Comments
Transcript
Situazione patrimoniale di conferimento: un
Relazione di stima Situazione patrimoniale di conferimento: un caso pratico di Roberto Moro Visconti (*) Bilancio&Reddito Nelle operazioni di conferimento di beni in natura, ex artt. 2343 e 2465 c.c., la relazione dell’esperto - richiesta dalla legge - si basa tipicamente su una situazione patrimoniale ad hoc, aggiornata a non più di quattro mesi dall’atto di conferimento e da redigere con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, nell’ossequio delle disposizioni dei principi contabili. Alla data di effetto del conferimento sarà necessario redigere una nuova situazione patrimoniale aggiornata, in modo da evidenziare le differenze, tipicamente regolate mediante conguagli, emerse nel lasso di tempo intercorso fra la data di riferimento della stima, sulle risultanze della quale viene deliberato l’aumento di capitale a servizio del conferimento, e la data di effetto del conferimento. La situazione patrimoniale alla data di riferimento della relazione di stima I conferimenti di beni in natura (e crediti) sono disciplinati dagli artt. 2343-ss c.c. (per le S.p.a.) e dell’art. 2465 c.c. (per le S.r.l.). L’art. 2343 ter c.c. (che disciplina i conferimenti di beni in natura senza relazione di stima) è attualmente in fase di modifica: ci sarà una puntualizzazione sul concetto di valore equo/fair value, con un impatto anche contabile. I momenti contabili rilevanti dell’operazione per il conferente sono due: – la predisposizione di una situazione patrimoniale aggiornata (entro 4 mesi) come documento informativo essenziale per la redazione della relazione di stima ex artt. 2343 e 2465 c.c.; – la rilevazione del trasferimento patrimoniale alla conferitaria e il recepimento della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento. La conferitaria, invece, dovrà rilevare l’aumento di capitale sociale a fronte del conferimento e l’apporto patrimoniale del conferente. Per la redazione della relazione di stima, la società conferente dovrà predisporre una situazione patrimoniale aggiornata (1) che costituirà la base per le valutazioni contenute nella relazione stessa. 18 La data di riferimento della relazione di stima coinciderà con quella della predetta situazione patrimoniale (2). Per poter fornire all’esperto il supporto documentale necessario occorre che i valori risultanti dalla situazione patrimoniale vengano integrati e rettificati (mediante scritture di assestamento) (3) per esprimere esattamente la consistenza degli elementi patrimoniali da trasferire. In tale modo, dalla situazione patrimoniale sarà possibile desumere l’esatta configurazione del ramo aziendale oggetto di conferimento. Note: (*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano - docente di Finanza Aziendale nell’Università Cattolica (1) Si veda Quattrocchio L., Furfaro V., (1995), Data di riferimento della situazione patrimoniale e rilevanza delle variazioni patrimoniali verificatesi in epoca successiva, in Giurisprudenza Italiana, I, 1, 1035. (2) Per approfondimenti, si veda Angeloni M., (2000), Conferimento in natura: validità temporale della relazione peritale prevista dall’art. 2343 del codice civile, in ‘‘Impresa c.i.’’, 6, 996. (3) Come avviene per la redazione del bilancio d’esercizio. Secondo Savioli G., (2008), Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, p. 96, «le (...) scritture di assestamento non devono necessariamente transitare in contabilità ma, anzi, più opportunamente, potrebbero essere effettuate in via extra-contabile, poiché la contabilità del soggetto conferente continua senza soluzione di continuità sino alla data di effettuazione dell’operazione». 