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Carri Raccoglifrutta - Azienda USL di Ferrara
CARRI SEMOVENTI PER LA RACCOLTA DELLA FRUTTA A PIATTAFORME ELEVABILI DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro CARRI RACCOGLIFRUTTA 2 CARRI RACCOGLIFRUTTA DEFINIZIONI Sono così denominate delle attrezzature mobili costruite per effettuare alcune lavorazioni caratteristiche in agricoltura, quali la raccolta della frutta, o altre operazioni caratterizzate da interventi manuali dell'operatore sulla pianta (potatura , irrorazione di fitofarmaci, ecc.) in frutteti coltivati a filari 3 CARRI RACCOGLIFRUTTA DEFINIZIONI La struttura di queste macchine è riconducibile ad un carro di base montato su gomme, di regola semovente che porta non solo gli organi strutturali e meccanici (motore trasmissione, sospensioni, dispositivi di sterzo, ma anche le attrezzature accessorie (centraline oleodinamiche, gruppi motocompressori, serbatoi, sollevatori a forcole, ecc.) e costituisce la struttura di supporto del “palco” 4 CARRI RACCOGLIFRUTTA DEFINIZIONI Il palco è costituito da un'ampia piattaforma che può sollevarsi rispetto al carro di base, in genere non più di m. 1,20 – 1,50 per mezzo di un cinematismo (il più delle volte del tipo a forbice) azionato oleodinamicamente. Dal palco possono essere “estratte” e fatte sporgere trasversalmente rispetto all'asse longitudinale della macchina, delle piattaforme a forma di terrazzina, sulle quali gli operatori prendono posto per svolgere le proprie mansioni. 5 CARRI RACCOGLIFRUTTA DEFINIZIONI Sono dotate di motori di potenza compresa generalmente tra 5 e 30 kW. Vi sono anche carri dotati di doppia motorizzazione, che prevedono l’impiego di motori endotermici per il trasferimento aziendale e di motori elettrici per la raccolta in campo. Il motore elettrico, che consente una autonomia di 12-14 ore con assorbimenti di circa 1,5 kW/h, ha consentito di eliminare e/o ridurre le problematiche connesse ai gas di scarico, alla rumorosità ed alle vibrazioni. 6 CARRI RACCOGLIFRUTTA 7 CARRI RACCOGLIFRUTTA 8 CARRI RACCOGLIFRUTTA Rischi infortunistici (principali) connessi con l’impiego dei carri per la raccolta della frutta e la potatura 1. Caduta dell’alto 2. Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle piattaforme di lavoro 3. Schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi pericolosi in movimento 4. Scivolamenti e cadute sulle piattaforme di lavoro 5. Perdita di stabilità del carro 9 CARRI RACCOGLIFRUTTA Cadute dall’alto Poichè i lavoratori operano ad una certa altezza da terra (generalmente lo sviluppo delle terrazzine varia tra i 2 ed i 3 metri) i piani piani di lavoro devono essere provvisti di parapetti regolamentari. 10 CARRI RACCOGLIFRUTTA Cadute dall’alto Tutti i lati aperti verso il vuoto delle piattaforme sopraelevate di lavoro, che presentano il rischio di cadute dall’alto devono essere dotati di parapetto normale ossia: - costruito con materiale rigido e resistente - alto almeno 1 metro - costituito da due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento - costruito e fissato in modo da resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato - completo di fascia fermapiede poggiante sul piano di calpestio alta almeno 15 centimetri 11 CARRI RACCOGLIFRUTTA Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle piattaforme di lavoro Al fine di permettere l’accesso ai piani di lavoro agevolmente e in condizioni di sicurezza, le piattaforme (H ≥ 550 mm) devono essere provviste di scalette e mezzi di appiglio, realizzati con materiali antisdrucciolevoli e privi di bordi o parti taglienti o spigolose. 12 CARRI RACCOGLIFRUTTA Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle piattaforme di lavoro La norma UNI EN 1553 prescrive, per l'accesso al posto di guida, la presenza di mezzi di facilitazione se l'altezza delle postazioni di servizio o del piano della piattaforma, in posizione abbassata, supera i 550 mm. Nel caso siano presenti delle scale, queste devono avere una inclinazione compresa tra i 70 ° e i 90°, i gradini devono essere realizzati con superficie antisdrucciolevole e con arresto laterale su ciascun lato. 13 CARRI RACCOGLIFRUTTA Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle piattaforme di lavoro Quote scala EN 1553 14 CARRI RACCOGLIFRUTTA Nelle aperture delle zone di accesso alle piattaforme devono essere presenti cancelli mobili, preferibilmente telescopici che costituiscano una volta chiusi, una