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Riforma contabilità 10 12 2015
“La riforma della contabilità armonizzata” Oristano, 10 dicembre 2015 Dott. Carlo Raccosta La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei Revisori • La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali potenziata • Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” • I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata • L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul Patto di stabilità • La nuova programmazione Pluriennale • Il fondo pluriennale vincolato • Il fondo crediti di dubbia esigibilità • Il riaccertamento dei residui • Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata 1 Nelle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi. Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. esigibile La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. Il principio della competenza finanziaria prescrive: a)il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b)il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione. Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti. 2 La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei Revisori • La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali potenziata • Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” • I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata • L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul Patto di stabilità • La nuova programmazione Pluriennale • Il fondo pluriennale vincolato • Il fondo crediti di dubbia esigibilità • Il riaccertamento dei residui • Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Classificazione delle spese • L’art. 12 dispone che le AP adottino uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa. • Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate (Es. Missione 03: Ordine pubblico e Sicurezza) • I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni (Es. Programma 01: Polizia Locale e Amministrativa). • L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni è costituita dai programmi 3 Classificazione delle spese Vecchio metodo • 1. 2. 3. 4 4. Ordinate in titoli,funzioni, servizi e interventi: Titoli: classificano la spesa in base ai principali aggregati economici; Funzioni: richiamano le principali funzioni svolte dall’azienda (es. istruzione,viabilità) Servizi: duplice valenza(i) scomposizione delle funzioni in aree di bisogno più dettagliate e (ii) riferimento alle unità organizzative che gestiscono le attività dell’azienda in quell’area di bisogno I t Interventi: ti specifici ifi i fattori f tt i produttivi d tti i (es. ( personale) Nuovo metodo • Ordinate in missioni e programmi: 1. Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’amministrazione; 2. Programmi: I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato Classificazione delle entrate • L’art. 15 dispone che le AP adottino uno schema di bilancio articolato per Titoli e Tipologie che evidenzi le finalità dell’Entrata. • a)) titoli, i li definiti d fi i i secondo d la l fonte f di provenienza i ddelle ll entrate; • b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato 4 Composizione delle entrate Vecchio metodo Nuovo metodo • Entrate articolate in titoli, categorie e risorse 1. Titoli: fanno riferimento alla fonte di provenienza, ossia alla natura dell’entrata; 2. Categorie: individuano più specificamente la tipologia dell’entrata 3. Risorse: individuano lo specifico oggetto dell’entrata (es. l’ICI tra le imposte) • 1. 2. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato I MACROAGGREGATI DELLA SPESA CORRENTE: TITOLO I Nuova contabilità Redditi da lavoro dipendente (01) DPR 194/1996 Personale (01) Imposte e tasse a carico dell’ente (02) Imposte e tasse (07) cqu s o ddi be beni e se servizi v (03) Acquisto Acquisto beni di consumo (02) Prestazioni di servizi (03) Utilizzo beni di terzi (04) Trasferimenti correnti (04) Trasferimenti (05) Rimborsi e poste correttive delle entrate (09) Trasferimenti di tributi (solo per le regioni) (05) Fondi perequativi (solo per le Regioni) (06) Interessi passivi (07) Interessi passivi e oneri finanziari (06) Altre spese per redditi di capitale (08) ---- Altre spese correnti (10) Oneri straordinari gestione corrente (08) Fondo svalutazione crediti (10) Fondo di riserva (11) Fondo ammortamenti finanziari (09) 5 I MACROAGGREGATI DELLA SPESA INVESTIMENTO: TITOLO II E III Nuova contabilità DPR 194/1996 Tributi in conto capitale a carico dell’ente (tit. 2 macro 01) Investimenti fissi lordi (tit.2 macro 02) Acquisizione di beni immobili (01) Contributi agli investimenti (tit. 2 macro 03) Incarichi professionali esterni (06) Espropri e servitù onerose (02) Acquisti beni per realizzazioni in economia (03) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia (04) Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature (05) Trasferimenti di capitale (07) Trasferimenti in conto capitale (tit. 2 macro 04) Altre spese in conto capitale (tit. 2 macro 05) Partecipazioni azionarie (08) Acquisizioni di attività finanziarie (tit. 3 macro 01) C f i Conferimenti ti di capitale it l (09) Concessioni di crediti e anticipazioni (10) Concessioni crediti a breve (tit. 3 macro 02) Concessioni crediti medio-lungo termine (tit. 3 macro 03) Altre spese per incremento di attività finanziarie (tit. 3 Partecipazioni azionarie (08) macro 04) Conferimenti di capitale (09) Macroaggregati spese per rimborso prestiti (titolo 4 E 5): 01 Rimborso di titoli obbligazionari; 02 Rimborso prestiti a breve termine; 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine; 04 Rimborso di altre forme di indebitamento. MACROAGGREGATI (MA) DI CUI AL DPCM 28/12/2011 INTERVENTI (INT (INT.)) DI CUI AL DPR 194/1996 TITOLO MA 4 1 Rimborso di obbligazionari 4 2 Rimborso prestiti breve termine 4 3 4 5 4 TITOLO DESCRIZIONE titoli a Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Chiusura anticipazioni di tesoreria INT. DESCRIZIONE Rimborso di prestiti obbligazionari 3 4 3 2 3 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 3 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 3 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 3 1 Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso per anticipazioni di cassa 6 Macroaggregati Uscite per conto terzi e partite di giro (titolo 7): 01 Uscite per partite di giro 02 Uscite per conto terzi MACROAGGREGATI (MA) DI CUI AL DPCM 28/12/2011 INTERVENTI (INT.) DI CUI AL DPR 194/1996 TITOLO MA DESCRIZIONE TITOLO INT. 7 1 Uscite per partite di giro 4 1 Ritenute previdenziali assistenziali al personale 4 2 Ritenute erariali 4 3 Altre ritenute al personale per conto terzi 4 6 Rimborso di anticipazione di ffondi di per il servizio i i economato t 4 4 Depositi cauzionali 4 5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 4 7 Depositi per spese contrattuali 7 2 Uscite per conto terzi DESCRIZIONE e L’impegno di spesa Nel nuovo art. 183 del TUEL e punto 5 del P.C. applicato della contabilità finanziaria si dice che: “Gli elementi costitutivi dell’impegno sono: la ragione del debito; l’indicazione della somma da pagare; il soggetto creditore; la scadenza dell’obbligazione; - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. bil i L’indicazione della scadenza dell’obbligazione diventa un elemento obbligatorio dell’impegno di spesa 7 PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATO Competenza finanziaria Il punto 2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che: Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile Nel principio generale della competenza finanziaria viene definito il criterio di ESIGIBILITA’ delle obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in termini operativi, in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di entrata e di spesa. SCADENZA = ESIGIBILITA’ 8 Competenza finanziaria “potenziata” Si distingue: Quando si registra Quando è esigibile Nel precedente principio di competenza (D. Lgs. 267/2000) i due momenti coincidono Revisione del concetto di accertamento Fondo svalutazione crediti Revisione del concetto di impegno Fondo pluriennale vincolato 9 La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei Revisori • La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali potenziata • Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” • I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata • L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul Patto di stabilità • La nuova programmazione Pluriennale • Il fondo pluriennale vincolato • Il fondo crediti di dubbia esigibilità • Il riaccertamento dei residui • Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi quello in corso di gestione: - le entrate accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione (alienazioni, oneri urbanizzazione, entrate correnti ecc..); - le entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione; - le entrate derivanti da mutui i cui contratti prevedono l’erogazione delle risorse in una unica soluzione prima della realizzazione dell’investimento; - le entrate derivanti da forme di finanziamento flessibile; - le entrate derivanti da accensioni di prestiti i cui contratti prevedono l’esigibilità del finanziamento secondo i SAL - l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a condizione che siano rispettate p priorità NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato. 10 Competenza finanziaria:SPESE CORRENTI VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Acquisto beni di consumo e prestazione di servizi (punto 5.2 lettera b) p.c. applicato c.f.) • La spesa è imputata all’esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2014 sono impegnate per intero Utilizzo di beni di terzi sul 2014, anche se la fattura di dicembre è esigibile a gennaio/febbraio 2015). Per poter riportare a residuo occorre che la fattura pervenga nei 2 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o che il responsabile della spesa dichiari che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione/fornitura è stata