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Panoramica sul diritto societario in Italia e Regno Unito

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Panoramica sul diritto societario in Italia e Regno Unito
CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI
THE ASSOCIATION OF CHARTERED
CERTIFIED ACCOUNTANTS
Panoramica sul diritto societario in
Italia e Regno Unito
Comitato bilaterale CNDC/CNRPC-ACCA – GP-maggio2006
1
Introduzione
di Roberto D’Imperio
Con l’auspicio di contribuire e di stimolare un processo di internazionalizzazione della
professione, il CNDC ed il CNRPC hanno istituito un apposito comitato bilaterale italoinglese, nato nel 1990. Lo scopo primario è quello di approfondire e pubblicare studi
comparati su temi e aspetti rilevanti per la professione economico giuridico contabile,
e che possano interessare i professionisti dei due paesi. Per dare concreta attuazione
a questo obiettivo, il comitato ha cercato in questi anni di diffondere la conoscenza
delle due realtà, inglese e italiana, attraverso l’organizzazione di conferenze e la
pubblicazione di brevi guide che possano rappresentare un utile strumento per
l’acquisizione di competenze scientifiche per operare nei due paesi.
Ci auguriamo che questo materiale possa costituire una guida pratica per avvicinarsi
al diritto societario inglese ed italiano ai fini dell’individuazione e della valutazione di
elementi quali le formalità ed i costi richiesti per la costituzione di una società, gli
adempimenti contabili e gli obblighi di revisione vigenti nei due Paesi.
Si ringraziano i componenti del comitato bilaterale CNDC/CNRPC-ACCA per il prezioso
contributo offerto alla realizzazione di questo lavoro.
Composizione del Comitato Bilaterale:
CNDC/CNRPC
ACCA
Roberto D’Imperio- Consigliere delegato CNDC
Jonathan Beckerlegge – Consigliere
Giuliano Bond – Consigliere delegato CNRPC
Chas Roy-Chowdhury – Resp. Settore fiscale
Goffredo Barbi – delegato CNDC
John Davies– Resp. Sett. diritto commerciale
Ernesto Gatto – delegato CNRPC
Moyra Kedslie - Consigliere
Alberto Guiotto – delegato CNDC
Michael Sleigh – Segretario
Marcello Pollio – delegato CNRPC
Dennis Taylor - Consigliere
Si ringrazia Alberto Crosti, membro del comitato fino al 2004, per il suo contributo alla
pubblicazione.
2
Panoramica sul diritto societario italiano
LE DIVERSE FORME DI SOCIETÀ
Esistono due tipologie principali di società di capitale: la società per azioni (SPA) il cui
capitale sociale è denominato in azioni, e la società a responsabilità limitata (SRL) il
cui capitale è denominato in quote (le SRL non possono emettere azioni).
La riforma del diritto societarioi ha modificato in maniera sostanziale le Srl, che oggi
sono diventate estremamente flessibili.
Le Srl non sono più regolamentate come se fossero delle “piccole SpA” e oggi si
avvicinano di più alle società di persone, pur conservando elementi di limitazione della
responsabilità per i titolari di quote.
Le Società per azioni
Costituzione della società
La società per azioni deve essere costituita al cospetto di un notaio, che redigerà l’atto
richiesto.
I contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e dello statuto di una SpA sono definiti dal
Codice Civile come segue:
- nomi e indirizzi degli azionisti (laddove gli azionisti siano società, deve essere
indicato l’indirizzo della sede legale) e numero delle azioni sottoscritte;
- denominazione della società (che deve contenere le parole “società per azioni”);
- la città ove si trova la sede legale della società;
- l’attività che la società intende svolgere;
- l’importo del capitale sociale (che non deve essere inferiore a € 120.000);
- il numero e il valore nominale delle azioni della società;
- il valore dei contributi in natura o in crediti esigibili nei confronti degli azionisti;
- le regole relative alla distribuzione degli utili;
- il sistema di amministrazione scelto, il numero degli amministratori e i relativi poteri;
- il numero dei componenti del “collegio sindacale”, qualora venga adottato il modello
di amministrazione tradizionale;
i
D. Lgs. n. 6 del 17.01.03.
3
- il numero e i nomi dei primi componenti del consiglio di amministrazione, il nome del
legale rappresentante della società;
- l’importo globale (almeno approssimativo) delle spese per la costituzione poste a
carico della società;
- la durata della società.
In seguito all’entrata in vigore della riforma del diritto societario, una SpA può anche
essere costituita da un unico socio (persona fisica o giuridica). Il socio unico ha
responsabilità illimitata nei confronti delle obbligazioni della società solo nel caso in cui
non siano state comunicate le informazioni del caso al registro delle società, ovvero
non siano state rispettate le regole in materia di conferimenti.
Costi di costituzione
I costi di costituzione si compongono delle seguenti voci:
-
onorari notarili e contabili: variabili a seconda dei servizi prestati;
-
costo di registrazione nel registro delle società: € 373,00;
-
diritto annuale: da un minimo di € 373,00
(fatturati annuali fino a €
516.456,90);
-
imposta di registro sui libri contabili (diritto annuale): € 309,87.
Conferimenti di capitale
L’importo minimo del capitale sottoscritto è fissato in € 120.000,00.
I conferimenti al capitale di una SpA possono essere effettuate in denaro ma anche in
crediti esigibili e in natura.
Tutti i conferimenti in natura o sotto forma di crediti devono essere sottoposti a
valutazione da parte di un revisore contabile incaricato dal Tribunale. Nelle società
quotate in borsa la stima dei conferimenti deve essere fatta da una società di
revisione iscritta all’albo della CONSOB (“Commissione Nazionale per il controllo delle
Società quotate in borsa”).
Almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato antecedentemente alla
costituzione della società su un apposito conto bancario.
Se la società è costituita da un unico socio, questi deve versare il 100% del capitale al
momento della costituzione.
4
Azioni
La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni. Non vi è alcun obbligo
di emettere fisicamente i certificati azionari. Non è stabilito alcun valore nominale
minimo per le azioni.
Tutte le azioni devono avere identico valore ma lo statuto della società può
liberamente disporre la creazione di diverse categorie di azioni, anche in riferimento
alla partecipazione agli utili o alle perdite.
Strumenti finanziari
La nuova SpA può emettere strumenti finanziari a fronte dell’apporto (di soci e/o terzi)
di opere e servizi. Tali strumenti non forniscono la qualità di socio, e quindi non
esprimono mai una quota del capitale sociale, ma possono attribuire ai loro possessori
gli stessi diritti (amministrativi e patrimoniali) previste per le azioni, escluso il voto
nell’assemblea generale degli azionisti.
La nuova SpA può - entro certi limiti – emettere azioni (e/o strumenti finanziari) da
attribuire ai prestatori di lavoro (dipendenti)
Partecipazione in società di persone
La SpA può assumere partecipazioni in società di persone in qualità di socio
illimitatamente responsabile. In tal caso, l’assunzione di partecipazione deve essere
deliberata dall’assemblea, e di tale partecipazione gli amministratori devono darne
informazione nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.
Cessione di azioni
L’atto costitutivo e lo statuto della società possono prevedere limitazioni al diritto di
cessione delle azioni. Laddove la cessione sia soggetta ad approvazione da parte del
Consiglio di amministrazione, dei soci o di terze parti, o sia del tutto vietata, i soci o i
loro eredi devono avere il diritto di recedere dalla società.
Assemblee degli azionisti
Le assemblee degli azionisti si dividono in ordinarie e straordinarie. La legge stabilisce,
nei modi che seguono, gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle une o delle
altre, in base al modello di amministrazione scelto:
Assemblee ordinarie
5
-
approvazione del bilancio e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei
revisori contabili;
-
nomina / dimissione e compenso degli amministratori;
-
nomina e compenso del “collegio sindacale”;
-
nomina e compenso dei revisori contabili;
-
risoluzioni relative alla responsabilità degli amministratori e del collegio
sindacale laddove si ritenga che questi siano venuti meno ai loro doveri. Una
simile risoluzione può essere approvata nel corso di un’assemblea indetta per
l’approvazione del bilancio anche se il punto non era espressamente previsto
all’ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per
l’approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni (in alcuni casi, se previsto
dallo Statuto, entro 180 giorni), dalla data di chiusura dell’esercizio. Non c’è limite al
numero delle assemblee ordinarie.
Assemblee straordinarie
-
nomina e revoca e determinazione poteri dei liquidatori;
-
modifiche atto costitutivo e/o statuto;
-
emissione di obbligazioni;
-
proposta di accesso a procedure concorsuali;
-
emissione di azioni e/o strumenti finanziari in favore di dipendenti;
-
assunzione di partecipazione in società di persone.
Dell’assemblea deve essere data comunicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, o su un
quotidiano indicato nello statuto, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto allo
svolgimento dell’assemblea stessa, indicando i dettagli degli argomenti posti in
discussione e la data, l’orario e la sede della riunione.
Nel caso in cui la società non abbia collocato azioni o obbligazioni presso i mercati
mobiliari, lo statuto può prevedere che la convocazione della riunione sia effettuata a
mezzo lettera raccomandata.
L’atto costitutivo può richiedere che le azioni vengano depositate presso la sede legale
della società, oppure presso le banche indicate nella convocazione della riunione. Per
le società quotate, il termine ultimo di presentazione non può essere superiore ai due
giorni antecedenti l’assemblea.
Nella tabella che segue sono indicati i quorum necessari per la valida costituzione delle
assemblee e delle delibere.
6
Tabella - Quorum per la valida costituzione delle assemblee e delle delibere (artt. 2368-2367 c.civ)
1a convocazione
Quorum
costitutivo
Quorum deliberativo
≥1/2 del cap.
soc.
>1/2 del cap.
rappresentato*
2a convocazione
Quorum
costitutivo
Quorum
deliberativo
3a convocazione e oltre
Quorum
costitutivo
Quorum
deliberativo
_
Ass. ordinaria
_
>1/2 del cap.
rappresentato **
Ass.
straordinaria
SpA chiuse
≥1/2 del cap.
soc.
>1/2 del cap.soc.*
>1/3 del cap.
soc.
≥2/3 del cap.
rappresentato * e
>1/3 del cap.soc.
per determinate
delibere***
Ass.
straordinaria
SpA aperte
≥1/2 del
cap.soc. *
≥2/3 del cap.
rappresentato *
>1/3 del
cap.soc.
≥ 2/3 del cap.
rappresentato.
_
_
≥ 1/5 del cap.
soc.
_
≥ 2/3 del cap.
rappresentato *
*
Lo statuto può definire maggioranze più elevate;
** Escluso per l’approvazione del bilancio, nomina e revoca delle cariche sociali;
*** Per le seguenti modifiche: oggetto sociale, trasformazione, trasferimento sede all’estero, scioglimento anticipato, proroga,
revoca stato liquidazione.
7
Amministrazione della società
La legge statuisce che vi sia almeno un amministratore, ma non fissa il numero massimo
di amministratori. Il numero minimo e massimo di amministratori viene dunque definito
dallo
statuto
della
società:
l’assemblea
degli
azionisti
stabilisce
il
numero
di
amministratori necessari per svolgere le attività della società.
Nomina degli amministratori: i primi amministratori (o l’amministratore unico) sono quelli
nominati al momento della costituzione della società dai sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Di lì in avanti la nomina viene effettuata dall’assemblea degli azionisti.
