Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro ORDINANZA EX ART
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Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro ORDINANZA EX ART
Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Il Giudice Dott. Laura Bertoli letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 4422/2014 RGL pendente tra SALVIOLI LORENZO UGO FRANCESCO e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. sciogliendo la riserva OSSERVA Il ricorrente è stato dipendente della convenuta sino al 7.11.2013 quando, in seguito a procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione del 18.7.2013, è stato licenziato per giusta causa. Ad oggetto dell’articolata lettera di contestazione (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente) la convenuta ha posto una serie di fatti verificatisi negli anni 2009-20102011, fatti che si riepilogano di seguito, in estrema sintesi: 1. l’avere aperto conti correnti ed effettuato operazioni bancarie anche in favore di clienti – tra i quali tale Alberto Rossi - residenti fuori dall’area territoriale di competenza della filiale di cui Salvioli era titolare; 2. l’avere consentito sul conto corrente del medesimo Rossi movimentazione finanziaria anomala, tramite meccanismi di “giro assegni” il cui risultato era stato quello di creare sul conto del Rossi una apparente situazione di liquidità; sul medesimo conto, erano stati autorizzati sconfinamenti per Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc ORDINANZA EX ART 1 COMMA 49 L.92/2012 importi superiori a quelli che il titolare di filiale avrebbe potuto consentire; inoltre, vi erano state irregolarità nell’istruttoria relativa ad una pratica di mutuo ipotecario a favore del medesimo cliente; 3. l’avere autenticato, ai fini dell’apertura di conto corrente e del compimento di successive operazioni, la sottoscrizione di una cliente, Anna Maria Cattivelli (madre di Alberto Rossi), pur in assenza della cliente medesima. La cliente aveva successivamente disconosciuto l’autenticità della propria sottoscrizione, promuovendo giudizio nei confronti dell’Istituto di Credito e ottenendo un risarcimento; 4. l’avere effettuato prelievo di contanti su conto corrente di alcuni clienti, in 5. l’avere operato in collaborazione con soggetto esterno alla banca, tale Andrea Migliavacca, consentendo a quest’ultimo la presentazione, in veste di mediatore non autorizzato, di richieste di prestiti Consum, nonostante il tassativo divieto in tal senso della Banca; detti prestiti, in molti casi, si erano tradotti in importanti morosità. Nonostante le giustificazioni fornite dal dipendente, nel successivo Novembre la banca ha licenziato Salvioli per giusta causa. Avverso detto licenziamento il ricorrente ha proposto impugnazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che: - la lunghezza del lasso di tempo intercorso tra il compimento dei fatti addebitatigli e l’avvio del procedimento disciplinare, nonché di quello tra la contestazione e l’irrogazione della sanzione, oltre a costituire una violazione della procedura di cui all’art. 7 st. Lav, era sintomatica del fatto che la banca stessa non riteneva le condotte contestate al Salvioli tali da giustificare l’interruzione – oltre tutto immediata - del rapporto; - se alla tardività della contestazione e della irrogazione della sanzione si aggiungeva la considerazione del fatto che, nelle more delle indagini condotte dalla banca, la convenuta aveva offerto promozioni al ricorrente, si traeva ulteriore conferma dell’insussistenza di giustificazione al licenziamento, avendo l’istituto di credito dimostrato di non ritenere grave l’inadempimento del proprio dipendente; 2 Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc assenza di ordine scritto riferibile a questi ultimi; - dalle condotte contestate non era comunque derivato danno alla banca: in particolare, in ordine ai fatti di cui al superiore punto 4, i clienti interessati avevano fornito all’Istituto dichiarazione scritta di ratifica delle operazioni effettuate, su loro disposizione verbale, da Salvioli; quanto agli sconfinamenti sul conto di Rossi, i prelievi effettuati dal correntista “in giornata”, a fronte di contestuale versamento di assegni, era stata autorizzata da Salvioli previa verifica del c.d. bene fondi, come di prassi bancaria. Per queste ragioni, il ricorrente ha invocato l’applicazione delle forme di tutela prevista dall’art. 18, comma 4 e seguenti st. lav. (tutele la cui applicazione è stata correttamente chiesta in via gradata). argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza