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Apparecchi e recipienti a pressione (PED): punto su aspetti

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Apparecchi e recipienti a pressione (PED): punto su aspetti
ISO 9001 : 2000
Certificato n. 97039
Area Ambiente e Sicurezza
Apparecchi e recipienti a pressione (PED):
punto su aspetti normativi e gestionali
Relazione:
Dr. Ing. Alfonso De Lucia - ISPESL
Milano, 22 marzo 2007
PED - Pressure Equipment Directive
La direttiva 97/23/CE, denominata PED, è stata
pubblicata sulla G.U. della C.E. il 9/7/1997 e sulla
G.U. della R. I. il 18/8/1997
D. Lgs. 25/2/2000 n° 93
Attuazione della direttiva 97/23/CE (PED) in
materia di attrezzature a pressione.
Pubblicato sulla G. U. del 18/4/2000.
applicazione facoltativa: dal 29/11/00 al 29/05/02
applicazione obbligatoria: dal 30 maggio 2002
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2
La PED ha:
■ superato le disposizioni nazionali riguardanti
la progettazione, la fabbricazione
e
la
valutazione di conformità delle attrezzature a
pressione e degli insiemi,
insiemi sottoposti ad una
pressione massima ammissibile PS superiore a
0,5 bar;
■ dettato nuove condizioni per l’immissione sul
mercato e la messa in servizio di tali
attrezzature a pressione e di tali insiemi.
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3
Per una corretta interpretazione della Direttiva:
1) Linee Guida (LG) emesse dalla Commissione Europea
tramite i propri gruppi di lavoro (WPG e WGP) composti
dai rappresentanti degli Stati Membri, dai rappresentanti di
Federazioni Europee, del Comitato Europeo di Normazione
(CEN) che comprende tutti gli Enti di Normazione dei Paesi
Europei, e del Forum europeo degli ON.
Ad oggi, sono state emesse 212 Linee Guida.
2) “Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo
approccio e sull’approccio globale”
3) Le norme armonizzate. Se applicate, le attrezzature a
pressione e gli insiemi soddisfano pienamente i RES. Sono
elaborate dal CEN.
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RECIPIENTI
Per recipiente si intende un alloggiamento progettato
e costruito per contenere fluidi pressurizzati. Un
recipiente può essere composto da una o più camere.
Quando è costituito da più camere, è classificato
nella categoria più elevata di ciascuna delle singole
camere. Quando una camera contiene più fluidi, è
classificato in base al fluido che comporta la
categoria più elevata.
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5
ATTREZZATURE A FOCOLARE
Qualsiasi attrezzatura a pressione :
¾a focolare o altro tipo di riscaldamento, con
rischio di surriscaldamento,
¾destinata alla generazione di vapore o acqua
surriscaldata,
¾a temperatura superiore a 110 ° C.
Rischio di surriscaldamento
rischio di superare la temperatura di progetto
dell’attrezzatura per esempio nel caso di guasto del
sistema di sicurezza o a causa dell’errore dell’operatore. Il
surriscaldamento è un pericolo che non può essere
eliminato con un sistema di sicurezza, che invece può solo
minimizzarlo ( L. G. 2/22) .
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TUBAZIONI
Per tubazione si intende un’attrezzatura destinata al
trasporto di un fluido quando collega varie attrezzature a
pressione di un impianto. Essa è costituita da tanti
componenti (tubi, riduzioni, Tee, curve, raccordi, attacchi
di carica, ecc.). Una valvola di intercettazione è un
accessorio a pressione e non un componente di una
tubazione, quindi non fa parte della tubazione (L.G. 2/31).
Le tubazioni facenti parte di un unico impianto possono
riportare un’unica marcatura CE, purché essa sia ben
visibile, e la documentazione di accompagnamento fornita
dal costruttore all’utilizzatore definisca con chiarezza il
confine dell’impianto (L.G. 9/8).
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ACCESSORI A PRESSIONE
Per accessori a pressione si intendono i dispositivi aventi
funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a
pressione, cioè il dispositivo ha una funzione in più rispetto al
solo contenimento della pressione (L.G. 1/8). Esempi di
accessori a pressione sono: valvole solenoidi, indicatori di
liquido,valvole di ritegno, vari tipi di rubinetti ,regolatori di
pressione, misuratori di pressione.
ACCESSORI DI SICUREZZA
Per accessori di sicurezza si intendono i dispositivi destinati
alla protezione delle attrezzature a pressione contro il
superamento dei limiti ammissibili,come per esempio: valvole
di sicurezza, dischi di rottura, pressostati di sicurezza,
termostati di sicurezza, livellostati di sicurezza.
