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L`ufficiale della riscossione - Comunita` Montana del Catria e Nerone

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L`ufficiale della riscossione - Comunita` Montana del Catria e Nerone
Testo redatto da LUCIO GUERRA, sulla base degli approfondimenti di a.n.a.r.e.s.e.p., per
renderlo adeguato anche allo svolgimento delle funzione di ufficiale della riscossione per conto
dell’ente locale oltre che del concessionario.
GLI UFFICIALI DI RISCOSSIONE
LUCIO GUERRA
responsabile servizi associati comunità montana catria e nerone – cagli (pu)
[email protected]
link a.n.a.r.e.s.e.p. :
http://www.anaresep.it/pubblicazioni/manuali/manuale_riscossione_coattiva/estratto_manuale_riscossione_coattiva_tributi.asp#03
Sulla scorta delle diverse disposizioni attualmente presenti nel contesto del nuovo decreto
29.9.1973.n.602 e del decreto legislativo 13.4.1999, n.112, si può tracciare un quadro dell’unica
figura, nell’ambito del personale addetto al servizio della riscossione, che, non solo non è stata
soppressa, come il collettore, né ridimensionata (come i messi notificatori, che possono essere
reperiti anche all’esterno dell’azienda), ma è stata sicuramente rafforzata e, in certo senso, posta
al centro del nuovo sistema di riscossione coattiva in base a ruolo che punta decisamente alla
espropriazione di beni, come gli immobili, di più forte impatto sulla platea dei contribuenti e di più
sicuro realizzo.
Nella linea della precedente disciplina e nella prospettiva di un’azione coattiva più spedita e,
possibilmente più efficace, gli ufficiali della riscossione continuano a svolgere, nell’ambito proprio,
le funzioni demandate dall’ordinamento giuridico agli ufficiali giudiziari (art.49 del D.P.R. n.602).
L’ufficiale della riscossione è una figura particolare che può operare alle dipendenze dell’ente
locale o del concessionario :
- UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE PER CONTO DELL’ENTE LOCALE : Tenuto Conto del
disposto normativo di cui all’art. 7, comma 2, del D.L. 13.05.2011 n.70, convertito con
modificazioni nella Legge 106/2011 e smi, di seguito riportato in stralcio:
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2014 (termine più volte prorogato), in deroga alle vigenti
disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa, cessano di
effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
(lettera così modificata dall'art. 10, comma 13-octies, legge n. 214 del 2011, poi dall'art. 29,
comma 8-bis, legge n. 14 del 2012)
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione
coattiva delle proprie entrate, anche tributarie. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva
delle predette entrate: (lettera così modificata dall'art. 14-bis, comma 1, lettera a), legge n. 214
del 2011)
1) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni
1
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata
immobiliare;
(numero così modificato dall'art. 14-bis, comma 1, lettera a), legge n. 214 del 2011)
2) (numero soppresso dall'art. 14-bis, comma 1, lettera a), legge n. 214 del 2011)
gg-quinquies) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 545, legge n. 228 del 2012)
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della società
nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni
demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale
dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari
responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è
accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni;
(lettera così modificata dall'art. 14-bis, comma 1, lettera a), legge n. 214 del 2011)
gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata
mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al
soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono
affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente
di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto
affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme
accreditate
sui
conti
correnti
di
riscossione
nel
mese
precedente;
(lettera così sostituita dall'art. 5, comma 8-bis, legge n. 44 del 2012)
L’ufficiale della riscossione al fine di operare per conto dell’ente locale dovrà quindi :
- essere dipendete del comune o altra forma associativa e/o convenzionale tra enti locali
- avere l’abilitazione quale ufficiale della riscossione
- avere il decreto Prefettizio di nomina
- UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE PER CONTO DEL CONCESSIONARIO : Albo dei
soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle
di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Decreto Ministero delle
Finanze 11 settembre 2000, n. 289
Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e
Comuni sono gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione
all’albo appositamente istituito (Art. 53, comma 1 , D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446).
Un’apposita commissione (Decreto di costituzione) effettua l’esame delle domande di iscrizione, la
revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo dei gestori, la revoca e la decadenza
dalla gestione (Art. 53, comma 2 , D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446).
