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Relazione Dott. Ascenzo Farenti

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Relazione Dott. Ascenzo Farenti
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Università di
Pisa. Autorizzazioni all’esercizio di incarichi retribuiti al
personale tecnico amministrativo
NUOVA DISCIPLINA DI ATENEO
Pisa, 9 giugno 2009
Dott. Ascenzo Farenti
Dirigente Area reclutamento e amministrazione del personale
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
NEGLI ULTIMI ANNI IL LEGISLATORE SI E’ MOSSO NEL
SENSO DI LIMITARE IL RICORSO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI AL LAVORO ATIPICO
GLI INTERVENTI HANNO RIGUARDATO, IN PARTICOLARE, I
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E LE
COLLABORAZIONI COORDINA E CONTINUATIVE
I LIMITI IMPOSTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SONO STATI DI NATURA SIA FINANZIARIA CHE GIURIDICA
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
I LIMITI FINANZIARI
A partire dalla Legge finanziaria per l’anno 2006 è stato imposto un tetto alla spesa per
contratti a tempo determinato e per collaborazioni coordinate e continuative
L’articolo 1 comma 187 della Legge 266/2005 disponeva, infatti, che
<<A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale
a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale >>
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
I LIMITI FINANZIARI
Il limite del 60% dello speso nell’anno 2003 per contratti a
tempo determinato e collaborazioni coordinate e
continuative e’ stato progressivamente ridotto fino a
raggiungere con la finanziaria 2008 la soglia del
35%
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
I LIMITI FINANZIARI
Per le Università, tuttavia, il limite è attenuato dall’articolo 1
comma 188 della stessa Legge 266/2005 che dispone per le
stesse che
<<sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di
ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico (…) del Fondo di
finanziamento ordinario delle università>>
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
I LIMITI FINANZIARI
Non rientrano quindi nel limite i contratti che soddisfino due
requisiti:
1)
2)
Siano finalizzati all’attuazione di progetti di ricerca o di
miglioramento dei servizi agli studenti
Non siano finanziati con FFO
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
I LIMITI GIURIDICI
Sono state modificate a più riprese le discipline
Dell’articolo 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 in materia di
lavoro autonomo e, quindi, anche di collaborazioni
coordinate e continuative
Dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 in materia di rapporti di
lavoro flessibile alle dipendenze della pubblica
amministrazione (tempo determinato,
somministrazione, etc.)
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
I LIMITI GIURIDICI
Con riferimento al lavoro autonomo (anche co.co.co.), allo stato, i
cardini sono i seguenti:
Il ricorso ad essi è limitato ad esigenze non ordinarie;
Deve essere accertata l’impossibilità oggettiva di
provvedere con il personale in servizio
Sono richiesti particolari requisiti di qualificazione per
essere incaricati
Devono essere espletate procedure comparative per il
conferimento degli incarichi
E’ stabilita la responsabilità amministrativa del soggetto che
conferisce illegittimamente o irregolarmente l’incarico
L’evoluzione normativa sul lavoro “atipico”
I LIMITI GIURIDICI
Con riferimento al lavoro subordinato “atipico” il nuovo articolo
36 prevede:
il ricorso al solo contratto a tempo indeterminato per
provvedere alle esigenze ordinarie
l’utilizzo di procedure trasparenti per l’assunzione
mediante forme flessibili
la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile solo per
esigenze temporanee ed eccezionali
il divieto di assumere, anche con tipologie contrattuali
diverse, lo stesso lavoratore per più di tre anni nel
quinquennio
Anche in questa sede viene ribadita la responsabilità
amministrativa del dirigente
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