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Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro ORDINANZA EX ART

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Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro ORDINANZA EX ART
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott. Laura Bertoli
letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 4422/2014 RGL pendente
tra
SALVIOLI LORENZO UGO FRANCESCO
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
sciogliendo la riserva
OSSERVA
Il ricorrente è stato dipendente della convenuta sino al 7.11.2013 quando, in
seguito a procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione del 18.7.2013, è
stato licenziato per giusta causa.
Ad oggetto dell’articolata lettera di contestazione (cfr. doc. 6 fascicolo
ricorrente) la convenuta ha posto una serie di fatti verificatisi negli anni 2009-20102011, fatti che si riepilogano di seguito, in estrema sintesi:
1. l’avere aperto conti correnti ed effettuato operazioni bancarie anche in favore
di clienti – tra i quali tale Alberto Rossi - residenti fuori dall’area territoriale
di competenza della filiale di cui Salvioli era titolare;
2. l’avere consentito sul conto corrente del medesimo Rossi movimentazione
finanziaria anomala, tramite meccanismi di “giro assegni” il cui risultato era
stato quello di creare sul conto del Rossi una apparente situazione di
liquidità; sul medesimo conto, erano stati autorizzati sconfinamenti per
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ORDINANZA EX ART 1 COMMA 49 L.92/2012
importi superiori a quelli che il titolare di filiale avrebbe potuto consentire;
inoltre, vi erano state irregolarità nell’istruttoria relativa ad una pratica di
mutuo ipotecario a favore del medesimo cliente;
3. l’avere autenticato, ai fini dell’apertura di conto corrente e del compimento
di successive operazioni, la sottoscrizione di una cliente, Anna Maria
Cattivelli (madre di Alberto Rossi), pur in assenza della cliente medesima.
La cliente aveva successivamente disconosciuto l’autenticità della propria
sottoscrizione, promuovendo giudizio nei confronti dell’Istituto di Credito e
ottenendo un risarcimento;
4. l’avere effettuato prelievo di contanti su conto corrente di alcuni clienti, in
5. l’avere operato in collaborazione con soggetto esterno alla banca, tale
Andrea Migliavacca, consentendo a quest’ultimo la presentazione, in veste di
mediatore non autorizzato, di richieste di prestiti Consum, nonostante il
tassativo divieto in tal senso della Banca; detti prestiti, in molti casi, si erano
tradotti in importanti morosità.
Nonostante le giustificazioni fornite dal dipendente, nel successivo
Novembre la banca ha licenziato Salvioli per giusta causa.
Avverso detto licenziamento il ricorrente ha proposto impugnazione.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che:
-
la lunghezza del lasso di tempo intercorso tra il compimento dei fatti
addebitatigli e l’avvio del procedimento disciplinare, nonché di quello tra la
contestazione e l’irrogazione della sanzione, oltre a costituire una violazione
della procedura di cui all’art. 7 st. Lav, era sintomatica del fatto che la banca
stessa non riteneva le condotte contestate al Salvioli tali da giustificare
l’interruzione – oltre tutto immediata - del rapporto;
-
se alla tardività della contestazione e della irrogazione della sanzione si
aggiungeva la considerazione del fatto che, nelle more delle indagini
condotte dalla banca, la convenuta aveva offerto promozioni al ricorrente, si
traeva
ulteriore
conferma
dell’insussistenza
di
giustificazione
al
licenziamento, avendo l’istituto di credito dimostrato di non ritenere grave
l’inadempimento del proprio dipendente;
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assenza di ordine scritto riferibile a questi ultimi;
-
dalle condotte contestate non era comunque derivato danno alla banca: in
particolare, in ordine ai fatti di cui al superiore punto 4, i clienti interessati
avevano fornito all’Istituto dichiarazione scritta di ratifica delle operazioni
effettuate, su loro disposizione verbale, da Salvioli; quanto agli
sconfinamenti sul conto di Rossi, i prelievi effettuati dal correntista “in
giornata”, a fronte di contestuale versamento di assegni, era stata autorizzata
da Salvioli previa verifica del c.d. bene fondi, come di prassi bancaria.
Per queste ragioni, il ricorrente ha invocato l’applicazione delle forme di tutela
prevista dall’art. 18, comma 4 e seguenti st. lav. (tutele la cui applicazione è stata
correttamente chiesta in via gradata).
argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza del 10.6.2014 le parti hanno
discusso oralmente; sciogliendo la riserva assunta all’esito della discussione, il
Tribunale ritiene di dovere accogliere il ricorso entro i limiti di seguito precisati.
