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Circolare Perdita o distruzione beni

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Circolare Perdita o distruzione beni
Circolare del 7 novembre 2011
Circolare Numero
27/2011
Oggetto
D.P.R. N. 441 DEL 10/11/1997
P a g . 1 di 5
DECRETO SVILUPPO – DECRETO LEGGE 70/2011
Sommario
PERDITA O DISTRUZIONE DI BENI – QUADRO NORMATIVO E PROCEDURE PER
VINCERE LE PRESUNZIONI DI CESSIONE
Contenuto
Il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 o “Decreto Sviluppo” introduce un insieme di
semplificazioni nell'ambito delle disposizioni tributarie, una delle quali riguarda il D.P.R. n.
441 del 10 novembre 1997 che disciplina le presunzioni di cessione ed acquisto di beni.
L'intervento, in sé molto semplice, si esaurisce nell'innalzamento della soglia del valore
complessivo dei beni oggetto di distruzione volontaria, dal quale ne consegue una più
ampia semplificazione procedurale rispetto a quella che esisteva prima.
La circolare, nel dare conto di questo intervento normativo, richiamerà più in generale
alcune questioni che derivano dalla normativa contenuta nel predetto D.P.R. 441/1997.
La presunzione di cessione
L'assenza di beni - strumentali o merci - in uno dei luoghi in cui il contribuente ha
dichiarato di svolgere l'attività d'impresa (magazzino, unità locale, ecc.) fa scattare la
presunzione della loro cessione.
Gli effetti della presunzione di cessione (o di acquisto), come la contestazione della
violazione del disposto di cui all'art. 21, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per le vendite e della
mancata regolarizzazione prevista dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, per gli acquisti,
operano esclusivamente all'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.
Tale presunzione non opera quando si dimostri che i beni sono stati:
1. impiegati per la produzione;
2. perduti, distrutti;
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3. consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti
estimatori, d'opera, d'appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro
titolo non traslativo della proprietà.
Di seguito ci si soffermerà sulla descrizione delle procedure da adottare al verificarsi di
una perdita di beni o quando l'imprenditore decida di provvedere alla loro distruzione. Le
cautele introdotte con una specifica procedura mirano ad evitare che la fittizia
distruzione di beni celi una regolarizzazione contabile del magazzino a fronte di vendite
per le quali non si è adempiuto all'obbligo della certificazione fiscale (emissione di fattura,
ricevuta fiscale, scontrino, ecc.).
Definizione di “perdita” del bene
Con “perdita” si intende il venir meno della disponibilità dei beni, da parte
dell'imprenditore, a causa di eventi fortuiti, con un evidente riferimento ad un'eliminazione
giuridica e fisica degli stessi generalmente dovuta a fatti eccezionali non riconducibili e
comunque indipendenti alla sua volontà. L'evento può generare un componente di
reddito negativo:
-
per i beni merce:
come minor rimanenza finale rispetto alle esistenze iniziali o rispetto ai beni prodotti
o acquistati;
-
per i beni immobilizzati relativi all'impresa:
come minusvalenza, purché si abbiano elementi certi e precisi a prova
dell'avvenuta perdita (art. 101, comma 5, D.P.R. 917/1986). Se il bene non è ancora
completamente
ammortizzato,
la
deduzione
del
costo
residuo
avviene
interamente nell'esercizio in cui si verifica la perdita.
Definizione di “distruzione” del bene
Per “distruzione” ci si riferisce ad una perdita dei beni dovuta a una precisa volontà
dell'imprenditore. Vi rientrano anche i casi di trasformazione in beni di più modesto valore.
Poiché la distruzione costituisce una causa di perdita, anche in detto caso
l'ammortamento (in caso di beni strumentali) cessa di essere calcolato e il costo residuo
non ammortizzato viene dedotto (art. 101, comma 1, D.P.R. 917/1986).
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Si distingue il caso della distruzione (o demolizione) volontariamente decisa dal
contribuente rispetto a quella involontaria (in quest'ultimo caso parliamo di perdita del
bene).
Procedure previste per dimostrare l’effettività della perdita
Poiché l'effettività della perdita, anche a seguito di distruzione, deve risultare da elementi
certi e precisi (art. 101, comma 5, D.P.R. 917/1986) si pone il problema della dimostrazione
mediante prove da fornire all'Amministrazione finanziaria. Sul punto intervengono i commi
3 e 4 dell'art. 2, D.P.R. 441/1997, rispettivamente per le perdite (involontarie) e per le
distruzioni (volontarie).
Distruzione volontaria:
Nel caso in cui il contribuente decida di demolire i beni mediante consegna a soggetti
autorizzati allo smaltimento o al riciclaggio dei rifiuti, la prova dell'avvenuta eliminazione è
costituita dall'apposito formulario di identificazione (art. 193, D.Lgs. 152/2006).
L'eventuale provento derivante dalla vendita del materiale-rifiuto costituisce plusvalenza
o ricavo a seconda che si tratti, rispettivamente, di beni strumentali o beni merce.
In mancanza di tale documento, si deve attivare una particolare procedura, di seguito
descritta, al fine di fornire elementi certi per considerare effettivamente usciti dal
patrimonio dell'impresa i beni e in modo da avere una prova per vincere le presunzioni di
cessione (art. 2, comma 4, D.P.R. 441/1997).