In caso di dimissioni di uno o più amministratori, gli amministratori superstiti hanno la
facoltà,
laddove
rappresentino
la
maggioranza
degli
amministratori
nominati
dall’assemblea degli azionisti, di nominare nuovi amministratori. In caso contrario, gli
amministratori superstiti devono convocare un’assemblea degli azionisti per nominare i
nuovi amministratori.
Il diritto societario italiano non prevede alcuna rotazione degli amministratori.
Le persone nominate alla carica di amministratori devono confermare il loro consenso ad
agire sottoscrivendo una dichiarazione di assenso che deve essere presentata al registro
delle società entro trenta giorni dalla comunicazione della loro nomina.
Possono essere nominati amministratori di una SpA tanto i soci quanto i non soci. Il
termine massimo dell’incarico è di tre anni ma è prevista la facoltà di rinomina.
Gli amministratori possono effettuare qualsiasi operazione che ritengono necessaria per
l’attività della società, e le limitazioni imposte ai poteri degli amministratori, anche se
derivanti dallo statuto e pubblicate nel registro delle società, non dispiegano alcun effetto
nei confronti dei terzi, a meno che non si possa dimostrare l’intento fraudolento di detti
terzi.
Conflitto di interessi: gli amministratori di una società non possono diventare soci a
responsabilità illimitata di altre società in concorrenza con la prima, né avere attività
concorrenti a loro nome, né diventare amministratori di altre società concorrenti. Una
decisione dell’assemblea può tuttavia autorizzare le attività sopraelencate.
Altre forme di amministrazione della società
Il nuovo diritto societario consente alle SpA di scegliere, in luogo del tradizionale sistema
di governance, uno tra i seguenti due modelli:
8
1 - Il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza (modello dualistico, NdT). In
questo sistema il consiglio di gestione ha piena facoltà di gestione della società. I
componenti del consiglio di gestione vengono nominati dal consiglio di sorveglianza, i cui
componenti vengono a loro volta nominati dall’assemblea generale degli azionisti. In
entrambi i consigli la durata massima dell’incarico è di tre anni, con diritto di nuova
nomina.
Mentre i poteri e gli obblighi dei componenti del consiglio di gestione sono simili a quelli
degli amministratori del sistema tradizionale, i poteri del consiglio di sorveglianza
possono essere definiti dallo statuto sociale. Il consiglio di sorveglianza ha, tra l’altro, il
compito di vigilare sul rispetto delle leggi e delle regole e dei regolamenti contabili, e ha
anche compiti di vigilanza generale sulle operazioni della società.
Il consiglio di sorveglianza deve inoltre esaminare e approvare la relazione annuale
redatta dagli amministratori. La relazione annuale pertanto non viene esaminata
dall’assemblea degli azionisti.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono responsabili in solido con i componenti
del consiglio di gestione.
2 - Consiglio di amministrazione con comitato interno per il controllo sulla gestione
(modello monistico, NdT). In questo sistema il consiglio di amministrazione è investito di
tutti i poteri e gli obblighi di gestione, mentre i poteri e gli obblighi del “collegio
sindacale” sono delegati a un comitato interno, a sua volta composto da componenti del
consiglio di amministrazione. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione non
possono essere componenti di altri comitati esecutivi e devono rispondere agli stessi
requisiti di indipendenza previsti per i componenti del “collegio sindacale”.
Emissione di obbligazioni
Laddove lo statuto sociale non preveda altrimenti, gli amministratori della società
possono decidere in merito all’emissione di obbligazioni.
Nelle società che non hanno emesso azioni od obbligazioni quotate, il massimo valore
delle obbligazioni che possono essere emesse è pari a due volte il capitale della società
maggiorato della riserva legale e delle riserve disponibili. Questo limite può in alcuni casi
essere superato. Ad esempio se le obbligazioni in eccesso vengono sottoscritte da
investitori professionali. Quando queste obbligazioni vengono rivendute a terzi, tuttavia,
il venditore è solidalmente responsabile con la società nei confronti dell’acquirente in
9
caso di insolvenza di quest’ultima, con una sola eccezione: il venditore non è
responsabile se l’acquirente è un altro investitore professionale.
Integrità del capitale sociale
Laddove le perdite superino un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono
convocare senza indugio un’assemblea dei soci allo scopo di prendere le misure
necessarie. In occasione dell’assemblea, i soci possono decidere di attendere fino alla fine
dell’anno successivo. Qualora a tale data le perdite siano ancora superiori a un terzo del
capitale sociale, i soci devono ridurre il capitale sociale di conseguenza.
Quando le perdite (manifestatesi nella misura superiore al terzo del capitale sociale)
causano una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto dalla legge, gli
amministratori devono convocare senza indugio un’assemblea dei soci, nel corso della
quale i soci dovranno ridurre il capitale sociale per un importo pari alle perdite sostenute,
e allo stesso tempo aumentare il capitale sociale all’importo minimo previsto dalla legge,
tramite nuove sottoscrizioni. Laddove ciò non si potesse ottenere, la società deve o
essere trasformata in una srl (ovvero in una società di persone) oppure essere liquidata.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Il nuovo diritto societario consente alle SpA di creare patrimoni destinati e/o di contrarre
finanziamenti destinati ad uno specifico affare. In pratica, la società può:
-
destinare un parte (minima) del proprio patrimonio alla realizzazione di uno
specifico business e “separarla” dal restante patrimonio sociale, realizzando gli
stessi effetti che si avrebbero con la creazione di una società ad hoc controllata per
la realizzazione di quell’affare (al patrimonio “separato” possono partecipare anche
soggetti terzi mediante appositi apporti, in relazione ai quali la società può
emettere strumenti finanziari);
-
contrarre un finanziamento per la realizzazione di uno specifico business e
garantirne il rimborso sulla base esclusivamente dei proventi dell’affare stesso (o
parte di essi).
L’operazione deve risultare da una delibera a cura dell’organo amministrativo, che deve
iscriverla nel Registro delle Imprese. In relazione ai ciascun patrimonio destinato che la
10
SpA ha costituito, gli amministratori devono tenere appositi libri contabili e devono
redigere un apposito rendiconto da allegare al bilancio d’esercizio. Per il controllo
dell’andamento dell’affare la SpA deve nominare una società di revisione ad hoc.
La Società a responsabilità limitata
Costituzione della società
L’atto costitutivo deve avere natura pubblica e deve contenere le seguenti informazioni:
- nomi e indirizzi dei soci (laddove i soci siano persone giuridiche, deve essere indicato
l’indirizzo della sede legale);
- denominazione delle società (che deve contenere le parole “società a responsabilità
limitata”);
- la città ove si trova la sede legale della società;
- l’attività che la società intende svolgere;
- l’importo del capitale sociale (che non deve essere inferiore a € 10.000);
- i conferimenti effettuati dai soci e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, con indicazione di quelle concernenti
l’amministrazione e la rappresentanza;
- numero e nomi degli amministratori della società;
- la durata prevista della società.
Una Srl può essere costituita da un unico socio (persona fisica o giuridica) oppure può
ridurre il proprio numero di soci ad uno in qualsiasi momento della sua esistenza. Il socio
unico ha responsabilità illimitata nei confronti delle obbligazioni della società solo nel caso
in cui non siano state comunicate le informazioni del caso al registro delle società, ovvero
quando non siano state rispettate le regole in materia di conferimenti.
Costi di costituzione
I costi di costituzione si compongono delle seguenti voci:
-
onorari notarili e contabili: variabili a seconda dei servizi prestati;
-
costo di registrazione nel registro delle società: € 373,00;
-
diritto annuale: da un minimo di € 373,00 (fatturati annuali fino a € 516.456,90);
11
-
imposta di registro sui libri contabili (diritto annuale): € 309,87.
Conferimenti di capitale
L’importo minimo del capitale sottoscritto è fissato in € 10.000,00 (diecimila euro).
La riforma ha notevolmente ampliato l’elenco dei beni che possono essere conferiti in
conto capitale:
- crediti esigibili, denaro e beni (come in precedenza);
- qualsiasi tipo di bene immateriale, tra cui il lavoro, i servizi o il know-how.
Tutti i conferimenti in beni, crediti e beni immateriali devono essere valutati da parte di
un revisore contabile o una società di revisione scelto dal socio, e questi deve altresì
fornire una garanzia per un ammontare non inferiore del valore del capitale sottoscritto
(sotto forma di polizze assicurative, o di depositi in denaro). Nelle società quotate in
borsa la stima dei conferimenti deve essere fatta da una società di revisione iscritta
all’albo della CONSOB (“Commissione Nazionale per il controllo delle Società quotate in
borsa”).
Almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato antecedentemente alla
costituzione della società su un apposito conto bancario.
Se la società è costituita da un unico socio, questi deve versare il 100% del capitale al
momento della costituzione.
I conferimenti in denaro possono essere comunque sostituiti da polizze assicurative o
fideiussioni bancarie.
Quote
Il nuovo diritto societario consente che:
- i diritti associati ai titolari di quote non siano proporzionali ai rispettivi valori delle
quote;
- le quote non siano proporzionali ai conferimenti di capitale.
Ciò significa che nell’atto costitutivo i soci sono libere di determinare tre meccanismi per
bilanciare le relative posizioni:
-
l’importo dei conferimenti (in denaro o in natura) che ognuno di loro apporterà al
capitale sociale;
-
la parte di capitale sociale (diviso in “quote”) di cui è titolare ciascuno dei soci;
12
-
i diritti relativi alla gestione della società e le regole relative alla distribuzione degli
utili.
Il nuovo diritto societario consente al socio di definire liberamente questi meccanismi, in
maniera indipendente l’uno dall’altro, cosicché ogni società può essere costruita ed
adattata di volta in volta alle necessità del caso.
A titolo esemplificativo, è possibile che un socio che abbia versato il 20% dell’importo
complessivo del capitale riceva una quota corrispondente al 45% percento del capitale e
si veda attribuiti il diritto di ricevere il 60% degli utili distribuiti e il potere di nominare
due dei tre soci del Consiglio di amministrazione.
Queste disposizioni, che devono essere riportate nell’atto costitutivo, possono essere
modificate solo con il consenso unanime dei soci.
Trasferimento di quote
Di norma le quote possono essere liberamente trasferite ma l’atto costitutivo può
prevedere delle limitazioni in materia. Se il trasferimento è vietato oppure soggetto alla
previa approvazione degli amministratori, dei soci o di terze parti, oppure se è per altri
versi impossibile, i soci o i loro eredi possono scegliere di recedere dalla società.
Il trasferimento delle quote deve essere notificato al registro delle società e dispiega i
suoi effetti nei confronti della società solo a trascrizione avvenuta nel libro dei soci.
Prestiti dei soci
Le Srl non possono emettere obbligazioni sul mercato, né possono essere quotate in
borsa. Inoltre, le quote non possono essere offerte al pubblico.
Le Srl possono accettare prestiti dai soci. Laddove i prestiti vengano conferiti alla società
quando i debiti sono troppo elevati rispetto al capitale sociale, o nei casi in cui sarebbe
stato ragionevole effettuare un conferimento in conto capitale sociale, i prestiti possono
essere restituiti solo dopo aver pagato tutti i gli altri creditori della società.
Recesso dalla società
Il nuovo dispositivo di legge prevede più cause di recesso dalla società.