Segreteria della commissione presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle
Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Via dei Normanni, 5 - 00184
Roma.
Simona Criscuolo : segretario della commissione, tel. 06 9383 6785
2
Albo soggetti abilitati (concessionari)
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/albo/elealbo.htm
Portale MEF - Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/albo/index.htm
L’ufficiale della riscossione è una figura particolare tra i dipendenti dell’ente locale o del
concessionario, in quanto ha una specifica attribuzione di natura pubblica, quale è quella di
procedere all’azione esecutiva nei confronti dei contribuenti morosi. Egli, infatti, svolge, nella
procedura privilegiata della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell’0rdinario
procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile,sono svolte dall’ufficiale
giudiziario.
La nomina dell’ufficiale della riscossione è obbligatoria sia da parte dell’ente locale che del
concessionario (effettuano la nomina, il sindaco o il legale rappresentante della società)
Vanno poi menzionate alcune specifiche attribuzioni dell’ufficiale della riscossione, derivanti dal
dettato dell’art. 44 del D.Lgs n.112/99, secondo cui le sue funzioni non possono essere esercitate
da altri in sua vece, né sotto forma di rappresentanza né sotto forma di sostituzione.
Espressamente è previsto, al riguardo, dall’art.50 del menzionato D,Lgs. n.112/99, l’applicazione di
pene pecuniarie al concessionario (o ente locale) o all’ufficiale delle riscossione che abbia fatto
eseguire atti esecutivi a persone estranee o non abilitate alla specifica funzione.
Inoltre, l’ufficiale della riscossione considerato, come già accennato, alla stregua dell’ufficiale
giudiziario, svolgendo le stessa mansioni di questo, nell’ambito, s’intende, del procedimento
esecutivo tributario, può, ai sensi dell’art.49 del citato D.Lgs.n.112/99, svolgere tutte le
attribuzioni spettanti, a norma del codice civile e del codice di procedura civile, agli ufficiali
giudiziari.
Inoltre, l’art.44 del D.Lgs. n.112/99, stabilisce in modo tassativo che il registro cronologico
dell’ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con decreto del ministero delle
finanze, deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilito per il registro cronologico
dell’Ufficiale giudiziario.
Il registro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina
dall’ufficio individuato, in via generale, per ciascun ambito, con decreto del ministro delle finanze,
e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla
carica devono essere consegnati, entro dieci giorni, a cura del concessionario, alla competente
Direzione regionale dell’entrata.
L’ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, deve rilasciare quietanza da apposito
bollettario e comunicare gli estremi all’ente locale o al concessionario.
Ne consegue, innanzitutto che le dichiarazioni rese o verbalizzate dall’ufficiale della riscossione
nell’esercizio delle sue funzioni fanno prova fino a querela di falso.
La portata pratica di tale principio è rilevante soprattutto nel campo della procedura per il
discarico delle quote inesigibili, ed in particolare rispetto al contenuto degli atti di notifica e dei
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verbali di pignoramento infruttuoso o negativo elevati dall’ufficiale della riscossione, la cui
veridicità non può essere messa in dubbio, in base ad accertamenti amministrativi, salvo la facoltà
dell’Amministrazione finanziaria di disporre il presenziamento dell’esecuzione.
Non è stata più riprodotta la disposizione di cui all’art.110 dell’abrogato Dpr.n.43/88 che stabiliva
che l’ufficiale di riscossione sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle
relazioni di notifica è sospeso dall’impiego e dall’abilitazione in attesa della definizione del
procedimento stesso.
Tale disposizione che comportava la perdita del trattamento economico, quale giuridica
conseguenza della sospensione della prestazione lavorativa, non trovava riscontro con l’analoga
norma prevista dai contratti collettivi di settore, secondo cui il datore di lavoro (concessionario o
ente locale) può disporre, per motivi cautelari, l’allontanamento dl servizio del lavoratore
sottoposto a procedimento penale,ma deve continuare a riconoscere l’intero trattamento
economico.
Non essendovi più differenza tra le due disposizioni, rimane ferma, in entrambi i casi, la facoltà
dell’ente locale o del concessionario di allontanare l’ufficiale della riscossione dal servizio, con il
mantenimento del trattamento economico.