12/2010 La situazione patrimoniale di riferimento per la relazione di stima verrà utilizzata, oltre che dall’esperto, anche dal conferente, per verificare le variazioni patrimoniali intervenute fra la data di riferimento della relazione di stima e quella, successiva, di effetto del conferimento. Bilancio intermedio di conferimento e principio contabile OIC 30 Il principio contabile OIC 30 definisce i criteri contabili per la redazione di situazioni patrimoniali infrannuali (cioè con riferimento a periodi inferiori ai 12 mesi), come è il caso della situazione patrimoniale di riferimento per la relazione di stima e della situazione patrimoniale alla data di effetto del conferimento (4). In attesa di un principio contabile ad hoc, il predetto principio OIC 30 non tratta direttamente la situazione patrimoniale di conferimento, limitandosi a rilevare che - nel caso dei conferimenti - si tratta di bilanci straordinari. Tuttavia da tale principio è possibile estrapolare alcune indicazioni utili anche per la predisposizione della situazione patrimoniale di conferimento. In particolare: – la situazione patrimoniale deve essere costituita da stato patrimoniale, conto economico e da una nota illustrativa, mentre è possibile omettere la relazione sulla gestione (5); – la situazione patrimoniale deve essere redatta seguendo i criteri di formazione del bilancio d’esercizio; – le valutazioni di alcune specifiche poste (ammortamenti, imposte, rimanenze ...) devono essere rapportate alla durata del periodo cui si riferisce la situazione patrimoniale. Aggiornamento della situazione patrimoniale di conferimento e massime notarili Come già rilevato, la situazione patrimoniale alla data di riferimento della relazione di stima costituisce la base per le valutazioni contenute nella relazione medesima. Per quanto concerne l’aggiornamento della predetta situazione patrimoniale di riferimento (6), secondo la Massima n. 5/2000 12/2010 del Consiglio Notarile di Milano, «la stima richiesta dall’articolo 2343 c.c. deve riferirsi a valori aggiornati rispetto alle operazioni per le quali è preordinata, e tali non possono ritenersi valori riferiti ad oltre quattro mesi prima dell’atto costitutivo o dell’assemblea che delibera l’aumento di capitale» (7). Nella motivazione della sopra citata massima notarile si rileva che: «la massima - in coerenza con le più recenti indicazioni in tema di applicazione degli articoli 2446 e 2447 c.c. riconosce in quattro mesi il periodo massimo che può intercorrere tra la data di riferimento della stima peritale dei beni da conferire e la conseguente operazione societaria, atto costitutivo o assemblea che delibera l’aumento del capitale. In mancanza di indicazioni specifiche da parte del legislatore, il termine sopra determinato ha supporto: – nel disposto dell’art. 2501-ter c.c., che in tema di fusioni e scissioni afferma l’idoneità di situazione patrimoniale di aggiornamento identico o addirittura più remoto, ove si tratti del bilancio di esercizio; – nel maggior termine, pari a sei mesi, che lo stesso art. 2343, terzo comma, stabilisce per il controllo delle valutazioni peritali, da svolgersi a cura degli amministratori e dei sindaci (o della società di revisione, in caso di società quotata presso mercato regolamentato). Sotto quest’ultimo profilo non può sfuggire che l’esigenza di aggiornamento della stima deve essere ragionevolmente correlata al periodo che il legislatore fissa per fare luogo alla revisione dell’operato del perito, apparendo sensato consentire quattro mesi per la preparazione di un elaborato destinato ad essere verificato in sei mesi». Note: (4) Vasta è la letteratura in tema di bilanci straordinari. Si veda, inter alia: Caratozzolo M., (1996), I bilanci straordinari, Giuffrè, Milano; Libonati B., (1988), I bilanci straordinari, in ‘‘Giurisprudenza Commerciale’’, I, 836; Paoloni M., Cesaroni F.M., (1999), I bilanci straordinari, CEDAM, Padova; POTITO L., (1995), Bilanci straordinari, UTET, Torino. (5) Talora i notai che intervengono nell’operazione di conferimento richiedono anche la relazione del collegio sindacale, ove nominato, e del soggetto che svolge la revisione legale. (6) Si veda Clementi M., Cimato R., (2002), La condizione temporale nel conferimento d’azienda, in ‘‘Corriere Tributario’’, 32. (7) In www.federnotizie.org. 19 Bilancio&Reddito Relazione di stima Relazione di stima Bilancio&Reddito Il riferimento all’art. 2501-ter c.c., e cosı̀ alla data di aggiornamento della situazione patrimoniale di fusione (sulla cui base viene determinato il rapporto di cambio) appare ulteriormente significativo tenuto conto che fusione e conferimento realizzano, in termini economici, un analogo risultato di integrazione, che si