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Slide sulla gestione delle entrate
GESTIONE DELLE ENTRATE E FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ ACCERTAMENTI DI ENTRATA – PRINCIPI E REGOLE GENERALI Principio n. 16 (“Principio della competenza finanziaria”) dell’allegato 1 (“Principi generali”) al d.lgs. 118/2011: “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza … L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: 2 (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.” 3 I concetti riportati al punto 16 dell’allegato 1 sono poi ripresi nell’allegato 4.1 riguardante il Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria che ribadisce il concetto dell’imputazione all’esercizio in cui il credito è esigibile, ancorché anche per le entrate valgono alcune eccezioni comunque meno numerose che nella spesa. Si ribadisce che un credito è esigibile quando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito (punto 2). 4 REGOLE GENERALI a) Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale (punto 3.3) b) Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento; c) I ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento; 5 d) ai fini di una effettiva trasparenza contabile, è ritiene opportuno indicare i crediti di cui al punto c), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico- patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato; e) nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi; f) l’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate; g) le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. 6 ENTRATE TRIBUTARIE p. 3.7 Se gestite con ruoli ordinari o liste di carico Sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo e/o la lista di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto. Tipicamente trattasi di tutte quelle entrate tributarie che non prevedono una autoliquidazione da parte del contribuente ma il cui versamento avviene a seguito apposito avviso inviato allo stesso. 7 Se versate a seguito autoliquidazione da parte del contribuente Sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. Tale principio si applica all’IMU, alla TASI, all’Addizionale Irpef. 8 Attività accertativa A) Se riguardante entrate per le quali non era già stato fatto accertamento (e quindi tributi da versare in autoliquidazione: ICI – IMU – TASI). L’avviso di accertamento (imposta + sanzioni + interessi) deve registrato ed imputato all’esercizio in cui lo stesso diventa definitivo, a meno che nel frattempo non sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto. B) Se riguardante entrate per le quali era già stato fatto accertamento (e quindi tributi da versare a seguito ruoli o liste di carico). L’avviso di accertamento (solo sanzioni + interessi) deve essere registrato e imputato all’esercizio in cui lo stesso diventa definitivo, a meno che nel frattempo non sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto. L’imposta non va accertata in quanto già accertata in origine. 9 ENTRATE DALLA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI p. 3.8 Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza, applicandosi tale principio anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Quali sono i servizi pubblici? Ad oggi l’unica fonte normativa che fornisce elencazione dei servizi pubblici è il R.D. 2578 del 1925, che all’art. 1 definisce un elenco di servizi pubblici che i Comuni possono assumere. Trattasi ovviamente di elenco che non rispetta più le attività attuali (contiene, ad esempio, “fabbrica e vendita del ghiaccio”). 10 La normativa successiva si è invece preoccupata di definire il contenuto dei servizi (vedi es. art. 112 Tuel che qualifica i servizi pubblici qualora abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali). C’è inoltre da considerare che mentre gli schemi di bilancio ex D.p.r. 194/1996 individuavano alla categoria 1 del titolo III i proventi dei servizi pubblici, con la conseguenza che tutto ciò che veniva inserito in tale categoria poteva assumere, dal punto di vista contabile, tale connotazione, i nuovi schemi di bilancio non richiamano tale fattispecie, prevedendo proventi da vendita servizi. Conclusivamente si può ritenere che per provento da servizio pubblico possa intendersi provento derivante da: 11 -un servizio reso all’utenza; -un servizio astrattamente fruibile dalla generalità degli utenti; -un servizio la cui prestazione è resa a seguito domanda dell’utenza. 