Soccorso stradale: arrivano i chiarimenti sul trasporto
by user
Comments
Transcript
Soccorso stradale: arrivano i chiarimenti sul trasporto
Soccorso stradale OGGETTO: Disciplina del trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità / Divisione 6 seguito di numerose segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e da alcuni rappresentanti del mondo associativo, si ravvisa l'opportunità di dettare prime disposizioni relative al trasporto in oggetto. Deve premettersi che l'attività di "soccorso stradale" è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni. In tali ipotesi, le imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato "per uso speciale", ai sensi degli articoli 54, comma 1, lett. g), del D.L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lett. i), D.P.R. n. 495/1992. A tali tipologie di veicoli, ai sensi dell'articolo 30, lettera D), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, in tutti i casi in cui a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari delle strade o del singolo soggetto occorre recuperare, e di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato "per uso speciale". Sicuramente tale attività non incontra nessuna problematica relativamente al cosiddetto "primo soccorso", che si concreta nell'attività di recupero di veicoli incidentati o in avaria o di rimozione di vei- A coli che recano intralcio alla circolazione ovvero nell'esecuzione di provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo o penale e nel successivo deposito presso un'officina o un deposito o ancora presso il luogo richiesto dall'utente. Tuttavia, qualora, si verifichi l'ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo - e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso - le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo. Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati. È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico "carro attrezzi". Roma, 29 febbraio 2012 IL DIRETTORE GENERALE Dott. Enrico Finocchi CONVEGNO INTERREGIONALE Circolare - 29/02/2012 - Prot. n. 5544 Soccorso stradale: arrivano i chiarimenti sul trasporto mportanti disposizioni sul Soccorso Stradale dovrebbero risolvere definitivamente l'annoso e grave problema delle multe a carico degli autoriparatori che esercitano questo servizio saranno al centro di questo convegno interregionale. Questo speciale fornisce la documentazione da conservare a bordo di ogni mezzo al fine di esibirla agli organi di Polizia in caso di contestazioni. I Silvano Fogarollo Presidente carrozzieri ANC-Confartigianato Pro - memoria per Bartolomeo Giachino già Sottosegretario Ecco i risultati ell'estate del 2011 ANC-Confartigianato aveva presentato al sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti Bartolomeo Giachino il documento qui a fianco per ottenere una corretta interpretazione della normativa europea sull'autotrasporto da parte degli organi di controllo. A seguito della nostra richiesta (vedi ultima pagina), la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito importanti disposizioni in merito al soccorso stradale. Nella circolare del 29 febbraio 2012 vengono infatti forniti chiarimenti in merito al cosiddetto “primo soccorso”, tra cui rientrano anche le attività finalizzate alla necessità di completare le operazioni di soccorso. Ruggero Scagnetti delegato commissione soccorso stradale Confartigianato Autoriparazione N I NOSTRI RIFERIMENTI Lucia Minotto tel. 041 2902968 fax 041 2902965 [email protected] www.confartigianato.veneto.it Andrea de Matthaeis Funzionario Area Categorie Tel. 0461/803715 Fax. 0461/824315 [email protected] www.artigiani.tn.it signora Tamara Tel. +39 040 363938 Fax +39 040 369351 [email protected] www.confartigianatofvg.it REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO Bartolomeo Giachino N. 1071/2009 e n. 1072/2009 l Parlamento Europeo ed il Consiglio ritengono che “il trasporto di veicoli danneggiati o da riparare” siano esentati da ogni autorizzazione di trasporto (vedi art.1 comma 5 lettera b Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21-10-2009 G.U.C.E. L.300/72 del 14.11.2009). Le motivazioni di queste scelte si riscontrano nelle considerazioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21-10-2009 che al punto (6) così recita: “Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti”. E tali considerazioni sono riprese al punto (7) del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21-10-2009 in cui si ribadisce che “occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, (e precisamente il trasporto di veicoli danneggiati o da riparare) in ragione del loro carattere particolare”. Come si può notare il legislatore ritiene giustamente che non può essere assoggettata ad autorizzazione il trasporto di veicoli guasti stante il loro carattere particolare e la piccolissima incidenza che questo tipo di trasporto ha nel mercato globale del trasporto. E tra i mezzi di trasporto non è forse il carro attrezzi il veicolo più idoneo e più sicuro per il trasporto di veicoli danneggiati o guasti?. Pertanto, come più volte ribadito, l'attenzione degli organi di controllo deve focalizzarsi sulle cose trasportate (veicoli danneggiati o guasti) e non sul mezzo di trasporto utilizzato. Ed il soccorso stradale (meccanico) rientra sempre nell'ambito del trasporto di veicoli guasti o danneggiati indipendentemente dalla distanza e dai chilometri percorsi. E solo in ragione della sicurezza stradale e della salute delle persone si impone il rispetto dei tempi di guida e di riposo con il funzionamento del cronotachigrafo dopo un ragionevole tempo. E' presumibile che non vi sia alcuna necessità di controllo circa la salute delle persone per chi opera nel raggio di azione di 100 Km dalla propria base operativa. Da 0 a 100 ed oltre è sempre un trasporto con la differenza che nel primo caso non richiede tempi di sosta stante il breve tragitto. Roma, 25 maggio 2011 I