resa nell’anno di riferimento (punto 6.1) • Fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di somministrazione periodica ultra annuale si imputa su ciascun esercizio la quota annuale • Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti) • Gettoni presenza consiglieri: nell’esercizio in cui la prestazione è resa anche se le spese sono liquidate e pagate nell’esercizio successivo • Fitti, noleggi, ecc…: scadenza dell’obbligazione giuridica passiva (punto 5.2 lettera d) Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Personale • All’inizio dell’esercizio di riferimento si impegna automaticamente la spesa per l’importo (punto 5.2 lettera a) p.c. applicato c.f.) risultante dai c.d. “tabellari”, anche se si tratta di personale comandato (accertamento in entrata del rimborso) • La spesa per i rinnovi contrattuali compresi i relativi oneri riflessi a carico ente sono imputati nell’esercizio in cui è firmato il CCNL (consigliato l’accantonamento al fondo rinnovi contrattuali nelle more della stipulazione del nuovo CCNL, che confluisce nell’avanzo di amministrazione) • La spesa per il trattamento accessorio è imputato nell’esercizio della sua erogazione (= la produttività 2014 erogata nel 2015 è impegnata sulla competenza 2015). Contratto firmato entro il 31.12: Re-imputazione con FPV Contratto non firmato entro il 31.12: Spesa confluisce nell’avanzo vincolato • Incentivi per legali Avvocatura: trattandosi di obbligazione passiva condizionata all’esito del giudizio favorevole per l’Ente, si devono accantonare le risorse stanziando nell’esercizio le relative spese, che confluiscono in avanzo vincolato. L’impegno potrà essere effettuato solo dopo la conclusione del giudizio, ai fini della liquidazione di quando dovuto 11 VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Incarico a legali (punto 5.2 lettera g) p.c. applicati c.f.) Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, se l’obbligazione non è esigibile si provvede alla cancellazione dell esigibile, dell’impegno impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. L’ente chiede ogni anno al legale di confermare il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Indennità fine mandato (punto 5.2 lettera i) p.c. applicati c.f.) Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del …” Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione immediatamente utilizzabili VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Fondo rischi Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. (punto 5.2 lettera h) pc p.c. applicato c.f.) L’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione VINCOLATO. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. contenzioso In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente e il relativo onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente. L’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti 12 VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Interessi Imputati negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva scade. passivi (punto Interessi derivanti da operazioni di indebitamento sono imputati 5.2 lett. f) p.c. applicato c.f.) nell’anno in cui scade l’obbligazione giuridica in funzione del piano di ammortamento Imposte e tasse (punto 5.2 lettera e) p.c. applicati c.f.) • IVA a debito (per servizi rilevanti): esercizio in cui è presentata la dichiarazione o, se il versamento è effettuato durante l’anno, esercizio in cui è effettuato il versamento. Il Credito IVA è imputato all’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o compensazione Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’investimento finanziato con debito è vincolata alla realizzazione dell’investimento. Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti. • IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l’IRAP è riferita Se l’ente ha adottato il metodo commerciale e in sede di dichiarazione ha un credito, l’imputazione è all’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso I SERVIZI PER CONTO TERZI (P. 7 p.c. app. c.f.) Deroga: Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale (sostituto di imposta). Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale le operazioni c/terzi non hanno natura autorizzatoria Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi” l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: • ammontare, • tempi e • destinatari della spesa 13 Contabilizzazione utilizzo incassi vincolati (punto 10 p.c. applicato c.f.) A decorrere dal 1°gennaio 2015 vi è l’obbligo di contabilizzare nelle scritture contabili i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate. A tal t l fine fin glili articoli rti li del d l Tuel T l (180 per p r glili incassi in i e 185 per p r i pagamenti) prevedono che sulle reversali e sui mandati devono essere indicati i vincoli di destinazione che possono derivare da legge, da trasferimenti e da prestiti. Esempio Incassi sul c/c tesoreria: entrate libere 30 – entrate vincolate 100 = 130 Pagamenti sul c/c tesoreria: spese non vincolate 40 Contabilizzazione utilizzo incassi vincolati (punto 10 p.c. applicato c.f.) Per l’utilizzo occorre fare reversale e mandato nelle partite di giro: Mandato U 7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 tuel” 10 Reversale E 9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 Tuel” 10 Supponiamo che si incassa 30 di entrate non vincolate. Il reintegro: Mandato U 7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel” 10 Reversale E 9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel” 10 14 Incassi sul c/c diverso da quello gestione tesoreria: entrate libere 30 – entrate vincolate 100 = 130 Pagamenti sul c/c tesoreria: spese non vincolate 40 Trasferimento somme: Reversale E 5.04.07.01.001 “Prelievi da depositi bancari” 10 Per l’utilizzo occorre fare reversale e mandato nelle partite di giro: Mandato U 7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 tuel” 10 Reversale E 9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 Tuel” 10 Supponiamo che si incassa di 30 entrate non vincolate. Il reintegro: Mandato U 7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel” 10 Reversale E 9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel ”10 Ritrasferimento Mandato U 3.04.07.01.000 “Versamento a depositi bancari” 10 Entrate tributarie gestite con ruolo (punto 3.7 p.c. applicato c.f.) Principio applicato competenza finanziario Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (bollettini, liste di carico...) a regime sono accertate e i imputate contabilmente bil all’esercizio ll’ i i in cui è emesso il ruolo. I ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano l’accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli a contabilizzate,, pper ragioni g di prudenza, per cassa potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. E’ consigliabile per una trasparenza contabile iscrivere tali crediti, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, nel conto del patrimonio. A cosa si applica e cosa cambia Applicabile a: -Tares/TIA/TARSU -Imposta Imposta pubblicità -Tosap Cosa comporta Gestione Fondo crediti dubbia e difficile esigibilità g 15 Entratecompetenza tributarie Principio applicato finanziario riscosse per autoliquidazione Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate: -sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto; - nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. In questo caso la componente dell dell’avanzo avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. Periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto A cosa si applica e cosa cambia Applicabile a: -IMU (per cassa) -Addizionale Addizionale comunale IRPEF (stima MEF) -Imposta soggiorno (per cassa) Cosa comporta Rispetto p al ppassato sostanzialmente invariato Entrate Tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o altra PA Principio applicato competenza finanziario Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo. A cosa si applica e cosa cambia Applicabile a: -Fondo solidarietà comunale -Compartecipazione Compartecipazione IVA Cosa comporta Rispetto al passato sostanzialmente invariato 16 Avvisi di accertamento di entrate tributarie Principio applicato competenza finanziario A cosa si applica e cosa cambia Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate tributarie, l’accertamento contabile è registrato quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tale caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa l ti all tributo t ib t considerato id t “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo” Applicabile a: - Tutti i tributi oggetto di accertamento Cosa comporta Occorre anticipare i tempi per le notifiche, in quanto per poter accertare gli avvisi nell’anno occorre aspettare i 60 giorni dalla notifica Gestione Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA – TITOLO II Classificazione D.P.R 194/1996 Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti ddallo ll Stato S 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 4 Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri l i entii del d l settore pubblico bbli Classificazione Titolo II Entrata Nuovo bilancio Tipologia Trasferimenti correnti Categoria Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Imprese Trasferimenti correnti da istituzioni sociali privati Trasferimenti f i i correntii dall’Unione d ll i Europea e dal Resto del Mondo 17 CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA – TITOLO III Classificazione nuovo bilancio Classificazione D.P.R 194/1996 Categoria. Tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d ll gestione dalla i dei d i beni b i 1 Proventii dei P d i servizi i i pubblici 2 Proventi dei beni comunali Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3 Interessi su anticipazioni o crediti Interessi attivi 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate Altre entrate da redditi da capitale 5 Proventi diversi Rimborsi e altre entrate correnti VOCI DI ENTRATA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA Proventi dei servizi pubblici Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore e imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza. Vale anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. i (punto 3.8 p.c. applicato c.f.) Interessi attivi (punto 3.9 p.c. applicato c.f.) Imputate all’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile Interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell’anno successivo: è possibile accertare l’entrata nell’anno successivo, imputandola all’esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell’incasso verificatosi prima dell’approvazione del rendiconto. Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell’incasso. Stesse regole valgono per interessi passivi 18 VOCI DI ENTRATA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA Gestione dei beni Le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali pubblici (punto 3.10 locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell’idonea p.c. applicato c.f.) documentazione predisposta dall’ente e imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono considerate vincolate al finanziamento di interventi di investimento. Concessione Le entrate derivanti dalla concessione di diritti su beni diritti su beni demaniali o patrimoniali sono accertate a seguito demaniali o dell’emanazione dell’atto amministrativo, con imputazione patrimoniali (punto 3.16 p.c. applicato c.f.) VOCI ENTRATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA (esempio n. 4 p.c. applicato della c.f.) contabile all’esercizio previsto nell’atto amministrativo per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria CRITERIO IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI L’accertamento delle sanzioni avviene: • alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione); • qualora il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa; • per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata); • per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento dell accertamento originario; • per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate “per cassa” fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere accertate per cassa. La revisione dell’accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall’ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti dubbia esigibilità. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell’esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa). DECORRENZA RUOLI EMESSI A DECORRERE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECORRENZA: PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIO POTENZIATO Relativamente ai vincoli: in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni viene dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario e su tale differenza si applica la quota del 50% prevista dall’art. 208 del codice della strada Durante l’esercizio, a fronte del monitoraggio delle entrate e del fondo rischi su crediti, si adegueranno gli stanziamenti e con delibera di giunta si adegueranno i vincoli di destinazione 19 VOCI RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE (P. 3.5 p.c. applicato della c.f.) CRITERIO IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI Nei casi di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza e che non superi i 12 mesi dell’anno successivo. Se la rateizzazione supera i 12 mesi, l’accertamento è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione nasce ma è imputata agli esercizio in cui scadono le rate Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO - IV E V Classificazione Titolo IV Nuovo bilancio Classificazione D.P.R 194/1996 Categ oria Titolo IV 1 Alienazione di beni patrimoniali 2 Trasferimenti di capitali dallo Stato 3 Trasferimenti di capitali dalla Regione Tipologia. Tributi in conto capitale Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Altre entrate in conto capitale 4 Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico 5 Trasferimenti di capitali da altri soggetti Classificazione Titolo V Nuovo bilancio Tipologia Alienazione di attività finanziarie 6 Riscossione di crediti Riscossione di crediti a breve termine Riscossione di crediti a medio-lungo termine Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 20 Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE VOCI DI ENTRATA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA Alienazioni • Immobili: l’accertamento è effettuato al momento del rogito, con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione beni dell’obbligazione pecuniaria. immobili (punto 3 3.13 13 p p.c. c applicato della c.f.) Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito, differito è consentito l’accertamento dell’entrata nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi successivi. Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per cassa. Cessione diritti superficie p (punto 3.15 p.c. applicato c.f.) Cessione altri beni (punto 3.14 p.c. applicato c.f.) Permessi di costruire (punto 3.11 p.c. applicato della c.f.) L’accertamento è effettuato al momento del rogito, con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per cassa. Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le norme della cessione dei beni L’obbligazione giuridica attiva nasce con il passaggio della proprietà e in tale momento deve essere accertata l’entrata con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria L’obbligazione dei permessi a costruire è articolata in due quote: • La prima (oneri urbanizzazione) è immediatamente esigibile ed è collegata al rilascio del permesso: è accertata sulla competenza dell’esercizio in cui il permesso è rilasciato • La seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera: è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota. 21 CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO VI E VII Classificazione D.P.R 194/1996 Catego ria Classificazione Titolo 6 nuovo bilancio Tipologia 1 Anticipazioni di cassa 2 Finanziamenti a breve termine 3 Assunzioni di mutui e prestiti 4 Emissione di p prestiti obbligazionari Emissione di titoli obbligazionari Accensione Prestiti a breve termine Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Altre forme di indebitamento Classificazione titolo 7 Nuovo bilancio Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Mutui (punto 3.18 p.c. applicato c.f.) • L’accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di mutuo o prestito con imputazione sull’esercizio in cui la somma è esigibile = quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme. Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto. All’accertamento corrisponde un aumento del valore nominale dell’indebitamento (p (p. 3.21 allegato g 2)) D.p.c.m. p ) • Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, queste si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. • A fronte dell’indicato accertamento l’ente registra tra le spese, l’impegno e il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Prestiti • Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. • A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito. 22 PER DEPOSITARE SUL C/C BANCARIO Rev. Tit. Rev Tit 6 Accensione mutui 6.03.01.02.03 Mandato Tit. 3 Versamento a depositi 3.04.07.01.000 PER PRELEVARE Rev. Tit. 5 Prelievi da depositi p bancari 5.04.07.01.000 Mandato Titolo 2 investimento Accertamento Tit. 5 Prelievi da depositi bancari 5.04.07.01.000 Voce Criterio imputazione Apertura Credito Per le “aperture di credito” che si consolidano in mutui passivi a seguito dell’effettiva necessità di liquidità, l’accertamento è disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base delle erogazioni • L’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti e i relativi esercizi di imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del crono programma di spesa. (punto 3.19 p.c. applicato c.f.) Rinegoziazione (punto In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell’operazione sono da registrare nella spesa corrente 3.22 p.c. c.f.) Estinzione anticipata (punto 3.22 p.c.) In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo. 23 Leasing Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma il leasing finanfinanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia ziario l’investimento. (punto Pertanto il leasing finanziario e le operazioni assimilate sono registrate 3.25 p.c. con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da applicato debito. c.f.) Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo il cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente l ente si sta indebitando per acquisire un bene. Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le “Accensioni di prestiti” e si registra l’acquisizione del bene tra le spese di investimento (si accerta l’entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio). bilancio) L’importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene all’inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing (il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nell’operazione di leasing; se non è disponibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del locatario) Leasing finanziario Anche se formalmente non è di proprietà dell’ente,dal punto di vista contabile il bene è preso in carico dell’ente, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento. Al momento del pagamento i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa. All fine Alla fi del d l contratto t tt di leasing, l i l spesa per l’l’esercizio la i i d dell riscatto è registrata tra le spese di investimento. I nuovi principi di contabilizzazione delle operazioni di leasing si applicano alle nuove operazioni di leasing Leasing operativo Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza dell’opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica 24 Anticipazione cassa (punto 3.26 p.c. applicato c.f.) Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e il bil i di previsione bilancio ii pluriennale l i l di competenza t h hanno carattere tt autorizzatorio fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell dell’anticipazione anticipazione nel corso dell dell’anno anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell’allegato. Atto amministrativo di concessione del contributo = obbligazione giuridica (p. 5.2 lett. c) Se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza scadenza. Se l’atto amministrati o amministrativo non prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l’impegno è imputato all’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del trasferimento Nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza Le singole obbligazioni individuati sulla base del piano di ammortamento 25 Atto amministrativo di concessione del contributo = obbligazione giuridica Soggetti che adottano il principio della competenza finanziaria (punto 3.6 lettera b) Se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l’accertamento è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza. A tal fine ogni P.A. che impegna la spesa deve darne comunicazione ai destinatari (web, lettere, ecc…) Soggetti che non adottano principio competenza finanziaria Se l’atto amministrativo non prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l’accertamento è imputato all’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del trasferimento (punto lettera b) Trasferimenti del Ministero Interno Contributi 36 3.6 Esigibilità del contributotrasferime nto a rendicontazione Pubblicazione spettanze (p. 3.6 Lett.c) CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE (P. 3.6 LETT. c) p.c.) Beneficiario ed erogante applicano entrambi il principio della competenza finanziaria potenziato L’ente erogante non applica il principio della competenza finanziaria potenziato Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione” devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione). Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione” sono imputati agli esercizi in cui l’ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato sulla base del cronoprogramma e quindi non necessariamente gli accertamenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione)corrispondono con gli impegni assunti dall’amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti 26 Contributi a rendicontazione (p. 3.6 lett. B all. 2) Beneficiario ed erogante applicano entrambi il principio della competenza finanziaria potenziato Provincia assegna un contributo di 100 al Comune per un investimento che verrà effettuato: 30 anno N e 70 anno n+1 L’erogazione è a rendicontazione COMUNE PROVINCIA Entrata 30 N 70 n+1 Spesa 30 N 70 N+1 Spesa 30 N 70 N+1 L’ente erogante non applica il principio della competenza finanziaria potenziato COMUNE Entrata 30 N 70 n+1 PROVINCIA Spesa 100 N Spesa 30 N 70 N+1 La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei Revisori • La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali • Il principio della competenza finanziaria cc.d. d “potenziata” potenziata • I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata • L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul Patto di stabilità • La nuova programmazione Pluriennale • Il fondo pluriennale vincolato • Il fondo crediti di dubbia esigibilità • Il riaccertamento dei residui • Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata 27 La programmazione nella riforma contabile Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione. Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di contabilità e bilancio d li enti degli ti locali l li possono essere interpretate i t t t alla ll luce di questa finalità. Programmare: significato Programmare significa definire • cosa si vuole realizzare ((obiettivi o,, in altri termini, performance attese) • come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali • quando (tempi), (tempi) in un periodo futuro, futuro breve (fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o lungo (oltre i tre anni). 28 Programmazione: processo La p programmazione g è un p processo iterativo,, p per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell dell’amministrazione amministrazione. Programmazione e controllo … Nel principio applicato programmazione e controllo dei risultati costituiscono un “circuito” continuo che si svolge ininterrottamente e nel corso del quale si devono, a precise scadenze, rilevare ed esaminare accuratamente i risultati realmente conseguiti per poi confermare e/o correggere le decisioni prese generando le opportune modifiche nei documenti di programmazione (nota di aggiornamento del DUP, variazioni di bilancio, variazioni del PEG). 29 La programmazione nella riforma Rendere più trasparente e veritiera la rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente è, senza dubbio, la prima e irrinunciabile condizione da soddisfare affinché la funzione di programmazione i sii possa svolgere l i modo in d efficace. 30 Nuovo principio di competenza finanziaria L ’ introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria obbliga a imputare a ogni esercizio solo le obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza, fermo restando l’obbligo di rilevare tali obbligazioni nel momento in cui sorgono. Immediata conseguenza Il bilancio di previsione finanziaria ((BPF)) evidenzia p per un p periodo almeno triennale quante risorse saranno effettivamente disponibili in entrata e quante effettivamente esigibili in spesa e ne consente un reale coordinamento. Il “programma” come unità di voto L’individuazione del programma come unità di voto del BPF con una conseguente chiara distinzione fra “bilancio politico” e “bilancio gestionale” che, nel caso degli enti locali, resta il PEG. Immediata conseguenza Tale scelta rafforza e sostanzia il contenuto della funzione d’indirizzo e controllo assegnata dalla legge al Consiglio e concentra il dibattito politico sulle strategie e i programmi dell’ente. 31 Riduzione numero documenti di programmazione La rilevante riduzione del numero dei documenti a valenza programmatica posti a monte del BPF (di fatto, solo le linee programmatiche di mandato) con l ’ obbligo di redigere il Documento Unico di Programmazione (DUP). Immediata conseguenza Dare maggiore D i sistematicità it ti ità e coerenza al complesso delle decisioni che accompagnano, sostengono e spiegano strategicamente i valori finanziari posti nel BPF e poi nel PEG. Programmazione strategica, operativa ed esecutiva La “copertura” e l’integrazione di tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva) tramite i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le amministrazioni devono predisporre con una semplificazione per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti Immediata conseguenza Il processo di programmazione è integrale ed integrato, facilmente monitorabile e, se necessario, modificabile. 32 II documenti della programmazione: documenti della programmazione: • DUP • PEG DUP Ill DUP è la l principale i i l innovazione i i i introdotta d nell sistema di programmazione degli enti locali. L ’ aggettivo “ unico ” chiarisce l ’ obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione. 33 DUP Il DUP ha, come documento fondamentale e imprescindibile della programmazione locale, una sua precisa e distinta identità rispetto al BPF e al PEG. Il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del bilancio e costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del BPF. È nel DUP che l’ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel BPF. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il BPF. 34 DUP e deliberazione organi politici Per contenere il rischio che le decisioni degli organi politici siano disancorate dagli orientamenti definiti nel DUP (che gli stessi organi hanno approvato), dovrebbe spettare al regolamento di contabilità dell’ente il compito di individuare i casi di inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni del DUP. Ciò rafforza la necessità di mantenere il DUP aggiornato a salvaguardia della sua funzione. 35 DUP e linee di mandato Il DUP,, sviluppa pp e concretizza le linee p programmatiche g relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell’art. 46, comma 3 del TUEL. “Le linee programmatiche” sono l’unico documento di i di i indirizzo strategico i a monte del d l DUP. DUP: approvazione e variazione • Il DUP è proposto ogni anno, entro il 30 giugno, dalla Giunta al Consiglio che adotta le conseguenti deliberazioni entro il 31 luglio. • Entro il 15 novembre di ogni anno ll’organo organo esecutivo deve presentare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, lo schema di delibera del BPF all’organo consiliare e può, al contempo, presentare una nota di aggiornamento del DUP • Al fine di armonizzare programmazione statale e locale, per garantire l’attendibilità del DUP, l’organo esecutivo, a seguito di sopravvenute variazioni varia ioni del quadro normativo di riferimento, riferimento può presentare all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al DUP in corso di approvazione. 36 DUP: approvazione e variazione Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare q quelli ggià in atto, l'organo consiliare, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dal TUEL, adotta la necessaria, variazione al BPF, adegua il DUP e, di conseguenza, le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri d derivanti d ll’ d b dall’indebitamento e per la l copertura delle d ll spese di gestione DUP: composizione Il DUP si articola in due Sezioni: sezione strategica sezione strategica sezione operativa. Tale articolazione mira a rendere la struttura del DUP di più agevole predisposizione, fruizione e lettura, restando ferma la necessità di garantire continuità sistemica, sistemica logica, logica valoriale e finanziaria fra i contenuti delle due sezioni. 