12 ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. Esempio 4 allegato al principio contabile L’accertamento è effettuato imputando l’entrata non all’esercizio di violazione ma all’esercizio in cui il verbale è notificato, fatto salvo l’eventuale pagamento anticipato, giusta deroga alla L. 689/1981 disposta dall’art. 203 c. 3 del D.Lgs. 285/1992 che prevede, per l’appunto, che il verbale notificato costituisce titolo esecutivo. Decorsi 60 giorni senza che ci sia il pagamento, la sanzione raddoppia e quindi si deve provvedere ad integrare l’accertamento originario. ENTRATE DA VIOLAZIONE A LEGGI E REGOLAMENTI Bisogna tener conto che ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981 il titolo esecutivo per la riscossione non è dato dalla notifica del verbale, ma dall’emissione dell’ordinanza – ingiunzione. 13 ENTRATE DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE Per tali procedure risulta che i compensi per i rilevatori sono integralmente rimborsati dall’istat, nei limiti delle rilevazioni ritenute corrette. A nostro modo di vedere, pertanto, il debito nei confronti del rilevatore sorge solo nel momento in cui l’istat conferma la correttezza delle rilevazioni, e quindi si deve procedere con impegni ed accertamenti correlati con imputazione all’esercizio in cui la rilevazione complessiva è conclusa. 14 INTERESSI ATTIVI p. 3.9 Sono imputati all’esercizio in cui scade l’obbligazione giuridica attiva. Gli interessi bancari al 31 dicembre comunicati e liquidati nell’esercizio successivo possono essere accertati nell’esercizio precedente. LOCAZIONI E CONCESSIONI p. 3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali devono essere imputate all’esercizio in cui scade l’obbligazione attiva. Pertanto vi possono essere problemi di raccordo con la contabilità economico patrimoniale e di salto nel bilancio in caso di scadenze oltre l’esercizio effettuare un ricognizione dei contratti per individuare i casi e porre in essere azioni conseguenti 15 Il principio 3.10 prosegue stabilendo che: “Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento”. Si ritiene che il principio debba essere interpretato attribuendo alla congiunzione “che” il significato di “qualora” e quindi nel senso che il vincolo opera solo in presenza di situazioni che evidenzino entrate straordinarie e non ricorrenti, ben potendo un concessione pluriennale generare, concettualmente, una entrata di natura ricorrente. 16 PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE p. 3.11 I titoli abilitativi in edilizia possono comportare ordinariamente il versamento di 3 tipologie di entrate: - Diritti di segreteria; - Oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria); - Costo di costruzione. I diritti di segreteria sono qualificati come “Proventi dalla vendita di servizi”, sono dovuti anche se il richiedente il titolo abilitativo non ritira lo stesso, e sono quindi accertati o al momento del ritiro, essendo il pagamento condizione per il ritiro dell’atto, o alla scadenza dei termini per il ritiro. Il contributo di costruzione, di cui al D.p.r. 380/2001, è distinto in due componenti: oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 17 Sulla base delle seguenti regole generali di cui al D.p.r. 380/2001 (eventualmente da verificare con la specifica normativa regionale), si ha: -I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso (rilascio normalmente inteso come momento di firma dell’atto); -I lavori devono essere conclusi entro tre anni dall’inizio lavori; -Entrambi i termini possono essere prorogati; -Il versamento della quota afferente i c.d. oneri di urbanizzazione è condizione per il ritiro ed al più vi può essere rateizzazione del dovuto normalmente accompagnata da fideiussione; -Se i lavori non iniziano entro il termine indicato, eventualmente prorogato, il titolo decade ed il soggetto ha diritto al rimborso degli oneri eventualmente versati; -Il versamento della quota afferente il c.d. costo di costruzione avviene in corso d’opera, secondo le regole stabilite da ogni ente. 18 Il principio prevede che: -La quota afferente gli oneri di urbanizzazione deve essere accertata al momento del rilascio, eventualmente applicando il principio della rateizzazione qualora si ricorra a tale strumento; -La quota afferente il costo di costruzione è invece accertata con l’inizio dei lavori ed imputata secondo le regole proprie dell’ente. ATTENZIONE: la quota afferente gli oneri di urbanizzazione è importo dovuto indipendentemente dall’eventuale successivo inizio lavori, nel senso che anche se i lavori non iniziano perché oggetto di proroga, non vengono prorogati i termini di versamento degli oneri. Pertanto può accadere che un soggetto versi gli oneri e magari anche l’eventuale rata iniziale del costo di costruzione con l’inizio dei lavori, ma poi non prosegua l’opera con diritto quindi alla restituzione di quanto versato. 