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Carri Raccoglifrutta - Azienda USL di Ferrara

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Carri Raccoglifrutta - Azienda USL di Ferrara
CARRI SEMOVENTI PER LA RACCOLTA
DELLA FRUTTA A PIATTAFORME ELEVABILI
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro
CARRI RACCOGLIFRUTTA
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
DEFINIZIONI
Sono così denominate delle attrezzature mobili costruite per
effettuare alcune lavorazioni caratteristiche in agricoltura,
quali la raccolta della frutta, o altre operazioni caratterizzate
da interventi manuali dell'operatore sulla pianta (potatura ,
irrorazione di fitofarmaci, ecc.) in frutteti coltivati a filari
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
DEFINIZIONI
La struttura di queste macchine è riconducibile ad un carro di
base montato su gomme, di regola semovente che porta non
solo gli organi strutturali e meccanici (motore trasmissione,
sospensioni, dispositivi di sterzo, ma anche le attrezzature
accessorie
(centraline
oleodinamiche,
gruppi
motocompressori, serbatoi, sollevatori a forcole, ecc.) e
costituisce la struttura di supporto del “palco”
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
DEFINIZIONI
Il palco è costituito da un'ampia piattaforma che può sollevarsi
rispetto al carro di base, in genere non più di m. 1,20 – 1,50
per mezzo di un cinematismo (il più delle volte del tipo a
forbice) azionato oleodinamicamente.
Dal palco possono essere “estratte” e fatte sporgere
trasversalmente rispetto all'asse longitudinale della macchina,
delle piattaforme a forma di terrazzina, sulle quali gli operatori
prendono posto per svolgere le proprie mansioni.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
DEFINIZIONI
Sono dotate di motori di potenza compresa generalmente tra 5
e 30 kW. Vi sono anche carri dotati di doppia motorizzazione,
che prevedono l’impiego di motori endotermici per il
trasferimento aziendale e di motori elettrici per la raccolta in
campo.
Il motore elettrico, che consente una autonomia di 12-14 ore
con assorbimenti di circa 1,5 kW/h, ha consentito di eliminare
e/o ridurre le problematiche connesse ai gas di
scarico, alla rumorosità ed alle vibrazioni.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
8
CARRI RACCOGLIFRUTTA
Rischi infortunistici (principali) connessi con l’impiego dei
carri per la raccolta della frutta e la potatura
1.
Caduta dell’alto
2.
Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle
piattaforme di lavoro
3.
Schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi pericolosi in
movimento
4.
Scivolamenti e cadute sulle piattaforme di lavoro
5.
Perdita di stabilità del carro
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Cadute dall’alto
Poichè i lavoratori operano ad una certa altezza da terra (generalmente
lo sviluppo delle terrazzine varia tra i 2 ed i
3 metri) i piani piani di lavoro devono essere provvisti di parapetti
regolamentari.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Cadute dall’alto
Tutti i lati aperti verso il vuoto delle piattaforme sopraelevate
di lavoro, che presentano il rischio di cadute dall’alto devono
essere dotati di parapetto normale ossia:
- costruito con materiale rigido e resistente
- alto almeno 1 metro
- costituito da due correnti di cui quello intermedio posto a
circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento
- costruito e fissato in modo da resistere al massimo sforzo cui
può essere assoggettato
- completo di fascia fermapiede poggiante sul piano di
calpestio alta almeno 15 centimetri
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la
discesa dalle piattaforme di lavoro
Al fine di permettere l’accesso ai piani di lavoro
agevolmente e in condizioni
di sicurezza, le
piattaforme (H ≥ 550 mm) devono essere provviste di
scalette e mezzi di appiglio, realizzati con materiali
antisdrucciolevoli e privi di bordi o parti taglienti o
spigolose.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle
piattaforme di lavoro
La norma UNI EN 1553 prescrive, per l'accesso al posto di guida,
la presenza di mezzi di facilitazione se l'altezza delle postazioni
di servizio o del piano della piattaforma, in posizione abbassata,
supera i 550 mm.
