Panoramica sul diritto societario in Italia e Regno Unito
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Panoramica sul diritto societario in Italia e Regno Unito
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Panoramica sul diritto societario in Italia e Regno Unito Comitato bilaterale CNDC/CNRPC-ACCA – GP-maggio2006 1 Introduzione di Roberto D’Imperio Con l’auspicio di contribuire e di stimolare un processo di internazionalizzazione della professione, il CNDC ed il CNRPC hanno istituito un apposito comitato bilaterale italoinglese, nato nel 1990. Lo scopo primario è quello di approfondire e pubblicare studi comparati su temi e aspetti rilevanti per la professione economico giuridico contabile, e che possano interessare i professionisti dei due paesi. Per dare concreta attuazione a questo obiettivo, il comitato ha cercato in questi anni di diffondere la conoscenza delle due realtà, inglese e italiana, attraverso l’organizzazione di conferenze e la pubblicazione di brevi guide che possano rappresentare un utile strumento per l’acquisizione di competenze scientifiche per operare nei due paesi. Ci auguriamo che questo materiale possa costituire una guida pratica per avvicinarsi al diritto societario inglese ed italiano ai fini dell’individuazione e della valutazione di elementi quali le formalità ed i costi richiesti per la costituzione di una società, gli adempimenti contabili e gli obblighi di revisione vigenti nei due Paesi. Si ringraziano i componenti del comitato bilaterale CNDC/CNRPC-ACCA per il prezioso contributo offerto alla realizzazione di questo lavoro. Composizione del Comitato Bilaterale: CNDC/CNRPC ACCA Roberto D’Imperio- Consigliere delegato CNDC Jonathan Beckerlegge – Consigliere Giuliano Bond – Consigliere delegato CNRPC Chas Roy-Chowdhury – Resp. Settore fiscale Goffredo Barbi – delegato CNDC John Davies– Resp. Sett. diritto commerciale Ernesto Gatto – delegato CNRPC Moyra Kedslie - Consigliere Alberto Guiotto – delegato CNDC Michael Sleigh – Segretario Marcello Pollio – delegato CNRPC Dennis Taylor - Consigliere Si ringrazia Alberto Crosti, membro del comitato fino al 2004, per il suo contributo alla pubblicazione. 2 Panoramica sul diritto societario italiano LE DIVERSE FORME DI SOCIETÀ Esistono due tipologie principali di società di capitale: la società per azioni (SPA) il cui capitale sociale è denominato in azioni, e la società a responsabilità limitata (SRL) il cui capitale è denominato in quote (le SRL non possono emettere azioni). La riforma del diritto societarioi ha modificato in maniera sostanziale le Srl, che oggi sono diventate estremamente flessibili. Le Srl non sono più regolamentate come se fossero delle “piccole SpA” e oggi si avvicinano di più alle società di persone, pur conservando elementi di limitazione della responsabilità per i titolari di quote. Le Società per azioni Costituzione della società La società per azioni deve essere costituita al cospetto di un notaio, che redigerà l’atto richiesto. I contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e dello statuto di una SpA sono definiti dal Codice Civile come segue: - nomi e indirizzi degli azionisti (laddove gli azionisti siano società, deve essere indicato l’indirizzo della sede legale) e numero delle azioni sottoscritte; - denominazione della società (che deve contenere le parole “società per azioni”); - la città ove si trova la sede legale della società; - l’attività che la società intende svolgere; - l’importo del capitale sociale (che non deve essere inferiore a € 120.000); - il numero e il valore nominale delle azioni della società; - il valore dei contributi in natura o in crediti esigibili nei confronti degli azionisti; - le regole relative alla distribuzione degli utili; - il sistema di amministrazione scelto, il numero degli amministratori e i relativi poteri; - il numero dei componenti del “collegio sindacale”, qualora venga adottato il modello di amministrazione tradizionale; i D. Lgs. n. 6 del 17.01.03. 3 - il numero e i nomi dei primi componenti del consiglio di amministrazione, il nome del legale rappresentante della società; - l’importo globale (almeno approssimativo) delle spese per la costituzione poste a carico della società; - la durata della società. In seguito all’entrata in vigore della riforma del diritto societario, una SpA può anche essere costituita da un unico socio (persona fisica o giuridica). Il socio unico ha responsabilità illimitata nei confronti delle obbligazioni della società solo nel caso in cui non siano state comunicate le informazioni del caso al registro delle società, ovvero non siano state rispettate le regole in materia di conferimenti. Costi di costituzione I costi di costituzione si compongono delle seguenti voci: - onorari notarili e contabili: variabili a seconda dei servizi prestati; - costo di registrazione nel registro delle società: € 373,00; - diritto annuale: da un minimo di € 373,00 (fatturati annuali fino a € 516.456,90); - imposta di registro sui libri contabili (diritto annuale): € 309,87. Conferimenti di capitale L’importo minimo del capitale sottoscritto è fissato in € 120.000,00. I conferimenti al capitale di una SpA possono essere effettuate in denaro ma anche in crediti esigibili e in natura. Tutti i conferimenti in natura o sotto forma di crediti devono essere sottoposti a valutazione da parte di un revisore contabile incaricato dal Tribunale. Nelle società quotate in borsa la stima dei conferimenti deve essere fatta da una società di revisione iscritta all’albo della CONSOB (“Commissione Nazionale per il controllo delle Società quotate in borsa”). Almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato antecedentemente alla costituzione della società su un apposito conto bancario. Se la società è costituita da un unico socio, questi deve versare il 100% del capitale al momento della costituzione. 4 Azioni La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni. Non vi è alcun obbligo di emettere fisicamente i certificati azionari. Non è stabilito alcun valore nominale minimo per le azioni. Tutte le azioni devono avere identico valore ma lo statuto della società può liberamente disporre la creazione di diverse categorie di azioni, anche in riferimento alla partecipazione agli utili o alle perdite. Strumenti finanziari La nuova SpA può emettere strumenti finanziari a fronte dell’apporto (di soci e/o terzi) di opere e servizi. Tali strumenti non forniscono la qualità di socio, e quindi non esprimono mai una quota del capitale sociale, ma possono attribuire ai loro possessori gli stessi diritti (amministrativi e patrimoniali) previste per le azioni, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. La nuova SpA può - entro certi limiti – emettere azioni (e/o strumenti finanziari) da attribuire ai prestatori di lavoro (dipendenti) Partecipazione in società di persone La SpA può assumere partecipazioni in società di persone in qualità di socio illimitatamente responsabile. In tal caso, l’assunzione di partecipazione deve essere deliberata dall’assemblea, e di tale partecipazione gli amministratori devono darne informazione nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. Cessione di azioni L’atto costitutivo e lo statuto della società possono prevedere limitazioni al diritto di cessione delle azioni. Laddove la cessione sia soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, dei soci o di terze parti, o sia del tutto vietata, i soci o i loro eredi devono avere il diritto di recedere dalla società. Assemblee degli azionisti Le assemblee degli azionisti si dividono in ordinarie e straordinarie. La legge stabilisce, nei modi che seguono, gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle une o delle altre, in base al modello di amministrazione scelto: Assemblee ordinarie 5 - approvazione del bilancio e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori contabili; - nomina / dimissione e compenso degli amministratori; - nomina e compenso del “collegio sindacale”; - nomina e compenso dei revisori contabili; - risoluzioni relative alla responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale laddove si ritenga che questi siano venuti meno ai loro doveri. Una simile risoluzione può essere approvata nel corso di un’assemblea indetta per l’approvazione del bilancio anche se il punto non era espressamente previsto all’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni (in alcuni casi, se previsto dallo Statuto, entro 180 giorni), dalla data di chiusura dell’esercizio. Non c’è limite al numero delle assemblee ordinarie. Assemblee straordinarie - nomina e revoca e determinazione poteri dei liquidatori; - modifiche atto costitutivo e/o statuto; - emissione di obbligazioni; - proposta di accesso a procedure concorsuali; - emissione di azioni e/o strumenti finanziari in favore di dipendenti; - assunzione di partecipazione in società di persone. Dell’assemblea deve essere data comunicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, o su un quotidiano indicato nello statuto, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell’assemblea stessa, indicando i dettagli degli argomenti posti in discussione e la data, l’orario e la sede della riunione. Nel caso in cui la società non abbia collocato azioni o obbligazioni presso i mercati mobiliari, lo statuto può prevedere che la convocazione della riunione sia effettuata a mezzo lettera raccomandata. L’atto costitutivo può richiedere che le azioni vengano depositate presso la sede legale della società, oppure presso le banche indicate nella convocazione della riunione. Per le società quotate, il termine ultimo di presentazione non può essere superiore ai due giorni antecedenti l’assemblea. Nella tabella che segue sono indicati i quorum necessari per la valida costituzione delle assemblee e delle delibere. 6 Tabella - Quorum per la valida costituzione delle assemblee e delle delibere (artt. 2368-2367 c.civ) 1a convocazione Quorum costitutivo Quorum deliberativo ≥1/2 del cap. soc. >1/2 del cap. rappresentato* 2a convocazione Quorum costitutivo Quorum deliberativo 3a convocazione e oltre Quorum costitutivo Quorum deliberativo _ Ass. ordinaria _ >1/2 del cap. rappresentato ** Ass. straordinaria SpA chiuse ≥1/2 del cap. soc. >1/2 del cap.soc.* >1/3 del cap. soc. ≥2/3 del cap. rappresentato * e >1/3 del cap.soc. per determinate delibere*** Ass. straordinaria SpA aperte ≥1/2 del cap.soc. * ≥2/3 del cap. rappresentato * >1/3 del cap.soc. ≥ 2/3 del cap. rappresentato. _ _ ≥ 1/5 del cap. soc. _ ≥ 2/3 del cap. rappresentato * * Lo statuto può definire maggioranze più elevate; ** Escluso per l’approvazione del bilancio, nomina e revoca delle cariche sociali; *** Per le seguenti modifiche: oggetto sociale, trasformazione, trasferimento sede all’estero, scioglimento anticipato, proroga, revoca stato liquidazione. 