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Materiale didattico - Scuola di Formazione IPSOA

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Materiale didattico - Scuola di Formazione IPSOA
L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
(artt. 545- 554 c.p.c.)
di Anna Maria Soldi
Estratto dal “Formulario dell’esecuzione forzata” CEDAM 2015
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I nuovi criteri di competenza territoriale.
– 3. Il pignoramento presso terzi (rinvio). – 4. La dichiarazione del
terzo (art. 547 c.p.c.). – 5. La mancata dichiarazione del terzo e la
sua valenza di “riconoscimento implicito” (art. 547 c.p.c.). Il
rifiuto espresso di dichiarazione. 6. Le forme di riduzione del
pignoramento presso terzi (art. 546 c.p.c.). – 7. L’assegnazione o
la vendita dei crediti o delle cose mobili in possesso del terzo (artt.
552 – 553 – 554 c.p.c.) – 8. Il nuovo accertamento dell’obbligo del
terzo (artt. 548 – 549 c.p.c.) – 9. Il pegno o l’ipoteca a garanzia del
credito assegnato (art. 544 e 554 c.p.c.)
Formule:
167. Dichiarazione del terzo pignorato trasmessa a mezzo di lettera
raccomandata (art. 547 c.p.c.)
168. Dichiarazione del terzo pignorato resa all’udienza dinanzi al
giudice dell’esecuzione (art. 547 c.p.c.)
169. Chiamata nel processo del sequestrante (art. 547 c.p.c. e 158
disp. att. c.p.c.)
170. Riconoscimento “presunto” dei crediti di cui all’art. 545 co. 3 – 4
c.p.c. (art. 558 co. 1 c.p.c.)
171. Fissazione dell’udienza di rinvio per la dichiarazione del terzo
non comparso quando il pignoramento abbia ad oggetto crediti
diversi da quelli di cui all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. ovvero cose
mobili (art. 548 co. 2 c.p.c.) e la dichiarazione non sia stata
comunicata al creditore
172. Riconoscimento “presunto” dei crediti diversi da quelli di cui
all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. ovvero del possesso delle cose mobili
appartenenti al debitore (art. 548 co. 2 c.p.c.)
173. Fissazione dell’udienza di rinvio per la dichiarazione del terzo
non comparso se la dichiarazione non sia stata comunicata al
creditore (art. 548 co. 1 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte
dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162)
174. Riconoscimento “presunto” dei crediti ovvero del possesso delle
cose mobili appartenenti al debitore (art. 548 co. 1 c.p.c. a seguito
delle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,
convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162)
175. Rigetto della istanza di assegnazione (o di vendita) per la
impossibilità di configurare un riconoscimento “presunto” dei
crediti ovvero del possesso delle cose appartenenti al debitore (art.
548 c.p.c.)
176. Revoca della dichiarazione “implicita” o “presunta” del terzo
(artt. 548 c.p.c.)
177. Rifiuto espresso di dichiarazione da parte del terzo pignorato
(artt. 548 co. 1 - 2 c.p.c.)
178. Istanza per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per le
somme vincolate dal terzo pignorato per importo superiore al
precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.)
179. Ordinanza recante la dichiarazione di inefficacia del
pignoramento per la parte eccedente l’importo precettato
aumentato della metà (art. 530 c.p.c.)
180. Istanza per la riduzione del pignoramento eseguito presso
plurimi terzi (art. 546 c.p.c.)
181. Ordinanza di riduzione del pignoramento eseguito presso più
terzi (art. 546 c.p.c.)
182. Ordinanza di assegnazione di crediti esigibili immediatamente
o in un termine non superiore a novanta giorni (art. 553 co. 1
c.p.c.)
183. Ordinanza di predisposizione del piano di riparto nel caso di
più creditori (art. 553 c.p.c.)
184. Ordinanza di assegnazione di crediti di lavoro (art. 553 c.p.c.)
185. Ordinanza di assegnazione di crediti esigibili in un termine
superiore a novanta giorni su accordo dei creditori (art. 553 co. 2
c.p.c.)
186. Provvedimenti relativi alla assegnazione o alla vendita delle
cose di cui il terzo si è dichiarato possessore o dei crediti esigibili
in termine superiore a novanta giorni (art. 553 co. 2 c.p.c.)
187. Ordinanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 499 co. 6
c.p.c. per il riconoscimento dei crediti degli intervenuti senza
titolo esecutivo
188. Ordinanza di assegnazione dei crediti a seguito di
dichiarazione parzialmente positiva
189. Ordinanza di estinzione a seguito di dichiarazione negativa
190. Istanza di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.)
191. Verbale di udienza recante i provvedimenti del giudice nel caso
in cui sia stata proposta istanza di accertamento dell’obbligo del
terzo (art. 549 c.p.c.)
192. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di
accoglimento del giudice dell’esecuzione (art. 549 c.p.c.)
193. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di rigetto del
giudice dell’esecuzione (art. 549 c.p.c.)
194. Verbale di udienza recante la ordinanza decisoria di cessazione
della materia del contendere del giudice dell’esecuzione (art. 549
c.p.c.)
195. Intimazione a terzo detentore di cosa data in pegno a garanzia del
credito pignorato (art. 544 c.p.c. e 182 disp. att. c.p.c.)
1. Premessa
L’espropriazione presso terzi ha ad oggetto “i crediti del
debitore verso terzi” ovvero “le cose del debitore che sono in
possesso dei terzi”(1).
È, dunque, di tutta evidenza che tale forma espropriativa richieda,
per la sua attuazione, la collaborazione di un soggetto diverso dal
debitore in ragione della affermata esistenza di un suo rapporto di
diritto sostanziale con la res pignorata.
Il pignoramento presso terzi presuppone, dunque, che si proceda
su un duplice fronte e, precisamente, “verso il terzo”, non soggetto
alla sanzione esecutiva, nei cui confronti viene svolta un’attività
meramente strumentale alla imposizione del vincolo pignoratizio e
“contro il debitore”, soggetto passivo del processo(2).
Il pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c., pertanto, realizza la
destinazione a fini esecutivi del suo oggetto in virtù, non solo
dell’ingiunzione al debitore, ma anche dell’intimazione rivolta al terzo
che determina quel preliminare effetto noto come “arresto del
credito”.
Quanto alla posizione dei soggetti della procedura esecutiva,
giova precisare che il creditore pignorante, sebbene operi per far sì
che il terzo adempia l’obbligazione nei confronti del debitore, non
agisce in nome e per conto di quest’ultimo, come se esercitasse una
azione surrogatoria, né chiede di sostituirsi nella posizione
dell’esecutato - originario creditore, ma opera iure proprio e nei
limiti del proprio interesse(3), mentre il debitore resta soggetto
passivo dell’espropriazione.
(1) COLESANTI, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967; ID., voce Il
pignoramento presso terzi, in Enciclopedia del diritto, XXXIII, Milano, 1983, 842; SOLDI,
Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2014, 600 ss.; ACONE, Novità in tema di
pignoramento presso terzi, in Riv. esec. forz., 2006, 1.
(2) COLESANTI, voce Il Pignoramento presso terzi, cit., 840.
(3) In questo senso la dottrina ed, in particolare, CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo
aspetto pratico, Milano, 2006, 457 nonché ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in
Trattato di diritto processuale civile a cura di MONTESANO e ARIETA Padova, 2007, 900. In
giurisprudenza a seguito di una isolata pronuncia nel senso della configurabilità della azione
surrogatoria cfr. Cass. 6 febbraio 1962, n. 221, si sono espressi nel senso del testo cfr. Cass. 9
agosto 1961, n. 1946; Cass. 13 giugno 1964, n. 1498; Cass. 30 maggio 2000, n. 7192; Cass.
Quanto al terzo pignorato, si è consolidata nel tempo l’opinione
secondo cui questi non diviene parte di un rapporto processuale ma
resta soggetto estraneo al processo espropriativo che si svolge tra
il debitore esecutato ed i creditori concorrenti(4).
Muovendo da tale impostazione si era allora ritenuto che il terzo
non avesse l’obbligo di partecipare al processo esecutivo con il
ministero di un difensore, né il diritto di pretendere il rimborso dei
compensi che eventualmente avesse corrisposto ad un legale per
l’assistenza richiesta(5), ma fosse esclusivamente titolare di un dovere
di collaborazione, quale ausiliario del giudice(6), con la conseguenza
che, la sua mancata comparizione all’udienza dinanzi al giudice o il
rifiuto di rendere la dichiarazione, non costituivano comportamenti
antigiuridici comportando, quale unico effetto, la possibilità che
venisse instaurato il giudizio di accertamento di cui all’art. 548
c.p.c.(7).
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai processi esecutivi
promossi nelle forme dettate dagli artt. 543 e seguenti c.p.c. a
decorrere dal 1° gennaio 2013, ha, però, modificato in modo incisivo il
quadro normativo di riferimento(8).
23 aprile 2003, n. 6449; in giurisprudenza di merito si segnala Trib. Verona 19 agosto 1999,
in Giur. merito, 2000, I, 1202.
(4) Cfr. CASTORO, op. cit., 457; ARIETA - DE SANTIS, op. cit., 903 ss.; COLESANTI, voce Il
Pignoramento presso terzi, cit., 842. Conferma tale orientamento, di recente, Cass. 26 maggio
2014, n. 11642.
(5) Cfr. Cass. 16 ottobre 1969, n. 3374.
(6) In questo senso si è espressa Cass. 19 settembre 1995, n. 9888. Che il terzo pignorato sia
un ausiliario del giudice è confermato incidentalmente da Cass. 27 maggio 2009, n. 12259
che, nel richiedere al terzo un onere di collaborazione nei casi in cui l’espropriazione presso
terzi venga eseguita ai danni del comune sottoponendo d esecuzione le somme a questo
dovute dal tesoriere, evidenzia come il terzo sia tenuto a rendere una dichiarazione chiara e
confortata da elementi documentali, al fine di consentire al giudice dell’esecuzione il rilievo
(officioso) della impignorabilità delle somme staggite, ove ne ricorrano i presupposti.
(7) Cass. 19 settembre 1995, n. 9888.
(8) Per un primo esame delle conseguenze scaturenti dalla riforma della espropriazione presso
terzi cfr. SALETTI, Le novità dell’espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013,14;
STORTO, Riforma natalizia del pignoramento presso terzi, in Riv., 42 ss; VINCRE, Brevi note
sulle novità introdotte dalla L 228/2012 nell’espropriazione presso terzi: la mancata
dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione, in Riv. esec.
forz., 2013, 59 ss.; MONTELEONE, Semplificazioni e complicazioni nella espropriazione presso
terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 3 ss.; BRIGUGLIO, Note brevissime sull’”onere di
Anche a seguito della citata riforma il terzo pignorato non può
ritenersi parte in senso tecnico del processo di esecuzione; è, tuttavia,
superata la opinione secondo cui il predetto avrebbe un mero onere di
collaborazione con l’ufficio giudiziario.
L’art. 548 c.p.c. come modificato stabilisce, infatti, che il silenzio
del terzo pignorato assume la valenza di una dichiarazione “presunta” di
contenuto positivo.
In questa prospettiva, il terzo pignorato, pur conservando il ruolo di
ausiliario del giudice, deve ritenersi titolare, non più di un onere, ma di
obbligo di collaborazione la cui inosservanza è sanzionata in modo
specifico e diretto. Più precisamente, cioè, se il terzo non collabora si
presume che abbia riconosciuto di essere debitore del debitore per
l’intero importo indicato dal creditore pignorante.
Nonostante le novità introdotte dalla riforma del 2012, possono,
comunque, ritenersi ancora attuali alcuni orientamenti interpretativi
consolidatisi nel passato.
Pur nel rinnovato panorama normativo, il terzo potrebbe essere
chiamato a risarcire il danno al creditore, ai sensi dell’art. 2043 c.c.,
quando renda una dichiarazione artatamente inveritiera e fuorviante
che allontani la definizione del processo esecutivo(9).
Il terzo non è parte della espropriazione regolata dall’art. 543
c.p.c. per cui non è legittimato a proporre l’opposizione
all’esecuzione(10) o l’opposizione agli atti esecutivi(11), salvo che
per impugnare l’ordinanza di assegnazione dei crediti (che costituisce
titolo esecutivo nei suoi confronti); di regola, non è litisconsorte
necessario nello svolgimento dei predetti giudizi di opposizione, nei
contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.), in Riv. esec. forz., 2013, 30 ss.;
(8) SOLDI, op. cit., 600 ss..
(9) Cass. sez. un. 18 dicembre 1987, n. 9407 nonché Cass. 11 giugno 2014, n. 13247.
(10) Così Cass. 2 agosto 1997, n. 7170; Cass. 21 gennaio 2000, n. 687; Cass. 6 luglio 2001, n.
9215. Non è di contrario avviso all’orientamento esposto neppure Cass. 7 febbraio 2000, n.
1339. Con quest’ultima sentenza si è ammessa la legittimazione del terzo pignorato a proporre
opposizione all’esecuzione avverso il processo esecutivo promosso in forza dell’ordinanza di
assegnazione del credito e, dunque, instaurato direttamente in suo danno quale soggetto
passivo dell’esecuzione.
(11) In questo senso Cass. 17 agosto 1990, n. 8370; Cass. 24 novembre 1980, n. 6245 nonché
Cass. 5 marzo 2009, n. 5342.
quali la controversia resta limitata ai creditori ed al debitore(12), anche
se ha la facoltà di intervenirvi volontariamente ai sensi dell’art. 105
c.p.c., quando vi abbia interesse(13); eccezionalmente è litisconsorte
necessario nei processi di opposizione all’esecuzione e di opposizione
agli atti esecutivi quando si contesti la validità o la legittimità del
pignoramento, e sempreché si controverta di vicende che possano
comportare la sua liberazione dal vincolo imposto con
l’intimazione(14), come accade, ad esempio, quando la opposizione
agli atti esecutivi abbia ad oggetto la impugnazione del
provvedimento con cui sia stata dichiarata la inefficacia del
pignoramento.
Infine, il terzo pignorato non beneficia del termine di cui all’art.
14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella
legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo da ultimo modificato dall’art.
44 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella
legge 24 novembre 2003, n. 326: ciò sta a dire che non occorre
rispettare il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo (nei rapporti con il debitore esecutato del quale il terzo è
debitore) allorquando lo Stato o gli enti pubblici siano citati quali terzi
ex art. 543 c.p.c.(15).
2. I nuovi criteri di competenza territoriale
A seguito d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 recante “Norme sulla
istituzione del giudice unico di primo grado” che ha abrogato l’art. 16
(12) Cfr. Cass. 13 gennaio 1983, n. 249; Cass. 29 novembre 1996, n. 10650; Cass. 1 febbraio
1988, n. 905 nonché Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 11 giugno 2014, n. 13247.
(13) Cfr. Cass. 4 dicembre 1981, n. 6431; Cass. 13 gennaio 1983, n. 249.
(14) Cass. 22 dicembre 1987, n. 9527; 1 febbraio 1988, n. 905; Cass. 26 marzo 1990, n. 2423;
1 ottobre 1997, n. 9571; Cass. 18 aprile 2003, n. 6275; Cass. 23 aprile 2003, n. 6432; Cass. 22
maggio 2006, n. 14106; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360; Cass. 19 maggio 2009, n. 11585. In
particolare, Cass. 22 maggio 2006, n. 11928 ha ritenuto che il terzo pignorato sia parte
necessaria di un giudizio di opposizione agli atti istaurato dal creditore avverso il
provvedimento con cui il giudice, preso atto della sua dichiarazione con cui aveva affermato
di aver estinto il credito prima della notifica del pignoramento, abbia respinto l’istanza di
assegnazione. Nello stesso senso più di recente: Cass. 5 marzo 2009, n. 5342; Cass. 29
maggio 2014, n. 12055; Cass. 11 giugno 2014, n. 13247.
(15) Cass. 30 novembre 2011, n. 25567.
c.p.c. la espropriazione presso terzi va promossa dinanzi al Tribunale.
Occorre, quindi, individuare quale sia il Tribunale territorialmente
competente.
La competenza territoriale in materia esecutiva è funzionale ed
inderogabile(16).
Prima della riforma del 2014 l’art. 26 c.p.c. stabiliva che la
espropriazione forzata su cose mobili o immobili dovesse essere
promossa dinanzi al giudice del luogo ove le cose si trovano e che la
espropriazione forzata di crediti dovesse essere promossa dinanzi al
giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
Va, peraltro, segnalato che, vigente l’art. 26 c.p.c. nel testo
anteriore alle recenti modifiche, si era ritenuto, in via interpretativa,
che il Tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato fosse
competente a conoscere, non solo della sola espropriazione forzata di
crediti, come poteva ritenersi alla stregua della formulazione letterale
dell’art. 26 c.p.c., ma anche della espropriazione forzata di cose
mobili appartenenti al debitore esecutato(17) dovendosi dare
prevalenza al disposto dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. nella parte in cui
stabiliva che il debitore ed il terzo debbono essere citati dinanzi al
Tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato.
Il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 , ha, tuttavia, modificato il quadro
normativo di riferimento abrogando il secondo comma dell’art. 26
c.p.c.; successivamente la legge di conversione 10 novembre 2014, n.
162 ha inserito un diverso secondo comma che regola i criteri di
competenza per l’ipotesi in cui debba procedersi alla espropriazione
forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi(18), aggiungendo al
codice di rito l’art.
26 bis intitolato “Foro relativo alla
espropriazione forzata di crediti” ed ha riformulato l’art. 543 co. 2 n.
4 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c. “quando il debitore è una delle
pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413 c.p.c., quinto comma,
per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto
(16) Cfr. Cass. 2 agosto 1965, n. 1863; Cass. 17 novembre 1988, n. 6221; Cass. 2 ottobre
1996, n. 8623; Cass. 2 agosto 2000, n. 10123.
(17) In tal senso Cass. 8 giugno 1978, n. 2875.
(18) Vedi cap. 3, par. 5.
disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore
ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione
forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore
ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
L’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. nella sua attuale formulazione stabilisce
che il pignoramento presso terzi (di crediti o di cose mobili) deve
contenere la citazione del (solo) debitore “a comparire all’udienza
davanti al giudice competente” senza più far alcun riferimento al fatto
che il giudice competente debba essere individuato in quello del luogo
di residenza del terzo.
Dalla lettura della disposizione in esame emerge come il
legislatore del 2014 abbia individuato, relativamente alla sola
espropriazione forzata di crediti, un nuovo foro di competenza
Giova, quindi, prima di tutto evidenziare come l’art. 26 bis c.p.c.
non possa ritenersi applicabile alla espropriazione forzata di beni
mobili che si assumono in possesso del terzo pignorato. Induce a tale
conclusione, per un verso la rubrica del nuovo art. 26 bis c.p.c. e, per
altro verso, la circostanza che l’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., nel
prescrivere che la citazione del debitore deve essere effettuata dinanzi
al giudice competente (e non invece dinanzi al giudice del luogo di
residenza del terzo, come era previsto prima della riforma), si limita a
fare rinvio agli artt. 26 e 26 bis c.p.c. dimostrando come l’intento
dell’attuale legislatore sia proprio quello di eliminare il dato
normativo che aveva indotto in passato gli interpreti a ritenere che il
criterio di competenza per la espropriazione presso terzi dovesse
essere unico sia con riferimento ai crediti che ai beni mobili in
possesso del terzo.
Muovendo da questa prospettiva, quando la espropriazione forzata
ha ad oggetto beni mobili, essendo inapplicabile l’art. 26 bis, essa
deve essere promossa dinanzi al Tribunale del luogo ove la cosa si
trova, ai sensi dell’art. 26 c.p.c..
Se, invece, la espropriazione forzata ha ad oggetto crediti, ai sensi
dell’art. 26 bis c.p.c., essa, di regola, deve essere promossa dinanzi al
Tribunale del luogo di residenza del debitore e, solo eccezionalmente,
quando il debitore coincida con una delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 413 co. 5 c.p.c., dinanzi al Tribunale del luogo di
residenza del terzo pignorato.
Il legislatore del 2014 ha, dunque, invertito i criteri del passato
disponendo che il foro della espropriazione forzata conservi il
collegamento alla residenza del terzo solo in limitate ipotesi
debitamente circoscritte.
Ciò premesso, giova precisare che la novità normativa in punto di
competenza si giustifica ove inserita nel quadro generale delle novità
introdotte in materia di espropriazione presso terzi dapprima dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, poi, dal d.l. 12 settembre 2014, n.
132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 547 c.p.c., il terzo
pignorato deve rendere la propria dichiarazione, non più in udienza,
ma a mezzo di lettera raccomandata ovvero con messaggio di posta
elettronica trasmessi al creditore pignorante. Il terzo pignorato,
pertanto, non è più citato a comparire all’udienza fissata dinanzi al
giudice competente ma, con il pignoramento, oltre ad essergli intimato
di non disporre delle somme di denaro o dei beni del debitore, è
esclusivamente invitato a trasmettere la dichiarazione secondo le
forme di cui all’art. 547 c.p.c..
In un quadro normativo siffatto, che non prevede più la necessità
del terzo di recarsi in udienza, ed attribuisce anche all’inerzia del terzo
valore di dichiarazione positiva è venuta meno l’esigenza di radicare
la competenza a conoscere della espropriazione dei crediti in un luogo
riferibile alla sfera di interessi del terzo pignorato come avveniva in
precedenza per la necessità di evitare a quest’ultimo, che non è parte
del processo ma semplice ausiliario del giudice, dispendiosi
spostamenti. È, perciò, assolutamente coerente la soluzione di
radicare la competenza secondo i criteri generali dettati dal codice di
rito per il processo di cognizione.
Peraltro, corre l’obbligo di evidenziare che il nuovo foro di
competenza consente la realizzazione del cumulo oggettivo dei
procedimenti espropriativi che era invece solo eventuale nel vigore
delle precedenti disposizioni.
Ed, invero, se in applicazione dell’art. 26 bis c.p.c.,
il
pignoramento di crediti sia eseguito ai danni di un unico debitore ma
presso più terzi, sarà possibile lo svolgimento di un unico processo
(anche quando il creditore abbia compiuto diversi atti di
pignoramento) pure nelle ipotesi in cui i terzi pignorati risiedano in
circoscrizioni territoriali diverse e, dunque, anche in quei casi in cui,
vigente il precedente sistema, sarebbe stato necessario lo svolgimento
di procedimenti espropriativi distinti.
Corre, inoltre, l’obbligo di precisare che lo svolgimento di un
unico procedimento espropriativo a carico di un unico debitore
eseguito presso plurimi terzi consente una agevole applicazione
dell’istituto della riduzione del pignoramento regolata dagli artt. 496 e
546 c.p.c..
Va, comunque, precisato che, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., la regola
secondo cui la espropriazione di crediti deve essere promossa dinanzi
al Tribunale del luogo di residenza del debitore è derogata nel caso in
cui la esecuzione si svolga ai danni delle pubbliche amministrazione
di cui all’art. 413 co. 5 c.p.c.. In tal caso l’art. 26 bis c.p.c., introdotto
dal d.l. 12 settembre 2014 n. 132, prevede che la competenza resti al
giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la
dimora o la sede.
La scelta legislativa su questo punto non ha un fondamento
sistematico ma è ispirata da mere ragioni di opportunità pratica e,
come si ricava dalla stessa relazione che accompagna il d.l. 12
settembre 2014, n. 132, è dettata dalla esigenza di evitare che i
tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di organi o uffici
dell’amministrazione tenuti ad erogare il trattamento retributivo, siano
gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione
presso terzi(19). Per completezza va, ancora, evidenziato che se la
esecuzione si svolge ai danni della P.A. il foro del luogo di residenza
del terzo è derogato quando ciò sia previsto da leggi speciali e,
dunque, ad esempio nei casi regolati dall’art. 14, co. 1 bis del d.l. 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30)(20).
(19) Per una indicazione della giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, sul punto cfr.
SOLDI, op. cit., 633 ss.
(20) Peraltro la stessa disposizione prevede una disciplina particolare del pignoramento presso
terzi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale e stabilisce che “il pignoramento perde efficacia quando dal
suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l’assegnazione”, che
In buona sostanza, per le espropriazioni presso terzi promosse
a far data dall’11 dicembre 2014, se il pignoramento ha ad oggetto
beni mobili sarà competente il Tribunale del logo ove tali beni si
trovano; se il pignoramento ha ad oggetto crediti, e salva l’ipotesi
in cui il debitore esecutato sia una P.A., sarà competente il
Tribunale del luogo di residenza del debitore.
La competenza territoriale in materia esecutiva è funzionale ed
inderogabile.
L’incompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione non
produce, tuttavia, la nullità del pignoramento ma, ove
tempestivamente rilevata, comporta solo la traslazione del processo
dinanzi al giudice competente.
L’incompetenza deve, peraltro, essere eccepita o rilevata di ufficio
dal giudice, entro la prima udienza di comparizione, dovendosi
applicare al processo esecutivo l’art. 38 c.p.c.. Ciò significa che nel
caso di espropriazione presso terzi l’eccezione o il rilievo officioso
deve essere compiuto entro la prima udienza di comparizione.
L’individuazione di un termine preclusivo non esclude, tuttavia,
che la questione possa essere sollevata in un momento antecedente.
Gli atti posti in essere dal giudice incompetente possano essere
impugnati solo se le parti abbiano tempestivamente sollevato
eccezione di incompetenza. Ne consegue che le parti possano proporre
opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto esecutivo che il
giudice abbia posto in essere dopo la formalizzazione della eccezione
di incompetenza. Tale provvedimento esecutivo non è, invece,
impugnabile con il regolamento di competenza.
3. Il pignoramento presso terzi (rinvio)
Il tema del pignoramento presso terzi è trattato nel capitolo 3 al
“l’ordinanza che dispone ai sensi dell’art. 553 del codice di procedura civile l’assegnazione
dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno
dalla data in cui è stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate” e che “il
pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia
stata disposta l’assegnazione”. Per le varie ipotesi di competenza in deroga cfr. SOLDI, op.
cit., 633 ss.
paragrafo 3. In detto capitolo sono riportate anche le formule relative
agli atti di pignoramento.
Il particolare procedimento previsto per la espropriazione forzata
dei crediti o delle cose mobili in possesso del terzo conseguente alla
ricerca dei beni con le modalità regolate dall’art. 492 bis c.p.c. è,
invece, illustrato nel capitolo 3 bis.
4. La dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.)
Il terzo pignorato, con la dichiarazione prevista dall’art. 547
c.p.c., deve specificare di quali cose o somme del debitore si trova
in possesso e quando deve eseguire la consegna o il pagamento.
La dichiarazione del terzo ha, quindi, la funzione di definire
l’oggetto del pignoramento e di dare concretezza all’indicazione
generica che della res pignorata ha compiuto il creditore, ai sensi
dell’art. 543 co. 2 n. 2 c.p.c.
Secondo la tesi prevalente, tale dichiarazione deve tener conto
della situazione esistente nel momento in cui è resa, e non anche di
quella configurabile all’epoca in cui si è proceduto a notificare l’atto
di cui all’art. 543 c.p.c.. Più precisamente, la giurisprudenza ritiene
che il credito assoggettato a pignoramento presso terzi debba esistere
all’epoca in cui il terzo rende la sua dichiarazione, ovvero quando
venga accertata l’esistenza del suo obbligo(21), senza che rilevi la
situazione esistente al momento in cui il processo esecutivo è stato
promosso.
Quanto esposto comporta che il terzo, per effetto del
pignoramento, assume un obbligo di custodia, non solo rispetto alle
somme o alle cose che è obbligato a consegnare al debitore nel
momento in cui ha inizio l’esecuzione, ma anche rispetto a quanto sarà
obbligato a restituire a quest’ultimo nel corso del rapporto.
