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PROFILO PROTETTO

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PROFILO PROTETTO
PROFILO PROTETTO
PROFILO PROTETTO
PROFILO PROTETTO
Sommario
Nota Informativa
Informazioni relative alla società
Avvertenze per il contraente
Informazioni relative al contratto
Informazioni in corso di contratto
Informazioni privacy e sulle tecniche di comunicazione
a distanza
Condizioni generali di assicurazione
Regolamento del fondo assicurativo DARTA PROFILO PROTETTO
Definizioni
Società: DARTA Saving Life Assurance LTD, con sede legale ed uffici di direzione in MESPIL
COURT, 39A Mespil Road – DUBLIN 4;
Contraente: il soggetto che sottoscrive la proposta;
Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto;
Beneficiari in caso di morte: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate in caso di
decesso dell'Assicurato;
Data di decorrenza: la data di investimento ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, come specificata nella Scheda di polizza.
Data di scadenza: il 26 ottobre 2012, data in cui sarà pagato il controvalore della polizza salvo
che il decesso dell'Assicurato non abbia avuto luogo prima di tale data.
Fondo interno: il fondo di investimento assicurativo "DARTA PROFILO PROTETTO" nel quale
sono investiti i premi unici relativi alla polizza Profilo Protetto.
Proposta: il documento contenente la richiesta del Contraente di stipulare il contratto con la
Società;
Rating: indicatore che esprime il merito di credito degli emittenti e delle controparti, ovvero
il grado, la capacità e la qualità della solvibilità degli stessi; il rating è tanto più elevato quanto più sono affidabili gli emittenti e le controparti;
Scheda di polizza: il certificato attestante l'esistenza del contratto.
Nota Informativa
di PROFILO PROTETTO
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni prelimina-ri necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di PROFILO
PROTETTO – polizza a scadenza di tipo unit linked a premio unico con il valore collegato alle
quote del fondo interno di investimento "DARTA PROFILO PROTETTO".
In ogni caso il Contraente può ottenere dal proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su PROFILO PROTETTO prima di sottoscrivere la proposta di polizza. Nel
segnalare che la presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte
dell’ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - si rende noto
che le informazioni in essa contenute, al pari di quelle che potranno essere fornite in corso di
contratto, sono regolate da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP stesso.
1.
Informazioni relative alla Società
L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è:
DARTA Saving Life Assurance LTD
con sede legale ed uffici di direzione in
MESPIL COURT, 39A Mespil Road – DUBLIN 4 - IRELAND,
autorizzata da I.F.S.R.A. (Irish Financial Services Regulatory Authority) all’esercizio delle assicurazioni in data 13 Marzo 2003, con provvedimento nr. 365015. La Società è stata ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In materia di investimenti la
Società osserva le leggi della Repubblica di Irlanda.
2.
Avvertenze per il contraente
Assicurazioni “unit linked”
Le assicurazioni “unit linked” sono contratti le cui prestazioni sono collegate (linked) al valore
delle quote (units) di fondi di investimento interni assicurativi o esterni. Detti fondi investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di tipo obbligazionario o azionario, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dai rispettivi regolamenti.
Il patrimonio dei fondi è ripartito in quote di pari valore, che sono collegate a ciascuna polizza in funzione dei premi pagati dai contraenti. Il valore unitario delle quote viene determinato giornalmente in base ai prezzi di mercato dei titoli in cui sono investite le risorse dei fondi.
Ne consegue che tale valore può subire giorno per giorno delle variazioni, tanto di segno positivo quanto di segno negativo, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.
Rischi connessi all’investimento
Per quanto sopra accennato, in generale le polizze unit linked comportano una serie di rischi
connessi all’investimento effettuato dal Contraente, nel senso che non si può escludere, nel
corso del tempo, una perdita di valore delle prestazioni assicurate, dovuta ad oscillazioni negative del valore unitario delle quote dei fondi di investimento.
In particolare sono a carico del Contraente:
– il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i
prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico di soggetti emittenti strumenti finanziari (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei
mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
– il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli; al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei
prezzi dei titoli e viceversa;
– il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle
attività finanziarie sottostanti il contratto a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittentie della solvibilità delle controparti.
3
PROFILO PROTETTO è un contratto di assicurazione sulla vita “unit linked” a scadenza e premio unico le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote del fondo interno DARTA
PROFILO PROTETTO. Il predetto fondo è disciplinato dal Regolamento allegato alla presente documentazione contrattuale.
La Società non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo per PROFILO PROTETTO.
Non può escludersi pertanto una diminuzione del valore delle prestazioni ai sensi di polizza al
di sotto del valore del premio pagato sia nel caso di decesso dell'Assicurato che della prestazione a scadenza o in caso di riscatto anticipato. Per maggiori informazioni sull’argomento si
rinvia ai punti 3.1. e 3.6..
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA.
3.
Informazioni relative al contratto
3.1. Prestazioni e modalità di calcolo
Prestazioni contrattuali in caso di vita dell’Assicurato
3.1.1 Prestazioni della Società
PROFILO PROTETTO offre al Contraente alla Data di scadenza il controvalore della polizza
calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato a tale data.
3.1.2 Prestazioni aggiuntive
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo.
Tuttavia, lo strumento finanziario autorizzato utilizzato dalla Società è garantito da Société
Générale (Moody’s AA3 – Standard & Poor’s AA-) ed offre ai contraenti le seguenti prestazioni aggiuntive:
a) dopo quattro anni dalla Data di decorrenza, il pagamento di una cedola pari al 22,50% del
premio unico pagato, a condizione che almeno uno dei profili di riferimento di seguito
indicati abbia realizzato una performance media annua non inferiore al 50% del rispettivo valore alla Data di decorrenza;
b) alla Data di scadenza, la prestazione dovuta - come definita al precedente paragrafo 3.1.1
- sarà almeno pari al premio pagato dal Contraente, maggiorato del bonus calcolato ai
sensi di quanto appresso descritto.
Resta inteso che qualsiasi situazione di inadempimento (default) delle predetta Société
Générale determinerà il venir meno di tale protezione in quanto il rischio di insolvenza non
viene assunto dalla Società e resta a carico del Contraente.
