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Relazione Dott. Ascenzo Farenti
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Università di Pisa. Autorizzazioni all’esercizio di incarichi retribuiti al personale tecnico amministrativo NUOVA DISCIPLINA DI ATENEO Pisa, 9 giugno 2009 Dott. Ascenzo Farenti Dirigente Area reclutamento e amministrazione del personale L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” NEGLI ULTIMI ANNI IL LEGISLATORE SI E’ MOSSO NEL SENSO DI LIMITARE IL RICORSO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL LAVORO ATIPICO GLI INTERVENTI HANNO RIGUARDATO, IN PARTICOLARE, I CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E LE COLLABORAZIONI COORDINA E CONTINUATIVE I LIMITI IMPOSTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO STATI DI NATURA SIA FINANZIARIA CHE GIURIDICA L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” I LIMITI FINANZIARI A partire dalla Legge finanziaria per l’anno 2006 è stato imposto un tetto alla spesa per contratti a tempo determinato e per collaborazioni coordinate e continuative L’articolo 1 comma 187 della Legge 266/2005 disponeva, infatti, che <<A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale >> L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” I LIMITI FINANZIARI Il limite del 60% dello speso nell’anno 2003 per contratti a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative e’ stato progressivamente ridotto fino a raggiungere con la finanziaria 2008 la soglia del 35% L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” I LIMITI FINANZIARI Per le Università, tuttavia, il limite è attenuato dall’articolo 1 comma 188 della stessa Legge 266/2005 che dispone per le stesse che <<sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico (…) del Fondo di finanziamento ordinario delle università>> L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” I LIMITI FINANZIARI Non rientrano quindi nel limite i contratti che soddisfino due requisiti: 1) 2) Siano finalizzati all’attuazione di progetti di ricerca o di miglioramento dei servizi agli studenti Non siano finanziati con FFO L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” I LIMITI GIURIDICI Sono state modificate a più riprese le discipline Dell’articolo 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 in materia di lavoro autonomo e, quindi, anche di collaborazioni coordinate e continuative Dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 in materia di rapporti di lavoro flessibile alle dipendenze della pubblica amministrazione (tempo determinato, somministrazione, etc.) L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” I LIMITI GIURIDICI Con riferimento al lavoro autonomo (anche co.co.co.), allo stato, i cardini sono i seguenti: Il ricorso ad essi è limitato ad esigenze non ordinarie; Deve essere accertata l’impossibilità oggettiva di provvedere con il personale in servizio Sono richiesti particolari requisiti di qualificazione per essere incaricati Devono essere espletate procedure comparative per il conferimento degli incarichi E’ stabilita la responsabilità amministrativa del soggetto che conferisce illegittimamente o irregolarmente l’incarico L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico” I LIMITI GIURIDICI Con riferimento al lavoro subordinato “atipico” il nuovo articolo 36 prevede: il ricorso al solo contratto a tempo indeterminato per provvedere alle esigenze ordinarie l’utilizzo di procedure trasparenti per l’assunzione mediante forme flessibili la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali il divieto di assumere, anche con tipologie contrattuali diverse, lo stesso lavoratore per più di tre anni nel quinquennio Anche in questa sede viene ribadita la responsabilità amministrativa del dirigente