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Istanze di Conferimento ed Invio di Plichi Chiusi
Quali norme regolamentano le istanze di conferimento e l’invio di “plichi chiusi”? Le istanze di conferimento e l’invio di “plichi chiusi” sono previsti dall’art. 735 del D.P.R. n. 90/2010, “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”. Le relative disposizioni applicative e i fac-simile della modulistica di interesse sono contenuti nella pubblicazione dello Stato Maggiore Marina SMM 29 (Edizione 2011), reperibile al seguente link: https://portale.mdm.marina.difesa.it/smm/uagc/infogiuri/1uff/Pagine/default.aspx Con quali autorità si può chiedere di conferire e per quali motivi? Si può chiedere di conferire con il Ministro della Difesa (per motivi si servizio o privati), con qualsiasi superiore collocato nella propria linea gerarchica (per motivi di servizio o privati) o con Maripers (esclusivamente per motivi di servizio relativi all’impiego). I motivi di servizio riguardano l’attività lavorativa espletata dall’interessato (ad es., stato giuridico ed avanzamento, impiego, problematiche derivanti da relazioni interpersonali con superiori, pari grado e/o inferiori, questioni attinenti al trattamento economico, alla disciplina, all’assegnazione di alloggi di servizio, etc.). I motivi privati riguardano esclusivamente le problematiche attinenti la sfera personale dell’interessato (ad es., difficoltà di ordine familiare, situazioni di disagio vissute fuori dell’ambito lavorativo dal personale stesso o dal coniuge e/o dai figli, motivi di salute, etc.). Con quali modalità va inoltrata l’istanza? L’istanza, a prescindere dall’autorità con la quale si chiede il conferimento, va presentata per via gerarchica al proprio Comandante di corpo. Nel caso di conferimento per motivi di servizio questi devono essere puntualmente indicati nella domanda. Nel caso di motivi privati ciò non è richiesto, a tutela della riservatezza dell’interessato. Tuttavia, nel caso di domanda di conferimento con il Ministro della Difesa per motivi privati, vi è la prassi – ritenuta pienamente legittima dal Consiglio di Stato – di chiedere preventivamente all’interessato dei sommari elementi di informazione sui motivi privati che si intende discutere. E’ in ogni caso richiesta, al fine di non incorrere in un illecito disciplinare, la massima aderenza tra i motivi prospettati nell’istanza e le problematiche che si intende realmente esporre in sede di colloquio. Cosa succede dopo che l’istanza è stata presentata? Il Comandante di corpo, ricevuta l’istanza, convocherà l’interessato e lo ascolterà, al fine di trovare una soluzione alla problematica prospettata. Qualora non si riesca, in tale sede, a trovare una soluzione, il Comandante di corpo trasmetterà l’istanza al successivo superiore gerarchico, spiegando le ragioni per le quali ritiene necessario dare seguito al conferimento. La segreteria del Comando di appartenenza, prima di trasmettere la pratica di conferimento al superiore gerarchico, avrà cura di corredare l’istanza con la documentazione comprovante il rendimento professionale, la condotta disciplinare ed eventuali istanze (non solo quelle di conferimento) già prodotte dall’interessato (il tutto riferito ai cinque anni precedenti l’istanza), nonché un sintetico rapporto informale che delinei le note salienti della condotta e della vita del militare che ha chiesto il conferimento. L’istanza di conferimento con Maripers per esclusivi motivi di servizio concernenti l’impiego, deve essere parimenti avanzata tramite il proprio Comandante di corpo. Quale primo passo, l’interessato può chiedere di conferire con la commissione itinerante di Maripers. Ove tale conferimento abbia avuto luogo e l’interessato non si ritenga soddisfatto, quest’ultimo potrà avanzare, sempre tramite il proprio Comandante di corpo, una nuova richiesta di conferimento al Vice Direttore di Maripers (i motivi devono in ogni caso essere identici). Nel caso in cui, invece, le problematiche che si intendano rappresentare contengano importanti elementi