Profili di riferimento
I profili di riferimento per il calcolo delle prestazioni aggiuntive offerte da Société Génerale sono
rispettivamente composti, in funzione delle caratteristiche di rischio/rendimento, da quote di
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), come qui di seguito riportato:
OICR
4
JPMF Liq – US Dollar Liqqudty - A
ING (L) Renta – Euromix BND-PC
UBS Lux Bond Fund USD
JPMORGAN FF-Europe Dynamic-A=
FRANK TEMP Inv FR MU BE AACC
SCHRODER Intl Japan Eqty-BAC
SCHRODER Intl Asian Bond BAC
Profilo di Riferimento
Conservativo
Bilanciato
Dinamico
17,50%
12,50%
7,50%
25,00%
17,50%
10,00%
25,00%
17,50%
10,00%
15,00%
25,00%
35,00%
7,50%
15,00%
20,00%
7,50%
10,00%
15,00%
2,50%
2,50%
2,50%
Alla data del 26 Luglio, viene determinato il valore iniziale di ogni singolo profilo, dato dalle
quotazioni degli OICR che lo compongono, che verrà utilizzato ogni anno quale parametro di
confronto per determinare la performance media annua netta raggiunta.
Ognuno dei suddetti OICR è quotato giornalmente dalla rispettiva Borsa Valori e pubblicato
sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale.
Qualora nel corso della durata contrattuale non sia disponibile, per uno o più giorni, la quotazione di uno degli stessi, verrà considerata la quotazione rilevata nel giorno di Borsa aperta
immediatamente successivo.
Bonus
Il Bonus offerto da Société Générale al ricorrere delle condizioni sopra previste sarà calcolato
pari al premio pagato moltiplicato per il maggiore tra:
– il 75% della migliore performance media annua netta raggiunta da uno qualsiasi dei tre
profili di riferimento durante l’intera durata del contratto; e
– 8%.
Per performance media annua netta si intende la media aritmetica delle performances lorde
registrate annualmente da ogni singolo profilo, rispetto al suo valore determinato alla data del
26 Luglio 2004 e rilevato nelle date indicate qui di seguito, al netto di spese ricorrenti annue
pari all’1,65% della performance stessa.
La rilevazione delle perfomances avverrà nel corso della durata contrattuale nelle seguenti date:
Mercoledì 27 luglio 2005
Venerdì 28 Luglio 2006
Venerdì 27 Luglio 2007
Lunedì 28 Luglio 2008
Lunedì 27 luglio 2009
Martedì 27 luglio 2010
Mercoledì 27 Luglio 2011
Mercoledì 17 Ottobre 2012
Al termine di ciascuna ricorrenza annuale la Società comunicherà il relativo valore del rendimento.
In caso di morte dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, l’ammontare della prestazione liquidabile è pari al controvalore in euro del capitale espresso in quote del Fondo
interno , calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato il lunedì della seconda
settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della denuncia di decesso corredata della documentazione di cui al modulo "Documenti richiesti dalla Società". Nel
caso in cui il ricevimento della suddetta comunicazione avvenga di lunedì, ai fini della valorizzazione della prestazione la Società farà riferimento al valore unitario delle quote determinato il lunedì immediatamente successivo.
Quest’ultimo importo viene maggiorato nella misura indicata nella tabella di seguito riportata in funzione dell’età dell’Assicurato all’epoca del decesso.
Età all’epoca del decesso
% di maggiorazione
Fino a 65 anni
oltre
1,00%
0,01%
Limitazioni della prestazione in caso di premorienza dell’Assicurato
La maggiorazione di cui sopra non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto e non sia conseguenza diretta di un infortunio o di malattie infettive acute (espressamente indicate nelle
Condizioni Contrattuali);
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a
sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari, partecipazione attiva dell'Assicurato
a delitti dolosi o fatti di guerra, incidente di volo e suicidio.
5
LA SOCIETÀ NON OFFRE GARANZIE FINANZIARIE DI RENDIMENTO MINIMO DELLA
POLIZZA PROFILO PROTETTO. PERTANTO, IN VIRTÙ DEI RISCHI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO, LA PRESTAZIONE LIQUIDABILE SIA IN CASO DI SOPRAVVIVENZA CHE DI
DECESSO DELL’ASSICURATO POTREBBE RISULTARE INFERIORE AL PREMIO PAGATO.
3.2. Fondo interno
La presente polizza è collegata al fondo interno denominato DARTA PROFILO PROTETTO (il
“Fondo”), appositamente costituito dalla Società.
La gestione del Fondo è a cura della Società ed in futuro potrà essere delegata a società specializzate nella gestione del risparmio, che cureranno direttamente le scelte di investimento
delle attività di pertinenza del Fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale – in ogni caso – deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa.
Finalità e potenziali destinatari
Il fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo. I potenziali destinatari di
PROFILO PROTETTO sono soggetti che mirano ad una crescita del capitale con un
medio/basso profilo di rischio.
Composizione
Il Fondo può investire le proprie attività in quote di OICR armonizzati conformi alla Direttiva
CEE 85/611 (come modificata dalla Direttiva CEE 88/220), valori mobiliari ed altri strumenti
finanziari denominati in qualsiasi valuta e oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali sia
sui mercati internazionali, nel rispetto della seguente ripartizione:
– OICR obbligazionari e/o monetari
da un minimo dello 0% fino ad un massimo del
100%;
– liquidità
da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 50%
Valuta di denominazione
Euro
Profilo di rischio e volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio/Basso. Tale livello di rischio è determinato in
base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 9,50%.
Aree geografiche di investimento
Tutte le aree geografiche.
Si rende noto che non saranno attribuite al Fondo le eventuali somme retrocesse alla Società
da società di gestione degli OICR.
Il Fondo è di nuova istituzione e non è pertanto possibile illustrare il suo pregresso andamento.
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3.3. Valorizzazione delle prestazioni contrattuali
Determinazione del capitale espresso in quote
Il capitale di PROFILO PROTETTO viene espresso in quote del Fondo. Il numero delle quote
che costituiscono il valore iniziale di ciascuna polizza si determina dividendo il premio pagato dal Contraente per il valore unitario delle quote, quale rilevato alla Data di decorrenza.
Valore unitario delle quote
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato dalla Società, ai sensi del
Regolamento, nella giornata di lunedì, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori
nazionali e/o estere. Nei lunedì in cui, per circostanze esterne alla Società, non fosse possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcolerà il valore unitario il primo giorno lavorativo successivo.
Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di quotazione per il numero delle quote in cui è ripartito alla medesima data.
Il patrimonio netto del Fondo viene determinato per ciascuna data di quotazione in base alla
valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al
netto di tutte le passività quali indicate al successivo punto 3.7..
Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – se non disponibile – al primo
giorno di quotazione utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.