Più precisamente, il terzo pignorato che restituisce
illegittimamente le cose mobili pignorate è tenuto a risarcire il
creditore con una somma di denaro pari al valore che le cose
(21) Così Cass. 26 luglio 2005, n. 920; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021; Trib. Latina 1 luglio
2002, in Giur. rom., 2003, 454.
medesime avrebbero avuto alla data della loro vendita o assegnazione
in sede espropriativa(22).
Per contro, quando oggetto del pignoramento sia un credito, la
legge sancisce un regime di generale inopponibilità degli atti
dispositivi posti in essere dal terzo in spregio alle ragioni creditorie in
epoca successiva al pignoramento(23). In questa prospettiva, se il terzo
effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il
pignoramento non si libera dall’obbligazione, ma resta vincolato a
reiterare l’adempimento pagando una seconda volta in favore del
creditore assegnatario, una somma corrispondente all’importo
pignorato.
Ai sensi dell’art. 547 co. 1 c.p.c., la dichiarazione del terzo, con
qualunque modalità sia resa, deve provenire dalla parte
personalmente, da un procuratore speciale o da un difensore
munito di procura speciale(24).
Il mandato speciale, recante l’indicazione dell’oggetto dei poteri,
va redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed allegato
alla dichiarazione nel momento in cui viene resa, onde consentire al
giudice le verifiche necessarie in punto di legittimazione.
Nonostante la formulazione dell’art. 547 c.p.c. (che fa riferimento
al solo procuratore speciale), si ritiene che la dichiarazione possa
provenire anche dal procuratore generale ad negotia cui sia attribuito
il potere in oggetto(25).
La dichiarazione del terzo può essere resa anche dal difensore
munito di procura speciale. Il senso di tale innovazione è quello di
consentire il conferimento al difensore del potere di rendere la
dichiarazione di terzo mediante una procura alle liti rilasciata a
margine della dichiarazione che viene prodotta all’udienza ovvero
trasmessa mediante lettera raccomandata o messaggio di posta
(22) Cfr. Cass. 12 febbraio 1979, n. 959, in Giust. Civ., 1979, I, 1008.
(23) Così Cass. 6 aprile 2011, n. 7863 con riferimento ad un’ipotesi in cui il pignoramento
presso terzi era stato eseguito nei confronti della P.A. e notificato al concessionario del
servizio di tesoreria di quest’ultimo.
(24) Cfr. PETRILLO, Forma del pignoramento e dichiarazione del terzo, in AA. VV.,
Commentario alle riforme del processo civile, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Padova, 2007,
243 ss. la quale ritiene che il terzo possa rendere la dichiarazione a mezzo di procuratore
speciale anche quando provvede a mezzo di lettera raccomandata
(25) Cfr. CORSARO, Le esecuzioni forzate nel codice di procedura civile, Milano, 2006,259.
elettronica certificata(26). Diversamente, ove si ritenesse che anche la
procura al difensore possa essere conferita esclusivamente mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, la modifica legislativa
contenuta nell’art. 547 c.p.c. sarebbe pleonastica poiché la posizione
del difensore sarebbe in tutto assimilabile a quella del mandatario
speciale(27).
Secondo la giurisprudenza il difetto o l’invalidità del mandato
conferito al soggetto che rende la dichiarazione comporta la
inefficacia della dichiarazione resa(28).
Va, peraltro, precisato che la dichiarazione proveniente da
soggetto non legittimato, perché sprovvisto dei relativi poteri, non può
essere ratificata, sia perché non è atto negoziale ma processuale, come
tale non soggetto alla disciplina concernente i contratti e gli atti
unilaterali di contenuto patrimoniale compiuti dal falsus
procurator(29), sia in quanto, sebbene la dichiarazione si inserisca nel
processo, sono inapplicabili alla fattispecie in esame le disposizioni di
cui agli artt. 75, 77, 182 c.p.c. perché il terzo è estraneo alla
espropriazione.
L’inefficacia della dichiarazione resa dal falsus procurator può
essere rilevata dal giudice(30), su sollecitazione del debitore o dello
stesso terzo, ovvero di ufficio.
Prima delle modifiche introdotte dalla riforma del 2006, la
dichiarazione del terzo pignorato poteva essere resa solo nel corso
della udienza dinanzi al giudice della esecuzione.
Gli artt. 543 e 547 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, hanno previsto che il terzo, in taluni casi, potesse rendere
(26) In senso contrario PENZA, L’espropriazione mobiliare presso terzi e presso il debitore, in
DEMARCHI, Il nuovo rito civile, Le esecuzioni, Milano, 2006, 301 il quale sostiene che la
procura alle liti può essere apposta solo sugli atti tassativamente indicati e che tra tali atti non
può certo rientrare la dichiarazione del terzo.
(27) Cfr. SOLDI, op. cit., 676.
(28) Così Cass. 2 aprile 2001, n. 4801; Pret. Lucera – Torremaggiore 12 marzo 1993, in Foro
It., 1994, I, 2579.
(29) Cfr. Cass. 30 maggio 1991, n. 6124, in Foro It., 1992, I, 815 con nota di MONNINI.
Nonché Cass. 2 aprile 2001, n. 4801.
(30) Per la soluzione del rilievo di ufficio della inefficacia della dichiarazione cfr. Pret. Lucera
– Torremaggiore 12 marzo 1993, in Foro It., 1994, I, 2579; per la soluzione secondo cui il
difetto di legittimazione può essere fatto valere solo dal terzo pignorato cfr. Pret. Palermo 2
febbraio 1992, in Temi Siciliana, 1992, 179.
la dichiarazione di quantità attraverso l’invio al creditore di una lettera
raccomandata; successivamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228(31)
ha stabilito che, ove era consentito l’utilizzo della lettera
raccomandata, la dichiarazione potesse essere comunicata al creditore
anche attraverso la trasmissione di un messaggio di posta elettronica
(certificata).
Di recente, il quadro normativo di riferimento è stato, però,
ulteriormente modificato.
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 547 c.p.c.. L’art. 547 c.p.c.,
come modificato, prevede che il terzo pignorato debba rendere la
dichiarazione di quantità in ogni caso a mezzo di lettera raccomandata
ovvero di messaggio di posta elettronica certificata ed ha, perciò,
eliminato ogni riferimento alla necessità di comparire in udienza.
Tuttavia, poiché la normativa del 2014 regolerà le sole procedure
esecutive che verranno promosse a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla entrata in vigore della legge 10 novembre 2014, n.
162, quantomeno per una prima fase, saranno parimenti applicabili sia
la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (che regola espropriazioni
forzate presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al
10 dicembre 2014) sia la legge 10 novembre 2014, n. 162 (che regola
le espropriazioni forzate promosse a far data dall’11 dicembre 2014).
Tanto premesso, appare, perciò, necessario illustrare i dati salienti
introdotti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 evidenziando nel
contempo le novità del 2014.
L’art. 547 co. 1 nella formulazione conseguente alle modifiche
del 2012 stabiliva che la dichiarazione del terzo potesse essere resa
(31)Per un primo esame delle conseguenze scaturenti dalla riforma della espropriazione presso
terzi cfr. SALETTI, Le novità dell’espropriazione presso terzi, op. cit.,14; STORTO, Riforma
natalizia del pignoramento presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 42 ss;VINCRE, Brevi note
sulle novità introdotte dalla L 228/2012 nell’espropriazione presso terzi: la mancata
dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione, in Riv. esec.
forz., 2013, 59 ss.; MONTELEONE, Semplificazioni e complicazioni nella espropriazione presso
terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 3 ss.; BRIGUGLIO, Note brevissime sull’”onere di
contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.), in Riv. esec. forz., 2013, 30 ss.;
(31) SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2014, 600 ss..
“ all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo lettera raccomandata
inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta
elettronica certificata”.
La individuazione delle ipotesi in cui il terzo era tenuto a
presenziare alla udienza e di quelle in cui aveva l’onere di inviare la
lettera raccomandata o trasmettere il messaggio di posta elettronica
certificata, contenuta nell’art. 543 c.p.c., era collegata alla natura del
credito pignorato.
Stando al dettato dell’art. 543 c.p.c. nella formulazione
antecedente alle modifiche del 2014, il terzo era vincolato a
manifestare la dichiarazione all’udienza ove il pignoramento avesse
avuto ad oggetto un credito riconducibile all’art. 545 commi 3 e 4
c.p.c., e cioè derivante da un rapporto di lavoro; in tutti gli altri casi, e,
quindi, sia che il pignoramento avesse riguardato crediti estranei al
rapporto di lavoro, sia che fosse stato relativo a cose mobili, il terzo
era chiamato a rendere la dichiarazione inviando al creditore una
lettera raccomandata ovvero un messaggio di posta elettronica
certificata.
Accedendo ad una lettura adeguatrice dell’art. 543 c.p.c., si era,
peraltro, ritenuto che, nonostante l’art. 545 commi 2 e 3 c.p.c. si
riferisse ai soli redditi da lavoro collegati a rapporto privato,
dovessero ricondursi al medesimo regime anche i crediti allo stesso
titolo scaturenti da rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
ed i crediti per emolumenti pensionistici.
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 547 c.p.c. che attualmente
non contiene più alcun riferimento alla possibilità per il terzo
pignorato di rendere la dichiarazione in udienza. La disposizione in
esame, invero, stabilisce che il terzo debba specificare di quali cose o
di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve
eseguire il pagamento o la consegna, “con dichiarazione a mezzo
raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata”.
A parte la eliminazione del riferimento alla necessità che il terzo
pignorato compaia in udienza per rendere la propria dichiarazione
quando fossero stati pignorati crediti retributivi, la disciplina
concernente la dichiarazione del terzo è restata invariata.
L’art. 543 co. 2 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte nel
2012 (per tale aspetto non intaccate dalla legge 10 novembre 2014, n.
162) stabilisce che la lettera raccomandata o il messaggio di posta
elettronica certificata debbano essere trasmessi, a cura del terzo, al
creditore (e, dunque, a colui che ha proceduto a notificare il
pignoramento nel luogo ove questi ha eletto il domicilio se si tratta
di lettera spedita con la posta ovvero all’indirizzo PEC del
creditore(32) se si tratta di lettera trasmessa a mezzo di strumento
telematico), nel termine di dieci giorni dalla notificazione del
pignoramento.
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 547 c.p.c., la dichiarazione di
quantità può essere resa dalla parte personalmente, ovvero a mezzo di
mandatario speciale o di difensore munito di procura anch’essa
speciale.
L’art. 547 c.p.c. non chiarisce, tuttavia, se la dichiarazione del
terzo spedita a mezzo posta o messaggio di posta elettronica
certificata, quando non sottoscritta dalla parte personalmente, debba
recare una sottoscrizione autenticata ed essere corredata dalla procura
conferita al difensore ovvero al mandatario.
Prima della riforma del 2012, che ha novellato la disciplina della
espropriazione presso terzi, si era ritenuta preferibile la tesi secondo
cui
occorresse allegare alla dichiarazione resa con lettera
raccomandata la procura (che, quantomeno, avrebbe dovuto essere
menzionata se conferita per atto pubblico) ma non fosse necessaria
l’autenticazione della sottoscrizione(33). A seguito della riforma del
2012 che ha trasformato il tradizionale giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo in un procedimento “deformalizzato”
assimilabile alle “controversie distributive” di cui all’art. 512 c.p.c.
che, in quanto tale, non richiede l’osservanza delle garanzie
procedimentali del processo di cognizione, detto orientamento, che,
con riferimento alla lettera raccomandata reputava superflua la
(32) Ovvero, se il creditore abbia omesso di menzionare nel pignoramento il suo indirizzo Pec
presso l’indirizzo Pec del suo difensore secondo le risultanze ufficiali del Consiglio
dell’ordine cui il legale appartiene.
(33) SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2014, 680.
autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione
di quantità, potrebbe essere ripensato(34).
La questione cui si è fatto cenno è, invece, superabile quando la
dichiarazione venga resa a mezzo di messaggio di posta elettronica
certificata, sempreché, in tal caso, il messaggio rechi la firma digitale
del dichiarante(35).
È controverso se l’invio della lettera raccomandata o la
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, nei casi in
cui è previsto dalla legge, costituisca un obbligo cui occorre
provvedere entro e non oltre il termine di dieci giorni indicato dalla
legge, ed ancora, se la sua trasmissione determini la cessazione degli
obblighi di custodia del terzo.
Poiché l’art. 548 c.p.c., anche a seguito delle modifiche introdotte
dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 228 e, successivamente, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce che la dichiarazione del
terzo “si presume” positiva (nei limiti indicati dal creditore) quando
questi non compaia all’udienza di comparizione cui sia stato evocato
dal giudice per non aver spedito la lettera raccomandata ovvero per
non aver trasmesso il messaggio di posta elettronica certificata recanti
la sua dichiarazione, deve ritenersi che l’invio della lettera
raccomandata ovvero la trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata costituiscano una facoltà e non un obbligo
per il terzo pignorato. Il terzo pignorato, cioè, anche quando avrebbe
potuto comunicare la dichiarazione di quantità nelle predette forme
semplificate, conserva la possibilità di renderla dinanzi al giudice
senza incorrere in sanzioni.
Muovendo da tale premessa e considerando che, secondo i
principi generali elaborati dalla giurisprudenza, il credito pignorato
deve esistere, non al momento in cui l’atto di pignoramento viene
notificato, ma in quello in cui il terzo rende la sua dichiarazione
ovvero si accerta la sussistenza del suo obbligo, può sostenersi che il
terzo pignorato, anche quando rende la dichiarazione a mezzo di
(34) Per una più diffusa trattazione dell’argomento cfr. SOLDI, op. cit., 681.
(35) Va, infatti, rimarcato come la trasmissione di un messaggio Pec non fornisca alcuna
garanzia circa la identificazione della provenienza da un determinato autore. Per tale ragione
si ritiene utile prescrivere che il messaggio di posta elettronica rechi la firma digitale del
dichiarante.
lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, è
tenuto ad osservare i propri compiti di custode fintantoché tale
dichiarazione, ove non contestata dal creditore, conduca, se positiva,
alla emissione di un’ordinanza di assegnazione del credito e, se
negativa, alla estinzione del processo di esecuzione.
In considerazione del fatto che il terzo resta titolare dell’obbligo
di custodia sino alla conclusione della espropriazione, può sostenersi
che quest’ultimo possa comparire alla udienza dinanzi al giudice
dell’esecuzione, di iniziativa o su sollecitazione del creditore(36), per
aggiornare il contenuto della dichiarazione già comunicata con la
lettera raccomandata ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica
certificata evidenziando il verificarsi di fatti sopravvenuti. Potrebbe,
infatti, verificarsi che, con la lettera raccomandata ovvero con il
messaggio di posta elettronica certificata, questi abbia reso una
dichiarazione negativa e che il credito sia tuttavia venuto in essere in
un momento successivo all’invio alla comunicazione, ed ancora, è
possibile che le somme in suo possesso siano maggiori rispetto a
quanto evidenziato con la lettera già spedita ovvero con il messaggio
inviato, a causa di rimesse successive.
Qualche indicazione è necessaria anche con riguardo all’oggetto
della dichiarazione.
Essa in linea generale deve consentire di accertare se presso il
terzo esistano cose o crediti suscettibili di rientrare nel patrimonio del
debitore ragion per cui, se il pignoramento ha ad oggetto beni mobili,
il terzo deve precisare tutti gli elementi necessari alla loro puntuale
(36) La tesi esposta nel testo con riferimento alla possibilità che il terzo possa essere convocato
in udienza dal giudice su sollecitazione del creditore che invoca un aggiornamento della
dichiarazione già resa dal terzo è con certezza sostenibile in relazione ai processi esecutivi
regolati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. È, invece, quantomeno dubbio che la stessa
conclusione possa essere confermata anche a seguito della legge 10 novembre 2014, n. 162 e,
dunque, in relazione ai processi esecutivi disciplinati da quest’ultimo testo normativo. Il
dubbio deriva dal fatto che il legislatore della riforma del 2014, nel novellare l’art. 543 c.p.c.,
ha escluso che il terzo possa essere citato a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione ed ha
imposto che la dichiarazione venga resa a mezzo di posta ordinaria o messaggio di posta
elettronica. In relazione ai processi regolati dalla riforma del 2014 è, perciò, ragionevole
sostenere che il creditore possa chiedere al giudice di sollecitare il terzo a rendere una
ulteriore dichiarazione, che costituisca aggiornamento della precedente, comparendo in
udienza ovvero a mezzo di una seconda lettera raccomandata ovvero di un secondo messaggio
di posta elettronica certificata.
individuazione nonché il titolo del suo possesso, mentre se ha ad
oggetto denaro occorre che il terzo specifichi di quali somme è
debitore nei confronti dell’esecutato e quale sia la fonte della
obbligazione.
Il terzo pignorato ha poi l’onere di rendere la dichiarazione
enunciando se, in epoca antecedente alla notificazione del
pignoramento, si sono verificate cause estintive del credito.
Per cause estintive del credito devono intendersi quelle che
rientrano nella previsione dell’art. 2917 c.c. e che, proprio perché
anteriori al pignoramento, sono opponibili(37) al creditore pignorante
ed ai creditori intervenuti.
La Corte Costituzionale(38) ha dichiarato non fondata, in
riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2917 c.c. ritenendo che l’inefficacia delle vicende estintive
del credito pignorato disposta dalla norma impugnata non si estenda
all’estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo
atteso che, per ovviare a tale inconveniente, il codice appresta le
norme sulla unione dei pignoramenti.
Ai sensi dell’art. 547 co. 2 c.p.c. il terzo “deve specificare i
sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli
sono state notificate o che ha accettato”.
La citata disposizione si riferisce innanzitutto agli atti di sequestro
conservativo anteriori al pignoramento poiché quelli successivi sono
inopponibili ai creditori. L’indicazione dei sequestri notificati prima
del pignoramento è di particolare importanza poiché è funzionale a
consentire al creditore di chiamare nel processo il sequestrante ai sensi
dell’art. 547 co. 3 c.p.c., nel termine perentorio concesso dal giudice a
pena di decadenza(39).
(37) Secondo la giurisprudenza di legittimità non è opponibile al creditore pignorante, ex art.
2917 c.c., il pagamento avvenuto attraverso la dazione di un assegno postdatato consegnato al
debitore prima del pignoramento ma incassato successivamente (Cass. 20 aprile 2012, n.
6265). Rientra nella previsione dell’art. 2917 c.c. anche la compensazione legale o giudiziale.
Tale causa estintiva è opponibile ai creditori se risulta anteriore al pignoramento il fatto
genetico del controcredito anche se l’eccezione di compensazione o l’accertamento giudiziale
del controcredito siano successivi al pignoramento medesimo (Cass. 18 aprile 2012, n. 6054).
(38) Corte Cost. 2 novembre 1996, n. 374.
(39) La chiamata del sequestrante, prevista dall’art. 158 disp. att. c.p.c., è funzionale a
provocare il suo intervento nel processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 co. 1 c.p.c. Se il terzo
La chiamata in causa del sequestrante si realizza attraverso al
notificazione di un atto predisposto dal creditore con cui quest’ultimo
viene citato a comparire. Se il creditore pignorante (o altro creditore
munito di titolo esecutivo) non provvede alla chiamata in causa nel
termine indicato dal giudice il processo esecutivo si estingue(40).
Il terzo pignorato è, inoltre, tenuto ad indicare le cessioni che gli
siano state notificate o che egli abbia accettato in epoca antecedente
alla notificazione del pignoramento, e cioè quelle cessioni che sono
opponibili al ceto creditorio ai sensi dell’art. 2914 c.c. n. 2.
L’indicazione delle cessioni, in sostanza, vale a giustificare una
dichiarazione in tutto o in parte negativa. Il terzo, cioè, è tenuto a
precisare che non è più, in tutto o in parte, debitore del debitore poiché
il credito pignorato è stato ceduto e tale cessione si è perfezionata in
epoca antecedente alla notificazione dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c.
L’indicazione delle cessioni vale, quindi, a mettere il creditore in
condizione di conoscere i motivi della dichiarazione negativa ed a
valutare se sussistano le condizioni per contestare la dichiarazione del
terzo.
Ed ancora, ai sensi dell’art. 550 c.p.c. “il terzo deve indicare i
pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri
pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua
dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione
precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva”. La disposizione sin
qui richiamata è destinata a regolare l’ipotesi in cui plurimi
pignoramenti presso il terzo relativi agli stessi beni appartenenti al
debitore siano notificati a breve distanza di tempo l’uno dall’altro e
mira a rendere possibile la riunione dei pignoramenti di questi ultimi.
Può, tuttavia, verificarsi che il terzo ometta di segnalare
l’esistenza degli altri pignoramenti o che, nonostante la puntuale
indicazione del terzo, non si provveda alla riunione dei plurimi
processi esecutivi.
Secondo la giurisprudenza, il terzo ha facoltà di proporre
opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione per
omette di indicare i sequestri che gli siano stati già notificati, risponde dei danni provocati al
sequestrante.
(40) Pret. Macerata Civitanova Marche, ordinanza 31 marzo 1995, in Foro it., 1996, I, 1890.
ottenerne la rimozione quando assuma che la dichiarazione con la
quale ha omesso di riferire circa l’esistenza degli altri pignoramenti è
dipesa da errore di fatto(41). Inoltre, quando il terzo abbia reso una
dichiarazione generica con la quale, menzionando l’esistenza di un
precedente pignoramento ed una conseguente ordinanza di
assegnazione, non abbia evidenziato in quali limiti la prima ordinanza
di assegnazione rendeva incapiente il secondo pignoramento, e ciò
nonostante non abbia proposto tempestiva opposizione agli atti
avverso l’ordinanza di assegnazione sì da ottenerne la rimozione, è
tenuto al pagamento dell’intero importo assegnato(42).
Quando, invece, il terzo pignorato abbia enunciato l’esistenza del
pignoramento successivo ma i procedimenti esecutivi non siano stati
riuniti ed il credito sia stato assegnato al creditore secondo pignorante,
è il creditore primo pignorante a poter impugnare con l’opposizione ex
art. 617 c.p.c. l’ordinanza di assegnazione(43).
Va, però, segnalato che la problematica inerente la riunione dei
pignoramenti si atteggia in termini completamente diversi nel caso in
cui debba procedersi alla assegnazione o alla vendita dei beni o dei
crediti a seguito di un riconoscimento “implicito o presunto” del terzo.
Il terzo pignorato non è legittimato ad eccepire
l’impignorabilità delle cose o dei crediti pignorati né ad indicare
l’esistenza di vincoli di destinazione, come, ad esempio, nel caso di
somme depositate presso un istituto di credito tesoriere poiché, sia la
causa di impignorabilità che l’esistenza del vincolo di destinazione,
possono essere fatti valere con l’opposizione alla esecuzione dal solo
debitore esecutato(44).
La dichiarazione del terzo recante l’enunciazione di una causa di
impignorabilità o di un vincolo di destinazione deve pertanto ritenersi
positiva per l’intero importo indicato talché il giudice può procedere
alla assegnazione.
Va, però, segnalato che, di recente, la giurisprudenza(45) ha
(41) Cass. 20 febbraio 2007, n. 3958.
(42) Cass. 17 febbraio 2011, n. 3851.
(43) Cass. 20 luglio 2010, n. 17029.
(44) Cass. 29 aprile 2003, n. 6667.
(45) Cass. 16 settembre 2008, n. 23727; Cass. 27 maggio 2009, n. 12259; Cass. 26 marzo 2012
n. 4820.
riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere di rilevare di ufficio
la impignorabilità dei crediti sottoposti ad espropriazione ai danni del
Comune presso il suo tesoriere. Più precisamente, la Suprema Corte
ha affermato(46) che il terzo tesoriere, quale ausiliario del giudice,
anche quando il debitore non compaia ed ometta di svolgere le proprie
difese, ha l’onere di dichiarare l’esistenza del vincolo di destinazione
evidenziando quali siano state le delibere di impegno adottate dal
Comune debitore e specificando la natura e la successione cronologica
delle movimentazioni bancarie successive sì da consentire la verifica
circa il corretto operato della pubblica amministrazione esecutata(47).
Fermo restando il principio generale che riserva al debitore la
proponibilità dell’opposizione all’esecuzione per impignorabilità
dell’oggetto del processo esecutivo, va, quindi, rimarcato come la
giurisprudenza più recente riconosca al giudice dell’esecuzione il
potere – dovere di svolgere una indagine di ufficio circa la
pignorabilità dei beni staggiti nelle ipotesi in cui debba essere
garantito un interesse di natura pubblicistica, allo stato individuato
esclusivamente nelle ipotesi in cui siano sottoposti ad esecuzione
crediti per trattamenti pensionistici(48) crediti dei Comuni nei
confronti dei propri tesorieri.
È evidente che laddove il giudice provveda di ufficio, la sua
ordinanza, di accoglimento o di rigetto della istanza del creditore, sarà
impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.(49).
La dottrina e la giurisprudenza, pur non univocamente orientate
sulla natura della dichiarazione del terzo, concordano sul fatto che
essa sia revocabile per errore di fatto e violenza(50).
(46) Cass. 16 settembre 2008, n. 23727; Cass. 13 gennaio 2009, n. 477; Cass. 27 maggio 2009,
n. 12259; Cass. 23 maggio 2011, n. 17524; Cass. 26 marzo 2012 n. 4820; Cass. 4 giugno
2013, n. 14048; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3790.
(47) Cass. 16 settembre 2008, n. 23727; Cass. 13 gennaio 2009, n. 477; Cass. 27 maggio 2009,
n. 12259; Cass. 23 maggio 2011, n. 17524; Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; Cass. 18 febbraio
2014, n. 3790.
(48) Cass. 11 giugno 1999, n. 5761; Cass. 3 marzo 2011, n. 5136.
(49) Cass. 26 marzo 2012 n. 4820; Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; Cass. 18 febbraio 2014, n.
3790.
(50) In giurisprudenza cfr. Cass. 9 marzo 1951, n. 584; Cass. 13 febbraio 1954, n. 357; in
dottrina propendono per la tesi della revocabilità per errore di fatto e violenza COLESANTI,
voce Pignoramento presso terzi, cit. 845 – 846; CASTORO, op. cit., 519 il quale esprime le sue
Se si accede alla tesi secondo cui la dichiarazione costituisce un
atto del processo va da sé che essa è opponibile ai sensi dell’art. 617
c.p.c.
Il punto è stabilire se la dichiarazione del terzo debba essere
impugnata autonomamente nel termine perentorio di legge(51) oppure
se, al contrario, l’opposizione agli atti esecutivi, anche quando fondata
sul rilievo di un vizio attinente la dichiarazione del terzo, debba essere
proposta sempre e comunque avverso l’ordinanza di assegnazione che
recepisca la dichiarazione positiva, ma erronea.
È preferibile ipotizzare che il terzo, ove si renda conto
dell’errore, debba immediatamente revocare la propria
dichiarazione ed eventualmente proporre opposizione agli atti
esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione che il giudice abbia
nel frattempo emesso nonostante la revoca.
La giurisprudenza di legittimità sembra, tuttavia, orientata nel
senso che l’ordinanza di assegnazione possa essere impugnata con
l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. indipendentemente dalla
preventiva revoca della dichiarazione erronea. Ciò si desume dal fatto
che si è ritenuta esperibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. per ottenere
la rimozione dell’ordinanza di assegnazione nel caso in cui nella
dichiarazione si sia omesso, per errore di fatto, di far riferimento
all’esistenza degli altri pignoramenti(52).
Il terzo pignorato che ha reso la dichiarazione di cui all’art.
547 c.p.c. ha diritto al rimborso delle spese sostenute,
indipendentemente dal tenore della sua dichiarazione, e quindi a
prescindere dal fatto che essa sia negativa o positiva. Tra tali spese
rientrano solo quelle corrispondenti agli esborsi e non anche gli oneri
sostenuti per l’assistenza di un difensore la cui attività non è
necessaria(53).
perplessità sulla assimilazione della dichiarazione alla confessione giudiziale; CORSARO, op.
cit., 258.
