Comments
Description
Transcript
La pena di morte nel mondo
La pena di morte nel mondo Lo Stato non può chiedere ai cittadini di non uccidere mai se poi lui stesso trova delle buoni ragioni per uccidere. (Cesare Beccaria) Beccaria) LA PENA DI MORTE Eliminazione fisica di un individuo ordinata da un tribunale in seguito ad una condanna. Il primo stato ad abolire la pena di morte è il Granducato di Toscana nel 1786. In Italia la pena di morte è espressamente vietata dalla nostra Costituzione anche se solo nel 1994 è stata abolita la pena di morte comminata da corte marziale. L’ultima esecuzione è avvenuta nel 1947. 1 LA PENA DI MORTE Lo Stato Vaticano ha mantenuto nel suo ordinamento la pena di morte, abolendola solo nel 2001. L’ultima esecuzione è avvenuta nel 1870 (ghigliottina). Papa Giovanni Paolo II affermò che il diritto alla vita è il fondamento di ogni altro diritto. Nel Catechismo del 1997 si afferma: “L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani”. LA PENA DI MORTE La proibizione della pena di morte non è stata esplicitamente inserita nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 (scelta consapevole: per es. è stato inserito “divieto di tortura con scosse elettriche o con uso di corde”) 2 MORATORIA INTERNAZIONALE DELLA PENA DI MORTE Dopo 13 anni di tentativi falliti, è stata approvata il 18 dicembre 2007 dall'Assemblea generale dell’ONU con 104 voti a favore, 54 contro e 29 astenuti. Tale proposta è stata fortemente sostenuta dal governo italiano. E' la prima volta nella storia. Ha un'importanza storica senza precedenti, paragonabile forse all'abolizione della schiavitù, un profondo significato morale e un forte impatto politico. MORATORIA INTERNAZIONALE DELLA PENA DI MORTE Ma: ancora non definisce con decisione che la pena di morte è una violazione dei diritti umani (l’ art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti umani dice: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona). è un ordinanza di sospensione non vincolante; ha un valore puramente simbolico. non è un divieto assoluto come accade invece per la tortura o per altre gravi violazioni dei diritti umani. 3 LA SITUAZIONE NEL MONDO OGGI (2007) I paesi o i territori che hanno deciso di abolirla per legge o in pratica sono oggi 146, 146, così suddivisi: Stati abolizionisti: 93 Abolizionisti per crimini ordinari: 9 Abolizionisti di fatto (non eseguono condanne da almeno 10 anni): 39 Paesi della UE che attuano una moratoria delle esecuzioni e che si sono impegnati ad abolire la pena di morte: 1 (Russia) Paesi che attuano una moratoria delle esecuzioni: 4 Mantenitori: 51 (tra le democrazie liberali: Usa, Giappone e Corea del Sud; in Europa la Bielorussia) Bielorussia) 4 Le esecuzioni nel 2005 e nel 2006 2005: 2005: 5494 esecuzioni effettuate in 24 paesi 2006: 2006: 5628 esecuzioni effettuate in 27 paesi Il 91 per cento delle pene eseguite nel mondo si concentra in pochi Paesi: Cina, Iran, Iraq, Sudan, Pakistan e Usa. In Europa c’è il caso della Bielorussia, Bielorussia, che prevede la pena di morte, considerata segreto di stato, per 14 reati: da giugno 2005 a giugno 2006 si sono contate cinque esecuzioni; e il governo di Minsk non mostra certo un volto comprensivo: il corpo dei condannati non viene restituito alle famiglie, alle quali non viene neppure comunicato il luogo della sepoltura. Le esecuzioni nel 2006: 5.628 in oltre 27 nazioni - Cina: almeno 5.000 - Iran: 215 (113) - Pakistan: 82 (42) - Iraq: almeno 65 - Sudan: almeno 65 - Stati Uniti: 53 - Arabia Saudita: 39 - Yemen: Yemen: 30 - Vietnam: almeno 14 - Kuwait: almeno 11 - Somalia: almeno 7 - Singapore: almeno 5 - Egitto: almeno 4 - Giordania: almeno 4 - Bangladesh: Bangladesh: 4 - Giappone: 4 - Malaysia: 4 - Corea del Nord: almeno 3 - Bahrein: 3 - Bielorussia: Bielorussia: 3 - Indonesia: 3 - Mongolia: 3 - Siria: 2 - Uganda: 2 - Botswana: Botswana: 1 - Emirati Arabi Uniti: 1 - Guinea Equatoriale: 1. Non risultano esecuzioni nel 2006 in Libia, Taiwan, Uzbekistan e nei territori amministrati dall'Autorità Nazionale