Nell’atto costitutivo i soci possono definire le cause di recesso e le modalità di esercizio
del diritto di recesso, tuttavia alcune cause sono definite per legge:
- il cambiamento dell'oggetto della società;
13
- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione o la scissione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all'estero;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione delle attività
della società;
- una rilevante modificazione dei diritti attribuiti nelle aree afferenti la gestione della
società o la distribuzione degli utili;
- se la durata della società non è fissata, tutti i soci possono recedere in qualsiasi
momento, dandone preavviso di almeno sei mesi (ma non più di un anno).
I soci sono liberi di definire le modalità di esercizio del diritto di recesso: la legge non
precisa alcunché in materia.
In caso di esercizio del diritto di recesso, il socio deve essere liquidato entro sei mesi.
L’importo dovuto è quello più vicino possibile al valore di mercato della quota
corrispondente al socio. In caso di discordia, il valore viene stabilito da un perito
nominato dal tribunale.
La quota del socio che recede può essere acquisita in misura proporzionale dagli altri soci
o da una terza parte. Il valore della quota deve altrimenti essere pagata dalle riserve
della società e dal capitale sociale. Laddove l’importo dovuto sia superiore alla somma
delle riserve e del capitale, la società deve essere posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società
revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Amministrazione della società
La legge richiede la presenza di almeno un amministratore e l’atto costitutivo di norma
stabilisce il numero massimo di amministratori. Gli amministratori devono essere soci
della società, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, e sono nominati tramite
decisione dei soci (si veda oltre), laddove l’atto costitutivo non disponga altrimenti.
Come in precedenza, entro trenta giorni dalla nomina i nuovi amministratori devono
inviare al registro delle imprese l’apposito modulo con l’accettazione della stessa.
Gli amministratori rimangono in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della
nomina. La legge non prevede alcunché in materia. In pratica, è possibile che gli
14
amministratori vengano nominati a tempo indeterminato oppure fino a nuova decisione
dei soci.
Le diverse forme di amministrazione
Laddove venga nominato più di un amministratore, di norma si viene a costituire un
consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia disporre che i poteri di
amministrazione vengano concessi in via disgiuntiva o congiuntiva. In quest’ultimo caso
si applicano agli amministratori le regole applicabili alla società di persone: quando gli
amministratori devono agire congiuntamente, devono esprimere tutti il loro consenso,
eccezion fatta per i casi in cui vi sia rischio per la società. Quando gli amministratori
possono agire in via disgiuntiva, ciascuno di essi può operare senza il consenso degli
altri. In questo caso, tuttavia, ogni amministratore può opporsi alle operazioni degli altri
prima del compimento dell’atto. In caso di discordia tra gli amministratori, la decisione
finale spetta alla maggioranza dei soci (secondo i diritti di partecipazione agli utili).
Laddove l’amministrazione sia affidata a un Consiglio di amministrazione, l’atto
costitutivo può disporre che i suoi componenti possano prendere decisioni anche per
iscritto, senza riunire il consiglio.
La preparazione della bozza di bilancio, o di un progetto di fusione, spetta in ogni caso a
tutti gli amministratori.
Rappresentanza della società
La legge attribuisce il diritto di rappresentare la società agli amministratori della stessa.
Il diritto di rappresentanza della società non è attribuito automaticamente ai singoli
amministratori (eccezione fatta per il caso dell’amministratore unico). Tuttavia il consiglio
di amministrazione può definire e porre limiti ai poteri di rappresentanza di ciascuno dei
suoi componenti.
Le limitazioni al potere di rappresentanza della società che risultano dal registro della
società non sono opponibili a terze parti, a meno che non si possa dimostrare l’intento di
danneggiare la società di detta terza parte.
Poteri degli amministratori
Fatta eccezione per le operazioni che devono essere autorizzate da un’assemblea dei
soci, l’amministratore unico o gli amministratori (in forma disgiunta o congiunta) possono
15
effettuare tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’oggetto della società, nel
rispetto dell’atto costitutivo della società.
Conflitti di interesse
In caso di conflitto di interesse tra un amministratore e la società, l’amministratore è
dispensato dall’obbligo di informarne gli altri amministratori.
Le nuove disposizioni prevedono che la società abbia il diritto di chiedere al tribunale di
dichiarare nulli e inefficaci i contratti sottoscritti da un amministratore che abbia conflitti
di interesse. Laddove il consiglio di amministrazione prenda una decisione in cui è
espresso il voto di un amministratore in stato di conflitto, e tale voto determina una
perdita per la società, gli altri amministratori, i componenti del Collegio sindacale o,
laddove presenti, i revisori della società possono opporsi alla decisione entro tre mesi.
Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di terze parti acquisiti in buona fede a seguito di tali
decisioni.
Decisioni dei soci
Le decisioni dei soci possono riguardare tutte le questioni loro riservate dall’atto
costitutivo, che può disporre liberamente e nel massimo dettaglio i campi in cui sono
richieste le decisioni dei soci.
Inoltre, qualsiasi amministratore oppure un numero di soci in rappresentanza di almeno
un terzo del capitale sociale può richiedere una decisione dei soci su una qualsivoglia
questione, anche se detta questione non è riportata nell’elenco stabilito nell’atto
costitutivo.
La legge riserva a una decisione dei soci i seguenti cinque argomenti:
-
approvazione del bilancio e distribuzione di profitti;
-
nomina degli amministratori, a meno che altrimenti specificato nell’atto costitutivo;
-
nomina dei componenti del Collegio sindacale, indicazione del presidente del
Collegio sindacale e/o nomina del revisore contabile della società;
-
modifiche dell’atto costitutivo;
-
decisioni relative ad azioni che comportano rilevanti modifiche dell’oggetto sociale
o dei diritti dei soci.
Le decisioni relative agli ultimi due punti dell’elenco di cui sopra devono essere prese in
occasione di una assemblea dei soci. Per tutte le altre questioni, l’atto costitutivo può
16
consentire che le decisioni vengano prese tramite “consultazione scritta”, oppure sulla
base del consenso espresso scritto dei soci. L’atto costitutivo dispone le modalità secondo
le quali tali decisioni verranno prese all’atto pratico.
Le decisioni dei soci sono assunte se approvate da tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale e la maggioranza dei soci, a meno che lo statuto non preveda
diversamente.
Assemblee dei soci
Quando la decisione viene assunta durante un’assemblea dei soci, la legge richiede che
tutti i soci debbano essere informati dell’assemblea e delle questioni che verranno
discusse durante l’assemblea stessa.
Se l’atto costitutivo della società non definisce le modalità di convocazione
dell’assemblea, quest’ultima deve avvenire tramite lettera raccomandata da inviarsi
almeno otto giorni prima dell’assemblea.
Il quorum deliberativo è costituito dalla maggioranza dei soci presenti, se i soci presenti
sono in rappresentanza di almeno la metà del capitale sociale. Laddove la risoluzione
verta sugli ultimi due punti dell’elenco soprastante, la risoluzione deve essere approvata
da soci in rappresentanza di almeno la metà del capitale.
Integrità del capitale sociale
La disciplina è analoga a quella prevista per le SpA.
Emissione di titoli di debito
Per effetto della riforma del diritto societario le Srl hanno oggi facoltà di emettere titoli di
debito, a condizione che l’atto costitutivo lo preveda espressamente.
Nel documento è necessario specificare a chi sia demandata la facoltà di decidere
l’emissione (se i soci o gli amministratori), indicando altresì le regole pratiche che
disciplinano l’operazione.
I titoli di debito emessi dalle Srl possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori
istituzionali. All’atto della vendita dei titoli di debito, il venditore è responsabile in solido
(insieme alla società) nei confronti dell’acquirente in caso di insolvenza, con due sole
eccezioni: il venditore non è responsabile se l’acquirente è un investitore istituzionale o
un socio della società.
17
LIBRI SOCIALI E REGISTRI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
Le società di capitali hanno l’obbligo di tenere i seguenti libri e registri contabili:
Libri sociali (previsti per le SpA):
Libro dei soci, in cui sono registrati i nomi di tutti i soci, la partecipazione espressa in
quote, il parte di valore nominale del capitale sottoscritto e ogni eventuale variazione
relativa a queste informazioni;
Libro delle obbligazioni, con l’indicazione dei dati relativi ai loro possessori, alle
obbligazioni emesse, ed ai vincoli/trasferimenti ad esse relative;
Libri relativi alle attività degli organi sociali (libro delle assemblee degli azionisti, libro
dell’organo amministrativo, libro dell’organo di controllo legale, libro delle assemblee
degli obbligazionisti);
Libro degli strumenti finanziari (emessi a seguito della creazione di patrimoni destinati).
Libri sociali (previsti per le Srl):
Libro delle decisioni dei soci, che riporta i verbali delle assemblee dei soci e le decisioni
assunte tramite consultazioni scritte oppure tramite consenso scritto dei soci;
Libro delle decisioni degli amministratori;
Libro delle decisioni del Collegio Sindacale o del revisore; contiene i verbali delle ispezioni
effettuate nel corso dell’anno e la relazione annuale;
Registri contabili (previsti per le SpA e per le Srl):
Libro giornale, che contiene le poste giornaliere relative a tutte le operazione effettuate
dalla società e che hanno rilevanza per il bilancio;
Libro inventario, che contiene un elenco di tutti i saldi che compongono il bilancio
annuale, compresi i dettagli relativi a magazzino, crediti e debiti, ma escludendo qualsiasi
dettaglio relativo al conto profitti e perdite;
Registri previsti dalla legge sulle imposte sul reddito (per le SpA e per le Srl)
Registro dei beni ammortizzabili, che contiene un elenco completo di tutti i cespiti della
società, comprensivo di costo di acquisto, ammortamento applicato e valore netto;
Registri previsti dalla legge sull’IVA
Registro IVA acquisti;
18
Registro IVA vendite.
Bollatura
I libri previsti dalla normativa fiscale (art.8 Legge 383 del 18 October 2001) non devono
essere bollati. I libri previsti dal codice civile, tranne il libro giornale e il libro inventario
(art. 2421 e 2447 sexties del Codice Civile) richiedono la bollatura prima di essere
utilizzati per la prima volta.
IL BILANCIO
La bozza di bilancio relativo all’ultimo esercizio viene esaminata dagli amministratori
prima di essere presentata formalmente all’assemblea degli azionisti o dei soci. Le
relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale, laddove nominato, vengono
effettuate in questo momento.
Il bilancio annuale è redatto in conformità alle regole istituite dal codice civile, e si attiene
ai seguenti principi generali:
1. la continuità aziendale della società (going concern);
2. la prudenza: gli utili non realizzati non devono essere riportati, mentre tutte le
perdite prevedibili devono essere riflesse nel bilancio;
3. la coerenza: i principi contabili e i criteri di valutazione devono essere applicati
senza variazioni, per assicurare la compatibilità del bilancio con il pregresso.
4. la competenza: i costi e i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio in cui
sono maturati e non nel momento in cui viene effettuato il pagamento.
La bozza di bilancio deve essere preliminarmente approvata dagli amministratori e, di
norma, sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione oppure
dall’amministratore unico.
Conformemente alla quarta direttiva UE, il bilancio è composto dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa (le società che applicano gli IAS devono
redigere anche il rendiconto finanziario).
La bozza di bilancio e la relazione degli amministratori devono essere consegnate al
Collegio sindacale, laddove costituito, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla
data dell’assemblea dei soci, per consentire a quest’ultimo di preparare la sua relazione.
Il bilancio, comprensivo di tutti i suoi elementi, deve essere depositato presso la sede
legale della società almeno quindici giorni prima dell’assemblea deputata alla sua
approvazione.
