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Riforma contabilità 10 12 2015

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Riforma contabilità 10 12 2015
“La riforma della contabilità armonizzata”
Oristano, 10 dicembre 2015
Dott. Carlo Raccosta
La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
potenziata
• Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul
Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
• Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
1
Nelle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria
costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per
fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi
ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una
amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa
effettivi.
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza.
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa
esigibile.
esigibile
La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come
esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento.
L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui
sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade
il credito.
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a)il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno
con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le
spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e
passive);
b)il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono
essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel
primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa
riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.
2
La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
potenziata
• Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul
Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
• Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Classificazione delle spese
• L’art. 12 dispone che le AP adottino uno schema di bilancio articolato per
missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa.
• Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esse destinate (Es. Missione 03: Ordine pubblico e Sicurezza)
• I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni (Es. Programma 01:
Polizia Locale e Amministrativa).
• L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione delle
amministrazioni è costituita dai programmi
3
Classificazione delle spese
Vecchio metodo
•
1.
2.
3.
4
4.
Ordinate in titoli,funzioni, servizi e interventi:
Titoli: classificano la spesa in base ai principali
aggregati economici;
Funzioni: richiamano le principali funzioni
svolte dall’azienda (es. istruzione,viabilità)
Servizi: duplice valenza(i) scomposizione delle
funzioni in aree di bisogno più dettagliate e (ii)
riferimento alle unità organizzative che
gestiscono le attività dell’azienda in quell’area di
bisogno
I t
Interventi:
ti specifici
ifi i fattori
f tt i produttivi
d tti i (es.
(
personale)
Nuovo metodo
• Ordinate in missioni e programmi:
1. Missioni: rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dall’amministrazione;
2. Programmi: I programmi si articolano in
titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti
in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I capitoli e gli
articoli, ove previsti, si raccordano con il
quarto livello di articolazione del piano
dei conti integrato
Classificazione delle entrate
• L’art. 15 dispone che le AP adottino uno schema di bilancio articolato
per Titoli e Tipologie che evidenzi le finalità dell’Entrata.
• a)) titoli,
i li definiti
d fi i i secondo
d la
l fonte
f
di provenienza
i
ddelle
ll entrate;
• b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di
ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di
unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie
sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si
raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti
integrato
4
Composizione delle entrate
Vecchio metodo
Nuovo metodo
•
Entrate articolate in titoli, categorie e
risorse
1. Titoli: fanno riferimento alla fonte di
provenienza, ossia alla natura
dell’entrata;
2. Categorie: individuano più
specificamente la tipologia dell’entrata
3. Risorse: individuano lo specifico oggetto
dell’entrata (es. l’ICI tra le imposte)
•
1.
2.
Le entrate degli schemi di bilancio finanziario
sono classificate secondo i successivi livelli di
dettaglio:
Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza
delle entrate;
Tipologie: definite in base alla natura delle
entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell’approvazione in termini
di unità di voto. Ai fini della gestione e della
rendicontazione le tipologie sono ripartite in
categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli
articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto
livello di articolazione del piano dei conti
integrato
I MACROAGGREGATI DELLA SPESA CORRENTE: TITOLO I
Nuova contabilità
Redditi da lavoro dipendente (01)
DPR 194/1996
Personale (01)
Imposte e tasse a carico dell’ente (02)
Imposte e tasse (07)
cqu s o ddi be
beni e se
servizi
v (03)
Acquisto
Acquisto beni di consumo (02)
Prestazioni di servizi (03)
Utilizzo beni di terzi (04)
Trasferimenti correnti (04)
Trasferimenti (05)
Rimborsi e poste correttive delle entrate (09)
Trasferimenti di tributi (solo per le regioni) (05)
Fondi perequativi (solo per le Regioni) (06)
Interessi passivi (07)
Interessi passivi e oneri finanziari (06)
Altre spese per redditi di capitale (08)
----
Altre spese correnti (10)
Oneri straordinari gestione corrente (08)
Fondo svalutazione crediti (10)
Fondo di riserva (11)
Fondo ammortamenti finanziari (09)
5
I MACROAGGREGATI DELLA SPESA INVESTIMENTO: TITOLO II E III
Nuova contabilità
DPR 194/1996
Tributi in conto capitale a carico dell’ente (tit. 2 macro 01)
Investimenti fissi lordi (tit.2 macro 02)
Acquisizione di beni immobili (01)
Contributi agli investimenti (tit. 2 macro 03)
Incarichi professionali esterni (06)
Espropri e servitù onerose (02)
Acquisti beni per realizzazioni in economia (03)
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia (04)
Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature (05)
Trasferimenti di capitale (07)
Trasferimenti in conto capitale (tit. 2 macro 04)
Altre spese in conto capitale (tit. 2 macro 05)
Partecipazioni azionarie (08)
Acquisizioni di attività finanziarie (tit. 3 macro 01)
C f i
Conferimenti
ti di capitale
it l (09)
Concessioni di crediti e anticipazioni (10)
Concessioni crediti a breve (tit. 3 macro 02)
Concessioni crediti medio-lungo termine (tit. 3 macro 03)
Altre spese per incremento di attività finanziarie (tit. 3 Partecipazioni azionarie (08)
macro 04)
Conferimenti di capitale (09)
Macroaggregati spese per rimborso prestiti (titolo 4 E 5):
01 Rimborso di titoli obbligazionari;
02 Rimborso prestiti a breve termine;
03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;
04 Rimborso di altre forme di indebitamento.
MACROAGGREGATI (MA)
DI CUI AL DPCM 28/12/2011
INTERVENTI (INT
(INT.))
DI CUI AL DPR 194/1996
TITOLO
MA
4
1
Rimborso
di
obbligazionari
4
2
Rimborso
prestiti
breve termine
4
3
4
5
4
TITOLO
DESCRIZIONE
titoli
a
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a
medio/lungo termine
Rimborso di altre forme
di indebitamento
Chiusura anticipazioni
di tesoreria
INT.
DESCRIZIONE
Rimborso di prestiti
obbligazionari
3
4
3
2
3
3
Rimborso di quota capitale di
mutui e prestiti
3
5
Rimborso di quota capitale di
debiti pluriennali
3
5
Rimborso di quota capitale di
debiti pluriennali
3
1
Rimborso di finanziamenti a
breve termine
Rimborso per anticipazioni di
cassa
6
Macroaggregati Uscite per conto terzi e partite di giro (titolo 7):
01 Uscite per partite di giro
02 Uscite per conto terzi
MACROAGGREGATI (MA)
DI CUI AL DPCM 28/12/2011
INTERVENTI (INT.)
DI CUI AL DPR 194/1996
TITOLO
MA
DESCRIZIONE
TITOLO
INT.
7
1
Uscite per partite di giro
4
1
Ritenute
previdenziali
assistenziali al personale
4
2
Ritenute erariali
4
3
Altre ritenute al personale per
conto terzi
4
6
Rimborso di anticipazione di
ffondi
di per il servizio
i i economato
t
4
4
Depositi cauzionali
4
5
Rimborso spese per servizi per
conto di terzi
4
7
Depositi per spese contrattuali
7
2
Uscite per conto terzi
DESCRIZIONE
e
L’impegno di spesa
Nel nuovo art. 183 del TUEL e punto 5 del P.C. applicato
della contabilità finanziaria si dice che:
“Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
la ragione del debito;
l’indicazione della somma da pagare;
il soggetto creditore;
la scadenza dell’obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento
di bilancio.
bil i
L’indicazione della scadenza dell’obbligazione diventa
un elemento obbligatorio dell’impegno di spesa
7
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATO
Competenza finanziaria
Il punto 2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che:
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile
Nel principio generale della competenza finanziaria viene definito il criterio di ESIGIBILITA’ delle obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in termini operativi, in criteri di
imputazione differenziati in funzione della tipologia di entrata e di spesa.
SCADENZA = ESIGIBILITA’
8
Competenza finanziaria “potenziata”
Si distingue:
Quando si registra
Quando è esigibile
Nel precedente principio di competenza (D. Lgs. 267/2000) i due
momenti coincidono
Revisione del concetto di
accertamento
Fondo svalutazione crediti
Revisione del concetto di
impegno
Fondo pluriennale vincolato
9
La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
potenziata
• Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul
Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
• Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento imputate
agli esercizi successivi quello in corso di gestione:
- le entrate accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione (alienazioni,
oneri urbanizzazione, entrate correnti ecc..);
- le entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche
se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione;
- le entrate derivanti da mutui i cui contratti prevedono l’erogazione delle risorse
in una unica soluzione prima della realizzazione dell’investimento;
- le entrate derivanti da forme di finanziamento flessibile;
- le entrate derivanti da accensioni di prestiti i cui contratti prevedono
l’esigibilità del finanziamento secondo i SAL
- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a condizione che siano rispettate
p
priorità
NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate
a esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi
sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.
10
Competenza finanziaria:SPESE CORRENTI
VOCI DI SPESA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Acquisto beni di
consumo e
prestazione di
servizi
(punto 5.2 lettera
b) p.c. applicato
c.f.)
• La spesa è imputata all’esercizio in cui è adempiuta completamente
la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2014 sono impegnate per intero
Utilizzo di beni
di terzi
sul 2014, anche se la fattura di dicembre è esigibile a gennaio/febbraio 2015).
Per poter riportare a residuo occorre che la fattura pervenga nei 2 mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio o che il responsabile della spesa
dichiari che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione/fornitura è
stata resa nell’anno di riferimento (punto 6.1)
• Fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di somministrazione
periodica ultra annuale si imputa su ciascun esercizio la quota
annuale
• Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono
accertate le corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella
convenzione per la riscossione (al netto dell’accantonamento al fondo
svalutazione crediti)
• Gettoni presenza consiglieri: nell’esercizio in cui la prestazione è
resa anche se le spese sono liquidate e pagate nell’esercizio
successivo
• Fitti, noleggi, ecc…: scadenza dell’obbligazione giuridica
passiva
(punto 5.2 lettera d)
Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI
VOCI DI
SPESA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Personale • All’inizio dell’esercizio di riferimento si impegna automaticamente la spesa per l’importo
(punto
5.2
lettera a)
p.c.
applicato c.f.)
risultante dai c.d. “tabellari”, anche se si tratta di personale comandato (accertamento in entrata
del rimborso)
• La spesa per i rinnovi contrattuali compresi i relativi oneri riflessi a carico ente sono imputati
nell’esercizio in cui è firmato il CCNL (consigliato l’accantonamento al fondo rinnovi
contrattuali nelle more della stipulazione del nuovo CCNL, che confluisce nell’avanzo di
amministrazione)
• La spesa per il trattamento accessorio è imputato nell’esercizio della sua erogazione (= la
produttività 2014 erogata nel 2015 è impegnata sulla competenza 2015).