Palestinese; in tutti ne erano però state effettuate durante il 2005. (Ultimo rapporto di “Nessuno Tocchi Caino” - 30 agosto 2007) 5 Le esecuzioni nei primi nove mesi del 2007: alcuni dati 844 da gennaio a settembre, senza considerare le condanne a morte morte eseguite in Cina. Iran: 166 Arabia Saudita: 121 (126 minorenni nel braccio della morte) Usa: 42 (nel 2006: 53) Iraq: 31 Vietnam: 17 Giappone: 6 Kuwait: 9 Pakistan: 4 Giordania: 4 Bangladesh: Bangladesh: 6 Il caso Cina In Cina, dove si consumano l'80 per cento di tutte le esecuzioni, esecuzioni, considerate segreto di Stato, non esiste un numero ufficiale: le cifre dedotte dalle informazioni dei tribunali locali - almeno 1010 condanne nel 2006 - lasciano ampi coni d'ombra sui numeri reali. Amnesty e la fondazione Dui Hua, Hua, organizzazione no profit con sede negli Usa, ne stimano tra le 7.500 e le ottomila l'anno. Una certa certa evoluzione del diritto ha ridotto le modalità di esecuzione - un tempo si applicavano pratiche tipo l'asportazione della pelle o lo squartamento dove il corpo veniva legato a quattro cavalli fatti partire improvvisamente in diverse direzioni - ma restano ancora tanti i reati punibili con la morte. Sono 68 reati per cui, secondo il codice penale del 1997, è prevista prevista la pena di morte: meritano la pena capitale i contraffattori di banconote e fatture, i protettori di prostitute, i tombaroli e chi chi ruba petrolio lungo gli oleodotti, i trafficanti di droga e i colpevoli colpevoli di illeciti finanziari. 6 Il caso Cina Nel 2008 si volgeranno le Olimpiadi per cui la scelta del governo governo cinese è quella di offrire un’immagine pubblica “diversa”: così, il 14 settembre 2007, la Corte suprema ha reso pubblico questo comunicato (l'ordine è stato poi comunicato alle corti provinciali): provinciali): "La pena capitale deve essere riservata solo ad un numero estremamente ridotto di chi si è reso responsabile di reati gravi". gravi". Secondo le nuove disposizioni, i delitti passionali come l'omicidio l'omicidio di un familiare o di un vicino di casa, non dovrebbero più automaticamente risultare in una condanna a morte se viene pagata pagata un'adeguata compensazione alla famiglia della vittima. Chi è stato stato condannato per reati finanziari ed economici dovrebbe anche poter poter ottenere una pena ridotta a patto che collabori con le autorità e contribuisca al recupero del denaro sottratto. La situazione negli USA Nel 2006 53 le persone giustiziate (erano state 60 nel 2005 e 59 nel 2004). Il governo degli Stati Uniti non ha votato per la moratoria, né avrebbe potuto, perché, a parte qualche delitto che ricade sotto la giurisdizione dei tribunali federali ed è punibile con la morte, sono i singoli Stati, e non il Presidente né il Parlamento, che possono decidere delitti e castighi, prerogative delle autonomia locali. Da quando è stata ripristinata la pena di morte (nel 1976) ci sono state oltre 1000 esecuzioni. 7 La situazione negli USA Il 13 dicembre 2007 anche il New Jersey è ha abolito la pena di morte (in realtà tale Stato non metteva a morte nessuno dal 1963), diventando diventando il primo Stato americano che ha soppresso la pena capitale per legge legge da quando venne ripristinata nel 1976 dalla Corte Suprema (Gli ultimi ultimi Stati degli Usa ad aver abolito la pena di morte erano stati lo Iowa e il West Virginia, nel 1965). Sono saliti quindi a 13, su 50, gli Stati americani dove il boia non uccide più. Anche negli altri Stati che la prevedono - 37 - da settembre vige un regime di moratoria di fatto delle esecuzioni, da quando il 25 settembre settembre 2007 la Corte Suprema ha deciso di valutare la costituzionalità del sistema sistema dell'iniezione letale (l’ Ottavo emendamento della Costituzione infatti proibisce le punizioni ‘crudeli’), l'unico ormai in vigore tranne tranne che in Nebraska, dove viene impiegata ancora la sedia elettrica. Ma in Texas, Tennessee, Virginia, Missouri, Georgia e Utah è in corso una discussione discussione per estendere la pena anche