Si segnala che eventuali sopravvenienze di ordine fiscale (c.d. crediti di imposta) maturate dal
Fondo non verranno attribuite al Fondo stesso, ma verranno trattenute dalla Società.
Il valore unitario delle quote del Fondo viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole
24 Ore”.
3.4. Conclusione, decorrenza e durata del contratto
Conclusione
Al ricevimento della proposta in originale, sottoscritta dal Contraente – unitamente
all’Assicurato, se persona diversa – la Società procederà alla sua valutazione. Contestualmente
alla sottoscrizione della proposta, il Contraente versa una somma di importo corrispondente
al premio unico mediante bonifico bancario. Nel caso in cui la Società accetti la proposta,
investirà la somma versata nel Fondo interno. Il contratto, pertanto, si intende concluso a
Dublino (Irlanda) nel momento in cui la Società investe il premio nel Fondo interno.
PROFILO PROTETTO prevede la possibilità di investimento nel Fondo alle seguenti date:
– 31 Maggio 2004;
– 28 Giugno 2004;
– 26 Luglio 2004.
La conclusione del contratto è comunque subordinata alla disponibilità effettiva del premio
unico sul conto corrente della Società. I premi dovranno essere incassati secondo i seguenti
termini:
– entro il 19 Maggio 2004 per l'investimento del 31 Maggio 2004;
– entro il 16 Giugno 2004 per l'investimento del 28 Giugno 2004,;
– entro il 14 Luglio 2004 per l'investimento del 26 Luglio 2004.
A conferma della conclusione del contratto, la Società invierà al Contraente la Scheda di polizza con l'indicazione di: data di incasso del premio unico, data di decorrenza/investimento,
numero delle quote attribuite al contratto nonché loro valore unitario a tale data.
7
La Data di decorrenza per ciascuna polizza sarà pari alla data di investimento del premio unico
pagato.
La Società provvederà a restituire al Contraente il premio unico incassato sia in seguito alla
mancata accettazione della proposta di polizza che nelle ipotesi in cui la disponibilità delle
somme sul conto corrente della Società pervenga dopo l’ultima data utile del 14 Luglio 2004.
In entrambi i casi, la Società provvederà al rimborso mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato in proposta dal Contraente, entro 30 giorni dalla data di incasso.
Decorrenza
Gli effetti del contratto decorrono dalla mezzanotte della Data di decorrenza.
Durata
PROFILO PROTETTO è una polizza a durata determinata, la Data di scadenza è il 24 Ottobre
2012.
3.5.
Premio
L'importo minimo del premio unico è pari a 5.000 euro.
Modalità di pagamento
Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Società contestualmente alla sottoscrizione
della proposta mediante bonifico bancario.
Il premio unico sarà investito in una delle tre date di decorrenza indicate nel precedente paragrafo 3.4 in dipendenza del momento in cui la Società entrerà nell'effettiva disponibilità delle
relative somme.
3.6. Riscatto anticipato della polizza
Qualora sia trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente può chiedere
alla Società il riscatto totale della polizza mediante richiesta scritta corredata della documentazione indicata nel modulo allegato “Documenti richiesti dalla Società”.
In tal caso la Società pagherà il controvalore della polizza, calcolato in base al valore unitario
delle quote collegate alla medesima rilevato il lunedì della seconda settimana successiva alla
data di ricevimento della richiesta di riscatto. Nel caso in cui il ricevimento della suddetta
comunicazione avvenga di lunedì, si farà riferimento al valore unitario delle quote determinato il lunedì immediatamente successivo.
La liquidazione del valore di riscatto determina l’immediato scioglimento del contratto.
Si segnala che il valore di riscatto - determinato con i criteri sopra richiamati - potrebbe
risultare inferiore al premio pagato dal Contraente.
3.7. Costi
Costi gravanti sul contratto
Caricamenti
Il premio unico non è decurtato da alcun caricamento. Pertanto l'intero importo pagato dal
Contraente sarà investito nel Fondo interno.
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Costi gravanti sul Fondo interno
A copertura delle spese a carico del Fondo interno, rappresentate da:
– oneri di intermediazione e spese specifiche degli investimenti;
– spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
– oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri
di diretta pertinenza;
vengono prelevate dal fondo stesso:
a) commissioni di gestione applicate dalla Società, come segue:
– una commissione una tantum per l'attività iniziale di monitoraggio del mercato ed identificazione dei più efficienti strumenti finanziari sottostanti, che verrà trattenuta in data 27
Luglio 2004, in misura pari al 4,50% delle attività del fondo valorizzate in base ai valori rilevati alla data del 26 Luglio 2004;
– una commissione per l'ulteriore attività di asset allocation svolta dalla Società, che verrà
trattenuta settimanalmente nel primo anno di durata contrattuale, pari allo 0,50% delle attività di pertinenza del fondo valorizzate in base ai valori rilevati alla data del 26 Luglio 2004.
b) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo trattenute settimanalmente
in misura pari allo 0,90% su base annua, delle attività correnti di pertinenza del fondo,
valorizzate ai valori rilevati alla data del 26 Luglio 2004.
3.8. Modalità di esercizio della revoca della proposta e
del diritto di recesso
Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta fino al momento in cui è informato che il contratto è
concluso.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una lettera raccomandata alla Società
contenente gli elementi identificativi della proposta (numero di proposta, cognome e nome
del Contraente) e le coordinate bancarie (numero di conto corrente del Contraente con relativo codice CAB ed ABI) da utilizzarsi ai fini del rimborso.
Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite – a mezzo
bonifico bancario – entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni dal momento in
cui è informato che il contratto è concluso.
Per l’esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una lettera raccomandata alla
Società corredata della documentazione indicata nel modulo allegato “Documenti richiesti
dalla Società” e con l’indicazione delle coordinate bancarie (numero di conto corrente del
Contraente con relativo codice CAB ed ABI) da utilizzarsi ai fini del rimborso.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a
rimborsare al Contraente – a mezzo bonifico bancario – il premio da questi corrisposto, al
netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto, quantificate in 100 euro.
3.9. Modalità di scioglimento e regime giuridico
applicabile al contratto
Il contratto si scioglie:
– alla Data di scadenza, oppure;
– al verificarsi del decesso dell’Assicurato, oppure;
– alla richiesta, da parte del Contraente, del riscatto totale della polizza.
9
Pagamenti della Società e documentazione da consegnare alla Società
La Società ha predisposto il modulo allegato "Documenti richiesti dalla Società" affinché il
Contraente possa agevolmente individuare la documentazione da allegare ad ogni genere di
richiesta contemplata dal presente contratto.
