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anticipi su conformita - BCC OnLine
Pagina 1 di 7 FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPI SU CERTIFICATI DI CONFORMITA’ E/O CERTIFICATI DI ORIGINE AUTOVEICOLI E/O MOTOVEICOLI INFORMAZIONI SULLA BANCA Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn) Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344 [email protected] – www.bcconline.it Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’È L’ANTICIPO SU CERTIFICATI DI CONFORMITA’ E/O CERTIFICATI DI ORIGINE AUTOVEICOLI E/O MOTOVEICOLI L’operazione di anticipazione su certificati di conformità e/o certificati di origine autoveicoli e/o motoveicoli è analoga all’apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il Cliente è tenuto a consegnare per cessione a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il Cliente consegue la possibilità di acquisire i suddetti certificati rispettando le scadenze della Casa Madre, prorogando l’effettivo pagamento per un tempo che dovrebbe essere sufficiente alla vendita del veicolo. Alla scadenza della anticipazione il Cliente dovrà comunque provvedere al ritiro del certificato con rimborso alla banca dell’anticipazione stessa (maggiorata degli interessi dovuti) indipendentemente dalla vendita del veicolo. L’operazione può essere, secondo le valutazioni della Banca, assistita da idonea garanzia. E’ data la facoltà della Banca di utilizzare lo strumento per autoveicoli usati acquisendo idonea documentazione rappresentativa della proprietà degli stessi mezzi. La predetta apertura di credito sarà utilizzabile per anticipazioni a fronte di fatture o altri documenti, relativi a crediti commerciali, recanti, anche sull’originale inviato alla parte debitrice, clausola irrevocabile di pagamento per il tramite della Banca e delle quali questa Banca andrà a curare l’incasso per ordine e conto del cliente in forza mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c., che viene conferito senza pattuizione di corrispettivo. Alla Banca è comunque riservata la facoltà di concedere anticipazioni solo se, in sostituzione del mandato all’incasso, le vengono ceduti i crediti risultanti dalle fatture o altri documenti presentati. Il credito è ceduto pro solvendo per il suo intero valore a favore della Banca, in garanzia delle complessive anticipazioni concesse e di quanto ad essa dovuto per le causali di cui al primo comma del precedente. Di norma, l’anticipazione diviene disponibile per il cliente solo dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della cessione; resta in facoltà della Banca consentire l’utilizzo del credito concesso soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore. Sotto il profilo operativo, l’importo risultante dai certificati presentati alla Banca viene da questa accreditato in un conto cedenti (di esclusiva evidenza interna) e la relativa somma viene trasferita sul conto corrente ordinario, sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi, che vengono calcolati su un conto anticipi a parte. Tra i principali rischi vanno considerati: la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo. 01/07/2016 aggiornato al {Data_Agg_Documento} . 1/7 Pagina 2 di 7 CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. VOCI Tasso debitore annuo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso - fino a € 5.000,00 - da € 5.000,01 a € 100.000,00 INTERESSI - oltre € 100.000,00 COSTI Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a - 0,270% + 10,270 punti (spread) = 10,000% Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a - 0,162% + 10,162 punti (spread) = 10,000% Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a - 0,270% + 9,270 punti (spread) = 9,000% Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a - 0,162% + 9,162 punti (spread) = 9,000% Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a - 0,270% + 7,270 punti (spread) = 7,000% Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a - 0,162% + 7,162 punti (spread) = 7,000% Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile, sulla base dell’andamento del parametro riferito alla media aritmetica semplice dei tassi interbancari Euribor 3/6 mesi su base annua di 365 giorni. Il valore dell’ Euribor 3/6 mesi viene rilevato da “il Sole24Ore” relativo al mese precedente con effetto sul mese successivo. per utilizzi oltre i limiti del fido concesso - fino a € 5.000,00 - da € 5.000,01 a € 100.000,00 - oltre € 100.000,00 Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del fido concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido. 01/07/2016 aggiornato al {Data_Agg_Documento} Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a - 0,270% + 10,270 punti (spread) = 10,000% Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a - 0,162% + 10,162 punti (spread) = 10,000% Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a - 0,270% + 9,270 punti (spread) = 9,000% Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a - 0,162% + 9,162 punti (spread) = 9,000% Euribor 3 mesi 365, attualmente pari a - 0,270% + 7,270 punti (spread) = 7,000% Euribor 6 mesi 365, attualmente pari a - 0,162% + 7,162 punti (spread) = 7,000% Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile, sulla base dell’andamento del parametro riferito alla media aritmetica semplice dei tassi interbancari Euribor 3/6 mesi su base annua di 365 giorni. Il valore dell’ Euribor 3/6 mesi viene rilevato da “il Sole24Ore” relativo al mese precedente con effetto sul mese successivo. . 2/7 Pagina tasso di mora Capitalizzazione (applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del Cicr attuativa dell'art. 120, comma 2, del Decreto Legislativo n. 385/93) Modalità di calcolo degli interessi SPESE spese per comunicazioni periodiche in forma cartacea on line spese per altre comunicazioni - in forma cartacea - on line spese per altre comunicazioni mediante raccomandata spesa per richiesta documentazione COMMISSIONI spese per distinta - cessione del credito senza notifica - cessione del credito con notifica spese per incasso per certificati di conformità auto spese per insoluto spese per proroga Commissione sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva) Commissione di istruttoria veloce (CIV) La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce. Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce 01/07/2016 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 3 di 7 Non previsto Non previsto Gli interessi sono capitalizzati sul conto corrente con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). Gratuito Gratuito € 2,60 € 0,00 € 5,00 Da quantificare all’atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo. € 5,00 € 10,00 € 7,50 € 0,00 € 10,00 0,50% per ogni trimestre sconfinamenti extrafido Cliente con qualifica di consumatore: - sconfinamento fino a € 500,00 - sconfinamento oltre € 500,00 Cliente con qualifica diversa da consumatore: - sconfinamento fino a € 5.000,00 - sconfinamento da € 5.000,01 a € 15.000,00 - sconfinamento da € 15.000,01 a € 30.000,00 - sconfinamento oltre € 30.000,00 € 0,00 € 10,00 € 25,00 € 50,00 € 100,00 € 200,00 Utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonchè al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali . 3/7 Pagina 4 di 7 pagamento titoli e effetti, esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento, pagamento deleghe fiscali, acquisto di strumenti finanziari e ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto. Esenzioni La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Le causali relative a movimenti effettuati a favore dell’intermediario o per cui la Banca non svolge alcuna attività istruttoria sono: 0005.xx Prelevamento su nostro bancomat 0011.33 Ricarica cellulare tramite Internet 0011.35 Ricariche cellulari 0015.xx Rimborso finanziamento 0016.xx Commissioni 0018.xx Interessi e competenze 0019.05 Imposta di bollo 0019.06 Addebito bolli per dossier titoli 0019.84 Tassazione rendite finanziarie DL 461/97 0019.87 Tassazione rendite finanziarie DL 461/97 (GPM) 0020.xx Cassetta di sicurezza, custodia valori 0022.xx Custodia/amministrazione titoli 0026.50 Acquisto azioni della banca 0031.97 Prenotazione bonifici da distinta 0031.98 Prenotazione in conto di anticipi fatture 0031.99 Prenotazione in conto di avvisi 0034.99 Prenotazione in conto per partite da sistemare 0035.xx Storni ri.ba. 0037.xx Insoluti ri.ba. 0041.xx Pagamento/disposizione a mezzo bancomat 0042.xx Effetti insoluti/protestati 0043.xx Operazione PagoBANCOMAT 0045.xx Utilizzo carta di credito 0050.02 Restituzione anticipo somma 0050.95 Escussione garanzia 0050.96 Escussione pegno 0055.xx Assegni insoluti/protestati 0057.xx Restituzione assegni/vaglia irregolari 0060.xx Rettifica valute 0065.xx Competenze di sconto 0066.xx Spese 0068.xx Storno scritture 0086.20 Rimborso finanz.import 0086.40 Rimborso finanz.altri 0087.20 Rimborso anticipo export 0087.21 Insoluto – Rimborso anticipo export 0091.xx Prelevamento bancomat su altri istituti 0092.xx Costo libretti assegni 0093.xx Costo moduli valutari 0094.xx Commissioni e spese su operazioni in titoli 0095.xx Commissioni e spese su operazioni con l'estero La CIV non è comunque dovuta se: a. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca; b. lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: - l’importo complessivo di 500 euro e - la durata di 7 giorni consecutivi. L’esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre. 01/07/2016 aggiornato al {Data_Agg_Documento} . 