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Milano Finanza - Mezzanotte Consulting
SPECIAL ADVERTISING SECTION Come nasce il successo nel retail e nella ristorazione Management e business development sono competenze imprescindibili. L’esperto spiega come un progetto di sviluppo distributivo può diventare un grande successo U n grande centro commerciale, un centro città molto frequentato, un outlet molto pubblicizzato: non basta esserci. Per garantire grandi volumi di vendita bisogna rispettare una serie di parametri specifici, frutto di ricerche, studi ed esperienze. “Meglio un grande o un piccolo punto vendita? Accanto a quali altri brand conviene collocarsi? Vicino o lontano dal supermercato? Quante vetrine? Ma il Centro Commerciale funziona davvero?” Queste sono solo alcune delle domande alle quali serve rispondere con criterio quando si vuole valutare un’apertura” spiega il dr.Ruggero Mezzanotte, fondatore di Fouremme Management Consulting srl e della sua divisione MezzanotteConsulting, realtà di consulenza con dieci anni di attività ed esperienze di successo. “Cadere in errore è facile. E quello che poteva sembrare all’inizio un investimento dal successo garantito può trasformarsi in poche settimane in un clamoroso e doloroso insuccesso”. Ruggero Mezzanotte è forte di tante esperienze di successo che dimostrano come le giuste competenze, in questo settore, possono determinare il destino di un brand. Nel 1988 è nominato amministratore delegato della società Commerciale Immobiliare Atena S.p.A e, nel 1994, direttore della Direzione centri commerciali di GS S.p.A. Nel 2000, in seguito all’acquisizione di GS da parte di Carrefour, diventa responsabile della gestione di tutti i centri commerciali del Gruppo, fino al 2002, quando, dando vita a Fouremme Management Consulting, ha voluto garantire in prima persona il rapporto con i clienti. “In questo delicato settore la consulenza è positiva se sai con chi parli” ci spiega, “perché è un settore nuovo e l’esperienza personale ha una enorme importanza”. In Fouremme Management Consulting, Ruggero Mezzanotte ha maturato un background di affidabilità, professionalità e riservatezza. I suoi “punti chiave” sono la consulenza, gli studi e le analisi di mercato nel mondo del retail e della ristorazione, per sviluppare concetti distributivi, principalmente nell’ambito dei centri commerciali, degli outlet e di altre nuove e moderne forme distributive. “Noi ci muoviamo su più aree di business. La prima è lo sviluppo distributivo,definendo i criteri per attivare la ricerca delle possibili best locations e assistendo l’azienda cliente nella ricerca delle stesse;mettiamo a disposizione un sistema di valutazione dei potenziali di fatturato e attiviamo i contatti con i principali operatori del settore. La seconda area è lo sviluppo commerciale: forniamo la nostra “expertise” nello sviluppo di prodotti o servizi da testare e poi lanciare sul mercato. Infine, seguiamo i progetti commerciali, aiutando le aziende con analisi di fattibilità e di redditività degli investimenti, elaborando un business plan e verificando le potenzialità di successo”. Il “vantaggio competitivo” di Ruggero Mezzanotte, che conosce tutti i player del mercato, tratta direttamente con i managers delle aziende e conosce da vicino tutte le regole del gioco, è consigliare al meglio in quale contesto distributivo posizionare un punto vendita o un prodotto. Ruggero Mezzanotte ha anche sviluppato una particolare esperienza nel settore ristorazione, avendo lavorato per molti anni nel gruppo Autogrill ,del quale è tuttora consulente. “Si tratta di operazioni più complesse per via degli investimenti e del fatto che si ha a che fare con prodotti meno elastici, più legati alle strutture. Soprattutto nei centri commerciali e negli outlets, la ristorazione è molto complessa. Ma noi riusciamo a capire dove, quanto e come conviene posizionare un punto vendita di ristorazione”. Mezzanotte Consulting Largo Settimo Severo, 4 - Milano Tel. 02 87238117 - Cell. 335 6417284 - Fax 02 87238125 [email protected] www.mezzanotteconsulting.it Novità, opportunità e limiti del recente Decreto sviluppo C on la legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012, il cosiddetto Decreto Sviluppo, il legislatore ha dimostrato di volere salvaguardare, nei limiti del possibile, la continuità aziendale