del 10.6.2014 le parti hanno discusso oralmente; sciogliendo la riserva assunta all’esito della discussione, il Tribunale ritiene di dovere accogliere il ricorso entro i limiti di seguito precisati. Nel caso in esame, può dirsi fornita la prova della sussistenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare. In particolare, il dipendente ha ammesso di avere (falsamente) autenticato la sottoscrizione della correntista Cattivelli sia in calce al contratto di conto corrente, sia in calce a successive disposizioni bancarie, senza esigere che la sottoscrizione venisse fatta dalla cliente in presenza del funzionario di banca. Parimenti ha ammesso di avere operato su conto correnti di clienti in assenza di loro disposizione scritta, limitandosi ad affermare di avere ottenuto successiva ratifica di dette operazioni. Parimenti, alla luce dei documenti sub. 3 fascicolo convenuta (verbale di audizione dello stesso ricorrente; comunicazioni mail; dichiarazioni sottoscritte dai colleghi del ricorrente) può anche dirsi provato che il ricorrente si sia avvalso della collaborazione di un mediatore non autorizzato per la “presentazione” di domande di prestiti personali (mediatore che, peraltro, era già “noto” alla convenuta per precedenti gravi irregolarità commesse presso altra filiale e, come tale, era stato segnalato, come persona con la quale non collaborare, ai titolari delle filiali della medesima area 3 Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc La convenuta, ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza delle territoriale del Salvioli: cfr. ancora doc. sub 3 fascicolo convenuta; cfr. anche doc. 19 medesimo fascicolo). Ritenuta raggiunta la prova dell’esistenza “storica” dei fatti contestati, essi risultano anche di indubbia gravità: per la loro oggettiva potenzialità dannosa per il datore di lavoro; per la loro reiterazione nell’arco di anni; per essere indici sintomatici della propensione del dipendente alla violazione sistematica dei propri obblighi contrattuali e delle direttive del datore di lavoro; per il ruolo apicale ricoperto dall’autore di dette condotte (responsabile di filiale), tale da determinare ripercussioni negative anche sul comportamento dei sottoposti; infine, per il danno (non solo potenziale ma) anche concretamente arrecato all’Istituto, in termini di pregiudizio Ciò nondimeno, il Tribunale ritiene che, anche alla luce del comportamento tenuto dall’Istituto bancario, detti fatti integrino gli estremi del giustificato motivo soggettivo, piuttosto che quello della giusta causa di licenziamento (sulla possibilità di conversione d’ufficio del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo cfr. Cass. 20/06/2002 n. 9006: “È ammissibile, ad opera del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo, purché non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e non si renda necessario l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli addotti inizialmente dal datore di lavoro a sostegno del proprio recesso”; cfr. anche la successiva Cass. 17/01/2008 n. 837). Ed infatti, come noto, ai sensi dell’art. 2119 c.c., è definibile giusta causa di licenziamento quel fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Nel caso in esame, per quel che risulta dagli atti, emerge che le prime segnalazioni di irregolarità nei comportamenti del ricorrente pervennero alla banca già nel 2011; più precisamente, è del 27.4.2011 il primo reclamo di Annamaria Cattivelli in ordine all’abusiva apertura di conto corrente a suo nome presso la filiale presso la quale operava il ricorrente (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo convenuta). A tale reclamo seguì l’avvio di indagini interne, nel cui ambito il ricorrente fu più volte interrogato. 4 Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc patrimoniale e di immagine, nei casi dei clienti Cattivelli e Rossi. Dalla lettura del verbale dell’audizione del ricorrente svoltasi il 7.2.2012 (doc. 3 convenuta) emerge che la banca, a tale data, sia venuta a conoscenza: della imputabilità a Salvioli della falsa autenticazione della firma della Cattivelli; degli inadempimenti concernenti la gestione del conto corrente di Rossi (“giro assegni” e sconfinamenti non autorizzati); dell’avvenuta esecuzione, da parte del ricorrente, di operazioni di prelievo su conto correnti di clienti, in assenza di autorizzazione scritta dei titolari. Dalle dichiarazioni rese dai colleghi di Salvioli nel marzo 2012 (cfr. dichiarazione Silvia Alfieri del 7.3.2012 ancora sub doc. 3) risulta che