Comments
Description
Transcript
apertura di credito in conto corrente
FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 1 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. Sede legale: P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini Nr. di iscriz. Albo delle banche 5175.5.0 Codice ABI 06285 Nr. di telefono 0541-701.111 Nr. Fax 0541-701.337 Sito Internet www.bancacarim.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE: Nome e Cognome ___________________________________________________________ Qualifica _____________________________ Indirizzo _____________________________ Nr. Telefonico _________________________ E-mail _______________________________ Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _______ COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con l’affidamento in conto corrente la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente). La Banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal Cliente qualora esse comportino l’utilizzo dell’affidamento oltre l’importo concesso. Il saldo debitore oltre l’affidamento concesso si può determinare a seguito dell’addebito di disposizioni del Cliente autorizzate dalla Banca ad esempio carte di debito/credito, interessi, commissioni, spese, ecc.). Per il finanziamento la Banca potrà richiedere l’acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (MCC) in qualità di banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle Disposizioni Operative reperibili sul sito internet del Fondo di Garanzia (www.fondidigaranzia.it). Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 2 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA). Per saperne di più: E’ possibile consultare la guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta. La guida è disponibile sul sito di Banca d’Italia (www.bancaditalia.it), oppure presso tutte le filiali di Banca Carim e sul sito www.bancacarim.it Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 3 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NFORMAZIONI SULLA BANCA RINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE COS’È IL CONTOPCORRENTE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Di seguito vengono riepilogate suddivise in sezioni le condizioni economiche applicate al servizio. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. Quanto può costare il fido (TAEG) Affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Essendo il contratto a tempo indeterminato si ipotizza una durata di tre mesi 18,23 Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Consumatore” TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE Tasso non indicizzato sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € Fidi - con affidamenti superiori a 5.000,00 € Tasso indicizzato sulle somme utilizzate 15,10% 12,70% Il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione (sotto descritto) maggiorato dello spread concordato. Il tasso minimo applicabile è pari allo spread, perciò qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto. Parametro di indicizzazione: Euribor 12 mesi 365 media mese precedente arrotondata allo 0,125 superiore. La media mese precedente è la media aritmetica dei valori assunti dall’Euribor 12 mesi 365 puntuale, pubblicato su “ILSole 24 Ore”, aventi valuta ricompresa nel mese di riferimento. Commissione onnicomprensiva Valore 0,50% dell’accordato (*) Modalità di applicazione Calcolata a livello di singola linea di credito in dietimi giornalieri Modalità di addebito Addebito cumulativo trimestrale Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 4 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € Sconfinamenti extra-fido - con affidamenti superiori a 5.000,00 € Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) Importo sconfinamento extra-fido: da € 100,01 Modalità di applicazione CIV Modalità di addebito Altre spese Sconfinamenti in assenza di fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate fino a € 1.500,00 - 15,10% 12,70% Importo commissione € 45,00 Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano uno sconfinamento extrafido o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento extra-fido esistente. La commissione di istruttoria veloce così come previsto dal DL n. 29/2012 convertito con modifiche nella L. n. 62/2012 non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario e solo per uno sconfinamento a trimestre solare. Addebito cumulativo trimestrale Non previste 21,90% oltre € 1.500,00 20,60% Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) Importo sconfino in assenza di fido: da € 100,01 Modalità di applicazione CIV Modalità di addebito Altre spese Importo commissione € 45,00 Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano sconfinamenti in assenza di fido ovvero accrescono lo sconfinamento in assenza di fido medesimo. La commissione di istruttoria veloce così come previsto dal DL n. 29/2012 convertito con modifiche nella L. n. 62/2012 non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario e solo per uno sconfinamento a trimestre solare. Addebito cumulativo trimestrale Non previste Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 5 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Non Consumatore” TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE Tasso non indicizzato sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € Fidi - con affidamenti superiori a 5.000,00 € Tasso indicizzato sulle somme utilizzate 15,10% 12,70% Il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione (sotto descritto) maggiorato dello spread concordato. Il tasso minimo applicabile è pari allo spread, perciò qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto. Sconfinamenti extra-fido Parametro di indicizzazione: Euribor 12 mesi 365 media mese precedente arrotondata allo 0,125 superiore. La media mese precedente è la media aritmetica dei valori assunti dall’Euribor 12 mesi 365 puntuale, pubblicato su “ILSole 24 Ore”, aventi valuta ricompresa nel mese di riferimento. Commissione onnicomprensiva Valore 0,50% dell’accordato (*) Modalità di applicazione Calcolata a livello di singola linea di credito in dietimi giornalieri Modalità di addebito Addebito cumulativo trimestrale Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € 15,10% - con affidamenti superiori a 5.000,00 € 12,70% Commissione di istruttoria veloce (CIV) Importo sconfinamento extra fido: Importo commissione fino a € 5.000,00 da € 5.000,01 a € 10.000 da € 10.000,01 a € 30.000 € 45,00 € 150,00 € 200,00 Modalità di applicazione CIV Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano uno sconfinamento extrafido o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento extra-fido esistente Addebito cumulativo trimestrale Non previste Modalità di addebito Altre spese Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 6 di 11 Sconfinamenti in assenza di fido APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate fino a € 1.500,00 21,90% - oltre € 1.500,00 Commissione di istruttoria veloce (CIV) 20,60% Importo sconfino in assenza di fido: Importo commissione fino a € 5.000,00 da € 5.000,01 a € 10.000 da € 10.000,01 a € 30.000 € 45,00 € 150,00 € 200,00 Modalità di applicazione CIV Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano uno sconfinamento in assenza di fido o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento in assenza di fido esistente Addebito cumulativo trimestrale Non previste Modalità di addebito Altre spese Esempio di calcolo Commissione omnicomprensiva COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA Esempi di determinazione dell’importo, calcolato su un trimestre di 90 gg in base all’anno civile Applicazione su affidamento d’importo costante nel trimestre IMPORTO LINEA DI CREDITO ALIQUOTA DURATA IMPORTO COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA € 10.000,00 0,50% 90 gg € 49,32 Applicazione su affidamenti d’importo variabile nel trimestre IMPORTO LINEA DI CREDITO ALIQUOTA DURATA IMPORTO COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA € 10.000,00 0,50% 30 gg € 16,44 € 15.000,00 0,50% 25 gg € 20,55 € 10.000,00 0,50% 35 gg € 19,18 TOTALE 90 gg € 56,17 (*) pari all’importo massimo rilevato nel trimestre di riferimento per quanto riguarda gli affidamenti relativi ad apertura di credito in conto corrente, smobilizzo crediti, affidamenti per estero finanziario e commerciale e per rilascio di crediti di firma Italia (nell’importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi). Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacarim.it. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 7 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Altro CAPITALIZZAZIONE Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente Criterio di capitalizzazione In base all’anno civile ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (tasso variabile) Data Euribor 12 mesi 365 media mese precedente arrotondato allo 0,125 superiore 01/06/2016 -0,000 01/07/2016 -0,000 Commissioni e spese su conti affidati Recupero spese sostenute per accertamenti ipocatastali - Fino a 10 note consultate - Su ogni nota aggiuntiva consultata Commissione per recupero spese sostenute per richieste di informazioni creditizie (Visure camerali e dossier informativi) Costo garanzia del Fondo di Garanzia PMI (MCC legge 662/96) € 0,00 per ciascuna visura incremento di € 0,00 fino al costo effettivamente sostenuto per la visura € 0,00 per le persone fisiche € 0,00 per gli altri soggetti Gratuito Il costo, una tantum, viene sostenuto dalla Banca e non richiesto al cliente (**) (**) Tale costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a: • Imprese a prevalente partecipazione femminile; • soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale; • soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali • soggetti beneficiari finali operanti nel settore di cui alla classe Istat 1991 60.25; • soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva PON; • soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva POI e relative sottoriserve; Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%. La commissione è altresì ridotta del 50% per le Partecipazioni e per i Prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del Costo di provvista. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 8 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Spese per rilascio certificazioni, dichiarazioni, duplicati e ricerche Oggetto della richiesta Costo unitario Attestati per certificazione di bilancio Capacità finanziaria CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI Capacità finanziaria per Estero Lettere liberatorie Certificazione rapporti e garanzie Competenze liquidate anni precedenti Vedere il relativo Foglio Informativo “Dichiarazioni e Ricerche” Rapporti nella pratica di successione COPIE FOTOSTATICHE DI ASSEGNI Per tutte le richieste di documentazione non espressamente regolate dagli specifici Fogli Informativi relativi ai singoli prodotti/servizi, si applicano le seguenti spese: DUPLICATI Copie fotostatiche di documenti RICERCHE Informazioni ed accesso dei Clienti a documentazioni, indagini, rilevamenti, constatazioni, ecc. Vedere il relativo Foglio Informativo “Dichiarazioni e Ricerche Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 9 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto La Banca può recedere, ridurre o sospendere in qualsiasi momento, senza preavviso, l'apertura di credito concessa al Cliente, anche se a tempo determinato, con immediata comunicazione scritta al Cliente. Se il Cliente è un Consumatore, la Banca può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, l’apertura di credito concessa, anche se a tempo determinato, solo in presenza di un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca dà al Cliente preavviso non inferiore a un giorno e, in caso di consumatore, con preavviso non inferiore a cinque giorni, a mezzo di lettera raccomandata. La Banca può recedere immediatamente senza preavviso, se il Cliente si rende inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito. Il Cliente può esercitare in qualsiasi momento l’immediato recesso da questo contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto in ragione dell’adempimento delle obbligazioni assunte. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Tempi massimi di chiusura n° 15 giorni lavorativi. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca,all’indirizzo BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.SEDE CENTRALE – Customer Care e Reclami Oggetto "Reclamo"P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono rivolgersi a: l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it; oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 10 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE LEGENDA Commissione onnicomprensiva Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido Commissione di Istruttoria veloce Compensazione Giustificato motivo Informativa Precontrattuale Periodicità capitalizzazione Saldo contabile Saldo disponibile di Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. Rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E’ volontaria nel caso in cui le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale. Evento di ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali e/o condizioni economiche applicate. Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che rappresenta un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono richiedere alle banche. Periodo al quale si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di liquidazione. Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Spese di liquidazione Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori interessi debitori n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori Tasso debitore annuo nominale Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Visura camerale Visura ipotecaria e visura catastale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia). La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto), che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. La visura identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda). La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile stesso. È possibile verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 01/07/2016 N° release 0045 Pagina 11 di 11 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96I ll Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - Medio CreditoCentrale,quale banca mandataria di un RTI, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO PICCOLE E MEDIE imprese economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui sono destinati i finanziamenti possono essere diverse: investimenti, scorte, ecc La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a dati oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma per la Banca rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da cio', viene effettuata la consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati. La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita, il costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum (5) Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)