delle imprese che, a causa di un fallimento, non meritavano comunque di uscire dal mercato. Questo intervento, oltre ad avere inciso su vari aspetti delle norme originarie della legge fallimentare, ha anche introdotto nuovi istituti, come il concordato “in bianco” e la “finanza interinale”. “Si tratta, dunque, di un intervento di sistema, ispirato al favor debitoris, e che ha avuto un impatto anche su alcune leggi speciali come, per esempio, quella che regola l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i trasferimenti di azienda e le norme relative alle imposte sui redditi” commenta l’avvocato Pietro Greco dello Studio legale Greco Vitali di Milano (www.gvalex.it). Lei come giudica queste nuove disposizioni? È presto per esprimere giudizi definitivi. Tuttavia, con un buon grado di approssimazione, si può ritenere che le nuove norme allineano l’Italia ad altri ordinamenti in cui la disciplina fallimentare si caratterizza per il fatto di essere “più evoluta”. Intendo non solo un grado significativo di sofisticazione delle regole, ma anche una loro maggiore adeguatezza e adattabilità a un quadro economico complesso come quello attuale. A cosa si riferisce esattamente? Le novità riecheggiano alcune delle disposizioni contenute nel Bankruptcky Code americano e, in particolare, del noto Chapter 11 che riguarda le riorganizzazioni societarie ai fini ristrutturativi. Tuttavia, va ricordato che, negli Stati Uniti, la tendenza attuale è quella di affidarsi a soluzioni private delle crisi di impresa soggette e regolate dalle più flessibili leggi statali: un’ulteriore dimostrazione del fatto che al diritto delle crisi di impresa è richiesta una significativa capacità di adeguamento. Ci sono degli aspetti della riforma che valuta in modo meno positivo? Le recenti norme non sono d’immediata interpretazione. Tanto che alcuni Tribunali, come Milano e Monza, hanno elaborato linee guida volte a facilitarne l’applicazione. È iniziata, per esempio, una riflessione sul concordato “in bianco” che attribuisce all’imprenditore la facoltà di proporre una domanda di concordato con la riserva di presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione richiesta entro un termine che può arrivare sino a 120 giorni che può anche essere prorogato. Si è infatti chiarito che, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, si alleghino le dichiarazioni fiscali IVA e dei redditi, al fine di consentire al Tribunale di accertare i requisiti di fallibilità. Il Tribunale di Milano ha inoltre chiarito come una domanda “sintetica” sia da considerarsi sufficiente ai fini dell’ammissibilità. Ci sono altre disposizioni dagli effetti significativi? Credo due su tutte. La prima è la norma che introduce il reato di falso in attestazioni e relazioni: una fattispecie “propria” del professionista chiamato ad attestare i piani di risanamento, i concordati o gli accordi preventivi e, oggi con la riforma, anche la sussistenza dei presupposti per chiedere il concordato. La previsione di una nuova penale infatti avrà l’effetto di allungare i periodi di due diligence dedicati all’analisi dei dati contabili e finanziari alla base del piano. Tanto più che il professionista è ora chiamato anche ad attestare la veridicità dei dati aziendali. La seconda è la norma che riguarda la disciplina della “finanza ponte” o “finanza interinale”: si è riconosciuto espressamente che, nella maggior parte dei casi, l’attribuzione di nuove risorse finanziarie alle imprese in crisi, durante il periodo antecedente alla presentazione della proposta “ristrutturativa”, diviene essenziale per la loro sopravvivenza. Se si volge lo sguardo ancora all’ordinamento americano si rileva facilmente quanto sia stata determinante la concessione di nuova finanza, nella forma del “Debtor in possession financing”, nell’emblematico caso Chrysler del 2009, in cui la società ha ottenuto un finanziamento per circa 4 miliardi di dollari a pochi giorni dall’apertura della procedura. In questo senso, giocherà un ruolo fondamentale anche l’art. 182-sexies legge fall. che deroga alle norme del diritto societario in materia di ricapitalizzazione e di scioglimento della società, consentendo, dunque, agli amministratori di traghettare l’impresa, in maniera “più serena”, al di fuori della crisi e di predisporre, insieme agli advisor, un piano idoneo al suo salvataggio.