Direzione e coordinamento di societa` pubbliche nel «decreto anti
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Direzione e coordinamento di societa` pubbliche nel «decreto anti
..................... Servizi .................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................. Gruppi pubblici Direzione e coordinamento di società pubbliche nel «decreto anti-crisi» di Nicola Di Sante e Mauro Sebastianelli Dottori commercialisti e Revisori contabili (*) ............................................................................................................................................................................................................................. Al fine di risolvere i dubbi interpretativi sorti in relazione agli enti pubblici che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, per i quali risulta problematico affermare il perseguimento di un interesse imprenditoriale di gruppo, il D.L. n. 78/2009 (c.d. Decreto anti-crisi) ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 2497, comma 1, c.c. Tale intervento normativo rappresenta l’occasione per esaminare e chiarire, senza pretesa di esaustività, la portata applicativa della disciplina civilistica sulla «Direzione e coordinamento di società» con riferimento ai gruppi pubblici I dubbi interpretativi sull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 2497 c.c. La riforma del diritto societario ha introdotto, al Capo IX del Titolo V («Delle Società») del Libro V («Del Lavoro») del Codice civile, un corpus di norme rubricate «Direzione e coordinamento di società» volto a regolare organicamente alcuni degli aspetti più delicati e controversi della materia dei gruppi societari. In particolare, il legislatore del 2003 ha ritenuto che il problema centrale del fenomeno del gruppo fosse quello della responsabilità della società o dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci di minoranza e dei creditori sociali della società diretta e coordinata. Considerata la tendenza all’esternalizzazione di numerosi servizi pubblici locali, anche a seguito degli obblighi imposti dalle diverse «finanziarie» riguardanti il «patto di stabilità», che ha comportato un aumento delle società partecipate dagli enti locali, si rende opportuno analizzare la portata applicativa della disciplina di cui agli artt. 2497-2497 septies c.c. nei confronti dei gruppi pubblici e, più in particolare, dei c.d. gruppi comunali (1). In realtà, un’importante questione presentatasi all’indomani dell’entrata in vigore della riforma riguarda(va) la corretta individuazione degli «enti ........................ ................ 818 12/2009 che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui», cui fa riferimento l’art. 2497, c. 1, c.c. relativo alla responsabilità in capo al soggetto che viola i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Dal dibattito dottrinario sviluppatosi sul punto, sono emersi due principali orientamenti. Il primo, più restrittivo, circoscrive(va) l’ambito applicativo della disciplina de qua agli enti pubblici economici, in considerazione del riferimento normativo all’«interesse imprenditoriale» (2). Il secondo, invece, comprende(va) tra i soggetti attivi della direzione e coordinamento anche gli enti pubblici non economici, per non vanificare la portata della norma quale strumento di garanzia in presenza di abusi (3). Note: (*) Studio Mancinelli, Ancona - [email protected]. (1) Cfr. Gruppo di Studio Servizi Pubblici (Commissione EE.PP.) del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale Ragionieri, Enti locali. Attività di direzione e coordinamento, dicembre 2006, 8-14, che propende, nonostante taluni dubbi interpretativi, per l’applicabilità dell’intera disciplina anche agli enti locali. (2) Cfr. A. Guaccero, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche dopo la riforma del diritto societario, in Riv. soc., 4/2004, 849. (3) Cfr. C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. soc., 1/ 2005, 8-11. ..................... Servizi .................................................................................................. A ben vedere, la risoluzione di tale problema incide(va) non solo sul regime di responsabilità dell’ente locale capogruppo, ma anche sugli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle società del gruppo, nonché sulle altre forme di tutela per i soci ed i creditori delle società medesime (4). L’interpretazione dell’art. 2497 c.c. contenuta nel decreto anticrisi Il D.L. 1º luglio 2009, n. 78 (pubb. in G.U. n. 150 del 1º luglio 