37 DUP: Sezione Strategica (SeS) Nel primo anno del mandato amministrativo devono essere individuati p per ogni g missione di bilancio,, ggli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici devono essere definiti con riferimento all’ente nel suo insieme individuando,, per ciascuno di essi, il contributo che è richiesto al gruppo amministrazione pubblica. SeS: Obiettivi strategici Condizioni esterne: – obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato; – valutazione corrente e prospettica della situazione socio‐economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio‐economico; – parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 38 4 La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei Revisori • La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali • Il principio della competenza finanziaria cc.d. d “potenziata” potenziata • I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata • L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul Patto di stabilità • La nuova programmazione Pluriennale • Il fondo pluriennale vincolato • Il fondo crediti di dubbia esigibilità • Il riaccertamento dei residui • Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata 39 Se l’ufficio di polizia locale, impegna il 27.12.X, con determina di impegno di spesa, la somma di 1.000 per stampati, posso riportare a residuo passivo la somma di 1.000? Risposta: Dipende Ordine è stato effettuato ff entro il 31.12.X? La merce è stata consegnata t entro il 31.12? Residuo passivo SI SI NO NO SI NO Non è un residuo e va in avanzo Re-imputazione impegno a esercizio successivo ESERCIZIO X ENTRATA IMPORTO IMPORTO SPESA Entrate correnti 1.000 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 U 1.03.01.02.001 1.000 Totale entrata 1.000 Totale spesa 1.000 40 ESERCIZIO X (Operazione 1: VARIAZIONE SU BILANCIO ESERCIZIO PRECEDENTE) ENTRATA IMPORTO 1.000 Entrate correnti Totale entrata 1.000 SPESA IMPORTO Missione 3 Programma 1 Titolo 1 U 1.03.01.02.001 1.000 1.000 = 0 di cui fondo pluriennale Vincolato U 1.10.02.01.000 1.000 Totale spesa 1.000 ESERCIZIO X+1 (operazione 2- VARIAZIONE SU BILANCIO ES. SUCC. ANCHE PROVVISORIO) ENTRATA IMPORTO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.000 Totale entrata 1.000 SPESA IMPORTO Missione 3 Programma 1 Titolo 1 U 1.03.01.02.001 1.000 pluriennale di cui fondo p vincolato Totale spesa 0 1.000 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO : VARIAZIONI Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti Se la merce non è consegnata entro il 31.12, entro il termine per l’approvazione del consuntivo, è necessario: - effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati del bilancio esercizio precedente (operazione 1) e le variazioni al bilancio dell’esercizio successivo anche se questo non è stato approvato (operazione 2). Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e di quello precedente necessarie alla re-imputazione delle spese sono effettuate con atto di giunta entro il termine per l’approvazione del rendiconto. • ri-accertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota esigibile (determinazione dirigenziale) (operazione 3). QUESTA E’ LA SITUAZIONE A REGIME. NEL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUVO SISTEMA, IN SEDE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI, SI FARA’ SOLO L’OPERAZIONE 2 e 3 41 Fondo pluriennale vincolato 2015 Articolo 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 Nel 2015 gli enti adottano sia il bilancio di previsione che il bilancio pluriennale con i vecchi schemi che assumono funzione autorizzatoria e affiancano ai fini conoscitivi i nuovi schemi di bilancio di previsione. “Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato,, mentre in spesa p p il fondo p pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale”. Fondo pluriennale vincolato Punto 5.4 Allegato 4.2 D.Lgs. 118/2011 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione d ll relative delle l ti spese. Prescinde P i d dalla d ll natura t vincolata i l t o destinata d ti t delle d ll entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; b)) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. 42 1.1.2015: cosa succede per ………………. ESERCIZIO o GESTIONE PROVVISORIA Art. 11 comma 16 D.Lgs. 118/2011 “In caso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2015, si applica la disciplina vigente nel 2014 ad esclusione degli enti in sperimentazione che adottano la nuova disciplina dell dell’art art. 163 del TUEL ossia: • dodicesimi calcolati sugli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio o gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio approvato al netto degli impegni già assunti e dell’importo del fondo pluriennale vincolato; • trasmettono al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1°gennaio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio provvisorio con indicazione delle quote già impegnate e del FPV COMPETENZA FINANZIARIA: SPESE IN CONTO CAPITALE Le spese in conto capitale sono imputate sulla competenza dell’esercizio in cui l’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è esigibile sulla base del relativo crono-programma (punto 5.3 p.c. applicato della c.f.). La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi deve essere assicurata sin dall’attivazione del primo impegno, con riferimento all’importo complessivo della spesa. PROBLEMA: se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi ((n+1,, n+2,, ecc..)) ma è finanziata da entrate accertate nell’anno in corso di gestione (n), come si realizza l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese di ciascun esercizio? 43 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO : UN ESEMPIO In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni patrimoniali da perfezionare nell nell’anno anno x stesso. Nello schema a lato sono riportati gli stanziamenti di bilancio decisionale in entrata e in spesa per il triennio: La costruzione della scuola richiederà 3 anni di lavori (x, x+1 e x+2): -l’anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; - la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel biennio x+1/x+2, in ragione del crono-programma: 150 per l’esercizio x+1 e 200 per l’esercizio x+2. ESERCIZIO X ENTRATA IMPORTO SPESA 450 Alienazioni (Titolo 4 Tipologia 400) Totale entrata 450 IMPORTO Missione 4 Programma 2 Titolo 2 450 di cui fondo pluriennale vincolato 350 Totale spesa 450 ESERCIZIO X+1 ENTRATA IMPORTO Fondo pluriennale vincolato parte capitale 350 Totale entrata 350 SPESA Missione 4 Programma 2 Titolo 2 IMPORTO 350 di cui fondo pluriennale vincolato 200 Totale spesa 350 ESERCIZIO X+2 ENTRATA IMPORTO IMPORTO SPESA Fondo pluriennale vincolato parte capitale 200 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 200 Totale entrata 200 Totale spesa 200 44 Ai soli fini della determinazione dell’accantonamento al Fondo pluriennale vincolato, possono essere finanziate dal fondo pluriennale: a) Tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate) sulla base di un progetto tt approvato t del d l quadro economico progettuale In questo caso la costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è consentita: b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera ancorché non impegnate In questo caso l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato è consentita a seguito dell’avvio delle procedure di affidamento dell’opera compreso il relativo quadro economico progettuale (anche se non ancora impegnato). - a prescindere dall’avvio delle procedure di affidamento della gara dell’opera pubblica; - ma solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. L’impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nell’intero quadro economico progettuale ma occorre aver impegnato almeno alcune spese dello stesso le quali evidenziano pertanto ll’inequivocabile inequivocabile volontà dell’ente di attivare le procedure di affidamento dei lavori Pertanto, le spese delle gare formalmente indette, costituiscono di fatto le uniche “prenotazioni di spesa” che permettono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili dell’ente. Tale regola vale solo per le spese di investimento e non è applicabile alle gare formalmente indette per spese correnti. Per p procedure di affidamento attivate ai sensi dell’art. 53,, comma 2 del D.Lgs. g 163/2006 si intende: - a) la pubblicazione del bando di gara o gli affidamenti in economia; b) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ • Fra le interventi dell’attuale bilancio della spesa è previsto il Fondo Svalutazione Crediti al fine di garantire ll’effettività effettività del principio dell’equilibrio finanziario. • Le somme iscritte nel Fondo Svalutazione Crediti non possono essere impegnate e, pertanto, confluiscono nell’Avanzo di Amministrazione. • I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal bilancio ed inseriti nel Conto del Patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo. • Il TUEL non quantifica il Fondo, i Principi dell’Osservatorio fanno riferimento al “presumibile grado di realizzo dei proventi accertati” la Corte Toscana al “ previsto mancato realizzo dell’anno , quantificato sulla base del dato medio relativo al triennio precedente”( del.104/2010). 