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Regolamento Generale delle Entrate

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Regolamento Generale delle Entrate
COMUNE DI CATANIA
Regolamento Generale
delle Entrate
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 15/01/2013
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Ambito e scopo del Regolamento
Individuazione delle entrate
Regolamenti per tipologia di entrata
Definizioni
Agevolazioni tributarie
Aliquote, tariffe e prezzi
Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 7 Forma di gestione
Articolo 8 Soggetti responsabili del procedimento
Articolo 9 Il Funzionario responsabile del tributo
Capo II – DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 10 Dichiarazione tributaria
Articolo 11 Attività di controllo
Articolo 12 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Capo III – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 13 Attività di controllo e rapporti con il contribuente/utente
Articolo 14 Notificazione degli atti
Capo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 15 Contenzioso tributario
Articolo 16 Conciliazione tributaria
Articolo 17 L’autotutela
Articolo 18 Accertamento con adesione delle entrate tributarie
Articolo 19 Definizione agevolata delle entrate tributarie
Articolo 20 Interpello
TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI
Articolo 21 Riscossione
Articolo 22 Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 23 Compensazione
Articolo 24 Rimborsi
Articolo 25 Rimborsi in materia di somme oggetto di riscossione coattiva risultate indebite
Articolo 26 Accertamento di crediti di modesta entità relativamente alle entrate tributarie
Articolo 27 Versamento minimo relativamente alle entrate tributarie
Articolo 28 Interessi
Articolo 29 Sanzioni
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30 Riscossione spontanea Tarsu
Articolo 31 Accertamenti Tarsu in rettifica e d’ufficio
Articolo 32 Norme finali
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento
1. Il presente Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita dalla legge
ai Comuni e ne disciplina le entrate proprie, sia tributarie che extra tributarie.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1. In
ogni caso, resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della strada, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività
amministrativa del Comune, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e
trasparenza dell’azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nonché a stabilire un
corretto rapporto di collaborazione con il contribuente/utente fornendogli adeguata informazione
sulle procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali. Indica gli adempimenti
relativi ai tributi locali e le norme di salvaguardia a suo favore, nell’osservanza dei principi dettati
dallo “ Statuto del contribuente”, Legge 27.07.2000 n. 212.
4. Il contribuente/utente può rivolgersi all’ufficio tributario/amministrativo in forma verbale o per
iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari o per
fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese. Il contribuente può utilizzare anche
l’istituto dell’interpello, successivamente disciplinato.
5. Nella gestione delle entrate tributarie ed extratributarie disciplinate da apposito regolamento, le
relative norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente
Regolamento.
6. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei
soggetti passivi, nonché alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si
applicano le relative disposizioni legislative.
Articolo 2 - Individuazione delle entrate
1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi
comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi ogni genere di canoni, proventi e relativi accessori di
spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalle gestioni in economia o in concessione e le altre
entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono, in particolare, entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse,
diritti aventi, comunque, natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione
vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente
regolamento.
3. Il Comune, inoltre, promuove la partecipazione all’attività di accertamento e di contrasto
all’evasione fiscale e contributiva di cui all’art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 3 - Regolamenti per tipologia di entrata
1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti adottati non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, se adottati entro la data stabilita dalla norma statale per l’approvazione del bilancio
di previsione, entrano in vigore dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; se adottati oltre tale termine
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
entrano in vigore dall’anno successivo a quello di approvazione e sempre che siano stati pubblicati,
facendo salva ogni diversa disposizione di legge.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie debbono
essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall’approvazione, unitamente alla
deliberazione, e vengono resi pubblici mediante avviso sulla G.U.R.I. e pubblicazione sul sito
internet del Comune o con le diverse modalità dettate dalla legge.
Articolo 4 – Definizioni
Si intende:
a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti,
situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria/amministrativa, compresa la
quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione
al contribuente interessato di un apposito avviso;
b) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo
o dell’entrata extra tributaria, e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla
precedente lettera a);
c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo o dell’entrata extra tributaria previste
dalla legge o dal regolamento;
d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al
Comune in forza di legge o di regolamento;
e) per “regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
f) per “responsabile” della direzione, del servizio, dell’entrata, rispettivamente il direttore, il
dirigente, il funzionario, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - o
mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore,
servizio o ufficio comunale;
g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.