7 Amministrazione della società La legge statuisce che vi sia almeno un amministratore, ma non fissa il numero massimo di amministratori. Il numero minimo e massimo di amministratori viene dunque definito dallo statuto della società: l’assemblea degli azionisti stabilisce il numero di amministratori necessari per svolgere le attività della società. Nomina degli amministratori: i primi amministratori (o l’amministratore unico) sono quelli nominati al momento della costituzione della società dai sottoscrittori dell’atto costitutivo. Di lì in avanti la nomina viene effettuata dall’assemblea degli azionisti. In caso di dimissioni di uno o più amministratori, gli amministratori superstiti hanno la facoltà, laddove rappresentino la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea degli azionisti, di nominare nuovi amministratori. In caso contrario, gli amministratori superstiti devono convocare un’assemblea degli azionisti per nominare i nuovi amministratori. Il diritto societario italiano non prevede alcuna rotazione degli amministratori. Le persone nominate alla carica di amministratori devono confermare il loro consenso ad agire sottoscrivendo una dichiarazione di assenso che deve essere presentata al registro delle società entro trenta giorni dalla comunicazione della loro nomina. Possono essere nominati amministratori di una SpA tanto i soci quanto i non soci. Il termine massimo dell’incarico è di tre anni ma è prevista la facoltà di rinomina. Gli amministratori possono effettuare qualsiasi operazione che ritengono necessaria per l’attività della società, e le limitazioni imposte ai poteri degli amministratori, anche se derivanti dallo statuto e pubblicate nel registro delle società, non dispiegano alcun effetto nei confronti dei terzi, a meno che non si possa dimostrare l’intento fraudolento di detti terzi. Conflitto di interessi: gli amministratori di una società non possono diventare soci a responsabilità illimitata di altre società in concorrenza con la prima, né avere attività concorrenti a loro nome, né diventare amministratori di altre società concorrenti. Una decisione dell’assemblea può tuttavia autorizzare le attività sopraelencate. Altre forme di amministrazione della società Il nuovo diritto societario consente alle SpA di scegliere, in luogo del tradizionale sistema di governance, uno tra i seguenti due modelli: 8 1 - Il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza (modello dualistico, NdT). In questo sistema il consiglio di gestione ha piena facoltà di gestione della società. I componenti del consiglio di gestione vengono nominati dal consiglio di sorveglianza, i cui componenti vengono a loro volta nominati dall’assemblea generale degli azionisti. In entrambi i consigli la durata massima dell’incarico è di tre anni, con diritto di nuova nomina. Mentre i poteri e gli obblighi dei componenti del consiglio di gestione sono simili a quelli degli amministratori del sistema tradizionale, i poteri del consiglio di sorveglianza possono essere definiti dallo statuto sociale. Il consiglio di sorveglianza ha, tra l’altro, il compito di vigilare sul rispetto delle leggi e delle regole e dei regolamenti contabili, e ha anche compiti di vigilanza generale sulle operazioni della società. Il consiglio di sorveglianza deve inoltre esaminare e approvare la relazione annuale redatta dagli amministratori. La relazione annuale pertanto non viene esaminata dall’assemblea degli azionisti. I componenti del consiglio di sorveglianza sono responsabili in solido con i componenti del consiglio di gestione. 2 - Consiglio di amministrazione con comitato interno per il controllo sulla gestione (modello monistico, NdT). In questo sistema il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri e gli obblighi di gestione, mentre i poteri e gli obblighi del “collegio sindacale” sono delegati a un comitato interno, a sua volta composto da componenti del consiglio di amministrazione. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono essere componenti di altri comitati esecutivi e devono rispondere agli stessi requisiti di indipendenza previsti per i componenti del “collegio sindacale”. Emissione di obbligazioni Laddove lo statuto sociale non preveda altrimenti, gli amministratori della società possono decidere in merito all’emissione di obbligazioni. Nelle società che non hanno emesso azioni od obbligazioni quotate, il massimo valore delle obbligazioni che possono essere emesse è pari a due volte il capitale della società maggiorato della riserva legale e delle riserve disponibili. Questo limite può in alcuni casi essere superato. Ad esempio se le obbligazioni in eccesso vengono sottoscritte da investitori professionali. Quando queste obbligazioni vengono rivendute a terzi, tuttavia, il venditore è solidalmente responsabile con la società nei confronti dell’acquirente in 9 caso di insolvenza di quest’ultima, con una sola eccezione: il venditore non è responsabile se l’acquirente è un altro investitore professionale. Integrità del capitale sociale Laddove le perdite superino un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio un’assemblea dei soci allo scopo di prendere le misure necessarie. In occasione dell’assemblea, i soci possono decidere di attendere fino alla fine dell’anno successivo. Qualora a tale data le perdite siano ancora superiori a un terzo del capitale sociale, i soci devono ridurre il capitale sociale di conseguenza. Quando le perdite (manifestatesi nella misura superiore al terzo del capitale sociale) causano una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto dalla legge, gli amministratori devono convocare senza indugio un’assemblea dei soci, nel corso della quale i soci dovranno ridurre il capitale sociale per un importo pari alle perdite sostenute, e allo stesso tempo aumentare il capitale sociale all’importo minimo previsto dalla legge, tramite nuove sottoscrizioni. Laddove ciò non si potesse ottenere, la società deve o essere trasformata in una srl (ovvero in una società di persone) oppure essere liquidata. Patrimoni destinati ad uno specifico affare Il nuovo diritto societario consente alle SpA di creare patrimoni destinati e/o di contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare. In pratica, la società può: - destinare un parte (minima) del proprio patrimonio alla realizzazione di uno specifico business e “separarla” dal restante patrimonio sociale, realizzando gli stessi effetti che si avrebbero con la creazione di una società ad hoc controllata per la realizzazione di quell’affare (al patrimonio “separato” possono partecipare anche soggetti terzi mediante appositi apporti, in relazione ai quali la società può emettere strumenti finanziari); - contrarre un finanziamento per la realizzazione di uno specifico business e garantirne il rimborso sulla base esclusivamente dei proventi dell’affare stesso (o parte di essi). L’operazione deve risultare da una delibera a cura dell’organo amministrativo, che deve iscriverla nel Registro delle Imprese. In relazione ai ciascun patrimonio destinato che la 10 SpA ha costituito, gli amministratori devono tenere appositi libri contabili e devono redigere un apposito rendiconto da allegare al bilancio d’esercizio. Per il controllo dell’andamento dell’affare la SpA deve nominare una società di revisione ad hoc. La Società a responsabilità limitata Costituzione della società L’atto costitutivo deve avere natura pubblica e deve contenere le seguenti informazioni: - nomi e indirizzi dei soci (laddove i soci siano persone giuridiche, deve essere indicato l’indirizzo della sede legale); - denominazione delle società (che deve contenere le parole “società a responsabilità limitata”); - la città ove si trova la sede legale della società; - l’attività che la società intende svolgere; - l’importo del capitale sociale (che non deve essere inferiore a € 10.000); - i conferimenti effettuati dai soci e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti; - la quota di partecipazione di ciascun socio; - le norme relative al funzionamento della società, con indicazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; - numero e nomi degli amministratori della società; - la durata prevista della società. Una Srl può essere costituita da un unico socio (persona fisica o giuridica) oppure può ridurre il proprio numero di soci ad uno in qualsiasi momento della sua esistenza. Il socio unico ha responsabilità illimitata nei confronti delle obbligazioni della società solo nel caso in cui non siano state comunicate le informazioni del caso al registro delle società, ovvero quando non siano state rispettate le regole in materia di conferimenti. Costi di costituzione I costi di costituzione si compongono delle seguenti voci: - onorari notarili e contabili: variabili a seconda dei servizi prestati; - costo di registrazione nel registro delle società: € 373,00; - diritto annuale: da un minimo di € 373,00 (fatturati annuali fino a € 516.456,90); 11 - imposta di registro sui libri contabili (diritto annuale): € 309,87. Conferimenti di capitale L’importo minimo del capitale sottoscritto è fissato in € 10.000,00 (diecimila euro). La riforma ha notevolmente ampliato l’elenco dei beni che possono essere conferiti in conto capitale: - crediti esigibili, denaro e beni (come in precedenza); - qualsiasi tipo di bene immateriale, tra cui il lavoro, i servizi o il know-how. Tutti i conferimenti in beni, crediti e beni immateriali devono essere valutati da parte di un revisore contabile o una società di revisione scelto dal socio, e questi deve altresì fornire una garanzia per un ammontare non inferiore del valore del capitale sottoscritto (sotto forma di polizze assicurative, o di depositi in denaro). Nelle società quotate in borsa la stima dei conferimenti deve essere fatta da una società di revisione iscritta all’albo della CONSOB (“Commissione Nazionale per il controllo delle Società quotate in borsa”). Almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato antecedentemente alla costituzione della società su un apposito conto bancario. Se la società è costituita da un unico socio, questi deve versare il 100% del capitale al momento della costituzione. I conferimenti in denaro possono essere comunque sostituiti da polizze assicurative o fideiussioni bancarie. Quote Il nuovo diritto societario consente che: - i diritti associati ai titolari di quote non siano proporzionali ai rispettivi valori delle quote; - le quote non siano proporzionali ai conferimenti di capitale. Ciò significa che nell’atto costitutivo i soci sono libere di determinare tre meccanismi per bilanciare le relative posizioni: - l’importo dei conferimenti (in denaro o in natura) che ognuno di loro apporterà al capitale sociale; - la parte di capitale sociale (diviso in “quote”) di cui è titolare ciascuno dei soci; 12 - i diritti relativi alla gestione della società e le regole relative alla distribuzione degli utili. Il nuovo diritto societario consente al socio di definire liberamente questi meccanismi, in maniera indipendente l’uno dall’altro, cosicché ogni società può essere costruita ed adattata di volta in volta alle necessità del caso. A titolo esemplificativo, è possibile che un socio che abbia versato il 20% dell’importo complessivo del capitale riceva una quota corrispondente al 45% percento del capitale e si veda attribuiti il diritto di ricevere il 60% degli utili distribuiti e il potere di nominare due dei tre soci del Consiglio di amministrazione. Queste disposizioni, che devono essere riportate nell’atto costitutivo, possono essere modificate solo con il consenso unanime dei soci. Trasferimento di quote Di norma le quote possono essere liberamente trasferite ma l’atto costitutivo può prevedere delle limitazioni in materia. Se il trasferimento è vietato oppure soggetto alla previa approvazione degli amministratori, dei soci o di terze parti, oppure se è per altri versi impossibile, i soci o i loro eredi possono scegliere di recedere dalla società. Il trasferimento delle quote deve essere notificato al registro delle società e dispiega i suoi effetti nei confronti della società solo a trascrizione avvenuta nel libro dei soci. Prestiti dei soci Le Srl non possono emettere obbligazioni sul mercato, né possono essere quotate in borsa. Inoltre, le quote non possono essere offerte al pubblico. Le Srl possono accettare prestiti dai soci. Laddove i prestiti vengano conferiti alla società quando i debiti sono troppo elevati rispetto al capitale sociale, o nei casi in cui sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento in conto capitale sociale, i prestiti possono essere restituiti solo dopo aver pagato tutti i gli altri creditori della società. Recesso dalla società Il nuovo dispositivo di legge prevede più cause di recesso dalla società. Nell’atto costitutivo i soci possono definire le cause di recesso e le modalità di esercizio del diritto di recesso, tuttavia alcune cause sono definite per legge: - il cambiamento dell'oggetto della società; 13 - il cambiamento del tipo di società; - la fusione o la scissione; - la revoca dello stato di liquidazione; - il trasferimento della sede all'estero; - l’eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo; - il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione delle attività della società; - una rilevante modificazione dei diritti attribuiti nelle aree afferenti la gestione della società o la distribuzione degli utili; - se la durata della società non è fissata, tutti i soci possono recedere