(51) È questa la posizione di VACCARELLA, op. cit., 114 e nota 112; l’Autore rileva che la
dichiarazione del terzo è suscettibile di essere impugnata autonomamente altrimenti acquisita
stabilità.
(52) Cass. 20 febbraio 2007, n. 3958.
(53) Pret. Milano 18 luglio 1966, in Monit. Trib., 1966, 823.
Alla liquidazione provvede il giudice della esecuzione, sia nel
caso in cui a fronte di una dichiarazione positiva si proceda alla
assegnazione, sia nel caso in cui, pur essendo stata resa una
dichiarazione negativa, essa non venga contestata ed il processo
sia estinto.
Il giudice dell’esecuzione è competente alla liquidazione pure nel
caso in cui la dichiarazione negativa del terzo sia stata contestata.
Tale soluzione, da alcuni criticata prima della riforma del 2012, è
divenuta oggi l’unica percorribile se si considera che il giudice
dell’esecuzione è competente anche ad accertare l’obbligo del terzo in
virtù di una decisione endoesecutiva con la quale potrà valutare pure
se la dichiarazione negativa del terzo fosse o meno veritiera(54).
Secondo la giurisprudenza il provvedimento di liquidazione delle
spese sostenute dal terzo può essere assimilato alla liquidazione del
compenso per gli ausiliari del giudice, in base allo schema delineato
dagli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.(55). Inquadrato in questo modo, il
provvedimento di liquidazione va adottato nella forma del decreto e
tale decreto ha valore di ingiunzione.
Le spese relative alla dichiarazione vanno poste a carico del
creditore che, avendo effettuato il pignoramento, ha richiesto la
collaborazione del terzo ma, trattandosi di oneri sostenuti
nell’interesse del ceto creditorio, possono essere collocati ai sensi
dell’art. 2770 c.c.
Va, infine, evidenziato che il giudice dell’esecuzione ha il
potere di interpretare la dichiarazione del terzo e stabilire, ove ciò
sia possibile, se il terzo sia comunque debitore del debitore.
(54) In questa prospettiva, se il terzo rende una dichiarazione negativa ed essa viene contestata
dal creditore ai sensi dell’art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con cui
dirime la controversia, se ritiene che l’obbligo del terzo non sussista, regola le spese
processuali ponendo a carico del creditore, non solo le spese del procedimento ex art. 549
c.p.c., ma anche le spese che il terzo ha sostenuto per rendere la sua dichiarazione rivelatasi
“veritiera”.
(55) In questo senso Cass. 1 luglio 1993, n. 7151 che si richiama su questo punto a Cass. sez.
un. 18 dicembre 1987, n. 9407. In dottrina ARIETA – DE SANTIS, op. cit. 977 rilevano che la
liquidazione delle spese non può essere inquadrata ai sensi degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.
poiché il terzo non è un ausiliare del giudice. Gli Autori ritengono che il provvedimento
debba essere assimilato alla liquidazione della indennità a favore del testimone intimato e
comparso.
La dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. deve ritenersi
inequivocabilmente negativa in tutti i casi in cui il terzo si limiti a
negare di essere debitore del debitore esecutato a causa di eventi non
meglio precisati.
La questione si atteggia in termini diversi quando, al contrario, il
terzo indichi la fonte del rapporto obbligatorio con il debitore e precisi
nel dettaglio le vicende che hanno caratterizzato il suo sviluppo; in tal
caso, infatti, non rileva che il terzo si qualifichi debitore dell’esecutato
ovvero neghi la esistenza della sua obbligazione atteso che spetta al
giudice interpretare quanto evidenziato ai sensi dell’art. 547 c.p.c..
Ed allora, se terzo dichiara che è tenuto al pagamento di una
determinata somma di denaro in favore dell’esecutato ma sostiene,
tuttavia, di non essere debitore del debitore esecutato perché il credito
si sarebbe estinto (ovvero sarebbe stato ceduto) per una vicenda
verificatasi in una data successiva alla notificazione del pignoramento
il giudice, muovendo dalla considerazione che, secondo i principi
generali, la causa estintiva ovvero la cessione del credito staggito non
possono operare in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
intervenuti quando successivi al pignoramento, può ritenere che la
dichiarazione del terzo abbia contenuto positivo e disporre,
conseguentemente l’assegnazione.
Giova, infine, evidenziare che non è negativa una dichiarazione
con cui il terzo, pur enunciando l’esistenza del suo obbligo, dichiari di
non essere tenuto alla prestazione in favore del debitore a causa della
esistenza di un vincolo di destinazione o una causa di impignorabilità.
167. DICHIARAZIONE
DEL
TERZO
PIGNORATO
TRASMESSA
A
MEZZO
DI
LETTERA
RACCOMANDATA OVVERO DI MESSAGGIO DI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ART. 547
C.P.C.)
DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO
A(56) ................................................
Io sottoscritto(57) ..............., nella mia qualità di terzo pignorato
(ovvero di procuratore speciale del terzo pignorato ............... in forza
di procura per atto notarile del notaio ............... iscritto nel Collegio
del Distretto notarile di ..............., repertorio n. ............... ovvero di
difensore(58) in virtù di procura conferita in calce o a margine della
presente dichiarazione) in forza dell’atto di pignoramento presso terzi
notificatomi in data(59) ............... ed avente ad oggetto ...............,
rendo la seguente dichiarazione:
sono debitore della somma di(60) ............... verso il debitore(61)
............... in relazione a(62) ............... e rappresento che ho provveduto
a vincolare detta somma poiché corrispondente all’importo precettato
aumentato della metà (ovvero ho vincolato tutta la predetta somma che
risulta inferiore all’importo precettato aumentato della metà);
(ovvero sono in possesso delle seguenti cose(63) ............... di proprietà
del debitore(64) ............... e ritengo che le stesse abbiano un valore non
superiore all’importo precettato aumentato della metà.)
Preciso che(65):
1) è stato eseguito presso di me sequestro .............. ad istanza di(66)
(56) La lettera raccomandata deve essere inviata al creditore procedente presso il domicilio da
questi eletto nella procedura esecutiva che sarà ricavabile dall’atto di pignoramento mentre il
messaggio di posta elettronica certificata va trasmesso al creditore presso l’indirizzo Pec
risultante dal pignoramento. Si è, tuttavia, sostenuto che, ove il creditore avesse omesso di
indicare l’indirizzo Pec nel pignoramento, la dichiarazione potrebbe essergli trasmessa
all’indirizzo di posta elettronica del suo avvocato risultante dagli elenchi del Consiglio
dell’Ordine cui appartiene.
(57) Nominativo del terzo dichiarante, del suo procuratore speciale ovvero del difensore.
(58) È preferibile ritenere che la procura al difensore dichiarante possa essere conferita in calce
o a margine della dichiarazione poiché, ove non si accedesse a tale impostazione, la posizione
del difensore non sarebbe in alcun modo diversa rispetto a quella del procuratore speciale.
(59) Indicare la data in cui il pignoramento è stato notificato al terzo pignorato.
(60) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei
confronti del terzo pignorato è maggiore.
(61) Nominativo del debitore esecutato.
(62) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle cose
o delle somme del debitore.
(63) Descrivere le cose di cui il terzo pignorato dichiara di essere in possesso.
(64) Nominativo del debitore.
(65) Indicare la natura dell’atto di sequestro, il provvedimento che lo ha disposto ed ogni
elemento utile ad identificarlo.
............... delle somme (ovvero delle cose) di cui al presente
pignoramento;
2) mi è stato notificato in data ............... atto di cessione del seguente
bene ................ (ovvero ho accettato atto di cessione in data...............);
3) è stato eseguito presso di me atto di pignoramento notificato il(67)
............... ad istanza del creditore(68) ............... avente ad oggetto gli
stessi beni di cui al presente pignoramento;
4) che il credito è impignorabile in quanto(69) ...............
Chiedo la liquidazione delle spese relative alla presente dichiarazione.
Allego: la procura speciale
(70) ...............
(71) ...............
(66) Nominativo del sequestrante del quale deve essere ordinata la chiamata nel processo nel
termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
(67) Indicare la data di notificazione del pignoramento antecedente.
(68) Nominativo del creditore procedente ad istanza del quale si è proceduto al pignoramento
antecedente.
(69) Il terzo pignorato, tesoriere dell’Ente esecutato, è tenuto ad indicare il cosiddetto saldocreditore ovvero l’esatto ammontare delle somme di pertinenza della P.A. esecutata giacenti
presso la tesoreria specificando se tale importo ecceda o meno quello relativo alle somme
vincolate con delibera di quantificazione; dovrà inoltre riferire dell’esistenza di una delibera
di destinazione delle somme nonché qualsiasi altra circostanza che consenta di valutare
l’impignorabilità, tenuto conto della delibera di quantificazione e degli altri pagamenti
eseguiti per conto dell’Ente.
(70) Luogo e data.
(71) Sottoscrizione della parte dichiarante o del suo procuratore speciale. È controverso se sia
necessaria la autenticazione della sottoscrizione; la sottoscrizione del terzo dichiarante o del
suo procuratore speciale può essere autenticata anche dal difensore purché la dichiarazione
rechi a margine o in calce la procura speciale conferita al difensore medesimo.
168. DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO RESA
ALL’UDIENZA
DINANZI
AL
GIUDICE
DELL’ESECUZIONE(ART. 547 C.P.C.)(72)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
è presente, altresì, per il terzo pignorato, .............................................
(ovvero il procuratore speciale del terzo pignorato ................) il quale
viene identificato dal cancelliere a mezzo di(73) ................. e dichiara:
“Sono debitore della somma di(74) ............... verso il debitore(75)
............... in relazione a(76) ............... e rappresento che ho provveduto
a vincolare detta somma poiché corrispondente all’importo precettato
(72) Questa formula è utilizzabile per le espropriazioni forzate presso terzi aventi ad oggetto
crediti retributivi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e fino all’11 dicembre 2014.
Infatti l’ipotesi che la dichiarazione del terzo debba essere resa in udienza in relazione ai
crediti retributivi è prevista dall’art. 547 c.p.c. nel testo introdotto nel 2006, restato invariato a
seguito della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ma poi modificato con il d,l, 12 settembre 2013,
n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha riportato la dichiarazione di
terzo per crediti di lavoro alla disciplina generale che prevede la dichiarazione a mezzo lettera
raccomandata o messaggio di posta elettronica certificato. Si è, tuttavia, precisato nel par. 5
che il terzo pignorato, anche a seguito della riforma del 2014, potrebbe comparire in udienza e
rendere dinanzi al giudice dell’esecuzione la sua dichiarazione nei casi in cui ha omesso di
inviare la lettera raccomandata ovvero di trasmettere il messaggio di posta elettronica
certificata ovvero nelle ipotesi in cui sia stato convocato dal giudice per “aggiornare” la
dichiarazione già resa.
(73) Indicare con quale modalità si procede alla identificazione.
(74) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei
confronti del terzo pignorato è maggiore.
(75) Nominativo del debitore.
(76) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle cose
o delle somme del debitore. La formula è generica in quanto sebbene la dichiarazione del
terzo dovrebbe essere resa dinanzi al giudice dell’esecuzione esclusivamente in relazione ai
crediti scaturenti da rapporto di lavoro non può escludersi che questa forma venga utilizzata in
tutti gli altri casi.
aumentato della metà (ovvero ho vincolato tutta la predetta somma che
risulta inferiore all’importo precettato aumentato della metà).
Preciso che:
1) è stato eseguito presso di me sequestro(77) .............. ad istanza di(78)
............... delle somme di cui al presente pignoramento;
2) mi è stato notificato in data ............... atto di cessione del credito
................ (ovvero ho accettato atto di cessione del credito in
data...............;
3) è stato eseguito presso di me atto di pignoramento notificato il(79)
............... ad istanza del creditore(80) ............... avente ad oggetto gli
stessi crediti di cui al presente pignoramento;
4) che il credito è impignorabile in quanto(81) ...............
Chiedo la liquidazione delle spese relative alla presente
dichiarazione”.
L.C.S.
(82) ..........................................................................................................
(ovvero “Sono in possesso delle seguenti cose(83) ............... di
proprietà del debitore(84) ............... e ritengo che le stesse abbiano un
valore non superiore all’importo precettato aumentato della metà.)
Preciso che:
1) è stato eseguito presso di me sequestro(85) .............. ad istanza di(86)
(77) Indicare la natura dell’atto di sequestro, il provvedimento che lo ha disposto ed ogni
elemento utile ad identificarlo.
(78) Nominativo del sequestrante del quale deve essere ordinata la chiamata nel processo nel
termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
(79) Indicare la data di notificazione del pignoramento antecedente.
(80) Nominativo del creditore procedente ad istanza del quale si è proceduto al pignoramento
antecedente.
(81) Il terzo pignorato, tesoriere dell’Ente esecutato, è tenuto ad indicare il cosiddetto saldocreditore ovvero l’esatto ammontare delle somme di pertinenza della P.A. esecutata giacenti
presso la tesoreria specificando se tale importo ecceda o meno quello relativo alle somme
vincolate con delibera di quantificazione; dovrà inoltre riferire dell’esistenza di una delibera
di destinazione delle somme nonché qualsiasi altra circostanza che consenta di valutare
l’impignorabilità, tenuto conto della delibera di quantificazione e degli altri pagamenti
eseguiti per conto dell’Ente.
(82) Sottoscrizione della parte dichiarante o del suo procuratore speciale recante la
autenticazione notarile.
(83) Descrivere le cose di cui il terzo pignorato dichiara di essere in possesso.
(84) Nominativo del debitore.
(85) Indicare la natura dell’atto di sequestro, il provvedimento che lo ha disposto ed ogni
elemento utile ad identificarlo.
............... delle dei beni di cui al presente pignoramento;
2) mi è stato notificato in data ............... atto di cessione del seguente
bene ................ (ovvero ho accettato atto di cessione in data...............);
3) è stato eseguito presso di me atto di pignoramento notificato il(87)
............... ad istanza del creditore(88) ............... avente ad oggetto gli
stessi beni di cui al presente pignoramento.
Chiedo la liquidazione delle spese relative alla presente
dichiarazione”.
L.C.S.
(89) .............................
Il giudice dell’esecuzione
preso atto che il terzo ha dichiarato di non essere debitore del debitore
assumendo che:
il proprio debito, pari all’importo di euro ..................., si sarebbe
estinto(90) il ...............
(ovvero
che il credito del debitore sarebbe stato ceduto il ...............
ovvero che la somma pignorata deve ritenersi impignorabile
...............)
ritenuto
che la dichiarazione resa dal terzo pignorato deve ritenersi positiva
atteso che la menzionata causa estintiva (ovvero la cessione del
credito) si è perfezionata in data successiva al pignoramento;
(ovvero che il terzo pignorato non è legittimato a dedurre la
impignorabilità del credito staggito;)(91)
P.Q.M.
provvede all’assegnazione (ovvero alla distribuzione) con separata
(86) Nominativo del sequestrante del quale deve essere ordinata la chiamata nel processo nel
termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
(87) Indicare la data di notificazione del pignoramento antecedente.
(88) Nominativo del creditore procedente ad istanza del quale si è proceduto al pignoramento
antecedente.
(89) Sottoscrizione della parte dichiarante o del suo procuratore speciale recante la
autenticazione notarile.
(90) Ad esempio per compensazione.
(91) In tal caso si fa riferimento all’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione ha la facoltà di
rilevare di ufficio la impignorabilità dei crediti staggiti come si verifica nell’ipotesi di
pensioni ovvero nell’ipotesi regolata dall’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 159.
ordinanza
(ovvero preso atto della dichiarazione negativa del terzo, estingue il
processo esecutivo come da separata ordinanza).
Il cancelliere
............................................
Il giudice dell’esecuzione
..............................................
169. CHIAMATA NEL PROCESSO DEL SEQUESTRANTE
(ART. 547 C.P.C. E 158 DISP. ATT. C.P.C.)
..............................(92) codice fiscale ............................., rappresentato
e difeso per procura rilasciata a margine o in calce al presente atto(93)
dall’avvocato............................. codice fiscale ........................... fax n.
..............................(94), elettivamente domiciliato presso lo studio del
predetto difensore in ..............................
premesso
– in data(95) .................... l’esponente notificava a(96) .................... ed
a(97) .................... un atto di pignoramento presso terzi avente ad
(92) Nominativo del creditore.
(93) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare
l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(94) Ai sensi dell’art. 125 c.p.c., come novellato dapprima dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24
(che ha introdotto l’obbligo dell’indicazione del codice fiscale) e poi dal d.l. 13 agosto 2011,
n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 (che ha introdotto l’obbligo
dell’indicazione dell’indirizzo Pec), quindi, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto
dal 31 gennaio 2012 (che ha precisato come l’indirizzo Pec da indicare è quello comunicato al
proprio ordine), infine dal d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014,
n.114 (che ha abrogato l’obbligo dell’indicazione dell’indirizzo Pec): “la citazione, il ricorso,
la comparsa, il controricorso, il precetto (salvo che la legge disponga diversamente) debbono
indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la
istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti
dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio
codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”. Insieme con
l’eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo Pec è stata, ovviamente, abrogata anche la
disposizione che prevedeva l’aumento della metà del contributo unificato nel caso in cui la
parte ometteva di indicare il codice fiscale.
(95) Indicare data.
(96) Nominativo del debitore esecutato.
(97) Nominativo del terzo.
oggetto
crediti
vantati
da(98)....................
nei
confronti
99
di( )....................
(ovvero cose di proprietà di(100).................... in possesso
di(101).................... in dipendenza di(102) ....................)
citando i medesimi a comparire avanti al Tribunale di .......... per
l’udienza del giorno .......... ore .......... (ovvero invitandoli a rendere la
dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta
elettronica certificata)
– in tale udienza (ovvero con lettera raccomandata o messaggio di
posta elettronica certificata) il terzo pignorato rendeva dichiarazione
positiva, specificando però che i crediti (ovvero, i beni) oggetto del
pignoramento erano stati oggetto di precedente sequestro ad istanza
di(103) ....................
– il giudice dell’esecuzione disponeva la chiamata nel processo del
sequestrante entro il termine perentorio di .......... e disponeva rinvio
all’udienza del .......... ore ..........
ai sensi dell’art. 547, co. 3, c.p.c.
CITA
il sequestrante(104) .......... a comparire nel processo in epigrafe avanti
al giudice dell’esecuzione .......... all’udienza del .......... ore ...........
(105) ...............
(106) ...............
5. La mancata dichiarazione del terzo e la sua valenza di
“riconoscimento implicito” (art. 547 c.p.c.). Il rifiuto espresso di
dichiarazione
(98) Nominativo del debitore.
(99) Nominativo del terzo.
(100) Nominativo del debitore esecutato.
(101) Nominativo del terzo.
(102) Indicare la fonte del credito o del possesso.
(103) Indicare il nominativo del sequestrante.
(104) Indicare il nominativo del sequestrante.
(105) Luogo e data.
(106) Sottoscrizione dell’avvocato.
Prima della riforma del 2012 la espropriazione presso terzi poteva
utilmente concludersi con l’assegnazione o la vendita dei beni o dei
crediti del debitore in possesso del terzo pignorato solo quando il
predetto terzo avesse reso una dichiarazione in tutto o in parte
positiva. In presenza di una dichiarazione negativa ovvero di un
diniego espresso di dichiarazione da parte del terzo il processo
esecutivo doveva essere dichiarato estinto a meno che il creditore non
avesse promosso il giudizio di cui all’art. 549 c.p.c. finalizzato
all’accertamento dell’obbligo del terzo.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha trasformato il quadro
normativo di riferimento(107).
Come si è visto, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma
del 2012, l’art. 548 c.p.c., nella sua nuova formulazione, attribuisce al
silenzio del terzo pignorato la valenza di un riconoscimento implicito
della esistenza del credito o del possesso delle cose mobili
appartenenti al debitore.
Di recente, il complesso delle disposizioni che regolano la
espropriazione presso terzi è stato, però, ulteriormente modificato.
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, ha novellato, sia l’art. 547 c.p.c. prevedendo
che il terzo pignorato debba rendere la dichiarazione di quantità in
ogni caso a mezzo di lettera raccomandata ovvero di messaggio di
posta elettronica certificata, sia l’art. 548 c.p.c. nella parte in cui
differenziava sulla base della natura del credito oggetto del
pignoramento i presupporti per ritenere sussistente il riconoscimento
implicito della esistenza del credito ovvero del possesso delle cose
mobili.
Tuttavia, poiché la normativa del 2014 regola le sole procedure
esecutive che sono promosse a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla entrata in vigore della legge 10 novembre 2014, n.
162, quantomeno per il primo periodo, sono parimenti applicabili sia
(107) Per espressa previsione dell’art. 1 co. 21 della legge 24 dicembre n. 228 le disposizioni
che incidono sulla disciplina della espropriazione presso terzi, si applicano ai procedimenti
iniziati successivamente alla sua entrata in vigore fissata all’1° gennaio 2013.
Per completezza corre l’obbligo di precisare che il processo espropriativo presso terzi è
pendente a far data dalla notificazione del pignoramento anche solo ad uno dei suoi destinatari
(e, dunque, indifferentemente o al debitore o al terzo pignorato).
la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (che disciplina le espropriazioni
forzate presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al
10 dicembre 2014) sia la legge 10 novembre 2014, n. 162 (che
disciplina le espropriazioni forzate promosse a far data dall’11
dicembre 2014).
E’ perciò, necessario illustrare sia il procedimento introdotto dalla
legge 24 dicembre 2012 n. 228 che le novità che sono state oggetto del
d.l. 12 settembre 2014, n. 132.
Nel delineare il comportamento del terzo che assume valore
concludente il legislatore del 2012 distingueva l’ipotesi in cui il
pignoramento aveva ad oggetto i crediti di cui all’art. 545 co. 3 (che,
come esposto, sono quelli aventi natura retributiva in senso ampio)
dalla diversa ipotesi in cui il pignoramento aveva ad oggetto gli altri
crediti (diversi da quelli retributivi) o i beni mobili, richiamando in tal
modo una distinzione già contenuta nell’art. 543 c.p.c..
Più precisamente, se il pignoramento riguardava crediti
retributivi, il terzo pignorato avrebbe dovuto rendere la dichiarazione
di quantità dinanzi al giudice dell’esecuzione; la sua assenza alla
prima udienza di comparizione aveva, per il disposto dell’art. 548 co.
1 c.p.c., l’univoco significato di riconoscimento dell’esistenza dei
crediti retributivi “nei limiti indicati dal creditore”.
L’art. 548 co. 1 c.p.c., come novellato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228 ma prima della riforma del 2014, stabiliva, infatti, che: “
Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’art. 545, terzo e quarto
comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita il credito
pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non
contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata
sul provvedimento di assegnazione ed il giudice provvede ai sensi
degli articoli 552 o 554”.
Quando, invece, il pignoramento aveva ad oggetto crediti
diversi o beni mobili si prevedeva che il riconoscimento implicito o
presunto si sarebbe realizzato solo all’esito di un segmento
procedimentale ulteriore. In questa diversa ipotesi, il terzo poteva
rendere la dichiarazione di quantità a mezzo di lettera raccomandata o
messaggio di posta elettronica certificata direttamente inviati al
creditore; la sua assenza alla prima udienza di comparizione non era
considerata dal citato art. 548 c.p.c. come univoca espressione della
volontà di riconoscere il credito. In questa prospettiva, anche se il
creditore pignorante avesse dichiarato di non aver ricevuto alcuna
comunicazione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare una
seconda udienza disponendo la notifica del verbale al terzo. Sola la
mancata comparizione del terzo alla seconda udienza di comparizione
avrebbe consentito di presumere che questi avesse inteso riconoscere
l’esistenza dei crediti o il possesso dei beni appartenenti al debitore
“nei limiti indicati dal creditore”(108).
Giova, peraltro, segnalare che, vigente l’art. 548 c.p.c. nel testo
dettato dalla legge del 2012, si era ritenuto fosse opportuno che il
giudice dell’esecuzione, nel fissare la seconda udienza finalizzata a
consentire al terzo di comparire per rendere la dichiarazione, avesse
inserito nel proprio provvedimento un avvertimento finalizzato ad
informarlo delle conseguenze ricollegabili alla sua eventuale assenza
(109).
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 547 c.p.c. che ora non
contiene più alcun riferimento alla possibilità per il terzo pignorato di
rendere la dichiarazione in udienza e prescrive che tale dichiarazione
venga resa a mezzo di lettera raccomandata ovvero mediante
messaggio di posta elettronica certificata.
Sempre il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, per ragioni di coerenza sistematica, ha
conseguentemente novellato l’art. 548 c.p.c. con la eliminazione del
suo primo comma.
Poiché la riforma del 2014 individua nella spedizione della
lettera raccomandata ovvero nella trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata le uniche modalità con cui il terzo
(108) L’art. 548 co. 2 c.p.c., come novellato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ma prima
della riforma del 2014, stabiliva, infatti, che “Quando all’udienza il creditore dichiara di non
aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva.
L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi
non compare alla nuova udienza il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza
del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo
comma”.
(109) In dottrina si è, infatti, rilevato che l’art. 548 c.p.c. potrebbe essere sospettato di non
conformità alla Costituzione nella parte in cui omette di prescrivere l’adozione di obblighi
informativi funzionali a tutelare il diritto di difesa del terzo pignorato.
deve rendere la sua dichiarazione, l’art. 548 c.p.c., nel delineare i
presupporti processuali necessari a configurare il riconoscimento
“implicito o presunto” della esistenza del credito ovvero del possesso
delle cose mobili, non considera più l’ipotesi in cui il terzo pignorato
abbia violato l’obbligo di comparire in udienza per rendere la
dichiarazione in relazione ai crediti di cui all’art. 545 c.p.c., ma
contempla esclusivamente il caso in cui il terzo sia rimasto inerte
omettendo di inviare la dichiarazione al creditore con la posta
ordinaria o elettronica.
Ed, infatti, l’art. 548 c.p.c. co. 1 nel testo novellato dal d.l. 12
settembre 2014, n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014, n.
162 (che, come già esposto ha espunto dalla disposizione il primo
comma introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), stabilisce
che “ Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva.
L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della
nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza e,
comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il
possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati
dal creditore, si considera non contestato…”.
In buona sostanza, quindi, per le espropriazioni promosse a far
data dall’11 dicembre 2014 il pignoramento non deve più contenere
la citazione del terzo pignorato poiché quest’ultimo non ha l’obbligo
di comparire all’udienza di comparizione dinanzi al giudice dovendo
rendere la propria dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata o
messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al creditore
pignorante. In tali casi, pertanto, quando il creditore riferisce al
giudice di non aver ricevuto la dichiarazione con le modalità previste
il giudice fissa una nuova udienza invitando il terzo pignorato a
comparirvi. La inerzia del terzo pignorato che, nonostante la
espressa richiesta, risulti assente alla udienza di rinvio fissata dal
giudice, consente, perciò, di presumere il contenuto positivo della
dichiarazione e di ritenere conseguentemente che la esistenza del
credito ovvero il possesso delle cose mobili sia stato riconosciuto
per fatto concludente.
È, comunque, preferibile sostenere che il riconoscimento non
possa presumersi quando alla seconda udienza, fissata ex art. 548 co. 2
c.p.c., il creditore produca la lettera raccomandata o il messaggio di
posta certificata nel frattempo ricevuti e recanti la dichiarazione del
terzo, poiché non vi sono ragioni per escludere la prevalenza della
manifestazione espressa di volontà proveniente dal terzo(110).
Va ancora evidenziato come l’art. 548 c.p.c. come novellato dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 non disciplinava l’ipotesi in cui il terzo
pignorato, comparso dinanzi al giudice dell’esecuzione, avesse
dichiarato espressamente di non voler rendere la sua dichiarazione.