19
Le società di minori dimensioni hanno la possibilità di preparare i bilanci in forma
abbreviata. In questo caso la relazione degli amministratori non è richiesta, lo stato
patrimoniale e il conto economico sono meno dettagliati e la nota integrativa contiene
meno informazioni.
LE DISTRIBUZIONI DI UTILI
Le distribuzioni degli utili devono essere approvate dalle assemblee ordinarie degli
azionisti oppure da una decisione dei soci.
Gli utili non realizzati non possono essere distribuiti; l’importo degli utili distribuibili deve
essere determinato facendo riferimento al bilancio approvato dai soci.
Laddove il capitale sociale sia stato eroso, non è possibile effettuare distribuzioni fino
quando il capitale non venga ripristinato oppure ridotto a seguito di riorganizzazione. Ai
sensi del diritto societario italiano, e in virtù del recepimento della quarta direttiva UE sul
diritto societario, è possibile distribuire dividendi solo se, a distribuzione avvenuta,
permangano riserve sufficienti a coprire taluni beni immateriali (costi di ricerca e
sviluppo, costi pubblicitari e di costituzione).
Laddove il capitale sia stato ridotto in seguito a perdite a un livello inferiore al minimo
stabilito per legge, è necessario convocare senza indugio un’assemblea degli azionisti o
dei titolari di quote per ripristinare il capitale al livello minimo ammesso o altrimenti
decidere di trasformare la società (ad esempio da SpA a Srl, oppure da Srl in società di
persone), o infine decidere lo scioglimento anticipato della società.
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
La quarta direttiva UE (forma e contenuto del bilancio societario) è stata recepita in Italia
tramite il decreto 127 del 9 aprile 1991. L’ottava direttiva (abilitazione dei revisori) è
stata recepita in Italia tramite il decreto 88 del 27 gennaio 19922.
2
Con riferimento alla separazione tra “controllo legale” e “controllo contabile”, può risultare di interesse del
lettore conoscere la situazione in Italia prima del recepimento delle Direttive UE sul diritto societario. I servizi
prestati dal Collegio sindacale non erano allora servizi di revisione così come vengono tradizionalmente intesi
nel Regno Unito. Al revisore dei conti non era consentito avvalersi di assistenti nell’espletamento delle sue
funzioni, e quindi doveva svolgere il proprio lavoro avvalendosi di due soli colleghi (i componenti permanenti del
Collegio sindacale), anche nel caso di società non quotate ma di grandissime dimensioni.
20
Gli obiettivi e la portata del controllo legale dei conti sono stabiliti dall’articolo 2403 bis
del Codice Civile (già articolo 2403):
-
controllare l’amministrazione della società;
-
vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
-
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
-
accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
-
accertare l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 per la valutazione del
patrimonio sociale.
I diversi organismi di revisione
A seguito dell’introduzione della riforma del diritto societario, in Italia sono previsti i
seguenti tipi di organismi di revisione:
1) Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è un organo interno delle Srl. Essi devono essere invitati alle
assemblee degli amministratori, alle quali di norma presenziano.
Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, nonché da due membri
supplenti, e vengono nominati all’atto della costituzione della società, se previsto dalla
legge o dallo statuto.
Al termine di questo primo mandato, i soci nominano il Collegio sindacale in occasione
dell’assemblea generale ordinaria.
La nomina del Collegio sindacale (o di un altro organo di controllo interno i cui membri
abbiano gli stessi requisiti dei membri del Collegio sindacale, nel caso in cui non venga
scelta la forma di amministrazione di tipo tradizionale) è obbligatoria per le SPA qualora
In seguito al recepimento della quarta direttiva UE sul diritto societario, il servizio prestato dal Collegio sindacale
tenderà sempre più a diventare una revisione nel senso internazionale del termine, e sarà prestato in conformità
ai principi di revisione italiani oppure, per le materie non trattate dai principi di revisione nazionali, in conformità
ai principi di revisione internazionali (ISA). A seguito del recepimento dell’ottava direttiva sul diritto societario, il
revisore italiano può avvalersi dell’aiuto di collaboratori, che possono essere sia persone fisiche che società di
revisione, e quindi le revisioni dovrebbero poter essere condotte in conformità alle migliori pratiche accettate a
livello internazionale.
21
vengano superate certe soglie, mentre è facoltativa per le SRL, come indicato nella
sezione “Società soggetto a controllo”.
Possono essere nominati componenti del Collegio sindacale tanto gli iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti (dottori commercialisti) quanto gli iscritti all’Ordine dei Ragionieri
e Periti Commerciali (ragionieri collegiati). Se il controllo contabile è stato assegnato al
“Collegio Sindacale”, tutti i suoi membri devono essere revisori contabili iscritti
all’apposito registro ministeriale.
Il componente del Collegio sindacale deve essere una persona fisica. Il decreto 88 del 27
gennaio 1992 statuisce che il revisore può avvalersi di collaboratori che possono essere
sia persone fisiche che società di revisione.
I membri del collegio sindacale non possono, per legge, fornire servizi professionali su
base permanente alla società di cui sono sindaci.
Il collegio sindacale esercita normalmente le seguenti funzioni:
-
il controllo contabile,
-
il controllo legale (vigilanza sul rispetto delle norme dello statuto sociale e della
legge),
-
verifica del rispetto delle norme di corretta amministrazione.
Il controllo contabile può essere comunque demandato a un altro organismo.
2) I revisori contabili
La nomina dei revisori contabili esterni non elimina il Collegio sindacale: la presenza
contemporanea dei due organismi risponde alla necessità di separare il controllo di
legalità (demandato al Collegio sindacale) dal controllo contabile, demandato al “revisore
iscritto”.
I revisori iscritti possono operare sia come singoli professionisti, sia in forma societaria
(così come definita dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998).
La società può prestare i seguenti servizi:
-
Su base volontaria:
o
revisione;
o
consulenza in materia di organizzazione aziendale
22
-
per obbligo regolamentare, il controllo contabile da affiancarsi al Collegio sindacale,
solo per le società che non sono soggette al controllo della CONSOB (“Commissione
Nazionale per il controllo delle Società quotate in borsa”) o per le società che non
operano in settori regolamentati (assicurazioni, ecc.)
Il nuovo diritto societario stabilisce i casi in cui è obbligatorio nominare due organismi di
controllo:
Per le SpA:
Le Spa devono sempre nominare il Collegio sindacale, o un altro organo di controllo
interno i cui membri abbiano gli stessi requisiti dei membri del Collegio sindacale nel caso
in cui non venga scelta la forma di amministrazione di tipo tradizionale, mentre la nomina
del “revisore contabile” è richiesta solamente nelle seguenti condizioni:
1 - se la società si rivolge al mercato finanziario esterno: in questo caso il revisore
contabile deve corrispondere a una società di revisione (così come definite dalla legge
1966 del 1939);
2 - se la società deve depositare il bilancio consolidato ai sensi della legislazione
nazionale vigente: in questo caso la società può affidare il controllo contabile ad un
revisore contabile che operi come professionista indipendente.
Pur non rientrando nelle condizioni di cui sopra, la società può nominare volontariamente
un revisore contabile a scopo di controllo contabile.
In tutte le situazioni anzi esposte, il revisore contabile collabora con il Collegio sindacale,
il cui controllo resta focalizzato sugli adempimenti di legge, di statuto e amministrativi.
Per le Srl:
Le Srl non sono soggette controllo legale dei conti tranne nei casi seguenti:
-
se lo statuto stabilisce che la Srl deve nominare un organismo di controllo (che
può essere tanto il Collegio sindacale quanto un revisore contabile)
-
se il capitale è uguale o superiore al livello minimo previsto per le SpA (€
120.000=)
-
se negli ultimi due esercizi, la Srl ha superato due tra le seguenti soglie:
o
attività lorde:
€ 3.650.000=
o
fatturato annuale:
€ 7.300.000=
o
media del personale impiegato nel corso dell’anno:
50
23
Nel caso in cui una Srl debba depositare il bilancio consolidato, le è fatto obbligo di
nominare un revisore contabile, come nel caso delle SpA, separando la funzione del
controllo di legalità (demandato al Collegio sindacale) da quella del controllo contabile.
Il nostro diritto societario richiede il consolidamento del bilancio quando negli ultimi due
esercizi siano state superate le soglie che seguono:
o
attività:
€ 12.500.000=
o
fatturato annuale :
€ 25.000.000=
o
media del personale impiegato nel corso dell’anno:
250
La legge stabilisce una assoluta incompatibilità tra i componenti del Collegio sindacale e
la funzione di revisore contabile: l’articolo 2409 quinquies vieta ad una stessa persona di
appartenere contemporaneamente ai due organismi.
Questa proibizione è inoltre estesa praticamente a tutte le società che appartengono allo
stesso gruppo, siano esse controllanti o controllate.
3) Le società di revisione ex decreto 58 del 1992
Si tratta delle società che possono effettuare la revisione esterna dei bilanci delle società
quotate in borsa, nonché delle società regolamentate.
Queste società sono iscritte in un elenco speciale soggetto al controllo della Commissione
Nazionale per il controllo delle Società quotate in borsa (CONSOB).
4) sistemi di controllo alternativi al Collegio sindacale (applicabili esclusivamente alle
SpA)
Come ricordiamo per le SpA, possono essere adottate due soluzioni alternative al Collegio
sindacale. Nel modello dualistico il controllo è esercitato da un consiglio di sorveglianza
mentre nel modello monistico il controllo è attribuito al comitato per il controllo di
gestione.
In entrambi i casi, gli organismi vanno a sostituirsi al solo Collegio sindacale: il revisore
contabile dovrà invece essere nominato secondo le stesse modalità anzi esposte.
Infine, i due organismi di controllo alternativi possono essere nominati esclusivamente
dalla SpA.
24
Forme societarie non soggette all’obbligo di revisione
Le forme societarie che seguono non sono soggette al controllo legale dei conti né al
controllo contabile:
- società di persone (Snc e Sas – si veda la sezione A sopra);
- laddove consentito dai rispettivi statuti, le Srl che non superano due delle tre soglie
sopra esposte, purché abbiano comunque un capitale sociale inferiore a 120.000 €.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Al verificarsi di una o più delle fattispecie previste dalla legge o dallo statuto sociale, la
società entra in liquidazione.
La legge prevede le seguenti cause di scioglimento:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo;
3) se i soci sono incapaci di raggiungere una decisione in assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, a causa di perdite o a causa
del recesso di uno o più soci;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori della società hanno un solo
obbligo, quello di gestire la società in maniera tale da preservare l’integrità e il valore dei
suoi attivi. Al posto degli amministratori subentra un nuovo organismo, nominato per
decisione dei soci o dal tribunale (laddove i soci siano incapaci di addivenire a una
decisione), detto “liquidatore”.
I soci possono in qualsiasi momento revocare lo stato di liquidazione della società. Una
simile decisione necessita delle stesse formalità e dello stesso quorum richiesti per
modificare la società.
Per tutta la durata della liquidazione, il liquidatore deve redigere e sottoporre
all’assemblea dei soci il bilancio annuale (intermedio) di liquidazione, che i soci devono
approvare nei termini e secondo le modalità previste per il bilancio d’esercizio.
25
Qualora per tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio (intermedio) di
liquidazione la società viene cancellata d’ufficio dal registro delle imprese
Il liquidatore deve vendere gli attivi della società e pagare tutti i creditori con i relativi
proventi. Qualsiasi importo residuo verrà quindi suddiviso tra i soci, a soddisfazione
avvenuta di tutti i creditori.