in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno sei mesi (ma non più di un anno). I soci sono liberi di definire le modalità di esercizio del diritto di recesso: la legge non precisa alcunché in materia. In caso di esercizio del diritto di recesso, il socio deve essere liquidato entro sei mesi. L’importo dovuto è quello più vicino possibile al valore di mercato della quota corrispondente al socio. In caso di discordia, il valore viene stabilito da un perito nominato dal tribunale. La quota del socio che recede può essere acquisita in misura proporzionale dagli altri soci o da una terza parte. Il valore della quota deve altrimenti essere pagata dalle riserve della società e dal capitale sociale. Laddove l’importo dovuto sia superiore alla somma delle riserve e del capitale, la società deve essere posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Amministrazione della società La legge richiede la presenza di almeno un amministratore e l’atto costitutivo di norma stabilisce il numero massimo di amministratori. Gli amministratori devono essere soci della società, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, e sono nominati tramite decisione dei soci (si veda oltre), laddove l’atto costitutivo non disponga altrimenti. Come in precedenza, entro trenta giorni dalla nomina i nuovi amministratori devono inviare al registro delle imprese l’apposito modulo con l’accettazione della stessa. Gli amministratori rimangono in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina. La legge non prevede alcunché in materia. In pratica, è possibile che gli 14 amministratori vengano nominati a tempo indeterminato oppure fino a nuova decisione dei soci. Le diverse forme di amministrazione Laddove venga nominato più di un amministratore, di norma si viene a costituire un consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia disporre che i poteri di amministrazione vengano concessi in via disgiuntiva o congiuntiva. In quest’ultimo caso si applicano agli amministratori le regole applicabili alla società di persone: quando gli amministratori devono agire congiuntamente, devono esprimere tutti il loro consenso, eccezion fatta per i casi in cui vi sia rischio per la società. Quando gli amministratori possono agire in via disgiuntiva, ciascuno di essi può operare senza il consenso degli altri. In questo caso, tuttavia, ogni amministratore può opporsi alle operazioni degli altri prima del compimento dell’atto. In caso di discordia tra gli amministratori, la decisione finale spetta alla maggioranza dei soci (secondo i diritti di partecipazione agli utili). Laddove l’amministrazione sia affidata a un Consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può disporre che i suoi componenti possano prendere decisioni anche per iscritto, senza riunire il consiglio. La preparazione della bozza di bilancio, o di un progetto di fusione, spetta in ogni caso a tutti gli amministratori. Rappresentanza della società La legge attribuisce il diritto di rappresentare la società agli amministratori della stessa. Il diritto di rappresentanza della società non è attribuito automaticamente ai singoli amministratori (eccezione fatta per il caso dell’amministratore unico). Tuttavia il consiglio di amministrazione può definire e porre limiti ai poteri di rappresentanza di ciascuno dei suoi componenti. Le limitazioni al potere di rappresentanza della società che risultano dal registro della società non sono opponibili a terze parti, a meno che non si possa dimostrare l’intento di danneggiare la società di detta terza parte. Poteri degli amministratori Fatta eccezione per le operazioni che devono essere autorizzate da un’assemblea dei soci, l’amministratore unico o gli amministratori (in forma disgiunta o congiunta) possono 15 effettuare tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’oggetto della società, nel rispetto dell’atto costitutivo della società. Conflitti di interesse In caso di conflitto di interesse tra un amministratore e la società, l’amministratore è dispensato dall’obbligo di informarne gli altri amministratori. Le nuove disposizioni prevedono che la società abbia il diritto di chiedere al tribunale di dichiarare nulli e inefficaci i contratti sottoscritti da un amministratore che abbia conflitti di interesse. Laddove il consiglio di amministrazione prenda una decisione in cui è espresso il voto di un amministratore in stato di conflitto, e tale voto determina una perdita per la società, gli altri amministratori, i componenti del Collegio sindacale o, laddove presenti, i revisori della società possono opporsi alla decisione entro tre mesi. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di terze parti acquisiti in buona fede a seguito di tali decisioni. Decisioni dei soci Le decisioni dei soci possono riguardare tutte le questioni loro riservate dall’atto costitutivo, che può disporre liberamente e nel massimo dettaglio i campi in cui sono richieste le decisioni dei soci. Inoltre, qualsiasi amministratore oppure un numero di soci in rappresentanza di almeno un terzo del capitale sociale può richiedere una decisione dei soci su una qualsivoglia questione, anche se detta questione non è riportata nell’elenco stabilito nell’atto costitutivo. La legge riserva a una decisione dei soci i seguenti cinque argomenti: - approvazione del bilancio e distribuzione di profitti; - nomina degli amministratori, a meno che altrimenti specificato nell’atto costitutivo; - nomina dei componenti del Collegio sindacale, indicazione del presidente del Collegio sindacale e/o nomina del revisore contabile della società; - modifiche dell’atto costitutivo; - decisioni relative ad azioni che comportano rilevanti modifiche dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci. Le decisioni relative agli ultimi due punti dell’elenco di cui sopra devono essere prese in occasione di una assemblea dei soci. Per tutte le altre questioni, l’atto costitutivo può 16 consentire che le decisioni vengano prese tramite “consultazione scritta”, oppure sulla base del consenso espresso scritto dei soci. L’atto costitutivo dispone le modalità secondo le quali tali decisioni verranno prese all’atto pratico. Le decisioni dei soci sono assunte se approvate da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e la maggioranza dei soci, a meno che lo statuto non preveda diversamente. Assemblee dei soci Quando la decisione viene assunta durante un’assemblea dei soci, la legge richiede che tutti i soci debbano essere informati dell’assemblea e delle questioni che verranno discusse durante l’assemblea stessa. Se l’atto costitutivo della società non definisce le modalità di convocazione dell’assemblea, quest’ultima deve avvenire tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima dell’assemblea. Il quorum deliberativo è costituito dalla maggioranza dei soci presenti, se i soci presenti sono in rappresentanza di almeno la metà del capitale sociale. Laddove la risoluzione verta sugli ultimi due punti dell’elenco soprastante, la risoluzione deve essere approvata da soci in rappresentanza di almeno la metà del capitale. Integrità del capitale sociale La disciplina è analoga a quella prevista per le SpA. Emissione di titoli di debito Per effetto della riforma del diritto societario le Srl hanno oggi facoltà di emettere titoli di debito, a condizione che l’atto costitutivo lo preveda espressamente. Nel documento è necessario specificare a chi sia demandata la facoltà di decidere l’emissione (se i soci o gli amministratori), indicando altresì le regole pratiche che disciplinano l’operazione. I titoli di debito emessi dalle Srl possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali. All’atto della vendita dei titoli di debito, il venditore è responsabile in solido (insieme alla società) nei confronti dell’acquirente in caso di insolvenza, con due sole eccezioni: il venditore non è responsabile se l’acquirente è un investitore istituzionale o un socio della società. 17 LIBRI SOCIALI E REGISTRI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI Le società di capitali hanno l’obbligo di tenere i seguenti libri e registri contabili: Libri sociali (previsti per le SpA): Libro dei soci, in cui sono registrati i nomi di tutti i soci, la partecipazione espressa in quote, il parte di valore nominale del capitale sottoscritto e ogni eventuale variazione relativa a queste informazioni; Libro delle obbligazioni, con l’indicazione dei dati relativi ai loro possessori, alle obbligazioni emesse, ed ai vincoli/trasferimenti ad esse relative; Libri relativi alle attività degli organi sociali (libro delle assemblee degli azionisti, libro dell’organo amministrativo, libro dell’organo di controllo legale, libro delle assemblee degli obbligazionisti); Libro degli strumenti finanziari (emessi a seguito della creazione di patrimoni destinati). Libri sociali (previsti per le Srl): Libro delle decisioni dei soci, che riporta i verbali delle assemblee dei soci e le decisioni assunte tramite consultazioni scritte oppure tramite consenso scritto dei soci; Libro delle decisioni degli amministratori; Libro delle decisioni del Collegio Sindacale o del revisore; contiene i verbali delle ispezioni effettuate nel corso dell’anno e la relazione annuale; Registri contabili (previsti per le SpA e per le Srl): Libro giornale, che contiene le poste giornaliere relative a tutte le operazione effettuate dalla società e che hanno rilevanza per il bilancio; Libro inventario, che contiene un elenco di tutti i saldi che compongono il bilancio annuale, compresi i dettagli relativi a magazzino, crediti e debiti, ma escludendo qualsiasi dettaglio relativo al conto profitti e perdite; Registri previsti dalla legge sulle imposte sul reddito (per le SpA e per le Srl) Registro dei beni ammortizzabili, che contiene un elenco completo di tutti i cespiti della società, comprensivo di costo di acquisto, ammortamento applicato e valore netto; Registri previsti dalla legge sull’IVA Registro IVA acquisti; 18 Registro IVA vendite. Bollatura I libri previsti dalla normativa fiscale (art.8 Legge 383 del 18 October 2001) non devono essere bollati. I libri previsti dal codice civile, tranne il libro giornale e il libro inventario (art. 2421 e 2447 sexties del Codice Civile) richiedono la bollatura prima di essere utilizzati per la prima volta. IL BILANCIO La bozza di bilancio relativo all’ultimo esercizio viene esaminata dagli amministratori prima di essere presentata formalmente all’assemblea degli azionisti o dei soci. Le relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale, laddove nominato, vengono effettuate in questo momento. Il bilancio annuale è redatto in conformità alle regole istituite dal codice civile, e si attiene ai seguenti principi generali: 1. la continuità aziendale della società (going concern); 2. la prudenza: gli utili non realizzati non devono essere riportati, mentre tutte le perdite prevedibili devono essere riflesse nel bilancio; 3. la coerenza: i principi contabili e i criteri di valutazione devono essere applicati senza variazioni, per assicurare la compatibilità del bilancio con il pregresso. 4. la competenza: i costi e i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio in cui sono maturati e non nel momento in cui viene effettuato il pagamento. La bozza di bilancio deve essere preliminarmente approvata dagli amministratori e, di norma, sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione oppure dall’amministratore unico. Conformemente alla quarta direttiva UE, il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (le società che applicano gli IAS devono redigere anche il rendiconto finanziario). La bozza di bilancio e la relazione degli amministratori devono essere consegnate al Collegio sindacale, laddove costituito, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dell’assemblea dei soci, per consentire a quest’ultimo di preparare la sua relazione. Il bilancio, comprensivo di tutti i suoi elementi, deve essere depositato presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima dell’assemblea deputata alla sua approvazione. 