manifesta con tutta evidenza allorché il conferimento in natura abbia ad oggetto partecipazioni costituenti l’intero capitale di una società. Le variazioni contabili intervenute tra la data di riferimento della relazione di stima e la data di effetto del conferimento Tra la data di riferimento della relazione di stima e la data di effetto del conferimento, il conferente tipicamente continua ad operare, subendo quindi modificazioni quantitative e qualitative negli elementi che compongono l’azienda o il ramo d’azienda oggetto di conferimento. Il netto di conferimento avrà quindi un valore e una composizione diversi rispetto a quelli stimati dall’esperto nella sua relazione (8). Al fine di quantificare correttamente il valore dell’apporto, il conferente dovrà pertanto procedere a riesprimere il complesso aziendale in una nuova situazione patrimoniale riferita alla data di effetto del conferimento (9). Da tale situazione patrimoniale potrebbe quindi emergere: – un valore dell’apporto identico a quello risultante dalla stima; – un valore dell’apporto superiore a quello risultante dalla stima; – un valore dell’apporto inferiore a quello risultante dalla stima. Se il valore dell’apporto (netto conferito) risultasse superiore o inferiore a quello risultante dalla stima (10), occorrerà procedere ad effettuare, per le differenze, conguagli in denaro fra le parti (11), in quanto la conferitaria ha già deliberato l’aumento di capitale sulla base del valore di apporto risultante dalla stima. Qualora invece si verificasse l’ipotesi prevista dal primo caso (valore dell’apporto identico a quello della relazione di stima), non sarà ne- 20 cessario, evidentemente, effettuare alcun conguaglio. Nel caso in cui l’apporto oggetto di conferimento risulti superiore a quello della stima, la società conferitaria corrisponderà un conguaglio al conferente, risultando debitrice per il maggior apporto; nel caso opposto, invece, il conferente dovrà integrare in denaro il proprio apporto, risultando l’aumento di capitale non integralmente liberato. Aumento di capitale a servizio del conferimento e sovrapprezzo La società conferitaria, a fronte dell’apporto ricevuto e sulla base delle valutazioni contenute nella relazione di stima, effettuerà un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per i soci preesistenti. Il sacrificio dei soci preesistenti della conferitaria è limitato alla riduzione della quota di partecipazione al capitale della società; sul piano patrimoniale, essi vengono tuttavia tutelati dal sovrapprezzo azioni (o quote) (12), che rappresenta un mezzo tecnico di tutela del valore economico unitario delle vecchie Note: (8) A tale problematica è interamente dedicato il citato scritto di Quattrocchio, Furfaro, cit., al quale si rimanda per maggiori approfondimenti. Si veda anche Marrone A., (2002), Conferimento d’azienda: modalità contabili e fiscali, in ‘‘Azienda & Fisco’’, 21. (9) In tal senso anche Perotta R., (2005), Il conferimento d’azienda, Giuffrè, Milano, p. 195 e Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., (1995), Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti, Giuffrè, Milano, p. 574. Nella predetta situazione patrimoniale occorrerà utilizzare gli stessi criteri di valutazione utilizzati dall’esperto per i beni posseduti in entrambe le situazione patrimoniali (per i beni alienati successivamente alla data di riferimento della stima non si pone, invece, alcun problema di valutazione) e valutare i beni acquisiti o trasformati nel lasso temporale di riferimento ai valori di acquisizione o produzione considerando le medesime prescrizioni valutative utilizzate dall’esperto per la categoria di appartenenza. (10) Qualche autore, fra cui Marciano G., (2005), Qualificazione giuridica e regime contabile della differenza da conferimento, in Azienda & Fisco, 15-16, parla in questi casi di ‘‘differenze da conferimento’’, qualificabili contabilmente come plusvalenze o minusvalenze. (11) In tal senso anche la Circ. Min. n. 9/9/252 del 21 marzo 1980. (12) Si veda, per approfondimenti, Mucciarelli G., (1997), Il sovrapprezzo delle azioni, Giuffrè, Milano. Si veda anche Salafia V., (2002), Limiti del divieto di distribuzione della riserva da sovrapprezzo azioni, in ‘‘Le Società’’, 2. 