Articolo 5 - Agevolazioni tributarie
1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei singoli
regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore
del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si
intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento. Quando le stesse
non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione
di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e
qualità personali, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di decertificazione.
Articolo 6 – Aliquote, tariffe e prezzi
1. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi e delle entrate
extratributarie deve essere adottata entro lo stesso termine previsto per l'approvazione del Bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario. Nel caso in cui una norma statale consenta l’approvazione
del Bilancio di previsione oltre il termine ordinariamente stabilito del 31 dicembre l’adozione delle
aliquote e tariffe potrà avvenire entro tale nuovo termine, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma
precedente, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi applicati per l’anno precedente.
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 7 - Forma di gestione
1. La gestione delle attività di controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e,
in generale, degli adempimenti a carico del contribuente o dell’utente si intende effettuata in forma
diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti
impossibile o economicamente svantaggiosa, il Consiglio Comunale valuta la possibilità della
gestione associata ovvero l’affidamento della gestione a terzi.
2. L’affidamento della gestione di cui al 1° comma a terzi non deve comportare maggiori oneri per i
cittadini e per l’eventuale affidamento si procederà in uno dei modi previsti dall’art. 52 del
D.Lgs. 446/97.
3. Le disposizioni del presente regolamento, nonché dei regolamenti delle singole entrate, devono
essere osservate anche dagli eventuali soggetti gestori, pubblici e privati, ad integrazione di quanto
stabilito nelle singole convenzioni stipulate.
Articolo 8 - Soggetti responsabili del procedimento
1. Sono soggetti responsabili del procedimento relativo alle singole entrate di competenza dell’Ente
i soggetti cui la singola entrata risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o
mediante atti di organizzazione. Il responsabile della gestione di ciascuna entrata ovvero il
Funzionario responsabile del tributo adottano le misure organizzative necessarie alla gestione
dell’entrata nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa.
2. In particolare, il responsabile della gestione dell’entrata, ovvero il funzionario responsabile del
tributo:
a) cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata, comprese le attività di controllo,
verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale
che impegna il Comune verso l’esterno;
c) sottoscrive le ingiunzioni fiscali;
d) appone il visto di esecutività sui ruoli/elenchi di riscossione, anche coattiva;
e) dispone i rimborsi;
f) all’occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall’articolo 17;
g) concede dilazioni di pagamento;
h) verifica le comunicazioni di inesigibilità, emette i provvedimenti di discarico ed effettua
controlli sull’agente della riscossione;
i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla
gestione dell’entrata.
j) qualora sia deliberato di affidare a terzi la gestione delle attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’entrata, anche in maniera disgiunta, verifica e controlla
periodicamente (con cadenza almeno trimestrale) l’attività svolta dall’affidatario, con
particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto,
fermo restando che il soggetto gestore nomina un funzionario responsabile cui sono
conferite le funzioni ed i poteri concernenti la gestione delle attività affidate.
3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate è
espresso dal Dirigente responsabile.
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
Articolo 9 - Il Funzionario responsabile del tributo
1. Con propria determinazione, il Sindaco designa un dirigente che ricopra l’incarico di funzionario
responsabile del tributo ed un suo sostituto, scelto tra le figure apicali del Servizio Tributi, entrambi
reputati idonei per le loro personali capacità e per la competenza e l’esperienza acquisite, ai quali
conferisce i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo
medesimo.
Capo II – DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 10 - Dichiarazione tributaria
1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare,
nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle
modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non
costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di
dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile
invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento
dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti
gli effetti, anche sanzionatori. Nel caso di società, il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la
dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l’amministrazione anche di
fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
Articolo 11 - Attività di controllo
1. Il responsabile del procedimento di ciascuna entrata o tributo provvede al controllo dei
versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono
all’utente/contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al responsabile del servizio identificare ed attuare le azioni di controllo annuale
relativamente alle singole entrate o singoli tributi. Detta prerogativa non esime l’obbligo in capo al
responsabile dell’entrata di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
3. Ai fini del potenziamento dell’ufficio tributi del Comune e per incentivarne l’attività, secondo
quanto previsto dalla legge (Art. 59, comma 1, lett. p) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57,
L. 23.12.1996, n. 662) e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, viene
istituito, per gli anni in cui è ancora possibile procedere alle attività di recupero dell’evasione ICI,
un apposito fondo finanziato da una percentuale dell’ICI riscossa in esito a tale attività.