Contratto firmato entro il 31.12:
Re-imputazione con FPV
Contratto non firmato entro il 31.12:
Spesa confluisce nell’avanzo vincolato
• Incentivi per legali Avvocatura: trattandosi di obbligazione passiva condizionata all’esito del
giudizio favorevole per l’Ente, si devono accantonare le risorse stanziando nell’esercizio le
relative spese, che confluiscono in avanzo vincolato. L’impegno potrà essere effettuato solo
dopo la conclusione del giudizio, ai fini della liquidazione di quando dovuto
11
VOCI DI SPESA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Incarico a
legali
(punto 5.2
lettera g)
p.c.
applicati
c.f.)
Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali
esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio
in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza
potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.
In sede di predisposizione del rendiconto, se l’obbligazione non è
esigibile si provvede alla cancellazione dell
esigibile,
dell’impegno
impegno ed alla sua
immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà
esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di
incarico al legale.
L’ente chiede ogni anno al legale di confermare il preventivo di spesa
sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza,
provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra
le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura
dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.
Indennità fine
mandato
(punto 5.2
lettera i) p.c.
applicati c.f.)
Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale
dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese
del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese
per indennità di fine mandato del …” Su tale capitolo non è possibile impegnare e
pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota
accantonata del risultato di amministrazione immediatamente utilizzabili
VOCI DI
SPESA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Fondo
rischi
Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e
non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del
giudizio, o del ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva
condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con
riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
(punto 5.2
lettera h)
pc
p.c.
applicato
c.f.)
L’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli
oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a
fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione VINCOLATO.
A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.
Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già
sorta, per la quale è già stato assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non
si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento
riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.
contenzioso
In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del
contenzioso esistente a carico dell’ente e il relativo onere può essere ripartito,
in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a
prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel
primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il
nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente.
L’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti
12
VOCI DI
SPESA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Interessi
Imputati negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva scade.
passivi (punto
Interessi derivanti da operazioni di indebitamento sono imputati
5.2 lett. f) p.c.
applicato c.f.) nell’anno in cui scade l’obbligazione giuridica in funzione del piano
di ammortamento
Imposte e
tasse (punto
5.2 lettera e)
p.c. applicati
c.f.)
• IVA a debito (per servizi rilevanti): esercizio in cui è presentata la
dichiarazione o, se il versamento è effettuato durante l’anno, esercizio in cui
è effettuato il versamento.
Il Credito IVA è imputato all’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di
rimborso o compensazione
Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere
destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A
tal fine
fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA
derivante dall’investimento finanziato con debito è vincolata alla
realizzazione dell’investimento. Effettuato il vincolo l’ente può procedere
alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.
• IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l’IRAP è riferita
Se l’ente ha adottato il metodo commerciale e in sede di dichiarazione ha un
credito, l’imputazione è all’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di
rimborso
I SERVIZI PER CONTO TERZI (P. 7 p.c. app. c.f.)
Deroga:
Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo
a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi,
sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e
non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.
I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere per
conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia
decisionale (sostituto di imposta).
Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale le operazioni c/terzi
non hanno natura autorizzatoria
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi” l’autonomia
decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei
seguenti elementi della transazione:
• ammontare,
• tempi e
• destinatari della spesa
13
Contabilizzazione utilizzo incassi vincolati (punto 10 p.c.
applicato c.f.)
A decorrere dal 1°gennaio 2015 vi è l’obbligo di contabilizzare
nelle scritture contabili i movimenti di utilizzo e di reintegro delle
somme vincolate.
A tal
t l fine
fin glili articoli
rti li del
d l Tuel
T l (180 per
p r glili incassi
in
i e 185 per
p r i
pagamenti) prevedono che sulle reversali e sui mandati devono
essere indicati i vincoli di destinazione che possono derivare da
legge, da trasferimenti e da prestiti.
Esempio
Incassi sul c/c tesoreria: entrate libere 30 – entrate vincolate 100
= 130
Pagamenti sul c/c tesoreria: spese non vincolate 40
Contabilizzazione utilizzo incassi vincolati (punto 10 p.c.
applicato c.f.)
Per l’utilizzo occorre fare reversale e mandato nelle partite di giro:
Mandato U 7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 tuel” 10
Reversale E 9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi
dell’art. 195 Tuel”
10
Supponiamo che si incassa 30 di entrate non vincolate.
Il reintegro:
Mandato U 7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati
ai sensi dell’art. 195 Tuel”
10
Reversale E 9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel”
10
14
Incassi sul c/c diverso da quello gestione tesoreria:
entrate libere 30 – entrate vincolate 100 = 130
Pagamenti sul c/c tesoreria: spese non vincolate 40
Trasferimento somme:
Reversale E 5.04.07.01.001 “Prelievi da depositi bancari”
10
Per l’utilizzo occorre fare reversale e mandato nelle partite di giro:
Mandato U 7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 tuel”
10
Reversale E 9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art.
195 Tuel”
10
Supponiamo che si incassa di 30 entrate non vincolate. Il reintegro:
Mandato U 7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi
dell’art. 195 Tuel”
10
Reversale E 9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel ”10
Ritrasferimento
Mandato U 3.04.07.01.000 “Versamento a depositi bancari”
10
Entrate tributarie gestite con ruolo (punto 3.7 p.c. applicato c.f.)
Principio applicato competenza
finanziario
Le entrate tributarie gestite attraverso
ruoli ordinari (bollettini, liste di
carico...) a regime sono accertate e
i
imputate
contabilmente
bil
all’esercizio
ll’
i i
in cui è emesso il ruolo.
I ruoli coattivi, in quanto relativi ad
entrate già accertate, non comportano
l’accertamento di nuove entrate.
Le sanzioni e gli interessi correlati ai
ruoli coattivi sono accertati per cassa.
Le entrate tributarie gestite attraverso
ruoli a contabilizzate,, pper ragioni
g
di
prudenza, per cassa potranno essere
accertate per cassa fino al loro
esaurimento. E’ consigliabile per una
trasparenza contabile iscrivere tali
crediti, al netto del fondo crediti
dubbia esigibilità, nel conto del
patrimonio.
A cosa si applica e cosa cambia
Applicabile a:
-Tares/TIA/TARSU
-Imposta
Imposta pubblicità
-Tosap
Cosa comporta
Gestione Fondo crediti dubbia e
difficile esigibilità
g
15
Entratecompetenza
tributarie
Principio applicato
finanziario
riscosse per autoliquidazione
Le entrate tributarie riscosse per
autoliquidazione dei contribuenti sono
accertate:
-sulla base delle riscossioni effettuate
entro la chiusura del rendiconto e
comunque entro la scadenza prevista
per l’approvazione del rendiconto;
- nell’esercizio di competenza, per un
importo non superiore a quello stimato
dal competente Dipartimento delle
finanze attraverso il portale per il
federalismo fiscale. In questo caso la
componente dell
dell’avanzo
avanzo costituita da
residui attivi accertati sulla base di
tale stima è evidenziata nella
rappresentazione
dell’avanzo
di
amministrazione.
Periodicamente
l’ente verifica il grado di realizzazione
di tali residui attivi e provvede
all’eventuale riaccertamento dandone
conto nella relazione al rendiconto
A cosa si applica e cosa cambia
Applicabile a:
-IMU (per cassa)
-Addizionale
Addizionale comunale IRPEF
(stima MEF)
-Imposta soggiorno (per cassa)
Cosa comporta
Rispetto
p
al ppassato
sostanzialmente invariato
Entrate Tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o altra PA
Principio applicato competenza
finanziario
Le entrate tributarie riscosse
attraverso il bilancio dello Stato o
di altra amministrazione pubblica
sono accertate nell’esercizio in cui
è adottato l’atto amministrativo di
impegno della corrispondente
spesa nel bilancio dello Stato e
dell’amministrazione pubblica che
ha incassato direttamente il
tributo.
A cosa si applica e cosa cambia
Applicabile a:
-Fondo solidarietà comunale
-Compartecipazione
Compartecipazione IVA
Cosa comporta
Rispetto al passato
sostanzialmente invariato
16
Avvisi di accertamento di entrate tributarie
Principio applicato competenza
finanziario
A cosa si applica e cosa cambia
Nel caso di avvisi di accertamento
riguardanti entrate tributarie,
l’accertamento contabile è
registrato quando l’avviso diventa
definitivo (sempre se il
contribuente non abbia già
effettuato il pagamento del
tributo).
In tale caso l’entrata è imputata
alla voce del piano dei conti
relativa
l ti all tributo
t ib t considerato
id t
“riscosso a seguito di attività di
verifica e controllo”
Applicabile a:
- Tutti i tributi oggetto di
accertamento
Cosa comporta
Occorre anticipare i tempi per le
notifiche, in quanto per poter
accertare gli avvisi nell’anno
occorre aspettare i 60 giorni dalla
notifica
Gestione Fondo crediti di dubbia e
difficile esigibilità
CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA – TITOLO II
Classificazione D.P.R 194/1996
Categoria
1
Contributi e trasferimenti correnti
ddallo
ll Stato
S
2
Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione
3
Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione per funzioni delegate
4
Contributi e trasferimenti correnti da
parte di organismi comunitari e
internazionali
5
Contributi e trasferimenti correnti da
altri
l i entii del
d l settore pubblico
bbli
Classificazione Titolo II Entrata
Nuovo bilancio
Tipologia
Trasferimenti
correnti
Categoria
Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali
privati
Trasferimenti
f i
i correntii dall’Unione
d ll
i
Europea e
dal Resto del Mondo
17
CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA – TITOLO III
Classificazione nuovo bilancio
Classificazione D.P.R
194/1996
Categoria.