difesa equivalente al parapetto normale 15 CARRI RACCOGLIFRUTTA Le superfici delle piattaforme devono essere piane, antisdrucciolevoli e in grado da consentire lo scolo dei liquidi 16 CARRI RACCOGLIFRUTTA Schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi pericolosi in movimento Deve essere prevista una protezione completa (carter) delle cinghie di trasmissione e relative pulegge per il collegamento del motore al compressore, la ventola di raffreddamento e le relative cinghie di azionamento, nonchè tutti gli altri organi pericolosi in movimento che risultano a portata di mano. Le protezioni devono essere costruite con materiale rigido e resistente (lamiera o rete saldata rigida a maglia fitta) e fissate a parti stabili della macchina 17 CARRI RACCOGLIFRUTTA Nella zona di azione dei bracci del pantografo per il sollevamento della piattaforma devono essere installati teli resistenti, avvolgibili, contro il rischio di cesoiamento o schiacciamento, che coprano la zona pericolosa e che impediscano il contatto accidentale. 18 CARRI RACCOGLIFRUTTA Sotto la piattaforma deve essere installato un dispositivo di sicurezza atto ad impedire eventuali pericoli di schiacciamento in relazione all'accessibilità causale o motivata per ragioni di lavoro nelle zone sottostanti la piattaforma. Griglia che consente , mediante l'attivazione di un interruttore elettrico, il blocco della discesa della pedana. 19 CARRI RACCOGLIFRUTTA I cilindri idraulici devono essere provvisti di valvola per il controllo della discesa della piattaforma in caso di rottura del tubo di mandata olio. La valvola deve essere installata direttamente alla base dei cilindri idraulici o su tubazioni rigide. 20 CARRI RACCOGLIFRUTTA TRASLAZIONE DELLE PEDANE L'azionamento accidentale, in caso di condizioni precarie di stabilità, comporterebbe l'immediata traslazione verso l'esterno della pedana con conseguente rischio di ribaltamento del carro. 21 CARRI RACCOGLIFRUTTA I pedali che azionano la traslazione laterale delle pedane devono essere adeguatamente protetti contro l’azionamento accidentale. 22 CARRI RACCOGLIFRUTTA TRASLAZIONE DELLE PEDANE Le pedane traslabili lateralmente devono avere un dispositivo di blocco fine corsa. Deve essere segnalata la traslabilità delle pedane mediante apposita segnaletica a strisce oblique gialle e nere. 23 CARRI RACCOGLIFRUTTA Deve essere previsto un dispositivo di arresto d’emergenza 24 CARRI RACCOGLIFRUTTA BLOCCO DEGLI ELEMENTI DI TRASMISSIONE L'arresto del motore deve essere ottenuto per mezzo di un dispositivo costruito in maniera che: - l'arresto del motore non richieda un'azione manuale mantenuta; - il motore non possa essere riavviato quando il dispositivo è nella posizione di “OFF” o “STOP”, a meno che il dispositivo non sia stato ripristinato. 25 CARRI RACCOGLIFRUTTA BLOCCO DEGLI ELEMENTI DI TRASMISSIONE Il dispositivo di arresto di emergenza deve essere attivabile da almeno due posizioni, una raggiungibile dal posto di guida e l'altra dalla parte opposta e facilmente raggiungibile dagli operatori nella fase di lavoro. 26 CARRI RACCOGLIFRUTTA AVVIAMENTO E ARRESTO DEL MOTORE Quando è utilizzato un dispositivo di avviamento elettrico, deve essere evitato un azionamento non autorizzato mediante una chiave di accensione posizionata presso il posto di guida, la chiave deve essere del tipo estraibile. 27 CARRI RACCOGLIFRUTTA DISPOSITIVI DI RIBALTAMENTO PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI I carri raccoglifrutta sono macchine destinate ad operare, con addetti a bordo, correntemente fuori strada, su terreno non livellato e quindi il rischio di ribaltamento appare essere il più grave ed anche quello meno facilmente controllabile con misure di prevenzione primaria cioè di tipo costruttivo, nel caso dei carri raccoglifrutta un dispositivo di rilevazione dell'inclinazione è sufficiente per prevenire i rischi di ribaltamento. 28 CARRI RACCOGLIFRUTTA IL carro raccoglifrutta deve essere dotato di dispositivi automatici (a pendolo) di rilevazione di inclinazione su tutti i lati della macchina, che azioni apposite segnalazioni acustiche e luminose. Inclinometro Spia luminosa 29 CARRI RACCOGLIFRUTTA AZIONAMENTO ACIDENTALE DEI COMANDI Il posizionamento e la conformazione di leve e degli altri dispositivi di comando devono essere accuratamente valutati per consentirne l'agevole impiego, impedirne l'azionamento involontario da parte dell'operatore o di altre persone ovvero quello accidentale per effetto di altre azioni (rami sporgenti, ecc). 