...

fido di cassa - BTL Banca del Territorio Lombardo

by user

on
Category: Documents
116

views

Report

Comments

Transcript

fido di cassa - BTL Banca del Territorio Lombardo
FOGLIO INFORMATIVO
FIDO DI CASSA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa
sede legale e amministrativa in Pompiano (Bs), Piazza S. Andrea n.12
Codice ABI 08735 - SWIFT CODE:ICRAITRRKF0
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2438.00
Iscritta all’albo delle Cooperative al n. A158955
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8735.0
Cod. Fisc. E Reg. Imp. di Brescia n. 00436650170
P.Iva 00561800988 – R.E.A.19714
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Anno di Fondazione 1919
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
E-mail : [email protected]
Sito internet. www.bancadelterritoriolombardo.it
Centralino: Tel. 030.94691 – Fax 030.9469301
Indirizzo PEC: [email protected]
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di
denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma
accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad
eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare
ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e
la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse, se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi
da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in
connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 5.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 15,31%
Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del
finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo
pubblicato sul sito internet della banca.
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016
(ZF/000003664)
Pagina 1 di 5
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
CONTO CORRENTE STANDARD:
entro fido:
12,5%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 13,09823%
CONTO CORRENTE CON SBF:
entro fido:
12,5%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 13,09823%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
CONTO CORRENTE STANDARD:
14%
Minimo: 5,75%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 14,7523%
CONTO CORRENTE CON SBF:
14%
Minimo: 5,75%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 14,7523%
Gli interessi debitori previsti per gli sconfinamenti extra fido
sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello
sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta
ed il saldo disponibile risultino contestualmente di segno
negativo.
CONTO CORRENTE STANDARD: 2%
Commissione per la messa a disposizione dei fondi
CONTO CORRENTE CON SBF: 2%
(commissione onnicomprensiva)
annuo (0,50% ogni trimestre)
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità
TRIMESTRALE
Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR
attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico
Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385).
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile.
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria
economiche
iniziale
Spese per la gestione del rapporto
POSTA: €
1,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
1,00
NON INVIATA: €
0,00 €
0,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Invio comunicazioni periodiche
Le comunichiamo che il presente documento di sintesi non verrà più inviato se le condizioni economiche in vigore a fine anno non
saranno cambiate rispetto alla comunicazione precedente. Lei potrà, comunque, in qualsiasi momento, ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore richiedendolo alla filiale presso la quale intrattiene il presente
rapporto e, qualora abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiederlo in qualsiasi momento tramite il servizio di
Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Altre comunicazioni
POSTA: €
0,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
0,00
NON INVIATA: €
0,00 €
0,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata
Nella misura effettivamente sostenuta dalla banca
Commissione di istruttoria veloce
€
35,00
per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016
(ZF/000003664)
Pagina 2 di 5
uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre.
In caso di utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al
verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la banca svolge una attività di istruttoria veloce volta ad
accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l’addebito.
Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa
l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali:
pagamento titoli ed effetti (es.assegni, cambiali, ecc);
esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. bonifici, utenze e RID, Ri.Ba.,
MAV/RAV/Freccia, ricarica carte prepagate, ecc);
pagamento deleghe fiscali;
prelevamento contanti ed emissione assegni circolari;
acquisto di strumenti finanziari/assicurativi;
ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto.
La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è
oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare.
Tali casi risultano così dettagliati:
addebito insoluti;
addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ;
addebiti conseguenti a pagamenti POS;
addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca;
nei rapporti con i consumatori quando:
- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più
addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi
ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
L’esenzione di cui al presente punto si applica una sola volta per trimestre.
In ogni caso la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un
pagamento a favore dell’intermediario ossia nei seguenti casi:
addebito delle competenze;
pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca.
Resta fermo che l’autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro
l’autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o
rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o
eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il
rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai
fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla
categoria “anticipi e sconti commerciali” può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca
www.bccpompianofranciacorta.it.
ALTRI ONERI
Imposta sostitutiva (per i finanziamenti per i quali è stata 0,25% oppure 2% della somma erogata
esercitata l'opzione)
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata €
16,00
pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o
di durata superiore per i quali non è stata esercitata
l'opzione dell'imposta sostitutiva)
0,1 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti
Bollo sulle cambiali in garanzia
di durata superiore ai 18 mesi per i quali è stata esercitata
l'opzione dell'imposta sostitutiva)
11 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti
di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016
(ZF/000003664)
Pagina 3 di 5
per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta
sostitutiva)
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se
l’apertura di credito è a tempo indeterminato oppure se è a tempo determinato a favore di soggetti diversi
da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni
altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la
variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non
recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva
conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito a tempo
determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di
una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod.civ. (insolvenza del Cliente, diminuzione, da parte di questi,
delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in
pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al
cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 3 giorni (ovvero 15 giorni nel caso in cui il cliente
rivesta la qualità di consumatore).
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, le parti hanno facoltà di recedervi in qualsiasi
momento, previo preavviso di quindici giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma
scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, nonché di ridurla o di sospenderla
seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono
recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.
Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito
concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o
dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche
senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla
scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
entro il giorno successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, salva la definizione delle
operazioni in corso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (con lettera indirizzata per posta ordinaria a BTL –
Banca del Territorio Lombardo Cred.Coop. – soc.coop. - Ufficio Reclami - Piazza S. Andrea, 12 –
25030 Pompiano (Bs) oppure inviata per indirizzo di PEC [email protected] , o per posta
elettronica alla casella [email protected] o a mezzo fax al n. 030 9469305) che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere
eventualmente al giudice, deve, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi in alternativa, ad
uno degli organismi di seguito elencati per esperire all’obbligatorio tentativo di mediazione che consiste in
una procedura assistita da un conciliatore indipendente volta al raggiungimento di un accordo fra le parti:
−
−
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): è organismo indipendente ed imparziale costituito per
dirimere le controversie tra il cliente e la banca scaturite da operazioni, di importo inferiore ad Euro
100.000, e servizi bancari, con l’esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi
all’Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia,
oppure alla stessa BCC.
Conciliatore Bancario Finanziario: è un'associazione abilitata alla risoluzione delle controversie
che dovessero sorgere tra il cliente e la banca. Il regolamento del Conciliatore Bancario
Finanziario è consultabile sul sito internet www.conciliatorebancario.it.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016
(ZF/000003664)
Pagina 4 di 5
−
oppure uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria,
iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
In ogni caso, l’accesso alle richiamate soluzioni “stragiudiziali” non pregiudica al Cliente la possibilità di
ricorrere successivamente anche al giudice.
LEGENDA
Tasso di interesse debitore
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Tasso di interesse debitore
effettivo (T.A.E.)
Tasso di interesse di mora
Consumatore
Microimpresa
Commissione sul fido accordato
(commissione onnicomprensiva)
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale
viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e
creditori.
Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione degli interessi.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme
da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di
credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve
liquide
commisurate
all’ammontare
dell’affidamento
concesso.
E’
onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla
durata dell’affidamento.
Sconfinamento
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extra-fido).
Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare
del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio)
TEGM
Valuta
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati,
il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed
aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo
modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile
accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La
differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio non può inoltre essere superiore a
8 punti percentuali.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Saldo per valuta
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Saldo disponibile
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o
prelievi.
Sconfinamento extra-fido
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 30/05/2016
(ZF/000003664)
Pagina 5 di 5
Fly UP