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE
Per definire la procedura di valutazione di conformità da
utilizzare, è necessario definire per primo la categoria di rischio
a cui appartiene l’attrezzatura. Le attrezzature sono classificate
per categorie di rischio crescente (dalla I alla IV ), in base all’
Allegato II della Direttiva. Tale classificazione dipende dal:
‰ Tipo di attrezzatura;
‰ Gruppo di appartenenza del fluido: 1°gruppo (pericolosi, art. 2,
comma 2, del D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 : esplosivi - estremamente infiammabili facilmente infiammabili – infiammabili - altamente tossici – tossici -
2°gruppo (non pericolosi);
‰ Stato fisico del fluido (liquido surriscaldato e non,gassoso o vapore)
‰ Volume V del recipiente(o DN per le tubazioni) e della
pressione massima ammissibile PS.
comburenti) o
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RECIPIENTI
GAS ( anche liquefatti o disciolti )
LIQUIDI con Ps < 1,513 bara
VAPORI
LIQUIDI con Ps > 1,513 bara
Fluido GR.1
Fluido GR.2
Fluido GR.1
Fluido GR.2
TABELLA 1
TABELLA 2
TABELLA 3
TABELLA 4
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Attrezzature a
focolare
TABELLA 5
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TUBAZIONI
GAS ( anche liquefatti o disciolti )
VAPORI
LIQUIDI con Ps > 1,513 bara
LIQUIDI con Ps < 1,513 bara
Fluido GR.1
Fluido GR.2
Fluido GR.1
Fluido GR.2
TABELLA 6
TABELLA 7
TABELLA 8
TABELLA 9
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Accessori a
pressione
Vengono classificati in funzione del fluido che sono
destinati a contenere,della pressione massima
ammissibile PS,e in base al volume proprio o, a
secondo dei casi,alla dimensione DN applicando la
tabella corrispondente come recipiente oppure come
tubazione,classificandoli nella categoria più elevata.
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Accessori di
sicurezza
CATEGORIA IV
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“ Classificazione delle tubazioni : Art. 3 comma 3”
FLUIDO PERICOLOSO (TAB. 6)
DN ≤ 25 (1”) indipendentemente dal valore di PS
FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB.7)
DN ≤ 32 (1 ¼ “ ) indipendentemente dal valore di PS
oppure
DN > 32 ma con PS x DN ≤ 1000
es. PS = 18 bar e DN 40 oppure DN50
PS = 21 bar e DN 40 oppure PS = 25 bar e DN 40
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Il F. deve garantire una corretta prassi costruttiva
La tubazione non deve riportare la marcatura CE
Non è previsto l’intervento dell’ON
Le procedure ed il personale impiegato nella saldatura
devono essere adeguatamente qualificate ma non
necessariamente certificate da un ON o ETR
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“ Classificazione delle tubazioni : Cat. I ”
FLUIDO PERICOLOSO (TAB.6)
25 < DN ≤ 100 (4 “) e PS x DN ≤ 1000 barxlt
es. PS = 15 bar e DN32, DN40, DN50, DN65
oppure PS = 18 bar e DN32, DN40, DN50
FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB.7)
32 < DN ≤ 100 (4 “) e PS x DN > 1000 barxlt
oppure
DN > 100
ƒ
ƒ
ƒ
e
1000 < PS x DN ≤ 3500
Il F.deve applicare la Direttiva (modulo A) e marcare CE
Non è previsto l’intervento dell’ON
Le procedure ed il personale impiegato nella saldatura
devono essere adeguatamente qualificate ma non
necessariamente certificate da un ON o ETR.
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“ Classificazione delle tubazioni : Cat. II ”
FLUIDO PERICOLOSO (TAB. 6)
25 < DN ≤ 100 (4 “) e PS x DN > 1000 barxlt oppure
100 < DN ≤ 350 (14 “) e PS x DN ≤ 3500 barxlt
FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB. 7)
100 < DN ≤ 250 (10 “) e PS x DN > 3500 barxlt oppure
DN > 250
e
3500 < PS x DN ≤ 5000
ƒ
ƒ
ƒ
Il F deve applicare la Direttiva, marcare CE con il numero
identificativo dell’ON (ISPESL 0100)
Indipendentemente dal modulo applicato (A1,D1,E1) e dal
quantitativo di tubazioni fabbricate l’ON effettua qualche
sopralluogo nell’arco di un anno
Le procedure ed il personale impiegato devono essere
qualificate e certificate da un ON o ETR.
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“ Classificazione delle tubazioni : Cat. III ”
FLUIDO PERICOLOSO (TAB. 6)
100 < DN ≤ 350 e PS x DN > 3500 barxlt
DN > 350 indipendentemente dal valore di PS
oppure
FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB. 7)
DN > 250
ƒ
ƒ
ƒ
e
PS x DN > 5000 barxlt
Il F deve applicare la Direttiva, marcare CE con il numero
identificativo dell’ON (ISPESL 0100)
E’ previsto l’intervento di un ON che per ogni impianto
esamina la progettazione delle tubazioni ed esegue la
relativa verifica finale a meno che il Fabbricante non operi
con un sistema di qualità approvato dall’O.N. medesimo
Le procedure ed il personale impiegato nella saldatura
devono essere qualificate e certificate da un ON o ETR.
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INSIEME
Per “insieme” la Direttiva definisce “varie attrezzature a
pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto
integrato e funzionale ”.
