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anticipi su conformita - BCC OnLine

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anticipi su conformita - BCC OnLine
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FOGLIO INFORMATIVO
relativo alle operazioni di
ANTICIPI SU CERTIFICATI DI CONFORMITA’ E/O CERTIFICATI DI ORIGINE AUTOVEICOLI E/O
MOTOVEICOLI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn)
Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344
[email protected] – www.bcconline.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS’È L’ANTICIPO SU CERTIFICATI DI CONFORMITA’ E/O CERTIFICATI DI ORIGINE
AUTOVEICOLI E/O MOTOVEICOLI
L’operazione di anticipazione su certificati di conformità e/o certificati di origine autoveicoli e/o
motoveicoli è analoga all’apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti
riferibili a rapporti commerciali che il Cliente è tenuto a consegnare per cessione a fronte delle singole
richieste di anticipazione. In tal modo il Cliente consegue la possibilità di acquisire i suddetti certificati
rispettando le scadenze della Casa Madre, prorogando l’effettivo pagamento per un tempo che
dovrebbe essere sufficiente alla vendita del veicolo. Alla scadenza della anticipazione il Cliente dovrà
comunque provvedere al ritiro del certificato con rimborso alla banca dell’anticipazione stessa
(maggiorata degli interessi dovuti) indipendentemente dalla vendita del veicolo. L’operazione può
essere, secondo le valutazioni della Banca, assistita da idonea garanzia.
E’ data la facoltà della Banca di utilizzare lo strumento per autoveicoli usati acquisendo idonea
documentazione rappresentativa della proprietà degli stessi mezzi.
La predetta apertura di credito sarà utilizzabile per anticipazioni a fronte di fatture o altri documenti,
relativi a crediti commerciali, recanti, anche sull’originale inviato alla parte debitrice, clausola
irrevocabile di pagamento per il tramite della Banca e delle quali questa Banca andrà a curare
l’incasso per ordine e conto del cliente in forza mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c., che
viene conferito senza pattuizione di corrispettivo. Alla Banca è comunque riservata la facoltà di
concedere anticipazioni solo se, in sostituzione del mandato all’incasso, le vengono ceduti i crediti
risultanti dalle fatture o altri documenti presentati.
Il credito è ceduto pro solvendo per il suo intero valore a favore della Banca, in garanzia delle
complessive anticipazioni concesse e di quanto ad essa dovuto per le causali di cui al primo comma
del precedente. Di norma, l’anticipazione diviene disponibile per il cliente solo dopo che il debitore
ceduto abbia avuto formale notizia della cessione; resta in facoltà della Banca consentire l’utilizzo del
credito concesso soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte
del debitore.
Sotto il profilo operativo, l’importo risultante dai certificati presentati alla Banca viene da questa
accreditato in un conto cedenti (di esclusiva evidenza interna) e la relativa somma viene trasferita sul
conto corrente ordinario, sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi, che vengono
calcolati su un conto anticipi a parte.
Tra i principali rischi vanno considerati:
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se
l’affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti
diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico
del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
VOCI
Tasso debitore annuo indicizzato
per utilizzi nei limiti del fido
concesso
- fino a € 5.000,00
- da € 5.000,01 a € 100.000,00
INTERESSI
- oltre € 100.000,00
COSTI
Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a
- 0,270% + 10,270 punti (spread) = 10,000%
Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a
- 0,162% + 10,162 punti (spread) = 10,000%
Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a
- 0,270% + 9,270 punti (spread) = 9,000%
Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a
- 0,162% + 9,162 punti (spread) = 9,000%
Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a
- 0,270% + 7,270 punti (spread) = 7,000%
Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a
- 0,162% + 7,162 punti (spread) = 7,000%
Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile,
sulla base dell’andamento del parametro riferito alla
media aritmetica semplice dei tassi interbancari
Euribor 3/6 mesi su base annua di 365 giorni. Il
valore dell’ Euribor 3/6 mesi viene rilevato da “il
Sole24Ore” relativo al mese precedente con effetto
sul mese successivo.
per utilizzi oltre i limiti del fido
concesso
- fino a € 5.000,00
- da € 5.000,01 a € 100.000,00
- oltre € 100.000,00
Gli interessi debitori previsti per gli
utilizzi oltre il limite del fido
concesso
sono
calcolati
sull’ammontare e per la durata dello
sconfinamento per valuta, nel caso
in cui in cui il saldo per valuta ed il
saldo
disponibile
risultino
contestualmente sconfinanti. Se lo
sconfinamento è solo sul saldo per
valuta vengono calcolati gli interessi
debitori previsti per l’utilizzo entro il
limite del fido.
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Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a
- 0,270% + 10,270 punti (spread) = 10,000%
Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a
- 0,162% + 10,162 punti (spread) = 10,000%
Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a
- 0,270% + 9,270 punti (spread) = 9,000%
Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a
- 0,162% + 9,162 punti (spread) = 9,000%
Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a
- 0,270% + 7,270 punti (spread) = 7,000%
Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a
- 0,162% + 7,162 punti (spread) = 7,000%
Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile,
sulla base dell’andamento del parametro riferito alla
media aritmetica semplice dei tassi interbancari
Euribor 3/6 mesi su base annua di 365 giorni. Il
valore dell’ Euribor 3/6 mesi viene rilevato da “il
Sole24Ore” relativo al mese precedente con effetto
sul mese successivo.