I primi commentatori della riforma del 2012(111) avevano, per lo
più, ritenuto che il rifiuto manifestato dal terzo non potesse assumere la
valenza di riconoscimento presunto atteso che l’art. 548 c.p.c. non era
suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
In questa ottica si era conseguentemente ritenuto che, se il terzo
compariva in udienza e rifiutava di rendere la propria dichiarazione, il
creditore, non potendo invocare l’applicazione dell’art. 548 c.p.c.,
potesse chiedere al giudice di accertare l’obbligo del terzo ai sensi
dell’art. 549 c.p.c..
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162 ha, tuttavia, novellato l’art. 548 c.p.c.
prevedendo espressamente che il riconoscimento implicito o presunto
può configurarsi non solo quanto il terzo pignorato, che non abbia
trasmesso al creditore pignorante la propria dichiarazione a mezzo di
lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, non
sia comparso all’udienza di rinvio fissata dal giudice per consentirgli
di presenziare al processo, ma anche quando questi sia piuttosto
comparso dinanzi al giudice dell’esecuzione ed abbia ivi rifiutato
espressamente di rendere la dichiarazione.
A parte quanto sin è fin qui chiarito in merito alla modifica dei
presupposti per la configurabilità del riconoscimento implicito o
presunto, l’art. 548 c.p.c., come novellato nel 2012, non ha subito
ulteriori modifiche dalla riforma del 2014.
Come si ricava dall’art. 548 c.p.c. la esistenza del credito o il
possesso dei beni appartenenti al debitore in presenza della condizioni
(110) SOLDI, op. cit., 695.
(111) SALETTI, Le novità dell’espropriazione presso terzi, op. cit., 14; STORTO, Riforma
natalizia del pignoramento presso terzi, op. cit., 42; SOLDI, op. cit., 707.
suindicate si ritiene non contestato “nei termini indicati dal
creditore”(112).
Resta da stabilire in che limiti operi il riconoscimento implicito o
presunto.
La terminologia utilizzata dal legislatore con l’utilizzo della
locuzione “nei termini indicati dal creditore” genera non pochi dubbi
interpretativi. Non è, infatti, chiaro se il riconoscimento implicito
debba ritenersi operante in misura pari alla pretesa esecutiva azionata
dal creditore con il precetto ed il pignoramento ovvero in conformità
alla indicazione (almeno generica) delle cose o delle somme dovute
dal terzo al debitore che il creditore abbia inserito nell’atto di
pignoramento (in conformità all’art. 543 n. 4 c.p.c.).
La soluzione preferibile è quella secondo cui il riconoscimento
implicito opera nei soli limiti enunciati dal creditore nella parte
descrittiva del pignoramento(113).
Occorre, però, evidenziare che la presunzione di riconoscimento
non può operare in funzione di una assegnazione o di una vendita
dinanzi ad una descrizione assolutamente generica del creditore
che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto
obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del
(112) Va, però, precisato che, nella ipotesi in cui la espropriazione presso terzi sia stata
promossa ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., il riconoscimento implicito o presunto non sarà
configurabile “nei limiti indicati dal creditore” ma sarà piuttosto definito dal contenuto dalle
risultanze del processo verbale dell’ufficiale giudiziario che descrive le operazioni di accesso
alle banche dati da lui compiute e fornisce indicazione delle notizie acquisite. Più
precisamente, quindi, nella ipotesi che si sta esaminando (art. 492 bis c.p.c.), contrariamente a
quanto accade quando il pignoramento sia eseguito nelle forme ordinarie, sarà più difficile
configurare una difficoltà operativa nella individuazione dell’oggetto del pignoramento
quando la sua identificazione operi per effetto del “comportamento concludente” del terzo.
Vedi cap. 3 bis par. 2 f) e 2 g).
(113) Può, perciò, ritenersi che, se il creditore agisce per la soddisfazione di un credito di euro
50.000,00 ed ipotizza che il terzo sia debitore del debitore, ad esempio in virtù di un rapporto
di conto corrente, nei limiti di euro 10.000,00, la mancata comparizione del terzo alle due
udienze fissate dal giudice ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c. comporta che la dichiarazione può
presumersi positiva nei limiti, non di euro 50.000,00, ma di euro 10.000,00. Il riconoscimento
anche presunto può, comunque, operare nei soli limiti dell’importo precettato aumentato della
metà talché se il pignorante dichiara di voler sottoporre ad esecuzione le somme dovute dal
terzo al debitore sino alla concorrenza della sua pretesa, maggiorata nei limiti di legge la
estensione del vincolo pignoratizio alla misura del credito azionato dal creditore non
scaturisce da una “presunzione” di coincidenza ma deriva dalla dichiarazione espressa
compiuta nell’atto, sebbene per relationem.
rapporto che genera l’obbligo del terzo, sia di quantificare
l’ammontare dovuto dal terzo (per i crediti) o di descrivere in modo
compiuto i beni (che si assumono nel possesso del terzo)(114).
In buona sostanza, la configurabilità della dichiarazione
implicita del terzo pignorato ai sensi e per gli effetti dell’art. 548
c.p.c. è subordinata al grado di specificità delle indicazioni fornite
dal creditore (nel pignoramento) poiché deve avere un contenuto che
abbia una qualche consistenza oggettiva e tale contenuto, in caso di
inerzia del terzo esecutato, può desumersi solo dal contenuto dell’atto
di pignoramento.
Ed allora, ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 2 il creditore conserva la
possibilità di indicare in modo generico i crediti o i beni che intende
sottoporre ad esecuzione poiché la disposizione citata non è stata
modificata dalla riforma.
Tale genericità può, tuttavia, comportare il venir meno delle
condizioni per la configurabilità di una dichiarazione positiva presunta
del terzo pignorato così come delineata dall’art. 548 c.p.c..
È, comunque, di tutta evidenza, che, laddove le indicazioni del
creditore non abbiano il contenuto minimo sufficiente a rendere
possibile la configurazione di riconoscimento “implicito o presunto”
dell’obbligo del terzo, resta ferma per il creditore la facoltà di
invocare un accertamento endoesecutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c..
L’accertamento dell’obbligo del terzo è, dunque, esperibile per
contestare la dichiarazione in tutto o in parte negativa del terzo, ma
anche per contestare la mancata dichiarazione del terzo quando non
sussistono le condizioni per l’operatività del silenzio – assenso così
come delineato dall’art. 548 c.p.c..
Dal punto di vista operativo può, perciò, verificarsi che il giudice
rigetti l’istanza del creditore di vendita o di assegnazione non
ritenendo che il riconoscimento implicito possa operare per la assoluta
(114) In questa prospettiva si è sostenuto che, ad esempio, non sia possibile disporre
l’assegnazione di un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad
assumere l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in
alcun modo la retribuzione. In caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento
implicito o presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del
credito riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di
assegnazione non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la “illiquidità” del
credito vantato dal creditore assegnatario.
genericità delle indicazioni del creditore contenute nel pignoramento e
che il creditore, sempre in questa ipotesi, invochi l’accertamento
endoesecutivo dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
Giova, peraltro, evidenziare che l’eventuale rigetto della istanza di
assegnazione del creditore per la impossibilità di configurare un
riconoscimento implicito o presunto del credito possa essere
impugnata dal creditore interessato con il rimedio della opposizione
agli atti esecutivi.
Ai sensi dell’art. 548 c.p.c. il riconoscimento presunto o implicito
del credito o del possesso delle cose del debitore ha valenza limitata “
ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione”.
Ciò sta a dire innanzitutto che la dichiarazione positiva meramente
presunta, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., di regola, non può avere alcuna
incidenza in altre espropriazioni o in processi di cognizione(115).
Il legislatore della riforma ha ritenuto di chiarire che la efficacia
del riconoscimento presunto si estende anche ai processi esecutivi
eventualmente instaurati in virtù della ordinanza di assegnazione del
credito che su di esso si fonda.
Va, ancora, rimarcato che la dichiarazione dal contenuto presunto
non può contenere alcuna notizia circa la esistenza di pignoramenti o
sequestri precedenti.
Occorre allora valutare quali conseguenze potrebbero scaturire dal
fatto che il riconoscimento implicito o presunto omette evidentemente
la specificazione della esistenza di sequestri o pignoramenti anteriori.
Con riferimento al sequestro, se la sua esistenza non viene resa
nota dal terzo pignorato, il creditore non potrà procedere alla
(115) Non è, quindi, escluso che il terzo pignorato, nel corso di due distinte espropriazioni
aventi ad oggetto lo stesso credito o le stesse cose mobili, possa rendere dichiarazioni di
segno contrario; anzi è ipotizzabile che in una determinata espropriazione questi renda una
dichiarazione negativa in tutto contraria a quella di contenuto positivo “meramente presunto”
a lui ascrivibile ai sensi dell’art. 548 c.p.c. nell’ambito di diversa espropriazione.
Va, inoltre, evidenziato che il verbale recante la descrizione del comportamento tenuto dal
terzo nei casi in cui lo stesso assuma valore di riconoscimento ai sensi dell’art. 548 c.p.c. non
può avere alcuna valenza in un giudizio ordinario eventualmente promosso dal debitore nei
confronti del soggetto che nella espropriazione rivestiva il ruolo terzo pignorato quando tale
giudizio sia stato promosso dal debitore per l’accertamento della esistenza del credito staggito
nella espropriazione citata.
notificazione dell’avviso di legge menzionato dall’art. 547 ultimo
comma c.p.c.. Di qui il rischio che il terzo sequestrante non possa
intervenire nella espropriazione ai sensi dell’art. 499 co. 1 c.p.c. e non
possa conseguentemente beneficiare dell’eventuale riconoscimento
del proprio credito a cura del debitore. In tal caso, pertanto, il
sequestrante potrebbe essere esposto al rischio di trovarsi in un
momento successivo ad ottenere un pignoramento (derivante dalla
conversione del suo sequestro ex art. 156 disp. att. c.p.c.) inidoneo a
conseguire i suoi effetti per inesistenza dell’oggetto (atteso che il
credito o le cose sequestrate potrebbero essere state già assegnate o
vendute all’esito della precedente espropriazione fondata sul
riconoscimento presunto).
Se si ha riguardo ai pignoramenti, la mancanza delle
informazioni del terzo in merito alla loro esistenza impedisce di
procedere alla riunione delle esecuzioni aventi il medesimo
oggetto, come previsto dall’art. 524 c.p.c..
Ed allora, a parte i casi in cui dovesse risultare possibile la
individuazione a cura del cancelliere delle procedure che debbono
confluire in unico processo a norma dell’art. 524 c.p.c., diviene
concreto il rischio che all’esito della espropriazione fondata su
riconoscimento presunto venga assegnato un credito o un bene
nonostante lo stesso fosse stato pignorato in precedenza ad istanza di
altro creditore ed eventualmente ivi già assegnato.
Se, dunque, vi sono plurime assegnazioni di credito occorrerà
stabilire quale di esse debba prevalere(116); ove, invece, siano plurime
le assegnazioni di uno stesso bene risulterà di fatto prevalente quella
che per prima ha avuto esecuzione atteso che il bene consegnato ad un
creditore non può essere “duplicato”.
Come sin qui esposto, il riconoscimento implicito o presunto si
configura quando il terzo pignorato ometta di comparire dinanzi al
giudice dell’esecuzione.
La nuova disciplina della dichiarazione del terzo, introdotta
dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 e poi novellata dalla riforma
del 2014, pone anche il problema di stabilire se pure la
(116) Non si può, infatti, sostenere che il terzo sia obbligato ad adempiere a ciascuna ordinanza
di assegnazione dello stesso credito pagando più volte la stessa somma di denaro. .
dichiarazione di quantità implicita o presunta possa essere
revocata(117).
Più precisamente occorre domandarsi se il terzo possa rendere una
dichiarazione espressa che revochi la dichiarazione presunta (resa per
fatto concludente) ovviamente nell’ipotesi in cui il giudice non abbia
provveduto sull’assegnazione nella medesima udienza e, comunque,
fino all’adozione del provvedimento di assegnazione(118).
La soluzione a tale quesito deve ritenersi positiva.
Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina deve,
infatti, evitare un ulteriore aggravamento della posizione del terzo
inerte al quale sembra, perciò, opportuno riconoscere lo stesso potere
di revoca attribuito al terzo che ha effettuato espressamente la
dichiarazione.
Conforta tale conclusione anche la circostanza che la disciplina
prevista dall’art. 548 co. 3 c.p.c., nella sua nuova formulazione,
attribuisce al terzo la facoltà di impugnare l’ordinanza di assegnazione
in relazione a vizi del riconoscimento presunto. Ed, invero, se al terzo
è consentito contestare il riconoscimento presunto non si vede per
quale ragione non debba essere consentito al terzo di porre nel nulla,
revocandola, una dichiarazione di volontà per fatto concludente,
probabilmente inconsapevole (perché conseguenza di una errata
operatività del meccanismo), intervenuta prima dell’ordinanza di
assegnazione evitando in tal modo che si debba successivamente
instaurare il giudizio previsto dall’art. 548 co. 3 c.p.c.
È, tuttavia, pacifico che il creditore possa impugnare gli atti di
revoca della dichiarazione espressa o presunta con opposizione agli
atti esecutivi.
Il terzo pignorato, quando il riconoscimento sia “implicito o
presunto”, non ha diritto al rimborso delle spese.
(117) Vedi in questo capitolo, paragrafo n. 4 per l’esame della questione inerente la
revocabilità della dichiarazione espressa del terzo.
(118) In dottrina VINCRE, Brevi note sulle novità introdotte dalla L.228/2012
nell’espropriazione presso terzi, op. cit., 67 la quale sostiene che il “principio di non
contestazione” non è tale “da non consentire al terzo di rendere una esplicita dichiarazione in
un momento successivo rispetto all’udienza ex art. 548 c.p.c., rettificando o integrando ciò
che già si è dato per non contestato in virtù della sua assenza”
170. RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI DI
CUI ALL’ART. 545 CO. 3 – 4 C.P.C. (ART. 558 CO. 1
C.P.C.)(119)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
non è presente il terzo pignorato ........................................................
Il giudice dell’esecuzione
preso atto che il terzo pignorato, pur citato a comparire per rendere la
propria dichiarazione, non è comparso;
rilevato che il pignoramento ha ad oggetto crediti di cui all’art. 545 co.
3 – 4 c.p.c. atteso che(120)....................................................................;
considerato che, ai sensi dell’art. 548 co. 1 c.p.c., se il terzo pignorato
non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato si considera non
contestato “nei termini indicati dal creditore”;
ritenuto che nel caso in esame il riconoscimento “implicito” della
esistenza del credito consente la assegnazione atteso che la
indicazione compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è idonea
a determinare l’oggetto del pignoramento(121);
(119) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi
promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino all’11 dicembre 2014.
(120) Sono crediti riconducibili all’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. quelli lato sensu retributivi e,
dunque, non solo i crediti scaturenti da rapporto di lavoro pubblico o privato, ma anche quelli
pensionistici.
(121) Come si è già rilevato, la presunzione di riconoscimento non può operare in funzione di
una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente generica del
creditore che, nel pignoramento, si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto obbligatorio
ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera l’obbligo del terzo,
sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa prospettiva si è,
conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di un credito
retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere l’esistenza di un
P.Q.M.
provvede all’assegnazione( ) con separata ordinanza.
122
Il cancelliere
............................................
Il giudice dell’esecuzione
..............................................
171. FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI RINVIO PER LA
DICHIARAZIONE DEL TERZO NON COMPARSO
QUANDO IL PIGNORAMENTO ABBIA AD OGGETTO
CREDITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ART. 545
CO. 3 – 4 C.P.C. OVVERO COSE MOBILI (ART. 548 CO. 2
C.P.C.) E LA DICHIARAZIONE NON SIA STATA
COMUNICATA AL CREDITORE(123)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato,
ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., a comunicare la dichiarazione di
cui all’art. 547 c.p.c., entro dieci giorni, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
Il giudice dell’esecuzione
rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo la retribuzione.
In tal caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o presunto del
rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito riconosciuto nell’an
ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione non potrebbe costituire
titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato dal creditore
assegnatario
(122) Vedi formule n. 182 ss.
(123) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi
promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino all’11 dicembre 2014.
preso atto che il creditore pignorante(124) ha dichiarato di non aver
ricevuto alcuna comunicazione dal terzo pignorato(125) (ovvero che il
creditore pignorante non è comparso ed i creditori intervenuti, muniti
di titolo esecutivo, hanno dichiarano di non essere in possesso della
dichiarazione di quantità)(126);
rilevato che il terzo pignorato, nonostante l’invito contenuto nel
pignoramento, ha omesso di comunicare la dichiarazione di cui all’art.
547 e non è comparso in udienza;
considerato che il pignoramento ha ad oggetto crediti diversi rispetto a
quelli menzionati dall’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. (ovvero ha ad oggetto
cose mobili) e che, in tal caso, occorre fissare una nuova udienza per
consentire al terzo pignorato di rendere la propria dichiarazione atteso
che, in difetto, la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose
mobili (di cui al pignoramento) potrà ritenersi non contestato “nei
termini indicati dal creditore”;
P.Q.M.
Rinvia l’udienza al .............. per consentire al terzo di comparire per
rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.;
avverte il terzo che, nel caso in cui ometta di comparire all’udienza
fissata, il credito (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al
debitore) si intenderà non contestato “nei termini indicati dal
creditore”.
Dispone che la presente ordinanza venga notificata al terzo pignorato,
a cura dei creditori interessati, almeno dieci giorni prima dell’udienza
(124) Si è fatta menzione del solo creditore pignorante poiché il terzo ha l’onere di comunicare
la dichiarazione di quantità a questo (e non agli altri creditori) nel domicilio eletto nel
pignoramento ovvero al suo indirizzo Pec.
(125) Il creditore ha l’onere di specificare se ha ricevuto comunicazioni dal terzo (a mezzo di
lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata) sino alla data dell’udienza
atteso che la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. può essere resa con le predette modalità
anche oltre il termine di dieci giorni e finanche alla prima udienza di comparizione delle parti
dinanzi al giudice dell’esecuzione.
(126) I creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono dare impulso al processo
esecutivo talché la loro presenza in udienza impedisce l’applicazione dell’art. 631 c.p.c.. Ed
allora, se il creditore pignorante non compare alla prima udienza ed il terzo pignorato risulta
assente, spetta ai creditori intervenuti riferire di aver appreso dal pignorante che la
dichiarazione di quantità non è stata resa ovvero di rappresentare che, non essendovi stato
alcun contatto con il creditore pignorante, non sono in grado di sapere se il terzo pignorato
abbia compiuto comunicazioni ai sensi dell’art. 547 c.p.c..
fissata(127).
Il cancelliere
............................................
Il giudice dell’esecuzione
..............................................
172. RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ART. 545 CO. 3 – 4
C.P.C. OVVERO DEL POSSESSO DELLE COSE MOBILI
APPARTENENTI AL DEBITORE (ART. 548 CO. 2
C.P.C.)(128)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato
a comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., con
ordinanza del ...............;
Il giudice dell’esecuzione
preso atto che il terzo pignorato, pur citato a comparire, ai sensi
dell’art. 548 co. 2 c.p.c., per rendere la propria dichiarazione, non è
comparso;
preso atto che il verbale della udienza celebrata il ............... è stato
ritualmente notificato nel termine stabilito;
rilevato che il pignoramento ha ad oggetto crediti diversi rispetto a
quelli menzionati dall’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. (ovvero cose mobili
(127) L’art. 548 co. 2 c.p.c. non pone espressamente l’onere di notificazione della ordinanza a
carico dei creditori. Non vi sono, tuttavia, ostacoli a ritenere che il giudice possa disporre che
alla notificazione provvedano i creditori interessati atteso che tale attività è prodromica al
successivo sviluppo del processo esecutivo.
(128) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi
promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino all’11 dicembre 2014.
appartenenti al debitore che si assumono in possesso del terzo);
considerato che se il terzo pignorato non compare all’udienza fissata
dal giudice ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., il credito pignorato
(ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore) si
considera non contestato “nei termini indicati dal creditore”;
ritenuto che, nel caso in esame, il riconoscimento “implicito o
presunto” della esistenza del credito (ovvero del possesso delle cose
mobili) consente la assegnazione (ovvero la vendita) atteso che la
indicazione compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è idonea
a determinare l’oggetto del pignoramento(129);
P.Q.M.
provvede all’assegnazione (ovvero alla vendita)(130) con separata
ordinanza.
Il cancelliere
............................................
Il giudice dell’esecuzione
..............................................
(129) Come si è già rilevato sopra la presunzione di riconoscimento non può operare in
funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente
generica del creditore che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto
obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera
l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa
prospettiva si è, conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di
un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere
l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo
la retribuzione. In caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o
presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito
riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione
non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato
dal creditore assegnatario.
(130) Vedi formule n. 144 ss.
173. FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI RINVIO PER LA
DICHIARAZIONE DEL TERZO NON COMPARSO SE
LA DICHIARAZIONE NON SIA STATA COMUNICATA
AL CREDITORE (ART. 548 CO. 1 C.P.C. A SEGUITO
DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 12
SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO DALLA
LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162)(131)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato,
ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c., a comunicare la dichiarazione di
cui all’art. 547 c.p.c., entro dieci giorni, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
Il giudice dell’esecuzione
preso atto che il creditore pignorante(132) ha dichiarato di non aver
ricevuto alcuna comunicazione dal terzo pignorato(133) (ovvero che il
creditore pignorante non è comparso ed i creditori intervenuti, muniti
di titolo esecutivo, hanno dichiarano di non essere in possesso della
(131)La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi
promosse a far data dall’11 dicembre 2014.
(132) Si è fatta menzione del solo creditore pignorante poiché il terzo ha l’onere di comunicare
la dichiarazione di quantità a lui (e non agli altri creditori) nel domicilio eletto nel
pignoramento ovvero al suo indirizzo Pec.
(133) Il creditore ha l’onere di specificare se ha ricevuto comunicazioni dal terzo (a mezzo di
lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata) sino alla data dell’udienza
atteso che la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. può essere resa con le predette modalità
anche oltre il termine di dieci giorni e finanche alla prima udienza di comparizione delle parti
dinanzi al giudice dell’esecuzione.
dichiarazione di quantità)(134);
rilevato che il terzo pignorato, nonostante l’invito contenuto nel
pignoramento, ha omesso di comunicare la dichiarazione di cui all’art.
547 e non è comparso in udienza;
considerato che il pignoramento ha ad oggetto crediti diversi rispetto a
quelli menzionati dall’art. 545 co. 3 – 4 c.p.c. (ovvero ha ad oggetto
cose mobili) e che, in tal caso, occorre fissare una nuova udienza per
consentire al terzo pignorato di rendere la propria dichiarazione atteso
che, in difetto, la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose
mobili (di cui al pignoramento) potrà ritenersi non contestato “nei
termini indicati dal creditore”;
P.Q.M.
Rinvia l’udienza al .............. per consentire al terzo di comparire per
rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.;
avverte il terzo che, nel caso in cui ometta di comparire all’udienza
fissata, il credito (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al
debitore) si intenderà non contestato “nei termini indicati dal
creditore”.
Dispone che la presente ordinanza venga notificata al terzo pignorato,
a cura dei creditori interessati, almeno dieci giorni prima dell’udienza
fissata(135).
Il cancelliere
Il giudice dell’esecuzione
............................................
..............................................
(134) I creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono dare impulso al processo
esecutivo talché la loro presenza in udienza impedisce l’applicazione dell’art. 631 c.p.c.. Ed
allora, se il creditore pignorante non compare alla prima udienza ed il terzo pignorato risulta
assente, spetta ai creditori intervenuti riferire di aver appreso dal pignorante che la
dichiarazione di quantità non è stata resa ovvero di rappresentare che, non essendovi stato
alcun contatto con il creditore pignorante, non sono in grado di sapere se il terzo pignorato
abbia compiuto comunicazioni ai sensi dell’art. 547 c.p.c..
(135) L’art. 548 co. 2 c.p.c. non pone espressamente l’onere di notificazione della ordinanza a
carico dei creditori. Non vi sono, tuttavia, ostacoli a ritenere che il giudice possa disporre che
alla notificazione provvedano i creditori interessati atteso che tale attività è prodromica al
successivo sviluppo del processo esecutivo.
174. RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI
OVVERO DEL POSSESSO DELLE COSE MOBILI
APPARTENENTI AL DEBITORE (ART. 548 CO. 1 C.P.C.
A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL
D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO DALLA
LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162)(136)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
non è presente il terzo pignorato ............................................. invitato
a comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 1 c.p.c., con
ordinanza del ............... (ovvero è presente il terzo pignorato il quale
dichiara di non voler rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.);
Il giudice dell’esecuzione
preso atto che il terzo pignorato, pur citato a comparire, ai sensi
dell’art. 548 co. 1 c.p.c., per rendere la propria dichiarazione, non è
comparso (ovvero preso atto che il terzo pignorato, presente, ha
rifiutato espressamente di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547
c.p.c.);
preso atto che il verbale della udienza celebrata il ............... è stato
ritualmente notificato nel termine stabilito;
considerato che se il terzo pignorato non compare all’udienza fissata
dal giudice ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (ovvero considerato che se il
terzo pignorato compare all’udienza fissata dal giudice dei sensi
dell’art. 548 c.p.c. ma rifiuta di rendere la dichiarazione di cui all’art.
547 c.p.c.), il credito pignorato (ovvero il possesso delle cose mobili
(136) La presente formula sarà utilizzabile esclusivamente per le espropriazioni presso terzi
promosse a far data dall’11 dicembre 2014.
appartenenti al debitore) si considera non contestato “nei termini
indicati dal creditore”;
ritenuto che, nel caso in esame, il riconoscimento “implicito o
presunto” della esistenza del credito (ovvero del possesso delle cose
mobili) consente la assegnazione (ovvero la vendita) atteso che la
indicazione compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è idonea
a determinare l’oggetto del pignoramento(137);
P.Q.M.
provvede all’assegnazione (ovvero alla vendita)(138) con separata
ordinanza
Il cancelliere
............................................
Il giudice dell’esecuzione
..............................................
175. RIGETTO DELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE (O DI
VENDITA) PER LA IMPOSSIBILITÀ DI CONFIGURARE
UN RICONOSCIMENTO “PRESUNTO” DEI CREDITI
OVVERO
DEL
POSSESSO
DELLE
COSE
APPARTENENTI AL DEBITORE (ART. 548 C.P.C.)(139)
VERBALE D’UDIENZA
(137) Come si è già rilevato sopra la presunzione di riconoscimento non può operare in
funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente
generica del creditore che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto
obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera
l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa
prospettiva si è, conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di
un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere
l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo
la retribuzione. In tal caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o
presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito
riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione
non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato
dal creditore assegnatario.
(138) Vedi formule n. 144 ss.
