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gli adempimenti per la "distruzione dei beni"
STUDIO DOTT. BONVICINI n. 8 del 10 luglio 2003 GLI ADEMPIMENTI PER LA "DISTRUZIONE DEI BENI" Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata. Qual è la procedura da seguire per poter procedere alla suddetta distruzione e vincere eventuali contestazioni da parte della Guardia di Finanza? La norma Nel D.P.R. n. 441/1997 viene indicata le procedura che deve essere seguita per poter legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore. Nel decreto viene infatti precisato che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata da: • comunicazione • verbale • documento di trasporto La comunicazione Come primo adempimento è necessario predisporre una apposita comunicazione scritta che deve essere inviata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza. Dove spedire la comunicazione • Amministrazione Finanziaria • Guardia di Finanza Questa comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima rispetto alla data di effettuazione delle operazioni previste e deve indicare: • luogo; • data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni stesse; • le modalità di distruzione o di trasformazione; • la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. La comunicazione non è necessaria qualora la distruzione venga disposta da un organo della Pubblica Amministrazione. Il verbale E' opportuno redigere anche un apposito verbale relativo alla distruzione dei beni da parte di : • da pubblici funzionari; • da Ufficiali della Guardia di Finanza • da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, Chi redige il verbale • pubblici funzionari • Ufficiali della Guardia di Finanza • Notai ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge n. 15/1968) nel caso in cui l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 5.164,5 (dieci milioni di lire). Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, qualità e quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Quando il verbale non è necessario Nel caso in cui l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 5.164,57 (dieci milioni). In tale circostanza occorre semplicemente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge n. 15/1968). Il documento di trasporto Deve essere altresì redatto un documento di trasporto (D.P.R. n. 472/1996), progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. Quando non è necessaria la "distruzione di beni" Occorre innanzitutto inquadrare in modo corretto la fattispecie della "distruzione dei beni". E' obbligatorio procedere nei modi e nei termini sopra specificati nel caso di operazioni rese necessarie per eliminare (o quanto meno trasformare, recuperando almeno una parte del materiale) merci e beni avariati e pericolosi che non è più possibile immettere sul mercato. A volte si tratta di eliminare prodotti alimentari "scaduti" e ritirati dal commercio, oppure si tratta di trasformare o di eliminare apparecchi, strumenti o elettrodomestici pericolosi o con difetti di fabbricazione, non più a norma. Si è al di fuori di queste ipotesi quando le operazioni di eliminazione di determinati beni, non più utilizzabili (o cedibili sul normale circuito commerciale) per obsolescenza o perché di qualità scadente, fuori moda etc., si effettuano mediante la "cessione" dei beni in questione, anche se a prezzi molto ridotti o di "realizzo". A questo riguardo si deve ricordare che - contrariamente a quanto ancora oggi taluno crede - non esiste alcun vincolo di prezzo "minimo" o "valore normale" sul quale si deve applicare l'IVA, quando si tratti di cessioni di prodotti o beni a basso o bassissimo prezzo. La condizione da rispettare è esclusivamente quella che prevede l'applicazione dell'imposta sul corrispettivo convenuto e che sarà effettivamente regolato fra le parti. Si deve in sostanza sottolineare la stretta connessione tra le problematiche che riguardano le disposizioni e le procedure che riguardano l'eliminazione e la distruzione di beni, e le cessioni, anche a prezzi ridottissimi, dei beni stessi, quando ovviamente questi abbiano ancora un valore residuo. LA SOLUZIONE Nessun adempimento occorre qualora la merce viene ceduta a prezzi minimi o a valori di “realizzo” È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere ad un rottamaio determinati beni inservibili o che devono essere sostituiti è più semplice di quella della "distruzione interna" che prevede l'osservanza di una complessa procedura. Dott. Bonvicini