2009), convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubb. in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», prevede all’art. 19 (rubricato «Società pubbliche»), c. da 6 a 13 (concernenti «Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche»), talune modifiche alla disciplina delle società pubbliche e degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (5). In particolare, a fronte dei dubbi interpretativi sorti in relazione a quegli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, per i quali risulta problematico affermare il perseguimento di un interesse imprenditoriale di gruppo (quale risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ed alla base della disciplina civilistica), il comma 6 dell’articolo citato fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2497, comma 1, c.c. (6) Al riguardo, la norma specifica che «per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria». Dalla lettura della norma sembrano evincersi i seguenti caratteri della holding pubblica (ex art. 2497, c. 1, c.c.): a) la qualità di ente di diritto pubblico diverso dallo Stato; b) la capacità dell’ente di assumere partecipazioni (di controllo) in società; c) la capacità dell’ente di esercitare direttamente o indirettamente attività imprenditoriali e, conseguentemente, di assumere la qualità di imprenditore. Tale formula legislativa sembra pertanto confermare l’orientamento, già espresso da autorevole dottrina, secondo cui l’«interesse imprenditoriale», quale criterio per individuare i soggetti attivi dell’attività di direzione e coordinamento di società, è riscontrabile in capo agli enti pubblici che esercitano, per il tramite di una o più società, l’attività di produzione di beni o servizi secondo un «criterio di obiettiva economicità» (7). Cosı̀ inteso, l’interesse imprenditoriale può addirsi (oltre agli enti pubblici economici) anche agli enti pubblici locali, le cui attività (definibili) «economiche» sono dirette a realizzare pubbliche finalità. Un simile interesse non è invece ravvisabile nei confronti dello Stato, in quanto portatore di un interesse politico attinente al governo dell’economia, nonché degli altri enti pubblici che agiscono secondo criteri di pura erogazione (c.d. enti pubblici di protezione sociale). Più in particolare, tale interesse può ravvisarsi laddove l’ente locale partecipi in società che erogano servizi pubblici di rilevanza economica (ex art. 113, comma 5, Tuel), quali i servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, il servizio idrico integrato, lo spazzamento delle strade comunali, la gestione della raccolta di rifiuti solidi urbani, il trasporto pubblico effettuato in favore dei cittadini e la gestione dei parcheggi comunali. Al contrario, tale interesse non può ravvisarsi qualora l’ente partecipi in società che erogano servizi pubblici privi di rilevanza economica, quali i servizi assistenziali, sociali e culturali. In maniera sostanzialmente analoga, si è affermato che nell’ambito di applicazione dell’art. 2497, comma 1, c.c. dovrebbero rientrare, tenuto conto dell’interpretazione autentica fornita dal Decreto anti-crisi, gli enti pubblici territoriali detentori di partecipazioni in società che erogano servizi rivolti al pubblico in regime di concorrenza (c.d. società mercato ex art. 23bis, legge n. 133/2008), mentre resterebbero esclusi gli enti pubblici territoriali che detengono partecipazioni in società esercenti attività amministrativa strumentale a favore degli enti medesimi (c.d. società semi-amministrazioni ex art. 13, L. n. 248/2006) (8). Note: (4) Cfr. P. Dal Soglio, sub art. 2497 septies, in A. Maffei Alberti (a cura di), G. Guerrieri (coordinato da), Commentario breve al Diritto delle Società, Padova, 2007, II.2. (5) Cfr. Schede di lettura del Servizio Studi del Senato n. 145-luglio 2009, sub. art. 19, c. 6-13. (6) Cfr. Relazioni tecniche (Decreto legge Manovra anticrisi 26 giugno 2009), sub art. 19. (7) Cfr. F. Galgano, Direzione e coordinamento di società, in F. Galgano (a cura di), Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2005, 6065. (8) Cosı̀ G. Boldrini, «Lo stato dell’arte delle società pubbliche», relazione tenuta all’Evento M.A.P. su «Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali» (Torino, 24 settembre 2009). 12/2009 ................ ........................ 819 ..................... Servizi .................................................................................................. Nozione e fattispecie presuntive di direzione e coordinamento di società pubbliche La responsabilità dell’ente pubblico per l’attività di direzione e coordinamento Il legislatore della riforma non ha fornito una definizione di «direzione e coordinamento di società», ma si è limitato a individuare taluni indici presuntivi della sua esistenza. Ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., con riferimento ai c.d. gruppi verticali, tale attività si presume esercitata, salvo prova contraria: a) dall’ente pubblico tenuto al consolidamento del bilancio della società, ossia l’ente pubblico economico (9) che «controlla» una società di capitali (artt. 25, c. 2 e 26, D. Lgs. n. 127/1991); b) dall’ente pubblico (anche territoriale) che «controlla» la società ai sensi dell’art. 2359 c.c., in quanto dispone (anche indirettamente) della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo interno di diritto), oppure dispone (anche indirettamente) di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo interno di fatto), oppure esercita un’influenza dominante in virtù [recte per effetto] di particolari vincoli contrattuali (c.d. controllo esterno) (10). Dunque, il controllo societario (influenza dominante) è condizione necessaria ma non sufficiente (costituendo presunzione iuris tantum) dell’attività di direzione e coordinamento, che deve essere più intensa e manifestarsi come direzione unitaria della società, quale «esercizio di una pluralità sistematica e costante di incisione sulle scelte gestorie della società subordinata, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari» (11). Ciò è riscontrabile, ad esempio, nel rapporto di «controllo analogo sui propri servizi» tra l’ente locale e le società a capitale interamente pubblico costituite per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art. 113, c. 5, lett. c), Tuel. (12) Secondo l’art. 2497-septies c.c., relativo ai c.d. gruppi orizzontali, le disposizioni del capo IX si applicano altresı̀ all’ente pubblico (anche territoriale) che esercita l’attività di direzione e coordinamento di società in base ad un contratto con le società medesime (es. contratti di finanziamento e patti parasociali) o di clausole dei loro statuti. È il caso, ad esempio, dell’ente pubblico territoriale che si sia riservato, con apposite clausole statutarie, il potere di nomina e revoca di tutti i soggetti deputati all’amministrazione e al controllo della società (13). Ai sensi dell’art. 2497, c. 1, c.c., gli enti pubblici (anche territoriali) che esercitando attività di direzione coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Detta responsabilità non si configura qualora il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, ovvero sia integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Peraltro, i creditori e i soci di minoranza (anche singolarmente (14)) possono agire contro l’ente pubblico dirigente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, secondo l’art. 2497, c. 3, c.c., solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento. Dunque, la fattispecie di responsabilità dell’ente pubblico holding, cosı̀ come delineata dall’art. 2497, c. 1 e 3, c.c. (e che la Relazione alla riforma definisce di stampo fondamentalmente extracontrattuale (15)), presuppone, dunque, i seguenti elementi di base (16): ........................ ................ 820 12/2009 Note: (9) Per gli enti locali, l’art. 230, comma 6, T.u.e.l. dispone solo una facoltà circa il consolidamento di tipo patrimoniale. Con il progetto di riforma del Codice delle Autonomie si prevede, per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la redazione del bilancio consolidato secondo competenza economica per la rilevazione dei risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate. (10) Osserva G. Romagnoli, L’esercizio di direzione e coordinamento di società da parte di enti pubblici, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 218, come l’ente pubblico possa essere chiamato a rispondere per l’attività di direzione e coordinamento solo qualora venga dimostrato, oltre all’esercizio del potere di controllo di cui all’art. 2497 sexies c.c., anche l’effettiva emissione da parte dell’organo competente della direttiva poi attuata. (11) Cosı̀ Trib. Pescara, sentenza 16 gennaio 2009, in Banca dati DeJure. (12) Cfr. A. Caprara, Attività di direzione e coordinamento di società: la responsabilità dell’ente pubblico, in Le Società, 5/2008, 557-558. (13) Cfr. A. Caprara, op. cit., 559. (14) Cosı̀ Trib. Bologna, sentenza 14 aprile 2006, in Obbligazioni e contratti, 68/2006, 748. (15) Nello stesso senso, Trib. Napoli, decreto 28 maggio 2008, in Foro it., I, 19601965 e, sia pure incidentalmente, Trib. Pescara, sentenza 