Nel caso siano presenti delle scale, queste devono avere una
inclinazione compresa tra i 70 ° e i 90°, i gradini devono essere
realizzati con superficie antisdrucciolevole e con arresto laterale
su ciascun lato.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle
piattaforme di lavoro
Quote scala EN 1553
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Nelle aperture delle zone di accesso alle piattaforme devono essere
presenti cancelli mobili, preferibilmente telescopici che costituiscano
una volta chiusi, una difesa equivalente al parapetto normale
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Le superfici delle piattaforme devono essere piane, antisdrucciolevoli e
in grado da consentire lo scolo dei liquidi
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi pericolosi in
movimento
Deve essere prevista una protezione completa (carter)
delle
cinghie di trasmissione e relative pulegge per il collegamento del
motore al compressore, la ventola di raffreddamento e le relative
cinghie di azionamento, nonchè tutti gli altri organi pericolosi in
movimento che risultano a portata di mano.
Le protezioni devono essere costruite
con materiale rigido e
resistente (lamiera o rete saldata rigida a maglia fitta) e fissate a
parti stabili della macchina
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Nella zona di azione dei bracci del pantografo per il sollevamento
della piattaforma devono essere installati teli resistenti, avvolgibili,
contro il rischio di cesoiamento o schiacciamento, che coprano la
zona pericolosa e che impediscano il contatto accidentale.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Sotto la piattaforma deve essere installato un dispositivo di sicurezza
atto ad impedire eventuali pericoli di schiacciamento in relazione
all'accessibilità causale o motivata per ragioni di lavoro nelle zone
sottostanti la piattaforma.
Griglia che consente , mediante l'attivazione di un interruttore
elettrico, il blocco della discesa della pedana.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
I cilindri idraulici devono essere provvisti di valvola per il controllo
della discesa della piattaforma in caso di rottura del tubo di
mandata olio. La valvola deve essere installata direttamente alla
base dei cilindri idraulici o su tubazioni rigide.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
TRASLAZIONE DELLE PEDANE
L'azionamento accidentale, in caso di condizioni precarie di
stabilità, comporterebbe l'immediata traslazione verso l'esterno
della pedana con conseguente rischio di ribaltamento del carro.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
I pedali che azionano la traslazione laterale delle pedane devono
essere adeguatamente protetti contro l’azionamento accidentale.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
TRASLAZIONE DELLE PEDANE
Le pedane traslabili lateralmente devono avere un dispositivo di
blocco fine corsa.
Deve essere segnalata la traslabilità delle pedane mediante
apposita segnaletica a strisce oblique gialle e nere.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Deve essere previsto un dispositivo di arresto d’emergenza
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
BLOCCO DEGLI ELEMENTI DI TRASMISSIONE
L'arresto del motore deve essere ottenuto per mezzo di un
dispositivo costruito in maniera che:
- l'arresto del motore non richieda un'azione manuale mantenuta;
- il motore non possa essere riavviato quando il dispositivo è nella
posizione di “OFF” o “STOP”, a meno che il dispositivo non sia stato
ripristinato.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
BLOCCO DEGLI ELEMENTI DI TRASMISSIONE
Il dispositivo di arresto di emergenza deve essere attivabile da almeno
due posizioni, una raggiungibile dal posto di guida e l'altra dalla parte
opposta e facilmente raggiungibile dagli operatori nella fase di lavoro.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
AVVIAMENTO E ARRESTO DEL MOTORE
Quando è utilizzato un dispositivo di avviamento elettrico, deve
essere evitato un azionamento non autorizzato mediante una
chiave di accensione posizionata presso il posto di guida, la chiave
deve essere del tipo estraibile.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
DISPOSITIVI DI
RIBALTAMENTO
PROTEZIONE
CONTRO
IL
RISCHIO
DI
I carri raccoglifrutta sono macchine destinate ad operare, con
addetti a bordo, correntemente fuori strada, su terreno non
livellato e quindi il rischio di ribaltamento appare essere il più
grave ed anche quello meno facilmente controllabile con misure
di prevenzione primaria cioè di tipo costruttivo, nel caso dei carri
raccoglifrutta un dispositivo di rilevazione dell'inclinazione è
sufficiente per prevenire i rischi di ribaltamento.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
IL carro raccoglifrutta deve essere dotato di dispositivi
automatici (a pendolo) di rilevazione di inclinazione su tutti i lati
della macchina, che azioni apposite segnalazioni acustiche e
luminose.
Inclinometro
Spia luminosa
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
AZIONAMENTO ACIDENTALE DEI COMANDI
Il posizionamento e la conformazione di leve e degli altri dispositivi
di comando devono essere accuratamente valutati per consentirne
l'agevole impiego, impedirne l'azionamento involontario da parte
dell'operatore o di altre persone ovvero quello accidentale per
effetto di altre azioni (rami sporgenti, ecc).
