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fido di cassa - BTL Banca del Territorio Lombardo
FOGLIO INFORMATIVO FIDO DI CASSA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa sede legale e amministrativa in Pompiano (Bs), Piazza S. Andrea n.12 Codice ABI 08735 - SWIFT CODE:ICRAITRRKF0 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2438.00 Iscritta all’albo delle Cooperative al n. A158955 Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8735.0 Cod. Fisc. E Reg. Imp. di Brescia n. 00436650170 P.Iva 00561800988 – R.E.A.19714 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Anno di Fondazione 1919 Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti E-mail : [email protected] Sito internet. www.bancadelterritoriolombardo.it Centralino: Tel. 030.94691 – Fax 030.9469301 Indirizzo PEC: [email protected] CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 5.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 15,31% Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016 (ZF/000003664) Pagina 1 di 5 Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido CONTO CORRENTE STANDARD: entro fido: 12,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 13,09823% CONTO CORRENTE CON SBF: entro fido: 12,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 13,09823% Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido CONTO CORRENTE STANDARD: 14% Minimo: 5,75% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 14,7523% CONTO CORRENTE CON SBF: 14% Minimo: 5,75% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 14,7523% Gli interessi debitori previsti per gli sconfinamenti extra fido sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente di segno negativo. CONTO CORRENTE STANDARD: 2% Commissione per la messa a disposizione dei fondi CONTO CORRENTE CON SBF: 2% (commissione onnicomprensiva) annuo (0,50% ogni trimestre) CAPITALIZZAZIONE Periodicità TRIMESTRALE Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile. SPESE Spese per la stipula del contratto Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria economiche iniziale Spese per la gestione del rapporto POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 NON INVIATA: € 0,00 € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Invio comunicazioni periodiche Le comunichiamo che il presente documento di sintesi non verrà più inviato se le condizioni economiche in vigore a fine anno non saranno cambiate rispetto alla comunicazione precedente. Lei potrà, comunque, in qualsiasi momento, ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore richiedendolo alla filiale presso la quale intrattiene il presente rapporto e, qualora abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiederlo in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Altre comunicazioni POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 NON INVIATA: € 0,00 € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata Nella misura effettivamente sostenuta dalla banca Commissione di istruttoria veloce € 35,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016 (ZF/000003664) Pagina 2 di 5 uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre. In caso di utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la banca svolge una attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l’addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali: pagamento titoli ed effetti (es.assegni, cambiali, ecc); esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. bonifici, utenze e RID, Ri.Ba., MAV/RAV/Freccia, ricarica carte prepagate, ecc); pagamento deleghe fiscali; prelevamento contanti ed emissione assegni circolari; acquisto di strumenti finanziari/assicurativi; ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto. La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare. Tali casi risultano così dettagliati: addebito insoluti; addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ; addebiti conseguenti a pagamenti POS; addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca; nei rapporti con i consumatori quando: - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. L’esenzione di cui al presente punto si applica una sola volta per trimestre. In ogni caso la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario ossia nei seguenti casi: addebito delle competenze; pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca. Resta fermo che l’autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l’autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito. Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “anticipi e sconti commerciali” può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccpompianofranciacorta.it. ALTRI ONERI Imposta sostitutiva (per i finanziamenti per i quali è stata 0,25% oppure 2% della somma erogata esercitata l'opzione) Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata € 16,00 pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva) 0,1 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti Bollo sulle cambiali in garanzia di durata superiore ai 18 mesi per i quali è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva) 11 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016 (ZF/000003664) Pagina 3 di 5 per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva) RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato oppure se è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod.civ. (insolvenza del Cliente, diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 3 giorni (ovvero 15 giorni nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore). Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, le parti hanno facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso di quindici giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale entro il giorno successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, salva la definizione delle operazioni in corso. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (con lettera indirizzata per posta ordinaria a BTL – Banca del Territorio Lombardo Cred.Coop. – soc.coop. - Ufficio Reclami - Piazza S. Andrea, 12 – 25030 Pompiano (Bs) oppure inviata per indirizzo di PEC [email protected] , o per posta elettronica alla casella [email protected] o a mezzo fax al n. 030 9469305) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere eventualmente al giudice, deve, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi in alternativa, ad uno degli organismi di seguito elencati per esperire all’obbligatorio tentativo di mediazione che consiste in una procedura assistita da un conciliatore indipendente volta al raggiungimento di un accordo fra le parti: − − Arbitro Bancario Finanziario (ABF): è organismo indipendente ed imparziale costituito per dirimere le controversie tra il cliente e la banca scaturite da operazioni, di importo inferiore ad Euro 100.000, e servizi bancari, con l’esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure alla stessa BCC. Conciliatore Bancario Finanziario: è un'associazione abilitata alla risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra il cliente e la banca. Il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario è consultabile sul sito internet www.conciliatorebancario.it. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016 (ZF/000003664) Pagina 4 di 5 − oppure uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso, l’accesso alle richiamate soluzioni “stragiudiziali” non pregiudica al Cliente la possibilità di ricorrere successivamente anche al giudice. LEGENDA Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse debitore effettivo (T.A.E.) Tasso di interesse di mora Consumatore Microimpresa Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva) Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento. Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extra-fido). Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. (tasso effettivo globale medio) TEGM Valuta Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi. Sconfinamento extra-fido Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016 (ZF/000003664) Pagina 5 di 5