ad altri reati. In particolare, in Georgia Georgia si propone di non chiedere più l'unanimità dei giurati, mentre lo Utah ha votato votato una legge che prevede la morte per chi uccide un minore di 14 anni. Il 16 aprile 2008 la Corte suprema degli Stati Uniti a grandissima grandissima maggioranza ha infine confermato l'uso delle iniezioni letali per per le . esecuzioni: la prima esecuzione è stata effettuata in Georgia il 6 maggio 8 Usa: il caso di Daryl Holton Il 12 settembre 2007, nello Stato del Tennessee (nel carcere di massima sicurezza di Riverbend, Riverbend, nei pressi di Nashville), la sedia elettrica è stata impiegata per la prima volta dopo 47 anni: Daryl Holton, Holton, 45 anni, che nel novembre 1997 uccise i suoi tre figli e la la figlia della sua compagna compagna ha scelto egli stesso di morire sulla sedia elettrica (sono state necessarie necessarie due scosse da 1.750 volt) e ha rifiutato ogni appello. La legge del Tennessee dà la scelta ai condannati a morte se il reato è stato commesso prima del 1999 e Holton, Holton, un veterano della prima guerra del Golfo, ha scelto la tradizionale sedia elettrica. L'esecuzione ha ha aperto una serie di dubbi oltre ad innescare numerose polemiche. Holton, Holton, che sosteneva di meritare la morte e non ha mai voluto fare appello, era probabilmente uno squilibrato, o come molti veterani di guerra era era almeno instabile di mente. Teoricamente la sedia elettrica uccide in poco più di 30 secondi, secondi, «cuocendo» cuocendo» il condannato a morte grazia all'alta tensione. La sedia di Riverbend, Riverbend, costruita nel 1989 e mai utilizzata, ha una tensione di 1.750 volt, mentre secondo alcuni esperti ce ne vorrebbero almeno 2.000 per uccidere rapidamente e senza troppo dolore. La sedia elettrica è autorizzata autorizzata ancora oggi in dieci Stati dell'Unione, ma tranne che nel Nebraska, dove dove è l'unico sistema in vigore, negli altri nove tutti i condannati a morte hanno hanno il diritto, se alcune condizioni vengono rispettate, di scegliere tra sedia elettrica e iniezione letale. L'ultima esecuzione con una sedia elettrica era era avvenuta poco più di un anno prima, il 20 luglio 2006, in Virginia. Il caso Iran e la pena di morte nei paesi islamici Iran: al 20 febbraio 2008 già 45 esecuzioni (ben 10 sono stati uccisi uccisi in un solo giorno, proprio il 20 febbraio); nel 2007 sono state 298 (nel 2006 almeno 215, nel 2005 113). Il paese del presidente Mahmoud Ahmadinejad vanta anche un altro primato: quello del più alto rapporto tra esecuzioni e numero di abitanti. I boia iraniani nel 2006 hanno giustiziato anche sette bambini, nonostante questo violi la Convenzione sui diritti del Fanciullo, Fanciullo, ratificata - in teoria - dall'Iran: sono infatti punibili i maschi sopra i 15 anni e le femmine sopra i 9 anni. in Iran, e in altri paesi mussulmani, vige la sharia, l'applicazione alla giustizia della traduzione letterale del Corano. E la legge islamica islamica ha armato la mano del boia 541 volte nel 2006 (l'anno prima erano 302) 302) in sedici paesi a maggioranza musulmana. La sharia prevede, tra i metodi di uccisione, anche l'impiccagione, la fucilazione e la decapitazione (quest'ultima viene usata solo in Arabia Saudita: dove sono ne sono registrate, solo nei primi sette mesi del 2007, ben 119 esecuzioni). Senza dimenticare la lapidazione, forse forse il mezzo che suscita più orrore in Occidente: morire sotto una pioggia pioggia di pietre (e i sassi devono piccoli, perché non devono uccidere subito), subito), mentre si è interrati fino alla vita, se uomini, o fino alle ascelle, ascelle, se donne, è spesso lungo e molto doloroso. 