4. Il fondo, destinato al potenziamento della funzione tributaria mediante l’acquisto di beni e
servizi, la formazione del personale e l’attribuzione di compensi incentivanti, è costituito
annualmente da una quota pari al 25 per cento delle somme di cui al comma precedente
effettivamente riscosse nell’ultimo anno a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, di cui una
percentuale è ripartita tra il personale addetto all’ufficio tributi - in relazione al ruolo, alle
responsabilità ricoperte nell’intero procedimento ed al lavoro dedicato all’attività medesima -, ed
eventualmente tra il personale appartenente ad altri uffici che, con funzioni di supporto, partecipino
all’attività di accertamento tributario.
5. Il Funzionario responsabile del tributo quantifica annualmente il fondo, con apposita determina
dirigenziale ove vengono individuati gli obiettivi operativi degli Uffici coinvolti in
programmi/progetti finalizzati al recupero dell’evasione ed i criteri generali di ripartizione da
concordare con le rappresentanze sindacali aziendali.
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
6. Con successiva determina dirigenziale, il Funzionario responsabile del tributo procede
trimestralmente alla liquidazione del compenso incentivante al personale addetto, previa relazione
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
7. La quota del fondo destinata all’incentivazione del personale va ad incrementare le risorse di
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività ai sensi
dell’art. 15 comma 1, lett. k del CCNL 1/4/1999 del personale delle regioni e Autonomie Locali.
8. Il medesimo fondo incentivante non può istituirsi in relazione al gettito IMU (art . 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214), fatta salva diversa successiva disposizione
normativa, nel qual caso verrebbero ad applicarsi le disposizioni di cui ai precedenti commi, in
quanto compatibili.
Articolo 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti
dall’ufficio Tributi nell’esercizio dell’attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati
del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o
agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi
pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne
comunicazione sistematica all’ufficio tributario, mediante l’impiego preferenziale di modalità di
comunicazione informatizzata.
Capo III – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 13 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente/utente
1. Il contribuente/utente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale
all’Ufficio Tributario/amministrativo per ottenere chiarimenti in ordine all’accertamento notificato
o alla posizione che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione
tributaria/amministrativa in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L’Ufficio tributario/amministrativo ha cura di richiedere al contribuente/utente dati, notizie,
documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non
reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando
un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente/utente non fornisca dati
e notizie a lui richiesti, indispensabili per l’attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla
base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l’attività di
controllo del Ministero delle Finanze.
3. I regolamenti di cui all’articolo 3 assicurano che gli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati
siano tempestivamente portati a conoscenza degli interessati e possano essere effettuati anche
mediante modelli e documenti adeguatamente diffusi in tutti gli uffici comunali.
4. I rapporti tra contribuente/utente e amministrazione sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede. L’Amministrazione favorisce l’adempimento dell’obbligazione
in maniera spontanea, anche se tardiva, promuovendo nei casi in cui è previsto dalla normativa,
l’utilizzo del ravvedimento operoso e, ove possibile, procede all’emissione di avvisi bonari o di
inviti. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il
responsabile dell’entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli regolamenti acquisendo, anche
in via telematica, elementi e notizie presso altri enti, senza richiedere al destinatario documenti e
informazioni già in possesso dell’amministrazione o di altre amministrazioni indicate dal
contribuente.
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
5. Nell’ambito delle attività di controllo, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di
adempimenti, il responsabile dell’entrata provvede alla notificazione di un avviso di accertamento
in rettifica o d’ufficio oppure, nei casi di entrate non tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti
atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, diverso da ogni atto del Comune soggetto a
pubblicazione, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, ad esclusione degli atti già
notificati o, comunque, già a conoscenza dell’interessato. Gli avvisi di accertamento devono essere
sottoscritti dal dirigente responsabile dell’entrata e devono contenere, inoltre, l’indicazione
dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato,
del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo
pagamento.
6. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate tributarie, può essere applicato l’istituto
dell’accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità successivamente
disciplinate.
Articolo 14 - Notificazione degli atti
1. Gli avvisi e gli atti di cui al precedente articolo sono notificati anche a mezzo posta, con
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti
dai registri dell’anagrafe. La notificazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati ovvero nei termini stabiliti dalla normativa per le entrate
extratributarie.
2. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell’ufficio
tributario/amministrativo, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può
essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all’ufficio, nel
rispetto della normativa in materia di privacy.
Capo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 15 – Contenzioso tributario
1. Il Comune è rappresentato in giudizio dai soggetti cui lo Statuto dell’Ente conferisce la relativa
capacità.
2. Nell’ambito del contenzioso tributario, il Sindaco può delegare al dibattimento in pubblica
udienza il personale addetto all’ufficio preposto, che presterà la necessaria assistenza in giudizio.
3. E’ compito dell’A.P. responsabile del contenzioso tributario e del Funzionario Responsabile del
tributo seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di
assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono
elevata rilevanza economica, i Responsabili di cui al precedente comma possono chiedere la
collaborazione dell’Avvocatura comunale.
Articolo 16 – Conciliazione tributaria
1. Ai sensi dell'Articolo 48 del D. Lgs. 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo
tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado di giudizio,
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cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali o regionali.
L'accordo non può intervenire oltre la prima udienza.
2. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 546/92,
redigendo apposito processo verbale o proposta conciliativa fuori udienza, nei quali sono indicate
le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi.
3. Al fine di ridurre il contenzioso, in sede conciliativa le parti possono raggiungere un accordo
anche sugli elementi fondanti l’obbligazione tributaria per gli anni di imposta successivi a quelli
oggetto di contestazione, a condizioni invariate.
4. Presupposto indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, nel
termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso, che potranno essere versate,
oltre che in un'unica soluzione, anche in forma rateale come specificato nei commi seguenti.
5. Il versamento dell’intero importo dovuto deve essere eseguito entro venti giorni dalla data di
redazione dell’atto conciliativo direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di
conto corrente postale intestato al comune.
6. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in ventiquattro rate mensili di pari
importo, ovvero in un massimo di trentasei rate mensili se le somme superano € 50.000,00.
L'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione del
processo verbale di conciliazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al
saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di conciliazione e fino alla data di
scadenza di ciascuna rata. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione del detto
importo, aumentato di un anno.
7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per
cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione
medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei minimi
edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
8. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, da quello
della rata mensile, il contribuente deve fare pervenire all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano
stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, copia
della quietanza dell'avvenuto pagamento.
Articolo 17 - L’autotutela
1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte,
il funzionario responsabile del tributo ovvero il responsabile della gestione dell’entrata procede
all’annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell’atto. Il Comune
è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle
stesse.
3. In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile previo esame della
giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune. Qualora
da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il responsabile della gestione
dell’entrata, previo parere del Dirigente responsabile ovvero, in caso di tributi, del Funzionario
responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante
l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone
comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell’Ente per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso, anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile della
gestione dell’entrata può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto
previo parere del Dirigente responsabile.
5. Non sono consentiti l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta
sentenza di merito, passata in giudicato, favorevole al Comune.
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Art. 18 - Accertamento con adesione delle entrate tributarie
1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di
collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi
dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al Comune secondo la
procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218.
2. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i
contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche
attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il
rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un
eventuale ricorso.
3. L’accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in
corso l’attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti
sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali
e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare, sia per gli accertamenti
dell’Imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull’Imposta Municipale Propria,
l’ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.
4. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali la
obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
5. La presentazione dell’istanza, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto in
oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l’effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90
giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, sia i termini per l’impugnazione sia quelli
per il pagamento del tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell’eventuale verbale
negativo e, comunque, trascorsi inutilmente i suddetti 90 giorni.
6. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione
o alla produzione di documentazione non conosciuta dall’ufficio, determinanti ai fini della
definizione dell’accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito,
con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del
procedimento stesso.