Tipologia
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
d ll gestione
dalla
i
dei
d i beni
b i
1
Proventii dei
P
d i servizi
i i
pubblici
2
Proventi dei beni
comunali
Proventi derivanti dall’attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
3
Interessi su
anticipazioni o crediti
Interessi attivi
4
Utili netti delle aziende
speciali e partecipate
Altre entrate da redditi da capitale
5
Proventi diversi
Rimborsi e altre entrate correnti
VOCI DI
ENTRATA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
DI ENTRATA
Proventi dei
servizi pubblici
Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che
predispone l’ente creditore e imputate all’esercizio in cui il
servizio è reso all’utenza.
Vale anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata
a terzi.
i
(punto 3.8 p.c.
applicato c.f.)
Interessi attivi
(punto 3.9 p.c.
applicato c.f.)
Imputate all’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile
Interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e
comunicati nei primi mesi dell’anno successivo: è possibile
accertare l’entrata nell’anno successivo, imputandola
all’esercizio precedente, sulla base della comunicazione della
banca o dell’incasso verificatosi prima dell’approvazione del
rendiconto.
Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato
pagamento canoni affitto) sono accertate al momento
dell’incasso.
Stesse regole valgono per interessi passivi
18
VOCI DI
ENTRATA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
DI ENTRATA
Gestione dei beni Le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali
pubblici (punto 3.10 locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell’idonea
p.c. applicato c.f.)
documentazione predisposta dall’ente e imputate all’esercizio
in cui l’entrata è esigibile.
Le entrate derivanti da concessioni pluriennali che non
garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono
considerate vincolate al finanziamento di interventi di
investimento.
Concessione
Le entrate derivanti dalla concessione di diritti su beni
diritti su beni
demaniali o patrimoniali sono accertate a seguito
demaniali o
dell’emanazione dell’atto amministrativo, con imputazione
patrimoniali (punto
3.16 p.c. applicato c.f.)
VOCI
ENTRATE
DA
SANZIONI
CODICE
DELLA
STRADA
(esempio n. 4 p.c.
applicato della c.f.)
contabile all’esercizio previsto nell’atto amministrativo per
l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria
CRITERIO IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI
L’accertamento delle sanzioni avviene:
• alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione);
• qualora il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica),
l’accertamento avviene per cassa;
• per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad
integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma
iscritta a ruolo e somma originariamente accertata);
• per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione
dell’accertamento
dell
accertamento originario;
• per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi
contabili sono state accertate “per cassa” fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere
accertate per cassa.
La revisione dell’accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall’ente e, in
ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio e in sede di
assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti dubbia esigibilità.
La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme
storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata
alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell’esercizio (escluse quindi le previsioni di
accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa).
DECORRENZA RUOLI EMESSI A DECORRERE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL
DECORRENZA:
PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIO POTENZIATO
Relativamente ai vincoli: in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni viene
dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al
concessionario e su tale differenza si applica la quota del 50% prevista dall’art. 208 del codice
della strada
Durante l’esercizio, a fronte del monitoraggio delle entrate e del fondo rischi su crediti, si
adegueranno gli stanziamenti e con delibera di giunta si adegueranno i vincoli di destinazione
19
VOCI
RATEIZZAZIONI
DELLE ENTRATE
(P. 3.5 p.c. applicato
della c.f.)
CRITERIO IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI
Nei casi di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento
è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione
nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi
di ragionevolezza e che non superi i 12 mesi dell’anno
successivo.
Se la rateizzazione supera i 12 mesi, l’accertamento è
effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione nasce ma è
imputata agli esercizio in cui scadono le rate
Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere
imputati distintamente rispetto alle entrate cui si
riferiscono
CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO - IV E V
Classificazione Titolo IV
Nuovo bilancio
Classificazione D.P.R
194/1996
Categ
oria
Titolo IV
1
Alienazione di beni patrimoniali
2
Trasferimenti di capitali dallo
Stato
3
Trasferimenti di capitali dalla
Regione
Tipologia.
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
4
Trasferimenti di capitali da altri
enti del settore pubblico
5
Trasferimenti di capitali da altri
soggetti
Classificazione Titolo V
Nuovo bilancio
Tipologia
Alienazione di attività finanziarie
6
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti a breve termine
Riscossione di crediti a medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
20
Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE
VOCI DI
ENTRATA
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Alienazioni • Immobili: l’accertamento è effettuato al momento del rogito, con
imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione
beni
dell’obbligazione pecuniaria.
immobili
(punto 3
3.13
13 p
p.c.
c
applicato della
c.f.)
Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito,
differito è consentito
l’accertamento dell’entrata nel primo esercizio se il pagamento non è
stabilito oltre i 12 mesi successivi.
Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per
cassa.
Cessione
diritti
superficie
p
(punto 3.15 p.c.
applicato c.f.)
Cessione
altri beni
(punto 3.14 p.c.
applicato c.f.)
Permessi di
costruire
(punto 3.11 p.c.
applicato della
c.f.)
L’accertamento è effettuato al momento del rogito, con imputazione
all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione
pecuniaria. Se l’entrata è incassata prima del rogito l’accertamento è
registrato per cassa. Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di
proprietà si applicano le norme della cessione dei beni
L’obbligazione giuridica attiva nasce con il passaggio della proprietà e in
tale momento deve essere accertata l’entrata con imputazione all’esercizio
previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria
L’obbligazione dei permessi a costruire è articolata
in due quote:
• La prima (oneri urbanizzazione) è immediatamente
esigibile ed è collegata al rilascio del permesso: è
accertata sulla competenza dell’esercizio in cui il
permesso è rilasciato
• La seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso
dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla
conclusione dell’opera: è accertata a seguito della
comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio
in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente,
viene a scadenza la relativa quota.
21
CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO VI E
VII
Classificazione D.P.R 194/1996
Catego
ria
Classificazione Titolo 6
nuovo bilancio
Tipologia
1
Anticipazioni di cassa
2
Finanziamenti a breve
termine
3
Assunzioni di mutui e
prestiti
4
Emissione di p
prestiti
obbligazionari
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione Prestiti a breve termine
Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
Altre forme di indebitamento
Classificazione titolo 7
Nuovo bilancio
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Mutui
(punto 3.18 p.c.
applicato c.f.)
• L’accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di
mutuo o prestito con imputazione sull’esercizio in cui la somma è
esigibile = quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme.
Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del
contratto.
All’accertamento corrisponde un aumento del valore nominale
dell’indebitamento (p
(p. 3.21 allegato
g 2)) D.p.c.m.
p
)
• Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto
finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme
oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente,
queste si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a
interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse.
• A fronte dell’indicato accertamento l’ente registra tra le spese,
l’impegno e il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del
prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Prestiti
• Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è
versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo
la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito.
• A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario si
rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento
delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.
22
PER DEPOSITARE SUL C/C
BANCARIO
Rev. Tit.
Rev
Tit 6 Accensione mutui
6.03.01.02.03
Mandato Tit. 3 Versamento a
depositi
3.04.07.01.000
PER PRELEVARE
Rev. Tit. 5 Prelievi da depositi
p
bancari
5.04.07.01.000
Mandato Titolo 2 investimento
Accertamento Tit. 5 Prelievi da
depositi bancari
5.04.07.01.000
Voce
Criterio imputazione
Apertura
Credito
Per le “aperture di credito” che si consolidano in mutui passivi a
seguito dell’effettiva necessità di liquidità, l’accertamento è
disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base delle
erogazioni
• L’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle
necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio.
Gli importi dei singoli accertamenti e i relativi esercizi di
imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni
effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base
del crono programma di spesa.
(punto 3.19 p.c.
applicato c.f.)
Rinegoziazione (punto
In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o
penalità dell’operazione sono da registrare nella spesa corrente
3.22 p.c. c.f.)
Estinzione
anticipata
(punto 3.22
p.c.)
In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare
il capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre
la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all’eventuale
indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.
23
Leasing Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma il leasing
finanfinanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia
ziario
l’investimento.
(punto
Pertanto il leasing finanziario e le operazioni assimilate sono registrate
3.25 p.c.
con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da
applicato
debito.
c.f.)
Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo il cd.
metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente
l ente si sta
indebitando per acquisire un bene.
Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva
il debito pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le
“Accensioni di prestiti” e si registra l’acquisizione del bene tra le
spese di investimento (si accerta l’entrata, si impegna la spesa e si
emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio
bilancio).
bilancio)
L’importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene
all’inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei
pagamenti dovuti per il leasing (il tasso di sconto da utilizzare è il
tasso di interesse implicito nell’operazione di leasing; se non è
disponibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del
locatario)
Leasing
finanziario
Anche se formalmente non è di proprietà dell’ente,dal punto di
vista contabile il bene è preso in carico dell’ente, inventariato tra i
beni in leasing ed oggetto di ammortamento.
Al momento del pagamento i canoni periodici sono registrati
contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in
bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i
rimborsi prestiti della spesa.
All fine
Alla
fi del
d l contratto
t tt di leasing,
l
i
l spesa per l’l’esercizio
la
i i d
dell
riscatto è registrata tra le spese di investimento.
I nuovi principi di contabilizzazione delle operazioni di leasing si
applicano alle nuove operazioni di leasing
Leasing
operativo
Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza
dell’opzione di riscatto al termine del contratto.
In tal caso
caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in
locazione per un canone che corrisponde generalmente alla
entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la
sua durata economica
24
Anticipazione
cassa
(punto 3.26 p.c.
applicato c.f.)
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di
tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio
dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere
registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e
entrate.
Il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e il
bil i di previsione
bilancio
ii
pluriennale
l i
l di competenza
t
h
hanno
carattere
tt
autorizzatorio fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.
Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31 dicembre
dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato
si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso
dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti
l’anticipazione evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo
massimo dell
dell’anticipazione
anticipazione nel corso dell
dell’anno
anno. La conciliazione
del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto
delle risultanze del consuntivo e dell’allegato.
Atto amministrativo di concessione del contributo = obbligazione giuridica (p. 5.2
lett. c)
Se l’atto
amministrativo
prevede espressamente
le scadenze di
erogazione del
trasferimento,
l’impegno è imputato
negli esercizi in cui
l’obbligazione viene a
scadenza
scadenza.