Un Fabbricante (il soggetto che assume la responsabilità della
progettazione e della costruzione di un insieme immesso sul
mercato a suo nome), che può essere anche una società
d’ingegneria, per poter commercializzare un insieme, lo deve
sottoporre alla procedura globale di valutazione della
conformità ed apporre la marcatura CE con l’avallo di un
Organismo Notificato.
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Le attrezzature che compongono un insieme debbono essere:
■ montate da un Fabbricante, che intende commercializzare
l’insieme per esercirlo così come assemblato. Non importa
se il completamento avviene nell’opificio del Fabbricante
o sul luogo d’impianto; l’importante è che l’insieme sia
completo;
■ in grado di costituire un tutto, cioè debbono esserci tutti i
componenti necessari all’insieme per poter funzionare ed
essere sicuro. Non è consentito marcare CE, come insieme,
un impianto carente, anche parzialmente, dei dispositivi a
protezione di quelle grandezze per le quali possa esserci il
rischio di superare i limiti ammissibili;
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integrate, cioè collegate ed aventi le condizioni di
progetto compatibili tra loro;
funzionali, cioè se messe in servizio debbono essere in
grado di svolgere una certa funzione.
Nota 1 Un insieme può essere composto da altri insiemi ed
ulteriori attrezzature a pressione (L.G. 3/9).
Nota 2 La definizione di insieme non vieta ad una
attrezzatura a pressione esclusa dalla PED di far parte di un
insieme coperto dalla stessa direttiva. La valutazione globale
di conformità non include la valutazione della singola
attrezzatura a pressione non rientrante nel campo di
applicazione della PED (L.G. 3/13).
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Gli insiemi devono essere sottoposti ad una procedura globale
di valutazione di conformità , nella quale bisogna tener conto di
tutte le attrezzature a pressione componenti l’insieme e della
loro integrazione. Tale valutazione comprende (Art. 10 par. 6
del D.Lgs. 93/2000):
a) La valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a
pressione costituente l’insieme che non sia stata oggetto di
una distinta procedura di valutazione di conformità, né di
una separata marcatura CE. La procedura di valutazione di
conformità è determinata in base alla categoria di ciascuna
attrezzatura, che dipende dal volume V oppure dal DN
dell’attrezzatura, dal gruppo del fluido e dai valori di PS e
TS di progetto dell’insieme. La categoria così determinata
può essere più bassa di quella intrinseca dell’attrezzatura.
attrezzatura
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b) La valutazione dell’integrazione dei diversi componenti
dell’insieme. Gli elementi da assemblare devono essere idonei
per l’applicazione prevista, nonché correttamente integrati ed
adeguatamente collegati. Tale valutazione sarà effettuata in
funzione della categoria dell’insieme, corrispondente alla
categoria più elevata delle attrezzature a pressione interessate,
interessate
determinata secondo le indicazioni del paragrafo precedente,
senza tener conto degli accessori di sicurezza.
c) La valutazione della protezione dell’insieme,
insieme conseguente ad
una adeguata analisi dei rischi per evitare il superamento dei
limiti di esercizio ammissibili, deve essere condotta in funzione
della più alta categoria delle singole attrezzature PED da
proteggere, ma deve anche tener conto delle caratteristiche
delle attrezzature non PED dell’insieme (L.G. 3/13).
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Dispositivi di protezione
La scelta del tipo ed il dimensionamento di tali dispositivi deve
essere effettuata dal Fabbricante tenendo conto delle varie
condizioni di installazione e di esercizio. Quindi, l’adozione della
PED ha caratterizzato il passaggio da un approccio di tipo
deterministico o prescrittivo, ad un’analisi probabilistica dei
fenomeni di sicurezza. Per quanto detto, è evidente che il
previgente codice nazionale (Raccolta E) per la individuazione
dei dispositivi di protezione da porre a corredo di un impianto
certificato come insieme, non é più cogente.
cogente Inoltre:
per gli interruttori termici di blocco, per i pressostati di
blocco e per le valvole di sicurezza è richiesta la conformità
alla PED;
PED
le valvole di sicurezza non devono essere più omologate
ISPESL e tarate al banco alla presenza dell’ ISPESL. E’
sufficiente la taratura effettuata dal Fabbricante delle stesse;
stesse
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i suddetti dispositivi per essere considerati accessori di
sicurezza devono essere marcati CE e classificati in IV
categoria. Per la PED, gli accessori di sicurezza a
protezione di un insieme devono essere progettati e
realizzati in modo da:
ƒ essere affidabili ed idonei per l’uso previsto;
ƒ poterli sottoporre a manutenzione e prova di
funzionamento;
ƒ essere indipendenti dalla funzione di regolazione;
ƒ risultare conformi ai principi di fail-safe,
safe ridondanza,
ridondanza
diversità ed autocontrollo.
autocontrollo
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25
La procedura globale di valutazione di conformità si
conclude, quando l’insieme è completato , con la verifica
finale,
finale che consiste nella effettuazione delle seguenti
operazioni:
1. Esame finale dell’insieme per verificare la
rispondenza dell’impianto ai disegni di montaggio ed
agli schemi di installazione comprensivi delle
tubazioni e della strumentazione, riportati nel
Fascicolo Tecnico.