7. L’adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, con obbligo
di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi
ordinari alla riscossione coattiva dell’importo accertato, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Art. 19 – Definizione agevolata delle entrate tributarie
1. A seguito della notifica degli avvisi di accertamento è ammessa la definizione agevolata se entro
60 giorni dalla notifica dell'atto interviene adesione formale del contribuente ed il relativo
pagamento del tributo e delle sanzioni, che a seguito dell’adesione vengono ridotte ad un terzo di
quelle comminate, ai sensi dell'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201.
2. Il contribuente può sottoscrivere l’atto di adesione allegato all’avviso di accertamento e
consegnarlo personalmente entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure farlo pervenire
all’ufficio tributi entro lo stesso termine, unitamente alla copia di un documento di identità.
3. Relativamente alla tarsu/tares può sottoscrivere l’adesione all’avviso di accertamento anche il
coniuge convivente solidalmente responsabile in ordine alla tassa
4. Il contribuente decade dall’agevolazione della riduzione delle sanzioni in caso di mancato
integrale pagamento.
5. L’adesione formale all’avviso di accertamento esclude la proposizione del ricorso.
Art. 20 - Interpello
1. Nell’osservanza dei principi dettati dallo “Statuto del contribuente”, il contribuente può proporre
istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora
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vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni,
prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell’istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La
risposta dell’Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e
limitatamente al richiedente. Trascorsi 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, senza che l’ufficio
abbia comunicato l’esito positivo, la stessa si intende rigettata.
3. Nel caso in cui l’incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal
Comune, l’eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se
desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l’incertezza attenga l’interpretazione e l’applicazione corretta di disposizioni normative
emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa
l’applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al
momento della risposta.
TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI
Articolo 21 – Riscossione
1. La riscossione spontanea è effettuata direttamente dal Comune.
2. Le modalità di riscossione spontanea, per quanto non disciplinato nel presente Regolamento,
sono definite dai regolamenti relativi ai singoli tributi o alle singole entrate patrimoniali, o, in
mancanza, dalle singole leggi d’imposta.
3. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile
saranno assunte tutte le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo l’utilizzo di mezzi
alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e
postale. Nel caso in cui gli uffici richiedano le somme dovute sulla base di istanze o dichiarazioni
ovvero avvisi di accertamento o di pagamento i relativi modelli devono riportare le modalità di
pagamento ammesse e, in caso di versamento presso posta, deve essere allegato l’apposito bollettino
di conto corrente.
4. I pagamenti sono eseguiti entro i termini stabiliti dai regolamenti delle singole entrate e sono
effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. La riscossione coattiva, come previsto dall’art. 7 comma 2 lettere gg-ter e gg-quater del D.L.
70/2011, è affidata in concessione ai soggetti di cui all’art. 52, lettera b), del D. Lgs. n°446/1997
iscritti all’Albo previsto dall’art. 53, comma 1, del predetto D.Lgs., istituito con Decreto del
Ministero delle Finanze dell’11/09/2000 n. 289.
6. Il Comune utilizza per la riscossione coattiva la procedura dell’ingiunzione di cui al Regio
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatta salva ogni diversa, successiva disposizione di legge.
7. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell’efficacia dell’atto di
accertamento, le entrate accertate dall’ufficio ma non ancora definitive, nonché i relativi interessi,
sono assoggettate a riscossione coattiva.
Articolo 22 - Sospensione e dilazione del versamento
1. Il responsabile dell’entrata può concedere la dilazione del pagamento delle somme dovute, su
richiesta del debitore in condizioni di temporanea oggettiva difficoltà, che deve essere comprovata
corredando l’istanza di idonea documentazione.
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2. Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell’entrata o il funzionario
responsabile dei tributi concede con propria determina la dilazione di pagamento tenendo conto dei
seguenti criteri e modalità:
a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall’entità della somma da rateizzare, fino
ad un massimo di ventiquattro, oppure la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi
e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate con
scadenza mensile.
b) applicazione degli interessi al tasso legale maggiorato di tre punti su base giornaliera, con
decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l’istanza è stata presentata prima
di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario. In tale ultima
ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell’istanza si
applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze;
c) il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, comporta la decadenza dalla
dilazione e l’importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto
versato, è iscritto a ruolo;
d) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi della lettera a), scadono nel
giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
3. La dilazione di pagamento per gli importi oggetto di riscossione coattiva è effettuata dal
Concessionario della riscossione, secondo i criteri e le modalità di cui al DPR n. 602 del 1973, al
D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 e al D.L. 02 marzo 2012, n. 16 ovvero secondo quanto sarà stabilito
da successive disposizioni di legge.