19 PERTANTO e soprattutto in tale momento, in caso di procedimento che comporta entrate particolarmente significative (si pensi ad area commerciale in piccolo comune) è necessario monitorare puntualmente l’andamento dell’opera prima di utilizzare i relativi importi in spesa, essendo preferibile un eventuale accantonamento in avanzo e l’utilizzo dei fondi quando si è certi di non correre il rischio di dover restituire il versato in quanto l’opera non ha avuto corso. DEVE INOLTRE essere prestata particolare attenzione alla garanzia fideiussoria (vedi documento in allegato). 20 ENTRATE DALLA UNIONE EUROPEA p. 3.12 Sono accertate in corrispondenza degli impegni di spesa sul presupposto che l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari. ENTRATE CONTRIBUTI ENTI TERZI p. 3.6 Se contributi non “a rendicontazione”, l’accertamento è correlato all’atto amministrativo adottato dall’ente concedente, con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il contributo è erogato. Si ritiene, pertanto, che il contributo vada imputato nel medesimo esercizio nel quale l’ente concedente impegna la spesa. 21 Se siamo in presenza di contributi a rendicontazione, sia di parte corrente che capitale, il principio prevede che: a) Se l’ente concedente non sta applicando i nuovi principi, si accerta in corrispondenza degli impegni di spesa; b) Se l’ente concedente adotta i nuovi principi, allora: -l’ente concedente dovrebbe stanziare in spesa sulla base del cronoprogramma dell’ente ricevente; -L’ente ricevente accerta le entrate imputando agli esercizi in cui impegna le spese; -In caso di modifica del cronoprogramma, l’ente ricevente comunica il nuovo cronoprogramma all’ente concedente ed entrambi gli enti provvedono ad apportare le conseguenti variazioni ai propri documenti di bilancio al fine di mantenere correlazione nei relativi stanziamenti di bilancio, accertamenti ed impegni. 22 CESSIONE DI BENI p. 3.13 – 3.14 Sono accertati al momento del rogito imputando l’entrata all’esercizio in cui è previsto il pagamento, applicando la regola sulla rateizzazione in caso di ricorso a tale forma come saldo dell’obbligazione. In caso di vendita di bene commerciale, l’entrata è accertata al lordo dell’iva. Per gli equilibri di bilancio, solo l’imponibile potrà essere destinato ad investimenti, mente la quota di iva accertata potrà essere destinata a finanziare il titolo I della spesa per il versamento dell’iva a debito. Si ritiene comunque che l’eventuale Iva a debito in entrata possa finanziare investimenti con Iva detraibile in quanto concernenti attività commerciali. 23 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI p. 3.18 Nel caso di assunzione di mutui tradizionali, qualora l’importo non sia totalmente incassato ma sia reso disponibile in un conto dedicato (es. mutui Cassa DD.PP.), allora si è di fatto in presenza di un versamento in un conto di deposito e si dovranno effettuare le seguenti scritture: Codice Descrizione Acc.to Rev.le Codice 6.03.01.0 4.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA 1.000 1.000 2XXXXXX XX ---------- 1.000 (o Fpv) ----- 5.04.07.0 1.001 Prelievi da depositi bancari 1.000 ---- Versamenti a depositi bancari 1.000 1.000 3.04.07.0 1.001 Descrizione Imp. Man.to 24 APERTURE DI CREDITO p. 3.19 Trattandosi di finanziamenti che si traducono in mutui a seguito della effettiva necessità di liquidità, i singoli accertamenti corrispondono agli impegni che vanno a finanziare. MUTUI CON ONERI A CARICO DI ALTRO ENTE p. 3.20 L’ente beneficiario di un contributo consistente in mutuo con rate di ammortamento a carico di altro ente, iscrive l’entrata del mutuo tra i trasferimenti in conto capitale. A nostro avviso, risulta più corretta l’iscrizione tra i contributi agli investimenti posto che il mutuo è normalmente finalizzato alla realizzazione di un’opera. 