fosse parimenti noto alla banca il rapporto di collaborazione che Salvioli intratteneva con Migliavacca. La circostanza che, a fronte di dette condotte (costituenti il nucleo essenziale e abbia continuato ad effettuare indagini per oltre un anno (cfr. audizione del gennaio e febbraio 2013, ancora sub. doc. 3 convenuta), dimostra che il datore di lavoro, pur ritenendo che i fatti sino ad allora emersi fossero gravi e meritevoli di ulteriori approfondimenti, non li ritenesse tuttavia tali da giustificare un licenziamento in tronco (prova ne sia che al licenziamento di Salvioli la Banca sia arrivata solo nel novembre 2013) . Non può peraltro dirsi che l’indugio della banca nel procedere alla contestazione disciplinare dimostri – come vorrebbe il ricorrente – la scarsa rilevanza dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1453-1455 c.c. e la sua inidoneità, quindi, a valere come giustificazione del licenziamento. Al contrario, come si è detto, la banca – pur a fronte delle inequivoche risultanze acquisite già nel febbraio marzo 2012 – continuò ad effettuare indagini nel periodo successivo; convocò nuovamente il ricorrente nel gennaio e nel febbraio 2013 (cfr. verbali delle audizioni del 22.1.2013 e del 5.2.2013, entrambi sub. Doc. 3 convenuta); cercò ulteriori riscontri, scoprendo anche ulteriori irregolarità nell’operato di Salvioli. In sostanza, se è vero che la contestazione non fu immediata e che tale difetto di immediatezza è solo in parte spiegabile con la complessità dell’organizzazione aziendale del lavoratore (complessità che comunque non può valere a giustificare una compromissione della procedura di cui all’art. 7 st. lav.), ciò comporta, nel caso di specie, solo le conseguenze risarcitorie di cui all’art. 18, comma sesto, legge n. 300/1970, senza peraltro che il lasso di tempo decorso, considerate le circostanze 5 Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc maggiormente significativo di quelle contestate nel licenziamento), la banca convenuta, concrete, possa valere quale indice sintomatico della irrilevanza disciplinare dei fatti contestati. Per queste ragioni, previa riqualificazione del licenziamento intimato in data 7.11.2013 quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deve essere dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dal 7.11.2013, con condanna di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pagare a Lorenzo Ugo Francesco Salvioli l’indennità di mancato preavviso, pari a euro 20.590,06, oltre interessi e rivalutazione. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, legge n. 300/1970, il datore di lavoro va condannato al pagamento di somma pari a 7 mensilità. La determinazione in tale misura dell’indennità risarcitoria viene fatta contestazione), l’entità del ritardo nel procedere a contestazione disciplinare e il fatto che da esso non sia derivata compromissione del diritto di difesa del lavoratore (che è stato tempestivamente convocato e interrogato sui fatti di causa dal datore di lavoro anche prima dell’avvio del procedimento disciplinare nel luglio 2013). Le spese vengono liquidate per l’intero in dispositivo e sono poste a carico della convenuta nella misura di 1/2, considerato l’accoglimento solo parziale del ricorso; la restante quota viene compensata tra le parti. Si comunichi. PQM Previa riqualificazione del licenziamento intimato in data 7.11.2013 quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dichiara risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti con effetto dal 7.11.2013, con condanna di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pagare a Lorenzo Ugo Francesco Salvioli l’indennità di mancato preavviso, pari a euro 20.590,06 lordi, oltre interessi e rivalutazione; condanna Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare a Lorenzo Ugo Salvioli la somma lorda di euro 33.006,89 a titolo di indennità risarcitoria, oltre interessi e rivalutazione; condanna Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare a Lorenzo Ugo Salvioli la metà delle spese di lite, liquidate per l’intero in euro 2500 per compenso professionale e euro 235,00 per esborsi, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali al 15%, compensando la restante quota tra le parti. 6 Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc considerata la natura della violazione procedimentale (non immediatezza della 7 Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4d6e - Firmato Da: BERTOLI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd4fc Si comunichi. Milano, 20.6.2014 IL Giudice Laura Bertoli