Articolo 23 – Compensazione
1. Esclusivamente l’obbligazione tributaria può essere estinta su richiesta o consenso del
contribuente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione
tra credito e debito dello stesso tributo, con riferimento a diversi anni d’imposta, e a condizione che
il credito sia certo, determinato ed esigibile.
2. Le compensazioni di cui al comma precedente possono essere richieste mediante un apposito
modulo predisposto dall’Amministrazione.
3. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell’ufficio a seguito
dell’attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.
5. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario,
previa comunicazione al Comune entro l’anno di effettuazione del versamento.
Articolo 24 - Rimborsi
1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Dirigente
responsabile dell’entrata o dal funzionario responsabile del tributo su richiesta del
contribuente/utente ovvero d’ufficio, se direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso per le entrate tributarie, e per le entrate patrimoniali è presentata con
apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento
della somma della quale si chiede la restituzione, entro il termine di cinque anni dal giorno del
versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
3. Entro i termini di legge, il Funzionario responsabile dei Tributi o il Dirigente responsabile
dell’entrata procede all’esame della richiesta di rimborso e notifica (anche mediante raccomandata
A. R.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è
interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento
dell’attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non
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Comune di Catania – Regolamento Generale delle Entrate
dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle
somme da rimborsare decorrono dal giorno dell’avvenuto pagamento.
4. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente,
in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o
un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera
nei limiti della somma risultante dai predetti atti o da una eventuale decisione della Commissione
Tributaria o di altro organo competente.
5. Solo in presenza di un provvedimento definitivo, conseguente alla notifica di un avviso di
accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, il responsabile
dell’entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito.
6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la
Commissione Tributaria o altro organo competente.
7. Il Dirigente responsabile può disporre nel termine di prescrizione quinquennale il rimborso di
somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall’ente. In caso di assenso da parte del
Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme ove l’importo da corrispondere sia al di sotto di € 30,00.
Articolo 25 – Rimborsi in materia di somme oggetto di riscossione coattiva risultate indebite
1. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, o comunque assoggettate a procedura coattiva, pagate
dal debitore, risultino successivamente indebite, il Responsabile dell’entrata incarica il
Concessionario del servizio di riscossione coattiva ad effettuare il rimborso. Il Concessionario,
entro 30 giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto,
invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero per indicare che
intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2. Il Concessionario del servizio di riscossione coattiva è, comunque, tenuto a verificare tutte le
posizioni iscritte a ruolo o comunque assoggettate a procedura di riscossione coattiva a carico del
contribuente effettuando preventivamente eventuali compensazioni tra le entrate di competenza
dell’ente con il credito emerso. Per la somma eventualmente residua, il Concessionario provvede al
pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell’avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento
mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell’importo delle relative
spese.
3. Il Responsabile dell’entrata, con apposito provvedimento, dispone la restituzione al
Concessionario del servizio di riscossione coattiva delle somme, anticipate ai sensi dei commi 1 e 2,
corrispondendo sulle stesse gli interessi a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso al
debitore.
4. Per quanto non disciplinato trova applicazione l’articolo 26 del D. Lgs. 112/1999.
Articolo 26 - Accertamento di crediti di modesta entità relativamente alle entrate tributarie
1. In considerazione delle attività istruttorie da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo
da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell’azione amministrativa, l’ufficio
non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione di crediti qualora
l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi per ciascun
credito, l’importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, ai sensi del D.L. 16 del
02.03.2012, art. 3, commi 10 e 11. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed
interessi.
2. Quanto disposto dal precedente comma non si applica qualora il credito derivi da ripetuta
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
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Articolo 27 – Versamento minimo relativamente alle entrate tributarie
Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori ad € 12,00 di
imposta annua.