Se
l’atto
amministrati o
amministrativo
non
prevede
espressamente le
scadenze
di
erogazione
del
trasferimento,
l’impegno
è
imputato
all’esercizio in cui
viene
adottato
l’atto
amministrativo di
attribuzione
del
trasferimento
Nel caso di contributi
in conto interessi o
contributi correnti di
carattere pluriennale
ricorrente negli esercizi finanziari in cui
vengono a scadenza
Le singole obbligazioni individuati sulla
base del piano di
ammortamento
25
Atto amministrativo di concessione del contributo = obbligazione giuridica
Soggetti che adottano il principio della
competenza finanziaria (punto 3.6 lettera b)
Se l’atto amministrativo
prevede espressamente le
scadenze di erogazione
del trasferimento,
l’accertamento è
imputato negli esercizi in
cui l’obbligazione viene
a scadenza.
A tal fine ogni P.A. che
impegna la spesa deve
darne comunicazione ai
destinatari (web, lettere,
ecc…)
Soggetti che
non adottano
principio
competenza
finanziaria
Se
l’atto
amministrativo
non
prevede
espressamente le
scadenze
di
erogazione
del
trasferimento,
l’accertamento è
imputato
all’esercizio in cui
viene
adottato
l’atto
amministrativo di
attribuzione
del
trasferimento
(punto
lettera b)
Trasferimenti
del Ministero
Interno
Contributi
36
3.6
Esigibilità
del
contributotrasferime
nto
a
rendicontazione
Pubblicazione
spettanze
(p. 3.6
Lett.c)
CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE (P. 3.6 LETT. c) p.c.)
Beneficiario ed erogante
applicano entrambi il principio
della competenza finanziaria
potenziato
L’ente erogante non applica il
principio della competenza
finanziaria potenziato
Gli accertamenti relativi a “contributi a
rendicontazione” devono
necessariamente corrispondere agli
impegni assunti dall’amministrazione
pubblica che eroga i trasferimenti (sia
con riferimento agli importi che con
riferimento agli esercizi di imputazione).
Gli accertamenti relativi a “contributi a
rendicontazione” sono imputati agli
esercizi in cui l’ente beneficiario prevede
di impegnare la spesa cui il trasferimento
è destinato sulla base del cronoprogramma e quindi non
necessariamente gli accertamenti (sia
con riferimento agli importi che con
riferimento agli esercizi di
imputazione)corrispondono con gli
impegni assunti dall’amministrazione
pubblica che eroga i trasferimenti
26
Contributi a rendicontazione (p. 3.6 lett. B all. 2)
Beneficiario ed erogante
applicano entrambi il principio
della competenza finanziaria
potenziato
Provincia assegna un contributo di
100 al Comune per un investimento
che verrà effettuato: 30 anno N e 70
anno n+1
L’erogazione è a rendicontazione
COMUNE
PROVINCIA
Entrata
30 N
70 n+1
Spesa
30 N
70 N+1
Spesa
30 N
70 N+1
L’ente erogante non applica il
principio della competenza
finanziaria potenziato
COMUNE
Entrata
30 N
70 n+1
PROVINCIA
Spesa
100 N
Spesa
30 N
70 N+1
La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i
nuovi
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
• Il principio della competenza finanziaria cc.d.
d “potenziata”
potenziata
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul
Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
• Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
27
La programmazione nella riforma contabile
Uno degli obiettivi dichiarati del processo di
armonizzazione contabile è il rafforzamento
della programmazione.
Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni
introdotte nel sistema di contabilità e bilancio
d li enti
degli
ti locali
l li possono essere interpretate
i t
t t alla
ll
luce di questa finalità.
Programmare: significato
Programmare significa definire
• cosa si vuole realizzare ((obiettivi o,, in altri
termini, performance attese)
• come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con
quali soluzioni finanziarie, organizzative e
gestionali
• quando (tempi),
(tempi) in un periodo futuro,
futuro breve
(fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o
lungo (oltre i tre anni).
28
Programmazione: processo
La p
programmazione
g
è un p
processo iterativo,, p
per
aggiustamenti progressivi, che deve portare, una
volta compiuto, a prefigurare una situazione di
coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e
finanziaria per guidare e responsabilizzare i
comportamenti dell
dell’amministrazione
amministrazione.
Programmazione e controllo …
Nel principio applicato programmazione e
controllo dei risultati costituiscono un “circuito”
continuo che si svolge ininterrottamente e nel
corso del quale si devono, a precise scadenze,
rilevare ed esaminare accuratamente i risultati
realmente conseguiti per poi confermare e/o
correggere le decisioni prese generando le
opportune modifiche nei documenti di
programmazione (nota di aggiornamento del
DUP, variazioni di bilancio, variazioni del PEG).
29
La programmazione nella riforma
Rendere
più trasparente e veritiera la
rappresentazione contabile della situazione
finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente è,
senza dubbio, la prima e irrinunciabile condizione
da
soddisfare
affinché
la
funzione
di
programmazione
i
sii possa svolgere
l
i modo
in
d
efficace.
30
Nuovo principio di competenza finanziaria
L ’ introduzione del nuovo principio di competenza
finanziaria obbliga a imputare a ogni esercizio solo le
obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza,
fermo restando l’obbligo di rilevare tali obbligazioni nel
momento in cui sorgono.
Immediata conseguenza
Il bilancio di previsione finanziaria
((BPF)) evidenzia p
per un p
periodo
almeno triennale quante risorse
saranno effettivamente disponibili
in entrata e quante effettivamente
esigibili in spesa e ne consente un
reale coordinamento.
Il “programma” come unità di voto
L’individuazione del programma come unità di voto del
BPF con una conseguente chiara distinzione fra
“bilancio politico” e “bilancio gestionale” che, nel caso
degli enti locali, resta il PEG.
Immediata conseguenza
Tale scelta rafforza e sostanzia il
contenuto
della
funzione
d’indirizzo e controllo assegnata
dalla legge al Consiglio e
concentra il dibattito politico sulle
strategie e i programmi dell’ente.
31
Riduzione numero documenti di programmazione
La rilevante riduzione del numero dei documenti a
valenza programmatica posti a monte del BPF (di fatto,
solo le linee programmatiche di mandato) con
l ’ obbligo di redigere il Documento Unico di
Programmazione (DUP).
Immediata conseguenza
Dare maggiore
D
i
sistematicità
it
ti ità e coerenza
al complesso delle decisioni che
accompagnano, sostengono e spiegano
strategicamente i valori finanziari posti
nel BPF e poi nel PEG.
Programmazione strategica, operativa ed esecutiva
La “copertura” e l’integrazione di tutti gli ambiti di
programmazione (strategica, operativa ed esecutiva)
tramite i documenti di programmazione (DUP e PEG)
che le amministrazioni devono predisporre con una
semplificazione per gli enti con popolazione fino a
5.000 abitanti
Immediata conseguenza
Il processo di programmazione
è integrale ed integrato,
facilmente monitorabile e, se
necessario, modificabile.
32
II documenti della programmazione:
documenti della programmazione:
• DUP
• PEG
DUP
Ill DUP è la
l principale
i i l innovazione
i
i
i
introdotta
d
nell
sistema di programmazione degli enti locali.
L ’ aggettivo “ unico ” chiarisce l ’ obiettivo del
principio applicato: riunire in un solo documento,
posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli
obiettivi che devono guidare la predisposizione del
BPF, del PEG e la loro successiva gestione.
33
DUP
Il DUP ha, come documento fondamentale e
imprescindibile della programmazione locale, una sua
precisa e distinta identità rispetto al BPF e al PEG.
Il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato del
bilancio e costituisce presupposto indispensabile per
l’approvazione del BPF.
È nel DUP che l’ente deve definire le linee strategiche
su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel
BPF. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG
deve essere coerente con il DUP oltre che con il BPF.
34
DUP e deliberazione organi politici
Per contenere il rischio che le decisioni degli organi
politici siano disancorate dagli orientamenti definiti nel
DUP (che gli stessi organi hanno approvato), dovrebbe
spettare al regolamento di contabilità dell’ente il
compito di individuare i casi di inammissibilità e
improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di
Giunta che non sono coerenti con le previsioni del DUP.
Ciò rafforza la necessità di mantenere il DUP aggiornato
a salvaguardia della sua funzione.
35
DUP e linee di mandato
Il DUP,, sviluppa
pp e concretizza le linee p
programmatiche
g
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi
dell’art. 46, comma 3 del TUEL.
“Le linee programmatiche” sono l’unico documento di
i di i
indirizzo
strategico
i a monte del
d l DUP.
DUP: approvazione e variazione
• Il DUP è proposto ogni anno, entro il 30 giugno, dalla Giunta al
Consiglio che adotta le conseguenti deliberazioni entro il 31
luglio.
• Entro il 15 novembre di ogni anno ll’organo
organo esecutivo deve
presentare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo
di revisione, lo schema di delibera del BPF all’organo consiliare
e può, al contempo, presentare una nota di aggiornamento del
DUP
• Al fine di armonizzare programmazione statale e locale, per
garantire l’attendibilità del DUP, l’organo esecutivo, a seguito di
sopravvenute variazioni
varia ioni del quadro normativo di riferimento,
riferimento
può presentare all’organo consiliare emendamenti allo schema
di bilancio e alla nota di aggiornamento al DUP in corso di
approvazione.
36
DUP: approvazione e variazione
Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario
attuare nuovi investimenti o variare q
quelli ggià in
atto,
l'organo
consiliare,
fermo
restando
l'adempimento degli obblighi previsti dal TUEL,
adotta la necessaria, variazione al BPF, adegua il
DUP e, di conseguenza, le previsioni del bilancio
degli esercizi successivi per la copertura degli oneri
d
derivanti
d ll’ d b
dall’indebitamento
e per la
l copertura delle
d ll
spese di gestione
DUP: composizione
Il DUP si articola in due Sezioni:
sezione strategica
sezione strategica
sezione operativa. Tale articolazione mira a rendere la struttura del
DUP di più agevole predisposizione, fruizione e
lettura, restando ferma la necessità di garantire
continuità sistemica,
sistemica logica,
logica valoriale e finanziaria fra
i contenuti delle due sezioni.