4/7 Pagina VALUTE alla presentazione dei documenti all’estinzione dell’anticipazione SERVIZI ACCESSORI Polizza “Tutelali” di Assimoco Polizza assicurativa multirischio facoltativa Polizza “Protetto Infortuni” di Assimoco Polizza assicurativa sugli Infortuni facoltativa 5 di 7 addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta: data di presentazione accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta: pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal terzo debitore, ovvero, in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore, con valuta data dell’operazione Decesso Invalidità permanente totale Il prodotto prevede una tariffa FORMULA CLIENTI ed una tariffa FORMULA AGEVOLATA riservata ai soci Tariffa monoannuale variabile in funzione dell’età e della tipologia di clientela. Tasso annuo minimo del 0,097% fino ad un massimo del 3,28% della somma assicurata. Quota di premio percepita dal mutuante collocatore: 16% tariffa soci, 35% tariffa clientela Decesso da infortunio Invalidità permanente da infortunio Tariffa variabile in funzione dell’attività svolta. Caso morte: tasso annuo minimo 0,082% / massimo 0,123% su somme assicurate. Caso Invalidità Permanente: tasso annuo minimo 0,093% / massimo 0,181% su somme assicurate. Quota di premio percepita dal mutuante collocatore: 25% Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) PER CLIENTELA AL DETTAGLIO Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di € 1.500,00 della durata di mesi 3, a tasso variabile (indicizzato al tasso Euribor 3 mesi 365gg) inizialmente del 10,00 %, spese per prelievo totale delle somme erogate e deposito finale delle stesse € 3,60, commissione sul fido accordato 0,50% calcolata su base annua del 2% Si suppone che l’importo sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi. Per gli affidamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questi resti immutato per tutta la durata del contratto Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. TAEG = 13,60357 % Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bcconline.it. 01/07/2016 aggiornato al {Data_Agg_Documento} . 5/7 Pagina 6 di 7 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (laddove consentito dalla normativa vigente), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se l’affidamento è a tempo indeterminato: la banca può recedere in qualsiasi momento con preavviso minimo di 5 giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, nonché ridurre l’importo dell’affidamento o sospenderne l’utilizzo seguendo analoghe modalità; decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto in presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso, il cliente può recedere in qualsiasi momento mediante il pagamento di quanto dovuto. Se l’affidamento è a tempo determinato: la banca può recedere, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, solo al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente un preavviso minimo di 5 giorni il cliente può recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di quanto dovuto. In ogni caso la banca può chiedere al cliente l’integrale pagamento dell’importo dei titoli presentati anche se questi non sono ancora scaduti o non ne è ancora noto l’esito. Se successivamente al recesso i titoli risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente o portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto. La comunicazione di recesso ha sempre l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Reclami I reclami vanno inviati per posta ordinaria o raccomandata A/R all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1, 46041 Asola (Mn) o all’indirizzo email [email protected] o all’indirizzo posta elettronica certificata [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche 01/07/2016 aggiornato al {Data_Agg_Documento} . 6/7 Pagina 7 di 7 successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale. LEGENDA ABF CIV Commissione sul fido accordato (Commissione omnicomprensiva) Consumatore Microimpresa Periodicità di capitalizzazione degli interessi Saldo per valuta Saldo disponibile SBF Sconfinamento Sconfinamento extra-fido Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse debitore Tasso di interesse debitore effettivo Tasso di interesse di mora Valuta Arbitro Bancario Finanziario Commissione di Istruttoria Veloce Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento. Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi Salvo buon fine Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido). Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dell’anticipo SBF, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali. Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Data di inizio di decorrenza degli interessi. 01/07/2016 aggiornato al {Data_Agg_Documento} . 7/7