90 45 IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Il DL 95/2012 “Decreto sulla Spending Review” all’art. 6 comma 17 prevede che “nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni”. si possono escludere dei quali sia certificata la «perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità» certficato dall’Organo di revisone. Per la prima volta si rende obbligatorio il FSC L’ art.1, comma 17 del DL. 35/13 aumenta il Fondo Sval. Al 30% nel caso si ricorra al finanziamento da parte della Cassa DDPP per i successivi 5 esercizi (percentuale modificata con DL 76/13 convertito con L.93/13) 91 IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ In base al principio applicato sulla contabilità finanziaria devono essere iscritte in bil i le bilancio l entrate di dubbia d bbi e difficile diffi il esazione i fondo f d crediti di i dubbia d bbi esigibilità i ibili à ( la trasparenza non può creare disequilibri di bilancio!!!) Posta contabile di natura patrimoniale alimentata da accantonamenti di natura economica (NO MANIFESTAZIONE FINANZIARIA) Per determinare il fondo crediti dubbi esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: A) Analizzare le singole categorie di entrata. Non richiedono accantonamento: 1) trasferimenti da altre PA 2) crediti assistiti da fidejussione 3) entrate tributarie che si accertano per cassa 92 46 • Domanda n. 29: (Fondo sval. Crediti della contabilità economico/patrimoniale) • Questo Comune accertava alcune entrate derivanti da ruoli (principalmente extratributarie) per cassa. Si chiede se i suddetti ruoli pregressi (risalenti, in alcuni casi, fino al 2000) debbano essere accertati nel 2012 per l'intero importo non ancora riscosso o se possano, in deroga al principio 3.7 essere accertati ancora per cassa, applicando il nuovo principio contabile ai soli titoli di credito che si origineranno a partire dal 2012 • Risposta: Premesso che i ruoli pregressi molto risalenti nel tempo (ad esempio al 2000) devono essere oggetto di attento esame per verificare l’effettiva esistenza del credito (potrebbero essere prescritti), con riferimento al quesito posto si rappresenta che le entrate per le quali negli esercizi precedenti è stato emesso il ruolo e che codesto Comune non ha accertato ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa, devono essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dal 2012. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo svalutazione crediti, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico economicopatrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità. IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ B) C) D) Per ciascuna entrata TIPOLOGIA calcolare la media tra incassi ed accertamenti ultimi 5 esercizi (per i primi 5 anni incassi c/competenza e c/residui) Determinare il FCDE applicando all all’importo importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna entrata di cui al punto A) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto B) E’ possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore!!!!!!!! in corso di esercizio (almeno in sede di assestamento e comunque con variazione di Consiglio): E) Si verifica la necessità di adeguamento del fondo facendo riferimento agli stanziamenti ed agli accertamenti (si considera l’importo maggiore) 94 47 IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ In occas occasione o e de del rendiconto: e d co to: F) Si considerano sia i residui attivi degli esercizi precedenti che quelli di competenza (dopo il riaccertamento). G) Si calcola la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e ll’importo importo dei residui attivi all all’inizio inizio di ogni anno per 5 anni • Si applica ai residui di cui al punto H) il complemento a 100 del punto I) 95 IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ I) Se il fondo complessivo è inferiore a questo importo si incrementa il vincolo sull’Avanzo di amministrazione se minore si svincola una quota di Avanzo di ammnistrazione. i i • L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce • A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento di residui attivi e rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti. 96 48 IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ Non si può più accertare per cassa!!!!! Le entrate si accertano e si imputano nell’esercizio nel quale è emesso il ruolo FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ E’ possibile una applicazione graduale del FONDO SVALUTAZIONE (percentuali modificate dalla legge di stabilità 2015) (facoltà): Nuovi enti armonizzati Sperimentatori 1. 2. 3. 4. 5. 55% nel 2015 55% nel 2016 70% nel 2017 85% nel 2018 100% dal 2019 36% nel 2015 55% nel 2016 70% nel 2017 85% nel 2018 100% dal 2019 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 97 % di stanziamento accantonato al ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENT STANZIAMENTI DI fondo nel rispetto OBBLIGATORIO AL FONDO O EFFETTIVO DI BILANCIO del principio BILANCIO (**) (*) (a) contabile applicato (b) (c) 3.3 (d)=(c/a) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 3010000 gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 3020000 repressione delle irregolarità e degli illeciti 0 0 130000,00 43,33% 0 0,00% 0 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0 0,00% 0 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0 0,00% 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 3000000 TOTALE TITOLO 3 300.000,00 122.820,00 0,00% 300.000,00 122.820,00 0 43,33% 49 IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ Alcune particolarità legate al FCDE!!! Fintanto che Fi h il FCDE non è congruo non è possibile ibil utilizzare ili l’ l’avanzo di amministrazione; Per le entrate di dubbia esigibilità riguardanti entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale, l’accantonamento al FCDE viene fatto da quest’ultimo (beneficiario finale); L eventuale quota di risultato di amministrazione svincolata in base alla L’eventuale determinazione a rendiconto del FCDE, può essere utilizzata per la copertura dello stanziamento nel FCDE nel bilancio di previsione dell’anno successivo; IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ Il fondo crediti di dubbia esigibilità evidenzia l’inefficienza dell’ente!!!!!! Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, ha lo scopo di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio Per gli enti abituati a spendere le entrate di dubbia esigibilità l’accantonamento al fondo equivale ad un taglio di spesa 100 50 La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei Revisori • La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali • Il principio della competenza finanziaria cc.d. d “potenziata” potenziata • I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata • L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul Patto di stabilità • La nuova programmazione Pluriennale • Il fondo pluriennale vincolato • Il fondo crediti di dubbia esigibilità • Il riaccertamento dei residui • Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata “Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno” La verifica del rispetto del patto di stabilità si verifica raffrontando: A) L’obiettivo programmatico B) Il saldo di competenza mista Se A) < o = B il patto è rispettato Se A) > B il patto non è rispettato 102 51 Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno Saldo di competenza mista Somma algebrica tra voci di bilancio alcune prese per competenza (accertamenti ed impegni), altre per cassa (incassi e pagamenti) Entrate correnti - Spese correnti + Pagamenti in conto capitale ( al netto delle entrate per riscossione crediti) – Pagamenti in conto capitale (al netto dei pagamenti per concessione di crediti) Saldo competenza mista!! Quando si parla di incassi e pagamenti si fa riferimento sia alla competenza che ai residui!!!!!!! 103 Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno Voci escluse dal calcolo del saldo di competenza mista: Tra le entrate • • • • • Titolo V entrate da indebitamento; Servizi conto terzi; Anticipazione p z Fondo di rotazione z ((no trasferimento f ma titolo V)) Avanzo di amministrazione Fondo di cassa Tra le spese Titolo III rimborso prestiti Servizi conto terzi; Fondo svalutazione crediti ( circ.6/2014); Fondo ammortamento (circ.6/2014); LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 CHIARISCE CHE L’ACCANTONAMENTO A FCDE “RILEVA” AI FINI DEL CALCOLO DEL SALDO DI COMPETENZA MISTA MA IL DL 78/15 CONVERTITO IN LEGGE 125/15 HA RIDOTTO IL SALDO 104 OBIETTIVO DELL’IMPORTO ACCANTONATO A FCDE PER OGNI ESERCIZIO • • • • 52 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. sono accertate per l’intero importo. Per tali crediti è necessario effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. L’esigenza, da un lato, di applicare il nuovo principio della p finanziaria secondo cui le entrate anche di dubbia e competenza difficile esazione devono essere interamente accertate e, dall’altro lato, impedire che tali entrate comportino assunzioni di spese non coperte finanziariamente è risolta con la gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (esempio n. 5 p.c. applicato c.f.) Le fasi che contraddistinguono la determinazione del FC sono: 1. Individuazione delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 2. Calcolo della % di incasso; 3. Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 53 FCDE: fase 1 La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è lasciata al singolo ente (almeno a livello di tipologia, ma l’ente può fare riferimento anche alle categorie o al capitolo) Non richiedono l’accantonamento l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: -trasferimenti da altre amministrazione pubbliche in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione del impegno da parte dell’amministrazione erogante; - crediti assistiti da fidejussione; - entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si costituisce FCDDE, è necessario dare adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è obbligatorio Per le entrate di nuova istituzione la valutazione è rimessa alla prudente valutazione degli enti FCDE: Fase 2 – Calcolo % incasso Per ciascuna entrata di cui alla fase 1) si deve calcolare la media tra incassi c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, si può fare riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui. I metodi per il calcolo della % di incasso possono essere: 1. MEDIA SEMPLICE; 2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente; 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio. 54 Tabella – Calcolo con il primo metodo: media semplice Periodo Importo accertato competenza Incassi Cp+RS % Riscosso (Incassi/acc.to) Media semplice % riscosso C= B/A D = C/5 (A) (B) 2009 75.456,00 43.161,00 57,20 2010 79.702,00 51.852,00 65,06 2011 97.835,00 49.331,00 50,42 2012 60.867,00 37.851,00 62,19 2013 136.888,00 82.722,00 60,43 450.748,00 264.917,00 295,30 59,06 Tabella – Calcolo con il secondo metodo: rapporto sommatoria ponderata Periodo Coeff. Ponderazione Importo accertato competenza Accertamenti ponderati Incassi Cp+RS Incassi ponderati % Media riscosso (A) (B) C = B*A (D) E = D*A F = E/C*100 2009 0,10 75.456,00 7.545,60 43.161,00 2010 0,10 79.702,00 2011 0,10 97.835,00 9.783,50 49.331,00 4.933,10 2012 0,35 60.867,00 21.303,45 37.851,00 13.247,85 2013 0,35 136.888,00 47.910,80 82.722,00 28.952,70 450.748,00 94.513,55 264.917,00 56.634,95 7.970,20 4.316,10 51.852,00 5.185,20 59,92 Tabella – Calcolo con il terzo metodo: media ponderata rapporto Periodo Coeff. Ponderazione (A) Importo accertato competenza Incassi Cp+RS (B) (C) Incassi/accertame % Media riscosso nti ponderati D = C/B * A 2009 0,10 75.456,00 43.161,00 2010 0,10 79.702,00 51.852,00 2011 0,10 97.835,00 49.331,00 5,04 2012 0,35 60.867,00 37.851,00 21,77 2013 0,35 136.888,00 82.722,00 21,15 1,00 450.748,00 264.917,00 60,18 E = D/A 5,72 6,51 60,18 FCDE: Fase 2 – Calcolo % incasso Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. 