di novità rispetto a quelle già rappresentate alla commissione itinerante, ovvero siano sorte successivamente al primo conferimento e rivestano carattere di urgenza, la nuova istanza, debitamente motivata, potrà essere indirizzata, in luogo del Vice Direttore, al competente Capo Divisione/Ufficio di Maripers. Ove la problematica persista, il Vice Direttore potrà essere adito successivamente con una nuova istanza da inoltrare sempre tramite il proprio Comandante di corpo. L’ultima possibilità, in caso di problematica persistente, sarà avanzare tramite il proprio Comandante di corpo una istanza di conferimento al Direttore di Maripers. Entro quale termine l’Autorità adita deve pronunciarsi sulla concessione/diniego del conferimento? La risposta, positiva o negativa, dovrà essere fornita all’istante entro: - 150 giorni dalla presentazione dell’istanza nel caso di richiesta di conferimento con il Ministro della Difesa; - 120 giorni dal predetto termine nel caso di richiesta di conferimento con le autorità di vertice (ad es., con il Capo di Stato Maggiore della Marina o con Maripers); - 90 giorni dal predetto termine nel caso di richiesta di conferimento con autorità dell’area periferica. Che si può fare in caso di diniego del conferimento? Premesso che – come statuito dal Consiglio di Stato – il militare non ha il diritto di ottenere ma solo di chiedere il conferimento, e che l’Amministrazione possiede al riguardo un’ampia discrezionalità, potendo anche non concedere il colloquio per ragioni di opportunità, ove l’interessato ritenga ingiusto il diniego potrà avanzare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale data. In caso di accoglimento della richiesta di conferimento con un’Autorità ubicata in sede diversa dal Comando di appartenenza, spetta la missione? Solo per i conferimenti dettati da motivi di servizio l’Autorità adita, a suo insindacabile giudizio, in presenza di un interesse dell’Amministrazione che sia prevalente rispetto a quello del militare che ha richiesto il conferimento, può procedere ad una “convocazione d’ufficio”, col conseguente riconoscimento della “missione” per il militare ammesso a conferire. In ogni caso, ove non si configuri missione, al personale ammesso a conferire deve essere concesso un permesso orario o una licenza a seconda della distanza da percorrere. In cosa consiste l’invio del “plico chiuso”? A tale istituto può fare ricorso il militare che intenda rappresentare al Ministro della Difesa “questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio”. L’uso improprio del plico chiuso da parte del militare integra un illecito disciplinare. Il militare deve inoltrare il plico per il tramite del Comandante di corpo, corredandolo da una dichiarazione attestante che in esso sono contenute soltanto “questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio”. E’ bene precisare che il plico ha unicamente finalità informative e, pertanto, non dà avvio ad alcun procedimento amministrativo né, conseguentemente, obbliga l’Amministrazione ad adottare alcun tipo di provvedimento. Fuori dai casi di conferimento e di invio del “plico chiuso”, è ammesso presentare istanze all’Amministrazione? Fuori dai casi di conferimento e di invio del “plico chiuso”, il militare che intenda presentare alla propria Amministrazione un’istanza/richiesta concernente problematiche interne all’organizzazione militare (attinente ad esempio a questioni di servizio, alla disciplina, etc.) o a carattere privato, oppure, più semplicemente, una domanda volta ad ottenere un provvedimento amministrativo in suo favore deve sempre osservare la via gerarchica. In tal caso, l’Autorità che la riceve è tenuta a trattarla direttamente o inoltrarla all’organo competente (situato nella linea gerarchica), e all’istante dovrà essere data risposta. In caso di inosservanza della linea gerarchica, l’Autorità che riceve l’istanza non è tenuta a rispondere e deve restituirla, seguendo la linea gerarchica discendente, al Comando da cui il militare dipende, segnalando l’avvenuta infrazione disciplinare.