30 CARRI RACCOGLIFRUTTA Tutte le leve di comando dei movimenti di traslazione del carro o di salita/discesa della piattaforma elevabile, devono essere protette contro il rischio di azionamenti accidentali , ovvero dotate di accorgimenti atti a conseguire lo stesso scopo. Le leve dei distributori idraulici della macchina devono essere del tipo “a uomo presente”. 31 CARRI RACCOGLIFRUTTA IMPIANTI E COLLEGAMENTI IDRAULICI I componenti idraulici, quali tubi e raccordi in pressione devono essere costruiti e collocati in modo che, in caso di perdite di liquidi o di rotture di elementi dell'impianto, non derivi alcun danno all'operatore (dotare i tubi di guaina antiscoppio) 32 CARRI RACCOGLIFRUTTA IMPIANTI E COLLEGAMENTI IDRAULICI I serbatoi del carburante e dell'olio idraulico devono: - poter sopportare una sovrappressione di 0,3 bar - essere dotati di tappo con valvola di sicurezza - essere facilmente raggiungibili da terra o dalla piattaforma. 33 CARRI RACCOGLIFRUTTA EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI I cavi elettrici devono essere protetti nel caso in cui vengano in contatto con superfici metalliche abrasive e devono resistere ai contatti con il lubrificante o il carburante o essere protetti contro queste sostanze. I cavi devono essere posizionati in maniera tale che nessuna loro posizione sia in contatto con il sistema di scarico, le parti mobili o gli spigoli vivi. 34 CARRI RACCOGLIFRUTTA EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI La batteria deve essere bloccata per rimanere in posizione anche se la macchina si ribalta 35 CARRI RACCOGLIFRUTTA Devono essere previsti dispositivi che impediscano l’innalzamento o la discesa della pedana idraulica se inserita la marcia veloce e, viceversa, che non consentano l’inserimento della marcia veloce se la pedana è alzata. 36 CARRI RACCOGLIFRUTTA PNEUMATICI Vanno verificati in particolare l'usura del battistrada (millimetri, tipo di usura, causa di usura, la corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici, eventuali danneggiamenti visibili ad occhio nudo). Se non idonei vanno sostituiti. Sul carro in prossimità di ciascuna ruota deve essere indicata la pressione di gonfiaggio prevista per i pneumatici. 37 CARRI RACCOGLIFRUTTA PROTEZIONE PARTI A TEMPERATURA ELEVATA Le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate (collettore e terminale di scarico del motore) e non sono segregate, devono essere protette con griglie o reti metalliche posizionate ad adeguata distanza dalla fonte di calore in modo da evitare che si surriscaldino. La griglia o lo scudo di protezione non devono superare gli 80°C nella parte di possibile contatto con l’operatore. 38 CARRI RACCOGLIFRUTTA VISIBILITA' DELLE ZONE DI OPERAZIONE I posti di manovra dei mezzi di trasporto devono permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. La posizione del posto dell’operatore deve assicurare una visibilità sufficiente sulla zona di lavoro della macchina per consentire di guidarla in sicurezza. Quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per la sicurezza esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità (specchi, telecamere ecc.). 39 CARRI RACCOGLIFRUTTA La macchina deve essere dotata di targa di identificazione (Costruttore-ModelloCaratteristiche-Marchio CE per carri commercializzati dopo il 21-09-96) e del “Manuale d’uso e manutenzione” e Dichiarazione di Conformità 40 CARRI RACCOGLIFRUTTA ALTRI RISCHI -CONDIZIONI AMBIENTALI CLIMATICHE - RUMORE -VIBRAZIONI -GAS DI SCARICO -PRODOTTI NOCIVI -POSTURE - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 41 CARRI RACCOGLIFRUTTA Inoltre è utile informare gli addetti su precauzioni d'uso, a carattere generale, che devono essere rispettate: • prima di iniziare il lavoro, controllare il terreno e le sue condizioni per determinare i punti pericolosi e le più opportune modalità di lavoro • informare gli operatori dei vari comandi e comunque degli arresti e pulsanti di blocco e di emergenza • durante il lavoro, i cancelli della piattaforma devono rimanere chiusi • non caricare più persone di quelle previste 42 CARRI RACCOGLIFRUTTA • non comandare il trattore dalla piattaforma tramite prolungamenti dei comandi in caso di piattaforme trainate (es.: prolunga per sterzare il volante del trattore) • non scaricare i bins su terreno non pianeggiante • non effettuare i trasferimenti con forche e piattaforma alzata con altre persone a bordo oltre al conducente 43 CARRI RACCOGLIFRUTTA • prima di iniziare il lavoro, se sono stati utilizzati prodotti fitosanitari, di recente, consultare la scheda di sicurezza o l’etichetta del preparato, al fine di adottare le precauzioni indicate, soprattutto in relazione ai tempi di rientro, ai rischi presenti ed all’impiego dei dispositivi di protezione individuale. 