Va poi rilevato che l’ufficiale della riscossione a norma dell’art.60 del c.p.c., è civilmente
responsabile dei danni cagionati quando si rifiuta di adempiere alle sua mansioni o pone in essere
atti nulli con dolo o colpa grave.
Pertanto, se, in seguito ad una sua falsa attestazione della notifica di un atto (e perciò atto nullo o
con dolo), sottopone ad una ingiusta espropriazione i beni del contribuente o di terzi è obbligato al
risarcimento dei relativi danni.
Siffatta responsabilità, cosiddetta aquiliana o extracontrattuale, ricade direttamente sull’ufficiale
della riscossione, che nella fattispecie, non rappresenta il concessionario o ente locale, ma esercita
una funzione che gli è propria.
Diversamente dal funzionario delegato al compimento degli atti inerenti il servizio della
riscossione, che agisce in nome e per conto del concessionario, l’ufficiale della riscossione esercita,
al contrario una attività intrinseca nella sua stessa figura giuridica.
Tale principio è confermato dalle disposizioni relative alle infrazioni e sanzioni (Capo IV del
D.Lgs.n.112/99), le quali per le infrazioni commesse dal concessionario, dal funzionario delegato o
dal personale in genere (artt. 47,48 e 49 del D.Lgs.n.112/99) prevedono l’applicazione delle
sanzioni direttamente a carico del concessionario,per le infrazioni, invece, che possono essere
commesse dagli ufficiali della riscossione (art.50 e 51 dello stessono D.Lgs. n.112/99) l’applicazione
delle sanzioni è posta direttamente a carico degli ufficiali della riscossione.
Sembra opportuno richiamare il divieto previsto dall’art.28 del Dpr.n.122 del 15.12.1959,
sull’ordinamento degli ufficiali giudiziari, secondo cui all’ufficiale della riscossione è vietato
compiere atti del loro ministero, riguardante sé stessi, la loro moglie ed i loro parenti o affini sino
al quarto grado.
L’ufficiale della riscossione, in virtù dell’art.68 c.p.c., può farsi assistere, ove occorra, nella
procedura esecutiva, da esperto o da persona idonea al compimento degli atti che non può
compiere da solo.
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Può altresì richiedere l’assistenza della forza pubblica, ai sensi dell’art. 513 c.p.c., quando è
necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal contribuente o da
terzi, oppure allontanare persone che disturbino l’esecuzione del pignoramento.
A norma dell’art. 42 del D.L.gs.n.112/99, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal
concessionario (oppure ente locale) fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è
stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11.1.1951, n.56 e dalle altre norme vigenti.
Con il regolamento di cui all’art.31 della legge 8.5.1998, n.146, nel rispetto dei criteri ivi indicati,
sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli
esami di abilitazione.
La nomina può essere revocata dal concessionario (oppure ente locale) in ogni momento.
Il concessionario (oppure l’ente locale) comunica la nomina alla competente Direzione regionale
delle entrate a consegna l’atto di nomina all’ufficiale, che, nell’esercizio delle sua funzioni, è
tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.
Gli ufficiale della riscossione sono autorizzati all’esercizio delle loro funzioni dal Prefetto della
provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario o ente
locale, che appone il proprio visto sull’atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni
ostative di cui all’art.11 del regio decreto 18.6.1931, n.733.
L’autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dal Prefetto anche su segnalazione
dell’ufficio competente del Ministero delle finanze.
La cessazione dell’ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente Direzione
regionale delle entrate (artt.42, comma 4), e deve essere resa nota al pubblico mediante affissione
di avviso nei comuni dove il concessionario gestisce sportelli destinati al pubblico
Deriva da quanto sopra esposto che la nomina dell’ufficiale di riscossione costituisce un atto
complesso, di una pubblica investitura, rispetto alla quale la partecipazione del concessionario,
dell’ente locale e quella del Prefetto, formano tre elementi giuridicamente distinti che più
appropriatamente andrebbero definiti “designazione” e “autorizzazione”.
L’autorizzazione costituisce poi l’elemento preponderante dal momento che il Prefetto, il quale
procede all’accertamento dell’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, che
esercita la funzione dell’investitura giudiziaria, ed è, altresì, lui stesso che può revocare in ogni
tempo l’autorizzazione, con provvedimento motivato.