37
DUP: Sezione Strategica (SeS)
Nel primo anno del mandato amministrativo devono
essere individuati p
per ogni
g missione di bilancio,, ggli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del
mandato.
Gli obiettivi strategici devono essere definiti con
riferimento all’ente nel suo insieme individuando,,
per ciascuno di essi, il contributo che è richiesto al
gruppo amministrazione pubblica.
SeS: Obiettivi strategici Condizioni esterne:
– obiettivi individuati dal Governo per il periodo
considerato;
– valutazione corrente e prospettica della situazione
socio‐economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in
considerazione dei risultati e delle prospettive future di
sviluppo socio‐economico;
– parametri economici essenziali utilizzati per identificare,
a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri
considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
38
4
La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i
nuovi
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
• Il principio della competenza finanziaria cc.d.
d “potenziata”
potenziata
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul
Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
• Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
39
Se l’ufficio di polizia locale, impegna il 27.12.X, con determina di impegno di
spesa, la somma di 1.000 per stampati, posso riportare a residuo passivo la somma
di 1.000?
Risposta: Dipende
Ordine è stato
effettuato
ff
entro
il 31.12.X?
La merce è stata
consegnata
t
entro il 31.12?
Residuo
passivo
SI
SI
NO
NO
SI
NO
Non è un
residuo e va
in avanzo
Re-imputazione
impegno a
esercizio
successivo
ESERCIZIO X
ENTRATA
IMPORTO
IMPORTO
SPESA
Entrate correnti
1.000
Missione 3 Programma 1 Titolo 1
U 1.03.01.02.001
1.000
Totale entrata
1.000
Totale spesa
1.000
40
ESERCIZIO X (Operazione 1: VARIAZIONE SU BILANCIO ESERCIZIO PRECEDENTE)
ENTRATA
IMPORTO
1.000
Entrate correnti
Totale entrata
1.000
SPESA
IMPORTO
Missione 3 Programma 1
Titolo 1
U 1.03.01.02.001
1.000 1.000 =
0
di cui fondo pluriennale
Vincolato
U 1.10.02.01.000
1.000
Totale spesa
1.000
ESERCIZIO X+1 (operazione 2- VARIAZIONE SU BILANCIO ES. SUCC. ANCHE
PROVVISORIO)
ENTRATA
IMPORTO
Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti
1.000
Totale entrata
1.000
SPESA
IMPORTO
Missione 3 Programma 1 Titolo 1
U 1.03.01.02.001
1.000
pluriennale
di cui fondo p
vincolato
Totale spesa
0
1.000
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da
risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi
a quello in cui è accertata l’entrata.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO :
VARIAZIONI
Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti
Se la merce non è consegnata entro il 31.12, entro il termine per l’approvazione del
consuntivo, è necessario:
- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai
fondi pluriennali vincolati del bilancio esercizio precedente (operazione 1) e le
variazioni al bilancio dell’esercizio successivo anche se questo non è stato approvato
(operazione 2). Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio in corso e di quello precedente necessarie alla re-imputazione delle spese
sono effettuate con atto di giunta entro il termine per l’approvazione del
rendiconto.
• ri-accertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota
esigibile (determinazione dirigenziale) (operazione 3).
QUESTA E’ LA SITUAZIONE A REGIME.
NEL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUVO SISTEMA, IN SEDE DI
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI, SI FARA’ SOLO L’OPERAZIONE 2 e 3
41
Fondo pluriennale vincolato 2015
Articolo 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011
Nel 2015 gli enti adottano sia il bilancio di previsione che il
bilancio pluriennale con i vecchi schemi che assumono
funzione autorizzatoria e affiancano ai fini conoscitivi i nuovi
schemi di bilancio di previsione.
“Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di
bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo
pluriennale vincolato,, mentre in spesa
p
p
il fondo p
pluriennale è
incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e
pluriennale”.
Fondo pluriennale vincolato
Punto 5.4 Allegato 4.2 D.Lgs. 118/2011
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti
vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti,
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
d ll relative
delle
l ti spese. Prescinde
P
i d dalla
d ll natura
t
vincolata
i l t o destinata
d ti t delle
d ll
entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di
consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi
verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile
nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b)) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,,
effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli
esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria.
42
1.1.2015: cosa succede per ……………….
ESERCIZIO o GESTIONE PROVVISORIA
Art. 11 comma 16 D.Lgs. 118/2011 “In caso di esercizio
provvisorio nell’esercizio 2015, si applica la disciplina vigente
nel 2014 ad esclusione degli enti in sperimentazione che
adottano la nuova disciplina dell
dell’art
art. 163 del TUEL ossia:
• dodicesimi calcolati sugli stanziamenti di competenza
riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio o gestione
provvisoria previsti nell’ultimo bilancio approvato al netto
degli impegni già assunti e dell’importo del fondo
pluriennale vincolato;
• trasmettono al tesoriere l’elenco dei residui presunti al
1°gennaio e l’importo degli stanziamenti di competenza
dell’esercizio provvisorio con indicazione delle quote già
impegnate e del FPV
COMPETENZA FINANZIARIA: SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale sono imputate sulla competenza dell’esercizio in
cui l’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è esigibile sulla
base del relativo crono-programma (punto 5.3 p.c. applicato della c.f.).
La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano
impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi deve essere
assicurata sin dall’attivazione del primo impegno, con riferimento
all’importo complessivo della spesa.
PROBLEMA: se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi
((n+1,, n+2,, ecc..)) ma è finanziata da entrate accertate nell’anno in corso
di gestione (n), come si realizza l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese
di ciascun esercizio?
43
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO : UN
ESEMPIO
In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare
una scuola del costo complessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni
patrimoniali da perfezionare nell
nell’anno
anno x stesso. Nello schema a lato sono
riportati gli stanziamenti di bilancio decisionale in entrata e in spesa per il
triennio:
La costruzione della scuola richiederà 3 anni di lavori (x, x+1 e x+2):
-l’anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della
gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
- la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel biennio x+1/x+2,
in ragione del crono-programma: 150 per l’esercizio x+1 e 200 per l’esercizio
x+2.
ESERCIZIO X
ENTRATA
IMPORTO
SPESA
450
Alienazioni
(Titolo 4
Tipologia 400)
Totale entrata
450
IMPORTO
Missione 4
Programma 2
Titolo 2
450
di cui fondo pluriennale
vincolato
350
Totale spesa
450
ESERCIZIO X+1
ENTRATA
IMPORTO
Fondo pluriennale vincolato
parte capitale
350
Totale entrata
350
SPESA
Missione 4 Programma 2 Titolo 2
IMPORTO
350
di cui fondo pluriennale
vincolato
200
Totale spesa
350
ESERCIZIO X+2
ENTRATA
IMPORTO
IMPORTO
SPESA
Fondo pluriennale vincolato
parte capitale
200
Missione 4 Programma 2 Titolo 2
200
Totale entrata
200
Totale spesa
200
44
Ai soli fini della determinazione dell’accantonamento al Fondo pluriennale vincolato,
possono essere finanziate dal fondo pluriennale:
a) Tutte le voci di spesa
contenute nei quadri economici
relative a spese di investimento
per lavori pubblici di cui
all’articolo 3 comma 7 del
decreto legislativo 12.4.2006 n.
163 anche se non interamente
impegnate (in parte impegnate
e in parte prenotate) sulla base
di un progetto
tt approvato
t del
d l
quadro economico progettuale
In questo caso la costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è
consentita:
b) le spese riferite a procedure
di affidamento attivate ai sensi
dell’articolo 53, comma 2 del
decreto legislativo n. 163/2006,
unitamente alle voci di spesa
contenute nel quadro
economico dell’opera ancorché
non impegnate
In questo caso l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato è consentita a seguito dell’avvio
delle procedure di affidamento dell’opera compreso il relativo quadro economico
progettuale (anche se non ancora impegnato).
- a prescindere dall’avvio delle procedure di affidamento della gara dell’opera pubblica;
- ma solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente
perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del
quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. L’impegno delle sole
spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le
spese contenute nell’intero quadro economico progettuale ma occorre aver impegnato
almeno alcune spese dello stesso le quali evidenziano pertanto ll’inequivocabile
inequivocabile volontà
dell’ente di attivare le procedure di affidamento dei lavori
Pertanto, le spese delle gare formalmente indette, costituiscono di fatto le uniche
“prenotazioni di spesa” che permettono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in
assenza di impegni imputati nelle scritture contabili dell’ente. Tale regola vale solo per le
spese di investimento e non è applicabile alle gare formalmente indette per spese
correnti.
Per p
procedure di affidamento attivate ai sensi dell’art. 53,, comma 2 del D.Lgs.
g 163/2006
si intende:
- a) la pubblicazione del bando di gara o gli affidamenti in economia;
b) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli
specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all’esperimento
di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il
contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di
estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi
dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta.
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
• Fra le interventi dell’attuale bilancio della spesa è previsto il Fondo
Svalutazione Crediti al fine di garantire ll’effettività
effettività del principio
dell’equilibrio finanziario.
• Le somme iscritte nel Fondo Svalutazione Crediti non possono essere
impegnate e, pertanto, confluiscono nell’Avanzo di Amministrazione.
• I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal bilancio
ed inseriti nel Conto del Patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al
netto del relativo fondo.
• Il TUEL non quantifica il Fondo, i Principi dell’Osservatorio fanno
riferimento al “presumibile grado di realizzo dei proventi accertati” la Corte
Toscana al “ previsto mancato realizzo dell’anno , quantificato sulla base del
dato medio relativo al triennio precedente”( del.104/2010).
90
45
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Il DL 95/2012 “Decreto sulla Spending Review” all’art. 6 comma 17 prevede che “nelle
more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel
bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento
dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a
5 anni”.  si possono escludere dei quali sia certificata la «perdurante sussistenza
delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità» certficato
dall’Organo di revisone.