19 Le società di minori dimensioni hanno la possibilità di preparare i bilanci in forma abbreviata. In questo caso la relazione degli amministratori non è richiesta, lo stato patrimoniale e il conto economico sono meno dettagliati e la nota integrativa contiene meno informazioni. LE DISTRIBUZIONI DI UTILI Le distribuzioni degli utili devono essere approvate dalle assemblee ordinarie degli azionisti oppure da una decisione dei soci. Gli utili non realizzati non possono essere distribuiti; l’importo degli utili distribuibili deve essere determinato facendo riferimento al bilancio approvato dai soci. Laddove il capitale sociale sia stato eroso, non è possibile effettuare distribuzioni fino quando il capitale non venga ripristinato oppure ridotto a seguito di riorganizzazione. Ai sensi del diritto societario italiano, e in virtù del recepimento della quarta direttiva UE sul diritto societario, è possibile distribuire dividendi solo se, a distribuzione avvenuta, permangano riserve sufficienti a coprire taluni beni immateriali (costi di ricerca e sviluppo, costi pubblicitari e di costituzione). Laddove il capitale sia stato ridotto in seguito a perdite a un livello inferiore al minimo stabilito per legge, è necessario convocare senza indugio un’assemblea degli azionisti o dei titolari di quote per ripristinare il capitale al livello minimo ammesso o altrimenti decidere di trasformare la società (ad esempio da SpA a Srl, oppure da Srl in società di persone), o infine decidere lo scioglimento anticipato della società. IL SISTEMA DEI CONTROLLI La quarta direttiva UE (forma e contenuto del bilancio societario) è stata recepita in Italia tramite il decreto 127 del 9 aprile 1991. L’ottava direttiva (abilitazione dei revisori) è stata recepita in Italia tramite il decreto 88 del 27 gennaio 19922. 2 Con riferimento alla separazione tra “controllo legale” e “controllo contabile”, può risultare di interesse del lettore conoscere la situazione in Italia prima del recepimento delle Direttive UE sul diritto societario. I servizi prestati dal Collegio sindacale non erano allora servizi di revisione così come vengono tradizionalmente intesi nel Regno Unito. Al revisore dei conti non era consentito avvalersi di assistenti nell’espletamento delle sue funzioni, e quindi doveva svolgere il proprio lavoro avvalendosi di due soli colleghi (i componenti permanenti del Collegio sindacale), anche nel caso di società non quotate ma di grandissime dimensioni. 20 Gli obiettivi e la portata del controllo legale dei conti sono stabiliti dall’articolo 2403 bis del Codice Civile (già articolo 2403): - controllare l’amministrazione della società; - vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; - accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; - accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; - accertare l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. I diversi organismi di revisione A seguito dell’introduzione della riforma del diritto societario, in Italia sono previsti i seguenti tipi di organismi di revisione: 1) Il Collegio sindacale Il Collegio sindacale è un organo interno delle Srl. Essi devono essere invitati alle assemblee degli amministratori, alle quali di norma presenziano. Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, nonché da due membri supplenti, e vengono nominati all’atto della costituzione della società, se previsto dalla legge o dallo statuto. Al termine di questo primo mandato, i soci nominano il Collegio sindacale in occasione dell’assemblea generale ordinaria. La nomina del Collegio sindacale (o di un altro organo di controllo interno i cui membri abbiano gli stessi requisiti dei membri del Collegio sindacale, nel caso in cui non venga scelta la forma di amministrazione di tipo tradizionale) è obbligatoria per le SPA qualora In seguito al recepimento della quarta direttiva UE sul diritto societario, il servizio prestato dal Collegio sindacale tenderà sempre più a diventare una revisione nel senso internazionale del termine, e sarà prestato in conformità ai principi di revisione italiani oppure, per le materie non trattate dai principi di revisione nazionali, in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA). A seguito del recepimento dell’ottava direttiva sul diritto societario, il revisore italiano può avvalersi dell’aiuto di collaboratori, che possono essere sia persone fisiche che società di revisione, e quindi le revisioni dovrebbero poter essere condotte in conformità alle migliori pratiche accettate a livello internazionale. 21 vengano superate certe soglie, mentre è facoltativa per le SRL, come indicato nella sezione “Società soggetto a controllo”. Possono essere nominati componenti del Collegio sindacale tanto gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti (dottori commercialisti) quanto gli iscritti all’Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali (ragionieri collegiati). Se il controllo contabile è stato assegnato al “Collegio Sindacale”, tutti i suoi membri devono essere revisori contabili iscritti all’apposito registro ministeriale. Il componente del Collegio sindacale deve essere una persona fisica. Il decreto 88 del 27 gennaio 1992 statuisce che il revisore può avvalersi di collaboratori che possono essere sia persone fisiche che società di revisione. I membri del collegio sindacale non possono, per legge, fornire servizi professionali su base permanente alla società di cui sono sindaci. Il collegio sindacale esercita normalmente le seguenti funzioni: - il controllo contabile, - il controllo legale (vigilanza sul rispetto delle norme dello statuto sociale e della legge), - verifica del rispetto delle norme di corretta amministrazione. Il controllo contabile può essere comunque demandato a un altro organismo. 2) I revisori contabili La nomina dei revisori contabili esterni non elimina il Collegio sindacale: la presenza contemporanea dei due organismi risponde alla necessità di separare il controllo di legalità (demandato al Collegio sindacale) dal controllo contabile, demandato al “revisore iscritto”. I revisori iscritti possono operare sia come singoli professionisti, sia in forma societaria (così come definita dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998). La società può prestare i seguenti servizi: - Su base volontaria: o revisione; o consulenza in materia di organizzazione aziendale 22 - per obbligo regolamentare, il controllo contabile da affiancarsi al Collegio sindacale, solo per le società che non sono soggette al controllo della CONSOB (“Commissione Nazionale per il controllo delle Società quotate in borsa”) o per le società che non operano in settori regolamentati (assicurazioni, ecc.) Il nuovo diritto societario stabilisce i casi in cui è obbligatorio nominare due organismi di controllo: Per le SpA: Le Spa devono sempre nominare il Collegio sindacale, o un altro organo di controllo interno i cui membri abbiano gli stessi requisiti dei membri del Collegio sindacale nel caso in cui non venga scelta la forma di amministrazione di tipo tradizionale, mentre la nomina del “revisore contabile” è richiesta solamente nelle seguenti condizioni: 1 - se la società si rivolge al mercato finanziario esterno: in questo caso il revisore contabile deve corrispondere a una società di revisione (così come definite dalla legge 1966 del 1939); 2 - se la società deve depositare il bilancio consolidato ai sensi della legislazione nazionale vigente: in questo caso la società può affidare il controllo contabile ad un revisore contabile che operi come professionista indipendente. Pur non rientrando nelle condizioni di cui sopra, la società può nominare volontariamente un revisore contabile a scopo di controllo contabile. In tutte le situazioni anzi esposte, il revisore contabile collabora con il Collegio sindacale, il cui controllo resta focalizzato sugli adempimenti di legge, di statuto e amministrativi. Per le Srl: Le Srl non sono soggette controllo legale dei conti tranne nei casi seguenti: - se lo statuto stabilisce che la Srl deve nominare un organismo di controllo (che può essere tanto il Collegio sindacale quanto un revisore contabile) - se il capitale è uguale o superiore al livello minimo previsto per le SpA (€ 120.000=) - se negli ultimi due esercizi, la Srl ha superato due tra le seguenti soglie: o attività lorde: € 3.650.000= o fatturato annuale: € 7.300.000= o media del personale impiegato nel corso dell’anno: 50 23 Nel caso in cui una Srl debba depositare il bilancio consolidato, le è fatto obbligo di nominare un revisore contabile, come nel caso delle SpA, separando la funzione del controllo di legalità (demandato al Collegio sindacale) da quella del controllo contabile. Il nostro diritto societario richiede il consolidamento del bilancio quando negli ultimi due esercizi siano state superate le soglie che seguono: o attività: € 12.500.000= o fatturato annuale : € 25.000.000= o media del personale impiegato nel corso dell’anno: 250 La legge stabilisce una assoluta incompatibilità tra i componenti del Collegio sindacale e la funzione di revisore contabile: l’articolo 2409 quinquies vieta ad una stessa persona di appartenere contemporaneamente ai due organismi. Questa proibizione è inoltre estesa praticamente a tutte le società che appartengono allo stesso gruppo, siano esse controllanti o controllate. 3) Le società di revisione ex decreto 58 del 1992 Si tratta delle società che possono effettuare la revisione esterna dei bilanci delle società quotate in borsa, nonché delle società regolamentate. Queste società sono iscritte in un elenco speciale soggetto al controllo della Commissione Nazionale per il controllo delle Società quotate in borsa (CONSOB). 4) sistemi di controllo alternativi al Collegio sindacale (applicabili esclusivamente alle SpA) Come ricordiamo per le SpA, possono essere adottate due soluzioni alternative al Collegio sindacale. Nel modello dualistico il controllo è esercitato da un consiglio di sorveglianza mentre nel modello monistico il controllo è attribuito al comitato per il controllo di gestione. In entrambi i casi, gli organismi vanno a sostituirsi al solo Collegio sindacale: il revisore contabile dovrà invece essere nominato secondo le stesse modalità anzi esposte. Infine, i due organismi di controllo alternativi possono essere nominati esclusivamente dalla SpA. 24 Forme societarie non soggette all’obbligo di revisione Le forme societarie che seguono non sono soggette al controllo legale dei conti né al controllo contabile: - società di persone (Snc e Sas – si veda la sezione A sopra); - laddove consentito dai rispettivi statuti, le Srl che non superano due delle tre soglie sopra esposte, purché abbiano comunque un capitale sociale inferiore a 120.000 €. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ Al verificarsi di una o più delle fattispecie previste dalla legge o dallo statuto sociale, la società entra in liquidazione. La legge prevede le seguenti cause di scioglimento: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) se i soci sono incapaci di raggiungere una decisione in assemblea; 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, a causa di perdite o a causa del recesso di uno o più soci; 5) per deliberazione dell'assemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge. Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori della società hanno un solo obbligo, quello di gestire la società in maniera tale da preservare l’integrità e il valore dei suoi attivi. Al posto degli amministratori subentra un nuovo organismo, nominato per decisione dei soci o dal tribunale (laddove i soci siano incapaci di addivenire a una decisione), detto “liquidatore”. I soci possono in qualsiasi momento revocare lo stato di liquidazione della società. Una simile decisione necessita delle stesse formalità e dello stesso quorum richiesti per modificare la società. Per tutta la durata della liquidazione, il liquidatore deve redigere e sottoporre all’assemblea dei soci il bilancio annuale (intermedio) di liquidazione, che i soci devono approvare nei termini e secondo le modalità previste per il bilancio d’esercizio. 