25 ALTRE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO -Le penali e gli altri oneri in caso di estinzione anticipata / rinegoziazioni vanno iscritte al titolo I della spesa e non sono finanziabili da debito; -In caso di contratti derivanti su un sottostante nozionale, devono essere effettuate operazioni distinte per il flusso di debito originario ed i flussi derivanti dal derivato, non potendo procedere con compensazioni; -In caso di flussi positivi sui derivati, la differenza deve costituire avanzo vincolato prima a garantire i rischi futuri sul derivato, poi estinzione anticipata di debito e quindi spese di investimento; -Gli up front incassati sui derivati vanno contabilizzati al titolo VI dell’entrata con quota di rimborso del prestito da computarsi sulla base del piano di ammortamento. 26 -In caso di chiusura di un derivato con mark to market positivo, l’importo incassato è contabilizzato al titolo III dell’entrata ed è vincolato fino a che non sono chiusi tutti i derivati. Chiusi tutti i derivati, l’eventuale residuo è vincolato all’estinzione del debito. 27 ACCERTAMENTO DI PARTITE CHE NON GENERANO MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE Il principio contabile prevede che la rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa sia comunque effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione e che la registrazione sia effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa. Pertanto devono essere registrate a bilancio: -Permute di immobili; -Acquisizioni a scomputo oneri di urbanizzazione; -Interventi di manutenzione a scomputo canoni; -Altre operazioni di natura permutativa. 28 FOCUS: PERMUTE Uno dei problemi che può sorgere in caso di permute alla pari (senza ciò esborso o incasso di denaro), deriva dalle registrazioni che si devono effettuare nei casi in cui i beni permutati hanno diverso valore. La faq 39 riporta che “l’esigenza di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale, necessaria per la realizzazione del sistema di contabilità integrata previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, … comporta la necessità che sia la contabilità finanziaria che quella economico-patrimoniale registrino sempre i medesimi fatti gestionali”. Conclude tale faq che in caso di acquisizione di un bene che ha maggior valore rispetto al bene ceduto, la differenza sia contabilizzata in entrata come “contributo agli investimenti. 29 Personalmente non si condivide la risposta della Faq in quanto manchevole di una analisi preliminare. Il principio OIC n. 16 (si ricorda che gli OIC valgono se non diversamente disciplinato), infatti, prevede: 1) qualora la permuta di una immobilizzazione con un'altra rappresenti nell'aspetto sostanziale un'operazione di acquisto-vendita, la registrazione va effettuata sulla base dei valori di mercato dei beni permutati; 2) nel caso invece la permuta non rappresenti nell’aspetto sostanziale una compravendita, ma costituisca mezzo per procurarsi disponibilità di un bene simile, senza l'obiettivo del conseguimento di un ricavo, il valore originario dell'immobilizzazione acquisita deve essere tenuto pari al valore contabile dell'immobilizzazione ceduta. Inoltre, in tali casi, gli oneri accessori (spese notarili, ecc.) si ritiene non debbano andare capitalizzati, ma imputati direttamente a conto economico. 30 Nel caso delle opere a scomputo, posto che normalmente il valore delle opere realizzate supera l’importo degli scomputi, si deve distinguere: a) Se la convenzione non prevedeva esplicitamente l’obbligo di fare opere ulteriori, allora il valore delle opere acquisite è uguale al valore degli oneri scomputati; b) Se invece la convenzione prevedeva esplicitamente la realizzazione di opere aggiuntive, allora la contropartita di tali opere aggiuntive è un contributo agli investimenti in entrata. 31 ASPETTI DI CRITICITA’ L’esigenza di contabilizzare al lordo porta con se la necessità: -Di definire corrette procedure di comunicazione degli accertamenti; -Di definire corrette procedure di comunicazione degli incassi in termini di imputazioni ai diversi accertamenti aperti sui vari esercizi; -Di definire le procedure di incasso dei ruoli; -Di definire procedure di controllo dei residui. CONSIGLIO: Incontrarsi con gli uffici per cercare di capire quando l’ente diventa creditore e quindi quando si può fare accertamento, quale è l’operatività degli uffici, come possono essere gestiti gli incassi, come avviene l’eventuale successiva attività di riscossione coattiva. Le procedure con cui sorge il credito possono infatti essere le più disparate. 