidenziato che il verbale recante la descrizione del comportamento tenuto dal terzo nei casi in cui lo stesso assuma valore di riconoscimento ai sensi dell’art. 548 c.p.c. non può avere alcuna valenza in un giudizio ordinario eventualmente promosso dal debitore nei confronti del soggetto che nella espropriazione rivestiva il ruolo terzo pignorato quando tale giudizio sia stato promosso dal debitore per l’accertamento della esistenza del credito staggito nella espropriazione citata. notificazione dell’avviso di legge menzionato dall’art. 547 ultimo comma c.p.c.. Di qui il rischio che il terzo sequestrante non possa intervenire nella espropriazione ai sensi dell’art. 499 co. 1 c.p.c. e non possa conseguentemente beneficiare dell’eventuale riconoscimento del proprio credito a cura del debitore. In tal caso, pertanto, il sequestrante potrebbe essere esposto al rischio di trovarsi in un momento successivo ad ottenere un pignoramento (derivante dalla conversione del suo sequestro ex art. 156 disp. att. c.p.c.) inidoneo a conseguire i suoi effetti per inesistenza dell’oggetto (atteso che il credito o le cose sequestrate potrebbero essere state già assegnate o vendute all’esito della precedente espropriazione fondata sul riconoscimento presunto). Se si ha riguardo ai pignoramenti, la mancanza delle informazioni del terzo in merito alla loro esistenza impedisce di procedere alla riunione delle esecuzioni aventi il medesimo oggetto, come previsto dall’art. 524 c.p.c.. Ed allora, a parte i casi in cui dovesse risultare possibile la individuazione a cura del cancelliere delle procedure che debbono confluire in unico processo a norma dell’art. 524 c.p.c., diviene concreto il rischio che all’esito della espropriazione fondata su riconoscimento presunto venga assegnato un credito o un bene nonostante lo stesso fosse stato pignorato in precedenza ad istanza di altro creditore ed eventualmente ivi già assegnato. Se, dunque, vi sono plurime assegnazioni di credito occorrerà stabilire quale di esse debba prevalere(116); ove, invece, siano plurime le assegnazioni di uno stesso bene risulterà di fatto prevalente quella che per prima ha avuto esecuzione atteso che il bene consegnato ad un creditore non può essere “duplicato”. Come sin qui esposto, il riconoscimento implicito o presunto si configura quando il terzo pignorato ometta di comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione. La nuova disciplina della dichiarazione del terzo, introdotta dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 e poi novellata dalla riforma del 2014, pone anche il problema di stabilire se pure la (116) Non si può, infatti, sostenere che il terzo sia obbligato ad adempiere a ciascuna ordinanza di assegnazione dello stesso credito pagando più volte la stessa somma di denaro. . dichiarazione di quantità implicita o presunta possa essere revocata(117). Più precisamente occorre domandarsi se il terzo possa rendere una dichiarazione espressa che revochi la dichiarazione presunta (resa per fatto concludente) ovviamente nell’ipotesi in cui il giudice non abbia provveduto sull’assegnazione nella medesima udienza e, comunque, fino all’adozione del provvedimento di assegnazione(118). La soluzione a tale quesito deve ritenersi positiva. Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina deve, infatti, evitare un ulteriore aggravamento della posizione del terzo inerte al quale sembra, perciò, opportuno riconoscere lo stesso potere di revoca attribuito al terzo che ha effettuato espressamente la dichiarazione. Conforta tale conclusione anche la circostanza che la disciplina prevista dall’art. 548 co. 3 c.p.c., nella sua nuova formulazione, attribuisce al terzo la facoltà di impugnare l’ordinanza di assegnazione in relazione a vizi del riconoscimento presunto. Ed, invero, se al terzo è consentito contestare il riconoscimento presunto non si vede per quale ragione non debba essere consentito al terzo di porre nel nulla, revocandola, una dichiarazione di volontà per fatto concludente, probabilmente inconsapevole (perché conseguenza di una errata operatività del meccanismo), intervenuta prima dell’ordinanza di assegnazione evitando in tal modo che si debba successivamente instaurare il giudizio previsto dall’art. 548 co. 3 c.p.c. È, tuttavia, pacifico che il creditore possa impugnare gli atti di revoca della dichiarazione espressa o presunta con opposizione agli atti esecutivi. Il terzo pignorato, quando il riconoscimento sia “implicito o presunto”, non ha diritto al rimborso delle spese. (117) Vedi in questo capitolo, paragrafo n. 4 per l’esame della questione inerente la revocabilità della dichiarazione espressa del terzo. (118) In dottrina VINCRE, Brevi note sulle novità introdotte dalla L.228/2012 nell’espropriazione presso terzi, op. cit., 67 la quale sostiene che il “principio di non contestazione” non è tale “da non consentire al terzo di rendere una esplicita dichiarazione in un momento successivo rispetto all’udienza ex art. 548 c.p.c., rettificando o integrando ciò che già si è dato per non contestato in virtù della sua assenza” 170. RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI DI CUI ALL’ART. 545 CO. 3 – 4 C.P.C. (ART. 558 CO. 1 C.P.C.)(119) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... non è presente il terzo pignorato ........................................................ Il giudice dell’esecuzione preso atto che il terzo pignorato, pur citato a comparire per rendere la propria dichiarazione, non è comparso; rilevato che il pignoramento ha ad oggetto crediti di cui all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. atteso che(120)....................................................................; considerato che, ai sensi dell’art. 548 co. 1 c.p.c., se il terzo pignorato non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato si considera non contestato “nei termini indicati dal creditore”; ritenuto che nel caso in esame il riconoscimento “implicito” della esistenza del credito consente la assegnazione atteso che la indicazione compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è idonea a determinare l’oggetto del pignoramento(121); (119) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino all’11 dicembre 2014. (120) Sono crediti riconducibili all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. quelli lato sensu retributivi e, dunque, non solo i crediti scaturenti da rapporto di lavoro pubblico o privato, ma anche quelli pensionistici. (121) Come si è già rilevato, la presunzione di riconoscimento non può operare in funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente generica del creditore che, nel pignoramento, si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa prospettiva si è, conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere l’esistenza di un P.Q.M. provvede all’assegnazione( ) con separata ordinanza. 122 Il cancelliere ............................................ Il giudice dell’esecuzione .............................................. 171. FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI RINVIO PER LA DICHIARAZIONE DEL TERZO NON COMPARSO QUANDO IL PIGNORAMENTO ABBIA AD OGGETTO CREDITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ART. 545 CO. 3 – 4 C.P.C. OVVERO COSE MOBILI (ART. 548 CO. 2 C.P.C.) E LA DICHIARAZIONE NON SIA STATA COMUNICATA AL CREDITORE(123) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato, ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., entro dieci giorni, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; Il giudice dell’esecuzione rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo la retribuzione. In tal caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato dal creditore assegnatario (122) Vedi formule n. 182 ss. (123) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino all’11 dicembre 2014. preso atto che il creditore pignorante(124) ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal terzo pignorato(125) (ovvero che il creditore pignorante non è comparso ed i creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, hanno dichiarano di non essere in possesso della dichiarazione di quantità)(126); rilevato che il terzo pignorato, nonostante l’invito contenuto nel pignoramento, ha omesso di comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 e non è comparso in udienza; considerato che il pignoramento ha ad oggetto crediti diversi rispetto a quelli menzionati dall’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. (ovvero ha ad oggetto cose mobili) e che, in tal caso, occorre fissare una nuova udienza per consentire al terzo pignorato di rendere la propria dichiarazione atteso che, in difetto, la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose mobili (di cui al pignoramento) potrà ritenersi non contestato “nei termini indicati dal creditore”; P.Q.M. Rinvia l’udienza al .............. per consentire al terzo di comparire per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.; avverte il terzo che, nel caso in cui ometta di comparire all’udienza fissata, il credito (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore) si intenderà non contestato “nei termini indicati dal creditore”. Dispone che la presente ordinanza venga notificata al terzo pignorato, a cura dei creditori interessati, almeno dieci giorni prima dell’udienza (124) Si è fatta menzione del solo creditore pignorante poiché il terzo ha l’onere di comunicare la dichiarazione di quantità a questo (e non agli altri creditori) nel domicilio eletto nel pignoramento ovvero al suo indirizzo Pec. (125) Il creditore ha l’onere di specificare se ha ricevuto comunicazioni dal terzo (a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata) sino alla data dell’udienza atteso che la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. può essere resa con le predette modalità anche oltre il termine di dieci giorni e finanche alla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice dell’esecuzione. (126) I creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono dare impulso al processo esecutivo talché la loro presenza in udienza impedisce l’applicazione dell’art. 631 c.p.c.. Ed allora, se il creditore pignorante non compare alla prima udienza ed il terzo pignorato risulta assente, spetta ai creditori intervenuti riferire di aver appreso dal pignorante che la dichiarazione di quantità non è stata resa ovvero di rappresentare che, non essendovi stato alcun contatto con il creditore pignorante, non sono in grado di sapere se il terzo pignorato abbia compiuto comunicazioni ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. fissata(127). Il cancelliere ............................................ Il giudice dell’esecuzione .............................................. 172. RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ART. 545 CO. 3 – 4 C.P.C. OVVERO DEL POSSESSO DELLE COSE MOBILI APPARTENENTI AL DEBITORE (ART. 548 CO. 2 C.P.C.)(128) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato a comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., con ordinanza del ...............; Il giudice dell’esecuzione preso atto che il terzo pignorato, pur citato a comparire, ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., per rendere la propria dichiarazione, non è comparso; preso atto che il verbale della udienza celebrata il ............... è stato ritualmente notificato nel termine stabilito; rilevato che il pignoramento ha ad oggetto crediti diversi rispetto a quelli menzionati dall’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. (ovvero cose mobili (127) L’art. 548 co. 2 c.p.c. non pone espressamente l’onere di notificazione della ordinanza a carico dei creditori. Non vi sono, tuttavia, ostacoli a ritenere che il giudice possa disporre che alla notificazione provvedano i creditori interessati atteso che tale attività è prodromica al successivo sviluppo del processo esecutivo. (128) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino all’11 dicembre 2014. appartenenti al debitore che si assumono in possesso del terzo); considerato che se il terzo pignorato non compare all’udienza fissata dal giudice ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., il credito pignorato (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore) si considera non contestato “nei termini indicati dal creditore”; ritenuto che, nel caso in esame, il riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza del credito (ovvero del possesso delle cose mobili) consente la assegnazione (ovvero la vendita) atteso che la indicazione compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è idonea a determinare l’oggetto del pignoramento(129); P.Q.M. provvede all’assegnazione (ovvero alla vendita)(130) con separata ordinanza. Il cancelliere ............................................ Il giudice dell’esecuzione .............................................. (129) Come si è già rilevato sopra la presunzione di riconoscimento non può operare in funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente generica del creditore che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa prospettiva si è, conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo la retribuzione. In caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato dal creditore assegnatario. (130) Vedi formule n. 144 ss. 173. FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI RINVIO PER LA DICHIARAZIONE DEL TERZO NON COMPARSO SE LA DICHIARAZIONE NON SIA STATA COMUNICATA AL CREDITORE (ART. 548 CO. 1 C.P.C. A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162)(131) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato, ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., entro dieci giorni, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; Il giudice dell’esecuzione preso atto che il creditore pignorante(132) ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal terzo pignorato(133) (ovvero che il creditore pignorante non è comparso ed i creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, hanno dichiarano di non essere in possesso della (131)La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi promosse a far data dall’11 dicembre 2014. (132) Si è fatta menzione del solo creditore pignorante poiché il terzo ha l’onere di comunicare la dichiarazione di quantità a lui (e non agli altri creditori) nel domicilio eletto nel pignoramento ovvero al suo indirizzo Pec. (133) Il creditore ha l’onere di specificare se ha ricevuto comunicazioni dal terzo (a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata) sino alla data dell’udienza atteso che la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. può essere resa con le predette modalità anche oltre il termine di dieci giorni e finanche alla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice dell’esecuzione. dichiarazione di quantità)(134); rilevato che il terzo pignorato, nonostante l’invito contenuto nel pignoramento, ha omesso di comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 e non è comparso in udienza; considerato che il pignoramento ha ad oggetto crediti diversi rispetto a quelli menzionati dall’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. (ovvero ha ad oggetto cose mobili) e che, in tal caso, occorre fissare una nuova udienza per consentire al terzo pignorato di rendere la propria dichiarazione atteso che, in difetto, la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose mobili (di cui al pignoramento) potrà ritenersi non contestato “nei termini indicati dal creditore”; P.Q.M. Rinvia l’udienza al .............. per consentire al terzo di comparire per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.; avverte il terzo che, nel caso in cui ometta di comparire all’udienza fissata, il credito (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore) si intenderà non contestato “nei termini indicati dal creditore”. Dispone che la presente ordinanza venga notificata al terzo pignorato, a cura dei creditori interessati, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata(135). Il cancelliere Il giudice dell’esecuzione ............................................ .............................................. (134) I creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono dare impulso al processo esecutivo talché la loro presenza in udienza impedisce l’applicazione dell’art. 631 c.p.c.. Ed allora, se il creditore pignorante non compare alla prima udienza ed il terzo pignorato risulta assente, spetta ai creditori intervenuti riferire di aver appreso dal pignorante che la dichiarazione di quantità non è stata resa ovvero di rappresentare che, non essendovi stato alcun contatto con il creditore pignorante, non sono in grado di sapere se il terzo pignorato abbia compiuto comunicazioni ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. (135) L’art. 548 co. 2 c.p.c. non pone espressamente l’onere di notificazione della ordinanza a carico dei creditori. Non vi sono, tuttavia, ostacoli a ritenere che il giudice possa disporre che alla notificazione provvedano i creditori interessati atteso che tale attività è prodromica al successivo sviluppo del processo esecutivo. 174. RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI OVVERO DEL POSSESSO DELLE COSE MOBILI APPARTENENTI AL DEBITORE (ART. 548 CO. 1 C.P.C. A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162)(136) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato a comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 1 c.p.c., con ordinanza del ............... (ovvero è presente il terzo pignorato il quale dichiara di non voler rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.); Il giudice dell’esecuzione preso atto che il terzo pignorato, pur citato a comparire, ai sensi dell’art. 548 co. 1 c.p.c., per rendere la propria dichiarazione, non è comparso (ovvero preso atto che il terzo pignorato, presente, ha rifiutato espressamente di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.); preso atto che il verbale della udienza celebrata il ............... è stato ritualmente notificato nel termine stabilito; considerato che se il terzo pignorato non compare all’udienza fissata dal giudice ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (ovvero considerato che se il terzo pignorato compare all’udienza fissata dal giudice dei sensi dell’art. 548 c.p.c. ma rifiuta di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.), il credito pignorato (ovvero il possesso delle cose mobili (136) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi promosse a far data dall’11 dicembre 2014. appartenenti al debitore) si considera non contestato “nei termini indicati dal creditore”; ritenuto che, nel caso in esame, il riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza del credito (ovvero del possesso delle cose mobili) consente la assegnazione (ovvero la vendita) atteso che la indicazione compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è idonea a determinare l’oggetto del pignoramento(137); P.Q.M. provvede all’assegnazione (ovvero alla vendita)(138) con separata ordinanza Il cancelliere ............................................ Il giudice dell’esecuzione .............................................. 175. RIGETTO DELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE (O DI VENDITA) PER LA IMPOSSIBILITÀ DI CONFIGURARE UN RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI OVVERO DEL POSSESSO DELLE COSE APPARTENENTI AL DEBITORE (ART. 548 C.P.C.)(139) VERBALE D’UDIENZA (137) Come si è già rilevato sopra la presunzione di riconoscimento non può operare in funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente generica del creditore che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa prospettiva si è, conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo la retribuzione. In tal caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato dal creditore assegnatario. (138) Vedi formule n. 144 ss. (139) La presente formula sarà utilizzabile tanto per le espropriazioni presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 10 dicembre 2014 che per quelle promosse successivamente a tale data L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... non è presente il terzo pignorato ............................................. citato a comparire per rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. (ovvero invitato a comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., con ordinanza del ............... ); Il giudice dell’esecuzione preso atto che il terzo pignorato, pur ritualmente citato a comparire, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., per rendere la propria dichiarazione, non è comparso all’udienza fissata; considerato che, ai sensi dell’art. 548 co. 1 c.p.c., se il terzo pignorato non compare all’udienza stabilita il credito pignorato si considera non contestato “nei termini indicati dal creditore” (ovvero considerato che se il terzo pignorato non compare all’udienza fissata dal giudice ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., il credito pignorato o il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore si considera non contestato “nei termini indicati dal creditore”); ritenuto che, nel caso in esame, non è dato configurare un riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza del credito (ovvero del possesso delle cose mobili) atteso che la indicazione compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è assolutamente generica e non consente di individuare la natura e la entità del credito (ovvero di identificare le cose appartenenti al debitore che si assumono nel possesso del terzo)(140); (140) Come si è già rilevato sopra la presunzione di riconoscimento non può operare in funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente generica del creditore che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa prospettiva si è, conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo la retribuzione. In caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito preso atto che i creditori muniti di titolo esecutivo non hanno formulato istanza di accertamento dell’obbligo del terzo(141), P.Q.M. Rigetta l’istanza di vendita ed estingue il processo esecutivo. omissis(142) Il cancelliere ............................................ Il giudice dell’esecuzione .............................................. 176. REVOCA DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA O PRESUNTA DEL TERZO (ARTT. 548 C.P.C.)(143) VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... è presente il terzo pignorato ............................................. il quale dichiara di voler rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.; Il giudice dell’esecuzione Rilevato che con ordinanza del ............... si è dato atto che il credito pignorato (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato dal creditore assegnatario. (141) Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione ritenga che la indicazione del credito ovvero delle cose mobili appartenenti al debitore che si assumono nel possesso del terzo è talmente generico da impedire la assegnazione o la vendita invita i creditori ad assumere una posizione sul punto e, nel caso in cui questi ultimi non chiedano l’accertamento dell’obbligo del terzo (Vedi formula n. 190), rigetta espressamente l’istanza di vendita ed estingue la procedura esecutiva per la mancata individuazione del suo oggetto. In sostanza, quindi, l’ipotesi in cui il riconoscimento “implicito o presunto” non può operare è, in tutto, assimilabile a quella della dichiarazione negativa del terzo. (142) Vedi cap. 18, formula 378. (143) La formula può essere utilizzata sia con riferimento alla espropriazioni regolate dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 che per quelle disciplinate dalla riforma del 2014. debitore) doveva considerarsi non contestato “nei termini indicati dal creditore” a causa del comportamento processuale del terzo pignorato(144); considerato che non si è ancora proceduto alla assegnazione o alla vendita atteso che la udienza del ............... è stata rinviata in quanto ..........................................................................................................(145) ritenuto che il terzo pignorato deve essere ammesso a rendere la dichiarazione di quantità ai sensi dell’art. 547 c.p.c. potendo egli revocare la dichiarazione positiva “presunta” sino a che non sia stata disposta l’assegnazione o la vendita; P.Q.M. Invita il terzo pignorato a rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. omissis(146) 177. RIFIUTO ESPRESSO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL TERZO PIGNORATO (ARTT. 548 CO. 1 - 2 C.P.C.)(147) VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... (144) La formula esamina le ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia accertato la operatività del riconoscimento “implicito o presunto” prendendo atto del comportamento processuale del terzo pignorato nelle fattispecie esaminate dagli artt. 548 co. 1 – 2 c.p.c.. (145) La ipotesi menzionata di verifica di frequente poiché, nella prassi, capita sovente che l’udienza in cui viene resa la dichiarazione del terzo pignorato venga rinviata prima che il giudice provveda alla assegnazione o alla vendita. (146) Vedi sopra in questo capitolo formula 167 e nota 36. (147) La formula in esame è utilizzabile in relazione alle sole espropriazioni presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 10 dicembre 2014 atteso che prima della riforma del 2014,, stante il silenzio dell’art. 548 c.p.c., si riteneva che il riconoscimento implicito o presunto non fosse configurabile in presenza del rifiuto del terzo di rendere la dichiarazione. Per le espropriazioni in oggetto, dunque, il rifiuto di dichiarazione poteva essere individuato quale presupposto per invocare l’accertamento dell’obbligo del terzo. A seguito della riforma del 2014 il rifiuto espresso di dichiarazione consente di presumere che il terzo abbia riconosciuto la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore. assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... è presente il terzo pignorato ............................................. citato a comparire per rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. (ovvero invitato a comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., con ordinanza del ............... ) il quale rifiuta di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.; Il giudice dell’esecuzione preso atto che il terzo pignorato ha rifiutato di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.; ritenuto nei casi in cui che il terzo pignorato rifiuta di rendere la dichiarazione non è dato ritenere incontestata la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore atteso che l’art. 548 c.p.c. consente di configurare il riconoscimento presunto o implicito della esistenza del credito (ovvero del possesso delle cose appartenenti al debitore) nei soli casi in cui il terzo ometta di comparire; considerato che l’art. 548 c.p.c. non è suscettibile di applicazione analogica; preso atto che i creditori muniti di titolo esecutivo non hanno formulato istanza di accertamento dell’obbligo del terzo(148), P.Q.M. Rigetta l’istanza di vendita ed estingue il processo esecutivo. omissis(149) Il cancelliere ............................................ Il giudice dell’esecuzione .............................................. (148) Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione ritenga che la indicazione del credito ovvero delle cose mobili appartenenti al debitore che si assumono nel possesso del terzo è talmente generico da impedire la assegnazione o la vendita invita i creditori ad assumere una posizione sul punto e, nel caso in cui questi ultimi non chiedano l’accertamento dell’obbligo del terzo (Vedi formula n. 190 ), rigetta espressamente l’istanza di vendita ed estingue la procedura esecutiva per la mancata individuazione del suo oggetto. In sostanza, quindi, l’ipotesi in cui il riconoscimento “implicito o presunto” non può operare è, in tutto, assimilabile a quella della dichiarazione negativa del terzo. (149) Vedi cap. 18, formula n. 378. 6. Le forme di riduzione del pignoramento presso terzi (art. 546 c.p.c.) L’art. 546 co. 2 c.p.c. recita: “Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza”. Con la norma in esame il legislatore ha sancito il principio secondo cui il limite all’esercizio dell’azione esecutiva, individuato nell’importo precettato aumentato della metà, deve essere rispettato anche nei casi in cui il creditore abbia proceduto a plurimi pignoramenti. Sebbene ciascuno dei terzi sia tenuto a vincolare i beni del debitore nei limiti del precettato aumentato della metà, la notificazione di un pignoramento nei confronti di più terzi pignorati, ovvero il cumulo di plurimi pignoramenti, potrebbe eludere la finalità perseguita dalla previsione dell’art. 546 co. 1 c.p.c. realizzando l’effetto di vincolare somme eccedenti, nel loro complesso, il parametro fissato dalla legge. Le soluzioni praticabili per ovviare all’abuso sono due: il debitore ha la facoltà di optare per la riduzione proporzionale dei pignoramenti ovvero per la declaratoria di inefficacia di essi. La valutazione del giudice, pur essendo discrezionale, è ancorata al criterio definito dal legislatore per l’ipotesi in cui il processo si svolga ad istanza di un solo creditore ragion per cui, se i plurimi pignoramenti siano stati promossi ad istanza di un unico creditore occorre che vengano “ridotti” nel limite dell’importo precettato aumentato della metà. Detto limite è, invece, superabile quando siano stati depositati ricorsi per intervento. L’istanza di cui all’art. 546 c.p.c. può essere presentata in ogni momento e, quindi, anche prima della scadenza del termine per depositare gli interventi tempestivi. È rilevante considerare che, per richiedere la riduzione o la declaratoria di inefficacia del pignoramento, occorre che i terzi abbiano reso la dichiarazione ovvero abbiano riconosciuto “implicitamente o tacitamente” la esistenza del credito o il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore ai sensi dell’art. 548 c.p.c. nel testo modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Se non si conosce esattamente l’obbligo del terzo, è difficile ipotizzare che il giudice possa ridurre o dichiarare l’inefficacia dei pignoramenti rischiando di vanificare le ragioni dei creditori. Come già esposto, la disposizione dettata dall’art. 546 co. 2 c.p.c. è speciale rispetto alla previsione tanto dell’art. 496 c.p.c. che dell’art. 483 c.p.c.(150). La tesi preferibile è, infatti, quella secondo cui l’art. 546 co. 2 c.p.c. è destinato a regolare, non solo gli abusi che si verificano nel singolo procedimento, ma anche quelli conseguenti a plurimi processi pendenti dinanzi a giudici territorialmente diversi (in questa prospettiva l’art. 546 co. 2 c.p.c. costituirebbe un’applicazione dell’art. 483 c.p.c.). Le regole per risolvere i problemi operativi di individuazione del giudice competente nel caso di cumulo dovrebbero essere ricavate dai principi dettati dall’art. 483 c.p.c.(151). In buona sostanza, competente a decidere ai sensi dell’art. 546 co. 2 c.p.c. è ciascuno dei giudici dinanzi al quale pendono i processi di espropriazione presso terzi non riuniti quando il debitore intende chiede la riduzione proporzionale dei pignoramenti o il giudice dinanzi al quale pende l’espropriazione ritenuta “eccessiva” e di cui il debitore invoca la declaratoria di inefficacia. Il codice di rito non regola l’ipotesi in cui il terzo pignorato, contravvenendo all’obbligo di cui all’art. 546 co. 1 c.p.c., abbia vincolato presso di sé somme o cose oltre il limite dell’importo precettato aumentato della metà. In tal caso deve ritenersi che il debitore interessato possa chiedere al giudice di dichiarare (150) Vedi cap. 4, par. 3. (151) Vedi cap. 4, par. 2. espressamente l’inefficacia del pignoramento nella parte in cui supera il limite di legge. 178. ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER LE SOMME VINCOLATE DAL TERZO PIGNORATO PER IMPORTO SUPERIORE AL PRECETTATO AUMENTATO DELLA METÀ (ART. 546 C.P.C.) ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO Al sig. giudice dell’esecuzione del Tribunale di ............... ..............................(152) codice fiscale ............................., rappresentato e difeso per procura rilasciata a margine o in calce al presente atto(153) dall’avvocato............................. codice fiscale ........................... fax n. ..............................(154), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in .............................. premesso 155 che il creditore procedente( ) .............. gli ha intimato precetto per l’importo di .............. ed ha poi proceduto a notificargli atto di pignoramento presso terzi; che il terzo pignorato, con dichiarazione resa(156) ............................, ha dichiarato di aver vincolato presso di sé la somma di ............... e che tale somma è superiore all’importo precettato aumentato della metà; rilevato che il pignoramento deve ritenersi inefficace in relazione alle cose o alle somme di cui il terzo si sia dichiarato possessore se superano l’importo per il quale è stato intimato il precetto aumentato della metà, (152) Nominativo del creditore istante. (153) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato. (154) Vedi nota 94. (155) Nominativo del creditore procedente. (156) Indicare la dichiarazione resa dal terzo pignorato. CHIEDE che sia dichiarata la inefficacia del pignoramento relativamente alle somme di cui terzo abbia dichiarato di essere possessore oltre il limite dell’importo precettato aumentato della metà. (157) ............... (158) ............... 179. ORDINANZA RECANTE LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER LA PARTE ECCEDENTE L’IMPORTO PRECETTATO AUMENTATO DELLA METÀ (ART. 530 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI ............... Il giudice dell’esecuzione visti gli atti del procedimento esecutivo iscritto al n. ............... R.G.E.; vista la istanza del debitore esecutato depositata in data ..............; rilevato che il terzo pignorato con dichiarazione resa(159) .............. ha dichiarato di aver vincolato presso di sé la somma di ............... e che tale somma è superiore all’importo precettato ad istanza del creditore procedente ................ aumentato della metà; rilevato che il pignoramento deve ritenersi inefficace in relazione alle cose o alle somme di cui il terzo si sia dichiarato possessore se superano l’importo per il quale è stato intimato il precetto aumentato della metà; visto l’art. 546 c.p.c., DICHIARA che il pignoramento deve intendersi efficace limitatamente all’importo di .............. e che lo stesso è inefficace per l’importo di .............. Il giudice dell’esecuzione (160) ............... (157) Luogo e data. (158) Sottoscrizione dell’avvocato o del debitore se l’istanza sia stata presentata da questo personalmente. (159) Indicare la dichiarazione resa dal terzo pignorato. (160) Luogo e data. ............................................ 180. ISTANZA PER LA RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ESEGUITO PRESSO PLURIMI TERZI (ART. 546 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI ............... ISTANZA PER LA RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Al sig. giudice dell’esecuzione del Tribunale di ............... ..............................(161) codice fiscale ............................., rappresentato e difeso per procura rilasciata a margine o in calce al presente atto(162) dall’avvocato............................. codice fiscale ........................... fax n. ..............................(163), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in .............................. premesso 164 che il creditore procedente( ) .............. ha notificato al debitore .............. precetto per l’importo di .............. e, riscontrato l’inadempimento, ha eseguito il pignoramento presso terzi nei suoi confronti; che il pignoramento è stato eseguito presso(165) .............. in relazione a(166) .............., presso(167) .............. in relazione a(168) .............., presso(169) .............. in relazione a(170) ..............; (161) Nominativo del debitore istante. (162) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato. (163) Vedi sopra nota 94. (164) Nominativo del creditore procedente. (165) Nominativo del terzo pignorato. (166) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del debitore. (167) Nominativo del terzo pignorato. (168) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del debitore. (169) Nominativo del terzo pignorato. rilevato che tutti i terzi pignorati hanno reso dichiarazione positiva ed in particolare: (171) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la somma di ..............; (172) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la somma di ..............; (173) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la somma di ..............; ritenuto che, avuto riguardo alla misura del credito vantato dal creditore procedente (e degli eventuali creditori intervenuti ............... i quali vantano un credito complessivo, già comprese le spese di esecuzione(174), pari ad ...............), il pignoramento appare eccessivo e (170) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del debitore. (171) Nominativo del terzo pignorato. (172) Nominativo del terzo pignorato. (173) Nominativo del terzo pignorato. (174) E’ pacifico che le liquidazioni delle spese legali per le procedure esecutive avviate a decorrere dal 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140) e prima del 3 aprile 2014 (data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n. 55) debbano essere compiute in base a quanto disposto dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140 mentre le liquidazioni per procedure iniziate a partire dal 3 aprile 2014 devono essere effettuate sulla base di quanto disposto dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Vi è stato, invece, un contrasto in ordine al criterio da adottare per la liquidazione dei “diritti”, che erano previsti, dalle tariffe abrogate dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in misura fissa per le singole attività, e per la determinazione delle spese, regolamentate in modo diverso dal d.m. n..55/2014 rispetto al d.m. n.140/2012. Il problema non si è posto riguardo agli onorari poiché già la giurisprudenza di legittimità, formatasi nel vigore delle tariffe abrogate, stabiliva che gli onorari dovevano essere liquidati secondo la tariffa vigente al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico (cfr. da ultimo, Cass. 3 agosto 2007, n. 17059). Per i “diritti di avvocato” la giurisprudenza aveva, invece, affermato che gli stessi dovevano regolati dai parametri vigenti al momento del compimento dei singoli atti (cfr. Cass. 15 giugno 2001, n. 8160). La nuova disciplina ha eliminato le categorie dei “diritti” e degli “onorari” prevedendo una categoria onnicomprensiva costituita dal “compenso”. Nell’esame della questione occorre tener presente innanzitutto la disciplina transitoria dettata dall’art. 9 della legge n. 23 marzo 2012, n. 27 recante la conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 il quale stabilisce che le tariffe abrogate continuano ad applicarsi alle liquidazioni giudiziali da compiersi sino alla entrata in vigore dell’emanando decreto del Ministro può essere ridotto; che l’istante ha interesse alla riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti poiché(175) ..............; (ovvero che ha interesse alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento eseguito presso ............... poiché(176) ..............;) ai sensi dell’art. 546 c.p.c., CHIEDE competente e, comunque, non oltre il 22 luglio 2012 (120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione), la disciplina dettata dall’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 secondo cui le disposizioni da esso previste si applicano alle liquidazioni successive al 22 agosto 2012 nonché la disciplina dettata dall’art. 28 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 secondo cui le disposizioni in esso previste trovano applicazione alle liquidazioni a partire dall’1 aprile 2014. La dottrina aveva formulato diverse ipotesi interpretative: secondo una prima tesi i nuovi “parametri” sarebbero stati applicabili solo ai processi ed alle procedure esecutive introdotti a partire dall’entrata in vigore dei decreti ministeriali poiché, diversamente, si sarebbe realizzata una non consentita applicazione retroattiva del contenuto degli stessi. Secondo una diversa lettura i diritti dovevano essere liquidati, anche dopo l’entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, ogniqualvolta gli atti a cui si riferivano fossero stati posti in essere in epoca antecedente alla nuova normativa; in base ad una terza interpretazione si era, infine, sostenuto che, a seguito della loro abrogazione, le tariffe forensi sarebbero state del tutto inapplicabili talché anche i diritti maturati in relazione al compimento di singoli atti non potevano più essere liquidati nonostante riguardassero attività compiute nella vigenza del regime pregresso. Le prime pronunce edite della giurisprudenza di merito si erano attestate su quest’ultima interpretazione e successivamente anche la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. 12 ottobre 2012, n. 17405) si è pronunciata in tal senso sostenendo che “i nuovi parametri sono da applicare ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale” e ciò in quanto “la unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione onnicomprensiva di compenso” comportava che a quest’ultimo si dovesse applicare il principio, pacificamente applicato agli onorari, secondo cui si deve far riferimento al momento in cui la prestazione professionale fosse esaurita. Nella procedura esecutiva la liquidazione del compenso a favore del creditore deve essere sempre effettuata con i nuovi parametri poiché interviene quando l’attività difensiva non è ancora esaurita. Non vi sono ragioni per non ripetere un analogo ragionamento per l’applicazione della successiva modifica dei parametri, intervenuta con il d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Ogniqualvolta la liquidazione del compenso a favore del creditore interviene quando l’attività difensiva non è esaurita (e, ciò, nelle procedure esecutive si verifica sempre), essa, seguendo l’orientamento della giurisprudenza, deve essere sempre effettuata con i parametri vigenti al momento della liquidazione. Quindi a tutte le liquidazioni successive al 2 aprile 2014 devono applicarsi i parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55. (175) Indicare i motivi della richiesta di riduzione proporzionale. (176) Indicare i motivi della richiesta della dichiarazione di inefficacia di un solo pignoramento (o di più pignoramenti) per intero. la riduzione del pignoramento nei termini di cui alla presente istanza. (177) ............... Il giudice dell’esecuzione ............................................ 181. ORDINANZA DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ESEGUITO PRESSO PIÙ TERZI (ART. 546 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI ............... Il giudice dell’esecuzione visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. ............... R.G.E.; vista la istanza del debitore esecutato depositata in data ..................; rilevato che il creditore procedente(178) .............. ha intimato al debitore .............. precetto per l’importo di .............. e, riscontrato l’inadempimento, ha eseguito il pignoramento presso terzi nei suoi confronti; che il pignoramento è stato eseguito presso(179) ............... in relazione a(180) .............., presso(181) .............. in relazione a(182) .............. presso(183) .............. in relazione a(184) ..............; che tutti i terzi pignorati hanno reso dichiarazione positiva ed in particolare: (185) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la somma di ..............; (177) Luogo e data. (178) Nominativo del creditore procedente. (179) Nominativo del terzo pignorato. (180) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del debitore. (181) Nominativo del terzo pignorato. (182) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del debitore. (183) Nominativo del terzo pignorato. (184) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del debitore. (185) Nominativo del terzo pignorato. (186) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la somma di ..............; (187) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la somma di ..............; considerato che il debitore ha chiesto procedersi alla riduzione proporzionale del pignoramento eseguito presso ciascuno dei terzi pignorati; (ovvero che il debitore ha chiesto dichiararsi l’inefficacia del pignoramento eseguito presso ...............;) visto l’art. 546 c.p.c. ACCOGLIE la istanza del debitore e dispone la riduzione del pignoramento eseguito presso ciascuno dei terzi nella misura proporzionale del(188)......; (ovvero accoglie la istanza di riduzione e dichiara la inefficacia del pignoramento eseguito presso ...............). (189) .............. Il giudice dell’esecuzione ............................................ 7. L’assegnazione o la vendita dei crediti o delle cose mobili in possesso del terzo (art. 552 c.p.c.) L’assegnazione al creditore dei crediti esigibili o con scadenza non superiore ai novanta giorni si dice “satisfattiva”. Essa produce l’effetto di trasferire il credito realizzando una modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio e comportando la sostituzione del pignorante nella posizione creditoria di cui prima era titolare il debitore esecutato. Secondo la giurisprudenza, l’ordinanza di assegnazione dei crediti, esigibili o con scadenza non superiore ai novanta giorni, configura una cessione pro solvendo o una datio in solutum a favore del creditore procedente condizionata al pagamento della somma (186) Nominativo del terzo pignorato. (187) Nominativo del terzo pignorato. (188) Indicare la percentuale con la quale si vuole procedere alla riduzione proporzionale. (189) Luogo e data. dovuta(190). Ciò significa che la soddisfazione dell’assegnatario non coincide con l’adozione del provvedimento che è idoneo a produrre il solo trasferimento del credito ma non l’attribuzione della somma di denaro. Tale ricostruzione è confortata dall’art. 2928 c.c., secondo cui il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato(191), e non è in contrasto con l’assunto secondo cui il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 553 c.p.c. segna la conclusione del processo esecutivo(192). Ed invero, l’eventuale inadempimento del terzo pignorato obbligato in forza dell’assegnazione non implica la necessità di ulteriore intervento giurisdizionale e non produce in nessun caso l’effetto di perpetuare la durata della procedura esecutiva(193). Può, dunque sostenersi che, nel caso in cui il terzo pignorato non adempia alla ordinanza di assegnazione, l’assegnatario resti creditore del debitore esecutato ma, nel contempo, diventi titolare di un ulteriore diritto di credito, quello assegnato, che non sostituisce il credito per cui è stato eseguito il pignoramento ma coesiste con esso. In questa ottica, l’assegnatario, dopo aver escusso senza esito il terzo pignorato(194), può continuare ad esercitare l’azione esecutiva in danno del debitore esecutato promuovendo altri pignoramenti(195). Diversamente, quando i crediti sono esigibili in un tempo superiore ai novanta giorni, l’assegnazione costituisce solo una delle possibili forme di liquidazione. In tal caso l’assegnazione può essere disposta solo su concorde richiesta di tutti i creditori concorrenti ed è, quindi, facoltativa. (190) In questo senso è orientata tutta la giurisprudenza sin dalle pronunce più risalenti. Cfr. Cass. 26 luglio 1943, n. 1932; Cass. 4 agosto 1943, n. 2065; Cass. 5 agosto 1964, n. 2238; Cass. 14 luglio 1967, n. 1768; Cass. 26 ottobre 1983, n. 6317; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021; Cass. 26 luglio 2001, n. 10200; Cass. 28 marzo 2001, n. 4494; Cass. 29 novembre 2005, n. 26036. Per una diffusa trattazione sul punto cfr. TISCINI, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv. esec. forz., 2012, 3. (191) Cass. 11 dicembre 2007, n. 25496 (192) Cass. 22 giugno 2007, n. 14574. (193) In questo senso si è espressa Cass. 29 novembre 2005, n. 26036. (194) Cass. 16 settembre 1980, n. 5304. (195) Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021. È, invece, controverso se anche l’assegnazione di crediti con scadenza superiore ai novanta giorni sia pro solvendo o se, piuttosto, essa dia luogo ad una cessione pro soluto (ovvero ad una assegnazione idonea ad estinguere il debito). Muovendo dal tenore letterale dell’art. 2928 c.c. (nella parte in cui dispone “Se oggetto dell’assegnazione è un credito il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato”) che pare sancire una regola di portata generale, sembra preferibile affermare che, anche nell’ipotesi di crediti esigibili in un termine superiore a novanta giorni, la assegnazione determini una cessione pro solvendo. Resta da stabilire quali siano i creditori di cui si richiede l’accordo al fine di procedere all’assegnazione dei crediti con scadenza superiore a novanta giorni. È preferibile ritenere che la richiesta debba provenire da tutti i creditori concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano o meni muniti di titolo esecutivo(196). Ciò in quanto, l’assegnazione, nell’ipotesi che si sta esaminando, costituisce, nel contempo, una forma di liquidazione del compendio pignorato e una modalità di soddisfazione immediata dei creditori, in tutto assimilabile alla distribuzione. Ai sensi dell’art. 553 c.p.c. il valore delle rendite perpetue e dei censi, nel caso in cui questi siano assegnati ai creditori, si determina in ragione di euro 0, 052 di capitale per euro 0, 00258 di rendita. Il giudice, cioè, nel momento in cui emette l’ordinanza di assegnazione, ha il potere – dovere di accertare, di ufficio, l’idoneità del titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto nonché di ridurre la pretesa creditoria assegnando un importo inferiore a quanto domandato(197). Pur in difetto di una previsione normativa specifica, secondo l’opinione della giurisprudenza(198), l’ordinanza di assegnazione del (196) CASTORO, op. cit., 541. (197) Cfr. Cass. 10 settembre 1996, n. 8215; Cass. 16 febbraio 2000, n. 1728; Cass. 8 aprile 2003, n. 5510. (198) In giurisprudenza cfr. Cass. 5 febbraio 1968, n. 394; Cass. 30 maggio 1963, n. 1426; Cass. 14 febbraio 1966, n. 453; Cass. 21 marzo 1953, n. 713; 8 febbraio 1972, n. 333; Cass. sez. un. 18 marzo 2003, n. 3976; Trib. Roma 30 settembre 1974, in Riv. dir. proc., 1976, p. credito costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato ma non nei confronti del debitore(199). Ciò comporta che il terzo è esonerato dall’obbligo di adempiere l’ordinanza di assegnazione nel solo caso in cui il creditore assegnatario abbia rinunciato alla pretesa di escutere il terzo pignorato mediante una dichiarazione scritta. L’ordinanza di assegnazione del credito è il provvedimento che segna la conclusione del procedimento di espropriazione presso terzi. Tale ordinanza può essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi(200) dal