16 gennaio 2009, cit. (16) Amplius, F. Galgano, op. cit., 92-120; M.T. Brodasca, sub art. 2497, in G. Fauceglia-G. Schiano di Pepe (diretto da), Codice commentato delle s.p.a., Torino, 2007, parr. 3-11; P. Dal Soglio, sub art. 2497, in A. Maffei Alberti (a cura di) G. Guerrieri (coordinato da), op. cit., parr. II-VI. ..................... Servizi .................................................................................................. a) l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di società, ossia l’esercizio effettivo, ampio e duraturo, di un potere sulle scelte gestionali della società assoggettata (v. supra); b) l’agire nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, cioè operare in qualità di imprenditore, ovvero essere portatore di un interesse imprenditoriale diverso da quello della società assoggettata (v. supra); c) la violazione dei «principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale» della società assoggettata, ovvero l’aver indotto quest’ultima all’inosservanza dei principi del diritto societario e/o del diritto dell’impresa, dettati dal codice civile e da leggi speciali al fine di assicurare la correttezza nella gestione. In particolare, la scorretta gestione societaria può ravvisarsi nella violazione di precisi obblighi di legge (es. la mancata riduzione del capitale sociale per perdite rilevanti), nell’assunzione di rischi impropri mediante operazioni esorbitanti il proprio oggetto sociale (come l’assunzione di partecipazioni qualificate in società con oggetto eterogeneo), nell’adozione di scelte gestionali irragionevoli (si pensi al fenomeno della sottocapitalizzazione), nell’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. La scorretta gestione imprenditoriale può consistere, tra l’altro, nell’adozione di modalità produttive pregiudizievoli dell’integrità fisica o della personalità morale dei lavoratori, nonché nelle pratiche di mercato contrarie ai principi di leale concorrenza; d) il pregiudizio della «redditività e del valore della partecipazione sociale» arrecato ai soci della società assoggettata. In particolare, il danno per i soci si identifica con la lesione del diritto agli utili, quale aspettativa alla redditività della partecipazione posseduta, e il diritto al valore della partecipazione, ossia la legittima aspettativa alla realizzazione (in caso di vendita) di un adeguato controvalore in denaro; e) la lesione cagionata all’«integrità del patrimonio» della società assoggettata risentita dai creditori della medesima. Il danno per tali creditori consiste, dunque, nel pregiudizio della loro garanzia patrimoniale ovvero della loro aspettativa di prestazione (17); f) un risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento che comporti un danno. Ciò significa che non c’è violazione dei principi di corretta gestione quando l’interesse perseguito risulta essere un interesse riferibile all’intero gruppo, del quale l’ente pubblico si è fatto portatore nell’esercizio dell’attività di direzione unitaria, destinato a tradursi in un indiretto vantaggio per tutte le società appartenenti al gruppo. In altri termini, nel valutare la dannosità di una determinata condotta dell’ente pubblico dirigente nei confronti dell’interesse della società assoggettata, occorre aver riguardo «non soltanto all’effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma altresı̀ agli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati (o ne possano eventualmente derivare) in conseguenza della partecipazione della singola società ai vantaggi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza» (18); g) il mancato compimento di operazioni dirette ad eliminare integralmente il danno. Pertanto, non c’è un danno risarcibile quando, a fronte del pregiudizio subito dalla società assoggettata sia a questa offerta da parte dell’ente pubblico dirigente una specifica compensazione (19); h) la mancata soddisfazione di soci e creditori sociali da parte della società assoggettata. Invero, chi intende esperire l’azione di responsabilità in esame ha l’«onere di preventiva escussione del patrimonio della società» sottoposta all’altrui abusivo esercizio di direzione unitaria (20). Ai sensi dell’art. 2497, c. 2, prima parte c.c., sono altresı̀ solidalmente responsabili per i danni derivanti dalla direzione e coordinamento di società coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo (21), ossia: a) gli amministratori della holding a partecipazione pubblica che abbiano impartito le direttive pregiudizievoli; b) gli amministratori della società assoggettata che