(139) La presente formula sarà utilizzabile tanto per le espropriazioni presso terzi promosse a
far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 10 dicembre 2014 che per quelle promosse
successivamente a tale data
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
non è presente il terzo pignorato ............................................. citato a
comparire per rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. (ovvero invitato a
comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., con
ordinanza del ............... );
Il giudice dell’esecuzione
preso atto che il terzo pignorato, pur ritualmente citato a comparire, ai
sensi dell’art. 548 c.p.c., per rendere la propria dichiarazione, non è
comparso all’udienza fissata;
considerato che, ai sensi dell’art. 548 co. 1 c.p.c., se il terzo pignorato
non compare all’udienza stabilita il credito pignorato si considera non
contestato “nei termini indicati dal creditore” (ovvero considerato che
se il terzo pignorato non compare all’udienza fissata dal giudice ai
sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., il credito pignorato o il possesso delle
cose mobili appartenenti al debitore si considera non contestato “nei
termini indicati dal creditore”);
ritenuto che, nel caso in esame, non è dato configurare un
riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza del credito
(ovvero del possesso delle cose mobili) atteso che la indicazione
compiuta dal creditore nell’atto di pignoramento è assolutamente
generica e non consente di individuare la natura e la entità del credito
(ovvero di identificare le cose appartenenti al debitore che si
assumono nel possesso del terzo)(140);
(140) Come si è già rilevato sopra la presunzione di riconoscimento non può operare in
funzione di una assegnazione o di una vendita dinanzi ad una descrizione assolutamente
generica del creditore che nel pignoramento si limiti ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto
obbligatorio ma ometta, sia di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera
l’obbligo del terzo, sia di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo. Muovendo da questa
prospettiva si è, conseguentemente, sostenuto che non sia possibile disporre l’assegnazione di
un credito retributivo quando nel pignoramento il creditore si sia limitato ad assumere
l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il debitore ed il terzo senza quantificare in alcun modo
la retribuzione. In caso, invero, sebbene sia ipotizzabile un riconoscimento implicito o
presunto del rapporto di lavoro, non deve ritenersi possibile l’assegnazione del credito
preso atto che i creditori muniti di titolo esecutivo non hanno
formulato istanza di accertamento dell’obbligo del terzo(141),
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di vendita ed estingue il processo esecutivo.
omissis(142)
Il cancelliere
............................................
Il giudice dell’esecuzione
..............................................
176. REVOCA DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA O
PRESUNTA DEL TERZO (ARTT. 548 C.P.C.)(143)
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
è presente il terzo pignorato ............................................. il quale
dichiara di voler rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.;
Il giudice dell’esecuzione
Rilevato che con ordinanza del ............... si è dato atto che il credito
pignorato (ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al
riconosciuto nell’an ma non nel quantum atteso che la eventuale ordinanza di assegnazione
non potrebbe costituire titolo esecutivo in danno del terzo per la illiquidità del credito vantato
dal creditore assegnatario.
(141) Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione ritenga che la indicazione del credito ovvero
delle cose mobili appartenenti al debitore che si assumono nel possesso del terzo è talmente
generico da impedire la assegnazione o la vendita invita i creditori ad assumere una posizione
sul punto e, nel caso in cui questi ultimi non chiedano l’accertamento dell’obbligo del terzo
(Vedi formula n. 190), rigetta espressamente l’istanza di vendita ed estingue la procedura
esecutiva per la mancata individuazione del suo oggetto. In sostanza, quindi, l’ipotesi in cui il
riconoscimento “implicito o presunto” non può operare è, in tutto, assimilabile a quella della
dichiarazione negativa del terzo.
(142) Vedi cap. 18, formula 378.
(143) La formula può essere utilizzata sia con riferimento alla espropriazioni regolate dalla
legge 24 dicembre 2012 n. 228 che per quelle disciplinate dalla riforma del 2014.
debitore) doveva considerarsi non contestato “nei termini indicati dal
creditore” a causa del comportamento processuale del terzo
pignorato(144);
considerato che non si è ancora proceduto alla assegnazione o alla
vendita atteso che la udienza del ............... è stata rinviata in quanto
..........................................................................................................(145)
ritenuto che il terzo pignorato deve essere ammesso a rendere la
dichiarazione di quantità ai sensi dell’art. 547 c.p.c. potendo egli
revocare la dichiarazione positiva “presunta” sino a che non sia stata
disposta l’assegnazione o la vendita;
P.Q.M.
Invita il terzo pignorato a rendere la dichiarazione ai sensi dell’art.
547 c.p.c..
omissis(146)
177. RIFIUTO ESPRESSO DI DICHIARAZIONE DA PARTE
DEL TERZO PIGNORATO (ARTT. 548 CO. 1 - 2
C.P.C.)(147)
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
(144) La formula esamina le ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia accertato la
operatività del riconoscimento “implicito o presunto” prendendo atto del comportamento
processuale del terzo pignorato nelle fattispecie esaminate dagli artt. 548 co. 1 – 2 c.p.c..
(145) La ipotesi menzionata di verifica di frequente poiché, nella prassi, capita sovente che
l’udienza in cui viene resa la dichiarazione del terzo pignorato venga rinviata prima che il
giudice provveda alla assegnazione o alla vendita.
(146) Vedi sopra in questo capitolo formula 167 e nota 36.
(147) La formula in esame è utilizzabile in relazione alle sole espropriazioni presso terzi
promosse a far data dal 1° gennaio 2013 e sino al 10 dicembre 2014 atteso che prima della
riforma del 2014,, stante il silenzio dell’art. 548 c.p.c., si riteneva che il riconoscimento
implicito o presunto non fosse configurabile in presenza del rifiuto del terzo di rendere la
dichiarazione. Per le espropriazioni in oggetto, dunque, il rifiuto di dichiarazione poteva
essere individuato quale presupposto per invocare l’accertamento dell’obbligo del terzo.
A seguito della riforma del 2014 il rifiuto espresso di dichiarazione consente di presumere che
il terzo abbia riconosciuto la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose mobili
appartenenti al debitore.
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
è presente il terzo pignorato ............................................. citato a
comparire per rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4 c.p.c. (ovvero invitato a
comparire a tale udienza, ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c., con
ordinanza del ............... ) il quale rifiuta di rendere la dichiarazione di
cui all’art. 547 c.p.c.;
Il giudice dell’esecuzione
preso atto che il terzo pignorato ha rifiutato di rendere la dichiarazione
di cui all’art. 547 c.p.c.;
ritenuto nei casi in cui che il terzo pignorato rifiuta di rendere la
dichiarazione non è dato ritenere incontestata la esistenza del credito
ovvero il possesso delle cose mobili appartenenti al debitore atteso che
l’art. 548 c.p.c. consente di configurare il riconoscimento presunto o
implicito della esistenza del credito (ovvero del possesso delle cose
appartenenti al debitore) nei soli casi in cui il terzo ometta di
comparire;
considerato che l’art. 548 c.p.c. non è suscettibile di applicazione
analogica;
preso atto che i creditori muniti di titolo esecutivo non hanno
formulato istanza di accertamento dell’obbligo del terzo(148),
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di vendita ed estingue il processo esecutivo.
omissis(149)
Il cancelliere
............................................
Il giudice dell’esecuzione
..............................................
(148) Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione ritenga che la indicazione del credito ovvero
delle cose mobili appartenenti al debitore che si assumono nel possesso del terzo è talmente
generico da impedire la assegnazione o la vendita invita i creditori ad assumere una posizione
sul punto e, nel caso in cui questi ultimi non chiedano l’accertamento dell’obbligo del terzo
(Vedi formula n. 190 ), rigetta espressamente l’istanza di vendita ed estingue la procedura
esecutiva per la mancata individuazione del suo oggetto. In sostanza, quindi, l’ipotesi in cui il
riconoscimento “implicito o presunto” non può operare è, in tutto, assimilabile a quella della
dichiarazione negativa del terzo.
(149) Vedi cap. 18, formula n. 378.
6. Le forme di riduzione del pignoramento presso terzi (art. 546
c.p.c.)
L’art. 546 co. 2 c.p.c. recita: “Nel caso di pignoramento
eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione
proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’art. 496 ovvero
la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non
oltre venti giorni dall’istanza”.
Con la norma in esame il legislatore ha sancito il principio
secondo cui il limite all’esercizio dell’azione esecutiva, individuato
nell’importo precettato aumentato della metà, deve essere rispettato
anche nei casi in cui il creditore abbia proceduto a plurimi
pignoramenti.
Sebbene ciascuno dei terzi sia tenuto a vincolare i beni del
debitore nei limiti del precettato aumentato della metà, la notificazione
di un pignoramento nei confronti di più terzi pignorati, ovvero il
cumulo di plurimi pignoramenti, potrebbe eludere la finalità
perseguita dalla previsione dell’art. 546 co. 1 c.p.c. realizzando
l’effetto di vincolare somme eccedenti, nel loro complesso, il
parametro fissato dalla legge.
Le soluzioni praticabili per ovviare all’abuso sono due: il
debitore ha la facoltà di optare per la riduzione proporzionale dei
pignoramenti ovvero per la declaratoria di inefficacia di essi.
La valutazione del giudice, pur essendo discrezionale, è ancorata
al criterio definito dal legislatore per l’ipotesi in cui il processo si
svolga ad istanza di un solo creditore ragion per cui, se i plurimi
pignoramenti siano stati promossi ad istanza di un unico creditore
occorre che vengano “ridotti” nel limite dell’importo precettato
aumentato della metà. Detto limite è, invece, superabile quando siano
stati depositati ricorsi per intervento.
L’istanza di cui all’art. 546 c.p.c. può essere presentata in ogni
momento e, quindi, anche prima della scadenza del termine per
depositare gli interventi tempestivi.
È rilevante considerare che, per richiedere la riduzione o la
declaratoria di inefficacia del pignoramento, occorre che i terzi
abbiano reso la dichiarazione ovvero abbiano riconosciuto
“implicitamente o tacitamente” la esistenza del credito o il possesso
delle cose mobili appartenenti al debitore ai sensi dell’art. 548 c.p.c.
nel testo modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e,
successivamente dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162. Se non si conosce esattamente
l’obbligo del terzo, è difficile ipotizzare che il giudice possa ridurre o
dichiarare l’inefficacia dei pignoramenti rischiando di vanificare le
ragioni dei creditori.
Come già esposto, la disposizione dettata dall’art. 546 co. 2 c.p.c.
è speciale rispetto alla previsione tanto dell’art. 496 c.p.c. che dell’art.
483 c.p.c.(150).
La tesi preferibile è, infatti, quella secondo cui l’art. 546 co. 2
c.p.c. è destinato a regolare, non solo gli abusi che si verificano nel
singolo procedimento, ma anche quelli conseguenti a plurimi processi
pendenti dinanzi a giudici territorialmente diversi (in questa
prospettiva l’art. 546 co. 2 c.p.c. costituirebbe un’applicazione
dell’art. 483 c.p.c.).
Le regole per risolvere i problemi operativi di individuazione del
giudice competente nel caso di cumulo dovrebbero essere ricavate dai
principi dettati dall’art. 483 c.p.c.(151).
In buona sostanza, competente a decidere ai sensi dell’art. 546 co.
2 c.p.c. è ciascuno dei giudici dinanzi al quale pendono i processi di
espropriazione presso terzi non riuniti quando il debitore intende
chiede la riduzione proporzionale dei pignoramenti o il giudice
dinanzi al quale pende l’espropriazione ritenuta “eccessiva” e di cui il
debitore invoca la declaratoria di inefficacia.
Il codice di rito non regola l’ipotesi in cui il terzo pignorato,
contravvenendo all’obbligo di cui all’art. 546 co. 1 c.p.c., abbia
vincolato presso di sé somme o cose oltre il limite dell’importo
precettato aumentato della metà. In tal caso deve ritenersi che il
debitore interessato possa chiedere al giudice di dichiarare
(150) Vedi cap. 4, par. 3.
(151) Vedi cap. 4, par. 2.
espressamente l’inefficacia del pignoramento nella parte in cui supera
il limite di legge.
178. ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA
DEL PIGNORAMENTO PER LE SOMME VINCOLATE
DAL TERZO PIGNORATO PER IMPORTO SUPERIORE
AL PRECETTATO AUMENTATO DELLA METÀ (ART.
546 C.P.C.)
ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE
DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
Al sig. giudice dell’esecuzione del Tribunale di ...............
..............................(152) codice fiscale ............................., rappresentato
e difeso per procura rilasciata a margine o in calce al presente atto(153)
dall’avvocato............................. codice fiscale ........................... fax n.
..............................(154), elettivamente domiciliato presso lo studio del
predetto difensore in ..............................
premesso
155
che il creditore procedente( ) .............. gli ha intimato precetto per
l’importo di .............. ed ha poi proceduto a notificargli atto di
pignoramento presso terzi;
che il terzo pignorato, con dichiarazione resa(156) ............................, ha
dichiarato di aver vincolato presso di sé la somma di ............... e che
tale somma è superiore all’importo precettato aumentato della metà;
rilevato
che il pignoramento deve ritenersi inefficace in relazione alle cose o
alle somme di cui il terzo si sia dichiarato possessore se superano
l’importo per il quale è stato intimato il precetto aumentato della metà,
(152) Nominativo del creditore istante.
(153) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare
l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(154) Vedi nota 94.
(155) Nominativo del creditore procedente.
(156) Indicare la dichiarazione resa dal terzo pignorato.
CHIEDE
che sia dichiarata la inefficacia del pignoramento relativamente alle
somme di cui terzo abbia dichiarato di essere possessore oltre il limite
dell’importo precettato aumentato della metà.
(157) ...............
(158) ...............
179. ORDINANZA RECANTE LA DICHIARAZIONE DI
INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER LA PARTE
ECCEDENTE
L’IMPORTO
PRECETTATO
AUMENTATO DELLA METÀ (ART. 530 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ...............
Il giudice dell’esecuzione
visti gli atti del procedimento esecutivo iscritto al n. ............... R.G.E.;
vista la istanza del debitore esecutato depositata in data ..............;
rilevato
che il terzo pignorato con dichiarazione resa(159) .............. ha
dichiarato di aver vincolato presso di sé la somma di ............... e che
tale somma è superiore all’importo precettato ad istanza del creditore
procedente ................ aumentato della metà;
rilevato
che il pignoramento deve ritenersi inefficace in relazione alle cose o
alle somme di cui il terzo si sia dichiarato possessore se superano
l’importo per il quale è stato intimato il precetto aumentato della metà;
visto l’art. 546 c.p.c.,
DICHIARA
che il pignoramento deve intendersi efficace limitatamente all’importo
di .............. e che lo stesso è inefficace per l’importo di ..............
Il giudice dell’esecuzione
(160) ...............
(157) Luogo e data.
(158) Sottoscrizione dell’avvocato o del debitore se l’istanza sia stata presentata da questo
personalmente.
(159) Indicare la dichiarazione resa dal terzo pignorato.
(160) Luogo e data.
............................................
180. ISTANZA PER LA RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO
ESEGUITO PRESSO PLURIMI TERZI (ART. 546 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ...............
ISTANZA PER LA RIDUZIONE
DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Al sig. giudice dell’esecuzione del Tribunale di ...............
..............................(161) codice fiscale ............................., rappresentato
e difeso per procura rilasciata a margine o in calce al presente atto(162)
dall’avvocato............................. codice fiscale ........................... fax n.
..............................(163), elettivamente domiciliato presso lo studio del
predetto difensore in ..............................
premesso
164
che il creditore procedente( ) .............. ha notificato al debitore
.............. precetto per l’importo di .............. e, riscontrato
l’inadempimento, ha eseguito il pignoramento presso terzi nei suoi
confronti;
che il pignoramento è stato eseguito presso(165) .............. in relazione
a(166) .............., presso(167) .............. in relazione a(168) ..............,
presso(169) .............. in relazione a(170) ..............;
(161) Nominativo del debitore istante.
(162) Nel caso in cui l’avvocato agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza indicare
l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(163) Vedi sopra nota 94.
(164) Nominativo del creditore procedente.
(165) Nominativo del terzo pignorato.
(166) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del
debitore.
(167) Nominativo del terzo pignorato.
(168) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del
debitore.
(169) Nominativo del terzo pignorato.
rilevato
che tutti i terzi pignorati hanno reso dichiarazione positiva ed in
particolare:
(171) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la
somma di ..............;
(172) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la
somma di ..............;
(173) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la
somma di ..............;
ritenuto
che, avuto riguardo alla misura del credito vantato dal creditore
procedente (e degli eventuali creditori intervenuti ............... i quali
vantano un credito complessivo, già comprese le spese di
esecuzione(174), pari ad ...............), il pignoramento appare eccessivo e
(170) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del
debitore.
(171) Nominativo del terzo pignorato.
(172) Nominativo del terzo pignorato.
(173) Nominativo del terzo pignorato.
(174) E’ pacifico che le liquidazioni delle spese legali per le procedure esecutive avviate a
decorrere dal 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140) e
prima del 3 aprile 2014 (data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n. 55) debbano
essere compiute in base a quanto disposto dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140 mentre le
liquidazioni per procedure iniziate a partire dal 3 aprile 2014 devono essere effettuate sulla
base di quanto disposto dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Vi è stato, invece, un contrasto in ordine al criterio da adottare per la liquidazione dei
“diritti”, che erano previsti, dalle tariffe abrogate dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in misura fissa per le singole attività, e
per la determinazione delle spese, regolamentate in modo diverso dal d.m. n..55/2014 rispetto
al d.m. n.140/2012.
Il problema non si è posto riguardo agli onorari poiché già la giurisprudenza di legittimità,
formatasi nel vigore delle tariffe abrogate, stabiliva che gli onorari dovevano essere liquidati
secondo la tariffa vigente al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero
della cessazione dall'incarico (cfr. da ultimo, Cass. 3 agosto 2007, n. 17059). Per i “diritti di
avvocato” la giurisprudenza aveva, invece, affermato che gli stessi dovevano regolati dai
parametri vigenti al momento del compimento dei singoli atti (cfr. Cass. 15 giugno 2001, n.
8160).
La nuova disciplina ha eliminato le categorie dei “diritti” e degli “onorari” prevedendo una
categoria onnicomprensiva costituita dal “compenso”.
Nell’esame della questione occorre tener presente innanzitutto la disciplina transitoria dettata
dall’art. 9 della legge n. 23 marzo 2012, n. 27 recante la conversione del d.l. 24 gennaio 2012,
n. 1 il quale stabilisce che le tariffe abrogate continuano ad applicarsi alle liquidazioni
giudiziali da compiersi sino alla entrata in vigore dell’emanando decreto del Ministro
può essere ridotto;
che l’istante ha interesse alla riduzione proporzionale dei singoli
pignoramenti poiché(175) ..............;
(ovvero che ha interesse alla dichiarazione di inefficacia del
pignoramento eseguito presso ............... poiché(176) ..............;)
ai sensi dell’art. 546 c.p.c.,
CHIEDE
competente e, comunque, non oltre il 22 luglio 2012 (120 giorni dalla entrata in vigore della
legge di conversione), la disciplina dettata dall’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 secondo
cui le disposizioni da esso previste si applicano alle liquidazioni successive al 22 agosto 2012
nonché la disciplina dettata dall’art. 28 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 secondo cui le
disposizioni in esso previste trovano applicazione alle liquidazioni a partire dall’1 aprile 2014.
La dottrina aveva formulato diverse ipotesi interpretative: secondo una prima tesi i nuovi
“parametri” sarebbero stati applicabili solo ai processi ed alle procedure esecutive introdotti a
partire dall’entrata in vigore dei decreti ministeriali poiché, diversamente, si sarebbe realizzata
una non consentita applicazione retroattiva del contenuto degli stessi. Secondo una diversa
lettura i diritti dovevano essere liquidati, anche dopo l’entrata in vigore del d.m. 20 luglio
2012, n. 140, ogniqualvolta gli atti a cui si riferivano fossero stati posti in essere in epoca
antecedente alla nuova normativa; in base ad una terza interpretazione si era, infine, sostenuto
che, a seguito della loro abrogazione, le tariffe forensi sarebbero state del tutto inapplicabili
talché anche i diritti maturati in relazione al compimento di singoli atti non potevano più
essere liquidati nonostante riguardassero attività compiute nella vigenza del regime pregresso.
Le prime pronunce edite della giurisprudenza di merito si erano attestate su quest’ultima
interpretazione e successivamente anche la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. 12
ottobre 2012, n. 17405) si è pronunciata in tal senso sostenendo che “i nuovi parametri sono
da applicare ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo
alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista
che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale” e ciò
in quanto “la unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione onnicomprensiva di
compenso” comportava che a quest’ultimo si dovesse applicare il principio, pacificamente
applicato agli onorari, secondo cui si deve far riferimento al momento in cui la prestazione
professionale fosse esaurita.
Nella procedura esecutiva la liquidazione del compenso a favore del creditore deve
essere sempre effettuata con i nuovi parametri poiché interviene quando l’attività
difensiva non è ancora esaurita.
Non vi sono ragioni per non ripetere un analogo ragionamento per l’applicazione della
successiva modifica dei parametri, intervenuta con il d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
Ogniqualvolta la liquidazione del compenso a favore del creditore interviene quando l’attività
difensiva non è esaurita (e, ciò, nelle procedure esecutive si verifica sempre), essa, seguendo
l’orientamento della giurisprudenza, deve essere sempre effettuata con i parametri vigenti al
momento della liquidazione. Quindi a tutte le liquidazioni successive al 2 aprile 2014 devono
applicarsi i parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
(175) Indicare i motivi della richiesta di riduzione proporzionale.
(176) Indicare i motivi della richiesta della dichiarazione di inefficacia di un solo pignoramento
(o di più pignoramenti) per intero.
la riduzione del pignoramento nei termini di cui alla presente istanza.
(177) ...............
Il giudice dell’esecuzione
............................................
181. ORDINANZA DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO
ESEGUITO PRESSO PIÙ TERZI (ART. 546 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ...............
Il giudice dell’esecuzione
visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n.
............... R.G.E.;
vista la istanza del debitore esecutato depositata in data ..................;
rilevato
che il creditore procedente(178) .............. ha intimato al debitore
.............. precetto per l’importo di .............. e, riscontrato
l’inadempimento, ha eseguito il pignoramento presso terzi nei suoi
confronti;
che il pignoramento è stato eseguito presso(179) ............... in relazione
a(180) .............., presso(181) .............. in relazione a(182) ..............
presso(183) .............. in relazione a(184) ..............;
che tutti i terzi pignorati hanno reso dichiarazione positiva ed in
particolare:
(185) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la
somma di ..............;
(177) Luogo e data.
(178) Nominativo del creditore procedente.
(179) Nominativo del terzo pignorato.
(180) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del
debitore.
(181) Nominativo del terzo pignorato.
(182) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del
debitore.
(183) Nominativo del terzo pignorato.
(184) Indicare il rapporto in forza del quale il terzo è possessore delle cose o delle somme del
debitore.
(185) Nominativo del terzo pignorato.
(186) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la
somma di ..............;
(187) .............. ha dichiarato di essere debitore di .............. per la
somma di ..............;
considerato
che il debitore ha chiesto procedersi alla riduzione proporzionale del
pignoramento eseguito presso ciascuno dei terzi pignorati;
(ovvero che il debitore ha chiesto dichiararsi l’inefficacia del
pignoramento eseguito presso ...............;)
visto l’art. 546 c.p.c.
ACCOGLIE
la istanza del debitore e dispone la riduzione del pignoramento
eseguito presso ciascuno dei terzi nella misura proporzionale
del(188)......;
(ovvero accoglie la istanza di riduzione e dichiara la inefficacia del
pignoramento eseguito presso ...............).
(189) ..............
Il giudice dell’esecuzione
............................................
7. L’assegnazione o la vendita dei crediti o delle cose mobili in
possesso del terzo (art. 552 c.p.c.)
L’assegnazione al creditore dei crediti esigibili o con scadenza
non superiore ai novanta giorni si dice “satisfattiva”. Essa produce
l’effetto di trasferire il credito realizzando una modificazione dal lato
attivo del rapporto obbligatorio e comportando la sostituzione del
pignorante nella posizione creditoria di cui prima era titolare il
debitore esecutato.
Secondo la giurisprudenza, l’ordinanza di assegnazione dei
crediti, esigibili o con scadenza non superiore ai novanta giorni,
configura una cessione pro solvendo o una datio in solutum a favore
del creditore procedente condizionata al pagamento della somma
(186) Nominativo del terzo pignorato.
(187) Nominativo del terzo pignorato.
(188) Indicare la percentuale con la quale si vuole procedere alla riduzione proporzionale.
(189) Luogo e data.
dovuta(190). Ciò significa che la soddisfazione dell’assegnatario non
coincide con l’adozione del provvedimento che è idoneo a produrre il
solo trasferimento del credito ma non l’attribuzione della somma di
denaro.
Tale ricostruzione è confortata dall’art. 2928 c.c., secondo cui il
diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la
riscossione del credito assegnato(191), e non è in contrasto con
l’assunto secondo cui il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 553
c.p.c. segna la conclusione del processo esecutivo(192).
Ed invero, l’eventuale inadempimento del terzo pignorato
obbligato in forza dell’assegnazione non implica la necessità di
ulteriore intervento giurisdizionale e non produce in nessun caso
l’effetto di perpetuare la durata della procedura esecutiva(193).
Può, dunque sostenersi che, nel caso in cui il terzo pignorato non
adempia alla ordinanza di assegnazione, l’assegnatario resti creditore
del debitore esecutato ma, nel contempo, diventi titolare di un
ulteriore diritto di credito, quello assegnato, che non sostituisce il
credito per cui è stato eseguito il pignoramento ma coesiste con esso.
In questa ottica, l’assegnatario, dopo aver escusso senza esito il
terzo pignorato(194), può continuare ad esercitare l’azione esecutiva in
danno del debitore esecutato promuovendo altri pignoramenti(195).
Diversamente, quando i crediti sono esigibili in un tempo
superiore ai novanta giorni, l’assegnazione costituisce solo una delle
possibili forme di liquidazione. In tal caso l’assegnazione può essere
disposta solo su concorde richiesta di tutti i creditori concorrenti ed è,
quindi, facoltativa.
(190) In questo senso è orientata tutta la giurisprudenza sin dalle pronunce più risalenti. Cfr.
Cass. 26 luglio 1943, n. 1932; Cass. 4 agosto 1943, n. 2065; Cass. 5 agosto 1964, n. 2238;
Cass. 14 luglio 1967, n. 1768; Cass. 26 ottobre 1983, n. 6317; Cass. 9 dicembre 1992, n.
13021; Cass. 26 luglio 2001, n. 10200; Cass. 28 marzo 2001, n. 4494; Cass. 29 novembre
2005, n. 26036. Per una diffusa trattazione sul punto cfr. TISCINI, Considerazioni intorno a
natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv.
esec. forz., 2012, 3.
(191) Cass. 11 dicembre 2007, n. 25496
(192) Cass. 22 giugno 2007, n. 14574.
(193) In questo senso si è espressa Cass. 29 novembre 2005, n. 26036.
(194) Cass. 16 settembre 1980, n. 5304.
(195) Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021.
È, invece, controverso se anche l’assegnazione di crediti con
scadenza superiore ai novanta giorni sia pro solvendo o se, piuttosto,
essa dia luogo ad una cessione pro soluto (ovvero ad una assegnazione
idonea ad estinguere il debito).
Muovendo dal tenore letterale dell’art. 2928 c.c. (nella parte in cui
dispone “Se oggetto dell’assegnazione è un credito il diritto
dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non
si estingue che con la riscossione del credito assegnato”) che pare
sancire una regola di portata generale, sembra preferibile affermare
che, anche nell’ipotesi di crediti esigibili in un termine superiore a
novanta giorni, la assegnazione determini una cessione pro
solvendo.
Resta da stabilire quali siano i creditori di cui si richiede l’accordo
al fine di procedere all’assegnazione dei crediti con scadenza
superiore a novanta giorni. È preferibile ritenere che la richiesta debba
provenire da tutti i creditori concorrenti, indipendentemente dal fatto
che siano o meni muniti di titolo esecutivo(196). Ciò in quanto,
l’assegnazione, nell’ipotesi che si sta esaminando, costituisce, nel
contempo, una forma di liquidazione del compendio pignorato e una
modalità di soddisfazione immediata dei creditori, in tutto assimilabile
alla distribuzione.
Ai sensi dell’art. 553 c.p.c. il valore delle rendite perpetue e dei
censi, nel caso in cui questi siano assegnati ai creditori, si determina in
ragione di euro 0, 052 di capitale per euro 0, 00258 di rendita.