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tasso di mora
Capitalizzazione
(applicata fino all'entrata in vigore
della Delibera del Cicr attuativa
dell'art. 120, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 385/93)
Modalità di calcolo degli interessi
SPESE
spese per comunicazioni periodiche
 in forma cartacea
 on line
spese per altre comunicazioni
- in forma cartacea
- on line
spese per altre comunicazioni
mediante raccomandata
spesa per richiesta documentazione
COMMISSIONI
spese per distinta
- cessione del credito senza notifica
- cessione del credito con notifica
spese per incasso per certificati di
conformità auto
spese per insoluto
spese per proroga
Commissione sul fido accordato
(Commissione onnicomprensiva)
Commissione di istruttoria veloce
(CIV)
La CIV, addebitata su base
trimestrale, si applica – nelle misure
e con le modalità qui indicate – a
condizione che, nell’arco del
trimestre, si generino, per effetto di
uno o più addebiti, sconfinamenti
rispetto al limite dell’affidamento
concesso o incrementi di
sconfinamenti preesistenti, avuto
riguardo al saldo disponibile di fine
giornata.
La CIV è dovuta esclusivamente nei
casi in cui la banca, in base alle
proprie procedure interne, prima di
autorizzare lo sconfinamento svolge
un’istruttoria veloce.
Casi in cui è svolta l’istruttoria
veloce
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Non previsto
Non previsto
Gli interessi sono capitalizzati sul conto corrente con
periodicità non inferiore al trimestre e comunque
all’atto dell’estinzione del rapporto.
Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile
(365 giorni).
Gratuito
Gratuito
€ 2,60
€ 0,00
€ 5,00
Da quantificare all’atto della richiesta in proporzione ai
costi effettivamente sostenuti dalla banca.
Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio
Informativo.
€ 5,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 0,00
€ 10,00
0,50% per ogni trimestre
sconfinamenti
extrafido
Cliente con qualifica di
consumatore:
- sconfinamento fino a € 500,00
- sconfinamento oltre € 500,00
Cliente con qualifica diversa da
consumatore:
- sconfinamento fino a € 5.000,00
- sconfinamento da € 5.000,01 a
€ 15.000,00
- sconfinamento da € 15.000,01 a
€ 30.000,00
- sconfinamento oltre € 30.000,00
€ 0,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
Utilizzo da parte del correntista, o comunque di
addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente non affidato o rispetto al
limite degli affidamenti concessi (sconfinamento),
nonchè al verificarsi di incrementi dello sconfinamento
stesso.
Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali
viene effettivamente svolta una valutazione circa
l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali
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pagamento titoli e effetti, esecuzione di ordini e
disposizioni di pagamento, pagamento deleghe fiscali,
acquisto di strumenti finanziari e ogni altro addebito
consentito dalla banca, previa valutazione del
personale preposto.
Esenzioni
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto
luogo per effettuare un pagamento nei confronti della
banca.
Le causali relative a movimenti effettuati a favore
dell’intermediario o per cui la Banca non svolge
alcuna attività istruttoria sono:
0005.xx Prelevamento su nostro bancomat
0011.33 Ricarica cellulare tramite Internet
0011.35 Ricariche cellulari
0015.xx Rimborso finanziamento
0016.xx Commissioni
0018.xx Interessi e competenze
0019.05 Imposta di bollo
0019.06 Addebito bolli per dossier titoli
0019.84 Tassazione rendite finanziarie DL 461/97
0019.87 Tassazione rendite finanziarie DL 461/97 (GPM)
0020.xx Cassetta di sicurezza, custodia valori
0022.xx Custodia/amministrazione titoli
0026.50 Acquisto azioni della banca
0031.97 Prenotazione bonifici da distinta
0031.98 Prenotazione in conto di anticipi fatture
0031.99 Prenotazione in conto di avvisi
0034.99 Prenotazione in conto per partite da sistemare
0035.xx Storni ri.ba.
0037.xx Insoluti ri.ba.
0041.xx Pagamento/disposizione a mezzo bancomat
0042.xx Effetti insoluti/protestati
0043.xx Operazione PagoBANCOMAT
0045.xx Utilizzo carta di credito
0050.02 Restituzione anticipo somma
0050.95 Escussione garanzia
0050.96 Escussione pegno
0055.xx Assegni insoluti/protestati
0057.xx Restituzione assegni/vaglia irregolari
0060.xx Rettifica valute
0065.xx Competenze di sconto
0066.xx Spese
0068.xx Storno scritture
0086.20 Rimborso finanz.import
0086.40 Rimborso finanz.altri
0087.20 Rimborso anticipo export
0087.21 Insoluto – Rimborso anticipo export
0091.xx Prelevamento bancomat su altri istituti
0092.xx Costo libretti assegni
0093.xx Costo moduli valutari
0094.xx Commissioni e spese su operazioni in titoli
0095.xx Commissioni e spese su operazioni con l'estero
La CIV non è comunque dovuta se:
a. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un
pagamento nei confronti della banca;
b. lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti,
non supera contemporaneamente:
- l’importo complessivo di 500 euro e
- la durata di 7 giorni consecutivi.