Per la prima volta si rende obbligatorio il FSC
L’ art.1, comma 17 del DL. 35/13 aumenta il Fondo Sval. Al 30% nel caso si ricorra
al finanziamento da parte della Cassa DDPP per i successivi 5 esercizi (percentuale
modificata con DL 76/13 convertito con L.93/13)
91
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
In base al principio applicato sulla contabilità finanziaria devono essere iscritte in
bil i le
bilancio
l entrate di dubbia
d bbi e difficile
diffi il esazione
i  fondo
f d crediti
di i dubbia
d bbi esigibilità
i ibili à (
la trasparenza non può creare disequilibri di bilancio!!!)
Posta contabile di natura patrimoniale alimentata da accantonamenti di natura economica (NO
MANIFESTAZIONE FINANZIARIA)
Per determinare il fondo crediti dubbi esigibilità, che in contabilità finanziaria deve
intendersi come un fondo rischi, in occasione della predisposizione del
bilancio di previsione è necessario:
A)
Analizzare le singole categorie di entrata.
Non richiedono accantonamento:
1) trasferimenti da altre PA
2) crediti assistiti da fidejussione
3) entrate tributarie che si accertano per cassa
92
46
•
Domanda n. 29: (Fondo sval. Crediti della contabilità economico/patrimoniale)
•
Questo Comune accertava alcune entrate derivanti da ruoli (principalmente extratributarie) per cassa.
Si chiede se i suddetti ruoli pregressi (risalenti, in alcuni casi, fino al 2000) debbano essere accertati nel
2012 per l'intero importo non ancora riscosso o se possano, in deroga al principio 3.7 essere accertati
ancora per cassa, applicando il nuovo principio contabile ai soli titoli di credito che si origineranno a
partire dal 2012
•
Risposta:
Premesso che i ruoli pregressi molto risalenti nel tempo (ad esempio al 2000) devono essere oggetto di
attento esame per verificare l’effettiva esistenza del credito (potrebbero essere prescritti), con
riferimento al quesito posto si rappresenta che le entrate per le quali negli esercizi precedenti è stato
emesso il ruolo e che codesto Comune non ha accertato ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza,
procedere all'accertamento per cassa, devono essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano
essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un
accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di
amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dal 2012.
Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto
del fondo svalutazione crediti, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del
credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico
economicopatrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.
A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui
l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.
L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile
inesigibilità.
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
B)
C)
D)
Per ciascuna entrata TIPOLOGIA calcolare la media tra incassi ed accertamenti
ultimi 5 esercizi (per i primi 5 anni incassi c/competenza e c/residui)
Determinare il FCDE applicando all
all’importo
importo complessivo degli
stanziamenti di ciascuna entrata di cui al punto A) una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie di cui al punto B)
E’ possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore!!!!!!!!
in corso di esercizio (almeno in sede di assestamento e comunque con
variazione di Consiglio):
E)
Si verifica la necessità di adeguamento del fondo facendo riferimento agli
stanziamenti ed agli accertamenti (si considera l’importo maggiore)
94
47
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
In occas
occasione
o e de
del rendiconto:
e d co to:
F) Si considerano sia i residui attivi degli esercizi
precedenti che quelli di competenza (dopo il
riaccertamento).
G) Si calcola la media del rapporto tra gli incassi in
c/residui e ll’importo
importo dei residui attivi all
all’inizio
inizio di
ogni anno per 5 anni
• Si applica ai residui di cui al punto H) il
complemento a 100 del punto I)
95
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
I)
Se il fondo complessivo è inferiore a questo importo si incrementa il vincolo
sull’Avanzo di amministrazione se minore si svincola una quota di Avanzo di
ammnistrazione.
i
i
•
L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della
determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità
rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla
copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del
bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce
•
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento di residui attivi e
rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo
svalutazione crediti.
96
48
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
Non si può più accertare per cassa!!!!! Le entrate si
accertano e si imputano nell’esercizio nel quale è emesso il
ruolo FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
E’ possibile una applicazione graduale del FONDO
SVALUTAZIONE
(percentuali modificate dalla legge di stabilità 2015) (facoltà):
Nuovi enti armonizzati
Sperimentatori
1.
2.
3.
4.
5.
55% nel 2015
55% nel 2016
70% nel 2017
85% nel 2018
100% dal 2019
36% nel 2015
55% nel 2016
70% nel 2017
85% nel 2018
100% dal 2019
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
97
% di stanziamento accantonato al ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENT
STANZIAMENTI DI fondo nel rispetto OBBLIGATORIO AL FONDO O EFFETTIVO DI BILANCIO del principio BILANCIO (**) (*)
(a)
contabile applicato (b)
(c)
3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 3010000 gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 3020000 repressione delle irregolarità e degli illeciti
0
0
130000,00
43,33%
0
0,00%
0
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
0
0,00%
0
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
0
0,00%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3000000 TOTALE TITOLO 3
300.000,00 122.820,00 0,00%
300.000,00 122.820,00 0
43,33%
49
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
Alcune particolarità legate al FCDE!!!
Fintanto che
Fi
h il FCDE non è congruo non è possibile
ibil utilizzare
ili
l’
l’avanzo
di
amministrazione;
Per le entrate di dubbia esigibilità riguardanti entrate riscosse per conto di un
altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale,
l’accantonamento al FCDE viene fatto da quest’ultimo (beneficiario finale);
L eventuale quota di risultato di amministrazione svincolata in base alla
L’eventuale
determinazione a rendiconto del FCDE, può essere utilizzata per la
copertura dello stanziamento nel FCDE nel bilancio di previsione dell’anno
successivo;
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
Il fondo crediti di dubbia esigibilità evidenzia l’inefficienza dell’ente!!!!!!
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve
intendersi come un fondo rischi, ha lo scopo di evitare che le entrate di
dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano
finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio
Per gli enti abituati a spendere le entrate di dubbia esigibilità
l’accantonamento al fondo equivale ad un taglio di spesa
100
50
La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i
nuovi
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
• Il principio della competenza finanziaria cc.d.
d “potenziata”
potenziata
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul
Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
• Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
“Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno”
La verifica del rispetto del patto di stabilità si verifica raffrontando:
A) L’obiettivo programmatico
B) Il saldo di competenza mista
Se A) < o = B il patto è rispettato
Se A) > B il patto non è rispettato
102
51
Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno
Saldo di competenza mista
Somma algebrica tra voci di bilancio alcune prese per competenza (accertamenti ed
impegni), altre per cassa (incassi e pagamenti)
Entrate correnti - Spese correnti + Pagamenti in conto capitale ( al
netto delle entrate per riscossione crediti) – Pagamenti in conto
capitale (al netto dei pagamenti per concessione di crediti) Saldo
competenza mista!!
Quando si parla di incassi e pagamenti si fa riferimento sia alla competenza che
ai residui!!!!!!!
103
Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno
Voci escluse dal calcolo del saldo di competenza mista:
Tra le entrate
•
•
•
•
•
Titolo V entrate da indebitamento;
Servizi conto terzi;
Anticipazione
p z
Fondo di rotazione
z
((no trasferimento
f
ma titolo V))
Avanzo di amministrazione
Fondo di cassa
Tra le spese
Titolo III rimborso prestiti
Servizi conto terzi;
Fondo svalutazione crediti ( circ.6/2014);
Fondo ammortamento (circ.6/2014);
LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 CHIARISCE CHE L’ACCANTONAMENTO
A FCDE “RILEVA” AI FINI DEL CALCOLO DEL SALDO DI COMPETENZA
MISTA
MA
IL DL 78/15 CONVERTITO IN LEGGE 125/15 HA RIDOTTO IL SALDO
104
OBIETTIVO DELL’IMPORTO ACCANTONATO A FCDE PER OGNI
ESERCIZIO
•
•
•
•
52
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa
la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al
codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi
derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. sono accertate per
l’intero importo.
Per tali crediti è necessario effettuare un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una
quota dell’avanzo di amministrazione.
L’esigenza, da un lato, di applicare il nuovo principio della
p
finanziaria secondo cui le entrate anche di dubbia e
competenza
difficile esazione devono essere interamente accertate e,
dall’altro lato, impedire che tali entrate comportino assunzioni
di spese non coperte finanziariamente è risolta con la gestione
del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
(esempio n. 5 p.c. applicato c.f.)
Le fasi che contraddistinguono la determinazione
del FC sono:
1. Individuazione delle categorie di entrate che
possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile
esazione;
2. Calcolo della % di incasso;
3. Determinazione del fondo crediti di dubbia
esigibilità
53
FCDE: fase 1
La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a
crediti di dubbia e difficile esazione è lasciata al singolo ente (almeno a livello di
tipologia, ma l’ente può fare riferimento anche alle categorie o al capitolo)
Non richiedono l’accantonamento
l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
-trasferimenti da altre amministrazione pubbliche in quanto destinate ad essere
accertate a seguito dell’assunzione del impegno da parte dell’amministrazione
erogante;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione,
per le quali non si costituisce FCDDE, è necessario dare adeguata motivazione nella
nota integrativa al bilancio.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è obbligatorio
Per le entrate di nuova istituzione la valutazione è rimessa alla prudente valutazione
degli enti
FCDE: Fase 2 – Calcolo % incasso
Per ciascuna entrata di cui alla fase 1) si deve calcolare la media tra incassi c/competenza e accertamenti
degli ultimi 5 esercizi
incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X
Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, si può fare riferimento agli incassi in c/competenza e in
c/residui.
I metodi per il calcolo della % di incasso possono essere:
1. MEDIA SEMPLICE;
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati
per gli incassi;
3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i
seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia
di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio.
54
Tabella – Calcolo con il primo metodo: media semplice
Periodo
Importo accertato
competenza
Incassi Cp+RS
% Riscosso
(Incassi/acc.to)
Media semplice %
riscosso
C= B/A
D = C/5
(A)
(B)
2009
75.456,00
43.161,00
57,20
2010
79.702,00
51.852,00
65,06
2011
97.835,00
49.331,00
50,42
2012
60.867,00
37.851,00
62,19
2013
136.888,00
82.722,00
60,43
450.748,00
264.917,00
295,30
59,06
Tabella – Calcolo con il secondo metodo: rapporto sommatoria ponderata
Periodo
Coeff.