Compiute le attività di liquidazione, il liquidatore deve redigere il bilancio finale da
sottoporre ai soci, nel quale indicare la parte spettante a ciascun socio nella divisione
dell’attivo (che eventualmente residua dopo il pagamento di tutti i debiti sociali).
Allorché i soci approvano il bilancio di chiusura, la società può essere cancellata dal
registro delle società.
Maggio 2006
*****
26
Panoramica sul diritto societario del Regno Unito
A
LE DIVERSE FORME DI IMPRESA
Nel Regno Unito vi sono circa 4,5 milioni di imprese. Questo dato comprende il settore privato, il
settore pubblico e gli enti statalizzati altri dal Governo e le organizzazioni no-profit.
Il 99,3% di queste imprese ha meno di 50 dipendenti. 26.000 hanno un numero di dipendenti compre
tra 50 e 250, mentre sono 6000 le imprese il cui personale supera le 250 unità. Oltre due terzi delle
imprese, pari a 3,1 milioni, non hanno personale. Nel complesso, l’impresa del Regno Unito dà
impiego a 22 milioni di persone.
Delle 4,5 milioni di imprese esistenti, circa 2 milioni sono limited companies. Le restanti 2,5 milioni
sono suddivise tra imprese individuali e partnerships. Delle limited companies, oltre 1,6 milioni hanno
capitale azionario pari o inferiore a 100 sterline, mentre solo 34,000 hanno capitale pari o superiore a
un milione di sterline
L’ambiente imprenditoriale del Regno Unito è quindi composto da varie forme legali, sebbene la
stragrande maggioranza delle imprese sia di ridotta entità quanto a personale impiegato e circostanze
finanziarie.
Prima di procedere a illustrare le caratteristiche delle società, potrà essere utile illustrare le
caratteristiche fondamentali delle varie forme di impresa nel Regno Unito.
(i) Le imprese individuali
Un’impresa individuale è costituita da un individuo che è l’unico proprietario e operatore dell’impresa.
L’imprenditore ha responsabilità personale verso i debiti della sua impresa. Ne consegue che le
imprese individuali non hanno l’obbligo di registrarsi presso un registro centrale né di presentare il
bilancio o altri documenti a scopi di pubblicità.
(ii) Le Partnership
Con partnership si intende una qualsiasi associazione tra due o più individui che svolgono un
commercio, un’impresa o una professione in via collettiva a scopo di lucro.
In genere, le persone che operano in regime di partnership vengono indicate collettivamente come
“società”, in altre parole una sola entità imprenditoriale. Tecnicamente tuttavia ciò è inesatto. Con la
sola eccezione della Scozia, dove le partnership individuali hanno effettivamente un’identità legale
27
propria, nel resto del Regno Unito una partnership non è altro che una rete di rapporti tra i vari soci
della partnership stessa.
La partnership è responsabile di qualsivoglia illecito (azione od omissione che sia) commesso da uno
dei suoi soci. Tuttavia, ciascun socio è responsabile sia personalmente sia in solido per tutto ciò per
cui risulta responsabile la società. Ne consegue che gli illeciti commessi da un socio della partnership
possono comportare la responsabilità personale di tutti gli altri soci nei confronti di eventuali
rivendicazioni di terzi. Poiché ciascun socio deve essere disposto ad accettare la responsabilità per le
azioni degli altri soci, la buona riuscita di una partnership richiede un elevato livello di fiducia e
confidenza tra i singoli soci.
A dispetto dell’elemento di rischio personale, la partnership è sempre stata una forma popolare di
impresa, in larga parte per via della sua struttura relativamente informale e perché le ingerenze della
legge negli affari interni di una partnership individuale sono limitate. Le partnership non hanno obbligo
di registrazione o di autorizzazione statale. Inoltre, le partnership non hanno alcun obbligo di
trascrivere in un registro pubblico i dettagli relativi agli accordi statutari, alle procedure di spartizione
degli utili, ai risultati finanziari o alla remunerazione dei soci.
Poiché la partnership non ha personalità giuridica propria, essa non è soggetta alla corporation tax. Le
imposte si applicano ai redditi dei singoli soci e dipendenti della partnership.
Solitamente lo statuto della partnership è costituito da un accordo scritto tra le sue parti, tuttavia
questo documento non è richiesto dalla legge. In altre parole, vi possono essere partnership tra due o
più persone che non sono testimoniate o comprovate da uno statuto scritto. Laddove una partnership
non disciplini in proprio la gestione e l’amministrazione della società, trovano applicazione le norme
generali contenute nel Partnership Act 1890.
Tradizionalmente, la partnership ha rappresentato la principale, se non l’unica, struttura aziendale a
disposizione delle società tra professionisti nel Regno Unito. Ciò si deve al fatto che in passato la
maggior parte degli istituti professionali non consentivano ai loro iscritti di costituirsi in società a
responsabilità limitata. Sebbene oggi queste regole siano state ampiamente allentate (e per quanto
riguarda i revisori contabili oggi la legge consente loro di operare sotto forma di società a
responsabilità limitata), la partnership continua ad essere una forma di grande popolarità, non solo per
i professionisti ma anche per gli imprenditori.
(iii) La Limited Partnership
La limited partnership è una forma specializzata di partnership.
28
Come ricordato sopra, in una partnership tutti i soci sono responsabili in proprio e in solido per i debiti
della società. Una simile situazione non è attraente per chi voglia aprire un’attività commerciale con
altre persone fisiche, spartendo gli utili di tale attività, senza però essere disposto ad assumersi la
responsabilità individuale e solidale per tutti i debiti della società.
La limited partnership è stata istituita nel 1907, per dare risposta a tale esigenza. La limited
partnership pertanto è costituita da uno o più soci “generici”, che hanno gli stessi diritti e doveri dei
soci delle partnership “tradizionali”, e da uno o più soci “a responsabilità limitata”. I soci a
responsabilità limitata non sono responsabili dei debiti e delle obbligazioni della società al di là di uno
specifico importo versato sotto forma di capitale al momento della creazione della partnership.
Il socio a responsabilità limitata non può partecipare alla gestione della società e non ha il potere di
impegnare la società in alcun modo.
A causa dell’elemento di limitazione della responsabilità che trova applicazione nei confronti di questo
tipo di forma societaria, le limited partnership devono richiedere la registrazione statale, inoltrando
apposita domanda alla Companies House, il registro statale che conserva le informazioni pubbliche di
tutti le entità a responsabilità limitata (per la maggior parte dei casi si tratta di società).
Per ottenere la registrazione quale limited partnership è necessario presentare alla Companies House
una dichiarazione firmata contenente le seguenti informazioni:
-
denominazione della limited partnership;
-
natura generica dell’attività svolta;
-
nome per esteso di tutti i soci;
-
l’eventuale durata della limited partnership e la data di inizio attività;
-
la dichiarazione che la partnership ha una limitazione di responsabilità e la descrizione di
ciascun socio a responsabilità limitata in quanto tale;
-
la somma versata da ciascun socio a responsabilità limitata e la modalità di versamento, se in
contanti o in altra forma.
Tramite le informazioni conservate nel registro pubblico, i terzi che intraprendono negozi con una
limited partnership sono in grado di verificare quali soci possono validamente impegnare la
partnership come anche l’eventuale misura della limitazione di responsabilità di ciascun socio.
Le limited partnership non sono granché diffuse in quanto in genere si preferisce formare una limited
company privata. Nel 2005 tuttavia nel Regno Unito risultavano registrate oltre 12,000 limited
partnership.
29
(iv) Le Limited Liability Partnerships (LLP)
La LLP è stata istituita nel Regno Unito nel 2000. La LLP è una forma ibrida di struttura che mescola
gli elementi tanto della partnership quanto della limited liability company.
La LLP somiglia a una società nel senso che ha personalità giuridica distinta e deve attenersi alla
maggior parte delle obbligazioni imposte alle società dal diritto societario, comprese quelle relative
all’obbligo di redigere il bilancio annuale e di depositarlo presso la Companies House.
La LLP somiglia invece a una partnership nel senso che ogni persona fisica della LLP è libera di
decidere la propria posizione interna alla società e i singoli soci della LLP sono soggetti a imposta sui
redditi derivanti dalla LLP.
Il motivo principale che ha spinto il governo del Regno Unito a introdurre le LLP è stato di consentire
alle società professionali, e in particolar modo alle grandi società di revisori contabili e di avvocati, di
aumentare il livello di tutela dei singoli soci nei confronti di eventuali importanti richieste di
risarcimento nei loro confronti. In quanto persona giuridica, i debiti della LLP sono di competenza della
LLP stessa e i singoli soci, proprio come in una società, non hanno alcuna responsabilità personale
nei confronti di tali debiti. Sebbene un singolo socio di una LLP possa essere ritenuto responsabile nei
confronti di un cliente della LLP al quale è personalmente tenuto ad assicurare la propria diligenza
professionale, gli altri soci della LLP non sono soggetti ad alcuna responsabilità personale in una
simile eventualità. Pertanto il principio della responsabilità individuale e solidale non si applica ai soci
di una LLP. Questa caratteristica è ritenuta particolarmente attraente dalle grandi società tra
professionisti che hanno moltissimi soci e che offrono una ampia gamma di servizi professionali ai loro
clienti; i soci di simili società erano in grande disagio all’idea di doversi accollare responsabilità
personali per l’operato di soci che non conoscevano e in settori diversi da quelli di loro competenza.
Oltre a queste differenze nella responsabilità dei singoli soci, la LLP reca anche altri vantaggi. Ad
esempio, la LLP può intestarsi proprietà e può muovere procedimenti legali. D’altro canto, la LLP deve
pubblicare informazioni sui propri risultati finanziari, comprese talune informazioni sulla remunerazione
dei soci.
La LLP è stata varata nell’aprile 2001. Al marzo 2005, circa 12,000 entità avevano scelto la forma
della LLP. La maggior parte di queste erano precedenti partnership che hanno optato per la
trasformazione in LLP. Tra di esse si annoverano tutte e quattro le grandi società di revisione e la
maggior parte dei grandi studi legali.
30
B
ALTRI TIPI DI SOCIETA’
Introduzione
Nel Regno Unito vi sono tre tipi di società principali: quelle limitate dalle azioni, quelle limitate dalla
garanzia e infine le società “non limitate”. Tutte le società sono disciplinate dal diritto societario del
Regno Unito, la cui legge più importante è il Companies Act 1985.
Il primo tipo di società, quello limitato per azioni, è la forma di società più diffusa. Questo tipo di
società può essere costituito in due ulteriori forme: la cosiddetta ‘private limited company’ oppure la
‘public limited company’. Indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società, le società
per azioni sono generalmente attività commerciali di un qualche tipo.
Le società limitate dalla garanzia non presentano un capitale azionario. Piuttosto, in caso di
liquidazione i soci si impegnano a contribuire al patrimonio della società con un importo concordato. In
genere, questo tipo di società viene adottato solo dalle entità non a scopo di lucro, come ad esempio
le associazioni di beneficenza oppure i circoli associazionistici.
Come spiegheremo più avanti nella sezione dedicata alle formalità, le società hanno l’obbligo di
registrarsi presso la Companies House. Esse non possono svolgere attività godendo della limitazione
di responsabilità fino al momento in cui il processo di registrazione non sarà stato completato, con
conseguente emissione del certificato di registrazione. Limitatamente alle public companies, è
richiesto inoltre un certificato di abilitazione all’attività (certificate of entitlement to conduct business).