32 Esempio Comune di Venezia: - Il corrispettivo per il trasporto scolastico viene comunicato ad inizio anno e può essere pagato in unica soluzione a novembre, o in tre rate. Inoltre il corrispettivo è dovuto anche se non si utilizza il trasporto; - Il corrispettivo per la frequenza agli asili nido viene richiesto posticipatamente con cadenza bimensile sulla base delle effettive presenze del bambino; Come si può notare, il diverso procedimento genera diverse modalità con cui si procede all’accertamento. Ecco il perché è necessario incontrarsi e capire puntualmente le procedure per poi stilare condivisi protocolli formali di comunicazione. 33 ELIMINAZIONE / MANTENIMENTO DEI RESIDUI Per quanto concerne l’eliminazione dei residui attivi, c’è da rilevare che il principio prevede espressamente una puntuale descrizione delle attività seguite per la realizzazione dell’incasso. Infatti il punto 9.1 prevede che “Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”. 34 Inoltre l’esigenza di accertare al lordo può comportare la formazione di una mole notevole di residui. Sul punto è utile richiamare sempre il punto 9.1 nella parte in cui prevede che “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”. 35 Sempre il principio 9.1 afferma che “è, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all’accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.” 36 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Il principio tale per cui si deve accertare le entrate al lordo anche della quota di difficile esazione comporta l’obbligo di istituire apposito fondo crediti di dubbia esigibilità, costituito da uno stanziamento non impegnabile nel bilancio di previsione che confluisce poi in uno specifico accantonamento nell’avanzo di amministrazione. Si devono poi distinguere 3 fasi: a) La fase di stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione; b) La fase gestionale, di verifica della congruità in corso d’anno; c) La fase in sede rendiconto, finalizzata a definire il corretto importo dell’accantonamento sulla base dei residui totali presenti a bilancio al 31.12. 37 Fondo in sede di bilancio di previsione L’ammontare del fondo stanziato nel bilancio di previsione è determinato in ragione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Il primo esercizio di applicazione (2015) può essere stanziato il 50% del fondo “corretto”; il secondo esercizio (2016) può essere stanziato il 75%; il terzo anno lo stanziato è effettuato per l’intero importo (punto 3.3). ATTENZIONE: in ogni caso in sede di consuntivo è necessario comunque fin da subito accantonare tutto il fondo. 38 La procedura è poi indicata nell’esempio 5 allegato al principio. Innanzitutto si devono individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non sono oggetto di accantonamento: • i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, • • i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. Nella nota integrativa è necessario dare adeguata motivazione per le entrate non oggetto di accantonamento. 39 La metodologia di calcolo riportata nell’esempio non è particolarmente chiara. Analizzando l’ultima parte dove viene riassunto il procedimento (Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi: • per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente. E così via negli anni successivi.; • per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell’ esercizio precedente. E così via negli anni successivi. 40 Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente), si ritiene conclusivamente che il procedimento debba essere: a) Il primo anno (2015), per ognuno degli anni dal 2009 al 2013 (dal 2010 al 2014 se bilancio fatto dopo 31.12.2014) media tra riscossioni dell’anno (competenza + residui) ed accertamenti (solo competenza); b) Il secondo anno (2016), per ognuno degli anni dal 2010 al 2014 (dal 2011 al 2014 se bilancio fatto dopo 31.12.2014) media tra riscossioni dell’anno (competenza + residui) ed accertamenti (solo competenza). Se bilancio fatto dopo 31.12.2014, il 2015 viene computato rapportando incassi di competenza su accertamenti di competenza; 41 c) Possibilità di considerare tra gli incassi di competenza (allorquando si rapportano incassi di competenza su accertamenti di competenza) anche gli incassi dell’esercizio successivo in conto esercizio precedente. Qualora si applichi tale disciplina, i criteri prima visti slittano di un anno. A regime, si devono rapportare per ognuno dei 5 anni precedenti gli incassi di competenza (eventualmente integrati secondo il punto c)) agli accertamenti di competenza. La media deve essere calcolata sia come media del totale che come media tra i rapporti annuali. Non è chiarito alla fine quale delle due deve essere scelta, arrivando a risultati diversi. Ottenuta comunque una percentuale media, l’accantonamento al fondo è dato applicando alla previsione di competenza una percentuale pari al complemento a 100 della media ottenuta. 