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Tutte le leve di comando dei movimenti di traslazione del carro o di
salita/discesa della piattaforma elevabile, devono essere protette
contro il rischio di azionamenti accidentali , ovvero dotate di
accorgimenti atti a conseguire lo stesso scopo.
Le leve dei distributori idraulici della macchina devono essere del
tipo “a uomo presente”.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
IMPIANTI E COLLEGAMENTI IDRAULICI
I componenti idraulici, quali tubi e raccordi in pressione devono
essere costruiti e collocati in modo che, in caso di perdite di liquidi
o di rotture di elementi dell'impianto, non derivi alcun danno
all'operatore (dotare i tubi di guaina antiscoppio)
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
IMPIANTI E COLLEGAMENTI IDRAULICI
I serbatoi del carburante e dell'olio idraulico devono:
- poter sopportare una sovrappressione di 0,3 bar
- essere dotati di tappo con valvola di sicurezza
- essere facilmente raggiungibili da terra o dalla piattaforma.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI
I cavi elettrici devono essere protetti nel caso in cui vengano in
contatto con superfici metalliche abrasive e devono resistere ai
contatti con il lubrificante o il carburante o essere protetti contro
queste sostanze.
I cavi devono essere posizionati in maniera tale che nessuna loro
posizione sia in contatto con il sistema di scarico, le parti mobili o
gli spigoli vivi.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI
La batteria deve essere bloccata per rimanere in posizione anche se
la macchina si ribalta
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Devono essere previsti dispositivi che
impediscano l’innalzamento o la discesa
della pedana idraulica se inserita la
marcia veloce e, viceversa, che non
consentano l’inserimento della marcia
veloce se la pedana è alzata.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
PNEUMATICI
Vanno verificati in particolare l'usura del battistrada (millimetri, tipo di
usura, causa di usura, la corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici,
eventuali danneggiamenti visibili ad occhio nudo).
Se non idonei vanno sostituiti.
Sul carro in prossimità di ciascuna ruota deve essere indicata la pressione di
gonfiaggio prevista per i pneumatici.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
PROTEZIONE PARTI A TEMPERATURA ELEVATA
Le parti della macchina che, in fase di lavoro,
raggiungono temperature elevate (collettore e
terminale di scarico del motore) e non sono
segregate, devono essere protette con griglie o
reti metalliche posizionate ad adeguata
distanza dalla fonte di calore in modo da
evitare che si surriscaldino.
La griglia o lo scudo di protezione non devono
superare gli 80°C nella parte di possibile
contatto con l’operatore.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
VISIBILITA' DELLE ZONE DI OPERAZIONE
I posti di manovra dei mezzi di trasporto devono permettere la
perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
La posizione del posto dell’operatore deve assicurare una
visibilità sufficiente sulla zona di lavoro della macchina per
consentire di guidarla in sicurezza.
Quando il campo di visione diretto del conducente è
insufficiente per la sicurezza esse devono essere dotate di
dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità (specchi,
telecamere ecc.).
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
La macchina deve essere dotata di targa
di identificazione (Costruttore-ModelloCaratteristiche-Marchio CE per carri
commercializzati dopo il 21-09-96) e del
“Manuale d’uso e manutenzione” e
Dichiarazione di Conformità
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
ALTRI RISCHI
-CONDIZIONI AMBIENTALI CLIMATICHE
- RUMORE
-VIBRAZIONI
-GAS DI SCARICO
-PRODOTTI NOCIVI
-POSTURE
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Inoltre è utile informare gli addetti su precauzioni d'uso, a carattere
generale, che devono essere rispettate:
•
prima di iniziare il lavoro, controllare il terreno e le sue condizioni per
determinare i punti pericolosi e le più opportune modalità di lavoro
•
informare gli operatori dei vari comandi e comunque degli arresti e
pulsanti di blocco e di emergenza
•
durante il lavoro, i cancelli della piattaforma devono rimanere chiusi
•
non caricare più persone di quelle previste
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
•
non comandare il trattore dalla piattaforma tramite prolungamenti dei
comandi in caso di piattaforme trainate (es.: prolunga per sterzare il volante
del trattore)
•
non scaricare i bins su terreno non pianeggiante
•
non effettuare i trasferimenti con forche e piattaforma alzata con altre
persone a bordo oltre al conducente
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
•
prima di iniziare il lavoro, se sono stati utilizzati prodotti fitosanitari, di
recente, consultare la scheda di sicurezza o l’etichetta del preparato, al fine
di adottare le precauzioni indicate, soprattutto in relazione ai tempi di
rientro, ai rischi presenti ed all’impiego dei dispositivi di protezione
individuale.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
RIFERIMENTI NORMATIVI
I carri raccoglifrutta con piattaforme elevabili idraulicamente sono definiti
ponteggi sospesi motorizzati.