9 In Africa L'Africa è il continente in cui "la catena perpetua della vendetta e l'eterna vicenda di Caino e Abele hanno forse avuto una delle rappresentazioni più tragiche e attuali", come scrive il Romano Prodi nell'introduzione all'analisi di Nessuno tocchi Caino. Ma l'Africa nonostante registri nel 2006 ben 80 esecuzioni (erano 19 l'anno prima) si è schierata con la campagna per la moratoria universale della pena capitale: su 53 Paesi, 13 sono abolizionisti per legge e 20 sono abolizionisti nella pratica. L’ultimo paese ad aver annunciato l’abolizione della pena capitale è il Ruanda: per questo il riconoscimento di "Abolizionista dell'anno 2007" verrà consegnato al presidente di questo paese, Paul Kagame. Kagame. A FAVORE A favore della pena di morte: 1. È un efficace deterrente. 2. E’ un impedimento al reiterarsi di reati gravissimi. 3. È una punizione esemplare per i reati più gravi 4. E’ un supporto al funzionamento del sistema carcerario (carceri troppo affollate, spese per il mantenimento dei detenuti). 5. Chi ha commesso reati gravissimi ha perso il diritto di essere trattato al pari degli altri cittadini. 10 CONTRO 1. E’ una procedura inumana (anche per il periodo di Detenzione prima dell’esecuzione) 2. Possibilità di errore 3. Non è un deterrente (sono troppo poche le condanne perché lo sia) 4. Esecuzione della sentenza avviene dopo anni, quando la memoria del fatto non è più forte come prima (vendetta) 5. Spesso è utilizzata contro minoranze o come arma di repressione 6. Il suo impiego ha effetti devastanti su tutto il sistema dei diritti umani CONTRO 7. E’ una risposta troppo semplicistica a problemi complessi 8. E’ uno strumento di oppressione 9. Chi ha commesso un reato gravissimo non può vedersi sospesi i propri diritti fondamentali, che non sono privilegi che si perdono o acquisiscono a seconda di come ci si comporta. 9. La vita umana non appartiene allo Stato 11 ALCUNI CONCETTI PENA TORTURA VIOLENZA PERDONO DIRITTO ALLA VITA ETICA DELLA VITA Cominciamo dal concetto di PENA Definizione: è la sanzione con cui viene, nell’ambito di un processo penale, punito il colpevole di un reato. Possiede tre caratteristiche: è afflittiva, è personale, è dotata di idonee garanzie sul piano sostanziale e processuale. 12 LA PENA E’ AFFLITTIVA E’ una punizione (e dovrebbe essere, quindi, un deterrente) e deve essere, secondo i trattati internazionali, umana, cioè vige il divieto di sottoposizione a tortura, a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti. Per es. la nostra Costituzione prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e non ammette la pena di morte. LA PENA E’ PERSONALE La pena investe l’autore di un reato sotto diversi profili: 1.può gravare sui suoi beni (pena pecuniaria) 2.può gravare (privare o limitare) sulla sua libertà personale, in quanto bene posseduto da tutti ed in grado, per questo, di assicurare parità di trattamento. 13 GARANZIE SOSTANZIALI E PROCESSUALI Proprio per il fatto che le pene riguardano i beni più importanti dell’individuo devono essere introdotte garanzie sul piano sostanziale e processuale: la colpevolezza deve essere accertata con sicurezza; l’individuo deve essere difeso dagli abusi del potere, giudicato in maniera imparziale (diritto al giusto processo), ecc. LE FUNZIONI DELLA PENA Varie teorie, suddivise in assolute e relative: 1. Teorie assolute: la pena ha funzione retributiva: è la giusta ricompensa dopo che è stato commesso un reato, cioè ristabilisce un ordine sociale. 2. Teorie relative: la pena ha funzione deterrente: serve per impedire che vengano commessi o reiterati i reati. 14 LE FUNZIONI DELLA PENA Lo scopo può essere raggiunto o attraverso l’incapacitazione dell’autore del reato (che non è più in grado di nuocere alla società) o attraverso la rieducazione del soggetto: risocializzazione e superamento del sistema carcerocentrico mediante pene detentive brevi (pene pecuniarie, libertà controllata o semidetenzione, lavoro sostitutivo, ecc.). CONCETTO DI VENDETTA Nelle culture occidentali la vendetta è stata confinata nell’ordine degli istinti umani. Nella cultura cinese non esiste una parola equivalente, ma due ideogrammi che significano restituzione e ripetizione. Alla vendetta è sostanzialmente estranea ogni considerazione sull’offensore: ciò che conta è l’azione offensiva. 