Al mese di marzo 2005, nel registro della Companies House risultavano le seguenti società:
Public companies
11.600
Private companies
1.968.100
TOTALE
1.980.100
Delle private companies, 87,000 erano limitate per garanzia o non limitate; le restanti, e quindi la
stragrande maggioranza, erano invece limitate per azioni. Le public companies ammontano allo 0,6%
del numero complessivo di società.
Nel 2005 è stato introdotto un nuovo tipo di società nel Regno Unito. Si tratta della Community Interest
Company (CIC). La CIC è un organismo no-profit e nello statuto deve impegnarsi ad operare
esclusivamente nell’interesse di una qualche forma di “impresa a favore della comunità”. Le CIC sono
soggette a un “blocco dei beni” obbligatorio per impedire la distribuzione dei beni ai suoi investitori.
31
Le CIC sono soggette all’obbligo di registrazione presso la Companies House, con rinnovo annuale in
occasione del quale ogni CIC deve dimostrare alla Companies House di continuare ad operare
nell’interesse della comunità.
Differenze tra public company e private company
Le principali differenze tra public company e private company sono le seguenti:
1) Composizione
Una private company può essere costituita ed essere operativa con un solo socio. Una public
company non può avere meno di due soci.
2) Capitale minimo
Una public company deve disporre di un capitale azionario minimo di 50.000 sterline. Almeno il
25% di questo importo deve essere versato al momento della registrazione. Una private
company non è soggetta ad alcun minimo per il capitale azionario e ed è possibile non
sottoscrivere le azioni in toto o in parte.
3) Segretario
Attualmente, tutte le società devono avere un segretario. In una public company il segretario
deve rispondere a taluni criteri di idoneità, mentre in una private company tali limitazioni non
sono previste.
4) Emissioni azionarie
Solo una public company può offrire le proprie azioni direttamente al pubblico. Ne consegue
che solo una public company può richiedere la quotazione in un qualsiasi mercato mobiliare.
5) Esenzioni in materia di contabilità e revisione contabile per le PMI
Il diritto societario prevede una serie di esenzioni dai normali obblighi di legge in materia di
contabilità e revisione contabile sulla base di su un criterio dimensionale. Le piccole e media
società sono pertanto esenti da molti degli obblighi di comunicazione contabile e le piccole
società con un fatturato fino a 5,6 milioni di sterline non sono soggette all’obbligo di sottoporre
a revisione i loro bilanci. Queste esenzioni trovano tuttavia applicazione nel solo caso delle
private company. Ne consegue che, pur soddisfacendo i criteri dimensionali di legge per le
“piccole” società, una public company non può avvalersi delle esenzioni.
6) La solvency action
Quando le attività nette di una public company scendono al di sotto del capitale sottoscritto (si
veda il glossario dei termini per le definizioni), la legge prevede che si indica un’assemblea
32
degli azionisti per affrontare la situazione. Questo obbligo non si applica alle private
companies.
7) Negoziazione di titoli propri, ecc.
Le public companies sono soggette a speciali limitazioni in materia di acquisto o riscatto di
azioni proprie, nonché in materia di concessione di aiuti finanziari per l’acquisto di azioni
proprie e di i prestiti agli amministratori.
C
LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA’
Formalità
Per costituire una società (in altre parole per conferire la personalità giuridica a un’entità nuova oppure
già in essere), è necessario presentare domanda alla Companies House. La Companies House conta
tre uffici principali: a Cardiff, Edinburgh e Belfast. Se il richiedente vuole che la nuova società sia
registrata in Inghilterra e nel Galles, la domanda dovrà essere presentata presso la sede di Cardiff.
Il richiedente deve consegnare una serie di documenti prestabiliti, di sotto elencati:
-
I due documenti costitutivi della società
Si tratta dell’atto costitutivo (Memorandum of Association) e dello statuto (Articles of
Association). L’atto costitutivo contiene una serie di informazioni predefinite quali la
denominazione, il tipo di società che si intende porre in essere e, laddove del caso, i dettagli
relativi al capitale azionario previsto. A meno che la società non sia del tipo “non limitato”, l’atto
costitutivo dovrà altresì contenere una dichiarazione standard sulla limitazione della
responsabilità dei soci. Lo statuto contiene le regole amministrative interne della società e
disciplina materie quali le modalità di nomina degli amministratori della società, i diritti dei soci
e la conduzioni delle assemblee societarie. La legge fornisce un modello standard di statuto:
nel caso in cui una società di nuova costituzione intendesse adottare tale statuto modello per
intero, essa dovrà semplicemente dichiarare, all’atto della domanda, la sua intenzione di
adottarlo in toto oppure in parte, indicando le modifiche.
-
Dettagli relativi ai funzionari
La società richiedente deve fornire i dettagli prescritti relativi alle persone che andranno a
ricoprire le cariche di primo amministratore (o primi amministratori) e di primo segretario della
società. In questo documento è inoltre registrato l’indirizzo della sede legale della società.
33
-
La dichiarazione di conformità
Questa dichiarazione assume la forma di una attestazione ad ogni effetto di legge che sono
stati rispettati i disposti del Companies Act in materia di registrazione. La dichiarazione viene
resa da un solicitor ingaggiato per la formazione della società oppure da una persona indicata
quale amministratore o segretario della società.
Oltre ai documenti obbligatori di cui sopra, è dovuto un diritto di registrazione pari a 50 sterline.
Non è necessario avvalersi dei servizi di un professionista per costituire una limited company sebbene
di solito sia auspicabile ottenere la consulenza di un professionista contabile o di un solicitor per
quanto riguarda la via più idonea per redigere gli atti costitutivi della nuova società.
E’ prassi comune che chi intende costituire una società acquisisca una società già costituita (le
cosiddette ready-made o shelf companies) da una agenzia specializzata nella costituzione di società.
Dopo l’acquisizione, i nuovi controllanti della società possono cambiarne la denominazione e la sede
legale e apportare qualsivoglia modifica all’atto costitutivo e allo statuto. L’acquisto iniziale di una shelf
company può variare dalle 50 alle 200 sterline, a seconda delle particolari necessità dell’acquirente.
Una volta accettata la domanda per la costituzione della nuova società, la Companies House emetterà
un certificato di costituzione e la società acquista personalità giuridica. Presso la Companies House
viene aperta una posizione relativa alla società e i documenti costituitivi diventano così i primi
documenti ad essere conservati nell’archivio. Tutti i documenti successivamente depositati dalla
società verranno di volta in volta aggiunti all’archivio.
Il capitale
Come già ricordato, il capitale minimo di una public company è fissato in 50.000 sterline, mentre non
esiste un soglia minima equivalente per le private companies.
La legge non stabilisce alcun valore minimo o massimo per le azioni emesse da una società. Una
società può emettere azioni a fronte di corrispettivi in natura, quali ad esempio beni e servizi.
Nella maggior parte dei casi, una private company non è soggetta ad accertamento dell’equivalenza
tra il corrispettivo in natura e il valore nominale delle azioni. Tuttavia, nel caso delle public companies
il regime è più stringente.
Una public company non può emettere azioni a fronte di un impegno a svolgere lavoro o a prestare
servizi; quando una public company emette azioni a fronte di un corrispettivo in natura, è richiesta la
valutazione di un perito. Il perito deve essere nominato dagli amministratori, che si possono avvalere a
tale scopo dei revisori esterni della società.
34
Vi sono più tipi di azioni, ciascuna con caratteristiche proprie. Tali azioni sono:
-
azioni ordinarie
Questo strumento consente al titolare di votare in occasione delle assemblee societarie, di
ricevere dividendi (laddove gli amministratori ne autorizzino il pagamento) e di partecipare a
qualsiasi distribuzione in seguito allo scioglimento della società.
-
azioni privilegiate
Questi titoli veicolano diritti privilegiati (rispetto alle azioni ordinarie) nei confronti della distribuzione
dei dividendi, e di solito i diritti in questione sono definiti con esattezza. Per via di tali privilegi nei
confronti dei dividendi, tuttavia, i diritti di voto sono per solito limitati.
-
azioni convertibili
Le azioni convertibili sono di solito emesse sotto forma di azioni privilegiate che possono essere
convertite in azioni ordinarie al verificarsi di taluni specifici eventi.
-
azioni redimibili
Le azioni redimibili sono azioni emesse a breve termine e riscattabili (in altre parole, che possono
essere riacquistate dalla società) in un momento prestabilito oppure a discrezione della società.
Solitamente il titolare riceve l’importo pagato per l’azione, spesso con un premio di riscatto.
Quando queste azioni vengono riacquistate dalla società, devono essere cancellate.
-
azioni differite e azioni senza diritto di voto
Le azioni differite sono gravate da limitazioni al diritto ai dividendi. Solitamente, i titolari di queste
azioni non possono ricevere il pagamento dei dividendi se prima non sia stato pagato un importo
minimo annuale agli azionisti ordinari. Le azioni senza diritto di voto sono azioni ordinarie che
comportano gli stessi diritti sui dividendi rispetto alle azioni ordinarie ma i cui titolari non hanno
diritto di voto in occasione delle assemblee societarie. Questo tipo di azione viene emesso quando
la società intende mantenere il potere decisionale nelle mani di un gruppo ben definito.
Una società può emettere azioni fino al numero massimo consentito dall’atto costitutivo. Qualora la
società intendesse emettere più azioni di quante non ne sia attualmente autorizzata ad emettere, essa
dovrà convocare un’assemblea generale dei soci per approvare un aumento del livello di azioni
autorizzato, per poi modificare lo statuto in tal senso.
35
Riduzione del capitale
La struttura di capitale emesso da una società può essere “ridotta” seguendo le procedure esposte nel
Companies Act e previa conferma del tribunale. Nella misura in cui le sia consentito dal proprio
statuto, una private company può ottenere questo stesso effetto riacquistando azioni proprie per poi
cancellarle.
Trasferimento di azioni
Gli azionisti godono del diritto fondamentale di trasferire ad altre persone i titoli di legge associati alle
loro azioni. Ciò avviene sulla base di una procedura prescritta, che comporta la compilazione dello
‘Stock Transfer Form’ (modulo per il trasferimento di azioni). Questo modulo deve specificare il
numero di azioni che devono essere trasferite, i nominativi e gli indirizzi del venditore e degli
acquirenti e il corrispettivo pagabile per l’operazione. Nella maggior parte dei casi, il modulo deve
essere sottoscritto dal solo venditore.
Su ogni trasferimento grava un’importa, la cosiddetta ‘Stamp Duty’. Prima di essere consegnato alla
società a scopo di registrazione, sul modulo deve essere apposto un bollo (stamp) riportante l’importo
dell’imposta (duty). La Stamp Duty è pari allo 0,05% del valore del corrispettivo.
D
LA GESTIONE DELLA SOCIETA’
1 - Assemblee
Vi sono due tipi di assemblea generale dei soci della società: l’assemblea generale annuale ordinaria
e l’assemblea generale straordinaria.
Ai sensi del Companies Act, due soci presenti di persona costituiscono quorum in un’assemblea
generale della società. Questa disposizione può essere sostituita, tuttavia, dallo statuto della società,
che in genere prevede che il quorum sia costituito da due persone presenti di persona o per procura.
Quando la società è composta da un solo socio, il Companies Act dispone che, indipendentemente da
quanto contenuto nello statuto, il quorum per l’assemblea generale sia costituito da un socio presente
di persona o per procura.