44 CARRI RACCOGLIFRUTTA RIFERIMENTI NORMATIVI I carri raccoglifrutta con piattaforme elevabili idraulicamente sono definiti ponteggi sospesi motorizzati. Le macchine immesse sul mercato prima del 21/9/96 sono sottoposte alla normativa generale di prevenzione infortuni di cui : - D.Lgs. 81/08 - art.70 c.2 - devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V 45 CARRI RACCOGLIFRUTTA RIFERIMENTI NORMATIVI Il D.M. 04-03-82 fissava i criteri per la costruzione e l’installazione dei ponteggi sospesi motorizzati e indicava le modalità per i collaudi e le verifiche periodiche. I carri raccoglifrutta rientrano tra gli “apparecchi speciali” di cui al punto 9 dell'allegato A del D.M. 04-03-82 e dovevano essere collaudati prima della loro messa in servizio previdenza sociale) (la richiesta di collaudo andava presentata al Ministero del lavoro e della e verificati ogni due anni (l’utente dell’attrezzatura doveva fare richiesta al competente Ispettorato del lavoro). 46 CARRI RACCOGLIFRUTTA RIFERIMENTI NORMATIVI - Circolare esplicativa n. 30/82 del 21/6/82 - Ministero del Lavoro concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza (all. 2 misure integrative di cui al punto 9 del D.M. 4/3/82). - Circolare del Ministero del Lavoro 22154/OM-6 dell'11/7/1988 che dava la possibilità di eliminare le condizioni che determinano la necessità di collaudo delle piattaforme elevabili rendendole non più sviluppabili , attraverso l'installazione di idonei dispositivi di blocco del cinematismo. - Circolare 9/10/1992 del Ministero del Lavoro concernente alcuni chiarimenti tecnici per le macchine raccoglifrutta. 47 CARRI RACCOGLIFRUTTA Le piattaforme commercializzate dopo la data del 21/09/96, marcate CE, seguendo i disposti della Direttiva Macchine non hanno più l’obbligo di omologazione, verifica e prova statica e dinamica e la messa in servizio può essere fatta direttamente dall’utilizzatore (Circ. n. 9/2001) Rimane l’obbligo delle visite periodiche a cadenza biennale per il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I del D.P.R. n. 459/96 (direttiva macchine) e per la verifica del mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante 48 CARRI RACCOGLIFRUTTA Il D.Lgs 81/08 all’articolo 71, comma 11, stabilisce che il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII (tra cui i ponti sospesi) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. . . con periodicità stabilita nell’allegato. Le verifiche sono affidate all’ASL o a soggetti pubblici o privati abilitati. 49 CARRI RACCOGLIFRUTTA Il Decreto 11 aprile 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto. 50 CARRI RACCOGLIFRUTTA Al punto 5.4 dell'Allegato II è riportato : “Entro 3 mesi dalla data si entrata in vigore del presente decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invia all'INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche successive alla prima. 51 CARRI RACCOGLIFRUTTA Al punto 3.1.3. dell'allegato II è riportato: Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, in sede di prima verifica dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV 52 CARRI RACCOGLIFRUTTA Attualmente si possono trovare, presso le aziende, carri raccoglifrutta con verifica biennale scaduta in quanto la DPL non ha più effettuato dette verifiche dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (in quanto soggetto non individuato dal decreto) che all’art. 71 c.11 prescrive “ ….. il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza …. La prima verifica è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici (es. ARPA) o privati abilitati (organismi notificati). 53 CARRI RACCOGLIFRUTTA Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo (ASL, soggetti pubblici o privati abilitati) che vi provvedono entro 30 giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici (es. ARPA) o privati abilitati (organismi notificati)...” Le ASL non hanno ancora ricevuto dal Ministero del Lavoro la documentazione, una volta pervenuta detta documentazione le ASL dovranno organizzare le procedure per l’effettuazione delle verifiche. 54