2. Prova a pressione mediante la quale si sottopone
ogni circuito costituente l’insieme ad una prova
idraulica ad un valore definito dal paragrafo 7.4
dell’Allegato I.
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3. Esame dei dispositivi di sicurezza effettuato dall’ON
incaricato della valutazione, a fronte di un’analisi dei rischi
fatta dal Fabbricante dell’insieme.
insieme Con questa dizione si
debbono intendere tutti quei controlli atti ad assicurare che
la dotazione di sicurezza richiesta per l’insieme sia
correttamente installata e funzionante, e che i valori di
intervento di questi dispositivi siano tali da non consentire il
superamento delle condizioni massime ammissibili
dell’insieme. In altri termini, per gli insiemi, esiste l’obbligo
per l’ON di garantire la funzionalità dei dispositivi di
sicurezza medesimi. Non è pensabile demandare ad altre
Autorità di Controllo alcune operazioni e decisioni che sono
prerogative esclusive dell’ON incaricato della valutazione di
conformità.
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INSTALLAZIONE
Il montaggio di varie attrezzature a pressione, per
costituire un impianto industriale, effettuato sul luogo
d’impianto dall’Utilizzatore o sotto la sua responsabilità, a
differenza dell’insieme,
insieme non deve essere sottoposto a
procedura globale di conformità e non deve recare la
marcatura CE in quanto non si tratta di un insieme bensì di
un impianto, denominato “ installazione ” .
Ovviamente, le attrezzature componenti tali impianti, se
rientranti nella PED, devono riportare la marcatura CE.
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Domanda:Può un utilizzatore costruire, certificare e
marcare CE secondo la PED un impianto da
utilizzare nel proprio stabilimento?
Risposta: No
Motivazioni:
1) Il considerando n.° 5 stabilisce che la PED non si applica
al montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco
dall’utilizzatore.
2) La LG 3/2 chiarisce che un impianto industriale realizzato
da un utilizzatore non è un insieme, tanto è vero che per
evitare confusione lo definisce “installazione”.
3) La LG 10/4 chiarisce che il F. di un insieme deve essere
una entità legalmente separata dall’utilizzatore. L’insieme
deve essere trasferito tra le due aziende cioè immesso sul
mercato.
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Fascicolo Tecnico
Il fabbricante dell’attrezzatura/insieme deve predisporre e fornire all’ON il
Fascicolo Tecnico contenente almeno le seguenti informazioni:
Analisi dei rischi
Check-list dei RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza)
Disegni
Descrizione dell’attrezzatura/insieme
Certificazioni afferenti i componenti dell’attrezzatura/insieme
Per gli insiemi, la dichiarazione di corretta prassi costruttiva (SEP – Sound
Engineering Practive) per le attrezzature rientranti nell’art. 3 par. 3
Certificati dei materiali impiegati
Certificati dei controlli non distruttivi effettuati
Individuazione, descrizione e dimensionamento dei dispositivi di protezione (
accessori di sicurezza e dispositivi di controllo) a protezione dell’insieme
Certificati di prova a pressione
Manuale d’uso e manutenzione
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Dichiarazione di conformità
Al momento della commercializzazione il fabbricante
consegna al committente una Dichiarazione di conformità,
contenente almeno la seguenti informazioni:
‰ Nome ed indirizzo del Fabbricante;
‰ Descrizione sintetica dell’attrezzatura/insieme, dei fluidi
contenuti e delle relative condizioni di progetto;
‰ Le norme applicate;
‰ L’ON che ha eseguito la certificazione;
‰ Il modulo adottato;
‰ Il N.F. dell’attrezzatura/insieme;
‰ La descrizione delle attrezzature che compongono
l’insieme e dei relativi moduli adottati.
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31
Manuale d’uso e manutenzione
Il fabbricante deve fornire al committente anche il Manuale
d’uso e manutenzione (Istruzioni operative), contenente le
seguenti informazioni:
‰ Descrizione dell’attrezzatura/insieme
‰ Per gli insiemi, la documentazione dei singoli componenti
fornita dai rispettivi fabbricanti
‰ Disegni, schemi P&I
‰ Istruzioni per la messa in servizio, l’esercizio, la
manutenzione ed i controlli da parte dell’utilizzatore
‰ Tutte le altre informazioni utili ai fini della sicurezza
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32
Il manuale d’uso e manutenzione deve contenere
obbligatoriamente tutte le informazioni riguardanti la sicurezza e
la manutenzione, ma non deve necessariamente fornire
informazioni dettagliate riguardanti le riparazioni o le modifiche
delle attrezzature che compongono l’insieme. Sono obbligatorie,
obbligatorie
ad esempio, le informazioni su:
• le condizioni di progettazione assunte ed il codice usato;
• la vita prevista;
• i coefficienti di giunzione e la corrosione ammissibile;
• i rischi residui, non eliminati in fase di progetto e
costruzione, che possono derivare da un uso non corretto
ragionevolmente prevedibile;
• le parti di ricambio.