15 CONCETTO DI VENDETTA E’ un rito: viene contratto un debito e la vittima (o chi per essa) diventa creditrice. Si crea un obbligo regolato dalle leggi dello scambio. L’equilibrio può essere ricostruito solo attraverso la ripetizione di un atto e il ripagamento di un equivalente dolore. Si pensa di recuperare, di vedersi restituita un’integrità infranta, un qualcosa che è andato perso. DALLA VENDETTA ALLA PENA Il sistema giudiziario amministra e razionalizza la vendetta. L’agire viene trasferito da una giustizia lasciata alle regole della vittima e del suo gruppo di appartenenza ad una giustizia governata dall’intervento di un terzo. 16 IL CONCETTO DI PERDONO Un rabbino chiede: “Chi è l’eroe più grande di tutti gli eroi? Colui che fa del nemico il proprio amico”. Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo fanno del perdono una pratica vitale per l’integrità dei rispettivi gruppi religiosi (così come della pena). IL CONCETTO DI PERDONO E’ una risposta al male a metà strada tra l’amnesia e la vendetta. Non si deve guardare al passato ma nello stesso tempo non si deve ignorare il male subito né giustificarlo. Presuppone il riconoscimento dell’altro come individuo dotato di diritti. 17 IL CONCETTO DI VIOLENZA Comportamento aggressivo e scomposto diretto a procurare un male o un’offesa (in altri o sulle cose). E’ una violazione, un oltrepassare un limite, un divieto, è trasgressione. Alcuni la giudicano vigliacca, perché non è un mezzo tra altri per raggiungere uno scopo, ma la scelta deliberata di raggiungere lo scopo con qualsiasi mezzo. Con la violenza non viene garantito il mantenimento dell’ordine sociale. CONCETTO DI TORTURA E’ l’unica forma di violenza non reciproca. E’ vietata da molti strumenti internazionali perché viola la dignità e l’integrità umana (l’art. 5 della Dichiarazione Universale dei diritti umani recita: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”). 18 I DIRITTI DEGLI ACCUSATI E DEI SOSPETTATI Diritto ad un giusto processo (tribunale indipendente, imparziale, stabilito per legge; diritto ad un processo pubblico, “trasparente”; durata ragionevole del processo; presunzione di innocenza; assistenza legale; diritto al silenzio) Diritto al confronto con il proprio accusatore Divieto di tortura del sospettato IL CONCETTO DI DIRITTO ALLA VITA E’ il diritto sacro, inviolabile, fondamentale, che precede tutti gli altri e senza di esso gli altri non avrebbero senso. Non si deve confondere il diritto alla vita (diritto di chi è già nato) con il diritto a nascere. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. 19 LE MODALITA’ DI ESECUZIONE Nella storia sono stati usati molti modi per applicare la pena di morte. Con l’introduzione della ghigliottina si è cercato di rendere più “umani” tali metodi. Così è avvenuto negli Stati Uniti con l’introduzione della sedia elettrica (1888) e poi dell’iniezione letale. L’esecuzione è sempre pubblica. LE MODALITA’ NELLA STORIA Esempi: Crocifissione: pena di morte e tortura insieme, considerata umiliante a tal punto che non poteva essere comminata a un cittadino romano, ma solo a schiavi e stranieri. Normalmente la crocifissione era preceduta dalla flagellazione per stillicidia emittere animam (perdere la vita attraverso una lunga agonia): esibizione del condannato era pubblica. 20 LE MODALITA’ NELLA STORIA Garrota o garrotta: utilizzata in Spagna dal 1822 al 1978 (anno in cui la Costituzione abolì la pena di morte). È costituita da un cerchio di ferro fissato ad un palo, che viene stretto mediante una vite attorno al collo del condannato, fino a provocarne la morte per strangolamento. Usata per l'ultima volta in Spagna il 2 marzo del 1974. È da questo tipo di esecuzione che nasce la formula espressiva "giro di vite" per indicare l'inasprimento della pena per un determinato reato. Il meccanismo può essere interrotto in qualsiasi momento: è tortura che non si ferma fino alla morte. LE MODALITA’ NELLA STORIA Nella Bibbia la punizione del fuoco (Serifa) non è riferita al rogo come oggi lo intendiamo: ai condannati veniva fatto ingerire piombo fuso provocando la morte istantanea del reo dovuta