Articolo 28 - Interessi
1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, (Legge 13.5.1999, n. 133, art. 13 e L.
296 del 27.12.2006, art. 1, comma 165), si stabilisce che la misura annua degli interessi dovuti per la
riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie ed extratributarie è pari al tasso di interesse legale
aumentato di tre punti.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
3. E’ fatta salva l’attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore
della presente disposizione regolamentare.
Articolo 29 – Sanzioni
1. In materia di entrate di natura tributaria si applicano i principi generali relativi alle sanzioni
tributarie e amministrative di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e
successive modificazioni, nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate non tributarie determinano le sanzioni amministrative
applicabili per le relative fattispecie.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30 – Riscossione spontanea Tarsu
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2012 e sino al momento in cui la Tarsu verrà sostituita dalla Tares,
la riscossione spontanea della tassa – e correlate addizionali nonché della tassa provinciale di cui
all’art. 19 del D. Lgs. 504/92 – è effettuata direttamente dal Comune su apposito conto ad esso
intestato.
2. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea della tassa:
a) elabora liste di carico dei contribuenti – sulla base del contenuto delle loro denunce Tarsu e
degli accertamenti notificati – aggiornata almeno al 20 gennaio dell’anno in corso, con cui
liquida ordinariamente la tassa salvi i successivi interventi di riliquidazione di singole
posizioni Tarsu a seguito di presentazione di denunce di variazione o cessazione nel restante
corso dell’anno;
b) ai fini di agevolare il contribuente nel versamento del tributo, fa pervenire ai contribuenti
annualmente appositi prospetti riassuntivi della tassa liquidata nella lista di carico di cui alla
precedente lett. a) con allegati bollettini per il versamento del tributo con le scadenze di cui
al successivo comma 3.
3. La tassa deve essere versata dai contribuenti in quattro rate alle seguenti scadenze: ultimo giorno
di febbraio, aprile, giugno e settembre. E’ consentito il pagamento in unico versamento con
scadenza aprile (2° rata). I contribuenti a tal fine sono tenuti a:
a) utilizzare esclusivamente i bollettini precompilati spediti o gli altri canali di pagamento
messi a disposizione dal Comune a tal fine;
b) versare la tassa in misura corrispondente all’importo liquidato dal comune nella lista di
carico di cui al comma 2 o nell’apposita riliquidazione della singola posizione del
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contribuente effettuata dopo l’elaborazione della lista di carico per prendere atto
dell’avvenuta successiva presentazione di denuncia di variazione o cessazione Tarsu.
4. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze di cui al precedente comma 3 è richiesto dal
Comune mediante apposito atto di accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza,
notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite altra modalità
consentita dalla normativa vigente, con addebito delle spese di emissione e notifica dell’atto. In tale
atto il contribuente viene invitato a pagare l’importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica
del sollecito, con l’avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell’importo
sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di
cui al seguente comma 6.
5. I contribuenti che non eseguono in tutto o in parte il pagamento sollecitato ai sensi del precedente
comma 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 471/97 che, in
base al disposto dell’art. 17 comma 3 del D. Lgs. 472/97, verrà irrogata contestualmente
all’ingiunzione del pagamento della tassa non versata.
6. Come prescritto dall’art. 17 comma 3 del D. Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al
comma precedente può applicarsi la definizione agevolata prevista dall’art. 16 comma 3 e dall’art.
17 comma 2 del medesimo D. Lgs. 472/97.
Articolo 31 – Accertamenti Tarsu in rettifica e d’ufficio
1. La tassa è accertata in base alle vigenti disposizioni di legge di cui al D. Lgs. 507/93 e D. Lgs.
296/06 art. 1 commi 161 e seguenti. La tassa oggetto di accertamento deve essere versata entro 60
giorni dalla notifica del relativo avviso di accertamento, utilizzando il bollettino ad esso
appositamente allegato o gli altri canali di pagamento messi a disposizione dal Comune a tal fine.
Gli avvisi di accertamento Tarsu consentono l’ordinaria liquidazione del tributo per le annualità
successive a quelle oggetto di accertamento.
Articolo 32 - Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2013.
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del regolamento.
3. Per quanto non previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
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