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33
Non sono obbligatorie , ad esempio, le informazioni su:
• analisi dei rischi;
• certificati di prova dei materiali;
• calcoli di progettazione;
• disegni di costruzione;
• registrazioni relative alle saldature, ai trattamenti termici
ed ai controlli non distruttivi;
• risultati dei controlli dimensionali, e registrazione delle
verifiche finali;
• dettagli di qualsiasi azione correttiva di riparazione o
modifica (L.G. 8/3).
Tali informazioni possono essere fornite tramite uno specifico
accordo contrattuale tra fabbricante ed utilizzatore.
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34
Targa identificativa
L’attrezzatura a pressione/insieme viene contrassegnata
da una targa identificativa, applicata in modo visibile e
contenente le seguenti informazioni:
‰ Ragione sociale del fabbricante
‰ Il numero di fabbrica e l’anno di fabbricazione
‰ La denominazione dell’attrezzatura/insieme
‰ La marcatura CE, seguita dal numero identificativo
dell’ON incaricato della certificazione
‰ I valori di PS e TS
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35
La nuova norma nazionale
Il quadro normativo nazionale riguardante l’esercizio degli
apparecchi ed impianti a pressione è stato completamente
modificato dal
D. M. 1/12/2004 n° 329 – Regolamento recante norme per
la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a
pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 25/2/2000
n° 93.
Pubblicato sulla G.U. del 28/1/2005.
Entrato in vigore il 12 febbraio 2005
A questo vanno aggiunte, per il valore che hanno,
hanno le circolari
dell’ISPESL, quelle del MAP, le note del Ministero del
Lavoro e le Linee Guida emesse da alcune Regioni (ad es.
Decreto Direzionale Generale Sanità Regione Lombardia N.
12544 del 10/8/05).
Dr. Ing. A. De Lucia – I.S.P.E.S.L. Milano
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D.M.329 - Art. 1 – Campo di applicazione
Il DM 329/04 si applica:
applica
-
alle attrezzature di cui all’art. 3 lettera a), (recipienti) ,b) (attrezzature a
focolare) e c) (tubazioni) del D.Lgs. 93/00, cioè marcate CE;
ai generatori di vapor d’acqua o di acqua surriscaldata omologati
dall’ISPESL secondo la legislazione previgente alla PED;
ai recipienti di vapor d’acqua o di gas omologati dall’ISPESL secondo
la legislazione previgente alla PED;
agli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione
preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall’ISPESL
secondo la legislazione previgente alla PED;
ai ”recipienti semplici a pressione”(aria, forma semplice,
fabbricati in serie, con PS x V ≤ 10000 bar x litri e PS ≤ 30 bar );
alle tubazioni per liquidi, vapore, e gas, ed ai recipienti per liquidi
esistenti e mai collaudati, con caratteristiche tecniche tali da rientrare
nell’obbligatorietà della riqualificazione periodica.
Il DM 329/04 non si applica :
-
agli accessori a pressione ed accessori di sicurezza
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37
D.M.329 - Art. 2 – Esclusioni
Esempi di attrezzature escluse dal campo di applicazione del
decreto :
- attrezzature con PS non superiore a 0,5 bar;
- generatori con V ≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar;
- generatori con PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar;
- recipienti a pressione, non semplici, rientranti nell’ art. 3
par. 3 della PED, cioè non marcati CE;
CE
- recipienti a pressione, semplici e non, aventi V ≤ 25 litri e
PS qualsiasi;
- Recipienti a pressione, semplici e non, aventi V ≤ 50 litri
e PS ≤ 12bar;
- collettori,
collettori purché si verifichino almeno due delle seguenti
condizioni: DN < 500, PS ≤ 6 bar, PS x DN ≤ 3000;
- tubazioni di collegamento tra serbatoi di stoccaggio e
impianti di produzione o di esercizio.
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D.M. 329 - Art. 4 - Verifiche di primo impianto
Le attrezzature a pressione installate dall’utilizzatore, e gli insiemi
inseriti dall’utilizzatore in un impianto sono soggetti alla verifica di
primo impianto (a meno che non abbiano i requisiti per godere
dell’esclusione del controllo di messa in servizio - art. 5)
5 che
l’utilizzatore dovrà richiedere al “soggetto verificatore” (oggi
ISPESL). La verifica consiste nell’accertamento :
■ della corretta installazione dell’attrezzatura, oppure inserimento
dell’insieme nell’impianto,
il
loro
impianto intendendo in tal modo
corretto collegamento al resto dell’impianto (art. 4 comma 2);
■ del suo funzionamento in sicurezza,
sicurezza cioè l’inserimento delle
attrezzatura o dell’insieme nell’impianto non deve
costituire
elemento di criticità per la sicurezza dell’impianto di cui è
parte ( art. 1 comma 2);
■ dell’esistenza e funzionalità dei dispositivi di sicurezza e
controllo posti a protezione dell’attrezzatura (art. 9 comma 4).