La Società pagherà le prestazioni dovute ai sensi di polizza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta corredata della documentazione indicata nel modulo allegato
"Documenti richiesti dalla Società".
In ogni richiesta di pagamento dovranno essere indicate dagli aventi diritto le coordinate bancarie (numero di conto corrente, codice CAB ed ABI) mediante le quali la Società provvederà
ad accreditare l’importo dovuto. In caso contrario, la Società si riserva di effettuare la liquidazione di quanto dovuto mediante assegno circolare non trasferibile.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.
Prescrizione
Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti vantati nei confronti della Società si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano.
3.10. Attuario Incaricato
La Società, in conformità a quanto prescritto dalla legge irlandese, nomina un Attuario al quale
viene affidato l’incarico di valutare la congruità delle riserve tecniche rispetto agli impegni
assunti dalla Società, nonché di certificare la solvibilità della Società stessa, anche a tutela dell’interesse dei Contraenti.
Tra le responsabilità dell’Attuario Incaricato rientrano quella di:
• valutare le proposte di variazione formulate dalla Società, facendo riferimento sia alle “Linee
Guida” predisposte dall’Ordine degli Attuari irlandese sia alle specifiche normative;
• sottoscrivere una dichiarazione nella relazione attuariale che annualmente è tenuto a predisporre per il I.F.S.R.A. (Irish Financial Sevices Regulatory Authority) nella quale dichiara di
aver ottemperato alle suddette “Linee Guida”.
10
L’I.F.S.R.A., che vigila sulle Società di Assicurazione in Irlanda, richiede annualmente una situazione di bilancio completa, corredata dal predetto rapporto dettagliato dell’Attuario
Incaricato. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Attuario Incaricato supporta la Società
nella messa a punto delle Condizioni Contrattuali e delle eventuali variazioni che intervengano sulle stesse nel corso della durata contrattuale.
Nel caso di variazioni della disciplina contrattuale riferibili ad una richiesta formulata in tal
senso dall’Attuario Incaricato nell’interesse della Clientela, la Società ne darà comunicazione
scritta al Contraente – a mezzo raccomandata – inoltrata almeno 60 giorni prima che siano
operanti le modifiche stesse. Qualora il Contraente non intendesse accettare le modifiche proposte, dovrà darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. In questo caso il contratto si intenderà risolto ed al Contraente verrà restituita una
somma pari al controvalore in euro del capitale espresso in quote del Fondo, calcolato in base
al valore unitario delle quote quale rilevato il lunedì della seconda settimana successiva alla
data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di non accettazione delle
modifiche proposte. Nel caso in cui il ricevimento della suddetta comunicazione avvenga di
lunedì, ai fini del calcolo dell’importo rimborsabile la Società farà riferimento al valore unitario delle quote determinato il lunedì immediatamente successivo. L’importo così determinato verrà corrisposto dalla Società mediante ordine di bonifico emesso sulle coordinate banca-
rie (numero di conto corrente, codice CAB ed ABI) indicate dal Contraente nella comunicazione di non accettazione delle modifiche. L’accredito sarà effettuato entro 30 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento, da parte della Società, della suddetta comunicazione.
3.11. Regime fiscale applicabile al contratto
Imposta sui premi
I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Tassazione delle somme assicurate
Prestazione in caso di morte
Le prestazione in caso di decesso dell’Assicurato non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale in quanto non costituisce reddito imponibile.
Riscatto anticipato, pagamento della cedola e valore della polizza pagato
alla Data di scadenza
Persone fisiche
Le somme pagate dalla Società a titolo di riscatto, di pagamento della cedola o della prestazione alla Data di scadenza sono soggette all'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della
differenza tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato. L'imposta sarà assolta dal
Contraente mediante l'inserimento delle somme ricevute nella dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF).
Persone giuridiche
Il contraente-persona giuridica riporterà le somme ricevute dalla Società nel proprio reddito
imponibile da assoggettare ad IRES (imposta sui redditi delle società).
Nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge il contribuente dovrà adempiere agli obblighi
dichiarativi previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227,
e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (Mod. Unico - Quadro Rw - Investimenti
all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero). Tale obbligo dichiarativo non sussiste per i contratti conclusi con l’intervento di un intermediario finanziario abilitato e fino al momento che
i proventi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso un intermediario finanziario residente in Italia.
Definizione di non Residenza in Irlanda
A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il
trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale Irlandese
non si applica ai Contraenti non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue
Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non
Residenza in Irlanda.
Pertanto, prima di sottoscrivere la Dichiarazione, occorre prendere visione della seguente:
Definizione di Residenza in Irlanda
Residenza – Persone fisiche
Una persona è residente in Irlanda per un anno fiscale (che in Irlanda decorre dal 1 gennaio e
termina il 31 dicembre) se:
1) è presente per 183 giorni o più in Irlanda nel corso dell’anno fiscale oppure
2) è presente complessivamente per 280 giorni in Irlanda, calcolati sommando le presenze nel
Paese nell’anno fiscale considerato e nell’anno fiscale precedente.
La presenza in Irlanda non superiore a 30 giorni in un anno fiscale, non è utilizzabile per l’applicazione della verifica dei due anni (punto 2 sopra). Per giorno di presenza in Irlanda si intende la permanenza fisica di una persona nel Paese fino alla fine del giorno (mezzanotte).
11
Residenza Abituale – Persone fisiche
Il termine “residenza abituale”, diverso da “residenza”, si riferisce all’abituale dimora di una
persona e denota la residenza in un luogo con una certa continuità. Una persona residente in
Irlanda per tre anni fiscali consecutivi, diviene residente abituale in Irlanda a partire dall’inizio
del quarto anno fiscale. La persona che sia residente abituale cessa di essere tale alla fine del
terzo anno fiscale consecutivo durante il quale non è stato residente. Pertanto, una persona
che nell’anno fiscale 2004 sia residente in Irlanda e sia considerata residente abituale, e che
lasci il Paese in quello stesso anno, rimane residente abituale fino alla fine dell’anno fiscale
2007.