Va rilevato che il ritiro dell’autorizzazione da parte del Prefetto deve essere motivato, mentre la
revoca dell’atto di nomina da parte del concessionario o ente locale costituisce sotto il profilo
amministrativo, un atto autonomo, fatti salvi gli aspetti contrattuali del rapporto di lavoro.
In base all’art. 43 del D.Lgs.n.112/99 l’ufficiale della riscossione deve esercitare le sue funzioni,
nell’ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l’ufficio di
riscossione (oppure nell’ambito di esercizio della funzione di riscossione dell’ente locale).
Questa limitazione costituisce una sorta di competenza territoriale, nel senso che l’ufficiale non
può procedere al di fuori dell’ambito territoriale ora indicato, anche se i beni del contribuente o il
suo domicilio si trovino altrove. In tal caso, com’è noto, il concessionario (o ente locale) dovrà
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delegare il concessionario (o ente locale) competente affinché costui faccia intervenire il proprio
ufficiale di riscossione.
La competenza funzionale dell’ufficiale della riscossione, che è molto vasta, comprende ogni atto
della riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, a
partire dalla notificazione fino a giungere alla vendita dei beni sottoposti ad espropriazione.
Di tali atti (pignoramento, pagamento in sede esecutiva e conversione del pignoramento, custodia
dei beni pignorati, incanto dei beni pignorati,ecc.,), si rinvia agli appositi capitoli.
GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA FISCALITA’ LOCALE
IN FORMA ASSOCIATA
1. Presentazione.
Sono sempre più numerose le opportune iniziative necessarie ad ottenere il risultato di sostituire
con adeguatezza Equitalia nel ruolo di supporto ai Comuni stessi nella difficilissima opera di
recupero dei propri crediti.
L’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, alla lettera gg ter) del comma 2, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio
2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia SpA, nonché le società per azioni
dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia spa, cessano di effettuare le attività di
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Il termine in questione è stato da
ultimo differito al 31 dicembre 2014 dal comma 4 dell’articolo 9 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, “in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle
entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione”.
La legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha eliminato il divieto di procedere a nuovi affidamenti delle
dell’articolo 9.
E’ estremamente importante avviare quindi la sensibilizzazione dei Comuni, sull’argomento.
L’urgenza di tale iniziativa non è di poco conto, in quanto vengono coinvolti rilevanti interessi dei
Comuni, con allarmanti ripercussioni sul piano economico e finanziario, con il rischio di aprire un
buco nel 2015 di quasi 1 miliardo di euro nei bilanci comunali e senza disporre di alcuna copertura.
La voragine è destinata ad aprirsi all’indomani dell’addio di Equitalia dal servizio di riscossione
coattiva effettuata per conto degli enti locali.
Un regime attualmente in proroga, ma vedrà interrompere (non sappiamo quando viste le ripetute
proroghe) l’attività di recupero di tributi, tasse e entrate patrimoniali non pagate che Equitalia
svolge per conto dei Sindaci.
L’interruzione del servizio avrà come conseguenza l’obbligo da parte dei Comuni di riprendersi in
carico le posizioni gestite dalla Società di riscossione che fa capo all’Agenzia delle Entrate.
In pratica, circa 6 mila Comuni (dato stimato dall’Anci) vedranno restituirsi oltre otto miliardi di
Euro di somme correnti ancora da incassare .
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La previsione è che circa il 10% di questa cifra enorme sia inesigibile e, quindi i Comuni avranno
l’obbligo di far pulizia nei propri bilanci evidenziando così un buco che si avvicina alla somma sopra
riportata di 1 miliardo di euro circa.
L’addio di Equitalia si accompagna dunque con la necessità da parte di circa 6 mila municipi di
incassare imposte e tributi scaduti o evasi.
Un cambio che spaventa perché in giro mancano sia le persone competenti in una materia così
delicata e sia le strutture informatiche per allestire una macchina di esazione efficiente, perché
estremamente complicata.