Assemblea generale annuale
La prima assemblea generale annuale di una società deve essere tenuta entro 18 mesi dalla
costituzione. In seguito, l’assemblea annuale dovrà essere tenuta almeno una volta ogni anno solare,
con intervalli non superiori ai 15 mesi tra assemblea e assemblea. L’assemblea è convocata dagli
36
amministratori della società. Lo svolgimento dei lavori dell’assemblea è disciplinato dallo Statuto della
società; è prassi che tali lavori prevedano la presentazione ai soci del bilancio della società per
l’esercizio precedente, la nomina o la conferma degli amministratori, la nomina o la conferma dei
revisori contabili della società e l’annuncio di un dividendo. E’ prassi universale che i bilanci annuali
della società vengano presentati in occasione dell’assemblea ordinaria annuale. Va detto però che
questo non è un obbligo di legge e che i bilanci possono anche essere presentati in occasione di
un’assemblea straordinaria.
Dal 2003, e limitatamente alle società quotate, è previsto che in occasione dell’assemblea annuale
venga presentata ai soci la relazione degli amministratori sulla politica societaria di remunerazione
degli amministratori. Nella relazione devono essere illustrati i dettagli relativi alle politiche di
remunerazione della società per l’anno venturo con riferimento ai programmi di incentivo, come anche
tutti i dettagli relativi al pacchetto remunerativo di ogni singolo amministratore per l’esercizio
precedente. La relazione deve inoltre contenere informazioni che ricolleghino la prestazioni finanziarie
della società negli ultimi anni al prezzo dell’azione della società.
La relazione deve essere messa ai voti. Il voto tuttavia ha valenza esclusivamente “consultiva” e non
inficia la validità di qualsivoglia contratto stipulato dagli amministratori della società.
Tutti gli azionisti con diritto di voto hanno diritto di ricevere la convocazione dell’assemblea annuale
con almeno 21 giorni di preavviso. La convocazione deve essere in forma scritta e indicare l’orario e la
località dell’assemblea e la natura dei lavori da svolgere. Quando la società deve mettere ai voti una
risoluzione “speciale” o “straordinaria” (risoluzioni particolari che richiedono una maggioranza del 75%
anziché la maggioranza semplice) la convocazione dovrà riportare anche l’intero testo della
risoluzione.
Alla comunicazione anticipata di 21 giorni si può soprassedere in caso di accordo in tal senso tra tutti i
soci aventi diritto di presenza e di voto all’assemblea. Ciò consente alle piccole società di tenere
assemblee con periodi di convocazione minimi nel caso in cui tutte le parti interessate si dichiarino
consenzienti.
Le private companies possono avvalersi di un’opzione, prevista nel Companies Act, per disapplicare
l’obbligo di indire un’assemblea generale dei soci ogni anno. Possono avvalersi di tale dispensa
approvando una risoluzione in tal senso all’unanimità dei soci con diritto di presenza e di voto
all’assemblea generale della società. In virtù di quest’opzione, le società gestite dai proprietari
possono essere dispensate da quelle che, ai loro occhi, può apparire come una formalità.
37
Assemblea generale straordinaria
Si definisce assemblea straordinaria qualsiasi assemblea societaria che non sia un’assemblea
generale annuale, solitamente convocata dagli amministratori per discutere questioni urgenti. Una
rappresentanza dei soci pari al 10% del capitale versato della società può imporre agli amministratori
di convocare un’assemblea straordinaria per discutere questioni specifiche. Se gli amministratori non
procedono alla convocazione della riunione richiesta dai soci, i soci richiedenti possono convocare la
riunione essi stessi.
Nella maggior parte dei casi, la convocazione scritta dell’assemblea straordinaria viene inoltrata a tutti
gli azionisti aventi diritto di voto. Un’assemblea straordinaria può essere convocata con preavviso
breve se il 95% dei soci aventi diritto di voto è d’accordo.
In genere, lo statuto della società fissa il quorum per entrambi i tipi di assemblea. Di norma, il quorum
è costituito da due soci presenti di persona o per procura.
2 - Amministratori della società
Tutte le private companies devono avere almeno un amministratore. Per le public companies, il
numero minimo di amministratori è due. I primi amministratori della società sono indicati nei documenti
costitutivi della società. Successivamente, gli amministratori vengono nominati in conformità ai
disposti dello statuto della società. Lo statuto può consentire la nomina di nuovi amministratori sia
dagli azionisti nel corso di un’assemblea generale sia dagli altri amministratori, o anche da entrambi.
Lo statuto disciplina inoltre la durata della carica di amministratore e le modalità di ritiro e di conferma.
La legge non prevede alcuna vera definizione di “amministratore” e non fissa alcun criterio di idoneità.
Il ruolo degli amministratori tuttavia è fondamentalmente quello di gestire la società nel perseguimento
dei suoi scopi e di assumersi la responsabilità legale delle azioni della società. Le responsabilità e i
doveri di legge degli amministratori sono tradizionalmente contenuti in una serie di provvedimenti di
statute law e case law. In somma, i principi che disciplinano gli obblighi degli amministratori possono
essere riassunti come segue:
-
gli amministratori devono svolgere le loro funzioni onestamente e in buona fede negli interessi
della loro società. In particolare devono garantire la separazione tra gli interessi personali e
quelli della società;
-
gli amministratori devono svolgere le loro funzioni con cura e capacità ragionevoli. La legge
non stabilisce alcun minimo di cura e capacità, ma a ciascun amministratore è richiesto di
mettere a disposizione della società qualsivoglia capacità ed esperienza di cui disponga in
38
quanto individuo. Ad esempio, a un amministratore che fosse anche un esperto contabile
sarebbe richiesto di interessarsi in particolar modo e di portare un contributo particolare alla
gestione degli affari finanziari della società;
-
di norma, gli amministratori devono i loro servigi alla collettività dei soci; tuttavia, laddove la
società fosse insolvente o in via di fallimento, gli amministratori devono dare precedenza agli
interessi dei creditori della società. Laddove gli amministratori consentissero alla società di
continuare le attività al di là del punto in cui sono consapevoli o dovrebbero essere
consapevoli del fatto che la società non potrà evitare la liquidazione, essi potrebbero essere
chiamati a rispondere personalmente per i debiti della società.
Con tutta probabilità, nella seconda metà del 2005 verranno emanate alcune modifiche del diritto
societario che introdurranno per la prima volta una dichiarazione obbligatoria dei doveri degli
amministratori. Questa dichiarazione convertirà in legge scritta i principi accumulati dal case law. La
riforma dovrebbe inoltre introdurre una soglia minima di competenza per gli amministratori societari.
Sono poche le leggi che disciplinano le riunioni degli amministratori di una società. Piuttosto, è lo
statuto ad occuparsi di tali questioni. Tutti gli statuti contengono, immancabilmente, regole riguardanti i
diritti degli amministratori riguardo al ricevimento delle convocazioni delle riunioni, il preavviso con cui
devono essere inviate le convocazioni e le modalità di assunzione delle decisioni.
3 - Registri obbligatori
Gli amministratori hanno l’obbligo di conservare e di aggiornare diversi registri obbligatori. Tali registri
sono:
-
il registro degli amministratori e dei segretari della società;
-
il registro delle azioni e delle obbligazioni delle società possedute dagli amministratori;
-
il registro dei soci della società (in cui sono elencati i dettagli relativi alle rispettive
partecipazioni, laddove del caso);
-
il registro degli gravami iscritti in conto agli attivi della società.
Tutti questi registri devono essere messi a disposizione per la consultazione da parte dei soci della
società o da qualsivoglia terza parte. Inoltre, gli amministratori devono assicurarsi che venga redatto
verbale di tutte le assemblee della società e di tutte le riunioni degli amministratori. I verbali delle
assemblee della società devono essere messi a disposizione dei soci a scopo di consultazione. I
39
verbali delle riunioni degli amministratori non sono a disposizione dei soci, tuttavia possono essere
consultati dal revisore contabile della società.
4 - Verbali
E’ obbligatorio conservare i verbali di tutte le riunioni della società (assemblee ordinarie e
straordinarie) come anche delle riunioni degli amministratori della società. I verbali delle assemblee
devono essere consultabili da qualsiasi società; i verbali delle riunioni degli amministratori hanno
invece natura privata.
5 - Pubblicazione delle informazioni obbligatorie
Ai sensi del Companies Acts le società devono presentare presso la Companies House una ingente
quantità di documenti relativi alle attività della società. Queste informazioni possono essere consultate
da qualsivoglia parte interessata. Tale consultazione può avvenire in molti modi diversi: tramite
ispezione fisica degli archivi societari presso uno dei diversi uffici ricerca sparsi per il Regno Unito,
ordinando una copia dei documenti a mezzo porta ordinaria o elettronica direttamente alla Companies
House oppure tramite un’agenzia di informazioni a carattere commerciale, e infine accedendo
all’informazione richiesta tramite il database on line della Companies House.
Tra i documenti la cui presentazione è obbligatoria per legge troviamo:
Bilancio d’esercizio della società
Nel caso di una private company, il bilancio deve essere presentato alla Companies House
entro dieci mesi dalla chiusura dell’esercizio della società. Per una public company, tale
periodo è ridotto a sette mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Dichiarazione annuale
Ogni società deve presentare, con cadenza annuale, un documento detto ‘annual return’, che
contiene i dettagli aggiornati relativi agli amministratori, ai segretari, agli azionisti e alla
struttura di capitale. Questo documento deve essere presentato alla Companies House entro
28 giorni dalla data scelta dalla singola società quale “data di dichiarazione” (‘return date’).
Nomina e decadenza degli amministratori e dei segretari
Ogni nomina e ogni decadenza deve essere comunicata alla Companies House entro 15 giorni
dalla data in cui hanno effetto.
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Risoluzioni
Il testo di tutte le risoluzioni “ordinarie” e “straordinarie” approvate dalla società, come anche
delle risoluzioni approvate dalle private companies per avvantaggiarsi delle esenzioni nei
confronti di taluni obblighi di legge, quali ad esempio quello di tenere l’assemblea generale
annuale, deve essere presentato entro 15 giorni dall’approvazione della risoluzione stessa.
6 - Distribuzioni
Una società può provvedere alla distribuzione dei soli “utili distribuibili”, ossia degli utili contabili
accumulati e realizzati della società meno le perdite contabili accumulate e realizzate. Inoltre, una
public company può dichiarare un dividendo solo se al momento della distribuzione il valore delle sue
attività nette non sia inferiore alla somma tra il capitale azionario versato e le riserve non distribuibili, e
se la distribuzione in sé non comporti la riduzione delle attività nette al di sotto di tale somma.
Laddove una società provvedesse a una distribuzione non consentita dai parametri appena illustrati,
ai soci che dovessero ricevere un dividendo nella consapevolezza o avendo ragionevoli motivi per
ritenere che si tratti di un illecito possono essere chiamati a restituire gli importi pagati dalla società.
E
DOCUMENTAZIONE CONTABILE E CONTABILITA’ SOCIETARIA
1 - Documentazione contabile
Il Companies Act dispone che gli amministratori conservino la documentazione contabile relativa a
tutte le operazioni finanziarie della società. Tale documentazione può essere conservata in qualunque
formato, tuttavia deve contenere i dettagli di tutti gli attivi e i passivi della società, la registrazione delle
entrate e dei pagamenti giornalieri e deve essere sufficiente a spiegare la posizione finanziaria della
società in qualsiasi momento. La documentazione deve essere consultabile in qualsiasi momento
dagli amministratori e dal segretario della società, ma non è accessibile ai soci.