55 Anno di applicazione del bilancio armonizzato 1° anno Calcolo della % di incasso Entrate accertate per competenza Gli incassi equivalgono alla somma degli Dati extra-contabili dell'ultimo incassi cp+rs dell'ultimo quinquennio quinquennio Incassi dell'anno precedente sono considerati in termini di cp 2° anno 3° anno 4° anno Entrate accertate per cassa Metodo di calcolo della % di incasso Sceltra tra uno dei tre metodi Dati contabili dell'ultimo anno Incassi del primo quadriennio dell'ultimo Dati extra-contabili del primo quadriennio dell'ultimo quinquennio equivalgono alla somma quinquennio degli incassi cp+rs Incassi del biennio precedente sono considerati in termini di cp Dati contabili dell'ultimo biennio Incassi del primo triennio dell'ultimo quinquennio equivalgono alla somma degli incassi cp+rs Dati extra-contabili del primo triennio dell'ultimo quinquennio Incassi del triennio precedente sono considerati in termini di cp Dati contabili dell'ultimo triennio Incassi del p primo biennio dell'ultimo quinquennio equivalgono alla somma degli incassi cp+rs Dati extra-contabili del p primo biennio dell'ultimo quinquennio Sceltra tra uno dei tre metodi Sceltra tra uno dei tre metodi Sceltra tra uno dei tre metodi Incassi del quadriennio precedente sono Dati contabili dell'ultimo considerati in termini di cp quadriennio 5° anno Incassi del primo anno dell'ultimo quinquennio equivalgono alla somma degli incassi cp+rs Incassi considerati in termini di Dal 6° anno (a regime) competenza Dati extra-contabili del primo anno dell'ultimo quinquennio Sceltra tra uno dei tre metodi Media semplice FCDDE: Fase 3 – Calcolo del fondo Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio si calcola applicando agli stanziamenti di ogni tipologia di entrata di cui alla fase 1 una percentuale pari al complemento a 100 delle percentuali di cui alla fase 2) Nel nostro esempio: 11° metodo: 100-59,06 100-59 06 = 40,94 40 94 2° metodo: 100-59,92 = 40,08 3° metodo: 100-60,18 = 39,82 Vale anche per il pluriennale Il punto 3.3 p.c. applicato c.f. prevede che è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari: -al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nell’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione nel primo anno, - al 75% per il secondo anno; - al 100% dal terzo anno in poi. Allegato al bilancio un prospetto dimostrativo 56 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE % di stanziamento accantonato al ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENT STANZIAMENTI DI fondo nel rispetto OBBLIGATORIO AL FONDO O EFFETTIVO DI BILANCIO del principio (*) BILANCIO (**) (a) contabile applicato (b) (c) 3.3 (d)=(c/a) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 3010000 gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 3020000 repressione delle irregolarità e degli illeciti 0 300.000,00 122.820,00 0,00% 0 130000,00 43,33% 3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0 0,00% 0 3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0 0,00% 0 0 0,00% 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3000000 TOTALE TITOLO 3 300.000,00 122.820,00 0 43,33% FCDDE: VERIFICA CONGRUITÀ La quota accantonata come FCDDE è oggetto di verifica di congruità in diversi momenti: • in sede di predisposizione del preventivo applicando la % di svalutazione sugli stanziamenti di bilancio. Viene effettuata con uno specifico allegato • durante l’esercizio, almeno in sede di assestamento, e per adeguarlo occorrerà effettuare una variazione di competenza del consiglio • in sede di rendiconto, rendiconto si procede vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione (punto 3.3. P.c. applicato della c.f.). 57 Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: giugno Stanziamento entrata % incasso Incassi competenza (Storica o quella di precedente variazione) B Accertamenti Variazione Stanziamento c/competenza stanziamenti variato D C Verifica congruità dell fondo A % svalutazione E F G=A+F H = D/G se E<G Confronto le due % Se H è > di C si adegua il fondo crediti applicando la nuova % svalutazione al maggiore i valore l ttra l'l'accertamento t t in i conto t competenza e lo stanziamento variato Se H è < di C adeguo il fondo crediti applicando la % di svalutazione B al maggiore valore tra l'accertamento in conto competenza e lo stanziamento variato Adeguamento fondo svalutazione crediti Calcolo la % di incasso rapportando gli incassi c/competenza al maggiore tra l'accertamento e lo stanziamento H = D/E se E>G Stanziamento iniziale fondo Valore fondo rideterminato Variazione per effetto contabile al della verifica fondo congruità N=E*B se E>G M N=G*B se E<G Variazione Nuova % Valore fondo rideterminato per contabile al svalutazione effetto della verifica congruità fondo P = 100-H O = N-M Q=E*P/100 se E>G R=Q- M Q=G*P/100 se E<G Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: agosto Stanziamento entrata Verifica congruità del ffondo A 300.000,00 % svalutazione % incasso (Storica o quella di precedente variazione) B C 40,94 59,06 Incassi competenza D 160.000,00 Accertamenti Variazione Stanziamento variato c/competenza stanziamenti E F 320.000,00 H = D/G se E<G 50,00% 300.000,00 160.000/320.000 Confronto le due % Se H è > di C si adegua il fondo crediti applicando la nuova % svalutazione al maggiore valore tra l'accertamento in conto competenza e lo stanziamento variato Se H è < di C adeguo il fondo crediti applicando la % di svalutazione B al maggiore valore tra l'accertamento in conto competenza e lo stanziamento variato Adeguamento fondo svalutazione crediti G=A+F Calcolo la % di incasso rapportando gli incassi c/competenza al maggiore tra l'accertamento e lo stanziamento H = D/E se E>G Stanziamento iniziale fondo M 130.000,00 Valore fondo rideterminato Variazione per effetto contabile al della verifica fondo congruità N=E*B se E>G N=G*B se E<G 131.008,00 O = N-M Variazione Nuova % Valore fondo rideterminato per contabile al svalutazione effetto della verifica congruità fondo P = 100-H Q=E*P/100 se E>G R=Q- M Q=G*P/100 se E<G 1.008,00 58 Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: novembre Stanziamento entrata Verifica congruità del fo ondo A % svalutazione (Storica o quella di precedente variazione) B 300.000,00 % incasso C 40,94 59,06 Incassi competenza D 250.000,00 Calcolo la % di incasso rapportando gli incassi Accertamenti Variazione Stanziamento c/competenza al maggiore tra c/competenza stanziamenti variato l'accertamento e lo stanziamento H = D/E se E>G E F G=A+F H = D/G se E<G 340.000,00 100.000 250.000/400.000 Confronto le due % Se H è > di C si adegua il fondo crediti applicando la nuova % svalutazione al maggiore valore tra l'accertamento in conto competenza e lo stanziamento variato Se H è < di C adeguo il fondo crediti applicando li d lla % di svalutazione l t i B all maggiore i valore tra l'accertamento in conto competenza e lo stanziamento variato Adeguamento fondo svalutazione crediti 62,50% 400.000,00 Stanziamento iniziale fondo Valore fondo rideterminato Variazione per effetto contabile al della verifica fondo congruità N=E*B se E>G M N=G*B se E<G 131.008,00 O = N-M Nuova % Valore fondo rideterminato per svalutazione effetto della verifica congruità P = 100-H Q=E*P/100 se E>G Variazione contabile al fondo R=Q- M Q=G*P/100 se E<G 37,5 150.000,00 18.992,00 Verifica FCDDE in sede di rendiconto In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del FCDDE accantonata nel risultato di amministrazione facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, attivi sia di competenza dell dell’esercizio esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. Si procede: 1. Determinare per ciascuna categoria di entrata l’importo dei residui attivi alla fine dell’esercizio; 2. Si calcola la media del rapporto tra incassi c/residui e l’importo p dei residui attivi all’inizio di ogni g anno degli g ultimi 5 anni; 3. Ad applicare all’importo complessivo dei residui finali dell’anno una % pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2. 59 Verifica FCDDE in sede di rendiconto Il valore così ottenuto è quello considerato congruo e deve essere accantonato nel risultato di amministrazione. Se il valore accantonato è inferiore al valore congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al FCDDE p al valore Se la qquota accantonata nell’avanzo a titolo di FCDDE è superiore congruo è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione Al riaccertamento dei residui occorre effettuare la verifica di congruità sul valore dei residui che non sono stati oggetto di riaccertamento. Ipotizzando che i residui finali siano pari a 100.000 e la quota di dubbia esigibilità sia pari al 30% la quota accantonata all’avanzo di amministrazione a titolo di FCDDE congrua è: 100.000 x 30,00% = 30.000 IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ Non si può più accertare per cassa!!!!! Le entrate si accertano e si imputano nell’esercizio nel quale è emesso il ruolo FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ E’ possibile una applicazione graduale del FONDO SVALUTAZIONE (percentuali modificate dalla legge di stabilità 2015) (facoltà): Nuovi enti armonizzati Sperimentatori 1. 