L’esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta
per trimestre.
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VALUTE
alla presentazione dei documenti
all’estinzione dell’anticipazione
SERVIZI ACCESSORI
Polizza “Tutelali” di Assimoco
Polizza assicurativa multirischio
facoltativa
Polizza “Protetto Infortuni” di Assimoco
Polizza assicurativa sugli Infortuni
facoltativa
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addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul
conto ordinario con valuta: data di presentazione
accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul
conto ordinario con valuta: pari alla valuta di accredito
del mezzo di pagamento utilizzato dal terzo debitore,
ovvero, in caso di mancato pagamento da parte del
terzo debitore, con valuta data dell’operazione
 Decesso
 Invalidità permanente totale
Il prodotto prevede una tariffa FORMULA CLIENTI
ed una tariffa FORMULA AGEVOLATA riservata ai
soci
Tariffa monoannuale variabile in funzione dell’età
e della tipologia di clientela.
Tasso annuo minimo del 0,097% fino ad un
massimo del 3,28% della somma assicurata.
Quota di premio percepita dal mutuante
collocatore: 16% tariffa soci, 35% tariffa clientela
 Decesso da infortunio
 Invalidità permanente da infortunio
Tariffa variabile in funzione dell’attività svolta.
Caso morte: tasso annuo minimo 0,082% /
massimo 0,123% su somme assicurate.
Caso Invalidità Permanente: tasso annuo minimo
0,093% / massimo 0,181% su somme assicurate.
Quota di premio percepita dal mutuante
collocatore: 25%
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui
prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi
accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) PER CLIENTELA AL DETTAGLIO
Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di € 1.500,00 della durata di mesi 3, a
tasso variabile (indicizzato al tasso Euribor 3 mesi 365gg) inizialmente del 10,00 %, spese per prelievo
totale delle somme erogate e deposito finale delle stesse € 3,60, commissione sul fido accordato 0,50%
calcolata su base annua del 2%
Si suppone che l’importo sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del
finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.
Per gli affidamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, essendo calcolato sulla
base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questi resti immutato per tutta la durata del contratto
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio i costi relativi a servizi accessori non obbligatori
per la concessione del finanziamento
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie esigenze, utilizzando
l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.
TAEG = 13,60357 %
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996),
relativo ai finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può
essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bcconline.it.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi
(laddove consentito dalla normativa vigente), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli
per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due
mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista
per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’affidamento è a tempo indeterminato:
 la banca può recedere in qualsiasi momento con preavviso minimo di 5 giorni da comunicare
con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro
mezzo, nonché ridurre l’importo dell’affidamento o sospenderne l’utilizzo seguendo analoghe
modalità; decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto
 in presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza
preavviso,
 il cliente può recedere in qualsiasi momento mediante il pagamento di quanto dovuto.
Se l’affidamento è a tempo determinato:
 la banca può recedere, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R,
eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, solo al verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla
situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo
la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al
cliente un preavviso minimo di 5 giorni
 il cliente può recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di
quanto dovuto.
In ogni caso la banca può chiedere al cliente l’integrale pagamento dell’importo dei titoli presentati
anche se questi non sono ancora scaduti o non ne è ancora noto l’esito. Se successivamente al
recesso i titoli risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente o portate a
decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
La comunicazione di recesso ha sempre l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito
concesso.
Reclami
I reclami vanno inviati per posta ordinaria o raccomandata A/R all’Ufficio Reclami di Mantovabanca
1896, Viale della Vittoria 1, 46041 Asola (Mn) o all’indirizzo email [email protected]
o all’indirizzo posta elettronica certificata [email protected], che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice,
può rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare
il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia,
oppure chiedere alla banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può
attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel
tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno
degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla
conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche
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successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale.
LEGENDA
ABF
CIV
Commissione sul fido
accordato (Commissione
omnicomprensiva)
Consumatore
Microimpresa
Periodicità di
capitalizzazione degli
interessi
Saldo per valuta
Saldo disponibile
SBF
Sconfinamento
Sconfinamento extra-fido
Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
Tasso di interesse
debitore
Tasso di interesse
debitore effettivo
Tasso di interesse di
mora
Valuta
Arbitro Bancario Finanziario
Commissione di Istruttoria Veloce
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente
riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’
onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo
e alla durata dell’affidamento.
Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in
conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto
contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi debitori e creditori.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per
pagamenti o prelievi
Salvo buon fine
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso.
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM dell’anticipo SBF, aumentarlo di un quarto ed
aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in
questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano
usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla
banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il
tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi
finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione degli interessi.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto
di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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