Residenza – Società
Una società, che abbia la direzione e il controllo centrale in Irlanda, è ivi residente, indipendentemente dal luogo della sua costituzione. Una società che non abbia la direzione e il controllo centrale nella Repubblica Irlandese ma che sia stata costituita nel Paese, è ivi residente,
tranne nel caso in cui:
– la società stessa o una società ad essa collegata eserciti un’attività commerciale in Irlanda,
e la società sia controllata da persone residenti in uno altro Stato membro dell’Unione
Europea o in uno dei Paesi con i quali l’Irlanda ha un trattato di doppia tassazione;
– oppure la società o una società ad essa collegata siano società quotate in una Borsa ufficialmente riconosciuta in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno dei Paesi con
i quali l’Irlanda ha un trattato di doppia tassazione;
– la società non sia considerata residente in Irlanda in base al trattato di doppia tassazione
tra l’Irlanda e un altro Paese.
3.12. Lingua in cui è redatto il contratto e legislazione
applicabile
Il presente contratto ed ogni altro presente o futuro documento allegato sono redatti in lingua italiana. Al contratto si applica la legge italiana.
3.13. Reclami
Eventuali reclami da parte del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari potranno essere
inoltrati al seguente indirizzo:
DARTA Saving Life Assurance LTD,
MESPIL COURT, 39A Mespil Road
DUBLIN 4 - IRELAND
È comunque facoltà del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari presentare i propri
reclami all'organo istituzionale competente ad esaminarli:
ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Ispettivo Sezione Reclami via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)
12
4.
Informazioni in corso di contratto
4.1. Pubblicità del valore delle quote del Fondo interno
Allo scopo di consentire al Contraente di seguire, giorno per giorno, l’andamento delle prestazioni assicurate, la Società pubblica giornalmente il valore unitario delle quote del Fondo interno collegato a Profilo Protetto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
4.2. Comunicazioni al Contraente
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui ai precedenti punti da 3.1. a 3.9., a seguito di modifche nella normativa applicabile al
contratto, la Società s’impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.
Con cadenza annuale la Società si impegna a comunicare al Contraente un estratto conto
recante le seguenti informazioni:
• indicazione del numero delle quote assegnate al contratto e del relativo controvalore all’inizio del periodo di riferimento;
• indicazione del numero delle quote assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.
La Società s’impegna inoltre a comunicare, su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto
annuale della gestione del Fondo DARTA PROFILO PROTETTO.
5.
Informativa privacy ai sensi del D.Lgs. 196 del
2003 ("Codice Privacy")
Nel rispetto della normativa in materia protezione dei dati personali, la Darta Saving Life
Assurance Ltd. con sede in Irlanda, Mespil Court, 39A Mespil Road, Dublino 4 (anche solo il
"Titolare"), in qualità di autonomo "titolare" del trattamento, fornisce di seguito le necessarie
informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali da parte della Società e sui Suoi diritti ai sensi
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy").
La Società svolge in Italia attività assicurativa nel ramo vita in libera prestazione di servizi
avvalendosi della collaborazione di SIM, broker assicurativi, banche ovvero attraverso Internet.
Il Titolare raccoglie, registra e tratta dati personali dei contraenti la polizza, degli assicurati (nel
caso in cui siano diversi dalle persone dei contraenti) e dei beneficiari, quali: dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero di documento identificativo, dati bancari. Per quel che concerne i pagamenti dei premi e dei premi
aggiuntivi, il Titolare tratterà anche dati personali "sensibili" (es. dati sulla salute) del contraente o dell'assicurato come ad esempio i dati risultanti dalle perizie mediche o dal certificato di morte. Per il trattamento di tali dati Le verrà richiesto di esprimere il Suo consenso con
la sottoscrizione della proposta di polizza. Tale consenso è obbligatorio per il perfezionamento del contratto. Se il beneficiario ha meno di 18 anni o è legalmente incapace, il Titolare tratterà inoltre i dati contenuti nei provvedimenti con cui il Giudice autorizza il pagamento al
legale rappresentante. I suddetti dati personali devono essere obbligatoriamente forniti al
Titolare per consentire la conclusione del contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti autorizzati saranno trattati per le seguenti finalità:
1) gestione delle polizze, adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero, nella
fase pre-contrattuale, di specifiche richieste dell'interessato, nonché per dare esecuzione
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alle prestazioni connesse o accessorie alla polizza. Per tali trattamenti non è necessario
richiedere il Suo consenso preventivo;
2) adempimento degli obblighi legali (es. obblighi fiscali, contabili ed amministrativi) imposti dalla legge italiana ed irlandese, da regolamenti comunitari ovvero da provvedimenti
delle competenti autorità nazionali e organismi pubblici. Per tali trattamenti non è necessario richiedere il Suo consenso preventivo;
3) redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante
l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di
comunicazione a distanza. Il trattamento dei Suoi dati personali per scopi di coassicurazione o riassicurazione risponde agli interessi economici e finanziari della Società. Pur
essendo richiesto il Suo consenso, La informiamo che, in caso di diniego, la Società si riserva il diritto di rifiutare la proposta di polizza.
Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano
come autonomi titolari: autorità ed organismi pubblici in Italia ed Irlanda, altri assicuratori,
coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche,
SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Inoltre, la Società, per il perseguimento delle finalità suindicate, potrà utilizzare fornitori esterni di servizi che svolgono per conto del Titolare, anche su base non continuativa, compiti di
natura tecnica. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Tali soggetti sono: soggetti della catena distributiva; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi
postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione delle complessità e dell'organizzazione e della stretta interelazione fra le
varie funzioni aziendali. Le precisiamo infine che quali incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati
o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute
Il Suo consenso (ove necessario) riguarda, pertanto, anche la comunicazione ed il successivo
trattamento per finalità non incompatibili con quelle suesposte da parte di tali soggetti il cui
elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a “Darta Saving
Life Assurance Ltd.”– Mespil Court – 39A Mespil Road – Dublin 4, Ireland o al numero verde
800.016.292.
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I Suoi dati personali saranno trattati manualmente o mediante strumenti elettronici idonei
alla conservazione, custodia e trasmissione dei dati. Il trattamento sarà finalizzato al perseguimento degli scopi suindicati e saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per
assicurare un livello adeguato di protezione dei Suoi dati personali contro gli accessi non autorizzati e la perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai data base ed ai
documenti della Società sarà limitato agli incaricati del trattamento individuati dal Titolare ed
ai nominati "responsabili" (interni ed esterni) dello stesso.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, l'art. 7 del Codice Privacy Le riserva i
seguenti diritti:
– conoscere l'indicazione dell'origine dei Suoi dati, delle finalità e modalità del trattamento,
degli estremi del Titolare, dei responsabili ed incaricati del trattamento, nonché dei soggetti cui possono essere comunicati i dati;
– chiedere al Titolare la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
– ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei Suoi dati personali ed opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
– opporsi al trattamento dei Suoi dati personali a fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a “Darta Saving Life Assurance Ltd.” – Mespil Court
– 39A Mespil Road – Dublin 4, Ireland o al numero verde 800.016.292.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.