debitore esecutato ovvero dal terzo pignorato nel 825 con nota critica di CORDOPATRI. In senso contrario Trib. Chieti 11 giugno 2002, in P.Q.M., 2002, p. 95. Per completezza va segnalato che l’unico riferimento normativo in tale senso è stato introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, modificando l’art. 548 c.p.c., ha stabilito che il riconoscimento implicito della esistenza del credito o del possesso delle cose pignorate ha valenza nella espropriazione in corso e nelle diverse esecuzioni promosse in virtù della ordinanza di assegnazione. Cfr. SOLDI, op. cit., 660 ss. (199) Cass. 30 dicembre 2011, n. 30457. (200) Secondo la Corte di legittimità l’ordinanza di assegnazione, al pari di qualunque atto esecutivo, può essere impugnata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per far valere tutti i vizi di formazione dell’atto (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566) e, quindi, ad esempio, per rilevare il fatto che sia stata disposta, nonostante la dichiarazione del terzo avesse contenuto negativo (cfr. Cass. 16 maggio 2005, n. 10180 nonché Cass. 23 febbraio 2007, n. 4212) o fosse affetta da vizio perché ad esempio resa da falsus procurator (Cass. 20 febbraio 1997, n. 1568) o fondata su errore di fatto. L’ordinanza di assegnazione può parimenti essere impugnata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quando il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio, verificata la non corrispondenza tra il titolo esecutivo e la pretesa fatta valere dal creditore, abbia proceduto alla sua riduzione (Cass. 16 febbraio 2000, n. 1728; Cass. 8 aprile 2003, n. 5510), ovvero nel caso in cui sia stata emessa in violazione delle norme sul cumulo dei mezzi espropriativi (Cass. 16 maggio 2006, n. 11360). È proponibile l’opposizione agli atti pure quando si contestino i criteri in base ai quali il giudice ha operato con riferimento alla percentuale del credito retributivo assegnata (Cass. 23 aprile 2003, n. 6432), ovvero quando essa non sia stata pronunciata a favore di uno dei creditori concorrenti a causa della mancata allegazione, a cura di quest’ultimo, del titolo esecutivo in originale (Cass. 24 maggio 2003, n. 8242). È controverso se l’ordinanza di assegnazione possa essere opposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. anche per ragioni attenenti al merito, e quindi per far valere quelle contestazioni che il debitore avrebbe potuto proporre prima della sua emissione con il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c., tanto più se trovano fondamento nel verificarsi di circostanze sopravvenute. La giurisprudenza ha talora riconosciuto l’ammissibilità del rimedio in esame nel caso della impignorabilità del credito assegnato (propendono per la ammissibilità Cass. 20 febbraio 2006, n. 3655; Cass. 18 gennaio 2000, n. 496; in senso contrario Cass. 19 maggio 2003, n. 7761 e Cass. 28 febbraio 2006, n. 4507), ovvero di inefficacia del titolo esecutivo sopravvenuta alla adozione dell’ordinanza di assegnazione, ma sembra ad oggi prevalente termine perentorio di giorni venti dalla sua conoscenza legale(201) e non invece con il rimedio di cui all’art. 111 Cost.(202). Per lungo tempo la giurisprudenza, richiamando il principio della prevalenza del contenuto del provvedimento sulla sua forma, ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione potesse essere appellata ogni volta che avesse assunto un contenuto decisorio diverso da quello suo proprio e fosse stata, conseguentemente, in grado di incidere sulle posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore e del debitore(203). Di recente tale orientamento è stato, però, superato poiché si è ritenuto che l’ordinanza di assegnazione, nella parte in cui risolve una questione di merito (che avrebbe dovuto essere proposta con una opposizione all’esecuzione e decisa secondo il disposto degli artt. 615 ss. c.p.c.) non abbia il contenuto di sentenza ma equivalga ad una ordinanza ex art. 624 e debba, dunque, essere seguita dalla introduzione della causa di merito ex art. 616 c.p.c.(204). l’orientamento più rigoroso (Cass. 23 febbraio 2011, n. 4505) che esclude la possibilità di far rivivere attraverso l’opposizione agli atti esecutivi quelle contestazioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte durante lo svolgimento del processo nelle forme dell’opposizione all’esecuzione (va, però, segnalato che, secondo. Cass. 31 agosto 2011, n. 17878, l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di assegnazione per far valere l’impignorabilità delle somme, deve ritenersi ammissibile quando il debitore abbia già contestato detta impignorabilità con una precedente opposizione all’esecuzione e l’abbia poi ribadita senza successo al momento della dichiarazione del terzo). Per completezza giova, infine, precisare che l’ordinanza di assegnazione non è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi quando debbano essere rilevati, non vizi suoi propri, ma vicende modificative o estintive del credito in essa riconosciuto. Più precisamente, cioè, la totale o parziale estinzione del credito vantato dal creditore nei confronti del terzo assegnatario, scaturente dal verificarsi di fatti successivi alla emanazione della ordinanza ex art. 553 c.p.c., dovrà essere fatta valere dal debitore, non con l’opposizione agli atti esecutivi, ma con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. da proporsi avverso l’esecuzione intrapresa dal creditore assegnatario (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566). (201) Cfr. Cass. 27 aprile 1985, n. 2744; Cass. 20 febbraio 1997, n. 1568; Cass. 26 agosto 1997, n. 8013; Cass. 16 maggio 2005, n. 10180; Cass. 4 febbraio 2014, 2410. (202) Cass. 4 febbraio 2014, 2410. (203) Cass. 18 settembre 1972, n. 2755; Cass. 8 settembre 1986, n. 5491; Cass. 28 giugno 1989, n. 3138; Cass. 5 luglio 1989, n. 3208; Cass. 29 settembre 1997, n. 9541; Cass. 3 febbraio 1998, n. 1091; Cass. 29 gennaio 1999, n. 786; Cass. 28 giugno 2000, n. 8813; Cass. 4 gennaio 2000, n. 14; Cass. 30 marzo 2001, n. 4746; Cass. 8 agosto 2002, n. 12030; Cass. 22 giugno 2007, n. 14574; Cass. 9 marzo 20011, n. 5529; Cass. 4 febbraio 2014, 2410. (204) Cfr. Cass. 14 luglio 2011, n. 15588 che, pur dichiarando inammissibile il ricorso, in motivazione prospetta la possibilità di considerare l’ordinanza di assegnazione come atto Inoltre, l’ordinanza di assegnazione non è reclamabile né può essere modificata o revocata(205) ma è suscettibile di correzione per errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.(206). Le conclusioni cui si è pervenuti non devono modificarsi nemmeno a seguito della riforme del 2012 quantunque l’art. 548 c.p.c. stabilisca che “Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 co. 1, l’ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” con una disposizione foriera di dubbi interpretativi. Se si guarda al solo tenore letterale dell’art. 548 c.p.c. si potrebbe essere indotti a ritenere che l’ordinanza di assegnazione, nel caso in cui sia stata emessa sulla scorta di una dichiarazione dal contenuto “implicito” o “presunto”, possa essere opposta ex art. 617 c.p.c. a cura del terzo pignorato solo allorché quest’ultimo non l’abbia conosciuta, per caso fortuito o forza maggiore ovvero per la sua omessa notifica. Se così fosse l’art. 548 ultimo comma c.p.c. avrebbe inteso limitare a vicende assolutamente circoscritte e residuali le ipotesi di impugnabilità da parte del terzo della ordinanza di assegnazione che, secondo la giurisprudenza, poteva essere impugnata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., al pari di qualunque atto esecutivo, per far valere tutti i vizi di formazione dell’atto. Tale soluzione non è, tuttavia, convincente per diverse ragioni. In primo luogo non vi sono motivi per escludere che il terzo sia conclusivo della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione. In buona sostanza, cioè, l’ordinanza di assegnazione che contenga anche una decisione circa la pignorabilità dei beni staggiti o la esistenza del diritto del creditore ad agire esecutivamente, avrebbe un duplice contenuto: essa conterrebbe una decisione implicita di rigetto della istanza di sospensione (da ricollegarsi alla opposizione all’esecuzione proposta in qualunque forma dall’esecutato) nonché l’atto esecutivo tout court che si traduce nel trasferimento della titolarità del diritto sul credito o dei beni mobili. In questa prospettiva, tale ordinanza di assegnazione sarebbe reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui contiene un provvedimento cautelare di diniego della sospensione e, per il resto, dovrebbe essere impugnato con la opposizione agli atti esecutivi. Peraltro, il debitore esecutato avrebbe la facoltà di introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. nel termine concesso dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza o a seguito di apposita istanza. (205) Cfr. Cass. 4 aprile 1959, n. 1007; Cass. 13 giugno 1992, n. 7248; Cass. 26 maggio 1993, n. 5890. In senso contrario Cass. 24 novembre 1980 n. 6245. (206) Cass. 17 luglio 1991, n. 7930; Cass. 10 marzo 1992, n. 2838; Cass. 16 giugno 1992, n. 7399. legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento, l’ordinanza di assegnazione, che produce nei suoi confronti effetti molto rilevanti dato che, salve le eccezionali ipotesi esaminate, costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti. In secondo luogo la nuova formulazione dell’art. 548 ultimo comma c.p.c. non impone di ritenere che quello enunciato costituisca l’unico motivo che consente la proposizione della opposizione agli atti esecutivi. Va, perciò, preferita la conclusione secondo cui il legislatore del 2012 abbia inteso rafforzare la tutela del terzo pignorato e non limitarla senza apparente giustificazione. Muovendo da questa prospettiva, deve ritenersi che il terzo pignorato possa, come era già previsto in precedenza, impugnare l’ordinanza di assegnazione per far valere tutti i vizi di formazione dell’atto ma che nell’ipotesi in cui abbia conosciuto l’ordinanza di assegnazione, emessa sulla scorta del riconoscimento implicito o presunto, solo con la notificazione del precetto, che è atto prodromico all’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti fondata sull’ordinanza di assegnazione, e, dunque, in una fase ormai molto successiva al momento dell’emissione della stessa ordinanza di assegnazione, abbia anche la facoltà di impugnarla con l’opposizione preventiva ex art. 617 co. 1 c.p.c.. L’art. 548 ultimo comma c.p.c. sembra, pertanto, attribuire al terzo pignorato, in via di eccezione, la facoltà di impugnare l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c., non solo come atto illegittimo emesso all’esito di un procedimento ormai definito, ma anche come atto posto a fondamento di una diversa e successiva espropriazione forzata. Va, però, precisato che la eccezionale legittimazione che il legislatore del 2012 pare riconoscere al terzo pignorato nella fase degli atti prodromici all’avvio della esecuzione ai suoi danni non è estesa alle ragioni di merito ma è circoscritta alla deduzione che il titolo esecutivo di formazione giudiziale è inesistente e va, quindi, revocato poiché si è irritualmente formato senza garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’opponente. Il provvedimento di assegnazione contiene anche la liquidazione delle spese sostenute dal creditore procedente e dagli eventuali creditori intervenuti. Riguardo al contenuto del provvedimento di liquidazione va evidenziato che l'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed il successivo d.m. 20 luglio 2012 n. 140 (in vigore dal 23 agosto 2012) avente ad oggetto il “regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” avevano già inciso in maniera molto significativa sull’intera materia. Successivamente il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014) avente ad oggetto il “regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge 24 marzo 2012, n. 27”, ha ulteriormente modificato il quadro normativo di riferimento operando, tra l’altro una importante revisione dei parametri di liquidazione(207). I decreti ministeriali citati prevedono che nei casi in cui la liquidazione è operata dal giudice all’esito di un processo di qualunque natura, ivi compreso quello esecutivo(208), si debba compiere una valutazione tendenzialmente omogenea, ispirata a principi di ragionevolezza ed omogeneità di trattamento, alla stregua non più di “tariffe”, come prima del 2012, ma di “parametri” determinati dapprima con il d.m. n. 140 del 2012 poi con il d.m. n. 55 del 2014. Tali parametri sono fissi ma prevedono che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle con la possibilità di un aumento, di regola, fino all'80 per cento, o di una diminuzione fino al 50 per cento; per la fase (207) Vedi cap. 2 par. 1 per una illustrazione generale della nuova disciplina dei compensi. (208) Dovendosi escludere che l’accordo sulle spese stipulato tra la parte ed il proprio legale possa essere in qualche misura vincolante per la controparte o, comunque, per i terzi. istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento(209). Peraltro il d.m. n. 55 del 2014 ha reintrodotto(210) le spese forfettarie determinate nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2 co. 2), ed ha previsto le spese e le indennità di trasferta (art. 11 e art. 27)(211) L’art. 5 co. 1 del d.m. n. 55 del 2014 stabilisce che il compenso è liquidato per fasi e che le fasi, con riguardo al processo esecutivo, si articolano esemplificativamente, come segue: “e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo”. Per l’esecuzione presso terzi i parametri per la liquidazione che, come si è visto, avviene per fasi, sono i seguenti: Valore da € 0,01 a€ 1.100,00 Compenso 105,00 per la fase di studio della controversia Compenso 225,00 per la fase da € 1.100,01 a€ 5.200,00 da € 5.200,01 a€ 26.000,00 da € 26.000,01 a€ 52,000,00 da € 52.000,01 a€ 260.000,00 da € 260.000,01 a€ 520.000,00 315,00 526,00 820,00 1.100,00 1.460,00 540,00 810,00 1.295,00 1.835,00 2.480,00 (209) Vedi art. 4 co. 1 d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Vedi capitolo 2 nota 52. (210) In conformità con quanto già previsto dall’art. 13 co. 10 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). Vedi capitolo 2 nota 79. (211) Vedi capitolo 2 nota 53. di trattazione e conclusiva Tali valori possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento e, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti(212). Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione nonché nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti(213). Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento(214). Il valore della procedura ai fini della liquidazione del compenso è determinato sulla base del credito azionato dai creditori, procedente o intervenuto. È controverso se anche nell’espropriazione presso terzi sia necessario il compimento di un atto di impulso a cura del (212) Art. 4 co. 1 del d.m. n. 55 del 2014. (213) Art. 4 co. 2 del d.m. n. 55 del 2014. (214) Art. 4 co. 4 del d.m. n. 55 del 2014. creditore istante in tutto riconducibile a quello previsto dall’art. 497 c.p.c. La giurisprudenza ha ritenuto necessaria una formale istanza di assegnazione esclusivamente nell’ipotesi in cui l’espropriazione presso terzi concerna crediti con scadenza superiore a novanta giorni, poiché, in tal caso, è possibile procedere all’assegnazione (in luogo della vendita) solo in presenza di un accordo tra i creditori. La giurisprudenza non ha, tuttavia, chiarito se un’istanza espressa sia necessaria anche quando si debba procedere all’assegnazione di crediti esigibili nei novanta giorni ai sensi dell’art. 553 co. 1 c.p.c.(215). Se si accede alla tesi(216) secondo cui l’istanza di vendita o di assegnazione siano implicite nel pignoramento presso terzi, il creditore non è tenuto a formalizzare alcuna richiesta. In questa prospettiva il giudice, nel corso della udienza di cui all’art. 547 c.p.c., deve dettare le modalità di vendita delle cose mobili o provvedere all’assegnazione dei crediti pure in difetto di una specifica ed esplicita richiesta, a condizione che il creditore procedente sia presente (la sua mancata comparizione determina il rinvio ai sensi dell’art. 631 c.p.c.) e che il terzo abbia reso la sua dichiarazione (ovvero sia possibile configurare un riconoscimento “implicito o presunto” del credito ovvero del possesso delle cose mobili appartenenti al debitore). Contrariamente a quanto previsto prima della riforma del 2012, l’atto di impulso è superfluo anche quando l’obbligo del terzo sia stato accertato ai sensi dell’art. 549 c.p.c. atteso che oggi tale accertamento si compie con ordinanza del giudice dell’esecuzione e non occorre che il processo esecutivo venga riassunto(217). Va, infine, segnalato che, ai sensi dell’art. 554 co. 1 c.p.c., se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno o da ipoteca, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o all’aggiudicatario del credito oppure ad un terzo (ma se la cosa è consegnata ad un terzo, (215) Così nella motivazione si è espressa Cass. 22 febbraio 1995, n. 1954. (216) Vedi cap. 3, par. 2 (217) Vedi in questo capitolo par. 7. quest’ultimo deve essere interpellato per verificare se ha intenzione di accettare l’incarico). Il provvedimento di cui all’art. 554 c.p.c. può essere assunto con la stessa ordinanza di assegnazione o di vendita ovvero con provvedimento autonomo. Va, peraltro, precisato che nel caso in cui il debitore esecutato, nella sua qualità di creditore del terzo pignorato, rifiuti la consegna del pegno si può procedere alla sua apprensione materiale mediante ufficiale giudiziario(218). Nel caso in cui il credito sia garantito da ipoteca, l’art. 554 co. 2 c.p.c. prescrive che si proceda alla annotazione nei libri fondiari, rispettivamente, del provvedimento di assegnazione ovvero dell’atto di vendita. 182. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI ESIGIBILI IMMEDIATAMENTE O IN UN TERMINE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI (ART. 553 CO. 1 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. Il giudice dell’esecuzione visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. ............... R.G.E.; vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... in udienza ovvero a mezzo di lettera raccomandata (o di messaggio di posta elettronica certificata)(219); (ovvero ritenuto che la esistenza del credito (ovvero il possesso delle (218) CASTORO, op. cit., 544. (219) Il terzo pignorato, nei casi in cui siano stati pignorati crediti diversi rispetto a quelli menzionati dall’art. 545 co. 2 – 3 c.p.c. ovvero cose mobili appartenenti al debitore che si assumono nel possesso dei terzi, deve rendere la dichiarazione a mezzo di lettera raccomanda ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ma non è escluso che possa comparire in udienza e rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice dell’esecuzione. Va, però, evidenziato che, per i procedimenti esecutivi promossi a far data dall’11 dicembre 2014, la dichiarazione del terzo deve essere resa mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata inviati al creditore. cose mobili appartenenti al debitore) deve ritenersi incontestato nei limiti indicati dal creditore(220)); preso atto che il terzo pignorato è debitore del debitore per l’importo di euro ............... e che tale somma è esigibile (o è esigibile in un termine non superiore a novanta giorni); ritenuto che il credito fatto valere da(221) ............... nei confronti di(222) ................ ammonta in base al precetto(223) ad euro ................. oltre interessi successivi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale del ..............) pari ad(224) ..............; che le spese di esecuzione devono essere liquidate in euro ............... ............... per compensi(225) e in euro ............... per spese, già compresi i.v.a. e c.p.a., oltre le occorrende spese di registrazione del presente provvedimento; visto l’art. 553 c.p.c. LIQUIDA al terzo la somma di .............. per rimborso delle spese relative alla dichiarazione; ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ............... la somma di euro ............... oltre le eventuali spese di registrazione e notifica e successive nonché gli interessi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale) maturati sulla sorte capitale di euro ............... fino alla data del pagamento, purché entro il limite della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato a totale (ovvero parziale) soddisfo del credito per spese di esecuzione ed a totale (ovvero parziale soddisfo) del credito vantato. ORDINA (220) Vedi formule n. 170 ss. (221) Nominativo del creditore pignorante ovvero del creditore intervenuto. (222) Nominativo del debitore esecutato. (223) Indicare l’importo precettato. (224) Indicare l’ammontare complessivo degli interessi maturati dal giorno della notificazione del precetto o dal giorno successivo a quello sino al quale gli interessi sono stati calcolati nel precetto e sino alla data dell’ordinanza. (225) Per la determinazione dei compensi dopo l’entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n.55 vedi sopra, nota 171; vedi anche cap. 2 par. 1. Vedi, inoltre, le note 48 ss. dello stesso capitolo 2 per i parametri attualmente in vigore. Al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all’assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza, dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato per la somma corrispondente. Il giudice dell’esecuzione (226) ................. ............................................ 183. ORDINANZA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIPARTO NEL CASO DI PIÙ CREDITORI (ART. 553 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI ............... Il giudice dell’esecuzione visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. ............... R.G.E.; vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... all’udienza del(227) .............. (ovvero mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata trasmessa al creditore procedente e da questi prodotta all’udienza); ovvero ritenuto che la esistenza del credito (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore) deve ritenersi incontestato nei limiti indicati dal creditore(228); rilevato che, oltre al creditore procedente sono intervenuti nella procedura altri creditori; che le somme ricavate dalla procedura ammontano ad ......; PREDISPONE il seguente progetto di distribuzione omissis(229) (226) Luogo e data. (227) La dichiarazione del terzo pignorato per i crediti di lavoro può essere resa solo in udienza. Va, però, evidenziato che, per i procedimenti esecutivi promossi a far data dall’11 dicembre 2014, la dichiarazione del terzo deve essere resa mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata inviati al creditore. (228) Vedi formule n. 170 ss. (229) Per il progetto di distribuzione vedi cap. 6, formula n. 126. (230) ................. Il giudice dell’esecuzione ............................................ 184. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI DI LAVORO (ART. 553 C.P.C.)(231) TRIBUNALE ORDINARIO DI ............... Il giudice dell’esecuzione visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. ............... R.G.E.; vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... in udienza ovvero a mezzo di lettera raccomandata (o di messaggio di posta elettronica certificata)(232); ovvero ritenuto che la esistenza del credito deve ritenersi incontestata nei limiti indicati dal creditore(233); ritenuto che il credito fatto valere da(234) ............... nei confronti di(235) ................ ammonta in base al precetto(236) ad euro ................. oltre interessi successivi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale del ..............) pari ad(237) ..............; che le spese di esecuzione devono essere liquidate in euro ............... (230) Luogo e data. (231) La previsione di una formula particolare per i crediti di lavoro riguarda le procedure iniziate prima dell’11 dicembre 2014, data di efficacia delle disposizioni sulle procedure esecutive previste dal d.l. 12 settembre 2014, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162. (232) Il terzo pignorato, nei casi in cui siano stati pignorati crediti diversi rispetto a quelli menzionati dall’art. 545 co. 2 – 3 c.p.c. ovvero cose mobili appartenenti al debitore che si assumono nel possesso dei terzi, deve rendere la dichiarazione a mezzo di lettera raccomanda ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ma non è escluso che possa comparire in udienza e rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice dell’esecuzione. (233) Vedi formule n. 170 ss. (234) Nominativo del creditore procedente. (235) Nominativo del debitore esecutato. (236) Indicare l’importo precettato. (237) Indicare l’ammontare complessivo degli interessi maturati dal giorno della notificazione del precetto o dal giorno successivo a quello sino al quale gli interessi sono stati calcolati nel precetto e sino alla data dell’ordinanza. per compensi(238) e in euro ............... per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre le occorrende spese di registrazione del presente provvedimento; visto l’art. 553 c.p.c. LIQUIDA al terzo pignorato la somma di euro .............. per rimborso delle spese relative alla dichiarazione; ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ............... la somma pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, nonché 1/5 del trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione anticipata del rapporto, all’esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti precedentemente eseguiti e fino alla concorrenza del complessivo importo di euro ..............., oltre le eventuali spese di registrazione e notifica e successive nonché gli interessi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale) maturati sulla sorte capitale di euro ..............., a scalare, successivi alla data del presente provvedimento e fino al saldo, a totale (ovvero parziale) soddisfo del credito per spese di esecuzione ed a totale (ovvero parziale soddisfo) del credito vantato (ovvero in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ............... la somma pari ad 1/5 della pensione mensile, al netto delle sole ritenute fiscali e previa detrazione della somma di 543,79, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, all’esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti precedentemente eseguiti e fino alla concorrenza del complessivo importo di euro ............... oltre le eventuali spese di registrazione e notifica e successive nonché gli interessi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale) maturati sulla sorte capitale di ..............., a scalare, successivi alla data del presente provvedimento e fino al saldo, a totale (ovvero parziale) soddisfo del credito per spese di esecuzione ed a totale (ovvero parziale soddisfo) del credito vantato) ORDINA (238)Per la determinazione dei compensi dopo l’entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n.55 vedi sopra, nota 171; vedi anche cap. 2 par. 1. Vedi, inoltre, le note 48 ss. dello stesso capitolo 2 per i parametri attualmente in vigore. Al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all’assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza, dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato per la somma corrispondente(239). (240) ................. Il giudice dell’esecuzione ............................................ 185. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI ESIGIBILI IN UN TERMINE SUPERIORE A NOVANTA GIORNI SU ACCORDO DEI CREDITORI (ART. 553 CO. 2 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. Il giudice dell’esecuzione visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. ............... R.G.E.; vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... in udienza ovvero a mezzo di lettera raccomandata (o di messaggio di posta elettronica certificata)(241); ovvero ritenuto che la esistenza del credito (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore) deve ritenersi incontestato nei limiti indicati dal creditore(242); preso atto che il terzo pignorato si è dichiarato debitore del debitore limitatamente all’importo di euro ............... e che tale somma è esigibile in un termine superiore a novanta giorni; (239) Luogo e data. (240) Luogo e data. (241) Il terzo pignorato, nei casi in cui siano stati pignorati crediti diversi rispetto a quelli menzionati dall’art. 545 co. 2 – 3 c.p.c. ovvero cose mobili appartenenti al debitore che si assumono nel possesso dei terzi, deve rendere la dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ma non è escluso che possa comparire in udienza e rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice dell’esecuzione. (242) Vedi formule n. 170 ss. ritenuto che il credito fatto valere da(243) ............... nei confronti di(244) ................ ammonta in base al precetto(245) ad euro ................. oltre interessi successivi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale del ..............) pari ad(246) ..............; che le spese di esecuzione devono essere liquidate in euro ............... per compensi(247) e in euro ............... per spese, già compresi i.v.a. e c.p.a., oltre le occorrende spese di registrazione del presente provvedimento; che sono intervenuti nel procedimento esecutivo i seguenti creditori: 1) ............... per il credito fondato (ovvero non fondato) su titolo esecutivo di cui all’atto di intervento depositato il(248) ...............; 2) ............... per il credito fondato (ovvero non fondato) su titolo esecutivo di cui all’atto di intervento depositato il(249) ...............; rilevato che tutti i creditori concorrenti hanno chiesto l’assegnazione del credito; visto l’art. 553 c.p.c. LIQUIDA al terzo la somma di euro .............. per rimborso delle spese relative alla dichiarazione; ASSEGNA in pagamento ai creditori, salvo esazione(250), la somma di euro ............... oltre le eventuali spese di registrazione e notifica e (243) Nominativo del creditore procedente. (244) Nominativo del debitore esecutato. (245) Indicare l’importo precettato. (246) Indicare l’ammontare complessivo degli interessi maturati dal giorno della notificazione del precetto o dal giorno successivo a quello sino al quale gli interessi sono stati calcolati nel precetto e sino alla data dell’ordinanza. (247)Per la determinazione dei compensi dopo l’entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n.55 vedi sopra, nota 171; vedi anche cap. 2 par. 1. Vedi, inoltre, le note 48 ss. dello stesso capitolo 2 per i parametri attualmente in vigore. (248) Nel caso in cui vi siano altri creditori chirografari tempestivi occorre ripetere la formula per ciascun creditore chirografario. (249) Nel caso in cui vi siano altri creditori chirografari tempestivi occorre ripetere la formula per ciascun creditore chirografario. (250) La assegnazione è disposta salvo esazione poiché anche nell’ipotesi prevista dall’art. 553 co. 2 c.p.c. si ritiene che essa operi pro solvendo. successive nonché gli interessi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale) maturati sulla sorte capitale di euro ............... fino alla data del pagamento, purché entro il limite della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, da ripartirsi come segue: omissis(251) 186. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA ASSEGNAZIONE O ALLA VENDITA DELLE COSE DI CUI IL TERZO SI È DICHIARATO POSSESSORE O DEI CREDITI ESIGIBILI IN TERMINE SUPERIORE A NOVANTA GIORNI Si rinvia al capitolo 8 sulla espropriazione mobiliare presso il debitore ed alle formule riportate in tale capitolo. 187. ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI CUI ALL’ART. 499 CO. 6 C.P.C. PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI DEGLI INTERVENUTI SENZA TITOLO ESECUTIVO Si rinvia alla formula n. 117 nel capitolo 6. 8. Il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) Prima della recente riforma (di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) il pignoramento eseguito nelle forme previste dall’art. 543 c.p.c. si perfezionava mediante la dichiarazione positiva del terzo pignorato, ove non contestata, o, ed in alternativa, in virtù della sentenza che avesse accertato l’esistenza del suo obbligo. L’accertamento dell’obbligo del terzo, regolato dalla vecchia formulazione dell’art. 548 c.p.c., configurava un giudizio di cognizione ordinaria destinato a concludersi con una sentenza idonea al giudicato sostanziale che poteva essere, pertanto, collocata tra gli (251) Per il progetto di distribuzione vedi cap. 6, formula n. 126. incidenti cognitivi incidentali al processo esecutivo, al pari delle opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha, però, trasformato il quadro normativo(252) poiché, per un verso, ha previsto che il silenzio del terzo pignorato (che, non comparendo in udienza, omette di rendere la propria dichiarazione) assuma la valenza di un riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza del credito o del possesso delle cose del debitore e, per altro verso, ha modificato radicalmente la natura dell’accertamento dell’obbligo del terzo che, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., come novellato, configura, oggi, un procedimento sommario ed endoesecutivo in qualche modo assimilabile alle controversie distributive di cui all’art. 512 c.p.c.. Ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nella sua precedente formulazione, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo poteva essere promosso ad iniziativa dei creditori muniti di titolo esecutivo, quando il terzo avesse mancato o rifiutato espressamente di rendere la dichiarazione, ovvero nei casi in cui tale dichiarazione fosse stata in tutto o in parte negativa. L’art. 549 c.p.c. riformulato a seguito della riforma del 2012, stabilisce invece che, qualora sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste sono risolte dal giudice dell’esecuzione con ordinanza, previ i necessari accertamenti. Dalla lettura della disposizione richiamata, che non contiene più alcun riferimento alla omessa dichiarazione o al rifiuto di renderla, si ricava che l’incidente finalizzato all’accertamento dell’obbligo del terzo può essere instaurato solo quando la dichiarazione di quantità sia stata resa ma abbia un contenuto in tutto o in parte negativo. Ed infatti, come già in precedenza esposto(253) quando il terzo ometta di collaborare e non compaia dinanzi al giudice dell’esecuzione (alla prima udienza di comparizione delle parti (252) Per espressa previsione dell’art. 1 co. 21 della legge 24 dicembre n. 228 le disposizioni che incidono sulla disciplina della espropriazione presso terzi, si applicano ai procedimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore fissata all’1° gennaio 2013. Per completezza corre l’obbligo di precisare che il processo espropriativo in esame è pendente a far data dalla notificazione del pignoramento anche solo ad uno dei suoi destinatari (e, dunque, indifferentemente o al debitore o al terzo pignorato). (253) Vedi sopra, in questo capitolo, par. 4. nell’ipotesi di cui all’art. 548 co. 1 c.p.c. ovvero alla seconda udienza fissata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c. ) il riconoscimento della esistenza del credito o delle cose mobili si presume “nei limiti indicati dal creditore” ed è, perciò, possibile procedere direttamente alla vendita o all’assegnazione senza che sia necessario alcun accertamento circa l’effettiva esistenza dell’obbligo del terzo. L’ambito applicativo dell’art. 549 c.p.c. è, tuttavia, più ampio rispetto a quello che potrebbe sembrare in base ad una prima lettura. Si è già detto come il riconoscimento implicito o presunto dell’esistenza dei crediti o dei beni mobili non possa operare in funzione di una utile prosecuzione del processo espropriativo quando il creditore abbia descritto nel pignoramento il titolo costitutivo dell’obbligo del terzo e la misura del credito ovvero le cose mobili (che si assumono nel possesso del terzo ma sono di proprietà del debitore) in modo così generico da impedire la assegnazione o la vendita. Deve, perciò, ritenersi che, pur nel silenzio dell’art. 549 c.p.c., i creditori muniti di titolo esecutivo possano provocare la introduzione del procedimento incidentale per l’accertamento dell’obbligo del terzo anche quando questi abbia mancato di rendere la dichiarazione e, tuttavia, non sussistano le condizioni per procedere alla assegnazione o alla vendita in virtù del riconoscimento implicito della esistenza del credito o del possesso delle cose mobili. Si è già visto che alla luce dell’art. 548 c.p.c., nel testo formulato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, il riconoscimento “implicito o presunto” non può configurarsi quando il terzo compare in udienza e rifiuta di rendere la dichiarazione poiché l’art. 548 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge che si è citata, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva o analogica(254); in questa prospettiva si è, perciò, ritenuto che l’accertamento dell’obbligo del terzo possa essere invocato anche quando il terzo rifiuti di rendere la dichiarazione. Di recente, il complesso delle disposizioni che regolano la espropriazione presso terzi è stato, però, ulteriormente modificato. (254) Vedi sopra, in questo capitolo paragrafo 4. Nella trattazione sono evidenziati i dubbi sulla coerenza sistematica della scelta legislativa. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 548 c.p.c. prevedendo che la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose appartenenti al debitore deve ritenersi “non contestato” e può, quindi, considerarsi riconosciuto “nei termini indicati dal creditore” anche quando il terzo compaia dinanzi al giudice dell’esecuzione e rifiuti di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.. Tuttavia, poiché la normativa del 2014 regolerà le sole procedure esecutive che verranno promosse a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 10 novembre 2014, n. 162, quantomeno per il primo periodo, saranno parimenti applicabili sia la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (che disciplina le espropriazioni forzate presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 10 dicembre 2014) sia la legge 10 novembre 2014, n. 162 (che disciplina le espropriazioni forzate promosse a far data dall’11 dicembre 2014). Ciò posto deve, dunque, ritenersi che, per le espropriazioni regolate dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, l’art. 549 c.p.c. vada interpretato nel senso che i creditori possono provocare lo svolgimento del procedimento incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo, non solo quando la dichiarazione espressa del terzo sia in tutto o in parte negativa, ma anche quando il terzo rifiuti di rendere la dichiarazione ovvero ometta di comparire dinanzi al giudice nei casi in cui il riconoscimento implicito, per la genericità del contenuto dell’atto di pignoramento, non consenta la assegnazione o la vendita. Per contro, deve, invece, ritenersi che, con riferimento alle espropriazioni promosse a far data dall’11 dicembre 2014, come tali regolate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l’art. 549 c.p.c. vada interpretato nel senso che i creditori possono provocare lo svolgimento del procedimento incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo, quando la dichiarazione espressa del terzo sia in tutto o in parte negativa nonché quando il riconoscimento implicito manchi, per la genericità del contenuto dell’atto di pignoramento, della consistenza oggettiva necessaria a rendere possibile la assegnazione o la vendita. Nella vigenza delle norme modificate dalle recenti riforme si era dibattuto circa la natura dell’azione che il creditore esercitava con la introduzione del giudizio di accertamento. Dottrina e giurisprudenza prevalenti per lungo tempo avevano ritenuto che il creditore, quando assumeva l’iniziativa di cui all’art. 548 c.p.c., operava iure proprio(255) poiché introduceva un incidente cognitivo finalizzato ad accertare, non il rapporto sostanziale tra il debitore ed il terzo pignorato, ma a definire l’oggetto del pignoramento, al fine di rendere possibile l’utile prosecuzione dell’espropriazione in corso. (255) In dottrina propendono per questa posizione COLESANTI, op. cit., 847-848; VACCARELLA, voce Espropriazione presso terzi, in Digesto disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, 117 e 118; FRISINA, Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex artt. 549 c.p.c., in Giust. Civ., 1984, I, 455; BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, 704; SALETTI, Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in Riv. dir. proc., 1998, 999 ss.; MONTELEONE, Diritto processuale civile, III, Padova, 1998, 128; CORSARO, Le esecuzioni forzate nel codice di procedura civile, Milano, 2006, 265; CAMPEIS – DE PAULI, Le esecuzioni civili, Padova, 2007, 96; ARIETA – DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile a cura di MONTESANO e ARIETA Padova, 2007, 997-998; CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006, 525. Nel senso dell’esercizio iure proprio dell’azione anche ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 205 mutando il suo precedente indirizzo; così pure SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, 327 nonché SATTA – PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, 794. Va peraltro precisato che risulta modificato l’orientamento espresso in precedenza in SATTA, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto civile a cura di VASSALLI, Torino 1952, 207. Nella dottrina tradizionale non era mancato, però, chi sosteneva la tesi favorevole ad ascrivere l’azione ex art. 548 c.p.c. tra quelle utendo iuribus. In tal senso si erano espressi CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, III, Roma, 1956, 750; ALLORIO, Legame tra esecuzione e accertamento nell’esecuzione forzata presso terzi, in Problemi di diritto, II, Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato e altri studi, Milano, 1957, 328; NICOLÒ, Dell’azione surrogatoria, in Commentario al codice di procedura civile a cura di SCIALOJA – BRANCA, Roma, 1953, 125. Tale posizione è stata poi ripresa più di recente BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, L’espropriazione forzata in generale, Torino 1988, 365 ss.; DINI, L’espropriazione presso terzi, Milano, 1983, 223. In giurisprudenza l’indirizzo favorevole alla legittimazione iure proprio è stata per lungo tempo pressoché costante. Cfr. Cass. 18 gennaio 1979, n. 371; Cass. 30 maggio 2000, n. 7192; Cass. sez. un. 18 ottobre 2002, n. 14831; Cass. 23 aprile 2003, n. 6449, in Corr. Giur., 2003, 1139 con nota di ONNIBONI. Di recente, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2008, n. 25047 aveva indotto ad un generale ripensamento degli orientamenti sino quale momento consolidati. La riforma del 2012, con le modifiche introdotte, ha, tuttavia, fugato i dubbi poiché induce a confermare la tesi secondo cui il creditore agisce iure proprio. Questa interpretazione non è modificata dall’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2012 n. 228. Induce a tale conclusione la circostanza che l’accertamento dell’obbligo del terzo non è più compiuto nelle forme di un incidente cognitivo che si conclude con una sentenza, ma è condotto attraverso un procedimento endoesecutivo che si conclude con una ordinanza avente efficacia limitata alla espropriazione in corso ed è, perciò, funzionale alla sola delimitazione dell’oggetto del pignoramento. Muovendo dalla premessa secondo cui il creditore, quando promuove l’accertamento dell’obbligo del terzo, agisce iure proprio, deve escludersi che l’iniziativa spetti in via concorrente al debitore(256). Sono legittimati a promuovere l’accertamento dell’obbligo del terzo, non solo il creditore pignorante, ma anche i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Sono invece sprovvisti della legittimazione attiva i creditori non titolati poiché non possono compiere atti di espropriazione. In linea di principio l’istanza dovrebbe essere formalizzata, nel corso della udienza, dal creditore che vi abbia interesse, subito dopo aver constatato che il terzo pignorato ha rifiutato di rendere la dichiarazione ovvero dopo aver preso atto del contenuto negativo della dichiarazione di quest’ultimo. Si è, però, precisato che l’iniziativa può essere assunta dal creditore anche quando il giudice ritiene che il riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza del credito o del possesso delle cose pignorate, di proprietà del debitore, non abbia un contenuto oggettivo idoneo a rendere possibile la vendita o l’assegnazione. (256) Alla luce delle nuove norme è del tutto superata la tesi secondo cui il debitore esecutato poteva assumere l’iniziativa di promuovere il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo come si era ritenuto problematicamente prendendo spunto dalla sentenza della Cassazione Sezioni Unite 24 giugno 2008, n. 25047. E’, d’altro canto superato anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità più risalente (Cass. 23 aprile 2003, n. 6449.) che, muovendo dalla considerazione secondo cui il creditore agisse iure proprio, escludeva l’iniziativa del debitore e prevedeva che questi avrebbe dovuto promuovere un autonomo giudizio di cognizione finalizzato all’accertamento dei suoi rapporti con il terzo pignorato, eventualmente concorrente con quello di accertamento dell’obbligo del terzo. Inoltre, poiché oggi l’accertamento dell’obbligo del terzo non ha i caratteri di un incidente cognitivo non può concorrere con altro giudizio promosso dal debitore esecutato. Ne consegue che, in assenza di iniziative da parte dei creditori, il giudice, preso atto della dichiarazione negativa o ritenuto che non possa configurarsi il riconoscimento “implicito o presunto”, deve dichiarare l’estinzione del processo. Quanto esposto non esclude, comunque, che il giudice possa rinviare la procedura ad altra udienza per consentire al creditore di meglio esaminare la dichiarazione resa e di valutare l’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 548 c.p.c.. Il momento ultimo per formulare l’istanza di accertamento è, dunque, quello in cui il giudice, alla prima udienza o a quelle successive di rinvio (concesso per esaminare la dichiarazione comunque per valutare il proprio interesse a “contestare”), imponga alle parti di definire la propria posizione(257). L’iniziativa del creditore titolato, che deve tradursi in una richiesta che renda palese la volontà di ottenere l’accertamento dell’obbligo del terzo, può essere manifestata dinanzi al giudice dell’esecuzione, per iscritto, o anche oralmente, ed, in questa seconda ipotesi, essa va recepita nel verbale di udienza. Tale istanza, pur non potendo essere assimilata ad una domanda giudiziale, deve comunque contenere una enunciazione della causa petendi idonea a garantire il diritto di difesa dei convenuti(258). È, (257) Secondo Cass. 17 maggio 2013, n. 12113, che si è pronunciata in relazione ad una fattispecie concreta regolata, ratione temporis, dalle disposizioni nel testo anteriore alla riforma del 2012, l’iniziativa del creditore deve essere formalizzata subito dopo che il terzo abbia reso una dichiarazione negativa. Diversamente, infatti, se il creditore non richiede di voler procedere ai sensi dell’art. 548 c.p.c., il processo esecutivo dovrebbe essere estinto a prescindere da una formale dichiarazione di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione. In sostanza, quindi, preso atto della dichiarazione negativa del terzo, il creditore o chiede il rinvio dell’udienza per esame della dichiarazione del terzo, ovvero dichiara di voler procedere all’accertamento dell’obbligo ex art. 548 c.p.c.. Muovendo da questa prospettiva, se il creditore non rende palese la sua intenzione di contestare la dichiarazione del terzo e si limita a chiedere un mero rinvio dell’udienza, diviene inevitabile la estinzione del processo esecutivo anche nel caso in cui, successivamente, il terzo dovesse ricomparire in udienza e rendere una dichiarazione di quantità positiva riferendo di essere, nel frattempo, divenuto creditore del debitore per fatto verificatosi medio tempore. L’orientamento cui si è fatto cenno può ritenersi valido anche a seguito della riforma del 2012. (258) La natura dell’accertamento è assimilabile alla controversia distributiva in fase endoesecutiva ma, ciò nonostante, deve pretendersi che l’iniziativa del creditore sia definita in termini idonei a garantire lo svolgimento della dialettica processuale. Tale precisazione è perciò, necessario che il creditore istante identifichi, anche se in modo generico, il rapporto che si assume esistente tra il debitore ed il terzo e determini, quantomeno nel termine massimo, la portata quantitativa dell’obbligo. Poiché la decisione assunta all’esito dell’accertamento, pur avendo carattere “deformalizzato”, incide sui successivi sviluppi del processo, è necessario instaurare il rapporto processuale con le parti assenti e direttamente interessate. É, pertanto, necessario che il verbale di udienza, recante la istanza del creditore, venga notificato al debitore esecutato nonché al terzo pignorato che non siano comparsi in udienza(259) poiché, sebbene non sia più possibile riferirsi al concetto processuale di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., al procedimento debbono partecipare il creditore che ha assunto l’iniziativa, il debitore(260) ed il terzo pignorato(261); è, invece, facoltativa la partecipazione degli altri creditori che potrebbero interloquire a sostegno delle tesi dell’attore–istante. ancor più rilevante con riguardo all’ipotesi in cui il pignoramento sia talmente generico da non consentire, a causa di tale laconicità nella indicazione dei crediti ovvero dei beni, la operatività del riconoscimento “tacito o presunto” dell’oggetto del pignoramento. (259) Cfr. Cass. 10 ottobre 1972, n. 2949 con riferimento alla necessità della instaurazione del contraddittorio per l’accertamento dell’obbligo del terzo di cui alle disposizioni poi modificate. (260) Sebbene il debitore non sia destinatario della contestazione del creditore, è ragionevole ritenere che debba comunque partecipare al procedimento in quanto titolare del rapporto giuridico con il terzo e soggetto passivo del procedimento di esecuzione (anche se nella qualità di estraneo alla sanzione esecutiva). Inoltre, poiché l’accertamento ex art. 549 c.p.c. si svolge ad iniziativa del creditore che opera iure proprio, è logico sostenere (come affermato dalla giurisprudenza consolidatasi in relazione al precedente quadro normativo) che il debitore possa svolgere tutte le difese per contrastare la domanda di accertamento nella misura in cui essa è funzionale a far proseguire il processo esecutivo; il debitore può, quindi, eccepire l’inesistenza nel suo patrimonio del credito staggito, perché ceduto in epoca anteriore alla notificazione del pignoramento; egli non ha, invece, la facoltà di contestare la dichiarazione positiva resa nel corso del giudizio dal terzo non avendo interesse ad una contestazione negativa sulla sussistenza di un diritto di credito che potrebbe far parte del suo patrimonio. (261) In