abbiano dato esecuzione alle direttive senza svolgere alcuna funzione di filtro. Va inoltre detto che il socio ente pubblico della società capogruppo, che non possa essere definito come holding (ex art. 19, c. 6, D.L. n. 78/2009), è comunque esposto alla responsabilità solidale, nei limiti del vantaggio economico ricevuto, qualora sia a conoscenza dell’illecito comportamento degli organi della (sua) holding e del vantaggio che ne ha conseguito (22). Note: (17) Cosı̀ Trib. Napoli, decreto 28 maggio 2008, cit. (18) Cosı̀ Trib. Pescara, sentenza 16 gennaio 2009, cit. (19) Osserva G. Romagnoli, op. cit., 219, come l’eliminazione del danno può risultare problematica a causa della scissione, prevista dalla disciplina degli enti locali, tra soggetto in grado di influire sulle decisioni della società e chi ha l’effettivo potere di disporre delle risorse necessarie per ovviare alle conseguenze di quelle decisioni. (20) Cosı̀ Trib. Pescara, sentenza 16 gennaio 2009, cit. (21) Osserva A. Caprara, op. cit., 559, come non sia da escludere la responsabilità del rappresentante dell’ente pubblico capogruppo che materialmente emise l’ordine poi attuato dalla società. (22) Cfr. P. Dal Soglio, sub art. 2497, in A. Maffei Alberti (a cura di), G. Guerrieri (coordinato da), op. cit., par. III.9. 12/2009 ................ ........................ 821 ..................... Servizi .................................................................................................. Regime di pubblicità e trasparenza della società diretta e coordinata dall’ente pubblico Un particolare regime di pubblicità e trasparenza è previsto per le società dirette e coordinate da un ente pubblico (anche territoriale), volto a consentire una preventiva conoscenza dell’appartenenza al gruppo, una rilevazione dei rapporti di gruppo più importanti, nonché dei loro effetti sulla società e sui suoi risultati. Nell’ambito di tale regime possono, in particolare, distinguersi due tipologie di obblighi (23): a) gli obblighi pubblicitari, rivolti principalmente verso l’esterno, sulla esistenza e struttura del gruppo previsti dall’art. 2497-bis c.c., vale a dire: i) l’obbligo della società di indicare, sia negli atti che nella corrispondenza, la soggezione alla direzione e coordinamento dell’ente pubblico (es. «società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del comune/della provincia/[...]»); ii) l’obbligo della società di provvedere (tempestivamente) all’iscrizione, in apposita sezione del Registro delle Imprese competente, sia dell’ente pubblico (anche territoriale) dirigente/coordinante sia della stessa società diretta e coordinata (utilizzando il mod. S2 e compilando il riquadro A, punti 6 e 20). Gli amministratori della società che omettono l’indicazione sub i) o l’iscrizione sub ii), ovvero le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza dei fatti ha recato ai soci o ai terzi. iii) l’obbligo della società di esporre in apposita sezione della nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo bilancio dell’ente pubblico che esercita sulla stessa l’attività di direzione e coordinamento. La disposizione in esame non brilla per chiarezza, data la mancata individuazione sia del periodo di riferimento dell’ultimo bilancio sia dei «dati essenziali» (24). Nel caso dei bilanci pubblici la fattispecie si complica ulteriormente a causa della difformità dei principi di redazione, degli schemi contabili nonché dei tempi di approvazione rispetto a quelli dei bilanci societari. Per le società partecipate dagli enti locali, il documento i cui dati debbono essere sintetizzati nella nota integrativa è l’ultimo rendiconto sulla gestione (approvato) di cui all’art. 227 Tuel., composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio. (iv) l’obbligo della società di indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi fra la stessa e l’ente pubblico dirigente, nonché i rapporti con le altre società assoggettate a comune direzione, evidenziando l’effetto dell’attività sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati; ........................ ................ 