2. Il quadro normativo
Le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali sono disciplinate da una pluralità di
fonti normative, caratterizzate da notevole grado di complessità: talora, poi, nel breve volgere del
tempo, si è assistito a capovolgimenti di impostazione che sono andati a nocumento di un’attività
così fondamentale per l’andamento ordinato della gestione degli enti locali.
L’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede alla lett. a) del comma 5 che gli enti
locali, possono gestire:
(d. lgs n. 446 del 1997, art.52, comma 5, lett. a) : l'accertamento dei tributi può essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142)
- direttamente o in forma associata le attività di accertamento e riscossione delle proprie
entrate tributarie
oppure affidarle, anche disgiuntamente :
- agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le
menzionate attività, subordinatamente a determinati requisiti;
- alle società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
mediante convenzione e a determinate condizioni;
l’art. 52, comma 5, lettera b), numero 3) del d.lgs. 446/1997 stabilisce che queste società potranno
effettuare la riscossione ordinaria e, secondo un'interpretazione più elastica, anche la riscossione
coattiva.
Questa opzione mal si concilia con le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32 del d.1.
78/2010 che stabiliscono il divieto assoluto per i comuni fino a 30.000 abitanti di costituire società.
Per ovviare ai limiti dimensionali sanciti dall'art. 14, c. 32 del d.1. 78/2010 sopra citato e tenendo
conto che l'affidamento in house è limitato al territorio dell'ente che costituisce l'azienda per cui
non è possibile affidare tali attività alle società costituite da altri comuni, la soluzione sarebbe
quella di costituire, tra comuni che insieme superino i 30.000 abitanti, una nuova società per la
gestione di tali attività
7
- Società partecipate e in house
Anche sul fronte delle società partecipate lo scenario è piuttosto incerto, dal momento che il Dl
95/12 obbliga le amministrazioni a scioglierle oppure a metterle in vendita. Dalla dismissione sono
tuttavia escluse le società che svolgono «servizi di interesse generale» (servizi pubblici) e quelle
«che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari»
(queste ultime individuate con Dpcm). Dovrebbero quindi restare immuni le società che curano la
gestione dei tributi locali. Il decreto legge 95/12 sembra invece chiudere le porte alle società in
house, che hanno un anno di tregua (al massimo due), se si esclude la residua possibilità di
affidamento per i servizi sotto i 200mila euro. Si tratta di una previsione che, in mancanza di
deroghe, rischia di tagliare fuori un bacino di utenza di oltre 5 milioni di abitanti.
Un'altra possibilità potrebbe essere quella di esternalizzare il solo servizio di gestione
amministrativa (rendicontazione, aggiornamento banche dati ecc.) ma tutta la gestione di
riscossione rimane in capo agli enti;
- ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1.
La previsione di cui al punto 4 del comma in questione, relativa alle società miste di cui all’ articolo
113, comma 5, lett. b) del citato testo unico, è stata abrogata dalla lett. a) del comma 1 dell’art.
12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
3. Gestione in forma associata tra Comuni della riscossione delle proprie Entrate
(attraverso la forma associativa prescelta i comuni potranno effettuare sia la riscossione ordinaria,
che la riscossione coattiva attraverso l’ingiunzione rafforzata).
http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp
L'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede la possibilità di gestione
associata, nelle forme previste dal testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, dell'attività di
accertamento delle entrate comunali.
Inoltre tra le funzioni fondamentali individuate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012 abbiamo:
a)Organizzazione generale dell’amministrazione, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
f) L’organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI
Il fatto che la norma non preveda in maniera esplicita la gestione associata della riscossione per
tutti i tributi locali (prevista esplicitamente solo per i tributi riguardanti la gestione di servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani) appare ad un esame attento più come
una omissione che una esplicita esclusione della possibilità di esercizio dell'attività da parte
delle associazioni di Comuni.
Infatti la legislazione specifica, anche successiva, non prevede tale limitazione e molte gestioni
associate procedono da anni alla riscossione delle entrate relative ai Comuni associati, comprese
le sanzioni al codice della strada, senza aver riscontrato problemi o contestazioni.
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Se ci fossero perplessità al riguardo, che ci sembrano comunque dovute ad eccesso di prudenza,
resta sempre la possibilità di gestire tutte le attività presupposte prevedendo la sottoscrizione
degli atti da parte dei funzionari comunali e il versamento delle entrate direttamente nelle
tesorerie comunali.