2 - Contabilità societaria
Gli amministratori sono responsabili per la redazione e l’approvazione del bilancio della loro società.
Tali bilanci devono essere conformi, sia nella forma che nella sostanza, ai disposti del Companies Act
1985, il quale a sua volta recepisce nel Regno Unito le disposizioni della Quarta e della Settima
Direttiva UE.
La legge prevede che il bilancio debba contenere uno stato patrimoniale e un conto economico.
Questi documenti sono integrati da altrettante note che forniscono informazioni più dettagliate
41
relativamente alle poste esposte in bilancio. Lo stato patrimoniale deve riflettere un’immagine veritiera
e corretta dello stato degli affari della società alla chiusura dell’esercizio; il conto economico deve
riflettere un’immagine veritiera e corretta dei profitti o delle perdite della società nel corso dell’esercizio
sotto osservazione.
Le grandi società del Regno Unito producono inoltre un prospetto dei flussi di cassa, sebbene questo
documento non sia attualmente obbligatorio per legge.
La legge fissa una serie di principi che devono sottostare alla redazione dei bilanci, come segue;
-
è presunta la continuità aziendale della società;
-
le politiche contabili devono essere applicate in maniera coerente di anno in anno come anche
alle poste di natura simile nel corso dell’esercizio;
-
tutti gli utili e le spese relative all’esercizio in questione devono essere rendicontati con
riferimento a quell’esercizio, indipendentemente dalla data in cui vengono percepiti o pagate;
-
l’importo di qualsivoglia posta deve essere determinato in ossequio a un principio di prudenza
(ad esempio, solo i profitti realizzati possono essere riportati nel conto economico);
-
nel determinare l’importo aggregato di una qualsivoglia posta, è necessario determinare in
separata sede l’importo di ogni singolo attivo o passivo preso in considerazione.
Quando la società è una finanziaria capogruppo, in mancanza di una specifica esenzione essa è
tenuta a preparare un bilancio di gruppo in cui si consolidino i risultati sia suo che delle sue
controllate. Una società non è tenuta a redigere il bilancio di gruppo se è a sua volta controllata da
un’altra società dell’Unione Europea e i suoi risultati sono compresi nel bilancio di gruppo del gruppo
capeggiato da detta altra società. Quest’esenzione tuttavia non trova luogo quando la società è
quotata in un qualsivoglia mercato mobiliare.
I bilanci devono essere approvati dagli amministratori della società e sottoscritti da uno di essi per
conto del consiglio di amministrazione. Una copia del bilancio deve essere inviata a tutti gli azionisti
con almeno 21 giorni di anticipo rispetto all’assemblea nel corso della quale verranno presentati ai
soci. Si noti che, poiché i bilanci delle società quotate sono di solito estremamente voluminosi, a dette
società è consentito, previa approvazione degli azionisti tramite una procedura di approvazione
statuita per legge e fermo restando l’interesse della società in tal senso, di inviare ai propri soci un
“riassunto di bilancio” anziché la versione integrale del bilancio. Quand’anche una società decidesse
di optare per la distribuzione di tale bilancio ridotto, qualsiasi azionista avrebbe comunque il diritto di
chiedere copia della versione integrale del bilancio.
Oltre ai bilanci, ogni società deve preparare il cosiddetto Directors’ Report (relazione degli
amministratori), che contiene informazioni sullo sviluppo delle attività della società nell’esercizio sotto
42
osservazione, sull’eventuale dividendo consigliato e su questioni quali donazioni a carattere
umanitario e politico.
A partire dal 2005 gli amministratori di una società devono dichiarare, nei bilanci annuali della società,
di non aver occultato al revisore dei conti alcuna informazione che sarebbero stati tenuti a
comunicare.
Esenzioni contabili per PMI
Le piccole e medie imprese possono avvalersi di talune esenzioni rispetto ai normali obblighi di legge
relativi alla redazione e alla presentazione dei bilanci annuali. Tali società non devono riportare nei
loro bilanci gran parte delle informazioni dettagliate richieste alle grandi società; ad esempio, non
devono rivelare il compenso pagato ai revisori contabili. Esse possono inoltre scegliere di depositare
presso la Companies House una versione “abbreviata” del bilancio.
F
LA REVISIONE DEI CONTI
Il controllo legale dei conti
Fino al 1994, tutte le limited companies del Regno Unito, fatta eccezione per le società “inattive”
(dormant companies), erano obbligate a sottoporre i loro bilanci annuali alla revisione da parte di un
revisore esterno qualificato ed indipendente. Dal 1994 tuttavia, le private companies hanno cominciato
ad essere esentate dall’obbligo di revisione sulla base di un criterio dimensionale. All’inizio la soglia di
esenzione era fissata ad un fatturato di 90.000 sterline; in seguito tuttavia tale livello è stato più e più
volte innalzato.
Dal marzo 2004, le private companies sono esenti dall’obbligo di revisione se il loro fatturato non
supera 5,6 milioni di sterline e se il dato relativo alle attività nette nello stato patrimoniale non supera
2,8 milioni di sterline. Taluni tipi di società non hanno tuttavia accesso a tali esenzioni. Tra le società
escluse troviamo le public companies e le società controllate o controllanti. Inoltre, qualsiasi socio o
pluralità di soci in rappresentanza di almeno il 10% dei soci o dell’azionariato della società possono
richiedere che venga comunque eseguita la revisione, indipendentemente dal parere degli
amministratori della società.
I requisiti relativi alla nomina dei revisori e agli obblighi dei revisori sono esposti nel Companies Act
1985. Le regole contenute nell’Ottava Direttiva sull’idoneità dei revisori sono invece recepite in un’altro
disposto normativo, il Companies Act 1989.
43
La nomina dei revisori contabili
Ai sensi del Companies Act 1985, i revisori contabili della società devono essere nominato dai soci o
dagli azionisti della società in occasione di ogni assemblea in cui vengono presentati ai soci o agli
azionisti i bilanci della società. I revisori permangono in carica fino alla successiva assemblea
generale nel corso della quale vengono presentati i bilanci. Indipendentemente da questa regola di
fondo, di norma lo statuto della società consente di nominare un revisore per supplire a un’eventuale
vacanza, ad esempio in seguito al decesso, alle dimissioni o alla sopravvenuta non idoneità di un
revisore in carica.
Le private limited companies possono rinunciare formalmente alla nomina o alla conferma annuale dei
revisori contabili. Tale rinuncia viene sancita approvando una risoluzione in tal senso che abbia il
consenso unanime di tutti i soci della società che, a norma di statuto, hanno diritto di presenza e voto
alle assemblee societarie. Una volta approvata, la risoluzione deve essere depositata presso la
Companies House; da quel momento i revisori contabili della società si ritengono confermati per
ciascun anno successivo fino al momento in cui i revisori contabili rassegnano le dimissioni o la
società approva una risoluzione che faccia decadere la precedente rinuncia.
Il ruolo dei revisori contabili
La legge del 1985 prevede che i revisori contabili della società redigano una relazione indirizzata ai
soci in merito a tutti conti obbligatori redatti dalla società e da questa presentati ai soci nel corso del
periodo di incarico dei revisori contabili. Nella relazione i revisori devono dichiarare se, a loro giudizio,
il bilancio, il conto economico e le note al bilancio siano stati preparati in maniera adeguata e in
conformità ai disposti di legge e se diano una rappresentazione veritiera e corretta de:
-
lo stato degli affari della società al termine dell’esercizio; e
-
gli utili o le perdite della società per quello stesso esercizio.
Nel caso di una contabilità di gruppo, la relazione dei revisori deve fornire anche un’opinione sullo
stato degli affari e sugli utili o le perdite delle società contemplate nell’intero bilancio consolidato.
Il Companies Act 1985 dispone che i revisori effettuino le indagini che consentano loro di formulare
un’opinione sulla corretta tenuta della documentazione contabile da parte della società e sulla
conformità dei bilanci a detta documentazione. Laddove i revisori ritenessero che una di tali condizioni
non sia soddisfatta, tale opinione andrà riflessa nella relazione di revisione. Inoltre, laddove i revisori
non riuscissero ad ottenere tutte le informazioni e le spiegazioni che a loro avviso sono necessarie per
la revisione, tale circostanza andrà anch’essa riflessa nella relazione.
44
La legge conferisce ai revisori il diritto di ispezionare i registri della società e di ottenere informazioni
dagli amministratori della società. Le riforme previste per il 2005 richiederanno agli amministratori di
fornire volontariamente informazioni ai revisori quando siano a conoscenza del fatto che le
informazioni in loro possesso hanno “rilevanza sostanziale” per la revisione. Inoltre, le riforme
conferiranno ai revisori il diritto di ottenere informazioni dai dipendenti della società, oltreché dagli
amministratori.
I revisori non devono sottoporre a revisione la relazione degli amministratori (Directors’ Report),
tuttavia devono valutare le informazioni ivi contenute siano in linea con le informazioni contenute nei
bilanci; in caso contrario, tale circostanza dovrà essere riflessa nella relazione di revisione.
Quando un revisore si dimette dall’incarico, per qualsivoglia motivo, egli deve inviare alla società una
dichiarazione formale in cui chiarisca se le sue dimissioni siano o meno informate da un qualsivoglia
motivo che ritiene debba essere portato all’attenzione dei soci. In presenza di simili motivazioni, esse
andranno elencate. La società dovrà a questo punto far circolare la dichiarazione del revisore ai suoi
soci (sebbene, laddove ritenesse che la dichiarazione non debba essere fatta circolare, alla società è
data facoltà di appellarsi al tribunale per ottenere il permesso di non far circolare la dichiarazione).
Idoneità all’incarico
Ai sensi del Companies Act 1989 possono essere nominati revisori di public companies
esclusivamente soggetti dotati di qualifiche idonee e sottoposti ad adeguata vigilanza. La principale
condizione di idoneità è che il soggetto sia iscritto presso un Recognised Supervisory Body (ente di
vigilanza riconosciuto), ossia un organismo professionale approvato dal governo ai sensi della Legge
allo scopo di rilasciare l’autorizzazione alla revisione contabile. Il Companies Act 1989 contiene inoltre
delle disposizioni che impediscono ad un soggetto di accettare la nomina a revisore in presenza di
una serie di conflitti di interesse specificamente elencati, come ad esempio nel caso in cui sia
funzionario o dipendente della società.
Per essere riconosciuto quale Recognised Supervisory Body, un organismo deve disporre di regole e
procedure che garantiscono che esso autorizzi alla revisione contabile esclusivamente soggetti che
soddisfino le condizioni elencate nella Legge. Tra le condizioni imposte dalla legge vi sono
l’ottenimento di una qualifica idonea nonché i requisiti di onorabilità. La legge dispone altresì che
l’organismo abbia regole e prassi tali da assicurare che i soggetti abilitati siano soggetti a regole
tecniche e deontologiche e che i reclami sporti all’indirizzo degli iscritti verranno esaminati e, laddove
del caso, portino all’emanazione di sanzioni disciplinari.
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Il Companies Act 1989 ha inoltre consentito, per la prima volta, che il revisore contabile di un’entità a
responsabilità limitata fosse a sua vota un’entità a responsabilità limitata, purché soddisfi i criteri di
idoneità standard previsti per i revisori contabili.
Novembre 2005
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