giurisprudenza, vigente la disposizione novellata, si era ritenuto che il debitore ed il terzo pignorato fossero litisconsorti necessari del giudizio ex art. 548 c.p.c.. In questo senso Cass. sez. un. 18 maggio 1983, n. 3423; Cass. 10 maggio 2000, n. 5955. La giurisprudenza di legittimità, a tale proposito, ha chiarito che, ove nella procedura esecutiva vi siano una pluralità di “terzi pignorati”, litisconsorte necessario è unicamente il terzo che ha effettuato una dichiarazione contestata (perché negativa o non integralmente positiva); cfr. Cass. 14 giugno 2011, n. 12959. Poiché il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo si svolge in ambito endoesecutivo, esso rientra nella competenza funzionale del giudice dell’esecuzione. Non sono, quindi, più attuali le questioni di giurisdizione e competenza che si erano poste in relazione all’abrogato “giudizio” di accertamento dell’obbligo del terzo. Il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo, come delineato dall’art. 549 c.p.c., si svolge ad iniziativa del creditore che agisce iure proprio ed è finalizzato a definire l’oggetto del pignoramento onde rendere possibile l’utile conclusione della espropriazione che ha come obiettivo finale l’assegnazione o la vendita dei crediti o dei beni del debitore. Esso può, quindi, avere ad oggetto esclusivamente le questioni inerenti la esistenza del credito o il possesso dei beni del debitore. È controverso se la decisione resa dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non possa riguardare la pretesa del terzo a vedersi liquidate le spese per la dichiarazione, nei casi in cui il giudice non vi abbia provveduto(262). Parimenti, il giudice dell’esecuzione non può esaminare la richiesta del creditore che invochi un accertamento nei confronti dell’esecutato di pretese che eccedano quanto consacrato dal titolo esecutivo(263). Il creditore non può chiedere, ad esempio, che sia riconosciuta la rivalutazione del suo credito. È, inoltre, estranea al procedimento in esame ogni questione concernente il diritto o la situazione giuridica sostanziale vantata dal creditore esecutante (il debitore non può contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente in suo danno, atteso che una contestazione avente tale contenuto è prospettabile solo con l’opposizione ex art. 615 c.p.c.) ovvero inerente la validità del pignoramento (il debitore può proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c., per dolersi dei vizi formali degli atti esecutivi che, invece, non (262) L’orientamento tradizionale (cfr. Cass. 1 luglio 1993, n. 7151) ha sempre escluso questa possibilità sostenendo che il terzo dovrebbe agire in via ordinaria, con un’azione autonoma, per contrastare il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese disposto dal giudice dell’esecuzione con la ordinanza di assegnazione. La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che il giudice non è tenuto a valutare le ragioni per le quali il terzo non sia comparso all’udienza fissata ai sensi dell’art. 547 c.p.c. talché tale questione non può assumere rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass. 8 gennaio 2004, n. 101). (263) Cass. 22 gennaio 1990, n. 320; Cass. 17 ottobre 1992, n. 11403. possono essere denunciati dal terzo, poiché carente di interesse in quanto estraneo alla esecuzione e non direttamente pregiudicato dal procedimento, se non limitatamente ai profili che attengono alla emanazione della ordinanza di assegnazione). Il creditore che invoca una decisione circa la esistenza del rapporto sostanziale che il pignoramento assume intercorra tra il debitore ed il terzo pignorato, sebbene il procedimento si svolga in “ambito esecutivo”, è attore nei confronti del terzo pignorato che riveste la posizione di convenuto(264). Ciò sta a dire che spetta al creditore provare il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo ed al terzo sostenere di aver soddisfatto le ragioni creditorie dell’esecutato (attraverso la formulazione di tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore originario). Il regime delle eccezioni spettanti al terzo non è, però, quello ordinario poiché risulta integrato da quanto disposto dagli artt. 2914 e 2917 c.c. ed è, dunque, più ristretto rispetto a quello che sarebbe stato configurabile nei rapporti tra il debitore ed il terzo ove quest’ultimo non fosse stato destinatario della intimazione che ha prodotto il cosiddetto “arresto del credito”. Più precisamente, il terzo ha la facoltà di far valere le ordinarie eccezioni estintive, o di sostenere che il debitore non ha il diritto a ricevere il pagamento, ma sempreché sia in grado di dimostrare che i fatti posti a fondamento della eccezione si siano verificati prima del pignoramento (tutti i fatti estintivi) o comunque siano stati formalizzati e pubblicizzati prima di quest’ultimo (le cessioni di credito). Ai sensi dell’ art. 549 c.p.c. il giudice dell’esecuzione decide la controversia avente ad oggetto il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo, dopo aver svolto “i necessari accertamenti”. La tesi preferibile è quella secondo cui, il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo consenta una istruttoria “funzionale” ma “limitata” poiché non soggetta alle rigorose forme dettate dal libro secondo del codice di rito per il processo di cognizione. In questa prospettiva, l’istruttoria è innanzitutto documentale. (264) In questo senso, di recente, Cass. 18 novembre 2010, n. 23324. L’istruttoria documentale deve, però, rispettare le regole di diritto sostanziale. È perciò scontato che le eccezioni provenienti dal terzo pignorato debbano essere provate, in osservanza dei requisiti di cui all’art. 2704 c.c. che regola il criterio probatorio per dimostrare la data certa delle scritture private nei confronti dei terzi(265). Se, ad esempio, il terzo intenda provare mediante una quietanza non avente data certa di aver pagato il debitore prima della notificazione del pignoramento, sarà il giudice, a mente dell’ultimo comma dell’art. 2704 c.c., a dover stabilire, in base alle circostanze del caso concreto, se ammettere quest’ultimo a provare la sussistenza dei fatti impeditivi o modificativi del rapporto sostanziale con altri mezzi (ed eventualmente mediante l’escussione di sommarie informazioni)(266). Quanto alle prove costituende, può ipotizzarsi che il giudice possa assumere sommarie informazioni da soggetti terzi (che potranno essere sentiti senza il vincolo del giuramento e mediante una capitolazione generica delle circostanze, funzionale alla sola garanzia del diritto di difesa della controparte) ovvero possa interrogare liberamente le parti per provocare eventuali ammissioni(267). È, invece, da escludere l’espletamento di un interrogatorio formale nelle forme di cui agli artt. 232 e seguenti c.p.c. nonché il deferimento del giuramento decisorio o suppletorio. Resta da valutare quale valore assuma il comportamento processuale del terzo pignorato. L’art. 548 co. 2 c.p.c. ormai abrogato stabiliva che “se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’art. 232, primo comma”. (265) Anche la tesi secondo cui sarebbe troverebbe applicazione l’art. 2704 c.c. trova fondamento nel fatto che il creditore, operando iure proprio, è terzo rispetto al terzo pignorato. In questo senso SALETTI, op. cit., 1023; ONNIBONI, op. cit., 629. In senso contrario MONTELEONE, Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria, Milano, 1975, 416 il quale rileva che il creditore ricoprirebbe una situazione analoga a quella del debitore esecutato per cui non potrebbe avvantaggiarsi della previsione rigida dell’art. 2704 c.c.. (266) Cass. 26 luglio 1967, n. 1984. (267) Resta fermo il fatto che il debitore ed il terzo, in conseguenza del pignoramento, perdono la capacità di disporre del diritto oggetto di espropriazione in modo opponibile al creditore pignorante talché dalla loro confessione possono desumersi solo argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. L’attuale formulazione dell’art. 549 c.p.c. nulla dispone al riguardo. Pur nel silenzio dell’attuale panorama normativo può ritenersi che, se il terzo rende la propria dichiarazione positiva nel corso del procedimento, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza risolutiva, accertata la possibilità di condurre l’espropriazione ad una utile conclusione, potrà dichiarare la cessazione della ragione del contendere e, ove si ritenga necessario, procedere alla regolamentazione delle spese di lite. Se, invece, il terzo pignorato non “collabora” e, per esempio, non compare o, se comparso, nulla deduce neppure formulando eccezioni estintive, deve ritenersi che tale suo comportamento non possa ritenersi “univocamente significativo” e comunque “rilevante” ai sensi e per gli effetti dell’art. 232 c.p.c. atteso che, contrariamente a quanto accadeva in passato, l’art. 549 c.p.c. non richiama l’art. 232 c.p.c. né potrebbe richiamarlo atteso che quest’ultima disposizione è dettata per il solo processo di cognizione. Ai sensi dell’art. 549 c.p.c., il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo è definito con ordinanza che stabilisce se esiste un rapporto sostanziale tra il debitore ed in terzo pignorato e ne definisce il contenuto alla data della pronuncia(268). Tale ordinanza non è idonea al giudicato poiché è pronunciata in “ambiente” esecutivo. L’ordinanza decisoria può avere diversi contenuti. Quando il giudice accerta che il terzo pignorato è debitore del debitore ovvero ha il possesso di beni mobili di proprietà di quest’ultimo accoglie la domanda e provvede alla assegnazione o alla vendita dei beni o dei crediti. Per contro, se il giudice accerta che il rapporto obbligatorio tra il debitore ed il terzo non è mai esistito ovvero si è estinto, la ordinanza rigetta la domanda ed estingue il processo esecutivo. È, tuttavia, possibile che l’ordinanza possa dichiarare cessata la materia del contendere. (268) Come noto, infatti, l’obbligo di custodia del terzo pignorato si protrae dalla data della notificazione del pignoramento alla data della emanazione della ordinanza di assegnazione o della ordinanza (e prima della sentenza) che definisce i termini del rapporto di debito credito tra il terzo e l’esecutato. Per l’esame di tale questione, Vedi in questo capitolo par. 4. Invero, se il creditore assume l’iniziativa di cui all’art. 549 c.p.c. ma il terzo pignorato compare all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione ed, in quella sede, rende per la prima volta una dichiarazione di contenuto positivo o modifica la dichiarazione negativa in precedenza comunicata (in una precedente udienza ovvero mediante la lettera raccomandata o un messaggio di posta elettronica certificata) la controversia non ha più motivo di essere. La controversia di cui all’art. 549 c.p.c. è destinata a concludersi con la cessazione della materia del contendere anche in tutti i diversi casi in cui diviene superfluo definire l’oggetto del pignoramento poiché la espropriazione non può comunque pervenire ad un’utile conclusione. Ciò si verifica, ad esempio, nell’ipotesi in cui il processo esecutivo si estingua (ad esempio per rinunzia agli atti) ovvero sia dichiarato improcedibile a seguito della definizione con sentenza passata in giudicato di una opposizione esecutiva che accerti la nullità del pignoramento (ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) o accerti l’inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente in danno del debitore (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.). L’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo va, invece, sospeso tutte le volte in cui il processo esecutivo non possa temporaneamente proseguire come si verifica, ad esempio, quando la efficacia esecutiva del titolo azionato dall’unico creditore istante sia sospesa ai sensi dell’art. 623 c.p.c.(269) ovvero nei casi in cui il debitore sia dichiarato fallito e l’esecuzione non possa proseguire per la soddisfazione di un credito di natura fondiaria(270). La ordinanza in oggetto deve recare la regolamentazione delle spese processuali. (269) La questione era controversa nel vigore delle vecchie norme. Due erano state le soluzioni prospettate. Si era ipotizzata la sussistenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio in funzione della possibile ripresa del processo esecutivo ovvero, al contrario, che anche il processo di cognizione potesse subire sorte analoga a quello di esecuzione e si era ritenuta preferibile la tesi secondo cui l’accertamento dell’obbligo potesse egualmente proseguire poiché, nonostante il suo carattere strumentale ed endoesecutivo, poiché l’interesse alla pronuncia sarebbe venuto meno solo quando si fosse esclusa in modo definitivo la possibilità di compiere gli atti di esproprio. (270) Per una soluzione contraria prospettata nel vigore delle precedenti norme cfr. Cass. 7 gennaio 2009, n. 28. Il regolamento delle spese va compiuto seguendo le regole della soccombenza per cui se l’ordinanza rigetta la domanda condanna il creditore – attore al rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo pignorato o dal debitore (salvo che ritenga possibile disporne la compensazione); se, al contrario, la ordinanza accoglie la domanda il giudice condanna il terzo al pagamento delle spese processuali sostenute dal creditore. L’art. 549 c.p.c. stabilisce che l’ordinanza che definisce la controversia secondo il nuovo assetto normativo è impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’ordinanza può essere impugnata, non solo per vizi formali (che, ad esempio potrebbero essere individuati nella violazione delle regole non codificate per l’instaurazione del contraddittorio), ma anche per far valere violazioni di natura sostanziale, attinenti al merito della decisione. Legittimati alla impugnazione sono, rispettivamente, il creditore quando la ordinanza del giudice dell’esecuzione rigetti la domanda accertando l’inesistenza del diritto del terzo pignorato ovvero il terzo pignorato nella diversa ipotesi in cui l’ordinanza, accogliendo la domanda, dia atto dell’esistenza dell’obbligo del terzo. L’ordinanza di accoglimento non è, invece, mai impugnabile ad opera del debitore, poiché, non essendo parte in senso sostanziale del procedimento incidentale, non potrebbe mai risultare vittorioso o soccombente. Poiché il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo non è più un incidente di cognizione nel processo esecutivo, deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale dei termini nella fase “endoesecutiva” che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione. Quando, invece, l’ordinanza del giudice dovesse essere impugnata ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è evidente che dovranno trovare applicazione tutte le regole valevoli per lo svolgimento delle opposizioni incidentali. Una volta adottata la ordinanza decisoria il giudice dell’esecuzione provvede alla assegnazione o alla vendita nel caso di accoglimento della domanda ovvero alla estinzione del processo esecutivo nell’ipotesi opposta. Contrariamente a quanto accadeva prima della riforma del 2012, invero, il processo esecutivo non viene sospeso in presenza di una istanza di accertamento dell’obbligo del terzo e, perciò, non deve essere riassunto a seguito della sua definizione. Può, tuttavia, ipotizzarsi che il giudice dell’esecuzione sospenda gli effetti della assegnazione (o della vendita) ovvero della estinzione del processo sino alla scadenza del termine per la impugnazione della ordinanza decisoria nelle forme dell’art. 617 c.p.c.. 188. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI A SEGUITO DI DICHIARAZIONE PARZIALMENTE POSITIVA TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... è presente, altresì, per il terzo pignorato ............................................. (ovvero il procuratore speciale o il difensore munito di procura speciale del terzo pignorato ................) il quale viene identificato dal cancelliere a mezzo di(271) ................. e dichiara: “Sono debitore della somma di(272) ............... verso il debitore(273) ............... in relazione a(274) ............... e rappresento che ho provveduto a vincolare tutta la predetta somma che risulta inferiore all’importo precettato aumentato della metà. (271) Indicare con quale modalità si procede alla identificazione. (272) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei confronti del terzo pignorato è maggiore. (273) Nominativo del debitore. (274) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle cose o delle somme del debitore. La formula è generica in quanto sebbene la dichiarazione del terzo debba essere resa dinanzi al giudice dell’esecuzione esclusivamente in relazione ai crediti scaturenti da rapporto di lavoro non può escludersi che venga resa in questa forma in tutti gli altri casi. Il giudice dell’esecuzione rilevato che il terzo pignorato ha reso dichiarazione parzialmente positiva e che i creditori hanno chiesto procedersi alla assegnazione, P.Q.M. provvede all’assegnazione con separata ordinanza. Il cancelliere .......................................... Il giudice dell’esecuzione ................................................ 