alla distruzione delle vene e delle arterie del collo. La Serifa fu una delle quattro pene di morte prescritte dal libro sacro (lapidazione, (lapidazione, decapitazione e impiccagione). impiccagione). Nel Medioevo il rogo (riservato agli eretici, ai condannati per stregoneria e sodomia) serviva come purificazione totale dal male e la riduzione in cenere del corpo impediva, secondo l'ideologia cristiana, la resurrezione nel giorno del giudizio universale: universale: era quindi n'esecuzione sia corporale che spirituale 21 LE MODALITA’ NELLA STORIA In Francia: - l'impiccagione era riservata ai contadini - la decapitazione ai nobili: viene considerata una pena “onorevole”; al contrario della Cina dove era considerata peggiore dello strangolamento perché, secondo la religione tradizionale, i corpi devono rimanere intatti - la ruota era riservata ai colpevoli dei delitti più atroci - il rogo ai delitti contro la religione - lo squartamento ai delitti contro lo Stato (il corpo non rimane intatto: possibilità di esporre in più luoghi pubblici il “corpo” del condannato, mancata “resurrezione” per il giudizio finale (il caso inglese). I METODI MODERNI Stanze sterili, illuminate in modo da sembrare luoghi clinici. Luoghi vissuti come sedi di rituali pubblici (presenza del pubblico). Il rituale della messa a morte del condannato sembra pulito, semplice, silenzioso, indolore (medicalizzazione della pena di morte). 22 LE OMEGA SUITES La Yellow Mama della prigione di Atmore in Alabama Prigione di Greensville in Virginia LE OMEGA SUITES Patibolo della prigione di Smyrna, nel Delaware Illinois, Texas, North Carolina e Mississippi 23 LE OMEGA SUITES Camera a gas in Arizona Dalla “parte dell’esecutore” Una riflessione Lo Stato non può porsi sullo stesso del singolo individuo. L'individuo singolo agisce per rabbia, per passione, per interesse, interesse, per difesa. Lo Stato risponde meditatamente, riflessivamente, razionalmente. Anch'esso ha il dovere di difendersi. Ma è troppo più forte del singolo individuo per aver bisogno di spegnerne la vita vita a propria difesa. Lo Stato ha il privilegio e il beneficio del monopolio monopolio della forza. Deve sentire tutta la responsabilità di questo privilegio e di questo beneficio. Capisco benissimo che è un ragionamento arduo, astratto, che può esser tacciato di moralismo ingenuo, di predica predica inutile. Ma cerchiamo di dare una ragione alla nostra ripugnanza alla pena di morte. La ragione è una sola: il comandamento di non uccidere. (Norberto Bobbio). Bobbio). 24 Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le guerre e le passioni hanno insegnato a spargere sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e formalità. (Cesare Beccaria) Ultimi aggiornamenti Fortunatamente, negli ultimi anni, anche grazie alla moratoria, i paesi abolizionisti sono sempre più numerosi: secondo l’associazione “Nessuno tocchi Caino”, in pratica sono oggi (2009) 151. Di questi, i Paesi totalmente abolizionisti sono 96; gli abolizionisti per crimini ordinari sono 8; quelli che attuano una moratoria delle esecuzioni sono 5; i Paesi abolizionisti di fatto, che non eseguono sentenze capitali da oltre dieci anni o che si sono impegnati internazionalmente ad abolire la pena di morte, sono 42. In 46 paesi però nel 2008 era ancora in vigore la pena di morte (a fronte dei 49 del 2007, dei 51 del 2006 e dei 54 del 2005), e le l esecuzioni sono state almeno 5.727 (a fronte delle almeno 5.851 del 2007 e delle almeno 5.635 del 2006). Negli Usa, in particolare, il 2008 ha registrato “solo” 37 esecuzioni, il numero più basso a partire dal 1999, quando si raggiunse il numero record di 98 esecuzioni. l numero complessivo di detenuti nei bracci della morte, a fine 2008, era sceso a 3.297, il numero più basso dal 2000, anno in cui si registrò il record di 3.593 detenuti. Ancora, il 18 marzo 2009, il New Mexico ha abolito della pena di morte: si tratta dela seconda abolizione registrata negli Usa in oltre quarant’anni, dopo quella in New Jersey del dicembre 2007. 25