Nel caso in esame, può dirsi fornita la prova della sussistenza dei fatti oggetto di
contestazione disciplinare.
In particolare, il dipendente ha ammesso di avere (falsamente) autenticato la
sottoscrizione della correntista Cattivelli sia in calce al contratto di conto corrente, sia in
calce a successive disposizioni bancarie, senza esigere che la sottoscrizione venisse fatta
dalla cliente in presenza del funzionario di banca.
Parimenti ha ammesso di avere operato su conto correnti di clienti in assenza di
loro disposizione scritta, limitandosi ad affermare di avere ottenuto successiva ratifica di
dette operazioni.
Parimenti, alla luce dei documenti sub. 3 fascicolo convenuta (verbale di
audizione dello stesso ricorrente; comunicazioni mail; dichiarazioni sottoscritte dai
colleghi del ricorrente) può anche dirsi provato che il ricorrente si sia avvalso della
collaborazione di un mediatore non autorizzato per la “presentazione” di domande di
prestiti personali (mediatore che, peraltro, era già “noto” alla convenuta per precedenti
gravi irregolarità commesse presso altra filiale e, come tale, era stato segnalato, come
persona con la quale non collaborare, ai titolari delle filiali della medesima area
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La convenuta, ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza delle
territoriale del Salvioli: cfr. ancora doc. sub 3 fascicolo convenuta; cfr. anche doc. 19
medesimo fascicolo).
Ritenuta raggiunta la prova dell’esistenza “storica” dei fatti contestati, essi
risultano anche di indubbia gravità: per la loro oggettiva potenzialità dannosa per il
datore di lavoro; per la loro reiterazione nell’arco di anni; per essere indici sintomatici
della propensione del dipendente alla violazione sistematica dei propri obblighi
contrattuali e delle direttive del datore di lavoro; per il ruolo apicale ricoperto
dall’autore di dette condotte (responsabile di filiale), tale da determinare ripercussioni
negative anche sul comportamento dei sottoposti; infine, per il danno (non solo
potenziale ma) anche concretamente arrecato all’Istituto, in termini di pregiudizio
Ciò nondimeno, il Tribunale ritiene che, anche alla luce del comportamento
tenuto dall’Istituto bancario, detti fatti integrino gli estremi del giustificato motivo
soggettivo, piuttosto che quello della giusta causa di licenziamento (sulla possibilità di
conversione d’ufficio del licenziamento per giusta causa in licenziamento per
giustificato motivo soggettivo cfr. Cass. 20/06/2002 n. 9006: “È ammissibile, ad opera
del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in
quello per giustificato motivo soggettivo, purché non vengano mutati i motivi posti a
base della iniziale contestazione e non si renda necessario l'accertamento di fatti nuovi
e diversi da quelli addotti inizialmente dal datore di lavoro a sostegno del proprio
recesso”; cfr. anche la successiva Cass. 17/01/2008 n. 837).
Ed infatti, come noto, ai sensi dell’art. 2119 c.c., è definibile giusta causa di
licenziamento quel fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto.
Nel caso in esame, per quel che risulta dagli atti, emerge che le prime
segnalazioni di irregolarità nei comportamenti del ricorrente pervennero alla banca già
nel 2011; più precisamente, è del 27.4.2011 il primo reclamo di Annamaria Cattivelli in
ordine all’abusiva apertura di conto corrente a suo nome presso la filiale presso la quale
operava il ricorrente (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo convenuta).
A tale reclamo seguì l’avvio di indagini interne, nel cui ambito il ricorrente fu
più volte interrogato.
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patrimoniale e di immagine, nei casi dei clienti Cattivelli e Rossi.
Dalla lettura del verbale dell’audizione del ricorrente svoltasi il 7.2.2012 (doc. 3
convenuta) emerge che la banca, a tale data, sia venuta a conoscenza: della imputabilità
a Salvioli della falsa autenticazione della firma della Cattivelli; degli inadempimenti
concernenti la gestione del conto corrente di Rossi (“giro assegni” e sconfinamenti non
autorizzati); dell’avvenuta esecuzione, da parte del ricorrente, di operazioni di prelievo
su conto correnti di clienti, in assenza di autorizzazione scritta dei titolari.
