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apertura di credito in conto corrente

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apertura di credito in conto corrente
FOGLIO INFORMATIVO
Data release 01/07/2016
N° release 0045
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione
BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Sede legale:
P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche
5175.5.0
Codice ABI
06285
Nr. di telefono
0541-701.111
Nr. Fax
0541-701.337
Sito Internet
www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Qualifica _____________________________ Indirizzo _____________________________
Nr. Telefonico _________________________ E-mail _______________________________
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _______
COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con l’affidamento in conto corrente la Banca mette a disposizione del cliente, a
tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà
di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di
assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi
versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito
(cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
La Banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal Cliente qualora esse
comportino l’utilizzo dell’affidamento oltre l’importo concesso. Il saldo debitore oltre
l’affidamento concesso si può determinare a seguito dell’addebito di disposizioni del
Cliente autorizzate dalla Banca ad esempio carte di debito/credito, interessi,
commissioni, spese, ecc.).
Per il finanziamento la Banca potrà richiedere l’acquisizione della Garanzia del
Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito dalla
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (MCC) in qualità di banca
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli
investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle
Disposizioni Operative reperibili sul sito internet del Fondo di Garanzia
(www.fondidigaranzia.it).
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
FOGLIO INFORMATIVO
Data release 01/07/2016
N° release 0045
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed
altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in
valuta estera (ad esempio, dollari USA).
Per saperne di più:
E’ possibile consultare la guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”,
che aiuta a orientarsi nella scelta. La guida è disponibile sul sito di Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it), oppure presso tutte le filiali di Banca Carim e sul sito
www.bancacarim.it
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Data release 01/07/2016
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
NFORMAZIONI SULLA BANCA
RINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CHE COS’È IL CONTOPCORRENTE
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito vengono riepilogate suddivise in sezioni le condizioni economiche
applicate al servizio. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a
favore della Banca e minima se a favore del Cliente.
Quanto può costare il fido (TAEG)
Affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della
conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Essendo il
contratto a tempo indeterminato si ipotizza una durata di tre mesi
18,23
Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori.
FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Consumatore”
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE
Tasso non indicizzato sulle somme
utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
Fidi
- con affidamenti superiori a 5.000,00 €
Tasso indicizzato sulle somme utilizzate
15,10%
12,70%
Il tasso è pari al valore del
parametro di indicizzazione
(sotto descritto) maggiorato
dello spread concordato.
Il tasso minimo applicabile
è pari allo spread, perciò
qualora il parametro di
indicizzazione assuma valori
negativi verrà applicato lo
spread
contrattualmente
previsto.
Parametro di indicizzazione:
Euribor 12 mesi 365 media mese precedente arrotondata allo 0,125
superiore. La media mese precedente è la media aritmetica dei valori
assunti dall’Euribor 12 mesi 365 puntuale, pubblicato su “ILSole 24 Ore”,
aventi valuta ricompresa nel mese di riferimento.
Commissione onnicomprensiva
Valore
0,50% dell’accordato (*)
Modalità di applicazione
Calcolata a livello di singola
linea di credito in dietimi
giornalieri
Modalità di addebito
Addebito cumulativo
trimestrale
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
Sconfinamenti extra-fido
- con affidamenti superiori a 5.000,00 €
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)
Importo sconfinamento extra-fido:
da € 100,01
Modalità di applicazione CIV
Modalità di addebito
Altre spese
Sconfinamenti in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
fino a € 1.500,00
-
15,10%
12,70%
Importo commissione
€ 45,00
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
uno sconfinamento extrafido
o
accrescono
l’ammontare
di
uno
sconfinamento
extra-fido
esistente.
La commissione di istruttoria
veloce così come previsto
dal DL n. 29/2012 convertito
con modifiche nella L. n.
62/2012 non è dovuta per
sconfinamenti fino a 500
euro,
di
durata
non
superiore
a
7
giorni
consecutivi di calendario e
solo per uno sconfinamento
a trimestre solare.
Addebito
cumulativo
trimestrale
Non previste
21,90%
oltre € 1.500,00
20,60%
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)
Importo sconfino in assenza di fido:
da € 100,01
Modalità di applicazione CIV
Modalità di addebito
Altre spese
Importo commissione
€ 45,00
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
sconfinamenti in assenza di
fido ovvero accrescono lo
sconfinamento in assenza di
fido medesimo.
La
commissione
di
istruttoria veloce così come
previsto dal DL n. 29/2012
convertito con modifiche
nella L. n. 62/2012 non è
dovuta per sconfinamenti
fino a 500 euro, di durata
non superiore a 7 giorni
consecutivi di calendario e
solo per uno sconfinamento
a trimestre solare.
