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QUESITO RIMBORSO CHILOMETRI ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area: QF 17 novembre 2005 IL QUESITO “Il quesito è relativo al rimborso chilometrico da riconoscere ad un socio o collaboratore che utilizzi il proprio veicolo a favore del datore di lavoro. Il nostro caso prevede l'utilizzo di una automobile di grossa cilindrata. Pertanto vorremmo sapere come procedere per il calcolo del rimborso. Esistono tabelle da cui attingere il costo chilometrico da applicare? Dove si possono trovare? Sono costi sempre interamente deducibili fiscalmente? L'applicazione di queste eventuali tabelle è restrittiva oppure le due parti possono concordare un importo diverso?” LA RISPOSTA Innanzitutto occorre precisare che il trattamento delle indennità chilometriche dipende dal soggetto che le percepisce e, dunque, bisogna per prima cosa affrontare questo argomento. Il soggetto che utilizza la propria auto per attività aziendali e poi chiede il rimborso può essere: 1) 2) 3) un dipendente, un collaboratore (collaboratore a progetto) o un amministratore non professionista (collaboratore coordinato e continuativo); un socio; un amministratore professionista (ad esempio il commercialista che è anche consigliere di amministrazione) o un prestatore occasionale. Ciò premesso vediamo le risposte. Come procedere al calcolo del rimborso. Normalmente si fa riferimento alle Tariffe ACI, universalmente riconosciute e facilmente reperibili, sempre aggiornate, sul sito dell’ACI. Il soggetto che richiede il rimborso compila il modulo di rimborso comprendente tutte le informazioni che consentono di dimostrare l’inerenza del viaggio all’attività aziendale e viene autorizzato e liquidato. A questo proposito Le segnaliamo il “modulo rimborso chilometrico” presente nello “SPAZIO FORMATI” del sito web www.integra-online.it liberamente scaricabile ed adattabile alle Sue esigenze il quale contiene, tra l’altro, in alto appena aperto, un utile link al sito dell’ACI dove troverà tutte le tariffe. La deducibilità dei rimborsi chilometrici. La risposta a questa domanda deve essere messa in relazione al soggetto che riceve i rimborsi e a dove si svolge il viaggio. Per i soggetti di cui al punto 1) (dipendenti, co.co.pro., amministratori), se il viaggio avviene fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, i rimborsi sono deducibili per l’impresa (e non sono imponibili per il percipiente) ma con una grave limitazione introdotta dall’art. 95 del TUIR: il RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1 rimborso è deducibile per la società solo nei limiti del costo di percorrenza di un autoveicolo di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se a benzina o 20 cavalli fiscali se diesel. L’ACI ci indica questi costi di percorrenza che potremmo definire “plafonati” e che riportiamo di seguito per comodità (con l’avvertenza che vengono periodicamente aggiornati): Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF Percorrenza media 5.000 annua 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 45.000 50.000 COSTO DI 0,84857 0,57047 0,47777 0,43142 0,40361 0,38507 0,36190 0,35417 0,34799 ESERCIZIO Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF Percorrenza media 10.000 annua 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 80.000 90.000 100.000 COSTO DI 0,56750 0,40057 0,34492 0,31710 0,30041 0,28928 0,27537 0,27073 0,26702 ESERCIZIO Sempre per gli stessi soggetti di cui al punto 1), se il viaggio avviene nel territorio comunale, i rimborsi sono integralmente deducibili ma con l’avvertenza che “fanno reddito” per il percipiente che dovrà pagarvi sopra le imposte. Per i soggetti di cui al punto 2), cioè i soci, non ci sono, nella normativa, particolari chiarimenti. Si ritiene tuttavia che i costi sostenuti dal socio per l’esercizio dell’attività d’impresa siano deducibili per l’esistenza del requisito dell’inerenza. Infatti, sebbene il socio non sia l’amministratore della società, di fatto presta, però, la sua opera per l’esercizio dell’attività aziendale e sostiene dei costi per il raggiungimento dei fini aziendali. Si precisa che tale conclusione deriva da una lettura ragionata delle norme attualmente vigenti e non da una specifica disposizione. Pur non esistendo una norma che disciplini il rimborso ai soci, in applicazione analogica ed in considerazione del principio di inerenza, si ritiene che non si possa negare la deducibilità del rimborso chilometrico al socio, specificamente per l’attività di impresa. Per i soci suggeriamo pertanto di comportarsi esattamente nello stesso modo dei soggetti di cui al punto 1) (dipendenti, co.co.pro., amministratori). Infine per i soggetti di cui al punto 3), amministratori professionisti e prestatori occasionali, i rimborsi sono integralmente deducibili per la società ma, anche in questo caso, “fanno reddito” per il percipiente che dovrà pagarvi sopra le imposte; non solo ma la società dovrà anche sottoporre a ritenuta d’acconto i compensi (i rimborsi chilometrici) erogati. L’obbligatorietà delle tariffe ACI. Non vediamo alcun motivo perché le parti non possano accordarsi per tariffe diverse, anche più alte di quelle ACI. La deducibilità però rimane quella detta. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 2