25 Qualora per tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio (intermedio) di liquidazione la società viene cancellata d’ufficio dal registro delle imprese Il liquidatore deve vendere gli attivi della società e pagare tutti i creditori con i relativi proventi. Qualsiasi importo residuo verrà quindi suddiviso tra i soci, a soddisfazione avvenuta di tutti i creditori. Compiute le attività di liquidazione, il liquidatore deve redigere il bilancio finale da sottoporre ai soci, nel quale indicare la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo (che eventualmente residua dopo il pagamento di tutti i debiti sociali). Allorché i soci approvano il bilancio di chiusura, la società può essere cancellata dal registro delle società. Maggio 2006 ***** 26 Panoramica sul diritto societario del Regno Unito A LE DIVERSE FORME DI IMPRESA Nel Regno Unito vi sono circa 4,5 milioni di imprese. Questo dato comprende il settore privato, il settore pubblico e gli enti statalizzati altri dal Governo e le organizzazioni no-profit. Il 99,3% di queste imprese ha meno di 50 dipendenti. 26.000 hanno un numero di dipendenti compre tra 50 e 250, mentre sono 6000 le imprese il cui personale supera le 250 unità. Oltre due terzi delle imprese, pari a 3,1 milioni, non hanno personale. Nel complesso, l’impresa del Regno Unito dà impiego a 22 milioni di persone. Delle 4,5 milioni di imprese esistenti, circa 2 milioni sono limited companies. Le restanti 2,5 milioni sono suddivise tra imprese individuali e partnerships. Delle limited companies, oltre 1,6 milioni hanno capitale azionario pari o inferiore a 100 sterline, mentre solo 34,000 hanno capitale pari o superiore a un milione di sterline L’ambiente imprenditoriale del Regno Unito è quindi composto da varie forme legali, sebbene la stragrande maggioranza delle imprese sia di ridotta entità quanto a personale impiegato e circostanze finanziarie. Prima di procedere a illustrare le caratteristiche delle società, potrà essere utile illustrare le caratteristiche fondamentali delle varie forme di impresa nel Regno Unito. (i) Le imprese individuali Un’impresa individuale è costituita da un individuo che è l’unico proprietario e operatore dell’impresa. L’imprenditore ha responsabilità personale verso i debiti della sua impresa. Ne consegue che le imprese individuali non hanno l’obbligo di registrarsi presso un registro centrale né di presentare il bilancio o altri documenti a scopi di pubblicità. (ii) Le Partnership Con partnership si intende una qualsiasi associazione tra due o più individui che svolgono un commercio, un’impresa o una professione in via collettiva a scopo di lucro. In genere, le persone che operano in regime di partnership vengono indicate collettivamente come “società”, in altre parole una sola entità imprenditoriale. Tecnicamente tuttavia ciò è inesatto. Con la sola eccezione della Scozia, dove le partnership individuali hanno effettivamente un’identità legale 27 propria, nel resto del Regno Unito una partnership non è altro che una rete di rapporti tra i vari soci della partnership stessa. La partnership è responsabile di qualsivoglia illecito (azione od omissione che sia) commesso da uno dei suoi soci. Tuttavia, ciascun socio è responsabile sia personalmente sia in solido per tutto ciò per cui risulta responsabile la società. Ne consegue che gli illeciti commessi da un socio della partnership possono comportare la responsabilità personale di tutti gli altri soci nei confronti di eventuali rivendicazioni di terzi. Poiché ciascun socio deve essere disposto ad accettare la responsabilità per le azioni degli altri soci, la buona riuscita di una partnership richiede un elevato livello di fiducia e confidenza tra i singoli soci. A dispetto dell’elemento di rischio personale, la partnership è sempre stata una forma popolare di impresa, in larga parte per via della sua struttura relativamente informale e perché le ingerenze della legge negli affari interni di una partnership individuale sono limitate. Le partnership non hanno obbligo di registrazione o di autorizzazione statale. Inoltre, le partnership non hanno alcun obbligo di trascrivere in un registro pubblico i dettagli relativi agli accordi statutari, alle procedure di spartizione degli utili, ai risultati finanziari o alla remunerazione dei soci. Poiché la partnership non ha personalità giuridica propria, essa non è soggetta alla corporation tax. Le imposte si applicano ai redditi dei singoli soci e dipendenti della partnership. Solitamente lo statuto della partnership è costituito da un accordo scritto tra le sue parti, tuttavia questo documento non è richiesto dalla legge. In altre parole, vi possono essere partnership tra due o più persone che non sono testimoniate o comprovate da uno statuto scritto. Laddove una partnership non disciplini in proprio la gestione e l’amministrazione della società, trovano applicazione le norme generali contenute nel Partnership Act 1890. Tradizionalmente, la partnership ha rappresentato la principale, se non l’unica, struttura aziendale a disposizione delle società tra professionisti nel Regno Unito. Ciò si deve al fatto che in passato la maggior parte degli istituti professionali non consentivano ai loro iscritti di costituirsi in società a responsabilità limitata. Sebbene oggi queste regole siano state ampiamente allentate (e per quanto riguarda i revisori contabili oggi la legge consente loro di operare sotto forma di società a responsabilità limitata), la partnership continua ad essere una forma di grande popolarità, non solo per i professionisti ma anche per gli imprenditori. (iii) La Limited Partnership La limited partnership è una forma specializzata di partnership. 28 Come ricordato sopra, in una partnership tutti i soci sono responsabili in proprio e in solido per i debiti della società. Una simile situazione non è attraente per chi voglia aprire un’attività commerciale con altre persone fisiche, spartendo gli utili di tale attività, senza però essere disposto ad assumersi la responsabilità individuale e solidale per tutti i debiti della società. La limited partnership è stata istituita nel 1907, per dare risposta a tale esigenza. La limited partnership pertanto è costituita da uno o più soci “generici”, che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci delle partnership “tradizionali”, e da uno o più soci “a responsabilità limitata”. I soci a responsabilità limitata non sono responsabili dei debiti e delle obbligazioni della società al di là di uno specifico importo versato sotto forma di capitale al momento della creazione della partnership. Il socio a responsabilità limitata non può partecipare alla gestione della società e non ha il potere di impegnare la società in alcun modo. A causa dell’elemento di limitazione della responsabilità che trova applicazione nei confronti di questo tipo di forma societaria, le limited partnership devono richiedere la registrazione statale, inoltrando apposita domanda alla Companies House, il registro statale che conserva le informazioni pubbliche di tutti le entità a responsabilità limitata (per la maggior parte dei casi si tratta di società). Per ottenere la registrazione quale limited partnership è necessario presentare alla Companies House una dichiarazione firmata contenente le seguenti informazioni: - denominazione della limited partnership; - natura generica dell’attività svolta; - nome per esteso di tutti i soci; - l’eventuale durata della limited partnership e la data di inizio attività; - la dichiarazione che la partnership ha una limitazione di responsabilità e la descrizione di ciascun socio a responsabilità limitata in quanto tale; - la somma versata da ciascun socio a responsabilità limitata e la modalità di versamento, se in contanti o in altra forma. Tramite le informazioni conservate nel registro pubblico, i terzi che intraprendono negozi con una limited partnership sono in grado di verificare quali soci possono validamente impegnare la partnership come anche l’eventuale misura della limitazione di responsabilità di ciascun socio. Le limited partnership non sono granché diffuse in quanto in genere si preferisce formare una limited company privata. Nel 2005 tuttavia nel Regno Unito risultavano registrate oltre 12,000 limited partnership. 29 (iv) Le Limited Liability Partnerships (LLP) La LLP è stata istituita nel Regno Unito nel 2000. La LLP è una forma ibrida di struttura che mescola gli elementi tanto della partnership quanto della limited liability company. La LLP somiglia a una società nel senso che ha personalità giuridica distinta e deve attenersi alla maggior parte delle obbligazioni imposte alle società dal diritto societario, comprese quelle relative all’obbligo di redigere il bilancio annuale e di depositarlo presso la Companies House. La LLP somiglia invece a una partnership nel senso che ogni persona fisica della LLP è libera di decidere la propria posizione interna alla società e i singoli soci della LLP sono soggetti a imposta sui redditi derivanti dalla LLP. Il motivo principale che ha spinto il governo del Regno Unito a introdurre le LLP è stato di consentire alle società professionali, e in particolar modo alle grandi società di revisori contabili e di avvocati, di aumentare il livello di tutela dei singoli soci nei confronti di eventuali importanti richieste di risarcimento nei loro confronti. In quanto persona giuridica, i debiti della LLP sono di competenza della LLP stessa e i singoli soci, proprio come in una società, non hanno alcuna responsabilità personale nei confronti di tali debiti. Sebbene un singolo socio di una LLP possa essere ritenuto responsabile nei confronti di un cliente della LLP al quale è personalmente tenuto ad assicurare la propria diligenza professionale, gli altri soci della LLP non sono soggetti ad alcuna responsabilità personale in una simile eventualità. Pertanto il principio della responsabilità individuale e solidale non si applica ai soci di una LLP. Questa caratteristica è ritenuta particolarmente attraente dalle grandi società tra professionisti che hanno moltissimi soci e che offrono una ampia gamma di servizi professionali ai loro clienti; i soci di simili società erano in grande disagio all’idea di doversi accollare responsabilità personali per l’operato di soci che non conoscevano e in settori diversi da quelli di loro competenza. Oltre a queste differenze nella responsabilità dei singoli soci, la LLP reca anche altri vantaggi. Ad esempio, la LLP può intestarsi proprietà e può muovere procedimenti legali. D’altro canto, la LLP deve pubblicare informazioni sui propri risultati finanziari, comprese talune informazioni sulla remunerazione dei soci. La LLP è stata varata nell’aprile 2001. Al marzo 2005, circa 12,000 entità avevano scelto la forma della LLP. La maggior parte di queste erano precedenti partnership che hanno optato per la trasformazione in LLP. Tra di esse si annoverano tutte e quattro le grandi società di revisione e la maggior parte dei grandi studi legali. 30 B ALTRI TIPI DI SOCIETA’ Introduzione Nel Regno Unito vi sono tre tipi di società principali: quelle limitate dalle azioni, quelle limitate dalla garanzia e infine le società “non limitate”. Tutte le società sono disciplinate dal diritto societario del Regno Unito, la cui legge più importante è il Companies Act 1985. Il primo tipo di società, quello limitato per azioni, è la forma di società più diffusa. Questo tipo di società può essere costituito in due ulteriori forme: la cosiddetta ‘private limited company’ oppure la ‘public limited company’. Indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società, le società per azioni sono generalmente attività commerciali di un qualche tipo. Le società limitate dalla garanzia non presentano un capitale azionario. Piuttosto, in caso di liquidazione i soci si impegnano a contribuire al patrimonio della società con un importo concordato. In genere, questo tipo di società viene adottato solo dalle entità non a scopo di lucro, come ad esempio le associazioni di beneficenza oppure i circoli associazionistici. Come spiegheremo più avanti nella sezione dedicata alle formalità, le società hanno l’obbligo di registrarsi presso la Companies House. Esse non possono svolgere attività godendo della limitazione di responsabilità fino al momento in cui il processo di registrazione non sarà stato completato, con conseguente emissione del certificato di registrazione. Limitatamente alle public companies, è richiesto inoltre un certificato di abilitazione all’attività (certificate of entitlement to conduct business). Al mese di marzo 2005, nel registro della Companies House risultavano le seguenti società: Public companies 11.600 Private companies 1.968.100 TOTALE 1.980.100 Delle private companies, 87,000 erano limitate per garanzia o non limitate; le restanti, e quindi la stragrande maggioranza, erano invece limitate per azioni. Le public companies ammontano allo 0,6% del numero complessivo di società. Nel 2005 è stato introdotto un nuovo tipo di società nel Regno Unito. Si tratta della Community Interest Company (CIC). La CIC è un organismo no-profit e nello statuto deve impegnarsi ad operare esclusivamente nell’interesse di una qualche forma di “impresa a favore della comunità”. Le CIC sono soggette a un “blocco dei beni” obbligatorio per impedire la distribuzione dei beni ai suoi investitori. 