Dr. Ing. A. De Lucia – I.S.P.E.S.L. Milano
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In sede d’impianto, mentre è legittimo da parte di uno Stato
membro prevedere un controllo di messa in servizio per
verificare, ad esempio, che:
ƒ
l’attrezzatura a pressione o l’insieme non abbia subito
danni durante il trasporto e/o l’installazione;
ƒ
la loro integrazione ed il loro collegamento al resto
dell’impianto sia stato eseguito correttamente;
ƒ
l’insieme venga esercito in conformità alle Istruzioni d’Uso
e Manutenzione rilasciate dal Fabbricante.
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Certamente non è consentito accertare nuovamente il
soddisfacimento di uno o più RES.
RES Non è consentito
neanche chiedere ulteriore documentazione, inerente il
prodotto, diversa dalla Dichiarazione di Conformità e del
Manuale d’Uso (L.G. 9/23).
All’atto del suddetto controllo, non è ammesso procedere a
prove e verifiche già effettuate dall’Organismo Notificato
per poter apporre la marcatura CE. Infatti, imponendo
controlli e procedure addizionali rispetto a quelli già
previsti dalla Direttiva, significa imporre ostacoli alla libera
messa in servizio degli insiemi conformi alla direttiva e
quindi contro l’art. 4 par. 1 della stessa.
stessa
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Al termine della verifica il soggetto verificatore rilascerà
all’utilizzatore un verbale degli accertamenti effettuati e del
loro esito, che se risulterà negativo, il verbale indicherà
espressamente il divieto di messa in servizio
dell’attrezzatura.
In occasione delle verifiche obbligatorie di primo impianto
di insiemi non ricadenti tra quelli escludibili, saranno
verbalizzate solo le attrezzature dell’insieme che non
risultano escluse dalla verifica obbligatoria di primo
impianto.
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D.M. 329 - Art. 5 - Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le
seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) ……….
b) ……….
c) I recipienti semplici aventi PS ≤ 12 bar e PSxV < 8000
barxlitri
d) Gli insiemi per i quali da parte del competente organismo
notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano
effettuate per quanto di propria competenza le verifiche
di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo.
L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono
risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della
presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
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La lettera d) di tale articolo è criticabile per i seguenti motivi:
1. pone in alternativa gli accessori di sicurezza ed i dispositivi
di controllo,
controllo come se fossero dei mezzi equivalenti per
evitare il superamento dei limiti ammissibili delle
attrezzature a pressione che compongono un insieme.
Invece non è così, infatti sia gli uni che gli altri
costituiscono i “dispositivi di protezione”,
cioè quella
protezione
combinazione di dispositivi in grado di garantire il non
superamento dei limiti ammissibili dell’insieme.
2. per evitare la verifica d’impianto all’insieme, tale articolo
impone al F. ed all’ON una modalità ben precisa di come
compilare, rispettivamente, la dichiarazione di conformità
e l’attestato di conformità di un dato insieme;
insieme
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3. introduce di fatto la novità, rispetto alla Direttiva, della
verifica facoltativa dell’efficienza dei dispositivi. E’
probabile che il contenuto di tale articolo sia il risultato di
una errata lettura del paragrafo 3.2.3 dell’Allegato I della
Direttiva. E’ opportuno ricordare che un insieme,
riportante la marcatura CE, gode di presunta conformità
alla Direttiva ed ha quindi subito in sede di verifica finale
l’esame dei dispositivi di sicurezza. Invece il contenuto del
suddetto art. 5 darebbe ad intendere che ci sono due
modalità per certificare gli insiemi: con la prova
documentata dei dispositivi e senza, in aperto contrasto con
la Direttiva.
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4. consente,per
effetto dell’art. 6 comma 4, a tutti gli insiemi
consente
aventi la dichiarazione di conformità con l’indicazione
dell’avvenuta verifica dell’efficienza dei dispositivi di
sicurezza da parte dell’Organismo Notificato, di essere
inseriti in un impianto più complesso, lasciando peraltro
soltanto all’utilizzatore la verifica del corretto inserimento,
come se questa operazione fosse perfettamente simile alla
verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza;
5. non effettua nessuna distinzione tra un insieme destinato a
funzionare da solo, ed uno destinato ad essere inserito in un
impianto più complesso.
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L’applicazione di questa disposizione potrebbe comportare
una discriminazione tra gli insiemi, con conseguenti proteste
in ambito comunitario. Oltretutto il controllo della messa in
servizio per un insieme non è provare i dispositivi di
sicurezza, operazione già garantita dall’O.N. che ha
provveduto alla certificazione, ma verificare il corretto
inserimento nell’impianto.
E’ mia convinzione che il contenuto di tale articolo debba
essere completamente rivisto.
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D.M. 329 – Art. 6 - Dichiarazione obbligatoria di messa in servizio
All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature
e degli insiemi, solo se soggetti a controllo o a verifica , invia
all’ISPESL e ASL competenti per territorio una dichiarazione
di messa in servizio, che, indipendentemente dalla tipologia di
attrezzatura o di insieme, deve contenere:
a) l’elenco delle attrezzature con i rispettivi valori di PS, TS,
V e fluido contenuto;
b) una relazione tecnica e schema dell’impianto riportante le
condizioni di esercizio e le misure di protezione controllo e
sicurezza adottate. Questa relazione non sempre può essere
di facile stesura, infatti il Manuale d’Uso non riporta ( e
non è obbligato a riportarla) l’analisi dei rischi fatta per
l’insieme, in funzione della quale si adottano determinate
misure di protezione.