Addebito
cumulativo
trimestrale
Non previste
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Data release 01/07/2016
N° release 0045
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Non Consumatore”
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE
Tasso non indicizzato sulle somme
utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
Fidi
- con affidamenti superiori a 5.000,00 €
Tasso indicizzato sulle somme utilizzate
15,10%
12,70%
Il tasso è pari al valore del
parametro di indicizzazione
(sotto descritto) maggiorato
dello spread concordato.
Il tasso minimo applicabile
è pari allo spread, perciò
qualora il parametro di
indicizzazione assuma valori
negativi verrà applicato lo
spread
contrattualmente
previsto.
Sconfinamenti extra-fido
Parametro di indicizzazione:
Euribor 12 mesi 365 media mese precedente arrotondata allo 0,125
superiore. La media mese precedente è la media aritmetica dei valori
assunti dall’Euribor 12 mesi 365 puntuale, pubblicato su “ILSole 24 Ore”,
aventi valuta ricompresa nel mese di riferimento.
Commissione onnicomprensiva
Valore
0,50% dell’accordato (*)
Modalità di applicazione
Calcolata a livello di singola
linea di credito in dietimi
giornalieri
Modalità di addebito
Addebito cumulativo
trimestrale
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
15,10%
-
con affidamenti superiori a 5.000,00 €
12,70%
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
Importo sconfinamento extra fido:
Importo commissione
fino a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000
da € 10.000,01 a € 30.000
€ 45,00
€ 150,00
€ 200,00
Modalità di applicazione CIV
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
uno sconfinamento extrafido
o
accrescono
l’ammontare
di
uno
sconfinamento
extra-fido
esistente
Addebito
cumulativo
trimestrale
Non previste
Modalità di addebito
Altre spese
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Sconfinamenti in assenza di fido
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
fino a € 1.500,00
21,90%
-
oltre € 1.500,00
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
20,60%
Importo sconfino in assenza di fido:
Importo commissione
fino a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000
da € 10.000,01 a € 30.000
€ 45,00
€ 150,00
€ 200,00
Modalità di applicazione CIV
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
uno
sconfinamento
in
assenza di fido o accrescono
l’ammontare
di
uno
sconfinamento in assenza di
fido esistente
Addebito
cumulativo
trimestrale
Non previste
Modalità di addebito
Altre spese
Esempio di calcolo Commissione omnicomprensiva
COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA
Esempi di determinazione dell’importo,
calcolato su un trimestre di 90 gg in base all’anno civile
Applicazione su affidamento d’importo costante nel trimestre
IMPORTO LINEA DI CREDITO
ALIQUOTA
DURATA
IMPORTO
COMMISSIONE
ONNICOMPRENSIVA
€ 10.000,00
0,50%
90 gg
€ 49,32
Applicazione su affidamenti d’importo variabile nel trimestre
IMPORTO LINEA DI CREDITO
ALIQUOTA
DURATA
IMPORTO
COMMISSIONE
ONNICOMPRENSIVA
€ 10.000,00
0,50%
30 gg
€ 16,44
€ 15.000,00
0,50%
25 gg
€ 20,55
€ 10.000,00
0,50%
35 gg
€ 19,18
TOTALE
90 gg
€ 56,17
(*) pari all’importo massimo rilevato nel trimestre di riferimento per quanto riguarda gli affidamenti relativi ad apertura
di credito in conto corrente, smobilizzo crediti, affidamenti per estero finanziario e commerciale e per rilascio di crediti
di firma Italia (nell’importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi).
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura
(l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può
essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacarim.it.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Data release 01/07/2016
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Altro
CAPITALIZZAZIONE
Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dalla normativa
tempo per tempo vigente
Criterio di capitalizzazione
In base all’anno civile
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
(tasso variabile)
Data
Euribor 12 mesi 365 media mese
precedente arrotondato allo 0,125
superiore
01/06/2016
-0,000
01/07/2016
-0,000
Commissioni e spese su conti affidati
Recupero spese sostenute per accertamenti ipocatastali
- Fino a 10 note consultate
- Su ogni nota aggiuntiva consultata
Commissione per recupero spese sostenute per richieste di
informazioni creditizie (Visure camerali e dossier
informativi)
Costo garanzia del Fondo di Garanzia PMI (MCC legge
662/96)
€ 0,00 per ciascuna visura
incremento di € 0,00 fino al costo
effettivamente sostenuto per la visura
€ 0,00 per le persone fisiche
€ 0,00 per gli altri soggetti
Gratuito
Il costo, una tantum, viene sostenuto
dalla Banca e non richiesto al cliente
(**)
(**) Tale costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore
garantito. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a:
• Imprese a prevalente partecipazione femminile;
• soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti
a finalità regionale;
• soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali
• soggetti beneficiari finali operanti nel settore di cui alla classe Istat 1991 60.25;
• soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva PON;
• soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva POI e relative sottoriserve;
Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole
imprese ridotta del 50%.