Ponderazione
Importo accertato
competenza
Accertamenti
ponderati
Incassi Cp+RS
Incassi ponderati
% Media riscosso
(A)
(B)
C = B*A
(D)
E = D*A
F = E/C*100
2009
0,10
75.456,00
7.545,60
43.161,00
2010
0,10
79.702,00
2011
0,10
97.835,00
9.783,50
49.331,00
4.933,10
2012
0,35
60.867,00
21.303,45
37.851,00
13.247,85
2013
0,35
136.888,00
47.910,80
82.722,00
28.952,70
450.748,00
94.513,55
264.917,00
56.634,95
7.970,20
4.316,10
51.852,00
5.185,20
59,92
Tabella – Calcolo con il terzo metodo: media ponderata rapporto
Periodo
Coeff.
Ponderazione
(A)
Importo accertato
competenza
Incassi Cp+RS
(B)
(C)
Incassi/accertame
% Media riscosso
nti ponderati
D = C/B * A
2009
0,10
75.456,00
43.161,00
2010
0,10
79.702,00
51.852,00
2011
0,10
97.835,00
49.331,00
5,04
2012
0,35
60.867,00
37.851,00
21,77
2013
0,35
136.888,00
82.722,00
21,15
1,00
450.748,00
264.917,00
60,18
E = D/A
5,72
6,51
60,18
FCDE: Fase 2 – Calcolo % incasso
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei
nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di
dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari
emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi
(senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli
relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
55
Anno di applicazione
del bilancio
armonizzato
1° anno
Calcolo della % di incasso
Entrate accertate per competenza
Gli incassi equivalgono alla somma degli Dati extra-contabili dell'ultimo
incassi cp+rs dell'ultimo quinquennio
quinquennio
Incassi dell'anno precedente sono
considerati in termini di cp
2° anno
3° anno
4° anno
Entrate accertate per cassa
Metodo di calcolo della
% di incasso
Sceltra tra uno dei tre
metodi
Dati contabili dell'ultimo anno
Incassi del primo quadriennio dell'ultimo Dati extra-contabili del primo
quadriennio dell'ultimo
quinquennio equivalgono alla somma
quinquennio
degli incassi cp+rs
Incassi del biennio precedente sono
considerati in termini di cp
Dati contabili dell'ultimo
biennio
Incassi del primo triennio dell'ultimo
quinquennio equivalgono alla somma
degli incassi cp+rs
Dati extra-contabili del primo
triennio dell'ultimo
quinquennio
Incassi del triennio precedente sono
considerati in termini di cp
Dati contabili dell'ultimo
triennio
Incassi del p
primo biennio dell'ultimo
quinquennio equivalgono alla somma
degli incassi cp+rs
Dati extra-contabili del p
primo
biennio dell'ultimo
quinquennio
Sceltra tra uno dei tre
metodi
Sceltra tra uno dei tre
metodi
Sceltra tra uno dei tre
metodi
Incassi del quadriennio precedente sono Dati contabili dell'ultimo
considerati in termini di cp
quadriennio
5° anno
Incassi del primo anno dell'ultimo
quinquennio equivalgono alla somma
degli incassi cp+rs
Incassi considerati in termini di
Dal 6° anno (a regime) competenza
Dati extra-contabili del primo
anno dell'ultimo quinquennio
Sceltra tra uno dei tre
metodi
Media semplice
FCDDE: Fase 3 – Calcolo del fondo
Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio si calcola applicando agli
stanziamenti di ogni tipologia di entrata di cui alla fase 1 una percentuale pari
al complemento a 100 delle percentuali di cui alla fase 2)
Nel nostro esempio:
11° metodo: 100-59,06
100-59 06 = 40,94
40 94
2° metodo: 100-59,92 = 40,08
3° metodo: 100-60,18 = 39,82
Vale anche per il pluriennale
Il punto 3.3 p.c. applicato c.f. prevede che è possibile stanziare in bilancio una
quota almeno pari:
-al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nell’apposito prospetto
allegato al bilancio di previsione nel primo anno,
- al 75% per il secondo anno;
- al 100% dal terzo anno in poi.
Allegato al bilancio un prospetto dimostrativo
56
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
% di stanziamento accantonato al ACCANTONAMENTO ACCANTONAMENT
STANZIAMENTI DI fondo nel rispetto OBBLIGATORIO AL FONDO O EFFETTIVO DI BILANCIO del principio (*)
BILANCIO (**) (a)
contabile applicato (b)
(c)
3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 3010000 gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 3020000 repressione delle irregolarità e degli illeciti
0
300.000,00 122.820,00 0,00%
0
130000,00
43,33%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
0
0,00%
0
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
0
0,00%
0
0
0,00%
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
300.000,00 122.820,00 0
43,33%
FCDDE: VERIFICA CONGRUITÀ
La quota accantonata come FCDDE è oggetto di verifica di
congruità in diversi momenti:
• in sede di predisposizione del preventivo applicando la % di
svalutazione sugli stanziamenti di bilancio. Viene effettuata
con uno specifico allegato
• durante l’esercizio, almeno in sede di assestamento, e per
adeguarlo occorrerà effettuare una variazione di competenza
del consiglio
• in sede di rendiconto,
rendiconto si procede vincolando o svincolando le
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta
adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di
amministrazione (punto 3.3. P.c. applicato della c.f.).
57
Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: giugno
Stanziamento
entrata
% incasso
Incassi
competenza
(Storica o quella di
precedente variazione)
B
Accertamenti Variazione Stanziamento
c/competenza stanziamenti
variato
D
C
Verifica congruità dell fondo
A
%
svalutazione
E
F
G=A+F
H = D/G se E<G
Confronto le due %
Se H è > di C si adegua il fondo crediti
applicando la nuova % svalutazione al
maggiore
i
valore
l
ttra l'l'accertamento
t
t in
i conto
t
competenza e lo stanziamento variato
Se H è < di C adeguo il fondo crediti
applicando la % di svalutazione B al maggiore
valore tra l'accertamento in conto competenza
e lo stanziamento variato
Adeguamento fondo
svalutazione crediti
Calcolo la % di incasso
rapportando gli incassi
c/competenza al maggiore
tra l'accertamento e lo
stanziamento
H = D/E se E>G
Stanziamento
iniziale fondo
Valore fondo
rideterminato Variazione
per effetto
contabile al
della verifica
fondo
congruità
N=E*B se E>G
M
N=G*B se E<G
Variazione
Nuova % Valore fondo rideterminato per
contabile al
svalutazione effetto della verifica congruità
fondo
P = 100-H
O = N-M
Q=E*P/100 se E>G
R=Q- M
Q=G*P/100 se E<G
Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: agosto
Stanziamento
entrata
Verifica congruità del ffondo
A
300.000,00
%
svalutazione
% incasso
(Storica o quella di
precedente variazione)
B
C
40,94
59,06
Incassi
competenza
D
160.000,00
Accertamenti Variazione Stanziamento
variato
c/competenza stanziamenti
E
F
320.000,00
H = D/G se E<G
50,00%
300.000,00
160.000/320.000
Confronto le due %
Se H è > di C si adegua il fondo crediti
applicando la nuova % svalutazione al
maggiore valore tra l'accertamento in conto
competenza e lo stanziamento variato
Se H è < di C adeguo il fondo crediti
applicando la % di svalutazione B al maggiore
valore tra l'accertamento in conto competenza
e lo stanziamento variato
Adeguamento fondo
svalutazione crediti
G=A+F
Calcolo la % di incasso
rapportando gli incassi
c/competenza al maggiore
tra l'accertamento e lo
stanziamento
H = D/E se E>G
Stanziamento
iniziale fondo
M
130.000,00
Valore fondo
rideterminato Variazione
per effetto contabile al
della verifica
fondo
congruità
N=E*B se E>G
N=G*B se E<G
131.008,00
O = N-M
Variazione
Nuova % Valore fondo rideterminato per
contabile al
svalutazione effetto della verifica congruità
fondo
P = 100-H
Q=E*P/100 se E>G
R=Q- M
Q=G*P/100 se E<G
1.008,00
58
Esempio Verifica congruità FCDDE durante l’anno: novembre
Stanziamento
entrata
Verifica congruità del fo
ondo
A
%
svalutazione
(Storica o quella di
precedente variazione)
B
300.000,00
% incasso
C
40,94
59,06
Incassi
competenza
D
250.000,00
Calcolo la % di incasso
rapportando gli incassi
Accertamenti Variazione Stanziamento
c/competenza al maggiore tra
c/competenza stanziamenti
variato
l'accertamento e lo
stanziamento
H = D/E se E>G
E
F
G=A+F
H = D/G se E<G
340.000,00
100.000
250.000/400.000
Confronto le due %
Se H è > di C si adegua il fondo crediti
applicando la nuova % svalutazione al
maggiore valore tra l'accertamento in conto
competenza e lo stanziamento variato
Se H è < di C adeguo il fondo crediti
applicando
li
d lla % di svalutazione
l t i
B all maggiore
i
valore tra l'accertamento in conto competenza
e lo stanziamento variato
Adeguamento fondo
svalutazione crediti
62,50%
400.000,00
Stanziamento
iniziale fondo
Valore fondo
rideterminato Variazione
per effetto contabile al
della verifica
fondo
congruità
N=E*B se E>G
M
N=G*B se E<G
131.008,00
O = N-M
Nuova % Valore fondo rideterminato per
svalutazione effetto della verifica congruità
P = 100-H
Q=E*P/100 se E>G
Variazione
contabile al
fondo
R=Q- M
Q=G*P/100 se E<G
37,5
150.000,00
18.992,00
Verifica FCDDE in sede di rendiconto
In occasione della redazione del rendiconto è verificata la
congruità del FCDDE accantonata nel risultato di
amministrazione facendo riferimento all’importo complessivo
dei residui attivi,
attivi sia di competenza dell
dell’esercizio
esercizio cui si
riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.
Si procede:
1. Determinare per ciascuna categoria di entrata l’importo dei
residui attivi alla fine dell’esercizio;
2. Si calcola la media del rapporto tra incassi c/residui e
l’importo
p
dei residui attivi all’inizio di ogni
g anno degli
g
ultimi 5 anni;
3. Ad applicare all’importo complessivo dei residui finali
dell’anno una % pari al complemento a 100 delle medie di
cui al punto 2.
59
Verifica FCDDE in sede di rendiconto
Il valore così ottenuto è quello considerato congruo e deve essere accantonato
nel risultato di amministrazione.