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c) Una dichiarazione attestante che l’installazione è stata
eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale
d’uso;
d) Il verbale di verifica rilasciato dal “soggetto verificatore”,
ove prescritta;
e) Un elenco dei componenti operanti in regime di
scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
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D.M. 329 - Art. 7 - Obblighi degli utilizzatori
Gli utilizzatori sono obbligati a:
‰ Sottoporre alla data di scadenza prevista, le attrezzature a verifica
periodica (art. 8) da parte del soggetto incaricato (oggi ASL/ARPA)
pena la messa fuori esercizio dell’attrezzatura ed esecuzione
poi
comunque della stessa per il successivo riavvio. L’esito positivo della
verifica
periodica
consente
la
prosecuzione
dell’esercizio
dell’attrezzatura verificata.
‰ Fornire al soggetto incaricato tutte le informazioni ed assistenza
necessarie per l’esecuzione delle attività di verifica e controllo;
‰ Consentire al soggetto incaricato l’esecuzione delle verifiche e prove
alle date di scadenza;
‰ Fornire motivata comunicazione, al soggetto incaricato,
incaricato della messa
fuori esercizio permanente o temporanea di qualunque attrezzatura o
insieme assoggettato a verifiche;
‰ Informare il soggetto incaricato del riavvio dell’attrezzatura.
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D.M. 329 - Art. 9 – Verifica degli accessori
Per garantire il non superamento dei limiti ammissibili,
l’attrezzatura deve essere dotata di adeguata combinazione
dei dispositivi di protezione costituiti da:
1) accessori di sicurezza:
sicurezza
‰
dispositivi per la limitazione diretta della
pressione (es. valvole di sicurezza, dischi a
frattura);
‰
dispositivi di limitazione della temperatura,
pressione, livello e dispositivi di misurazione,
controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)
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2) dispositivi di controllo:
controllo
‰
indicatori
o
trasmettitori
di
pressione,
temperatura, livello);
‰
allarmi che al raggiungimento di un determinato
valore della grandezza da controllare perché
ritenuta essenziale ai fini della sicurezza segnalano
con mezzi visivi o sonori al personale addetto la
necessità di apportare le opportune correzioni al
processo.
La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di
protezione deve essere effettuata dal fabbricante o
dall’utilizzatore tenendo conto delle varie condizioni di
esercizio ed installazione, e per le varie situazioni di regime,
di transitorio e di emergenza.
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All’atto delle verifiche di primo impianto e periodiche deve
essere accertata:
-
che l’installazione e la reale destinazione d’uso dei
componenti dell’impianto sia conforme a quanto
riportato nel relativo manuale d’uso;
-
l’esistenza e la funzionalità dei dispositivi di protezione.
La verifica della funzionalità è consentita effettuarla
mediante prove e verifiche su banco di prova,
oppure
con adeguati sistemi di simulazione.
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D.M. 329 - Art. 10 – Riqualificazione periodica
Ai fini della definizione della periodicità di tali verifiche, per
tutte le attrezzature a pressione deve essere individuata la
categoria di appartenenza definita dalla PED. Per le frequenze
è necessario attenersi agli allegati A e B.
B Per verifiche di
riqualificazione periodica si intendono:
n verifiche di integrità, cioè esame visivo interno ed esterno e
spessimetria più eventuali controlli non distruttivi. Se
l’attrezzatura
non
è
adeguatamente
accessibile
internamente o risulta comunque non ispezionabile
esaustivamente, l’ispezione è integrata con una prova di
pressione a 1,125xPS
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o verifiche di funzionamento,
funzionamento cioè :
‰ verifica della rispondenza delle
condizioni
di
effettivo utilizzo con quanto indicato nella
dichiarazione di messa in servizio,nelle istruzioni
d’uso del fabbricante e, ove prescritto, nel verbale
del controllo di messa in servizio;
‰ nella constatazione della funzionalità degli accessori
di sicurezza.
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D.M. 329 - Art. 11 – Esenzioni dalla riqualificazione periodica
Sono esclusi dall’obbligo della riqualificazione periodica:
•
recipienti contenenti fluidi del Gr.2,
.2 eccetto il vapor d’acqua, non
soggetti a corrosione, aventi PS ≤ 12 bar e PSxV ≤ 12000 barxlitri;
•
recipienti aventi V≤1000 litri e PS≤30 bar, facenti parte di impianti
frigoriferi in cui non risultano inseriti recipienti aventi volume e
pressione maggiori;
•
recipienti di vapor d’acqua:
acqua
- autoproduttori aventi PS≤ 10 bar e PSxV ≤ 300 barxlitri;
- non autoproduttori aventi PS≤10 bar e PSxV≤400 barxlitri;
•
collettori di I e II Cat.
Cat per i quali non si verificano almeno due delle
condizioni: DN < 500, PS ≤ 6 bar, PS x DN ≤ 3000;
•
recipienti contenenti liquidi non surriscaldati del Gr.2;
•
tubazioni contenenti fluidi del Gr.2 e classificati nella I e II Cat.