31 Le CIC sono soggette all’obbligo di registrazione presso la Companies House, con rinnovo annuale in occasione del quale ogni CIC deve dimostrare alla Companies House di continuare ad operare nell’interesse della comunità. Differenze tra public company e private company Le principali differenze tra public company e private company sono le seguenti: 1) Composizione Una private company può essere costituita ed essere operativa con un solo socio. Una public company non può avere meno di due soci. 2) Capitale minimo Una public company deve disporre di un capitale azionario minimo di 50.000 sterline. Almeno il 25% di questo importo deve essere versato al momento della registrazione. Una private company non è soggetta ad alcun minimo per il capitale azionario e ed è possibile non sottoscrivere le azioni in toto o in parte. 3) Segretario Attualmente, tutte le società devono avere un segretario. In una public company il segretario deve rispondere a taluni criteri di idoneità, mentre in una private company tali limitazioni non sono previste. 4) Emissioni azionarie Solo una public company può offrire le proprie azioni direttamente al pubblico. Ne consegue che solo una public company può richiedere la quotazione in un qualsiasi mercato mobiliare. 5) Esenzioni in materia di contabilità e revisione contabile per le PMI Il diritto societario prevede una serie di esenzioni dai normali obblighi di legge in materia di contabilità e revisione contabile sulla base di su un criterio dimensionale. Le piccole e media società sono pertanto esenti da molti degli obblighi di comunicazione contabile e le piccole società con un fatturato fino a 5,6 milioni di sterline non sono soggette all’obbligo di sottoporre a revisione i loro bilanci. Queste esenzioni trovano tuttavia applicazione nel solo caso delle private company. Ne consegue che, pur soddisfacendo i criteri dimensionali di legge per le “piccole” società, una public company non può avvalersi delle esenzioni. 6) La solvency action Quando le attività nette di una public company scendono al di sotto del capitale sottoscritto (si veda il glossario dei termini per le definizioni), la legge prevede che si indica un’assemblea 32 degli azionisti per affrontare la situazione. Questo obbligo non si applica alle private companies. 7) Negoziazione di titoli propri, ecc. Le public companies sono soggette a speciali limitazioni in materia di acquisto o riscatto di azioni proprie, nonché in materia di concessione di aiuti finanziari per l’acquisto di azioni proprie e di i prestiti agli amministratori. C LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ Formalità Per costituire una società (in altre parole per conferire la personalità giuridica a un’entità nuova oppure già in essere), è necessario presentare domanda alla Companies House. La Companies House conta tre uffici principali: a Cardiff, Edinburgh e Belfast. Se il richiedente vuole che la nuova società sia registrata in Inghilterra e nel Galles, la domanda dovrà essere presentata presso la sede di Cardiff. Il richiedente deve consegnare una serie di documenti prestabiliti, di sotto elencati: - I due documenti costitutivi della società Si tratta dell’atto costitutivo (Memorandum of Association) e dello statuto (Articles of Association). L’atto costitutivo contiene una serie di informazioni predefinite quali la denominazione, il tipo di società che si intende porre in essere e, laddove del caso, i dettagli relativi al capitale azionario previsto. A meno che la società non sia del tipo “non limitato”, l’atto costitutivo dovrà altresì contenere una dichiarazione standard sulla limitazione della responsabilità dei soci. Lo statuto contiene le regole amministrative interne della società e disciplina materie quali le modalità di nomina degli amministratori della società, i diritti dei soci e la conduzioni delle assemblee societarie. La legge fornisce un modello standard di statuto: nel caso in cui una società di nuova costituzione intendesse adottare tale statuto modello per intero, essa dovrà semplicemente dichiarare, all’atto della domanda, la sua intenzione di adottarlo in toto oppure in parte, indicando le modifiche. - Dettagli relativi ai funzionari La società richiedente deve fornire i dettagli prescritti relativi alle persone che andranno a ricoprire le cariche di primo amministratore (o primi amministratori) e di primo segretario della società. In questo documento è inoltre registrato l’indirizzo della sede legale della società. 33 - La dichiarazione di conformità Questa dichiarazione assume la forma di una attestazione ad ogni effetto di legge che sono stati rispettati i disposti del Companies Act in materia di registrazione. La dichiarazione viene resa da un solicitor ingaggiato per la formazione della società oppure da una persona indicata quale amministratore o segretario della società. Oltre ai documenti obbligatori di cui sopra, è dovuto un diritto di registrazione pari a 50 sterline. Non è necessario avvalersi dei servizi di un professionista per costituire una limited company sebbene di solito sia auspicabile ottenere la consulenza di un professionista contabile o di un solicitor per quanto riguarda la via più idonea per redigere gli atti costitutivi della nuova società. E’ prassi comune che chi intende costituire una società acquisisca una società già costituita (le cosiddette ready-made o shelf companies) da una agenzia specializzata nella costituzione di società. Dopo l’acquisizione, i nuovi controllanti della società possono cambiarne la denominazione e la sede legale e apportare qualsivoglia modifica all’atto costitutivo e allo statuto. L’acquisto iniziale di una shelf company può variare dalle 50 alle 200 sterline, a seconda delle particolari necessità dell’acquirente. Una volta accettata la domanda per la costituzione della nuova società, la Companies House emetterà un certificato di costituzione e la società acquista personalità giuridica. Presso la Companies House viene aperta una posizione relativa alla società e i documenti costituitivi diventano così i primi documenti ad essere conservati nell’archivio. Tutti i documenti successivamente depositati dalla società verranno di volta in volta aggiunti all’archivio. Il capitale Come già ricordato, il capitale minimo di una public company è fissato in 50.000 sterline, mentre non esiste un soglia minima equivalente per le private companies. La legge non stabilisce alcun valore minimo o massimo per le azioni emesse da una società. Una società può emettere azioni a fronte di corrispettivi in natura, quali ad esempio beni e servizi. Nella maggior parte dei casi, una private company non è soggetta ad accertamento dell’equivalenza tra il corrispettivo in natura e il valore nominale delle azioni. Tuttavia, nel caso delle public companies il regime è più stringente. Una public company non può emettere azioni a fronte di un impegno a svolgere lavoro o a prestare servizi; quando una public company emette azioni a fronte di un corrispettivo in natura, è richiesta la valutazione di un perito. Il perito deve essere nominato dagli amministratori, che si possono avvalere a tale scopo dei revisori esterni della società. 34 Vi sono più tipi di azioni, ciascuna con caratteristiche proprie. Tali azioni sono: - azioni ordinarie Questo strumento consente al titolare di votare in occasione delle assemblee societarie, di ricevere dividendi (laddove gli amministratori ne autorizzino il pagamento) e di partecipare a qualsiasi distribuzione in seguito allo scioglimento della società. - azioni privilegiate Questi titoli veicolano diritti privilegiati (rispetto alle azioni ordinarie) nei confronti della distribuzione dei dividendi, e di solito i diritti in questione sono definiti con esattezza. Per via di tali privilegi nei confronti dei dividendi, tuttavia, i diritti di voto sono per solito limitati. - azioni convertibili Le azioni convertibili sono di solito emesse sotto forma di azioni privilegiate che possono essere convertite in azioni ordinarie al verificarsi di taluni specifici eventi. - azioni redimibili Le azioni redimibili sono azioni emesse a breve termine e riscattabili (in altre parole, che possono essere riacquistate dalla società) in un momento prestabilito oppure a discrezione della società. Solitamente il titolare riceve l’importo pagato per l’azione, spesso con un premio di riscatto. Quando queste azioni vengono riacquistate dalla società, devono essere cancellate. - azioni differite e azioni senza diritto di voto Le azioni differite sono gravate da limitazioni al diritto ai dividendi. Solitamente, i titolari di queste azioni non possono ricevere il pagamento dei dividendi se prima non sia stato pagato un importo minimo annuale agli azionisti ordinari. Le azioni senza diritto di voto sono azioni ordinarie che comportano gli stessi diritti sui dividendi rispetto alle azioni ordinarie ma i cui titolari non hanno diritto di voto in occasione delle assemblee societarie. Questo tipo di azione viene emesso quando la società intende mantenere il potere decisionale nelle mani di un gruppo ben definito. Una società può emettere azioni fino al numero massimo consentito dall’atto costitutivo. Qualora la società intendesse emettere più azioni di quante non ne sia attualmente autorizzata ad emettere, essa dovrà convocare un’assemblea generale dei soci per approvare un aumento del livello di azioni autorizzato, per poi modificare lo statuto in tal senso. 