La presente Informativa ha solo valore e scopo informativo e deve essere consegnata al
Contraente prima della sottoscrizione di PROFILO PROTETTO.
DARTA SAVING LIFE ASSURANCE LTD
Dublino, Aprile 2004
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Condizioni generali di assicurazione
Disciplina del contratto
Art. 1 – Oggetto del contratto
Art. 2 – Premio
Art. 3 – Conclusione del contratto
Art. 4 – Clausola di ripensamento
Art. 5 – Entrata in vigore del contratto
Art. 6 – Limitazioni della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
Art. 7 – Investimento del premio e valore unitario delle quote
Art. 8 – Rendimento per indicizzazione
Art. 9 – Profili di riferimento
Art. 10 – Riscatto
Art. 11 – Cessione del contratto
Art. 12 – Beneficiari in caso di morte
Art. 13 – Pagamenti della Società
Art. 14 – Modifiche contrattuali
Art. 15 – Legge applicabile e foro competente
Regolamento del fondo assicurativo
DARTA PROFILO PROTETTO
PROFILO PROTETTO
Contratto di assicurazione a premio unico con capitale espresso in quote del fondo assicurativo
DARTA PROFILO PROTETTO, con riconoscimento di cedole e protezione del capitale a scadenza.
Condizioni generali di assicurazione
Disciplina del contratto
Il presente contratto è disciplinato dalle:
– Condizioni Contrattuali;
– Norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1 Prestazioni della Società
PROFILO PROTETTO è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a scadenza in base al
quale, a fronte del pagamento di un premio unico, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto le seguenti prestazioni:
– in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di scadenza la Società pagherà al Contraente il controvalore in euro del capitale espresso in quote del Fondo interno, calcolato in base al valore unitario
delle quote quale rilevato a tale data;
– in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il controvalore in euro del capitale espresso in quote del Fondo interno , calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il
lunedì della seconda settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della denuncia di decesso, e della documentazione allegata di cui al modulo “Documenti richiesti dalla Società”.
Nel caso in cui il ricevimento della suddetta comunicazione avvenga di lunedì, ai fini della valorizzazione della prestazione la Società farà riferimento al valore unitario delle quote determinato il lunedì
immediatamente successivo.
Quest’ultimo importo viene maggiorato nella misura indicata nella tabella di seguito riportata in funzione dell’età dell’Assicurato all’epoca del decesso.
Età dell’epoca del decesso
% di maggiorazione
Fino a 65 anni
oltre
1,00%
0,01%
1.2 Prestazioni aggiuntive
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo. Tuttavia, lo strumento finanziario autorizzato utilizzato dalla Società è garantito da Société Générale (Moody’s AA3 – Standard & Poor’s AA-) ed
offre ai contraenti le seguenti prestazioni aggiuntive:
a) dopo quattro anni dalla Data di decorrenza, il pagamento di una cedola pari al 22,50% del premio
unico pagato, a condizione che almeno uno dei profili di riferimento di cui al successivo articolo 8
abbia realizzato una performance media annua lorda non inferiore al 50% del rispettivo valore alla
Data di decorrenza;
b) alla Data di scadenza, la prestazione dovuta - come definita al precedente punto 1.1 - sarà almeno pari
al premio pagato dal Contraente, maggiorato del bonus calcolato ai sensi del successivo articolo 9.
Resta inteso che qualsiasi situazione di inadempimento (default) delle predetta Société Générale determinerà il venir meno di tale protezione in quanto il rischio di insolvenza non viene assunto dalla Società
e resta a carico del Contraente.
Art. 2 - Premio
Il Contraente dovrà pagare all’atto della sottoscrizione della proposta un premio unico.
Il premio dovrà essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario in favore della Società, fermo
restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.
L'importo del premio unico non può essere inferiore a 5.000 euro.
Art. 3 - Conclusione del contratto e durata della polizza
Al ricevimento della proposta in originale, sottoscritta dal Contraente – unitamente all’Assicurato, se persona diversa – la Società procederà alla sua valutazione. Nel caso in cui la Società accetti la proposta investirà la somma versata nel Fondo interno. Il contratto pertanto si intende concluso a Dublino (Irlanda)
nel momento in cui la Società investe il premio nel Fondo interno.
PROFILO PROTETTO prevede la possibilità di investimento nel fondo assicurativo alle seguenti date:
– 31 Maggio 2004;
– 28 Giugno 2004;
– 26 Luglio 2004.
La conclusione del contratto è comunque subordinata alla effettiva disponibilità del premio unico sul
conto corrente della Società. Il premio dovrà pervenire alla Società entro i seguenti termini:
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- il 19 Maggio 2004 per l'investimento del 31 Maggio 2004;
- il 16 Giugno 2004 per l'investimento del 28 Giugno 2004;
- il 14 Luglio 2004 per l'investimento del 26 Luglio 2004.
A conferma della conclusione del contratto la Società invierà al Contraente la Scheda di polizza. La
Società restituirà al Contraente il premio unico pagato nel caso in cui questo non sia disponibile sul conto
corrente della Società entro il 14 Luglio 2004.
Nel caso in cui la Società non accetti la proposta, provvederà a restituire al Contraente il premio unico,
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato in proposta entro 30 giorni dalla data di
incasso.
La Data di decorrenza per ciascuna polizza sarà pari alla data di investimento del premio unico pagato,
come specificata nella Scheda di polizza.
Art. 4 - Clausola di ripensamento
Il Contraente può revocare la proposta fino al momento in cui è informato della conclusione del contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una lettera raccomandata alla Società contenente
gli elementi identificativi della proposta (numero di proposta, cognome e nome del Contraente) e le coordinate bancarie (numero di conto corrente del Contraente con relativo codice CAB ed ABI) da utilizzarsi
ai fini del rimborso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, la Società provvederà al
rimborso del premio pagato.
Inoltre, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che
il contratto è concluso.
Per l’esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una lettera raccomandata alla Società, corredata della documentazione indicata nel modulo allegato “Documenti richiesti dalla Società”, e con l’indicazione delle coordinate bancarie (numero di conto corrente del Contraente con relativo codice CAB ed
ABI) da utilizzarsi ai fini del rimborso.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al
Contraente – a mezzo bonifico bancario – il premio da questi corrisposto, al netto delle spese sostenute
per l’emissione del contratto, quantificate in 100 euro.
Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante
dal timbro postale di invio della stessa.
Art. 5 - Entrata in vigore del contratto
A condizione che il contratto sia stato concluso, le prestazioni assicurate sono operanti dalle ore 24 del
giorno indicato sulla polizza quale Data di decorrenza.
Art. 6 - Limitazioni della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
La maggiorazione di cui all’articolo 1 non verrà applicata, qualora il decesso dell’Assicurato:
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto;
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sindrome di
immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ed essa collegata;
c) sia causato da:
– dolo del Contraente o dei Beneficiari;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato e fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
Italiano;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza.
La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza
diretta:
– di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo,
difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,
botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
– di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
– di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso avvenuto dopo la data di decorrenza.
Art. 7 - Investimento del premio e valore unitario delle quote
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La polizza PROFILO PROTETTO è collegata al Fondo interno. Ai fini della determinazione del capitale
espresso in quote, il premio pagato dal Contraente viene diviso per il valore unitario delle quote del Fondo
interno rilevato alla Data di decorrenza.
Il valore unitario delle quote del Fondo interno viene determinato settimanalmente dalla Società nella
giornata di lunedì, in base ai criteri del Regolamento allegato, e pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”.
Se dovessero verificarsi delle circostanze indipendenti dalla Società per le quali fosse impossibile procedere alla valorizzazione delle quote di lunedì, la predetta operazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo utile successivo.
Art. 8 - Profili di riferimento
I profili di riferimento per il calcolo delle prestazioni aggiuntive offerte da Société Générale sono rispettivamente composti, in funzione delle caratteristiche di rischio/rendimento, da quote di Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), come qui di seguito riportato:
OICR
Profilo di Riferimento
Conservativo
17,50%
25,00%
25,00%
15,00%
7,50%
7,50%
2,50%
JPMF Liq – US Dollar Liqqudty - A
ING (L) Renta – Euromix BND-PC
UBS Lux Bond Fund USD
JPMORGAN FF-Europe Dynamic-A=
FRANK TEMP Inv FR MU BE AACC
SCHRODER Intl Japan Eqty-BAC
SCHRODER Intl Asian Bond BAC
Bilanciato
12,50%
17,50%
17,50%
25,00%
15,00%
10,00%
2,50%
Dinamico
7,50%
10,00%
10,00%
35,00%
20,00%
15,00%
2,50%
Alla data del 26 Luglio 2004, viene determinato il valore iniziale di ogni singolo profilo, dato dalle quotazioni degli OICR che lo compongono, che verrà utilizzato ogni anno quale parametro di confronto per
determinare la performance media annua netta raggiunta.
Ognuno dei suddetti OICR è quotato giornalmente dalla rispettiva Borsa Valori e pubblicato sui principali
quotidiani economici a diffusione nazionale.
Qualora nel corso della durata contrattuale non sia disponibile, per uno o più giorni, la quotazione di uno
degli stessi, verrà considerata la quotazione rilevata nel giorno di Borsa aperta immediatamente successivo.
Art. 9 - Bonus
Il Bonus offerto da Société Générale al ricorrere delle condizioni previste al precedente articolo 1 sarà pari
al premio pagato, moltiplicato per il maggiore tra:
– il 75% della migliore performance media annua netta raggiunta da uno qualsiasi dei tre profili di riferimento durante l’intera durata del contratto; e
– 8%.
Per performance media annua netta si intende la media aritmetica delle performances lorde registrate
annualmente da ogni singolo profilo, rispetto al suo valore determinato alla data del 26 Luglio 2004 e
rilevato nelle date indicate qui di seguito, al netto di spese ricorrenti annue pari all’1,65% della performance stessa.
La rilevazione delle perfomances avverrà nel corso della durata contrattuale nelle seguenti date:
Mercoledì 27 luglio 2005
Venerdì 28 Luglio 2006
Venerdì 27 Luglio 2007
Lunedì 28 Luglio 2008
Lunedì 27 luglio 2009
Martedì 27 luglio 2010
Mercoledì 27 Luglio 2011
Mercoledì 17 Ottobre 2012
Al termine di ciascuna ricorrenza annuale la Società comunicherà il relativo valore del rendimento.
Art. 10 - Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente può chiedere alla
Società il riscatto totale della polizza, mediante richiesta scritta corredata della documentazione indicata nel modulo allegato “Documenti richiesti dalla Società”.
In tal caso la Società pagherà il controvalore della polizza, calcolato in base al valore unitario delle quote
collegate alla medesima rilevato il lunedì della seconda settimana successiva alla data di ricevimento
della richiesta di riscatto. Nel caso in cui il ricevimento della suddetta comunicazione avvenga di lunedì,
si farà riferimento al valore unitario delle quote determinato il lunedì immediatamente successivo.
Art. 11 – Cessione del contratto
Il Contraente può cedere a terzi il contratto. Tale atto diventa efficace solo nel momento in cui la Società
ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.
Art. 12 - Beneficiari in caso di morte
Il Contraente può designare i Beneficiari in caso di morte contestualmente alla sottoscrizione della proposta o in qualsiasi momento successivo così come può revocarli o modificarli. La designazione dei
Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
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– dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
– dopo la morte del Contraente;
– dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di
volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei
Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 13 - Pagamenti della Società
La Società provvede al pagamento delle prestazioni ai sensi di polizza entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta corredata dalla documentazione indicata nel modulo allegato “Documenti
richiesti dalla Società” e delle coordinate bancarie (numero di conto corrente degli aventi diritto e relativo codice CAB ed ABI) mediante le quali la Società provvederà ad accreditare l’importo dovuto. Decorso
il termine dei 30 giorni la Società corrisponderà anche gli interessi moratori; detti interessi saranno calcolati a partire dal giorno in cui la Società ha ricevuto tutta la documentazione richiesta.
Art. 14 – Modifiche contrattuali
Nel corso del rapporto contrattuale, la Società potrà apportare delle modifiche alle clausole del presente
contratto nel caso in cui:
– vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al contratto stesso;
– vi sia una richiesta in tal senso formulata dall’Attuario Incaricato nell’interesse della generalità dei contraenti;
– si provveda alla modifica del Regolamenti del Fondo interno o si proceda alla fusione degli stessi con
altri fondi interni disponibili della Società.