La gestione associata delle entrate può costituire un punto di forza nella spinta
all'associazione/unione tra i Comuni minori.
Accanto agli aspetti tipicamente gestionali, sintetizzabili nella ricerca di economie di attraverso la
condivisione di risorse umane e materiali non facilmente disponibili per gli Enti di piccola e
piccolissima dimensione demografica, assume un rilievo a se stante la tendenza che i Comuni
associati possono attivamente ricercare all'uniformazione delle politiche fiscali, anch'esse
sostanzialmente precluse al di sotto di certi livelli dimensionali.
Occorre poi considerare l'obbligatorietà dell'esercizio associato di funzioni per i comuni sotto i 5
mila abitanti, che costituiscono il 70% del totale.
Si passa così da una semplice facoltà, prevista dall'articolo 52 del Dlgs 446/97 (peraltro limitata
all'accertamento), a un obbligo sancito dal decreto legge 78/10.
Ma sulla gestione associata la situazione è in continua evoluzione, per via del decreto legge
95/12 che ha ridefinito le funzioni fondamentali, che da sei passano a dieci, tre delle quali
dovevano scattare entro il 31-12-2013, altre tre entro il 30-09-2014, e tutte le altre entro il 3112-2014.
Le forme di gestione associata sono :
-
unione di comuni
convenzione
Il problema principale della riscossione coattiva resta, di fatto, la presenza in organico del
Funzionario Responsabile della Riscossione e Ufficiale della Riscossione, figura fondamentale
della quale si è ampiamente parlato nella prima parte del presente approfondimento
- Funzionario Responsabile della Riscossione e Ufficiale della Riscossione
da A N A R E S E P (Associazione Nazionale Addetti Riscossione Entrate Stato e Enti Pubblici)
Accade sovente che i Comuni che riscuotono in proprio i tributi locali mediante società partecipate
o comunque affidatarie di servizi pubblici per conto dei Comune stessi, per quanto riguarda gli atti
della procedura coattivi fra cui “I fermi amministrativi di auto e moto” emessi per il mancato
pagamento di multe, incorrono nella nullità degli stessi , risultando comunque viziati da pesanti
elementi di illegittimità.
Al riguardo, fermo l’incontestabile dovere di chi ha preso una multa di pagarla e, dunque il diritto
del Comune di riscuoterne le somme non versate, anche in via coattiva, non vi è dubbio tuttavia
che l’azione coattiva deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme poste a difesa dei diritti
dei contribuenti.
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Negli atti amministrativi la forma è spesso anche sostanza, soprattutto quando rappresenta una
forma di tutela sostanziale dei diritti dei cittadini.
In alcuni casi sono emersi invece diversi profili di criticità che potrebbero inficiarne pesantemente
la correttezza formale. E’ necessario, pertanto, fare chiarezza su questa delicata questione e
soprattutto verificare se la concessionaria comunale ha rispettato tutti gli elementi di forma e di
trasparenza previsti dalle leggi vigenti.
In primo luogo, è stato evidenziato una carenza di potere del soggetto che ha sottoscritto gli atti.
Questi ultimi, infatti, sono firmati, almeno quelli che è stato possibile visionare di persona, da un
soggetto, che si qualifica come “Ufficiale di Riscossione” e non quale “Funzionario responsabile per
la riscossione”.
La differenza non è, come potrebbe apparire a prima vista, solo terminologica, ma sostanziale.
L’Ufficiale di Riscossione è una figura autorizzata a svolgere funzioni di natura esclusivamente
ESECUTIVA, quali :
- notifiche
- pignoramenti mobiliari e immobiliari
- iscrizioni d’ipoteche
- ecc.
E NON attività di carattere AMMINISTRATIVO quali :
- ingiunzioni di pagamento
- fermi amministrativi
- provvedimenti di revoca
- avvisi di vendita immobiliare
che sono invece peculiari del Funzionario Responsabile per la Riscossione previsto nell’art. 4,
comma 2- septies della legge 265/02.