35 Riduzione del capitale La struttura di capitale emesso da una società può essere “ridotta” seguendo le procedure esposte nel Companies Act e previa conferma del tribunale. Nella misura in cui le sia consentito dal proprio statuto, una private company può ottenere questo stesso effetto riacquistando azioni proprie per poi cancellarle. Trasferimento di azioni Gli azionisti godono del diritto fondamentale di trasferire ad altre persone i titoli di legge associati alle loro azioni. Ciò avviene sulla base di una procedura prescritta, che comporta la compilazione dello ‘Stock Transfer Form’ (modulo per il trasferimento di azioni). Questo modulo deve specificare il numero di azioni che devono essere trasferite, i nominativi e gli indirizzi del venditore e degli acquirenti e il corrispettivo pagabile per l’operazione. Nella maggior parte dei casi, il modulo deve essere sottoscritto dal solo venditore. Su ogni trasferimento grava un’importa, la cosiddetta ‘Stamp Duty’. Prima di essere consegnato alla società a scopo di registrazione, sul modulo deve essere apposto un bollo (stamp) riportante l’importo dell’imposta (duty). La Stamp Duty è pari allo 0,05% del valore del corrispettivo. D LA GESTIONE DELLA SOCIETA’ 1 - Assemblee Vi sono due tipi di assemblea generale dei soci della società: l’assemblea generale annuale ordinaria e l’assemblea generale straordinaria. Ai sensi del Companies Act, due soci presenti di persona costituiscono quorum in un’assemblea generale della società. Questa disposizione può essere sostituita, tuttavia, dallo statuto della società, che in genere prevede che il quorum sia costituito da due persone presenti di persona o per procura. Quando la società è composta da un solo socio, il Companies Act dispone che, indipendentemente da quanto contenuto nello statuto, il quorum per l’assemblea generale sia costituito da un socio presente di persona o per procura. Assemblea generale annuale La prima assemblea generale annuale di una società deve essere tenuta entro 18 mesi dalla costituzione. In seguito, l’assemblea annuale dovrà essere tenuta almeno una volta ogni anno solare, con intervalli non superiori ai 15 mesi tra assemblea e assemblea. L’assemblea è convocata dagli 36 amministratori della società. Lo svolgimento dei lavori dell’assemblea è disciplinato dallo Statuto della società; è prassi che tali lavori prevedano la presentazione ai soci del bilancio della società per l’esercizio precedente, la nomina o la conferma degli amministratori, la nomina o la conferma dei revisori contabili della società e l’annuncio di un dividendo. E’ prassi universale che i bilanci annuali della società vengano presentati in occasione dell’assemblea ordinaria annuale. Va detto però che questo non è un obbligo di legge e che i bilanci possono anche essere presentati in occasione di un’assemblea straordinaria. Dal 2003, e limitatamente alle società quotate, è previsto che in occasione dell’assemblea annuale venga presentata ai soci la relazione degli amministratori sulla politica societaria di remunerazione degli amministratori. Nella relazione devono essere illustrati i dettagli relativi alle politiche di remunerazione della società per l’anno venturo con riferimento ai programmi di incentivo, come anche tutti i dettagli relativi al pacchetto remunerativo di ogni singolo amministratore per l’esercizio precedente. La relazione deve inoltre contenere informazioni che ricolleghino la prestazioni finanziarie della società negli ultimi anni al prezzo dell’azione della società. La relazione deve essere messa ai voti. Il voto tuttavia ha valenza esclusivamente “consultiva” e non inficia la validità di qualsivoglia contratto stipulato dagli amministratori della società. Tutti gli azionisti con diritto di voto hanno diritto di ricevere la convocazione dell’assemblea annuale con almeno 21 giorni di preavviso. La convocazione deve essere in forma scritta e indicare l’orario e la località dell’assemblea e la natura dei lavori da svolgere. Quando la società deve mettere ai voti una risoluzione “speciale” o “straordinaria” (risoluzioni particolari che richiedono una maggioranza del 75% anziché la maggioranza semplice) la convocazione dovrà riportare anche l’intero testo della risoluzione. Alla comunicazione anticipata di 21 giorni si può soprassedere in caso di accordo in tal senso tra tutti i soci aventi diritto di presenza e di voto all’assemblea. Ciò consente alle piccole società di tenere assemblee con periodi di convocazione minimi nel caso in cui tutte le parti interessate si dichiarino consenzienti. Le private companies possono avvalersi di un’opzione, prevista nel Companies Act, per disapplicare l’obbligo di indire un’assemblea generale dei soci ogni anno. Possono avvalersi di tale dispensa approvando una risoluzione in tal senso all’unanimità dei soci con diritto di presenza e di voto all’assemblea generale della società. In virtù di quest’opzione, le società gestite dai proprietari possono essere dispensate da quelle che, ai loro occhi, può apparire come una formalità. 37 Assemblea generale straordinaria Si definisce assemblea straordinaria qualsiasi assemblea societaria che non sia un’assemblea generale annuale, solitamente convocata dagli amministratori per discutere questioni urgenti. Una rappresentanza dei soci pari al 10% del capitale versato della società può imporre agli amministratori di convocare un’assemblea straordinaria per discutere questioni specifiche. Se gli amministratori non procedono alla convocazione della riunione richiesta dai soci, i soci richiedenti possono convocare la riunione essi stessi. Nella maggior parte dei casi, la convocazione scritta dell’assemblea straordinaria viene inoltrata a tutti gli azionisti aventi diritto di voto. Un’assemblea straordinaria può essere convocata con preavviso breve se il 95% dei soci aventi diritto di voto è d’accordo. In genere, lo statuto della società fissa il quorum per entrambi i tipi di assemblea. Di norma, il quorum è costituito da due soci presenti di persona o per procura. 2 - Amministratori della società Tutte le private companies devono avere almeno un amministratore. Per le public companies, il numero minimo di amministratori è due. I primi amministratori della società sono indicati nei documenti costitutivi della società. Successivamente, gli amministratori vengono nominati in conformità ai disposti dello statuto della società. Lo statuto può consentire la nomina di nuovi amministratori sia dagli azionisti nel corso di un’assemblea generale sia dagli altri amministratori, o anche da entrambi. Lo statuto disciplina inoltre la durata della carica di amministratore e le modalità di ritiro e di conferma. La legge non prevede alcuna vera definizione di “amministratore” e non fissa alcun criterio di idoneità. Il ruolo degli amministratori tuttavia è fondamentalmente quello di gestire la società nel perseguimento dei suoi scopi e di assumersi la responsabilità legale delle azioni della società. Le responsabilità e i doveri di legge degli amministratori sono tradizionalmente contenuti in una serie di provvedimenti di statute law e case law. In somma, i principi che disciplinano gli obblighi degli amministratori possono essere riassunti come segue: - gli amministratori devono svolgere le loro funzioni onestamente e in buona fede negli interessi della loro società. In particolare devono garantire la separazione tra gli interessi personali e quelli della società; - gli amministratori devono svolgere le loro funzioni con cura e capacità ragionevoli. La legge non stabilisce alcun minimo di cura e capacità, ma a ciascun amministratore è richiesto di mettere a disposizione della società qualsivoglia capacità ed esperienza di cui disponga in 38 quanto individuo. Ad esempio, a un amministratore che fosse anche un esperto contabile sarebbe richiesto di interessarsi in particolar modo e di portare un contributo particolare alla gestione degli affari finanziari della società; - di norma, gli amministratori devono i loro servigi alla collettività dei soci; tuttavia, laddove la società fosse insolvente o in via di fallimento, gli amministratori devono dare precedenza agli interessi dei creditori della società. Laddove gli amministratori consentissero alla società di continuare le attività al di là del punto in cui sono consapevoli o dovrebbero essere consapevoli del fatto che la società non potrà evitare la liquidazione, essi potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente per i debiti della società. Con tutta probabilità, nella seconda metà del 2005 verranno emanate alcune modifiche del diritto societario che introdurranno per la prima volta una dichiarazione obbligatoria dei doveri degli amministratori. Questa dichiarazione convertirà in legge scritta i principi accumulati dal case law. La riforma dovrebbe inoltre introdurre una soglia minima di competenza per gli amministratori societari. Sono poche le leggi che disciplinano le riunioni degli amministratori di una società. Piuttosto, è lo statuto ad occuparsi di tali questioni. Tutti gli statuti contengono, immancabilmente, regole riguardanti i diritti degli amministratori riguardo al ricevimento delle convocazioni delle riunioni, il preavviso con cui devono essere inviate le convocazioni e le modalità di assunzione delle decisioni. 3 - Registri obbligatori Gli amministratori hanno l’obbligo di conservare e di aggiornare diversi registri obbligatori. Tali registri sono: - il registro degli amministratori e dei segretari della società; - il registro delle azioni e delle obbligazioni delle società possedute dagli amministratori; - il registro dei soci della società (in cui sono elencati i dettagli relativi alle rispettive partecipazioni, laddove del caso); - il registro degli gravami iscritti in conto agli attivi della società. Tutti questi registri devono essere messi a disposizione per la consultazione da parte dei soci della società o da qualsivoglia terza parte. Inoltre, gli amministratori devono assicurarsi che venga redatto verbale di tutte le assemblee della società e di tutte le riunioni degli amministratori. I verbali delle assemblee della società devono essere messi a disposizione dei soci a scopo di consultazione. I 39 verbali delle riunioni degli amministratori non sono a disposizione dei soci, tuttavia possono essere consultati dal revisore contabile della società. 4 - Verbali E’ obbligatorio conservare i verbali di tutte le riunioni della società (assemblee ordinarie e straordinarie) come anche delle riunioni degli amministratori della società. I verbali delle assemblee devono essere consultabili da qualsiasi società; i verbali delle riunioni degli amministratori hanno invece natura privata. 5 - Pubblicazione delle informazioni obbligatorie Ai sensi del Companies Acts le società devono presentare presso la Companies House una ingente quantità di documenti relativi alle attività della società. Queste informazioni possono essere consultate da qualsivoglia parte interessata. Tale consultazione può avvenire in molti modi diversi: tramite ispezione fisica degli archivi societari presso uno dei diversi uffici ricerca sparsi per il Regno Unito, ordinando una copia dei documenti a mezzo porta ordinaria o elettronica direttamente alla Companies House oppure tramite un’agenzia di informazioni a carattere commerciale, e infine accedendo all’informazione richiesta tramite il database on line della Companies House. Tra i documenti la cui presentazione è obbligatoria per legge troviamo: Bilancio d’esercizio della società Nel caso di una private company, il bilancio deve essere presentato alla Companies House entro dieci mesi dalla chiusura dell’esercizio della società. Per una public company, tale periodo è ridotto a sette mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Dichiarazione annuale Ogni società deve presentare, con cadenza annuale, un documento detto ‘annual return’, che contiene i dettagli aggiornati relativi agli amministratori, ai segretari, agli azionisti e alla struttura di capitale. Questo documento deve essere presentato alla Companies House entro 28 giorni dalla data scelta dalla singola società quale “data di dichiarazione” (‘return date’). Nomina e decadenza degli amministratori e dei segretari Ogni nomina e ogni decadenza deve essere comunicata alla Companies House entro 15 giorni dalla data in cui hanno effetto. 40 Risoluzioni Il testo di tutte le risoluzioni “ordinarie” e “straordinarie” approvate dalla società, come anche delle risoluzioni approvate dalle private companies per avvantaggiarsi delle esenzioni nei confronti di taluni obblighi di legge, quali ad esempio quello di tenere l’assemblea generale annuale, deve essere presentato entro 15 giorni dall’approvazione della risoluzione stessa. 