Il giudice, cioè, nel momento in cui emette l’ordinanza di
assegnazione, ha il potere – dovere di accertare, di ufficio, l’idoneità
del titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione del credito
operata dal creditore nel precetto nonché di ridurre la pretesa
creditoria assegnando un importo inferiore a quanto domandato(197).
Pur in difetto di una previsione normativa specifica, secondo
l’opinione della giurisprudenza(198), l’ordinanza di assegnazione del
(196) CASTORO, op. cit., 541.
(197) Cfr. Cass. 10 settembre 1996, n. 8215; Cass. 16 febbraio 2000, n. 1728; Cass. 8 aprile
2003, n. 5510.
(198) In giurisprudenza cfr. Cass. 5 febbraio 1968, n. 394; Cass. 30 maggio 1963, n. 1426;
Cass. 14 febbraio 1966, n. 453; Cass. 21 marzo 1953, n. 713; 8 febbraio 1972, n. 333; Cass.
sez. un. 18 marzo 2003, n. 3976; Trib. Roma 30 settembre 1974, in Riv. dir. proc., 1976, p.
credito costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato
ma non nei confronti del debitore(199). Ciò comporta che il terzo è
esonerato dall’obbligo di adempiere l’ordinanza di assegnazione nel
solo caso in cui il creditore assegnatario abbia rinunciato alla pretesa
di escutere il terzo pignorato mediante una dichiarazione scritta.
L’ordinanza di assegnazione del credito è il provvedimento
che segna la conclusione del procedimento di espropriazione
presso terzi.
Tale ordinanza può essere impugnata con l’opposizione agli atti
esecutivi(200) dal debitore esecutato ovvero dal terzo pignorato nel
825 con nota critica di CORDOPATRI. In senso contrario Trib. Chieti 11 giugno 2002, in
P.Q.M., 2002, p. 95. Per completezza va segnalato che l’unico riferimento normativo in tale
senso è stato introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, modificando l’art. 548
c.p.c., ha stabilito che il riconoscimento implicito della esistenza del credito o del possesso
delle cose pignorate ha valenza nella espropriazione in corso e nelle diverse esecuzioni
promosse in virtù della ordinanza di assegnazione. Cfr. SOLDI, op. cit., 660 ss.
(199) Cass. 30 dicembre 2011, n. 30457.
(200) Secondo la Corte di legittimità l’ordinanza di assegnazione, al pari di qualunque atto
esecutivo, può essere impugnata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per far valere tutti i vizi di
formazione dell’atto (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566) e, quindi, ad esempio, per rilevare il
fatto che sia stata disposta, nonostante la dichiarazione del terzo avesse contenuto negativo
(cfr. Cass. 16 maggio 2005, n. 10180 nonché Cass. 23 febbraio 2007, n. 4212) o fosse affetta
da vizio perché ad esempio resa da falsus procurator (Cass. 20 febbraio 1997, n. 1568) o
fondata su errore di fatto.
L’ordinanza di assegnazione può parimenti essere impugnata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,
quando il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio, verificata la non corrispondenza tra
il titolo esecutivo e la pretesa fatta valere dal creditore, abbia proceduto alla sua riduzione
(Cass. 16 febbraio 2000, n. 1728; Cass. 8 aprile 2003, n. 5510), ovvero nel caso in cui sia
stata emessa in violazione delle norme sul cumulo dei mezzi espropriativi (Cass. 16 maggio
2006, n. 11360).
È proponibile l’opposizione agli atti pure quando si contestino i criteri in base ai quali il
giudice ha operato con riferimento alla percentuale del credito retributivo assegnata (Cass. 23
aprile 2003, n. 6432), ovvero quando essa non sia stata pronunciata a favore di uno dei
creditori concorrenti a causa della mancata allegazione, a cura di quest’ultimo, del titolo
esecutivo in originale (Cass. 24 maggio 2003, n. 8242).
È controverso se l’ordinanza di assegnazione possa essere opposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
anche per ragioni attenenti al merito, e quindi per far valere quelle contestazioni che il
debitore avrebbe potuto proporre prima della sua emissione con il rimedio di cui all’art. 615
c.p.c., tanto più se trovano fondamento nel verificarsi di circostanze sopravvenute. La
giurisprudenza ha talora riconosciuto l’ammissibilità del rimedio in esame nel caso della
impignorabilità del credito assegnato (propendono per la ammissibilità Cass. 20 febbraio
2006, n. 3655; Cass. 18 gennaio 2000, n. 496; in senso contrario Cass. 19 maggio 2003, n.
7761 e Cass. 28 febbraio 2006, n. 4507), ovvero di inefficacia del titolo esecutivo
sopravvenuta alla adozione dell’ordinanza di assegnazione, ma sembra ad oggi prevalente
termine perentorio di giorni venti dalla sua conoscenza legale(201) e
non invece con il rimedio di cui all’art. 111 Cost.(202).
Per lungo tempo la giurisprudenza, richiamando il principio della
prevalenza del contenuto del provvedimento sulla sua forma, ha
ritenuto che l’ordinanza di assegnazione potesse essere appellata ogni
volta che avesse assunto un contenuto decisorio diverso da quello suo
proprio e fosse stata, conseguentemente, in grado di incidere sulle
posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore e del
debitore(203).
Di recente tale orientamento è stato, però, superato poiché si è
ritenuto che l’ordinanza di assegnazione, nella parte in cui risolve una
questione di merito (che avrebbe dovuto essere proposta con una
opposizione all’esecuzione e decisa secondo il disposto degli artt. 615
ss. c.p.c.) non abbia il contenuto di sentenza ma equivalga ad una
ordinanza ex art. 624 e debba, dunque, essere seguita dalla
introduzione della causa di merito ex art. 616 c.p.c.(204).
l’orientamento più rigoroso (Cass. 23 febbraio 2011, n. 4505) che esclude la possibilità di far
rivivere attraverso l’opposizione agli atti esecutivi quelle contestazioni che avrebbero dovuto
essere tempestivamente dedotte durante lo svolgimento del processo nelle forme
dell’opposizione all’esecuzione (va, però, segnalato che, secondo. Cass. 31 agosto 2011, n.
17878, l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di assegnazione per far
valere l’impignorabilità delle somme, deve ritenersi ammissibile quando il debitore abbia già
contestato detta impignorabilità con una precedente opposizione all’esecuzione e l’abbia poi
ribadita senza successo al momento della dichiarazione del terzo).
Per completezza giova, infine, precisare che l’ordinanza di assegnazione non è impugnabile
con l’opposizione agli atti esecutivi quando debbano essere rilevati, non vizi suoi propri, ma
vicende modificative o estintive del credito in essa riconosciuto. Più precisamente, cioè, la
totale o parziale estinzione del credito vantato dal creditore nei confronti del terzo
assegnatario, scaturente dal verificarsi di fatti successivi alla emanazione della ordinanza ex
art. 553 c.p.c., dovrà essere fatta valere dal debitore, non con l’opposizione agli atti esecutivi,
ma con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. da proporsi avverso l’esecuzione intrapresa dal
creditore assegnatario (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566).
(201) Cfr. Cass. 27 aprile 1985, n. 2744; Cass. 20 febbraio 1997, n. 1568; Cass. 26 agosto
1997, n. 8013; Cass. 16 maggio 2005, n. 10180; Cass. 4 febbraio 2014, 2410.
(202) Cass. 4 febbraio 2014, 2410.
(203) Cass. 18 settembre 1972, n. 2755; Cass. 8 settembre 1986, n. 5491; Cass. 28 giugno
1989, n. 3138; Cass. 5 luglio 1989, n. 3208; Cass. 29 settembre 1997, n. 9541; Cass. 3
febbraio 1998, n. 1091; Cass. 29 gennaio 1999, n. 786; Cass. 28 giugno 2000, n. 8813; Cass. 4
gennaio 2000, n. 14; Cass. 30 marzo 2001, n. 4746; Cass. 8 agosto 2002, n. 12030; Cass. 22
giugno 2007, n. 14574; Cass. 9 marzo 20011, n. 5529; Cass. 4 febbraio 2014, 2410.
(204) Cfr. Cass. 14 luglio 2011, n. 15588 che, pur dichiarando inammissibile il ricorso, in
motivazione prospetta la possibilità di considerare l’ordinanza di assegnazione come atto
Inoltre, l’ordinanza di assegnazione non è reclamabile né può
essere modificata o revocata(205) ma è suscettibile di correzione per
errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.(206).
Le conclusioni cui si è pervenuti non devono modificarsi
nemmeno a seguito della riforme del 2012 quantunque l’art. 548 c.p.c.
stabilisca che “Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui
all’art. 617 co. 1, l’ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a
norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva
conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o
forza maggiore” con una disposizione foriera di dubbi interpretativi.
Se si guarda al solo tenore letterale dell’art. 548 c.p.c. si potrebbe
essere indotti a ritenere che l’ordinanza di assegnazione, nel caso in
cui sia stata emessa sulla scorta di una dichiarazione dal contenuto
“implicito” o “presunto”, possa essere opposta ex art. 617 c.p.c. a cura
del terzo pignorato solo allorché quest’ultimo non l’abbia conosciuta,
per caso fortuito o forza maggiore ovvero per la sua omessa notifica.
Se così fosse l’art. 548 ultimo comma c.p.c. avrebbe inteso
limitare a vicende assolutamente circoscritte e residuali le ipotesi di
impugnabilità da parte del terzo della ordinanza di assegnazione che,
secondo la giurisprudenza, poteva essere impugnata, ai sensi dell’art.
617 c.p.c., al pari di qualunque atto esecutivo, per far valere tutti i
vizi di formazione dell’atto.
Tale soluzione non è, tuttavia, convincente per diverse ragioni.
In primo luogo non vi sono motivi per escludere che il terzo sia
conclusivo della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione. In buona sostanza, cioè,
l’ordinanza di assegnazione che contenga anche una decisione circa la pignorabilità dei beni
staggiti o la esistenza del diritto del creditore ad agire esecutivamente, avrebbe un duplice
contenuto: essa conterrebbe una decisione implicita di rigetto della istanza di sospensione (da
ricollegarsi alla opposizione all’esecuzione proposta in qualunque forma dall’esecutato)
nonché l’atto esecutivo tout court che si traduce nel trasferimento della titolarità del diritto sul
credito o dei beni mobili. In questa prospettiva, tale ordinanza di assegnazione sarebbe
reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui contiene un provvedimento cautelare
di diniego della sospensione e, per il resto, dovrebbe essere impugnato con la opposizione agli
atti esecutivi. Peraltro, il debitore esecutato avrebbe la facoltà di introdurre il giudizio di
merito ex art. 616 c.p.c. nel termine concesso dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza o a
seguito di apposita istanza.
(205) Cfr. Cass. 4 aprile 1959, n. 1007; Cass. 13 giugno 1992, n. 7248; Cass. 26 maggio 1993,
n. 5890. In senso contrario Cass. 24 novembre 1980 n. 6245.
(206) Cass. 17 luglio 1991, n. 7930; Cass. 10 marzo 1992, n. 2838; Cass. 16 giugno 1992, n.
7399.
legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un
provvedimento, l’ordinanza di assegnazione, che produce nei suoi
confronti effetti molto rilevanti dato che, salve le eccezionali ipotesi
esaminate, costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti.
In secondo luogo la nuova formulazione dell’art. 548 ultimo
comma c.p.c. non impone di ritenere che quello enunciato costituisca
l’unico motivo che consente la proposizione della opposizione agli atti
esecutivi.
Va, perciò, preferita la conclusione secondo cui il legislatore del
2012 abbia inteso rafforzare la tutela del terzo pignorato e non
limitarla senza apparente giustificazione.
Muovendo da questa prospettiva, deve ritenersi che il terzo
pignorato possa, come era già previsto in precedenza, impugnare
l’ordinanza di assegnazione per far valere tutti i vizi di formazione
dell’atto ma che nell’ipotesi in cui abbia conosciuto l’ordinanza di
assegnazione, emessa sulla scorta del riconoscimento implicito o
presunto, solo con la notificazione del precetto, che è atto prodromico
all’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti fondata
sull’ordinanza di assegnazione, e, dunque, in una fase ormai molto
successiva al momento dell’emissione della stessa ordinanza di
assegnazione, abbia anche la facoltà di impugnarla con l’opposizione
preventiva ex art. 617 co. 1 c.p.c..
L’art. 548 ultimo comma c.p.c. sembra, pertanto, attribuire al
terzo pignorato, in via di eccezione, la facoltà di impugnare
l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c., non solo come atto
illegittimo emesso all’esito di un procedimento ormai definito, ma
anche come atto posto a fondamento di una diversa e successiva
espropriazione forzata.
Va, però, precisato che la eccezionale legittimazione che il
legislatore del 2012 pare riconoscere al terzo pignorato nella fase degli
atti prodromici all’avvio della esecuzione ai suoi danni non è estesa
alle ragioni di merito ma è circoscritta alla deduzione che il titolo
esecutivo di formazione giudiziale è inesistente e va, quindi, revocato
poiché si è irritualmente formato senza garantire la regolare
instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’opponente.
Il provvedimento di assegnazione contiene anche la
liquidazione delle spese sostenute dal creditore procedente e dagli
eventuali creditori intervenuti.
Riguardo al contenuto del provvedimento di liquidazione va
evidenziato che l'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed il successivo d.m.
20 luglio 2012 n. 140 (in vigore dal 23 agosto 2012) avente ad oggetto
il “regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”
avevano già inciso in maniera molto significativa sull’intera materia.
Successivamente il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3
aprile 2014) avente ad oggetto il “regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge 24
marzo 2012, n. 27”, ha ulteriormente modificato il quadro normativo
di riferimento operando, tra l’altro una importante revisione dei
parametri di liquidazione(207).
I decreti ministeriali citati prevedono che nei casi in cui la
liquidazione è operata dal giudice all’esito di un processo di
qualunque natura, ivi compreso quello esecutivo(208), si debba
compiere una valutazione
tendenzialmente omogenea, ispirata a
principi di ragionevolezza ed omogeneità di trattamento, alla stregua
non più di “tariffe”, come prima del 2012, ma di “parametri”
determinati dapprima con il d.m. n. 140 del 2012 poi con il d.m. n. 55
del 2014.
Tali parametri sono fissi ma prevedono che il giudice, nella
determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi di
cui alle tabelle con la possibilità di un aumento, di regola, fino all'80
per cento, o di una diminuzione fino al 50 per cento; per la fase
(207) Vedi cap. 2 par. 1 per una illustrazione generale della nuova disciplina dei compensi.
(208) Dovendosi escludere che l’accordo sulle spese stipulato tra la parte ed il proprio legale
possa essere in qualche misura vincolante per la controparte o, comunque, per i terzi.
istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione
di regola fino al 70 per cento(209).
Peraltro il d.m. n. 55 del 2014 ha reintrodotto(210) le spese
forfettarie determinate nella misura del 15% del compenso totale per
la prestazione (art. 2 co. 2), ed ha previsto le spese e le indennità di
trasferta (art. 11 e art. 27)(211)
L’art. 5 co. 1 del d.m. n. 55 del 2014 stabilisce che il compenso
è liquidato per fasi e che le fasi, con riguardo al processo esecutivo, si
articolano esemplificativamente, come segue:
“e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la
disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente
al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del
relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti
d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo:
ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e),
quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo”.
Per l’esecuzione presso terzi i parametri per la liquidazione che,
come si è visto, avviene per fasi, sono i seguenti:
Valore
da €
0,01
a€
1.100,00
Compenso
105,00
per la fase
di studio
della
controversia
Compenso
225,00
per la fase
da €
1.100,01
a€
5.200,00
da €
5.200,01
a€
26.000,00
da €
26.000,01
a€
52,000,00
da €
52.000,01
a€
260.000,00
da €
260.000,01
a€
520.000,00
315,00
526,00
820,00
1.100,00
1.460,00
540,00
810,00
1.295,00
1.835,00
2.480,00
(209) Vedi art. 4 co. 1 d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Vedi capitolo 2 nota 52.
(210) In conformità con quanto già previsto dall’art. 13 co. 10 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). Vedi capitolo 2 nota 79.
(211) Vedi capitolo 2 nota 53.
di
trattazione e
conclusiva
Tali valori possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per
cento, o diminuiti fino al 50 per cento e, ai fini della liquidazione del
compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio
dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del
valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e
di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare
conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto
della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere
con il cliente e con altri soggetti(212).
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la
stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato
per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a
un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre
i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal
momento dell'avvenuta riunione nonché nel caso in cui l'avvocato
assiste un solo soggetto contro più soggetti(213).
Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei
vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non
comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto,
il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto
e' di regola ridotto del 30 per cento(214).
Il valore della procedura ai fini della liquidazione del compenso è
determinato sulla base del credito azionato dai creditori, procedente o
intervenuto.
È controverso se anche nell’espropriazione presso terzi sia
necessario il compimento di un atto di impulso a cura del
(212) Art. 4 co. 1 del d.m. n. 55 del 2014.
(213) Art. 4 co. 2 del d.m. n. 55 del 2014.
(214) Art. 4 co. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
creditore istante in tutto riconducibile a quello previsto dall’art.
497 c.p.c.
La giurisprudenza ha ritenuto necessaria una formale istanza di
assegnazione esclusivamente nell’ipotesi in cui l’espropriazione
presso terzi concerna crediti con scadenza superiore a novanta giorni,
poiché, in tal caso, è possibile procedere all’assegnazione (in luogo
della vendita) solo in presenza di un accordo tra i creditori.
La giurisprudenza non ha, tuttavia, chiarito se un’istanza espressa
sia necessaria anche quando si debba procedere all’assegnazione di
crediti esigibili nei novanta giorni ai sensi dell’art. 553 co. 1
c.p.c.(215).
Se si accede alla tesi(216) secondo cui l’istanza di vendita o di
assegnazione siano implicite nel pignoramento presso terzi, il
creditore non è tenuto a formalizzare alcuna richiesta. In questa
prospettiva il giudice, nel corso della udienza di cui all’art. 547 c.p.c.,
deve dettare le modalità di vendita delle cose mobili o provvedere
all’assegnazione dei crediti pure in difetto di una specifica ed esplicita
richiesta, a condizione che il creditore procedente sia presente (la sua
mancata comparizione determina il rinvio ai sensi dell’art. 631 c.p.c.)
e che il terzo abbia reso la sua dichiarazione (ovvero sia possibile
configurare un riconoscimento “implicito o presunto” del credito
ovvero del possesso delle cose mobili appartenenti al debitore).
Contrariamente a quanto previsto prima della riforma del 2012,
l’atto di impulso è superfluo anche quando l’obbligo del terzo sia stato
accertato ai sensi dell’art. 549 c.p.c. atteso che oggi tale accertamento
si compie con ordinanza del giudice dell’esecuzione e non occorre che
il processo esecutivo venga riassunto(217).
Va, infine, segnalato che, ai sensi dell’art. 554 co. 1 c.p.c., se il
credito assegnato o venduto è garantito da pegno o da ipoteca, il
giudice dell’esecuzione, sentite le parti, dispone che la cosa data in
pegno sia affidata all’assegnatario o all’aggiudicatario del credito
oppure ad un terzo (ma se la cosa è consegnata ad un terzo,
(215) Così nella motivazione si è espressa Cass. 22 febbraio 1995, n. 1954.
(216) Vedi cap. 3, par. 2
(217) Vedi in questo capitolo par. 7.
quest’ultimo deve essere interpellato per verificare se ha intenzione di
accettare l’incarico).
Il provvedimento di cui all’art. 554 c.p.c. può essere assunto con
la stessa ordinanza di assegnazione o di vendita ovvero con
provvedimento autonomo.
Va, peraltro, precisato che nel caso in cui il debitore esecutato,
nella sua qualità di creditore del terzo pignorato, rifiuti la consegna del
pegno si può procedere alla sua apprensione materiale mediante
ufficiale giudiziario(218).
Nel caso in cui il credito sia garantito da ipoteca, l’art. 554 co. 2
c.p.c. prescrive che si proceda alla annotazione nei libri fondiari,
rispettivamente, del provvedimento di assegnazione ovvero dell’atto
di vendita.
182. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI
ESIGIBILI IMMEDIATAMENTE O IN UN TERMINE
NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI (ART. 553 CO. 1
C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
Il giudice dell’esecuzione
visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n.
............... R.G.E.;
vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... in udienza
ovvero a mezzo di lettera raccomandata (o di messaggio di posta
elettronica certificata)(219);
(ovvero ritenuto che la esistenza del credito (ovvero il possesso delle
(218) CASTORO, op. cit., 544.
(219) Il terzo pignorato, nei casi in cui siano stati pignorati crediti diversi rispetto a quelli
menzionati dall’art. 545 co. 2 – 3 c.p.c. ovvero cose mobili appartenenti al debitore che si
assumono nel possesso dei terzi, deve rendere la dichiarazione a mezzo di lettera raccomanda
ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ma non è escluso che possa
comparire in udienza e rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Va, però, evidenziato che, per i procedimenti esecutivi promossi a far data dall’11 dicembre
2014, la dichiarazione del terzo deve essere resa mediante lettera raccomandata o messaggio
di posta elettronica certificata inviati al creditore.
cose mobili appartenenti al debitore) deve ritenersi incontestato nei
limiti indicati dal creditore(220));
preso atto che il terzo pignorato è debitore del debitore per l’importo
di euro ............... e che tale somma è esigibile (o è esigibile in un
termine non superiore a novanta giorni);
ritenuto
che il credito fatto valere da(221) ............... nei confronti di(222)
................ ammonta in base al precetto(223) ad euro ................. oltre
interessi successivi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale del
..............) pari ad(224) ..............;
che le spese di esecuzione devono essere liquidate in euro ...............
............... per compensi(225) e in euro ............... per spese, già
compresi i.v.a. e c.p.a., oltre le occorrende spese di registrazione del
presente provvedimento;
visto l’art. 553 c.p.c.
LIQUIDA
al terzo la somma di .............. per rimborso delle spese relative alla
dichiarazione;
ASSEGNA
in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ............... la
somma di euro ............... oltre le eventuali spese di registrazione e
notifica e successive nonché gli interessi al tasso legale (ovvero al
tasso convenzionale) maturati sulla sorte capitale di euro ...............
fino alla data del pagamento, purché entro il limite della somma
dichiarata dovuta dal terzo pignorato a totale (ovvero parziale)
soddisfo del credito per spese di esecuzione ed a totale (ovvero
parziale soddisfo) del credito vantato.
ORDINA
(220) Vedi formule n. 170 ss.
(221) Nominativo del creditore pignorante ovvero del creditore intervenuto.
(222) Nominativo del debitore esecutato.
(223) Indicare l’importo precettato.
(224) Indicare l’ammontare complessivo degli interessi maturati dal giorno della notificazione
del precetto o dal giorno successivo a quello sino al quale gli interessi sono stati calcolati nel
precetto e sino alla data dell’ordinanza.
(225) Per la determinazione dei compensi dopo l’entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014,
n.55 vedi sopra, nota 171; vedi anche cap. 2 par. 1. Vedi, inoltre, le note 48 ss. dello stesso
capitolo 2 per i parametri attualmente in vigore.
Al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all’assegnatario
entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza,
dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore
esecutato per la somma corrispondente.
Il giudice dell’esecuzione
(226) .................
............................................
183. ORDINANZA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI
RIPARTO NEL CASO DI PIÙ CREDITORI (ART. 553
C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ...............
Il giudice dell’esecuzione
visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n.
............... R.G.E.;
vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... all’udienza
del(227) .............. (ovvero mediante lettera raccomandata o messaggio
di posta elettronica certificata trasmessa al creditore procedente e da
questi prodotta all’udienza);
ovvero ritenuto che la esistenza del credito (ovvero il possesso delle
cose mobili appartenenti al debitore) deve ritenersi incontestato nei
limiti indicati dal creditore(228);
rilevato che, oltre al creditore procedente sono intervenuti nella
procedura altri creditori;
che le somme ricavate dalla procedura ammontano ad ......;
PREDISPONE
il seguente progetto di distribuzione
omissis(229)
(226) Luogo e data.
(227) La dichiarazione del terzo pignorato per i crediti di lavoro può essere resa solo in
udienza. Va, però, evidenziato che, per i procedimenti esecutivi promossi a far data dall’11
dicembre 2014, la dichiarazione del terzo deve essere resa mediante lettera raccomandata o
messaggio di posta elettronica certificata inviati al creditore.
(228) Vedi formule n. 170 ss.
(229) Per il progetto di distribuzione vedi cap. 6, formula n. 126.
(230) .................
Il giudice dell’esecuzione
............................................
184. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI DI
LAVORO (ART. 553 C.P.C.)(231)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ...............
Il giudice dell’esecuzione
visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n.
............... R.G.E.;
vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... in udienza
ovvero a mezzo di lettera raccomandata (o di messaggio di posta
elettronica certificata)(232);
ovvero
ritenuto che la esistenza del credito deve ritenersi incontestata nei
limiti indicati dal creditore(233);
ritenuto
che il credito fatto valere da(234) ............... nei confronti di(235)
................ ammonta in base al precetto(236) ad euro ................. oltre
interessi successivi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale del
..............) pari ad(237) ..............;
che le spese di esecuzione devono essere liquidate in euro ...............
(230) Luogo e data.
(231) La previsione di una formula particolare per i crediti di lavoro riguarda le procedure
iniziate prima dell’11 dicembre 2014, data di efficacia delle disposizioni sulle procedure
esecutive previste dal d.l. 12 settembre 2014, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162.
(232) Il terzo pignorato, nei casi in cui siano stati pignorati crediti diversi rispetto a quelli
menzionati dall’art. 545 co. 2 – 3 c.p.c. ovvero cose mobili appartenenti al debitore che si
assumono nel possesso dei terzi, deve rendere la dichiarazione a mezzo di lettera raccomanda
ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ma non è escluso che possa
comparire in udienza e rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice dell’esecuzione.
(233) Vedi formule n. 170 ss.
(234) Nominativo del creditore procedente.
(235) Nominativo del debitore esecutato.
(236) Indicare l’importo precettato.
(237) Indicare l’ammontare complessivo degli interessi maturati dal giorno della notificazione
del precetto o dal giorno successivo a quello sino al quale gli interessi sono stati calcolati nel
precetto e sino alla data dell’ordinanza.
per compensi(238) e in euro ............... per spese, oltre i.v.a. e c.p.a.,
oltre le occorrende spese di registrazione del presente provvedimento;
visto l’art. 553 c.p.c.
LIQUIDA
al terzo pignorato la somma di euro .............. per rimborso delle spese
relative alla dichiarazione;
ASSEGNA
in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ............... la
somma pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle sole ritenute
fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore
esecutato, nonché 1/5 del trattamento di fine rapporto in caso di
risoluzione anticipata del rapporto, all’esito delle trattenute dipendenti
dai pignoramenti precedentemente eseguiti e fino alla concorrenza del
complessivo importo di euro ..............., oltre le eventuali spese di
registrazione e notifica e successive nonché gli interessi al tasso legale
(ovvero al tasso convenzionale) maturati sulla sorte capitale di euro
..............., a scalare, successivi alla data del presente provvedimento e
fino al saldo, a totale (ovvero parziale) soddisfo del credito per spese
di esecuzione ed a totale (ovvero parziale soddisfo) del credito vantato
(ovvero
in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ............... la
somma pari ad 1/5 della pensione mensile, al netto delle sole ritenute
fiscali e previa detrazione della somma di 543,79, dovuta dal terzo
pignorato suddetto al debitore esecutato, all’esito delle trattenute
dipendenti dai pignoramenti precedentemente eseguiti e fino alla
concorrenza del complessivo importo di euro ............... oltre le
eventuali spese di registrazione e notifica e successive nonché gli
interessi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale) maturati sulla
sorte capitale di ..............., a scalare, successivi alla data del presente
provvedimento e fino al saldo, a totale (ovvero parziale) soddisfo del
credito per spese di esecuzione ed a totale (ovvero parziale soddisfo)
del credito vantato)
ORDINA
(238)Per la determinazione dei compensi dopo l’entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n.55
vedi sopra, nota 171; vedi anche cap. 2 par. 1. Vedi, inoltre, le note 48 ss. dello stesso
capitolo 2 per i parametri attualmente in vigore.