Le macchine immesse sul mercato prima del 21/9/96 sono sottoposte alla
normativa generale di prevenzione infortuni di cui :
- D.Lgs. 81/08 - art.70 c.2 - devono essere conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all'Allegato V
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D.M. 04-03-82 fissava i criteri per la costruzione e l’installazione dei
ponteggi sospesi motorizzati e indicava le modalità per i collaudi e le
verifiche periodiche.
I carri raccoglifrutta rientrano tra gli “apparecchi speciali” di cui al punto 9
dell'allegato A del D.M. 04-03-82 e dovevano essere collaudati prima della
loro messa in servizio
previdenza sociale)
(la richiesta di collaudo andava presentata al Ministero del lavoro e della
e verificati ogni due anni (l’utente dell’attrezzatura doveva fare richiesta al
competente Ispettorato del lavoro).
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Circolare esplicativa n. 30/82 del 21/6/82 - Ministero del Lavoro
concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza (all.
2 misure integrative di cui al punto 9 del D.M. 4/3/82).
- Circolare del Ministero del Lavoro 22154/OM-6 dell'11/7/1988 che dava
la possibilità di eliminare le condizioni che determinano la necessità di
collaudo delle piattaforme elevabili rendendole non più sviluppabili ,
attraverso l'installazione di idonei dispositivi di blocco del cinematismo.
- Circolare 9/10/1992 del Ministero del Lavoro concernente alcuni
chiarimenti tecnici per le macchine raccoglifrutta.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Le piattaforme commercializzate dopo la data del 21/09/96, marcate CE,
seguendo i disposti della Direttiva Macchine non hanno più l’obbligo di
omologazione, verifica e prova statica e dinamica e la messa in servizio può
essere fatta direttamente dall’utilizzatore (Circ. n. 9/2001)
Rimane l’obbligo delle visite periodiche a cadenza biennale per il controllo
della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I del
D.P.R. n. 459/96 (direttiva macchine) e per la verifica del mantenimento nel
tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Il D.Lgs 81/08 all’articolo 71, comma 11, stabilisce che il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII (tra cui i
ponti sospesi) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. . . con periodicità stabilita
nell’allegato.
Le verifiche sono affidate all’ASL o a soggetti pubblici o privati abilitati.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Il Decreto 11 aprile 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico
disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonchè i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo
decreto.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Al punto 5.4 dell'Allegato II è riportato :
“Entro 3 mesi dalla data si entrata in vigore del presente decreto
il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invia all'INAIL e alle ASL
territorialmente competenti la documentazione in suo possesso
riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4
marzo 1982 rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle
verifiche successive alla prima.
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Al punto 3.1.3. dell'allegato II è riportato:
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive,
in sede di prima verifica dovrà essere compilata la scheda tecnica di
identificazione, che successivamente costituirà
parte integrante della
documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica
riportata in allegato IV
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Attualmente si possono trovare, presso le aziende, carri raccoglifrutta con
verifica biennale scaduta in quanto la DPL non ha più effettuato dette
verifiche dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (in quanto soggetto non
individuato dal decreto) che all’art. 71 c.11 prescrive “ ….. il datore di
lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza …. La prima verifica è effettuata dall’ISPESL
che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso tale
termine il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici
(es. ARPA) o privati abilitati (organismi notificati).
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CARRI RACCOGLIFRUTTA
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo (ASL, soggetti pubblici o privati abilitati) che vi provvedono entro
30 giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro può
avvalersi di
soggetti pubblici (es. ARPA) o privati abilitati (organismi
notificati)...”
Le ASL non hanno ancora ricevuto dal Ministero del Lavoro la
documentazione,
una volta pervenuta detta documentazione
le ASL
dovranno organizzare le procedure per l’effettuazione delle verifiche.
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