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D.M. 329 - Art. 14 - Riparazioni e modifiche
RIPARAZIONE
Sostituzione di parte di un’attrezzatura a pressione
oppure riparazione con o senza saldatura, senza
variazione alcuna del progetto originario. Il riparatore si
rivolge al soggetto preposto (oggi ISPESL)
ISPESL “alla vecchia
maniera”.
MODIFICA
Intervento tecnico che cambia le caratteristiche originali,
la destinazione, l’uso o il tipo di un’attrezzatura a
pressione. La stessa dovrà essere sottoposta a valutazione
di conformità prevista dalla PED da parte di un ON e
successivamente ad una verifica di primo impianto.
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D.M. 329 - Art. 15, c. 5 - 6 e 7 -
Norme transitorie
“Valvole, tubazioni ed accessori a pressione già
commercializzate prima del 29/5/02 possono essere installate
sulle attrezzature a pressione:
‰ collaudate con la normativa nazionale previgente;
‰ certificate secondo PED a condizione che siano
sottoposte ad una procedura di conformità prevista dalla
PED;
In entrambi i casi, occorre dimostrare l’avvenuta
commercializzazione entro il 29/5/02 “
E’ in contrasto con la PED.
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D.M. 329 - Art. 16 – Recipienti per liquidi e tubazioni esistenti
n Tubazioni di I, II e III Cat. contenenti fluidi (gas,
vapori, liquidi surriscaldati e non) del Gr.1
(TAB. 6 e TAB. 8), con DN > 80 e non rientranti nella
lettera h) dell’art. 2;
o Tubazioni di III Cat. contenenti fluidi (gas,
vapori, liquidi surriscaldati) del Gr. 2 (Tab. 7) cioè con
DN>250 e PS x DN > 5000 e non rientranti nella lettera
h) dell’art. 2;
p Recipienti per liquidi non surriscaldati del Gr.1
appartenenti alla I, II e III Cat.
già esistenti al 12/2/2005, commercializzati prima del
30/5/2002 e non certificati secondo PED, devono essere
denunciati all’ ISPESL entro il 12/2/2009.
12/2/2009
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Denunciare significa:
‰ Presentazione all’ISPESL ,competente per territorio, di una
relazione
tecnica
contenente
una
descrizione
dell’attrezzatura ed una valutazione dello stato di
conservazione della stessa;
‰ Esame, da parte del tecnico dell’ISPESL,
ISPESL della
documentazione presentata e conseguente sopralluogo di
verifica ed accertamenti di quanto dichiarato;
‰ Successivamente, verifica di riqualificazione periodica
dell’attrezzatura da parte del soggetto preposto alla verifica
periodica (oggi ASL/ARPA),
ASL/ARPA con le frequenze previste dagli
allegati A e B al DM 329/04.
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Conclusioni
A cinque anni dall’entrata in vigore, in forma obbligatoria,
della direttiva 97/23/CE, il percorso certificativo di una
attrezzatura o di un insieme, non dovrebbe presentare più
difficoltà interpretative ed applicative, grazie soprattutto
all’ausilio delle Linee Guida europee ed alle norme
armonizzate emanate dal CEN.
A mio avviso,
avviso manca ancora il controllo sull’operato degli
OO.NN. ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.° 93/00, che prevede il
controllo del mercato e la clausola di salvaguardia operato
dai Ministeri delle Attività Produttive e del Lavoro,
attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento
permanente fra loro. Infatti, tale articolo non ha registrato,
fino ad oggi, una concreta applicazione.
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Dopo due anni dall’entrata in vigore del D.M. 329/04, la
situazione venutasi a creare in merito alle verifiche sul luogo di
impianto è certamente molto pesante e confusa.
confusa I motivi di
incertezza possono essere ricondotti alle seguenti considerazioni:
1) la mancata abrogazione della preesistente normativa, laddove
in contrasto con la PED;
2) la creazione degli ostacoli alla messa in servizio,dovuta
all’applicazione di alcune prescrizioni del D.M. 329/04 in
palese contrasto con la PED;
3) la non facile ed univoca applicazione del decreto, per la
mancanza delle relative specifiche tecniche applicative;
4) la confusione creata tra “gli addetti ai lavori” da alcune
disposizioni emesse dalle pubbliche istituzioni.
Dr. Ing. A. De Lucia – I.S.P.E.S.L. Milano
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Per la mia quotidiana esperienza professionale
ritengo che l’esigenza degli “addetti ai lavori”, ed in
particolar modo quella degli utilizzatori, sia
fondamentalmente quella di disporre di un quadro
normativo certo e privo di ambiguità. Pertanto, le
Istituzioni devono far convergere i propri sforzi,
tenendo ben presente che l’obiettivo primario resta
sempre e comunque la sicurezza di questi impianti.
impianti
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Grazie per l’attenzione
Dr. Ing. A. De Lucia – ISPESL Milano
Tel. 02.2360351
Mob. 339.3089839
E-mail: [email protected]
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