Gli adempimenti da effettuare sono i seguenti (C.M. 193/1998):
1. comunicazione preventiva su apposito modello ministeriale (al momento non
ancora approvato; nell'attesa si effettua su carta libera) da inviare all'Agenzia delle
Entrate e al Comando della Guardia di finanza competenti in relazione al luogo
ove avviene la distruzione. La comunicazione deve pervenire agli Uffici almeno 5
giorni prima dell'operazione di distruzione, al fine di permettere agli Uffici di
presenziare alle operazioni. La presenza dei funzionari degli Uffici dovrebbe
costituire la regola: essi devono, infatti, riscontrare per iscritto, anche a mezzo fax,
la comunicazione del contribuente, confermando, in tal modo, la propria presenza
alle operazioni (C.M. 241/1998). Nel dubbio è opportuno che il contribuente chieda
la partecipazione di un notaio.
La comunicazione deve contenere: il luogo, la data e l'ora in cui verranno poste in
essere le operazioni, le modalità di distruzione; la natura, qualità e quantità dei
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beni; l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da
distruggere, nonché il valore ottenibile dalla distruzione. È opportuno che la
comunicazione venga inviata anche al Presidente del Collegio sindacale (se la
società è soggetta al controllo legale dei conti) a motivo delle esigenze
informative legate alla funzione di detto organo societario;
2. redazione di apposito verbale dello svolgimento delle operazioni effettuate che, in
assenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, viene compilato dal notaio
che abbia presenziato; nel caso in cui l'ammontare dei beni distrutti o trasformati
non sia superiore a euro 5.164,57 (con il “Decreto Sviluppo” il limite è passato ad
euro 10.000 dal 14.5.2011) il verbale può essere sostituito da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa, si ritiene, al notaio (o altro pubblico ufficiale)
presente. Dal verbale (o dalla dichiarazione sostitutiva) devono risultare: luogo,
data e ora in cui avvengono le operazioni nonché il costo, la natura, la qualità e la
quantità dei beni distrutti;
3. emissione di un documento di trasporto (D.P.R. 472/1996) progressivamente
numerato dall'emittente, nel caso in cui si proceda alla movimentazione dei beni
ottenuti dalla distruzione. Evidentemente si fa riferimento a beni, originati dalla
distruzione, aventi una qualche rilevanza economica (es. rottami di ferro).
È possibile derogare alla procedura descritta nei casi di urgenza: è necessaria la presenza
di un notaio che indicherà nel verbale, oltre alle informazioni descritte al punto 2 di cui
sopra, i motivi che hanno reso necessario l'urgente distruzione. Successivamente viene
inviata agli Uffici la comunicazione di cui al punto 1.
Perdita o distruzione fortuita (involontaria):
Si può trattare di eventi che rientrano nel normale rischio legato all'attività d'impresa (ad
es. un bene che distrattamente cade a terra e si rompe) oppure ad altri eventi
imprevedibili di maggior entità non dipendenti dalla volontà dell'impresa (ad es. alluvioni,
terremoti, incendi, ecc.).
Generalmente le imprese si cautelano con idonee coperture assicurative che coprono
alcuni rischi. La perdita fortuita viene comprovata da idonea documentazione rilasciata
da un organo della pubblica Amministrazione (ad es. rapporto dei Vigili del Fuoco o
denuncia di furto alle autorità di polizia) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (cd. autocertificazione) resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o
dalla data in cui se ne ha conoscenza, da cui risulti il valore complessivo (sulla base del
prezzo di acquisto) dei beni perduti (art. 2, comma 3, D.P.R. 441/1997).
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L'autocertificazione non va inviata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, ma va
soltanto sottoscritta entro il termine dei 30 giorni e, se richiesta, esibita agli organi di
controllo, i quali possono anche chiedere che vengano forniti i criteri e gli elementi in
base ai quali la società ha determinato il valore indicato (C.M. 25.1.2002, n. 6/E).
In caso di distruzione disposta da pubblica autorità non occorre seguire questa
procedura: l'atto di disposizione rilasciato fa venir meno l'obbligatorietà di qualsiasi
adempimento, poiché l'ordine impartito formerà oggetto di verifica da parte dell'organo
amministrativo che lo ha impartito (R.M. 9.8.1999, n. 136).
Infine, la C.M. 29.9.1988, n. 23, che chiarisce le modalità di formazione della prova
documentale per attestare l'avvenuta distruzione dei beni dell'impresa, precisa che le
procedure generalmente previste non si applicano nei casi di distruzione ricorrenti per
alterazione naturale dei prodotti, o per sfridi o cali naturali.
Al riguardo, la prova della distruzione dei beni merce può essere fornita con qualsiasi
mezzo: tra questi, rientra sicuramente la redazione di un verbale di parte, controfirmato
dagli organi di controllo contabile, quali sindaci, revisori e amministratori.
Ovviamente, non opera la presunzione di cessione qualora i beni siano ceduti ad altro
soggetto con emissione di regolare fattura.
Restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed assistenza porgiamo cordiali
saluti.
Studio Brunello & Partner
Dott. Daniele Liviero
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