Nel primo caso, sarà cura della Società informare tempestivamente il Contraente; nelle due rimanenti
ipotesi, la Società darà un preavviso scritto al Contraente di almeno 60 giorni. Qualora il Contraente non
intendesse accettare le modifiche proposte, potrà recedere dal contratto mediante comunicazione alla
Società entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso. In questo caso la Società pagherà al Contraente
verrà restituita una somma pari al valore della polizza calcolato al lunedì della seconda settimana successiva alla data di ricevimento del recesso. Nel caso in cui il ricevimento del recesso avvenga di lunedì,
il valore di riscatto sarà determinato il lunedì immediatamente successivo.
Art. 15 - Legge applicabile e foro competente
Al contratto si applica la legge italiana ed il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.
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Regolamento del fondo assicurativo: DARTA PROFILO PROTETTO
1 – Istituzione, denominazione e scioglimento del fondo assicurativo
La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno denominato DARTA PROFILO PROTETTO (il “Fondo”) composto da un portafoglio di valori mobiliari
e di altri strumenti finanziari. Detto fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della
Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.
Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
Il Fondo è denominato in Euro.
2 - Caratteristiche e scopo del Fondo
Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento. Scopo del Fondo è di realizzare l’incremento di valore
nel corso del tempo delle quote del fondo stesso mediante gli investimenti descritti al punto 5.
3 - Profili di rischio del Fondo
I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo, nonché dal rischio
di cambio per le attività denominate in valute estere.
In particolare, sono a carico del fondo assicurativo:
– il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio
specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
– il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
– il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il contratto a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”) ovvero
della solidità patrimoniale degli emittenti.
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio/Basso. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 9,5%.
4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni
assunti con i contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
La costituzione delle quote comporta la contestuale composizione del patrimonio del Fondo in misura
pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato alla Data di decorrenza.
La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.
La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore
in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della
loro cancellazione.
5 - Criteri degli investimenti
Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in:
– quote di OICR armonizzati conformi alla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE
88/220;
– valori mobiliari e strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui
mercati nazionali sia sui mercati internazionali.
Per quanto concerne gli investimenti in OICR, si segnala che gli stessi potranno essere selezionati anche
tra quelli gestiti da RAM (RAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.), società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo RAS.
In ogni caso, gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:
• OICR obbligazionari e/o monetari
da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 100%
• Liquidità
da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 50%
6 - Gestione del Fondo
La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione settimanale del
patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote in cui il
Fondo ripartito sul “Il Sole 24 Ore”.
La gestione del Fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo assicurativo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla
quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa.
Alla data di costituzione del Fondo la gestione del fondo è effettuata dalla Società medesima.
Si rende noto che non saranno attribuite al Fondo le eventuali somme retrocesse alla Società da società
21
di gestione degli OICR sottostanti e che eventuali crediti d'imposta non saranno assegnati al Fondo
stesso.
7 - Valore unitario delle quote
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato dalla Società nella giornata di lunedì, fatta
eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.
Nei lunedì in cui – per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società – non fosse possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcolerà il valore unitario il primo giorno lavorativo successivo.
Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di quotazione per il
numero delle quote in cui è ripartito, alla medesima data.
Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, comprese le eventuali
sopravvenienze di ordine fiscale (c.d. credito di imposta che la Società non intende attribuire al Fondo)
che dovessero risultare di competenza del Fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese
e le commissioni a carico del Fondo, di cui al punto 8 del presente Regolamento.
Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – se non disponibile – al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.
Come anticipato all’articolo 6 il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”.
8 - Spese a carico del Fondo
Le spese a carico del Fondo trattenute settimanalmente dalla Società sono rappresentate da:
– gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti;
– le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
– oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta
pertinenza,
che vengono prelevate dal fondo stesso come segue:
a)
commissioni di gestione applicate dalla Società, come segue:
– una commissione una tantum per l'attività iniziale di monitoraggio del mercato ed identificazione dei
più efficienti strumenti finanziari sottostanti, che verrà trattenuta in data 27 Luglio 2004, in misura
pari al 4,50% delle attività del fondo valorizzate in base ai valori rilevati alla data del 26 Luglio 2004;
– una commissione per l'ulteriore attività di asset allocation svolta dalla Società, che verrà trattenuta
settimanalmente nel primo anno di durata contrattuale, pari allo 0,50% delle attività di pertinenza del
fondo valorizzate in base ai valori rilevati alla data del 26 Luglio 2004.
b) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo trattenute settimanalmente in misura
pari allo 0,90% su base annua, delle attività correnti di pertinenza del fondo, valorizzate ai valori rilevati alla data del 26 Luglio 2004.
L’eventuale delega di gestione del Fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. Inoltre, non saranno applicate le commissioni di gestione della Società.
9 - Modifiche al Regolamento
La Società si riserva di modificare il Regolamento del Fondo, a seguito di variazioni della legge e/o della
normativa secondaria di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dall’Attuario
Incaricato nell’interesse della clientela.
Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 5 del presente Regolamento, potranno
essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti in relazione all’andamento dei
mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.
In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10 - Fusione con altri Fondi
In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di DARTA PROFILO PROTETTO con altri fondi interni assicurativi costituiti dalla Società medesima aventi caratteristiche similari in
termini di obiettivi di investimento e di profilo di rischio.
Le modalità con le quali verrà realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno 60
giorni prima che la fusione sia posta in essere.
In ogni caso resta fermo quanto previsto all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
22
Allegato
DARTA SAVING LIFE ASSURANCE LTD.
PROFILO PROTETTO
MODULO "DOCUMENTI RICHIESTI DALLA SOCIETÀ"
Recesso dal contratto
- fotocopia di un valido documento di identità del contraente;
- originale della scheda di polizza e delle eventuali appendici.
Riscatto della polizza
Totale
- fotocopia di un valido documento di identità del contraente;
- qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente, fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato firmata da quast’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) alla scopo di attestare l’esistenza in vita del medesimo;
- originale della scheda di polizza e delle eventuali appendici.
Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
- certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- originale della scheda di polizza e delle eventuali appendici.
- qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all’Autorità comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o
meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento deve esserne inviata
copia autenticata e l’atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
- fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni
responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa.
In presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere ulteriori documenti
in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell’Assicurato: ad esempio, in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o
suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell’accaduto, e - appena possibile - copia del verbale
dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.
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Darta Saving Life Assurance Ltd.
Mespil Court,
39A Mespil Road, Dublin 4
IRELAND
Cap. Soc. 5.000.000 € int. versato
CRO 365015
Mod. 0004 - Edizione Aprile 2004
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