42 Nel principio valido per il 2014 è stata inserita previsione, non ancora recepita per i principi validi per il 2015, che consente di far riferimento solo ai 3 esercizi precedenti e non ai 5 per gli enti che abbiano formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione attraverso, ad esempio, l’istituzione di unità organizzative dedicate al recupero o l’avvio di procedure di riscossione più efficaci quali l’ingiunzione rispetto al ruolo. A regime, pertanto, l’intenzione del legislatore è quella di obbligare gli enti a mettere a fondo una percentuale pari a quanto nel primo anno, o al più alla fine del secondo, non si è in grado di riscuotere, in modo che, concettualmente, tutti i crediti con anzianità maggiore ai due anni siano coperti da fondo crediti di dubbia esigibilità. Considerazione: appare comunque problematico non considerare le quote che in ogni caso vengono normalmente incassate anche oltre il secondo esercizio. 43 Fondo in sede di gestione In sede di gestione deve essere fatta una attività di verifica della congruità del fondo iscritto nel bilancio di previsione rispetto a come si sta evolvendo la gestione. In particolare si continua ad applicare la percentuale determinata in sede di bilancio di previsione al maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento, a meno che l’andamento degli incassi rispetto allo stanziamento e/o all’accertamento non consenta una riduzione. Es.: in sede di bilancio di previsione l’accantonamento è al 30%. 44 Per. Stanz.to (a) Accer.to (b) Incass.to (c) % Fondo su incassi % Fondo = previsione 100 – (c/magg(a,b)*100) % da applicare su maggiore tra (a) e (b) Lug 1.000 600 300 70% 30% 30% Sett 1.000 1.200 900 25% 30% 25% Nov 1.500 1.250 1.000 33,33% 30% 30% Precisazioni: - La verifica va effettuata almeno in sede di assestamento di bilancio (31 luglio); - Anche qui per i primi due anni possono essere utilizzate le percentuali ridotte del 50% e del 75% del fondo corretto. 45 Fondo in sede rendiconto In sede di rendiconto il fondo è finalizzato alla verifica della congruità degli accantonamenti rispetto al totale dei residui di bilancio. A tal fine si procede a: a) determinare, per ciascuna entrata individuata in sede di bilancio di previsione quale potenzialmente produttrice di crediti incerti, la media del rapporto tra incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno per ognuno dei 5 anni precedenti. L’importo dei residui attivi ad inizio anno può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi eliminati e/o reimputati agli esercizi successivi in occasione del riaccertamento rispetto al totale dei residui attivi; b) applicare all’importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a 100 della media di cui al precedente punto. 46 Anche qui c’è da dire che le medie possono essere calcolate come media semplice o media ponderata. OSSERVAZIONI: si è dell’opinione che il principio verrà ulteriormente rivisto al fine di portare in detrazione dal denominatore (residui inizio anno) quelli successivamente eliminati per inesigibilità. In ogni caso se nel corso dell’esercizio sorgono crediti dubbi anche al di fuori della tipologia individuata in previsione, si deve procedere comunque ad accantonare a fondo, potendo anche agire sul singolo accertamento. In termini operativi, si ritiene comunque opportuno legare il fondo a singoli accertamenti in modo tale da poter predisporre il sistema per scritture automatiche in contabilità economico patrimoniale. Infatti: ogni eliminazione di un residuo coperto da fondo crediti di dubbia esigibilità non genera scrittura di insussistenza dell’attivo ma incide solo sui conti patrimoniali, mentre ogni incasso in surplus rispetto alla quota accantonata genera una sopravvenienza attiva. 47