Facendo un paragone, sarebbe come se un’ordinanza giudiziale fosse sottoscritta da un ufficiale
giudiziario e non dal giudice incaricato.
Tanta è la confusione, che il ruolo cambia addirittura a seconda della reazione dei contribuenti: in
alcuni casi, infatti, si è verificato che dopo la formale contestazione di questa anomalia, il
provvedimento precedentemente inviato è stato ri-notificato allo stesso funzionario con la
modifica della qualifica del firmatario da Ufficiale a Funzionario responsabile della riscossione.
E’ necessario, però, che, al fine di evitare una grave violazione procedurale, la nomina del
Funzionario Responsabile per la Riscossione effettuata dal sindaco del comune oppure
dall’amministratore delegato delle società partecipate o affidatarie di servizi pubblici, deve
possedere, pena declaratoria di nullità formale, alcuni requisiti obbligatori come l’assolvimento
dell’imposta di bollo, la certezza della data e, soprattutto, l’autorizzazione e vidimazione della
Prefettura, ente preposto al controllo ai sensi dell’articolo 8 del R.D. 773/31.
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Inoltre i provvedimenti emessi dall’ente locale oppure dalla concessionaria comunale devono
essere forniti di firma originale del sottoscrittore e tre elementi sostanziali tassativamente previsti
dall’articolo 7 dello Statuto del Contribuente (legge 212/00):
1) il responsabile del procedimento;
2) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali promuovere un riesame dell’atto in sede di
autotutela;
3) le modalità, i termini, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere
per chiedere l’annullamento dell’atto.
In particolar modo, l’assenza dei primi due è anche alla base dalla sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha annullato un provvedimento di fermo
amministrativo emesso da un locale concessionario della riscossione.
Pertanto, nelle procedure ai sensi del D.P.R. n.602/73, si possono verificare i seguenti casi :
A) UFFICIALE DI RISCOSSIONE
(Funzionario Comunale e/o Forma Associativa tra Enti, Equitalia “fino al 31/12/2014”, Società
concessionarie – N.B. figura che deve essere in possesso di specifica abilitazione, decreto
prefettizio di nomina per lo svolgimento della funzione di ufficiale della riscossione)
- è l'organo esecutorio del comune o del concessionario nella procedura esecutiva
- le sue funzioni sono assimilabili a quelle dell'ufficiale giudiziario (art. 59 cpc)
- gli atti dell'Ufficiale di Riscossione devono essere tutti riportati sul cronologico previsto dal D.Lgs
n. 112 /99
- l’ufficiale di riscossione è soggetto alla responsabilità dell'art. 60 c.p.c. .
B) FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE
(Funzionario Comunale e/o Forma Associativa tra Enti, Società concessionarie – N.B. figura che
deve essere in possesso di specifica abilitazione, decreto prefettizio di nomina per lo svolgimento
della funzione di funzionario responsabile della riscossione).
Tale figura, creata dal legislatore con la Legge 265 del 22/1/2002, ha la funzione di presiedere,
garantire e consentire l’applicazione del titolo II del DPR 602/73 a quei Comuni e concessionari
iscritti all’Albo di cui all’art.53 del D.L. 15 dicembre 1997, n. 446 che intendono riscuotere le
entrate tributarie con la procedura speciale del predetto DPR n.602 e non con la procedura
ordinaria regolamentata dal cpc.
Tale figura non è da confondersi con quella dell'Ufficiale di riscossione pur prevedendo la norma
che la loro nomina avviene tra le persone che hanno conseguito l'idoneità conseguita con le
modalità dell'art. 42 del D.LGS n. 112/99.
La figura del funzionario responsabile per la riscossione è stata ripresa da quella comunale di
funzionario responsabile istituita dai decreti legislativi 504/92 e 507/93 art. 11 in materia di
finanza locale.
A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della
riscossione coattiva secondo le norme del PPR 602/73.
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Il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti relativi a tale attività da quelli propedeutici
(ingiunzione di pagamento, avvisi) a quelli amministrativi previsti dal DPR 602/73 ( fermo veicoli a
motore, iscrizione ipotecaria, avviso di vendita all'incanto).
La differenza tra le due figure è sostanziale, anche se possono essere svolte dalla stessa persona.
Lucio Guerra
[email protected]
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