12/2010 azioni (o quote), venendo a colmare il divario tra valore effettivo e valore nominale delle azioni (quote) in circolazione, riconducibile alla presenza di riserve palesi/occulte, oppure all’avviamento della conferitaria stessa (13). La determinazione del sovrapprezzo è - sul piano strettamente formale - un problema che riguarda la sola società conferitaria, anche se un accordo sulla sua entità con il socio conferente appare indispensabile, dal momento che un (ipotetico) sovrapprezzo troppo elevato renderebbe non conveniente l’operazione per il conferente, che riceverebbe una partecipazione troppo diluita nella conferitaria. Conferimento d’azienda e avviamento: un caso pratico Dalla relazione di stima ex artt. 2343 e 2465 c.c. potrebbe emergere un avviamento riferibile all’azienda oggetto di conferimento, non contabilizzato nella società conferente (14). A seguito del conferimento, tale avviamento emerso in sede di stima deve essere contabilizzato dalla società conferitaria che riceve l’azienda, in linea con la prassi contabile nazionale (15) e internazionale (IFRS 3). Nella Tavola 1 si riporta un esempio di prospetto contabile di conferimento, con evidenziazione dell’avviamento del ramo d’azienda conferito stimato dall’esperto. Nell’esempio sopra riportato si suppone che la società Alfa S.r.l. conferisca un ramo d’azienda nella conferitaria Beta S.r.l., ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale della conferitaria. Nella prima colonna è riportata la situazione contabile della società conferente (Alfa S.r.l.) ante conferimento; nella seconda colonna si riportano le poste costituenti il ramo d’azienda oggetto di conferimento, come risultanti dalla relazione di stima dell’esperto; nella terza colonna si riporta la situazione patrimoniale della conferente (Alfa S.r.l.) post conferimento; nell’ultima colonna si riporta la situazione patrimoniale della società conferitaria (Beta S.r.l.) post conferimento (bilancio di apertura). In particolare, dai sopra riportati prospetti si evince quanto segue: – a seguito del conferimento emerge un av12/2010 viamento, precedentemente non contabilizzato dalla conferente, che viene iscritto fra le attività immateriali dalla conferitaria; – la conferente iscrive, al metodo del patrimonio netto, fra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione nella conferitaria Beta S.r.l., ricevuta a seguito del conferimento; – il netto conferito, risultante dalla colonna che riporta le poste conferite, viene allocato nel patrimonio netto della conferitaria; al 31 marzo differisce rispetto al valore «periziato» riferito al 31 dicembre: la differenza è stata regolata mediante conguaglio; – la conferente iscrive nel proprio patrimonio netto una riserva da conferimento, generata dall’iscrizione secondo il metodo del patrimonio netto della partecipazione nella conferitaria Beta S.r.l. Note: (13) Cosı̀ Perotta, cit., pp. 128-129. Secondo Pozza L., (1992), L’operazione di aumento di capitale a fronte di conferimento di ramo d’azienda: riflessioni sul prezzo delle azioni di nuova emissione, in ‘‘Rivista dei dottori commercialisti’’, 5, 815, ‘‘la tutela dei diritti in parola consiste nella conservazione, in capo ai medesimi soci, della ’ricchezza’ da essi posseduta per tramite della loro partecipazione nella società’’. (14) In dottrina, si veda Lo Vecchio L., (1991), Riflessioni in tema di avviamento della azienda conferita in società di capitali, in ‘‘Rivista italiana di ragioneria’’, 1-2. (15) Secondo il principio contabile OIC 24, infatti, l’avviamento derivante da un conferimento d’azienda è assimilabile ad un avviamento acquisito a titolo oneroso, e pertanto va iscritto fra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzato per un periodo corrispondente alla sua vita utile, «se l’eccedenza rappresenta effettivamente un maggior valore dell’azienda acquisita, ricuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa è iscritta all’attivo dello stato patrimoniale». 21 Bilancio&Reddito Relazione di stima Relazione di stima Tavola 1 - Prospetto contabile di conferimento Bilancio&Reddito 22 12/2010 Bilancio&Reddito Relazione di stima 12/2010 23