2. 3. 4. 5. 55% nel 2015 55% nel 2016 70% nel 2017 85% nel 2018 100% dal 2019 36% nel 2015 55% nel 2016 70% nel 2017 85% nel 2018 100% dal 2019 120 60 Residui attivi e passivi Ai fini della formazione del rendiconto dell’esercizio n-1, possono essere conservati: - tra i residui ATTIVI, le entrate accertate ed esigibili nell’esercizio n1 ma non incassate;; - tra i residui PASSIVI, le spese impegnate ed esigibili nell’esercizio n-1, ma non pagate. E’ considerata esigibile la spesa liquidata o liquidabile. Sono considerate liquidabili le spese impegnate nell’esercizio le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento. Le entrate e le spese accertate e impegnate NON esigibili nell’esercizio n-1 sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. Riaccertamento residui passivi Esiste l’obbligazione giuridicamente perfezionata? E’ stata formalmente avviata entro il 31/12/n la procedura di affidamento? La somma è esigibile nell’anno n? SI SI SI NO NO SI NO NO Risultato in sede di rendiconto dell’esercizio n Residuo esercizio n La somma è conservata ma è reimpegnata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell’esigibilità La somma è conservata ma non costituisce residuo passivo, in quanto è prenotata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell’esigibilità. Se entro un anno dall’avvio della procedura l’obbligazione giuridica non sarà perfezionata, la somma sarà cancellata in sede di rendiconto dell’anno n+1. La somma è cancellata e confluisce nell’avanzo nell avanzo di amministrazione. Se l’investimento è finanziato con entrate con vincolo di destinazione già accertate, è costituito vincolo per una corrispondente quota dell’avanzo. 61 Revisione straordinario residui passivi Descrizione Importo Residuo passivo mandato in Residuo re-imputato economia Avanzo Avanzo Avanzo Anno N+1 N+2 Oltre libero accantonato vincolato N e destinata Mantenuto a residuo ….. ….. Totale I residui passivi eliminati confluiranno nell’avanzo di amministrazione I residui passivi eliminati e re-imputati ad esercizi futuri incidono nella determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato Revisione straordinario residui attivi Descrizione Importo Residuo Residuo re-imputato attivo Anno N+1 N+2 Oltre eliminato N Mantenuto a residuo ….. ….. R.P. re-imputati meno R.A. re-imputati Totale I residui attivi eliminati influenzano il valore dell’avanzo di amministrazione I residui attivi eliminati e re-imputati ad esercizi futuri incidono nella determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato Verifica congruità FSC Se > 0 in entrata iscrivo F.P.V. IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI In sede di riaccertamento straordinario dei residui: - in corrispondenza di ciascun residuo eliminato in quanto non esigibile al 31/12/2014, sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato; - si provvede al riaccertamento delle entrate e delle spese eliminate in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili al 31/12/2014, con imputazione all’esercizio 2015 o successivi, in cui l’obbligazione esigibile, - in entrata dell’esercizio 2015 è costituito il FPV per la copertura degli impegni già assunti negli esercizi 2014 e precedenti ma esigibili negli esercizi 2015 e successivi, di importo pari alla differenza tra residui passivi e residui attivi eliminati, se positiva; - il risultato di amministrazione deve essere rideterminato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui e deve essere accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità. - nel caso in cui l’importo dei residui attivi reimputati risulti superiore a quello dei residui passivi reimputati, reimputati non si dà luogo alla formazione del FPV in entrata. entrata Le entrate riaccertate e reimputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura dell’eventuale disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione. La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione può essere effettuata in 30 anni. 62 Quota vincolata del risultato di amministrazione Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti deri anti da mutui m t i e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti in estimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente l ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio Quota accantonata del risultato di amministrazione La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3); 2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. E’ utilizzabile: - dopo l’approvazione del consuntivo; - prima del consuntivo solo se l’allegato del risultato presunto di amministrazione (all. a) del bilancio di previsione) è aggiornata con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate 63 Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Quota libera del risultato di amministrazione La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto per le finalità di seguito indicate in ordine di rendiconto, priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c)) per il finanziamento fi i di spese di investimento; i i d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 64 Determinazione avanzo presunto Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio r izi considerato id r t nell bilancio bil i di previsione, pr i i pri di tutte prima t tt le spese, come disavanzo da recuperare. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio dell esercizio precedente e se questo è negativo iscrivere in spesa la quota di disavanzo La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei Revisori • La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali • Il principio della competenza finanziaria cc.d. d “potenziata” potenziata • I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata • L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul Patto di stabilità • La nuova programmazione Pluriennale • Il fondo pluriennale vincolato • Il fondo crediti di dubbia esigibilità • Il riaccertamento dei residui • Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata 65 Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata • • • • CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI Q FINANZIARI Il controllo è svolto dal Responsabile dei Servizi Finanziari con la vigilanza dell’Organo di revisione ed il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi Il controllo sugli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio economico finanziario in fase di approvazione pp dei documenti di p programmazione g nel corso dell’esercizio finanziario nell’ambito della gestione del bilancio. Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere degli equilibri previsti dal TUEL e in particolar modo a verificare, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui: • Equilibrio tra entrate e spese complessive • Equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II, III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari • Equilibrio tra entrate straordinarie afferenti ai tioli IV e V, e spese in conto capitale • Equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi • Equilibrio q tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese p • Equilibrio della gestione di cassa, tra fondo cassa e riscossione rispetto ai pagamenti • Raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno 66 Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione conclusiva, relativa al trimestre appena trascorso, per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell’ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal “Patto di stabilità interno”, nonché delle norme di attuazione dell’art.81 della Costituzione • Il Revisore, entro 5 giorni esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione • Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale • Nel caso invece siano evidenziate condizioni di squilibrio q finanziario la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all’Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire l’equilibrio del bilancio • Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni che sotto il profilo economico – finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni, tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una riunione straordinaria con le stesse modalità previste per quelle trimestrali Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Verifiche sulla gestione della Spesa del personale •Verifica la quantificazione del Fondo per il salario accessorio e in particolare la compatibilità, o meglio, sostenibilità con i vincoli di bilancio. •Conto annuale del personale da trasmettere al Ministero dell’Economia dell Economia e delle Finanze; •Verificare la riduzione della spesa del personale nel Programma triennale del fabbisogno del personale; 67 Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Verifiche su affidamenti di incarichi professionali esterni •Controllo nel rispetto dei requisiti per gli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell’art. 7, c. 6, DLgs. N. 165/2001; • Trasmissione alle Corte dei Conti dei contratti per incarichi professionali superiori a € 5.000,00; • Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente degli estremi del contratto (contraente, oggetto, durata, compenso) Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Principali adempimenti oggetto di attività di verifica •Verifica della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel); •Verifica Verifica divieto di indebitamento per spese diverse da investimenti •Verifica del rispetto del Patto di Stabilità 68 Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata Verifica sull’attività di certificazione dell’ente •Predisposizione del Certificato di Bilancio, che deve essere sottoscritto dall’organo di revisione; • Verifica Certificazione dei “parametri di d fi it i tà” e la deficitarietà” l dimostrazione di t i percentuale t l di copertura dei Servizi a domanda; Grazie per l’attenzione 69