822 12/2009 (v) l’obbligo della società di dare conto, nella relazione sulla gestione, delle decisioni, influenzate dall’ente pubblico holding, e già analiticamente motivate (v. sub b); b) l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 2497ter, avente valenza endosocietaria, relativo al concreto esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. Più precisamente, le decisioni (sia degli amministratori che dell’assemblea) della società, quando influenzate dall’attività di direzione e coordinamento (e «potenzialmente pregiudizievoli»), debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione (ossia i costi e i benefici che dall’operazione potranno derivare per la società). A ben vedere, l’organo amministrativo della società partecipata dall’ente locale deve prestare particolare attenzione agli obblighi sub a.v) e b), considerato che, di norma, la quasi totalità delle decisioni assunte dalla società avvengono sotto la direzione dell’ente. Tavola n. 1 Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio dell’ente locale da esporre nella nota integrativa della società eterodiretta Conto del patrimonio ATTIVO A) Immobilizzazioni B) Attivo circolante C) Ratei e risconti Totale attivo PASSIVO A) Netto patrimoniale B) Conferimenti C) Debiti D) Ratei e risconti Totale passivo Conto economico A) Proventi della gestione B) Costi della gestione C) Proventi da aziende speciali e partecipate D) Proventi ed oneri finanziari E) Proventi ed oneri straordinari Risultato economico d’esercizio Ulteriori tutele per i soci ed i creditori della società diretta e coordinata dall’ente pubblico Il Codice civile ha, altresı̀, previsto due ulteriori strumenti di tutela dei soci di minoranza e dei creditori delle società soggette ad attività di direzione Note: (23) Cfr. Assonime, Circolare n. 44 del 23 ottobre 2006, par. 2. (24) Cfr. P. Dal Soglio, sub art. 2497-bis, in A. Maffei Alberti (a cura di)-G. Guerrieri (coordinato da), op. cit., par. X.1. ..................... Servizi .................................................................................................. e coordinamento dell’ente pubblico (anche territoriale): il diritto di recesso per i primi e la postergazione dei finanziamenti infragruppo per i secondi. Secondo l’art. 2497quater c.c., i soci della società eterodiretta possono recedere quando: i) la holding a partecipazione pubblica ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del proprio «scopo sociale», oppure una modifica del suo «oggetto sociale» consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società assoggettata; ii) a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita la direzione unitaria (in tale caso il diritto di recesso deve essere esercitato per l’intera partecipazione); iii) la società (non quotata) entra a far parte di un gruppo pubblico o esce dallo stesso, se da questo deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non viene promossa un’offerta pubblica di acquisto che consenta al socio di alienare la propria partecipazione. L’art. 2497 quinquies, c.c. dispone l’assoggettamento dei finanziamenti erogati dall’ente pubblico dirigente (nonché da altri soggetti sottoposti a comune direzione) nei confronti della società, alla disciplina dell’art. 2467 c.c (25). Quest’ultimo prevede, a certe condizioni di eccessivo indebitamento o di ragionevolezza del conferimento, la postergazio- ne del rimborso dei finanziamenti de quo rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e ne impone, altresı̀, la restituzione se tale rimborso sia avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. Considerati gli effetti di detta normativa, l’ente pubblico esercente attività di direzione e coordinamento è chiamato ad un attento monitoraggio della situazione finanziaria delle società partecipate e ad una valutazione critica sulla opportunità di finanziare le stesse attraverso aumenti di capitale piuttosto che ricorrendo a finanziamenti (26). Nota: (25) Osserva G.F. Campobasso, «Diritto commerciale», Vol. 2, «Diritto delle società», a cura di M. Campobasso, Torino, 2006, pp. 300 e 557, come questa disciplina non sia applicabile ai finanziamenti erogati da parte della società diretta nei confronti dell’ente dirigente, mentre risulti applicabile ai finanziamenti indiretti della holding mediante rilascio di garanzie a favore della partecipata (per il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dell’ente locale a favore di proprie partecipate, cfr. Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, parere 3 dicembre 2008 n. 39). (26) Cosı̀ Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere 6 maggio 2009 n. 40, in Azienditalia, 7/2009, 504-505 (che ha escluso, in relazione al principio della sana gestione finanziaria dell’ente, la possibilità di finanziare una società di servizi pubblici da parte del comune adducendo l’eccessiva rischiosità dell’operazione), nonché Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 29 giugno 2009 n. 385, in Azienditalia, n. 8/2009, 559-561. 12/2009 ................ ........................ 823