La commissione è altresì ridotta del 50% per le Partecipazioni e per i Prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato
per la parte fissa non è superiore al 75% del Costo di provvista.
In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del Fondo, la
commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Spese per rilascio certificazioni, dichiarazioni, duplicati e ricerche
Oggetto della richiesta
Costo unitario
Attestati per certificazione di bilancio
Capacità finanziaria
CERTIFICAZIONI
E
DICHIARAZIONI
Capacità finanziaria per Estero
Lettere liberatorie
Certificazione rapporti e garanzie
Competenze liquidate anni precedenti
Vedere il relativo Foglio
Informativo
“Dichiarazioni
e
Ricerche”
Rapporti nella pratica di successione
COPIE FOTOSTATICHE DI ASSEGNI
Per tutte le richieste di documentazione non espressamente regolate dagli
specifici Fogli Informativi relativi ai singoli prodotti/servizi, si applicano le seguenti
spese:
DUPLICATI
Copie fotostatiche di documenti
RICERCHE
Informazioni ed accesso dei Clienti a
documentazioni, indagini, rilevamenti,
constatazioni, ecc.
Vedere il relativo Foglio
Informativo
“Dichiarazioni
e
Ricerche
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La Banca può recedere, ridurre o sospendere in qualsiasi momento, senza
preavviso, l'apertura di credito concessa al Cliente, anche se a tempo determinato,
con immediata comunicazione scritta al Cliente.
Se il Cliente è un Consumatore, la Banca può recedere in qualsiasi momento
senza preavviso, l’apertura di credito concessa, anche se a tempo determinato, solo
in presenza di un giustificato motivo.
Per il pagamento di quanto dovuto la Banca dà al Cliente preavviso non inferiore
a un giorno e, in caso di consumatore, con preavviso non inferiore a cinque
giorni, a mezzo di lettera raccomandata.
La Banca può recedere immediatamente senza preavviso, se il Cliente si rende
inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto
nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidono
negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica, in modo
tale da porre in pericolo il recupero del credito.
Il Cliente può esercitare in qualsiasi momento l’immediato recesso da questo
contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto
dovuto in ragione dell’adempimento delle obbligazioni assunte.
In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del
credito concesso.
Tempi massimi di chiusura
n° 15 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca,all’indirizzo BANCA CARIM
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.SEDE CENTRALE – Customer Care e Reclami
Oggetto "Reclamo"P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN, che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di
ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono rivolgersi a:
l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario –
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo
Regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it;
oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Data release 01/07/2016
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
LEGENDA
Commissione
onnicomprensiva
Sconfinamento in assenza
di fido e sconfinamento
extrafido
Commissione di Istruttoria
veloce
Compensazione
Giustificato motivo
Informativa
Precontrattuale
Periodicità
capitalizzazione
Saldo contabile
Saldo disponibile
di
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può
eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di
pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la
disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che
determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento
esistente.
Rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta
di debiti ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E’ volontaria nel
caso in cui le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci
anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale.
Evento di ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare
determinate clausole contrattuali e/o condizioni economiche applicate.
Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che
rappresenta un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono
richiedere alle banche.
Periodo al quale si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di
liquidazione.
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono
compresi importi non ancora giunti a maturazione
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Spese
di
liquidazione Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori
interessi debitori
n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori
Tasso debitore annuo
nominale
Tasso Effettivo Globale
Medio
(TEGM)
Visura camerale
Visura ipotecaria
e
visura catastale
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente
sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono
poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze
come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario
e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia
dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o
collettiva, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio
Italiane (una per ogni provincia).
La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto),
che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. La visura
identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne
definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza
(superficie netta e la superficie lorda).
La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza
di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile stesso. È possibile
verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali
dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni
immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
FONDO NAZIONALE DI
GARANZIA PER LE PMI EX
LEGGE 662/96I
ll Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito
dallo Stato Italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - Medio CreditoCentrale,quale
banca mandataria di un RTI, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima
richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO
PICCOLE E MEDIE imprese economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui
sono destinati i finanziamenti possono essere diverse: investimenti, scorte, ecc
La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a
dati oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma
per la Banca rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da cio',
viene effettuata la consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati.
La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita, il costo varia a seconda della
dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore
garantito una tantum
(5)
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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