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Il Jobs Act non ha cancellato i contratti di collaborazione

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Il Jobs Act non ha cancellato i contratti di collaborazione
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RASSEGNA STAMPA
ABBONAMENTI
RIVISTE
PALAZZI
SPREAD
PORPORA
FELUCHE
EASY
AL VERDE
JAMES BOND
USA 2016
FOTO
Il Jobs Act non ha
cancellato i
Balzani, Iannetta,
Majorino e Sala. Le foto
contratti di
del primo confronto
collaborazione.
Ecco cosa
succederà nel
2016
( Francesco
Rotondi
) BLOG
Le facce (e le stilettate) di
Mauro Moretti all'evento
Agol-Luiss Business
School. Tutte le foto
Chi c'era alla
presentazione del libro di
Myrta Merlino. Foto di
Pizzi
Il Jobs Act (Dlgs 81/2015) ha previsto che a partire dal 1° Gennaio
2016 non ci sarà più spazio per i contratti a progetto aboliti dal
nostro ordinamento già dal giugno del 2015. Questo
provvedimento, tuttavia, non abolisce le collaborazioni coordinate e
continuative, le vecchie “co.co.co
co.co.co.” per intenderci, che
continueranno ad esistere (seppur in ambito sempre più ristretto) e
che andranno a regolare gli autentici rapporti di quel tipo. Scopo di
questo capitolo del Jobs Act, infatti, è quello di segnare una netta
demarcazione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo (vero) per
evitare il ricorso alle false collaborazioni e alle finte Parite Iva, ma di
non abolire tutti i contratti di collaborazione. Adecco ha calcolato
che dal 1° Gennaio 2016 i contratti a progetto non più validi sono
circa 654.500.
Cosa accadrà adesso?
Alfano, Bindi, Capolupo,
Del Sette, Lorenzin e Lupi
Coloro che erano inquadrati con contratto a progetto ma
svolgevano, di fatto, un rapporto di lavoro etero – diretto ed etero-ricordano il magistrato
organizzato (ossia di prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
Scopelliti. Foto di Pizzi
continuative e la cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro)
dovranno essere inquadrati con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, a termine o in somministrazione. Per gli altri, invece,
che svolgono un reale lavoro autonomo si applicheranno le regole
codicistiche (artt. 2122 e segg.) e per le residuali si applicherà il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa previsto
dall’art. 409 codice di procedura civile, che non prevede più
l’indicazione del progetto. Ovviamente, per questi ultimi, non
dovranno riscontrarsi modalità di lavoro etero-dirette o eteroorganizzate , altrimenti potranno essere trasformati in contratti di
lavoro subordinato, con tutte le penalità connesse.
Inoltre, vi sono una serie di eccezioni, e tra queste: le collaborazioni
regolamentate negli ambiti dei contratti collettivi nazionali, come
nei casi dei call center; le collaborazioni delle professioni intellettuali
che prevedono l’iscrizione ad ordini e albi; quelle stipulate nell’abito
Ettore Scola con Melato,
della pubblica amministrazione, anche se fino al 1° Gennaio 2017.
Pizzi, Scalfari e Veltroni
Per queste realtà l’eccezione consiste nella possibilità che alle
collaborazioni effettuate potranno essere etero-organizzate.
Sparisce il contratto a progetto, quindi, ma non le collaborazioni
coordinate e continuative che restano nel nostro ordinamento e che
continueranno a regolare i rapporti di lavoro non subordinati e non
autonomi.
Si spera!
* 21/12/2015
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