Al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all’assegnatario
entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza,
dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore
esecutato per la somma corrispondente(239).
(240) .................
Il giudice dell’esecuzione
............................................
185. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI
ESIGIBILI IN UN TERMINE SUPERIORE A NOVANTA
GIORNI SU ACCORDO DEI CREDITORI (ART. 553 CO.
2 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
Il giudice dell’esecuzione
visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n.
............... R.G.E.;
vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ............... in udienza
ovvero a mezzo di lettera raccomandata (o di messaggio di posta
elettronica certificata)(241);
ovvero
ritenuto che la esistenza del credito (ovvero il possesso delle cose
mobili appartenenti al debitore) deve ritenersi incontestato nei limiti
indicati dal creditore(242);
preso atto che il terzo pignorato si è dichiarato debitore del debitore
limitatamente all’importo di euro ............... e che tale somma è
esigibile in un termine superiore a novanta giorni;
(239) Luogo e data.
(240) Luogo e data.
(241) Il terzo pignorato, nei casi in cui siano stati pignorati crediti diversi rispetto a quelli
menzionati dall’art. 545 co. 2 – 3 c.p.c. ovvero cose mobili appartenenti al debitore che si
assumono nel possesso dei terzi, deve rendere la dichiarazione a mezzo di lettera
raccomandata ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ma non è escluso
che possa comparire in udienza e rendere la propria dichiarazione dinanzi al giudice
dell’esecuzione.
(242) Vedi formule n. 170 ss.
ritenuto
che il credito fatto valere da(243) ............... nei confronti di(244)
................ ammonta in base al precetto(245) ad euro ................. oltre
interessi successivi al tasso legale (ovvero al tasso convenzionale del
..............) pari ad(246) ..............;
che le spese di esecuzione devono essere liquidate in euro ...............
per compensi(247) e in euro ............... per spese, già compresi i.v.a. e
c.p.a., oltre le occorrende spese di registrazione del presente
provvedimento;
che sono intervenuti nel procedimento esecutivo i seguenti creditori:
1) ............... per il credito fondato (ovvero non fondato) su titolo
esecutivo di cui all’atto di intervento depositato il(248) ...............;
2) ............... per il credito fondato (ovvero non fondato) su titolo
esecutivo di cui all’atto di intervento depositato il(249) ...............;
rilevato
che tutti i creditori concorrenti hanno chiesto l’assegnazione del
credito;
visto l’art. 553 c.p.c.
LIQUIDA
al terzo la somma di euro .............. per rimborso delle spese relative
alla dichiarazione;
ASSEGNA
in pagamento ai creditori, salvo esazione(250), la somma di euro
............... oltre le eventuali spese di registrazione e notifica e
(243) Nominativo del creditore procedente.
(244) Nominativo del debitore esecutato.
(245) Indicare l’importo precettato.
(246) Indicare l’ammontare complessivo degli interessi maturati dal giorno della notificazione
del precetto o dal giorno successivo a quello sino al quale gli interessi sono stati calcolati nel
precetto e sino alla data dell’ordinanza.
(247)Per la determinazione dei compensi dopo l’entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n.55
vedi sopra, nota 171; vedi anche cap. 2 par. 1. Vedi, inoltre, le note 48 ss. dello stesso
capitolo 2 per i parametri attualmente in vigore.
(248) Nel caso in cui vi siano altri creditori chirografari tempestivi occorre ripetere la formula
per ciascun creditore chirografario.
(249) Nel caso in cui vi siano altri creditori chirografari tempestivi occorre ripetere la formula
per ciascun creditore chirografario.
(250) La assegnazione è disposta salvo esazione poiché anche nell’ipotesi prevista dall’art. 553
co. 2 c.p.c. si ritiene che essa operi pro solvendo.
successive nonché gli interessi al tasso legale (ovvero al tasso
convenzionale) maturati sulla sorte capitale di euro ............... fino alla
data del pagamento, purché entro il limite della somma dichiarata
dovuta dal terzo pignorato, da ripartirsi come segue:
omissis(251)
186. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA ASSEGNAZIONE O
ALLA VENDITA DELLE COSE DI CUI IL TERZO SI È
DICHIARATO POSSESSORE O DEI CREDITI ESIGIBILI
IN TERMINE SUPERIORE A NOVANTA GIORNI
Si rinvia al capitolo 8 sulla espropriazione mobiliare presso il debitore
ed alle formule riportate in tale capitolo.
187. ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI CUI
ALL’ART. 499 CO. 6 C.P.C. PER IL RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI DEGLI INTERVENUTI SENZA TITOLO
ESECUTIVO
Si rinvia alla formula n. 117 nel capitolo 6.
8. Il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.)
Prima della recente riforma (di cui alla legge 24 dicembre 2012, n.
228) il pignoramento eseguito nelle forme previste dall’art. 543 c.p.c.
si perfezionava mediante la dichiarazione positiva del terzo pignorato,
ove non contestata, o, ed in alternativa, in virtù della sentenza che
avesse accertato l’esistenza del suo obbligo.
L’accertamento dell’obbligo del terzo, regolato dalla vecchia
formulazione dell’art. 548 c.p.c., configurava un giudizio di
cognizione ordinaria destinato a concludersi con una sentenza idonea
al giudicato sostanziale che poteva essere, pertanto, collocata tra gli
(251) Per il progetto di distribuzione vedi cap. 6, formula n. 126.
incidenti cognitivi incidentali al processo esecutivo, al pari delle
opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c..
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha, però, trasformato il quadro
normativo(252) poiché, per un verso, ha previsto che il silenzio del
terzo pignorato (che, non comparendo in udienza, omette di rendere
la propria dichiarazione) assuma la valenza di un riconoscimento
“implicito o presunto” della esistenza del credito o del possesso delle
cose del debitore e, per altro verso, ha modificato radicalmente la
natura dell’accertamento dell’obbligo del terzo che, ai sensi dell’art.
549 c.p.c., come novellato, configura, oggi, un procedimento
sommario ed endoesecutivo in qualche modo assimilabile alle
controversie distributive di cui all’art. 512 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nella sua precedente formulazione, il
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo poteva essere
promosso ad iniziativa dei creditori muniti di titolo esecutivo, quando
il terzo avesse mancato o rifiutato espressamente di rendere la
dichiarazione, ovvero nei casi in cui tale dichiarazione fosse stata in
tutto o in parte negativa.
L’art. 549 c.p.c. riformulato a seguito della riforma del 2012,
stabilisce invece che, qualora sorgano contestazioni sulla
dichiarazione del terzo, queste sono risolte dal giudice
dell’esecuzione con ordinanza, previ i necessari accertamenti.
Dalla lettura della disposizione richiamata, che non contiene più
alcun riferimento alla omessa dichiarazione o al rifiuto di renderla, si
ricava che l’incidente finalizzato all’accertamento dell’obbligo del
terzo può essere instaurato solo quando la dichiarazione di quantità sia
stata resa ma abbia un contenuto in tutto o in parte negativo.
Ed infatti, come già in precedenza esposto(253) quando il terzo
ometta di collaborare e non compaia dinanzi al giudice
dell’esecuzione (alla prima udienza di comparizione delle parti
(252) Per espressa previsione dell’art. 1 co. 21 della legge 24 dicembre n. 228 le disposizioni
che incidono sulla disciplina della espropriazione presso terzi, si applicano ai procedimenti
iniziati successivamente alla sua entrata in vigore fissata all’1° gennaio 2013.
Per completezza corre l’obbligo di precisare che il processo espropriativo in esame è pendente
a far data dalla notificazione del pignoramento anche solo ad uno dei suoi destinatari (e,
dunque, indifferentemente o al debitore o al terzo pignorato).
(253) Vedi sopra, in questo capitolo, par. 4.
nell’ipotesi di cui all’art. 548 co. 1 c.p.c. ovvero alla seconda udienza
fissata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 548 co. 2 c.p.c. ) il
riconoscimento della esistenza del credito o delle cose mobili si
presume “nei limiti indicati dal creditore” ed è, perciò, possibile
procedere direttamente alla vendita o all’assegnazione senza che sia
necessario alcun accertamento circa l’effettiva esistenza dell’obbligo
del terzo.
L’ambito applicativo dell’art. 549 c.p.c. è, tuttavia, più ampio
rispetto a quello che potrebbe sembrare in base ad una prima lettura.
Si è già detto come il riconoscimento implicito o presunto
dell’esistenza dei crediti o dei beni mobili non possa operare in
funzione di una utile prosecuzione del processo espropriativo quando
il creditore abbia descritto nel pignoramento il titolo costitutivo
dell’obbligo del terzo e la misura del credito ovvero le cose mobili
(che si assumono nel possesso del terzo ma sono di proprietà del
debitore) in modo così generico da impedire la assegnazione o la
vendita.
Deve, perciò, ritenersi che, pur nel silenzio dell’art. 549 c.p.c., i
creditori muniti di titolo esecutivo possano provocare la introduzione
del procedimento incidentale per l’accertamento dell’obbligo del
terzo anche quando questi abbia mancato di rendere la dichiarazione e,
tuttavia, non sussistano le condizioni per procedere alla assegnazione
o alla vendita in virtù del riconoscimento implicito della esistenza del
credito o del possesso delle cose mobili.
Si è già visto che alla luce dell’art. 548 c.p.c., nel testo formulato
dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, il riconoscimento “implicito o
presunto” non può configurarsi quando il terzo compare in udienza e
rifiuta di rendere la dichiarazione poiché l’art. 548 c.p.c., nel testo
introdotto dalla legge che si è citata, non sarebbe suscettibile di
interpretazione estensiva o analogica(254); in questa prospettiva si è,
perciò, ritenuto che l’accertamento dell’obbligo del terzo possa essere
invocato anche quando il terzo rifiuti di rendere la dichiarazione.
Di recente, il complesso delle disposizioni che regolano la
espropriazione presso terzi è stato, però, ulteriormente modificato.
(254) Vedi sopra, in questo capitolo paragrafo 4. Nella trattazione sono evidenziati i dubbi
sulla coerenza sistematica della scelta legislativa.
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, ha novellato l’art. 548 c.p.c. prevedendo che
la esistenza del credito ovvero il possesso delle cose appartenenti al
debitore deve ritenersi “non contestato” e può, quindi, considerarsi
riconosciuto “nei termini indicati dal creditore” anche quando il terzo
compaia dinanzi al giudice dell’esecuzione e rifiuti di rendere la
dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c..
Tuttavia, poiché la normativa del 2014 regolerà le sole procedure
esecutive che verranno promosse a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla entrata in vigore della legge 10 novembre 2014, n.
162, quantomeno per il primo periodo, saranno parimenti applicabili
sia la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 (che disciplina le
espropriazioni forzate presso terzi promosse a far data dal 1° gennaio
2013 e sino al 10 dicembre 2014) sia la legge 10 novembre 2014, n.
162 (che disciplina le espropriazioni forzate promosse a far data
dall’11 dicembre 2014).
Ciò posto deve, dunque, ritenersi che, per le espropriazioni
regolate dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, l’art. 549 c.p.c. vada
interpretato nel senso che i creditori possono provocare lo
svolgimento del procedimento incidentale di accertamento
dell’obbligo del terzo, non solo quando la dichiarazione espressa
del terzo sia in tutto o in parte negativa, ma anche quando il terzo
rifiuti di rendere la dichiarazione ovvero ometta di comparire
dinanzi al giudice nei casi in cui il riconoscimento implicito, per la
genericità del contenuto dell’atto di pignoramento, non consenta
la assegnazione o la vendita.
Per contro, deve, invece, ritenersi che, con riferimento alle
espropriazioni promosse a far data dall’11 dicembre 2014, come
tali regolate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162, l’art. 549 c.p.c. vada interpretato
nel senso che i creditori possono provocare lo svolgimento del
procedimento incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo,
quando la dichiarazione espressa del terzo sia in tutto o in parte
negativa nonché quando il riconoscimento implicito manchi, per
la genericità del contenuto dell’atto di pignoramento, della
consistenza oggettiva necessaria a rendere possibile la
assegnazione o la vendita.
Nella vigenza delle norme modificate dalle recenti riforme si era
dibattuto circa la natura dell’azione che il creditore esercitava con la
introduzione del giudizio di accertamento.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti per lungo tempo avevano
ritenuto che il creditore, quando assumeva l’iniziativa di cui all’art.
548 c.p.c., operava iure proprio(255) poiché introduceva un incidente
cognitivo finalizzato ad accertare, non il rapporto sostanziale tra il
debitore ed il terzo pignorato, ma a definire l’oggetto del
pignoramento, al fine di rendere possibile l’utile prosecuzione
dell’espropriazione in corso.
(255) In dottrina propendono per questa posizione COLESANTI, op. cit., 847-848; VACCARELLA,
voce Espropriazione presso terzi, in Digesto disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, 117 e
118; FRISINA, Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex artt. 549 c.p.c., in Giust. Civ., 1984, I, 455;
BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, 704; SALETTI, Il giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo, in Riv. dir. proc., 1998, 999 ss.; MONTELEONE, Diritto
processuale civile, III, Padova, 1998, 128; CORSARO, Le esecuzioni forzate nel codice di
procedura civile, Milano, 2006, 265; CAMPEIS – DE PAULI, Le esecuzioni civili, Padova, 2007,
96; ARIETA – DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile a cura
di MONTESANO e ARIETA Padova, 2007, 997-998; CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo
aspetto pratico, Milano, 2006, 525.
Nel senso dell’esercizio iure proprio dell’azione anche ANDRIOLI, Commento al codice di
procedura civile, III, Napoli, 1957, 205 mutando il suo precedente indirizzo; così pure SATTA,
Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, 327 nonché SATTA – PUNZI,
Diritto processuale civile, Padova, 1996, 794. Va peraltro precisato che risulta modificato
l’orientamento espresso in precedenza in SATTA, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto
civile a cura di VASSALLI, Torino 1952, 207.
Nella dottrina tradizionale non era mancato, però, chi sosteneva la tesi favorevole ad ascrivere
l’azione ex art. 548 c.p.c. tra quelle utendo iuribus. In tal senso si erano espressi CARNELUTTI,
Istituzioni del processo civile italiano, III, Roma, 1956, 750; ALLORIO, Legame tra esecuzione
e accertamento nell’esecuzione forzata presso terzi, in Problemi di diritto, II, Sulla dottrina
della giurisdizione e del giudicato e altri studi, Milano, 1957, 328; NICOLÒ, Dell’azione
surrogatoria, in Commentario al codice di procedura civile a cura di SCIALOJA – BRANCA,
Roma, 1953, 125. Tale posizione è stata poi ripresa più di recente BOVE – CAPPONI –
MARTINETTO – SASSANI, L’espropriazione forzata in generale, Torino 1988, 365 ss.; DINI,
L’espropriazione presso terzi, Milano, 1983, 223.
In giurisprudenza l’indirizzo favorevole alla legittimazione iure proprio è stata per lungo
tempo pressoché costante. Cfr. Cass. 18 gennaio 1979, n. 371; Cass. 30 maggio 2000, n.
7192; Cass. sez. un. 18 ottobre 2002, n. 14831; Cass. 23 aprile 2003, n. 6449, in Corr. Giur.,
2003, 1139 con nota di ONNIBONI.
Di recente, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2008, n. 25047 aveva
indotto ad un generale ripensamento degli orientamenti sino quale momento consolidati.
La riforma del 2012, con le modifiche introdotte, ha, tuttavia, fugato i dubbi poiché induce a
confermare la tesi secondo cui il creditore agisce iure proprio.
Questa interpretazione non è modificata dall’entrata in vigore
della legge 22 dicembre 2012 n. 228.
Induce a tale conclusione la circostanza che l’accertamento
dell’obbligo del terzo non è più compiuto nelle forme di un incidente
cognitivo che si conclude con una sentenza, ma è condotto attraverso
un procedimento endoesecutivo che si conclude con una ordinanza
avente efficacia limitata alla espropriazione in corso ed è, perciò,
funzionale alla sola delimitazione dell’oggetto del pignoramento.
Muovendo dalla premessa secondo cui il creditore, quando
promuove l’accertamento dell’obbligo del terzo, agisce iure proprio,
deve escludersi che l’iniziativa spetti in via concorrente al
debitore(256).
Sono legittimati a promuovere l’accertamento dell’obbligo del
terzo, non solo il creditore pignorante, ma anche i creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo. Sono invece sprovvisti della
legittimazione attiva i creditori non titolati poiché non possono
compiere atti di espropriazione.
In linea di principio l’istanza dovrebbe essere formalizzata, nel
corso della udienza, dal creditore che vi abbia interesse, subito dopo
aver constatato che il terzo pignorato ha rifiutato di rendere la
dichiarazione ovvero dopo aver preso atto del contenuto negativo
della dichiarazione di quest’ultimo. Si è, però, precisato che
l’iniziativa può essere assunta dal creditore anche quando il giudice
ritiene che il riconoscimento “implicito o presunto” della esistenza
del credito o del possesso delle cose pignorate, di proprietà del
debitore, non abbia un contenuto oggettivo idoneo a rendere possibile
la vendita o l’assegnazione.
(256) Alla luce delle nuove norme è del tutto superata la tesi secondo cui il debitore esecutato
poteva assumere l’iniziativa di promuovere il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo
come si era ritenuto problematicamente prendendo spunto dalla sentenza della Cassazione
Sezioni Unite 24 giugno 2008, n. 25047. E’, d’altro canto superato anche l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità più risalente (Cass. 23 aprile 2003, n. 6449.) che, muovendo
dalla considerazione secondo cui il creditore agisse iure proprio, escludeva l’iniziativa del
debitore e prevedeva che questi avrebbe dovuto promuovere un autonomo giudizio di
cognizione finalizzato all’accertamento dei suoi rapporti con il terzo pignorato, eventualmente
concorrente con quello di accertamento dell’obbligo del terzo.
Inoltre, poiché oggi l’accertamento dell’obbligo del terzo non ha i caratteri di un incidente
cognitivo non può concorrere con altro giudizio promosso dal debitore esecutato.
Ne consegue che, in assenza di iniziative da parte dei creditori,
il giudice, preso atto della dichiarazione negativa o ritenuto che
non possa configurarsi il riconoscimento “implicito o presunto”,
deve dichiarare l’estinzione del processo.
Quanto esposto non esclude, comunque, che il giudice possa
rinviare la procedura ad altra udienza per consentire al creditore di
meglio esaminare la dichiarazione resa e di valutare l’opportunità di
procedere ai sensi dell’art. 548 c.p.c..
Il momento ultimo per formulare l’istanza di accertamento è,
dunque, quello in cui il giudice, alla prima udienza o a quelle
successive di rinvio (concesso per esaminare la dichiarazione
comunque per valutare il proprio interesse a “contestare”), imponga
alle parti di definire la propria posizione(257).
L’iniziativa del creditore titolato, che deve tradursi in una
richiesta che renda palese la volontà di ottenere l’accertamento
dell’obbligo del terzo, può essere manifestata dinanzi al giudice
dell’esecuzione, per iscritto, o anche oralmente, ed, in questa seconda
ipotesi, essa va recepita nel verbale di udienza.
Tale istanza, pur non potendo essere assimilata ad una domanda
giudiziale, deve comunque contenere una enunciazione della causa
petendi idonea a garantire il diritto di difesa dei convenuti(258). È,
(257) Secondo Cass. 17 maggio 2013, n. 12113, che si è pronunciata in relazione ad una
fattispecie concreta regolata, ratione temporis, dalle disposizioni nel testo anteriore alla
riforma del 2012, l’iniziativa del creditore deve essere formalizzata subito dopo che il terzo
abbia reso una dichiarazione negativa. Diversamente, infatti, se il creditore non richiede di
voler procedere ai sensi dell’art. 548 c.p.c., il processo esecutivo dovrebbe essere estinto a
prescindere da una formale dichiarazione di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione.
In sostanza, quindi, preso atto della dichiarazione negativa del terzo, il creditore o chiede il
rinvio dell’udienza per esame della dichiarazione del terzo, ovvero dichiara di voler procedere
all’accertamento dell’obbligo ex art. 548 c.p.c..
Muovendo da questa prospettiva, se il creditore non rende palese la sua intenzione di
contestare la dichiarazione del terzo e si limita a chiedere un mero rinvio dell’udienza, diviene
inevitabile la estinzione del processo esecutivo anche nel caso in cui, successivamente, il
terzo dovesse ricomparire in udienza e rendere una dichiarazione di quantità positiva
riferendo di essere, nel frattempo, divenuto creditore del debitore per fatto verificatosi medio
tempore.
L’orientamento cui si è fatto cenno può ritenersi valido anche a seguito della riforma del
2012.
(258) La natura dell’accertamento è assimilabile alla controversia distributiva in fase
endoesecutiva ma, ciò nonostante, deve pretendersi che l’iniziativa del creditore sia definita in
termini idonei a garantire lo svolgimento della dialettica processuale. Tale precisazione è
perciò, necessario che il creditore istante identifichi, anche se in modo
generico, il rapporto che si assume esistente tra il debitore ed il terzo e
determini, quantomeno nel termine massimo, la portata quantitativa
dell’obbligo.
Poiché la decisione assunta all’esito dell’accertamento, pur
avendo carattere “deformalizzato”, incide sui successivi sviluppi del
processo, è necessario instaurare il rapporto processuale con le parti
assenti e direttamente interessate. É, pertanto, necessario che il verbale
di udienza, recante la istanza del creditore, venga notificato al debitore
esecutato nonché al terzo pignorato che non siano comparsi in
udienza(259) poiché, sebbene non sia più possibile riferirsi al concetto
processuale di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., al
procedimento debbono partecipare il creditore che ha assunto
l’iniziativa, il debitore(260) ed il terzo pignorato(261); è, invece,
facoltativa la partecipazione degli altri creditori che potrebbero
interloquire a sostegno delle tesi dell’attore–istante.
ancor più rilevante con riguardo all’ipotesi in cui il pignoramento sia talmente generico da
non consentire, a causa di tale laconicità nella indicazione dei crediti ovvero dei beni, la
operatività del riconoscimento “tacito o presunto” dell’oggetto del pignoramento.
(259) Cfr. Cass. 10 ottobre 1972, n. 2949 con riferimento alla necessità della instaurazione del
contraddittorio per l’accertamento dell’obbligo del terzo di cui alle disposizioni poi
modificate.
(260) Sebbene il debitore non sia destinatario della contestazione del creditore, è ragionevole
ritenere che debba comunque partecipare al procedimento in quanto titolare del rapporto
giuridico con il terzo e soggetto passivo del procedimento di esecuzione (anche se nella
qualità di estraneo alla sanzione esecutiva). Inoltre, poiché l’accertamento ex art. 549 c.p.c. si
svolge ad iniziativa del creditore che opera iure proprio, è logico sostenere (come affermato
dalla giurisprudenza consolidatasi in relazione al precedente quadro normativo) che il debitore
possa svolgere tutte le difese per contrastare la domanda di accertamento nella misura in cui
essa è funzionale a far proseguire il processo esecutivo; il debitore può, quindi, eccepire
l’inesistenza nel suo patrimonio del credito staggito, perché ceduto in epoca anteriore alla
notificazione del pignoramento; egli non ha, invece, la facoltà di contestare la dichiarazione
positiva resa nel corso del giudizio dal terzo non avendo interesse ad una contestazione
negativa sulla sussistenza di un diritto di credito che potrebbe far parte del suo patrimonio.
(261) In giurisprudenza, vigente la disposizione novellata, si era ritenuto che il debitore ed il
terzo pignorato fossero litisconsorti necessari del giudizio ex art. 548 c.p.c.. In questo senso
Cass. sez. un. 18 maggio 1983, n. 3423; Cass. 10 maggio 2000, n. 5955. La giurisprudenza di
legittimità, a tale proposito, ha chiarito che, ove nella procedura esecutiva vi siano una
pluralità di “terzi pignorati”, litisconsorte necessario è unicamente il terzo che ha effettuato
una dichiarazione contestata (perché negativa o non integralmente positiva); cfr. Cass. 14
giugno 2011, n. 12959.
Poiché il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo si svolge
in ambito endoesecutivo, esso rientra nella competenza funzionale
del giudice dell’esecuzione. Non sono, quindi, più attuali le questioni
di giurisdizione e competenza che si erano poste in relazione
all’abrogato “giudizio” di accertamento dell’obbligo del terzo.
Il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo, come delineato
dall’art. 549 c.p.c., si svolge ad iniziativa del creditore che agisce iure
proprio ed è finalizzato a definire l’oggetto del pignoramento onde
rendere possibile l’utile conclusione della espropriazione che ha come
obiettivo finale l’assegnazione o la vendita dei crediti o dei beni del
debitore.
Esso può, quindi, avere ad oggetto esclusivamente le questioni
inerenti la esistenza del credito o il possesso dei beni del debitore.
È controverso se la decisione resa dal giudice dell’esecuzione con
ordinanza non possa riguardare la pretesa del terzo a vedersi liquidate
le spese per la dichiarazione, nei casi in cui il giudice non vi abbia
provveduto(262).
Parimenti, il giudice dell’esecuzione non può esaminare la
richiesta del creditore che invochi un accertamento nei confronti
dell’esecutato di pretese che eccedano quanto consacrato dal titolo
esecutivo(263). Il creditore non può chiedere, ad esempio, che sia
riconosciuta la rivalutazione del suo credito.
È, inoltre, estranea al procedimento in esame ogni questione
concernente il diritto o la situazione giuridica sostanziale vantata dal
creditore esecutante (il debitore non può contestare il diritto del
creditore a procedere esecutivamente in suo danno, atteso che una
contestazione avente tale contenuto è prospettabile solo con
l’opposizione ex art. 615 c.p.c.) ovvero inerente la validità del
pignoramento (il debitore può proporre l’opposizione ex art. 617
c.p.c., per dolersi dei vizi formali degli atti esecutivi che, invece, non
(262) L’orientamento tradizionale (cfr. Cass. 1 luglio 1993, n. 7151) ha sempre escluso questa
possibilità sostenendo che il terzo dovrebbe agire in via ordinaria, con un’azione autonoma,
per contrastare il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese disposto dal giudice
dell’esecuzione con la ordinanza di assegnazione. La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che
il giudice non è tenuto a valutare le ragioni per le quali il terzo non sia comparso all’udienza
fissata ai sensi dell’art. 547 c.p.c. talché tale questione non può assumere rilevanza ai fini
della regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass. 8 gennaio 2004, n. 101).
(263) Cass. 22 gennaio 1990, n. 320; Cass. 17 ottobre 1992, n. 11403.
possono essere denunciati dal terzo, poiché carente di interesse in
quanto estraneo alla esecuzione e non direttamente pregiudicato dal
procedimento, se non limitatamente ai profili che attengono alla
emanazione della ordinanza di assegnazione).
Il creditore che invoca una decisione circa la esistenza del
rapporto sostanziale che il pignoramento assume intercorra tra il
debitore ed il terzo pignorato, sebbene il procedimento si svolga in
“ambito esecutivo”, è attore nei confronti del terzo pignorato che
riveste la posizione di convenuto(264).
Ciò sta a dire che spetta al creditore provare il fatto costitutivo
dell’obbligo del terzo ed al terzo sostenere di aver soddisfatto le ragioni
creditorie dell’esecutato (attraverso la formulazione di tutte le
eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore originario).