Dalle dichiarazioni rese dai colleghi di Salvioli nel marzo 2012 (cfr.
dichiarazione Silvia Alfieri del 7.3.2012 ancora sub doc. 3) risulta che fosse parimenti
noto alla banca il rapporto di collaborazione che Salvioli intratteneva con Migliavacca.
La circostanza che, a fronte di dette condotte (costituenti il nucleo essenziale e
abbia continuato ad effettuare indagini per oltre un anno (cfr. audizione del gennaio e
febbraio 2013, ancora sub. doc. 3 convenuta), dimostra che il datore di lavoro, pur
ritenendo che i fatti sino ad allora emersi fossero gravi e meritevoli di ulteriori
approfondimenti, non li ritenesse tuttavia tali da giustificare un licenziamento in tronco
(prova ne sia che al licenziamento di Salvioli la Banca sia arrivata solo nel novembre
2013) .
Non può peraltro dirsi che l’indugio della banca nel procedere alla contestazione
disciplinare dimostri – come vorrebbe il ricorrente – la scarsa rilevanza
dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1453-1455 c.c. e la sua inidoneità, quindi, a valere
come giustificazione del licenziamento.
Al contrario, come si è detto, la banca – pur a fronte delle inequivoche risultanze
acquisite già nel febbraio marzo 2012 – continuò ad effettuare indagini nel periodo
successivo; convocò nuovamente il ricorrente nel gennaio e nel febbraio 2013 (cfr.
verbali delle audizioni del 22.1.2013 e del 5.2.2013, entrambi sub. Doc. 3 convenuta);
cercò ulteriori riscontri, scoprendo anche ulteriori irregolarità nell’operato di Salvioli.
In sostanza, se è vero che la contestazione non fu immediata e che tale difetto di
immediatezza è solo in parte spiegabile con la complessità dell’organizzazione
aziendale del lavoratore (complessità che comunque non può valere a giustificare una
compromissione della procedura di cui all’art. 7 st. lav.), ciò comporta, nel caso di
specie, solo le conseguenze risarcitorie di cui all’art. 18, comma sesto, legge n.
300/1970, senza peraltro che il lasso di tempo decorso, considerate le circostanze
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maggiormente significativo di quelle contestate nel licenziamento), la banca convenuta,
concrete, possa valere quale indice sintomatico della irrilevanza disciplinare dei fatti
contestati.
Per queste ragioni, previa riqualificazione del licenziamento intimato in data
7.11.2013 quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deve essere dichiara
risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dal 7.11.2013, con condanna di
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pagare a Lorenzo Ugo Francesco Salvioli
l’indennità di mancato preavviso, pari a euro 20.590,06, oltre interessi e rivalutazione.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, legge n. 300/1970, il datore di lavoro va
condannato al pagamento di somma pari a 7 mensilità.
La determinazione in tale misura dell’indennità risarcitoria viene fatta
contestazione), l’entità del ritardo nel procedere a contestazione disciplinare e il fatto
che da esso non sia derivata compromissione del diritto di difesa del lavoratore (che è
stato tempestivamente convocato e interrogato sui fatti di causa dal datore di lavoro
anche prima dell’avvio del procedimento disciplinare nel luglio 2013).
Le spese vengono liquidate per l’intero in dispositivo e sono poste a carico della
convenuta nella misura di 1/2, considerato l’accoglimento solo parziale del ricorso; la
restante quota viene compensata tra le parti.
Si comunichi.
PQM
Previa riqualificazione del licenziamento intimato in data 7.11.2013 quale
licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dichiara risolto il rapporto di lavoro
intercorso tra le parti con effetto dal 7.11.2013, con condanna di Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. a pagare a Lorenzo Ugo Francesco Salvioli l’indennità di mancato
preavviso, pari a euro 20.590,06 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
condanna Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare a Lorenzo Ugo Salvioli la
somma lorda
di euro 33.006,89 a titolo di indennità risarcitoria, oltre interessi e
rivalutazione;
condanna Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare a Lorenzo Ugo Salvioli la
metà delle spese di lite, liquidate per l’intero in euro 2500 per compenso professionale e
euro 235,00 per esborsi, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali al 15%, compensando
la restante quota tra le parti.
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Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc
considerata la natura della violazione procedimentale (non immediatezza della
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Si comunichi.
Milano, 20.6.2014
IL Giudice
Laura Bertoli
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