Se il valore accantonato è inferiore al valore congruo è necessario incrementare
conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al FCDDE
p
al valore
Se la qquota accantonata nell’avanzo a titolo di FCDDE è superiore
congruo è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione
Al riaccertamento dei residui occorre effettuare la verifica di congruità sul valore
dei residui che non sono stati oggetto di riaccertamento.
Ipotizzando che i residui finali siano pari a 100.000 e la quota di dubbia esigibilità
sia pari al 30% la quota accantonata all’avanzo di amministrazione a titolo di
FCDDE congrua è:
100.000 x 30,00% = 30.000
IL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
Non si può più accertare per cassa!!!!! Le entrate si
accertano e si imputano nell’esercizio nel quale è emesso il
ruolo FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
E’ possibile una applicazione graduale del FONDO
SVALUTAZIONE
(percentuali modificate dalla legge di stabilità 2015) (facoltà):
Nuovi enti armonizzati
Sperimentatori
1.
2.
3.
4.
5.
55% nel 2015
55% nel 2016
70% nel 2017
85% nel 2018
100% dal 2019
36% nel 2015
55% nel 2016
70% nel 2017
85% nel 2018
100% dal 2019
120
60
Residui attivi e passivi
Ai fini della formazione del rendiconto dell’esercizio n-1, possono
essere conservati:
- tra i residui ATTIVI, le entrate accertate ed esigibili nell’esercizio n1 ma non incassate;;
- tra i residui PASSIVI, le spese impegnate ed esigibili nell’esercizio
n-1, ma non pagate. E’ considerata esigibile la spesa liquidata o
liquidabile. Sono considerate liquidabili le spese impegnate
nell’esercizio le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla
chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di
legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa
o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.
Le entrate e le spese accertate e impegnate NON esigibili
nell’esercizio n-1 sono immediatamente re-imputate all’esercizio in
cui sono esigibili.
Riaccertamento residui passivi
Esiste
l’obbligazione
giuridicamente
perfezionata?
E’ stata
formalmente
avviata entro il
31/12/n la
procedura di
affidamento?
La somma
è
esigibile
nell’anno
n?
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
Risultato in sede di rendiconto
dell’esercizio n
Residuo esercizio n
La somma è conservata ma è reimpegnata sugli
esercizi n+1 o successivi in funzione dell’esigibilità
La somma è conservata ma non costituisce residuo
passivo, in quanto è prenotata sugli esercizi n+1 o
successivi in funzione dell’esigibilità. Se entro un anno
dall’avvio della procedura l’obbligazione giuridica non
sarà perfezionata, la somma sarà cancellata in sede di
rendiconto dell’anno n+1.
La somma è cancellata e confluisce nell’avanzo
nell avanzo di
amministrazione. Se l’investimento è finanziato con
entrate con vincolo di destinazione già accertate, è
costituito vincolo per una corrispondente quota
dell’avanzo.
61
Revisione straordinario residui passivi
Descrizione Importo
Residuo passivo mandato in
Residuo re-imputato
economia
Avanzo Avanzo
Avanzo Anno N+1
N+2
Oltre
libero
accantonato vincolato N
e
destinata
Mantenuto
a residuo
…..
…..
Totale
I residui passivi eliminati
confluiranno nell’avanzo
di amministrazione
I residui passivi eliminati
e re-imputati ad esercizi
futuri incidono nella
determinazione del
Fondo Pluriennale
Vincolato
Revisione straordinario residui attivi
Descrizione Importo
Residuo
Residuo re-imputato
attivo Anno N+1 N+2 Oltre
eliminato N
Mantenuto
a residuo
…..
…..
R.P. re-imputati
meno
R.A. re-imputati
Totale
I residui attivi eliminati
influenzano il valore
dell’avanzo di
amministrazione
I residui attivi eliminati e
re-imputati ad esercizi
futuri incidono nella
determinazione del
Fondo Pluriennale
Vincolato
Verifica
congruità
FSC
Se > 0
in
entrata
iscrivo
F.P.V.
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
In sede di riaccertamento straordinario dei residui:
- in corrispondenza di ciascun residuo eliminato in quanto non esigibile al 31/12/2014,
sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, in applicazione del
principio di competenza finanziaria potenziato;
- si provvede al riaccertamento delle entrate e delle spese eliminate in quanto non
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili al 31/12/2014, con
imputazione all’esercizio 2015 o successivi, in cui l’obbligazione esigibile,
- in entrata dell’esercizio 2015 è costituito il FPV per la copertura degli impegni già
assunti negli esercizi 2014 e precedenti ma esigibili negli esercizi 2015 e successivi, di
importo pari alla differenza tra residui passivi e residui attivi eliminati, se positiva;
- il risultato di amministrazione deve essere rideterminato per effetto del riaccertamento
straordinario dei residui e deve essere accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità.
- nel caso in cui l’importo dei residui attivi reimputati risulti superiore a quello dei residui
passivi reimputati,
reimputati non si dà luogo alla formazione del FPV in entrata.
entrata Le entrate
riaccertate e reimputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura
dell’eventuale disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato
di amministrazione.
La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla
rideterminazione del risultato di amministrazione può essere effettuata in 30 anni.
62
Quota vincolata del risultato di amministrazione
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate
e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità
finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
b) derivanti
deri anti da mutui
m t i e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
in estimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica
destinazione;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e
riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica
destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate
straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente
l ente non ha rinviato la
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha
provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori
bilancio
Quota accantonata del risultato di amministrazione
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a
seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si
accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota
del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. E’ utilizzabile:
- dopo l’approvazione del consuntivo;
- prima del consuntivo solo se l’allegato del risultato presunto di amministrazione
(all. a) del bilancio di previsione) è aggiornata con riferimento a tutte le entrate e
le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate
63
Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti
La quota del risultato di amministrazione
destinata agli investimenti è costituita dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di
specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell’approvazione del
rendiconto.
Quota libera del risultato di amministrazione
La quota libera del risultato di amministrazione può essere
utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento
di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del
rendiconto per le finalità di seguito indicate in ordine di
rendiconto,
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
c)) per il finanziamento
fi
i
di spese di investimento;
i
i
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
64
Determinazione avanzo presunto
Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un
importo sufficiente a comprendere le quote vincolate,
destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo
esercizio
r izi considerato
id r t nell bilancio
bil i di previsione,
pr i i
pri di tutte
prima
t tt
le spese, come disavanzo da recuperare.
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è
necessario procedere alla determinazione del risultato di
amministrazione presunto, che consiste in una previsione
ragionevole e prudente del risultato di amministrazione
dell’esercizio
dell
esercizio precedente e se questo è negativo iscrivere in
spesa la quota di disavanzo
La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i
nuovi
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
• Il principio della competenza finanziaria cc.d.
d “potenziata”
potenziata
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e sul
Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
• Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
65
Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
•
•
•
•
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI
Q
FINANZIARI
Il controllo è svolto dal Responsabile dei Servizi Finanziari con la vigilanza
dell’Organo di revisione ed il coinvolgimento attivo del Sindaco, della
Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei
Responsabili dei Servizi
Il controllo sugli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio
economico finanziario
in fase di approvazione
pp
dei documenti di p
programmazione
g
nel corso dell’esercizio finanziario nell’ambito della gestione del bilancio.
Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere degli
equilibri previsti dal TUEL e in particolar modo a verificare, sia della gestione di
competenza che della gestione dei residui:
• Equilibrio tra entrate e spese complessive
• Equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II, III e spese correnti
aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
• Equilibrio tra entrate straordinarie afferenti ai tioli IV e V, e spese in
conto capitale
• Equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi
• Equilibrio
q
tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese
p
• Equilibrio della gestione di cassa, tra fondo cassa e riscossione rispetto
ai pagamenti
• Raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno
66
Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile dei Servizi Finanziari
redige una relazione conclusiva, relativa al trimestre appena trascorso, per il
Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la
situazione complessiva degli equilibri finanziari dell’ente e delle ripercussioni ai
fini del rispetto dei vincoli imposti dal “Patto di stabilità interno”, nonché delle
norme di attuazione dell’art.81 della Costituzione
• Il Revisore, entro 5 giorni esprime eventuali rilievi e proposte sulla
relazione
• Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di
equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio
Comunale
• Nel caso invece siano evidenziate condizioni di squilibrio
q
finanziario la Giunta
Comunale dovrà proporre con urgenza all’Organo Consiliare le iniziative da
intraprendere per ristabilire l’equilibrio del bilancio
• Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e
situazioni che sotto il profilo economico – finanziario, si discostano in
modo rilevante dalle previsioni, tali da poter pregiudicare gli equilibri,
convoca una riunione straordinaria con le stesse modalità previste per quelle
trimestrali
Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Verifiche sulla gestione della Spesa del personale
•Verifica la quantificazione del Fondo per il salario
accessorio e in particolare la compatibilità, o meglio,
sostenibilità con i vincoli di bilancio.
•Conto annuale del personale da trasmettere al Ministero
dell’Economia
dell
Economia e delle Finanze;
•Verificare la riduzione della spesa del personale nel
Programma triennale del fabbisogno del personale;
67
Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Verifiche su affidamenti di incarichi professionali
esterni
•Controllo nel rispetto dei requisiti per gli incarichi
di collaborazione autonoma, ai sensi dell’art. 7, c.
6, DLgs. N. 165/2001;
• Trasmissione alle Corte dei Conti dei contratti
per incarichi professionali superiori a € 5.000,00;
• Pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’ente degli estremi del contratto (contraente,
oggetto, durata, compenso)
Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Principali adempimenti oggetto di attività di
verifica
•Verifica della trasmissione alla Corte dei Conti
degli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio
(art. 194 del Tuel);
•Verifica
Verifica divieto di indebitamento per spese
diverse da investimenti
•Verifica del rispetto del Patto di Stabilità
68
Adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata
Verifica sull’attività di certificazione dell’ente
•Predisposizione del Certificato di Bilancio, che
deve essere sottoscritto dall’organo di revisione;
• Verifica Certificazione dei “parametri di
d fi it i tà” e la
deficitarietà”
l dimostrazione
di
t i
percentuale
t l di
copertura dei Servizi a domanda;
Grazie per l’attenzione
69
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