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Le Polizze Vita e il Decesso del Contraente

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Le Polizze Vita e il Decesso del Contraente
Le Polizze Vita
e il Decesso del Contraente
(di Daniele Bussola)
Con il decesso del contraente, diverso dall'assicurato, la contraenza della polizza passa ai suoi eredi
(legittimi se manca testamento, testamentari se vi è testamento).
Gli eredi del contraente all'unanimità possono decidere di:
1. nominare un nuovo contraente
2. riscattare la polizza
3. lasciare che la polizza giunga a scadenza o che venga liquidata per sinistro se l'assicurato
muore prima della scadenza. Nel caso di polizze a vita intera il contratto rimane in vita fino al
decesso dell'assicurato.
Nel caso in cui tra gli eredi del contraente deceduto non vi sia unanimità la polizza, come al punto
3, rimane in vita fino alla scadenza o al decesso dell'assicurato. Nel caso di polizze a vita intera
l'unica liquidazione è quella prevista per il decesso dell'assicurato.
Per quanto riguarda la possibilità di riscattare la polizza bisogna fare delle precisazioni
perché in base a quanto disposto dall'articolo 1921 del codice civile, dopo il decesso del
contraente non è più possibile variare i beneficiari che, di conseguenza, diventano irrevocabili.
In caso di beneficiari irrevocabili
- per decisione del contraente di rinunciare al potere di revoca
- a seguito del decesso del contraente
le operazioni di
- riscatto
- vincolo
- pegno
necessitano del consenso scritto da parte dei beneficiari.
Da sottolineare che la necessità di avere il consenso scritto da parte dei beneficiari irrevocabili non
è una disposizione stabilita dalla normativa vigente, ma la dottrina dominante concorda sulla
necessità di tale consenso anche al fine di evitare che, ad esempio, con il riscatto si aggiri il vincolo
di non poter variare il beneficiario.
Inoltre in quasi tutte le condizione di assicurazione è riportata tale disposizione.
Importante 1
Se i beneficiari caso morte sono "gli eredi", "gli eredi legittimi", "gli eredi testamentari",
"...", il riscatto non è possibile in quanto tali eredi non sono identificabili e perciò non possono
dare il loro consenso.
Gli eredi dell'assicurato, come di qualsiasi altra persona, acquisiscono tale status solo dopo il
decesso dell'assicurato.
Importante 2
La sottoscrizione di un documento con il quale il contraente di una polizza (diverso
dall'assicurato) lascia, in caso di sua premorienza, la contraenza ad una determinata persona
non ha valore se non è controfirmata dal possibile nuovo contraente.
La polizza è un contratto e la sua cessione può avvenire solo tramite un contratto.
Tale contratto può prevedere una condizione sospensiva fino al verificarsi di un determinato evento
(ad esempio "in caso di mia premorienza"), ma deve comunque avere la firma del cedente e del
cessionario.
La firma del cessionario può avvenire anche in un secondo momento purché prima della morte del
cedente (contraente).
La cessione del contratto non può essere un atto unilaterale e perciò la contraenza non può
essere ceduta neanche tramite testamento.
Daniele Bussola
([email protected])
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