189. ORDINANZA DI ESTINZIONE DICHIARAZIONE NEGATIVA A SEGUITO DI TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... per il debitore ......................................................................................... è presente, altresì, per il terzo pignorato ............................................. (ovvero il procuratore speciale o il difensore munito di procura speciale del terzo pignorato ................) il quale viene identificato dal cancelliere a mezzo di(275) ................. e dichiara: “Sono debitore della somma di(276) ............... verso il debitore(277) ............... in relazione a(278) ............... e rappresento che ho provveduto a vincolare tutta la predetta somma che risulta inferiore (275) Indicare con quale modalità si procede alla identificazione. (276) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei confronti del terzo pignorato è maggiore. (277) Nominativo del debitore. (278) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle cose o delle somme del debitore. La formula è generica in quanto sebbene la dichiarazione del terzo debba essere resa dinanzi al giudice dell’esecuzione esclusivamente in relazione ai crediti scaturenti da rapporto di lavoro non può escludersi che venga resa in questa forma in tutti gli altri casi. all’importo precettato aumentato della metà (ovvero “ Non sono debitore di verso il debitore(279) ............... poiché ...............) Il giudice dell’esecuzione preso atto della dichiarazione negativa del terzo, rilevato che il terzo pignorato ha reso dichiarazione negativa e che nessuno dei creditori muniti di titolo esecutivo ha chiesto accertarsi l’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c., P.Q.M. visto l’art. 632 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo esecutivo. Liquida in favore del terzo pignorato per le spese sostenute l’importo di euro ............... (280) ............... Il cancelliere Il giudice dell’esecuzione .......................................... ................................................ 190. ISTANZA DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO (ART. 549 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: per i creditori .......................................................................................... e per il debitore ...................................................................................... è presente il terzo pignorato ............... il quale rende dichiarazione parzialmente positiva (ovvero dichiarazione negativa); ovvero è presente il terzo pignorato ............... il quale rifiuta di rendere (279) Nominativo del debitore. (280) Il giudice adotta i provvedimenti necessari ai sensi dell’art. 632 c.p.c. la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.(281); ovvero il giudice rileva che, nonostante la mancata comparizione del terzo, la esistenza del credito (ovvero il possesso delle cose appartenenti al debitore) non può ritenersi incontestata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 548 co. 1 – 2 c.p.c., stante la assoluta genericità delle indicazioni del creditore contenute nell’atto di pignoramento(282); l’Avvocato .............................(283) codice fiscale ........................... fax n. .............................. (284),nell’interesse del creditore(285) .............................., residente in ............................. alla via .............................. codice fiscale .............................. elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in .............................., munito di titolo esecutivo costituito da ...............(286), preso atto della dichiarazione negativa (o parzialmente negativa) del terzo (ovvero della impossibilità di configurare un riconoscimento implicito o presunto del credito o del possesso dei beni mobili) chiede(287) ............... accertarsi l’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c. assumendo che il terzo pignorato è debitore del debitore esecutato in quanto ...............(288); (281) Il rifiuto è presupposto per la instaurazione dell’accertamento dell’obbligo del terzi per i procedimenti regolati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (iniziati a far data dall’1.1.2013 e sino alla operatività della riforma del 2014) ma non per quelli regolati dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (iniziati a far data dall’11 dicembre 2014). (282) Si rinvia alla formula n. 175. (283) Nominativo dell’avvocato. (284) Vedi nota 94. (285) Poiché la istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, pur non introducendo un giudizio contenzioso, promuove lo svolgimento di procedimento contenzioso “endoesecutivo” che ha la funzione di individuare l’oggetto del pignoramento di consentire la prosecuzione del processo che altrimenti dovrebbe essere estinto, deve ritenersi che il creditore istante debba essere assistito da un avvocato. (286) Poiché l’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo può essere proposta esclusivamente dal creditore munito di titolo esecutivo è opportuno che il creditore istante menzioni ed eventualmente esibisca e depositi il titolo esecutivo azionato ove non sia presente nel fascicolo di ufficio. (287) La istanza può essere proposta oralmente ed, in tal caso, va riprodotta nel verbale di udienza, ovvero mediante atto scritto allegato al verbale. (288) Nonostante il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo configuri un procedimento “deformalizzato ed endoesecutivo”, e nonostante la istanza introduttiva non abbia la valenza di una domanda giudiziale, occorre che il terzo enunci, seppur sommariamente, la causa Il giudice dell’esecuzione preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, ritenuto che il creditore istante è legittimato a proporre la richiesta ............... omissis(289) Il cancelliere .......................................... ................................................ Il giudice dell’esecuzione 191. VERBALE DI UDIENZA RECANTE I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE NEL CASO IN CUI SIA STATA PROPOSTA ISTANZA DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO (ART. 549 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: omissis(290) Il giudice dell’esecuzione preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta dal creditore ............... munito di titolo esecutivo; ritenuta la propria competenza; preso atto che la istanza è stata formulata alla presenza del debitore esecutato e del terzo pignorato che debbono partecipare allo svolgimento del presente procedimento (ovvero rilevato che il verbale di udienza recante la istanza di accertamento dell’obbligo del terzo è stato ritualmente notificato al debitore ovvero al terzo pignorato che petendi della sua richiesta specificando quale sia la obbligazione che assume intercorra tra il terzo ed il debitore. (289) Vedi formula successiva (290) Vedi formula precedente erano assenti(291); esaminate le deduzioni difensive del debitore e del terzo pignorato(292); rilevata la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio(293), dispone che vengano acquisite sommarie informazioni ............... ovvero che vengano sentiti il terzo pignorato (ovvero il creditore ovvero il debitore) e rinvia la procedura all’udienza del ...... Il cancelliere .......................................... ................................................ Il giudice dell’esecuzione 192. VERBALE DI UDIENZA RECANTE LA ORDINANZA DECISORIA DI ACCOGLIMENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (ART. 549 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: omissis(294) Il giudice dell’esecuzione (291) Poiché il debitore ed il terzo pignorato, pur non potendo ritenersi litisconsorti necessari nel procedimento, debbono essere messi in condizione di parteciparvi, occorre che il giudice dell’esecuzione disponga che il creditore istante notifichi loro il verbale recante la istanza di accertamento quando essi fossero risultati assenti alla udienza in cui la richiesta di cui all’art. 549 c.p.c. è stata formulata. (292) I convenuti possono costituirsi a mezzo di un difensore ma non può escludersi che essi abbiano facoltà di difendersi senza l’assistenza di un avvocato. (293) Il giudice dell’esecuzione può procedere agli accertamenti ritenuti necessari alla decisione, su istanza del creditore – attore o anche di ufficio. La istruttoria di regola viene espletata sulla base della documentazione acquisita ma non è escluso che il giudice possa disporre l’interrogatorio libero delle parti ovvero disporre che le eventuali persone informate sui fatti vengano sentite per rendere sommarie informazioni. (294) Vedi le due formule precedenti. preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta dal creditore ............... munito di titolo esecutivo; ritenuta la propria competenza; rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti del debitore e del terzo pignorato; omissis(295) Considerato che l’espletata istruttoria consente di ritenere che il terzo pignorato sia debitore del debitore esecutato per l’importo di euro ............... (ovvero sia possessore delle cose mobili appartenenti al debitore costituite da ...............); che, dunque, la istanza di accertamento è fondata e deve, pertanto, essere accolta, P.Q.M. Accoglie (ovvero accoglie parzialmente ) l’istanza e dichiara che il terzo pignorato ............... è debitore del debitore esecutato ............... per l’importo di euro ............... (ovvero è possessore delle cose mobili appartenenti al debitore costituite da ...............). Condanna il terzo pignorato al pagamento delle spese processuali sostenute dal creditore istante che liquida nella misura di euro ................(296). Dispone l’assegnazione (ovvero dispone la vendita) come da allegato provvedimento. Il cancelliere .......................................... ................................................ Il giudice dell’esecuzione 193. VERBALE DI UDIENZA RECANTE LA ORDINANZA DECISORIA DI RIGETTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (ART. 549 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. (295) Vedi formula precedente (296) Vedi sopra nota 54. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: omissis(297) Il giudice dell’esecuzione preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta dal creditore ............... munito di titolo esecutivo; ritenuta la propria competenza; rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti del debitore e del terzo pignorato; omissis(298) Considerato che l’espletata istruttoria non consente di ritenere che il terzo pignorato sia debitore del debitore esecutato per l’importo di euro ............... (ovvero sia possessore delle cose mobili appartenenti al debitore costituite da ...............); che, dunque, la istanza di accertamento è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, P.Q.M. Rigetta l’istanza e dichiara che il terzo pignorato ............... non è debitore del debitore esecutato ............... (ovvero non è possessore delle cose mobili appartenenti al debitore costituite da ...............). Condanna il creditore istante(299) al pagamento delle spese processuali sostenute dal terzo pignorato che liquida nella misura di euro ................ Dispone l’estinzione del processo come da allegato provvedimento. Il cancelliere .......................................... Il giudice dell’esecuzione ................................................ 194. VERBALE DI UDIENZA RECANTE LA ORDINANZA (297) Vedi formule precedenti. (298) Vedi formule precedenti. (299) La condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta nei confronti del creditore che ha chiesto procedersi all’accertamento dell’obbligo del terzo. DECISORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (ART. 549 C.P.C.) TRIBUNALE ORDINARIO DI .............. VERBALE D’UDIENZA L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ............... assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi: omissis(300) Il giudice dell’esecuzione preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta dal creditore ............... munito di titolo esecutivo; ritenuta la propria competenza; rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti del debitore e del terzo pignorato; omissis(301) Considerato che il terzo pignorato è comparso all’udienza ed ha reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; che tale dichiarazione è positiva(302); ovvero considerato che con sentenza del ............... è stata dichiarata la nullità dell’atto di pignoramento in accoglimento della opposizione degli atti esecutivi proposta dal debitore ...............; ovvero considerato che con sentenza del ............... è stata accertata la inesistenza del diritto del creditore pignorante in accoglimento della opposizione degli atti esecutivi proposta dal debitore ............... e che (300) Vedi formule precedenti. (301) Vedi formule precedenti. (302) Può verificarsi che il terzo pignorato renda una dichiarazione pienamente positiva nei casi in cui la dichiarazione in precedenza aveva un contenuto solo parzialmente positivo. È inoltre possibile che il terzo renda la dichiarazione in precedenza mai resa quando il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che non fosse possibile configurare un riconoscimento implicito o presunto del credito ovvero del possesso delle cose mobili appartenenti al debitore ed il creditore, per tale motivo, avesse proposto istanza di accertamento dell’obbligo del terzo. non vi sono altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; che, dunque, il creditore istante non ha più interesse alla prosecuzione del presente procedimento talché deve ritenersi cessata la materia del contendere; P.Q.M. Provvede alla assegnazione (ovvero dispone la vendita) come da allegato. Dichiara cessata la materia del contendere e dispone sulle spese processuali omissis(303) Il cancelliere …………………….. ……………………. Il giudice dell’esecuzione 9. Il pegno o l’ipoteca a garanzia del credito assegnato L’art. 554 c.p.c. detta una disposizione che, in applicazione del principio della accessorietà delle garanzie, completa il quadro normativo dettato dal precedente art. 544 c.p.c. che prevede il pignoramento di crediti garantiti da pegno o ipoteca. In base all’art. 554 co. 1 c.p.c., se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno o da ipoteca, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o all’aggiudicatario del credito oppure ad un terzo. Se la cosa è consegnata ad un terzo, quest’ultimo deve essere interpellato per verificare se ha intenzione di accettare l’incarico. Il provvedimento in questione può essere assunto con la stessa ordinanza di assegnazione o di vendita, ovvero con provvedimento autonomo. Va, peraltro, evidenziato che, se il debitore – creditore del terzo pignorato, rifiuta la consegna del pegno si può procedere alla apprensione materiale di esso mediante ufficiale giudiziario(304). (303) Vedi capitolo 18, formula 378. Nel caso in cui il credito sia garantito da ipoteca l’art. 554 co. 2 c.p.c. prescrive che si proceda alla annotazione nei libri fondiari, rispettivamente, del provvedimento di assegnazione ovvero dell’atto di vendita. 195. INTIMAZIONE A TERZO DETENTORE DI COSA DATA IN PEGNO A GARANZIA DEL CREDITO PIGNORATO (ART. 544 C.P.C. E 182 DISP. ATT. C.P.C.) L’avvocato .............................. nella qualità di difensore di(305)........... per procura rilasciata a margine del (ovvero in calce al) presente atto elettivamente domiciliato presso il suo studio in ............... alla via .............................. premesso – in data(306) .................... l’esponente notificava a(307) .................... ed a(308) .................... atto di precetto contenente intimazione all’immediato pagamento della somma di Euro(309) .................... – in data(310) .................... l’esponente notificava a(311) .................... ed a(312) .................... un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti vantati da(313).................... nei confronti 314 315 in dipendenza di( )...................., citando i di( )................. medesimi a comparire avanti al Tribunale di .................... per l’udienza del giorno .......... ore .......... – risulta all’esponente che il credito pignorato è garantito da pegno su cose e precisamente(316).................... in possesso di(317).................... (304) CASTORO, op. cit., 544. (305) Nominativo dell’intimante. (306) Indicare la data. (307) Nominativo del debitore. (308) Nominativo del terzo. (309) Indicare la somma precettata. (310) Indicare data. (311) Nominativo del debitore. (312) Nominativo del terzo. (313) Nominativo del debitore. (314) Nominativo del terzo. (315) Indicare la fonte del credito o del possesso. (316) Descrivere le cose oggetto del pegno. INTIMA a( ).................... di non eseguire la riconsegna delle cose date in pegno a garanzia del credito pignorato senza ordine del giudice. (319) ............... (320) ......... 318 (317) Indicare il possessore. (318) Indicare il possessore. (319) Luogo e data. (320) Sottoscrizione dell’avvocato.