6 - Distribuzioni Una società può provvedere alla distribuzione dei soli “utili distribuibili”, ossia degli utili contabili accumulati e realizzati della società meno le perdite contabili accumulate e realizzate. Inoltre, una public company può dichiarare un dividendo solo se al momento della distribuzione il valore delle sue attività nette non sia inferiore alla somma tra il capitale azionario versato e le riserve non distribuibili, e se la distribuzione in sé non comporti la riduzione delle attività nette al di sotto di tale somma. Laddove una società provvedesse a una distribuzione non consentita dai parametri appena illustrati, ai soci che dovessero ricevere un dividendo nella consapevolezza o avendo ragionevoli motivi per ritenere che si tratti di un illecito possono essere chiamati a restituire gli importi pagati dalla società. E DOCUMENTAZIONE CONTABILE E CONTABILITA’ SOCIETARIA 1 - Documentazione contabile Il Companies Act dispone che gli amministratori conservino la documentazione contabile relativa a tutte le operazioni finanziarie della società. Tale documentazione può essere conservata in qualunque formato, tuttavia deve contenere i dettagli di tutti gli attivi e i passivi della società, la registrazione delle entrate e dei pagamenti giornalieri e deve essere sufficiente a spiegare la posizione finanziaria della società in qualsiasi momento. La documentazione deve essere consultabile in qualsiasi momento dagli amministratori e dal segretario della società, ma non è accessibile ai soci. 2 - Contabilità societaria Gli amministratori sono responsabili per la redazione e l’approvazione del bilancio della loro società. Tali bilanci devono essere conformi, sia nella forma che nella sostanza, ai disposti del Companies Act 1985, il quale a sua volta recepisce nel Regno Unito le disposizioni della Quarta e della Settima Direttiva UE. La legge prevede che il bilancio debba contenere uno stato patrimoniale e un conto economico. Questi documenti sono integrati da altrettante note che forniscono informazioni più dettagliate 41 relativamente alle poste esposte in bilancio. Lo stato patrimoniale deve riflettere un’immagine veritiera e corretta dello stato degli affari della società alla chiusura dell’esercizio; il conto economico deve riflettere un’immagine veritiera e corretta dei profitti o delle perdite della società nel corso dell’esercizio sotto osservazione. Le grandi società del Regno Unito producono inoltre un prospetto dei flussi di cassa, sebbene questo documento non sia attualmente obbligatorio per legge. La legge fissa una serie di principi che devono sottostare alla redazione dei bilanci, come segue; - è presunta la continuità aziendale della società; - le politiche contabili devono essere applicate in maniera coerente di anno in anno come anche alle poste di natura simile nel corso dell’esercizio; - tutti gli utili e le spese relative all’esercizio in questione devono essere rendicontati con riferimento a quell’esercizio, indipendentemente dalla data in cui vengono percepiti o pagate; - l’importo di qualsivoglia posta deve essere determinato in ossequio a un principio di prudenza (ad esempio, solo i profitti realizzati possono essere riportati nel conto economico); - nel determinare l’importo aggregato di una qualsivoglia posta, è necessario determinare in separata sede l’importo di ogni singolo attivo o passivo preso in considerazione. Quando la società è una finanziaria capogruppo, in mancanza di una specifica esenzione essa è tenuta a preparare un bilancio di gruppo in cui si consolidino i risultati sia suo che delle sue controllate. Una società non è tenuta a redigere il bilancio di gruppo se è a sua volta controllata da un’altra società dell’Unione Europea e i suoi risultati sono compresi nel bilancio di gruppo del gruppo capeggiato da detta altra società. Quest’esenzione tuttavia non trova luogo quando la società è quotata in un qualsivoglia mercato mobiliare. I bilanci devono essere approvati dagli amministratori della società e sottoscritti da uno di essi per conto del consiglio di amministrazione. Una copia del bilancio deve essere inviata a tutti gli azionisti con almeno 21 giorni di anticipo rispetto all’assemblea nel corso della quale verranno presentati ai soci. Si noti che, poiché i bilanci delle società quotate sono di solito estremamente voluminosi, a dette società è consentito, previa approvazione degli azionisti tramite una procedura di approvazione statuita per legge e fermo restando l’interesse della società in tal senso, di inviare ai propri soci un “riassunto di bilancio” anziché la versione integrale del bilancio. Quand’anche una società decidesse di optare per la distribuzione di tale bilancio ridotto, qualsiasi azionista avrebbe comunque il diritto di chiedere copia della versione integrale del bilancio. Oltre ai bilanci, ogni società deve preparare il cosiddetto Directors’ Report (relazione degli amministratori), che contiene informazioni sullo sviluppo delle attività della società nell’esercizio sotto 42 osservazione, sull’eventuale dividendo consigliato e su questioni quali donazioni a carattere umanitario e politico. A partire dal 2005 gli amministratori di una società devono dichiarare, nei bilanci annuali della società, di non aver occultato al revisore dei conti alcuna informazione che sarebbero stati tenuti a comunicare. Esenzioni contabili per PMI Le piccole e medie imprese possono avvalersi di talune esenzioni rispetto ai normali obblighi di legge relativi alla redazione e alla presentazione dei bilanci annuali. Tali società non devono riportare nei loro bilanci gran parte delle informazioni dettagliate richieste alle grandi società; ad esempio, non devono rivelare il compenso pagato ai revisori contabili. Esse possono inoltre scegliere di depositare presso la Companies House una versione “abbreviata” del bilancio. F LA REVISIONE DEI CONTI Il controllo legale dei conti Fino al 1994, tutte le limited companies del Regno Unito, fatta eccezione per le società “inattive” (dormant companies), erano obbligate a sottoporre i loro bilanci annuali alla revisione da parte di un revisore esterno qualificato ed indipendente. Dal 1994 tuttavia, le private companies hanno cominciato ad essere esentate dall’obbligo di revisione sulla base di un criterio dimensionale. All’inizio la soglia di esenzione era fissata ad un fatturato di 90.000 sterline; in seguito tuttavia tale livello è stato più e più volte innalzato. Dal marzo 2004, le private companies sono esenti dall’obbligo di revisione se il loro fatturato non supera 5,6 milioni di sterline e se il dato relativo alle attività nette nello stato patrimoniale non supera 2,8 milioni di sterline. Taluni tipi di società non hanno tuttavia accesso a tali esenzioni. Tra le società escluse troviamo le public companies e le società controllate o controllanti. Inoltre, qualsiasi socio o pluralità di soci in rappresentanza di almeno il 10% dei soci o dell’azionariato della società possono richiedere che venga comunque eseguita la revisione, indipendentemente dal parere degli amministratori della società. I requisiti relativi alla nomina dei revisori e agli obblighi dei revisori sono esposti nel Companies Act 1985. Le regole contenute nell’Ottava Direttiva sull’idoneità dei revisori sono invece recepite in un’altro disposto normativo, il Companies Act 1989. 43 La nomina dei revisori contabili Ai sensi del Companies Act 1985, i revisori contabili della società devono essere nominato dai soci o dagli azionisti della società in occasione di ogni assemblea in cui vengono presentati ai soci o agli azionisti i bilanci della società. I revisori permangono in carica fino alla successiva assemblea generale nel corso della quale vengono presentati i bilanci. Indipendentemente da questa regola di fondo, di norma lo statuto della società consente di nominare un revisore per supplire a un’eventuale vacanza, ad esempio in seguito al decesso, alle dimissioni o alla sopravvenuta non idoneità di un revisore in carica. Le private limited companies possono rinunciare formalmente alla nomina o alla conferma annuale dei revisori contabili. Tale rinuncia viene sancita approvando una risoluzione in tal senso che abbia il consenso unanime di tutti i soci della società che, a norma di statuto, hanno diritto di presenza e voto alle assemblee societarie. Una volta approvata, la risoluzione deve essere depositata presso la Companies House; da quel momento i revisori contabili della società si ritengono confermati per ciascun anno successivo fino al momento in cui i revisori contabili rassegnano le dimissioni o la società approva una risoluzione che faccia decadere la precedente rinuncia. Il ruolo dei revisori contabili La legge del 1985 prevede che i revisori contabili della società redigano una relazione indirizzata ai soci in merito a tutti conti obbligatori redatti dalla società e da questa presentati ai soci nel corso del periodo di incarico dei revisori contabili. Nella relazione i revisori devono dichiarare se, a loro giudizio, il bilancio, il conto economico e le note al bilancio siano stati preparati in maniera adeguata e in conformità ai disposti di legge e se diano una rappresentazione veritiera e corretta de: - lo stato degli affari della società al termine dell’esercizio; e - gli utili o le perdite della società per quello stesso esercizio. Nel caso di una contabilità di gruppo, la relazione dei revisori deve fornire anche un’opinione sullo stato degli affari e sugli utili o le perdite delle società contemplate nell’intero bilancio consolidato. Il Companies Act 1985 dispone che i revisori effettuino le indagini che consentano loro di formulare un’opinione sulla corretta tenuta della documentazione contabile da parte della società e sulla conformità dei bilanci a detta documentazione. Laddove i revisori ritenessero che una di tali condizioni non sia soddisfatta, tale opinione andrà riflessa nella relazione di revisione. Inoltre, laddove i revisori non riuscissero ad ottenere tutte le informazioni e le spiegazioni che a loro avviso sono necessarie per la revisione, tale circostanza andrà anch’essa riflessa nella relazione. 44 La legge conferisce ai revisori il diritto di ispezionare i registri della società e di ottenere informazioni dagli amministratori della società. Le riforme previste per il 2005 richiederanno agli amministratori di fornire volontariamente informazioni ai revisori quando siano a conoscenza del fatto che le informazioni in loro possesso hanno “rilevanza sostanziale” per la revisione. Inoltre, le riforme conferiranno ai revisori il diritto di ottenere informazioni dai dipendenti della società, oltreché dagli amministratori. I revisori non devono sottoporre a revisione la relazione degli amministratori (Directors’ Report), tuttavia devono valutare le informazioni ivi contenute siano in linea con le informazioni contenute nei bilanci; in caso contrario, tale circostanza dovrà essere riflessa nella relazione di revisione. Quando un revisore si dimette dall’incarico, per qualsivoglia motivo, egli deve inviare alla società una dichiarazione formale in cui chiarisca se le sue dimissioni siano o meno informate da un qualsivoglia motivo che ritiene debba essere portato all’attenzione dei soci. In presenza di simili motivazioni, esse andranno elencate. La società dovrà a questo punto far circolare la dichiarazione del revisore ai suoi soci (sebbene, laddove ritenesse che la dichiarazione non debba essere fatta circolare, alla società è data facoltà di appellarsi al tribunale per ottenere il permesso di non far circolare la dichiarazione). Idoneità all’incarico Ai sensi del Companies Act 1989 possono essere nominati revisori di public companies esclusivamente soggetti dotati di qualifiche idonee e sottoposti ad adeguata vigilanza. La principale condizione di idoneità è che il soggetto sia iscritto presso un Recognised Supervisory Body (ente di vigilanza riconosciuto), ossia un organismo professionale approvato dal governo ai sensi della Legge allo scopo di rilasciare l’autorizzazione alla revisione contabile. Il Companies Act 1989 contiene inoltre delle disposizioni che impediscono ad un soggetto di accettare la nomina a revisore in presenza di una serie di conflitti di interesse specificamente elencati, come ad esempio nel caso in cui sia funzionario o dipendente della società. Per essere riconosciuto quale Recognised Supervisory Body, un organismo deve disporre di regole e procedure che garantiscono che esso autorizzi alla revisione contabile esclusivamente soggetti che soddisfino le condizioni elencate nella Legge. Tra le condizioni imposte dalla legge vi sono l’ottenimento di una qualifica idonea nonché i requisiti di onorabilità. La legge dispone altresì che l’organismo abbia regole e prassi tali da assicurare che i soggetti abilitati siano soggetti a regole tecniche e deontologiche e che i reclami sporti all’indirizzo degli iscritti verranno esaminati e, laddove del caso, portino all’emanazione di sanzioni disciplinari. 45 Il Companies Act 1989 ha inoltre consentito, per la prima volta, che il revisore contabile di un’entità a responsabilità limitata fosse a sua vota un’entità a responsabilità limitata, purché soddisfi i criteri di idoneità standard previsti per i revisori contabili. Novembre 2005 46