Il regime delle eccezioni spettanti al terzo non è, però, quello
ordinario poiché risulta integrato da quanto disposto dagli artt. 2914 e
2917 c.c. ed è, dunque, più ristretto rispetto a quello che sarebbe stato
configurabile nei rapporti tra il debitore ed il terzo ove quest’ultimo
non fosse stato destinatario della intimazione che ha prodotto il
cosiddetto “arresto del credito”.
Più precisamente, il terzo ha la facoltà di far valere le ordinarie
eccezioni estintive, o di sostenere che il debitore non ha il diritto a
ricevere il pagamento, ma sempreché sia in grado di dimostrare che i
fatti posti a fondamento della eccezione si siano verificati prima del
pignoramento (tutti i fatti estintivi) o comunque siano stati
formalizzati e pubblicizzati prima di quest’ultimo (le cessioni di
credito).
Ai sensi dell’ art. 549 c.p.c. il giudice dell’esecuzione decide la
controversia avente ad oggetto il “nuovo” accertamento
dell’obbligo del terzo, dopo aver svolto “i necessari accertamenti”.
La tesi preferibile è quella secondo cui, il “nuovo” accertamento
dell’obbligo del terzo consenta una istruttoria “funzionale” ma
“limitata” poiché non soggetta alle rigorose forme dettate dal libro
secondo del codice di rito per il processo di cognizione.
In questa prospettiva, l’istruttoria è innanzitutto documentale.
(264) In questo senso, di recente, Cass. 18 novembre 2010, n. 23324.
L’istruttoria documentale deve, però, rispettare le regole di diritto
sostanziale. È perciò scontato che le eccezioni provenienti dal terzo
pignorato debbano essere provate, in osservanza dei requisiti di cui
all’art. 2704 c.c. che regola il criterio probatorio per dimostrare la data
certa delle scritture private nei confronti dei terzi(265). Se, ad esempio,
il terzo intenda provare mediante una quietanza non avente data certa
di aver pagato il debitore prima della notificazione del pignoramento,
sarà il giudice, a mente dell’ultimo comma dell’art. 2704 c.c., a dover
stabilire, in base alle circostanze del caso concreto, se ammettere
quest’ultimo a provare la sussistenza dei fatti impeditivi o modificativi
del rapporto sostanziale con altri mezzi (ed eventualmente mediante
l’escussione di sommarie informazioni)(266).
Quanto alle prove costituende, può ipotizzarsi che il giudice possa
assumere sommarie informazioni da soggetti terzi (che potranno
essere sentiti senza il vincolo del giuramento e mediante una
capitolazione generica delle circostanze, funzionale alla sola garanzia
del diritto di difesa della controparte) ovvero possa interrogare
liberamente le parti per provocare eventuali ammissioni(267).
È, invece, da escludere l’espletamento di un interrogatorio
formale nelle forme di cui agli artt. 232 e seguenti c.p.c. nonché il
deferimento del giuramento decisorio o suppletorio.
Resta da valutare quale valore assuma il comportamento
processuale del terzo pignorato.
L’art. 548 co. 2 c.p.c. ormai abrogato stabiliva che “se il terzo non
fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può
essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’art. 232, primo
comma”.
(265) Anche la tesi secondo cui sarebbe troverebbe applicazione l’art. 2704 c.c. trova
fondamento nel fatto che il creditore, operando iure proprio, è terzo rispetto al terzo
pignorato. In questo senso SALETTI, op. cit., 1023; ONNIBONI, op. cit., 629. In senso contrario
MONTELEONE, Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria, Milano, 1975, 416 il
quale rileva che il creditore ricoprirebbe una situazione analoga a quella del debitore esecutato
per cui non potrebbe avvantaggiarsi della previsione rigida dell’art. 2704 c.c..
(266) Cass. 26 luglio 1967, n. 1984.
(267) Resta fermo il fatto che il debitore ed il terzo, in conseguenza del pignoramento, perdono
la capacità di disporre del diritto oggetto di espropriazione in modo opponibile al creditore
pignorante talché dalla loro confessione possono desumersi solo argomenti di prova ai sensi
dell’art. 116 c.p.c..
L’attuale formulazione dell’art. 549 c.p.c. nulla dispone al riguardo.
Pur nel silenzio dell’attuale panorama normativo può ritenersi che,
se il terzo rende la propria dichiarazione positiva nel corso del
procedimento, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza risolutiva,
accertata la possibilità di condurre l’espropriazione ad una utile
conclusione, potrà dichiarare la cessazione della ragione del contendere
e, ove si ritenga necessario, procedere alla regolamentazione delle spese
di lite.
Se, invece, il terzo pignorato non “collabora” e, per esempio, non
compare o, se comparso, nulla deduce neppure formulando eccezioni
estintive, deve ritenersi che tale suo comportamento non possa ritenersi
“univocamente significativo” e comunque “rilevante” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 232 c.p.c. atteso che, contrariamente a quanto accadeva
in passato, l’art. 549 c.p.c. non richiama l’art. 232 c.p.c. né potrebbe
richiamarlo atteso che quest’ultima disposizione è dettata per il solo
processo di cognizione.
Ai sensi dell’art. 549 c.p.c., il “nuovo” accertamento
dell’obbligo del terzo è definito con ordinanza che stabilisce se
esiste un rapporto sostanziale tra il debitore ed in terzo pignorato
e ne definisce il contenuto alla data della pronuncia(268).
Tale ordinanza non è idonea al giudicato poiché è pronunciata
in “ambiente” esecutivo.
L’ordinanza decisoria può avere diversi contenuti.
Quando il giudice accerta che il terzo pignorato è debitore del
debitore ovvero ha il possesso di beni mobili di proprietà di
quest’ultimo accoglie la domanda e provvede alla assegnazione o alla
vendita dei beni o dei crediti.
Per contro, se il giudice accerta che il rapporto obbligatorio tra il
debitore ed il terzo non è mai esistito ovvero si è estinto, la ordinanza
rigetta la domanda ed estingue il processo esecutivo.
È, tuttavia, possibile che l’ordinanza possa dichiarare cessata la
materia del contendere.
(268) Come noto, infatti, l’obbligo di custodia del terzo pignorato si protrae dalla data della
notificazione del pignoramento alla data della emanazione della ordinanza di assegnazione o
della ordinanza (e prima della sentenza) che definisce i termini del rapporto di debito credito
tra il terzo e l’esecutato. Per l’esame di tale questione, Vedi in questo capitolo par. 4.
Invero, se il creditore assume l’iniziativa di cui all’art. 549 c.p.c.
ma il terzo pignorato compare all’udienza dinanzi al giudice
dell’esecuzione ed, in quella sede, rende per la prima volta una
dichiarazione di contenuto positivo o modifica la dichiarazione
negativa in precedenza comunicata (in una precedente udienza ovvero
mediante la lettera raccomandata o un messaggio di posta elettronica
certificata) la controversia non ha più motivo di essere.
La controversia di cui all’art. 549 c.p.c. è destinata a concludersi
con la cessazione della materia del contendere anche in tutti i diversi
casi in cui diviene superfluo definire l’oggetto del pignoramento
poiché la espropriazione non può comunque pervenire ad un’utile
conclusione. Ciò si verifica, ad esempio, nell’ipotesi in cui il processo
esecutivo si estingua (ad esempio per rinunzia agli atti) ovvero sia
dichiarato improcedibile a seguito della definizione con sentenza
passata in giudicato di una opposizione esecutiva che accerti la nullità
del pignoramento (ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) o accerti l’inesistenza
del diritto del creditore a procedere esecutivamente in danno del
debitore (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.).
L’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo va, invece,
sospeso tutte le volte in cui il processo esecutivo non possa
temporaneamente proseguire come si verifica, ad esempio, quando la
efficacia esecutiva del titolo azionato dall’unico creditore istante sia
sospesa ai sensi dell’art. 623 c.p.c.(269) ovvero nei casi in cui il
debitore sia dichiarato fallito e l’esecuzione non possa proseguire per
la soddisfazione di un credito di natura fondiaria(270).
La ordinanza in oggetto deve recare la regolamentazione delle
spese processuali.
(269) La questione era controversa nel vigore delle vecchie norme. Due erano state le soluzioni
prospettate. Si era ipotizzata la sussistenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio in
funzione della possibile ripresa del processo esecutivo ovvero, al contrario, che anche il
processo di cognizione potesse subire sorte analoga a quello di esecuzione e si era ritenuta
preferibile la tesi secondo cui l’accertamento dell’obbligo potesse egualmente proseguire
poiché, nonostante il suo carattere strumentale ed endoesecutivo, poiché l’interesse alla
pronuncia sarebbe venuto meno solo quando si fosse esclusa in modo definitivo la possibilità
di compiere gli atti di esproprio.
(270) Per una soluzione contraria prospettata nel vigore delle precedenti norme cfr. Cass. 7
gennaio 2009, n. 28.
Il regolamento delle spese va compiuto seguendo le regole della
soccombenza per cui se l’ordinanza rigetta la domanda condanna il
creditore – attore al rimborso delle spese processuali sostenute dal
terzo pignorato o dal debitore (salvo che ritenga possibile disporne la
compensazione); se, al contrario, la ordinanza accoglie la domanda il
giudice condanna il terzo al pagamento delle spese processuali
sostenute dal creditore.
L’art. 549 c.p.c. stabilisce che l’ordinanza che definisce la
controversia secondo il nuovo assetto normativo è impugnabile ai
sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’ordinanza può essere impugnata, non solo per vizi formali (che,
ad esempio potrebbero essere individuati nella violazione delle regole
non codificate per l’instaurazione del contraddittorio), ma anche per
far valere violazioni di natura sostanziale, attinenti al merito della
decisione.
Legittimati alla impugnazione sono, rispettivamente, il creditore
quando la ordinanza del giudice dell’esecuzione rigetti la domanda
accertando l’inesistenza del diritto del terzo pignorato ovvero il terzo
pignorato nella diversa ipotesi in cui l’ordinanza, accogliendo la
domanda, dia atto dell’esistenza dell’obbligo del terzo. L’ordinanza di
accoglimento non è, invece, mai impugnabile ad opera del debitore,
poiché, non essendo parte in senso sostanziale del procedimento
incidentale, non potrebbe mai risultare vittorioso o soccombente.
Poiché il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo non è più
un incidente di cognizione nel processo esecutivo, deve ritenersi
soggetto alla sospensione feriale dei termini nella fase
“endoesecutiva” che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Quando, invece, l’ordinanza del giudice dovesse essere impugnata
ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è evidente che dovranno trovare
applicazione tutte le regole valevoli per lo svolgimento delle
opposizioni incidentali.
Una volta adottata la ordinanza decisoria il giudice
dell’esecuzione provvede alla assegnazione o alla vendita nel caso di
accoglimento della domanda ovvero alla estinzione del processo
esecutivo nell’ipotesi opposta. Contrariamente a quanto accadeva
prima della riforma del 2012, invero, il processo esecutivo non viene
sospeso in presenza di una istanza di accertamento dell’obbligo del
terzo e, perciò, non deve essere riassunto a seguito della sua
definizione.
Può, tuttavia, ipotizzarsi che il giudice dell’esecuzione sospenda
gli effetti della assegnazione (o della vendita) ovvero della estinzione
del processo sino alla scadenza del termine per la impugnazione della
ordinanza decisoria nelle forme dell’art. 617 c.p.c..
188. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI A
SEGUITO DI DICHIARAZIONE PARZIALMENTE
POSITIVA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
è presente, altresì, per il terzo pignorato .............................................
(ovvero il procuratore speciale o il difensore munito di procura
speciale del terzo pignorato ................) il quale viene identificato dal
cancelliere a mezzo di(271) ................. e dichiara:
“Sono debitore della somma di(272) ............... verso il debitore(273)
............... in relazione a(274) ............... e rappresento che ho
provveduto a vincolare tutta la predetta somma che risulta inferiore
all’importo precettato aumentato della metà.
(271) Indicare con quale modalità si procede alla identificazione.
(272) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei
confronti del terzo pignorato è maggiore.
(273) Nominativo del debitore.
(274) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle
cose o delle somme del debitore. La formula è generica in quanto sebbene la dichiarazione del
terzo debba essere resa dinanzi al giudice dell’esecuzione esclusivamente in relazione ai
crediti scaturenti da rapporto di lavoro non può escludersi che venga resa in questa forma in
tutti gli altri casi.
Il giudice dell’esecuzione
rilevato che il terzo pignorato ha reso dichiarazione parzialmente
positiva e che i creditori hanno chiesto procedersi alla assegnazione,
P.Q.M.
provvede all’assegnazione con separata ordinanza.
Il cancelliere
..........................................
Il giudice dell’esecuzione
................................................
189. ORDINANZA DI ESTINZIONE
DICHIARAZIONE NEGATIVA
A
SEGUITO
DI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
per il debitore .........................................................................................
è presente, altresì, per il terzo pignorato .............................................
(ovvero il procuratore speciale o il difensore munito di procura
speciale del terzo pignorato ................) il quale viene identificato dal
cancelliere a mezzo di(275) ................. e dichiara:
“Sono debitore della somma di(276) ............... verso il debitore(277)
............... in relazione a(278) ............... e rappresento che ho
provveduto a vincolare tutta la predetta somma che risulta inferiore
(275) Indicare con quale modalità si procede alla identificazione.
(276) Indicare l’importo della somma che si è vincolata anche se il credito del debitore nei
confronti del terzo pignorato è maggiore.
(277) Nominativo del debitore.
(278) Indicare la natura del rapporto in forza del quale il terzo pignorato è possessore delle
cose o delle somme del debitore. La formula è generica in quanto sebbene la dichiarazione del
terzo debba essere resa dinanzi al giudice dell’esecuzione esclusivamente in relazione ai
crediti scaturenti da rapporto di lavoro non può escludersi che venga resa in questa forma in
tutti gli altri casi.
all’importo precettato aumentato della metà
(ovvero “ Non sono debitore di verso il debitore(279) ............... poiché
...............)
Il giudice dell’esecuzione
preso atto della dichiarazione negativa del terzo,
rilevato che il terzo pignorato ha reso dichiarazione negativa e che
nessuno dei creditori muniti di titolo esecutivo ha chiesto accertarsi
l’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.,
P.Q.M.
visto l’art. 632 c.p.c.,
dichiara l’estinzione del processo esecutivo.
Liquida in favore del terzo pignorato per le spese sostenute l’importo
di euro ...............
(280) ...............
Il cancelliere
Il giudice dell’esecuzione
..........................................
................................................
190. ISTANZA DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL
TERZO (ART. 549 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
per i creditori ..........................................................................................
e per il debitore ......................................................................................
è presente il terzo pignorato ............... il quale rende dichiarazione
parzialmente positiva (ovvero dichiarazione negativa);
ovvero è presente il terzo pignorato ............... il quale rifiuta di rendere
(279) Nominativo del debitore.
(280) Il giudice adotta i provvedimenti necessari ai sensi dell’art. 632 c.p.c.
la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.(281);
ovvero il giudice rileva che, nonostante la mancata comparizione del
terzo, la esistenza del credito (ovvero il possesso delle cose
appartenenti al debitore) non può ritenersi incontestata, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 548 co. 1 – 2 c.p.c., stante la assoluta genericità
delle
indicazioni
del
creditore
contenute
nell’atto
di
pignoramento(282);
l’Avvocato .............................(283) codice fiscale ........................... fax
n.
..............................
(284),nell’interesse
del
creditore(285)
.............................., residente in ............................. alla via
.............................. codice fiscale .............................. elettivamente
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
.............................., munito di titolo esecutivo costituito da
...............(286), preso atto della dichiarazione negativa (o parzialmente
negativa) del terzo (ovvero della impossibilità di configurare un
riconoscimento implicito o presunto del credito o del possesso dei
beni mobili) chiede(287) ............... accertarsi l’obbligo del terzo, ai
sensi dell’art. 549 c.p.c. assumendo che il terzo pignorato è debitore
del debitore esecutato in quanto ...............(288);
(281) Il rifiuto è presupposto per la instaurazione dell’accertamento dell’obbligo del terzi per i
procedimenti regolati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (iniziati a far data dall’1.1.2013 e
sino alla operatività della riforma del 2014) ma non per quelli regolati dal d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (iniziati a far data dall’11
dicembre 2014).
(282) Si rinvia alla formula n. 175.
(283) Nominativo dell’avvocato.
(284) Vedi nota 94.
(285) Poiché la istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, pur non introducendo un
giudizio contenzioso, promuove lo svolgimento di procedimento contenzioso “endoesecutivo”
che ha la funzione di individuare l’oggetto del pignoramento di consentire la prosecuzione del
processo che altrimenti dovrebbe essere estinto, deve ritenersi che il creditore istante debba
essere assistito da un avvocato.
(286) Poiché l’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo può essere proposta
esclusivamente dal creditore munito di titolo esecutivo è opportuno che il creditore istante
menzioni ed eventualmente esibisca e depositi il titolo esecutivo azionato ove non sia presente
nel fascicolo di ufficio.
(287) La istanza può essere proposta oralmente ed, in tal caso, va riprodotta nel verbale di
udienza, ovvero mediante atto scritto allegato al verbale.
(288) Nonostante il “nuovo” accertamento dell’obbligo del terzo configuri un procedimento
“deformalizzato ed endoesecutivo”, e nonostante la istanza introduttiva non abbia la valenza
di una domanda giudiziale, occorre che il terzo enunci, seppur sommariamente, la causa
Il giudice dell’esecuzione
preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, ritenuto
che il creditore istante è legittimato a proporre la richiesta ...............
omissis(289)
Il cancelliere
..........................................
................................................
Il giudice dell’esecuzione
191. VERBALE DI UDIENZA RECANTE I PROVVEDIMENTI
DEL GIUDICE NEL CASO IN CUI SIA STATA
PROPOSTA
ISTANZA
DI
ACCERTAMENTO
DELL’OBBLIGO DEL TERZO (ART. 549 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
omissis(290)
Il giudice dell’esecuzione
preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta
dal creditore ............... munito di titolo esecutivo;
ritenuta la propria competenza;
preso atto che la istanza è stata formulata alla presenza del debitore
esecutato e del terzo pignorato che debbono partecipare allo
svolgimento del presente procedimento (ovvero rilevato che il verbale
di udienza recante la istanza di accertamento dell’obbligo del terzo è
stato ritualmente notificato al debitore ovvero al terzo pignorato che
petendi della sua richiesta specificando quale sia la obbligazione che assume intercorra tra il
terzo ed il debitore.
(289) Vedi formula successiva
(290) Vedi formula precedente
erano assenti(291);
esaminate le deduzioni difensive del debitore e del terzo
pignorato(292);
rilevata la necessità di procedere ad un approfondimento
istruttorio(293), dispone che vengano acquisite sommarie informazioni
............... ovvero che vengano sentiti il terzo pignorato (ovvero il
creditore ovvero il debitore) e rinvia la procedura all’udienza del ......
Il cancelliere
..........................................
................................................
Il giudice dell’esecuzione
192. VERBALE DI UDIENZA RECANTE LA ORDINANZA
DECISORIA DI ACCOGLIMENTO DEL GIUDICE
DELL’ESECUZIONE (ART. 549 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
omissis(294)
Il giudice dell’esecuzione
(291) Poiché il debitore ed il terzo pignorato, pur non potendo ritenersi litisconsorti necessari
nel procedimento, debbono essere messi in condizione di parteciparvi, occorre che il giudice
dell’esecuzione disponga che il creditore istante notifichi loro il verbale recante la istanza di
accertamento quando essi fossero risultati assenti alla udienza in cui la richiesta di cui all’art.
549 c.p.c. è stata formulata.
(292) I convenuti possono costituirsi a mezzo di un difensore ma non può escludersi che essi
abbiano facoltà di difendersi senza l’assistenza di un avvocato.
(293) Il giudice dell’esecuzione può procedere agli accertamenti ritenuti necessari alla
decisione, su istanza del creditore – attore o anche di ufficio. La istruttoria di regola viene
espletata sulla base della documentazione acquisita ma non è escluso che il giudice possa
disporre l’interrogatorio libero delle parti ovvero disporre che le eventuali persone informate
sui fatti vengano sentite per rendere sommarie informazioni.
(294) Vedi le due formule precedenti.
preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta
dal creditore ............... munito di titolo esecutivo;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei
confronti del debitore e del terzo pignorato;
omissis(295)
Considerato che l’espletata istruttoria consente di ritenere che il terzo
pignorato sia debitore del debitore esecutato per l’importo di euro
............... (ovvero sia possessore delle cose mobili appartenenti al
debitore costituite da ...............);
che, dunque, la istanza di accertamento è fondata e deve, pertanto,
essere accolta,
P.Q.M.
Accoglie (ovvero accoglie parzialmente ) l’istanza e dichiara che il
terzo pignorato ............... è debitore del debitore esecutato ...............
per l’importo di euro ............... (ovvero è possessore delle cose mobili
appartenenti al debitore costituite da ...............).
Condanna il terzo pignorato al pagamento delle spese processuali
sostenute dal creditore istante che liquida nella misura di euro
................(296).
Dispone l’assegnazione (ovvero dispone la vendita) come da allegato
provvedimento.
Il cancelliere
..........................................
................................................
Il giudice dell’esecuzione
193. VERBALE DI UDIENZA RECANTE LA ORDINANZA
DECISORIA
DI
RIGETTO
DEL
GIUDICE
DELL’ESECUZIONE (ART. 549 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
(295) Vedi formula precedente
(296) Vedi sopra nota 54.
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
omissis(297)
Il giudice dell’esecuzione
preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta
dal creditore ............... munito di titolo esecutivo;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei
confronti del debitore e del terzo pignorato;
omissis(298)
Considerato che l’espletata istruttoria non consente di ritenere che il
terzo pignorato sia debitore del debitore esecutato per l’importo di
euro ............... (ovvero sia possessore delle cose mobili appartenenti al
debitore costituite da ...............);
che, dunque, la istanza di accertamento è infondata e deve, pertanto,
essere rigettata,
P.Q.M.
Rigetta l’istanza e dichiara che il terzo pignorato ............... non è
debitore del debitore esecutato ............... (ovvero non è possessore
delle cose mobili appartenenti al debitore costituite da ...............).
Condanna il creditore istante(299) al pagamento delle spese processuali
sostenute dal terzo pignorato che liquida nella misura di euro
................
Dispone l’estinzione del processo come da allegato provvedimento.
Il cancelliere
..........................................
Il giudice dell’esecuzione
................................................
194. VERBALE DI UDIENZA RECANTE LA ORDINANZA
(297) Vedi formule precedenti.
(298) Vedi formule precedenti.
(299) La condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta nei confronti del
creditore che ha chiesto procedersi all’accertamento dell’obbligo del terzo.
DECISORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL
CONTENDERE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
(ART. 549 C.P.C.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ..............
VERBALE D’UDIENZA
L’anno..............., il giorno ............... del mese ............................... alle
ore ............... innanzi al giudice dell’esecuzione dott. ...............
assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:
omissis(300)
Il giudice dell’esecuzione
preso atto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo proposta
dal creditore ............... munito di titolo esecutivo;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei
confronti del debitore e del terzo pignorato;
omissis(301)
Considerato che il terzo pignorato è comparso all’udienza ed ha reso
la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
che tale dichiarazione è positiva(302);
ovvero
considerato che con sentenza del ............... è stata dichiarata la nullità
dell’atto di pignoramento in accoglimento della opposizione degli atti
esecutivi proposta dal debitore ...............;
ovvero
considerato che con sentenza del ............... è stata accertata la
inesistenza del diritto del creditore pignorante in accoglimento della
opposizione degli atti esecutivi proposta dal debitore ............... e che
(300) Vedi formule precedenti.
(301) Vedi formule precedenti.
(302) Può verificarsi che il terzo pignorato renda una dichiarazione pienamente positiva nei
casi in cui la dichiarazione in precedenza aveva un contenuto solo parzialmente positivo. È
inoltre possibile che il terzo renda la dichiarazione in precedenza mai resa quando il giudice
dell’esecuzione aveva ritenuto che non fosse possibile configurare un riconoscimento
implicito o presunto del credito ovvero del possesso delle cose mobili appartenenti al debitore
ed il creditore, per tale motivo, avesse proposto istanza di accertamento dell’obbligo del terzo.
non vi sono altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;
che, dunque, il creditore istante non ha più interesse alla prosecuzione
del presente procedimento talché deve ritenersi cessata la materia del
contendere;
P.Q.M.
Provvede alla assegnazione (ovvero dispone la vendita) come da
allegato.
Dichiara cessata la materia del contendere e dispone sulle spese
processuali
omissis(303)
Il cancelliere
……………………..
…………………….
Il giudice dell’esecuzione
9. Il pegno o l’ipoteca a garanzia del credito assegnato
L’art. 554 c.p.c. detta una disposizione che, in applicazione del
principio della accessorietà delle garanzie, completa il quadro
normativo dettato dal precedente art. 544 c.p.c. che prevede il
pignoramento di crediti garantiti da pegno o ipoteca.
In base all’art. 554 co. 1 c.p.c., se il credito assegnato o venduto
è garantito da pegno o da ipoteca, il giudice dell’esecuzione,
sentite le parti, dispone che la cosa data in pegno sia affidata
all’assegnatario o all’aggiudicatario del credito oppure ad un
terzo.
Se la cosa è consegnata ad un terzo, quest’ultimo deve essere
interpellato per verificare se ha intenzione di accettare l’incarico.
Il provvedimento in questione può essere assunto con la stessa
ordinanza di assegnazione o di vendita, ovvero con provvedimento
autonomo.
Va, peraltro, evidenziato che, se il debitore – creditore del terzo
pignorato, rifiuta la consegna del pegno si può procedere alla
apprensione materiale di esso mediante ufficiale giudiziario(304).
(303) Vedi capitolo 18, formula 378.
Nel caso in cui il credito sia garantito da ipoteca l’art. 554 co. 2
c.p.c. prescrive che si proceda alla annotazione nei libri fondiari,
rispettivamente, del provvedimento di assegnazione ovvero dell’atto
di vendita.
195. INTIMAZIONE A TERZO DETENTORE DI COSA DATA
IN PEGNO A GARANZIA DEL CREDITO PIGNORATO
(ART. 544 C.P.C. E 182 DISP. ATT. C.P.C.)
L’avvocato .............................. nella qualità di difensore di(305)...........
per procura rilasciata a margine del (ovvero in calce al) presente atto
elettivamente domiciliato presso il suo studio in ............... alla via
..............................
premesso
– in data(306) .................... l’esponente notificava a(307) .................... ed
a(308) .................... atto di precetto contenente intimazione
all’immediato pagamento della somma di Euro(309) ....................
– in data(310) .................... l’esponente notificava a(311) .................... ed
a(312) .................... un atto di pignoramento presso terzi avente ad
oggetto
crediti
vantati
da(313)....................
nei
confronti
314
315
in dipendenza di( )...................., citando i
di( ).................
medesimi a comparire avanti al Tribunale di .................... per
l’udienza del giorno .......... ore ..........
– risulta all’esponente che il credito pignorato è garantito da pegno su
cose e precisamente(316).................... in possesso di(317)....................
(304) CASTORO, op. cit., 544.
(305) Nominativo dell’intimante.
(306) Indicare la data.
(307) Nominativo del debitore.
(308) Nominativo del terzo.
(309) Indicare la somma precettata.
(310) Indicare data.
(311) Nominativo del debitore.
(312) Nominativo del terzo.
(313) Nominativo del debitore.
(314) Nominativo del terzo.
(315) Indicare la fonte del credito o del possesso.
(316) Descrivere le cose oggetto del pegno.
INTIMA
a( ).................... di non eseguire la riconsegna delle cose date in
pegno a garanzia del credito pignorato senza ordine del giudice.
(319) ...............
(320) .........
318
(317) Indicare il possessore.
(318) Indicare il possessore.
(319) Luogo e data.
(320) Sottoscrizione dell’avvocato.
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